ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Legge 18/12/1964 Num. 1414
(in Gazz. Uff., 4 gennaio, n.
2)
Reclutamento degli ufficiali
dell'Esercito.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Art. 1. Per conseguire la nomina a
ufficiale in servizio permanente dell'Esercito è necessario possedere i seguenti
requisiti: 1)
essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali, qualora soddisfino
alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, anche gli italiani non
appartenenti alla Repubblica; 2) avere sempre tenuto
buona condotta;
3) avere compiuto, al 31 dicembre dell'anno di nomina ad ufficiale, il
18º anno di età e non aver superato, alla stessa data, l'età stabilita dalla
presente legge per ciascuna categoria, arma o servizio. Per gli ufficiali da
nominare in servizio permanente in seguito a concorso il requisito dell'età va
riferito alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso. Gli aumenti dei limiti di età
previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano
ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge; 4) essere riconosciuto
in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare
incondizionato quale ufficiale.
Articolo 2
Art. 2. La nomina ad ufficiale in
servizio permanente dell'Esercito ha luogo, secondo quanto stabilito dalla
presente legge, con i gradi di tenente o di sottotenente, mediante i concorsi ed
i corsi previsti per ciascuna arma o servizio. Le norme per l'espletamento dei
concorsi e le modalità per lo svolgimento dei corsi sono stabilite nel
regolamento. Le riserve dei
posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini
non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Il Ministro per la difesa ha
facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre i posti messi a
concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della
graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso. Nel caso che alcuni posti messi a
concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il
Ministro per la difesa ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi dalla
data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine
della graduatoria stessa.
Articolo 3
Art. 3. Gli ufficiali in servizio
permanente, salvo quanto è disposto per i servizi tecnici, sono tratti: 1) dagli allievi
dell'Accademia militare, provenienti: a) dagli
allievi delle scuole militari di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 giugno 1956, n. 950, che abbiano conseguito il diploma di maturità classica o
scientifica;
b)dai giovani, anche sè già alle armi, in possesso del diploma di
maturità classica o scientifica ovvero del diploma di abilitazione tecnica
rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli Istituti tecnici
commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri, ovvero del diploma di
abilitazione magistrale; c) dai
sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o
rafferma, in possesso di uno dei diplomi di cui alla lettera b); 2) dagli ufficiali
inferiori di complemento che vincano il concorso e superino, nei casi indicati
dalla presente legge, il corso per essi stabilito; 3) dai marescialli in
servizio permanente, che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla
presente legge, il corso per essi stabilito, nonchè dai sergenti maggiori in
servizio permanente in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado
che vincano apposito concorso; 4) dai giovani, anche
se alle armi, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascuna
arma, o servizio dalla presente legge, che vincano il concorso e superino il
corso per essi stabilito; 5) dai giovani, anche
se alle armi, che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie
obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di
ingegneria, siano ammessi, mediante concorso per titoli, con il grado di
sottotenente in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di
artiglieria o del genio, ad un corso straordinario della durata non inferiore ad
un anno presso la Scuola di applicazione delle predette armi; 6) dai giovani, anche
se alle armi, che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio
propedeutico di ingegneria, siano ammessi, mediante concorso per titoli, con il
grado di sottotenente in servizio permanente delle armi di fanteria, di
cavalleria, di artiglieria o del genio, al primo anno di corso della Scuola di
applicazione delle predette armi.
L'ammissione al corso dell'Accademia militare per i provenienti dalle
categorie di cui alle lettere b) e c) del numero 1) ha luogo in seguito a
concorso, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei
prescritti titoli di studio. I provenienti dalla categoria di cui alla lettera
a) del numero 1), sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla
concorrenza della metà dei posti messi a concorso, purchè idonei in attitudine
militare. I giovani ammessi
all'Accademia militare, che siano ufficiali di complemento, sono cancellati dai
rispettivi ruoli per assumere la qualità di allievi. Qualora essi vengano a
cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso
in Accademia è computato nell'anzianità di grado. I sottufficiali ammessi
all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di
allievi. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati
nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di
grado. Durante la frequenza
del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio
permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni
del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Articolo 4
Art. 4. La nomina a sottotenente in
servizio permanente decorre: a) per i provenienti
dagli allievi dell'Accademia militare, da data non anteriore a quella in cui ha
termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato; b) per i provenienti
dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 3, da data non anteriore a quella
di approvazione della graduatoria finale del concorso, ma comunque da una data
posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso
ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dall'Accademia militare; c) per i provenienti
dagli ufficiali di complemento, da data non anteriore a quella di approvazione
della graduatoria finale del concorso o, se previsto, del corso, ma comunque da
una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello
stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dai giovani di cui ai
numeri 5) e 6) dell'art. 3; d) per i provenienti
dai sottufficiali, da data non anteriore a quella di approvazione della
graduatoria finale del concorso o, se previsto, del corso, ma comunque da una
data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso
ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dagli ufficiali di
complemento. La nomina a
tenente in servizio permanente per i giovani in possesso di uno dei prescritti
diplomi di laurea decorre dalla data di approvazione della graduatoria finale
del concorso.
