
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'
DIRITTO E PROGRESSO
DPR
28/03/1986 Num. 136
(in Gazz. Uff., 2 maggio, n. 100)
Modificazioni
al regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.
Preambolo
Il
Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli 5,
primo comma, 18, 19 e 20, ultimo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382;
Visto il regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e modificato
nella tabella A, annesso 1, con decreto interministeriale 7 maggio 1984, e nella
tabella B, annesso 2, con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1984, n. 912; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Sentite le commissioni permanenti difesa della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1986; Sulla
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle
finanze: Emana il seguente
decreto:
Articolo 1
Gli articoli
3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691,
e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: Art. 3. (Suddivisione del
personale ai fini della rappresentanza). -- Ai fini della rappresentanza il
personale è suddiviso nelle seguenti categorie: categoria A: ufficiali
e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o
richiamati in servizio;
categoria B: sottufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria,
in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio; categoria C: volontari
(allievi ufficiali delle accademie militari, allievi della scuola militare
<<Nunziatella>>, allievi sottufficiali, allievi carabinieri e
finanzieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo e in ferma
volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio); per i
militari di leva:
categoria D: ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio
di prima nomina;
categoria E: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi
gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi
carabinieri ausiliari. Art.
5. (Composizione e collocazione dei COIR). -- I COIR sono costituiti da
rappresentanti delle categorie A, B, C, D ed E. La collocazione e la composizione
dei COIR sono quelle risultanti dalla tabella B, annesso 2, al presente
regolamento. La tabella B
viene modificata, in relazione a variazioni di forza effettiva e a modifiche
organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati con decreto del
Ministro della difesa di concerto con quello delle finanze. Art. 7. (COBAR per frequentatori
di istituti di formazione). -- Presso istituti -- accademie, scuole, collegi --
e reparti che svolgono corsi di istruzione a carattere formativo viene
istituito, di norma, un COBAR speciale per frequentatori. I COBAR allievi si intendono in
aggiunta ai COBAR cui fa capo il personale del quadro permanente degli istituti
e reparti interessati. Il
personale allievo dà luogo, con gli stessi criteri indicati per altri COBAR, a
rappresentanze delle varie categorie presenti, con validità limitata al livello
di base ed alla permanenza del suddetto personale presso gli istituti e reparti;
il mandato ha la durata del corso e non può comunque superare il periodo di un
anno. I militari
frequentatori di corsi, della durata di almeno trenta giorni sono elettori nei
COBAR allievi. I militari
frequentatori di corsi, della durata di almeno novanta giorni, sono eleggibili a
condizione che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 19 e
che debbano permanere presso l'istituto o reparto almeno sessanta giorni dalla
data delle elezioni. L'inizio
di un nuovo corso non dà luogo a nuove elezioni laddove esiste già un COBAR
allievi rappresentativo della categoria interessata. I capi di stato maggiore della
difesa e di Forza armata nonchè i comandanti generali stabiliscono presso quali
istituti e reparti di propria competenza debbano essere istituiti i COBAR
allievi e dispongono per le elezioni da effettuarsi con le procedure previste
dalla parte terza del presente regolamento, per quanto applicabili. Art. 9. (Competenze del COCER). --
Il COCER formula pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano
oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il
trattamento, la tutela -- di natura giuridica, economica, previdenziale,
sanitaria, culturale e morale -- dei militari. Qualora i problemi trattati
riguardino il servizio di leva, il COCER deve sentire in merito i militari di
leva che vengono eletti negli organi intermedi o loro delegazioni. Art. 10. (Competenze comuni a
tutti gli organi di rappresentanza). -- Gli organi della rappresentanza oltre
alle competenze di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento hanno la
funzione di prospettare alle autorità gerarchiche competenti le istanze di
carattere collettivo relative ai seguenti campi di interesse: a) conservazione dei
posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale,
inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio
militare; b)
provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e
per cause di servizio;
c) attività assistenziali, culturali, ricreative, di educazione civica e
di promozione sociale, anche a favore dei familiari; d) organizzazione
delle sale convegno e delle mense; e) condizioni
igienico-sanitarie;
f) alloggi. Alle
riunioni dei consigli di rappresentanza partecipano solo i militari eletti nei
consigli stessi. I comandanti
corrispondenti, su richiesta degli organi di rappresentanza, al fine di
consentire l'acquisizione di informazioni utili per la trattazione delle
questioni relative alle materie di cui al precedente primo comma, possono
autorizzare l'audizione di militari dipendenti ritenuti idonei. Art. 11. (Particolari competenze
dei COIR e dei COBAR). -- L'amministrazione militare, unica competente a
mantenere i rapporti con le regioni, le province e i comuni, può avvalersi a tal
fine, anche su richiesta degli organi di rappresentanza, dell'apporto dei COIR e
dei COBAR per la trattazione dei provvedimenti da adottare in materia di
attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a
favore dei familiari dei militari.
