
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
FORZE DI POLIZIA
DECRETO LEGISLATIVO N° 140 DEL 9 FEBBRAIO 2001
CONTRATTO DI LAVORO BIENNIO
2000/2001
(Pubblicato sul
supplemento ordinario n° 88/L alla G.U. n° 93 del 21/04/2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, cosi'
come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, recante norme
sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale di polizia e delle Forze armate";
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonche' del personale di leva e di quello ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 marzo 2000, recante: "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)";
Vista l'"ipotesi di accordo sindacale" riguardante il biennio 2000-2001, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni - in data 24 gennaio 2001 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la polizia di Stato: SIULP-SIAP - Federazione SILP per la CGIL/UILPS - Patto federativo Italia sicura (Patto federale tra ANIP-Rinnovamento sindacale-U.S.P.) - COISP; per la polizia penitenziaria: SAPPE - CISL/polizia penitenziaria - CGIL/polizia penitenziaria - UIL/polizia penitenziaria - SINAPPE - Coordinamento sindacale SIALPE/SAG - Coordinamento nazionale polizia penitenziaria FFP CISAL; per il Corpo forestale dello Stato: SAPAF - CISL/Corpo forestale dello Stato - UIL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOFS - CGIL/Corpo forestale dello Stato;
Visto lo "schema di provvedimento di concertazione" riguardante il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modifiche ed integrazioni - in data 24 gennaio 2001, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalle sezioni COCER carabinieri e COCER guardia di finanza; le predette sezioni COCER non hanno sottoscritto lo schema concertato;
Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000);
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 2, ultimo periodo, del legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 febbraio 2001, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed esame delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali;
Decreta
TITOLO
I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Art. 1.
Area
di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.
Articolo 2
(Nuovi
stipendi)
1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello V…………………………………..Lire 90.000
Livello VI………………………………….Lire 96.000
Livello VI-bis……………………………...Lire 100.500
Livello VII…………………………………Lire 105.000
Livello VII-bis……………………………..Lire 110.000
Livello VIII.......................................……...Lire 115.000
Livello IX............................................…….Lire 126.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° gennaio 2001.
3.
Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali
mensili lordi:
Livello V…………………………………..Lire 34.000
Livello VI………………………………….Lire 36.000
Livello VI-bis……………………………...Lire 37.500
Livello VII…………………………………Lire 39.000
Livello VII-bis……………………………..Lire 41.000
Livello VIII.......................................……...Lire 43.000
Livello IX............................................…….Lire 47.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello V…………………………………..Lire 15.853.000
Livello VI………………………………….Lire 17.523.000
Livello VI-bis……………………………...Lire 18.829.000
Livello VII…………………………………Lire 20.135.000
Livello VII-bis……………………………..Lire 21.583.000
Livello VIII.......................................……...Lire 23.031.000
Livello IX............................................…….Lire 26.363.000
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.
Articolo 3
(Effetti
dei nuovi stipendi)
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione del presente provvedimento di concertazione hanno effetto
sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto
dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali
ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata
INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici
economici risultanti dall'applicazione del presente provvedimento di
concertazione, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente,
alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo provvedimento di
concertazione, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente provvedimento di concertazione.
Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della
corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente
provvedimento di concertazione si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980,
n. 312.
4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'art. 2, hanno
effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro
straordinario a decorrere dal 1° luglio 2000.
