Legge 05/05/1976 Num. 187
(in Gazz. Uff.,
10 maggio, n. 122)
Riordinamento di indennità
ed altri provvedimenti per le Forze armate.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Art. 1. Indennità di impiego
operativo.
Al personale militare dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli
2, 3, 4, 5, primo, secondo e terzo comma e 6, spetta l'indennità mensile di
impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli
ufficiali ed i sottufficiali e nella misura di L. 15.000 per i graduati ed i
militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Ai generali di corpo d'armata e di
divisione, e gradi corrispondenti, l'indennità di cui al comma precedente,
comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota a) dell'annessa tabella I, è
corrisposta in misura ridotta del 50%, ferme restando le maggiorazioni indicate
alla nota b) della tabella stessa. Tale riduzione non si applica ai fini della
determinazione delle indennità di cui ai successivi articoli del titolo I della
presente legge.
Art. 2. Indennità d'impiego
operativo per reparti di campagna.
Agli ufficiali ed ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli
enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità
mensile di impiego operativo nella misura del 115% di quella stabilita dal primo
comma del precedente art. 1, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale
dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le
maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I: corpi d'armata; divisioni; brigate e
aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti; gruppi, gruppi
squadroni, squadriglie e squadroni di volo; reparti elicotteri e
reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati; reparti intercettori
teleguidati (IT);
comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere; unità di controllo
operativo ed unità di scoperta; centrali e centri
operativi in sede protetta; unità di supporto,
comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi
caratteristiche di impiego operativo di campagna. Agli ufficiali ed ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi,
grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei
servizi spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 125% di
quella stabilita dal primo comma del precedente art. 1, rispettivamente per
l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di
servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa
tabella I. Ai graduati e
militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità di impiego operativo
mensile di L. 20.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e
le unità di cui al precedente comma primo e di L. 25.000 quando in servizio
presso i comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti di cui al precedente
comma secondo.
Art. 3. Indennità di imbarco.
Agli ufficiali ed ai sottufficiali della
Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in
armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta
l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 142% dell'indennità di impiego
operativo stabilita dal primo comma del precedente art. 1 rispettivamente per
l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di
servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa
tabella I. Per lo stesso personale, quando imbarcato su unità navali in
dotazione al Corpo delle capitanerie di porto iscritte nei ruoli speciali del
naviglio militare dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1973, numero 1199, la predetta indennità non può superare le misure
complessivamente considerate dell'indennità d'imbarco di cui alla legge 27
luglio 1967, n. 631, e dell'indennità d'istituto e relativi supplementi
giornalieri di cui alle leggi 23 dicembre 1970, n. 1054, 27 ottobre 1973, n.
628, e 28 aprile 1975, n. 135.
Agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e
dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennità mensile d'imbarco
nella misura del 220% dell'indennità di impiego operativo stabilita dal primo
comma del precedente art. 1 rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale
dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le
maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. Agli allievi delle accademie
militari ed ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o
raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta
un'indennità mensile d'imbarco nella misura di L. 35.000 quando imbarcati su
navi di superficie in armamento o in riserva e di L. 60.000 quando imbarcati su
sommergibili. Ai graduati e
militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e
dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di L.
18.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di L.
45.000 quando imbarcati su sommergibili.
Art. 4. Indennità di
aeronavigazione.
