Decreto
Legislativo n. 242/96
Disposizioni integrative e correlative del
Decreto Legislativo n.
626/1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 delta
Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in
particolare I'articolo 43;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n.
146, ed in particolare I'articolo 1, comma 5, nonchè I'articolo 6,
comma 7;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
recante I'attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE e 91/383/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sui luoghi di
lavoro;
Considerata la necessità di apportare integrazioni e
correzioni al citato decreto legislativo n. 626 del 19 settembre
1994;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1995;
Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei
Deputati e del Senato delta
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 18 marzo 1996;
Sulla proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica
incaricato per il coordinamento delle politiche
dell'Unione Europea, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro
e della previdenza sociale, della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per
la funzione
pubblica e gli affari
regionali;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1 - Campo di applicazione -
1.
L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, di seguito denominato d.l.vo n. 626/1994, è sostituito dal
seguente:
"2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei
servizi di protezione civile, nonchè
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di
quelle destinate per finalità istituzionali
alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, delle università, degli
istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione
ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari, e dei mezzi di trasporto marittimi, le
norme del presente decreto sono applicate tenendo
conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato, individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e della funzione
pubblica.”;
2. All'articolo 1 del d.l.vo 626/1994, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Il datore di lavoro
che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti
che dirigono o sovraintendono le stesse
attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4-ter. Nell'ambito degli
adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non
può delegare quelli previsti dall'articolo 4, commi 1, 2, 4, lettera
a) e 11 primo periodo."
Art. 2 -
(Definizioni) -
1. L'articolo 2 del d.l.vo n. 626/1994 è
sostituito dal seguente:
Art. 2 - (Definizioni)
-
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intendono per:
a) Lavoratore: persona che presta
il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di
lavoro subordinato anche speciale. Sono
equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per
conto delle società e degli enti stessi, e
gli utenti dei
servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e
professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per
perfezionare le loro scelte professionali. Sono
altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine,
apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente
periodo non vengono computati ai fini della
determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente
decreto fa discendere particolari
obblighi;
b) Datore di lavoro: il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e I'organizzazione dell'impresa, ha la
responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità
produttiva, quale definita ai sensi della
lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per
datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri
di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale;
c) Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda
finalizzati all'attività di prevenzione e protezione
dai rischi professionale nell'azienda, ovvero unità
produttiva;
d) Medico competente: medico in possesso di uno dei
seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o
in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed
igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed
altre specializzazioni individuate, ove necessario,
con decreto del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o
in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui
all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n.277;
e) Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione: persona designata dal datore di
lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
f)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero
persone, eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito
denominato rappresentante per la sicurezza;
g) Prevenzione: il
complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte
le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire rischi
professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
h)
Agente: I'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il
lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) Unità
produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di
beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria
e tecnico-funzionale.".
Art. 3 - (Obblighi del datore
di lavoro del dirigente e del preposto) -
1.
L'articolo 4 del d.lvo n.626/1994 è sostituito dal
seguente:
Art. 4 - (Obblighi del datore di lavoro, del
dirigente e del preposto) -
"1. Il datore di lavoro,
in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari.
2. All’esito della valutazione
di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un
documento contenente:
a) una relazione sulla
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa;
b) I'individuazione delle
misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuali, conseguente alla valutazione
di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è
custodito presso l’azienda ovvero l'unità
produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o
esterno all'azienda secondo le regole i cui
all'articolo 8;
b) designa gli addetti al servizio di
prevenzione e protezione interni o esterni all'azienda
secondo le regole di cui all'articolo 8;
c) nomina,
nei casi previsti dall'articolo 16, il medico
competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure
necessarie per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, e in particolare:
a) designa
preventivamente i lavoratori incaricati dell'effettuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione
in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro,
ovvero in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione;
c)
nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito
il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
e) prende le misure appropriate affinchè soltanto
i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave
e specifico;
f) richiede I'osservanza da
parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuale messi a loro disposizione;
g)
richiede I'osservanza da parte del medico competente degli obblighi
previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui
rischi connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure
per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dà istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i) informa al più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni
debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave e immediato;
rn) permette
ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la
sicurezza, I'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute e consente al rappresentante per
la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla
documentazione aziendale di cui all'articolo 19
comma 1 lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per
evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per
la salute della popolazione o deteriorare I'ambiente
esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza
dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonchè
la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto
conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva
permanente, di cui all'articolo 393 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive
modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione
dell'organo di vigilanza fino all'emanazione di
tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già
disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il
rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'articolo 19,
comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai
fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione
dei lavoratori, nonchè per il caso di pericolo grave e
immediate. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il
datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed
elabora il documento di cui al comma 2 in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in
cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7.
La valutazione di cui al comma 1 e il documento
di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di
lavoro custodisce, presso I'azienda ovvero I'unità produttiva, la
cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale,
e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa
richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più
decreti da emanarsi entro il 31/3/1996 da parte
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria
del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la
Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli
infortuni e per I'igiene del lavoro, in relazione
alla natura
dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al
presente articolo.
