
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
AVANZAMENTO UFFICIALI
Legge "Angelini" 19/05/1986
Num. 224
(in
Suppl. ordinario n. 1 alla Gazz. Uff. n. 125, del 31 maggio)
Norme per il reclutamento degli
ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche
ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e
l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1.
Ferme restando le forme di reclutamento ordinario previste dalle norme vigenti,
il Ministro della difesa ha la facoltà di bandire concorsi straordinari, per
titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'Arma
aeronautica, ruolo servizi, riservati ai sottufficiali in servizio permanente,
in ferma o rafferma, dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti. 2. Nei bandi sono stabiliti i
requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento di detti concorsi
straordinari, ai quali è possibile partecipare prescindendo dai limiti d'età
previsti dalle leggi in vigore.
Articolo 2
1. L'organico del ruolo servizi
dell'Arma aeronautica, previsto dalla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre
1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, nei gradi di
sottotenente e tenente è fissato in 567 unità e nel grado di capitano in 734
unità. 2. La consistenza
organica complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente del
ruolo naviganti e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, stabilita
dall'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è diminuita di un numero di
unità pari all'aumento dell'organico disposto dal precedente comma 1. 3. I tenenti del ruolo servizi
sono valutati e, qualora giudicati idonei, sono promossi al grado superiore,
semprechè abbiano compiuto i prescritti periodi di servizio ed abbiano maturato
quattro anni di permanenza nel grado. 4. Per gli ufficiali di cui ai
precedenti commi 1 e 3 si continuano ad applicare, anche negli anni successivi
al 1983, le norme di cui all'art. 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come
modificato dall'art. 24 della presente legge. 5. Ai predetti ufficiali si
applicano altresì le norme di cui all'art. 25 della legge 20 settembre 1980, n.
574, con il rispetto del termine previsto dall'art. 39 della presente legge.
Articolo 3
1. Gli
ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati
mediante corsi di pilotaggio aereo, indetti dal Ministro della difesa. 2. I requisiti per essere ammessi
ai suddetti corsi sono i seguenti: a) essere cittadini
italiani; b) aver
compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di età alla
data di emanazione del bando di concorso; c) non essere stati
espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici; non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non
colposo; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; d) aver conseguito un
diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di
studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della
pubblica istruzione;
e) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso
appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la
navigazione aerea, in qualità di piloti militari; f) aver ottenuto, se
minorenni, il consenso dei genitori o di chi esercita la tutela. 3. Coloro che chiedono di essere
ammessi ai corsi di pilotaggio devono, all'atto della presentazione della
domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici. 4. Per coloro che sono già
incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza
armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza
armata di appartenenza.
Articolo 4
1. I
giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, sono assunti con il grado di
aviere allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici,
decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti. 2. Essi sono promossi avieri
scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti
all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. 3. Gli ufficiali di complemento e
i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio, assumono la qualifica di aviere
allievo ufficiale. Qualora essi vengano dimessi dai corsi di pilotaggio sono
reintegrati nel grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei
corsi medesimi è computato ai fini della anzianità di grado. 4. Durante il periodo di frequenza
dei corsi di pilotaggio agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio
permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma, competono gli
assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Articolo 5
1. Al
termine dei corsi, gli allievi, che hanno superato le prove prescritte per il
conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici, conseguono, se
giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente di complemento
dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti. 2. Gli allievi che non hanno
superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il
grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, pur
avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota
militare, conseguono la nomina a pilota militare. In tale qualità sono tenuti a
prestare servizio con il grado di sergente per un periodo di sei anni,
decorrente dalla data d'inizio dei corsi di pilotaggio. 3. Il Ministro della difesa, su
proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai
corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al
pilotaggio o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a
proseguire i corsi stessi.
Articolo 6
1.
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4, comma 3, coloro che non
conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare ovvero
che sono dimessi dal corso per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine
al pilotaggio o per motivi disciplinari, perdono la qualifica di allievo
ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria di governo del ruolo
servizi dell'Arma aeronautica, col grado raggiunto. 2. Ad eccezione di quelli dimessi
per motivi disciplinari, i militari al precedente comma possono, a domanda,
partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi
indetti per allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica di ruoli
diversi da quello naviganti e, in attesa di iniziare tali corsi, possono essere
inviati in licenza straordinaria senza assegni. 3. Il periodo di tempo trascorso
alle armi in qualità di allievo ufficiale è considerato utile agli effetti
dell'assolvimento degli obblighi di leva. 4. Coloro che intendono
partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito possono, a
domanda e previa rinuncia al grado raggiunto, essere messi a disposizione dei
rispettivi distretti militari.
Articolo 7
1. Al termine della ferma di anni dodici
gli ufficiali piloti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti,
reclutati a norma della presente legge, sono collocati in congedo
illimitato. 2. Nei primi
dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali,
di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma,
possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine
della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera,
ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo.
Sulla domanda decide il Ministro della difesa.
