Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206
"
Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229
"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento
Ordinario n. 162
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 153 del Trattato
della Comunità europea;
Visto l'articolo 117 della
Costituzione, come sostituito dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, con riferimento ai principi di unità,
continuità e completezza
dell'ordinamento giuridico, nel rispetto
dei valori di sussidiarietà orizzontale
e verticale;
Visto l'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 luglio 2003, n.
229, recante interventi urgenti in
materia di qualità della regolazione,
riassetto normativo e semplificazione -
legge di semplificazione per il 2001, ed
in particolare l'articolo 7 che delega
il Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di
tutela dei consumatori ai sensi e
secondo i principi e i criteri direttivi
di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della citata legge n.
229 del 2003, e nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi ivi
richiamati;
Visto l'articolo 2 della legge 27
luglio 2004, n. 186, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, nonche' l'articolo
7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 224,
recante attuazione della direttiva
85/374/CEE relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli
Stati membri in materia di
responsabilità per danno da prodotti
difettosi, ai sensi dell'articolo 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la legge 10 aprile 1991, n.
126, recante norme per l'informazione
del consumatore, e successive
modificazioni, nonche' il relativo
regolamento di attuazione di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 8 febbraio
1997, n. 101;
Visto il decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50, recante attuazione
della direttiva 85/577/CEE in materia di
contratti negoziati fuori dei locali
commerciali;
Visto il decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, recante attuazione
della direttiva 84/450/CEE in materia di
pubblicità ingannevole;
Visto il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come modificato dai decreti
legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4
agosto 1999, n. 342;
Visto il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 111, recante attuazione della
direttiva 90/314/CEE concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto
compreso;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n.
52, recante attuazione della direttiva
93/13/CEE concernente le clausole
abusive nei contratti stipulati con i
consumatori ed in particolare l'articolo
25, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante riforma della
disciplina relativa al settore del
commercio, ed in particolare gli
articoli 18 e 19;
Vista la legge 30 luglio 1998, n.
281, recante disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9
novembre 1998, n. 427, recante
attuazione della direttiva 94/47/CE
concernente la tutela dell'acquirente
per taluni aspetti dei contratti
relativi all'acquisizione di un diritto
di godimento a tempo parziale di beni
immobili;
Visto il decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185, recante attuazione
della direttiva 97/7/CE relativa alla
protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza;
Visto il decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 63, recante attuazione
della direttiva 98/7/CE, che modifica la
direttiva 87/102/CEE, in materia di
credito al consumo;
Visto il decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 67, recante attuazione
della direttiva 97/55/CE, che modifica
la direttiva 84/450/CEE, in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa;
Visto il decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 84, recante attuazione
della direttiva 98/6/CE relativa alla
protezione dei consumatori, in materia
di indicazione dei prezzi offerti ai
medesimi;
Visto il decreto legislativo 28
luglio 2000, n. 253, recante attuazione
della direttiva 97/5/CEE sui bonifici
transfrontalieri;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 2001, n. 218,
regolamento recante disciplina delle
vendite sottocosto, a norma
dell'articolo 15, comma 8, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
Visto il decreto legislativo 23
aprile 2001, n. 224, come modificato dal
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
25, recante attuazione della direttiva
98/27/CE relativa a provvedimenti
inibitori a tutela degli interessi dei
consumatori, nonche' il decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20,
recante norme per l'iscrizione
nell'elenco delle Associazioni dei
consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale;
Visto il decreto legislativo 2
febbraio 2002, n. 24, recante attuazione
della direttiva 1999/44/CE su taluni
aspetti della vendita e delle garanzie
di consumo;
Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante codice in
materia di protezione dei dati personali
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 172, recante attuazione
della direttiva 2001/95/CE relativa alla
sicurezza generale dei prodotti;
Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49,
recante modifiche all'articolo 7 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
74, in materia di messaggi pubblicitari
ingannevoli diffusi attraverso mezzi di
comunicazione;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, reso nella seduta del 16 dicembre
2004;
Udito il parere del Consiglio di
Stato espresso nella sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza
generale del 20 dicembre 2004;
Acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari del Senato
della Repubblica, espresso il 9 marzo
2005, e della Camera dei deputati,
espresso il 10 marzo 2005;
Vista la segnalazione del Garante
della concorrenza e del mercato in data
10 maggio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione
del 22 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle
attività produttive e del Ministro per
le politiche comunitarie, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica,
della giustizia, dell'economia e delle
finanze e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
PARTE
I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ
Art. 1.
Finalità ed oggetto
1. Nel rispetto della Costituzione ed
in conformità ai principi contenuti nei
trattati istitutivi delle Comunità
europee, nel trattato dell'Unione
europea, nella normativa comunitaria con
particolare riguardo all'articolo 153
del Trattato istitutivo della Comunità
economica europea, nonche' nei trattati
internazionali, il presente codice
armonizza e riordina le normative
concernenti i processi dì acquisto e
consumo, al fine di assicurare un
elevato livello di tutela dei
consumatori e degli utenti.
Art. 2.
Diritti dei consumatori
1. Sono riconosciuti e garantiti i
diritti e gli interessi individuali e
collettivi dei consumatori e degli
utenti, ne e' promossa la tutela in sede
nazionale e locale, anche in forma
collettiva e associativa, sono favorite
le iniziative rivolte a perseguire tali
finalità, anche attraverso la disciplina
dei rapporti tra le associazioni dei
consumatori e degli utenti e le
pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono
riconosciuti come fondamentali i
diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla
qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata
informazione e ad una corretta
pubblicità;
d) all'educazione al
consumo;
e) alla correttezza, alla
trasparenza ed all'equità nei rapporti
contrattuali;
f) alla promozione e allo
sviluppo dell'associazionismo libero,
volontario e democratico tra i
consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi
pubblici secondo standard di qualità e
di efficienza.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si
intende per:
a) consumatore o utente: la
persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta;
b) associazioni dei
consumatori e degli utenti: le
formazioni sociali che abbiano per scopo
statutario esclusivo la tutela dei
diritti e degli interessi dei
consumatori o degli utenti;
c) professionista: la
persona fisica o giuridica che agisce
nell'esercizio della propria attività
imprenditoriale o professionale, ovvero
un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo
quanto stabilito nell'articolo 103,
comma 1, lettera d), e
nell'articolo 115, comma 1, il
fabbricante del bene o il fornitore del
servizio, o un suo intermediario,
nonche' l'importatore del bene o del
servizio nel territorio dell'Unione
europea o qualsiasi altra persona fisica
o giuridica che si presenta come
produttore identificando il bene o il
servizio con il proprio nome, marchio o
altro segno distintivo;
e) prodotto: fatto salvo
quanto stabilito nell'articolo 115,
comma 1, qualsiasi prodotto destinato al
consumatore, anche nel quadro di una
prestazione di servizi, o suscettibile,
in condizioni ragionevolmente
prevedibili, di essere utilizzato dal
consumatore, anche se non a lui
destinato, fornito o reso disponibile a
titolo oneroso o gratuito nell'ambito di
un'attività commerciale,
indipendentemente dal fatto che sia
nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale
definizione non si applica ai prodotti
usati, forniti come pezzi
d'antiquariato, o come prodotti da
riparare o da rimettere a nuovo prima
dell'utilizzazione, purche' il fornitore
ne informi per iscritto la persona cui
fornisce il prodotto;
f) codice: il presente
decreto legislativo di riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di
tutela dei consumatori.
PARTE
II
EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ
TITOLO
I
EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE
Art. 4.
Educazione del consumatore
1. L'educazione dei consumatori e
degli utenti e' orientata a favorire la
consapevolezza dei loro diritti e
interessi, lo sviluppo dei rapporti
associativi, la partecipazione ai
procedimenti amministrativi, nonche' la
rappresentanza negli organismi
esponenziali.
2. Le attività destinate
all'educazione dei consumatori, svolte
da soggetti pubblici o privati, non
hanno finalità promozionale, sono
dirette ad esplicitare le
caratteristiche di beni e servizi e a
rendere chiaramente percepibili benefici
e costi conseguenti alla loro scelta;
prendono, inoltre, in particolare
considerazione le categorie di
consumatori maggiormente vulnerabili.
TITOLO
II
INFORMAZIONI AI CONSUMATORI
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 5.
Obblighi generali
1. Fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 3, comma 1, lettera a),
ai fini del presente titolo, si intende
per consumatore o utente anche la
persona fisica alla quale sono dirette
le informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualità
dei prodotti e dei servizi costituiscono
contenuto essenziale degli obblighi
informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da
chiunque provengano, devono essere
adeguate alla tecnica di comunicazione
impiegata ed espresse in modo chiaro e
comprensibile, tenuto anche conto delle
modalità di conclusione del contratto o
delle caratteristiche del settore, tali
da assicurare la consapevolezza del
consumatore.
Capo II
INDICAZIONE DEI
PRODOTTI
Art. 6.
Contenuto minimo delle informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei
prodotti destinati al consumatore,
commercializzati sul territorio
nazionale, riportano, chiaramente
visibili e leggibili, almeno le
indicazioni relative:
a) alla denominazione legale
o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale
o marchio e alla sede legale del
produttore o di un importatore stabilito
nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se
situato fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di
materiali o sostanze che possono
arrecare danno all'uomo, alle cose o
all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed
ai metodi di lavorazione ove questi
siano determinanti per la qualità o le
caratteristiche merceologiche del
prodotto;
f) alle istruzioni, alle
eventuali precauzioni e alla
destinazione d'uso, ove utili ai fini di
fruizione e sicurezza del prodotto.
Art. 7.
