
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'
DIRITTO E PROGRESSO
REGOLAMENTO INTERNO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA
(Approvato con D.M. del 9.10.1985 e pubblicato nella G.U. della
Repubblica Italiana n. 259 del 4.11.1985)
DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO
Decreto Legislativo 3/02/1993 Num. 29
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 6 febbraio, n. 30).
Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Preambolo
Il Presidente della
Repubblica: (Omissis). Emana il seguente decreto
legislativo:
Articolo 1
Finalità ed ambito di
applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto
disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'art. 97, primo comma, della Commissione, al fine di: a) accrescere
l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti
uffici e servizi dei Paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il
costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale,
diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) integrare
gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro
privato. 2. Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed
associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari,
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. 3. Le disposizioni
del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'art. 117
della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo
conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili
dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono altresì, per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano,
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Articolo 2
Art. 2. Fonti.
1. Le amministrazioni pubbliche sono
ordinate secondo disposizioni di legge e di regolamento ovvero, sulla base delle
medesime, mediante atti di organizzazione. 2. I rapporti di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni
delle sezioni II e III, capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto compatibili con
la specialità del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei
termini definiti dal presente decreto. 3. I rapporti individuali di
lavoro e di impiego di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I
contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai
princìpi di cui all'art. 49, comma 2. 4. In deroga ai commi 2 e 3
rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale
militare e delle Forze di polizia, il personale della carriera diplomatica e
della carriera prefettizia; a partire rispettivamente dalle qualifiche di
segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti
generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per
effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonchè i dipendenti degli
enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287.
Articolo 3
Indirizzo
politico-amministrativo; funzioni e responsabilità dei dirigenti.
1. Gli organi di direzione politica
definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza
dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali
impartite. 2. Ai dirigenti
spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di
tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e
di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
Articolo 4
Potere di organizzazione.
1. Le amministrazioni pubbliche assumono
ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare la
economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle
leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, esse operano con i poteri del
privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione
ed alla gestione dei rapporti di lavoro. 2. Gli atti relativi ai rapporti
individuali di lavoro del personale di cui all'art. 2, comma 2, non sono
soggetti al controllo di legittimità della Corte dei conti e degli altri organi
di controllo esterno. 3. Sono
soggetti a controllo preventivo di legittimità, ai sensi degli articoli 17 e 24
del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti, i regolamenti e gli atti amministrativi adottati nelle
materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numeri da 1) a 7), della legge
23 ottobre 1992, n. 421.
Articolo 5
Criteri di organizzazione.
1. Le amministrazioni pubbliche sono
ordinate secondo i seguenti criteri: a) articolazione degli
uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni
strumentali o di supporto; b) collegamento delle
attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna
ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei
limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per
l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un
unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della
legge 7 agosto 1990, n. 241; d) armonizzazione
degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze
dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della
Comunità europea, nonchè con quelli del lavoro privato; e) responsabilità e
collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività
lavorativa; f)
flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse
umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del
personale all'interno di ciascuna amministrazione, nonchè tra amministrazioni ed
enti diversi.
Articolo 6
Individuazione di uffici e
piante organiche.
1. Nelle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, l'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento
governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro
del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello
dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal
Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente. 2. Il parere del Consiglio di
Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può
comunque essere adottato. 3.
Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è
approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministro del tesoro e con il
Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la
definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si
provvede con legge.
Articolo 7
Gestione delle risorse umane.
1. Le amministrazioni pubbliche
garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e
l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica
e di ricerca. 3. Le
amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego
flessibile del personale, purchè compatibile con l'organizzazione degli uffici e
del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale,
sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai
sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le amministrazioni pubbliche
curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali. 5.
Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori
che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 6. Ove non siano disponibili
figure professionali equivalenti, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Articolo 8
Selezione del personale.
1. I procedimenti di selezione per
l'accesso e per la progressione del personale nei pubblici uffici sono definiti
nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali: a) concentrazione e
rapidità dei tempi e modi di svolgimento; b) unicità della
selezione per identiche qualifiche e professionalità, pur se di amministrazioni
ed enti diversi;
c) decentramento, ove opportuno, dei procedimenti di selezione; d) composizione delle
commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non
siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali; e) adozione di
meccanismi informativi e di altri strumenti atti a ridurre la discrezionalità
della valutazione e ad accelerare le procedure, comprese quelle di preselezione.
Articolo 9
Costo del lavoro, risorse
finanziarie e controlli.
1. Le amministrazioni pubbliche adottano
tutte le misure affinchè la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e
prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono
determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei
documenti di programmazione e di bilancio. 2. L'incremento del costo del
lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono
servizi di pubblica utilità, nonchè negli enti di cui all'art. 73, comma 5, è
soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
Articolo 10
Partecipazione sindacale.
1. Le amministrazioni pubbliche
informano le rappresentanze sindacali sulla qualità dell'ambiente di lavoro e
sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta,
nei casi previsti dal presente decreto, le incontrano per l'esame delle predette
materie, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità
dei dirigenti nelle stesse materie.
2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine
tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un
termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni
pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni. MOD[DPR 05.07.1995 n. 333
ART n. 7]
Articolo 11
Trasparenza delle
amministrazioni pubbliche.
1. L'organismo di cui all'art. 2, comma
1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e
rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'art. 5, lettera b), i
modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni
pubbliche. 2. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati
metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono,
utilizzando il personale degli uffici di cui all'art. 12, la costituzione di
servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei
progetti finalizzati di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Articolo 12
Ufficio relazioni con il
pubblico.
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine
di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,
nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli
uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico. 2. Gli uffici per le relazioni con
il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche: a)
al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della
legge 7 agosto 1990, n. 241; b) all'informazione
all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed
analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione
sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. 3. Agli uffici per le relazioni
con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche
delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata
capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione. 4. Al fine di
assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni
pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica
utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle
iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Articolo 13
Amministrazioni destinatarie.
