ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
L 27/05/1970 Num. 365 (in Gazz. Uff., 19 giugno, n. 152)
Riordinamento delle
indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco
e dell'indennità di impiego operativo.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Le indennità mensili di
aeronavigazione e di pilotaggio spettanti, ai sensi degli articoli 1 e 2 delle
norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella
legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano sostituiti dagli articoli 1 e 2
della legge 17 dicembre 1953, n. 953, agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli
naviganti dell'aeronautica militare, assumono la denominazione unica di
indennità di aeronavigazione. Detta indennità è stabilita, in relazione al tipo
di aeromobile sul quale il personale svolge normalmente l'attività di volo,
nelle misure indicate nell'annessa Tabella I. Agli ufficiali e sottufficiali dei
ruoli naviganti dell'Aeronautica militare in servizio come piloti di linea
presso i gruppi di volo e le squadriglie mantenute in stato costante di pronto
intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego dei
velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica,
spetta, in aggiunta all'indennità mensile di cui al comma precedente,
un'indennità supplementare mensile di lire 25.000 dal 1º luglio 1970 e di lire
50.000 dal 1º gennaio 1971.
Agli ufficiali e ai sottufficiali assegnati a reparti sperimentali
di volo e che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di
pilota collaudatore-sperimentatore spetta, in aggiunta all'indennità mensile di
cui al primo comma, una indennità mensile supplementare di lire 45.000 dal 1º
luglio 1970 e di lire 90.000 dal 1º gennaio 1971, non cumulabile con l'indennità
supplementare di cui al comma precedente e con i compensi di cui ai successivi
articoli 4 e 6. Sono
soppresse le indennità mensili supplementari di aeronavigazione e di pilotaggio
previste dagli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1302, e successive modificazioni. é abrogato il secondo comma
dell'art. 5 del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16
maggio 1935, n. 834.
Articolo 2
L'indennità di cui al primo comma
del precedente art. 1 compete altresì, in luogo delle indennità di
aeronavigazione e di pilotaggio di cui fruiscono attualmente, agli ufficiali ed
ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare
di pilota, assegnati, per svolgere attività di volo, ai reparti di volo
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè a quelli assegnati agli
organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di
ciascuna forza armata e interforze.
Le indennità supplementari di cui al secondo e terzo comma del precedente
art. 1 sono estese, alle stesse condizioni ivi previste, agli ufficiali ed ai
sottufficiali piloti dell'Esercito e della Marina. Agli ufficiali dell'Esercito e
della Marina osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati,
per l'attività di volo, a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, l'indennità di aeronavigazione spetta nella misura per essi
indicata nell'annessa Tabella I.
Per la corresponsione delle indennità si osservano, in quanto
applicabili, le norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302.
Articolo 3
Per gli ufficiali piloti che hanno
conseguito il prescritto brevetto in un grado superiore a quello di tenente o
grado corrispondente, la misura dell'indennità di aeronavigazione da
corrispondere è determinata unicamente in base all'anzianità nel servizio
aeronavigante.
Articolo 4
I compensi di collaudo previsti dai
numeri 6 e 12 della Tabella III annessa alle norme approvate con decreto-legge
20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura
unica di lire 10.000 per ogni collaudo, con un massimo di lire 30.000 mensili.
Sono soppressi i numeri 6-bis e 12-bis della predetta tabella. I compensi suddetti sono estesi al
personale militare e al personale civile tecnico dell'Esercito e della Marina
che compie i suddetti collaudi.
Articolo 5
Per gli ufficiali e per i
sottufficiali assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con
carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatori in volo,
l'indennità prevista dagli articoli 8 e 9 della presente legge è stabilita nelle
seguenti misure:
dal 1º/7/1970 dal 1º/1/1971
Ufficiali superiori .... L. 45.000
L. 90.000
Ufficiali inferiori, aiutanti di battaglia e marescialli delle tre classi
.....................
>> 35.000
>> 70.000
Sergenti maggiori e sergenti ..... >> 22.500
>> 45.000
Le suddette misure sono aumentate del 10
per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di impiego come
sperimentatore in volo e del 20 per cento dopo il compimento del quarto
triennio.
Articolo 6
Il compenso mensile spettante, ai
sensi dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, quale risulta sostituito
dall'art. 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, agli ufficiali e
sottufficiali nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di
specialità è stabilito nelle misure di lire 37.000 dal 1º luglio 1970 e di lire
60.000 dal 1º gennaio 1971.
Articolo 7
L'indennità mensile di pilotaggio,
spettante ai sensi dell'art. 4 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1302, quale risulta sostituito dall'art. 3 della legge 29 novembre
1961, n. 1300, al personale che frequenta corsi di pilotaggio, è stabilita nelle
misure di lire 25.000 dal 1º luglio 1970 e di lire 35.000 dal 1º gennaio
1971. L'indennità mensile di
volo spettante, ai sensi del suddetto art. 4, agli ufficiali che frequentano
corsi di osservazione aerea è stabilita nelle misure di lire 16.000 dal 1º
luglio 1970 e di lire 18.000 dal 1º gennaio 1971.