Modalità di indicazione
1. Le indicazioni di cui all'articolo
6 devono figurare sulle confezioni o
sulle etichette dei prodotti nel momento
in cui sono posti in vendita al
consumatore. Le indicazioni di cui al
comma 1, lettera f),
dell'articolo 6 possono essere
riportate, anziche' sulle confezioni o
sulle etichette dei prodotti, su altra
documentazione illustrativa che viene
fornita in accompagnamento dei prodotti
stessi.
Art. 8.
Ambito di applicazione
1. Sono esclusi dall'applicazione del
presente capo i prodotti oggetto di
specifiche disposizioni contenute in
direttive o in altre disposizioni
comunitarie e nelle relative norme
nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di
disposizioni nazionali in materia di
informazione del consumatore, le norme
del presente capo si applicano per gli
aspetti non disciplinati.
Art. 9.
Indicazioni in lingua italiana
1. Tutte le informazioni destinate ai
consumatori e agli utenti devono essere
rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al
presente titolo siano apposte in più
lingue, le medesime sono apposte anche
in lingua italiana e con caratteri di
visibilità e leggibilità non inferiori a
quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che
utilizzino espressioni non in lingua
italiana divenute di uso comune.
Art. 10.
Attuazione
1. Con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il
Ministro per le politiche comunitarie e
con il Ministro della giustizia, sentito
il parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate le norme di attuazione
dell'articolo 6, al fine di assicurare,
per i prodotti provenienti da Paesi
dell'Unione europea, una applicazione
compatibile con i principi del diritto
comunitario, precisando le categorie di
prodotti o le modalità di presentazione
per le quali non e' obbligatorio
riportare le indicazioni di cui al comma
1, lettere a) e b),
dell'articolo 6. Tali disposizioni di
attuazione disciplinano inoltre i casi
in cui sarà consentito riportare in
lingua originaria alcuni dati contenuti
nelle indicazioni di cui all'articolo 6.
2. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1,
restano in vigore le disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 8
febbraio 1997, n. 101.
Art. 11.
Divieti di commercializzazione
1. E' vietato il commercio sul
territorio nazionale di qualsiasi
prodotto o confezione di prodotto che
non riporti, in forme chiaramente
visibili e leggibili, le indicazioni di
cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente
capo.
Art. 12.
Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto nella
parte IV, titolo II, e salvo che il
fatto costituisca reato, per quanto
attiene alle responsabilità del
produttore, ai contravventori al divieto
di cui all'articolo 11 si applica una
sanzione amministrativa da 516 euro a
25.823 euro. La misura della sanzione e'
determinata, in ogni singolo caso,
facendo riferimento al prezzo di listino
di ciascun prodotto ed al numero delle
unità poste in vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della
predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni
provvedono d'ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il
rapporto previsto dall'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
presentato all'ufficio della camera di
commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia in cui vi e'
la residenza o la sede legale del
professionista.
Capo III
PARTICOLARI MODALITÀ
DI INFORMAZIONE
Sezione I
Indicazione dei prezzi per unità di
misura
Art. 13.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si
intende per:
a) prezzo di vendita: il
prezzo finale, valido per una unità di
prodotto o per una determinata quantità
del prodotto, comprensivo dell'IVA e di
ogni altra imposta;
b) prezzo per unità di
misura: il prezzo finale, comprensivo
dell'IVA e di ogni altra imposta, valido
per una quantità di un chilogrammo, di
un litro, di un metro, di un metro
quadrato o di un metro cubo del prodotto
o per una singola unità di quantità
diversa, se essa e' impiegata
generalmente e abitualmente per la
commercializzazione di prodotti
specifici;
c) prodotto commercializzato
sfuso: un prodotto che non costituisce
oggetto di alcuna confezione preliminare
ed e' misurato alla presenza del
consumatore;
d) prodotto venduto al
pezzo: un prodotto che non può essere
frazionato senza subire una modifica
della sua natura o delle sue proprietà;
e) prodotto venduto a collo:
insieme di pezzi omogenei contenuti in
un imballaggio;
f) prodotto preconfezionato:
l'unità di vendita destinata ad essere
presentata come tale al consumatore ed
alle collettività, costituita da un
prodotto e dall'imballaggio in cui e'
stato immesso prima di essere posto in
vendita, avvolta interamente o in parte
in tale imballaggio ma comunque in modo
che il contenuto non possa essere
modificato senza che la confezione sia
aperta o alterata.
Art. 14.
Campo di applicazione
1. Al fine di migliorare
l'informazione del consumatore e di
agevolare il raffronto dei prezzi, i
prodotti offerti dai commercianti ai
consumatori recano, oltre alla
indicazione del prezzo di vendita,
secondo le disposizioni vigenti,
l'indicazione del prezzo per unità di
misura, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 16.
2. Il prezzo per unità di misura non
deve essere indicato quando e' identico
al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati
sfusi e' indicato soltanto il prezzo per
unità di misura.
4. La pubblicità in tutte le sue
forme ed i cataloghi recano
l'indicazione del prezzo per unità di
misura quando e' indicato il prezzo di
vendita, fatti salvi i casi di esenzione
di cui all'articolo 16.
5. Il codice non si applica:
a) ai prodotti forniti in
occasione di una prestazione di servizi,
ivi compresa la somninistrazione di
alimenti e bevande;
b) ai prodotti offerti nelle
vendite all'asta;
c) agli oggetti d'arte e
d'antiquariato.
Art. 15.
Modalità di indicazione del prezzo
per unità di misura
1. Il prezzo per unità di misura si
riferisce ad una quantità dichiarata
conformemente alle disposizioni in
vigore.
2. Per le modalità di indicazione del
prezzo per unità di misura si applica
quanto stabilito dall'articolo 14 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari
preconfezionati immersi in un liquido di
governo, anche congelati o surgelati, il
prezzo per unità di misura si riferisce
al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. E' ammessa l'indicazione del
prezzo per unità di misura di multipli o
sottomultipli, decimali delle unità di
misura, nei casi in cui taluni prodotti
sono generalmente ed abitualmente
commercializzati in dette quantità.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi
per uso di autotrazione, esposti e
pubblicizzati presso gli impianti
automatici di distribuzione dei
carburanti, devono essere esclusivamente
quelli effettivamente praticati ai
consumatori. E' fatto obbligo di esporre
in modo visibile dalla carreggiata
stradale i prezzi praticati al consumo.
Art. 16.
Esenzioni
1. Sono esenti dall'obbligo
dell'indicazione del prezzo per unità di
misura i prodotti per i quali tale
indicazione non risulti utile a motivo
della loro natura o della loro
destinazione, o sia di natura tale da
dare luogo a confusione. Sono da
considerarsi tali i seguenti prodotti:
a) prodotti commercializzati
sfusi che, in conformità alle
disposizioni di esecuzione della legge 5
agosto 1981, n. 441, e successive
modificazioni, recante disposizioni
sulla vendita a peso netto delle merci,
possono essere venduti a pezzo o a
collo;
b) prodotti di diversa
natura posti in una stessa confezione;
c) prodotti commercializzati
nei distributori automatici;
d) prodotti destinati ad
essere mescolati per una preparazione e
contenuti in un unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati
che siano esentati dall'obbligo di
indicazione della quantità netta secondo
quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, e successive modificazioni,
concernenti l'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di etichettatura
dei prodotti alimentari;
f) alimenti precucinati o
preparati o da preparare, costituiti da
due o più elementi separati, contenuti
in un unico imballaggio, che necessitano
di lavorazione da parte del consumatore
per ottenere l'alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari
che possono essere venduti unicamente al
pezzo o a collo.
2. Il Ministro delle attività
produttive, con proprio decreto, può
aggiornare l'elenco delle esenzioni di
cui al comma 1, nonche' indicare
espressamente prodotti o categorie di
prodotti non alimentari ai quali non si
applicano le predette esenzioni.
Art. 17.
Sanzioni
1. Chiunque omette di indicare il
prezzo per unità di misura o non lo
indica secondo quanto previsto dal
presente capo e' soggetto alla sanzione
di cui all'articolo 22, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, da irrogare con le modalità ivi
previste.
TITOLO
III
PUBBLICITÀ E ALTRE COMUNICAZIONI
COMMERCIALI
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 18.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente
titolo si applicano ad ogni forma di
comunicazione commerciale in qualsiasi
modo effettuata.
2. Fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 3, comma 1, lettera a),
ai fini del presente titolo, si intende
per consumatore o utente anche la
persona fisica o giuridica cui sono
dirette le comunicazioni commerciali o
che ne subisce le conseguenze.
Capo II
CARATTERI DELLA
PUBBLICITÀ
Sezione I
Pubblicità ingannevole e comparativa
Art. 19.
Finalità
1. Le disposizioni della presente
sezione hanno lo scopo di tutelare dalla
pubblicità ingannevole e dalle sue
conseguenze sleali i soggetti che
esercitano un'attività commerciale,
industriale, artigianale o
professionale, i consumatori e, in
genere, gli interessi del pubblico nella
fruizione di messaggi pubblicitari,
nonche' di stabilire le condizioni di
liceità della pubblicità comparativa.
2. La pubblicità deve essere palese,
veritiera e corretta.
Art. 20.
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si
intende:
a) per pubblicità: qualsiasi
forma di messaggio che sia diffuso, in
qualsiasi modo, nell'esercizio di
un'attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale allo scopo
di promuovere la vendita di beni mobili
o immobili, la costituzione o il
trasferimento di diritti ed obblighi su
di essi oppure la prestazione di opere o
di servizi;
b) per pubblicità
ingannevole: qualsiasi pubblicità che in
qualunque modo, compresa la sua
presentazione sia idonea ad indurre in
errore le persone fisiche o giuridiche
alle quali e' rivolta o che essa
raggiunge e che, a causa del suo
carattere ingannevole, possa
pregiudicare il loro comportamento
economico ovvero che, per questo motivo,
sia idonea ledere un concorrente;
c) per pubblicità
comparativa: qualsiasi pubblicità che
identifica in modo esplicito o implicito
un concorrente o beni o servizi offerti
da un concorrente;
d) per operatore
pubblicitario: il committente del
messaggio pubblicitario ed il suo
autore, nonche', nel caso in cui non
consenta all'identificazione di costoro,
il proprietario del mezzo con cui il
messaggio pubblicitario e' diffuso
ovvero il responsabile della
programmazione radiofonica o televisiva.