Tali disposizioni non si applicano alle
attività industriali di cui all'articolo 1 del decreto
del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai
sensi degli articoli 4 e 6 del decreto
stesso, alle centrali
termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende
estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per Ia
fabbricazione e il deposito
separato di esplosivi, polveri e
munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia
pubbliche sia
private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo
periodo, con uno o più decreti
dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, dell'industria del commercio e
dell’artigianato e della sanità, sentita la Commissione
consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per
I'igiene del lavoro, possono essere altresi definiti:
a) i
casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è
possibile lo svolgimento
diretto del compiti di prevenzione e
protezione in aziende ovvero unità produttive
che impiegano un
numero di addetti superiore a quello indicato nell’alllegato
1;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta
all'anno della visita di cui
all'articolo 17, lettera h), degli
ambienti di lavoro da parte del medico competente,
ferma restando
I'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè si modificano le
situazioni
di rischio.
11. Fatta eccezione
per le aziende indicate nella nota (1) dell’allegato 1, il datore di
lavoro delle aziende familiari nonchè delle aziende che occupano
fino a dieci addetti
non è soggetto agli obblighi di cui ai commi
2 e 3, ma è tenuto comunque ad
autocertificare per iscritto
I'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e
I'adempimento degli obblighi ad essa
collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al
rappresentante per la sicurezza. Sono
in ogni caso soggette agli
obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè
le
aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari
fattori di rischio,
individuate nell'ambito di specifici settori
produttivi con uno o più decreti del Ministro
del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità,
dell'industria del commercio e dell'artigianato, delle risorse
agricole alimentari e
forestali e dell'interno, per quanto
di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli
interventi strutturali e di manutenzione necessari per
assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei
locali e degli edifici
assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione
tenuta,
per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura
e manutenzione. In tal caso
gli obblighi previsti dal presente
decreto, relativamente ai predetti interventi, si
intendono
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli unici
interessati, con
la richiesta del loro adempimento
all'amministrazione competente o al soggetto che
ne ha I'obbligo
giuridico.
Art. 4 - (Obblighi dei progettisti, dei
fabbricanti, dei fornitori e degli installatori) -
1.
All'articolo 6, comma 1 del d.l.vo n. 626/1994 le parole
"legislazione vigente"
sono sostituite dalle seguenti parole:
"disposizioni legislative e regolamentari vigenti";
2.
L'articolo 6, comma 2, del d.l.vo n. 626/1994 è sostituito dal
seguente:
“2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il
nolleggio e la concessione in uso
di macchine, di attrezzature
di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.
Chiunque concede in
locazione finanziaria beni assoggettati a
forme di certificazione o di omologazione
obbligatoria è tenuto
a che gli stessi siano accompagnati dalle previste
certificazioni
o dagli altri documenti previsti dalla
legge.".
Art. 5 - (Contratto di appalto o contratto
d’opera) -
1. L'articolo 7, comma 3, del d.l.vo n.
626/1994 è sostituito dal seguente:
"3. Il datore di lavoro
committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
cui al
comma
2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.".
Art. 6 - (Servizio di prevenzione e
protezione) -
1. L'articolo 8, comma 4, del d.l.vo n.
626/1994 è sostituito dal seguente:
"4. Salvo quanto previsto
dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone
esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali
necessarie per
integrare I'azione di prevenzione e
protezione.
2. L'articolo 8, comma 5, del d.l.vo n.
626/1994 è sostituito dal seguente:
"5. L'organizzazione del
servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei
seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo
1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988,
n.175 e successive modifiche, soggette all'obbligo
di
dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto
stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti
e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione
e il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni;
e)
nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
f)
nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori
dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche
sia private."
3. L'articolo 8, comma 6 del d.l.vo n. 626/1994
è sostituito dal seguente:
"6. Salvo quanto previsto dal
comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno
dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro
può
far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa
consultazione del
rappresentante per la
sicurezza.".
Art. 7 - (Modifiche agli articoli 10 e 12
del d.L vo n. 626/1994) -
1. All'art. 10, comma 2 del
decreto legislativo n. 626/1994 la lettera b) è sostituita
dalla
seguente:
"b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di
cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 o 11;".
2. All'articolo
12, comma 1, del d.l.vo n. 626/1994 la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
"b) designa preventivamente i lavoratori
incaricati di attuare le misure di cui all’'articolo
4 comma 5
lettera a);".
Art. 8 - (Medico competente)
-
Nell'articolo 17 del d.l.vo n. 626/1994, al comma 3, le
parole: "comma 1, lettera b)"
sono sostituite dalle seguenti:
,comma 2" e, al comma 7, le parole "ai sensi del
comma 5,
lettera a)", sono soppresse.
Art. 9 - (Formazione del
lavoratori) -
1. L'articolo 22, comma 1, del d.l.vo
n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
"1. Il datore di
lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di
cui all'articolo 1 comma 3, riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia
di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro ed alle
proprie
mansioni."
2. L'articolo 22, comma 5 del d.l.vo n.
626/1994 è sostituito dal seguente:
"5. I lavoratori
incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio,
di pronto soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza devono essere
adeguatamente
formati.".
Art. 10 - (Vigilanza) -
L'articolo
23 del d.l.vo n. 626/1994 è sostituito dal
seguente:
"Art. 23 - (Vigilanza) -
1. La
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità
sanitaria locale e, per quanto di specifica
competenza, dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il settore
minerario,
dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e per le industrie
estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le
competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione
vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative
comportanti rischi
particolarmente elevati, da individuare con
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente, I’attività
di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza può essere esercitata
anche dall'ispettorato del
lavoro che ne informa preventivamente il servizio di
prevenzione
e sicurezza della unità sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi
dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4.
Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori attribuite
dalle disposizioni vigenti agli uffici di
sanità aerea e marittima e alle autorità marittime,
portuali ed
aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a
bordo di
navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed
aeroportuale, ed ai servizi sanitari e
tecnici istituiti per le
Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono
competenti altresì per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano
analoghe esigenze da individuarsi, anche
per quel che riguarda le modalità di
attuazione, con decreto del
Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro
e della
previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giusizia
può
avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di
polizia, anche mediante
convenzione con i rispettivi ministeri,
nonchè dei servizi istituiti con riferimento alle
strutture
penitenziarie."
Art. 11 - (informazione, consulenza,
assistenza) -
1. L'articolo 24 del d.l.vo n. 626/1994 è
sostituito dal seguente:
"1. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, il ministero dell'interno
tramite le
strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, I'Istituto
Superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche
mediante i propri dipartimenti periferici,
il ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del
lavoro,
il ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il settore estrattivo,
tramite gli uffici
della direzione generale delle miniere, I'Istituto italiano di
medicina
sociale, I'Istituto Nazionale per I'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e gli enti
di patronato,
svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in
materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in
particolare nei confronti delle imprese
artigiane e delle
piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori
di lavoro."
Art. 12 - (Coordinamento) -
1.
All'articolo 25, comma 1 del d. l.vo n. 626/1994, sono aggiunte, in
fine, le
seguenti parole: "e di
radioprotezione.".
Art. 13 - (Commissione consultive
permanente per la prevenzione
degli infortuni e I'igiene del
favoro) -
1. All'articolo 393, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, come
modificato dall'articolo 26, comma 1, del d.l.vo n. 626/1994,
la
lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) Il Direttore
Generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario
per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio e
artigianato; interno;
difesa; trasporti; risorse agricole
alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza
del
Consiglio dei Ministri il Dipartimento della funzione pubblica e
degli affari
regionali;" ;
2. Nell'articolo 393, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n.
547 come modificato dall'articolo 26, comma 1 del d.l.vo n.
626/1994, alla
lettera f), sono aggiunte, infine, le seguenti
parole: ";Istituto ltaliano di Medicina
Sociale.", e alla
lettera g) la parola "quattro" è sostituita con la seguente: "otto"
;
3. All'articolo, 393, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, come
modificato dall'articolo 26, comma, 1 del d.l.vo n. 626/1994, la
lettera h) è sostituita dalla seguente:"h) otto esperti nominati
dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei
datori di
lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa,
maggiormente rappresentative a livello nazionale;".
4.
All'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n.
547, come modificato dall'articolo 26, comma 1,
del d.l.vo n. 626/1994 è aggiunto,
in fine, il seguente
periodo:
"Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di
lavoro, non spetta il gettone di
presenza di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5,
e successive
modificazioni.".
5. All'articolo 394, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, come
modificato dall'articolo 26, del d.l.vo n. 626/1994, lettera h) è
sostituita dalla seguente:
"h) esprimere parere sul
riconoscimento della conformità alle vigenti norme per
la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di
mezzi e sistemi di sicurezza;".
Art. 14 -
(Adeguamenti al progresso tecnico) -
1. All'articolo 28,
comma 1, del d.l.vo n. 626/1994 la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
“a) è riconosciuta la conformità alle vigenti
norme per la sicurezza e la salute
dei lavoratori sul luogo di
lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;".
Art. 15 -
(Requisiti di sicurezza e di salute) -
L'articolo 31 del
d.l.vo n.626/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 31 -
(Requisiti di sicurezza e di salute) -
1. Ferme restando
le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 4 del d.l.vo 30 dicembre
1992 n. 502 come
modificato dal d.l.vo 7 dicembre 1993, n. 517,
i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati
anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati
alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente
titolo entro il 10 gennaio
1997.
2. Se gli adeguamenti di
cui al comma richiedono un provvedimento concessorio
o
autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il
procedimento
diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli
obblighi entro sei mesi dalla data
del provvedimento
stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengono
adeguati, il datore di lavoro, previa
consultazione del
rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che
garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4. Ove
vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui
al comma 1,
il datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza, adotta
le misure alternative di
cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente
comma,
sono autorizzate dali'organo di vigilanza competente per
territorio.".
Art. 16 - (Adeguamenti di norme) -
1. I
commi 4 e 5 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'articolo
33 comma 13 del d.l.vo n. 626/1994,
sono sostituiti dai
seguenti:
"4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono altresì
applicabili alle vie di
circolazione principale sul terreno dell'impresa, alle vie di
circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di
circolazione utilizzate per
la regolare manutenzione e
sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè alle
banchine
di carico.
5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone
di pericolo di cui all'articolo 8,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
si applicano per analogia ai luoghi di lavoro
esterni.".
2. L'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
come sostituito
dall'articolo 33 comma 1 del d.l.vo n. 626/1994, è così
modificato:
a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta,
infine, la seguente lettera:
c-bis) larghezza di una porta o
luce netta di una porta: larghezza di passaggio al
netto
dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se
scorrevole,
in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata
(larghezza utile di passaggio).";
b) al comma 6 è aggiunto,
infine, il seguente periodo: "L'apertura delle porte delle
uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando
possa determinare
pericoli per passaggio di mezzi o per altre
cause, fatta salva I'adozione di altri
accorgimenti adeguati
specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili
del
fuoco competente per territorio.”;
c) il comma 12 è
sostituito dal seguente:
"12. Gli edifici che sono costruiti
o adattati interamente per le lavorazioni che
presentano
pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali
sono adibiti
più di cinque lavoratori devono avere almeno due
scale distinte di facile accesso o
rispondere a quanto prescritto
dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici
già
costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la
impossibilità
accertata dall'organo di vigilanza: in
quest'ultimo caso sono disposte le misure e
cautele ritenute
più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro
validità
salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza."
3. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547,
come sostituito dall'articolo 33 comma 2
del d.l.vo n. 626/1994, è così modificato:
a) al comma 2 le
parole "rischi di esplosione e di incendio" sono sostituite dalle
seguenti: "pericoli di esplosione o specifici rischi di
incendio";
b) al comma 3, lettere a) e c), le parole "larghezza
minima di m. 0,90" sono sostituite
dalle parole "larghezza
minima di m. 0,80";
c) al comma 5, dopo le parole "(cinque
per cento)" è aggiunto il seguente periodo:
"Alle porte per le
quali è prevista una larghezza minima di m. 0,80 è applicabile una
tolleranza in meno del 2% (due per cento)";
d) il comma
17 è sostituito dal seguente:
"17. I luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1 gennaio 1993 devono essere provvisti
di
porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida
uscita delle
persone e che sono agevolmente apribili
dall'interno durante il lavoro. Comunque,
detti luoghi devono
essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti
commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati
prima del 27 novembre 1994
non si applicano le disposizioni dei
commi 2, 3, 4, 5, 6 concernenti la larghezza delle
porte. In
ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di
lavoro deve
essere conforme a quanto previsto dalla concessione
edilizia ovvero dalla licenza
di abitabilità.".
4.
L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303,
come modificato dall'articolo 33 comma 5 del
d.l.vo n. 626/1994, è sostituito dal
seguente:
"Art. 6
(Altezza, cubatura e supeficie).
1. I limiti minimi per
altezza, cubatura e supeficie dei locali chiusi destinati o da
destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più
di 5 lavoratori, ed in
ogni caso in quelle che eseguono le
lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i
seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m.
3;
b) cubatura non inferiore a mc. 10 per
lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente
deve disporre di una supeficie
di almeno mq. 22. I valori
relativi alla cubatura e alla supeficie si intendono lordi
cioè
senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
3.
L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza
media della copertura
dei soffitti o delle volte.
4. Quando
necessità tecniche aziendali lo richiedono, I'organo di vigilanza
competente per territorio può consentire altezze minime
inferiore a quelle sopra
indicate e prescrivere che siano
adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente
osservanza
dei limiti stabiliti dal presente articolo circa I'altezza, la
cubatura e la
supeficie dei locali chiusi di lavoro è estesa
anche alle aziende industriali che
occupano meno di cinque
lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono
siano
ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla
salute dei
lavoratori occupati.
5. Per i locali destinati o
da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di
azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di
altezza sono quelli
individuati dalla normativa urbanistica
vigente.".
5. L'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
come sostituito dall'articolo
33 comma 9 del d.l.vo n. 626/1994, 6 così modificato:
a) al
comma 1, dopo le parole "locali chiusi", è soppressa la ,il;
b)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Le pareti
trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente
vetrate,
nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e
delle vie di circolazione, devono
essere chiaramente segnalate e
costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza
di 1 metro
dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle
vie di
circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non
possono entrare in contatto
con le pareti ne rimanere feriti
qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui
vengono
utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal
pavimento,
tale altezza è elevata quando ciò è necessario in
relazione al rischio che i lavoratori
rimangono feriti qualora
esse vadano in frantumi.";
c) dopo il comma 13 è aggiunto il
seguente comma:
"13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 10,
11, 12, 13 sono altresì applicabili alle
vie di circolazione
principale sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che
portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione
utilizzate per la regolare
manutenzione e sorveglianza degli
impianti dell'impresa, nonchè alle banchine
di carico."
6. All'articolo 9 comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, come sostituito dall'articolo
33, comma 6 del d.l.vo n. 626/1994,
sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "anche ottenuta con impianti di
areazione".
7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, come
sostituito dall'articolo 33 comma 8 del n. 626/1994, è sostituito
dal seguente:
"1. A meno che non sia richiesto diversamente
dalle necessità delle lavorazioni
e salvo che non si tratti di
locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di
sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali
e luoghi di lavoro devono
essere dotati di dispositivi che
consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare
la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori."
8.
L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n.
303, come sostituito dall'articolo 33, comma 12, del
d.l.vo n. 626/1994, è sostituito
dal seguente:
"Art. 37
(Docce)
1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere
messe a disposizione dei lavoratori
quando il tipo di attività o
la salubrità lo esigono.
2. Devono essere previsti locali per
docce separati per uomini e donne o
un'utilizzazione separata
degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque
facilmente comunicare tra loro.
3. I locali delle docce
devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun
lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni
appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua
corrente calda e fredda e di mezzi
detergenti e per
asciugarsi.".
9. L'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303,
è
abrogato.
10. L'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, come sostituito
dall'articolo 33, comma 12, del d.l.vo n. 626/1994, è sostituito
dal seguente: "Art. 39 (Gabinetti e lavabi)
1. I
lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro,
dei locali di
riposo, degli spogliatoi e delle docce, di
gabinetti e di lavabi con acqua corrente
calda, se necessario, e
dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
2. Per uomini e
donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia
impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e
nelle aziende che
occupano lavoratori di sesso diverso in numero
non superiore a 10, è ammessa
un'utilizzazione separata
degli stessi."