1. Le disposizioni del presente capo si
applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli
enti pubblici non economici nazionali, alle istituzioni universitarie ed alle
amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo
quanto stabilito per il ruolo sanitario nel decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502. A tali disposizioni si attengono le amministrazioni degli enti
locali, conformando a tal fine i propri ordinamenti.
Articolo 14
Indirizzo
politico-amministrativo.
1. Il Ministro esercita le funzioni di
cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro
sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte
dei dirigenti generali:
a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità
ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la
gestione; b)
assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota-parte del
bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili
ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e
agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso
assegnati. 2. I consigli di
amministrazione svolgono compiti consultivi anche in relazione all'esercizio
delle funzioni di cui al comma 1.
3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da
parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza,
specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.
Articolo 15
Funzioni e qualifiche
dirigenziali.
1. Per l'attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti dal Ministro, spettano ai dirigenti,
nell'ambito delle rispettive competenze, le responsabilità e i poteri di cui
all'art. 3, comma 2. 2. La
dirigenza nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale delle
Forze di polizia e delle carriere prefettizia e diplomatica, si articola sulla
qualifica di <<dirigente>> e, nelle amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici, ove prevista
in base a specifiche disposizioni legislative, di <<dirigente
generale>>, articolata nei livelli di funzione previsti dalle vigenti
disposizioni. 3. In ciascuna
struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il
dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è, limitatamente alla
durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello
inferiore.
Articolo 16
Funzioni di direzione dei
dirigenti generali.
1. I dirigenti generali: a) formulano proposte
al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di
schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale; b) curano l'attuazione
dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui
gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla
realizzazione di ciascun progetto; c) esercitano i poteri
di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle
entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono
impegnare; d)
determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli
uffici, secondo i princìpi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri,
definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al
pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura
organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni
sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art.
10; e) adottano
gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti
economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai
contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2; f) promuovono e
resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere; g) coordinano le
attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7
agosto 1990, n. 241;
h) verificano e controllano le attività dei dirigenti, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; i) richiedono
direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono
risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; l) propongono
l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei
dirigenti.
Articolo 17
Funzioni di direzione del
dirigente.
1. Al dirigente competono: a) la direzione,
secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con
circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare
rilevanza; b) la
direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo
personale; c)
l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonchè dei poteri di
gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente
generale; d) la
verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio,
previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma
8, secondo le modalità di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie
riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti
del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione
di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il
collocamento in mobilità; e) l'attribuzione di
trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei
contratti collettivi;
f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei
responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su
richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri
adempimenti; g)
le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria
competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli
organi consultivi periferici dell'amministrazione. 2. Il dirigente preposto agli
uffici periferici di cui al comma 1, lettera a), provvede in particolare alla
gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a
detti uffici ed è sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti
nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì
funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre
all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto
della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36
della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè alla articolazione dell'orario
contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali
di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10.
Articolo 18
Analisi e valutazione dei costi
degli uffici.
1. Ai fini dell'economicità dell'azione
amministrativa e della verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti,
l'organismo di cui dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, definisce, sulla base delle indicazioni del Ministero del tesoro,
i criteri e le procedure per l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli
uffici, rilevati nei modi di cui all'art. 64, per evidenziare, fra l'altro, gli
eventuali scostamenti rispetto a valori medi o standard. 2. I dirigenti generali adottano
misure organizzative idonee a consentire le analisi e le valutazioni di cui al
comma 1.
Articolo 19
Incarichi di funzioni
dirigenziali.
1. Per il conferimento di ciascun
incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei
programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del
singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza,
applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le
procedure di cui ai commi 2 e 3.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale
sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso
l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli
incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello
dirigenziale generale. 3. Gli
incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con
decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti
in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono
conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca
di livello dirigenziale.
Articolo 20
Responsabilità dirigenziali.
1. I dirigenti generali ed i dirigenti
sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono
preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della
gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi
assegnate. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al dirigente
generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente. 2. Per la
verifica dei risultati di cui al comma 1, il Ministro si avvale di appositi
nuclei di valutazione nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
composti da esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione,
anche interni all'amministrazione, con qualifica dirigenziale e, in maggioranza,
da dirigenti generali. In casi di particolare complessità, il Presidente del
Consiglio dei Ministri può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici
o privati particolarmente qualificati in tecniche di valutazione e nel controllo
di gestione. 3. Per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i
dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. 4. L'inosservanza delle direttive
generali o il risultato negativo della gestione possono comportare, previe
controdeduzioni degli interessati, il collocamento a disposizione per la durata
massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio
connesso alle funzioni. Tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti
di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali.
Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine
a qualifiche dirigenziali. Nei confronti dei dirigenti generali si applica
altresì l'art. 19, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni
del codice civile in materia.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità
penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 6. Restano altresì ferme le
disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze
di polizia e delle carriere diplomatica e prefettizia.
Articolo 21
Nomina dei dirigenti generali.
1. Nei limiti delle disponibilità di
organico delle amministrazioni ed enti di cui all'art. 15, comma 2, la nomina a
dirigente generale è disposta con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a soggetti dotati di professionalità adeguata alle funzioni da
svolgere, con qualifica di dirigente dei ruoli delle predette amministrazioni ed
enti, ovvero provenienti da organismi ed enti pubblici o aziende pubbliche e
private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche
dirigenziali, ovvero dai settori della ricerca e docenza universitaria, dalle
magistrature e Avvocatura dello Stato. 2. Nei limiti delle disponibilità
di organico, possono essere, altresì, conferiti a persone estranee, in possesso
dei requisiti di cui al comma 1, incarichi di dirigente generale con contratti
di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola
volta. A tale personale si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le
disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità, nonchè il
trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di
corrispondente livello. 3.
Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 è data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando
una scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali.
Articolo 22
Attribuzioni degli incarichi di
direzione in sede di prima applicazione del presente decreto.
1. Per la prima applicazione del
presente decreto gli incarichi di direzione degli uffici individuati ai sensi
dell'art. 31 sono conferiti, con le procedure di cui all'art. 19, entro un mese
dalla emanazione del decreto per l'individuazione degli uffici medesimi. Nello
stesso termine e con le medesime procedure sono assegnati gli incarichi di
funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca di livello
dirigenziale. 2. In sede di
prima applicazione del presente decreto, i dirigenti generali ed i dirigenti in
servizio, anche ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 503, presso ciascuna amministrazione, ai
quali non sia stata assegnata la direzione di una unità organizzativa ovvero non
siano stati conferiti incarichi di funzioni ispettive, di consulenza, studio e
ricerca, sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di
mobilità, che saranno disciplinati con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'art. 23, comma 2.
Articolo 23
Albo dei dirigenti.
1. é istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica un albo dei
dirigenti in servizio nelle amministrazioni pubbliche, comprensivo del relativo
curriculum, a fini conoscitivi e per consentire l'attuazione della disciplina in
materia di mobilità. 2. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare ai sensi dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si provvede a definire le modalità di costituzione
e di tenuta dell'albo di cui al comma 1.
Articolo 24
Trattamento economico.
1. La retribuzione del personale con
qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato
alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle
funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita con
decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni ed enti, ferma
restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro.
Articolo 25
Norma transitoria.
1. Le qualifiche di primo dirigente e di
dirigente superiore sono conservate ad personam fino all'adozione dei
provvedimenti di attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall'art.
22. Nel nuovo ruolo il personale dell'ex qualifica di dirigente superiore
precede quello dell'ex qualifica di primo dirigente secondo l'ordine di
iscrizione nei ruoli di provenienza.
2. Sono portate a compimento le procedure concorsuali per le qualifiche
dirigenziali per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
siano stati emanati i relativi bandi ovvero siano stati adottati i provvedimenti
autorizzativi del concorso dai competenti organi. Restano salve le procedure
concorsuali da attivare in base a specifiche disposizioni normative di carattere
transitorio. 3. Il personale
di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico in godimento alla data di
entrata in vigore del presente decreto fino alla data della sottoscrizione del
primo contratto collettivo delle aree dirigenziali. Fino a tale ultima data, al
personale che accede alla qualifica di dirigente prevista dal presente capo
compete il trattamento economico in atto previsto per la qualifica di primo
dirigente. 4. Il personale
delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, e
quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono
contestualmente soppressi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni
vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza
non riservati al dirigente, nonchè compiti di studio, ricerca, ispezione e
vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito
nel primo contratto collettivo di comparto di cui all'art. 45.
Articolo 26
Norma transitoria per la
dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
1. Le posizini funzionali corrispondenti
al decimo ed undicesimo livello retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo delle amministrazioni, delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario nazionale sono conservate ad personam fino all'adozione dei
provvedimenti di attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall'art.
22. 2. Il personale di cui al
comma 1 mantiene il trattamento economico in godimento alla data di entrata in
vigore del presente decreto fino alla sottoscrizione del primo contratto
collettivo dell'area dirigenziale.
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto
alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni
funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo. I profili ricompresi nella nona posizione funzionale dei
predetti ruoli sono soppressi ed il relativo personale rimane collocato in detta
posizione ad esaurimento mantenendo il trattamento economico in godimento. 4. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i concorsi per la posizione funzionale
corrispondente al nono livello retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo relativi al personale di cui al comma 1, per i quali non siano
iniziate le prove di esame, sono revocati.
Articolo 27
Norma di richiamo.
1. Per gli enti pubblici non economici e
per le amministrazioni diverse da quelle statali le attribuzioni ed i
provvedimenti che le disposizioni del presente capo demandano al Ministro sono
di competenza degli organi individuati secondo le rispettive norme
regolamentari. 2. Per gli
enti e le amministrazioni di cui al comma 1, le attribuzioni ed i provvedimenti
che le disposizioni del presente capo demandano al dirigente generale sono di
competenza dei dirigenti preposti agli uffici del livello più elevato. Per le
regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è
sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale
dirigenziale. 3. Per gli enti
e le amministrazioni che hanno unicità di vertice dirigenziale restano ferme le
competenze attribuite al direttore generale dalla legge e dai rispettivi
ordinamenti. 4. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 20, comma 2, fermi restando i criteri ivi previsti
per la composizione dei nuclei di valutazione e le disposizioni di cui al comma
2 del presente articolo, per le amministrazioni, aziende ed enti del servizio
sanitario nazionale la competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri è
attribuita all'organo a tal fine individuato dalle regioni. Per gli enti
pubblici non economici la competenza è attribuita all'organo di governo
individuato dai rispettivi ordinamenti. Per gli enti locali il Presidente del
Consiglio può delegare altra autorità governativa, che provvede tenendo conto
delle indicazioni espresse dalla Associazione nazionale dei comuni d'Italia
(ANCI), dall'Unione delle province d'Italia (UPI), dall'Unione nazionale comuni,
comunità ed enti montani (UNCEM). Le regioni individuano l'organo competente
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente del Consigli dei
Ministri in via sostitutiva.
5. Per il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali, per
la Corte dei conti e per l'Avvocatura dello Stato, le attribuzioni ed i
provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 sono di competenza, rispettivamente, del
Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e
dell'Avvocato generale dello Stato; quelli di cui al comma 2 sono di competenza
dei segretari generali dei predetti istituti.
Articolo 28
Accesso alla qualifica di
dirigente.
1. L'accesso alla qualifica di dirigente
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le
istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del
personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso per esami indetto dalle
singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione
presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'accesso alle
qualifiche dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene
esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle singole
amministrazioni. 2. Al
concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle
amministrazioni di cui al comma 1, in possesso di diploma di laurea, provenienti
dall'ex carriera direttiva, ovvero assunti tramite concorso per esami in
qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio effettivo nella qualifica.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi
candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a
trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di età
è elevato a quarantacinque anni.
4. Il corso ha durata biennale ed è seguito, previo superamento di esame
intermedio, da un biennio di formazione e di applicazione presso aziende
pubbliche o private, ovvero presso le amministrazioni di destinazione. 5. Ai partecipanti al corso ed al
biennio di formazione e di applicazione è corrisposta una borsa di studio a
carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per le
borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla
dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da queste rimborsati alla
Scuola superiore. 6. La
nomina a dirigente è attribuita previo superamento di esami finali. 7. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono definiti, per entrambe le modalità di accesso: a) le percentuali, sul
complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e,
in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso; b) la percentuale di
posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i
concorsi per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici; d)
le modalità di svolgimento delle selezioni; e) il numero e
l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso e le
relative modalità di rimborso di cui al comma 5. 8. Le amministrazioni di cui al
comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati
alla selezione mediante corso-concorso. 9. Restano ferme le vigenti
disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia e delle forze di polizia. 10. Nel Servizio sanitario
nazionale, al livello dirigenziale del ruolo professionale, tecnico ed
amministrativo si accede mediante concorso pubblico per esami, al quale sono
ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di
servizio effettivo in enti del Servizio sanitario nazionale o in altre pubbliche
amministrazioni, provenienti da qualifiche della medesima professionalità
corrispondente all'ex nona posizione funzionale del servizio sanitario
nazionale, ovvero all'ex carriera direttiva o in qualifiche funzionali
corrispondenti, purchè assunti comunque per concorso pubblico richiedente il
possesso di laurea. Dopo la ridefinizione delle piante organiche, il quaranta
per cento dei posti di livello dirigenziale del ruolo professionale, tecnico ed
amministrativo che si renderanno vacanti sono riservati al personale in servizio
presso l'unità sanitaria o l'azienda ospedaliera che bandisce il concorso. 11. Nella prima applicazione del
presente decreto, e, comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata
in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante
il concorso per esami di cui al comma 2 è attribuita attraverso concorso per
titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio. Al
concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di
laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od
ente, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e
che abbiano maturato una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella
predetta carriera o qualifica. Il decreto di cui al comma 7 definisce i criteri
per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei
titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei titoli di servizio del
personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60
e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15
della legge 9 marzo 1989, n. 88. CFR[L 08.10.1997 n. 344 ART n. 6]
Articolo 29
Attività della Scuola superiore
della pubblica amministrazione.
1. La Scuola superiore della pubblica
amministrazione è organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolge
attività di accesso, di formazione e di ricerca sulla base delle direttive
emanate annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime parere
sui piani formativi delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non
economici. 2. La Scuola
superiore della pubblica amministrazione esercita i compiti di istituto
direttamente, ovvero mediante convenzioni o attraverso la partecipazine a
consorzi con università, scuole ed istituti di formazione italiani ed esteri,
pubblici e privati. 3. La
Scuola superiore della pubblica amministrazione utilizza, a tempo pieno in
posizione di comando o di fuori ruolo, o per contratto, o per incarico,
personale docente, di comprovata professionalità, in relazione alle funzioni da
esercitare nell'ambito dei programmi di attività, ovvero per specifici
progetti. 4. Al direttore
della Scuola superiore della pubblica amministrazione, che presiede l'organo
deliberante, fanno capo le responsabilità didattico-scientifiche. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del direttore, nomina un segretario
generale, scelto tra il personale con qualifica di dirigente generale dello
Stato od equiparata, il quale ha la responsabilità dell'organizzazione e della
gestione degli uffici della Scuola.
5. La Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede
all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti di un
fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico
capitolo dello stato di previsione della spesa della presidenza del Consiglio
dei Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta a controllo consuntivo della
Corte dei conti. 6. Sono
disciplinati con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: a) gli organi della
Scuola superiore della pubblica amministrazione, loro composizione e
competenze; b) le
modalità di partecipazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione
all'utilizzo dei fondi di finanziamento della ricerca scientifica di cui
all'art. 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341; c) il regolamento di
amministrazione e contabilità della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, comprendente anche i tempi e le modalità di presentazione del
rendiconto alla Corte dei conti; d) il contingente di
personale funzionale alle attività permanenti di organizzazione; e) il contingente e le
modalità di utilizzazione del personale docente e di ricerca, correlato alla
realizzazione dei programmi; f) le modalità
relative alle convenzioni e alle partecipazioni di cui al comma 2; g) la possibilità che
la Scuola superiore della pubblica amministrazione svolga, anche per le finalità
di cui alla lettera h), attività di formazione, studio e ricerca per conto di
soggetti pubblici e privati, i cui proventi sono accreditati sul conto entrate
eventuali del Tesoro e da questo riassegnati alla Scuola superiore della
pubblica amministrazione; h) la possibilità che
la Scuola superiore della pubblica amministrazione si avvalga anche di strutture
di formazione, aggiornamento e perfezionamento già esistenti. 7. Sono abrogate le seguenti
norme: a) art. 2,
comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
1992, n. 336; b)
art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1972, n. 472, limitatamente alla durata dell'incarico. 8. Per quanto non diversamente
disposto dal presente decreto e dai regolamenti in base ad esso emanati, restano
in vigore le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1972, n. 472, e nel decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno
1977, n. 701. 9. Le attività
della Scuola superiore della pubblica amministrazione, non previste dal nuovo
ordinamento ed in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore delle
disposizioni del presente capo, continuano ad essere espletate fino al loro
compimento. Fino alla costituzione dei nuovi organi, come ridefiniti sulla base
delle disposizioni del presente capo, continuano ad operare quelli attualmente
in carica.
Articolo 30
Individuazione di uffici e
piante organiche; gestione delle risorse umane.
