ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
DPR 29/12/1973 Num. 1032
(In Gazz. Uff., 15 marzo, n. 71)
Approvazione del testo unico
delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato.
Preambolo
TESTO
UNICO DELLE NORME SULLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI
DELLO STATO
Art. 1. (Dipendenti statali).
I dipendenti statali, all'atto della
cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o
all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico. Sono dipendenti statali, ai fini
delle suddette prestazioni, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonchè
i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati
ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di
istruzione statali. Sono
soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari delle forze armate e dei
corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo
in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, nonchè i militari appartenenti
alle seguenti categorie:
ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze
armate, trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, e
successive modificazioni; ufficiali di
complemento e della riserva di complemento e sottufficiali di complemento
trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n.
808; ufficiali di
complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio ai sensi
dell'art. 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376; vice brigadieri,
graduati e militari di truppa, esclusi gli ausiliari, dell'Arma dei carabinieri,
dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli
agenti di custodia. Le
disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non
di ruolo.
Art. 2. (Categorie non aventi
diritto).
L'indennità di buonuscita, l'assegno
vitalizio e le altre prestazioni previste dal presente testo unico non
spettano: al
personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un
anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e
degli istituti professionali e di istruzione artistica; ai dipendenti iscritti
all'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato;
al personale dei ruoli statali delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di cui alle tabelle numeri VI e VII annesse al
decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 9
gennaio 1971; ai
dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni
straordinari al personale del lotto; salvo quanto disposto
dal successivo art. 39, secondo comma, ai dipendenti del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni iscritti al Fondo di quiescenza e previdenza di cui agli
articoli 140 e 153 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, per i quali tuttavia le norme del particolare
ordinamento debbono intendersi adeguate ed integrate da quelle del presente
testo unico, in quanto applicabili. Per il personale anzidetto il contributo
previdenziale obbligatorio previsto dal primo comma dell'art. 37 è versato nella
identica misura all'apposito Fondo sopra indicato dall'amministrazione
competente.
Art. 3. (Indennità spettante al
dipendente).
Al dipendente statale che cessa dal
servizio con diritto alla pensione, anche se successivamente riconosciuto,
normale e privilegiata, spetta l'indennità di buonuscita purchè il servizio
stesso sia durato almeno un biennio compiuto. L'indennità è pari a tanti
dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di
servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo
III. Per la determinazione
della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si
considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente
percepite; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la
base contributiva.
Art. 4. (Riliquidazione e
supplemento dell'indennità).
Al dipendente statale, che abbia
conseguito il diritto all'indennità di buonuscita e venga riassunto, spetta la
riliquidazione dell'indennità per il complessivo servizio prestato, purchè il
nuovo servizio sia durato almeno due anni continuativi. La riliquidazione viene
effettuata sull'ultima base contributiva. Dal nuovo importo viene detratto
quello dell'indennità già conferita e dei relativi interessi composti al saggio
annuo del 4,25 per cento per il periodo, computato in anni interi per difetto,
intercorrente tra la prima attribuzione e quella definitiva. Qualora il nuovo servizio sia
durato meno di due anni, ma non meno di dodici mesi continuativi, spetta al
dipendente un supplemento di indennità di buonuscita da liquidarsi sull'ultima
base contribuiva, per il servizio prestato dopo la riassunzione; il supplemento
spetta anche nei casi di applicabilità del primo comma, qualora risulti per
l'interessato più favorevole della riliquidazione ivi prevista. Il nuovo servizio, se inferiore a
dodici mesi, non è computabile ai fini previdenziali salvo il caso di ulteriore
riassunzione. Il dipendente
che, dopo aver conseguito il supplemento di indennità di buonuscita, venga
nuovamente riassunto, può ottenere la riliquidazione dell'indennità, purchè
l'ultimo servizio sia durato almeno due anni continuativi; l'importo della
originaria liquidazione e quello del supplemento, con i relativi interessi, sono
detratti secondo le disposizioni contenute nel primo comma. Qualora l'ultimo
servizio sia durato meno di due anni, ma non meno di dodici mesi continuativi,
si applica il secondo comma.
Ai soli fini della misura della riliquidazione e del supplemento
dell'indennità, si computa anche il servizio di cui al terzo comma.
Art. 5. (Indennità spettante ai
superstiti).
In caso di morte del dipendente statale
in attività di servizio, l'indennità di buonuscita, nella misura che sarebbe
spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli
orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle, che conseguano il diritto alla
pensione di riversibilità. Al
coniuge superstite con orfani minorenni spetta l'indennità intera, salvo quanto
previsto dal comma seguente.
Se con il coniuge superstite concorrono orfani minorenni di precedente
matrimonio o dei quali, comunque, il coniuge superstite non abbia la
rappresentanza legale ovvero orfani maggiorenni, l'indennità è ripartita come
segue: se
concorre un solo orfano, nella misura del 60 per cento al coniuge superstite e
del 40 per cento all'orfano; se concorrono più
orfani, nella misura del 40 per cento al coniuge superstite e del 60 per cento,
in parti uguali, agli orfani.
Per la determinazione delle quote previste dal comma precedente, si
considerano concorrenti anche gli orfani minorenni non indicati nel comma
stesso; le loro quote sono attribuite al coniuge superstite. Nel caso di concorso tra orfani
soli o tra fratelli e sorelle, l'indennità è suddivisa in parti uguali; se i
superstiti aventi diritto sono i genitori, l'indennità è attribuita al padre; si
fa luogo, tuttavia, alla suddivisione in parti uguali nel caso in cui la madre,
all'atto del decesso del dipendente, vivesse effettivamente separata dal marito
senza riceverne gli alimenti. INC[CCOST 03.12.1984 n. 255 ET]
Art. 6. (Membri del governo e
parlamentari).
L'assunzione di responsabilità di
Governo da parte di dipendenti dello Stato non comporta modifiche della
liquidazione del trattamento previdenziale spettante nella qualifica di
appartenenza. Restano salvi i
diritti spettanti ai dipendenti dello Stato inerenti alla funzione parlamentare.
Art. 7. (Assegno spettante al
dipendente).
Il dipendente statale che cessa dal
servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità, senza diritto a
pensione, consegue l'assegno vitalizio. L'assegno è pari a tanti
quarantesimi della base contributiva prevista dall'art. 38, quanti sono gli anni
di servizio computabile ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo
capo III. Si applica il terzo comma dell'art. 3. In ogni caso l'assegno non può
essere inferiore a quello che spetterebbe al coniuge superstite, a norma
dell'articolo seguente. Al
dipendente, titolare dell'assegno vitalizio, spetta anche, come parte integrante
dell'assegno, una rendita vitalizia costante di annue L. 30.000. Ai fini dell'applicazione del
primo comma, i militari appartenenti alle categorie elencate nell'art. 1, comma
terzo, si considerano cessati dal servizio per età nei casi in cui essi vengono
collocati in congedo per aver raggiunto il limite sino al quale possono essere
mantenuti in servizio ai sensi delle disposizioni in vigore.
Art. 8. (Assegno di
riversibilità).
In caso di morte del dipendente che non
abbia maturato l'anzianità necessaria per far conseguire la pensione ai
superstiti o che sia cessato dal servizio con diritto all'assegno di cui
all'articolo precedente, conseguono l'assegno di riversibilità, nell'ordine, il
coniuge superstite e gli orfani, i genitori, i fratelli e sorelle, secondo le
condizioni soggettive di cui alle norme sul trattamento di quiescenza
statale. Il diritto alla
riversibilità sorge nel momento in cui, anche posteriormente alla morte del
dante causa, si verificano tutte le condizioni prescritte. In caso di morte di un congiunto
avente diritto all'assegno vitalizio e nel caso di perdita di tale diritto,
l'assegno si consolida in favore dei congiunti dello stesso ordine; ove questi
manchino o nel caso di loro decesso o di perdita del diritto, subentrano i
congiunti dell'ordine successivo.
Chi venga a trovarsi nelle condizioni previste per il conseguimento del
diritto all'assegno di riversibilità dopo che lo abbia conseguito altro avente
causa, anche di ordine successivo, non può far valere il proprio diritto sino a
quando permanga quello del primo titolare. La misura dell'assegno di
riversibilità è determinata in base alla tabella annessa al presente testo
unico; l'assegno è integrato da una rendita vitalizia costante di annue L.
27.000. Se con il coniuge
superstite concorrono orfani minorenni di precedente matrimonio o dei quali,
comunque, il coniuge superstite non abbia la rappresentanza legale ovvero orfani
maggiorenni, l'assegno di riversibilità è ripartito secondo le disposizioni
dell'art. 5, commi terzo e quarto.
Nel caso di concorso tra orfani soli o tra genitori o tra fratelli e
sorelle, si applicano le disposizioni dell'art. 5, ultimo comma. In tutti i casi di concorso tra
congiunti dello stesso ordine, l'assegno è aumentato di annue L. 18.000 per
ciascun compartecipe oltre il primo; tale aumento è compreso nella ripartizione.
Art. 9. (Decorrenza del
godimento e prescrizione delle rate).
Nei casi in cui per il riconoscimento
del diritto all'assegno vitalizio è prevista la domanda dell'interessato, il
godimento dell'assegno non può avere decorrenza anteriore di oltre due anni
dalla data di presentazione della domanda. Le rate di assegno non riscosse si
prescrivono nel termine di due anni; il termine non decorre prima del giorno in
cui il provvedimento di liquidazione sia stato portato a conoscenza
dell'interessato.
Art. 10. (Tredicesima
mensilità).
Al titolare di assegno vitalizio spetta
una tredicesima mensilità, in ragione di un dodicesimo dell'importo annuo
dell'assegno medesimo. La
mensilità di cui al precedente comma è corrisposta al titolare unitamente a
quella di dicembre.
Art. 11. (Cumulo con altri
trattamenti).
L'assegno vitalizio è cumulabile con la
pensione di guerra, anche se maggiorata dell'assegno integratore di cui alla
legge 18 marzo 1968, n. 313, nonchè con la pensione privilegiata ordinaria in
funzione di quella di guerra, prevista dalla legge predetta. L'assegno vitalizio è, altresì,
cumulabile con la pensione sociale e con altri trattamenti previdenziali
conseguenti a forme di assicurazione volontaria, salvo quanto disposto dall'art.
13, comma primo.
Art. 12. (Opzione).
Il titolare di assegno vitalizio può
optare per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
Il diritto di opzione può essere esercitato, a pena di decadenza, entro
un anno dalla data della comunicazione di conferimento dell'assegno; le rate
eventualmente riscosse devono essere restituite al Fondo di previdenza. Il superstite del dipendente,
avente diritto alla pensione di riversibilità, ha facoltà di optare per la
liquidazione dell'assegno vitalizio, ove questo risulti più favorevole.
Art. 13. (Perdita del diritto).
Il dipendente statale che, per il
servizio già reso, abbia conseguito il diritto all'assegno vitalizio, perde tale
diritto in caso di riassunzione che comporti reiscrizione al Fondo di cui al
successivo art. 32; all'atto della definitiva cessazione dal servizio, spetta il
trattamento previdenziale sulla base del complessivo servizio prestato. Il titolare di assegno vitalizio
di riversibilità perde il diritto nei casi che comportano la perdita della
pensione statale di riversibilità.
Art. 14. (Disposizioni
generali).
Ai fini della liquidazione
dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio
effettivo prestato in qualità di dipendente statale a far tempo dalla data
indicata dal primo comma dell'art. 41; per il computo si osservano le norme
concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Art. 15. (Servizi e periodi
riscattabili).
I servizi statali non compresi nell'art.