Articolo
4
(Indennità pensionabile)
1. Le misure dell'indennità pensionabile di cui all'art. 44,
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n.254, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nei seguenti nuovi
importi mensili lordi:
|
GRADI |
LIRE |
Tenente
colonnello (Vice Questore
Aggiunto)
1.240.000
Maggiore (Commissario capo) 1.217.000
Capitano (Commissario) 1.206.000
Tenente (Vice commissario) 1.157.000
Maresciallo aiutante S.U.PS. e Maresciallo aiutante (Ispettore sup. S.U.PS. 1.178.000
Maresciallo capo (Ispettore Capo) 1.125.000
Maresciallo ordinario (Ispettore) 1.090.000
Maresciallo (Vice Ispettore) 1.056.000
Brigadiere capo (Sovrintendente Capo) 1.085.000
Brigadiere (Sovrintendente) 1.021.000
Vice brigadiere Vice Sovrintendente) 1.016.000
Appuntato scelto (Assistente Capo) 914.000
Appuntato (Assistente) 832.000
Carabiniere scelto e finanziere scelto (Agente scelto) 761.000
Carabiniere
e finanziere
(Agente)
700.000
Articolo 5
(Assegno funzionale)
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 45 del decreto dei Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, fermi restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
|
|
19 ANNI Lire |
29 ANNI Lire
|
| Maresciallo aiutante S.U.PS. e maresciallo aiutante |
2.180.000 |
3.035.000 |
| Maresciallo capo | 2.180.000 | 3.035.000 |
| Maresciallo ordinario | 2.180.000 | 3.035.000 |
| Maresciallo | 2.180.000 | 3.035.000 |
| Brigadiere capo | 2.145.000 | 2.985.000 |
| Brigadiere | 2.145.000 | 2.985.000 |
| Vice brigadiere | 2.145.000 | 2.985.000 |
| Appuntato scelto | 1.725.000 | 2.145.000 |
| Appuntato | 1.725.000 | 2.145.000 |
| Carabiniere scelto e finanziere scelto | 1.725.000 | 2.145.000 |
| Carabiniere e finanziere | 1.725.000 | 2.145.000 |
2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, a decorrere dal 1º gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
|
|
19 ANNI Lire |
29 ANNI Lire |
| Tenente colonnello | 3.720.000 | 5.085.000 |
| Maggiore | 3.300.000 | 5.085.000 |
| Capitano | 2.565.000 | 3.195.000 |
| Tenente | 2.565.000 | 3.195.000 |
Articolo 6
(Trattamento di
missione)
1. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'art. 46, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura di L.2.500 per ogni ora.
Articolo 7
(Servizi
esterni ed ordine pubblico in sede)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalità di cui all’articolo 42, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, è rideterminato nella misura di L.8.100 lorde.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell’indennità di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n.284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall’articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 , n.395, e dall'art. 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.
Articolo
8
(Indennità di presenza notturna e festiva)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'art. 51, comma1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, è rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è rideterminata nella misura lorda di L.19.000 per ogni turno.
Articolo
9
(Indennità di imbarco e relative indennità
supplementari)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988- registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg.n.59/Finanze, foglio n. 173-, sono elevate al 50 per cento.
Articolo
10
(Indennità di bilinguismo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n.1165, al personale di cui all'art. 1 comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Attestato di conoscenza della lingua
Attestato A L. 408.000
Attestato B L. 340.000
Attestato C L. 272.000
Attestato
D
L. 245.000
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988 al personale di cui all'art. 1, c. 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Prima fascia L. 408.000
seconda fascia L. 340.000
terza fascia L. 272.000
quarta fascia L. 245.000
Articolo
11
(Efficienza dei servizi istituzionali)
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse finanziarie di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254 sono coś incrementate:
a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e all'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n.388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente provvedimento di concertazione. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo.
1. Al personale di cui all'art.1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente provvedimento di concertazione, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359 e 16 marzo 1999, n.254.
TITOLO II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Articolo 13
(Area di applicazione e
durata)
1. Ai sensi dell'art.
2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come
sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n.129, il decreto
si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale
ausiliario di leva.
2. Il presente
decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1º
gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.
3. Dopo un periodo di
vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente
decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese
successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento
del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari
vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso
di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli
effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo n.
195/1995, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000,
n.129.
