Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206
"
Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229
"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento
Ordinario n. 162
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 153 del Trattato
della Comunità europea;
Visto l'articolo 117 della
Costituzione, come sostituito dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, con riferimento ai principi di unità,
continuità e completezza
dell'ordinamento giuridico, nel rispetto
dei valori di sussidiarietà orizzontale
e verticale;
Visto l'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 luglio 2003, n.
229, recante interventi urgenti in
materia di qualità della regolazione,
riassetto normativo e semplificazione -
legge di semplificazione per il 2001, ed
in particolare l'articolo 7 che delega
il Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di
tutela dei consumatori ai sensi e
secondo i principi e i criteri direttivi
di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della citata legge n.
229 del 2003, e nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi ivi
richiamati;
Visto l'articolo 2 della legge 27
luglio 2004, n. 186, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, nonche' l'articolo
7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 224,
recante attuazione della direttiva
85/374/CEE relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli
Stati membri in materia di
responsabilità per danno da prodotti
difettosi, ai sensi dell'articolo 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la legge 10 aprile 1991, n.
126, recante norme per l'informazione
del consumatore, e successive
modificazioni, nonche' il relativo
regolamento di attuazione di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 8 febbraio
1997, n. 101;
Visto il decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50, recante attuazione
della direttiva 85/577/CEE in materia di
contratti negoziati fuori dei locali
commerciali;
Visto il decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, recante attuazione
della direttiva 84/450/CEE in materia di
pubblicità ingannevole;
Visto il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come modificato dai decreti
legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4
agosto 1999, n. 342;
Visto il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 111, recante attuazione della
direttiva 90/314/CEE concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto
compreso;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n.
52, recante attuazione della direttiva
93/13/CEE concernente le clausole
abusive nei contratti stipulati con i
consumatori ed in particolare l'articolo
25, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante riforma della
disciplina relativa al settore del
commercio, ed in particolare gli
articoli 18 e 19;
Vista la legge 30 luglio 1998, n.
281, recante disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9
novembre 1998, n. 427, recante
attuazione della direttiva 94/47/CE
concernente la tutela dell'acquirente
per taluni aspetti dei contratti
relativi all'acquisizione di un diritto
di godimento a tempo parziale di beni
immobili;
Visto il decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185, recante attuazione
della direttiva 97/7/CE relativa alla
protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza;
Visto il decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 63, recante attuazione
della direttiva 98/7/CE, che modifica la
direttiva 87/102/CEE, in materia di
credito al consumo;
Visto il decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 67, recante attuazione
della direttiva 97/55/CE, che modifica
la direttiva 84/450/CEE, in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa;
Visto il decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 84, recante attuazione
della direttiva 98/6/CE relativa alla
protezione dei consumatori, in materia
di indicazione dei prezzi offerti ai
medesimi;
Visto il decreto legislativo 28
luglio 2000, n. 253, recante attuazione
della direttiva 97/5/CEE sui bonifici
transfrontalieri;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 2001, n. 218,
regolamento recante disciplina delle
vendite sottocosto, a norma
dell'articolo 15, comma 8, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
Visto il decreto legislativo 23
aprile 2001, n. 224, come modificato dal
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
25, recante attuazione della direttiva
98/27/CE relativa a provvedimenti
inibitori a tutela degli interessi dei
consumatori, nonche' il decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20,
recante norme per l'iscrizione
nell'elenco delle Associazioni dei
consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale;
Visto il decreto legislativo 2
febbraio 2002, n. 24, recante attuazione
della direttiva 1999/44/CE su taluni
aspetti della vendita e delle garanzie
di consumo;
Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante codice in
materia di protezione dei dati personali
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 172, recante attuazione
della direttiva 2001/95/CE relativa alla
sicurezza generale dei prodotti;
Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49,
recante modifiche all'articolo 7 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
74, in materia di messaggi pubblicitari
ingannevoli diffusi attraverso mezzi di
comunicazione;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, reso nella seduta del 16 dicembre
2004;
Udito il parere del Consiglio di
Stato espresso nella sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza
generale del 20 dicembre 2004;
Acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari del Senato
della Repubblica, espresso il 9 marzo
2005, e della Camera dei deputati,
espresso il 10 marzo 2005;
Vista la segnalazione del Garante
della concorrenza e del mercato in data
10 maggio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione
del 22 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle
attività produttive e del Ministro per
le politiche comunitarie, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica,
della giustizia, dell'economia e delle
finanze e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
PARTE
I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ
Art. 1.
Finalità ed oggetto
1. Nel rispetto della Costituzione ed
in conformità ai principi contenuti nei
trattati istitutivi delle Comunità
europee, nel trattato dell'Unione
europea, nella normativa comunitaria con
particolare riguardo all'articolo 153
del Trattato istitutivo della Comunità
economica europea, nonche' nei trattati
internazionali, il presente codice
armonizza e riordina le normative
concernenti i processi dì acquisto e
consumo, al fine di assicurare un
elevato livello di tutela dei
consumatori e degli utenti.
Art. 2.
Diritti dei consumatori
1. Sono riconosciuti e garantiti i
diritti e gli interessi individuali e
collettivi dei consumatori e degli
utenti, ne e' promossa la tutela in sede
nazionale e locale, anche in forma
collettiva e associativa, sono favorite
le iniziative rivolte a perseguire tali
finalità, anche attraverso la disciplina
dei rapporti tra le associazioni dei
consumatori e degli utenti e le
pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono
riconosciuti come fondamentali i
diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla
qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata
informazione e ad una corretta
pubblicità;
d) all'educazione al
consumo;
e) alla correttezza, alla
trasparenza ed all'equità nei rapporti
contrattuali;
f) alla promozione e allo
sviluppo dell'associazionismo libero,
volontario e democratico tra i
consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi
pubblici secondo standard di qualità e
di efficienza.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si
intende per:
a) consumatore o utente: la
persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta;
b) associazioni dei
consumatori e degli utenti: le
formazioni sociali che abbiano per scopo
statutario esclusivo la tutela dei
diritti e degli interessi dei
consumatori o degli utenti;
c) professionista: la
persona fisica o giuridica che agisce
nell'esercizio della propria attività
imprenditoriale o professionale, ovvero
un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo
quanto stabilito nell'articolo 103,
comma 1, lettera d), e
nell'articolo 115, comma 1, il
fabbricante del bene o il fornitore del
servizio, o un suo intermediario,
nonche' l'importatore del bene o del
servizio nel territorio dell'Unione
europea o qualsiasi altra persona fisica
o giuridica che si presenta come
produttore identificando il bene o il
servizio con il proprio nome, marchio o
altro segno distintivo;
e) prodotto: fatto salvo
quanto stabilito nell'articolo 115,
comma 1, qualsiasi prodotto destinato al
consumatore, anche nel quadro di una
prestazione di servizi, o suscettibile,
in condizioni ragionevolmente
prevedibili, di essere utilizzato dal
consumatore, anche se non a lui
destinato, fornito o reso disponibile a
titolo oneroso o gratuito nell'ambito di
un'attività commerciale,
indipendentemente dal fatto che sia
nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale
definizione non si applica ai prodotti
usati, forniti come pezzi
d'antiquariato, o come prodotti da
riparare o da rimettere a nuovo prima
dell'utilizzazione, purche' il fornitore
ne informi per iscritto la persona cui
fornisce il prodotto;
f) codice: il presente
decreto legislativo di riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di
tutela dei consumatori.
PARTE
II
EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ
TITOLO
I
EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE
Art. 4.
Educazione del consumatore
1. L'educazione dei consumatori e
degli utenti e' orientata a favorire la
consapevolezza dei loro diritti e
interessi, lo sviluppo dei rapporti
associativi, la partecipazione ai
procedimenti amministrativi, nonche' la
rappresentanza negli organismi
esponenziali.
2. Le attività destinate
all'educazione dei consumatori, svolte
da soggetti pubblici o privati, non
hanno finalità promozionale, sono
dirette ad esplicitare le
caratteristiche di beni e servizi e a
rendere chiaramente percepibili benefici
e costi conseguenti alla loro scelta;
prendono, inoltre, in particolare
considerazione le categorie di
consumatori maggiormente vulnerabili.
TITOLO
II
INFORMAZIONI AI CONSUMATORI
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 5.
Obblighi generali
1. Fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 3, comma 1, lettera a),
ai fini del presente titolo, si intende
per consumatore o utente anche la
persona fisica alla quale sono dirette
le informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualità
dei prodotti e dei servizi costituiscono
contenuto essenziale degli obblighi
informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da
chiunque provengano, devono essere
adeguate alla tecnica di comunicazione
impiegata ed espresse in modo chiaro e
comprensibile, tenuto anche conto delle
modalità di conclusione del contratto o
delle caratteristiche del settore, tali
da assicurare la consapevolezza del
consumatore.
Capo II
INDICAZIONE DEI
PRODOTTI
Art. 6.
Contenuto minimo delle informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei
prodotti destinati al consumatore,
commercializzati sul territorio
nazionale, riportano, chiaramente
visibili e leggibili, almeno le
indicazioni relative:
a) alla denominazione legale
o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale
o marchio e alla sede legale del
produttore o di un importatore stabilito
nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se
situato fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di
materiali o sostanze che possono
arrecare danno all'uomo, alle cose o
all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed
ai metodi di lavorazione ove questi
siano determinanti per la qualità o le
caratteristiche merceologiche del
prodotto;
f) alle istruzioni, alle
eventuali precauzioni e alla
destinazione d'uso, ove utili ai fini di
fruizione e sicurezza del prodotto.
Art. 7.
Modalità di indicazione
1. Le indicazioni di cui all'articolo
6 devono figurare sulle confezioni o
sulle etichette dei prodotti nel momento
in cui sono posti in vendita al
consumatore. Le indicazioni di cui al
comma 1, lettera f),
dell'articolo 6 possono essere
riportate, anziche' sulle confezioni o
sulle etichette dei prodotti, su altra
documentazione illustrativa che viene
fornita in accompagnamento dei prodotti
stessi.
Art. 8.
Ambito di applicazione
1. Sono esclusi dall'applicazione del
presente capo i prodotti oggetto di
specifiche disposizioni contenute in
direttive o in altre disposizioni
comunitarie e nelle relative norme
nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di
disposizioni nazionali in materia di
informazione del consumatore, le norme
del presente capo si applicano per gli
aspetti non disciplinati.
Art. 9.
Indicazioni in lingua italiana
1. Tutte le informazioni destinate ai
consumatori e agli utenti devono essere
rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al
presente titolo siano apposte in più
lingue, le medesime sono apposte anche
in lingua italiana e con caratteri di
visibilità e leggibilità non inferiori a
quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che
utilizzino espressioni non in lingua
italiana divenute di uso comune.
Art. 10.
Attuazione
1. Con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il
Ministro per le politiche comunitarie e
con il Ministro della giustizia, sentito
il parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate le norme di attuazione
dell'articolo 6, al fine di assicurare,
per i prodotti provenienti da Paesi
dell'Unione europea, una applicazione
compatibile con i principi del diritto
comunitario, precisando le categorie di
prodotti o le modalità di presentazione
per le quali non e' obbligatorio
riportare le indicazioni di cui al comma
1, lettere a) e b),
dell'articolo 6. Tali disposizioni di
attuazione disciplinano inoltre i casi
in cui sarà consentito riportare in
lingua originaria alcuni dati contenuti
nelle indicazioni di cui all'articolo 6.
2. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1,
restano in vigore le disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 8
febbraio 1997, n. 101.
Art. 11.
Divieti di commercializzazione
1. E' vietato il commercio sul
territorio nazionale di qualsiasi
prodotto o confezione di prodotto che
non riporti, in forme chiaramente
visibili e leggibili, le indicazioni di
cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente
capo.
Art. 12.
Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto nella
parte IV, titolo II, e salvo che il
fatto costituisca reato, per quanto
attiene alle responsabilità del
produttore, ai contravventori al divieto
di cui all'articolo 11 si applica una
sanzione amministrativa da 516 euro a
25.823 euro. La misura della sanzione e'
determinata, in ogni singolo caso,
facendo riferimento al prezzo di listino
di ciascun prodotto ed al numero delle
unità poste in vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della
predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni
provvedono d'ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il
rapporto previsto dall'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
presentato all'ufficio della camera di
commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia in cui vi e'
la residenza o la sede legale del
professionista.
Capo III
PARTICOLARI MODALITÀ
DI INFORMAZIONE
Sezione I
Indicazione dei prezzi per unità di
misura
Art. 13.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si
intende per:
a) prezzo di vendita: il
prezzo finale, valido per una unità di
prodotto o per una determinata quantità
del prodotto, comprensivo dell'IVA e di
ogni altra imposta;
b) prezzo per unità di
misura: il prezzo finale, comprensivo
dell'IVA e di ogni altra imposta, valido
per una quantità di un chilogrammo, di
un litro, di un metro, di un metro
quadrato o di un metro cubo del prodotto
o per una singola unità di quantità
diversa, se essa e' impiegata
generalmente e abitualmente per la
commercializzazione di prodotti
specifici;
c) prodotto commercializzato
sfuso: un prodotto che non costituisce
oggetto di alcuna confezione preliminare
ed e' misurato alla presenza del
consumatore;
d) prodotto venduto al
pezzo: un prodotto che non può essere
frazionato senza subire una modifica
della sua natura o delle sue proprietà;
e) prodotto venduto a collo:
insieme di pezzi omogenei contenuti in
un imballaggio;
f) prodotto preconfezionato:
l'unità di vendita destinata ad essere
presentata come tale al consumatore ed
alle collettività, costituita da un
prodotto e dall'imballaggio in cui e'
stato immesso prima di essere posto in
vendita, avvolta interamente o in parte
in tale imballaggio ma comunque in modo
che il contenuto non possa essere
modificato senza che la confezione sia
aperta o alterata.
Art. 14.
Campo di applicazione
1. Al fine di migliorare
l'informazione del consumatore e di
agevolare il raffronto dei prezzi, i
prodotti offerti dai commercianti ai
consumatori recano, oltre alla
indicazione del prezzo di vendita,
secondo le disposizioni vigenti,
l'indicazione del prezzo per unità di
misura, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 16.
2. Il prezzo per unità di misura non
deve essere indicato quando e' identico
al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati
sfusi e' indicato soltanto il prezzo per
unità di misura.
4. La pubblicità in tutte le sue
forme ed i cataloghi recano
l'indicazione del prezzo per unità di
misura quando e' indicato il prezzo di
vendita, fatti salvi i casi di esenzione
di cui all'articolo 16.
5. Il codice non si applica:
a) ai prodotti forniti in
occasione di una prestazione di servizi,
ivi compresa la somninistrazione di
alimenti e bevande;
b) ai prodotti offerti nelle
vendite all'asta;
c) agli oggetti d'arte e
d'antiquariato.
Art. 15.
Modalità di indicazione del prezzo
per unità di misura
1. Il prezzo per unità di misura si
riferisce ad una quantità dichiarata
conformemente alle disposizioni in
vigore.
2. Per le modalità di indicazione del
prezzo per unità di misura si applica
quanto stabilito dall'articolo 14 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari
preconfezionati immersi in un liquido di
governo, anche congelati o surgelati, il
prezzo per unità di misura si riferisce
al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. E' ammessa l'indicazione del
prezzo per unità di misura di multipli o
sottomultipli, decimali delle unità di
misura, nei casi in cui taluni prodotti
sono generalmente ed abitualmente
commercializzati in dette quantità.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi
per uso di autotrazione, esposti e
pubblicizzati presso gli impianti
automatici di distribuzione dei
carburanti, devono essere esclusivamente
quelli effettivamente praticati ai
consumatori. E' fatto obbligo di esporre
in modo visibile dalla carreggiata
stradale i prezzi praticati al consumo.
Art. 16.
Esenzioni
1. Sono esenti dall'obbligo
dell'indicazione del prezzo per unità di
misura i prodotti per i quali tale
indicazione non risulti utile a motivo
della loro natura o della loro
destinazione, o sia di natura tale da
dare luogo a confusione. Sono da
considerarsi tali i seguenti prodotti:
a) prodotti commercializzati
sfusi che, in conformità alle
disposizioni di esecuzione della legge 5
agosto 1981, n. 441, e successive
modificazioni, recante disposizioni
sulla vendita a peso netto delle merci,
possono essere venduti a pezzo o a
collo;
b) prodotti di diversa
natura posti in una stessa confezione;
c) prodotti commercializzati
nei distributori automatici;
d) prodotti destinati ad
essere mescolati per una preparazione e
contenuti in un unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati
che siano esentati dall'obbligo di
indicazione della quantità netta secondo
quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, e successive modificazioni,
concernenti l'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di etichettatura
dei prodotti alimentari;
f) alimenti precucinati o
preparati o da preparare, costituiti da
due o più elementi separati, contenuti
in un unico imballaggio, che necessitano
di lavorazione da parte del consumatore
per ottenere l'alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari
che possono essere venduti unicamente al
pezzo o a collo.
2. Il Ministro delle attività
produttive, con proprio decreto, può
aggiornare l'elenco delle esenzioni di
cui al comma 1, nonche' indicare
espressamente prodotti o categorie di
prodotti non alimentari ai quali non si
applicano le predette esenzioni.
Art. 17.
Sanzioni
1. Chiunque omette di indicare il
prezzo per unità di misura o non lo
indica secondo quanto previsto dal
presente capo e' soggetto alla sanzione
di cui all'articolo 22, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, da irrogare con le modalità ivi
previste.
TITOLO
III
PUBBLICITÀ E ALTRE COMUNICAZIONI
COMMERCIALI
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 18.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente
titolo si applicano ad ogni forma di
comunicazione commerciale in qualsiasi
modo effettuata.
2. Fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 3, comma 1, lettera a),
ai fini del presente titolo, si intende
per consumatore o utente anche la
persona fisica o giuridica cui sono
dirette le comunicazioni commerciali o
che ne subisce le conseguenze.
Capo II
CARATTERI DELLA
PUBBLICITÀ
Sezione I
Pubblicità ingannevole e comparativa
Art. 19.
Finalità
1. Le disposizioni della presente
sezione hanno lo scopo di tutelare dalla
pubblicità ingannevole e dalle sue
conseguenze sleali i soggetti che
esercitano un'attività commerciale,
industriale, artigianale o
professionale, i consumatori e, in
genere, gli interessi del pubblico nella
fruizione di messaggi pubblicitari,
nonche' di stabilire le condizioni di
liceità della pubblicità comparativa.
2. La pubblicità deve essere palese,
veritiera e corretta.
Art. 20.
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si
intende:
a) per pubblicità: qualsiasi
forma di messaggio che sia diffuso, in
qualsiasi modo, nell'esercizio di
un'attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale allo scopo
di promuovere la vendita di beni mobili
o immobili, la costituzione o il
trasferimento di diritti ed obblighi su
di essi oppure la prestazione di opere o
di servizi;
b) per pubblicità
ingannevole: qualsiasi pubblicità che in
qualunque modo, compresa la sua
presentazione sia idonea ad indurre in
errore le persone fisiche o giuridiche
alle quali e' rivolta o che essa
raggiunge e che, a causa del suo
carattere ingannevole, possa
pregiudicare il loro comportamento
economico ovvero che, per questo motivo,
sia idonea ledere un concorrente;
c) per pubblicità
comparativa: qualsiasi pubblicità che
identifica in modo esplicito o implicito
un concorrente o beni o servizi offerti
da un concorrente;
d) per operatore
pubblicitario: il committente del
messaggio pubblicitario ed il suo
autore, nonche', nel caso in cui non
consenta all'identificazione di costoro,
il proprietario del mezzo con cui il
messaggio pubblicitario e' diffuso
ovvero il responsabile della
programmazione radiofonica o televisiva.
Art. 21.