Articolo 5
Art. 5. All'atto della nomina, gli
ufficiali in servizio permanente provenienti dall'Accademia, quelli reclutati ai
sensi dei numeri 5) e 6) dell'art. 3 e quelli reclutati col grado iniziale di
tenente debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di
otto anni. Debbono assumere
l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci anni a decorrere dalla
data di ammissione ai corsi gli ufficiali di qualunque grado che: autorizzati a
frequentare corsi universitari, conseguano una laurea per il trasferimento nei
servizi tecnici;
siano ammessi a frequentare corsi di specializzazione d'ordine
universitario presso istituti di cultura non militari, per l'acquisizione di un
titolo professionale;
acquisiscano la specializzazione di pilota di aereo o di pilota di
elicottero.
Articolo 6
Art. 6. Gli ufficiali in servizio
permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio sono reclutati:
a) col grado di sottotenente, dagli allievi dell'Accademia militare che
abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa
alla presente legge;
b) col grado di sottotenente, dai giovani che, superato l'apposito
concorso, siano ammessi ad un corso straordinario presso la scuola di
applicazione o al primo anno di corso della scuola medesima, ai sensi dell'art.
3, numeri 5) e 6). I sottotenenti che superino il corso straordinario presso la
scuola di applicazione sono promossi tenenti al termine del corso stesso; c) col grado di
tenente, dai giovani, anche se alle armi, in possesso del diploma di laurea in
ingegneria o in scienze matematiche o in fisica o in matematica e fisica, che
vincano il concorso per essi stabilito. Con tale grado frequentano il corso
applicativo stabilito dalla tabella.
Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento
di cui alle lettere b) e c) è determinato di volta in volta dal Ministro per la
difesa per ciascuna arma in misura non superiore ad un sesto dei posti vacanti
nel ruolo dell'arma. I
sottotenenti e i tenenti che non superino i corsi indicati rispettivamente alle
precedenti lettere b) e c) sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati
a reparti della propria arma ove debbano ancora completare gli obblighi di leva
e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.
Articolo 7
Art. 7. Gli ufficiali in servizio
permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria e genio sono reclutati, col grado di sottotenente, mediante distinti
concorsi per titoli ed esami: a) dagli ufficiali di
complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano
prestato il servizio di prima nomina; b) dai marescialli in
servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio; c) dai
sergenti maggiori in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria;
artiglieria e genio che siano in possesso di licenza di istituto medio di
secondo grado. I vincitori
dei concorsi indetti ai sensi del comma precedente sono nominati sottotenenti in
servizio permanente da data non anteriore a quella di approvazione della
graduatoria finale del concorso. I provenienti dai sottufficiali sono nominati
comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati
sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dagli
ufficiali di complemento. Il
numero globale dei posti messi annualmente a concorso non può superare un
quindicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo speciale
unico. L'aliquota dei posti
assegnati ai sottufficiali in servizio permanente non può superare la metà di
quelli messi a concorso nello stesso anno per gli ufficiali di complemento. Resta fermo il disposto dell'art.
7 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli
ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, circa l'immissione nel
ruolo speciale unico dei capitani dei ruoli normali delle armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria e genio che, valutati almeno tre volte per
l'avanzamento, siano stati giudicati idonei e non iscritti in quadro.
Articolo 8
Art. 8. Per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria e genio e del ruolo speciale unico delle armi stesse, gli aspiranti
non devono aver superato: il 25º anno, se
provenienti dagli allievi dell'Accademia militare, di cui alle lettere a) e b)
del numero 1) dell'art. 3; il 30º anno, se
provenienti dagli allievi dell'Accademia militare di cui alla lettera c) del
numero 1) o dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 3; il 32º anno, se
provenienti dagli ufficiali di complemento di cui al numero 2) o dai giovani di
cui al numero 4) dell'art. 3; il 40º anno, se
provenienti dai sottufficiali di cui al numero 3) dell'art. 3.