1. Le amministrazioni pubbliche
individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali
di cui all'art. 48, comma 1, definiscono le relative piante organiche, in
funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri
di cui all'art. 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento
del personale. 2. Per la
ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e
comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base alle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le
disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del
personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative.
Articolo 31
Individuazione degli uffici
dirigenziali e determinazione delle piante organiche.
in sede
di prima applicazione del presente decreto. 1. In sede di prima applicazione
del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono: a) alla rilevazione di
tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di
servizio, nonchè per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le
posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo,
comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale; b) alla formulazione
di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in
relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonchè alla
esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando
le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire
una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza,
delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al
dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle
funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b); c) alla revisione
delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai princìpi ed ai criteri
fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5
e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie
qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della
consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle
predette tabelle. 2. I
criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, previo eventuale esame con
le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
secondo le modalità di cui all'art. 10, sono individuati in relazione agli
specifici bacini di utenza, al rapporto tra addetti e popolazione residente ed
al grado di informatizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, e
comunicati con apposita direttiva. Le amministrazioni pubbliche provvedono alla
determinazione dei carichi di lavoro. 3. Le rilevazioni e le proposte di
cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del
tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 4. All'approvazione
delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 6
quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni
anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai
rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche. 5. In caso di inerzia, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva
le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3. 6. Non sono consentite assunzioni
di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state
approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma
8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere
corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i
contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23
dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. CFR[DLT 03.04.1993 n. 96 ART n. 14] CFR[DLT
16.04.1994 n. 297 ART n. 548 cang. 2]
Articolo 32
Ricognizione delle vacanze di
organico.
1. Le amministrazioni pubbliche e gli
enti di cui all'art. 1 ed al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988,
n. 554, comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica la consistenza del personale come definito all'art. 31,
comma 1, nonchè i conseguenti carenze ed esuberi, unitamente all'elenco
nominativo di tutti i dipendenti appartenenti alle qualifiche, ed ai profili che
presentano esuberi. 2. I
dipendenti appartenenti a qualifiche o professionalità che presentino esubero
sono assoggettati a mobilità per trasferimento a domanda o d'ufficio,
privilegiando la mobilità all'interno dello stesso comparto di contrattazione.
Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano al personale interessato
l'appartenenza ad una qualifica e ad una professionalità che presenti
esubero. 3. Le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono altresì alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
nominativo delle domande di trasferimento presentate dal proprio personale, con
indicazione delle qualifiche, della sede di servizio e delle sedi richieste
accorpate per provincia. 4.
Le amministrazioni pubbliche che non provvedano agli adempimenti di cui ai commi
1, 2 e 3 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette. 5. Agli
enti strumentali e agli enti non economici dipendenti dalle regioni si applicano
le disposizioni dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Fino al 31
dicembre 1993, in relazione all'attuazione dell'art. 89 dello Statuto della
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi ed effettuate
assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella
provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo
professionale. 6. Le norme di
cui al presente articolo non si applicano ai ricercatori, tecnologi e tecnici
specializzati delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
Articolo 33
Competenze dei comitati
provinciali e dei comitati metropolitani.
1. I comitati provinciali di cui
all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, informano la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sull'esito degli
accertamenti effettuati ai sensi del medesimo art. 17, comma 4, e formulano
proposte per la razionale redistribuzione del personale delle amministrazioni
pubbliche presenti nella provincia, con indicazione dei trasferimenti di
personale eventualmente necessari, informandone le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano locale presso le amministrazioni
interessate. 2. I comitati
metropolitani istituiti sul territorio nazionale predispongono progetti per una
razionale redistribuzione del personale nei rispettivi ambiti provinciali con
indicazione dei relativi trasferimenti di personale, trasmettendoli alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
locale presso le amministrazioni interessate. 3. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri vengono adottati i provvedimenti di trasferimento del
personale di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 34
Mobilità di ufficio e messa in
disponibilità.
1. Il personale che non ottemperi al
trasferimento d'ufficio disposto ai sensi dell'art. 32, comma 2, è collocato in
disponibilità ai sensi del titolo VI, capo II, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Articolo 35
Procedimento per l'attuazione
della mobilità.
1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale secondo le modalità di cui
all'art. 10, sono disciplinati: a) i criteri, le
modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità volontaria d'ufficio,
per la messa in disponibilità e per la formazione delle graduatorie, che, per la
mobilità d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli
previsti dall'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) i criteri di
coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio, ivi compresi quelli
disciplinati dall'art. 33; c) i criteri di
coordinamento tra le procedure di mobilità ed i nuovi accessi; d) le fasi della
informazione ed i contenuti generali oggetto dell'eventuale esame con le
rappresentanze sindacali con le modalità di cui all'art. 10. 2. In ogni caso dovrà essere
osservato il seguente ordine di priorità: a) inquadramento nei
ruoli del personale in soprannumero; b) trasferimento a
domanda a posto vacante, anche di personale in posizione di comando e di fuori
ruolo, dando priorità al personale in esubero; c) trasferimento
d'ufficio di personale in esubero a posto vacante; d) assunzioni su posti
che rimangano vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al presente
comma. 3. Nel regolamento di
cui al comma 1 si tiene conto di particolari categorie di personale o di
amministrazioni pubbliche che presentano carattere di specialità sulla base di
specifiche disposizioni di legge. In particolare saranno disciplinati anche i
criteri e le modalità per la mobilità del personale fra tutte le strutture del
servizio sanitario nazionale ed i servizi sanitari centrali e periferici del
Ministero della sanità. Nell'ambito dei relativi contratti collettivi nazionali
si terrà conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti economici del
personale con riguardo all'esercizio di funzioni analoghe. 4. Per l'attuazione della mobilità
esterna alle singole amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della
provincia o della regione. 5.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa
dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di mobilità. 6. I trasferimenti degli oneri
economici relativi al personale assunto dagli enti locali a seguito della
mobilità volontaria e d'ufficio avvengono sulla base delle disposizioni dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, 10
maggio 1991, n. 191, e 5 giugno 1992, n. 473. Il regime pensionistico del
personale assoggettato a mobilità è disciplinato dall'art. 6 della legge 29
dicembre 1988, n. 554, e dal relativo regolamento attuativo. 7. Per il personale del comparto
scuola si applica l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo emanato a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo al medesimo personale.