Elementi di valutazione
1. Per determinare se la pubblicità
sia ingannevole se ne devono considerare
tutti gli elementi, con riguardo in
particolare ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei
beni o dei servizi, quali la loro
disponibilità, la natura, l'esecuzione,
la composizione, il metodo e la data di
fabbricazione o della prestazione,
l'idoneità allo scopo, gli usi, la
quantità, la descrizione, l'origine
geografica o commerciale, o i risultati
che si possono ottenere con il loro uso,
o i risultati e le caratteristiche
fondamentali di prove o controlli
effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in
cui questo viene calcolato ed alle
condizioni alle quali i beni o i servizi
vengono forniti;
c) alla categoria, alle
qualifiche e ai diritti dell'operatore
pubblicitario, quali l'identità, il
patrimonio, le capacità, i diritti di
proprietà intellettuale e industriale,
ogni altro diritto su beni immateriali
relativi all'impresa ed i premi o
riconoscimenti.
Art. 22.
Condizioni di liceità della
pubblicità comparativa
1. Per quanto riguarda il confronto,
la pubblicità comparativa e' lecita se
sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non e' ingannevole ai
sensi del presente codice;
b) confronta beni o servizi
che soddisfano gli stessi bisogni o si
propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente
una o più caratteristiche essenziali,
pertinenti, verificabili e
rappresentative, compreso eventualmente
il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione
sul mercato fra l'operatore
pubblicitario ed un concorrente o tra i
marchi, le denominazioni commerciali,
altri segni distintivi, i beni o i
servizi dell'operatore pubblicitario e
quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o
denigrazione di marchi, denominazioni
commerciali, altri segni distintivi,
beni, servizi, attività o circostanze di
un concorrente;
f) per i prodotti recanti
denominazione di origine, si riferisce
in ogni caso a prodotti aventi la stessa
denominazione;
g) non trae indebitamente
vantaggio dalla notorietà connessa al
marchio, alla denominazione commerciale
ovvero ad altro segno distintivo di un
concorrente o alle denominazioni di
origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un
servizio come imitazione o
contraffazione di beni o servizi
protetti da un marchio o da una
denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilità
di cui al comma 1, lettera c),
si intende soddisfatto quando i dati
addotti ad illustrazione della
caratteristica del bene o servizio
pubblicizzato sono suscettibili di
dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa
riferimento a un'offerta speciale deve
indicare in modo chiaro e non equivoco
il termine finale dell'offerta oppure,
nel caso in cui l'offerta speciale non
sia ancora cominciata, la data di inizio
del periodo nel corso del quale si
applicano il prezzo speciale o altre
condizioni particolari o, se del caso,
che l'offerta speciale dipende dalla
disponibilità dei beni e servizi.
Art. 23.
Trasparenza della pubblicità
1. La pubblicità deve essere
chiaramente riconoscibile come tale. La
pubblicità a mezzo di stampa deve essere
distinguibile dalle altre forme di
comunicazione al pubblico, con modalità
grafiche di evidente percezione.
2. I termini «garanzia», «garantito»
e simili possono essere usati solo se
accompagnati dalla precisazione del
contenuto e delle modalità della
garanzia offerta. Quando la brevità del
messaggio pubblicitario non consente di
riportare integralmente tali
precisazioni, il riferimento sintetico
al contenuto ed alle modalità della
garanzia offerta deve essere integrato
dall'esplicito rinvio ad un testo
facilmente conoscibile dal consumatore
in cui siano riportate integralmente le
precisazioni medesime.
3. E' vietata ogni forma di
pubblicità subliminale.
Art. 24.
Pubblicità di prodotti pericolosi
per la salute e la sicurezza dei
consumatori
1. E' considerata ingannevole la
pubblicità che, riguardando prodotti
suscettibili di porre in pericolo la
salute e la sicurezza dei consumatori,
ometta di darne notizia in modo da
indurre i consumatori a trascurare le
normali regole di prudenza e vigilanza.
Art. 25.
Bambini e adolescenti
1. E' considerata ingannevole la
pubblicità, che, in quanto suscettibile
di raggiungere bambini ed adolescenti,
possa, anche indirettamente, minacciare
la loro sicurezza o che abusi della loro
naturale credulità o mancanza di
esperienza o che, impiegando bambini ed
adolescenti in messaggi pubblicitari,
salvo il divieto di cui all'articolo 10,
comma 3, della legge 3 maggio 2004, n.
112, abusi dei naturali sentimenti degli
adulti per i più giovani.
Art. 26.
Tutela amministrativa e
giurisdizionale
1. L'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, istituita
dall'articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, di seguito chiamata
Autorità nella presente sezione,
esercita le attribuzioni disciplinate
dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le
loro associazioni ed organizzazioni, il
Ministro delle attività produttive,
nonche' ogni altra pubblica
amministrazione che ne abbia interesse
in relazione ai propri compiti
istituzionali, anche su denuncia del
pubblico, possono chiedere all'Autorità
che siano inibiti gli atti di pubblicità
ingannevole o di pubblicità comparativa
ritenuta illecita ai sensi della
presente sezione, che sia inibita la
loro continuazione e che ne siano
eliminati gli effetti.
3. L'Autorità può disporre con
provvedimento motivato la sospensione
provvisoria della pubblicità ingannevole
o della pubblicità comparativa ritenuta
illecita, in caso di particolare
urgenza. In ogni caso, comunica
l'apertura dell'istruttoria
all'operatore pubblicitario e, se il
committente non e' conosciuto, può
richiedere al proprietario del mezzo che
ha diffuso il messaggio pubblicitario
ogni informazione idonea ad
identificarlo. L'Autorità può inoltre
richiedere all'operatore pubblicitario,
ovvero al proprietario del mezzo che ha
diffuso il messaggio pubblicitario, di
esibire copia del messaggio
pubblicitario ritenuto ingannevole o
illecito, anche avvalendosi, nei casi di
inottemperanza, dei poteri previsti
dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. L'Autorità può disporre che
l'operatore pubblicitario fornisca prove
sull'esattezza materiale dei dati di
fatto contenuti nella pubblicità se,
tenuto conto dei diritti o interessi
legittimi dell'operatore pubblicitario e
di qualsiasi altra parte nella
procedura, tale esigenza risulti
giustificata, date le circostanze del
caso specifico. Se tale prova e' omessa
o viene ritenuta insufficiente, i dati
di fatto dovranno essere considerati
inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario
e' stato o deve essere diffuso
attraverso la stampa periodica o
quotidiana ovvero per via radiofonica o
televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l'Autorità, prima di
provvedere, richiede il parere
dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
6. L'Autorità provvede con decisione
motivata. Se ritiene la pubblicità
ingannevole o il messaggio di pubblicità
comparativa illecito accoglie il ricorso
vietando la pubblicità non ancora
portata a conoscenza del pubblico o la
continuazione di quella già iniziata.
Con la decisione di accoglimento può
essere disposta la pubblicazione della
pronuncia, anche per estratto, nonche',
eventualmente, di un'apposita
dichiarazione rettificativa in modo da
impedire che la pubblicità ingannevole o
il messaggio di pubblicità comparativa
ritenuto illecito, continuino a produrre
effetti.
7. Con la decisione che accoglie il
ricorso l'Autorità dispone inoltre
l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro
a 100.000 euro, tenuto conto della
gravità e della durata della violazione.
Nel caso dei messaggi pubblicitari
ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6
la sanzione non può essere inferiore a
25.000 euro.
8. Nei casi riguardanti messaggi
pubblicitari inseriti sulle confezioni
di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i
provvedimenti indicati nei commi 3 e 5,
assegna per la loro esecuzione un
termine che tenga conto dei tempi
tecnici necessari per l'adeguamento.
9. La procedura istruttoria e'
stabilita, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da
garantire il contraddittorio, la piena
cognizione degli atti e la
verbalizzazione.
10. In caso di inottemperanza ai
provvedimenti d'urgenza e a quelli
inibitori o di rimozione degli effetti,
l'Autorità applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro
a 50.000 euro. Nei casi di reiterata
inottemperanza l'Autorità può disporre
la sospensione dell'attività di impresa
per un periodo non superiore a trenta
giorni.
11. In caso di inottemperanza alle
richieste di fornire le informazioni o
la documentazione di cui al comma 3,
l'Autorità applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro
a 20.000 euro. Qualora le informazioni o
la documentazione fornite non siano
veritiere, l'Autorità applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000 euro a 40.000 euro.
12. I ricorsi avverso le decisioni
adottate dall'Autorità rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Per le sanzioni
amministrative pecuniarie conseguenti
alle violazioni del presente decreto si
osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nel capo I,
sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e
29 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni. Il pagamento
delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo deve essere effettuato
entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento dell'Autorità.
13. Ove la pubblicità sia stata
assentita con provvedimento
amministrativo, preordinato anche alla
verifica del carattere non ingannevole
della stessa o di liceità del messaggio
di pubblicità comparativa, la tutela dei
concorrenti, dei consumatori e delle
loro associazioni e organizzazioni e'
esperibile in via giurisdizionale con
ricorso al giudice amministrativo
avverso il predetto provvedimento.
14. E' comunque fatta salva la
giurisdizione del giudice ordinario in
materia di atti di concorrenza sleale, a
norma dell'articolo 2598 del codice
civile, nonche', per quanto concerne la
pubblicità comparativa, in materia di
atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d'autore protetto
dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, e del marchio
d'impresa protetto a norma del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
successive modificazioni, nonche' delle
denominazioni di origine riconosciute e
protette in Italia e di altri segni
distintivi di imprese, beni e servizi
concorrenti.
Art. 27.
Autodisciplina
1. Le parti interessate possono
richiedere che sia inibita la
continuazione degli atti di pubblicità
ingannevole o di pubblicità comparativa
ritenuta illecita, ricorrendo ad
organismi volontari e autonomi di
autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad
un organismo di autodisciplina, le parti
possono convenire di astenersi
dall'adire l'Autorità fino alla
pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso
all'Autorità sia stato già proposto o
venga proposto successivamente da altro
soggetto legittimato, ogni interessato
può richiedere all'Autorità la
sospensione del procedimento in attesa
della pronuncia dell'organismo di
autodisciplina. L'Autorità, valutate
tutte le circostanze, può disporre la
sospensione del procedimento per un
periodo non superiore a trenta giorni.
Capo III
PARTICOLARI MODALITÀ
DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
Sezione I
Rafforzamento della tutela del
consumatore in materia di televendite
Art. 28.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo
si applicano alle televendite, come
definite nel regolamento in materia di
pubblicità radiotelevisiva e
televendite, adottato dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni con
delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio
2001, comprese quelle di astrologia, di
cartomanzia ed assimilabili e di servizi
relativi a concorsi o giochi comportanti
ovvero strutturati in guisa di
pronostici. Le medesime disposizioni si
applicano altresì agli spot di
televendita.
Art. 29.
Prescrizioni
1. Le televendite devono evitare ogni
forma di sfruttamento della
superstizione, della credulità o della
paura, non devono contenere scene di
violenza fisica o morale o tali da
offendere il gusto e la sensibilità dei
consumatori per indecenza, volgarità o
ripugnanza.
Art. 30.
Divieti
1. E' vietata la televendita che
offenda la dignità umana, comporti
discriminazioni di razza, sesso o
nazionalità, offenda convinzioni
religiose e politiche, induca a
comportamenti pregiudizievoli per la
salute o la sicurezza o la protezione
dell'ambiente. E' vietata la televendita
di sigarette o di altri prodotti a base
di tabacco.
2. Le televendite non devono
contenere dichiarazioni o
rappresentazioni che possono indurre in
errore gli utenti o i consumatori, anche
per mezzo di omissioni, ambiguità o
esagerazioni, in particolare per ciò che
riguarda le caratteristiche e gli
effetti del servizio, il prezzo, le
condizioni di vendita o di pagamento, le
modalità della fornitura, gli eventuali
premi, l'identità delle persone
rappresentate.
Art. 31.
Tutela dei minori
1. La televendita non deve esortare i
minorenni a stipulare contratti di
compravendita o di locazione di prodotti
e di servizi. La televendita non deve
arrecare pregiudizio morale o fisico ai
minorenni e deve rispettare i seguenti
criteri a loro tutela:
a) non esortare i minorenni
ad acquistare un prodotto o un servizio,
sfruttandone l'inesperienza o la
credulità;
b) non esortare i minorenni
a persuadere genitori o altri ad
acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la
particolare fiducia che i minorenni
ripongono nei genitori, negli insegnanti
o in altri;
d) non mostrare minorenni in
situazioni pericolose.
Art. 32.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca
reato, e fatte salve le disposizioni ed
il regime sanzionatorio stabiliti per i
contratti a distanza, così come
disciplinati alla parte III, titolo III,
capo II, sezione II, dall'articolo 50
all'articolo 61, del codice, nonche' le
ulteriori disposizioni stabilite in
materia di pubblicità, alle televendite
sono applicabili altresì le sanzioni di
cui all'articolo 2, comma 20, lettera
c), della legge 14 novembre 1995,
n. 481, e di cui all'articolo 1, comma
31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
PARTE
III
IL RAPPORTO DI CONSUMO
TITOLO
I
DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN
GENERALE
Art. 33.
Clausole vessatorie nel contratto
tra professionista e consumatore
1. Nel contratto concluso tra il
consumatore ed il professionista si
considerano vessatorie le clausole che,
malgrado la buona fede, determinano a
carico del consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a
prova contraria le clausole che hanno
per oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la
responsabilità del professionista in
caso di morte o dando alla persona del
consumatore, risultante da un fatto o da
un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le
azioni o i diritti del consumatore nei
confronti del professionista o di
un'altra parte in caso di inadempimento
totale o parziale o di adempimento
inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare
l'opportunità da parte del consumatore
della compensazione di un debito nei
confronti del professionista con un
credito vantato nei confronti di
quest'ultimo;
d) prevedere un impegno
definitivo del consumatore mentre
l'esecuzione della prestazione del
professionista e' subordinata ad una
condizione il cui adempimento dipende
unicamente dalla sua volontà;
e) consentire al
professionista di trattenere una somma
di denaro versata dal consumatore se
quest'ultimo non conclude il contratto o
recede da esso, senza prevedere il
diritto del consumatore di esigere dal
professionista il doppio della somma
corrisposta se e' quest'ultimo a non
concludere il contratto oppure a
recedere;
f) imporre al consumatore,
in caso di inadempimento o di ritardo
nell'adempimento, il pagamento di una
somma di denaro a titolo di
risarcimento, clausola penale o altro
titolo equivalente d'importo
manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo
professionista e non anche al
consumatore la facoltà di recedere dal
contratto, nonche' consentire al
professionista di trattenere anche solo
in parte la somma versata dal
consumatore a titolo di corrispettivo
per prestazioni non ancora adempiute,
quando sia il professionista a recedere
dal contratto;
h) consentire al
professionista di recedere da contratti
a tempo indeterminato senza un
ragionevole preavviso, tranne nel caso
di giusta causa;
i) stabilire un termine
eccessivamente anticipato rispetto alla
scadenza del contratto per comunicare la
disdetta al fine di evitare la tacita
proroga o rinnovazione;
l) prevedere l'estensione
dell'adesione del consumatore a clausole
che non ha avuto la possibilità di
conoscere prima della conclusione del
contratto;
m) consentire al
professionista di modificare
unilateralmente le clausole del
contratto, ovvero le caratteristiche del
prodotto o del servizio da fornire,
senza un giustificato motivo indicato
nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo
dei beni o dei servizi sia determinato
al momento della consegna o della
prestazione;
o) consentire al
professionista di aumentare il prezzo
del bene o del servizio senza che il
consumatore possa recedere se il prezzo
finale e' eccessivamente elevato
rispetto a quello originariamente
convenuto;
p) riservare al
professionista il potere di accertare la
conformità del bene venduto o del
servizio prestato a quello previsto nel
contratto o conferirgli il diritto
esclusivo d'interpretare una clausola
qualsiasi del contratto;
q) limitare la
responsabilità del professionista
rispetto alle obbligazioni derivanti dai
contratti stipulati in suo nome dai
mandatari o subordinare l'adempimento
delle suddette obbligazioni al rispetto
di particolari formalità;
r) limitare o escludere
l'opponibilità dell'eccezione
d'inadempimento da parte del
consumatore;
s) consentire al
professionista di sostituire a se' un
terzo nei rapporti derivanti dal
contratto, anche nel caso di preventivo
consenso del consumatore, qualora
risulti diminuita la tutela dei diritti
di quest'ultimo;
t) sancire a carico del
consumatore decadenze, limitazioni della
facoltà di opporre eccezioni, deroghe
alla competenza dell'autorità
giudiziaria, limitazioni all'adduzione
di prove, inversioni o modificazioni
dell'onere della prova, restrizioni alla
libertà contrattuale nei rapporti con i
terzi;
u) stabilire come sede del
foro competente sulle controversie
località diversa da quella di residenza
o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l'alienazione
di un diritto o l'assunzione di un
obbligo come subordinati ad una
condizione sospensiva dipendente dalla
mera volontà del professionista a fronte
di un'obbligazione immediatamente
efficace del consumatore. E' fatto salvo
il disposto dell'articolo 1355 del
codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari a
tempo indeterminato il professionista
può, in deroga alle lettere h)
e m) del comma 2:
a) recedere, qualora vi sia
un giustificato motivo, senza preavviso,
dandone immediata comunicazione al
consumatore;
b) modificare, qualora
sussista un giustificato motivo, le
condizioni del contratto, preavvisando
entro un congruo termine il consumatore,
che ha diritto di recedere dal
contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari il
professionista può modificare, senza
preavviso, sempreche' vi sia un
giustificato motivo in deroga alle
lettere n) e o) del
comma 2, il tasso di interesse o
l'importo di qualunque altro onere
relativo alla prestazione finanziaria
originariamente convenuti, dandone
immediata comunicazione al consumatore
che ha diritto di recedere dal
contratto.
5. Le lettere h), m),
n) e o) del comma 2
non si applicano ai contratti aventi ad
oggetto valori mobiliari, strumenti
finanziari ed altri prodotti o servizi
il cui prezzo e' collegato alle
fluttuazioni di un corso e di un indice
di borsa o di un tasso di mercato
finanziario non controllato dal
professionista, nonche' la compravendita
di valuta estera, di assegni di viaggio
o di vaglia postali internazionali
emessi in valuta estera.
6. Le lettere n) e o)
del comma 2 non si applicano alle
clausole di indicizzazione dei prezzi,
ove consentite dalla legge, a condizione
che le modalità di variazione siano
espressamente descritte.
Art. 34.
Accertamento della vessatorietà
delle clausole
1. La vessatorietà di una clausola e'
valutata tenendo conto della natura del
bene o del servizio oggetto del
contratto e facendo riferimento alle
circostanze esistenti al momento della
sua conclusione ed alle altre clausole
del contratto medesimo o di un altro
collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere
vessatorio della clausola non attiene
alla determinazione dell'oggetto del
contratto, ne' all'adeguatezza del
corrispettivo dei beni e dei servizi,
purche' tali elementi siano individuati
in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole
che riproducono disposizioni di legge
ovvero che siano riproduttive di
disposizioni o attuative di principi
contenuti in convenzioni internazionali
delle quali siano parti contraenti tutti
gli Stati membri dell'Unione europea o
l'Unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o
gli elementi di clausola che siano stati
oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante
sottoscrizione di moduli o formulari
predisposti per disciplinare in maniera
uniforme determinati rapporti
contrattuali, incombe sul professionista
l'onere di provare che le clausole, o
gli elementi di clausola, malgrado siano
dal medesimo unilateralmente
predisposti, siano stati oggetto di
specifica trattativa con il consumatore.
Art. 35.
Forma e interpretazione
1. Nel caso di contratti di cui tutte
le clausole o talune clausole siano
proposte al consumatore per iscritto,
tali clausole devono sempre essere
redatte in modo chiaro e comprensibile.
2. In caso di dubbio sul senso di una
clausola, prevale l'interpretazione più
favorevole al consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2
non si applica nei casi di cui
all'articolo 37.
Art. 36.
Nullità di protezione
1. Le clausole considerate vessatorie
ai sensi degli articoli 33 e 34 sono
nulle mentre il contratto rimane valido
per il resto.
2. Sono nulle le clausole che,
quantunque oggetto di trattativa,
abbiano per oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la
responsabilità del professionista in
caso di morte o danno alla persona del
consumatore, risultante da un fatto o da
un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le
azioni del consumatore nei confronti del
professionista o di un'altra parte in
caso di inadempimento totale o parziale
o di adempimento inesatto da parte del
professionista;
c) prevedere l'adesione del
consumatore come estesa a clausole che
non ha avuto, di fatto, la possibilità
di conoscere prima della conclusione del
contratto.