Articolo 9
Art. 9. Gli ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di
sottotenente: {a)
dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso
dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge; b) dagli ufficiali
inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, i quali, compiuto il
servizio di prima nomina ed ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al
corso stabilito dalla tabella, lo abbiano superato; c) dai marescialli in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che, ammessi in seguito a concorso
per titoli ed esami al corso stabilito dalla tabella, lo abbiano superato. Il numero dei posti da mettere
annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al comma
precedente è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la
difesa. I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle lettere b) e
c) non possono superare complessivamente la metà di quelli messi a concorso
nello stesso anno per gli allievi dell'Accademia.
Articolo 10
Art. 10. I limiti di età per la nomina
ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono gli stessi di
quelli stabiliti dall'art. 8.
Articolo 11
Art. 11. Gli ufficiali in servizio
permanente dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiale di
sussistenza) e di amministrazione sono reclutati col grado di sottotenente: a) dagli allievi
dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa,
stabilito dalla tabella annessa alla presente legge; b) dagli ufficiali
inferiori di complemento i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano
superato il concorso per titoli ed esami per essi stabilito; c) dai sottufficiali
in servizio permanente di cui al numero 3) dell'art. 3 che abbiano superato
l'apposito concorso per titoli ed esami. Il numero dei posti da mettere
annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al comma
precedente è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la
difesa.
Articolo 12
Art. 12. I limiti di età per la nomina
in servizio permanente dei sottotenenti dei servizi automobilistico, di
commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione sono gli
stessi di quelli stabiliti dall'art. 8.
Articolo 13
Art. 13. Gli ufficiali in servizio
permanente dei servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari)
e veterinario sono reclutati col grado di tenente, mediante concorso per titoli
ed esami, fra i giovani anche in servizio militare, forniti di: a) diploma di
abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, per gli
ufficiali medici;
b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico
ovvero diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista,
per gli ufficiali chimici farmacisti; c) diploma di laurea
in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze
economiche e marittime, in scienze coloniali, in chimica, in chimica
industriale, in ingegneria o in scienze agrarie, per gli ufficiali
commissari; d)
diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, per gli
ufficiali veterinari. Gli
ufficiali di cui al presente articolo frequentano dopo la nomina a tenente in
servizio permanente il corso applicativo stabilito dalla tabella annessa alla
presente legge. I tenenti del
servizio sanitario (ruolo ufficiali chimici-farmacisti), superato il corso
applicativo, debbono frequentare corsi universitari per conseguire, se laureati
in farmacia la laurea e l'abilitazione in chimica o in chimica bromatologica, se
laureati in chimica, la laurea e l'abilitazione in farmacia. I tenenti che non superino il
corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi
del proprio servizio, ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e,
comunque, per un periodo non inferiore a un mese.
Articolo 14
Art. 14. L'età massima per concorrere
alla nomina a tenente in servizio permanente nei servizi sanitario, di
commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario è di 32 anni. I tenenti sono nominati in
servizio permanente nei servizi predetti con anzianità corrispondente alla data
di approvazione della graduatoria finale del concorso. La loro anzianità
relativa è determinata ai sensi dell'art. 7 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
sullo stato degli ufficiali.
Al termine del corso applicativo di cui all'art. 13, l'anzianità relativa
dei tenenti che hanno superato lo stesso corso è nuovamente determinata in base
alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.