Articolo 8
1. Nei
primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro della difesa può, previa domanda dell'interessato, prosciogliere dalla
ferma contratta, ai sensi del precedente art. 4, gli allievi che abbiano
conseguito il brevetto di pilota di aeroplano, in relazione ad eccezionali
esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane,
concessionarie di linee di trasporto aereo. 2. I predetti allievi sono tenuti
ad adempiere gli obblighi di leva, qualora non abbiano a ciò ottemperato.
Articolo 9
1. Gli ufficiali di complemento
dell'Esercito, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai
corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero,
devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni
dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. 2. Nei primi dieci anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente
comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere
collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa, in
relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie
italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il
Ministro della difesa. 3. Gli
ufficiali di cui al precedente comma 1, che non portano a termine o non superano
i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di
aeroplano o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici.
Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti. 4. Gli ufficiali di cui al
precedente comma 1, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di
elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati
non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere
prosciolti dalla ferma di anni dodici.
Articolo 10
1. Per
gli ufficiali piloti di complemento della Marina, la ferma di anni sei, prevista
dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è commutata in ferma di anni
dodici. Conseguentemente, all'art. 4 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, la
ferma di anni sei, relativa ai suddetti ufficiali, deve intendersi di anni
dodici. 2. Nei primi dieci
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di cui
al precedente comma 1, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono
chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma
stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre
compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda
decide il Ministro della difesa.
3. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito il
brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono
esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi
psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.
Articolo 11
1. Agli
ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
collocati in congedo illimitato al termine della ferma ovvero prima, in base a
quanto stabilito dai precedenti articoli 7, comma 2, 9, comma 2, e 10, comma 2,
è corrisposto un premio di congedamento. 2. Tale premio spetta, per ogni
semestre di servizio prestato posteriormente al compimento del quindicesimo mese
di ferma per il quale si sia percepita l'indennità mensile di aeronavigazione,
come di seguito indicato: a) lire 350.000, per
gli ufficiali che abbiano completato la ferma di anni dodici; b) lire 275.000, per
gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma inferiore a dodici anni
ma superiore a dieci;
c) lire 200.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di
ferma pari o inferiore a dieci anni.
3. Il premio è corrisposto nella misura di lire 100.000 a semestre agli
ufficiali che ottengono il passaggio in servizio permanente effettivo, ai sensi
del successivo art. 18. 4. Il
semestre è considerato come intero quando il servizio è stato prestato per
almeno tre mesi.
Articolo 12
1. Il premio, di cui al precedente art.
11, è corrisposto, in relazione alla durata del servizio prestato, anche agli
ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che sono stati prosciolti dalla ferma per motivi psico-fisici. 2. In caso di morte, la somma
corrispondente al premio di congedamento è corrisposta, per la parte maturata,
agli eredi aventi diritto. 3.
Il premio di congedamento non compete nei casi in cui è liquidato il trattamento
vitalizio di quiescenza.
Articolo 13
1. Il Ministro della difesa,
sentita la commissione ordinaria di avanzamento, può, prima del termine della
ferma, disporre il collocamento in congedo illimitato degli ufficiali piloti di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati a norma
della presente legge, per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti
prestazioni operative ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale. 2. Nei casi previsti dal
precedente comma 1, all'ufficiale non è corrisposto il premio di congedamento,
salvo che, su proposta della stessa commissione, il Ministro della difesa,
apprezzati le eventuali circostanze attenuanti o gli eventuali motivi
giustificativi, non disponga, con proprio provvedimento, la corresponsione del
premio di congedamento con una riduzione del 30 per cento per l'intero periodo
di servizio prestato. 3. Gli
ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a
norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal
pilotaggio, vengono trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo
servizi dell'Arma aeronautica. Qualora abbiano trascorso alle armi almeno un
periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva, essi sono collocati in
congedo illimitato. 4. Nel
caso in cui l'esonero sia determinato da motivi psico-fisici, all'ufficiale è
concessa la facoltà di completare, a domanda, la ferma di anni dodici nel ruolo
servizi dell'Arma aeronautica. Sulla domanda decide il Ministro della difesa,
previo parere della commissione ordinaria di avanzamento.
Articolo 14
1. Gli
ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
provenienti dai corsi di pilotaggio, istituiti prima della data di entrata in
vigore della presente legge, se ancora alle armi alla data predetta, possono
chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di assumere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data in cui sono stati
avviati ai corsi di pilotaggio aereo. 2. Ai suddetti ufficiali si
applicano le norme di cui agli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 della
presente legge. 3. Il premio
di congedamento è determinato, in relazione al periodo di servizio
complessivamente prestato dalla data di decorrenza della ferma, sulla base delle
misure previste dal precedente art. 11. Il numero dei semestri utili per la
corresponsione dello stesso è, tuttavia, computato a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 4. Agli ufficiali piloti di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica, già trattenuti in
servizio o reclutati, ai sensi delle leggi 28 marzo 1968, n. 371, 21 febbraio
1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556, che hanno ottenuto di commutare la ferma
contratta in quella di anni dodici, il premio di congedamento, nelle misure
previste dal precedente art. 11, è corrisposto al termine della nuova ferma
assunta, secondo quanto stabilito nel precedente comma 3. 5. Per il periodo precedente alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai suddetti ufficiali è
corrisposto un premio di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per
il quale abbiano percepito l'indennità aeronavigazione. Il semestre è
considerato per intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre
mesi. 6. Agli ufficiali
piloti di complemento della Marina e dell'Aeronautica, già reclutati ai sensi
delle leggi 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556, che non hanno
chiesto o non ottenuto di assumere la ferma prevista dalla presente legge, è
corrisposto un premio nella misura prevista dal precedente comma.