Art. 21.
Elementi di valutazione
1. Per determinare se la pubblicità
sia ingannevole se ne devono considerare
tutti gli elementi, con riguardo in
particolare ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei
beni o dei servizi, quali la loro
disponibilità, la natura, l'esecuzione,
la composizione, il metodo e la data di
fabbricazione o della prestazione,
l'idoneità allo scopo, gli usi, la
quantità, la descrizione, l'origine
geografica o commerciale, o i risultati
che si possono ottenere con il loro uso,
o i risultati e le caratteristiche
fondamentali di prove o controlli
effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in
cui questo viene calcolato ed alle
condizioni alle quali i beni o i servizi
vengono forniti;
c) alla categoria, alle
qualifiche e ai diritti dell'operatore
pubblicitario, quali l'identità, il
patrimonio, le capacità, i diritti di
proprietà intellettuale e industriale,
ogni altro diritto su beni immateriali
relativi all'impresa ed i premi o
riconoscimenti.
Art. 22.
Condizioni di liceità della
pubblicità comparativa
1. Per quanto riguarda il confronto,
la pubblicità comparativa e' lecita se
sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non e' ingannevole ai
sensi del presente codice;
b) confronta beni o servizi
che soddisfano gli stessi bisogni o si
propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente
una o più caratteristiche essenziali,
pertinenti, verificabili e
rappresentative, compreso eventualmente
il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione
sul mercato fra l'operatore
pubblicitario ed un concorrente o tra i
marchi, le denominazioni commerciali,
altri segni distintivi, i beni o i
servizi dell'operatore pubblicitario e
quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o
denigrazione di marchi, denominazioni
commerciali, altri segni distintivi,
beni, servizi, attività o circostanze di
un concorrente;
f) per i prodotti recanti
denominazione di origine, si riferisce
in ogni caso a prodotti aventi la stessa
denominazione;
g) non trae indebitamente
vantaggio dalla notorietà connessa al
marchio, alla denominazione commerciale
ovvero ad altro segno distintivo di un
concorrente o alle denominazioni di
origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un
servizio come imitazione o
contraffazione di beni o servizi
protetti da un marchio o da una
denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilità
di cui al comma 1, lettera c),
si intende soddisfatto quando i dati
addotti ad illustrazione della
caratteristica del bene o servizio
pubblicizzato sono suscettibili di
dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa
riferimento a un'offerta speciale deve
indicare in modo chiaro e non equivoco
il termine finale dell'offerta oppure,
nel caso in cui l'offerta speciale non
sia ancora cominciata, la data di inizio
del periodo nel corso del quale si
applicano il prezzo speciale o altre
condizioni particolari o, se del caso,
che l'offerta speciale dipende dalla
disponibilità dei beni e servizi.
Art. 23.
Trasparenza della pubblicità
1. La pubblicità deve essere
chiaramente riconoscibile come tale. La
pubblicità a mezzo di stampa deve essere
distinguibile dalle altre forme di
comunicazione al pubblico, con modalità
grafiche di evidente percezione.
2. I termini «garanzia», «garantito»
e simili possono essere usati solo se
accompagnati dalla precisazione del
contenuto e delle modalità della
garanzia offerta. Quando la brevità del
messaggio pubblicitario non consente di
riportare integralmente tali
precisazioni, il riferimento sintetico
al contenuto ed alle modalità della
garanzia offerta deve essere integrato
dall'esplicito rinvio ad un testo
facilmente conoscibile dal consumatore
in cui siano riportate integralmente le
precisazioni medesime.
3. E' vietata ogni forma di
pubblicità subliminale.
Art. 24.
Pubblicità di prodotti pericolosi
per la salute e la sicurezza dei
consumatori
1. E' considerata ingannevole la
pubblicità che, riguardando prodotti
suscettibili di porre in pericolo la
salute e la sicurezza dei consumatori,
ometta di darne notizia in modo da
indurre i consumatori a trascurare le
normali regole di prudenza e vigilanza.
Art. 25.
Bambini e adolescenti
1. E' considerata ingannevole la
pubblicità, che, in quanto suscettibile
di raggiungere bambini ed adolescenti,
possa, anche indirettamente, minacciare
la loro sicurezza o che abusi della loro
naturale credulità o mancanza di
esperienza o che, impiegando bambini ed
adolescenti in messaggi pubblicitari,
salvo il divieto di cui all'articolo 10,
comma 3, della legge 3 maggio 2004, n.
112, abusi dei naturali sentimenti degli
adulti per i più giovani.
Art. 26.
Tutela amministrativa e
giurisdizionale
1. L'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, istituita
dall'articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, di seguito chiamata
Autorità nella presente sezione,
esercita le attribuzioni disciplinate
dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le
loro associazioni ed organizzazioni, il
Ministro delle attività produttive,
nonche' ogni altra pubblica
amministrazione che ne abbia interesse
in relazione ai propri compiti
istituzionali, anche su denuncia del
pubblico, possono chiedere all'Autorità
che siano inibiti gli atti di pubblicità
ingannevole o di pubblicità comparativa
ritenuta illecita ai sensi della
presente sezione, che sia inibita la
loro continuazione e che ne siano
eliminati gli effetti.
3. L'Autorità può disporre con
provvedimento motivato la sospensione
provvisoria della pubblicità ingannevole
o della pubblicità comparativa ritenuta
illecita, in caso di particolare
urgenza. In ogni caso, comunica
l'apertura dell'istruttoria
all'operatore pubblicitario e, se il
committente non e' conosciuto, può
richiedere al proprietario del mezzo che
ha diffuso il messaggio pubblicitario
ogni informazione idonea ad
identificarlo. L'Autorità può inoltre
richiedere all'operatore pubblicitario,
ovvero al proprietario del mezzo che ha
diffuso il messaggio pubblicitario, di
esibire copia del messaggio
pubblicitario ritenuto ingannevole o
illecito, anche avvalendosi, nei casi di
inottemperanza, dei poteri previsti
dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. L'Autorità può disporre che
l'operatore pubblicitario fornisca prove
sull'esattezza materiale dei dati di
fatto contenuti nella pubblicità se,
tenuto conto dei diritti o interessi
legittimi dell'operatore pubblicitario e
di qualsiasi altra parte nella
procedura, tale esigenza risulti
giustificata, date le circostanze del
caso specifico. Se tale prova e' omessa
o viene ritenuta insufficiente, i dati
di fatto dovranno essere considerati
inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario
e' stato o deve essere diffuso
attraverso la stampa periodica o
quotidiana ovvero per via radiofonica o
televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l'Autorità, prima di
provvedere, richiede il parere
dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
6. L'Autorità provvede con decisione
motivata. Se ritiene la pubblicità
ingannevole o il messaggio di pubblicità
comparativa illecito accoglie il ricorso
vietando la pubblicità non ancora
portata a conoscenza del pubblico o la
continuazione di quella già iniziata.
Con la decisione di accoglimento può
essere disposta la pubblicazione della
pronuncia, anche per estratto, nonche',
eventualmente, di un'apposita
dichiarazione rettificativa in modo da
impedire che la pubblicità ingannevole o
il messaggio di pubblicità comparativa
ritenuto illecito, continuino a produrre
effetti.
7. Con la decisione che accoglie il
ricorso l'Autorità dispone inoltre
l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro
a 100.000 euro, tenuto conto della
gravità e della durata della violazione.
Nel caso dei messaggi pubblicitari
ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6
la sanzione non può essere inferiore a
25.000 euro.
8. Nei casi riguardanti messaggi
pubblicitari inseriti sulle confezioni
di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i
provvedimenti indicati nei commi 3 e 5,
assegna per la loro esecuzione un
termine che tenga conto dei tempi
tecnici necessari per l'adeguamento.
9. La procedura istruttoria e'
stabilita, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da
garantire il contraddittorio, la piena
cognizione degli atti e la
verbalizzazione.
10. In caso di inottemperanza ai
provvedimenti d'urgenza e a quelli
inibitori o di rimozione degli effetti,
l'Autorità applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro
a 50.000 euro. Nei casi di reiterata
inottemperanza l'Autorità può disporre
la sospensione dell'attività di impresa
per un periodo non superiore a trenta
giorni.
11. In caso di inottemperanza alle
richieste di fornire le informazioni o
la documentazione di cui al comma 3,
l'Autorità applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro
a 20.000 euro. Qualora le informazioni o
la documentazione fornite non siano
veritiere, l'Autorità applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000 euro a 40.000 euro.
12. I ricorsi avverso le decisioni
adottate dall'Autorità rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Per le sanzioni
amministrative pecuniarie conseguenti
alle violazioni del presente decreto si
osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nel capo I,
sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e
29 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni. Il pagamento
delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo deve essere effettuato
entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento dell'Autorità.
13. Ove la pubblicità sia stata
assentita con provvedimento
amministrativo, preordinato anche alla
verifica del carattere non ingannevole
della stessa o di liceità del messaggio
di pubblicità comparativa, la tutela dei
concorrenti, dei consumatori e delle
loro associazioni e organizzazioni e'
esperibile in via giurisdizionale con
ricorso al giudice amministrativo
avverso il predetto provvedimento.
