ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali
delle Forze Armate e del Corpo della guardia di finanza.
Legge 27/12/1990
Num. 404
(in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302).
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1. Nel
periodo transitorio dal 1º gennaio 1986 al 31 dicembre 1991, in deroga a quanto
previsto dall'art. 37, comma 2, lettera c), della legge 19 maggio 1986, n. 224,
il numero annuale delle promozioni dei capitani del servizio permanente
effettivo dei Corpi di amministrazione, commissariato (ruolo sussistenza) ed
automobilistico dell'Esercito è fissato in tante unità pari alla somma dei
capitani che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni
del periodo transitorio predetto, nove anni di permanenza nel grado o quindici
di servizio da ufficiale in servizio permanente. Le norme di cui al presente
comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di
ufficiali più anziani in ruolo.
2. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 23
settembre 1989, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1989, n. 374, hanno effetto fino al 31 dicembre 1992. 3. La determinazione delle
aliquote di valutazione e del numero delle promozioni al grado superiore dei
tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito per
gli anni 1991, 1992 e 1993 sarà disposta con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, fermo restando che il totale
delle promozioni da conferire a tutti i ruoli in ciascun anno non potrà superare
un terzo delle promozioni previste dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, per il
triennio 1986-1988. 4. Nella
colonna 3 del quadro I della tabella n. 3, annessa alla legge 12 novembre 1955,
n. 1137, come modificata dalla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n.
1431, in corrispondenza del grado di tenente, le parole: <<2 anni in
reparti di impiego>> sono sostituite dalle seguenti: <<4 anni di
anzianità di grado, di cui 2 anni in reparti di impiego>>. 5. Nei commi ottavo e nono
dell'art. 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: <<presenti in
ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente
legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<presenti in ruolo alla
data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge>>. 6.
Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e del Corpo della
Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di
formazione, di durata non inferiore ad un anno, presso le accademie militari o
istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli. Le
eccedenze che dovessero crearsi per effetto di tale disposizione dovranno essere
riassorbite nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge. 7. Nella
colonna 3 del quadro I della tabella n. 2, annessa alla legge 12 novembre 1955,
n. 1137 e successive modificazioni, in corrispondenza dei gradi di ammiraglio di
divisione, capitano di vascello e capitano di fregata, dopo l'indicazione del
rispettivo tipo di comando, sono aggiunte le parole <<o incarico
equipollente>>.
Articolo 2
1. Dopo
il comma 5 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il
seguente:
<<5-bis. Agli ufficiali che cessano dal servizio in attuazione del
comma 5 non si applica la detrazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 69
della legge 10 aprile 1954, n. 113>>. 2. La promozione di cui al comma 6
dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è attribuita anche agli
ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di
servizio. Tale norma ha effetto dal 1º gennaio 1985 con esclusione dei relativi
benefici economici che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente
legge. 3. Il comma 8
dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente: <<8. I benefici
previsti dall'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336;
dall'art. 1, primo comma, della legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall'art. 34,
primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con
quelli di cui ai commi 5 e 6>>. 4. Dopo il comma 9 dell'art. 32
della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono aggiunti i seguenti: <<9-bis. A tutti
gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al
comma 6 l'attribuzione, del giorno antecedente la cessazione dal servizio, di
sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della
liquidazione della indennità di buonuscita. In tal caso gli stessi hanno diritto
alla promozione, da considerare ad anzianità, di cui all'art. 34 della legge 20
settembre 1980, n. 574, con decorrenza dal giorno successivo alla loro
cessazione dal servizio. Detta facoltà di opzione è riconosciuta, a tutti gli
effetti, anche agli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1º gennaio
1985. 9-ter. La promozione di
cui all'art. 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica
ai colonnelli a disposizione dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina
militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo della Guardia di finanza
collocati in quiescenza dopo il 1º gennaio 1980, con decorrenza dalla data di
entrata in vigore della predetta legge 20 settembre 1980, n. 574. Per i
colonnelli e generali collocati in congedo prima del 1º gennaio 1980 e per
quelli che abbiano la stessa data di nomina ad ufficiale si applica la
promozione prevista dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, a partire dalla data
di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, senza tener conto
delle esigenze di mobilitazione.
9-quater. Nel periodo transitorio dal 1990 al 1994 il numero complessivo
annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di
vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare provenienti dai
ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) di cui alla tabella D/2
annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212, è portato fino ad un massimo di 25
unità annue di tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro per ciascun
anno con anzianità da sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo
uguale o superiore a dodici anni alla data del 1º gennaio di ciascuno degli anni
predetti. Ferma restando la ripartizione in sottoruoli di cui al decreto del
Ministro della difesa 24 marzo 1986, da integrare per effetto delle disposizioni
del presente articolo, le promozioni da effettuarsi in ordine di anzianità di
ruolo ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli
organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze determinate in
applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze
che si verifichino per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) del primo
comma dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive
modificazioni. 9-quinquies.