Articolo 15
Art. 15. Gli ufficiali in servizio
permanente dei servizi tecnici vengono reclutati con il grado di capitano e sono
tratti: a) dai
tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria e genio, e, per il servizio tecnico della motorizzazione
anche del servizio automobilistico, i quali, frequentato un corso di studi
universitari al termine della scuola di applicazione e conseguito uno dei
diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio tecnico dall'art. 16, abbiano
successivamente superato il corso superiore tecnico pure previsto per ciascun
servizio tecnico dall'art. 17; b) dai capitani e dai
tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria e genio e degli altri servizi, esclusi quelli tecnici,
in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio, che,
ammessi in seguito a concorso per titoli al rispettivo corso superiore tecnico,
lo abbiano superato;
c) dai capitani e dai tenenti in servizio permanente dei ruoli normali
delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e, per il servizio
tecnico della motorizzazione anche del servizio automobilistico, non muniti di
laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia militare e della Scuola di
applicazione e che, ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso
superiore tecnico, lo abbiano superato; d) dai giovani, di età
non superiore a 32 anni, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per
ciascun servizio che, vincitori di concorso per titoli ed esami, e nominati
tenenti in servizio permanente abbiano successivamente superato il rispettivo
corso superiore tecnico. I vincitori del concorso sono nominati, nell'ordine di
graduatoria e con anzianità corrispondente alla data di approvazione della
graduatoria stessa, tenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'arma o
nel servizio corrispondenti al servizio tecnico per il quale hanno concorso,
anche in soprannumero ai relativi organici. I vincitori del concorso per i
servizi tecnici chimico-fisico e geografico sono nominati tenenti in servizio
permanente anche in soprannumero ai relativi organici, rispettivamente, nel
ruolo normale dell'Arma di artiglieria e dell'Arma del genio. I tenenti di cui alle lettere b) e
c) per essere ammessi al corso superiore tecnico debbono aver ultimato il
periodo minimo di comando o di attribuzioni prescritti per il loro grado. Ai fini dell'avanzamento al grado
di capitano non sono richiesti ai tenenti di cui alle lettere a) e d) i periodi
di comando o di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti previsti
dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, sull'avanzamento
degli ufficiali. I capitani
in servizio permanente effettivo che siano raggiunti durante la frequenza dei
corsi dal turno di valutazione e non siano ancora in possesso dei requisiti
prescritti dall'art. 38 della predetta legge di avanzamento, possono completare
il corso. Nei confronti di coloro che al termine del corso stesso siano
dichiarati non idonei o che non conseguano il trasferimento nei servizi tecnici,
si applicano le norme di cui all'art. 52 della legge medesima. Il numero dei posti da mettere
annualmente a concorso per ciascuna delle forma di reclutamento di cui al primo
comma del presente articolo è stabilito di volta in volta con determinazione del
Ministro per la difesa. Per la forma di reclutamento di cui alla lettera a) tale
numero non può superare il terzo dei posti messi a concorso.
Articolo 16
Art. 16. Le lauree richieste per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei servizi tecnici, ai
sensi delle lettere a), b) e d) dell'art. 15, sono le seguenti: a) per i ruoli dei
servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione: laurea in
ingegneria;
laurea in fisica; laurea in
scienze matematiche; laurea in
matematica e fisica;
laurea in chimica; laurea in
chimica industriale;
b) per il ruolo del servizio tecnico del genio: laurea in
ingegneria; c)
per il ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni: laurea in
ingegneria elettronica; laurea in
ingegneria elettrotecnica; laurea in
fisica;
laurea in matematica e fisica; d) per il ruolo del
servizio tecnico chimico fisico: laurea in
ingegneria elettronica; laurea in
ingegneria elettrotecnica; laurea in
ingegneria chimica; laurea in
chimica;
laurea in chimica industriale; laurea in
fisica;
laurea in scienze matematiche; laurea in
matematica e fisica; laurea in
scienze biologiche; laurea in
agraria;
laurea in veterinaria; e) per il ruolo del
servizio tecnico-geografico: laurea in
ingegneria;
laurea in fisica; laurea in
scienze matematiche; laurea in
matematica e fisica; laurea in
scienze geologiche.
Articolo 17
Art. 17. I corsi superiori tecnici da
superare ai fini del reclutamento nei servizi tecnici sono i seguenti: a) per il ruolo del
servizio tecnico di artiglieria: corso
superiore tecnico di artiglieria; ovvero uno dei
seguenti:
corso di specializzazione elettronica; corso
superiore di specializzazione ottica; corso di
ingegneria aerospaziale;
b) per il ruolo del servizio tecnico della motorizzazione: corso
superiore tecnico della motorizzazione; c) per il ruolo del
servizio tecnico chimico-fisico: corso
superiore tecnico chimico-fisico; oppure: corso di
specializzazione nucleare a cura del Centro applicazioni militari energia
nucleare (C.A.M.E.N.)
d) per il ruolo del servizio tecnico del genio: corso
superiore tecnico del genio; e) per il ruolo del
servizio tecnico delle trasmissioni: corso
superiore tecnico delle trasmissioni; ovvero uno dei
seguenti:
corso di specializzazione elettronica; corso di
specializzazione in telecomunicazioni - Sezione 1ª e Sezione 2ª - da
frequentarsi in due successivi anni accademici, presso la Scuola superiore di
telegrafia e telefonia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; corso
biennale di specializzazione in ingegneria aerospaziale presso l'Università di
Roma; f) per il
ruolo del servizio tecnico-geografico: corso di
topografia e cartografia presso l'Istituto geografico militare. I corsi hanno durata biennale e
comprendono un esperimento pratico presso organismi del rispettivo
servizio. Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, possono
essere riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati, per ciascun servizio
tecnico, altri corsi tecnici di durata non inferiore a due anni.