Articolo 36
Assunzioni.
1. L'assunzione agli impieghi nelle
amministrazioni pubbliche avviene: a) per concorso
pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami o per selezione mediante lo
svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità
richiesta; b)
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli
uffici circoscrizionali del lavoro per le qualifiche e profili per le quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; c) mediante chiamata
numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli
appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile
1968, n. 482. 2. Il concorso
pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la
tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove
necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare
forme di preselezione, ed a selezioni decentrate per circoscrizioni
territoriali. 3. Con le
medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 viene reclutato il personale
a tempo parziale, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117. Restano ferme
altresì le disposizioni per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1989, n. 127.
Articolo 37
Accesso dei cittadini degli
Stati membri della Comunità europea.
1. I cittadini degli Stati membri della
Comunità economica europea possono accedere ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di
pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal
possesso della cittadinanza italiana, nonchè i requisiti indispensabili
all'accesso dei cittadini di cui al comma 1. 3. Nei casi in cui non sia
intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli
di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura
si stabilisce la equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai
fini dell'ammissione al concorso e della nomina.
Articolo 38
Concorsi unici.
1. Le amministrazioni pubbliche, ad
eccezione delle regioni, delle amministrazioni, aziende ed enti del servizio
sanitario nazionale, degli enti locali e loro consorzi, delle istituzioni
universitarie e delle istituzioni ed enti di ricerca e di sperimentazione,
reclutano il personale di cui necessitano mediante ricorso alle graduatorie dei
vincitori dei concorsi unici, predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri le amministrazioni di cui al comma 1 possono essere
autorizzate a svolgere direttamente i concorsi. 3. Previe intese anche ai fini
della ripartizione degli oneri relativi, le amministrazioni non ricomprese
nell'ambito di applicazione del comma 1 possono bandire concorsi unici.
Articolo 39
Svolgimento del concorso unico
ed assegnazione del personale.
1. Le amministrazioni di cui all'art.
38, comma 1, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica le proprie necessità di personale per un
biennio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di dette
comunicazioni, fissa, previa informazione alle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di posti,
definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione, da coprire
mediante i vincitori dei rispettivi concorsi unici. 2. A cura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sono banditi i
concorsi unici ed avviate le relative procedure, anche mediante l'ausilio di
strumenti automatizzati. 2.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. Le relative
graduatorie restano valide fino al loro esaurimento. 4. In rapporto alla consistenza
dei candidati al concorso, si può procedere a preselezioni mediante il ricorso a
prove psico-attitudinali. 5.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale utilmente
collocato nella graduatoria viene assegnato, nell'ordine, tenendo conto delle
domande di assegnazione degli interessati secondo l'ordine della graduatoria,
alle singole amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta, le quali provvedono
alle relative assunzioni.
Articolo 40
Concorsi circoscrizionali.
1. Per gli uffici aventi sede regionale,
compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali, secondo le modalità previste dall'art. 41, per l'accesso alle
varie professionalità, salva la facoltà di partecipazione per tutti i
cittadini. 2. Ove il numero
dei candidati al concorso lo renda necessario, le prove di esame possono
svolgersi in più sedi decentrate. I dirigenti preposti agli uffici periferici
interessati sovrintendono allo svolgimento delle operazioni concorsuali.
Articolo 41
Requisiti di accesso e modalità
concorsuali.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati: a) i requisiti
generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione; b) i contenuti dei
bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche con
riguardo, agli adempimenti dei partecipanti; c) le categorie
riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione
all'impiego; d)
le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le
qualifiche previste da disposizioni di legge; e) la composizione e
gli adempimenti delle commissioni esaminatrici. 2. Ai fini delle assunzioni di
personale, compreso quello di cui all'art. 42, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 10 febbraio
1989, n. 53. 3. Per quanto
non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del
decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, restano ferme le
disposizioni vigenti in materia di assunzione all'impiego. Sono comunque portate
a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1.
Articolo 42
Assunzioni obbligatorie delle
categorie protette e tirocinio per portatori di handicap.
1. Le assunzioni obbligatorie da parte
delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui
all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti
nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione, previa verifica della
compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. 2. Le amministrazioni pubbliche di
cui al comma 1, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari
sociali, promuovono e propongono alle commissioni regionali per l'impiego, ai
sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, programmi di
assunzioni per portatori di handicap, che comprendano anche periodi di tirocinio
prelavorativo pratico presso le strutture delle amministrazioni medesime,
realizzati dai servizi di cui all'art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Articolo 43
Assunzione e sede di prima
destinazione.
1. Agli assunti all'impiego presso le
amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 5, 6 e
7, della legge 22 agosto 1985, n. 444. 2. Il personale di cui al comma 1
è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a sette anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilità di
comando o distacco presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica
posseduta. Non può essere inoltre attivato alcun comando o distacco ove la sede
di prima destinazione abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che
il dirigente della sede di appartenenza lo consenta espressamente.
Articolo 44
Formazione e lavoro.
1. Con il regolamento governativo di cui
all'art. 41 sono definite le qualifiche e le modalità di accesso all'impiego, di
giovani dai 18 ai 29 anni, attraverso un periodo biennale di formazione e
lavoro. 2. Durante il biennio
di cui al comma 1, i giovani, oltre a espletare le mansioni pertinenti alla
propria qualifica, dovranno seguire appositi corsi di formazione, di
aggiornamento e di perfezionamento e avranno diritto a una quota parte della
retribuzione iniziale della qualifica stessa nella misura stabilita dai
contratti collettivi nazionali.