Articolo 15
1. Il numero massimo degli ufficiali
piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati
in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, può essere
mantenuto in servizio, è determinato annualmente con la legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato. 2. Agli ufficiali di cui al
precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47 della
legge 20 settembre 1980, n. 574, nonchè quelle di cui all'art. 46 della
precitata legge, come sostituito dal successivo art. 33. 3. Ai medesimi ufficiali si
continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui
all'art. 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574.
Articolo 16
1. In favore degli ufficiali piloti di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, congedati alla
scadenza della ferma prevista dalla presente legge ovvero prosciolti da tale
ferma senza aver acquisito il diritto alla pensione normale per anzianità di
servizio, l'Amministrazione provvede, all'atto dell'invio in congedo e per
l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione
assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, mediante il versamento dei contributi stabiliti dalle norme
vigenti. 2. L'importo dei
contributi nella misura del 50 per cento è a carico del militare ed è trattenuto
sul premio di congedamento eventualmente spettante; la parte eccedente rimane a
carico dello Stato.
Articolo 17
1. Gli
ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
vincolati alla ferma di anni dodici, possono acquisire, durante la ferma, i
titoli e la preparazione necessari per il conseguimento dei brevetti e delle
abilitazioni richiesti per l'impiego quale pilota professionista presso la
compagnia di bandiera ovvero altre compagnie italiane, concessionarie di linee
di trasporto aereo. I brevetti e le abilitazioni possono essere conseguiti anche
durante il periodo di servizio militare. 2. Le compagnie, di cui al comma
precedente, che utilizzano, ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 della presente
legge, gli ufficiali piloti di complemento, posti in congedo illimitato, sono
tenute a rimborsare all'erario, con riassegnazione al bilancio della difesa, da
disporsi con decreto del Ministro del tesoro, le spese sostenute per far
conseguire ai medesimi il brevetto di pilota d'aeroplano, nella misura pari a
tanti dodicesimi per quanto sono gli anni di anticipato collocamento in congedo
illimitato nonchè, per l'intero loro importo, le spese eventualmente sostenute
ai sensi del precedente comma.
3. Le compagnie, di cui al precedente comma 1, devono altresì rimborsare,
analogamente a quanto previsto dal precedente comma 2, l'intero ammontare delle
spese sostenute per far conseguire il brevetto di pilota d'aeroplano agli
allievi prosciolti dalla ferma contratta, ai sensi del precedente art. 8.
1. é facoltà del Ministro della difesa
di bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di
capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo
speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; di
tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale del corpo di stato
maggiore; e di capitani in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo
naviganti speciale. 2. A tali
concorsi possono partecipare, a seconda della Forza armata di appartenenza, gli
ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che siano in
possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di
presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dalla data di
inizio della ferma. 3. Il
numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non può superare
le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico dei
capitani e dei tenenti di vascello.
Articolo 19
. Le
commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro
della difesa e sono composte come segue: a) per l'Esercito
da:
1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale unico delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a generale di
brigata -- presidente; 2) due
ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri o del ruolo normale unico delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a
tenente colonnello -- membri; 3) un
funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di
sezione segretario senza diritto di voto; b) per la Marina
da:
1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a
contrammiraglio -- presidente; 2) due
ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata --
membri;
3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a
direttore di sezione -- segretario senza diritto di voto; c) per l'Aeronautica
da:
1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non
inferiore a generale di brigata aerea -- presidente; 2) due
ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore
a tenente colonnello -- membri; 3) un
funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di
sezione segretario senza diritto di voto.
Articolo 20
1. Le
commissioni giudicatrici di cui al precedente art. 19 valutano: a) i
titoli relativi alle qualità militari e professionali; b) ogni
altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dallo stato di servizio, dal
libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai
concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso. 2. Per la valutazione
dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data
del bando di concorso, è assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel
seguente modo: 1) 30
punti per i titoli di cui alla lettera a) del precedente comma 1; 2) 15 punti
per i titoli di cui alla lettera b) del precedente comma 1. 3. Coloro che non
abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) del
precedente comma 1 sono dichiarati non idonei. 4. Ogni componente la
commissione giudicatrice può disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle
lettere a) e b) del precedente comma 1, soltanto di un terzo del punteggio
massimo per le medesime stabiloito.