14 nonchè i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la
computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei
dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto. Sono, inoltre, riscattabili gli
aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali che siano utili ai
fini del trattamento di quiescenza statale. Il diritto di riscatto può essere
esercitato in tutto o in parte.
Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico
dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione
dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in
base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il
Ministro per il tesoro. Il
consiglio di amministrazione suddetto, con deliberazione approvata con decreto
dei ministri di cui al comma precedente, può apportare modifiche alle norme di
attuazione già emanate dal consiglio di amministrazione stesso, ai sensi
dell'art. 1, comma secondo, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.
Art. 16. (Servizio ferroviario).
Il servizio di ruolo prestato presso
l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è computabile ai fini della
liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio previsti dal
presente testo unico; si osservano le disposizioni della legge 12 ottobre 1949,
n. 771.
Art. 17. (Servizi
ricongiungibili).
I servizi prestati con iscrizione al
Fondo gestito dall'istituto per il trattamento di quiescenza del personale
postelegrafonico e al Fondo di previdenza dell'Istituto nazionale di assistenza
per i dipendenti degli enti locali sono ricongiungibili con il servizio che dà
luogo alla indennità di buonuscita prevista dal presente testo unico. Nei casi in cui ricorre
l'applicazione del comma precedente, si ricongiungono anche i servizi che
comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti dei fondi
predetti. Si applicano le
disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523, e della legge 25 gennaio 1960,
n. 4. Le disposizioni di cui
ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale dell'Azienda
di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa di previdenza,
istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio
1947, n. 134.
Art. 18. (Arrotondamento).
Se nel totale del servizio computabile
ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio
risulta una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come
anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura. Nel caso di riliquidazione
dell'indennità di buonuscita, ai sensi del precedente art. 4, resta fermo
l'arrotondamento per eccesso già effettuato; il periodo di servizio trascurato
nella prima liquidazione si aggiunge al servizio complessivo maturato.
Art. 19. (Divieto di
valutazione).
La valutazione di servizi senza il
pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non per disposizione di
legge.
Art. 20. (Cause di perdita del
diritto).
Il diritto all'indennità di buonuscita e
all'assegno vitalizio non viene meno con la perdita della cittadinanza italiana;
il diritto all'assegno vitalizio non si perde per prescrizione. Il diritto del dipendente e dei
suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque
anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto; la domanda di pensione
eventualmente presentata dagli aventi diritto all'indennità di buonuscita
interrompe il corso della prescrizione.
Art. 21. (Sequestro,
pignoramento, cessione).
L'indennità di buonuscita e l'assegno
vitalizio non sono soggetti a sequestro, pignoramento o cessione, salvo che per
i debiti verso il Fondo di previdenza e credito di cui all'art. 32 ovvero per la
realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal
dipendente all'amministrazione.
Quando i crediti predetti siano accertati con sentenza passata in
giudicato, il ristoro del danno può avvenire anche mediante trattenuta sugli
importi da corrispondere.
L'assegno vitalizio non può, comunque, essere sottoposto a sequestro, a
pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto
delle ritenute di legge.
Art. 22. (Assenza e
irreperibilità).
Nei casi di scomparsa o di
irreperibilità del dipendente statale si applicano, per i diritti dei familiari
all'indennità di buonuscita e all'assegno vitalizio, le norme sulla
riversibilità del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Art. 23. (Scheda personale).
E' istituita la scheda personale
per ciascun dipendente statale avente diritto alle prestazioni previste dal
presente testo unico. La
scheda deve indicare le complete generalità del dipendente, il suo stato di
famiglia, la data di assunzione e la qualifica rivestita. La scheda è compilata in duplice
esemplare all'atto dell'assunzione a cura dell'amministrazione alla quale il
dipendente appartiene ed è trasmessa da tale amministrazione a quella del Fondo
di previdenza di cui all'art. 32 e al Consiglio superiore della pubblica
amministrazione. La scheda personale, in duplice esemplare, deve essere
compilata anche per il personale che si trova già in servizio e trasmessa
all'Amministrazione del Fondo di previdenza e al Consiglio superiore della
pubblica amministrazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico.
Art. 24. (Riscatto di servizi).
Il dipendente statale che abbia da far
valere servizi computabili mediante riscatto deve presentare la domanda
all'amministrazione del Fondo di previdenza, per il tramite dell'amministrazione
alla quale appartiene; questa ne cura l'istruttoria. La domanda deve essere presentata,
a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio. Per i militari in servizio
permanente o continuativo, la domanda è ammessa anche se presentata durante
l'eventuale periodo di trattenimento o di richiamo, e sino al novantesimo giorno
dopo la cessazione da tali posizioni. Per le altre categorie di militari
indicate dall'art. 1, comma terzo, la domanda può essere presentata sino al
novantesimo giorno dopo la data terminale del servizio. Nei confronti del personale
trattenuto o richiamato, di cui al terzo comma, nonchè delle altre categorie di
militari di cui al quarto comma, il contributo di riscatto è determinato
considerando, come limite di età per la cessazione dal servizio, quello sino al
quale possono essere mantenuti in servizio in base alle norme in vigore. La domanda di riscatto deve
pervenire all'amministrazione del Fondo di previdenza, debitamente istruita,
entro sei mesi dalla data di presentazione all'amministrazione statale
competente; l'amministrazione del Fondo provvede entro novanta giorni dalla
ricezione.
Art. 25. (Competenza a liquidare
il trattamento previdenziale).
L'indennità di buonuscita e l'assegno
vitalizio sono liquidati dall'amministrazione del Fondo di previdenza.
Art. 26. (Liquidazione
dell'indennità di buonuscita).
