ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità
operative del personale militare.
Legge 23/03/1983
Num. 78
(in Gazz. Uff., 28 marzo, n. 85)
Preambolo
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della
Repubblica: Promulga la
seguente legge:
Articolo 1
Area di applicazione.
In relazione alla peculiarità dei doveri
che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni,
determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego
contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psicofisica, dalla assoluta
e permanente disponibilità al servizio ed alla mobilità di lavoro e di sede,
dalla specialità della disciplina, dalla selettività dell'avanzamento e dalla
configurazione dei limiti di età, al personale militare dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica compete un peculiare trattamento economico. In
particolare, quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità
connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio sono
istituite le indennità di impiego operativo di cui alla presente legge. Il Ministro della difesa, entro il
31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1983, è tenuto a presentare al
Parlamento una relazione sull'organico del personale militare in servizio alla
predetta data, ripartito per forza armata, per grado e per posizione di stato,
nonchè sugli oneri delle retribuzioni del personale militare, come sopra
ripartito.
Articolo 2
Indennità di impiego operativo.
Al personale militare dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5,
6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego
operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli
ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle
accademie militari e per i graduati e i' militari di truppa volontari, a ferma
speciale o raffermati. Per
gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e
il Corpo della guardia di finanza, è fatta salva la possibilità di optare, a
domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennità
mensile per servizio di istituto prevista dall'art. 1 della legge 23 dicembre
1970, n. 1054, e successive modificazioni. A detto personale è attribuito
altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro
straordinario, di cui all'art. 63 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nella
stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri o della
Guardia di finanza.
Articolo 3
Indennità d'impiego operativo
per reparti di campagna.
Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli
enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità
mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita
dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale
dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le
maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I: corpo d'armata; divisioni; brigate e
aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti; gruppi, gruppi
squadroni, squadriglie e squadroni di volo; reparti elicotteri e
reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati; reparti intercettori
teleguidati (IT);
comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere; unità di controllo
operativo e unità di scoperta; centrali e centri
operativi in sede protetta; unità di supporto,
comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi
caratteristiche di impiego operativo di campagna. Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi,
grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei
servizi spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 125 per
cento di quella stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per
l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di
servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa
tabella I. Ai graduati e
militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità di impiego operativo
mensile di lire 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti
e le unità di cui al primo comma e di lire 70.000 quando in servizio presso i
comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti di cui al secondo comma.
Articolo 4
Indennità di imbarco.
Agli ufficiali e ai sottufficiali della
Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in
armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta
l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennità
d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per
l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianità di
servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa
tabella I. Agli ufficiali e
ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su
sommergibili spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento
dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'art. 2,
rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della
stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella
nota b) dell'annessa tabella I.
Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa
volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e
dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di
lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e
di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili. Ai graduati e militari di truppa
in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta
un' indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su
navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati
su sommergibili. Le indennità
di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di
superficie o su sommergibili in allestimento, ancorchè non iscritti nel quadro
del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto.
Articolo 5
Indennità di aeronavigazione.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dei
ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'indennità mensile di
aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa
tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l'attività di
volo. Tale indennità è corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota,
assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, nonchè a quelli assegnati agli organi di comando,
addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata o
interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito e
gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota la
stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a
comandi di unità aeree. Agli
ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina
impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni
di operatore di sistema spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle
misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II. Agli ufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto
militare, assegnati per l'attività di volo a reparti di volo dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione
nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa tabella II. Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare
di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di
paracadutista presso unità paracadutisti spetta l'indennità mensile di
aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II
tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le
anzidette unità, in funzione di paracadutista. Ai graduati e ai militari di
truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime
condizioni di impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un'indennità
mensile di aeronavigazione nella misura di lire 160.000 per quelli
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 80.000, cumulabili con
le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n.
1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri. Agli ufficiali, ai sottufficiali e
ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio
presso unità paracadutisti, ma che svolgano l'attività annuale di allenamento
con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una
volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese
di effettivo servizio presso le predette unità ai sensi dei commi quarto e
quinto del presente articolo.
Articolo 6
Indennità di volo.
Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi
fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla
colonna 1 dell'annessa tabella III.
Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina
facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo
nella misura di lire 140.000 e di lire 70.000, cumulabili con l'indennità per il
servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive
modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia. Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali
di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di
sperimentatore in volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite
dalla colonna 2 dell'annessa tabella III. Resta ferma nelle misure spettanti
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse
modalità di corresponsione l'indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai
sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell' Aeronautica,
dell'Esercito e della Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli
indicati ai commi precedenti.
Articolo 7
Indennità per il controllo dello
spazio aereo.
Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in possesso delle prescritte
abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo, spetta,
in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di
abilitazione indicati nella annessa tabella IV, l'indennità speciale mensile
nelle misure stabilite dalla predetta tabella.
Articolo 8
Indennità supplementare di
marcia e prontezza operativa.
Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di
effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i
militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di
almeno 8 ore, spetta l'indennità supplementare di marcia nella misura mensile
del 180 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al
grado e alla anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. L'indennità supplementare, nella
misura di cui al comma precedente, spetta agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, fino ad un massimo di cinque
giorni al mese, quando impegnati in esercitazioni collettive di prontezza
operativa la cui durata complessiva comporti il prolungamento dell'orario di
servizio di almeno quattro ore. Le esercitazioni sono determinate dai rispettivi
stati maggiori in relazione alle esigenze di ciascuna forza armata. Agli allievi delle accademie
militari, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai
graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in
servizio continuativo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le
indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte nella misura mensile di
lire 90.000 e ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle
predette forze armate nella misura mensile di lire 60.000.
Articolo 9
Indennità supplementare per
truppe da sbarco, per unità anfibie e pe incursori subacquei.
Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unità da
sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad
operazioni ed esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura
mensile del 60 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in
relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dell'annessa tabella I,
escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Agli ufficiali e ai sottufficiali
della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare
di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e
subacquei nonchè presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennità
supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennità d'impiego
operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare
dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b)
della predetta tabella. La stessa indennità supplementare spetta anche agli
ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in
servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del
brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai
giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. Ai graduati e militari di truppa è
corrisposta l'indennità supplementare mensile nelle misure di: lire 48.000 per i
volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo
e lire 36.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al primo
comma; lire
90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio
continuativo e lire 60.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di
cui al secondo comma.
Articolo 10
Indennità supplementare di
comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede.
Agli ufficiali e sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole
unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione
dell'indennità di cui all'art. 4, un'indennità supplementare mensile di comando
navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo
stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare
dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b)
della predetta tabella.
L'indennità di cui al comma precedente spetta altresì agli ufficiali e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando
che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti. I destinatari della
predetta indennità saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore
della difesa con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il
Ministro del tesoro. Agli
ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possono alloggiare a
bordo della propria unità, limitatamente alle giornate in cui debbono prendere
alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta un'indennità
supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento
dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e
all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; tale indennità
è dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in allestimento,
quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio, e agli ufficiali e
sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possono raggiungere il
bordo perchè la nave è in crociera, sempre che non spetti l'indennità di
missione. Agli ufficiali e ai
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi
in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purchè
di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori
sede nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo
stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare
dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b)
della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta
quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60
giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata. L'indennità di cui al comma
precedente è corrisposta, con le stesse limitazioni e modalità, nella misura
mensile di lire 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma
speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire
60.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva nelle predette forze
armate.
Articolo 11
Indennità supplementari per
servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità
navali.