5. La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante
dalla valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma
1. 6. Gli ufficiali idonei,
che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per
ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati,
rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei
carabinieri, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tenenti di vascello in
servizio permanente effettivo, ruolo speciale del corpo di stato maggiore,
capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti
speciale. 7. I vincitori del
concorso assumono un'anzianità assoluta pari a quella posseduta nel grado di
capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio
permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi
ruoli, in relazione a detta anzianità assoluta, nell'ordine della graduatoria
del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianità assoluta. 8. I servizi precedentemente
prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma
del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati,
ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita ENPAS e dell'indennità
supplementare della cassa ufficiali.
Articolo 21
1. I
sottufficiali dell'Esercito, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per
partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di pilota di
elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria
di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. 2. Nei primi dieci anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge i sottufficiali di cui al precedente
comma 1, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di
essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in
relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie
italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il
Ministro della difesa. 3. I
sottufficiali di cui al precedente comma 1, che non portano a termine o non
superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota
di aeroplano o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni
dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente
contratti. 4. I sottufficiali
di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito il brevetto di pilota di
aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal
pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono
chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.
Articolo 22
Il Ministro della difesa è autorizzato
ad emanare norme che regolano la partecipazione ai concorsi, previsti dalle
leggi vigenti per l'immissione in servizio permanente dei sergenti, sergenti
maggiori e marescialli di complemento e gradi corrispondenti dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, in servizio alla data
di entrata in vigore della legge 10 maggio 1983, n. 212.
Articolo 23
1. Ai
fini di quanto stabilito dagli articoli 28, quinto comma, e 34 della legge 20
settembre 1980, n. 574, nonchè dagli articoli 33, secondo comma, e 40, primo
comma, della medesima legge così come modificati dai successivi articoli 29, 38
e 39 della presente legge, le norme previste per i ruoli speciali sono estese
anche al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ed al Corpo di
commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.
Articolo 24
1. Il termine del 31 dicembre 1984 di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988. 2. Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'art. 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1983, n. 1876, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le norme di cui agli articoli 24 e 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come prorogate dai successivi articoli 38 e 39, e le norme di cui agli articoli 28, 29 e 30 della predetta legge, nelle differenti progressioni di carriera previste nei ruoli delle tre Forze armate, si continuano ad applicare fino al 31 dicembre 1988, con la seguente modifica avente decorrenza agli effetti del trattamento economico dal 1º gennaio 1985; gli ufficiali scavalcati nel ruolo di appartenenza in applicazione degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, qualora per effetto degli stessi articoli non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di grado, corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o di maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ultimo ufficiale che li ha scavalcati, ma comunque non superiore a due anni. Tale norma si applica una sola volta per l'avanzamento a maggiore o a tenente colonnello. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo. 4. Gli ufficiali del servizio permanente che, in applicazione delle norme della presente legge, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento ed aventi uguale anzianità di servizio da ufficiale, sono comunque promossi, sempre che appartenenti al ruolo ed alla specialità corrispondenti, anche in deroga alle norme di cui al successivo art. 37 della presente legge ed agli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, il giorno precedente a quello del compimento dell'anzianità di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento. 5. Le proroghe disposte con il presente articolo hanno effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.
Articolo 25
1.
L'ultimo comma dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito
dai seguenti: <<Per
l'anno 1985: a)
l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente
effettivo del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora
valutati e dei maggiori in ruolo al 31 dicembre 1984. Per lo stesso anno il
numero delle promozioni al grado superiore è stabilito in 13 unità, fermi
restando i contingenti massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973,
n. 804; b)
l'avanzamento dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico ha
luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni di
permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al
compimento di quattro anni di permanenza nel grado; c) l'avanzamento dei
capitani ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto sei
anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità
corrispondente al compimento di sette anni di permanenza nel grado. I periodi minimi di attribuzioni
specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui al precedente
comma, sono quelli indicati nel quadro IV -- ruolo del Corpo tecnico -- compreso
nell'allegato B della presente legge. Il periodo di attribuzioni specifiche
previsto per il grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di
maggiore. Le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei
capitani in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico vengono determinate
alla data del 1º gennaio 1985>>.
Articolo 26
1.
All'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente
comma: <<Ai
sottotenenti, già in servizio alla data del 9 ottobre 1980, reclutati fra
giovani che hanno sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie
obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di
ingegneria e che sono stati ammessi, mediante concorso per titoli, alla
frequenza del corso straordinario di durata non inferiore ad un anno in
svolgimento presso la scuola di applicazione, si applicano le norme
precedentemente in vigore per la promozione al grado di tenente>>.
Articolo 27
1. Gli
ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, del Corpo del genio
aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico,
ruolo amministrazione, che, in mancanza del titolo di studio, hanno prodotto
domanda di rinuncia a sostenere gli esami obbligatori per l'avanzamento, di cui
all'art. 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e
integrazioni, possono, in deroga all'art. 41 della stessa legge 12 novembre
1955, n. 1137, essere riammessi, a domanda, a sostenere i prescritti esami, a
condizione che abbiano conseguito il relativo titolo di studio se prescritto per
l'avanzamento. 2. Le relative
domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
A
1. All'art. 16 della legge 20
settembre 1980, n. 574, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<I colonnelli trasferiti
nel Corpo tecnico, che per effetto del detto trasferimento di ruolo siano
raggiunti, entro il 31 dicembre 1985, dai limiti di età senza poter essere
valutati ai fini dell'avanzamento almeno una volta, vengono comunque inclusi
nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento, determinata per l'anno in cui
essi sono raggiunti dai limiti di età>>.