In tal caso l'amministrazione militare, sentiti gli organi della
rappresentanza e le amministrazioni locali, definisce i programmi intesi a dare
concreto sviluppo ai rapporti tra le comunità militari e le popolazioni del
luogo. I comandanti
responsabili possono avvalersi, per mantenimento di tali rapporti, dei consigli
di rappresentanza o di loro delegati facenti parte della rappresentanza
stessa. Art. 12. (Facoltà e
limiti del mandato). -- I militari eletti quali delegati rappresentano le
categorie di appartenenza nei consigli dei quali fanno parte. Tutte le operazioni inerenti le
rappresentanze militari sono svolte dal personale <<per motivi di
servizio>>. L'esercizio
del mandato è limitato alle attività previste dal presente regolamento e non
sottrae i delegati ai diritti e ai doveri derivanti dal proprio stato
militare. I membri dei
consigli della rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le
funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si
renda necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non
altrimenti assolvibili. Ai
singoli delegati nella loro qualità di componenti dell'organo di rappresentanza,
è vietato: a)
formulare pareri e proposte o avanzare richieste e istanze che esulino dalle
materie e dai campi di interesse indicati dall'art. 19 della legge 11 luglio
1978, n. 382; b)
rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività
di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza; c) avere rapporti di
qualsiasi genere con organismi estranei alle Forze armate, salvo quanto disposto
dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e dal presente regolamento; d) svolgere attività
che, ai sensi della legge 11 luglio 1978, n. 382, o del presente regolamento,
sono devolute alle competenze collegiali del consiglio di appartenenza; e) promuovere e
raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attività di
rappresentanza;
f) assumere iniziative che possano infirmare l'assoluta estraneità delle
Forze armate alle competizioni politiche. Ai delegati deve comunque essere
garantita libertà di opinione nell'espletamento dei compiti connessi con lo
specifico incarico, fermo restando che l'inosservanza delle norme contenute
nella legge 11 luglio 1978, n. 382, e nel presente regolamento è considerata a
tutti gli effetti grave mancanza disciplinare. Art. 13. (Durata del mandato). --
Il mandato è conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli
18 e 21 del presente regolamento; esso ha la seguente durata: per i militari delle
categorie A (ufficiali) e B (sottufficiali): due anni; per i militari di
categoria C (volontari): due anni per i volontari dei Corpi armati e sei mesi
per i volontari delle Forze armate; per i militari delle
categorie D ed E: sei mesi; per i militari dei
COBAR allievi e all'estero la durata del mandato è fissata nei precedenti
articoli 7 e 7-bis. Il
militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato, con
determinazione del comandante dell'unità di base, per una delle seguenti
cause: a)
cessazione dal servizio;
b) passaggio ad altra categoria; c) trasferimento; d) perdita di uno o
più requisiti per l'eleggibilità previsti alle lettere a), b), e) ed f) di cui
al quarto comma del successivo art. 19; e) aver riportato
durante il mandato due consegne di rigore per violazione delle norme sulla
rappresentanza militare. La
permanenza all'estero, isolatamente o collettivamente, per un periodo superiore
a sei mesi determina la cessazione del mandato dei delegati eletti negli
organismi di rappresentanza in Italia. Il militare eletto quale
rappresentante può dimettersi volontariamente da uno o più consigli. In tal caso
rassegna le dimissioni al consiglio di appartenenza che le trasmette, tramite il
presidente, al comandante del corrispondente livello per i correlativi
adempimenti. I trasferimenti
dei delegati, non conseguenti all'applicazione di altre leggi vigenti, qualora
pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di
rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene.
In caso di discordanza prevarranno le motivate necessità d'impiego
dell'amministrazione militare purchè il delegato da trasferire possa essere
sostituito nell'organo di rappresentanza secondo le norme stabilite negli ultimi
due commi del presente articolo.