Agli ufficiali e ai sottufficiali della
Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su unità navali impegnate
nelle campagne idrografiche, cablografiche e per il servizio dei fari, fanali e
segnalazioni marittime spetta, limitatamente alle sole giornate di effettivo
svolgimento di tale attività, un'indennità supplementare nella misura mensile
del 36 per cento dell'indennità di impiego operativo di base stabilita per la
fascia I della tabella I annessa alla presente legge, escluse le maggiorazioni
indicate alle note a) e b) dalla predetta tabella. Ai graduati e militari di
truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica la predetta indennità è
corrisposta, con le stesse modalità e limitazioni, nella misura mensile di lire
24.000. Al seguente personale
distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra, in
aumento alle indennità di cui al primo comma, è corrisposta una ulteriore
indennità nelle corrispondenti misure mensili: marescialli e gradi
corrispondenti: lire 24.000; sergenti maggiori,
sergenti, graduati e militari di truppa: lire 18.000. Le indennità di cui ai precedenti
commi sono dovute al personale civile dell'Istituto idrografico della Marina
militare imbarcato. Agli
effetti della corresponsione delle indennità di cui ai precedenti commi, la
campagna idrografica inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo della
operazione e ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito
ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici. Ai graduati e militari di truppa
della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento o
in riserva, quando addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo e ai
servizi radiotelegrafonici spetta un'indennità supplementare nella misura
mensile di lire 12.000. Al
personale imbarcato addetto alla panificazione, ai servizi igienici e alle mense
e cucine spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire
24.000. Le indennità di cui
ai commi precedenti, nella misura giornaliera pari a un trentesimo di quelle
indicate, sono dovute limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo,
escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo. Un terzo della indennità
supplementare di cui al primo comma spetta al personale militare e civile
dell'Istituto geografico militare, dell'Istituto idrografico della Marina e del
Centro informazioni geotopografiche aeronautiche quando impegnato in campagne
geotopocartografiche. L'indennità, non cumulabile con quella di cui al primo
comma, è dovuta per le sole giornate di effettivo svolgimento delle campagne
geotopocartografiche. A tal fine, la campagna geotopocartografica si considera
iniziata il giorno in cui il personale arriva sul luogo delle operazioni e ha
termine il giorno in cui, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi
i lavori geotopocartografici.
Articolo 12
Trattamento tavola alle mense di
bordo.
Restano invariate le misure e le norme
di corresponsione del trattamento tavola alle mense di bordo previste dalla
legge 27 maggio 1970, n. 365.
Articolo 13
Indennità supplementari per
pronto intervento aereo, per piloti
collaudatori -- sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di
specialità e compensi di collaudo.
Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli
naviganti dell'Aeronautica e agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e
della Marina in possesso di brevetto militare di pilota, in servizio come piloti
di linea presso i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo mantenuti
in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica
qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi
condizione meteorologica, spetta l'indennità supplementare nelle misure mensili
risultanti dall'annessa tabella V.
L'indennità prevista per i piloti dei reparti da caccia spetta agli
ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina,
impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni
di operatore di sistema, in possesso di apposita qualifica e nelle condizioni di
impiego sopra indicate. Agli
ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina
facenti parte degli equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche
e nelle condizioni di impiego indicate al primo comma, spetta l'indennità
supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella V. Nelle
predette condizioni di impiego, la stessa indennità spetta agli ufficiali e ai
sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti
sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive
mansioni di sperimentatore in volo.
Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della
Marina assegnati a reparti sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere
di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore, spetta
l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella
V. Agli ufficiali e
sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina nominati con
decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuta, nei periodi di
effettivo esercizio delle funzioni di istruttore di volo o di specialità,
l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella
V. Le indennità supplementari
indicate nei precedenti commi non sono cumulabili tra loro. Al personale militare
dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso di collaudo in volo di
aeromobili di produzione o che abbiano subito grandi riparazioni, revisioni
generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato
dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, è corrisposto un compenso,
per ogni collaudo, cumulabile con le indennità previste dalla presente legge, in
misura pari al 12 per cento della misura mensile dell'indennità d'impiego
operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b) della tabella stessa. Il compenso di cui al comma
precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la
somma corrispondente a tre collaudi.
Articolo 14
Indennità per allievi piloti,
per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi
paracadutisti.
Al personale militare dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di pilotaggio l'indennità di
pilotaggio di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 27 maggio 1970, n. 365,
è corrisposta nelle seguenti misure mensili: ufficiali e
sottufficiali, 60 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita per la
fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a)
e b) della predetta tabella; allievi delle
accademie militari, allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali,
lire 115.000. L'indennità di
pilotaggio, nelle misure di cui al comma precedente, compete anche al personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di navigatore
per il conseguimento del relativo brevetto. Agli ufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica che frequentano corsi di osservazione aerea
spetta l'indennità di volo nella misura mensile del 30 per cento dell'indennità
di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse
le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Al personale militare
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica allievo delle scuole
paracadutisti, durante il corso di addestramento, spetta un'indennità nelle
seguenti misure mensili:
ufficiali e sottufficiali, 30 per cento dell'indennità d'impiego
operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; graduati e militari di
truppa, lire 50.000.