Articolo 8
L'indennità mensile di volo
prevista dall'art. 10 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive
modificazioni, è stabilita, per gli ufficiali facenti parte degli equipaggi
fissi di volo ed appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e al
Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, nelle misure indicate
nell'annessa Tabella II, n. 1), ed è estesa nelle stesse misure agli ufficiali
del Corpo sanitario aeronautico facenti parte degli equipaggi fissi di volo. Per
gli ufficiali non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti
alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, fotografi ed
elettromeccanici di bordo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, l'indennità
è stabilita nelle misure indicate nell'annessa Tabella II, n. 2). Resta ferma nella misura spettante
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità
mensile di volo dovuta agli ufficiali dell'Aeronautica non compresi nel comma
precedente. L'indennità di
cui al primo comma del presente articolo compete altresì, ricorrendo analoga
posizione d'impiego, agli ufficiali dell'Esercito e della Marina appartenenti ad
Armi, Corpi o Servizi per i quali non è richiesta la laurea, in possesso del
brevetto di specialista di elicottero ed assegnati, per l'attività di volo o ad
esso connessa, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
nonchè agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività
aerea delle singole forze armate e interforze. Agli ufficiali dell'Esercito e
della Marina appartenenti a Corpi o Servizi per i quali è richiesta la laurea,
in possesso del brevetto di specialista di elicottero ed assegnati, per
l'attività di volo o ad esso connessa, ai reparti o agli organi indicati nel
comma precedente, compete, in luogo della indennità di volo di cui fruiscono
attualmente, l'indennità prevista dall'art. 9 del decreto-legge 20 luglio 1934,
n. 1302, e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo del genio
aeronautico, ruolo ingegneri.
Agli ufficiali medici dell'Esercito e della Marina assegnati per
l'attività di volo o ad esso connessa, ai reparti o agli organi indicati nel
terzo comma del presente articolo, compete l'indennità prevista dall'art. 9 del
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, per gli
ufficiali del Corpo sanitario aeronautico. Agli stessi ufficiali, quando
facciano parte degli equipaggi fissi di volo, compete invece l'indennità mensile
di volo nella misura stabilita nell'annessa Tabella II, n. 1). Per la corresponsione
dell'indennità mensile di volo di cui ai precedenti commi terzo, quarto e quinto
si osservano, in quanto applicabili, le norme approvate con decreto-legge 20
luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni.
Articolo 9
L'indennità mensile di volo
spettante, ai sensi dell'art. 11 delle norme approvate con decreto-legge 20
luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali, primi avieri
e avieri scelti a ferma speciale dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è
stabilita nelle misure indicate nell'annessa Tabella III. Resta ferma nella misura spettante
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità
mensile di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1961, n. 1300. L'indennità di cui al primo comma
del presente articolo è corrisposta, ricorrendo analoga posizione d'impiego e
con la osservanza, in quanto applicabili, delle norme approvate con
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai
sottufficiali ed ai militari di truppa dell'Esercito e della Marina in possesso
del brevetto di specialista aeronautico o di specialista di elicottero e
assegnati, per l'attività di volo o ad essa connessa, ai reparti di volo
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè agli organi di comando,
addestrativi e logistici preposti all'attività aerea delle singole forze armate
e interforze.
Articolo 10
L'indennità speciale spettante, ai
sensi degli articoli 2 e 3 della legge 1º luglio 1966, n. 537, agli ufficiali,
ai sottufficiali e al personale civile dell'Aeronautica adibiti alle operazioni
di controllo dello spazio aereo è stabilita nelle misure mensili di lire 33.000
dal 1º luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1º gennaio 1971, per coloro che svolgono
operazioni connesse alle abilitazioni di I grado; di lire 42.000 dal 1º luglio
1970 e di lire 60.000 dal 1º gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni
connesse alle abilitazioni di II grado; di lire 60.000 dal 1º luglio 1970 e di
lire 80.000 dal 1º gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse
alle abilitazioni di III grado.
La predetta indennità è estesa al personale dell'Esercito e della Marina
in possesso delle prescritte abilitazioni ed in analoghe condizioni di
impiego. L'indennità di cui
al presente articolo è aumentata del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno
dei primi tre trienni nello specifico servizio e del 20 per cento dopo il
compimento del quarto triennio.
L'indennità stessa, infine, non è cumulabile con l'indennità di imbarco e
di impiego operativo.
Articolo 11
L'indennità mensile spettante, ai
sensi dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, convertito nella
legge 2 giugno 1939, n. 739, ai militari allievi delle scuole paracadutisti
durante il corso di addestramento con lancio dalla torre ed esercizi ginnici
particolari è stabilita nelle misure di lire 4.500 dal 1º luglio 1970 e di lire
9.000 dal 1º gennaio 1971.