Agli ufficiali ed ai sottufficiali dei
ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'indennità mensile di
aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa
tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono normalmente
l'attività di volo. Tale indennità è corrisposta agli ufficiali ed ai
sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di
pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché a quelli assegnati agli
organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di
ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di
divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di
brevetto militare di pilota, la stessa indennità è corrisposta soltanto quando
sono direttamente preposti a comandi di unità aeree. Agli ufficiali ed ai sottufficiali
dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti
supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta
l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2
dell'annessa tabella II. Agli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in
possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attività di volo a
reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, spetta
l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4
dell'annessa tabella II. Agli
ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in
possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo
servizio in qualità di paracadutisti presso unità paracadutisti, spetta
l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3
dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo
servizio presso le anzidette unità, in funzione di paracadutista. Ai graduati ed ai militari di
truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime
condizioni d'impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un'indennità
mensile di aeronavigazione nella misura di L. 70.000 per quelli dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica e di L. 35.000, cumulabili con le indennità per
il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e
successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri. Agli ufficiali, ai sottufficiali
ed ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non
siano in servizio presso unità paracadutisti, ma che svolgano l'attività annuale
di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è
dovuta per una volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita
nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unità ai sensi del
quarto e quinto comma del presente articolo. Ai generali di squadra aerea e di
divisione aerea, per i periodi in cui non sono preposti a comandi che abbiano
alle dipendenze reparti operativi aerei, l'indennità mensile di aeronavigazione
prevista dall'annessa tabella II è corrisposta nelle misure ivi indicate con le
maggiorazioni di cui alla nota b) della tabella stessa ridotte del 50%. Ai fini
del trattamento di quiescenza, calcolato con i criteri indicati nell'art. 20
della legge 27 maggio 1970, numero 365, tali misure si considerano comprensive
delle maggiorazioni avanti indicate senza la predetta riduzione ed il servizio
aeronavigante compiuto presso comandi che non abbiano alle dipendenze di reparti
operativi aerei è computato per la metà.
Art. 5. Indennità di volo.
Agli ufficiali ed ai sottufficiali
dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi
fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla
colonna 1 dell'annessa tabella III.
Ai graduati e militari dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina
facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo
nella misura di L. 60.000 e di L. 30.000, cumulabili con l'indennità per il
servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive
modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia. Agli ufficiali ed ai sottufficiali
dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali
di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di
sperimentatore in volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite
dalla colonna 2 dell'annessa tabella III. Resta ferma nelle misure spettanti
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse
modalità di corresponsione l'indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai
sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito
e della Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai
commi precedenti.
Art. 6. Indennità per il
controllo dello spazio aereo.
Agli ufficiali ed ai sottufficiali
dell'Aeronautica, al personale civile dell'Aeronautica ad esaurimento, agli
ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso delle
prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio
aereo, spetta, in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse
con i gradi di abilitazione indicati nell'annessa tabella IV, l'indennità
speciale mensile nelle misure stabilite dalla predetta tabella.
Art. 7. Indennità di marcia e di
aeromanovra.
Agli ufficiali ed ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di
effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i
militari di truppa, fuori dalla ordinaria sede di servizio, in località distanti
almeno 12 chilometri e per la durata di almeno 8 ore, spetta l'indennità di
marcia, per il predetto personale dell'Esercito e della Marina, o l'indennità di
aeromanovra, per quello dell'Aeronautica, nella misura mensile del 70%
dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado ed
all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Agli allievi delle accademie
militari, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai
graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in
servizio continuativo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le
indennità di cui al comma precedente sono corrisposte nella misura mensile di L.
22.500 ed ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette
forze armate nella misura mensile di L. 7.500. Le misure orarie delle indennità
di cui ai commi precedenti, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad
un ventiquattresimo di quelle giornaliere calcolate a norma del nono comma del
successivo art. 16.
Art. 8. Indennità supplementare
per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori e subacquei.
Agli ufficiali ed ai sottufficiali della
Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso unità da sbarco ed
unità anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni
ed esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura mensile del
60% dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed
all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Per gli ufficiali ed i
sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso
reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, la
percentuale di cui al comma precedente è del 100%, ferme restando le limitazioni
e le modalità di corresponsione delle indennità ivi indicate. Ai graduati e militari di truppa è
corrisposta l'indennità supplementare mensile nelle misure di: L. 24.000 per i
volontari e per quelli a ferma speciale e raffermati o in servizio continuativo
e L. 18. 000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di impiego di cui
al precedente primo comma; L. 30.000 per i
volontari e per quelli a ferma speciale e raffermati o in servizio continuativo
e L. 24.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di impiego di cui
al precedente secondo comma.