11. AI comma 2 dell'articolo 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, come
sostituito dall'articolo 33, comma 11, del d.l.vo n.
626/1994, è
aggiunto, infine, il seguente periodo:
"Nelle aziende che
occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere
unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti
sono utilizzati dal
personale dei due sessi, secondo opportuni
turni prestabiliti e concordati nell'ambito
dell'orario di
lavoro.".
12. Le lettere a), b) e c) dell'articolo 58 del
D.P.R. n. 303/1956, come modificato
dall'articolo 26, comma 16
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono
sostituite dalle seguenti:
a) con I'arresto da tre mesi a
sei mesi o con I'ammenda di lire tre milioni a lire otto
milioni
per I'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, lettera c);
6, commi 1 e
3; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e
13; 8; 9, commi 1, 2 e 4; 10, commi 1,
2 e 3; 13; 18, primo,
terzo e quarto comma; 20; 21, primo, secondo, terzo, quarto
e
quinto comma; 22; 23, primo e terzo comma; 25; 52. Alle stesse
penalità
soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non
osservano le prescrizioni
rilasciate dall'organo di
vigilanza ai sensi degli articoli 6, comma 4; 21, sesto e
settimo comma;
b) con I'arresto da due a quattro mesi o
con I'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per
I'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, lettera b); 10,
comma 4; 11; 12; 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 16; 17, primo
comma; 18, secondo
comma; 19; 24; 28; 29; 30; 36; 37; 39; 40; 41,
primo e secondo comma; 43; 44; 45;
46; 47, primo comma; 48,
primo e secondo comma; 50, primo comma; 51, primo
comma; 53; 55;
65, secondo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di
lavoro ed dirigenti che non osservano le prescrizioni
rilasciate dall'organo di
vigilanza ai sensi degli articoli 14,
comma 6; 31, terzo comma; 48, terzo comma;
51, secondo
comma;
c) con I'arresto fino a tre mesi o con I'ammenda da
lire cinquecentomila a lire
due milioni per I'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 4, lettera d); 7,
comma 5; 9, comma
3; 15; 31, secondo comma; 32; 42, primo e secondo comma;
54,
primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 56. Alle stesse
penalità
soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non
osservano le prescrizioni
rilasciate dall'organo di vigilanza ai
sensi degli articoli 31, primo e secondo comma;
33, terzo
comma.".
13. L'articolo 59 del decreto del Presidente
della Repubblica19 marzo 1956, n.
303, come modificato
dall'articolo 26, comma 17, del d.l.vo 19 dicembre 1994,
n. 758,
è così modificato:
a) nella lettera a) le parole “ primo
comma" sono sostituite dalle parole "I commi
1, 2 e
4";
b) nella lettera b) le parole "Il secondo comma" sono
sostituite dalle parole “Il
comma 3", le parole "37 primo comma"
sono soppresse.
14. Nella lettera b) dell'articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303,
come modificato dall'articolo 26 comma 18 del d.l.vo n.
758/1994
le parole "38, quinto comma" sono soppresse.
Art. 17
- (Uso delle attrezzature di lavoro: modifiche dell'articolo
36
del d. L vo n. 626/1994) -
1. Il terzo comma
dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
19
marzo 1956, n. 303, come modificato dall’articolo 36 comma 7 del
d.l.vo n.
626/1994, è soppresso.
2. AI quarto
comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, inserito dall'articolo 36 comma 5 del
d.l.vo n. 626/1994, le
parole "comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "secondo comma".
Art. 18 - (Uso del dispositivi
di protezione individuale: modifica
dell'articolo 43 del d.L
.vo n. 626/1994) -
1. All'articolo 43, comma 1, lettera
d), del d.l.vo n. 626/1994 le parole: "di cui al
comma 1 ", sono
soppresse.
Art. 19 - (Uso di attrezzature munite di
videoterminali modifiche
degli articoli 50, 51, 55 e 58 del
d. L.vo n. 626/1994) -
1. All'articolo 50, comma 2,
del d.l.vo n. 626/1994, dopo le parole: "presente titolo"
è
inserita la seguente: "non";
2. All'articolo 51, comma 1
lettera c) del d.l.vo n. 626/94, la parola: "pause" è
sostituita
dalla seguente: "interruzioni";
3. All'articolo 55, comma
1, del d.l.vo n. 626/1994 le parole "di cui all'articolo 54
"sono
soppresse.
4. All'articolo 58, comma 2, del d.l.vo n.
626/1994 le parole "1 gennaio 1996"
sono sostituite dalle
seguenti: "1 gennaio 1997".
Art. 20 - (Protezione da
agenti cancerogeni. modifiche degli articoli 61,
63, 69 e 70
del d.L.vo n. 626/1994) -
1. All'articolo 61, comma 1,
lettera b) del d.l.vo n. 626/1994, le parole "in cancro"
sono
sostituite dalle seguenti: "il cancro".
2. All'articolo 63,
comma 1, del d.l.vo n. 626/1994 le parole "commi 2 e 3" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 2"
3. All'articolo 69
del d.l.vo n. 626/1994, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5.
A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro
effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità
all'articolo 63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una
misurazione della concentrazione dell'agente
in aria per
verificare I'efficacia delle misure adottate.".
4.
L'articolo 70 del d.l.vo n. 626/1994 è sostituito dal
seguente:
“Art. 70 - (Registro di esposizione e cartelle
sanitarie) -
1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono
iscritti in un registro nel quale è riportata,
per ciascuno di
essi, I'attività svolta, I'agente cancerogeno utilizzato e, ove
noto,
il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è
istituito ed aggiornato dal
datore di lavoro che ne cura la
tenuta per il tramite del medico competente. Il
responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il
rappresentante
per la sicurezza hanno accesso a detto
registro.