L'indennità mensile spettante, ai sensi del primo comma dell'art. 2 del
decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, agli allievi delle scuole paracadutisti
durante il periodo in cui sono chiamati ad effettuare lanci effettivi da aerei
in volo è stabilita nella misura di lire 32.000 dal 1º luglio 1970. L'indennità
è corrisposta con inizio dal mese in cui gli allievi effettuano il primo lancio
e fino alla data di conseguimento del brevetto militare di paracadutista. L'indennità mensile spettante, ai
sensi del secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204,
al personale militare paracadutista, in possesso del relativo brevetto, chiamato
a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità
paracadutisti, è stabilita, per gli ufficiali e sottufficiali, nelle misure
risultanti dalla colonna 3 della Tabella I annessa alla presente legge, tenendo
conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità,
e nelle misure di lire 38.000 dal 1º luglio 1970 e di lire 45.000 dal 1º gennaio
1971, per i graduati e militari di truppa.
Articolo 12
Agli ufficiali, ai sottufficiali,
ai graduati e militari di truppa in possesso del brevetto militare di
paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti ma che
svolgano l'attività annuale di allenamento col paracadute stabilita con
determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell'anno solare una
mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso
unità paracadutisti ai sensi del terzo comma del precedente art. 11.
Articolo 13
Al personale militare dell'Esercito
che abbia svolto attività di volo sugli aerei leggeri con percezione delle
indennità relative sono estese, per quanto concerne il regime delle pensioni
normali e privilegiate, le disposizioni del decreto-legge 20 aprile 1936, n.
913, convertito nella legge 10 febbraio 1937, n. 326. Al personale militare
dell'Esercito e della Marina che abbia svolto attività di volo con percezione
delle indennità di aeronavigazione o di volo sono estese le disposizioni
dell'art. 5, primo comma, del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito
nella legge 16 maggio 1935, n. 834.
Articolo 14
Gli assegni personali normali di
imbarco previsti dal regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n.
1156, e successive modificazioni, e annesse tabelle A, B e C, sono sostituiti
dall'indennità mensile di imbarco di cui alla Tabella IV annessa alla presente
legge, fermo restando il diritto agli assegni di cui alla colonna 4 delle
tabelle A e B, nelle misure e alle condizioni ivi previste. Gli assegni personali speciali di
imbarco previsti dal regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n.
1156, e annesse tabelle F, G, H, I e L, sono sostituiti dalle indennità
supplementari giornaliere di cui alla Tabella V annessa alla presente legge, e
dagli assegni eventuali giornalieri di cui alla Tabella VII annessa alla
presente legge. La tabella E,
concernente il trattamento tavola alle mense di bordo, annessa al regolamento
approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, è sostituita dalla Tabella
VI annessa alla presente legge.
Sono abrogati i titoli IV e V nonchè il n. 3 dell'art. 45 del titolo VI
del regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156. é altresì
abrogato, con effetto dal 1º luglio 1970, il secondo comma dell'art. 3 della
legge 8 gennaio 1952, n. 15.
é soppressa la Tabella D annessa al regolamento approvato con regio
decreto 15 luglio 1938, n. 1156.
Articolo 15
L'art. 2 della legge 6 marzo 1958,
n. 192, è sostituito dal seguente:
<<Art. 2. -- Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli
appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio
continuativo, in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo o
presso gli enti addestrativi appresso indicati, è corrisposta l'indennità di
impiego operativo nelle misure risultanti distintamente alle colonne 1 e 2
dell'annessa Tabella VIII: comandi e reparti di
impiego operativo (col. 1): corpi
d'armata;
divisioni;
brigate; unità di
supporto;
reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati nelle
grandi unità. Enti
addestrativi (col. 2): centri,
campi e reparti di addestramento; scuole di
reclutamento e di perfezionamento.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e
carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che,
dopo aver prestato servizio complessivamente per almeno tre anni, anche
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso
comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo delle singole
forze armate o interforze, nonchè sulle navi in armamento ed in riserva e nelle
condizioni di impiego di cui al precedente art. 10 vengano assegnati ad altro
comando, ente o reparto di minore impegno operativo è corrisposta l'indennità
nella misura prevista alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII. L'indennità di cui al presente
articolo spetta altresì agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina e
dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti>>.