I delegati presso il COCER se trasferiti ad unità ed enti nazionali
dislocati sul territorio nazionale, continuano a far parte del consiglio
stesso. I delegati presso i
COIR, se trasferiti, continuano a far parte dei consigli stessi soltanto se sono
stati assegnati ad un reparto o ente collegato ai fini della rappresentanza al
comando presso il quale è costituito il COIR di cui sono membri. A coloro che cessano
anticipatamente dal mandato subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo
residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella
graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti. Ove ciò non sia possibile si
procede ad elezioni straordinarie per le sole categorie interessate e per il
periodo residuo del mandato. Le elezioni straordinarie per la sostituzione di
delegati delle sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo ogni
qualvolta si riduca la composizione numerica stabilita per i predetti consigli
rispettivamente nelle tabelle A e B annesse al presente regolamento. Le elezioni
straordinarie per la sostituzione dei delegati dei COBAR invece hanno luogo solo
se le categorie dei militari cessati anticipatamente dal mandato non siano
rappresentate da almeno un delegato.
Art. 14. (Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni). -- Il
delegato più elevato in grado o più anziano di ciascun organo di rappresentanza
assume l'incarico di presidente.
In tutti gli organi di rappresentanza, in assenza del presidente, le
relative funzioni sono esercitate dal vice presidente vicario che si identifica
nel delegato più elevato in grado o, a parità di grado, più anziano presente
alle riunioni. Nel COCER le
riunioni sono presiedute: quelle di categoria,
dal più elevato in grado o più anziano della rispettiva categoria; quelle di sezione di
Forza armata o Corpo armato, dal più elevato in grado, o, a parità di grado, dal
più anziano. Il presidente,
nell'ambito delle sue competenze, dirige le riunioni avvalendosi dei poteri ed
esercitando i doveri conferitigli dal regolamento interno. Il presidente ha il dovere di
mantenere l'ordine durante le riunioni e deve informare le autorità gerarchiche
competenti delle infrazioni disciplinari commesse dai delegati, anche al fine
della loro cessazione dal mandato, secondo quanto stabilito dall'art. 13,
lettera e). Tutti i membri
degli organi della rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni
impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi
stessi. Art. 15. (Gradi
successivi delle votazioni e calendario delle elezioni). -- I militari delle
categorie A, B, C, D ed E di ciascuna unità di base individuata ai sensi
dell'art. 6, eleggono -- con voto diretto, nominativo e segreto e con le
modalità di cui ai successivi articoli -- propri rappresentanti presso i
corrispondenti COBAR. I
rappresentanti nei COBAR delle categorie A, B, C, D ed E eleggono nel proprio
ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai
successivi articoli, i membri dei corrispondenti COIR. I rappresentanti nei COIR delle
categorie A, B, e C eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e
segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli, i membri dei
corrispondenti COCER. I
rappresentanti nei COIR delle categorie D ed E eleggono nel proprio ambito i
delegati a partecipare alla riunione annuale, indetta dal Ministro della difesa,
prevista dall'art. 19 della legge n. 382/1978. Prima della scadenza del mandato
biennale, il Ministro della difesa, di concerto con quello delle finanze, indice
le elezioni da effettuare per il successivo biennio: a) stabilendo un arco
di tempo, di almeno dieci giorni, entro il quale devono essere eletti i
rappresentanti nei COBAR; b) fissando le date
per le elezioni dei COIR e del COCER, con il criterio che tali elezioni devono
essere intervallate dai dieci ai quindici giorni rispetto alle elezioni del
livello inferiore. Le
elezioni straordinarie di categoria sono indette: dagli stati maggiori
di Forza armata e dai comandi generali per la sostituzione dei delegati delle
sezioni del COCER;
dagli Alti comandi periferici per la sostituzione dei delegati dei
COIR; dai
comandanti delle unità di base, in coincidenza con le elezioni semestrali per il
rinnovo dei rappresentanti delle categorie C, D ed E, per la sostituzione dei
delegati dei COBAR. Art. 16.