2. Il datore di lavoro:
a) consegna
copia del registro di cui al comma 1 all'istituto Superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo di vigilanza
competente per
territorio e comunica loro ogni 3 anni, e
comunque ogni qualvolta i medesimi
ne facciano richiesta, le
variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta,
all'Istituto uperiore di sanità copia del registro di cui
al
comma 1;
c) comunica all'lstituto Superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro e
all'organo di vigilanza
competente per territorio la cessazione del rapporto di
lavoro
dei lavoratori di cui all'articolo 69, con le eventuali variazioni
sopravvenute
dall'ultima comunicazione delle relative
annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma
1. Consegna all’Istituto Superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di
rischio;
d) in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna il registro di cui al comma
1 all'Istituto Superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia dello stesso
all'organo di vigilanza competente per territorio. Consegna
all'Istituto Superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
le cartelle sanitarie e di rischio;
e) in caso di assunzione
di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività
con
esposizione al medesimo agente, richiede all'Istituto Superiore per
la
prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle annotazioni
individuali contenute nel
registro di cui al comma 1, nonchè
copia della cartella sanitaria e di rischio;
f) tramite il
medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1
e nella cartella
sanitaria e di rischio ed al rappresentante per
la sicurezza i dati collettivi anonimi
contenuti nel registro di
cui al comma 1.
3. Le annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1 e le cartelle
sanitarie e di
rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a
risoluzione
del rapporto di lavoro e dall'lstituto Superiore per
la prevenzione e la sicurezza sul
lavoro fino a quaranta anni
dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti
cancerogeni.
4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e
3 è custodita e trasmessa con
salvaguardia del segreto
professionale.
5. I modelli e le modalità di tenuta del
registro di cui al comma 1 e delle cartelle
sanitarie e di
rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione
consultive permanente.
6.
L'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza trasmette
annualmente al
Ministero della sanità dati di sintesi relativi
alle risultanze dei requisiti di cui al comma
1.".
Art. 21 - (Protezione da agenti biologici.
modifiche agli articoli
73, 78, 86 e 87 del d. L.vo n.
626/1994) -
1. All'articolo 73 del d.l.vo n. 626/1994
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Restano ferme le
disposizioni particolari di recepimento delle norme
comunitarie
sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati e sull'emissione
deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati. Il comma 1
dell'articolo 7
del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 è
soppresso.
2. All'articolo 78 del d.l.vo n. 626/1994 il
comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il datore di lavoro
applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta,
in
relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di
cui al presente
titolo, adattandole alle particolarità delle
situazioni lavorative.".
3. All'articolo 86 del d.l.vo n.
626/1994 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis.
Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori
esposti
in modo analogo ad uno stesso agente, I'esistenza di
anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne
informa il datore di lavoro.
2-ter. A seguito dell'informazione
di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una
nuova
valutazione del rischio in conformità all’'articolo
78.
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori
adeguate informazioni sul
controllo sanitario cui sono
sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta
rischio di esposizione a
particolari agenti biologici
individuati nell'allegato XI nonchè sui vantaggi ed
inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione."
4. All'articolo 87, comma 3 del d.l.vo n. 626/1994 le
lettere a), b) e c) sono
sostituite dalle seguenti:
a)
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'istituto superiore
di sanità,
all'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di
vigilanza competente per territorio,
comunicando ad essi, ogni tre anni e
comunque ogni qualvolta
questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b)
comunica all'lstituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul
lavoro e
all'organo di vigilanza competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro
dei lavoratori di cui al comma
1 fornendo al contempo I'aggiornamento dei dati che
li riguardano
e consegna al medesimo istituto le relative cartelle sanitarie e di
rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna all'lstituto Superiore di
sanità e all'organo di
vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui
al comma 1 ed all'Istituto Superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro
copia del medesimo registro nonchè le
cartelle sanitarie e di rischio;".
5. All'articolo 87,
comma 3, lettere d) ed e), e comma 4, del d.l.vo n. 626/1994,
le
parole: "di cui all'articolo 86, comma 5, sono soppresse".
6.
All'articolo 87 del d.l.vo n. 626/1994 il comma 6 è sostituito dal
seguente:
"6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di
cui al comma 1 e delle cartelle
sanitarie e di rischio sono
determinati con decreto del Ministro della sanità e del
lavoro e
della previdenza sociale sentita la commissione consultiva
permanente".
Art. 22 - (Contravvenzioni commesse dai
datori di lavoro e dai dirigenti) -
L'articolo 89 del
d.l.vo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 89 -
(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti)
-
1. Il datore di lavoro è punito con I'arresto da tre a
sei mesi o con I'ammenda da
lire tre milioni a otto milioni per
la violazione degli articoli 4 commi 2, 4 lettera a),
6, 7 e 11,
primo periodo; 63 commi 1, 4 e 5; 69 comma 5 lettera a); 78 commi
3 e 5; 86 comma 2 ter.