Articolo 18
Art. 18. Il trasferimento nei servizi
tecnici avviene nel limite dei posti disponibili, secondo l'ordine delle
graduatorie finali compilate per ciascun corso. I capitani sono trasferiti al
termine del corso superiore tecnico.
I tenenti sono trasferiti a decorrere dalla data della loro promozione a
capitano. Nel frattempo sono impiegati nel rispettivo servizio tecnico,
lasciandosi vacanti altrettanti posti nell'organico complessivo dei capitani,
maggiori e tenenti colonnelli del servizio stesso.
Articolo 19
Art. 19. Gli ufficiali sono trasferiti
nel rispettivo servizio tecnico con l'anzianità posseduta nel ruolo di
provenienza salvo che per i capitani questa non sia anteriore di più di quattro
anni alla data di trasferimento, nel quale caso viene loro attribuita anzianità
anteriore di quattro anni alla detta data e la maggiore anzianità nel ruolo di
provenienza determina la precedenza nella iscrizione in ruolo rispetto ai
capitani trasferiti in pari data nello stesso servizio tecnico. Ferma la norma di cui al comma
precedente, a parità di anzianità assoluta, l'anzianità relativa degli ufficiali
trasferiti nei servizi tecnici è determinata in base alla graduatoria di merito
compilata al termine del corso superiore tecnico.
Articolo 20
Art. 20. I capitani ed i tenenti di cui
alle lettere a), b) e c) dell'art. 15 della presente legge che non superino il
<<corso superiore tecnico>> rimangono nel ruolo normale dell'Arma o
nel ruolo del servizio di appartenenza. I tenenti di cui alla lettera d) dello
stesso art. 15 che non superino il <<corso superiore tecnico>> sono
trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organismi del proprio
servizio ove debbano ancora completare gli obblighi di leva, e, comunque, per un
periodo non inferiore a un mese.
Articolo 21
Art. 21. Gli ufficiali di complemento
sono reclutati per tutti i ruoli col grado di sottotenente. Per conseguire la
nomina ad ufficiale di complemento occorre possedere i requisiti fissati
nell'art. 1 della presente legge. L'età massima per la nomina a sottotenente di
complemento è di 37 anni.
Salvo quanto disposto dalla presente legge per i servizi sanitario, di
commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario e per i servizi
tecnici, gli ufficiali di complemento delle armi e degli altri servizi
dell'Esercito sono tratti dai giovani, anche se alle armi per il compimento del
servizio militare di leva, in possesso di licenza di istituto medio di secondo
grado che abbiano superato un corso della durata stabilita dalla tabella annessa
alla presente legge. I
giovani che non superino il relativo corso sono, avviati ai corpi per
completarvi gli obblighi di leva come militari di truppa. Salvo il disposto del terzo comma
dell'art. 3, sono nominati sottotenenti di complemento nell'arma o nel servizio
cui sono stati designati dal comandante dell'Accademia militare, anche gli
allievi del secondo anno di detto istituto che non abbiano superato il corso, ma
che abbiano riportato la sufficienza in attitudine militare e nelle materie di
carattere militare. Gli allievi del corso carabinieri dovranno riportare la
sufficienza anche nelle materie tecniche professionali.
Articolo 22
Art. 22. Fermo il disposto dell'art. 59,
lettera a) della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, la
durata del servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento è
determinata dal Ministro per la difesa. Ove si debba applicare la norma di cui
al secondo comma del successivo art. 23, il servizio di prima nomina è ridotto
fino a durata non inferiore a tre mesi in relazione al periodo di servizio già
trascorso alle armi. Il
servizio è sempre di un mese per: gli ufficiali di
complemento trasferiti di ruolo, ai sensi dell'art. 53 della legge sullo stato
degli ufficiali;
i sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi
dell'Accademia militare di cui al quarto comma dell'art. 21.
Articolo 23
Art. 23. L'ammissione al corso di cui
all'art. 21 viene effettuata sulla base dei risultati della selezione
fisio-psico-attitudinale, del titolo di studio posseduto, delle eventuali
specializzazioni, nonchè degli altri requisiti necessari, ai sensi della
presente legge, per la nomina ad ufficiale. Qualora il numero degli aspiranti
idonei sia inferiore al numero degli ufficiali da reclutare, è in facoltà del
Ministro per la difesa di designare d'autorità a frequentare il corso di cui
all'art. 21 militari alle armi per il compimento del servizio di leva da non più
di tre mesi, in possesso dei prescritti requisiti e che abbiano sostenuto
favorevolmente le prove di selezione fisio-psico-attitudinale previste per
l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento. La designazione ha luogo
secondo l'ordine della relativa graduatoria.