(Posti di votazione). -- Per ogni elezione il comandante (o responsabile
dell'ente, indicato sempre con la dizione <<comandante>>), al cui
livello è collocato il consiglio da eleggere, stabilisce, in relazione alla
entità e alla dislocazione dell'unità o ente interessato, il numero e
l'ubicazione dei <<posti di votazione>>, da organizzare all'interno
di infrastrutture militari, dandone comunicazione, con congruo anticipo, negli
albi dei comandi interessati.
Se previsti più posti di votazione il comandante stabilisce quello che
deve assumere funzioni di <<posto n. 1>>. Nell'ambito dei locali destinati
alla votazione si deve garantire, con appositi accorgimenti, la segretezza del
voto. Gli scrutatori: a) devono essere nel
numero minimo di tre compreso il presidente, fermo restando che ogni categoria
deve avere almeno uno scrutatore; b) sono sorteggiati,
ad eccezione del presidente che è designato dal comandante, fra gli elettori di
ciascun posto di votazione, con esclusione degli analfabeti; c) si riuniscono, nei
locali assegnati per le elezioni, all'orario fissato per l'inizio delle
operazioni di voto. Gli eventuali assenti vengono sostituiti dal presidente con
altrettanti elettori della stessa categoria. Il comandante provvede a far
consegnare, in tempo utile, al presidente: l'elenco degli
elettori; tre
elenchi degli eleggibili, di cui uno da affiggere nel posto di votazione; una copia del presente
regolamento; le
urne elettorali ed un congruo numero di schede elettorali di colore diverso a
seconda delle varie categorie di militari chiamati alle elezioni, nonchè di
matite. Il presidente sigilla
le urne, autentica con la propria firma le schede e dichiara aperta la
votazione. Art. 17. (Modalità
di carattere generale per la votazione e lo scrutinio). -- Il militare ha il
dovere di partecipare alle elezioni della rappresentanza. L'elettore: vota soltanto nel
posto in cui è iscritto, fermo restando che deve essere assicurata la presenza
di almeno due scrutatori; riceve dal presidente,
previa presentazione, se richiesto, di un documento di identità, una scheda
autenticata; si
reca da solo nel luogo opportunamente predisposto e scrive sulla scheda il
cognome e/o il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili, ed, eventualmente,
anche, il nome e il grado dell'eleggibile o degli eleggibili prescelti della
propria categoria;
piega la scheda e la consegna chiusa al presidente che la deposita
nell'urna mentre uno scrutatore attesta l'avvenuta votazione firmando, a fianco
del nome dell'elettore, nell'apposito elenco. I posti di votazione sono forniti
di tante urne quante sono le categorie dei delegati da eleggere e le schede
elettorali sono di colore diverso per ciascuna categoria di elettori. Il posto di votazione è aperto
fino ad esaurimento delle operazioni di voto; comunque il comandante determina
l'ora di chiusura, assicurando un minimo di otto ore continuative di
votazione. Al termine delle
operazioni di voto, il presidente accerta il numero di coloro che hanno votato
ed inizia subito le operazioni di scrutinio che devono essere ultimate senza
interruzioni. Per lo spoglio,
il presidente estrae le schede una alla volta, verifica la validità del voto e
ne dà lettura ad alta voce mentre almeno due scrutatori annotano il numero dei
voti riportati da ciascun eleggibile. Le schede sono nulle se sprovviste
di autentica, oppure se presentano scritture o segni estranei alla votazione
stessa. Le preferenze
indicate in eccedenza al numero stabilito sono considerate nulle. Sono anche nulle nella parte in
cui eventualmente indichino nominativi estranei a quelli eleggibili per ciascuna
categoria. Art. 19. (Norme
particolari per l'elezione dei COBAR). -- Ai sensi del primo comma del
precedente art. 15, sono elettori tutti i militari in forza presso l'unità di
base compresi quelli eventualmente distaccati per servizi collettivi in altre
sedi. I militari che prestino isolatamente servizio presso altra unità di base
sono elettori in quest'ultima ed eleggibili nell'unità di base di
appartenenza. I militari in
cura o in osservazione presso organi sanitari militari che non fanno parte
dell'unità di base in cui confluisce l'ente o il reparto di appartenenza dei
militari stessi, sono elettori presso l'unità di base dell'organo sanitario ed
eleggibili in quella di appartenenza. Nel caso di elezioni preliminari,
ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome e/o il numero d'ordine
dell'elenco degli eleggibili ed, eventualmente, anche il nome ed il grado di un
solo candidato della propria unità elementare. Nel caso di elezioni definitive,
ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome e/o il numero d'ordine
dell'elenco degli eleggibili ed, eventualmente, anche il nome ed il grado di un
numero di eleggibili non superiore ai due terzi del numero di delegati da
eleggere per la propria categoria.