L'indennità di buonuscita, spettante al
dipendente statale e ai superstiti, è liquidata di ufficio. A tal fine l'amministrazione alla
quale il dipendente appartiene o apparteneva trasmette all'amministrazione del
Fondo di previdenza un progetto di liquidazione, a favore del dipendente stesso
o dei suoi superstiti, corredato della copia autentica dello stato di
servizio. In caso di
cessazione dal servizio per limite di età, gli atti di cui al comma precedente
devono essere predisposti dall'amministrazione competente tre mesi prima ed
essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto
all'amministrazione del Fondo, la quale è tenuta ad emettere il mandato di
pagamento in modo da rendere possibile la effettiva corresponsione
dell'indennità immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque
non oltre quindici giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni caso, alcuna
comunicazione da parte dell'amministrazione statale, alla quale compete soltanto
la tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi ostativi. Nei casi di cui al comma
precedente, ai fini della liquidazione e della corresponsione dell'indennità di
buonuscita, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di
cessazione dal servizio. Nei
casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'amministrazione
statale competente è tenuta a trasmettere all'amministrazione del Fondo di
previdenza gli atti di cui al secondo comma nel termine massimo di quindici
giorni dalla data di cessazione dal servizio. Nei casi di cessazione dal
servizio per qualsiasi altra causa, l'amministrazione statale competente è
tenuta a trasmettere all'amministrazione del Fondo di previdenza gli atti di cui
al secondo comma nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione
dal servizio, in modo che l'amministrazione del Fondo predetto possa eseguire,
nei confronti del dipendente statale, l'effettiva corresponsione dell'indennità
nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di
ricezione della documentazione; questo ultimo termine vale anche per la
corresponsione dell'indennità di buonuscita ai superstiti del dipendente. Eventuali modifiche relative a
provvedimenti dell'amministrazione statale, che comportino variazioni
concernenti l'indennità di buonuscita già erogata, saranno comunicate
all'amministrazione del Fondo di previdenza, ai fini del pagamento di
supplementi dell'indennità predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul
trattamento di quiescenza, delle somme non dovute. Non si fa luogo alla
corresponsione di acconti.
Alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita e alla liquidazione del
supplemento di indennità, previste dall'art. 4, si provvede su domanda degli
interessati.
Art. 27. (Liquidazione
dell'assegno vitalizio).
L'assegno vitalizio spettante al
dipendente statale è liquidato di ufficio. A tal fine l'amministrazione
statale competente comunica al Fondo di previdenza l'avvenuta cessazione dal
servizio per età o per infermità, senza diritto a pensione, e trasmette copia
autentica dello stato di servizio del dipendente. é, altresì, liquidato d'ufficio
l'assegno vitalizio spettante al coniuge superstite e agli orfani minorenni del
dipendente deceduto in attività di servizio; l'amministrazione statale comunica
al Fondo di previdenza l'avvenuto decesso e trasmette copia dello stato di
servizio nonchè lo stato di famiglia del dipendente. Si osservano, per la parte
applicabile alla liquidazione dell'assegno vitalizio, le disposizioni dell'art.
26, commi terzo e seguenti.
Nei casi diversi da quello previsto dal terzo comma del presente
articolo, l'assegno vitalizio è liquidato su domanda degli aventi diritto. La
domanda, se il dipendente è deceduto in attività di servizio, è presentata
all'amministrazione statale, che la trasmette al Fondo di previdenza dopo averla
debitamente istruita e documentata; in ogni altro caso, la domanda è presentata
direttamente all'amministrazione del Fondo di previdenza.
Art. 28. (Pagamenti).
L'indennità di buonuscita è pagata dalla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, su mandato emesso
dall'amministrazione del Fondo di previdenza. La sezione di tesoreria estingue
il mandato mediante emissione di assegno bancario non trasferibile a favore
degli interessati. Il
pagamento dei ratei di assegno vitalizio è eseguito a cura della direzione
provinciale del tesoro nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza,
con l'osservanza delle norme vigenti in materia di pagamento delle pensioni
statali. I ratei arretrati sono corrisposti su mandato dell'amministrazione del
Fondo di previdenza. In caso
di ratei lasciati insoluti si applicano le disposizioni dell'art. 14, commi dal
primo al quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1079.
Art. 29. (Ricorso).
Avverso i provvedimenti adottati
dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente
testo unico è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione dell'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per motivi di
legittimità, da parte di chi vi abbia interesse. Il ricorso deve essere presentato,
nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via
amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto
piena conoscenza, direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, all'organo cui è diretto o all'ufficio che ha emanato l'atto
impugnato. Nel caso di
presentazione diretta, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è
inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di
presentazione. La
comunicazione dei provvedimenti soggetti a ricorso ai sensi del presente
articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve
essere presentato. Il
provvedimento di decisione del consiglio di amministrazione ha carattere
definitivo. Si applica la
disposizione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199.
Art. 30. (Revoca, modifica o
rettifica d'ufficio dei provvedimenti).
I provvedimenti adottati
dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente
testo unico possono essere revocati, modificati o rettificati d'ufficio
quando; a) vi sia
stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti
dagli atti; b) vi
sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di
riscatto o nel calcolo dell'indennità di buonuscita o dell'assegno
vitalizio; c)
siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) il provvedimento
sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi. Nei casi previsti dalle precedenti
lettere a) e b) il provvedimento è revocato, modificato o rettificato non oltre
il termine di un anno dalla data di emanazione; nei casi previsti dalle lettere
c) e d) il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento di documenti nuovi o
dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti. Nel caso previsto dall'art. 26,
comma sesto, il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine
di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'amministrazione statale.
Art. 31. (Competenza della Corte
dei conti nelle controversie sull'assegno vitalizio).
Nulla è innovato per quanto attiene alla
competenza della Corte dei conti a conoscere dei ricorsi in sede giurisdizionale
avverso i provvedimenti definitivi in materia di assegno vitalizio.
Art. 32. (Denominazione).
L'opera di previdenza istituita con il
regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219, incorporata nell'ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, assume la denominazione di
Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e
per i loro superstiti. Il
Fondo ha gestione autonoma.
Art. 33. (Finalità).