3. La nullità opera soltanto a
vantaggio del consumatore e può essere
rilevata d'ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di
regresso nei confronti del fornitore per
i danni che ha subito in conseguenza
della declaratoria di nullità delle
clausole dichiarate abusive.
5. E' nulla ogni clausola
contrattuale che, prevedendo
l'applicabilità al contratto di una
legislazione di un Paese
extracomunitario, abbia l'effetto di
privare il consumatore della protezione
assicurata dal presente capo, laddove il
contratto presenti un collegamento più
stretto con il territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea.
Art. 37.
Azione inibitoria
1. Le associazioni rappresentative
dei consumatori, di cui all'articolo
137, le associazioni rappresentative dei
professionisti e le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura,
possono convenire in giudizio il
professionista o l'associazione di
professionisti che utilizzano, o che
raccomandano l'utilizzo di condizioni
generali di contratto e richiedere al
giudice competente che inibisca l'uso
delle condizioni di cui sia accertata
l'abusività ai sensi del presente capo.
2. L'inibitoria può essere concessa,
quando ricorrono giusti motivi di
urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis
e seguenti del codice di procedura
civile.
3. Il giudice può ordinare che il
provvedimento sia pubblicato in uno o
più giornali, di cui uno almeno a
diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal
presente articolo, alle azioni
inibitorie esercitate dalle associazioni
dei consumatori di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni dell'articolo
140.
Art. 38.
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal
codice, ai contratti conclusi tra il
consumatore ed il professionista si
applicano le disposizioni del codice
civile.
TITOLO
II
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 39.
Regole nelle attività commerciali
1. Le attività commerciali sono
improntate al rispetto dei principi di
buona fede, di correttezza e di lealtà,
valutati anche alla stregua delle
esigenze di protezione delle categorie
di consumatori.
Capo II
PROMOZIONE DELLE
VENDITE
Sezione I
Credito al consumo
Art. 40.
Credito al consumo
1. Il Comitato interministeriale per
il credito e il risparmio (CICR)
provvede ad adeguare la normativa
nazionale alla direttiva 98/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 febbraio 1998, che modifica la
direttiva 87/102/CEE, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in
materia di credito al consumo, con
particolare riguardo alla previsione di
indicare il Tasso annuo effettivo
globale (TAEG) mediante un esempio
tipico.
Art. 41.
Tasso annuo effettivo globale e
pubblicità
1. Ai fini di cui all'articolo 40, il
CICR, apporta, ai sensi degli articoli
122, comma 2, e 123, comma 2, del testo
unico della legge in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, le necessarie
modifiche alla disciplina recata dal
decreto del Ministro del tesoro in data
8 luglio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 169 del 20 luglio 1992.
Art. 42.
Inadempimento del fornitore
1. Nei casi di inadempimento del
fornitore di beni e servizi, il
consumatore che abbia effettuato
inutilmente la costituzione in mora ha
diritto di agire contro il finanziatore
nei limiti del credito concesso, a
condizione che vi sia un accordo che
attribuisce al finanziatore l'esclusiva
per la concessione di credito ai clienti
del fornitore. La responsabilità si
estende anche al terzo, al quale il
finanziatore abbia ceduto i diritti
derivanti dal contratto di concessione
del credito.
Art. 43.
Rinvio al testo unico bancario
Per la restante disciplina del
credito al consumo si fa rinvio ai capi
II e III del titolo VI del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, e
successive modificazioni, nonche' agli
articoli 144 e 145 del medesimo testo
unico per l'applicazione delle relative
sanzioni.
TITOLO
III
MODALITÀ CONTRATTUALI
Art. 44.
Contratti negoziati nei locali
commerciali. Rinvio
1. Ove non diversamente disciplinato
dal presente codice, per la disciplina
del settore del commercio si fa rinvio
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
Capo I
PARTICOLARI MODALITÀ
DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Sezione I
Contratti negoziati fuori dei locali
commerciali
Art. 45.
Campo di applicazione
1. La presente sezione disciplina i
contratti tra un professionista ed un
consumatore, riguardanti la fornitura di
beni o la prestazione di servizi, in
qualunque forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita del
professionista al domicilio del
consumatore o di un altro consumatore
ovvero sul posto di lavoro del
consumatore o nei locali nei quali il
consumatore si trovi, anche
temporaneamente, per motivi di lavoro,
di studio o di cura;
b) durante una escursione
organizzata dal professionista al di
fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta
al pubblico, mediante la sottoscrizione
di una nota d'ordine, comunque
denominata;
d) per corrispondenza o,
comunque, in base ad un catalogo che il
consumatore ha avuto modo di consultare
senza la presenza del professionista.
2. Le disposizioni della presente
sezione si applicano anche nel caso di
proposte contrattuali sia vincolanti che
non vincolanti effettuate dal
consumatore in condizioni analoghe a
quelle specificate nel comma 1, per le
quali non sia ancora intervenuta
l'accettazione del professionista.
3. Ai contratti di cui al comma 1,
lettera d), si applicano, se
più favorevoli, le disposizioni di cui
alla sezione II.
Art. 46.
Esclusioni
1. Sono esclusi dall'applicazione
delle disposizioni della presente
sezione:
a) i contratti per la
costruzione, vendita e locazione di beni
immobili ed i contratti relativi ad
altri diritti concernenti beni immobili,
con eccezione dei contratti relativi
alla fornitura di merci e alla loro
incorporazione in beni immobili e dei
contratti relativi alla riparazione di
beni immobili;
b) i contratti relativi alla
fornitura di prodotti alimentari o
bevande o di altri prodotti di uso
domestico corrente consegnati a scadenze
frequenti e regolari;
c) i contratti di
assicurazione;
d) i contratti relativi a
strumenti finanziari.
2. Sono esclusi dall'applicazione
della presente sezione anche i contratti
aventi ad oggetto la fornitura di beni o
la prestazione di servizi per i quali il
corrispettivo globale che deve essere
pagato da parte del consumatore non
supera l'importo di 26 euro, comprensivo
di oneri fiscali ed al netto di
eventuali spese accessorie che risultino
specificamente individuate nella nota
d'ordine o nel catalogo o altro
documento illustrativo, con indicazione
della relativa causale. Si applicano
comunque le disposizioni della presente
sezione nel caso di più contratti
stipulati contestualmente tra le
medesime parti, qualora l'entità del
corrispettivo globale, indipendentemente
dall'importo dei singoli contratti,
superi l'importo di 26 euro.
Art. 47.
Informazione sul diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte
contrattuali soggetti alle disposizioni
della presente sezione, il
professionista deve informare il
consumatore del diritto di cui agli
articoli da 64 a 67. L'informazione deve
essere fornita per iscritto e deve
contenere:
a) l'indicazione dei
termini, delle modalità e delle
eventuali condizioni per l'esercizio del
diritto di recesso;
b) l'indicazione del
soggetto nei cui riguardi va esercitato
il diritto di recesso ed il suo
indirizzo o, se si tratti di società o
altra persona giuridica, la
denominazione e la sede della stessa,
nonche' l'indicazione del soggetto al
quale deve essere restituito il prodotto
eventualmente già consegnato, se
diverso.
2. Qualora il contratto preveda che
l'esercizio del diritto di recesso non
sia soggetto ad alcun termine o
modalità, l'informazione deve comunque
contenere gli elementi indicati nella
lettera b) del comma 1.
3. Per i contratti di cui
all'articolo 45, comma 1, lettere a),
b) e c), qualora sia
sottoposta al consumatore, per la
sottoscrizione, una nota d'ordine,
comunque denominata, l'informazione di
cui al comma 1 deve essere riportata
nella suddetta nota d'ordine,
separatamente dalle altre clausole
contrattuali e con caratteri tipografici
uguali o superiori a quelli degli altri
elementi indicati nel documento. Una
copia della nota d'ordine, recante
l'indicazione del luogo e della data di
sottoscrizione, deve essere consegnata
al consumatore.
4. Qualora non venga predisposta una
nota d'ordine, l'informazione deve
essere comunque fornita al momento della
stipulazione del contratto ovvero
all'atto della formulazione della
proposta, nell'ipotesi prevista
dall'articolo 45, comma 2, ed il
relativo documento deve contenere, in
caratteri chiaramente leggibili, oltre
agli elementi di cui al comma 1,
l'indicazione del luogo e della data in
cui viene consegnato al consumatore,
nonche' gli elementi necessari per
identificare il contratto. Di tale
documento il professionista può
richiederne una copia sottoscritta dal
consumatore.
5. Per i contratti di cui
all'articolo 45, comma 1, lettera d),
l'informazione sul diritto di recesso
deve essere riportata nel catalogo o
altro documento illustrativo della merce
o del servizio oggetto del contratto, o
nella relativa nota d'ordine, con
caratteri tipografici uguali o superiori
a quelli delle altre informazioni
concernenti la stipulazione del
contratto, contenute nel documento.
Nella nota d'ordine, comunque, in luogo
della indicazione completa degli
elementi di cui al comma 1, può essere
riportato il solo riferimento al diritto
di esercitare il recesso, con la
specificazione del relativo termine e
con rinvio alle indicazioni contenute
nel catalogo o altro documento
illustrativo della merce o del servizio
per gli ulteriori elementi previsti
nell'informazione.
6. Il professionista non potrà
accettare, a titolo di corrispettivo,
effetti cambiari che abbiano una
scadenza inferiore a quindici giorni
dalla stipulazione del contratto e non
potrà presentali allo sconto prima di
tale termine.
Art. 48.
Esclusione del recesso
1. Per i contratti riguardanti la
prestazione di servizi, il diritto di
recesso non può essere esercitato nei
confronti delle prestazioni che siano
state già eseguite.
Art. 49.
Norme applicabili
1. Alle vendite di cui alla presente
sezione si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 18, 19 e 20 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio.
Sezione II
Contratti a distanza
Art. 50.
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si
intende per:
a) contratto a distanza: il
contratto avente per oggetto beni o
servizi stipulato tra un professionista
e un consumatore nell'ambito di un
sistema di vendita o di prestazione di
servizi a distanza organizzato dal
professionista che, per tale contratto,
impiega esclusivamente una o più
tecniche di comunicazione a distanza
fino alla conclusione del contratto,
compresa la conclusione del contratto
stesso;
b) tecnica di comunicazione
a distanza: qualunque mezzo che, senza
la presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore, possa
impiegarsi per la conclusione del
contratto tra le dette parti;
c) operatore di tecnica di
comunicazione: la persona fisica o
giuridica, pubblica o privata, la cui
attività professionale consiste nel
mettere a disposizione dei
professionisti una o più tecniche di
comunicazione a distanza.
Art. 51.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente
sezione si applicano ai contratti a
distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi
finanziari, un elenco indicativo dei
quali e' riportato nell'allegato I;
b) conclusi tramite
distributori automatici o locali
commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli
operatori delle telecomunicazioni
impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione
e alla vendita o ad altri diritti
relativi a beni immobili, con esclusione
della locazione;
e) conclusi in occasione di
una vendita all'asta.
Art. 52.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della
conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere
le seguenti informazioni:
a) identità del
professionista e, in caso di contratti
che prevedono il pagamento anticipato,
l'indirizzo del professionista;
b) caratteristiche
essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del
servizio, comprese tutte le tasse e le
imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento,
della consegna del bene o della
prestazione del servizio e di ogni altra
forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di
recesso o di esclusione dello stesso, ai
sensi dell'articolo 55, comma 2;
g) modalità e tempi di
restituzione o di ritiro del bene in
caso di esercizio del diritto di
recesso;
h) costo dell'utilizzo della
tecnica di comunicazione a distanza,
quando e' calcolato su una base diversa
dalla tariffa di base;
i) durata della validità
dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del
contratto in caso di contratti per la
fornitura di prodotti o la prestazione
di servizi ad esecuzione continuata o
periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1,
il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in
modo chiaro e comprensibile, con ogni
mezzo adeguato alla tecnica di
comunicazione a distanza impiegata,
osservando in particolare i principi di
buona fede e di lealtà in materia di
transazioni commerciali, valutati alla
stregua delle esigenze di protezione
delle categorie di consumatori
particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni
telefoniche, l'identità del
professionista e lo scopo commerciale
della telefonata devono essere
dichiarati in modo inequivocabile
all'inizio della conversazione con il
consumatore, a pena di nullità del
contratto. In caso di utilizzo della
posta elettronica si applica la
disciplina prevista dall'articolo 9 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
4. Nel caso di utilizzazione di
tecniche che consentono una
comunicazione individuale, le
informazioni di cui al comma 1 sono
fornite, ove il consumatore lo richieda,
in lingua italiana. In tale caso, sono
fornite nella stessa lingua anche la
conferma e le ulteriori informazioni di
cui all'articolo 53.
5. In caso di commercio elettronico
gli obblighi informativi dovuti dal
professionista vanno integrati con le
informazioni previste dall'articolo 12
del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70.
Art. 53.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere
conferma per iscritto o, a sua scelta,
su altro supporto duraturo a sua
disposizione ed a lui accessibile, di
tutte le informazioni previste
dall'articolo 52, comma 1, prima od al
momento della esecuzione del contratto.
Entro tale momento e nelle stesse forme
devono comunque essere fornite al
consumatore anche le seguenti
informazioni:
a) un'informazione sulle
condizioni e le modalità di esercizio
del diritto di recesso, ai sensi della
sezione IV del presente capo, inclusi i
casi di cui all'articolo 65, comma 3;
b) l'indirizzo geografico
della sede del professionista a cui il
consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui
servizi di assistenza e sulle garanzie
commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso
dal contratto in caso di durata
indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano ai servizi la
cui esecuzione e' effettuata mediante
una tecnica di comunicazione a distanza,
qualora i detti servizi siano forniti in
un'unica soluzione e siano fatturati
dall'operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il
consumatore deve poter disporre
dell'indirizzo geografico della sede del
professionista cui poter presentare
reclami.
Art. 54.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le
parti, il professionista deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello
in cui il consumatore ha trasmesso
l'ordinazione al professionista.
2. In caso di mancata esecuzione
dell'ordinazione da parte del
professionista, dovuta alla
indisponibilità, anche temporanea, del
bene o del servizio richiesto, il
professionista, entro il termine di cui
al comma 1, informa il consumatore,
secondo le modalità di cui all'articolo
53, comma 1, e provvede al rimborso
delle somme eventualmente già
corrisposte per il pagamento della
fornitura. Salvo consenso del
consumatore, da esprimersi prima o al
momento della conclusione del contratto,
il professionista non può adempiere
eseguendo una fornitura diversa da
quella pattuita, anche se di valore e
qualità equivalenti o superiori.
Art. 55.
Esclusioni
1. Il diritto di recesso previsto
agli articoli 64 e seguenti, nonche' gli
articoli 52 e 53 ed il comma 1
dell'articolo 54 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura
di generi alimentari, di bevande o di
altri beni per uso domestico di consumo
corrente forniti al domicilio del
consumatore, al suo luogo di residenza o
al suo luogo di lavoro, da distributori
che effettuano giri frequenti e
regolari;
b) ai contratti di fornitura
di servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al tempo
libero, quando all'atto della
conclusione del contratto il
professionista si impegna a fornire tali
prestazioni ad una data determinata o in
un periodo prestabilito.
2. Salvo diverso accordo tra le
parti, il consumatore non può esercitare
il diritto di recesso previsto agli
articoli 64 e seguenti nei casi:
a) di fornitura di servizi
la cui esecuzione sia iniziata, con
l'accordo del consumatore, prima della
scadenza del termine previsto
dall'articolo 64, comma 1;
b) di fornitura di beni o
servizi il cui prezzo e' legato a
fluttuazioni dei tassi del mercato
finanziario che il professionista non e'
in grado di controllare;
c) di fornitura di beni
confezionati su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro natura,
non possono essere rispediti o rischiano
di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti
audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali,
periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e
lotterie.
Art. 56.
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il
pagamento mediante carta ove ciò sia
previsto tra le modalità di pagamento,
da comunicare al consumatore ai sensi
dell'articolo 52, comma 1, lettera
e).
2. L'istituto di emissione della
carta di pagamento riaccredita al
consumatore i pagamenti dei quali questi
dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo
pattuito ovvero l'effettuazione mediante
l'uso fraudolento della propria carta di
pagamento da parte del professionista o
di un terzo, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 12 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197. L'istituto di emissione
della carta di pagamento ha diritto di
addebitare al professionista le somme
riaccreditate al consumatore.
Art. 57.
Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o
servizi al consumatore in mancanza di
una sua previa ordinazione nel caso in
cui la fornitura comporti una richiesta
di pagamento.
2. Il consumatore non e' tenuto ad
alcuna prestazione corrispettiva in caso
di fornitura non richiesta. In ogni caso
la mancata risposta non significa
consenso.
Art. 58.
Limiti all'impiego di talune
tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un
professionista del telefono, della posta
elettronica, di sistemi automatizzati di
chiamata senza l'intervento di un
operatore o di fax richiede il consenso
preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a
distanza diverse da quelle di cui al
comma 1, qualora consentano una
comunicazione individuale, possono
essere impiegate dal professionista se
il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario.
Art. 59.
Vendita tramite mezzo televisivo o
altri mezzi audiovisivi
1. Nel caso di contratti a distanza
riguardanti la fornitura di beni o la
prestazione di servizi, sulla base di
offerte effettuate al pubblico tramite
il mezzo televisivo o altri mezzi
audiovisivi e finalizzate ad una diretta
stipulazione del contratto stesso,
nonche' nel caso di contratti conclusi
mediante l'uso di strumenti informatici
e telematici, l'informazione sul diritto
di recesso di cui all'articolo 52, comma
1, lettere f) e g),
come disciplinato agli articoli 64 e
seguenti, deve essere fornita nel corso
della presentazione del prodotto o del
servizio oggetto del contratto,
compatibilmente con le particolari
esigenze poste dalle caratteristiche
dello strumento impiegato e dalle
relative evoluzioni tecnologiche. Per i
contratti negoziati sulla base di una
offerta effettuata tramite il mezzo
televisivo l'informazione deve essere
fornita all'inizio e nel corso della
trasmissione nella quale sono contenute
le offerte. L'informazione sul diritto
di recesso deve essere altresì fornita
per iscritto, con le modalità previste
dall'articolo 52, non oltre il momento
in cui viene effettuata la consegna
della merce. Il termine per l'invio
della comunicazione per l'esercizio del
diritto di recesso decorre, ai sensi
dell'articolo 65, dalla data di
ricevimento della merce.
Art. 60.
Riferimenti
1. Il contratto a distanza deve
contenere il riferimento alle
disposizioni della presente sezione.
Art. 61.
Rinvio
1. Ai contratti a distanza si
applicano altresì le disposizioni di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, recante riforma
della disciplina relativa al commercio.
Sezione III
Disposizioni comuni
Art. 62.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca
reato il professionista che contravviene
alle norme di cui al presente capo,
ovvero non fornisce l'informazione al
consumatore, ovvero ostacola l'esercizio
del diritto di recesso ovvero fornisce
informazione incompleta o errata o
comunque non conforme sul diritto di
recesso da parte del consumatore secondo
le modalità di cui agli articoli 64 e
seguenti, ovvero non rimborsa al
consumatore le somme da questi
eventualmente pagate, nonche' nei casi
in cui abbia presentato all'incasso o
allo sconto gli effetti cambiari prima
che sia trascorso il termine di cui
all'articolo 64, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantacinque.
2. Nei casi di particolare gravità o
di recidiva, i limiti minimo e massimo
della sanzione indicata al comma 1 sono
raddoppiati. La recidiva si verifica
qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno,
anche se si e' proceduto al pagamento
della sanzione mediante oblazione.
3. Le sanzioni sono applicate ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della
predetta legge n. 689 del 1981,
all'accertamento delle violazioni
provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il
rapporto previsto dall'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
presentato alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura
della provincia in cui vi e' la
residenza o la sede legale del
professionista, ovvero, limitatamente
alla violazione di cui all'articolo 58,
al Garante per la protezione dei dati
personali.