Sono eleggibili i militari specificati al primo comma e al secondo comma
del presente articolo purchè in possesso dei seguenti requisiti: a) non essere il
comandante dell'unità di base; b) non aver riportato
condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di Stato; c) dover svolgere
almeno sei mesi di servizio, se militari di leva; d) non aver riportato
una o più punizioni di consegna di rigore per inosservanza della legge 11 luglio
1978, n. 382, negli ultimi quattro anni di servizio nella categoria di
appartenenza, salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della
medesima legge;
e) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva; f) non trovarsi in
stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa. Per i militari di carriera
costituisce, altresì, requisito di eleggibilità il non aver ricoperto l'incarico
di rappresentante nel precedente periodo di mandato. Il comandante pubblica sugli albi,
il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco definitivo in ordine
alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna delle categorie interessate,
precisando per ciascuna anche il numero di quelli da eleggere e le preferenze
che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei
delegati da eleggere. Il
comandante pubblica sugli albi, il secondo giorno che precede le votazioni,
l'elenco definitivo in ordine alfabetico degli elettori di ciascuna delle
categorie interessate. Le
schede di votazione del personale che, alla data delle elezioni, sia distaccato
in altre sedi per servizi collettivi, sono inviate ai rispettivi posti di
votazione mediante corriere.
Nel caso un militare eletto risultasse non eleggibile a seguito degli
accertamenti di ufficio presso il casellario giudiziario, lo stesso sarà
dichiarato decaduto dall'organo o dagli organi di rappresentanza con
determinazione del comandante corrispondente e verrà sostituito secondo quanto
stabilito al precedente art. 13.
Art. 20. (Norme particolari per l'elezione dei COIR). -- Sono elettori i
militari di cui al secondo comma dell'art. 15. Ciascun elettore non può scrivere
sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di
delegati da eleggere per la propria categoria. Sono eleggibili, per l'elezione di
ciascun COIR, tutti i delegati eletti nei corrispondenti COBAR. Il comandante dell'ente cui è
collegato il COIR da eleggere: a) stabilisce il
numero e la dislocazione dei posti di votazione, indicando, per ciascuno di
essi, gli elenchi dei militari elettori distinti per categoria. Copia di tali
elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti di votazione
corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unità di base di
appartenenza; b)
pubblica sui predetti albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco
in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna categoria,
precisando per ciascuna il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si
possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da
eleggere; c) fa
pervenire le schede ai rispettivi posti di votazione affidandole chiuse in plico
sigillato ad un corriere, che lo consegna al presidente del posto di votazione e
ne ritira ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del plico. Art. 21. (Norme particolari per
l'elezione del COCER). -- Le elezioni dei membri del COCER sono effettuate
separatamente per ciascuna sezione di Forza armata o Corpo armato. Sono elettori i militari di cui al
terzo comma dell'art. 15. Ciascun militare elettore non può scrivere sulla
scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da
eleggere per la propria categoria.
Sono eleggibili, per ogni sezione di Forza armata o Corpo armato, i
delegati eletti nei corrispondenti COIR. Gli stati maggiori di Forza armata
e i comandi generali, ciascuno per la parte di competenza: a) stabiliscono numero
e dislocazione dei posti di votazione, indicando, per ognuno di essi, gli
elenchi degli elettori, distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve
essere consegnata ai presidenti dei posti di votazione corrispondenti e fatta
pubblicare sugli albi delle unità di base di appartenenza; b) pubblicano sui
predetti albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine
alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna categoria, precisando per
ciascuna il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono
esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da
eleggere; c)
fanno pervenire le schede ai rispettivi posti di votazione affidandole chiuse in
plico sigillato ad un corriere, che lo consegna al presidente del posto di
votazione e ne ritira ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del
plico. La proclamazione degli
eletti nel COCER è fatta con dichiarazione del capo di stato maggiore della
difesa sulla scorta dei verbali inviati dai capi di stato maggiore di Forza
armata e dai comandanti generali. Copia di tale dichiarazione è inviata al
Ministro della difesa ed a quello delle finanze, nonchè alle autorità competenti
alle variazioni matricolari.