14. E' comunque fatta salva la
giurisdizione del giudice ordinario in
materia di atti di concorrenza sleale, a
norma dell'articolo 2598 del codice
civile, nonche', per quanto concerne la
pubblicità comparativa, in materia di
atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d'autore protetto
dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, e del marchio
d'impresa protetto a norma del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
successive modificazioni, nonche' delle
denominazioni di origine riconosciute e
protette in Italia e di altri segni
distintivi di imprese, beni e servizi
concorrenti.
Art. 27.
Autodisciplina
1. Le parti interessate possono
richiedere che sia inibita la
continuazione degli atti di pubblicità
ingannevole o di pubblicità comparativa
ritenuta illecita, ricorrendo ad
organismi volontari e autonomi di
autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad
un organismo di autodisciplina, le parti
possono convenire di astenersi
dall'adire l'Autorità fino alla
pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso
all'Autorità sia stato già proposto o
venga proposto successivamente da altro
soggetto legittimato, ogni interessato
può richiedere all'Autorità la
sospensione del procedimento in attesa
della pronuncia dell'organismo di
autodisciplina. L'Autorità, valutate
tutte le circostanze, può disporre la
sospensione del procedimento per un
periodo non superiore a trenta giorni.
Capo III
PARTICOLARI MODALITÀ
DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
Sezione I
Rafforzamento della tutela del
consumatore in materia di televendite
Art. 28.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo
si applicano alle televendite, come
definite nel regolamento in materia di
pubblicità radiotelevisiva e
televendite, adottato dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni con
delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio
2001, comprese quelle di astrologia, di
cartomanzia ed assimilabili e di servizi
relativi a concorsi o giochi comportanti
ovvero strutturati in guisa di
pronostici. Le medesime disposizioni si
applicano altresì agli spot di
televendita.
Art. 29.
Prescrizioni
1. Le televendite devono evitare ogni
forma di sfruttamento della
superstizione, della credulità o della
paura, non devono contenere scene di
violenza fisica o morale o tali da
offendere il gusto e la sensibilità dei
consumatori per indecenza, volgarità o
ripugnanza.
Art. 30.
Divieti
1. E' vietata la televendita che
offenda la dignità umana, comporti
discriminazioni di razza, sesso o
nazionalità, offenda convinzioni
religiose e politiche, induca a
comportamenti pregiudizievoli per la
salute o la sicurezza o la protezione
dell'ambiente. E' vietata la televendita
di sigarette o di altri prodotti a base
di tabacco.
2. Le televendite non devono
contenere dichiarazioni o
rappresentazioni che possono indurre in
errore gli utenti o i consumatori, anche
per mezzo di omissioni, ambiguità o
esagerazioni, in particolare per ciò che
riguarda le caratteristiche e gli
effetti del servizio, il prezzo, le
condizioni di vendita o di pagamento, le
modalità della fornitura, gli eventuali
premi, l'identità delle persone
rappresentate.
Art. 31.
Tutela dei minori
1. La televendita non deve esortare i
minorenni a stipulare contratti di
compravendita o di locazione di prodotti
e di servizi. La televendita non deve
arrecare pregiudizio morale o fisico ai
minorenni e deve rispettare i seguenti
criteri a loro tutela:
a) non esortare i minorenni
ad acquistare un prodotto o un servizio,
sfruttandone l'inesperienza o la
credulità;
b) non esortare i minorenni
a persuadere genitori o altri ad
acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la
particolare fiducia che i minorenni
ripongono nei genitori, negli insegnanti
o in altri;
d) non mostrare minorenni in
situazioni pericolose.
Art. 32.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca
reato, e fatte salve le disposizioni ed
il regime sanzionatorio stabiliti per i
contratti a distanza, così come
disciplinati alla parte III, titolo III,
capo II, sezione II, dall'articolo 50
all'articolo 61, del codice, nonche' le
ulteriori disposizioni stabilite in
materia di pubblicità, alle televendite
sono applicabili altresì le sanzioni di
cui all'articolo 2, comma 20, lettera
c), della legge 14 novembre 1995,
n. 481, e di cui all'articolo 1, comma
31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
PARTE
III
IL RAPPORTO DI CONSUMO
TITOLO
I
DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN
GENERALE
Art. 33.
Clausole vessatorie nel contratto
tra professionista e consumatore
1. Nel contratto concluso tra il
consumatore ed il professionista si
considerano vessatorie le clausole che,
malgrado la buona fede, determinano a
carico del consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a
prova contraria le clausole che hanno
per oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la
responsabilità del professionista in
caso di morte o dando alla persona del
consumatore, risultante da un fatto o da
un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le
azioni o i diritti del consumatore nei
confronti del professionista o di
un'altra parte in caso di inadempimento
totale o parziale o di adempimento
inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare
l'opportunità da parte del consumatore
della compensazione di un debito nei
confronti del professionista con un
credito vantato nei confronti di
quest'ultimo;
d) prevedere un impegno
definitivo del consumatore mentre
l'esecuzione della prestazione del
professionista e' subordinata ad una
condizione il cui adempimento dipende
unicamente dalla sua volontà;
e) consentire al
professionista di trattenere una somma
di denaro versata dal consumatore se
quest'ultimo non conclude il contratto o
recede da esso, senza prevedere il
diritto del consumatore di esigere dal
professionista il doppio della somma
corrisposta se e' quest'ultimo a non
concludere il contratto oppure a
recedere;
f) imporre al consumatore,
in caso di inadempimento o di ritardo
nell'adempimento, il pagamento di una
somma di denaro a titolo di
risarcimento, clausola penale o altro
titolo equivalente d'importo
manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo
professionista e non anche al
consumatore la facoltà di recedere dal
contratto, nonche' consentire al
professionista di trattenere anche solo
in parte la somma versata dal
consumatore a titolo di corrispettivo
per prestazioni non ancora adempiute,
quando sia il professionista a recedere
dal contratto;
h) consentire al
professionista di recedere da contratti
a tempo indeterminato senza un
ragionevole preavviso, tranne nel caso
di giusta causa;
i) stabilire un termine
eccessivamente anticipato rispetto alla
scadenza del contratto per comunicare la
disdetta al fine di evitare la tacita
proroga o rinnovazione;
l) prevedere l'estensione
dell'adesione del consumatore a clausole
che non ha avuto la possibilità di
conoscere prima della conclusione del
contratto;
m) consentire al
professionista di modificare
unilateralmente le clausole del
contratto, ovvero le caratteristiche del
prodotto o del servizio da fornire,
senza un giustificato motivo indicato
nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo
dei beni o dei servizi sia determinato
al momento della consegna o della
prestazione;
o) consentire al
professionista di aumentare il prezzo
del bene o del servizio senza che il
consumatore possa recedere se il prezzo
finale e' eccessivamente elevato
rispetto a quello originariamente
convenuto;
p) riservare al
professionista il potere di accertare la
conformità del bene venduto o del
servizio prestato a quello previsto nel
contratto o conferirgli il diritto
esclusivo d'interpretare una clausola
qualsiasi del contratto;
q) limitare la
responsabilità del professionista
rispetto alle obbligazioni derivanti dai
contratti stipulati in suo nome dai
mandatari o subordinare l'adempimento
delle suddette obbligazioni al rispetto
di particolari formalità;
r) limitare o escludere
l'opponibilità dell'eccezione
d'inadempimento da parte del
consumatore;
s) consentire al
professionista di sostituire a se' un
terzo nei rapporti derivanti dal
contratto, anche nel caso di preventivo
consenso del consumatore, qualora
risulti diminuita la tutela dei diritti
di quest'ultimo;
t) sancire a carico del
consumatore decadenze, limitazioni della
facoltà di opporre eccezioni, deroghe
alla competenza dell'autorità
giudiziaria, limitazioni all'adduzione
di prove, inversioni o modificazioni
dell'onere della prova, restrizioni alla
libertà contrattuale nei rapporti con i
terzi;
u) stabilire come sede del
foro competente sulle controversie
località diversa da quella di residenza
o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l'alienazione
di un diritto o l'assunzione di un
obbligo come subordinati ad una
condizione sospensiva dipendente dalla
mera volontà del professionista a fronte
di un'obbligazione immediatamente
efficace del consumatore. E' fatto salvo
il disposto dell'articolo 1355 del
codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari a
tempo indeterminato il professionista
può, in deroga alle lettere h)
e m) del comma 2:
a) recedere, qualora vi sia
un giustificato motivo, senza preavviso,
dandone immediata comunicazione al
consumatore;
b) modificare, qualora
sussista un giustificato motivo, le
condizioni del contratto, preavvisando
entro un congruo termine il consumatore,
che ha diritto di recedere dal
contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari il
professionista può modificare, senza
preavviso, sempreche' vi sia un
giustificato motivo in deroga alle
lettere n) e o) del
comma 2, il tasso di interesse o
l'importo di qualunque altro onere
relativo alla prestazione finanziaria
originariamente convenuti, dandone
immediata comunicazione al consumatore
che ha diritto di recedere dal
contratto.
5. Le lettere h), m),
n) e o) del comma 2
non si applicano ai contratti aventi ad
oggetto valori mobiliari, strumenti
finanziari ed altri prodotti o servizi
il cui prezzo e' collegato alle
fluttuazioni di un corso e di un indice
di borsa o di un tasso di mercato
finanziario non controllato dal
professionista, nonche' la compravendita
di valuta estera, di assegni di viaggio
o di vaglia postali internazionali
emessi in valuta estera.
6. Le lettere n) e o)
del comma 2 non si applicano alle
clausole di indicizzazione dei prezzi,
ove consentite dalla legge, a condizione
che le modalità di variazione siano
espressamente descritte.
Art. 34.