Articolo 15
Indennità di volo oraria.
Al personale non avente diritto ad
indennità fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compie
nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di
ora di volo, un'indennità pari al 2 per cento della misura della indennità
mensile di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I,
escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. L'indennità di cui al comma
precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma
corrispondente a 10 ore di volo.
Articolo 16
Indennità supplementare
per servizio presso poligoni permanenti,
installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con
compiti tecnico -- operativi militari di carattere speciale.
Il Ministro della difesa, su proposta
del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con
il Ministro del tesoro, può attribuire una indennità di impiego operativo
supplementare, nella misura massima mensile del 100 per cento dell'indennità di
impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio
militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a)
e b) della predetta tabella, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio in via continuativa
presso: poligoni
permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu; stazioni radio e radar
con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, dislocate sul
territorio nazionale in località non collegate da regolari servizi di trasporto
pubblico collettivo nonchè altre installazioni e infrastrutture militari
analogamente dislocate o in particolari condizioni ambientali. Ai graduati e ai militari di
truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in servizio presso poligoni,
stazioni, installazioni e infrastrutture militari designate nel decreto di cui
al comma precedente, può essere attribuita un'indennità supplementare nella
misura massima mensile di lire 70.000.
Articolo 17
Norme di corresponsione e
cumulabilità delle indennità.
Le indennità previste dai precedenti
articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più
favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili
fra loro. Le stesse indennità e le indennità di cui ai commi primo e secondo
dell'art. 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennità per
servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive
modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 5
agosto 1978, n. 505.
Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una
delle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia già provvisto di
indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento.
Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennità di
cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennità sono corrisposte per
la differenza. Ai piloti e
agli specialisti che svolgono attività aeronavigante o di volo con aeromobili
imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal
precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità
d'imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura
ridotta al 25 per cento. Le indennità supplementari di cui ai precedenti
articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennità supplementare di comando navale, non sono
suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'art. 5 del regolamento
sugli assegni d'imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e
successive modificazioni. Ai
piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attività aeronavigante,
di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unità, reparti e supporti
delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte in deroga al
divieto di cumulo stabilito al primo comma, le indennità di aeronavigazione e di
volo e le indennità di cui al secondo comma dell'art. 3, delle quali la più
favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento. Le indennità indicate al primo
comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'art. 21 della
legge 27 maggio 1970, n. 365.
L'indennità d'impiego operativo di cui all'art. 2 spettante agli
ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è
sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e
nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo. Nel primo comma dell'art. 5 delle
norme approvate con il regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito
in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, le parole <<è sospesa salvo il
disposto del successivo art. 8>> sono sostituite dalle altre: <<è
sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio,
salvo il disposto del successivo art. 8>>. Le indennità di cui agli articoli
3, 4, 7 e 14, nonchè tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli,
fermo comunque il diritto all'indennità di cui all'art. 2, non sono corrisposte
al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla
nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo
giorno e, salvo il disposto dell'art. 14, al personale che, fruendo del
trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria,
frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o
interforze, nonchè presso le università o all'estero. L'indennità di cui al secondo
comma dell'art. 8 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 8,
primo comma, 9, secondo comma, 10, quarto comma, e 13. Salvo quanto disposto dalla
presente legge, le indennità di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di
pilotaggio vengono corrisposte con le modalità previste rispettivamente dal
regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938,
n. 1156, e successive modificazioni, e dalle norme approvate con il regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile
1935, n. 808, e successive modificazioni. Le misure giornaliere delle
indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle,
sono pari ad un trentesimo di quelle mensili. Le disposizioni della presente
legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e
relative indennità supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli
ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo
della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di
Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o
facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio,
di osservazione aerea o di paracadutismo.