Le lettere a) e b) del paragrafo A) dell'art. 41 della legge 8 luglio 1926, n.
1178 e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti: ``a) per la nomina nel
grado di sottotenente di vascello, tra i giovani in possesso di uno dei diplomi
di laurea definiti per il ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina
mercantile; b)
per la nomina nel grado di guardiamarina, tra i giovani in possesso della
patente di capitano di lungo corso o di capitano di macchina, ovvero tra i
sottotenenti di vascello di complemento dei Corpi di stato maggiore, del Genio
navale e delle Capitanerie di porto, in possesso di diploma rilasciato
dall'Istituto tecnico nautico e aeronautico che abbiano prestato almeno due anni
di servizio effettivo nella Marina militare e continuo almeno un anno di imbarco
su navi non di uso locale della Marina militare o mercantile o, in alternativa,
di destinazione presso reparti militari di volo''. 9-sexies. I tenenti colonnelli
dell'Esercito trattenuti ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574,
sono promossi al grado superiore ai sensi dell'art. 34 della citata legge n. 574
del 1980 come già attuato per i pari grado della Marina militare e
dell'Aeronautica militare. La stessa promozione spetta ai tenenti colonnelli,
già trattenuti e richiamati ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, cessati
dal servizio a domanda, che alla data di entrata in vigore della legge 20
settembre 1980, n. 574, non avevano superato i limiti di età per la cessazione
dal servizio previsti dalla predetta legge n. 808 del 1965. Agli stessi, in
analogia a quanto attuato per gli ufficiali del servizio permanente effettivo,
si applicano le norme di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52>>.
Articolo 3
1. É
abrogato il comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n.
105. 2. Le disposizioni di
cui all'art. 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si
applicano anche nei confronti dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della Guardia di finanza.
Articolo 4
1. Con
l'entrata in vigore della presente legge, i maggiori in servizio permanente
effettivo dei carabinieri con anzianità di servizio, dalla data di conseguimento
del grado di tenente dei carabinieri dello stesso ruolo, pari o superiore a
diciassette anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a
quattro anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente
colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette
anzianità. La stessa disposizione si applica per i maggiori in servizio
permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza con esclusivo
riferimento all'anzianità di grado pari o superiore a quattro anni. 2. Ai fini del computo delle
anzianità di servizio o di grado di cui al comma 1, per l'ufficiale che, in
applicazione delle norme di cui all'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e
successive modificazioni, e all'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e
successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera,
ha subìto uno spostamento in ruolo viene considerata un'anzianità eguale a
quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza,
che non abbia subìt o detrazioni di anzianità, ritardi di carriera o acquisito
vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti. 3. Delle eventuali eccedenze che
si formano nel grado di tenente colonnello a seguito delle promozioni di cui al
comma 1 non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei
tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento. 4. Qualora le vacanze create dalle
promozioni dei maggiori ai sensi del comma 1 non siano sufficienti a consentire
le promozioni tabellari dei capitani, queste ultime promozioni sono comunque
effettuate in eccedenza all'organico dei maggiori.
Articolo 5
1. Al
comma 5 dell'art. 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto in fine il
seguente periodo: <<Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma
sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di
età>>.
Articolo 6
1. Il
primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito
dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è
sostituito dal seguente:
<<Con decorrenza dal 30 dicembre 1989 la durata massima di
permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Tale nuova durata è determinata a
favore degli ufficiali che si trovino in detta posizione alla data del 30
dicembre 1989 o in data successiva. Gli eventuali richiami in servizio non
interrompono il decorso dell'ausiliaria>>. 2. Il primo e il secondo comma
dell'art. 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituiti dalla lettera
b) del comma 1 dell'art. 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono così
interpretati: a)
il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio va inteso
come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità; b) per il calcolo
delle predette differenze non si tiene conto, oltre che della indennità
integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia, anche: 1) dei
benefici previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 24 maggio 1970,
n. 336;
2) dell'eventuale pensione privilegiata; 3) delle
maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento economico
aggiuntivo;
4) degli aumenti periodici di cui all'art. 13 della legge 10 dicembre
1973, n. 804, e all'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224; 5) delle
quote aggiuntive previste dall'art. 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 3. L'indennità di ausiliaria
determinata ai sensi del comma 2, essendo assoggettata a ritenuta in conto
entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche
con la tredicesima mensilità.
4. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 10 della legge 1 febbraio
1989, n. 53, è sostituito dal seguente: <<A decorrere dal 30 dicembre 1989
essi permangono in tale posizione per otto anni; successivamente sono collocati
nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica>>. 5. A decorrere dal 30 dicembre
1989 gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo
anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di
ausiliaria. 6. Il secondo
periodo del primo comma dell'art. 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è
sostituito dal seguente: <<A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi
permangono in tale posizione per otto anni; quindi sono collocati nella riserva
o in congedo assoluto a seconda della idoneità fisica>>. 7. Dalla stessa data di cui al
comma 5 i sottufficiali che cessano dal servizio a domanda al compimento del
venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella
posizione di ausiliaria. 8.
Il comma 1 dell'art. 12 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal
seguente:
<<1. Al personale di cui alla presente legge collocato in
ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità
annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di
quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel
tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in
servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto
del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si
tiene conto dell'indennità integrativa speciale, nè della quota di aggiunta di
famiglia>>. 9.
L'indennità di ausiliaria così determinata, essendo assoggettata a ritenute in
conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta
anche con la tredicesima mensilità.
10. Il primo comma dell'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è
sostituito dal seguente:
<<Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al
trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della
differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento
economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai
soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio
corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in
ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto
dell'indennità integrativa speciale, nè della quota di aggiunta di
famiglia>>. 11.
L'indennità di ausiliaria così determinata, essendo assoggettata a ritenute in
conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta
anche con la tredicesima mensilità.
Articolo 7
1. Le
tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come
sostituite dall'art. 1, primo comma, della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, e la
tabella n. 1 annessa alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sono rispettivamente
sostituite dalle tabelle A, B, C e D annesse alla presente legge. Ai fini di cui
al terzo comma dell'art. 43 della citata legge n. 113 del 1954 continua ad
applicarsi il limite di età indicato nelle predette tabelle numeri 1, 2 e 3
annesse alla predetta legge n. 113 del 1954, come sostituite dalla predetta
legge n. 1499 del 1962, per il grado di capitano o corrispondente.
Articolo 8
1. I
limiti di età previsti dalle annesse tabelle A, B, C e D hanno validità dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 2. Gli ufficiali del ruolo
dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normale unico e speciale unico delle Armi
dell'Esercito, del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina
militare, dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare, gli
ufficiali dei corrispondenti ruoli ad esaurimento, nonchè gli ufficiali del
Corpo della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge e che nel grado posseduto siano a meno di dieci anni dai limiti
di età per la cessazione dal servizio previsti dalla normativa precedentemente
in vigore, possono chiedere con domanda irrevocabile l'applicazione nei loro
confronti di questi ultimi limiti. Le domande dovranno essere presentate entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di
mancata presentazione della domanda si applicano i nuovi limiti di età stabiliti
dalla presente legge. 3. Per
gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a
scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'art. 7 della legge
10 dicembre 1973, n. 804, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro
di avanzamento. Gli ufficiali che siano stati iscritti nel predetto quadro non
sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla
promozione.
Articolo 9
1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultimo comma
dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal
seguente:
<<L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane
nella posizione di ``a disposizione'' anche nel nuovo grado ed anche in
soprannumero oltre il numero chiuso e cessa dal servizio permanente al
compimento del limite di età stabilito per il grado di colonnello del rispettivo
ruolo del servizio permanente effettivo>>. 2. A decorrere dal 31 dicembre
1990 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 37, comma 6;
all'art. 39, comma 4; all'art. 40, comma 2; all'art. 41 della legge 19 maggio
1986, n. 224, nonchè quella di cui all'art. 28, ultimo comma, della legge 20
settembre 1980, n. 574, e quella di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge
10 dicembre 1973, n. 804, concernente il soprannumero al numero chiuso.
Articolo 10
1. Il
comma 4 dell'art. 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, deve essere
interpretato nel senso che il beneficio da esso recato non sia comunque
applicato agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.
Articolo 11
1. I
capitani e maggiori del servizio permanente effettivo scavalcati nel ruolo di
appartenenza per effetto dell'applicazione dell'art. 24, comma 4, della legge 19
maggio 1986, n. 224, qualora per effetto dello stesso comma non abbiano a loro
volta già conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali
transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della
promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici,
un'anzianità assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel
grado di capitano o maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la
loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ufficiale meno anziano che per
effetto della promozione conseguita ai sensi del predetto art. 24, comma 4, ha
assunto l'anzianità più favorevole. La predetta riduzione non può comunque
essere superiore a due anni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tenenti
colonnelli del servizio permanente effettivo scavalcati per effetto della legge
19 maggio 1986, n. 224, e del comma 1.
Articolo 12
1. Gli
ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento, costituiti con legge 20 settembre
1980, n. 574, in applicazione del disposto comma 1 dell'art. 31 della legge 19
maggio 1986, n. 224, cessano di appartenere, dalla data di costituzione dei
rispettivi ruoli, alla categoria del congedo di cui al titolo IV della legge 10
aprile 1954, n. 113, e transitano tra quelle del servizio permanente di cui al
titolo III della predetta legge n. 113 del 1954. 2. A decorrere dalla data di cui
al comma 1, i ruoli ad esaurimento di cui al comma precedente transitano tra i
ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare ed assumono la denominazione di
ruoli ad esaurimento in servizio permanente. 3. Il grado vertice per i predetti
ruoli è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di
tenente colonnello o corrispondente, fermo restando il beneficio di cui all'art.