2. Il datore di lavoro ed il
dirigente sono puniti:
a) con I'arresto da tre a sei mesi o
con I'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la
violazione degli articoli 4 comma 5 lettere b), d), e), h), l), n),
q);
7 comma 2; 12 commi 1 lettere d), e) e 4; 15 comma 1; 22
commi da 1 a 5; 30
commi 3, 4, 5 e 6; 31 commi 3 e 4; 32; 35
commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43 commi
3, 4 lettere a), b), d), g)
e 5; 48; 49 comma 2; 52 comma 2; 54; 55 commi 1,
3 e 4; 56 comma
2; 58; 62; 63 comma 3; 64; 65 comma 1; 66 comma 2; 67
commi
1 e 2; 68; 69 commi 1, 2 e 5 lettera b); 77 comma 1; 78 comma 2; 79;
80 comma 1; 81 commi 2 e 3; 82; 83; 85 comma 2; 86 commi 1 e
2;
b) con I'arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da
lire un milione a lire
cinque milioni per la violazione degli
articoli 4 commi 4 lettere b) e c), 5 lettere c),
f), g), i), m),
p); 7 commi 1 e 3; 9 comma 2; 10; 12 comma 1 lettere a), b), c); 21;
37; 43 comma 4 lettere c), e), f); 49 comma 1; 56 comma 1; 57;
66 commi 1 e 4;
67 comma 3; 70 comma 1; 76 commi 1, 2 e 3; 77
comma 4; 84 comma 2; 85
commi 1 e 4; 87 commi 1 e
2.
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con
la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire
sei milioni per la violazione degli articoli 4
commi 5 lettera
o) e 8; 8 comma 11; 1 1; 70 commi 2 e 3; 87 commi 3 e
4.".
Art. 23 - (Contravvenzioni commesse dai
preposti).-
L'articolo 90 del d.l.vo n. 626/1994 'e
sostituito dal seguente:
"Art. 90 - (Contravvenzioni
commesse dai preposti) -
1. I preposti sono
puniti:
a) con I'arresto sino a due mesi o con I'ammenda da
lire cinquecentomila a lire
due milioni per la violazione degli
articoli 4 comma 5 lettere b), d), e), h), 1), n),
q); 7 comma
2; 12 commi 1 lettere d), e) e 4; 15 comma 1; 30 commi 3, 4, 5 e 6;
31 commi 3 e 4; 32; 35 commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43 commi 3, 4
lettere a), b), d); 48;
52 comma 2; 54; 55 commi 1, 3 e 4; 58;
62; 63 comma 3; 64; 65 comma 1; 67
commi 1 e 2; 68; 69 commi 1 e
2; 78 comma 2; 79; 80 comma 1; 81 commi 2 e
3; 82; 83; 86
commi 1 e 2;
b) con I'arresto sino ad un mese o con I'ammenda
da lire trecentomila a lire un
milione per la violazione degli
articoli 4 comma 5 lettere c), f), g), i), m); 7 commi 1
lettera
b) e 3; 9 comma 2; 12 comma 1 lettere a), c); 21; 37; 43 comma 4
lettere
c), e), f); 49 comma 1; 56 comma 1; 57; 66 commi 1 e 4;
85 commi 1 e 4.".
Art. 24 - (Contravvenzioni commesse da
altri soggetti) -
1. La rubrica dell'articolo 91 del
d.l.vo n. 626/1994 è sostituita dalla seguente:
"Contravvenzioni
commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori".
2. AI comma 1, lettera a), dell'articolo 92 del d.l.vo
n. 626/1994 le parole: "70,
commi 1 e 2" sono sostituite dalle
seguenti: "86, comma 2-bis".
3. AI comma 1 lettera b)
dell'articolo 92 del d.l.vo n. 626/1994 le parole: "69,
comma 6"
sono soppresse.
4. AI comma 1 lettera a) dell'articolo 93
del d.l.vo n. 626/1994, dopo le parole:
"articoli 5, comma 2;",
sono inserite le seguenti: "12, comma 3, primo periodo;"
e le
parole: "84, comma 3", sono sostituite dalle seguenti: "84, commi 1
e 3"
Art. 25 - (Attuazione degli obblighi) -
Dopo
I'articolo 96 del d.l.vo n. 626/1994, è inserito il
seguente:
"Art. 96 bis - (Attuazione degli obblighi)
-
1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività
lavorativa di cui all'articolo 1 è
tenuto a elaborare il
documento di cui all'articolo 4 comma 2 del presente decreto
entro tre mesi dall'effettivo inizio
dell'attività.".
Art. 26 - (Modifiche all’allegato I del
d. L. vo n. 626/1994) -
1. L'Allegato I al d.l.vo n.
626/1994 è modificato come segue:
a) al punto 1, dopo la
parola "industriale" è aggiunta la seguente espressione:
.(l)ll:
b) al punto 2, dopo la parola "addetti" I'espressione
"(1)" è sostituita dalla
seguente: "(2)";
c) al punto 4 i
rinvii alle note sono soppressi;
d) le note "(1)" e "(2)" sono
sostituite dalle seguenti:
"(1) escluse le aziende
industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche,
soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto
stesso, le centrali termoelettriche,
gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende
estrattive ed
altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il
deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni, le
strutture di ricovero e cura sia pubbliche
sia
private.
(2) Addetti assunti a tempo
indeterminato.".
Art. 27 - (integrazioni all’allegato IV
del d.L.vo n. 626/1994) -
1. AII'Allegato IV al d.l.vo n.
626/1994 sono aggiunti, infine, i seguenti paragrafi:
-
Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
-
Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- Scarpe, stivali
e soprastivali di protezione contro il calore;
- Scarpe, stivali
e soprastivali di protezione contro il freddo;
- Scarpe,
stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
-
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
-
Scarpe, stivali isolanti;-
- Stivali di protezione contro le
catene delle trance meccaniche;
- Zoccoii;
-
Ginocchiere;
- Dispositivi di protezione amovibili del collo
del piede;
- Ghette;
- Suole amovibili (anticalore,
antipeforazione o antitraspirazione);
- Ramponi amovibili per
ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
Dispositivi di
protezione della pelle
- Creme
protettive/pomate.