Il Fondo di previdenza e credito
provvede: a) alla
corresponsione della indennità di buonuscita e degli assegni vitalizi; b) alla erogazione di
prestiti verso cessione di quote di retribuzione; c) alla costituzione
di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli
iscritti; d) alla
ammissione degli orfani degli iscritti in convitti per l'istruzione,
l'educazione ed il mantenimento; e) al conferimento di
borse di studio;
f) alla ammissione in case di riposo degli iscritti cessati dal servizio
e dei coniugi; g)
alle cure climatiche in favore dei figli degli iscritti; h) ad altre forme di
previdenza, a favore degli iscritti e dei loro aventi diritto, deliberate dal
consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S., previa autorizzazione dei
Ministeri vigilanti. Le
prestazioni di cui alla lettera a) sono obbligatorie; le altre prestazioni non
possono essere erogate se non nei limiti delle disponibilità determinate in
bilancio, eccedenti la copertura degli oneri finanziari relativi alle suddette
prestazioni obbligatorie; la spesa annuale per l'assistenza climatica non può,
comunque, superare un sedicesimo delle entrate relative all'anno stesso.
Art. 34. (Patrimonio).
Il patrimonio del Fondo è costituito
da: 1) beni
immobili; 2)
titoli di Stato o garantiti dallo Stato; 3) disponibilità
liquide; 4)
anticipazioni, mutui attivi e passivi e altri crediti e debiti; 5) fondi di
ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione
dei beni; 6)
fondi di riserva.
Art. 35. (Entrate).
Le entrate del Fondo sono
costituite: 1)
dal contributo previdenziale obbligatorio; 2) dal contributo
obbligatorio per l'erogazione del credito; 3) dal contributo di
riscatto; 4)
dalle rendite e dagli interessi dei beni del patrimonio; 5) dalle somme
trattenute sugli stipendi dei dipendenti statali in conseguenza di provvedimenti
disciplinari, devolute al Fondo; 6) da lasciti,
donazioni e qualsiasi altro provento destinato al Fondo.
Art. 36. (Riserve tecniche).
Per la copertura degli oneri finanziari
a carico del Fondo sono costituite riserve tecniche. Ogni tre anni si provvede alla
compilazione del bilancio tecnico, che è sottoposto all'approvazione dei
Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro. Le spese di amministrazione sono a
carico del Fondo.
Art. 37. (Contributo
previdenziale obbligatorio).
L'Amministrazione cui l'iscritto
appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale
obbligatorio in misura pari al 7,10 per cento della base contributiva indicata
nell'art. 38; il contributo è elevato al 7,60 per cento dal 1º gennaio 1976 e
all'8,10 per cento dal 1º gennaio 1978; ciascuna amministrazione si rivale a
carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base
contributiva predetta. Il
contributo obbligatorio per il credito, a carico degli iscritti aventi diritto
alle prestazioni creditizie, è pari allo 0,50 per cento dello stipendio, paga o
retribuzione mensili considerati al lordo in ragione dell'80 per cento. I contributi indicati nei commi
precedenti non sono rimborsabili ancorchè non siano state erogate prestazioni.
Art. 38. (Base contribuiva).
La base contributiva è costituita
dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al
lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale
iscritto al Fondo, nonchè dei seguenti assegni: indennità di funzione
per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; assegno perequativo
previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di
ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato: indennità prevista
dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e
non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; assegno annuo previsto
dall'art. 12 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge
30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli
istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato; assegno annuo previsto
dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo,
direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica:
assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n.
628, per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello,
nonchè per i sottufficiali e per i militari di truppa; assegno personale
attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa
amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a
costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova
qualifica. Concorrono altresì
a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla
legge come utili ai fini del trattamento previdenziale. Per particolari categorie di
personale, per le quali non è agevole l'accertamento dell'ammontare della
retribuzione o che svolgano attività che comportano, in linea normale, orari di
lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo è stabilita, con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il
Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa
mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di
dipendenti statali.
Art. 39. (Categorie iscritte).
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo
i dipendenti statali di cui all'art. 1, con le eccezioni stabilite dall'art. 2 e
con la limitazione di cui al comma seguente. Sono iscritti al Fondo, per le
sole prestazioni creditizie: i dipendenti civili
non di ruolo dello Stato che abbiano optato per l'iscrizione all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi
sostitutivi di essa;
i dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza al
personale degli uffici locali del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; i dipendenti iscritti
alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, di cui
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134,
e successive modificazioni.
Art. 40. (Iscrizione di
categorie particolari).
L'obbligo dell'iscrizione al Fondo è
esteso: 1) per
tutte le prestazioni: ai giudici
della Corte costituzionale; ai
dipendenti della Camera dei deputati, del Senato e del Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica; ai
dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; ai
cappellani militari appartenenti al ruolo unico del servizio permanente; 2) per tutte le
prestazioni, escluse quelle creditizie: ai
dipendenti del Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; agli
ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari; 3) per le sole
prestazioni creditizie: ai
dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Accademia nazionale dei Lincei; ai
dipendenti di ruolo dell'Istituto centrale di statistica; al
personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche.
Art. 41. (Decorrenza e
cessazione dell'iscrizione).
L'iscrizione ha effetto dalla data di
decorrenza del trattamento economico di attività e cessa dalla data di
cessazione dal servizio per qualunque causa. Nel caso in cui il dipendente sia
trattenuto o richiamato in servizio senza soluzione di continuità e con
percezione degli assegni di attività, l'iscrizione prosegue per tutto il periodo
di trattenimento o di richiamo.
Resta salva la facoltà dell'interessato di far valere i propri diritti
alla data di cessazione dal servizio, anteriore al trattenimento o richiamo.
Art. 42. (Reiscrizione).
Per i dipendenti cessati dalla
iscrizione e nuovamente iscritti, il periodo della precedente iscrizione è utile
sia per l'acquisto del diritto alle prestazioni che per la loro misura.
Art. 43. (Divieto di
iscrizione).
Le iscrizioni di categorie diverse da
quelle indicate dagli articoli 39 e 40 non possono essere effettuate che per
disposizione di legge.