Articolo 29
1. Il
primo comma dell'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal
seguente: <<Agli
ufficiali vincolati alle ferme biennali, di cui al precedente art. 37, può
essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per l'Arma dei
carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata, per i Corpi
automobilistico, di amministrazione e di sussistenza dell'Esercito e per il
ruolo servizi dell'Arma aeronautica e, nei concorsi a nomina diretta ad
ufficiale, per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali l'immissione è
subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti
sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a
diverso titolo>>.
Articolo 30
1. Ai
tenenti colonnelli dei ruoli ad esaurimento che siano stati raggiunti dai limiti
di servizio prima dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574,
si applica, con decorrenza 1º gennaio 1980, l'art. 34 della citata legge. 2. La disposizione del precedente
comma non si applica agli ufficiali che sono stati richiamati o trattenuti in
servizio nel periodo dal 1º gennaio 1980, sino alla data di entrata in vigore
della presente legge. 3. Agli
ufficiali di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'art. 34
della legge 20 settembre 1980, n. 574, con effetto dal giorno successivo a
quello della definitiva cessazione dal servizio.
Articolo 31
1.
Fermi restando i limiti di età e di grado e le condizioni di avanzamento di cui
alle leggi 20 settembre 1980, n. 574, e 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali di complemento dei ruoli ad
esaurimento si applicano tutte le norme previste per il personale in servizio
permanente, comprese quelle relative all'ausiliaria ed all'aspettativa. 2. Gli ufficiali in servizio
permanente dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza, per ciò che
riguarda il diritto al comando, sugli ufficiali di completamento dei ruoli ad
esaurimento di grado eguale.
Articolo 32
La valutazione per la
promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, a partire dal 1º
gennaio 1984, può essere effettuata, se più favorevole, per gli ufficiali che
compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, a condizione che
abbiano compiuto diciotto anni di servizio. 2. La promozione al grado
superiore dei maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli ad esaurimento avviene
se idonei, a partire dal 1º gennaio 1984, dopo quattro anni di anzianità nel
grado, a condizione che abbiano compiuto ventidue anni di servizio. 3. Il vincolo dell'anzianità di
servizio di cui ai commi precedenti non si applica nei confronti degli ufficiali
del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e dei ruoli delle tre Forze armate nei
quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea. 4. Ferma restando l'anzianità
richiesta nei commi 1 e 2 la promozione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento
ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente
effettivo di pari anzianità, di grado, nell'ambito di ciascuna Arma, Corpo o
specialità, purchè non siano stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso il
giudizio di avanzamento per qualsiasi causa. 5. I tenenti colonnelli e gradi
equiparati, appartenenti a tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, qualora cessino dal servizio per le
cause di cui ai paragrafi b), d) ed e) dell'art. 33 della legge 10 aprile 1954,
n. 113, vengono promossi al grado superiore il giorno precedente la cessazione
dal servizio, e per il ruolo ad esaurimento anche oltre il grado massimo
previsto, considerando tale promozione ad anzianità, a condizione che abbiano
compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato oppure sette anni di
permanenza nel grado. 6. La
promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita
il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di
età, prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto
per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, con l'esclusione dei
generali di Corpo d'armata e gradi equiparati. 7. Sono esclusi dalla promozione
di cui al precedente comma gli ufficiali che abbiano conseguito una promozione
nella posizione di <<a disposizione>>; per i colonnelli <<a
disposizione>> dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, si applica la promozione di cui
all'art. 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574. 8. I benefici previsti dalla legge
24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, dalla legge 22 luglio 1971,
n. 536, e dall'art. 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono
cumulabili con quelli di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. 9. Agli ufficiali promossi ai
sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, a quelli esclusi dalla promozione ad
anzianità di cui al precedente comma 6 ed a quelli promossi in virtù del
precedente comma 7, si applica il beneficio previsto dall'art. 13 della legge 10
dicembre 1973, n. 804; di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo
dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 67, primo comma, della legge 10
aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera b), della
presente legge. 10. Gli
ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto
non possono essere richiamati in servizio. 11. Le norme di cui ai commi 5 e 6
del presente articolo hanno decorrenza ai fini giuridici dal 1º gennaio 1985.
Articolo 33
1.
L'art. 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente: <<Gli ufficiali di grado
inferiore a tenente colonnello dei ruoli normali e speciali e quelli dei ruoli
ad esaurimento, di cui alla presente legge, giudicati non idonei
all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla
data in cui è stato formulato il giudizio di non idoneità. Se idonei ed iscritti
in quadro di avanzamento, sono promossi con anzianità di un anno posteriore a
quella che avrebbero conseguito qualora fossero stati iscritti in quadro di
avanzamento, nella precedente valutazione. Se giudicati ancora non idonei, i
predeti ufficiali non sono più valutati e permangono in servizio fino al limite
di età previsto dal grado rivestito.