Art. 9. Indennità supplementare
di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede.
Agli ufficiali e sottufficiali della
Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica, quando in comando di singole unità o
gruppi di unità navali, spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di
cui al precedente art. 3, un'indennità supplementare mensile di comando navale
nella misura del 30% dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione
al grado ed all'anzianità di servizio militare dell'annessa tabella I, escluse
le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Agli ufficiali e sottufficiali
della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento o
in riserva quando non possano alloggiare a bordo della propria unità,
limitatamente alle giornate in cui debbano prendere alloggio a terra non fornito
dall'amministrazione, spetta una indennità supplementare di mancato alloggio
nella misura mensile del 70% dell'indennità di impiego operativo stabilita in
relazione al grado ed alla anzianità di servizio militare dall'annessa tabella
I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;
tale indennità è dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi
appoggio perché destinati ad imbarcare su navi in costruzione o in allestimento,
quando non possano alloggiare a bordo della nave appoggio, ed agli ufficiali e
sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possano raggiungere il
bordo perché la nave è in crociera, sempre che non spetti l'indennità di
missione. Agli ufficiali ed
ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su
navi in armamento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non
inferiore a otto ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella
misura mensile del 50% dell'indennità di impiego operativo stabilita in
relazione al grado ed all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I,
escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale
indennità è corrisposta, altresì, nei giorni di sosta, quando la nave si trovi
fuori dalla sede di assegnazione per un massimo di 60 giorni consecutivi a
decorrere dall'ultima navigazione effettuata. L'indennità di cui al comma
precedente è corrisposta, con le stesse limitazioni e modalità, nella misura
mensile di L. 18.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma
speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e di L.
12.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette Forze
armate.
Art. 10. Indennità supplementari per particolari
servizi disimpegnati dalle unità
navali e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali.
Al personale imbarcato su unità navali
impegnate nel dragaggio su mine cariche, nel trasporto combustibili, munizioni
ed acqua e nel servizio idrografico spettano le indennità supplementari nelle
misure mensili risultanti dall'annessa tabella V. Ai graduati e militari di truppa
della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento o
in riserva, quando addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo ed ai
servizi radiotelegrafonici, spetta un'indennità supplementare nella misura
mensile di lire 6.000. Al
personale imbarcato addetto alla panificazione, ai servizi igienici ed alle
mense e cucine spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di L.
12.000. Le indennità di cui
ai commi precedenti, nelle misure giornaliere pari ad un trentesimo di quelle
indicate, sono dovute limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo,
escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo.
Art. 11. Trattamento tavola alle
mense di bordo.
Restano invariate le misure e le norme
di corresponsione del trattamento tavola alle mense di bordo previste dalla
legge 27 maggio 1970, n. 365.
Art. 12. Indennità supplementari
per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti
istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo.
Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli
naviganti dell'Aeronautica ed agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e
della Marina in possesso di brevetto militare di pilota, in servizio come piloti
di linea presso i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo mantenuti
in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica
qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi
condizione meteorologica, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile
risultante dall'annessa tabella VI.