Art. 44. (Assistenza
creditizia).
Per la erogazione di prestiti e per la
costituzione di garanzia di cui all'art. 33, lettere b) e c), si osservano le
disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, e
del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1950, n. 895, purchè compatibili con le norme del presente testo
unico.
Art. 45. (Diritti e
facilitazioni fiscali).
I diritti e le facilitazioni anche
fiscali tuttora spettanti, in base alle norme vigenti, al soppresso Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato sono attribuiti al Fondo di previdenza e
credito.
Art. 46. (Interessi sui
prestiti).
La misura degli interessi e delle
ritenute per spese di amministrazione e per rischi di insolvenza, da applicare
sui prestiti è stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per dipendenti statali con propria delibera, da
sottoporsi all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale
e del tesoro e non può superare quella indicata dalle disposizioni legislative
vigenti in materia. Ai fini
del computo delle quote di retribuzione cedibili si considera la base
contributiva di cui all'art. 37, secondo comma.
Art. 47. (Garanzia per i
prestiti).
Le cessioni delle quote di retribuzione
non possono avere altra garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i dipendenti statali.
Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla,
sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei
rapporti delle stesse parti contraenti.
Art. 48. (Comitato speciale per
il credito).
All'attività creditizia è preposto un
comitato speciale per il credito, istituito presso l'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con il compito: a) di deliberare sulla
concessione dei prestiti di cui all'art. 33, lettera b), e di stabilire le
direttive per la loro erogazione; b) di proporre al
consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari; c) di proporre al
consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle
ritenute per le spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui
prestiti; d) di
proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti
inesigibili su prestiti;
e) di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento
all'esercizio del credito e all'andamento dei servizi relativi; f) di esercitare le
altre attribuzioni che gli venissero delegate dal Consiglio di amministrazione
dell'Ente. Le deliberazioni
adottate dal consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai punti
b) e c) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Per i lavori relativi ai punti a)
e d) del presente articolo, il comitato si suddivide in due sottocomitati,
composti di quattro membri ciascuno, e mantenendo la proporzione
rappresentativa, di cui ai precedenti punti 1) e 2). I due sottocomitati operano
alternativamente, sempre presieduti dal presidente dell'E.N.P.A.S. e con la
presenza di due sindaci e del direttore generale. Il comitato delibera a maggioranza
di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. é deferito al comitato l'esame dei
casi in cui i due sottocomitati non abbiano raggiunto l'unanimità nelle
decisioni.
Art. 49. (Composizione del
comitato).
Il comitato speciale per il credito è
nominato dal presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
dipendenti statali che lo presiede ed è composto: 1) da quattro
consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i dipendenti statali, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo
unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669; 2) da quattro
consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i dipendenti statali scelti tra i rappresentanti dei personali assistiti,
residenti in Roma. Alle
sedute del comitato partecipano, a turno, due sindaci designati di volta in
volta dal collegio dei revisori dell'E.N.P.A.S. e il direttore generale, con
voto consultivo. Il comitato
delibera, in seduta plenaria, sugli argomenti di cui ai punti b), e), ed f) del
precedente art. 48.
Art. 50. (Altre prestazioni).
Per l'erogazione delle prestazioni
indicate nell'art. 33, lettere d), e), f) e g), si osservano le norme vigenti in
materia.
Art. 51. (Entrata in vigore del
testo unico).
Il presente testo unico entra in vigore
il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 52. (Eventi verificatisi
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico).
Ai fini dell'indennità di buonuscita e
dell'assegno vitalizio, i casi di cessazione dal servizio e i casi di morte
verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo
unico restano regolati dalle norme anteriori.
Art. 53. (Decorrenza
dell'iscrizione al Fondo di previdenza e credito).
Per il personale in servizio all'atto
dell'entrata in vigore del presente testo unico resta ferma la decorrenza
dell'iscrizione al Fondo di previdenza e credito dalla data appresso indicata
per ciascuna categoria di appartenenza ovvero, per il personale immesso in
servizio successivamente alla data predetta, da quella di decorrenza degli
effetti economici, salvo che non sia diversamente disposto dal presente
articolo: Impiegati civili e
operai: 1)
impiegati civili di ruolo dello Stato, magistrati ordinari, amministrativi e
della giustizia militare, avvocati e procuratori dello Stato, dal 1º febbraio
1918; 2)
impiegati civili dei ruoli speciali transitori, successivamente trasferiti nel
ruoli aggiunti, poi soppressi, dal 1º maggio 1948; 3) impiegati civili
non di ruolo dello Stato, esclusi quelli assunti per periodi inferiori ad un
anno e con contratto d'impiego privato e quelli a contratto locale assunti per
le esigenze degli uffici italiani all'estero, dal 1º gennaio 1967; 4) operai di ruolo
dello Stato, dal 1º aprile 1961;
Personale militare: 5) ufficiali in
servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, dal 1º febbraio
1918; 6)
marescialli e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi di polizia,
esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, dal 1º
febbraio 1918; 7)
marescialli dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, dal 1º luglio
1923; 8) sergenti
maggiori e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e
brigadieri dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, in servizio
permanente, dal 1º luglio 1956; 9) vicebrigadieri,
graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti, in servizio
continuativo, rispettivamente: dal 1º gennaio 1962, dal 1º ottobre 1961, dal 1º
settembre 1961, dal 1º aprile 1963; 10) brigadieri e
vicebrigadieri raffermati dell'Arma e dei Corpi predetti e graduati e militari
di truppa dell'Arma e Corpi stessi che abbiano compiuto la 3ª rafferma
triennale, dal 1º settembre 1948; 11) vice brigadieri,
graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti in ferma
volontaria, dal 1º luglio 1970; 12) comandanti e capi
guardia delle carceri (vecchio ordinamento), dal 1º febbraio 1918 al 31 dicembre
1920 e nuovamente dal 1º dicembre 1923; 13) nocchieri delle
capitanerie di porto (vecchio ordinamento), dal 1º febbraio 1918 al 31 agosto
1920 e nuovamente dal 1º dicembre 1923; 14) ufficiali e
marescialli in servizio permanente della soppressa milizia nazionale forestale,
dal 16 settembre 1926;
15) ufficiali e marescialli in servizio permanente della soppressa
milizia nazionale della strada, dal 28 dicembre 1932; 16) ufficiali mutilati
e invalidi di guerra in congedo, riassunti in servizio sedentario ai sensi del
regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1479, dal 1º gennaio 1937; 17) ufficiali e
marescialli della soppressa milizia portuaria, dal 1º luglio 1939; 18) ufficiali del
corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal 1º gennaio 1940, data di inquadramento
in ruolo ai sensi del regio decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, modificato
dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570; 19) sottufficiali,
vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal
1º luglio 1961;
20) ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza mantenuti in servizio a norma dell'art. 6 della legge 11
luglio 1956, n. 699, e dell'art. 12, lettera b), della legge 2 aprile 1968, n.