Articolo 24
Art. 24. L'allievo ufficiale che venga a
trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 116
della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, è nominato
sottotenente di complemento nell'arma o nel servizio di appartenenza, dalla data
sotto la quale l'interessato avrebbe potuto conseguire la nomina ad ufficiale di
complemento se avesse ultimato i corsi prescritti. Contemporaneamente è
collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore. Per l'allievo ufficiale deceduto
per le cause di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 116 della legge sullo
stato degli ufficiali, la data di decorrenza della nomina corrisponde al giorno
precedente a quello del decesso.
Articolo 25
Art. 25. La nomina ad ufficiale di
complemento dell'Arma dei carabinieri oltre che nel modo indicato al precedente
art. 21, può altresì essere conseguita, a domanda, dai marescialli maggiori
dell'Arma dei carabinieri, all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè
abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per aver
compiuto il periodo minimo di servizio prescritto. I sottotenenti di complemento
nominati ai sensi del comma precedente non frequentano il corso di cui all'art.
21 e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età
per conseguire la nomina anzidetta è di 56 anni. Per i marescialli maggiori
nominati ad una delle cariche speciali previste dall'art. 7 della legge 2 giugno
1936, n. 1225, il limite di età è di 59 anni. Lo stesso limite è elevato fino ad
anni 61 per i marescialli maggiori trasferiti nel ruolo speciale per mansioni di
ufficio. Le nomine hanno
luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di
complemento.
Articolo 26
Art. 26. I sottotenenti di complemento
per i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e
veterinario sono reclutati con le norme di cui al Capo I del presente titolo,
salvo quanto in appresso disposto: a) il titolo di studio
o professionale è: per il
ruolo <<ufficiali medici>>, l'abilitazione all'esercizio della
professione di medico-chirurgo; per il
ruolo <<ufficiali chimici-farmacisti>>, l'abilitazione all'esercizio
della professione di farmacista; per il
ruolo <<ufficiali commissari>>, uno dei diplomi di laurea indicati
all'art. 13, lettera c); per il
ruolo del <<servizio veterinario>>, l'abilitazione all'esercizio
della professione di veterinario; b) il corso di cui
all'art. 21 è della durata stabilita dalla tabella annessa alla presente
legge; c) per i
servizi sanitario e veterinario, i sottufficiali delle categorie in congedo ed i
militari di truppa in congedo illimitato, in sostituzione del corso di cui alla
precedente lettera b), debbono superare l'esperimento stabilito dalla tabella
presso organismi o unità del rispettivo servizio; d) il Ministro per la
difesa, può designare d'autorità a frequentare il corso di cui alla precedente
lettera b), per la nomina a sottotenente di complemento nei servizi sanitario e
veterinario, oltre ai militari indicati nel secondo comma dell'art. 23, anche i
militari in congedo illimitato provvisorio. Gli ufficiali di complemento per i
servizi sanitario e veterinario sono altresì tratti, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 53 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali,
dagli ufficiali di complemento delle armi e degli altri servizi.
Articolo 27
Art. 27. I sottotenenti di complemento
per i servizi tecnici sono reclutati con le norme di cui al Capo I del presente
titolo. Per essi è richiesto uno dei titoli di studio elencati per ciascun
servizio nell'art. 16 ed il corso di cui all'art. 21 è della durata indicata
nella tabella annessa alla presente legge.
Articolo 28
Art. 28. In tempo di guerra possono
essere effettuati per merito di guerra: a) trasferimenti in
servizio permanente nei corrispondenti ruoli di tenenti e sottotenenti di
complemento. Per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio i ruoli
corrispondenti sono quelli normali.
I capitani di complemento che nei gradi di ufficiale subalterno siano
stati proposti per il trasferimento in servizio permanente per merito di guerra,
ove la proposta abbia esito positivo, possono essere trasferiti in servizio
permanente col grado di tenente, sempre che rinuncino al grado di capitano; b) nomine a
sottotenente in servizio permanente nei ruoli dell'Arma dei carabinieri, nei
ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei
ruoli dei servizi dell'Esercito, esclusi i servizi tecnici ed i servizi
sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario; di
sottufficiali in servizio permanente dei corrispondenti ruoli, purchè non
abbiano superato l'età massima prevista dalla presente legge per la nomina ad
ufficiale in ciascun ruolo. I
trasferimenti e le nomine di cui al comma precedente sono conferiti
all'ufficiale o al sottufficiale che in combattimento, in situazioni
particolarmente complesse, abbia esercitato l'azione di comando in modo
eccezionale.