Quanto previsto dal precedente comma si applica anche al personale in
servizio che abbia già subìto una sola valutazione e sia stato giudicato non
idoneo. Nel caso in cui detto personale sia giudicato idoneo nella nuova
valutazione e risulti iscritto in quadro di avanzamento, viene promosso con
anzianità di grado corrispondente al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore
della presente legge, dopo i pari grado iscritti in un quadro per detto
anno>>.
Articolo 34
1. Per
il militare in servizio permanente e dei ruoli ad esaurimento, che si trovi in
aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della
carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito
del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal
successivo comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti,
ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote
di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di
una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di
pluralità di promozioni. 2.
Il militare di cui al precedente comma è promosso, prescindendo dall'inserimento
in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni
stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la
dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le
valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio,
comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per
l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o
adempiuti. 3. La
ricostruzione di carriera prevista dal comma precedente è consentita fino al
grado di colonnello e gradi equiparati.
Articolo 35
1.
All'art. 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'art. 26
della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto, in fine, il seguente
comma: <<Le
disposizioni di cui al secondo, terzo e quinto comma del presente articolo si
applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati
assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del
giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento
disciplinare>>. 2.
All'ultimo comma dell'art. 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunta
la seguente lettera:
<<c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia
colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo deve essere
attribuito lo stesso comando o un altro livello equivalente alla prima
assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva.>>. 3. L'eventuale eccedenza che si
verifichi nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti per effetto
dell'applicazione dell'art. 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come
modificato dall'art. 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è riassorbita con
la vacanza che l'ufficiale promosso forma all'atto della successiva promozione
al grado superiore oppure all'atto del collocamento in aspettiva per riduzione
di quadri oppure all'atto della cessazione dal servizio permanente. 4. L'applicazione del precedente
comma non comporta modifica dei numeri massimi di cui all'art. 3 della legge 10
dicembre 1973, n. 804. 5. Le
aliquote di avanzamento di cui all'art. 39 della legge 12 novembre 1955, n.
1137, come definite dalle tabelle 1, 2 e 3 ad essa allegate, e successive
modificazioni, sono aumentate di tante unità quanti sono gli ufficiali promossi
ai sensi del secondo, terzo e quinto comma dell'art. 54 della citata legge 12
novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'art. 26 della legge 20 settembre
1980, n. 574, purchè i predetti ufficiali abbiano maturato le condizioni per
l'avanzamento e non siano già stati inclusi in precedenti aliquote.
Articolo 36
1. Gli
ufficiali inferiori che, dichiarati non idonei all'avanzamento al grado di
tenente, sono stati trasferiti nel complemento dal servizio permanente effettivo
e che alla data del 1º gennaio 1984 sono stati trattenuti in servizio temporaneo
fino all'assolvimento dell'intero periodo di ferma volontariamente contratta,
possono chiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di essere immessi nei ruoli ad esaurimento con le modalità previste dal
quarto e quinto comma dell'art. 36 della legge 20 settembre 1980, n. 574. 2. Gli ufficiali sono trasferiti
in ruolo con il grado e l'anzianità posseduta, fermi restando, nei loro
riguardi, gli obblighi di ferma precedentemente contratti.
Articolo 37
1. Il
termine di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 20 settembre 1980, n.
574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988. 2. Per gli anni 1986, 1987,
1988: a) i
sottotenenti dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono
promossi al grado superiore dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel
grado; b) ferme
restando le condizioni più favorevoli previste dalle leggi vigenti per gli
ufficiali del Corpo sanitario (ufficiali medici) e del Corpo veterinario, i
tenenti dei ruoli normali in servizio permanente effettivo dell'Esercito per
essere promossi al grado superiore devono aver compiuto quattro anni di
permanenza nel grado. I tenenti del ruolo speciale unico dell'Esercito sono
promossi al compimento di sei anni di anzianità di grado. Il periodo di
attribuzioni specifiche richieste per i tenenti del Corpo automobilistico è
fissato complessivamente in tre anni; c) il numero annuale
delle promozioni dei capitani dei ruoli in servizio permanente effettivo
dell'Esercito è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani mai valutati
che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti
nove anni di permanenza nel grado. Per i capitani del Corpo tecnico, del Corpo
sanitario e del Corpo veterinario, la permanenza prevista nel grado è, per gli
anni 1986 e 1987, di sette anni e, per gli anni successivi, di otto anni; d) i maggiori dei
ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito che abbiano maturato una
anzianità di quattro anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e
salvo detrazioni di anzianità disposte per legge, sono promossi tenenti
colonnelli con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità
predetta. I maggiori del Corpo sanitario (ufficiali medici) sono promossi, per
gli anni 1986 e 1987, al compimento di una permanenza nel grado di due anni e,
per gli anni successivi, di tre anni; e) le aliquote di
valutazione e il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti
colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono
indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I e L, allegate alla presente
legge, fermi restando i numeri massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre
1973, n. 804. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nel
periodo transitorio 1986-1988 non potrà superare il totale delle promozioni
previste dalle leggi vigenti nel triennio precedente all'anno di entrata in
vigore della presente legge.