Articolo 16
L'indennità di impiego operativo,
prevista dal precedente art. 15, è estesa, nelle misure indicate nelle colonne 1
e 2 dell'annessa tabella VIII ed alle condizioni ivi previste, agli ufficiali e
sottufficiali della Marina in servizio presso i comandi e reparti di impiego
operativo, o presso gli enti addestrativi di detta forza armata, appresso
elencati: comandi e reparti
di impiego operativo (col. 1): reparti
elicotteri;
reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati; comandi e reparti di
difesa foranea;
batterie contraeree costiere; unità di controllo
operativo e di scoperta;
centri operativi in sede protetta; reparti di supporto
operativo e reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati in
quelli sopraelencati. Enti
addestrativi (col. 2):
centri, campi e reparti di addestramento; scuole di reclutamento
e di perfezionamento. Agli
ufficiali e sottufficiali della Marina è estesa, altresì, l'indennità di cui
alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII nelle misure e alle condizioni ivi
previste. Tali misure sono aumentate di una somma pari al 10 per cento
dell'indennità di cui all'annessa Tabella IV al compimento di ciascun triennio
di imbarco ed altri servizi come indicato alla lettera a) della predetta Tabella
IV, con l'osservanza delle norme sul cumulo di cui alla lettera b) della stessa
Tabella IV. Il trattamento di
cui al comma precedente è comunque dovuto al personale imbarcato su navi in
disponibilità. L'indennità di
cui al presente articolo spetta inoltre agli ufficiali ed ai sottufficiali
dell'Esercito e dell'Aeronautica ed agli appuntati e carabinieri in ferma
volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso i
suddetti comandi, reparti o enti.
Articolo 17
L'indennità di impiego operativo
prevista dal precedente art. 15 è estesa, nelle misure indicate nelle colonne 1
e 2 dell'annessa Tabella VIII ed alle condizioni ivi previste, agli ufficiali ed
ai sottufficiali dell'Aeronautica in servizio presso i comandi e reparti
d'impiego operativo o presso gli enti addestrativi di detta forza armata,
appresso elencati: comandi e
reparti di impiego operativo (col. 1): aerobrigate; stormi e reparti di
volo equivalenti;
gruppi;
squadriglie;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati; reparti intercettori
teleguidati (IT);
centrali operative in sede protetta e unità di controllo operativo; reparti di supporto
operativo e reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati in
quelli sopraelencati. Enti
addestrativi (col. 2):
centri, campi e reparti di addestramento; scuole di reclutamento
e perfezionamento. Al
personale di cui al comma precedente è estesa altresì l'indennità di cui alla
colonna 3 dell'annessa Tabella VIII nelle misure ed alle condizioni ivi
previste. L'indennità di cui
al presente articolo spetta inoltre agli ufficiali ed ai sottufficiali
dell'Esercito e della Marina ed agli appuntati e carabinieri in ferma
volontaria, in rafferma o in servizio continuativo in servizio presso i suddetti
comandi, reparti o enti.
Articolo 18
L'articolo unico del regio decreto-legge
4 settembre 1925, numero 1644, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: <<Articolo unico. -- Agli
ufficiali ed ai sottufficiali in servizio presso comandi, grandi unità ed unità
delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta il seguente soprassoldo
mensile:
dal 1º-7-1970
dal 1º-1-1971
Ufficiali ........................... L. 6.500 L. 10.000
Aiutanti di battaglia e
marescialli .
>> 4.500 >> 7.500 Sergenti maggiori e sergenti
........
>> 3.000 >> 4.500
Articolo 19
L'indennità di aeronavigazione,
l'indennità di volo, l'indennità di imbarco e l'indennità di impiego operativo
non sono cumulabili, salvo il diritto di opzione per il trattamento più
favorevole. Tuttavia, il
personale che si trovi in condizione di aver diritto all'indennità di impiego
operativo e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva
il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore
a quella dell'indennità di impiego operativo, quest'ultima indennità è
corrisposta per la differenza.
Al personale dell'Aeronautica arruolato successivamente all'entrata in
vigore della presente legge, quando venga impiegato in una destinazione di
servizio diversa dai comandi e reparti di impiego operativo e dagli enti
addestrativi indicati al primo comma del precedente art. 17, l'indennità di volo
di cui ai precedenti articoli 8 e 9 verrà attribuita al compimento di almeno tre
anni di servizio presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti
di volo, delle singole forze armate o interforze, e su navi in armamento e in
riserva, con gli stessi criteri indicati al precedente comma. Nel caso di piloti e specialisti
che svolgano attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono
corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal primo comma, le
indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità di imbarco, delle quali la
più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per
cento. Ai fini
dell'attribuzione dell'indennità di impiego operativo e dei relativi aumenti
triennali, il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui al precedente
articolo 10 è considerato come svolto presso comandi o reparti operativi.
Articolo 20
Per le cessazioni dal servizio
successive al 30 giugno 1970, il calcolo dell'aliquota pensionabile
dell'indennità di aeronavigazione verrà effettuato, separatamente per ciascun
periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di
ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità di cui
all'annessa Tabella I. Per periodi di servizio superiori al massimo
pensionabile, sarà tenuto conto delle misure più favorevoli percepite -- nel
tempo -- dagli interessati. Per i periodi anteriori al 1º luglio 1970,
l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta
sugli aviogetti.
Articolo 21
Al personale militare
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, impiegato nelle operazioni di
soccorso in occasione di pubbliche calamità o in altri interventi al servizio
della collettività, competono le indennità giornaliere previste per il personale
dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia dall'art. 5 della legge 3
novembre 1963, n. 1543, per i servizi fuori sede, e dalla legge 22 dicembre
1969, n. 967, per i servizi in sede.