408, dal 1º gennaio 1959; sottufficiali e militari di truppa del Corpo predetto
mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 2 della legge 6 luglio 1962, n. 888,
dal 9 agosto 1962. La decorrenza dell'iscrizione dalle predette date è
subordinata al compimento, alle date stesse, di tre anni di servizio nel Corpo
per i vicebrigadieri e di nove anni per gli appuntati e le guardie; in mancanza
di tale requisito, l'iscrizione decorre dalla data in cui il requisito stesso è
stato conseguito;
21) militari delle categorie sopra elencate richiamati in servizio con
assegni; Insegnanti e altro
personale dipendente da istituti scolastici: 22) professori
universitari titolari, già a carico dei bilanci delle università di cui alla
tabella B) allegata al regio decreto 30 settembre 1923 n. 2102, dalla data di
statizzazione delle singole università; 23) professori
incaricati esterni di insegnamento universitario, dal 1º novembre 1961; 24) insegnanti di
educazione fisica, dal 1º febbraio 1918 al 30 settembre 1923 e nuovamente dal 1º
ottobre 1946, data di reinquadramento nei ruoli dello Stato; 25) insegnanti
incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, insegnanti tecnico-pratici
non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e insegnanti di strumento musicale
negli istituti magistrali, dal 1º ottobre 1961; 26) assistenti non di
ruolo delle accademie di belle arti e dei licei artistici, accompagnatori di
pianoforte dei conservatori di musica e pianisti accompagnatori delle accademie
nazionali di danza, dal 1º ottobre 1961; 27) insegnanti della
scuola secondaria assunti con incarico a tempo indeterminato, dal 1º ottobre
1969; 28)
insegnanti di ruolo delle scuole pubbliche elementari, dal 1º settembre
1942; 29)
insegnanti delle scuole elementari statali, ivi compresi gli insegnanti preposti
alle attività integrative e agli insegnamenti speciali, assunti con incarico a
tempo indeterminato, dal 1º ottobre 1971; 30) insegnanti con
incarico a tempo indeterminato della scuola materna statale, dal 1º settembre
1971; 31)
personale titolare, stabile e in prova, direttivo, insegnante, di
amministrazione e di laboratorio delle scuole professionali, industriali e
commerciali, delle scuole e istituti d'arte, degli istituti superiori di
commercio, degli istituti superiori per le industrie artistiche, delle scuole
superiori di architettura e delle stazioni sperimentali, dal 1º luglio 1927;
l'iscrizione decorre, invece, dal 1º gennaio 1922, se detto personale, in
servizio al 1º luglio 1927, trovavasi iscritto al 31 dicembre 1925 alla
soppressa Cassa pensioni istituita con decreto legislativo luogotenenziale 6
settembre 1917, n. 1750;
32) personale di amministrazione delle università dei soppressi gradi VI,
VII e VIII, già a carico dei bilanci universitari, di cui alla tabella B)
allegata al regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dal 7 luglio 1933; 33) personale di
amministrazione delle università dei soppressi gradi IX e inferiori, già a
carico dei bilanci universitari, dal 1º settembre 1940; 34) assistenti,
tecnici, subalterni, infermieri e portantini degli istituti superiori
universitari, già a carico dei bilanci universitari, dal 1º luglio 1948; 35) personale
ispettivo, direttivo, insegnante e assistente delle scuole materne statali,
dalla data di inquadramento nei ruoli istituiti con legge 18 marzo 1968, n.