Accertamento della vessatorietà
delle clausole
1. La vessatorietà di una clausola e'
valutata tenendo conto della natura del
bene o del servizio oggetto del
contratto e facendo riferimento alle
circostanze esistenti al momento della
sua conclusione ed alle altre clausole
del contratto medesimo o di un altro
collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere
vessatorio della clausola non attiene
alla determinazione dell'oggetto del
contratto, ne' all'adeguatezza del
corrispettivo dei beni e dei servizi,
purche' tali elementi siano individuati
in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole
che riproducono disposizioni di legge
ovvero che siano riproduttive di
disposizioni o attuative di principi
contenuti in convenzioni internazionali
delle quali siano parti contraenti tutti
gli Stati membri dell'Unione europea o
l'Unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o
gli elementi di clausola che siano stati
oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante
sottoscrizione di moduli o formulari
predisposti per disciplinare in maniera
uniforme determinati rapporti
contrattuali, incombe sul professionista
l'onere di provare che le clausole, o
gli elementi di clausola, malgrado siano
dal medesimo unilateralmente
predisposti, siano stati oggetto di
specifica trattativa con il consumatore.
Art. 35.
Forma e interpretazione
1. Nel caso di contratti di cui tutte
le clausole o talune clausole siano
proposte al consumatore per iscritto,
tali clausole devono sempre essere
redatte in modo chiaro e comprensibile.
2. In caso di dubbio sul senso di una
clausola, prevale l'interpretazione più
favorevole al consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2
non si applica nei casi di cui
all'articolo 37.
Art. 36.
Nullità di protezione
1. Le clausole considerate vessatorie
ai sensi degli articoli 33 e 34 sono
nulle mentre il contratto rimane valido
per il resto.
2. Sono nulle le clausole che,
quantunque oggetto di trattativa,
abbiano per oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la
responsabilità del professionista in
caso di morte o danno alla persona del
consumatore, risultante da un fatto o da
un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le
azioni del consumatore nei confronti del
professionista o di un'altra parte in
caso di inadempimento totale o parziale
o di adempimento inesatto da parte del
professionista;
c) prevedere l'adesione del
consumatore come estesa a clausole che
non ha avuto, di fatto, la possibilità
di conoscere prima della conclusione del
contratto.
3. La nullità opera soltanto a
vantaggio del consumatore e può essere
rilevata d'ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di
regresso nei confronti del fornitore per
i danni che ha subito in conseguenza
della declaratoria di nullità delle
clausole dichiarate abusive.
5. E' nulla ogni clausola
contrattuale che, prevedendo
l'applicabilità al contratto di una
legislazione di un Paese
extracomunitario, abbia l'effetto di
privare il consumatore della protezione
assicurata dal presente capo, laddove il
contratto presenti un collegamento più
stretto con il territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea.
Art. 37.
Azione inibitoria
1. Le associazioni rappresentative
dei consumatori, di cui all'articolo
137, le associazioni rappresentative dei
professionisti e le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura,
possono convenire in giudizio il
professionista o l'associazione di
professionisti che utilizzano, o che
raccomandano l'utilizzo di condizioni
generali di contratto e richiedere al
giudice competente che inibisca l'uso
delle condizioni di cui sia accertata
l'abusività ai sensi del presente capo.
2. L'inibitoria può essere concessa,
quando ricorrono giusti motivi di
urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis
e seguenti del codice di procedura
civile.
3. Il giudice può ordinare che il
provvedimento sia pubblicato in uno o
più giornali, di cui uno almeno a
diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal
presente articolo, alle azioni
inibitorie esercitate dalle associazioni
dei consumatori di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni dell'articolo
140.
Art. 38.
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal
codice, ai contratti conclusi tra il
consumatore ed il professionista si
applicano le disposizioni del codice
civile.
TITOLO
II
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 39.
Regole nelle attività commerciali
1. Le attività commerciali sono
improntate al rispetto dei principi di
buona fede, di correttezza e di lealtà,
valutati anche alla stregua delle
esigenze di protezione delle categorie
di consumatori.
Capo II
PROMOZIONE DELLE
VENDITE
Sezione I
Credito al consumo
Art. 40.
Credito al consumo
1. Il Comitato interministeriale per
il credito e il risparmio (CICR)
provvede ad adeguare la normativa
nazionale alla direttiva 98/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 febbraio 1998, che modifica la
direttiva 87/102/CEE, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in
materia di credito al consumo, con
particolare riguardo alla previsione di
indicare il Tasso annuo effettivo
globale (TAEG) mediante un esempio
tipico.
Art. 41.
Tasso annuo effettivo globale e
pubblicità
1. Ai fini di cui all'articolo 40, il
CICR, apporta, ai sensi degli articoli
122, comma 2, e 123, comma 2, del testo
unico della legge in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, le necessarie
modifiche alla disciplina recata dal
decreto del Ministro del tesoro in data
8 luglio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 169 del 20 luglio 1992.
Art. 42.
Inadempimento del fornitore
1. Nei casi di inadempimento del
fornitore di beni e servizi, il
consumatore che abbia effettuato
inutilmente la costituzione in mora ha
diritto di agire contro il finanziatore
nei limiti del credito concesso, a
condizione che vi sia un accordo che
attribuisce al finanziatore l'esclusiva
per la concessione di credito ai clienti
del fornitore. La responsabilità si
estende anche al terzo, al quale il
finanziatore abbia ceduto i diritti
derivanti dal contratto di concessione
del credito.
Art. 43.
Rinvio al testo unico bancario
Per la restante disciplina del
credito al consumo si fa rinvio ai capi
II e III del titolo VI del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, e
successive modificazioni, nonche' agli
articoli 144 e 145 del medesimo testo
unico per l'applicazione delle relative
sanzioni.
TITOLO
III
MODALITÀ CONTRATTUALI
Art. 44.
Contratti negoziati nei locali
commerciali. Rinvio
1. Ove non diversamente disciplinato
dal presente codice, per la disciplina
del settore del commercio si fa rinvio
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
Capo I
PARTICOLARI MODALITÀ
DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Sezione I
Contratti negoziati fuori dei locali
commerciali
Art. 45.
Campo di applicazione
1. La presente sezione disciplina i
contratti tra un professionista ed un
consumatore, riguardanti la fornitura di
beni o la prestazione di servizi, in
qualunque forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita del
professionista al domicilio del
consumatore o di un altro consumatore
ovvero sul posto di lavoro del
consumatore o nei locali nei quali il
consumatore si trovi, anche
temporaneamente, per motivi di lavoro,
di studio o di cura;
b) durante una escursione
organizzata dal professionista al di
fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta
al pubblico, mediante la sottoscrizione
di una nota d'ordine, comunque
denominata;
d) per corrispondenza o,
comunque, in base ad un catalogo che il
consumatore ha avuto modo di consultare
senza la presenza del professionista.
2. Le disposizioni della presente
sezione si applicano anche nel caso di
proposte contrattuali sia vincolanti che
non vincolanti effettuate dal
consumatore in condizioni analoghe a
quelle specificate nel comma 1, per le
quali non sia ancora intervenuta
l'accettazione del professionista.
3. Ai contratti di cui al comma 1,
lettera d), si applicano, se
più favorevoli, le disposizioni di cui
alla sezione II.
Art. 46.
Esclusioni
1. Sono esclusi dall'applicazione
delle disposizioni della presente
sezione:
a) i contratti per la
costruzione, vendita e locazione di beni
immobili ed i contratti relativi ad
altri diritti concernenti beni immobili,
con eccezione dei contratti relativi
alla fornitura di merci e alla loro
incorporazione in beni immobili e dei
contratti relativi alla riparazione di
beni immobili;
b) i contratti relativi alla
fornitura di prodotti alimentari o
bevande o di altri prodotti di uso
domestico corrente consegnati a scadenze
frequenti e regolari;
c) i contratti di
assicurazione;
d) i contratti relativi a
strumenti finanziari.
2. Sono esclusi dall'applicazione
della presente sezione anche i contratti
aventi ad oggetto la fornitura di beni o
la prestazione di servizi per i quali il
corrispettivo globale che deve essere
pagato da parte del consumatore non
supera l'importo di 26 euro, comprensivo
di oneri fiscali ed al netto di
eventuali spese accessorie che risultino
specificamente individuate nella nota
d'ordine o nel catalogo o altro
documento illustrativo, con indicazione
della relativa causale. Si applicano
comunque le disposizioni della presente
sezione nel caso di più contratti
stipulati contestualmente tra le
medesime parti, qualora l'entità del
corrispettivo globale, indipendentemente
dall'importo dei singoli contratti,
superi l'importo di 26 euro.
Art. 47.
Informazione sul diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte
contrattuali soggetti alle disposizioni
della presente sezione, il
professionista deve informare il
consumatore del diritto di cui agli
articoli da 64 a 67. L'informazione deve
essere fornita per iscritto e deve
contenere:
a) l'indicazione dei
termini, delle modalità e delle
eventuali condizioni per l'esercizio del
diritto di recesso;
b) l'indicazione del
soggetto nei cui riguardi va esercitato
il diritto di recesso ed il suo
indirizzo o, se si tratti di società o
altra persona giuridica, la
denominazione e la sede della stessa,
nonche' l'indicazione del soggetto al
quale deve essere restituito il prodotto
eventualmente già consegnato, se
diverso.
2. Qualora il contratto preveda che
l'esercizio del diritto di recesso non
sia soggetto ad alcun termine o
modalità, l'informazione deve comunque
contenere gli elementi indicati nella
lettera b) del comma 1.
3. Per i contratti di cui
all'articolo 45, comma 1, lettere a),
b) e c), qualora sia
sottoposta al consumatore, per la
sottoscrizione, una nota d'ordine,
comunque denominata, l'informazione di
cui al comma 1 deve essere riportata
nella suddetta nota d'ordine,
separatamente dalle altre clausole
contrattuali e con caratteri tipografici
uguali o superiori a quelli degli altri
elementi indicati nel documento. Una
copia della nota d'ordine, recante
l'indicazione del luogo e della data di
sottoscrizione, deve essere consegnata
al consumatore.
4. Qualora non venga predisposta una
nota d'ordine, l'informazione deve
essere comunque fornita al momento della
stipulazione del contratto ovvero
all'atto della formulazione della
proposta, nell'ipotesi prevista
dall'articolo 45, comma 2, ed il
relativo documento deve contenere, in
caratteri chiaramente leggibili, oltre
agli elementi di cui al comma 1,
l'indicazione del luogo e della data in
cui viene consegnato al consumatore,
nonche' gli elementi necessari per
identificare il contratto. Di tale
documento il professionista può
richiederne una copia sottoscritta dal
consumatore.
5. Per i contratti di cui
all'articolo 45, comma 1, lettera d),
l'informazione sul diritto di recesso
deve essere riportata nel catalogo o
altro documento illustrativo della merce
o del servizio oggetto del contratto, o
nella relativa nota d'ordine, con
caratteri tipografici uguali o superiori
a quelli delle altre informazioni
concernenti la stipulazione del
contratto, contenute nel documento.
Nella nota d'ordine, comunque, in luogo
della indicazione completa degli
elementi di cui al comma 1, può essere
riportato il solo riferimento al diritto
di esercitare il recesso, con la
specificazione del relativo termine e
con rinvio alle indicazioni contenute
nel catalogo o altro documento
illustrativo della merce o del servizio
per gli ulteriori elementi previsti
nell'informazione.
6. Il professionista non potrà
accettare, a titolo di corrispettivo,
effetti cambiari che abbiano una
scadenza inferiore a quindici giorni
dalla stipulazione del contratto e non
potrà presentali allo sconto prima di
tale termine.
Art. 48.
Esclusione del recesso
1. Per i contratti riguardanti la
prestazione di servizi, il diritto di
recesso non può essere esercitato nei
confronti delle prestazioni che siano
state già eseguite.
Art. 49.
Norme applicabili
1. Alle vendite di cui alla presente
sezione si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 18, 19 e 20 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio.
Sezione II
Contratti a distanza
Art. 50.
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si
intende per:
a) contratto a distanza: il
contratto avente per oggetto beni o
servizi stipulato tra un professionista
e un consumatore nell'ambito di un
sistema di vendita o di prestazione di
servizi a distanza organizzato dal
professionista che, per tale contratto,
impiega esclusivamente una o più
tecniche di comunicazione a distanza
fino alla conclusione del contratto,
compresa la conclusione del contratto
stesso;
b) tecnica di comunicazione
a distanza: qualunque mezzo che, senza
la presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore, possa
impiegarsi per la conclusione del
contratto tra le dette parti;
c) operatore di tecnica di
comunicazione: la persona fisica o
giuridica, pubblica o privata, la cui
attività professionale consiste nel
mettere a disposizione dei
professionisti una o più tecniche di
comunicazione a distanza.
Art. 51.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente
sezione si applicano ai contratti a
distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi
finanziari, un elenco indicativo dei
quali e' riportato nell'allegato I;
b) conclusi tramite
distributori automatici o locali
commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli
operatori delle telecomunicazioni
impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione
e alla vendita o ad altri diritti
relativi a beni immobili, con esclusione
della locazione;
e) conclusi in occasione di
una vendita all'asta.
Art. 52.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della
conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere
le seguenti informazioni:
a) identità del
professionista e, in caso di contratti
che prevedono il pagamento anticipato,
l'indirizzo del professionista;
b) caratteristiche
essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del
servizio, comprese tutte le tasse e le
imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento,
della consegna del bene o della
prestazione del servizio e di ogni altra
forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di
recesso o di esclusione dello stesso, ai
sensi dell'articolo 55, comma 2;
g) modalità e tempi di
restituzione o di ritiro del bene in
caso di esercizio del diritto di
recesso;
h) costo dell'utilizzo della
tecnica di comunicazione a distanza,
quando e' calcolato su una base diversa
dalla tariffa di base;
i) durata della validità
dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del
contratto in caso di contratti per la
fornitura di prodotti o la prestazione
di servizi ad esecuzione continuata o
periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1,
il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in
modo chiaro e comprensibile, con ogni
mezzo adeguato alla tecnica di
comunicazione a distanza impiegata,
osservando in particolare i principi di
buona fede e di lealtà in materia di
transazioni commerciali, valutati alla
stregua delle esigenze di protezione
delle categorie di consumatori
particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni
telefoniche, l'identità del
professionista e lo scopo commerciale
della telefonata devono essere
dichiarati in modo inequivocabile
all'inizio della conversazione con il
consumatore, a pena di nullità del
contratto. In caso di utilizzo della
posta elettronica si applica la
disciplina prevista dall'articolo 9 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
4. Nel caso di utilizzazione di
tecniche che consentono una
comunicazione individuale, le
informazioni di cui al comma 1 sono
fornite, ove il consumatore lo richieda,
in lingua italiana. In tale caso, sono
fornite nella stessa lingua anche la
conferma e le ulteriori informazioni di
cui all'articolo 53.
5. In caso di commercio elettronico
gli obblighi informativi dovuti dal
professionista vanno integrati con le
informazioni previste dall'articolo 12
del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70.
Art. 53.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere
conferma per iscritto o, a sua scelta,
su altro supporto duraturo a sua
disposizione ed a lui accessibile, di
tutte le informazioni previste
dall'articolo 52, comma 1, prima od al
momento della esecuzione del contratto.
Entro tale momento e nelle stesse forme
devono comunque essere fornite al
consumatore anche le seguenti
informazioni:
a) un'informazione sulle
condizioni e le modalità di esercizio
del diritto di recesso, ai sensi della
sezione IV del presente capo, inclusi i
casi di cui all'articolo 65, comma 3;
b) l'indirizzo geografico
della sede del professionista a cui il
consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui
servizi di assistenza e sulle garanzie
commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso
dal contratto in caso di durata
indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano ai servizi la
cui esecuzione e' effettuata mediante
una tecnica di comunicazione a distanza,
qualora i detti servizi siano forniti in
un'unica soluzione e siano fatturati
dall'operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il
consumatore deve poter disporre
dell'indirizzo geografico della sede del
professionista cui poter presentare
reclami.
Art. 54.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le
parti, il professionista deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello
in cui il consumatore ha trasmesso
l'ordinazione al professionista.
2. In caso di mancata esecuzione
dell'ordinazione da parte del
professionista, dovuta alla
indisponibilità, anche temporanea, del
bene o del servizio richiesto, il
professionista, entro il termine di cui
al comma 1, informa il consumatore,
secondo le modalità di cui all'articolo
53, comma 1, e provvede al rimborso
delle somme eventualmente già
corrisposte per il pagamento della
fornitura. Salvo consenso del
consumatore, da esprimersi prima o al
momento della conclusione del contratto,
il professionista non può adempiere
eseguendo una fornitura diversa da
quella pattuita, anche se di valore e
qualità equivalenti o superiori.
Art. 55.
Esclusioni
1. Il diritto di recesso previsto
agli articoli 64 e seguenti, nonche' gli
articoli 52 e 53 ed il comma 1
dell'articolo 54 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura
di generi alimentari, di bevande o di
altri beni per uso domestico di consumo
corrente forniti al domicilio del
consumatore, al suo luogo di residenza o
al suo luogo di lavoro, da distributori
che effettuano giri frequenti e
regolari;
b) ai contratti di fornitura
di servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al tempo
libero, quando all'atto della
conclusione del contratto il
professionista si impegna a fornire tali
prestazioni ad una data determinata o in
un periodo prestabilito.
2. Salvo diverso accordo tra le
parti, il consumatore non può esercitare
il diritto di recesso previsto agli
articoli 64 e seguenti nei casi:
a) di fornitura di servizi
la cui esecuzione sia iniziata, con
l'accordo del consumatore, prima della
scadenza del termine previsto
dall'articolo 64, comma 1;
b) di fornitura di beni o
servizi il cui prezzo e' legato a
fluttuazioni dei tassi del mercato
finanziario che il professionista non e'
in grado di controllare;
c) di fornitura di beni
confezionati su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro natura,
non possono essere rispediti o rischiano
di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti
audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali,
periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e
lotterie.
Art. 56.
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il
pagamento mediante carta ove ciò sia
previsto tra le modalità di pagamento,
da comunicare al consumatore ai sensi
dell'articolo 52, comma 1, lettera
e).
2. L'istituto di emissione della
carta di pagamento riaccredita al
consumatore i pagamenti dei quali questi
dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo
pattuito ovvero l'effettuazione mediante
l'uso fraudolento della propria carta di
pagamento da parte del professionista o
di un terzo, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 12 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197. L'istituto di emissione
della carta di pagamento ha diritto di
addebitare al professionista le somme
riaccreditate al consumatore.
Art. 57.
Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o
servizi al consumatore in mancanza di
una sua previa ordinazione nel caso in
cui la fornitura comporti una richiesta
di pagamento.
2. Il consumatore non e' tenuto ad
alcuna prestazione corrispettiva in caso
di fornitura non richiesta. In ogni caso
la mancata risposta non significa
consenso.
Art. 58.
Limiti all'impiego di talune
tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un
professionista del telefono, della posta
elettronica, di sistemi automatizzati di
chiamata senza l'intervento di un
operatore o di fax richiede il consenso
preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a
distanza diverse da quelle di cui al
comma 1, qualora consentano una
comunicazione individuale, possono
essere impiegate dal professionista se
il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario.
Art. 59.