Articolo 18
Effetti pensionistici.
L'indennità di impiego operativo di base
di cui al precedente art. 2, comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota a)
dell'annessa tabella I, è pensionabile senza la limitazione prevista dal primo
comma dell'art. 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Per i periodi trascorsi, anche
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nelle condizioni di
impiego di cui agli articoli 3, 4 e 7, l'importo risultante dall'applicazione
del comma precedente è maggiorato, per ogni anno di servizio effettivo prestato
con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di
20 anni, secondo le percentuali indicate nell'annessa tabella VI. Qualora i predetti periodi
risultino superiori al massimo di 20 anni computabili, si tiene conto delle
indennità più favorevoli percepite nel tempo dagli interessati. Per il personale che si trova ad
operare nelle condizioni di impiego di cui all'art. 17, la percentuale
dell'indennità meno favorevole è pensionabile in proporzione agli anni di
servizio-prestato nelle predette condizioni. Ai fini dell'applicazione del
presente articolo si tiene conto dell'anzianità di servizio utile ai fini
pensionistici che il personale ha maturato all'atto della cessazione dal
servizio. Le indennità di cui
agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono interamente computabili nella tredicesima
mensilità.
Articolo 19
Pensionabilità delle indennità
di aeronavigazione e di volo.
L'art. 59 del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: <<Per gli ufficiali, i
sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti,
ruolo servizi (ex naviganti e operatori di sistema) e ruolo specialisti, per
quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per
quelli del Corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito le indennità di
aeronavigazione o di volo la pensione normale e l'indennità per una volta tanto
sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove
decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad
anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di
dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni
di servizio di aeronavigazione e di volo. La pensione normale di cui sopra è
altresì aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle
indennità di aeronavigazione o di volo spettanti in servizio fino ad un massimo
dell'80 per cento delle indennità stesse, per ogni anno di servizio di
aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al precedente
comma. Ai fini
dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e
dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato
all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili
delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui al primo e secondo comma, è
effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di
velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base
delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti all'atto della cessazione
dal servizio. Per i periodi
di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure più
favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati. Per i periodi anteriori al 1º
luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a
quella svolta sugli aviogetti>>.
Articolo 20
Norme particolari in materia di
pensionabilità delle indennità operative.
Per la determinazione dell'aliquota di
pensionabilità di cui al primo comma dell'art. 18 non si tiene conto dei periodi
di servizio prestato con percezione delle indennità di cui agli articoli 5 e 6,
commi primo e terzo. Qualora,
per effetto dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli anni
di servizio utile per la determinazione della quota pensionabile prevista
dall'art. 18 risultino inferiori a venti, la quota suddetta è determinata
mediante l'attribuzione di tanti ventesimi della misura percentuale
corrispondente all'anzianità di venti anni, quanti sono gli anni di servizio
utile maturati. La quota in
pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata
delle indennità di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione
risultante dall'applicazione dei commi primo, secondo e quarto dell'art. 18 non
può superare l'importo dell'80 per cento, rispettivamente, dell'indennità di cui
agli articoli 5 e 6, primo e terzo comma.
Articolo 21
Ritenute in conto entrate
Tesoro.
La ritenuta in conto entrate Tesoro
fissata dall'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, si applica, durante il
periodo di percezione, per la quota pensionabile alle indennità di cui ai
precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7. La ritenuta in conto entrate
Tesoro prevista dall'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, si applica sull'ammontare complessivo della pensione e
della tredicesima mensilità, esclusa la parte pensionata delle indennità di cui
agli articoli 18 e 19 della presente legge.
Articolo 22
Norme abrogate.
Gli articoli da 1 a 16 della legge 5
maggio 1976, n. 187, sono abrogati. Sono altresì abrogati gli articoli 146, 148
e 151 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il terzo comma dell'art. 19 della
legge 27 maggio 1970, n. 365, e l'art. 22 del regolamento sugli assegni di
imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive
modificazioni. é altresì abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente
legge.
Articolo 23
Decorrenza.
Le indennità ed i compensi previsti
dalla presente legge decorrono dal 1º gennaio 1983. Ai soli fini del trattamento di
quiescenza i benefici della presente legge decorrono dal 1º gennaio 1982.