Le misure delle indennità per i graduati e i militari di truppa sono pari
a quelle previste per gli allievi carabinieri. Le indennità di cui ai commi
precedenti, dovute nelle misure in vigore nel tempo per le forze di polizia, non
sono cumulabili con quella di impiego operativo, con l'indennità e gli assegni
d'imbarco e con le indennità di aeronavigazione e di volo previste dalla
presente legge.
Articolo 22
All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge nell'esercizio finanziario 1970, valutato in lire 8
miliardi, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'esercizio anzidetto. Il Ministro per il tesoro è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio.
Allegato 1
Tabella I
INDENNITA' MENSILE DI AERONAVIGAZIONE
---------------------------------------------------------------------
|
|Velivoli ad e- |
|
|lica plurimoto-|
|
|ri da combatti-| Altri velivoli
| Aviogetti |mento o da tra-| od
elicotteri
|
|sporto a grande|
|
|e
medio raggio |
|
|ed elicotteri | GRADO O ANZIANITA' |
|con armamento | DI SERVIZIO |
|di guerra
| AERONAVIGANTE
¦---------------+---------------+---------------
|Misure |Misure |Misure |Misure |Misure |Misure
| in | in | in | in | in | in
|vigore |vigore |vigore |vigore |vigore |vigore
|dal 1º |dal 1º |dal 1º |dal 1º |dal 1º |dal 1º
|luglio |gennaio|luglio |gennaio|luglio |gennaio
| 1970 | 1971 | 1970 | 1971 | 1970 | 1971
|--------------- --------------- ---------------
|
I
|
2
|
3
---------------------+---------------+---------------+---------------
|
|
|
|
|
| Fino a 10 anni di
|
|
|
|
|
| effettivo servizio | | | | | | aeronavigante: | | | | | |
|
|
|
|
|
| ufficiali,
|
|
|
|
|
| marescialli e gradi|
| | | | | corrispondenti
....|112.000|148.000| 88.000|120.000| 75.000| 93.000
|
|
|
|
|
| sergenti maggiori, | | | | | | sergenti e gradi | | | | | | corrispondenti
....|100.000|137.000| 78.000|112.000| 65.000| 85.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Da 10 a 15 anni di
|
|
|
|
|
| effettivo servizio | | | | | | aeronavigante o uf- | | | | | | ficiale avente grado| | | | | | di capitano:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ufficiali,
|
|
|
|
|
| marescialli e
gradi|
|
|
|
|
| corrispondenti
....|123.000|167.000| 95.000|130.000| 80.000|102.000
|
|
|
|
|
| sergenti maggiori, | | | | | | sergenti e gradi | | | | | | corrispondenti
....|112.000|155.000| 85.000|120.000| 72.000| 95.000
|
|
|
|
|
| Da 15 a 20 anni di
|
|
|
|
|
| effettivo servizio | | | | | | aeronavigante o uf- | | | | | | ficiale avente | | | | | | grado di maggiore o | | | | | | tenente colonnello: | | | | | |
| | | | | | ufficiali,
|
|
|
|
|
| marescialli e
gradi|
|
|
|
|
| corrispondenti
....|136.000|186.000|108.000|148.000| 92.000|116.000
| | | | | | sergenti maggiori, | | | | | | sergenti e gradi | | | | | | corrispondenti
....|123.000|172.000| 96.000|137.000| 81.000|107.000
| | | | | |
|
|
|
|
|
| Da 20 a 25 anni di
|
|
|
|
|
| effettivo servizio | | | | | | aeronavigante o | | | | | | ufficiale avente | | | | | | grado di colonnello:| | | | | |
|
|
|
|
|
| ufficiali,
|
| | | | | marescialli e gradi| | | | | | corrispondenti
....|150.000|204.000|120.000|162.000|100.000|125.000
|
|
|
|
|
| sergenti maggiori, | | | | | | sergenti e gradi | | | | | | corrispondenti
....|134.000|188.000|108.000|155.000| 90.000|120.000
|
|
|
|
|
|
| | | | | | Con
oltre 25 anni di | | | | | | effettivo servizio | | | | | | aeronavigante o uf- | | | | | | ficiale avente grado| | | | | | di generale:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ufficiali,
|
|
|
|
|
| marescialli e
gradi| | | | | | corrispondenti
....|165.000|223.000|134.000|180.000|114.000|140.000
|
|
|
|
|
| sergenti maggiori, | | | | | | sergenti e gradi | | | | | | corrispondenti
....|145.000|204.000|120.000|172.000|102.000|127.000
|
|
|
|
|
|
--------------------
Nota. -- Il tipo di aeromobile sul quale ciascun dipendente effettua la
normale attività di volo è indicato semestralmente con determinazione degli
Stati Maggiori.