La stessa indennità spetta agli ufficiali e sottufficiali
dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, impiegati a bordo di aviogetti
supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema, in
possesso di apposita qualifica e nelle condizioni di impiego sopra
indicate. Agli ufficiali ed
ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte
degli equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle
condizioni di impiego indicate al primo comma del presente articolo, spetta
l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella
VI. Agli ufficiali e
sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati ai
reparti sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di continuità
effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore, spetta l'indennità
supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella VI. Agli ufficiali e sottufficiali
dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina nominati con decreto ministeriale
istruttori di volo o di specialità è dovuta, nei periodi di effettivo esercizio
delle funzioni di istruttore di volo o di specialità, l'indennità supplementare
nella misura mensile risultante dall'annessa tabella VI. Le indennità supplementari
indicate ai precedenti commi del presente articolo non sono cumulabili tra
loro. Al personale militare
dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso di collaudo in volo di
aeromobili di produzione o che hanno subìto grandi riparazioni, revisioni
generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato
dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, è corrisposto un compenso,
per ogni collaudo, cumulabile con le indennità previste dalla presente legge, in
misura pari al dodici per cento della misura mensile dell'indennità di impiego
operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b) della tabella stessa. Il compenso di cui al comma
precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la
somma corrispondente a tre collaudi.
Art. 13. Indennità per allievi
piloti, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti.
Al personale militare dell'Aeronautica,
dell'Esercito e della Marina che frequenta corsi di pilotaggio l'indennità di
pilotaggio di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 27 maggio 1970, n. 365,
è corrisposta nelle seguenti misure mensili: ufficiali e
sottufficiali, 60% dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I
dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b)
della predetta tabella;
allievi delle accademie militari, allievi ufficiali di complemento ed
allievi sottufficiali, L. 57.000.
Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che
frequentano corsi di osservazione aerea spetta l'indennità di volo nella misura
mensile del 30% della indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I
dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b)
della predetta tabella. Al
personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica allievo delle
scuole paracadutisti, durante il corso di addestramento con lancio dalla torre
ed esercizi ginnici particolari, spetta un'indennità nelle seguenti misure
mensili:
ufficiali e sottufficiali, 12% dell'indennità d'impiego operativo
stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni
indicate alle note a) e b) della predetta tabella; graduati e militari di
truppa, L. 10.000. Al
personale indicato al precedente comma, durante il periodo in cui è chiamato ad
effettuare lanci effettivi da aerei in volo, spetta, con inizio dal mese in cui
il personale stesso effettua il primo lancio e fino alla data di conseguimento
del brevetto militare di paracadutista, un'indennità nelle seguenti misure
mensili:
ufficiali e sottufficiali, 40% dell'indennità d'impiego operativo
stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni
indicate alle note a) e b) della predetta tabella; graduati e militari di
truppa, L. 35.000.
Art. 14. Indennità di volo
oraria.
Al personale non avente diritto ad
indennità fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compia
nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di
ora di volo, un'indennità pari al due per cento della misura dell'indennità
mensile di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I,
escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. L'indennità di cui al comma
precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma
corrispondente a 10 ore di volo.
Art. 15. Indennità supplementare
per servizio presso poligoni permanenti e stazioni radio e radar con compiti
tecnico-operativi militari di carattere speciale.
Il Ministro per la difesa, su proposta
del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con
il Ministro per il tesoro, può attribuire agli ufficiali ed ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio in via
continuativa presso i poligoni permanenti e le stazioni radio e radar delle
forze armate sotto indicati, designati nello stesso decreto, un'indennità di
impiego operativo supplementare nella misura massima mensile del 100%
dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed
all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella: poligoni permanenti
dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu; stazioni radio e radar
con compiti tecnico-operativo militari di carattere speciale dislocate sul
territorio nazionale in località non collegate da regolari servizi di trasporto
pubblico collettivo. Ai
graduati ed ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in
servizio presso i poligoni e le stazioni radio e radar designati nel decreto di
cui al comma precedente, può essere attribuita un'indennità supplementare nella
misura massima mensile di L. 35.000.
Art. 16. Norme di corresponsione
e cumulabilità delle indennità.