Art. 22. (Propaganda). -- Ogni eleggibile può rendere noti solo nei
luoghi militari gli orientamenti personali secondo i quali, se eletto, intende
assolvere il suo mandato.
L'attività di propaganda deve essere svolta: a) nell'ambito
esclusivo delle competenze previste dalla legge e nel più assoluto rispetto
delle norme disciplinari; b) nei dieci giorni
che precedono la data di svolgimento delle elezioni; c) con esposizioni
verbali o scritte, secondo le norme previste nel presente articolo. Gli eleggibili hanno la facoltà di
esporre le proprie idee in forma scritta, a mezzo di volantini da stampare con
criteri di uniformità a cura dell'Amministrazione militare, la quale dovrà
altresì garantirne la distribuzione in tutte le infrastrutture militari
interessate nel numero necessario per l'affissione in apposite bacheche. Tale norma non si applica per le
elezioni preliminari. Non è
consentita la utilizzazione di altro materiale, e in particolare di cartelloni,
films, diapositive, scritte murali, ecc. Nel caso vi si faccia ricorso, sarà
cura dei comandanti disporne la eliminazione. Gli eleggibili possono, altresì,
manifestare oralmente il proprio pensiero nel corso di un'adunata unica di
categoria che è convocata dal comandante in appositi locali. Il comandante, o un suo delegato,
apre l'adunata, facendo deliberare la durata degli interventi di ciascun
oratore. Art. 23. (Natura e
iniziativa dell'attività). -- L'attività del sistema di rappresentanza al
livello di base è rivolta ai problemi collettivi di carattere locale che, nella
maggioranza dei casi, possono trovare soluzione per intervento o autonoma
decisione dell'autorità militare dello stesso livello. I COBAR possono altresì
individuare e trattare problemi relativi a materie di competenza della
rappresentanza che, per natura o vastità del campo d'interesse, meritano di
essere portati all'attenzione del livello rappresentativo superiore. L'attività dei COBAR si avvale,
normalmente, dei contatti diretti che i militari della corrispondente unità di
base possono prendere con uno o più membri del COBAR. I COBAR possono chiedere, a metà
del mandato, un incontro, distinto per categoria, con i militari rappresentati,
per riferire sull'attività svolta e per raccogliere le istanze del personale. Le
modalità ed i tempi di tali incontri sono determinati dal comandante. In occasione del rinnovo dei
consigli presso ogni unità di base viene tenuta una riunione informativa durante
la quale il presidente del COBAR o un delegato appositamente designato espone un
rendiconto, a carattere informativo, relativo all'attività del consiglio,
redatto sulla base di apposita delibera già presentata al comandante dell'unità
di base. Tale riunione deve svolgersi con le stesse modalità previste dal
precedente art. 22 per la propaganda orale. Per la formulazione di pareri su
tutte le materie di competenza della rappresentanza militare, l'attività dei
COBAR può essere promossa dal COIR corrispondente o dal comando dell'unità di
base. Art. 24. (Procedure).
-- Le conclusioni alle quali perviene un COBAR, redatte in apposito verbale,
vengono presentate dal presidente, assistito dal comitato di presidenza, al
comandante dell'unità di base corrispondente. Ove il verbale non sia stato
approvato all'unanimità, devono essere riportati anche i pareri di
minoranza. Il comandante
risponde entro il termine di un mese motivando ogni eventuale mancato
accoglimento. In assenza di
risposta, o ritenendo comunque il COBAR che la materia sia meritevole di
ulteriore esame, la questione può essere sottoposta al COIR corrispondente. Fatte salve le esigenze di
servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle presenti procedure e
per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza vengono concordate
dal COBAR con il comandante dell'unità di base corrispondente, con particolare
riguardo alle date, alla sede ed alla durata delle riunioni. I rapporti con il COIR
corrispondente, anche per iniziative di carattere informativo, sono disciplinati
dal regolamento interno. Di
tali rapporti il comando corrispondente è tenuto informato con copia della
relativa documentazione.