INDENNITA' MENSILE DI AERONAVIGAZIONE
PER GLI UFFICIALI OSSERVATORI
Misure
Misure
in vigore in
vigore
dal 1º lu-
1º gennaio
glio 1970
1971
--
-- Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante
....................
74.000
93.000 Con oltre 10 anni di effettivo ser- vizio aeronavigante
..............
81.000
102.000
Allegato 2
Tabella
II
INDENNITA' MENSILE DI VOLO PER GLI UFFICIALI
DELL'AERONAUTICA
APPARTENENTI AI SOTTONOTATI CORPI E RUOLI
Misure
Misure
in vigore
in vigore
dal 1º lu-
dal 1º gen-
glio 1970 naio
1971
-
- 1) Facenti parte di equipaggi fissi di volo ed appartenenti
all'Arma aeronautica,
ruolo specialisti, al
Corpo del genio aeronautico,
ruolo assistenti tecnici e al Corpo sanitario aeronautico
..... 40.000
70.000 2) Non facenti parte di equipaggi fissi di volo ed
appartenenti all'Arma
aeronautica, ruolo spe-
cialisti, delle categorie: moto- risti, montatori,
marconisti, ar- mieri,
fotografi, elettromeccani-
ci di bordo ..................... 13.000
15.000
--------------------- Nota. -- L'indennità attribuita agli ufficiali
facenti parte di equipaggi fissi di volo è aumentata del 10 per cento dopo il
compimento di ciascuno dei primi tre trienni di appartenenza ad equipaggio fisso
e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.
Allegato 3
Tabella III
INDENNITA' MENSILE DI VOLO PER I SOTTUFFICIALI
E GRADUATI DELL'AERONAUTICA -- RUOLO SPECIALISTI
Misure
Misure
in vigore in
vigore
dal 1º lu-
dal 1º gen-
glio 1970 naio
1971
--
-- 1) Facenti parte di equipaggi fissi di volo
(a):
aiutanti di battaglia e mare-
scialli di 1ª, 2ª e 3ª classe
40.000
70.000
sergenti maggiori e sergenti ..
30.000
45.000
primi avieri e avieri scelti a
ferma speciale ..............
25.000
35.000 2) Non facenti parte di equipaggi fissi di volo ed
appartenenti
alle categorie motoristi, mon- tatori,
marconisti, armieri, elettromeccanici
di bordo, fo-
tografi:
aiutanti di battaglia e mare-
scialli di 1ª, 2ª e 3ª classe
12.000
14.000
sergenti maggiori e sergenti ..
9.000
10.000 primi avieri e
avieri scelti a
ferma speciale ..............
6.500
7.500
-------------------- (a) Con decreti del Ministro per la difesa, di
concerto con il Ministro per il tesoro, viene annualmente stabilito il numero
massimo dei sottufficiali e graduati di truppa facenti parte degli equipaggi
fissi di volo. Nota. -- L'indennità attribuita ai sottufficiali e graduati di
truppa facenti parte di equipaggi fissi di volo è aumentata del 10 per cento
dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di appartenenza ad
equipaggio fisso e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.
Allegato 4
Tabella IV
INDENNITA' MENSILE D'IMBARCO SPETTANTE AL PERSONALE
DELLA MARINA MILITARE
A bordo di unità navali
Misure
Misure
in vigore
in vigore
dal 1º lu- dal
1º gen-
GRADI
glio 1970
naio 1971
--
--
-- Ammiragli, generali e ufficiali superiori 71.500
100.000 Ufficiali inferiori, aspiranti e capi delle 3 classi
........................ 40.500
70.000 Secondi capi e sergenti ................. 24.500
45.000 Allievi Accademia navale, sottocapi e co- muni volontari e raffermati
...........
11.500
20.000 Sottocapi e comuni di leva .............. 6.500
12.000
a) Le presenti misure: sono dovute al
personale imbarcato su navi in armamento e in riserva; sono aumentate del 10
per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di servizio
complessivamente prestato su navi in armamento e riserva e del 20 per cento dopo
il compimento del quarto triennio. Allo stesso fine è computabile il servizio
prestato, anche anteriormente alla entrata in vigore della presente legge,
presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo di
ciascuna Forza armata e interforze, nonchè nelle condizioni di impiego di cui
all'art. 10 della presente legge. Il servizio prestato presso gli enti
addestrativi è computato per metà.
b) Ai fini dell'attribuzione della indennità prevista dalla presente
tabella e relativi aumenti percentuali, è consentito il cumulo dei servizi
prestati da ufficiale, aspirante, sottufficiale, graduato e comune non in
servizio di leva. Le diverse misure delle indennità non sono cumulabili tra
loro. c) Le misure di cui
alla presente tabella sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti
dall'art. 5 del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con regio
decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. Le misure giornaliere
dell'indennità, nei casi in cui occorre determinarle, sono pari a un trentesimo
di quelle indicate nella presente tabella.