Le indennità previste dai precedenti
articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, salvo il diritto di opzione per il trattamento più
favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili
fra loro e con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23
dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. Tuttavia, il personale che si
trovi in condizione di aver diritto ad una delle indennità di cui ai precedenti
articoli 1, 2, 3 e 6 e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di
volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento
sia inferiore a quella delle indennità di cui ai citati articoli 1, 2, 3 e 6,
queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza. Ai piloti ed agli specialisti che
svolgono attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono
corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo
comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità d'imbarco, delle
quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25%. Le
indennità supplementari di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10, salvo
l'indennità supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti
percentuali previsti dall'art. 5 del regolamento degli assegni di imbarco
approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive
modificazioni. Ai piloti,
agli specialisti ed ai paracadutisti che svolgono attività aeronavigante, di
volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti
delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte, in deroga al
divieto di cumulo stabilito al precedente primo comma, le indennità di
aeronavigazione e di volo e l'indennità di cui al secondo comma del precedente
art. 2, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra ridotta
all'8%. Le indennità indicate
al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'art.
21 della legge 27 maggio 1970, n. 365. L'indennità d'impiego operativo di
cui all'art. 1 della presente legge spettante agli ufficiali e sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è sospesa o ridotta solo nel caso
di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione
previste per quest'ultimo. Le
indennità di cui agli articoli 2, 3, 6 e 13 nonché tutte quelle supplementari
previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui
all'art. 1 della presente legge, non sono corrisposte al personale in licenza
straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per
infermità quando questa si protragga oltre il quindicesimo giorno e, salvo il
disposto del precedente art. 13, al personale che frequenta corsi presso le
accademie, le scuole e gli istituti di forza armata od interforze, nonché presso
le università o all'estero.
Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennità di imbarco, di
aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalità
previste rispettivamente dal regolamento degli assegni di imbarco approvato con
regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e dal regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n.
808, e successive modificazioni.
Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei
casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle
mensili. Le disposizioni
della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo e di
pilotaggio valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali,
sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo dei Corpi della guardia
di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza in possesso del brevetto
militare di pilota, osservatore o specialista o che frequentano corsi di
pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.
Art. 17. Effetti pensionistici.
Le disposizioni dell'art. 59 del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, concernenti il personale del ruolo naviganti dell'Aeronautica,
sono estese al personale di cui al secondo comma del precedente art. 4. Le
disposizioni dell'art. 60 del predetto testo unico, relative al computo
dell'indennità di aeronavigazione per i paracadutisti, sono estese al personale
dell'Aeronautica di cui al quarto e quinto comma del predetto art. 4. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui ai
precedenti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennità, è computato
con l'aumento di un quinto. Per lo stesso personale, in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono altresì considerati validi ai fini
dell'attribuzione del predetto beneficio anche i periodi già computati per
l'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui all'art.
10 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e alla tabella VIII annessa alla legge
predetta. L'aumento non è cumulabile con quello previsto dall'art. 20 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092.
Art. 18. Determinazione dell'entità massima del
personale destinatario delle norme
contenute nel titolo I della presente legge.
Con decreto del Ministro per la difesa,
su proposta del capo di stato maggiore della difesa, sono annualmente
determinati, in relazione alle prevedibili esigenze di ciascuna forza armata, i
contingenti massimi del personale destinatario delle norme di cui ai precedenti
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, esclusi i reparti incursori e subacquei, 9 primo
comma, 12, escluso il settimo comma, e 15. Entro 12 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge il Ministro per la difesa, in riferimento
all'attuazione dei programmi di ristrutturazione delle Forze armate, trasmetterà
al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge,
nonché sui criteri ed i contenuti della revisione del sistema di indennità di
cui al titolo I.
Art. 19.
Entro un mese dalla entrata in vigore
della presente legge il Ministro per la difesa trasmetterà al Parlamento le
tabelle relative alla effettiva retribuzione delle indennità previste nel titolo
I della presente legge, inviando anche i relativi sviluppi di anzianità. Entro il suddetto termine, per la
prima volta, e poi successivamente ogni anno, il Ministro per la difesa
trasmetterà al Parlamento il decreto previsto all'art. 18, con il quale saranno
stati determinati i contingenti massimi del personale destinatario delle norme
contenute nel Titolo I della presente legge.