Articolo 24
Copertura finanziaria.
L'onere derivante dall'attuazione della
presente legge è valutato in lire 284 miliardi in ragione d'anno. All'onere di lire 284 miliardi
derivante dall'attuazione della presente legge per il 1983 si provvede, quanto a
lire 180 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo n. 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per il medesimo esercizio e, quanto a lire 104 miliardi, mediante
riduzione dei capitoli numeri 2501, 2502, 4001, 4011, 4031 e 4051 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1983, rispettivamente
di lire 18 miliardi (capitolo 2501), lire 18 miliardi (capitolo 2502), lire 10
miliardi (capitolo 4001), lire 25 miliardi (capitolo 4011), lire 25 miliardi
(capitolo 4031), lire 8 miliardi (capitolo 4051).
Allegato 1
Tabella I
INDENNITA' MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE
---------------------------------------------------------------------
FASCE DI GRADI
| ----------------------------------------------------------¦ Misure N. |
Gradi
|
------+---------------------------------------------------+---------- I | Ufficiali, sottufficiali fino al
grado
|
| di sergente
maggiore con almeno 14 anni
|
| di servizio
militare e gradi corrispondenti....|
200.000 |
| II | Sergenti maggiori con meno di 14 anni
di
|
| servizio
militare e sergenti con almeno 4 anni | | di servizio militare e gradi
corrispondenti....|
150.000
|
| III | Sergenti con meno di 4 anni di
servizio
|
| militare e
gradi corrispondenti................| 100.000 |
|
Note: a) Le misure mensili risultanti
dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno
dei primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato, anche se
trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge. b) Per il personale
che, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbia
prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo,
secondo e terzo comma, e 7 della presente legge, ovvero nelle condizioni già
considerate ai fini dell'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti
triennali di cui alla tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365,
le misure di cui alla presente tabella, comprensive degli aumenti previsti alla
precedente lettera a), sono maggiorate, per ciascuno dei primi quattro trienni
dei predetti servizi complessivamente considerati, di una aliquota pari al 25
per cento dei corrispondenti aumenti sessennali: dell'indennità di
imbarco, di cui al primo comma dell'art. 4 della presente legge, per i servizi
di imbarco di cui allo stesso articolo; dell'indennità di
impiego operativo di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, per i
restanti servizi indicati nella presente nota. Ai fini del computo delle
maggiorazioni di cui alla presente nota, i periodi di tempo eccedenti il
triennio per ciascun servizio distintamente prestato sono fra loro cumulati,
fermo restando il limite massimo complessivo di quattro trienni e riferendo
l'aliquota di maggiorazione al servizio la cui frazione di triennio risulti di
maggior durata.
Allegato 2
Tabella II
INDENNITA' MENSILE DI AERONAVIGAZIONE
---------------------------------------------------------------------
|
Definizione percentuale delle
| misure
iniziali dell'indennità
| rispetto
al valore iniziale
FASCE DI GRADI
|
dell'indennità mensile di impiego
|
operativo di base stabilita per la
| fascia I
della tabella I della
| presente
legge -----------------------------+--------------------------------------- |
| A | Velivoli ad elica
|
| |
| V | plurimotori da | Altri| Uffi- |
| I | combattimento o da | veli-| ciali N.|
Gradi |
O | trasporto a grande | voli | osser- |
| G | e medio raggio ed |
ed | vatori |
| E | elicotteri e altri | eli- | |
| T | velivoli con arma- | cot- | | |
T | mento da guerra |
teri | |
| I |
| |
----+------------------------+---+--------------------+------+------- I |Ufficiali, aiutanti di | |
|
| | battaglia, marescialli| |
|
| | e sergenti maggiori | |
|
| | con almeno 14 anni di | |
|
| | servizio militare e | |
|
| | gradi corrispondenti |250|
190
| 160 | 130 |
| |
|
| II |Sergenti maggiori
con | |
|
| | meno di 14 anni di | |
|
| | servizio militare e | |
|
| | sergenti e gradi | |
|
| | corrispondenti
|230|
170
| 140 | --
Note: a) Il tipo d'aeromobile sul quale
ciascun ufficiale o sottufficiale effettua la normale attività di volo è
indicato semestralmente con determinazione degli stati maggiori. b) Le misure delle indennità di
cui alla colonna 1 della presente tabella sono attribuite anche agli ufficiali e
ai sottufficiali mantenuti addestrati su aviogetti, indicati con determinazioni
semestrali dagli stati maggiori.
c) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del
20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di effettivo
servizio aeronavigante. d)
L'indennità di aeronavigazione non è cumulabile con l'indennità di rischio
prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975,
n. 146, e successive modificazioni, con effetto dal 1º gennaio 1973.