Articolo 14
(Nuovi stipendi)
1. Gli stipendi
stabiliti dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n.254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
|
Livello
V………………………………….. |
Lire
90.000 |
|
Livello
VI…………………………………. |
Lire
96.000 |
|
Livello
VI-bis……………………………... |
Lire
100.500 |
|
Livello
VII………………………………… |
Lire
105.000 |
|
Livello
VII-bis…………………………….. |
Lire
110.000 |
|
Livello
VIII.......................................……... |
Lire
115.000 |
|
Livello
IX............................................……. |
Lire
126.000 |
2. Gli aumenti di cui
al comma 1 competono con decorrenza 1° gennaio 2001.
3. Dal 1° luglio 2000
al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
|
Livello
V………………………………….. |
Lire
34.000 |
|
Livello
VI…………………………………. |
Lire
36.000 |
|
Livello
VI-bis……………………………... |
Lire
37.500 |
|
Livello
VII………………………………… |
Lire
39.000 |
|
Livello
VII-bis…………………………….. |
Lire
41.000 |
|
Livello
VIII.......................................……... |
Lire
43.000 |
|
Livello
IX............................................……. |
Lire
47.000 |
4. Gli aumenti di cui
al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di
cui al comma 1.
5. I valori
stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei
precedenti commi, sono:
|
Livello
V………………………………….. |
Lire
15.853.000 |
|
Livello
VI…………………………………. |
Lire
17.523.000 |
|
Livello
VI-bis……………………………... |
Lire
18.829.000 |
|
Livello
VII………………………………… |
Lire
20.135.000 |
|
Livello
VII-bis…………………………….. |
Lire
21.583.000 |
|
Livello
VIII.......................................……... |
Lire
23.031.000 |
|
Livello
IX............................................……. |
Lire
26.363.000 |
6. Gli importi
stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della
retribuzione previsto dall'art. 41, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.
Articolo 15
(Effetti dei nuovi stipendi)
1. Le nuove misure
degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto
sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto
dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali
ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata
INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici
economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il
biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della
corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente
decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4. Gli aumenti e i
valori stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle
misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1° luglio
2000.
Articolo 16
(Indennità pensionabile)
1. Le misure
dell'indennità pensionabile di cui all'art. 44, comma 1, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, sono rideterminate, a
decorrere dal 1° gennaio 2001, nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
|
GRADI |
LIRE |
|
Tenente
colonnello |
1.240.000 |
|
Maggiore |
1.217.000 |
|
Capitano |
1.206.000 |
|
Tenente |
1.157.000 |
|
Sottotenente |
1.123.000 |
|
Maresciallo
aiutante S.U.PS. e Maresciallo
aiutante |
1.178.000 |
|
Maresciallo
capo |
1.125.000 |
|
Maresciallo
ordinario |
1.090.000 |
|
Maresciallo
|
1.056.000 |
|
Brigadiere capo
|
1.085.000 |
|
Brigadiere
|
1.021.000 |
|
Vice brigadiere
|
1.016.000 |
|
Appuntato
scelto |
914.000 |
|
Appuntato
|
832.000 |
|
Carabiniere
scelto e finanziere scelto |
761.000 |
|
Carabiniere e
finanziere |
700.000 |
Articolo 17
(Assegno
funzionale)
1. Le misure
dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 45 del decreto dei
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, fermi restando i requisiti ivi
previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti
importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:
|
QUALIFICHE |
19
ANNI |
29
ANNI |
|
Maresciallo
aiutante S.U.PS. |
2.180.000 |
3.035.000 |
|
Maresciallo
capo |
2.180.000 |
3.035.000 |
|
Maresciallo
ordinario |
2.180.000 |
3.035.000 |
|
Maresciallo |
2.180.000 |
3.035.000 |
|
Brigadiere
capo |
2.145.000 |
2.985.000 |
|
Brigadiere
|
2.145.000 |
2.985.000 |
|
Vice
brigadiere |
2.145.000 |
2.985.000 |
|
Appuntato
scelto |
1.725.000 |
2.145.000 |
|
Appuntato |
1.725.000 |
2.145.000 |
|
Carabiniere
scelto e finanziere scelto |
1.725.000 |
2.145.000 |
|
Carabiniere e
finanziere |
1.725.000 |
2.145.000 |
2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, a decorrere dal 1º gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
|
QUALIFICHE |
19
ANNI |
29
ANNI |
|
Tenente
colonnello |
3.720.000 |
5.085.000 |
|
Maggiore |
3.300.000 |
5.085.000 |
|
Capitano |
2.565.000 |
3.195.000 |
|
Tenente |
2.565.000 |
3.195.000 |
|
Sottotenente |
2.565.000 |
3.195.000 |
Articolo 18
(Trattamento di
missione)
1. La maggiorazione
dell'indennità oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'art. 46, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, è
incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura di L.2.500 per ogni
ora.
Articolo 19
(Servizi esterni ed ordine pubblico in sede)
(Servizi esterni
ed ordine pubblico in sede)1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il
compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni,
secondo le modalità di cui all’articolo 42, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e all'art. 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n.254, è rideterminato nella misura di L.8.100
lorde.
2. A decorrere dal 1°
gennaio 2001 le misure dell’indennità di ordine pubblico in sede di cui
all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n.284, come rideterminate
dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall’articolo 42, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 , n.395, e dall'art.
50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254,
sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.
3. All'onere
derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore
riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per
lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.
Articolo 20
(Indennità di presenza notturna e festiva)
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le
ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'art. 51, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, è rideterminata nella misura
lorda di L. 6.000 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1°
gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità
di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10
maggio 1996, n. 359, è rideterminata nella misura lorda di L.19.000 per ogni
turno.
Articolo 21
(Indennità di imbarco e relative indennità
supplementari)
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2001, le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere
a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11
ottobre 1988- registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988,
Reg.n.59/Finanze, foglio n. 173-, sono elevate al 50 per cento.
Articolo 22
(Indennità di bilinguismo)
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n.1165, al personale di cui all'art. 1
comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e
aventi competenza regionale, incrementata dall'art. 1 del decreto del Ministro
del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili
lorde:
|
Attestato di
conoscenza della lingua |
|
|
Attestato
A |
L. 408.000 |
|
Attestato
B |
L. 340.000 |
|
Attestato
C |
L. 272.000 |
|
Attestato
D |
L. 245.000 |
2. A decorrere dal 1°
gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988
al personale di cui all'art. 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti
ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata
dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è
rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
|
Prima
fascia |
L. 408.000 |
|
seconda
fascia |
L. 340.000 |
|
terza
fascia |
L. 272.000 |
|
quarta
fascia |
L. 245.000 |
Articolo 23
(Efficienza dei servizi istituzionali)
1. Per ogni Forza di
polizia ad ordinamento militare, le risorse finanziarie di cui all'articolo 53
del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254 sono coś
incrementate:
a) per l'anno 2001
dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli
stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
b) per gli anni 2000
e 2001 dalle somme di cui all'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e
all'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n.388, di pertinenza di ogni singola
amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali somme, ove
non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime
esigenze nell'anno successivo.
Articolo 24
(Proroga di efficacia di norme)
1. Al personale di
cui all'art.13, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il
presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359 e 16 marzo 1999, n.254.
Articolo 25
(Copertura finanziaria)
|
Tabella
I | ||
|
|
Anno 2000
(in milioni) |
Anno 2001
(in
milioni) |
|
Polizia di
Stato |
11.150 |
---- |
|
Corpo della
Polizia penitenziaria |
3.940 |
---- |
|
Corpo forestale
dello Stato |
820 |
800 |
|
Arma dei
Carabinieri |
12.190 |
18.000 |
|
Corpo della
Guardia di finanza |
6.990 |
17.000 |
|
TOTALI |
35.090 |
35.800 |
N.B.: gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dello Stato, ivi compresa IRAP. Quelli afferenti all'anno 2000 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Bianco, Ministro dell'Interno
Mattarella,
Ministro della Difesa
Del Turco, Ministro delle Finanze
Fassino, Ministro
della Giustizia
Pecoraro Scanio, Ministro per le Politiche agricole e
forestali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 154.