Art. 20. Promozione o
conferimento di qualifica alla vigilia del limite di età, del decesso o della
infermità.
Sono soppressi il secondo periodo del
primo comma dell'art. 1, il secondo comma dell'art. 12, il secondo comma
dell'art. 13 e l'art. 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. I benefici di cui
agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche agli
ufficiali collocati nella posizione di <<a disposizione >> ai sensi
dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, dell'art. 37 della legge 13
dicembre 1965, n. 1366, dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, non
promossi nella predetta posizione di <<a disposizione>>. é data
facoltà ai generali e colonnelli e gradi corrispondenti collocati nella
posizione di <<a disposizione>> e non promossi nella stessa
posizione di optare tra l'applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, e il
trattamento di cui all'art. 13 della predetta legge 10 dicembre 1973, n. 804. I
benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, sono
altresì estesi agli ufficiali che, valutati nel servizio permanente effettivo,
si trovino in aspettativa per riduzione di quadri, prevista dall'articolo 7
della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e siano raggiunti dai limiti di età o
siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o siano
deceduti ovvero cessino dal servizio permanente allo scadere dei due anni della
stessa aspettativa. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici di
cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche
per il conseguimento della qualifica di aiutante o scelto dei marescialli
maggiori e gradi corrispondenti in servizio permanente appartenenti al ruolo
normale dell'Arma dei carabinieri, al ruolo unico delle altre armi e dei servizi
dell'Esercito, al ruolo normale della Marina, ai ruoli ordinari dell'Aeronautica
e del Corpo della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza. I benefici previsti agli articoli
1, 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano, con le stesse
modalità, a favore degli ufficiali e sottufficiali i quali, divenuti
permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite,
lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate od aggravate
per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur
avendo maturata l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di
ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi
per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, volute dalla legge di
avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio. Gli ufficiali promossi in
applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, non sono computati nel numero
stabilito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
Art. 21. Attribuzione dei
parametri di stipendio.
A modifica del primo comma dell'art. 12
della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e della tabella 1 allegata alla legge 27
ottobre 1973, n. 628, ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio
all'entrata in vigore della presente legge e agli ufficiali che pervengono a
tali gradi successivamente lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe
di assegno perequativo sono attribuiti, anziché dal 1º gennaio dell'anno al
quale si riferisce la prima valutazione, al compimento di due anni di anzianità
nel grado. Dal compimento della predetta anzianità di grado decorrono i periodi
stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle
successive classi dell'assegno perequativo. Ai fini dell'applicazione del
comma precedente, per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge, si computa anche
l'anzianità di grado maturata anteriormente alla predetta data. I conseguenti
benefici economici decorrono dal 1º gennaio 1976. Ai tenenti colonnelli e gradi
corrispondenti in servizio all'entrata in vigore della presente legge che alla
data del 1º gennaio 1976 abbiano compiuto 20 anni di servizio effettivo
successivi alla nomina o promozione al grado di tenente o corrispondente ma non
ancora due anni di anzianità di grado, lo stipendio del parametro 500 e la
connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti dal 1º gennaio 1976 e da
tale data decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi
parametri di stipendio e delle successive classi di assegno perequativo. Se la
predetta anzianità di servizio è stata o viene compiuta dopo il 1º gennaio 1976,
lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono
attribuiti alla data di compimento dell'anzianità stessa. Agli ufficiali che successivamente
all'entrata in vigore della presente legge pervengono al grado di tenente
colonnello e gradi corrispondenti dopo aver compiuto venti anni di servizio
effettivo successivi alla nomina o promozione al grado di tenente o
corrispondente, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno
perequativo sono attribuiti all'atto della promozione e dalla promozione
decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di
stipendio e delle successive classi di assegno perequativo.
Art. 22. Collocamento nella
posizione di <<a disposizione>>.