Delegazioni dei COBAR possono essere ascoltate dal COIR corrispondente,
su richiesta o per iniziativa del consiglio intermedio, a seguito di
autorizzazione dell'alto comando periferico. Art. 25. (Natura e iniziativa
dell'attività). -- L'attività dei COIR è rivolta ai problemi inerenti la
rappresentanza che possono essere risolti dall'alto comando corrispondente. Tale attività può essere generata
dalla necessità di coordinare questioni similari di carattere locale che
interessano vari COBAR corrispondenti, oppure dall'esame di questioni che non
sono state risolte al livello di base. I COIR possono altresì individuare
e trattare problemi relativi a materie di competenza della rappresentanza che,
per natura o vastità del campo di interesse, meritano di essere portati
all'attenzione del COCER. Per
la formulazione dei pareri su tutte le materie di competenza della
rappresentanza militare, l'attività dei COIR può essere promossa da parte del
COCER o dell'alto comando periferico corrispondente. Art. 26. (Procedure). -- Le
conclusioni alle quali perviene un COIR vengono presentate per iscritto, con
apposito verbale, all'alto comando corrispondente. Tale verbale, ove non sia stato
approvato all'unanimità, deve riportare anche i pareri di minoranza. L'alto comando risponde entro il
termine di un mese, motivando ogni eventuale mancato accoglimento. In assenza di risposta o ritenendo
comunque il COIR che la materia sia meritevole di ulteriore esame, la questione
può essere sottoposta al COCER per il tramite della sezione interessata. Fatte salve le esigenze di
servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle presenti procedure e
per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza vengono concordate
dal COIR con l'alto comando corrispondente, con particolare riguardo alle date,
alla sede ed alla durata delle riunioni. I rapporti con i COBAR
corrispondenti e con il COCER, anche per iniziative di carattere informativo,
sono disciplinati dal regolamento interno. Di tali rapporti, l'alto comando
corrispondente viene tenuto informato con copia della relativa
documentazione. I COIR
possono richiedere il parere di uno o più COBAR corrispondenti e convocare, a
seguito di autorizzazione dell'alto comando periferico corrispondente,
delegazioni dei COBAR confluenti.
Delegazioni dei COIR possono essere ascoltate dalla sezione COCER
corrispondente, su richiesta, o per iniziativa del consiglio centrale, a seguito
di autorizzazione dello stato maggiore o del comando generale interessato. Art. 27. (Natura e iniziativa
dell'attività). -- L'attività del COCER è rivolta alla formulazione di pareri,
di proposte e di richieste sulle materie che formano oggetto di norme
legislative o regolamentari, così come precisato all'art. 19, commi quarto e
ottavo, della legge n. 382/1978.
Tale attività può essere promossa dai membri del COCER stesso o
dall'autorità gerarchica, ovvero dai COIR. Il COCER può inoltre essere
chiamato ad esaminare istanze portate alla sua attenzione da un COIR per il
tramite della sezione competente, a causa dell'interesse che rivestono o perchè
non hanno trovato soluzione.
Alla luce di quanto disposto dall'art. 43, sedicesimo comma, della
legge 1º aprile 1981, n. 121, i
comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza mantengono
stretti contatti con il Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di
comunicare con tempestività alle rispettive sezioni del COCER dati concreti
sulle trattative e sulle posizioni dei sindacati di polizia in materia di
trattamento economico e normativo del personale appartenente ai ruoli della
Polizia di Stato. Art. 28.
(Procedure). -- Le conclusioni alle quali perviene il COCER in merito a
questioni a carattere interforze vengono presentate per iscritto con apposito
verbale, al capo di stato maggiore della difesa. Tale verbale, ove non sia stato
approvato all'unanimità, deve riportare anche i pareri di minoranza. Il capo di stato maggiore della
difesa risponde entro il termine di due mesi, motivando ogni eventuale mancato
accoglimento. In assenza di risposta, o ritenendo comunque il COCER che una
questione sia meritevole di ulteriore esame, essa viene portata all'attenzione
del Ministro della difesa.
Quando si tratta di materia che riguarda una singola Forza armata o Corpo
armato, la sezione del COCER interessata esamina autonomamente il problema ed il
relativo presidente ne consegna le conclusioni al rispettivo capo di stato
maggiore o comandante generale.