3. Quanto previsto nel precedente comma non si applica per l'avanzamento
degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri per i
quali continuano ad avere efficacia le norme di cui al quadro II della tabella 1
annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dalle
modifiche, introdotte con la legge 24 luglio 1985, n. 410. I tenenti in servizio
permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per essere promossi al grado
superiore, devono avere compiuto tre anni di permanenza nel grado. 4. Per gli anni 1986, 1987 e 1988,
le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo possono essere
conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le
eventuali eccedenze saranno riassorbite con le modalità di cui al quarto comma
dell'art. 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574. 5. A decorrere dal 1º gennaio 1985
i tenenti colonnelli dell'Esercito transitano nella posizione di <<a
disposizione>> esclusivamente ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre
1973, n. 804. 6. Gli
ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5
della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione
di quadri in applicazione dell'art. 7 della predetta legge possono permanere in
servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età
previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza. 7. In caso di insufficiente
disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli dell'Esercito
stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5
della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per
cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati
idonei all'avanzamento. 8.
Dal 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito che all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge si trovino nella posizione di <<a
disposizione>> sono valutati o nuovamente valutati a partire dal terzo
anno precedente quello del raggiungimento del limite di età e ad essi vengono
applicate le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 del presente articolo.
1. Le
disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali
della Marina militare contenute negli articoli 24 e 33, secondo comma, della
legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. 2. Per il periodo dal 1º gennaio
1985 al 31 dicembre 1988, ai fini delle nomine nei ruoli del servizio permanente
degli ufficiali della Marina militare, sono utili tutte le vacanze esistenti
negli organici dei gradi di guardiamarina a tenente di vascello compreso di
ciascun ruolo. 3. A decorrere
dal 1º gennaio 1985, i capitani di fregata transitano nella posizione di
<<a disposizione>> esclusivamente ai sensi dell'art. 48 della legge
12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'art. 2 della legge 20 ottobre
1960, n. 1189, e dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. 4. In caso di insufficiente
disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei capitani di vascello
stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5
della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per
cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati
idonei all'avanzamento. 5. La
proroga disposta con il comma 1 del presente articolo ha effetto dalle
rispettive scadenze dei termini prorogati.
Articolo 39
1. Le
disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali
dell'Aeronautica militare contenute negli articoli 25 e 33, secondo comma, della
legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate sino al 31 dicembre 1988. 2. Per gli anni dal 1985 al 1988,
i maggiori dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari
dell'Accademia aeronautica sono valutati e, se idonei, promossi solo se abbiano
maturato quattro anni di permanenza nel grado. 3. A decorrere dal 1º gennaio 1985
i tenenti colonnelli dell'Aeronautica militare transitano nella posizione di
<<a disposizione>> esclusivamente ai sensi dell'art. 6 della legge
10 dicembre 1973, n. 804. 4.
Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5
della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione
di quadri in applicazione dell'art. 7 della predetta legge possono permanere in
servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età
previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza. 5. I tenenti colonnelli che
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino già nella
posizione di <<a disposizione>> sono valutati ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. 6. In caso di insufficiente
disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per
ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge
10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il
riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei
all'avanzamento. 7. La
proroga disposta con il comma 1 del presente articolo ha effetto dalla
rispettiva scadenza dei termini prorogati.
Articolo 40
1. A
decorrere dal 1º gennaio 1985 i tenenti colonnelli della Guardia di finanza
transitano nella posizione di <<a disposizione>> esclusivamente ai
sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. 2. Gli ufficiali di cui al
precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre
1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in
applicazione dell'art. 7 della predetta legge, possono permanere in servizio, se
provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite d'età previsto per il
grado di tenente colonnello.
3. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nel contingente
massimo le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10
dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il
riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei
all'avanzamentfo.
Articolo 41
1.
Ferme restando le anzianità previste nei gradi dei vari ruoli, i colonnelli
delle Forze armate e della Guardia di finanza promossi anteriormente al 1985 da
collocare in aspettativa per riduzione di quadri, in applicazione dell'art. 7
della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e dell'art. 1 della legge 10 maggio 1983,
n. 186, possono rimanere in servizio, per le esigenze delle rispettive
amministrazioni ovvero per le esigenze connesse al conseguimento dei fini
istituzionali delle Forze armate, fino al compimento di tre anni di anzianità
nel grado di colonnello, oppure, se più favorevole, fino al 1º gennaio del terzo
anno precedente quello del raggiungimento del limite di età, sempre che non
siano raggiunti prima dal limite di età per essi previsto. 2. Le disposizioni del presente
articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 31 dicembre
1984.