Articolo 29
Art. 29. I trasferimenti e le nomine in
servizio permanente per merito di guerra decorrono, a tutti gli effetti, dalla
data del fatto d'arme che li ha determinati e si effettuano anche se non esiste
vacanza.
Articolo 30
Art. 30. Per le proposte di
trasferimento e di nomina in servizio permanente per merito di guerra si
applicano le norme di cui all'art. 134 della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sull'avanzamento degli ufficiali.
Articolo 31
Art. 31. In tempo di guerra la durata
dei corsi di cui alla presente legge può essere ridotta con determinazione del
Ministro per la difesa.
Articolo 32
Art. 32. Alla legge 12 novembre 1955, n.
1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
varianti:
nell'art. 6, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: <<Gli ufficiali
dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli
ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli
corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le
categorie del complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei
generali>>;
nel quadro VII <<Ruolo Speciale Unico delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria e genio>> della tabella n. 1, annessa alla legge,
alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di capitano e tenente sono
soppresse, rispettivamente le parole: <<2 anni di
comando di compagnia, di squadrone, di batteria o comandi
equipollenti>>;
<<3 anni di comando di plotone, di sezione o comandi equipollenti,
anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente>>; nel quadro X
<<Ruolo del servizio tecnico chimico-fisico>> della tabella n. 1,
annessa alla legge, in corrispondenza del grado di tenente colonello, le parole
inserite nella colonna 6, sono sostituite dalla seguenti: <<2 per il 1964;
successivamente 1/19 della sommma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e
di tutti i maggiori e capitani in ruolo>>; nel quadro XVII
<<Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari)>> della
tabella n. 1, annessa alla legge, alle colonne 1 e 2 sono soppresse,
rispettivamente, le parole <<sottotenente>> ed
<<anzianità>>, alla colonna 4 la cifra <<60>> è spostata
in corrispondenza del grado di tenente; nella tabella n. 5
annessa alla legge è aggiunto il seguente quadro:
X. - Ruolo dei servizi tecnici:
-
- Maggiore........| 2 mesi di esperimento pratico presso | 1 anno
| organi del Servizio
| di servizio Capitano........| 2 mesi di esperimento pratico presso
| 1 anno
| organi del Servizio
| di servizio Tenente.........| 2 mesi di esperimento pratico presso
| 1 anno
| organi del Servizio
| di servizio Sottotenente....|
_
| servizio
|
| prima nomina
-
-
Articolo 33
Art. 33. Per un periodo di quattro anni
dalla data d'entrata in vigore della presente legge gli ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri sono anche reclutati, col grado di tenente,
mediante trasferimento di ruolo, dai tenenti in servizio permanente delle altre
armi dell'Esercito provenienti dall'Accademia militare, che, ammessi in seguito
a concorso per titoli ad apposito corso di abilitazione tecnico-professionale
presso la scuola ufficiale dei carabinieri, lo abbiano superato. Ai tenenti
trasferiti nell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui al
secondo e terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12
aprile 1946, n. 585, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri. Il
numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui al
comma precedente è stabilito di volta in volta con la determinazione del
Ministro per la difesa.
Articolo 34
Art. 34. Nel primo anno di applicazione
della presente legge è data facoltà agli allievi promossi al secondo anno del
corso biennale dell'Accademia per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio di optare per il secondo anno del corso per l'Arma dei carabinieri,
secondo le modalità che saranno stabilite con determinazione del Ministro per la
difesa.
Articolo 35
Art. 35. Gli ufficiali in servizio
permanente del servizio di commissariato (ruolo ufficiali commissari) che
rivestono il grado di sottotenente alla data d'entrata in vigore della presente
legge, conseguono in pari data il grado di tenente e sono dispensati dalla
frequenza del corso applicativo previsto dall'art. 13. Gli allievi dell'Accademia
militare frequentatori, alla data d'entrata in vigore della presente legge, del
corso per ufficiali commissari, conseguono, dopo aver superato il corso stesso,
la nomina a tenente in servizio permanente e sono dispensati dalla frequenza del
corso applicativo di cui allo stesso art. 13. Ai tenenti di cui ai commi
precedenti è fatto obbligo di frequentare il corso di perfezionamento previsto
dalle disposizioni preesistenti all'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 36
Art. 36. Nella prima applicazione della
presente legge è riconosciuta la validità ai fini del trasferimento nel servizio
tecnico di artiglieria, in aggiunta ai corsi superiori tecnici elencati per
detto servizio nell'art. 17, del corso di ingegneria aeronautica, indirizzo
missili, presso l'Università di Roma, frequentato con profitto dai capitani e
dai tenenti dei ruoli normali delle Armi prima dell'entrata in vigore della
legge medesima. Gli ufficiali
suddetti debbono prestare un periodo di servizio pratico sperimentale presso
stabilimenti militari di durata complessiva non inferiore ad 8 mesi ed il loro
trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria può essere disposto anche se,
durante la frequenza del corso missili o successivamente, siano stati promossi
al grado di maggiore.