Allegato 5
Tabella V
INDENNITA' GIORNALIERE
SUPPLEMENTARI SPETTANTI, IN AGGIUNTA A QUELLA DI CUI ALL'ANNESSA TABELLA IV, AL
PERSONALE DESTINATO A BORDO DI NAVI IN ARMAMENTO E IN RISERVA.
1) Quando imbarcato sui
sommergibili:
| Ufficiali, sottufficiali,
sottocapi e
|
comuni volontari ..................... 100% | Sottocapi e comuni di leva
............. 200% |
|
|
2) Quando destinato a costituire forze da
| sbarco o basi
passeggere di operazioni:
|
| a) incursori e
subacquei:
|
Ufficiali, sottufficiali, sottocapi e
|
comuni volontari ..................
100% | dell'inden- Sottocapi
e comuni di leva ..........
200% | nità di base
| di cui al- b)
battaglione San Marco:
| l'annessa Ufficiali,
sottufficiali, sottocapi e |
tabella IV.
comuni volontari .................. 60% | Sottocapi
e comuni di leva ..........
120% |
|
| 3) Quando <<in comando>> di singola unità o
| gruppi di
unità:
|
| Ufficiali e
sottufficiali di qualunque
|
grado ................................ 20% |
|
| 4) Quando l'unità si trova fuori della sede
| di
assegnazione:
|
| Tutto il
personale imbarcato ...........
30%
-------------------- a) Le indennità previste ai numeri
1 e 3 sono dovute per tutto il periodo di percezione della indennità di cui
all'annessa tabella IV. b)
L'indennità prevista al numero 2 è dovuta per i soli giorni di effettiva
partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. c) L'indennità prevista al numero
4 è dovuta per un massimo di 60 giorni consecutivi e per navigazione di durata
non inferiore ad otto ore consecutive. d) Le indennità previste ai numeri
1, 2 e 4 non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'art. 5
del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con regio decreto 15 luglio
1938, n. 1156, e successive modificazioni. e) Le indennità previste ai numeri
1 e 2 sono cumulabili con l'indennità oraria di immersione di cui alla legge 7
ottobre 1957, n. 969.
Allegato 6
Tabella VI
TRATTAMENTO TAVOLA MENSE DI BORDO
(Importi giornalieri)
Importi
MENSE
giornalieri
--
-- Mensa ammiraglio .....................................
650 Mensa comandante (capitano di vascello o di fregata) .
550 Mense ufficiali ......................................
400 Mensa aspiranti e allievi dell'Accademia navale quando non sono ammessi alla mensa
ufficiali ..............
250 Mensa sottufficiali ..................................
250 Quote in aumento:
per la mensa ammiraglio ............................
100 per la mensa per
un solo commensale (comandante e ufficiali)
.......................................
100 per la mensa di
più di un commensale e meno di sei (comandante e
ufficiali) .........................
80 per la mensa da sei
commensali a meno di dieci (co- mandante e ufficiali)
............................
60 per la mensa con
meno di sei commensali (sottuffi- ciali)
...........................................
60 per la mensa da sei
commensali a meno di dieci (sottufficiali)
..................................
50
--------------------
a) I presenti assegni sono ridotti del 50 per cento per le unità in
posizione amministrativa di disponibilità. b) Le diverse quote di aumento per
ogni nave o mensa vengono corrisposte secondo il numero dei commensali previsti
dalla tabella di equipaggiamento e non secondo il numero effettivo. Determinate
le quote spettanti col criterio di cui sopra, il conteggio alle mense si fa in
base al numero effettivo dei commensali.
Allegato 7
Tabella VII ASSEGNI GIORNALIERI DI
BORDO EVENTUALI
1) Assegno per alloggio a
terra. é dovuto agli
ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento o riserva quando non
possono alloggiare a bordo delle proprie unità, in misura pari ad un quarto
dell'indennità di missione in vigore, prevista per la sede. L'assegno di cui sopra è dovuto
anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi appoggio perchè destinati
ad imbarcare su navi in costruzione e allestimento, quando non possono
alloggiare a bordo della nave appoggio. é dovuto altresì agli ufficiali e
sottufficiali imbarcati sui sommergibili quando non possono raggiungere il bordo
perchè la nave è in crociera e semprechè non spetti ad essi l'indennità di
missione. L'assegno suddetto
è dovuto per la sola giornata in cui il personale deve prendere alloggio a
terra, comunque non fornito dall'amministrazione. La relativa spesa è imputata
sul capitolo <<Spese eventuali di campagna>>. 2) Assegni per
particolari incarichi disimpegnati a bordo. Sono dovuti limitatamente alle
giornate di effettiva presenza a bordo escluse quelle di degenza nelle
infermerie di bordo:
a) ai militari
addetti ai servizi di sicurezza
dei reparti di volo ....................... L. 100 b) ai
militari addetti ai servizi radiotele-
grafonici ................................. >> 100 c) ai
militari addetti alla panificazione .... >> 200 d) ai
militari addetti ai servizi igienici ... >> 200 e) ai
militari addetti alle mense e cucine ... >> 200
3) Assegno
speciale per servizio di dragaggio su mine cariche. é dovuto per le sole giornate di
effettivo dragaggio su mine cariche:
ufficiali,
sottufficiali, sottocapi e comuni . L. 800
4) Assegno speciale per trasporto
combustibili e munizioni ed acqua.