All'art. 16 della legge 10 dicembre
1973, n. 804, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: <<I tenenti colonnelli
compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da valutare per la
promozione nel servizio permanente effettivo, determinate il 31 ottobre 1974,
che, valutati quattro volte con giudizio di idoneità senza iscrizione in quadro,
non siano transitati nella posizione di <<a disposizione>> ai sensi
dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, e dell'art. 37 della
legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono collocati a domanda in tale posizione con
effetto dal 1º gennaio dell'anno cui si riferisce la quarta valutazione, ma
comunque da data non anteriore al 1º gennaio del quarto anno antecedente a
quello del raggiungimento del limite di età del grado di tenente colonnello. La
domanda è irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90
giorni dalla comunicazione con la quale l'amministrazione partecipa
all'ufficiale il possesso delle condizioni per l'applicazione del presente
comma. Si applicano anche a detti ufficiali le norme precedentemente in vigore
concernenti la promozione nella posizione <<a disposizione>> e i
limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, nonché quelle del primo
comma del successivo art. 17. Non costituisce ostacolo, ai fini della promozione
nella posizione di <<a disposizione>>, l'esistenza nel ruolo di
provenienza o in quello di <<a disposizione>> di pari grado che li
precedono nel ruolo stesso e che siano in servizio permanente. Gli effetti giuridici della norma
di cui al precedente comma decorrono da data non anteriore al 1º gennaio 1974 e
trovano applicazione anche nei riguardi dei tenenti colonnelli cessati dal
servizio permanente dopo tale data e, se più favorevole, anche nei riguardi dei
tenenti colonnelli che, pur avendo titolo alla norma stessa, abbiano già
conseguito la promozione a colonnello in servizio permanente <<a
disposizione>> dopo il 1º gennaio 1974 ai sensi del combinato disposto
degli articoli 48 e 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e degli articoli
37 e 56 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366>>. Le vacanze eventualmente
risultanti dall'applicazione per gli anni 1974 e successivi del secondo e terzo
comma dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quale risulta
modificato dal presente articolo, sono colmate con promozioni aventi comunque
decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge,
previo riassorbimento delle eventuali eccedenze esistenti nel grado di tenente
colonnello e gradi corrispondenti dei rispettivi ruoli, ivi comprese le
eccedenze per le quali è stabilito il riassorbimento con le vacanze derivanti da
cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) del primo comma dell'art.
44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 ed alle lettere a) e c) del primo comma
dell'art. 33 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.
Art. 23. Detrazioni di anzianità
di servizio.
Le detrazioni dell'anzianità di servizio
ai fini degli aumenti biennali di stipendio, previste dall'art. 1 della legge 26
ottobre 1949, n. 915, e dall'articolo 4 della legge 7 ottobre 1957, n. 969, sono
modificate per gli ufficiali dell'Esercito e dei Corpi della guardia di finanza,
delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e rese uguali a
quelle indicate nei predetti articoli per i corrispondenti gradi degli ufficiali
della Marina, fermo restando quanto disposto dall'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. La detrazione dell'anzianità di
servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, di cui all'art. 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è così
modificata per i sottufficiali dei seguenti gradi: sergenti maggiori o
secondi capi: anni zero;
marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita la
qualifica di aiutante o scelto: anni 14.
Art. 24. Concessione di
biglietti ferroviari gratuiti.
Per i graduati e militari di truppa di
leva che si recano in licenza breve è posto a carico dell'amministrazione il
pagamento del prezzo di trasporto dalla sede di servizio al luogo di residenza e
viceversa, per una sola volta nel corso della ferma, se dell'Esercito e
dell'Aeronautica, per una sola volta nel primo anno di ferma e una seconda volta
nel periodo successivo, se della Marina.
Art. 25. Corresponsione del
soldo durante taluni tipi di licenza.
Ai graduati ed ai militari di truppa
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed agli allievi carabinieri è
dovuta, durante i giorni di licenza ordinaria e di quella per gravi motivi di
famiglia, la paga giornaliera ordinaria. Per il personale della Marina è
corrisposta la paga spettante a terra.