Articolo 37
Art. 37. I capitani, che alla data
d'entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato o frequentino corsi
superiori tecnici e li abbiano superati o li superino, sono trasferiti nel
rispettivo servizio tecnico conservando per intero l'anzianità posseduta nel
ruolo di provenienza. I
tenenti colonnelli ed i maggiori che hanno superato il corso biennale di
specializzazione nucleare dopo la data del 1º gennaio 1962 possono transitare, a
domanda, nel servizio tecnico chimico-fisico, conservando per intero l'anzianità
posseduta nel ruolo di provenienza.
Articolo 38
Art. 38. I tenenti che al termine della
scuola di applicazione debbono frequentare un corso universitario sono tenuti ad
acquisire il diploma di laurea, per essi previsto, entro i limiti di tempo
stabiliti dal regolamento interno della scuola predetta. Il Ministro per la difesa può
concedere, su proposta del comandante della scuola di applicazione, un
prolungamento dei temini di tempo non superiori ad un anno accademico. Il
prolungamento, non dovuto ad infermità proveniente da causa di servizio, dà
luogo ad una corrispondente detrazione di anzianità nel grado di tenente.
Articolo 39
Art. 39. In deroga a quanto disposto
alla lettera c) dell'art. 7, il requisito del possesso di licenza d'istituto
medio di secondo grado per la partecipazione dei sergenti maggiori in servizio
permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ai concorsi
per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale unico
delle armi stesse, non è richiesto per i concorsi già banditi alla data
d'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 40
Art. 40. Per quanto non contemplato
dalla presente legge, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale
unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano le
disposizioni di cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei
ruoli degli ufficiali dell'Esercito.
Fino a quando non saranno emanate le norme previste dal secondo comma
dell'art. 2 della presente legge, per l'espletamento dei concorsi e lo
svolgimento dei corsi si osservano le modalità prescritte dalle disposizioni in
vigore. Sono abrogati il
testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con regio
decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, e tutte le
disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge o, comunque,
con essa incompatibili.
Allegato 1
Tabella 1. - Durata dei corsi previsti dagli articoli 6, 9, 11, 13 per
gli
ufficiali in servizio permanente.
--------------------------------------------------------------------- Articoli
|
| della |
TITOLO DEL CORSO
| Durata legge |
|
---------+---------------------------------------------+------------- 6-9-11 | Corso per allievi dell'Accademia
militare | 2 anni
| | 9 | Corso applicativo
per ufficiali inferiori
| 1 anno
| di complemento dell'Arma dei carabinieri da |
| transitare in servizio permanente a seguito |
| di concorso
|
|
| 9 | Corso per
marescialli dell'Arma dei carabi- | 1 anno
| nieri da transitare nella categoria degli |
| ufficiali
|
|
| 6 | Corso applicativo
per ufficiali nominati
|Non inferiore
| tenenti in servizio permanente
| a 6 mesi
|
|
13 | Corso
applicativo per ufficiali nominati |Non inferiore
| tenenti in servizio permanente nei servizi | a 6 mesi
| sanitario, di commissariato e veterinario | 2. - Durata dei corsi previsti
dagli articoli 21, 26, 27 per gli al- lievi ufficiali
di complemento.
--------------------------------------------------------------------- Articoli
|
| della |
TITOLO DEL CORSO
| Durata legge | |
---------+---------------------------------------------+------------- 21 | Corso per allievi
ufficiali di complemento |Non
inferiore
| delle armi e dei servizi automobilistico, | a 4 mesi | di
commissariato (ruolo ufficiali di sus- |
| sistenza) e di amministrazione
|
|
| 26 | Corso per allievi
ufficiali di complemento |Non
inferiore
| medici, farmacisti, commissari e veterinari | a 2 mesi
|
| 26 | Esperimento per
allievi ufficiali di com-
|Non inferiore
| plemento dei servizi sanitario e veterina- | a 2 mesi
| rio provenienti dai sottufficiali e militari|
| in congedo
|
|
| 27 | Corso per allievi
ufficiali di complemento |Non
inferiore
| dei servizi tecnici
| a 2 mesi