Allegato 3
Tabella
III
INDENNITA' MENSILE DI VOLO
---------------------------------------------------------------------
|Definizione percentuale delle
|misure
iniziali della inden-
|nità rispetto al valore ini-
|ziale dell'indennità mensile
FASCE DI GRADI
|di impiego operativo di base
|stabilita per la fascia I
|della tabella I della pre-
|sente legge
---------------------------------------+----------------------------- |
| Equipaggi |Sperimentatori N.|
Gradi
|fissi di volo| in
volo |
| 1 | 2
----+----------------------------------+-------------+--------------- I |Ufficiali, aiutanti di
battaglia, |
| | marescialli e sergenti maggiori |
| | con almeno 14 anni di servizio |
| | militare e gradi corrispondenti | 130 | 150 |
|
| II|Sergenti maggiori
con meno di 14 |
| | anni di servizio militare, ser- |
| | genti e gradi corrispondenti | 110 | 130
Nota: Le misure mensili risultanti dalla
presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei
primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato, anche se trattasi
di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Allegato 4
Tabella IV
INDENNITA' MENSILE PER IL CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO
+-------------------------------------------------------------- |
|
Definizione percentuale delle misure | |
|
iniziali dell'indennità rispetto al | |
|
valore iniziale dell'indennità
|
| Grado di | mensile di
impiego operativo
|
| abilitazione| di base
stabilita per la fascia I
|
|
|
della tabella I della presente legge |
¦-------------+-----------------------------------------------¦ | I |
125
| |
|
|
|
II |
140
|
|
|
|
|
III |
175
|
Nota: Le misure mensili, risultanti
dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno
dei primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato, anche se
trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge.
Allegato 5
Tabella V
INDENNITA' SUPPLEMENTARI PER PRONTO INTERVENTO AEREO, PER PILOTI
COLLAUDATORI-SPERIMENTATORI, PER PILOTI ISTRUTTORI DI
VOLO E DI SPECIALITA'
---------------------------------------------------------------------
Definizione percentuale delle misure delle indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile
di impiego operativo di base
stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge
---------------------------------------------------------------------
| Definizione
Indennità
| percentuale
-----------------------------------------------------+---------------
Piloti e operatori di si-
|
stema reparti da caccia...| 145 Pronto
intervento aereo Piloti altri
reparti.......| 85
Equipaggi fissi di volo....| 75
| Piloti collaudatori-sperimentatori ..................| 230 Piloti
istruttori di volo o di specialità ...........| 200
Allegato 6
Tabella VI
PENSIONABILITA' DELLE INDENNITA' OPERATIVE
---------------------------------------------------------------------
|Aumento
percentuale
|dell'importo pensio-
|nabile della indennità
|di impiego operativo
Indennità
|di base per ogni anno
|di servizio prestato
|con percezione delle
|indennità sottoindicate
---------------------------------------------+----------------------- Impiego
operativo per reparti di campagna....| 0,75
| Impiego operativo per reparti delle truppe |
alpine.....................................| 1,25
| Di imbarco:
| per mezzi di
superficie....................| 3,5 per
sommergibili...........................| 6
|
Per controllo dello spazio aereo:
| I grado
di abilitazione..................| 1,25 II grado di
abilitazione..................| 2 III grado di
abilitazione.................| 3,75
Nota: Ai fini dell'attribuzione delle
maggiorazioni percentuali di cui sopra sono considerati validi anche i
precedenti periodi computati per la corresponsione delle indennità e dei
relativi aumenti triennali di cui alla tabella VIII, annessa alla legge 27
maggio 1970, n. 365.