444; Categorie
particolari: 36)
giudici della Corte costituzionale, dalla data del provvedimento di nomina; 37) impiegati di ruolo
del Senato, dal 1º febbraio 1918; 38) impiegati di ruolo
della Camera dei deputati, dal 1º febbraio 1918 al 30 giugno 1919 e nuovamente
dal 1º luglio 1927;
39) ufficiali giudiziari di ruolo, dal 1º gennaio 1930; 40) aiutanti ufficiali
giudiziari, dal 1º dicembre 1951; 41) funzionari del
Fondo per il culto, degli economati generali dei benefici vacanti e del
soppresso Ministero della real casa, dal 1º febbraio 1918; 42) personale daziario
delle cessate amministrazioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia
iscritto in qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato anteriormente al
trasferimento alle amministrazioni comunali disposto dall'8 marzo 1924 con regio
decreto 13 gennaio 1924, n. 187, dal 1º febbraio 1918; 43) funzionari di cui
agli articoli 1 e 4 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 936, e personale
direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle scuole indicate
al n. 31 del presente articolo, situate nei territori annessi all'Italia dopo la
guerra 1914-18, dal 1º luglio 1923; 44) personale del
catasto e dei servizi tecnici di finanza, dal 1º gennaio 1924; è fatta eccezione
per coloro che optarono, a norma dell'art. 14 del regio decreto 12 dicembre
1926, n. 2206, per il trattamento di quiescenza stabilito dall'art. 15 della
legge 14 luglio 1907, n. 543, salvo che gli stessi non abbiano rinunciato al
trattamento medesimo ai sensi del regio decreto 9 gennaio 1936, n. 268; 45) personale di ruolo
del soppresso commissariato generale per l'emigrazione, dal 1º luglio 1927; 46) personale del Gran
magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, dal 1º gennaio 1937; 47) personale
proveniente dalle cattedre ambulanti di agricoltura con diritto al trattamento
di quiescenza a carico dello Stato, dal 1º aprile 1937; 48) personale di ruolo
degli Archivi notarili regionali e distrettuali, dal 1º maggio 1940; 49) personale
ausiliario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con
contratto a termine di cui all'allegato 2 del regio decreto 17 settembre 1931,
n. 1345, dal 1º luglio 1945, data di inquadramento nei ruoli statali; 50) capi cantonieri
dell'Azienda nazionale autonoma strade, dal 20 agosto 1946, data di attribuzione
della qualifica di impiegati; 51) agenti stradali
dell'Azienda nazionale autonoma strade, dal 29 maggio 1948, data di attribuzione
della qualifica di impiegati; 52) personale di ruolo
dell'Azienda autonoma per i telefoni di Stato, dal 1º giugno 1948; 53) agenti forestali,
dal 1º luglio 1948, data di attribuzione della qualifica di impiegati; 54) personale degli
uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C) annessa al
decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, dalla data del provvedimento di
inquadramento nei ruoli statali; 55) personale degli
istituti di incremento ippico, già depositi cavalli stalloni, dal 18 agosto
1954, data di attribuzione della qualifica di impiegati; 56) impiegati assunti
dalla soppressa Amministrazione dell'Africa Italiana con contratto tipo
approvato con decreto interministeriale 30 aprile 1929, n. 129, i quali abbiano
optato per la conservazione di detto rapporto d'impiego, se in servizio al 1º
gennaio 1964, dal 1º settembre 1954; 57) sorveglianti
idraulici, dal 29 giugno 1956, data di attribuzione della qualifica di
impiegati; 58)
collocatori di ruolo delle sezioni comunali e frazionali degli uffici regionali
del lavoro e della massima occupazione, dal 1º gennaio 1962; 59) dipendenti del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal 1º gennaio 1967, data di
inquadramento nei ruoli istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1966, n. 826;
60) personale già dipendente da organismi militari operanti nel
territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica, assunto in categorie
salariali non di ruolo ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, dalla data di
assunzione; 61)
cappellani militari dalla data in cui furono inquadrati nel ruolo unico previsto
dalla legge 11 marzo 1926, n. 417, e successivamente nel ruolo unico del
servizio permanente di cui alle leggi 16 gennaio 1936, n. 77, e 1º giugno 1961,
n. 512.
Art. 54. (Categorie cessate
dall'iscrizione).
Per i dipendenti in servizio alla data
di entrata in vigore del presente testo unico, già appartenenti a categorie
cessate dall'iscrizione al Fondo di previdenza e credito e successivamente
reiscritti a qualsiasi titolo, si valutano i servizi prestati durante il periodo
di iscrizione delle predette categorie a fianco di ciascuna indicato: 1) il personale di
custodia delle carceri dal 1º febbraio 1918 al 31 dicembre 1920, data di
militarizzazione della categoria; 2) gli ufficiali, i
graduati e le guardie del Corpo della guardia di città dal 1º febbraio 1918 al 7
ottobre 1919, data di soppressione del Corpo, disposta con regio decreto-legge 2
ottobre 1919, n. 1790;
3) gli ufficiali del Corpo della regia guardia per la pubblica sicurezza
dal 7 ottobre 1919 al 1º gennaio 1923, data di scioglimento del Corpo, disposto
dall'art. 5 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680; 4) il personale degli
agenti investigativi dal 23 agosto 1919 al 1º gennaio 1923, data di soppressione
del ruolo disposta dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680; 5) il personale della
bassa forza delle capitanerie di porto dal 1º febbraio 1918 al 31 agosto 1920,
data di militarizzazione della categoria; 6) gli ufficiali delle
Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente in congedo provvisorio, in
posizione ausiliaria ordinaria o speciale, di complemento, di milizia
territoriale o della riserva, dal 1º febbraio 1918 al 6 dicembre 1927; 7) medici, farmacisti
e veterinari incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena, dall'8
novembre 1970 al 31 dicembre 1971.
Art. 55. (Iscrizione al Fondo e
computabilità dei servizi).
Per le categorie di personale iscritte
al Fondo di previdenza e credito dopo il 1º gennaio 1940, si computa ai fini
della indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, il servizio prestato con
iscrizione; è ammesso a riscatto il servizio prestato senza iscrizione. Per il
personale iscritto precedentemente, si computa il servizio prestato nelle
categorie ammesse all'iscrizione.
I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1º settembre 1942 in
qualità di insegnante di ruolo delle scuole elementari pubbliche sono
computabili: per
intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1º settembre
1952; per il 70
per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1º settembre 1948 al 31
agosto 1952. Per gli
impiegati e gli uscieri di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli archivi
notarili, cessati dal servizio a partire dal 1º maggio 1946 o in data
successiva, sono computabili i servizi resi nelle qualità predette anteriormente
al 1º maggio 1940:
per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1º gennaio
1953; per il 70
per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1º maggio 1946 al 31 dicembre
1952.
Art. 56. (Abrogazione).
Sono abrogate le norme incompatibili con
quelle contenute nel presente testo unico.
Art. 57. (Regolamento).
Rimangono in vigore le norme
regolamentari compatibili con le disposizioni del presente testo unico sino a
quando non sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, il nuovo
regolamento.
Allegato 1
TABELLA DEGLI ASSEGNI VITALIZI
DI RIVERSIBILITA' A FAVORE DEI SUPERSTITI AVENTI DIRITTO
omissis