Dispositivi di protezione del tronco e
dell'addome
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione
contro le aggressioni meccaniche
(peforazioni, tagli, spruzzi di
metallo fuso, ecc.);
- Giubbotti, giacche e grembiuli di
protezione contro le aggressioni chimiche;
- Giubbotti
termici;
- Giubbotti di salvataggio;
- Grembiuii di
protezione contro i raggi x;
- Cintura di sicurezza del
tronco.
Dispositivi dell'intero corpo
- Attrezzature
di protezione contro le cadute;
- Attrezzature cosiddette
anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli
accessori necessari al funzionamento);
- Attrezzature con
freno "ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature complete
comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
-
Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di
sicurezza).
lndumenti di protezione
- Indumenti di
lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute);
- lndumenti
di protezione contro le aggressioni meccaniche (peforazioni, tagli,
ecc.);
- lndumenti di protezione contro le aggressioni
chimiche;
- lndumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo
fuso e di raggi infrarossi;
- lndumenti di
protezione contro il calore;
- lndumenti di
protezione contro il freddo;
- lndumenti di
protezione contro la contaminazione radioattiva;
- Indumenti
antipolvere
- lndumenti antigas;
- lndumenti ed accessori
(bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione,
catarifrangenti;
- Coperture di protezione.".
Art.
28 - (Modifiche all'allegato V del d. L .vo n. 626/1994)
-
1. L' Allegato V al d.l.vo n. 626/1994 è modificato
come segue:
a) al punto 1, le parole "elementi di protezione"
sono sostituite dalle seguenti:
"elmetti di protezione";
b)
al punto 8, le parole "lavori fosforescenti" sono sostituite dalle
seguenti:
"indumenti fosforescenti".
Art. 29 -
(Integrazioni all'allegato VIl del d. L .vo n. 626/1994)
-
1. Nell'Allegato VIl al d.l.vo n. 626/1994 sono
aggiunti, in fine, i seguenti paragrafi:
"2.
AMBIENTE
a) Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben
dimensionato e allestito in modo che vi sia
spazio sufficiente
per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti
operativi.
b) llluminazione
L'illuminazione generale
ovvero I'illuminazione specifica (lampade di lavoro)
devono
garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto
appropriato tra lo schermo e
I'ambiente, tenuto conto delle
caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive
dell'utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo
schermo o su altre attrezzature devono
essere evitati
strutturando I'arredamento del locale e del posto di lavoro in
funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle
loro caratteristiche tecniche
c) Riflessi e
abbagliamenti
I posti di lavoro devono essere sistemati in
modo che le fonti luminose quali le
finestre e le altre
aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature
e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo
schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno
dispositivo di copertura
regolabile per attenuare la luce diurna
che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore
emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve
essere
preso in considerazione al momento della sistemazione del
posto di lavoro, in
particolare al fine di non perturbare
I'attenzione e la comunicazione verbale.
e) Calore
Le
attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono
produrre un
eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo
per i lavoratori.
f) Radiazioni
Tutte le
radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro
elettromagnetico,
devono essere ridotte a livelli trascurabili
dal punto di vista della tutela della
sicurezza e della salute
dei lavoratori.
g) Umidità
Si deve fare in modo di
ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.
3.
INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO
All'atto dell'elaborazione,
della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè
questo
viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano
I'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro
terrà conto dei seguenti
fattori:
a) Il software deve
essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) Il software deve
essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di
conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo
o controllo
quantitativo o qualitativo può essere utilizzato
all'insaputa dei lavoratori;
c) I sistemi debbono fornire ai
lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
d) I sistemi
devono fornire I'informazione di un formato e avere un ritmo
adeguato
agli operatori;
e) I principi dell'ergonomia
devono essere applicati in particolare all'elaborazione
dell'informazione da parte dell'uomo.".
Art. 30 -
(Disposizioni transitorie e finali) -
1. Entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto gli organi di
direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni
pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, procedono all'individuazione dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo
periodo, del presente decreto, tenendo conto dell'ubicazione e
dell'ambito funzionale
degli uffici nei quali viene svolta
I'attività.
2. I decreti di cui all'articolo 1 comma 2
del d.l.vo n. 626/1994, come modificato
dall'articolo 1 del
presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
3. Le disposizioni di
cui all'articolo 4, commi 1, 2, 4 e 11 del d.l.vo n. 626/1994,
come modificato dall'articolo 3 del presente decreto, devono
essere osservate:
a) entro il 1 luglio 1996 dalle imprese di
cui all'articolo 8, comma 5 lettere a), b),
c), d) ed f);
b)
entro il 1 gennaio 1997 negli altri settori di
attività.
4. Sino al 31 dicembre 1997, per le
contravvenzioni di cui al titolo IX del d.l.vo n.
626/1994, come
modificate dagli articoli 22, 23 e 24, relativamente alla violazione
degli obblighi non ancora vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto,
i termini previsti dall'articolo 20 comma
1 del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758 sono
raddoppiati e la somma di cui all'articolo 21 comma 2 dello stesso
decreto è ridotta della metà.
Art. 31 - (Entrata in
vigore) -
Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.