Art. 26. Trattamento durante
l'aspettativa.
Durante l'aspettativa per infermità non
dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio
permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia,
ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma
dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonché ai cappellani militari in
servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente art. 16, lo
stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i
primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, fermi restando
il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei
successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto. Agli effetti del trattamento
previsto dal precedente comma, due periodi di aspettativa per infermità si
sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a
tre mesi. Il tempo trascorso
in aspettativa per infermità non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è
computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di
carattere fisso e continuativo.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli
ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di
complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della
legge 20 dicembre 1973, n. 824, limitatamente ai periodi massimi di assenza dal
servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme
vigenti per le singole categorie di personale.
Art. 27. Trattamento economico
durante la licenza di convalescenza.
La licenza di convalescenza per
infermità non dipendente da causa di servizio per il personale indicato al
precedente art. 26 non può superare complessivamente nel corso dell'anno la
durata di due mesi. Durante l'indicato periodo al predetto personale competono,
salvo quanto previsto al precedente art. 16, lo stipendio e gli altri assegni di
carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese, ridotti a quattro
quinti per il secondo mese. Per il personale di cui all'ultimo comma del
precedente art. 26, il suddetto periodo di due mesi non è computato ai fini
della durata dei periodi massimi consentiti di assenza dal servizio. Ai sottufficiali in ferma
volontaria o in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei
Corpi di polizia nonché ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri e dei predetti Corpi di polizia in ferma volontaria o in rafferma,
durante la licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di
servizio competono, salvo quanto previsto dal precedente art. 16, lo stipendio e
gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese
e ridotti a quattro quinti per il secondo mese, fermo il trattamento previsto
dalle vigenti disposizioni per il restante periodo dalle stesse consentito.
Qualora il medesimo personale abbia almeno sei anni di servizio militare, il
periodo di corresponsione dello stipendio e degli altri assegni di carattere
fisso e continuativo in misura intera, salvo quanto previsto al precedente art.
16, è elevato a sei mesi; per il restante periodo lo stipendio e gli altri
assegni di carattere fisso e continuativo, salvo quanto previsto al precedente
art. 16, sono ridotti a tre quinti.
Il personale di cui al primo comma del precedente art. 26 in licenza di
convalescenza può, a domanda, essere collocato in aspettativa per infermità
anche prima della scadenza della licenza stessa.
Art. 28. Decorrenza dei
provvedimenti.
Le misure delle indennità e dei compensi
previsti dagli articoli da 1 a 14 del titolo I decorrono dal 1º dicembre
1975. I benefici economici
derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 22 e 23 decorrono dal 1º
gennaio 1976. I benefici
giuridici ed economici derivanti dall'applicazione delle norme di cui al titolo
IV decorrono dal 1º gennaio 1976.
Art. 29. Norme abrogate.
Le indennità, gli assegni, i compensi ed
i soprassoldi previsti agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18 ed alle tabelle annesse alla legge 27 maggio 1970, n. 365, sono
sostituiti con le corrispondenti indennità e compensi di cui al titolo I. Gli assegni di cui alla colonna 4
delle tabelle A e B annesse al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio
1938, n. 1156, e successive modificazioni, sono soppressi. A decorrere dal 1º dicembre 1975,
sono abrogati il primo comma dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, il
terzo e quarto comma dell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1973, n. 804,
nonché il settimo alinea del primo comma dell'art. 3 e il nono alinea dell'art.
37 della legge 15 novembre 1973, n. 734. é abrogata altresì ogni altra
disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.
Art. 30. Oneri finanziari.
All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 88.536
milioni, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei
seguenti capitoli dello stato di previsione del predetto anno: milioni 84.000,
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; milioni 4.536,
capitolo 4002 dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro per il tesoro è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 31.
La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Allegati
omissis