Articolo 42
1. A
decorrere dal 1º gennaio 1989, le eccedenze eventualmente risultanti rispetto ai
numeri massimi fissati dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, saranno
eliminate con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 7 della predetta legge.
Articolo 43
1. Gli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa
per riduzione di quadri ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n.
804, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per
essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico. 2. Agli stessi competono al 95 per
cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel
tempo per i pari grado in servizio. Agli stessi ufficiali competono, altresì,
l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure
intere. 3. Agli ufficiali che
cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono, in
aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante: a) il trattamento
pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati
qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti
periodici ed i passaggi di classe di stipendio; b) le indennità di cui
agli articoli 67, come modificato dal successivo art. 44, e 68 della legge 10
aprile 1954, n. 113;
c) i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n.
536, all'atto della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e
giudicati idonei. 4. Gli
ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di
cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi competono,
all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le
indennità e i benefici di cui al precedente comma 3 e per essi non si applica la
norma di cui all'ultimo comma dell'art. 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, e ulteriormente modificato
dall'art. 44 della presente legge.
5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito
delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di
servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne
facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età. Ai
predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del
precedente comma 4. 6. Gli
ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a
disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del
Ministero della difesa o di altri Ministeri. Ad essi si applicano le norme di
cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113. 7. Gli ufficiali collocati in
ausiliaria ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 possono essere richiamati in
servizio solo in caso di mobilitazione. 8. Gli ufficiali transitati nella
posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio
permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per
l'avanzamento.
Articolo 44
1. Gli articoli 56, 67 69 della legge 10
aprile 1954, n. 113, quest'ultimo già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n.
417, sono così modificati: a) il primo comma
dell'art. 56 è sostituito dal seguente: <<La durata massima di
permanenza nell'ausiliaria è di cinque anni. Gli eventuali richiami in servizio
non interrompono il decorso dell'ausiliaria>>; b) il primo e secondo
comma dell'art. 67 sono sostituiti dal seguente: <<All'ufficiale in
ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità
annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il
trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel
tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio
corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in
ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto
dell'indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di
famiglia>>;
c) il secondo comma dell'art. 69, già sostituito dalla legge 25 maggio
1962, n. 417, è ulteriormente sostituito dal seguente: <<Allo scadere del periodo
di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata
Tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, è liquidato
all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo
e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione
del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente,
maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni,
relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in
precedenti liquidazioni, sia dell'indennità di cui all'art. 67 della presente
legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, è
liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base
degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli
aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza
richiamo>>. 2. Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1º gennaio 1985 e
si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a
domanda, agli ufficiali già in ausiliaria che, al 1º gennaio 1985, abbiano
maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve
essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Articolo 45
1. Il
Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, con proprio decreto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità
applicative delle norme di cui agli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre
1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta
degli ufficiali delle Forze armate prevedendo criteri che evidenzino le
motivazioni poste a base delle valutazioni. 2. Si prescinde dal parere delle
Commissioni parlamentari di cui al precedente comma, qualora questo non sia
espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro della difesa. 3. Il Ministro della difesa emana
le direttive e ne informa le competenti Commissioni parlamentari per la
definizione degli incarichi di comando o equiparati, che si rendono annualmente
disponibili, da ricoprire con ufficiali dei gradi di colonnello e generale e
gradi corrispondenti delle Forze armate e per l'attuazione delle conseguenti
pianificazioni d'impiego. Sulla base di dette direttive i Capi di stato maggiore
e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri applicano le norme di cui
agli articoli 3 e 9, lettere f) e g), del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e di cui all'art. 25, lettera e), del
regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive
modificazioni, riguardanti la destinazione degli ufficiali nei vari incarichi.
Articolo 46
1. Sono
abrogate tutte le norme in contrasto con quanto disposto dalla presente legge,
nonchè la legge 21 maggio 1960, n. 556, e gli articoli 5 e 6 della legge 21
febbraio 1963, n. 249.
Articolo 47
1. All'onere derivante
dall'applicazione della presente legge, valutato in 3.788 milioni di lire per
l'anno 1985, in 3.867 milioni di lire per l'anno 1986 e in 3.414 milioni di lire
per l'anno 1987, si provvede per il 1985, quanto a lire 3.389 milioni e quanto a
lire 399 milioni mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti
nei capitoli 1500 e 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
della difesa, per il 1986, quanto a lire 3.468 milioni e quanto a lire 399
milioni e per il 1987 quanto a lire 3.015 milioni e quanto a lire 399 milioni
mediante analoghe riduzioni degli stanziamenti da iscrivere ai capitoli
corrispondenti dei rispettivi stati di previsione della spesa dello stesso
Ministero. 2. Gli
stanziamenti dei suddetti capitoli non potranno superare, nel triennio
1986-1988, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato per l'anno 1985 e del bilancio pluriennale 1985-1987, depurati delle
riduzioni di cui al precedente comma e aumentati del tasso programmato di
inflazione. 3. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie
variazioni di bilancio.
Allegato 1
(Si omettono le tabelle).