Vendita tramite mezzo televisivo o
altri mezzi audiovisivi
1. Nel caso di contratti a distanza
riguardanti la fornitura di beni o la
prestazione di servizi, sulla base di
offerte effettuate al pubblico tramite
il mezzo televisivo o altri mezzi
audiovisivi e finalizzate ad una diretta
stipulazione del contratto stesso,
nonche' nel caso di contratti conclusi
mediante l'uso di strumenti informatici
e telematici, l'informazione sul diritto
di recesso di cui all'articolo 52, comma
1, lettere f) e g),
come disciplinato agli articoli 64 e
seguenti, deve essere fornita nel corso
della presentazione del prodotto o del
servizio oggetto del contratto,
compatibilmente con le particolari
esigenze poste dalle caratteristiche
dello strumento impiegato e dalle
relative evoluzioni tecnologiche. Per i
contratti negoziati sulla base di una
offerta effettuata tramite il mezzo
televisivo l'informazione deve essere
fornita all'inizio e nel corso della
trasmissione nella quale sono contenute
le offerte. L'informazione sul diritto
di recesso deve essere altresì fornita
per iscritto, con le modalità previste
dall'articolo 52, non oltre il momento
in cui viene effettuata la consegna
della merce. Il termine per l'invio
della comunicazione per l'esercizio del
diritto di recesso decorre, ai sensi
dell'articolo 65, dalla data di
ricevimento della merce.
Art. 60.
Riferimenti
1. Il contratto a distanza deve
contenere il riferimento alle
disposizioni della presente sezione.
Art. 61.
Rinvio
1. Ai contratti a distanza si
applicano altresì le disposizioni di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, recante riforma
della disciplina relativa al commercio.
Sezione III
Disposizioni comuni
Art. 62.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca
reato il professionista che contravviene
alle norme di cui al presente capo,
ovvero non fornisce l'informazione al
consumatore, ovvero ostacola l'esercizio
del diritto di recesso ovvero fornisce
informazione incompleta o errata o
comunque non conforme sul diritto di
recesso da parte del consumatore secondo
le modalità di cui agli articoli 64 e
seguenti, ovvero non rimborsa al
consumatore le somme da questi
eventualmente pagate, nonche' nei casi
in cui abbia presentato all'incasso o
allo sconto gli effetti cambiari prima
che sia trascorso il termine di cui
all'articolo 64, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantacinque.
2. Nei casi di particolare gravità o
di recidiva, i limiti minimo e massimo
della sanzione indicata al comma 1 sono
raddoppiati. La recidiva si verifica
qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno,
anche se si e' proceduto al pagamento
della sanzione mediante oblazione.
3. Le sanzioni sono applicate ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della
predetta legge n. 689 del 1981,
all'accertamento delle violazioni
provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il
rapporto previsto dall'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
presentato alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura
della provincia in cui vi e' la
residenza o la sede legale del
professionista, ovvero, limitatamente
alla violazione di cui all'articolo 58,
al Garante per la protezione dei dati
personali.
Art. 63.
Foro competente
1. Per le controversie civili
inerenti all'applicazione del presente
capo la competenza territoriale
inderogabile e' del giudice del luogo di
residenza o di domicilio del
consumatore, se ubicati nel territorio
dello Stato.
Sezione IV
Diritto di recesso
Art. 64.
Esercizio del diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte
contrattuali a distanza ovvero negoziati
fuori dai locali commerciali, il
consumatore ha diritto di recedere senza
alcuna penalità e senza specificarne il
motivo, entro il termine di dieci giorni
lavorativi, salvo quanto stabilito
dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.
2. Il diritto di recesso si esercita
con l'invio, entro i termini previsti
dal comma 1, di una comunicazione
scritta alla sede del professionista
mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. La comunicazione può
essere inviata, entro lo stesso termine,
anche mediante telegramma, telex, posta
elettronica e fax, a condizione che sia
confermata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le
quarantotto ore successive; la
raccomandata si intende spedita in tempo
utile se consegnata all'ufficio postale
accettante entro i termini previsti dal
codice o dal contratto, ove diversi.
L'avviso di ricevimento non e',
comunque, condizione essenziale per
provare l'esercizio del diritto di
recesso.
3. Qualora espressamente previsto
nell'offerta o nell'informazione
concernente il diritto di recesso, in
luogo di una specifica comunicazione e'
sufficiente la restituzione, entro il
termine di cui al comma 1, della merce
ricevuta.
Art. 65.
Decorrenze
1. Per i contratti o le proposte
contrattuali negoziati fuori dei locali
commerciali, il termine per l'esercizio
del diritto di recesso di cui
all'articolo 64 decorre:
a) dalla data di
sottoscrizione della nota d'ordine
contenente l'informazione di cui
all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui
non sia predisposta una nota d'ordine,
dalla data di ricezione
dell'informazione stessa, per i
contratti riguardanti la prestazione di
servizi ovvero per i contratti
riguardanti la fornitura di beni,
qualora al consumatore sia stato
preventivamente mostrato o illustrato
dal professionista il prodotto oggetto
del contratto;
b) dalla data di ricevimento
della merce, se successiva, per i
contratti riguardanti la fornitura di
beni, qualora l'acquisto sia stato
effettuato senza la presenza del
professionista ovvero sia stato mostrato
o illustrato un prodotto di tipo diverso
da quello oggetto del contratto.
2. Per i contratti a distanza, il
termine per l'esercizio del diritto di
recesso di cui all'articolo 64 decorre:
a) per i beni, dal giorno
del loro ricevimento da parte del
consumatore ove siano stati soddisfatti
gli obblighi di informazione di cui
all'articolo 52 o dal giorno in cui
questi ultimi siano stati soddisfatti,
qualora ciò avvenga dopo la conclusione
del contratto purche' non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione
stessa;
b) per i servizi, dal giorno
della conclusione del contratto o dal
giorno in cui siano stati soddisfatti
gli obblighi di informazione di cui
all'articolo 52, qualora ciò avvenga
dopo la conclusione del contratto
purche' non oltre il termine di tre mesi
dalla conclusione stessa.
3. Nel caso in cui il professionista
non abbia soddisfatto, per i contratti o
le proposte contrattuali negoziati fuori
dei locali commerciali gli obblighi di
informazione di cui all'articolo 47,
ovvero, per i contratti a distanza, gli
obblighi di informazione di cui agli
articoli 52, comma 1, lettere f)
e g), e 53, il termine per
l'esercizio del diritto di recesso e',
rispettivamente, di sessanta o di
novanta giorni e decorre, per i beni,
dal giorno del loro ricevimento da parte
del consumatore, per i servizi, dal
giorno della conclusione del contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3
si applicano anche nel caso in cui il
professionista fornisca una informazione
incompleta o errata che non consenta il
corretto esercizio del diritto di
recesso.
5. Le parti possono convenire
garanzie più ampie nei confronti dei
consumatori rispetto a quanto previsto
dal presente articolo.
Art. 66.
Effetti del diritto di recesso
1. Con la ricezione da parte del
professionista della comunicazione di
cui all'articolo 64, le parti sono
sciolte dalle rispettive obbligazioni
derivanti dal contratto o dalla proposta
contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi
in cui le obbligazioni stesse siano
state nel frattempo in tutto o in parte
eseguite, le ulteriori obbligazioni di
cui all'articolo 67.
Art. 67.
Ulteriori obbligazioni delle parti
1. Qualora sia avvenuta la consegna
del bene il consumatore e' tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione
del professionista o della persona da
questi designata, secondo le modalità ed
i tempi previsti dal contratto. Il
termine per la restituzione del bene non
può comunque essere inferiore a dieci
giorni lavorativi decorrenti dalla data
del ricevimento del bene. Ai fini della
scadenza del termine la merce si intende
restituita nel momento in cui viene
consegnata all'ufficio postale
accettante o allo spedizioniere.
2. Per i contratti riguardanti la
vendita di beni, qualora vi sia stata la
consegna della merce, la sostanziale
integrità del bene da restituire e'
condizione essenziale per l'esercizio
del diritto di recesso. E' comunque
sufficiente che il bene sia restituito
in normale stato di conservazione, in
quanto sia stato custodito ed
eventualmente adoperato con l'uso della
normale diligenza.
3. Le sole spese dovute dal
consumatore per l'esercizio del diritto
di recesso a norma del presente articolo
sono le spese dirette di restituzione
del bene al mittente, ove espressamente
previsto dal contratto.
4. Se il diritto di recesso e'
esercitato dal consumatore conformemente
alle disposizioni della presente
sezione, il professionista e' tenuto al
rimborso delle somme versate dal
consumatore, ivi comprese le somme
versate a titolo di caparra. Il rimborso
deve avvenire gratuitamente, nel minor
tempo possibile e in ogni caso entro
trenta giorni dalla data in cui il
professionista e' venuto a conoscenza
dell'esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore. Le somme si
intendono rimborsate nei termini qualora
vengano effettivamente restituite,
spedite o riaccreditate con valuta non
posteriore alla scadenza del termine
precedentemente indicato.
5. Nell'ipotesi in cui il pagamento
sia stato effettuato per mezzo di
effetti cambiari, qualora questi non
siano stati ancora presentati
all'incasso, deve procedersi alla loro
restituzione. E' nulla qualsiasi
clausola che preveda limitazioni al
rimborso nei confronti del consumatore
delle somme versate in conseguenza
dell'esercizio del diritto di recesso.
6. Qualora il prezzo di un bene o di
un servizio, oggetto di un contratto di
cui al presente titolo, sia interamente
o parzialmente coperto da un credito
concesso al consumatore, dal
professionista ovvero da terzi in base
ad un accordo tra questi e il
professionista, il contratto di credito
si intende risolto di diritto, senza
alcuna penalità, nel caso in cui il
consumatore eserciti il diritto di
recesso conformemente alle disposizioni
di cui al presente articolo. E' fatto
obbligo al professionista di comunicare
al terzo concedente il credito
l'avvenuto esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore. Le
somme eventualmente versate dal terzo
che ha concesso il credito a pagamento
del bene o del servizio fino al momento
in cui ha conoscenza dell'avvenuto
esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore sono rimborsate al
terzo dal professionista, senza alcuna
penalità, fatta salva la corresponsione
degli interessi legali maturati.