Articolo 45
Contratti collettivi.
1. La contrattazione collettiva è nazionale e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini. 3. I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato. 4. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali. 5. Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti collettivi e specifiche materie. 6. I contratti collettivi quadro sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonchè dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto. 8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale e, nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, anche dalla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa sul piano provinciale ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. 9. Le amministrazioni pubbliche osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo.
Articolo 46
Area di contrattazione per il
personale dirigenziale.
1. Per ciascuno dei comparti individuati
ai sensi dell'art. 45, comma 3, è prevista una autonoma separata area di
contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma
4. 2. I contratti collettivi
nazionali delle aree separate di cui al comma 1 sono stipulati dall'agenzia di
cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dalle
organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano
nazionale nell'ambito della rispettiva area di riferimento, assicurando un
adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali. 3. Il rapporto di lavoro della
dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale è definito in
una apposita area di contrattazione alle cui trattative partecipano l'agenzia
prevista dall'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e rappresentanti
delle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
Articolo 47
Rappresentatività sindacale.
1. La maggiore rappresentatività sul
piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita
con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo
delegato e le Confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da
recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri. 2.
Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si
applicano, anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni
di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore
e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a
quanto previsto dall'art. 45, comma 8.
Articolo 48
Nuove forme di partecipazione
alla organizzazione del lavoro.
1. In attuazione dell'art. 2, comma 1,
lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva
definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai
fini della organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Sono
abrogate le norme che prevedono la rappresentanza elettiva del personale nei
consigli di amministrazione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo.
Articolo 49
Trattamento economico.
1. Il trattamento economico fondamentale
ed accessorio è definito dai contratti collettivi. 2. Le amministrazioni pubbliche
garantiscono ai propri dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parità di
trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti
dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori
al fine di collegarli direttamente alla produttività individuale ed a quella
collettiva, ancorchè non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo di
ciascun dipendente, ovvero allo svolgimento effettivo di attività
particolarmente disagiate, oppure obiettivamente pericolose per l'incolumità
personale o dannose per la salute. Per la determinazione dei trattamenti
accessori la contrattazione collettiva definisce criteri di misurazione
obiettiva nell'ambito dei quali compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto
partecipativo di ciascun dipendente.
4. I dirigenti sono responsabili della attribuzione dei trattamenti
economici accessori.
Articolo 50
Agenzia per le relazioni
sindacali.
1. é istituita l'agenzia per le
relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni, dotata di personalità
giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. 2. L'agenzia
rappresenta in sede di contrattazione collettiva nazionale le pubbliche
amministrazioni e svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto. 3. L'agenzia si attiene alle
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la
Conferenza dei Presidenti delle regioni per gli apetti di interesse
regionale. 4. L'agenzia, in
sede di contrattazione collettiva di comparto, tiene conto altresì, in quanto
compatibili con le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle
ulteriori indicazioni espresse dalla Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), dall'unione delle province d'Italia (UPI), dall'Unione nazionale comuni,
comunità ed enti montani (UNCEM), dall'Unione delle camere di commercio,
industria artigianato ed agricoltura (UNIONCAMERE), dalla Conferenza dei
presidenti degli enti pubblici non economici, dalla Conferenza dei presidenti
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e dalla conferenza
dei direttori generali del personale dei Ministeri e delle aziende e
amministrazioni autonome dello Stato, allargata a tutti i direttori generali del
Ministero della pubblica istruzione, e dalla conferenza dei Presidenti delle
regioni. 5. Le
amministrazioni regionali a statuto speciale e quelle delle province autonome di
Trento e di Bolzano possono avvalersi dell'attività di rappresentanza o di
assistenza dell'agenzia nella contrattazione collettiva. 6. Le pubbliche amministrazioni
possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, dell'attività di
rappresentanza o di assistenza dell'agenzia, alle cui direttive sono tenute in
ogni caso a conformarsi. 7.
Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia, con decreto del
Presidente della Repubblica è emanato, entro centocinquanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400. Con tale decreto sono definite altresì le norme dirette a
disciplinare la gestione delle spese, poste a carico di un fondo da iscriversi,
mediante variazione compensativa con decreto del Ministro del tesoro, in un
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo
consuntivo della Corte dei conti.
8. L'agenzia si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di
dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di fuori ruolo o di
comando, di dipendenti di enti pubblici economici, nonchè di consulenti, esperti
per i singoli comparti, tenuto anche conto delle indicazioni delle regioni e
delle associazioni di cui al comma 4, nei limiti, nelle forme e per le esigenze
previsti nel regolamento di cui al comma 7. 9. Il direttore dell'agenzia è
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, tra esperti di riconosciuta competenza
in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei
alla pubblica amministrazione. Il direttore dura in carica cinque anni e può
essere riconfermato. 10. Il
direttore dell'agenzia è coadiuvato, per le questioni attinenti il personale di
cui al comma 4, da un comitato di coordinamento, i cui membri sono designati
dalle rappresentanze di cui al medesimo comma 4. Gli incarichi al direttore, ai
dipendenti degli enti pubblici economici ed ai consulenti di cui al comma 8 sono
conferiti ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della legge 23 agosto 1988, n.
400. Gli oneri per i componenti del comitato di coordinamento restano a carico
delle rappresentanze che hanno provveduto alla designazione.
Articolo 51
Autorizzazione alla
sottoscrizione.
1. L'agenzia di cui all'art. 50, entro
cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini
della autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti
collettivi nazionali di cui agli articoli 45 e 46, corredato da appositi
prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi
unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonchè la
quantificazione complessiva della spesa, ivi compresa quella rimessa alla
contrattazione decentrata. Il Governo, nei quindici giorni successivi, sentita
la Conferenza dei presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse
regionale, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto tra l'altro
degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al
precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso tale termine l'autorizzazione si
intende rilasciata. 2.