32, comma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224. 4. Restano valide per i suddetti
ruoli ad esaurimento tutte le norme previste dalle leggi 12 novembre 1955, n.
1137; 20 settembre 1980, n. 574; 19 maggio 1986, n. 224 e successive modifiche
ed integrazioni. 5. Il comma
2 dell'art. 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal
seguente:
<<2. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza
sugli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento
degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per
l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza
al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianità di grado
indipendentemente dal ruolo di appartenenza>>.
Articolo 13
1. Dopo
il comma 3 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il
seguente:
<<3-bis. La promozione al grado superiore degli ufficiali di cui ai
commi 1 e 2 avviene, se più favorevole e se idonei, a partire dal 1º gennaio
1981, con effetto dal giorno successivo a quella dei pari grado con uguale o
maggiore anzianità di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali. In
assenza di ruoli speciali vengono presi in considerazione i rispettivi ruoli
normali. Le citate promozioni sono effettuate in deroga alle disposizioni
relative alle esigenze di mobilitazione di cui alla legge 12 novembre 1955, n.
1137 e successive modificazioni>>. 2. Il quinto comma dell'art. 34
della legge 10 maggio 1983, n. 212, è abrogato.
Articolo 14
1.
L'art. 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
<<Art. 35. - 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno in
servizio permanente di uno dei Corpi della Marina militare, oltre alle
condizioni prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è necessario contrarre
arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), con ferma
di anni sei a decorrere dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente. 2. Gli ufficiali subalterni del
Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali che provengono
dall'Accademia navale, hanno l'obbligo di commutare la ferma di cui al comma 1
in un'altra della durata di anni otto a decorrere dalla data di conseguimento
della laurea>>. 2. La
ferma di otto anni di cui al comma 2 dell'art. 35 della legge 8 luglio 1926, n.
1178, come sostituito dal precedente comma 1 del presente articolo, trova
applicazione dal primo bando di immissione ai corsi normali dell'Accademia
navale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il primo comma dell'art. 9
della legge 26 gennaio 1963, n. 52, è sostituito dal seguente: <<I sottotenenti
in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi
applicativi, svolti in conformità del piano di studi approvato dal comando
dell'Accademia aeronautica, superino l'esame di cultura militare, secondo un
programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio
permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio
della sessione di esami o dell'appello di febbraio previsto dalla legge 5
gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria, e a decorrere da
tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di otto
anni. L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità assoluta è
determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato
nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura
militare>>. 4. La ferma
di otto anni di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1963, n.
52, come sostituito dal precedente comma 3, trova applicazione dal primo bando
di immissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge. 5. Gli ufficiali in servizio
permanente effettivo della Marina militare e dell'Aeronautica militare che a
partire dalla data di entrata in vigore della presente legge siano ammessi a
frequentare corsi di elevato livello tecnico o che siano destinati a ricoprire
incarichi particolarmente qualificati in campo internazionale, hanno l'obbligo
di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata del corso o
dell'incarico, con decorrenza dalla data di inizio del corso o di assunzione
dell'incarico. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma
eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto,
i corsi e gli incarichi di cui al presente comma. 6. Gli ufficiali della Marina
militare in servizio permanente effettivo ammessi ai corsi di pilotaggio aereo,
devono vincolarsi, all'atto dell'ammissione, ad una ferma volontaria di dodici
anni, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. Gli ufficiali che non
portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla
predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente
contratta.
Articolo 15
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9.187 milioni per l'anno
1990, 12.103,7 milioni per l'anno 1991 e 14.347,7 milioni per l'anno 1992 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 9.187
milioni per l'anno 1990, lire 191 milioni per l'anno 1991 e lire 6.191 milioni
per l'anno 1992, quota parte dell'accantonamento: <<Norme sul reclutamento
e l'avanzamento, nonchè modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali e
dei sottufficiali. Norme in materia di rivalutazione degli assegni annessi alle
decorazioni al valor militare>>; quanto a lire 3.460 milioni per l'anno
1991 quota parte dell'accantonamento: <<Aumento del contributo
all'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN)>> e quanto a lire 8.452,7 milioni per l'anno 1991 e lire 8.156,7
milioni per l'anno 1992 quota parte dell'accantonamento: <<Ammodernamento
dei mezzi e infrastrutture delle Forze Armate, ivi compreso il programma di
sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft)>>. 2. Il Ministro del tesoro è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio.
Articolo 16
1. La
presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Allegato 1
Tabella A
OMISSIS