Il capo di stato maggiore di Forza armata o comandante generale risponde
entro il termine di due mesi motivando ogni eventuale mancato accoglimento. In assenza di risposta o ritenendo
comunque la sezione che la questione sia meritevole di ulteriore esame, essa
viene sottoposta al presidente del COCER che adisce il Ministro della difesa;
ove la questione riguardi esclusivamente la Guardia di finanza, il presidente
del COCER delega il presidente di sezione ad adire direttamente il Ministro
delle finanze. Quando si
tratta di materia che riguarda una singola categoria di personale, il presidente
del COCER, sentito il comitato di presidenza, assegna per l'esame la questione
alla commissione di categoria interessata e richiede i pareri in proposito alle
altre commissioni. Le conclusioni dell'esame della commissione interessata ed i
pareri delle altre commissioni devono essere resi noti per iscritto, con
apposito verbale, al presidente del COCER per l'inoltro al capo di stato
maggiore della difesa. Quando
si tratta di materia che riguarda il servizio di leva il COCER sente, con le
modalità previste dal regolamento interno, i delegati delle categorie D ed E
eletti nei COIR. Il COCER può
essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni permanenti competenti per
materia delle due Camere ai sensi dell'art. 19, comma quinto, della legge n.
382/1978. Le sezioni COCER
possono richiedere il parere di uno o più COIR corrispondenti e convocare, a
seguito di autorizzazione dello stato maggiore o comando generale
corrispondente, delegazioni dei COIR confluenti. Art. 36. (Annotazioni nella
documentazione del personale). -- La nomina a membro di organo della
rappresentanza militare forma oggetto di apposita annotazione matricolare con la
seguente formula:
<<Eletto nel consiglio ......... (centrale, intermedio, di base) di
rappresentanza del .......... (far seguire la denominazione dell'unità al cui
livello si pone l'organo di rappresentanza intermedio o di base) per la
categoria ........... (precisare la categoria di appartenenza) a decorrere dal
............ >>. La
cessazione dal mandato, da qualunque causa determinata, comporta analoga
annotazione, formulata nei termini seguenti: <<Cessa dal mandato di
membro del consiglio ........... del .......... per la categoria ..............
per ............. (specificare se per scadenza del mandato o per uno dei motivi
di cui al terzo comma dell'art. 13 o per altri motivi) a decorrere dal
......>>. Apposita nota sull'espletamento dell'incarico di rappresentante
va apposta in calce allo spazio della documentazione caratteristica riservata al
compilatore, prima del giudizio che questi attribuirà al valutando se trattasi
di scheda valutativa ovvero al termine della parte descrittiva se trattasi di
rapporto informativo. Tale nota dovrà essere redatta come segue: <<Dal ............. al
........... ha svolto l'incarico di delegato presso il consiglio di
rappresentanza .............. >>. Art. 37. (Informazione
sull'attività svolta dagli organi di rappresentanza). -- Il testo delle
deliberazioni di ciascun COBAR è affisso negli albi delle unità di base e, ove
necessario, in quelli delle unità elementari in cui l'unità di base si
articola. Il testo delle
deliberazioni di ciascun COIR è inviato ai COBAR che hanno provveduto alla sua
elezione, per l'affissione agli albi delle unità di base. Il testo delle deliberazioni del
COCER è inviato a tutti i COIR e da questi ai COBAR per l'ulteriore diffusione
tramite gli albi delle unità di base. Le suddette attività sono
effettuate a cura e a spese dell'Amministrazione militare. é vietata ai militari la
divulgazione delle deliberazioni medesime.
Articolo 2
Nel decreto
del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive
modificazioni, dopo l'art. 7, è inserito il seguente: Art. 7-bis. (COBAR speciali
all'estero). -- Presso le rappresentanze militari italiane permanenti nei
comandi Nato all'estero vengono istituiti, con determinazione del capo di stato
maggiore della difesa, COBAR speciali interforze. Il personale interessato elegge
con gli stessi criteri indicati per gli altri COBAR, rappresentanze delle varie
categorie presenti, con validità limitata al livello di base. Il personale dei COBAR speciali
all'estero è eleggibile purchè sia in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 19 e debba rimanere presso la stessa rappresentanza almeno sei
mesi dalla data delle elezioni.
Il mandato dei delegati eletti ha la durata della permanenza degli stessi
presso la stessa rappresentanza e non può comunque superare il periodo di due
anni.
Articolo
3
L'art. 39
del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e
successive modificazioni, è abrogato.
Articolo
4
La tabella
B, annesso 2, e la tabella C, annesso 3, al decreto del Presidente della
Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, sono sostituite
dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto.
Allegato
1
(Sono
omesse le tabelle).