Art. 63.
Foro competente
1. Per le controversie civili
inerenti all'applicazione del presente
capo la competenza territoriale
inderogabile e' del giudice del luogo di
residenza o di domicilio del
consumatore, se ubicati nel territorio
dello Stato.
Sezione IV
Diritto di recesso
Art. 64.
Esercizio del diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte
contrattuali a distanza ovvero negoziati
fuori dai locali commerciali, il
consumatore ha diritto di recedere senza
alcuna penalità e senza specificarne il
motivo, entro il termine di dieci giorni
lavorativi, salvo quanto stabilito
dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.
2. Il diritto di recesso si esercita
con l'invio, entro i termini previsti
dal comma 1, di una comunicazione
scritta alla sede del professionista
mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. La comunicazione può
essere inviata, entro lo stesso termine,
anche mediante telegramma, telex, posta
elettronica e fax, a condizione che sia
confermata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le
quarantotto ore successive; la
raccomandata si intende spedita in tempo
utile se consegnata all'ufficio postale
accettante entro i termini previsti dal
codice o dal contratto, ove diversi.
L'avviso di ricevimento non e',
comunque, condizione essenziale per
provare l'esercizio del diritto di
recesso.
3. Qualora espressamente previsto
nell'offerta o nell'informazione
concernente il diritto di recesso, in
luogo di una specifica comunicazione e'
sufficiente la restituzione, entro il
termine di cui al comma 1, della merce
ricevuta.
Art. 65.
Decorrenze
1. Per i contratti o le proposte
contrattuali negoziati fuori dei locali
commerciali, il termine per l'esercizio
del diritto di recesso di cui
all'articolo 64 decorre:
a) dalla data di
sottoscrizione della nota d'ordine
contenente l'informazione di cui
all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui
non sia predisposta una nota d'ordine,
dalla data di ricezione
dell'informazione stessa, per i
contratti riguardanti la prestazione di
servizi ovvero per i contratti
riguardanti la fornitura di beni,
qualora al consumatore sia stato
preventivamente mostrato o illustrato
dal professionista il prodotto oggetto
del contratto;
b) dalla data di ricevimento
della merce, se successiva, per i
contratti riguardanti la fornitura di
beni, qualora l'acquisto sia stato
effettuato senza la presenza del
professionista ovvero sia stato mostrato
o illustrato un prodotto di tipo diverso
da quello oggetto del contratto.
2. Per i contratti a distanza, il
termine per l'esercizio del diritto di
recesso di cui all'articolo 64 decorre:
a) per i beni, dal giorno
del loro ricevimento da parte del
consumatore ove siano stati soddisfatti
gli obblighi di informazione di cui
all'articolo 52 o dal giorno in cui
questi ultimi siano stati soddisfatti,
qualora ciò avvenga dopo la conclusione
del contratto purche' non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione
stessa;
b) per i servizi, dal giorno
della conclusione del contratto o dal
giorno in cui siano stati soddisfatti
gli obblighi di informazione di cui
all'articolo 52, qualora ciò avvenga
dopo la conclusione del contratto
purche' non oltre il termine di tre mesi
dalla conclusione stessa.
3. Nel caso in cui il professionista
non abbia soddisfatto, per i contratti o
le proposte contrattuali negoziati fuori
dei locali commerciali gli obblighi di
informazione di cui all'articolo 47,
ovvero, per i contratti a distanza, gli
obblighi di informazione di cui agli
articoli 52, comma 1, lettere f)
e g), e 53, il termine per
l'esercizio del diritto di recesso e',
rispettivamente, di sessanta o di
novanta giorni e decorre, per i beni,
dal giorno del loro ricevimento da parte
del consumatore, per i servizi, dal
giorno della conclusione del contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3
si applicano anche nel caso in cui il
professionista fornisca una informazione
incompleta o errata che non consenta il
corretto esercizio del diritto di
recesso.
5. Le parti possono convenire
garanzie più ampie nei confronti dei
consumatori rispetto a quanto previsto
dal presente articolo.
Art. 66.
Effetti del diritto di recesso
1. Con la ricezione da parte del
professionista della comunicazione di
cui all'articolo 64, le parti sono
sciolte dalle rispettive obbligazioni
derivanti dal contratto o dalla proposta
contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi
in cui le obbligazioni stesse siano
state nel frattempo in tutto o in parte
eseguite, le ulteriori obbligazioni di
cui all'articolo 67.
Art. 67.
Ulteriori obbligazioni delle parti
1. Qualora sia avvenuta la consegna
del bene il consumatore e' tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione
del professionista o della persona da
questi designata, secondo le modalità ed
i tempi previsti dal contratto. Il
termine per la restituzione del bene non
può comunque essere inferiore a dieci
giorni lavorativi decorrenti dalla data
del ricevimento del bene. Ai fini della
scadenza del termine la merce si intende
restituita nel momento in cui viene
consegnata all'ufficio postale
accettante o allo spedizioniere.
2. Per i contratti riguardanti la
vendita di beni, qualora vi sia stata la
consegna della merce, la sostanziale
integrità del bene da restituire e'
condizione essenziale per l'esercizio
del diritto di recesso. E' comunque
sufficiente che il bene sia restituito
in normale stato di conservazione, in
quanto sia stato custodito ed
eventualmente adoperato con l'uso della
normale diligenza.
3. Le sole spese dovute dal
consumatore per l'esercizio del diritto
di recesso a norma del presente articolo
sono le spese dirette di restituzione
del bene al mittente, ove espressamente
previsto dal contratto.
4. Se il diritto di recesso e'
esercitato dal consumatore conformemente
alle disposizioni della presente
sezione, il professionista e' tenuto al
rimborso delle somme versate dal
consumatore, ivi comprese le somme
versate a titolo di caparra. Il rimborso
deve avvenire gratuitamente, nel minor
tempo possibile e in ogni caso entro
trenta giorni dalla data in cui il
professionista e' venuto a conoscenza
dell'esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore. Le somme si
intendono rimborsate nei termini qualora
vengano effettivamente restituite,
spedite o riaccreditate con valuta non
posteriore alla scadenza del termine
precedentemente indicato.
5. Nell'ipotesi in cui il pagamento
sia stato effettuato per mezzo di
effetti cambiari, qualora questi non
siano stati ancora presentati
all'incasso, deve procedersi alla loro
restituzione. E' nulla qualsiasi
clausola che preveda limitazioni al
rimborso nei confronti del consumatore
delle somme versate in conseguenza
dell'esercizio del diritto di recesso.
6. Qualora il prezzo di un bene o di
un servizio, oggetto di un contratto di
cui al presente titolo, sia interamente
o parzialmente coperto da un credito
concesso al consumatore, dal
professionista ovvero da terzi in base
ad un accordo tra questi e il
professionista, il contratto di credito
si intende risolto di diritto, senza
alcuna penalità, nel caso in cui il
consumatore eserciti il diritto di
recesso conformemente alle disposizioni
di cui al presente articolo. E' fatto
obbligo al professionista di comunicare
al terzo concedente il credito
l'avvenuto esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore. Le
somme eventualmente versate dal terzo
che ha concesso il credito a pagamento
del bene o del servizio fino al momento
in cui ha conoscenza dell'avvenuto
esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore sono rimborsate al
terzo dal professionista, senza alcuna
penalità, fatta salva la corresponsione
degli interessi legali maturati.
Capo II
COMMERCIO
ELETTRONICO
Art. 68.
Rinvio
1. Alle offerte di servizi della
società dell'informazione, effettuate ai
consumatori per via elettronica, si
applicano, per gli aspetti non
disciplinati dal presente codice, le
disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
recante attuazione della direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico,
nel mercato interno.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI
CONTRATTI
Capo I
CONTRATTI RELATIVI
ALL'ACQUISIZIONE DI UN DIRITTO DI
GODIMENTO RIPARTITO DI BENI IMMOBILI
Art. 69.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si
intende per:
a) contratto: uno o più
contratti della durata di almeno tre
anni con i quali, verso pagamento di un
prezzo globale, si costituisce, si
trasferisce o si promette di costituire
o trasferire, direttamente o
indirettamente, un diritto reale ovvero
un altro diritto avente ad oggetto il
godimento di uno o più beni immobili,
per un periodo determinato o
determinabile dell'anno non inferiore ad
una settimana;
b) acquirente: il
consumatore in favore del quale si
costituisce, si trasferisce o si
promette di costituire o di trasferire
il diritto oggetto del contratto;
c) venditore: la persona
fisica o giuridica che, nell'ambito
della sua attività professionale,
costituisce, trasferisce o promette di
costituire o di trasferire il diritto
oggetto del contratto; al venditore e'
equiparato ai fini dell'applicazione del
codice colui che, a qualsiasi titolo,
promuove la costituzione, il
trasferimento o la promessa di
trasferimento del diritto oggetto del
contratto;
d) bene immobile: un
immobile, anche con destinazione
alberghiera, o parte di esso, per uso
abitazione o per uso alberghiero o per
uso turistico-ricettivo, su cui verte il
diritto oggetto del contratto.
Art. 70.
Documento informativo
1. Il venditore e' tenuto a
consegnare ad ogni persona che richiede
informazioni sul bene immobile un
documento informativo in cui sono
indicati con precisione i seguenti
elementi:
a) il diritto oggetto del
contratto, con specificazione della
natura e delle condizioni di esercizio
di tale diritto nello Stato in cui e'
situato l'immobile; se tali ultime
condizioni sono soddisfatte o, in caso
contrario, quali occorre soddisfare;
b) l'identità ed il
domicilio del venditore, con
specificazione della sua qualità
giuridica, l'identità ed il domicilio
del proprietario;
c) se l'immobile e'
determinato:
1) la descrizione dell'immobile e la sua
ubicazione;
2) gli estremi del permesso di costruire
ovvero di altro titolo edilizio e delle
leggi regionali che regolano l'uso
dell'immobile con destinazione
turistico-ricettiva e, per gli immobili
situati all'estero, gli estremi degli
atti che garantiscano la loro conformità
alle prescrizioni vigenti in materia;
d) se l'immobile non e'
ancora determinato:
1) gli estremi della concessione
edilizia e delle leggi regionali che
regolano l'uso dell'immobile con
destinazione turistico-ricettiva e, per
gli immobili situati all'estero, gli
estremi degli atti che garantiscano la
loro conformità alle prescrizioni
vigenti in materia, nonche' lo stato di
avanzamento dei lavori di costruzione
dell'immobile e la data entro la quale
e' prevedibile il completamento degli
stessi;
2) lo stato di avanzamento dei lavori
relativi ai servizi, quali il
collegamento alla rete di distribuzione
di gas, elettricità, acqua e telefono;
3) in caso di mancato completamento
dell'immobile, le garanzie relative al
rimborso dei pagamenti già effettuati e
le modalità di applicazione di queste
garanzie;
e) i servizi comuni ai quali
l'acquirente ha o avrà accesso, quali
luce, acqua, manutenzione, raccolta di
rifiuti, e le relative condizioni di
utilizzazione;
f) le strutture comuni alle
quali l'acquirente ha o avrà accesso,
quali piscina, sauna, ed altre, e le
relative condizioni di utilizzazione;
g) le norme applicabili in
materia di manutenzione e riparazione
dell'immobile, nonche' in materia di
amministrazione e gestione dello stesso;
h) il prezzo globale,
comprensivo di IVA, che l'acquirente
verserà quale corrispettivo; la stima
dell'importo delle spese, a carico
dell'acquirente, per l'utilizzazione dei
servizi e delle strutture comuni e la
base di calcolo dell'importo degli oneri
connessi all'occupazione dell'immobile
da parte dell'acquirente, delle tasse e
imposte, delle spese amministrative
accessorie per la gestione, la
manutenzione e la riparazione, nonche'
le eventuali spese di trascrizione del
contratto;
i) informazioni circa il
diritto di recesso dal contratto con
l'indicazione degli elementi
identificativi della persona alla quale
deve essere comunicato il recesso
stesso, precisando le modalità della
comunicazione e l'importo complessivo
delle spese, specificando quelle che
l'acquirente in caso di recesso e'
tenuto a rimborsare; informazioni circa
le modalità per risolvere il contratto
di concessione di credito connesso al
contratto, in caso di recesso;
l) le modalità per ottenere
ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche quando il venditore
offre al pubblico un diritto che
attribuisce il godimento su uno o più
beni immobili sulla base di liste,
elenchi, cataloghi o altre forme di
comunicazione. In questo caso il
documento informativo deve essere
consegnato per ciascuno dei beni
immobili oggetto dell'offerta.
3. Il venditore non può apportare
modifiche agli elementi del documento di
cui al comma 1, a meno che le stesse non
siano dovute a circostanze indipendenti
dalla sua volontà; in tale caso le
modifiche devono essere comunicate alla
parte interessata prima della
conclusione del contratto ed inserite
nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna
del documento informativo, le parti
possono accordarsi per modificare il
documento stesso.
4. Il documento di cui al comma 1
deve essere redatto nella lingua o in
una delle lingue dello Stato membro in
cui risiede la persona interessata
oppure, a scelta di quest'ultima, nella
lingua o in una delle lingue dello Stato
di cui la persona stessa e' cittadina,
purche' si tratti di lingue ufficiali
dell'Unione europea.
5. Restano salve le disposizioni
previste dal codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 71.
Requisiti del contratto
1. Il contratto deve essere redatto
per iscritto a pena di nullità; esso e'
redatto nella lingua italiana e tradotto
nella lingua o in una delle lingue dello
Stato membro in cui risiede l'acquirente
oppure, a scelta di quest'ultimo, nella
lingua o in una delle lingue dello Stato
di cui egli e' cittadino, purche' si
tratti di lingue ufficiali dell'Unione
europea.
2. Il contratto contiene, oltre a
tutti gli elementi di cui all'articolo
70, comma 1, lettere da a) a
i), i seguenti ulteriori elementi:
a) l'identità ed il
domicilio dell'acquirente;
b) la durata del contratto
ed il termine a partire dal quale il
consumatore può esercitare il suo
diritto di godimento;
c) una clausola in cui si
afferma che l'acquisto non comporta per
l'acquirente altri oneri, obblighi o
spese diversi da quelli stabiliti nel
contratto;
d) la possibilità o meno di
partecipare ad un sistema di scambio
ovvero di vendita del diritto oggetto
del contratto, nonche' i costi eventuali
qualora il sistema di scambio ovvero di
vendita sia organizzato dal venditore o
da un terzo da questi designato nel
contratto;
e) la data ed il luogo di
sottoscrizione del contratto.
3. Il venditore deve fornire
all'acquirente la traduzione del
contratto nella lingua dello Stato
membro in cui e' situato il bene
immobile, purche' si tratti di una delle
lingue ufficiali dell'Unione europea.
Art. 72.
Obblighi specifici del venditore
1. Il venditore utilizza il termine
multiproprietà nel documento
informativo, nel contratto e nella
pubblicità commerciale relativa al bene
immobile soltanto quando il diritto
oggetto del contratto e' un diritto
reale.
2. La pubblicità commerciale relativa
al bene immobile deve fare riferimento
al diritto di ottenere il documento
informativo, indicando il luogo in cui
lo stesso viene consegnato.
Art. 73.
Diritto di recesso
1. Entro dieci giorni lavorativi
dalla conclusione del contratto
l'acquirente può recedere dallo stesso
senza specificarne il motivo. In tale
caso l'acquirente non e' tenuto a pagare
alcuna penalità e deve rimborsare al
venditore solo le spese sostenute e
documentate per la conclusione del
contratto e di cui e' fatta menzione
nello stesso, purche' si tratti di spese
relative ad atti da espletare
tassativamente prima dello scadere del
periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno
degli elementi di cui all'articolo 70,
comma 1, lettere a), b),
c), d), numero 1),
h) e i), ed all'articolo
71, comma 2, lettere b) e
d), e non contiene la data di cui
all'articolo 71, comma 2, lettera e),
l'acquirente può recedere dallo stesso
entro tre mesi dalla conclusione. In
tale caso l'acquirente non e' tenuto ad
alcuna penalità ne' ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla
conclusione del contratto sono
comunicati gli elementi di cui al comma
2, l'acquirente può esercitare il
diritto di recesso alle condizioni di
cui al comma 1, ed il termine di dieci
giorni lavorativi decorre dalla data di
ricezione della comunicazione degli
elementi stessi.
4. Se l'acquirente non esercita il
diritto di recesso di cui al comma 2, ed
il venditore non effettua la
comunicazione di cui al comma 3,
l'acquirente può esercitare il diritto
di recesso alle condizioni di cui al
comma 1, ed il termine di dieci giorni
lavorativi decorre dal giorno successivo
alla scadenza dei tre mesi dalla
conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita
dandone comunicazione alla persona
indicata nel contratto e, in mancanza,
al venditore. La comunicazione deve
essere sottoscritta dall'acquirente e
deve essere inviata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine previsto. Essa può
essere inviata, entro lo stesso termine,
anche mediante telegramma, telex e fax,
a condizione che sia confermata con
lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro le quarantotto ore
successive.
Art. 74.
Divieto di acconti
1. E' fatto divieto al venditore di
esigere o ricevere dall'acquirente il
versamento di somme di danaro a titolo
di anticipo, di acconto o di caparra,
fino alla scadenza dei termini concessi
per l'esercizio del diritto di recesso
di cui all'articolo 73.
Art. 75.
Rinvio alla generale disciplina dei
contratti con particolari modalità di
conclusione
1. Salvo quanto specificamente
disposto, ai contratti disciplinati dal
presente capo si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 64
a 67.
2. Ai contratti di cui al presente
capo si applicano, ove ne ricorrano i
relativi presupposti, le più favorevoli
disposizioni dettate dal capo I del
titolo III della parte III.
Art. 76.
Obbligo di fideiussione
1. Il venditore non avente la forma
giuridica di società di capitali ovvero
con un capitale sociale versato
inferiore a 5.164.569 euro e non avente
sede legale e sedi secondarie nel
territorio dello Stato e' obbligato a
prestare idonea fideiussione bancaria o
assicurativa a garanzia della corretta
esecuzione del contratto.
2. Il venditore e' in ogni caso
obbligato a prestare fideiussione
bancaria o assicurativa allorquando
l'immobile oggetto del contratto sia in
corso di costruzione, a garanzia
dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi
espressa menzione nel contratto a pena
di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2
non possono imporre all'acquirente la
preventiva esclusione del venditore.
Art. 77.
Risoluzione del contratto di
concessione di credito
1. Il contratto di concessione di
credito erogato dal venditore o da un
terzo in base ad un accordo tra questi
ed il venditore, sottoscritto
dall'acquirente per il pagamento del
prezzo o di una parte di esso, si
risolve di diritto, senza il pagamento
di alcuna penale, qualora l'acquirente
abbia esercitato il diritto di recesso
ai sensi dell'articolo 73.
Art. 78.
Nullità di clausole contrattuali o
patti aggiunti
1. Sono nulle le clausole
contrattuali o i patti aggiunti di
rinuncia dell'acquirente ai diritti
previsti dal presente capo o di
limitazione delle responsabilità
previste a carico del venditore.
Art. 79.
Competenza territoriale inderogabile
1. Per le controversie derivanti
dall'applicazione del presente capo, la
competenza territoriale inderogabile e'
del giudice del luogo di residenza o di
domicilio dell'acquirente, se ubicati
nel territorio dello Stato.
Art. 80.
Diritti dell'acquirente nel caso di
applicazione di legge straniera
1. Ove le parti abbiano scelto di
applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana,
all'acquirente devono comunque essere
riconosciute le condizioni di tutela
previste dal presente capo, allorquando
l'immobile oggetto del contratto sia
situato nel territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea.
Art. 81.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca
reato, il venditore che contravviene
alle norme di cui agli articoli 70,
comma 1, lettere a), b),
c), numero 1), d),
numeri 2) e 3), e), f),
g), h) e i),
71, comma 3, 72, 74 e 78, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da
500 euro a 3.000 euro.
2. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione dall'esercizio dell'attività
da quindici giorni a tre mesi al
venditore che abbia commesso una
ripetuta violazione delle disposizioni
di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento
dell'infrazione e dell'applicazione
della sanzione si applica l'articolo 62,
comma 3.
Capo II
SERVIZI TURISTICI
Art. 82.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo
si applicano ai pacchetti turistici
definiti all'articolo 83, venduti od
offerti in vendita nel territorio
nazionale dall'organizzatore o dal
venditore, di cui all'articolo 84.
2. Il presente capo si applica
altresì ai pacchetti turistici negoziati
al di fuori dai locali commerciali e a
distanza, ferme restando le disposizioni
previste negli articoli da 64 a 67.
Art. 83.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si
intende per:
a) organizzatore di viaggio,
il soggetto che realizza la combinazione
degli elementi di cui all'articolo 84 e
si obbliga in nome proprio e verso
corrispettivo forfetario a procurare a
terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto
che vende, o si obbliga a procurare
pacchetti turistici realizzati ai sensi
dell'articolo 84 verso un corrispettivo
forfetario;
c) consumatore di pacchetti
turistici, l'acquirente, il cessionario
di un pacchetto turistico o qualunque
persona anche da nominare, purche'
soddisfi tutte le condizioni richieste
per la fruizione del servizio, per conto
della quale il contraente principale si
impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto turistico.
2. L'organizzatore può vendere
pacchetti turistici direttamente o
tramite un venditore.
Art. 84.
Pacchetti turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad
oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti tutto compreso, risultanti
dalla prefissata combinazione di almeno
due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un
prezzo forfetario, e di durata superiore
alle ventiquattro ore ovvero
comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non
accessori al trasporto o all'alloggio di
cui all'articolo 86, lettere i)
e o), che costituiscano parte
significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli
elementi di uno stesso pacchetto
turistico non sottrae l'organizzatore o
il venditore agli obblighi della
presente sezione.
Art. 85.
Forma del contratto di vendita di
pacchetti turistici
1. Il contratto di vendita di
pacchetti turistici e' redatto in forma
scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere
rilasciata una copia del contratto
stipulato, sottoscritto o timbrato
dall'organizzatore o venditore.
Art. 86.
Elementi del contratto di vendita di
pacchetti turistici
1. Il contratto contiene i seguenti
elementi:
a) destinazione, durata,
data d'inizio e conclusione, qualora sia
previsto un soggiorno frazionato, durata
del medesimo con relative date di inizio
e fine;
b) nome, indirizzo, numero
di telefono ed estremi
dell'autorizzazione all'esercizio
dell'organizzatore o venditore che
sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto
turistico, modalità della sua revisione,
diritti e tasse sui servizi di
atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti
ed aeroporti e gli altri oneri posti a
carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non
superiore al venticinque per cento del
prezzo, da versarsi all'atto della
prenotazione, nonche' il termine per il
pagamento del saldo; il suddetto importo
e' versato a titolo di caparra ma gli
effetti di cui all'articolo 1385 del
codice civile non si producono qualora
il recesso dipenda da fatto sopraggiunto
non imputabile, ovvero sia giustificato
dal grave inadempimento della
controparte;
e) estremi della copertura
assicurativa e delle ulteriori polizze
convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalità di
intervento del fondo di garanzia di cui
all'articolo 100;
g) mezzi, caratteristiche e
tipologie di trasporto, data, ora, luogo
della partenza e del ritorno, tipo di
posto assegnato;
h) ove il pacchetto
turistico includa la sistemazione in
albergo, l'ubicazione, la categoria
turistica, il livello, l'eventuale
idoneità all'accoglienza di persone
disabili, nonche' le principali
caratteristiche, la conformità alla
regolamentazione dello Stato membro
ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite,
escursioni o altri servizi inclusi nel
pacchetto turistico, ivi compresa la
presenza di accompagnatori e guide
turistiche;
l) termine entro cui il
consumatore deve essere informato
dell'annullamento del viaggio per la
mancata adesione del numero minimo dei
partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle
modalità del viaggio espressamente
convenuti tra l'organizzatore o il
venditore e il consumatore al momento
della prenotazione;
n) eventuali spese poste a
carico del consumatore per la cessione
del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il
consumatore deve presentare reclamo per
l'inadempimento o l'inesatta esecuzione
del contratto;
p) termine entro il quale il
consumatore deve comunicare la propria
scelta in relazione alle modifiche delle
condizioni contrattuali di cui
all'articolo 91.
Art. 87.
Informazione del consumatore
1. Nel corso delle trattative e
comunque prima della conclusione del
contratto, il venditore o
l'organizzatore forniscono per iscritto
informazioni di carattere generale
concernenti le condizioni applicabili ai
cittadini dello Stato membro dell'Unione
europea in materia di passaporto e visto
con l'indicazione dei termini per il
rilascio, nonche' gli obblighi sanitari
e le relative formalità per
l'effettuazione del viaggio e del
soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio
l'organizzatore ed il venditore
comunicano al consumatore per iscritto
le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta
intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito
telefonico di eventuali rappresentanti
locali dell'organizzatore o venditore
ovvero di uffici locali contattabili dal
viaggiatore in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico
dell'organizzatore o venditore
utilizzabile in caso di difficoltà in
assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i
soggiorni di minorenne all'estero,
recapiti telefonici per stabilire un
contatto diretto con questi o con il
responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione
facoltativa di un contratto di
assicurazione a copertura delle spese
sostenute dal consumatore per
l'annullamento del contratto o per il
rimpatrio in caso di incidente o
malattia.
3. Quando il contratto e' stipulato
nell'imminenza della partenza, le
indicazioni contenute nel comma 1 devono
essere fornite contestualmente alla
stipula del contratto.
4. E' fatto comunque divieto di
fornire informazioni ingannevoli sulle
modalità del servizio offerto, sul
prezzo e sugli altri elementi del
contratto qualunque sia il mezzo
mediante il quale dette informazioni
vengono comunicate al consumatore.
Art. 88.
Opuscolo informativo
1. L'opuscolo, ove posto a
disposizione del consumatore, indica in
modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il
mezzo, il tipo, la categoria di
trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in
albergo o altro tipo di alloggio,
l'ubicazione, la categoria o il livello
e le caratteristiche principali, la sua
approvazione e classificazione dello
Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di
carattere generale applicabili al
cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea in materia di
passaporto e visto con indicazione dei
termini per il rilascio, nonche' gli
obblighi sanitari e le relative
formalità da assolvere per
l'effettuazione del viaggio e del
soggiorno;
f) l'importo o la
percentuale di prezzo da versare come
acconto e le scadenze per il versamento
del saldo;
g) l'indicazione del numero
minimo di partecipanti eventualmente
necessario per l'effettuazione del
viaggio tutto compreso e del termine
entro il quale il consumatore deve
essere informato dell'annullamento del
pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità,
il soggetto nei cui riguardi si esercita
il diritto di recesso ai sensi degli
articoli da 64 a 67, nel caso di
contratto negoziato fuori dei locali
commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute
nell'opuscolo vincolano l'organizzatore
e il venditore in relazione alle
rispettive responsabilità, a meno che le
modifiche delle condizioni ivi indicate
non siano comunicate per iscritto al
consumatore prima della stipulazione del
contratto o vengano concordate dai
contraenti, mediante uno specifico
accordo scritto, successivamente alla
stipulazione.
Art. 89.
Cessione del contratto
1. Il consumatore può sostituire a
se' un terzo che soddisfi tutte le
condizioni per la fruizione del
servizio, nei rapporti derivanti dal
contratto, ove comunichi per iscritto
all'organizzatore o al venditore, entro
e non oltre quattro giorni lavorativi
prima della partenza, di trovarsi
nell'impossibilità di usufruire del
pacchetto turistico e le generalità del
cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono
solidamente obbligati nei confronti
dell'organizzatore o del venditore al
pagamento del prezzo e delle spese
ulteriori eventualmente derivanti dalla
cessione.
Art. 90.
Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo forfetario
di vendita di pacchetto turistico
convenuto dalle parti e' ammessa solo
quando sia stata espressamente prevista
nel contratto, anche con la definizione
delle modalità di calcolo, in
conseguenza della variazione del costo
del trasporto, del carburante, dei
diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei
porti o negli aeroporti, del tasso di
cambio applicato. I costi devono essere
adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non può in
ogni caso essere superiore al dieci per
cento del prezzo nel suo originario
ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera
la percentuale di cui al comma 2,
l'acquirente può recedere dal contratto,
previo rimborso delle somme già versate
alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso
essere aumentato nei venti giorni che
precedono la partenza.
Art. 91.
Modifiche delle condizioni
contrattuali
1. Prima della partenza
l'organizzatore o il venditore che abbia
necessità di modificare in modo
significativo uno o più elementi del
contratto, ne dà immediato avviso in
forma scritta al consumatore, indicando
il tipo di modifica e la variazione del
prezzo che ne consegue, ai sensi
dell'articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di
modifica di cui al comma 1, il
consumatore può recedere, senza
pagamento di penali, ed ha diritto a
quanto previsto nell'articolo 92.
3. Il consumatore comunica la propria
scelta all'organizzatore o al venditore
entro due giorni lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto l'avviso indicato al
comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte
essenziale dei servizi previsti dal
contratto non può essere effettuata,
l'organizzatore predispone adeguate
soluzioni alternative per la
prosecuzione del viaggio programmato non
comportanti oneri di qualsiasi tipo a
carico del consumatore, oppure rimborsa
quest'ultimo nei limiti della differenza
tra le prestazioni originariamente
previste e quelle effettuate, salvo il
risarcimento del danno.
5. Se non e' possibile alcuna
soluzione alternativa o il consumatore
non l'accetta per un giustificato
motivo, l'organizzatore gli mette a
disposizione un mezzo di trasporto
equivalente per il ritorno al luogo di
partenza o ad altro luogo convenuto, e
gli restituisce la differenza tra il
costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino
al momento del rientro anticipato.
Art. 92.
Diritti del consumatore in caso di
recesso o annullamento del servizio
1. Quando il consumatore recede dal
contratto nei casi previsti dagli
articoli 90 e 91, o il pacchetto
turistico viene cancellato prima della
partenza per qualsiasi motivo, tranne
che per colpa del consumatore, questi ha
diritto di usufruire di un altro
pacchetto turistico di qualità
equivalente o superiore senza
supplemento di prezzo, o di un pacchetto
turistico qualitativamente inferiore
previa restituzione della differenza del
prezzo, oppure gli e' rimborsata, entro
sette giorni lavorativi dal momento del
recesso o della cancellazione, la somma
di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il
consumatore ha diritto ad essere
risarcito di ogni ulteriore danno
dipendente dalla mancata esecuzione del
contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando
la cancellazione del pacchetto turistico
dipende dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti
eventualmente richiesto ed il
consumatore sia stato informato in forma
scritta almeno venti giorni prima della
data prevista per la partenza, oppure da
causa di forza maggiore, escluso in ogni
caso l'eccesso di prenotazioni.
Art. 93.
Mancato o inesatto adempimento
1. Fermi restando gli obblighi
previsti dall'articolo precedente, in
caso di mancato o inesatto adempimento
delle obbligazioni assunte con la
vendita del pacchetto turistico,
l'organizzatore e il venditore sono
tenuti al risarcimento del danno,
secondo le rispettive responsabilità, se
non provano che il mancato o inesatto
adempimento e' stato determinato da
impossibilità della prestazione
derivante da causa a loro non
imputabile.
2. L'organizzatore o il venditore che
si avvale di altri prestatori di servizi
e' comunque tenuto a risarcire il danno
sofferto dal consumatore, salvo il
diritto di rivalersi nei loro confronti.
Art. 94.
Responsabilità per danni alla
persona
1. Il danno derivante alla persona
dall'inadempimento o dalla inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico e'
risarcibile nei limiti stabiliti delle
convenzioni internazionali che
disciplinano la materia, di cui sono
parte l'Italia o l'Unione europea, ed,
in particolare, nei limiti previsti
dalla convenzione di Varsavia del 12
ottobre 1929 sul trasporto aereo
internazionale, resa esecutiva con legge
19 maggio 1932, n. 841, dalla
convenzione di Berna del 25 febbraio
1961 sul trasporto ferroviario, resa
esecutiva con legge 2 marzo 1963, n.
806, e dalla convenzione di Bruxelles
del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa
esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n.
1084, per ogni altra ipotesi di
responsabilità dell'organizzatore e del
venditore, così come recepite
nell'ordinamento ovvero nei limiti
stabiliti dalle ulteriori convenzioni,
rese esecutive nell'ordinamento
italiano, alle quali aderiscono i Paesi
dell'Unione europea ovvero la stessa
Unione europea.
2. Il diritto al risarcimento del
danno si prescrive in tre anni dalla
data del rientro del viaggiatore nel
luogo di partenza, salvo il termine di
diciotto o dodici mesi per quanto
attiene all'inadempimento di prestazioni
di trasporto comprese nel pacchetto
turistico per le quali si applica
l'articolo 2951 del codice civile.
3. E' nullo ogni accordo che
stabilisca limiti di risarcimento
inferiori a quelli di cui al comma 1.
Art. 95.
Responsabilità per danni diversi da
quelli alla persona
1. Le parti contraenti possono
convenire in forma scritta, fatta salva
in ogni caso l'applicazione degli
articoli 1341 del codice civile e degli
articoli da 33 a 37 del codice,
limitazioni al risarcimento del danno,
diverso dal danno alla persona,
derivante dall'inadempimento o
dall'inesatta esecuzione delle
prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1
non può essere, a pena di nullità,
comunque inferiore a quanto previsto
dall'articolo 13 della convenzione
internazionale relativa al contratto di
viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il
23 aprile 1970, resa esecutiva dalla
legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica
pattuizione, il risarcimento del danno
e' ammesso nei limiti previsti
dall'articolo 13 della convenzione
internazionale relativa al contratto di
viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il
23 aprile 1970, resa esecutiva dalla
legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli
articoli dal 1783 al 1786 del codice
civile.
4. Il diritto al risarcimento del
danno si prescrive in un anno dal
rientro del viaggiatore nel luogo della
partenza.
Art. 96.
Esonero di responsabilità
1. L'organizzatore ed il venditore
sono esonerati dalla responsabilità di
cui agli articoli 94 e 95, quando la
mancata o inesatta esecuzione del
contratto e' imputabile al consumatore o
e' dipesa dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza
maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore
apprestano con sollecitudine ogni
rimedio utile al soccorso del
consumatore al fine di consentirgli la
prosecuzione del viaggio, salvo in ogni
caso il diritto al risarcimento del
danno nel caso in cui l'inesatto
adempimento del contratto sia a questo
ultimo imputabile.
Art. 97.
Diritto di surrogazione
1. L'organizzatore o il venditore che
hanno risarcito il consumatore sono
surrogati in tutti i diritti e azioni di
quest'ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce
all'organizzatore o al venditore tutti i
documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per
l'esercizio del diritto di surroga.
Art. 98.
Reclamo
1. Ogni mancanza nell'esecuzione del
contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo affinche'
l'organizzatore, il suo rappresentante
locale o l'accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore può altresì
sporgere reclamo mediante l'invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento,
all'organizzatore o al venditore, entro
e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data del rientro nel luogo di
partenza.
Art. 99.
Assicurazione
1. L'organizzatore e il venditore
devono essere coperti dall'assicurazione
per la responsabilità civile verso il
consumatore per il risarcimento dei
danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. E' fatta salva la facoltà di
stipulare polizze assicurative di
assistenza al turista.
Art. 100.
Fondo di garanzia
1. E' istituito presso il Ministero
delle attività produttive un fondo
nazionale di garanzia, per consentire,
in caso di insolvenza o di fallimento
del venditore o dell'organizzatore, il
rimborso del prezzo versato ed il
rimpatrio del consumatore nel caso di
viaggi all'estero, nonche' per fornire
una immediata disponibilità economica in
caso di rientro forzato di turisti da
Paesi extracomunitari in occasione di
emergenze, imputabili o meno al
comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo e' alimentato annualmente
da una quota pari al due per cento
dell'ammontare del premio delle polizze
di assicurazione obbligatoria di cui
all'articolo 99, che e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnata, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze,
al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le
finalità di cui al comma 1, nei limiti
dell'importo corrispondente alla quota
così come determinata ai sensi del comma
2.
4. Il fondo potrà avvalersi del
diritto di rivalsa nei confronti del
soggetto inadempiente.
5. Le modalità di gestione e di
funzionamento del fondo sono determinate
con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
TITOLO
V
EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI
Capo I
SERVIZI PUBBLICI
Art. 101.
Norma di rinvio
1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito
delle rispettive competenze,
garantiscono i diritti degli utenti dei
servizi pubblici attraverso la concreta
e corretta attuazione dei principi e dei
criteri previsti della normativa vigente
in materia.
2. Il rapporto di utenza deve
svolgersi nel rispetto di standard di
qualità predeterminati e adeguatamente
resi pubblici.
3. Agli utenti e' garantita,
attraverso forme rappresentative, la
partecipazione alle procedure di
definizione e di valutazione degli
standard di qualità previsti dalle
leggi.
4. La legge stabilisce per
determinati enti erogatori di servizi
pubblici l'obbligo di adottare,
attraverso specifici meccanismi di
attuazione diversificati in relazione ai
settori, apposite carte dei servizi.
PARTE
IV
SICUREZZA E QUALITÀ
TITOLO
I
SICUREZZA DEI PRODOTTI
Art. 102.
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente titolo intende
garantire che i prodotti immessi sul
mercato ovvero in libera pratica siano
sicuri.
2. Le disposizioni del presente
titolo si applicano a tutti i prodotti
definiti all'articolo 103, comma 1,
lettera a). Ciascuna delle sue
disposizioni si applica laddove non
esistono, nell'ambito della normativa
vigente, disposizioni specifiche aventi
come obiettivo la sicurezza dei
prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a
requisiti di sicurezza prescritti da
normativa comunitaria, le disposizioni
del presente titolo si applicano
unicamente per gli aspetti ed i rischi o
le categorie di rischio non soggetti a
tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non
si applicano l'articolo 103, comma 1,
lettere b) e c), e gli
articoli 104 e 105.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si
applicano gli articoli da 104 a 108 se
sugli aspetti disciplinati da tali
articoli non esistono disposizioni
specifiche riguardanti lo stesso
obiettivo.
6. Le disposizioni del presente
titolo non si applicano ai prodotti
alimentari di cui al regolamento (CE) n.
178/2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002.
Art. 103.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si
intende per:
a) prodotto sicuro:
qualsiasi prodotto, come definito
all'articolo 3, comma 1, lettera e),
che, in condizioni di uso normali o
ragionevolmente prevedibili, compresa la
durata e, se del caso, la messa in
servizio, l'installazione e la
manutenzione, non presenti alcun rischio
oppure presenti unicamente rischi
minimi, compatibili con l'impiego del
prodotto e considerati accettabili
nell'osservanza di un livello elevato di
tutela della salute e della sicurezza
delle persone in funzione, in
particolare, dei seguenti elementi:
1) delle caratteristiche del
prodotto, in particolare la sua
composizione, il suo imballaggio, le
modalità del suo assemblaggio e, se del
caso, della sua installazione e
manutenzione;
2) dell'effetto del prodotto su
altri prodotti, qualora sia
ragionevolmente prevedibile
l'utilizzazione del primo con i secondi;
3) della presentazione del
prodotto, della sua etichettatura, delle
eventuali avvertenze e istruzioni per il
suo uso e la sua eliminazione, nonche'
di qualsiasi altra indicazione o
informazione relativa al prodotto;
4) delle categorie di consumatori
che si trovano in condizione di rischio
nell'utilizzazione del prodotto, in
particolare dei minori e degli anziani;
b) prodotto pericoloso:
qualsiasi prodotto che non risponda alla
definizione di prodotto sicuro di cui
alla lettera a);
c) rischio grave: qualsiasi
rischio grave compreso quello i cui
effetti non sono immediati, che richiede
un intervento rapido delle autorità
pubbliche;
d) produttore: il
fabbricante del prodotto stabilito nella
Comunità e qualsiasi altra persona che
si presenti come fabbricante apponendo
sul prodotto il proprio nome, il proprio
marchio o un altro segno distintivo, o
colui che rimette a nuovo il prodotto;
il rappresentante del fabbricante se
quest'ultimo non e' stabilito nella
Comunità o, qualora non vi sia un
rappresentante stabilito nella Comunità,
l'importatore del prodotto; gli altri
operatori professionali della catena di
commercializzazione nella misura in cui
la loro attività possa incidere sulle
caratteristiche di sicurezza dei
prodotti;
e) distributore: qualsiasi
operatore professionale della catena di
commercializzazione, la cui attività non
incide sulle caratteristiche di
sicurezza dei prodotti;
f) richiamo: le misure volte
ad ottenere la restituzione di un
prodotto pericoloso che il fabbricante o
il distributore ha già fornito o reso
disponibile ai consumatori;
g) ritiro: qualsiasi misura
volta a impedire la distribuzione e
l'esposizione di un prodotto pericoloso,
nonche' la sua offerta al consumatore.
2. La possibilità di raggiungere un
livello di sicurezza superiore o di
procurarsi altri prodotti che presentano
un rischio minore non costituisce un
motivo sufficiente per considerare un
prodotto come non sicuro o pericoloso.
Art. 104.
Obblighi del produttore e del
distributore
1. Il produttore immette sul mercato
solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al
consumatore tutte le informazioni utili
alla valutazione e alla prevenzione dei
rischi derivanti dall'uso normale o
ragionevolmente prevedibile del
prodotto, se non sono immediatamente
percettibili senza adeguate avvertenze,
e alla prevenzione contro detti rischi.
La presenza di tali avvertenze non
esenta, comunque, dal rispetto degli
altri obblighi previsti nel presente
titolo.
3. Il produttore adotta misure
proporzionate in funzione delle
caratteristiche del prodotto fornito per
consentire al consumatore di essere
informato sui rischi connessi al suo uso
e per intraprendere le iniziative
opportune per evitare tali rischi,
compresi il ritiro del prodotto dal
mercato, il richiamo e l'informazione
appropriata ed efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3
comprendono:
a) l'indicazione in base al
prodotto o al suo imballaggio,
dell'identità e degli estremi del
produttore; il riferimento al tipo di
prodotto o, eventualmente, alla partita
di prodotti di cui fa parte, salva
l'omissione di tale indicazione nei casi
in cui sia giustificata;
b) i controlli a campione
sui prodotti commercializzati, l'esame
dei reclami e, se del caso, la tenuta di
un registro degli stessi, nonche'
l'informazione ai distributori in merito
a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e
di informazione al consumatore, previste
al comma 3, hanno luogo su base
volontaria o su richiesta delle
competenti autorità a norma
dell'articolo 107. Il richiamo
interviene quando altre azioni non siano
sufficienti a prevenire i rischi del
caso, ovvero quando i produttori lo
ritengano necessario o vi siano tenuti
in seguito a provvedimenti dell'autorità
competente.
6. Il distributore deve agire con
diligenza nell'esercizio della sua
attività per contribuire a garantire
l'immissione sul mercato di prodotti
sicuri; in particolare e' tenuto:
a) a non fornire prodotti di
cui conosce o avrebbe dovuto conoscere
la pericolosità in base alle
informazioni in suo possesso e nella sua
qualità di operatore professionale;
b) a partecipare al
controllo di sicurezza del prodotto
immesso sul mercato, trasmettendo le
informazioni concernenti i rischi del
prodotto al produttore e alle autorità
competenti per le azioni di rispettiva
competenza;
c) a collaborare alle azioni
intraprese di cui alla lettera b),
conservando e fornendo la documentazione
idonea a rintracciare l'origine dei
prodotti per un periodo di dieci anni
dalla data di cessione al consumatore
finale.
7. Qualora i produttori e i
distributori sappiano o debbano sapere,
sulla base delle informazioni in loro
possesso e in quanto operatori
professionali, che un prodotto da loro
immesso sul mercato o altrimenti fornito
al consumatore presenta per il
consumatore stesso rischi incompatibili
con l'obbligo generale di sicurezza,
informano immediatamente le
amministrazioni competenti, di cui
all'articolo 106, comma 1, precisando le
azioni intraprese per prevenire i rischi
per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le
informazioni da fornire comprendono
almeno:
a) elementi specifici che
consentano una precisa identificazione
del prodotto o del lotto di prodotti in
questione;
b) una descrizione completa
del rischio presentato dai prodotti
interessati;
c) tutte le informazioni
disponibili che consentono di
rintracciare il prodotto;
d) una descrizione dei
provvedimenti adottati per prevenire i
rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive
attività, produttori e distributori
collaborano con le Autorità competenti,
ove richiesto dalle medesime, in ordine
alle azioni intraprese per evitare i
rischi presentati dai prodotti che essi
forniscono o hanno fornito.
Art. 105.
Presunzione e valutazione di
sicurezza
1. In mancanza di specifiche
disposizioni comunitarie che
disciplinano gli aspetti di sicurezza,
un prodotto si presume sicuro quando e'
conforme alla legislazione vigente nello
Stato membro in cui il prodotto stesso
e' commercializzato e con riferimento ai
requisiti cui deve rispondere sul piano
sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia
sicuro, per quanto concerne i rischi e
le categorie di rischi disciplinati
dalla normativa nazionale, quando e'
conforme alle norme nazionali non
cogenti che recepiscono le norme europee
i cui riferimenti sono stati pubblicati
dalla Commissione europea nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee a norma
dell'articolo 4 della direttiva
2001/95/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 dicembre 2001.
3. In assenza delle norme di cui ai
commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto
e' valutata in base alle norme nazionali
non cogenti che recepiscono norme
europee, alle norme in vigore nello
Stato membro in cui il prodotto e'
commercializzato, alle raccomandazioni
della Commissione europea relative ad
orientamenti sulla valutazione della
sicurezza dei prodotti, ai codici di
buona condotta in materia di sicurezza
vigenti nel settore interessato, agli
ultimi ritrovati della tecnica, al
livello di sicurezza che i consumatori
possono ragionevolmente attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 1, 2 e 3, le Autorità
competenti adottano le misure necessarie
per limitare o impedire l'immissione sul
mercato o chiedere il ritiro o il
richiamo dal mercato del prodotto, se
questo si rivela, nonostante la
conformità, pericoloso per la salute e
la sicurezza del consumatore.
Art. 106.
Procedure di consultazione e
coordinamento
1. I Ministeri delle attività
produttive, della salute, del lavoro e
delle politiche sociali, dell'interno,
dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e trasporti, nonche' le
altre amministrazioni pubbliche di volta
in volta competenti per materia alla
effettuazione dei controlli di cui
all'articolo 107, provvedono,
nell'ambito delle ordinarie
disponibilità di bilancio e secondo le
rispettive competenze, alla
realizzazione di un sistema di scambio
rapido di informazioni mediante un
adeguato supporto informativo operante
in via telematica, anche attraverso il
Sistema pubblico di connettività, in
conformità alle prescrizioni stabilite
in sede comunitaria che consenta anche
l'archiviazione e la diffusione delle
informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei
controlli previsti dall'articolo 107
sono stabiliti in una apposita
conferenza di servizi fra i competenti
uffici dei Ministeri e delle
amministrazioni di cui al comma 1,
convocata almeno due volte l'anno dal
Ministro delle attività produttive; alla
conferenza partecipano anche il Ministro
della giustizia e le altre
amministrazioni di cui al comma 1 di
volta in volta competenti per materia.
3. La conferenza di cui al comma 2,
tiene conto anche dei dati raccolti ed
elaborati nell'ambito del sistema
comunitario di informazione sugli
incidenti domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2,
possono presentare osservazioni gli
organismi di categoria della produzione
e della distribuzione, nonche' le
associazioni di tutela degli interessi
dei consumatori e degli utenti iscritte
all'elenco di cui all'articolo 137,
secondo modalità definite dalla
conferenza medesima.
Art. 107.
Controlli
1. Le amministrazioni di cui
all'articolo 106, comma 1, controllano
che i prodotti immessi sul mercato siano
sicuri. Il Ministero delle attività
produttive comunica alla Commissione
europea l'elenco delle amministrazioni
di cui al periodo che precede, nonche'
degli uffici e degli organi di cui esse
si avvalgono, aggiornato annualmente su
indicazione delle amministrazioni
stesse.
2. Le amministrazioni di cui
all'articolo 106 possono adottare tra
l'altro le misure seguenti:
a) per qualsiasi prodotto:
1) disporre, anche dopo che un
prodotto e' stato immesso sul mercato
come prodotto sicuro, adeguate verifiche
delle sue caratteristiche di sicurezza
fino allo stadio dell'utilizzo o del
consumo, anche procedendo ad ispezioni
presso gli stabilimenti di produzione e
di confezionamento, presso i magazzini
di stoccaggio e presso i magazzini di
vendita;
2) esigere tutte le informazioni
necessarie dalle parti interessate;
3) prelevare campioni di prodotti
per sottoporli a prove ed analisi volte
ad accertare la sicurezza, redigendone
processo verbale di cui deve essere
rilasciata copia agli interessati;
b) per qualsiasi prodotto
che possa presentare rischi in
determinate condizioni:
1) richiedere l'apposizione sul
prodotto, in lingua italiana, di
adeguate avvertenze sui rischi che esso
può presentare, redatte in modo chiaro e
facilmente comprensibile;
2) sottoporne l'immissione sul
mercato a condizioni preventive, in modo
da renderlo sicuro;
c) per qualsiasi prodotto
che possa presentare rischi per
determinati soggetti:
1) disporre che tali soggetti
siano avvertiti tempestivamente ed in
una forma adeguata di tale rischio,
anche mediante la pubblicazione di
avvisi specifici;
d) per qualsiasi prodotto
che può essere pericoloso:
1) vietare, per il tempo
necessario allo svolgimento dei
controlli, delle verifiche o degli
accertamenti sulla sicurezza del
prodotto, di fornirlo, di proporne la
fornitura o di esporlo;
2) disporre, entro un termine
perentorio, l'adeguamento del prodotto o
di un lotto di prodotti già
commercializzati agli obblighi di
sicurezza previsti dal presente titolo,
qualora non vi sia un rischio imminente
per la salute e l'incolumità pubblica;
e) per qualsiasi prodotto
pericoloso:
1) vietarne l'immissione sul
mercato e adottare le misure necessarie
a garantire l'osservanza del divieto;
f) per qualsiasi prodotto
pericoloso già immesso sul mercato
rispetto al quale l'azione già
intrapresa dai produttori e dai
distributori sia insoddisfacente o
insufficiente:
1) ordinare o organizzare il suo
ritiro effettivo e immediato e
l'informazione dei consumatori circa i
rischi da esso presentati. I costi
relativi sono posti a carico del
produttore e, ove ciò non sia in tutto o
in parte possibile, a carico del
distributore;
2) ordinare o coordinare o, se
del caso, organizzare con i produttori e
i distributori, il suo richiamo anche
dai consumatori e la sua distruzione in
condizioni opportune. I costi relativi
sono posti a carico dei produttori e dei
distributori.
3. Nel caso di prodotti che
presentano un rischio grave le
amministrazioni di cui all'articolo 106
intraprendono le azioni necessarie per
applicare, con la dovuta celerità,
opportune misure analoghe a quelle
previste al comma 2, lettere da b)
a f), tenendo conto delle
linee-guida che riguardano la gestione
del RAPEX di cui all'allegato II.
4. Le amministrazioni competenti
quando adottano misure analoghe a quelle
di cui al comma 2 ed in particolare a
quelle di cui alle lettere d),
e) e f), tenendo conto
del principio di precauzione, agiscono
nel rispetto del Trattato istitutivo
della Comunità europea, in particolare
degli articoli 28 e 30, per attuarle in
modo proporzionato alla gravità del
rischio.
5. Le amministrazioni competenti,
nell'ambito delle misure adottate sulla
base del principio di precauzione e,
senza maggiori oneri per la finanza
pubblica, incoraggiano e favoriscono
l'azione volontaria dei produttori e dei
distributori di adeguamento agli
obblighi imposti dal presente titolo,
anche mediante l'eventuale elaborazione
di codici di buona condotta ed accordi
con le categorie di settore.
6. Per le finalità di cui al presente
titolo e senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, le amministrazioni di
cui all'articolo 106, comma 1, si
avvalgono della collaborazione
dell'Agenzia delle dogane e della
Guardia di finanza, le quali hanno
accesso al sistema di scambio rapido
delle informazioni gestite dal sistema
RAPEX, di cui all'allegato II, ed
agiscono secondo le norme e le facoltà
ad esse attribuite dall'ordinamento.
7. Le misure di cui al presente
articolo possono riguardare,
rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in
particolare, il responsabile della prima
immissione in commercio;
c) qualsiasi altro detentore
del prodotto, qualora ciò sia necessario
al fine di collaborare alle azioni
intraprese per evitare i rischi
derivanti dal prodotto stesso.
8. Per armonizzare l'attività di
controllo derivante dal presente titolo
con quella attuata per i prodotti per i
quali gli obblighi di sicurezza sono
disciplinati dalla normativa
antincendio, il Ministero dell'interno
si avvale, per gli aspetti di
coordinamento, del proprio Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile-direzione
centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonche' degli
organi periferici del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco per gli interventi
sul territorio, nell'ambito delle
dotazioni organiche esistenti e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai fini
degli adempimenti comunitari derivanti
dalle norme sulla sicurezza dei prodotti
e dal presente titolo, si avvale anche
dei propri uffici di sanità marittima,
aerea e di frontiera nell'ambito delle
dotazioni organiche esistenti e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.
10. Fatti salvi gli obblighi previsti
dalla normativa vigente, i soggetti di
cui al comma 1 sono tenuti a non
divulgare le informazioni acquisite che,
per loro natura, sono coperte dal
segreto professionale, a meno che la
loro divulgazione sia necessaria alla
tutela della salute o della pubblica o
privata incolumità.
Art. 108.
Disposizioni procedurali
1. Il provvedimento adottato ai sensi
dell'articolo 107 che limita
l'immissione sul mercato di un prodotto
o ne dispone il ritiro o il richiamo,
deve essere adeguatamente motivato, con
l'indicazione dei termini e delle
Autorità competenti cui e' possibile
ricorrere e deve essere notificato entro
sette giorni dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o
immediato pericolo per la salute o per
la pubblica o privata incolumità, prima
dell'adozione delle misure di cui
all'articolo 107, commi 2 e 3, agli
interessati deve essere consentito di
partecipare alla fase del procedimento
amministrativo e di presenziare agli
accertamenti riguardanti i propri
prodotti, in base agli articoli 7 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241; in particolare, gli interessati
possono presentare all'Autorità
competente osservazioni scritte e
documenti.
3. Gli interessati possono presentare
osservazioni scritte anche in seguito
all'emanazione del provvedimento, anche
quando, a causa dell'urgenza della
misura da adottare, non hanno potuto
partecipare al procedimento.
Art. 109.
Sorveglianza del mercato
1. Per esercitare un'efficace
sorveglianza del mercato, volta a
garantire un elevato livello di
protezione della salute e della
sicurezza dei consumatori, le
amministrazioni di cui all'articolo 106,
anche indipendentemente dalla conferenza
di servizi, assicurano:
a) l'istituzione,
l'aggiornamento periodico e l'esecuzione
di programmi settoriali di sorveglianza
per categorie di prodotti o di rischi,
nonche' il monitoraggio delle attività
di sorveglianza, delle osservazioni e
dei risultati;
b) l'aggiornamento delle
conoscenze scientifiche e tecniche
relative alla sicurezza dei prodotti;
c) esami e valutazioni
periodiche del funzionamento delle
attività di controllo e della loro
efficacia, come pure, se del caso, la
revisione dei metodi dell'organizzazione
della sorveglianza messa in opera.
2. Le Amministrazioni di cui
all'articolo 106 assicurano, altresì, la
gestione dei reclami presentati dai
consumatori e dagli altri interessati
con riguardo alla sicurezza dei prodotti
e alle attività di controllo e
sorveglianza. Le modalità operative di
cui al presente comma vengono concordate
in sede di conferenza di servizi.
3. Le strutture amministrative
competenti a svolgere l'attività di cui
al comma 2 vanno rese note in sede di
conferenza di servizi convocata dopo la
data di entrata in vigore del codice. In
quella sede sono definite le modalità
per informare i consumatori e le altre
parti interessate delle procedure di
reclamo.
4. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 110.
Notificazione e scambio di
informazioni
1. Il Ministero delle attività
produttive notifica alla Commissione
europea, precisando le ragioni che li
hanno motivati, i provvedimenti di cui
all'articolo 107, commi 2, lettere
b), c), d),
e) e f), e 3, nonche'
eventuali modifiche e revoche, fatta
salva l'eventuale normativa comunitaria
specifica vigente sulla procedura di
notifica.
2. I provvedimenti, anche concordati
con produttori e distributori, adottati
per limitare o sottoporre a particolari
condizioni la commercializzazione o
l'uso di prodotti che presentano un
rischio grave per i consumatori, vanno
notificati alla Commissione europea
secondo le prescrizioni del sistema
RAPEX, tenendo conto dell'allegato II
della direttiva 2001/95/CE, di cui
all'allegato II.
3. Se il provvedimento adottato
riguarda un rischio che si ritiene
limitato al territorio nazionale, il
Ministero delle attività produttive
procede, anche su richiesta delle altre
amministrazioni competenti, alla
notifica alla Commissione europea
qualora il provvedimento contenga
informazioni suscettibili di presentare
un interesse, quanto alla sicurezza dei
prodotti, per gli altri Stati membri, in
particolare se tale provvedimento
risponde ad un rischio nuovo, non ancora
segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui
al comma 1, i provvedimenti adottati
dalle amministrazioni competenti di cui
all'articolo 106 devono essere
comunicati tempestivamente al Ministero
delle attività produttive; analoga
comunicazione deve essere data a cura
delle cancellerie ovvero delle
segreterie degli organi giurisdizionali,
relativamente ai provvedimenti, sia a
carattere provvisorio, sia a carattere
definitivo, emanati dagli stessi
nell'ambito degli interventi di
competenza.
5. Il Ministero delle attività
produttive comunica all'amministrazione
competente le decisioni eventualmente
adottate dalla Commissione europea
relativamente a prodotti che presentano
un rischio grave per la salute e la
sicurezza dei consumatori in diversi
Stati membri e che quindi necessitano,
entro un termine di venti giorni,
dell'adozione di provvedimenti idonei.
E' fatto salvo il rispetto del termine
eventualmente inferiore previsto nella
decisione della Commissione europea.
6. Le Autorità competenti assicurano
alle parti interessate la possibilità di
esprimere entro un mese dall'adozione
della decisione di cui al comma 5,
pareri ed osservazioni per il successivo
inoltro alla Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di
fuori dell'Unione europea di prodotti
pericolosi oggetto di una decisione di
cui al comma 5, a meno che la decisione
non disponga diversamente.
Art. 111.
Responsabilità del produttore
1. Sono fatte salve le disposizioni
di cui al titolo secondo in materia di
responsabilità per danno da prodotti
difettosi.
Art. 112.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, il produttore o il
distributore che immette sul mercato
prodotti pericolosi in violazione del
divieto di cui all'articolo 107, comma
2, lettera e), e' punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno e con
l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, il produttore che immette
sul mercato prodotti pericolosi, e'
punito con l'arresto fino ad un anno e
con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000
euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, il produttore o il
distributore che non ottempera ai
provvedimenti emanati a norma
dell'articolo 107, comma 2, lettere
b), numeri 1) e 2), c) e
d), numeri 1) e 2), e' punito
con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000
euro.
4. Il produttore o il distributore
che non assicura la dovuta
collaborazione ai fini dello svolgimento
delle attività di cui all'articolo 107,
comma 2, lettera a), e'
soggetto alla sanzione amministrativa da
2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca
reato, il produttore che violi le
disposizioni di cui all'articolo 104,
commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il
distributore che violi le disposizioni
di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7,
8 e 9, sono soggetti ad una sanzione
amministrativa compresa fra 1.500 euro e
30.000 euro.
Art. 113.
Rinvio
1. Sono fatte salve le specifiche
norme di settore che, con riferimento a
particolari categorie merceologiche,
obbligano a specifici standard di
sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni
regionali che disciplinano i controlli
di competenza.
TITOLO
II
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI
DIFETTOSI
Art. 114.
Responsabilità del produttore
1. Il produttore e' responsabile del
danno cagionato da difetti del suo
prodotto.
Art. 115.
Prodotto
1. Prodotto, ai fini del presente
titolo, e' ogni bene mobile, anche se
incorporato in altro bene mobile o
immobile.
2. Si considera prodotto anche
l'elettricità.
Art. 116.
Responsabilità del fornitore
1. Quando il produttore non sia
individuato, e' sottoposto alla stessa
responsabilità il fornitore che abbia
distribuito il prodotto nell'esercizio
di un'attività commerciale, se ha omesso
di comunicare al danneggiato, entro il
termine di tre mesi dalla richiesta,
l'identità e il domicilio del produttore
o della persona che gli ha fornito il
prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per
iscritto e deve indicare il prodotto che
ha cagionato il danno, il luogo e, con
ragionevole approssimazione, la data
dell'acquisto; deve inoltre contenere
l'offerta in visione del prodotto, se
ancora esistente.
3. Se la notificazione dell'atto
introduttivo del giudizio non e' stata
preceduta dalla richiesta prevista dal
comma 2, il convenuto può effettuare la
comunicazione entro i tre mesi
successivi.
4. In ogni caso, su istanza del
fornitore presentata alla prima udienza
del giudizio di primo grado, il giudice,
se le circostanze lo giustificano, può
fissare un ulteriore termine non
superiore a tre mesi per la
comunicazione prevista dal comma 1.
5. Il terzo indicato come produttore
o precedente fornitore può essere
chiamato nel processo a norma
dell'articolo 106 del codice di
procedura civile e il fornitore
convenuto può essere estromesso, se la
persona indicata comparisce e non
contesta l'indicazione. Nell'ipotesi
prevista dal comma 3, il convenuto può
chiedere la condanna dell'attore al
rimborso delle spese cagionategli dalla
chiamata in giudizio.
6. Le disposizioni del presente
articolo si applicano al prodotto
importato nella Unione europea, quando
non sia individuato l'importatore, anche
se sia noto il produttore.
Art. 117.
Prodotto difettoso
1. Un prodotto e' difettoso quando
non offre la sicurezza che ci si può
legittimamente attendere tenuto conto di
tutte le circostanze, tra cui:
a) il modo in cui il
prodotto e' stato messo in circolazione,
la sua presentazione, le sue
caratteristiche palesi, le istruzioni e
le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il
prodotto può essere ragionevolmente
destinato e i comportamenti che, in
relazione ad esso, si possono
ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il
prodotto e' stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere
considerato difettoso per il solo fatto
che un prodotto più perfezionato sia
stato in qualunque tempo messo in
commercio.
3. Un prodotto e' difettoso se non
offre la sicurezza offerta normalmente
dagli altri esemplari della medesima
serie.
Art. 118.
Esclusione della responsabilità
1. La responsabilità e' esclusa:
a) se il produttore non ha
messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha
cagionato il danno non esisteva quando
il produttore ha messo il prodotto in
circolazione;
c) se il produttore non ha
fabbricato il prodotto per la vendita o
per qualsiasi altra forma di
distribuzione a titolo oneroso, ne' lo
ha fabbricato o distribuito
nell'esercizio della sua attività
professionale;
d) se il difetto e' dovuto
alla conformità del prodotto a una norma
giuridica imperativa o a un
provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle
conoscenze scientifiche e tecniche, al
momento in cui il produttore ha messo in
circolazione il prodotto, non permetteva
ancora di considerare il prodotto come
difettoso;
f) nel caso del produttore o
fornitore di una parte componente o di
una materia prima, se il difetto e'
interamente dovuto alla concezione del
prodotto in cui e' stata incorporata la
parte o materia prima o alla conformità
di questa alle istruzioni date dal
produttore che la ha utilizzata.
Art. 119.
Messa in circolazione del prodotto
1. Il prodotto e' messo in
circolazione quando sia consegnato
all'acquirente, all'utilizzatore, o a un
ausiliario di questi, anche in visione o
in prova.
2. La messa in circolazione avviene
anche mediante la consegna al vettore o
allo spedizioniere per l'invio
all'acquirente o all'utilizzatore.
3. La responsabilità non e' esclusa
se la messa in circolazione dipende da
vendita forzata, salvo che il debitore
abbia segnalato specificamente il
difetto con dichiarazione resa
all'ufficiale giudiziario all'atto del
pignoramento o con atto notificato al
creditore procedente e depositato presso
la cancelleria del giudice
dell'esecuzione entro quindici giorni
dal pignoramento stesso.
Art. 120.
Prova
1. Il danneggiato deve provare il
difetto, il danno, e la connessione
causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti
che possono escludere la responsabilità
secondo le disposizioni dell'articolo
118. Ai fini dell'esclusione da
responsabilità prevista nell'articolo
118, comma 1, lettera b), e'
sufficiente dimostrare che, tenuto conto
delle circostanze, e' probabile che il
difetto non esistesse ancora nel momento
in cui il prodotto e' stato messo in
circolazione.
3. Se e' verosimile che il danno sia
stato causato da un difetto del
prodotto, il giudice può ordinare che le
spese della consulenza tecnica siano
anticipate dal produttore.
Art. 121.
Pluralità di responsabili
1. Se più persone sono responsabili
del medesimo danno, tutte sono obbligate
in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha
regresso contro gli altri nella misura
determinata dalle dimensioni del rischio
riferibile a ciascuno, dalla gravità
delle eventuali colpe e dalla entità
delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio la ripartizione avviene in
parti uguali.
Art. 122.
Colpa del danneggiato
1. Nelle ipotesi di concorso del
fatto colposo del danneggiato il
risarcimento si valuta secondo le
disposizioni dell'articolo 1227 del
codice civile.
2. Il risarcimento non e' dovuto
quando il danneggiato sia stato
consapevole del difetto del prodotto e
del pericolo che ne derivava e nondimeno
vi si sia volontariamente esposto.
3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la
colpa del detentore di questa e'
parificata alla colpa del danneggiato.
Art. 123.
Danno risarcibile
1. E' risarcibile in base alle
disposizioni del presente titolo:
a) il danno cagionato dalla
morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il
deterioramento di una cosa diversa dal
prodotto difettoso, purche' di tipo
normalmente destinato all'uso o consumo
privato e così principalmente utilizzata
dal danneggiato.
2. Il danno a cose e' risarcibile
solo nella misura che ecceda la somma di
euro trecentottantasette.
Art. 124.
Clausole di esonero da
responsabilità
1. E' nullo qualsiasi patto che
escluda o limiti preventivamente, nei
confronti del danneggiato, la
responsabilità prevista dal presente
titolo.
Art. 125.
Prescrizione
1. Il diritto al risarcimento si
prescrive in tre anni dal giorno in cui
il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto
avere conoscenza del danno, del difetto
e dell'identità del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del
danno, la prescrizione non comincia a
decorrere prima del giorno in cui il
danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto
avere conoscenza di un danno di gravità
sufficiente a giustificare l'esercizio
di un'azione giudiziaria.
Art. 126.
Decadenza
1. Il diritto al risarcimento si
estingue alla scadenza di dieci anni dal
giorno in cui il produttore o
l'importatore nella Unione europea ha
messo in circolazione il prodotto che ha
cagionato il danno.
2. La decadenza e' impedita solo
dalla domanda giudiziale, salvo che il
processo si estingua, dalla domanda di
ammissione del credito in una procedura
concorsuale o dal riconoscimento del
diritto da parte del responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza
nei confronti di uno dei responsabili
non ha effetto riguardo agli altri.
Art. 127.
Responsabilità secondo altre
disposizioni di legge
1. Le disposizioni del presente
titolo non escludono ne' limitano i
diritti attribuiti al danneggiato da
altre leggi.
2. Le disposizioni del presente
titolo non si applicano ai danni
cagionati dagli incidenti nucleari
previsti dalla legge 31 dicembre 1962,
n. 1860, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente
titolo non si applicano ai prodotti
messi in circolazione prima del 30
luglio 1988.
TITOLO
III
GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E GARANZIE
COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO
Capo I
DELLA VENDITA DEI
BENI DI CONSUMO
Art. 128.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo disciplina taluni
aspetti dei contratti di vendita e delle
garanzie concernenti i beni di consumo.
A tali fini ai contratti di vendita sono
equiparati i contratti di permuta e di
somministrazione nonche' quelli di
appalto, di opera e tutti gli altri
contratti comunque finalizzati alla
fornitura di beni di consumo da
fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si
intende per:
a) beni di consumo:
qualsiasi bene mobile, anche da
assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita
forzata o comunque venduti secondo altre
modalità dalle autorità giudiziarie,
anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non
confezionati per la vendita in un volume
delimitato o in quantità determinata;
3) l'energia elettrica;
b) venditore: qualsiasi
persona fisica o giuridica pubblica o
privata che, nell'esercizio della
propria attività imprenditoriale o
professionale, utilizza i contratti di
cui al comma 1;
c) garanzia convenzionale
ulteriore: qualsiasi impegno di un
venditore o di un produttore, assunto
nei confronti del consumatore senza
costi supplementari, di rimborsare il
prezzo pagato, sostituire, riparare, o
intervenire altrimenti sul bene di
consumo, qualora esso non corrisponda
alle condizioni enunciate nella
dichiarazione di garanzia o nella
relativa pubblicità;
d) riparazione: nel caso di
difetto di conformità, il ripristino del
bene di consumo per renderlo conforme al
contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo
si applicano alla vendita di beni di
consumo usati, tenuto conto del tempo
del pregresso utilizzo, limitatamente ai
difetti non derivanti dall'uso normale
della cosa.
Art. 129.
Conformità al contratto
1. Il venditore ha l'obbligo di
consegnare al consumatore beni conformi
al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo
siano conformi al contratto se, ove
pertinenti, coesistono le seguenti
circostanze:
a) sono idonei all'uso al
quale servono abitualmente beni dello
stesso tipo;
b) sono conformi alla
descrizione fatta dal venditore e
possiedono le qualità del bene che il
venditore ha presentato al consumatore
come campione o modello;
c) presentano la qualità e
le prestazioni abituali di un bene dello
stesso tipo, che il consumatore può
ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto
della natura del bene e, se del caso,
delle dichiarazioni pubbliche sulle
caratteristiche specifiche dei beni
fatte al riguardo dal venditore, dal
produttore o dal suo agente o
rappresentante, in particolare nella
pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei
all'uso particolare voluto dal
consumatore e che sia stato da questi
portato a conoscenza del venditore al
momento della conclusione del contratto
e che il venditore abbia accettato anche
per fatti concludenti.
3. Non vi e' difetto di conformità
se, al momento della conclusione del
contratto, il consumatore era a
conoscenza del difetto non poteva
ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se
il difetto di conformità deriva da
istruzioni o materiali forniti dal
consumatore.
4. Il venditore non e' vincolato
dalle dichiarazioni pubbliche di cui al
comma 2, lettera c), quando, in
via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza
della dichiarazione e non poteva
conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata
adeguatamente corretta entro il momento
della conclusione del contratto in modo
da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di
acquistare il bene di consumo non e'
stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che
deriva dall'imperfetta installazione del
bene di consumo e' equiparato al difetto
di conformità del bene quando
l'installazione e' compresa nel
contratto di vendita ed e' stata
effettuata dal venditore o sotto la sua
responsabilità. Tale equiparazione si
applica anche nel caso in cui il
prodotto, concepito per essere
installato dal consumatore, sia da
questo installato in modo non corretto a
causa di una carenza delle istruzioni di
installazione.
Art. 130.
Diritti del consumatore
1. Il venditore e' responsabile nei
confronti del consumatore per qualsiasi
difetto di conformità esistente al
momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità,
il consumatore ha diritto al ripristino,
senza spese, della conformità del bene
mediante riparazione o sostituzione, a
norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad
una riduzione adeguata del prezzo o alla
risoluzione del contratto, conformemente
ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua
scelta, al venditore di riparare il bene
o di sostituirlo, senza spese in
entrambi i casi, salvo che il rimedio
richiesto sia oggettivamente impossibile
o eccessivamente oneroso rispetto
all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e' da
considerare eccessivamente oneroso uno
dei due rimedi se impone al venditore
spese irragionevoli in confronto
all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene
avrebbe se non vi fosse difetto di
conformità;
b) dell'entità del difetto
di conformità;
c) dell'eventualità che il
rimedio alternativo possa essere
esperito senza notevoli inconvenienti
per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni
devono essere effettuate entro un
congruo termine dalla richiesta e non
devono arrecare notevoli inconvenienti
al consumatore, tenendo conto della
natura del bene e dello scopo per il
quale il consumatore ha acquistato il
bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si
riferiscono ai costi indispensabili per
rendere conformi i beni, in particolare
modo con riferimento alle spese
effettuate per la spedizione, per la
mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a
sua scelta, una congrua riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto
ove ricorra una delle seguenti
situazioni:
a) la riparazione e la
sostituzione sono impossibili o
eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha
provveduto alla riparazione o alla
sostituzione del bene entro il termine
congruo di cui al comma 6;
c) la sostituzione o la
riparazione precedentemente effettuata
ha arrecato notevoli inconvenienti al
consumatore.
8. Nel determinare l'importo della
riduzione o la somma da restituire si
tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di
conformità, il venditore può offrire al
consumatore qualsiasi altro rimedio
disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore
abbia già richiesto uno specifico
rimedio, il venditore resta obbligato ad
attuarlo, con le necessarie conseguenze
in ordine alla decorrenza del termine
congruo di cui al comma 6, salvo
accettazione da parte del consumatore
del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore
non abbia già richiesto uno specifico
rimedio, il consumatore deve accettare
la proposta o respingerla scegliendo un
altro rimedio ai sensi del presente
articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve
entità per il quale non e' stato
possibile o e' eccessivamente oneroso
esperire i rimedi della riparazione o
della sostituzione, non dà diritto alla
risoluzione del contratto.
Art. 131.
Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando e'
responsabile nei confronti del
consumatore a causa di un difetto di
conformità imputabile ad un'azione o ad
un'omissione del produttore, di un
precedente venditore della medesima
catena contrattuale distributiva o di
qualsiasi altro intermediario, ha
diritto di regresso, salvo patto
contrario o rinuncia, nei confronti del
soggetto o dei soggetti responsabili
facenti parte della suddetta catena
distributiva.
2. Il venditore finale che abbia
ottemperato ai rimedi esperiti dal
consumatore, può agire, entro un anno
dall'esecuzione della prestazione, in
regresso nei confronti del soggetto o
dei soggetti responsabili per ottenere
la reintegrazione di quanto prestato.
Art. 132.
Termini
1. Il venditore e' responsabile, a
norma dell'articolo 130, quando il
difetto di conformità si manifesta entro
il termine di due anni dalla consegna
del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti
previsti dall'articolo 130, comma 2, se
non denuncia al venditore il difetto di
conformità entro il termine di due mesi
dalla data in cui ha scoperto il
difetto. La denuncia non e' necessaria
se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del difetto o lo ha
occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume
che i difetti di conformità che si
manifestano entro sei mesi dalla
consegna del bene esistessero già a tale
data, a meno che tale ipotesi sia
incompatibile con la natura del bene o
con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i
difetti non dolosamente occultati dal
venditore sì prescrive, in ogni caso,
nel termine di ventisei mesi dalla
consegna del bene; il consumatore, che
sia convenuto per l'esecuzione del
contratto, può tuttavia far valere
sempre i diritti di cui all'articolo
130, comma 2, purche' il difetto di
conformità sia stato denunciato entro
due mesi dalla scoperta e prima della
scadenza del termine di cui al periodo
precedente.
Art. 133.
Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola
chi la offre secondo le modalità
indicate nella dichiarazione di garanzia
medesima o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la
offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il
consumatore e' titolare dei diritti
previsti dal presente paragrafo e che la
garanzia medesima lascia impregiudicati
tali diritti;
b) in modo chiaro e
comprensibile l'oggetto della garanzia e
gli elementi essenziali necessari per
farla valere, compresi la durata e
l'estensione territoriale della
garanzia, nonche' il nome o la ditta e
il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la
garanzia deve essere disponibile per
iscritto o su altro supporto duraturo a
lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in
lingua italiana con caratteri non meno
evidenti di quelli di eventuali altre
lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai
requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4,
rimane comunque valida e il consumatore
può continuare ad avvalersene ed
esigerne l'applicazione.
Art. 134.
Carattere imperativo delle
disposizioni
1. E' nullo ogni patto, anteriore
alla comunicazione al venditore del
difetto di conformità, volto ad
escludere o limitare, anche in modo
indiretto, i diritti riconosciuti dal
presente paragrafo. La nullità può
essere fatta valere solo dal consumatore
e può essere rilevata d'ufficio dal
giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti
possono limitare la durata della
responsabilità di cui all'articolo 1519-sexies,
comma primo, del codice civile ad un
periodo di tempo in ogni caso non
inferiore ad un anno.
3. E' nulla ogni clausola
contrattuale che, prevedendo
l'applicabilità al contratto di una
legislazione di un Paese
extracomunitario, abbia l'effetto di
privare il consumatore della protezione
assicurata dal presente paragrafo,
laddove il contratto presenti uno
stretto collegamento con il territorio
di uno Stato membro dell'Unione europea.
Art. 135.
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo
non escludono ne' limitano i diritti che
sono attribuiti al consumatore da altre
norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal
presente titolo, si applicano le
disposizioni del codice civile in tema
di contratto di vendita.
PARTE
V
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
TITOLO
I
LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A
LIVELLO NAZIONALE
Art. 136.
Consiglio nazionale dei consumatori
e degli utenti
1. E' istituito presso il Ministero
delle attività produttive il Consiglio
nazionale dei consumatori e degli
utenti, di seguito denominato:
«Consiglio».
2. Il Consiglio, che si avvale, per
le proprie iniziative, della struttura e
del personale del Ministero delle
attività produttive, e' composto dai
rappresentanti delle associazioni dei
consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'articolo 137 e da
un rappresentante designato dalla
Conferenza di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 ed e' presieduto dal Ministro delle
attività produttive o da un suo
delegato. Il Consiglio e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle
attività produttive, e dura in carica
tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie
riunioni rappresentanti delle
associazioni di tutela ambientale
riconosciute e delle associazioni
nazionali delle cooperative dei
consumatori. Possono altresì essere
invitati i rappresentanti di enti ed
organismi che svolgono funzioni di
regolamentazione o di normazione del
mercato, delle categorie economiche e
sociali interessate, delle pubbliche
amministrazioni competenti, nonche'
esperti delle materie trattate.
4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove
richiesto, sugli schemi di atti
normativi che riguardino i diritti e gli
interessi dei consumatori e degli
utenti;
b) formulare proposte in
materia di tutela dei consumatori e
degli utenti, anche in riferimento ai
programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi,
ricerche e conferenze sui problemi del
consumo e sui diritti dei consumatori e
degli utenti, ed il controllo della
qualità e della sicurezza dei prodotti e
dei servizi;
d) elaborare programmi per
la diffusione delle informazioni presso
i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte
a promuovere il potenziamento
dell'accesso dei consumatori e degli
utenti ai mezzi di giustizia previsti
per la soluzione delle controversie;
f) favorire ogni forma di
raccordo e coordinamento tra le
politiche nazionali e regionali in
materia di tutela dei consumatori e
degli utenti, assumendo anche iniziative
dirette a promuovere la più ampia
rappresentanza degli interessi dei
consumatori e degli utenti nell'ambito
delle autonomie locali. A tale fine il
presidente convoca una volta all'anno
una sessione a carattere programmatico
cui partecipano di diritto i presidenti
degli organismi rappresentativi dei
consumatori e degli utenti previsti
dagli ordinamenti regionali e delle
province autonome di Trento e di
Bolzano;
g) stabilire rapporti con
analoghi organismi pubblici o privati di
altri Paesi e dell'Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica,
eventuali difficoltà, impedimenti od
ostacoli, relativi all'attuazione delle
disposizioni in materia di
semplificazione procedimentale e
documentale nelle pubbliche
amministrazioni. Le segnalazioni sono
verificate dal predetto Dipartimento
anche mediante l'Ispettorato della
funzione pubblica e l'Ufficio per
l'attività normativa e amministrativa di
semplificazione delle norme e delle
procedure.