L'autorizzazione governativa di cui al comma 1 è sottoposta al controllo della
Corte dei conti, la quale ne verifica la legittimità e la compatibilità
economica entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il
controllo si intende effettuato senza rilievi. 3. Per i contratti collettivi
decentrati, la sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche è
autorizzata, nei quindici giorni successivi alla conclusione delle trattative,
nei limiti di cui all'art. 45, comma 4, con atto dell'organo di vertice previsto
dai rispettivi ordinamenti. L'autorizzazione alla sottoscrizione è sottoposta al
controllo preventivo degli organi competenti secondo le norme vigenti, che deve
essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali
il controllo si intende effettuato senza rilievi. Le amministrazioni pubbliche
sono tenute a trasmettere all'agenzia di cui all'art. 50, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
del tesoro copia dei contratti collettivi decentrati. Non può essere in ogni
caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che
comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le
disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale, anche con
riferimento agli eventuali utilizzi di risparmi ricavati dalla gestione e
verificati dagli organi competenti.
4. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti
collettivi che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di
spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento e nelle leggi finanziaria e di
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi oltre il
periodo di validità dei contratti, in particolare per effetto della decorrenza
dei benefici a regime.
Articolo 52
Disponibilità finanziarie
destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
verifica.
1. Il Ministero del tesoro quantifica
l'onere derivante dalla contrattazione collettiva con specifica indicazione di
quello da porre a carico del bilancio dello Stato e di quello al quale
provvedono, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci le
amministrazioni pubbliche. L'onere a carico del bilancio dello Stato è
determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, ai sensi
dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed
integrazioni. 2. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce all'agenzia le direttive per i
rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse
complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della
distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine
al rispetto degli indirizzi impartiti. 3. I contratti collettivi sono
corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonchè
l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validità contrattuale, prevedendo la possibilità di prorogare l'efficacia
temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale,
in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la
richiesta, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi, al nucleo di
valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla
base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato e
dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici
giorni dalla richiesta. I compiti affidati dal presente comma al predetto nucleo
di valutazione sono sostitutivi dei compiti originariamente previsti dal citato
art. 10. 4. La spesa posta a
carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello Stato di
previsione del Ministero del tesoro in ragione dell'ammontare complessivo. In
esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministro del
tesoro è autorizzato a ripartire con propri decreti le somme destinate a ciascun
comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di
bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione
statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome
e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato
a copertura dei relativi oneri. Analogamente provvedono le altre amministrazioni
pubbliche con i rispettivi bilanci.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono
trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed
enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non
possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
Articolo 53
Interpretazione autentica dei
contratti collettivi.
1. Quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della
clausola controversa. 2.
L'accordo conseguito ai sensi del comma 1 sostituisce con effetto retroattivo,
dal momento del suo perfezionamento con le procedure di cui all'art. 51, la
clausola contrattuale oggetto della controversia. 3. L'accordo di interpretazione
autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi a
oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo. Si applica la disposizione
dell'art. 2113, comma 4, del codice civile.
Articolo 54
Aspettative e permessi
sindacali.
1. Al fine del contenimento, della
trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali
nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi
in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri,
o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. I limiti di cui al comma 1
devono essere determinati tenendo conto, con riferimento a ciascun comparto ed
area di contrattazione collettiva, della diversa dimensione e articolazione
organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale
nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di
cumulare i permessi sindacali giornalieri. 3. Alla ripartizione delle
aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi
titolo provvede, in proporzione alla rappresentatività delle medesime accertata
ai sensi dell'art. 47, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali
interessate. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto
previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978,
n. 58. 4. Le amministrazioni
pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei
beneficiari dei permessi sindacali.
5. Contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la
disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano
attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Con l'accordo di cui al comma 1 sono
anche definiti tempi e modalità per l'applicazione della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni in materia di aspettative e permessi
sindacali. Fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 1, restano in vigore i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle
aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. 6. Oltre ai dati relativi ai
permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli
elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato
in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva,
ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono
pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai
sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Articolo 55
Disciplina del rapporto di
lavoro.
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni dell'art.
2, commi 2, 3 e 4. 2. La
legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica alle pubbliche amministrazioni a
prescindere dal numero dei dipendenti.
Articolo 56
Mansioni.
1. Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali
rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al
perseguimento degli obiettivi di lavoro. 2. Il dipendente può essere
adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore,
ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o
mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal dirigente dell'unità
organizzativa cui è addetto, senza che ciò comporti alcuna variazione del
trattamento economico.
Articolo 57
Attribuzione temporanea di
mansioni superiori.
1. L'utilizzazione del dipendente in
mansioni superiori può essere disposta esclusivamente per un periodo non
eccedente i tre mesi, nel caso di vacanze di posti di organico, ovvero per
sostituire altro dipendente durante il periodo di assenza con diritto alla
conservazione del posto, ecluso il periodo del congedo ordinario, sempre che
ricorrano esigenze di servizio.
2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha
diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il
periodo di espletamento delle medesime. Per i dipendenti di cui all'art. 2,
comma 2, in deroga all'art. 2103 del codice civile l'esercizio temporaneo di
mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle
stesse. 3. L'assegnazione
alle mansioni superiori è disposta sotto la propria responsabilità disciplinare
e patrimoniale dal dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui il
dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, con
provvedimento motivato. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo
svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti
di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle
predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti. 4. Non costituisce
esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti
propri delle mansioni stesse, disposta ai sensi dell'art. 56, comma 2. 5. In deroga a quanto previsto dal
comma 1, gli incarichi di presidenza di istituto secondario e di direzione dei
conservatori e delle accademie restano disciplinati dalla legge 14 agosto 1971,
n. 821, e dall'art.3,(1) terzo comma, del regio decreto-legge 2 dicembre 1935,
n. 2081, convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 498. (1) [cosi' rettificato in
Gazz. Uff. 17 luglio 1993 n.166]
Articolo 58
Incompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi.
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrati