Gazzetta Ufficiale N. 57 del 8
Marzo 2002
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002,
n.24
Attuazione della direttiva
1999/44/CE su taluni aspetti della
vendita e delle garanzie di consumo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422
(legge comunitaria 2000),
ed in particolare l'articolo 1, commi 1
e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/44/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni
aspetti della vendita e
delle garanzie dei beni di consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre
2001;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella
riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le
politiche comunitarie e delle
attivita' produttive, di concerto con i
Ministri degli affari esteri,
della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disciplina della vendita dei beni di
consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione
II del capo I del titolo III
del libro IV del codice civile e'
inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di
consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e
definizioni). - Il presente
paragrafo disciplina taluni aspetti dei
contratti di vendita e delle
garanzie concernenti i beni di consumo.
A tali fini ai contratti di
vendita sono equiparati i contratti di
permuta e di somministrazione
nonche' quelli di appalto, di opera e
tutti gli altri contratti
comunque finalizzati alla fornitura di
beni di consumo da fabbricare
o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si
intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica
che, nei contratti di
cui al comma primo, agisce per scopi
estranei all'attivita'
imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene
mobile, anche da assemblare,
tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o
comunque venduti secondo
altre modalita' dalle autorita'
giudiziarie, anche mediante delega ai
notai;
2) l'acqua e il gas, quando non
confezionati per la vendita in
un volume delimitato o in quantita'
determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o
giuridica pubblica o
privata che, nell'esercizio della
propria attivita' imprenditoriale o
professionale, utilizza i contratti di
cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene
di consumo,
l'importatore del bene di consumo nel
territorio della Unione europea
o qualsiasi altra persona che si
presenta come produttore apponendo
sul bene di consumo il suo nome, marchio
o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore:
qualsiasi impegno di un
venditore o di un produttore, assunto
nei confronti del consumatore
senza costi supplementari, di rimborsare
il prezzo pagato,
sostituire, riparare, o intervenire
altrimenti sul bene di consumo,
qualora esso non corrisponda alle
condizioni enunciate nella
dichiarazione di garanzia o nella
relativa pubblicita';
f) riparazione: nel caso di difetto di
conformita', il ripristino
del bene di consumo per renderlo
conforme al contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo
si applicano alla vendita di
beni di consumo usati, tenuto conto del
tempo del pregresso utilizzo,
limitatamente ai difetti non derivanti
dall'uso normale della cosa.
1519-ter (Conformita' al contratto). -
Il venditore ha l'obbligo di
consegnare al consumatore beni conformi
al contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano
conformi al contratto se,
ove pertinenti, coesistono le seguenti
circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono
abitualmente beni dello
stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta
dal venditore e
possiedono le qualita' del bene che il
venditore ha presentato al
consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le
prestazioni abituali di un bene
dello stesso tipo, che il consumatore
puo' ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della natura
del bene e, se del caso, delle
dichiarazioni pubbliche sulle
caratteristiche specifiche dei beni
fatte al riguardo dal venditore, dal
produttore o dal suo agente o
rappresentante, in particolare nella
pubblicita' o
sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso
particolare voluto dal
consumatore e che sia stato da questi
portato a conoscenza del
venditore al momento della conclusione
del contratto e che il
venditore abbia accettato anche per
fatti concludenti.
Non vi e' difetto di conformita' se, al
momento della conclusione
del contratto, il consumatore era a
conoscenza del difetto o non
poteva ignorarlo con l'ordinaria
diligenza o se il difetto di
conformita' deriva da istruzioni o
materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle
dichiarazioni pubbliche di cui
al comma secondo, lettera c), quando, in
via anche alternativa,
dimostra che:
a) non era a conoscenza della
dichiarazione e non poteva
conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata
adeguatamente corretta entro il
momento della conclusione del contratto
in modo da essere conoscibile
al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di
consumo non e' stata
influenzata dalla dichiarazione.
Il difetto di conformita' che deriva
dall'imperfetta installazione
del bene di consumo e' equiparato al
difetto di conformita' del bene
quando l'installazione e' compresa nel
contratto di vendita ed e'
stata effettuata dal venditore o sotto
la sua responsabilita'. Tale
equiparazione si applica anche nel caso
in cui il prodotto, concepito
per essere installato dal consumatore,
sia da questo installato in
modo non corretto a causa di una carenza
delle istruzioni di
installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore). -
Il venditore e'
responsabile nei confronti del
consumatore per qualsiasi difetto di
conformita' esistente al momento della
consegna del bene.
In caso di difetto di conformita', il
consumatore ha diritto al
ripristino, senza spese, della
conformita' del bene mediante
riparazione o sostituzione, a norma dei
commi terzo, quarto, quinto e
sesto, ovvero ad una riduzione adeguata
del prezzo o alla risoluzione
del contratto, conformemente ai commi
settimo, ottavo e nono.
Il consumatore puo' chiedere, a sua
scelta, al venditore di
riparare il bene o di sostituirlo, senza
spese in entrambi i casi,
salvo che il rimedio richiesto sia
oggettivamente impossibile o
eccessivamente oneroso rispetto
all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da
considerare eccessivamente
oneroso uno dei due rimedi se impone al
venditore spese irragionevoli
in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non
vi fosse difetto di
conformita';
b) dell'entita' del difetto di
conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio
alternativo possa essere
esperito senza notevoli inconvenienti
per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono
essere effettuate entro un
congruo termine dalla richiesta e non
devono arrecare notevoli
inconvenienti al consumatore, tenendo
conto della natura del bene e
dello scopo per il quale il consumatore
ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo
si riferiscono ai costi
indispensabili per rendere conformi i
beni, in particolare modo con
riferimento alle spese effettuate per la
spedizione, per la mano
d'opera e per i materiali.
Il consumatore puo' richiedere, a sua
scelta, una congrua riduzione
del prezzo o la risoluzione del
contratto ove ricorra una delle
seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono
impossibili o
eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla
riparazione o alla
sostituzione del bene entro il termine
congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione
precedentemente effettuata ha
arrecato notevoli inconvenienti al
consumatore.
Nel determinare l'importo della
riduzione o la somma da restituire
si tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di
conformita', il venditore puo'
offrire al consumatore qualsiasi altro
rimedio disponibile, con i
seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia'
richiesto uno specifico
rimedio, il venditore resta obbligato ad
attuarlo, con le necessarie
conseguenze in ordine alla decorrenza
del termine congruo di cui al
comma sesto, salvo accettazione da parte
del consumatore del rimedio
alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia'
richiesto uno specifico
rimedio, il consumatore deve accettare
la proposta o respingerla
scegliendo un altro rimedio ai sensi del
presente articolo.
Un difetto di conformita' di lieve
entita' per il quale non e'
stato possibile o e' eccessivamente
oneroso esperire i rimedi della
riparazione o della sostituzione, non
da' diritto alla risoluzione
del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso). -
Il venditore finale, quando
e' responsabile nei confronti del
consumatore a causa di un difetto
di conformita' imputabile ad un'azione o
ad un'omissione del
produttore, di un precedente venditore
della medesima catena
contrattuale distributiva o di qualsiasi
altro intermediario, ha
diritto di regresso, salvo patto
contrario o rinuncia, nei confronti
del soggetto o dei soggetti responsabili
facenti parte della suddetta
catena distributiva.
Il venditore finale che abbia
ottemperato ai rimedi esperiti dal
consumatore, puo' agire, entro un anno
dall'esecuzione della
prestazione, in regresso nei confronti
del soggetto o dei soggetti
responsabili per ottenere la
reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini). - Il venditore e'
responsabile, a norma
dell'articolo 1519-quater, quando il
difetto di conformita' si
manifesta entro il termine di due anni
dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti
previsti dall'articolo
1519-quater, comma secondo, se non
denuncia al venditore il difetto
di conformita' entro il termine di due
mesi dalla data in cui ha
scoperto il difetto. La denuncia non e'
necessaria se il venditore ha
riconosciuto l'esistenza del difetto o
l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i
difetti di conformita' che
si manifestano entro sei mesi dalla
consegna del bene esistessero
gia' a tale data, a meno che tale
ipotesi sia incompatibile con la
natura del bene o con la natura del
difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti
non dolosamente occultati
dal venditore si prescrive, in ogni
caso, nel termine di ventisei
mesi dalla consegna del bene; il
consumatore, che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, puo'
tuttavia far valere sempre i diritti
di cui all'articolo 1519-quater, comma
secondo, purche' il difetto di
conformita' sia stato denunciato entro
due mesi dalla scoperta e
prima della scadenza del termine di cui
al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale). -
La garanzia convenzionale
vincola chi la offre secondo le
modalita' indicate nella
dichiarazione di garanzia medesima o
nella relativa pubblicita'.
La garanzia deve, a cura di chi la
offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore
e' titolare dei diritti
previsti dal presente paragrafo e che la
garanzia medesima lascia
impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile
l'oggetto della garanzia e gli
elementi essenziali necessari per farla
valere, compresi la durata e
l'estensione territoriale della
garanzia, nonche' il nome o la ditta
e il domicilio o la sede di chi la
offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia
deve essere disponibile
per iscritto o su altro supporto
duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in
lingua italiana con caratteri
non meno evidenti di quelli di eventuali
altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai
requisiti di cui ai commi secondo,
terzo e quarto rimane comunque valida e
il consumatore puo'
continuare ad avvalersene ed esigerne
l'applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle
disposizioni). - E' nullo
ogni patto, anteriore alla comunicazione
al venditore del difetto di
conformita', volto ad escludere o
limitare, anche in modo indiretto,
i diritti riconosciuti dal presente
paragrafo. La nullita' puo'
essere fatta valere solo dal consumatore
e puo' essere rilevata
d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono
limitare la durata della
responsabilita' di cui all'articolo
1519-sexies, comma primo, ad un
periodo di tempo in ogni caso non
inferiore ad un anno.
E' nulla ogni clausola contrattuale che,
prevedendo
l'applicabilita' al contratto di una
legislazione di un paese
extracomunitario, abbia l'effetto di
privare il consumatore della
protezione assicurata dal presente
paragrafo, laddove il contratto
presenti uno stretto collegamento con il
territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre
disposizioni). - Le
disposizioni del presente paragrafo non
escludono ne' limitano i
diritti che sono attribuiti al
consumatore da altre norme
dell'ordinamento giuridico".
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto
dall'amministrazione competente per
materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico
delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica
e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli
estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione
stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere
delegato al Governo se non con
determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere
di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422
reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria
2000". Si riporta il testo dell'art. 1,
commi 1 e 3 e
l'allegato B della suddetta legge:
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro
il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi
recanti
attuazione delle direttive comprese
nell'elenco di cui
all'allegato B sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla
Camera dei deputati
ed al Senato della Repubblica affinche'
su di essi sia
espresso, entro quaranta giorni dalla
data di trasmissione,
il parere delle Commissioni competenti
per materia,
nonche', nei casi di cui all'art. 2
comma 1, lettera g),
della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;
decorso tale termine, i decreti sono
emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il
termine previsto per
il parere delle Commissioni scada nei
trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 e 4 o
successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta
giorni".
"Allegato B - (Art. 1, commi 1 e 3)
93/104/CE: direttiva del Consiglio, del
23 novembre
1993, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione
dell'orario di lavoro.
94/45/CE: direttiva del Consiglio, del
22 settembre
1994, riguardante l'istituzione di un
comitato aziendale
europeo o di una procedura per
l'informazione e la
consultazione dei lavoratori nelle
imprese e nei gruppi di
imprese di dimensioni comunitarie.
96/97/CE: direttiva del Consiglio, del
20 dicembre
1996, che modifica la direttiva
86/378/CEE relativa
all'attuazione del principio della
parita' di trattamento
tra gli uomini e le donne nei regimi
professionali di
sicurezza sociale.
1999/5/CE: direttiva del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante
le apparecchiature
radio e le apparecchiature terminali di
telecomunicazione e
il reciproco riconoscimento della loro
conformita'.
1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del
22 aprile
1999, relativa alle sostanze ed ai
prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali.
1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del
26 aprile
1999, relativa alle discariche di
rifiuti.
1999/42/CE: direttiva del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 7 giugno 1999, che
istituisce un meccanismo
di riconoscimento delle qualifiche per
le attivita'
professionali disciplinate dalle
direttive di
liberalizzazione e dalle direttive
recanti misure
transitorie e che completa il sistema
generale di
riconoscimento delle qualifiche.
1999/44/CE: direttiva del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni
aspetti della
vendita e delle garanzie dei beni di
consumo.
1999/45/CE: direttiva del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 1999,
concernente il
ravvicinamento delle disposizioni
legislative,
regolamentari e amministrative degli
Stati membri relative
alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura
dei preparati pericolosi.
1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del
17 giugno
1999, che modifica la direttiva
77/388/CEE per quanto
riguarda il regime di imposta sul valore
aggiunto
applicabile ai servizi di
telecomunicazioni.
1999/62/CE: direttiva del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa
alla tassazione a
carico di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci
su strada per l'uso di alcune
infrastrutture.
1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del
21 giugno
1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario
di lavoro della gente di mare concluso
dall'Associazione
armatori della Comunita' europea (ECSA)
e dalla Federazione
dei sindacati dei trasportatori
dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE: direttiva della Commissione,
del 23 giugno
1999, che modifica la direttiva
90/388/CEE al fine di
garantire che le reti di
telecomunicazioni e le reti
televisive via cavo appartenenti ad un
unico proprietario
siano gestite da persone giuridiche
distinte.
1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del
28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES.
UNICE e CEEP sul
lavoro a tempo determinato.
1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del
19 luglio
1999, che stabilisce le norme minime per
la protezione
delle galline ovaiole.
1999/79/CE: direttiva della Commissione,
del 27 luglio
1999, recante modifica alla terza
direttiva 72/199/CEE che
fissa i metodi di analisi comunitari per
i controlli degli
alimenti per gli animali".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca:
"Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza
del Consiglio dei Ministri". L'art. 14
della suddetta legge
cosi' recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I
decreti
legislativi adottati dal Governo ai
sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal
Presidente della
Repubblica con la denominazione "decreto
legislativo" e con
l'indicazione, nel preambolo, della
legge di delegazione,
della deliberazione del Consiglio dei
ministri e degli
altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge
di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo
deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di
delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato
dal Governo e'
trasmesso al Presidente della
Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima
della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce
ad una
pluralita' di oggetti distinti
suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla
mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti
predetti. In
relazione al termine finale stabilito
dalla legge di
delegazione. il Governo informa
periodicamente le Camere
sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine
previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due
anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle
Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso
dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti
per materia entro
sessanta giorni, indicando
specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti
alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo,
nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere,
ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che
deve essere
espresso entro trenta giorni.".
Art. 2.
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 1 non si applicano alle
vendite dei beni e ai contratti
equiparati per i quali la consegna al
consumatore sia avvenuta anteriormente
alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le
disposizioni di cui all'articolo
1519-septies del codice civile,
introdotto dall'articolo 1 del
presente decreto, non si applicano ai
prodotti immessi sul mercato
prima della data di entrata in vigore
del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro
degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli