
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Legge 30 novembre 2000, n. 356
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre
2000
"Disposizioni riguardanti il personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia"
1. A decorrere dal 1º gennaio 1998, agli
assistenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato,
del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato ed agli
appuntati scelti dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
aventi almeno sedici anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile
di lire 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per
l’indennità di buonuscita.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso
di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto
per la determinazione degli scatti gerarchici di
livello.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1,
ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di
Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, ed
ai brigadieri capo dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza aventi almeno trenta anni di servizio, è attribuito un emolumento
pensionabile di lire 450.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima
mensilità e per l’indennità di buonuscita.
4. Il
beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio ad un livello
retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli
scatti gerarchici di livello.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1998 ai
caporal maggiori capo scelti e gradi corrispondenti in servizio permanente delle
Forze armate, con almeno sedici anni di servizio, è attribuito un emolumento
pensionabile di lire 480.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima
mensilità e per l’indennità di buonuscita.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso
di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto
per la determinazione degli scatti gerarchici di
livello.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1
ai sergenti maggiori capo e gradi corrispondenti delle Forze armate, con almeno
trenta anni di servizio, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 450.000
annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l’indennità di
buonuscita.
4. Il beneficio di cui al comma 3 non
compete in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non
costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di
livello.
1. Agli ufficiali provenienti da carriere
militari diverse la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dal 1º
gennaio 1999, ai soli fini economici, dell’importo annuo lordo pari alla
differenza tra il valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello
di inquadramento ed il corrispondente valore computato nel VII livello
retributivo. Analogamente si provvede nei confronti dei funzionari delle Forze
di polizia provenienti da carriere militari e dai ruoli sottostanti.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1,
secondo periodo, valutato in lire 290 milioni a decorrere dall’anno 2000, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
per il personale dirigente)
1. Le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, concernenti il
trattamento economico di missione e di trasferimento, l’indennità di presenza
notturna o festiva, il compenso giornaliero per servizi esterni, l’indennità di
ordine pubblico in sede, l’orario di lavoro e di servizio, le festività, i
congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, i permessi
brevi, la tutela delle lavoratrici madri, la prevenzione degli infortuni,
l’igiene e la sicurezza del lavoro, il diritto allo studio, l’elevazione e
l’aggiornamento culturale, la formazione e l’aggiornamento, i diritti sindacali,
la tutela legale, i buoni pasto, gli asili nido, l’indennità di impiego
operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e
relative indennità supplementari, compresa quella per incursori subacquei, si
applicano ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente
interessate con le stesse decorrenze per la parte normativa e dal 1º gennaio
2000 per la parte economica.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, concernenti il trattamento economico di
missione e di trasferimento, l’orario di lavoro, le licenze ordinarie e
straordinarie, l’aspettativa, il diritto allo studio, l’elevazione e
l’aggiornamento culturale, i buoni pasto, gli asili nido, la proroga della
concessione di alloggi, l’assicurazione, la tutela legale, si applicano con le
stesse decorrenze ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell’Esercito,
esclusa l’Arma dei carabinieri, della Marina, comprese le capitanerie di porto,
e dell’Aeronautica.
3. Le disposizioni dell’articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si
applicano, con le medesime modalità, a decorrere dal 1º gennaio 2000, ai
colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell’Esercito, esclusa l’Arma dei
carabinieri, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell’Aeronautica,
con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo
1997, n. 85, e successive rivalutazioni.
4.
Sulle nuove misure delle indennità operative, come rideterminate dai commi 1 e
3, non si applica per gli anni 1998 e 1999 l’aumento di cui all’articolo 2,
comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e successive modificazioni,
fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle
altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 1997 e
1998.
5. Continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili con quelle del presente articolo, le disposizioni di cui
all’articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, nonchè quelle di cui
all’articolo 5 della legge 28 marzo 1997,
n. 85.
6. All’onere derivante dall’attuazione
del presente articolo, valutato in lire 1.656,3 milioni a decorrere dall’anno
2000, si provvede per l’anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della difesa e, per gli anni successivi, mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 19, comma 2, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1
del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, si interpretano nel senso
che il premio di previdenza previsto al primo comma del medesimo articolo è
corrisposto anche al personale dimissionario con più di sei anni di
servizio.
del Corpo di polizia
penitenziaria)
1. Al fine di consentire l’apertura di
nuovi istituti per fare fronte al costante aumento della popolazione detenuta e
per garantire la sicurezza delle strutture penitenziarie oltrechè il corretto
espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati, è
autorizzata, per l’anno 2001, l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, a
tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, di un contingente
di ausiliari di leva di 800 unità, in sovrannumero rispetto alle dotazioni
organiche dei ruoli della polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata
al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita
dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146.
2. È fatta salva la previsione di cui all’articolo 1,
comma 105, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
3. Gli agenti ausiliari assunti ai sensi
del comma 1 sono adibiti esclusivamente alla vigilanza esterna degli istituti e
servizi dell’Amministrazione penitenziaria. Ai medesimi non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, salva la previsione per la quale il servizio prestato è
sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di
leva.
4. In deroga alle disposizioni recate dagli
articoli 107, commi 3, 4 e 5, e 108, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, gli accertamenti dei requisiti psicofisici ed
attitudinali dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con il
giudizio definitivo di idoneità o non idoneità.
5.
Con provvedimento motivato del Direttore generale dell’Amministrazione
penitenziaria è disposta l’esclusione dall’assunzione nel Corpo di polizia
penitenziaria.
6. Il corso di formazione degli agenti
ausiliari assunti ai sensi del comma 1, da effettuare presso le scuole
dell’Amministrazione penitenziaria, ha la durata di tre
mesi.
7. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, valutato in lire 7.702 milioni per l’anno 2001, si provvede
mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire
4.944 milioni l’accantonamento relativo al Ministero medesimo, quanto a lire 867
milioni l’accantonamento relativo al Ministero delle finanze e quanto a lire
1.891 milioni l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione.
nel Corpo di polizia
penitenziaria)
1. Le disposizioni contenute nell’articolo
1, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, concernenti le
assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da effettuare
secondo le modalità previste dall’articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per la copertura dei
posti disponibili, trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. Ai fini di
tali assunzioni i periodi di frequenza ed assenza dal corso, indicati negli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono
ridotti ad un quarto.
dei decreti legislativi 12 maggio 1995,
nn. 200 e 201)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
il 31 dicembre 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi 12 maggio 1995, nn. 200 e 201, attenendosi ai principi, ai
criteri direttivi e alle procedure di cui all’articolo 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216.
1. All’onere derivante dall’attuazione
degli articoli 1, 2 e 3, comma 1, primo periodo, della presente legge, valutato
in lire 21.833 milioni per l’anno 1999, in lire 16.217 milioni per l’anno 2000,
in lire 17.641 milioni dall’anno 2001 all’anno 2008, in lire 37.705 milioni
dall’anno 2009 all’anno 2022 ed in lire 45.475 milioni a decorrere dall’anno
2023, si provvede, per l’anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno; quanto a lire 16.217 milioni per l’anno 2000 e a lire
17.641 milioni a decorrere dall’anno 2001, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno; quanto a lire 27.834
milioni a decorrere dall’anno 2002, mediante corrispondente riduzione del
medesimo «Fondo speciale», parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.