Capo II
COMMERCIO
ELETTRONICO
Art. 68.
Rinvio
1. Alle offerte di servizi della
società dell'informazione, effettuate ai
consumatori per via elettronica, si
applicano, per gli aspetti non
disciplinati dal presente codice, le
disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
recante attuazione della direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico,
nel mercato interno.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI
CONTRATTI
Capo I
CONTRATTI RELATIVI
ALL'ACQUISIZIONE DI UN DIRITTO DI
GODIMENTO RIPARTITO DI BENI IMMOBILI
Art. 69.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si
intende per:
a) contratto: uno o più
contratti della durata di almeno tre
anni con i quali, verso pagamento di un
prezzo globale, si costituisce, si
trasferisce o si promette di costituire
o trasferire, direttamente o
indirettamente, un diritto reale ovvero
un altro diritto avente ad oggetto il
godimento di uno o più beni immobili,
per un periodo determinato o
determinabile dell'anno non inferiore ad
una settimana;
b) acquirente: il
consumatore in favore del quale si
costituisce, si trasferisce o si
promette di costituire o di trasferire
il diritto oggetto del contratto;
c) venditore: la persona
fisica o giuridica che, nell'ambito
della sua attività professionale,
costituisce, trasferisce o promette di
costituire o di trasferire il diritto
oggetto del contratto; al venditore e'
equiparato ai fini dell'applicazione del
codice colui che, a qualsiasi titolo,
promuove la costituzione, il
trasferimento o la promessa di
trasferimento del diritto oggetto del
contratto;
d) bene immobile: un
immobile, anche con destinazione
alberghiera, o parte di esso, per uso
abitazione o per uso alberghiero o per
uso turistico-ricettivo, su cui verte il
diritto oggetto del contratto.
Art. 70.
Documento informativo
1. Il venditore e' tenuto a
consegnare ad ogni persona che richiede
informazioni sul bene immobile un
documento informativo in cui sono
indicati con precisione i seguenti
elementi:
a) il diritto oggetto del
contratto, con specificazione della
natura e delle condizioni di esercizio
di tale diritto nello Stato in cui e'
situato l'immobile; se tali ultime
condizioni sono soddisfatte o, in caso
contrario, quali occorre soddisfare;
b) l'identità ed il
domicilio del venditore, con
specificazione della sua qualità
giuridica, l'identità ed il domicilio
del proprietario;
c) se l'immobile e'
determinato:
1) la descrizione dell'immobile e la sua
ubicazione;
2) gli estremi del permesso di costruire
ovvero di altro titolo edilizio e delle
leggi regionali che regolano l'uso
dell'immobile con destinazione
turistico-ricettiva e, per gli immobili
situati all'estero, gli estremi degli
atti che garantiscano la loro conformità
alle prescrizioni vigenti in materia;
d) se l'immobile non e'
ancora determinato:
1) gli estremi della concessione
edilizia e delle leggi regionali che
regolano l'uso dell'immobile con
destinazione turistico-ricettiva e, per
gli immobili situati all'estero, gli
estremi degli atti che garantiscano la
loro conformità alle prescrizioni
vigenti in materia, nonche' lo stato di
avanzamento dei lavori di costruzione
dell'immobile e la data entro la quale
e' prevedibile il completamento degli
stessi;
2) lo stato di avanzamento dei lavori
relativi ai servizi, quali il
collegamento alla rete di distribuzione
di gas, elettricità, acqua e telefono;
3) in caso di mancato completamento
dell'immobile, le garanzie relative al
rimborso dei pagamenti già effettuati e
le modalità di applicazione di queste
garanzie;
e) i servizi comuni ai quali
l'acquirente ha o avrà accesso, quali
luce, acqua, manutenzione, raccolta di
rifiuti, e le relative condizioni di
utilizzazione;
f) le strutture comuni alle
quali l'acquirente ha o avrà accesso,
quali piscina, sauna, ed altre, e le
relative condizioni di utilizzazione;
g) le norme applicabili in
materia di manutenzione e riparazione
dell'immobile, nonche' in materia di
amministrazione e gestione dello stesso;
h) il prezzo globale,
comprensivo di IVA, che l'acquirente
verserà quale corrispettivo; la stima
dell'importo delle spese, a carico
dell'acquirente, per l'utilizzazione dei
servizi e delle strutture comuni e la
base di calcolo dell'importo degli oneri
connessi all'occupazione dell'immobile
da parte dell'acquirente, delle tasse e
imposte, delle spese amministrative
accessorie per la gestione, la
manutenzione e la riparazione, nonche'
le eventuali spese di trascrizione del
contratto;
i) informazioni circa il
diritto di recesso dal contratto con
l'indicazione degli elementi
identificativi della persona alla quale
deve essere comunicato il recesso
stesso, precisando le modalità della
comunicazione e l'importo complessivo
delle spese, specificando quelle che
l'acquirente in caso di recesso e'
tenuto a rimborsare; informazioni circa
le modalità per risolvere il contratto
di concessione di credito connesso al
contratto, in caso di recesso;
l) le modalità per ottenere
ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche quando il venditore
offre al pubblico un diritto che
attribuisce il godimento su uno o più
beni immobili sulla base di liste,
elenchi, cataloghi o altre forme di
comunicazione. In questo caso il
documento informativo deve essere
consegnato per ciascuno dei beni
immobili oggetto dell'offerta.
3. Il venditore non può apportare
modifiche agli elementi del documento di
cui al comma 1, a meno che le stesse non
siano dovute a circostanze indipendenti
dalla sua volontà; in tale caso le
modifiche devono essere comunicate alla
parte interessata prima della
conclusione del contratto ed inserite
nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna
del documento informativo, le parti
possono accordarsi per modificare il
documento stesso.
4. Il documento di cui al comma 1
deve essere redatto nella lingua o in
una delle lingue dello Stato membro in
cui risiede la persona interessata
oppure, a scelta di quest'ultima, nella
lingua o in una delle lingue dello Stato
di cui la persona stessa e' cittadina,
purche' si tratti di lingue ufficiali
dell'Unione europea.
5. Restano salve le disposizioni
previste dal codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 71.
Requisiti del contratto
1. Il contratto deve essere redatto
per iscritto a pena di nullità; esso e'
redatto nella lingua italiana e tradotto
nella lingua o in una delle lingue dello
Stato membro in cui risiede l'acquirente
oppure, a scelta di quest'ultimo, nella
lingua o in una delle lingue dello Stato
di cui egli e' cittadino, purche' si
tratti di lingue ufficiali dell'Unione
europea.
2. Il contratto contiene, oltre a
tutti gli elementi di cui all'articolo
70, comma 1, lettere da a) a
i), i seguenti ulteriori elementi:
a) l'identità ed il
domicilio dell'acquirente;
b) la durata del contratto
ed il termine a partire dal quale il
consumatore può esercitare il suo
diritto di godimento;
c) una clausola in cui si
afferma che l'acquisto non comporta per
l'acquirente altri oneri, obblighi o
spese diversi da quelli stabiliti nel
contratto;
d) la possibilità o meno di
partecipare ad un sistema di scambio
ovvero di vendita del diritto oggetto
del contratto, nonche' i costi eventuali
qualora il sistema di scambio ovvero di
vendita sia organizzato dal venditore o
da un terzo da questi designato nel
contratto;
e) la data ed il luogo di
sottoscrizione del contratto.
3. Il venditore deve fornire
all'acquirente la traduzione del
contratto nella lingua dello Stato
membro in cui e' situato il bene
immobile, purche' si tratti di una delle
lingue ufficiali dell'Unione europea.
Art. 72.
Obblighi specifici del venditore
1. Il venditore utilizza il termine
multiproprietà nel documento
informativo, nel contratto e nella
pubblicità commerciale relativa al bene
immobile soltanto quando il diritto
oggetto del contratto e' un diritto
reale.
2. La pubblicità commerciale relativa
al bene immobile deve fare riferimento
al diritto di ottenere il documento
informativo, indicando il luogo in cui
lo stesso viene consegnato.
Art. 73.
Diritto di recesso
1. Entro dieci giorni lavorativi
dalla conclusione del contratto
l'acquirente può recedere dallo stesso
senza specificarne il motivo. In tale
caso l'acquirente non e' tenuto a pagare
alcuna penalità e deve rimborsare al
venditore solo le spese sostenute e
documentate per la conclusione del
contratto e di cui e' fatta menzione
nello stesso, purche' si tratti di spese
relative ad atti da espletare
tassativamente prima dello scadere del
periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno
degli elementi di cui all'articolo 70,
comma 1, lettere a), b),
c), d), numero 1),
h) e i), ed all'articolo
71, comma 2, lettere b) e
d), e non contiene la data di cui
all'articolo 71, comma 2, lettera e),
l'acquirente può recedere dallo stesso
entro tre mesi dalla conclusione. In
tale caso l'acquirente non e' tenuto ad
alcuna penalità ne' ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla
conclusione del contratto sono
comunicati gli elementi di cui al comma
2, l'acquirente può esercitare il
diritto di recesso alle condizioni di
cui al comma 1, ed il termine di dieci
giorni lavorativi decorre dalla data di
ricezione della comunicazione degli
elementi stessi.
4. Se l'acquirente non esercita il
diritto di recesso di cui al comma 2, ed
il venditore non effettua la
comunicazione di cui al comma 3,
l'acquirente può esercitare il diritto
di recesso alle condizioni di cui al
comma 1, ed il termine di dieci giorni
lavorativi decorre dal giorno successivo
alla scadenza dei tre mesi dalla
conclusione del contratto.