é dovuto per le sole giornate di effettivo trasporto, imbarco e sbarco:
a) al personale
imbarcato su navi adibite al trasporto di combustibili e munizioni
.............. L. 800 b) al
personale imbarcato su navi adibite al rifornimento idrico
................................ >> 400
5) Assegno speciale per servizio
idrografico. é dovuto, nelle
sottoindicate misure, nei casi e con le modalità di cui all'art. 30, paragrafo
2, del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con regio decreto 15
luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni: a) a tutto il
personale imbarcato durante le campagne idrografiche, cablografiche, e per il
servizio di fari, fanali e segnalamenti marittimi:
Ufficiali e capi delle tre classi ....... L. 600
Secondi capi e sergenti ................. >> 400
Sottocapi e comuni ...................... >> 200
b) al personale del CEMM
distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra (in
aumento agli assegni di cui alla precedente lettera a):
Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe .............. L. 200
Secondi capi, sergenti, sottocapi e co-
muni ................................. >> 150
Agli effetti della corresponsione del
presente assegno (lettere a e b), la campagna idrografica si inizia dal giorno
in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione ed ha termine il giorno in cui
dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i
lavori idrografici. Sia gli
assegni per campagna idrografica sia quelli per lavori speciali, sono anche
dovuti al personale civile dell'Istituto idrografico della marina militare
imbarcato, in base alla assimilazione di grado prevista dal vigente ordinamento
gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato. ------ Gli assegni previsti dalla
presente tabella sono cumulabili con le indennità e gli assegni di cui alle
tabelle IV, V e VI annesse alla presente legge e non sono suscettibili degli
aumenti percentuali previsti dall'art. 5 del predetto regolamento.
Allegato 8
INDENNITA' MENSILE D'IMPIEGO
OPERATIVO SPETTANTE AL PERSONALE
MILITARE DELL'ESERCITO
---------------------------------------------------------------------
|
I
|
2
|
3
|--------------- --------------- ---------------
|Misure |Misure |Misure |Misure |Misure |Misure
| in | in | in | in | in | in GRADI
|vigore |vigore |vigore |vigore |vigore |vigore
|dal 1º |dal 1º |dal 1º |dal 1º
|dal 1º |dal 1º
|luglio |gennaio|luglio |gennaio|luglio |gennaio
| 1970 | 1971 | 1970 | 1971 | 1970 | 1971
|------- ------- ------- ------- ------- -------
|
|
|
|
|
| Generali e ufficiali | | | | | | superiori ..........| 44.000| 70.000|
25.000| 50.000| 17.500| 35.000
|
|
|
|
|
| Ufficiali inferiori, | | | | | | aiutanti di batta- | | | | | | glia e marescialli .| 29.000| 50.000|
17.500| 35.000| 12.500| 25.000
|
|
|
|
| | Sergenti
maggiori, | | | | | | sergenti e gradi | | | | | | corrispondenti .....| 16.000| 30.000|
11.250| 22.500| 7.500| 15.000
|
|
|
| | |
Appuntati e carabi- | | | | | | nieri in ferma | | | | | | volontaria, raffer- | | | | | | mati o in servizio | | | | | | continuativo .......| 8.000| 15.000| 5.000| 10.000| 3.500| 7.500
|
|
|
|
|
|
-------------------- a) Le misure
giornaliere dell'indennità, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad
un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella. b) Le misure di cui
alle colonne 1 e 2 sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di
ciascuno dei primi tre trienni di servizio complessivamente prestato, anche
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, presso comandi e
reparti operativi, enti addestrativi, reparti di volo di ciascuna Forza armata e
interforze, su navi in armamento e in riserva nonchè nelle condizioni di impiego
di cui all'art. 10 della presente legge, e del 20 per cento dopo il compimento
del quarto triennio. A tal fine il servizio prestato presso enti addestrativi è
computato per metà.
c) Le misure di cui alla colonna 3 competono al personale che abbia
prestato servizio complessivamente, per almeno tre anni, presso comandi e
reparti di impiego operativo, enti addestrativi, reparti di volo di ciascuna
forza armata e interforze, a bordo di unità navali nonchè nelle condizioni di
impiego di cui all'art. 10 della presente legge. Le relative misure sono
aumentate al compimento di ciascun triennio di servizio, come sopra indicato
alla lettera b), successivo al primo, di una somma pari al 10 per cento della
indennità di cui alla colonna 1. d) Ai fini
dell'attribuzione dell'indennità prevista dalla presente tabella e relativi
aumenti percentuali è consentito il cumulo dei servizi prestati da ufficiale, da
sottufficiale e da militare di truppa non in servizio di leva. Le diverse misure dell'indennità
non sono cumulabili tra loro.