Art. 137.
Elenco delle associazioni dei
consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale
1. Presso il Ministero delle attività
produttive e' istituito l'elenco delle
associazioni dei consumatori e degli
utenti rappresentative a livello
nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e'
subordinata al possesso, da comprovare
con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle
procedure stabilite con decreto del
Ministro delle attività produttive, dei
seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione,
per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, da almeno tre anni
e possesso di uno statuto che sancisca
un ordinamento a base democratica e
preveda come scopo esclusivo la tutela
dei consumatori e degli utenti, senza
fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli
iscritti, aggiornato annualmente con
l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli
scopi statutari;
c) numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille della
popolazione nazionale e presenza sul
territorio di almeno cinque regioni o
province autonome, con un numero di
iscritti non inferiore allo 0,2 per
mille degli abitanti di ciascuna di
esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà resa
dal legale rappresentante
dell'associazione con le modalità di cui
agli articoli 46 e seguenti del testo
unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un
bilancio annuale delle entrate e delle
uscite con indicazione delle quote
versate dagli associati e tenuta dei
libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilità
delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di
un'attività continuativa nei tre anni
precedenti;
f) non avere i suoi
rappresentanti legali subito alcuna
condanna, passata in giudicato, in
relazione all'attività dell'associazione
medesima, e non rivestire i medesimi
rappresentanti la qualifica di
imprenditori o di amministratori di
imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli
stessi settori in cui opera
l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori
e degli utenti e' preclusa ogni attività
di promozione o pubblicità commerciale
avente per oggetto beni o servizi
prodotti da terzi ed ogni connessione di
interessi con imprese di produzione o di
distribuzione.
4. Il Ministero delle attività
produttive provvede annualmente
all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente
articolo possono iscriversi anche le
associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei
territori ove risiedono minoranze
linguistiche costituzionalmente
riconosciute, in possesso dei requisiti
di cui al comma 2, lettere a),
b), d), e) e
f), nonche' con un numero di
iscritti non inferiore allo 0,5 per
mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da
certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà resa
dal legale rappresentante
dell'associazione con le modalità di cui
agli articoli 46 e seguenti del citato
testo unico, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
6. Il Ministero delle attività
produttive comunica alla Commissione
europea l'elenco di cui al comma 1,
comprensivo anche degli enti di cui
all'articolo 139, comma 2, nonche' i
relativi aggiornamenti al fine
dell'iscrizione nell'elenco degli enti
legittimati a proporre azioni inibitorie
a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori istituito presso la stessa
Commissione europea.
Art. 138.
Agevolazioni e contributi
1. Le agevolazioni e i contributi
previsti dalla legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni, in
materia di disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria,
sono estesi, con le modalità ed i
criteri di graduazione definiti con
apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, alle attività
editoriali delle associazioni iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 137.
TITOLO
II
LE AZIONI INIBITORIE E L'ACCESSO ALLA
GIUSTIZIA
Art. 139.
Legittimazione ad agire
1. Le associazioni dei consumatori e
degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'articolo 137 sono legittimate ad
agire a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori e degli
utenti. Oltre a quanto disposto
dall'articolo 2, le dette associazioni
sono legittimate ad agire nelle ipotesi
di violazione degli interessi collettivi
dei consumatori contemplati nelle
materie disciplinate dal presente
codice, nonche' dalle seguenti
disposizioni legislative:
a) legge 6 agosto 1990, n.
223, e legge 30 aprile 1998, n. 122,
concernenti l'esercizio delle attività
televisive;
b) decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, come modificato
dal decreto legislativo 18 febbraio
1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n.
362, concernente la pubblicità dei
medicinali per uso umano.
2. Gli organismi pubblici
indipendenti nazionali e le
organizzazioni riconosciuti in altro
Stato dell'Unione europea ed inseriti
nell'elenco degli enti legittimati a
proporre azioni inibitorie a tutela
degli interessi collettivi dei
consumatori, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee,
possono agire, ai sensi del presente
articolo e secondo le modalità di cui
all'articolo 140, nei confronti di atti
o comportamenti lesivi per i consumatori
del proprio Paese, posti in essere in
tutto o in parte sul territorio dello
Stato.
Art. 140.
Procedura
1. I soggetti di cui all'articolo 139
sono legittimati ad agire a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori e
degli utenti richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i
comportamenti lesivi degli interessi dei
consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure
idonee a correggere o eliminare gli
effetti dannosi delle violazioni
accertate;
c) di ordinare la
pubblicazione del provvedimento su uno o
più quotidiani a diffusione nazionale
oppure locale nei casi in cui la
pubblicità del provvedimento può
contribuire a correggere o eliminare gli
effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1,
nonche' i soggetti di cui all'articolo
139, comma 2, possono attivare, prima
del ricorso al giudice, la procedura di
conciliazione dinanzi alla camera di
commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio, a
norma dell'articolo 2, comma 4, lettera
a), della legge 29 dicembre
1993, n. 580, nonche' agli altri
organismi di composizione
extragiudiziale per la composizione
delle controversie in materia di consumo
a norma dell'articolo 141. La procedura
e', in ogni caso, definita entro
sessanta giorni.
3. Il processo verbale di
conciliazione, sottoscritto dalle parti
e dal rappresentante dell'organismo di
composizione extragiudiziale adito, e'
depositato per l'omologazione nella
cancelleria del tribunale del luogo nel
quale si e' svolto il procedimento di
conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione
monocratica, accertata la regolarità
formale del processo verbale, lo
dichiara esecutivo con decreto. Il
verbale di conciliazione omologato
costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al
comma 1 può essere proposta solo dopo
che siano decorsi quindici giorni dalla
data in cui le associazioni abbiano
richiesto al soggetto da esse ritenuto
responsabile, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento,
la cessazione del comportamento lesivo
degli interessi dei consumatori e degli
utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta
la cessazione del comportamento lesivo
ai sensi del comma 5, o che sia stato
chiamato in giudizio ai sensi del comma
1, può attivare la procedura di
conciliazione di cui al comma 2 senza
alcun pregiudizio per l'azione
giudiziale da avviarsi o già avviata. La
favorevole conclusione, anche nella fase
esecutiva, del procedimento di
conciliazione viene valutata ai fini
della cessazione della materia del
contendere.
7. Con il provvedimento che definisce
il giudizio di cui al comma 1 il giudice
fissa un termine per l'adempimento degli
obblighi stabiliti e, anche su domanda
della parte che ha agito in giudizio,
dispone, in caso di inadempimento, il
pagamento di una somma di denaro da 516
euro a 1.032 euro, per ogni
inadempimento ovvero giorno di ritardo
rapportati alla gravità del fatto. In
caso di inadempimento degli obblighi
risultanti dal verbale di conciliazione
di cui al comma 3 le parti possono adire
il tribunale con procedimento in camera
di consiglio affinche', accertato
l'inadempimento, disponga il pagamento
delle dette somme di denaro. Tali somme
di denaro sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze al fondo
da istituire nell'ambito di apposita
unità previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero delle
attività produttive, per finanziare
iniziative a vantaggio dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti
motivi di urgenza, l'azione inibitoria
si svolge a norma degli articoli da 669-bis
a 669-quaterdecies del codice
di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla
litispendenza, sulla continenza, sulla
connessione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al
presente articolo non precludono il
diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle
medesime violazioni.
10. Per le associazioni di cui
all'articolo 139 l'azione inibitoria
prevista dall'articolo 37 in materia di
clausole vessatorie nei contratti
stipulati con i consumatori, si esercita
ai sensi del presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in
materia di servizi pubblici ai sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo
31 marzo 1988, n. 80.
12. Restano salve le procedure
conciliative di competenza dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni di
cui all'articolo 1, comma 11, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 141.
Composizione extragiudiziale delle
controversie
1. Nei rapporti tra consumatore e
professionista, le parti possono avviare
procedure di composizione
extragiudiziale per la risoluzione delle
controversie in materia di consumo,
anche in via telematica.
2. Il Ministero delle attività
produttive, d'intesa con il Ministero
della giustizia, comunica alla
Commissione europea l'elenco degli
organi di composizione extragiudiziale
delle controversie in materia di consumo
che si conformano ai principi della
raccomandazione 98/257/CE della
Commissione, del 30 marzo 1998,
riguardante i principi applicabili agli
organi responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in
materia di consumo e della
raccomandazione 2001/310/CE della
Commissione, del 4 aprile 2001,
concernente i principi applicabili agli
organi extragiudiziali che partecipano
alla risoluzione extragiudiziale delle
controversie in materia di consumo. Il
Ministero delle attività produttive,
d'intesa con il Ministero della
giustizia, assicura, altresì, gli
ulteriori adempimenti connessi
all'attuazione della risoluzione del
Consiglio dell'Unione europea del 25
maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad
una rete comunitaria di organi nazionali
per la risoluzione extragiudiziale delle
controversie in materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano
organi di composizione extragiudiziale
delle controversie ai sensi del comma 2
quelli costituiti ai sensi dell'articolo
4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole
inserite nei contratti dei consumatori
aventi ad oggetto il ricorso ad organi
che si conformano alle disposizioni di
cui al presente articolo.
5. Il consumatore non può essere
privato in nessun caso del diritto di
adire il giudice competente qualunque
sia l'esito della procedura di
composizione extragiudiziale.
PARTE
VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 142.
Modifiche al codice civile
1. Gli articoli 1469-bis,
1469-ter, l469-quater,
1469-quinquies e 1469-sexies
del codice civile sono sostituiti dal
seguente:
«Art. 1469-bis
Contratti del consumatore
Le disposizioni del presente titolo
si applicano ai contratti del
consumatore, ove non derogate dal codice
del consumo o da altre disposizioni più
favorevoli per il consumatore.».
Art. 143.
Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti al
consumatore dal codice sono
irrinunciabili. E' nulla ogni
pattuizione in contrasto con le
disposizioni del codice.
2. Ove le parti abbiano scelto di
applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, al
consumatore devono comunque essere
riconosciute le condizioni minime di
tutela previste dal codice.
Art. 144.
Aggiornamenti
1. Ogni intervento normativo
incidente sul codice, o sulle materie
dallo stesso disciplinate, va attuato
mediante esplicita modifica,
integrazione, deroga o sospensione delle
specifiche disposizioni in esso
contenute.
Art. 145.
Competenze delle regioni e delle
province autonome
1. Sono fatte salve le disposizioni
adottate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano
nell'esercizio delle proprie competenze
legislative in materia di educazione e
informazione del consumatore.
Art. 146.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore
del presente codice sono abrogati:
a) il decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224,
così come modificato dal decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 25,
recante attuazione della direttiva
85/374/CEE, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli
Stati membri in materia di
responsabilità per danno da prodotti
difettosi, ai sensi dell'articolo 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183;
b) la legge 10 aprile 1991,
n. 126, così come modificata dalla legge
22 febbraio 1994, n. 146, recante norme
per l'informazione del consumatore;
c) il decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50, recante attuazione
della direttiva 85/577/CEE, in materia
di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali;
d) decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, così come
modificato dal decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 67, recante attuazione
della direttiva 84/450/CEE, in materia
di pubblicità ingannevole e comparativa;
e) decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 111, così come modificato
dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante
attuazione della direttiva 90/314/CEE,
concernente i viaggi, le vacanze ed i
circuiti «tutto compreso»;
f) la legge 30 luglio 1998,
n. 281, recante disciplina dei diritti
dei consumatori e degli utenti, così
come modificata dalla legge 24 novembre
2000, n. 340, dal decreto legislativo 23
aprile 2001, n. 224, e dall'articolo 11
della legge 1° marzo 2002, n. 39,
recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee -
legge comunitaria 2001, sono fatte salve
le disposizioni di cui all'articolo 7,
con riferimento alle attività
promozionali del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti di cui
all'articolo 136 e alle agevolazioni di
cui all'articolo 138;
g) il decreto legislativo 9
novembre 1998, n 427, recante attuazione
della direttiva 94/47/CE, concernente la
tutela dell'acquirente per taluni
aspetti dei contratti relativi
all'acquisizione di un diritto di
godimento a tempo parziale di beni
immobili;
h) il decreto legislativo 22
maggio 1999, n 185, recante attuazione
della direttiva 97/7/CE, relativa alla
protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza;
i) il decreto legislativo 25
febbraio 2000, n 63, recante attuazione
della direttiva 98/7/CE, che modifica la
direttiva 87/102/CEE, in materia di
credito al consumo;
l) il decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 67, recante attuazione
della direttiva 97/55/CE, che modifica
la direttiva 84/450/CEE, in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa;
m) il decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 84, recante attuazione
della direttiva 98/6/CE, relativa alla
protezione dei consumatori in materia di
indicazione dei prezzi offerti ai
medesimi;
n) il decreto legislativo 23
aprile 2001, n. 224, recante attuazione
della direttiva 98/27/CE, relativa a
provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi dei consumatori;
o) il decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 172, recante attuazione
della direttiva 2001/95/CE, relativa
alla sicurezza generale dei prodotti;
p) il comma 7 dell'articolo
18 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante riforma della
disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59;
q) il comma 9 dell'articolo
19 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante riforma della
disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59;
r) commi 4 e 5 dell'articolo
125 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni;
s) gli articoli 1519-bis,
1519-ter, 1519-quater,
1519-quinquies, 1519-sexies,
1519-septies, 1519-octies
e 1519-nonies del codice
civile;
t) la legge 6 aprile 2005,
n. 49, recante modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 74, in materia di messaggi
pubblicitari ingannevoli diffusi
attraverso mezzi di comunicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore
del presente codice restano abrogati:
a) il decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903,
recante attuazione della direttiva
79/581/CEE, relativa alla indicazione
dei prezzi dei prodotti alimentari ai
fini della protezione dei consumatori;
b) il decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 76, recante attuazione
della direttiva 88/315/CEE, concernente
l'indicazione dei prezzi dei prodotti
alimentari ai fini della protezione dei
consumatori;
c) il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 78, recante attuazione
della direttiva 88/314/CEE, concernente
l'indicazione dei prezzi dei prodotti
non alimentari ai fini della protezione
dei consumatori;
d) il decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 115, recante attuazione
della direttiva 92/59/CEE, relativa alla
sicurezza generale dei prodotti.
ALLEGATO
I
Servizi finanziari di cui
all'articolo 51, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di
riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di
pensione;
servizi riguardanti operazioni a
termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in
particolare:
i servizi di investimento di cui
all'allegato della direttiva 93/22/CEE,
i servizi di società di investimenti
collettivi;
i servizi che rientrano nelle
attività che beneficiano del
riconoscimento reciproco di cui si
applica l'allegato della seconda
direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle
attività di assicurazione e
riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva
73/239/CEE;
all'allegato della direttiva
79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
ALLEGATO
II
(previsto dall'articolo
107, comma 3)
(riproduce l'allegato II della direttiva
2001/95/CE)
PROCEDURE PER
L'APPLICAZIONE DEL RAPEX DELLE LINEE
GUIDA PER LE NOTIFICHE
1. Il sistema riguarda i prodotti,
secondo la definizione dell'articolo 3,
comma 1, lettera e), che
presentano un rischio grave per la
salute e la sicurezza dei consumatori. I
prodotti farmaceutici previsti nelle
direttive 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11
novembre 2001, e 2001/82/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, sono esclusi
dall'applicazione del RAPEX.
2. Il RAPEX mira essenzialmente a
permettere un rapido scambio di
informazioni in presenza di un rischio
grave. Le linee guida di cui al punto 8
definiscono criteri specifici per
l'individuazione di rischi gravi.
3. Gli Stati membri che hanno
effettuato la notifica a norma
dell'articolo 12 forniscono tutte le
precisazioni disponibili. In
particolare, la notifica contiene le
informazioni stabilite dalle linee guida
di cui al punto 8 e almeno:
a) le informazioni che
permettono di identificare il prodotto;
b) una descrizione del
rischio incontrato, ivi compresa una
sintesi dei risultati di qualsiasi prova
o di qualsiasi analisi e delle loro
conclusioni che permettano di valutare
l'importanza del rischio;
c) la natura e la durata
delle misure o azioni prese o decise, se
del caso;
d) informazioni sui canali
di commercializzazione e sulla
distribuzione del prodotto, in
particolare sui Paesi destinatari.
Tali informazioni devono essere
trasmesse valendosi dello speciale
formulario tipo di notifica e degli
strumenti stabiliti dalle linee guida di
cui al punto 8.
Quando la misura notificata a norma
degli articoli 11 o 12 e' intesa a
limitare la commercializzazione o l'uso
di una sostanza chimica o di un
preparato chimico, gli Stati membri
forniscono quanto prima possibile una
sintesi o i riferimenti dei pertinenti
dati della sostanza o del preparato in
questione e dei sostituti conosciuti,
qualora tale informazione sia
disponibile. Essi comunicano inoltre gli
effetti previsti del provvedimento sulla
salute e la sicurezza dei consumatori,
nonche' la valutazione del rischio
effettuata in conformità dei principi
generali di valutazione dei rischi delle
sostanze chimiche di cui all'articolo
10, paragrafo 4, del regolamento (CEE)
n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo
1993, nel caso di sostanze esistenti o
all'articolo 3, paragrafo 2, della
direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio,
del 27 giugno 1967, nel caso di nuove
sostanze. Le linee guida di cui al punto
8 definiscono i particolari e le
procedure relativi alle informazioni
richieste a tale riguardo.
4. Quando uno Stato membro ha
informato la Commissione, in virtù
dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo
comma, in merito ad un rischio grave,
prima di decidere in merito a eventuali
provvedimenti informa la Commissione,
entro un termine di quarantacinque
giorni, se intende confermare o
modificare tale informazione.
5. La Commissione verifica, nel più
breve tempo possibile, la conformità con
le disposizioni della direttiva delle
informazioni ricevute in base al RAPEX
e, qualora lo ritenga necessario ed al
fine di valutare la sicurezza del
prodotto, può svolgere un'indagine di
propria iniziativa. Qualora abbia luogo
tale indagine, gli Stati membri devono
fornire alla Commissione nella misura
del possibile, le informazioni
richieste.
6. Ricevuta una notifica a norma
dell'articolo 12, gli Stati membri sono
invitati ad informare la Commissione,
entro e non oltre il termine stabilito
dalle linee guida di cui al punto 8, sui
punti seguenti:
a) se il prodotto e' stato
immesso sul mercato nel loro territorio;
b) quali provvedimenti nei
confronti del prodotto in questione
adotteranno eventualmente in funzione
della situazione nel loro Paese,
motivandone le ragioni, in specie la
diversa valutazione del rischio o
qualsiasi altra circostanza particolare
che giustifica la decisione, in
particolare che giustifica l'assenza di
provvedimento o di seguito;
c) le informazioni
supplementari pertinenti ottenute in
merito al rischio implicato, compresi i
risultati di prove o analisi. Le linee
guida di cui al punto 8 propongono
criteri precisi di notifica delle misure
la cui portata e' limitata al territorio
nazionale e come trattare le notifiche
sui rischi che lo Stato membro ritiene
limitati al proprio territorio.
7. Gli Stati membri informano
immediatamente la Commissione di
eventuali modifiche o della revoca delle
misure o azioni in questione.
8. Le linee guida che riguardano la
gestione del RAPEX da parte della
Commissione e degli Stati membri vengono
elaborate e regolarmente aggiornate
dalla Commissione secondo la procedura
di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
9. La Commissione può informare i
punti di contatto nazionali riguardo ai
prodotti che presentano rischi gravi,
importati nella Comunità e nello Spazio
economico europeo o esportati a partire
da tali territori.
10. La responsabilità delle
informazioni fornite incombe allo Stato
membro che ha effettuato la notifica.
11. La Commissione assicura
l'opportuno funzionamento del sistema,
provvedendo in particolare a
classificare e a catalogare le notifiche
in base al grado di urgenza. Le modalità
saranno stabilite dalle linee guida di
cui al punto 8.