
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
DPR 05/05/1975 Num. 146
(in Gazz. Uff.,
16 maggio, n. 128)
Regolamento di attuazione
dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione
di indennitā di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli
operai dello Stato.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visto l'art. 87, comma quinto,
della Costituzione; Visto
l'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734; Sentite le organizzazioni
sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative; Udito il Consiglio superiore della
pubblica amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei
Ministri; Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro,
per il bilancio e la programmazione economica e per il lavoro e la previdenza
sociale; Decreta:
Articolo 1
é approvato il regolamento di attuazione
dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, annesso al presente decreto,
contenente norme per la determinazione delle misure e delle modalitā di
corresponsione delle indennitā per compensare prestazioni di lavoro che
comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o
alla integritā personale ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa
quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali o comportino una continua
applicazione agli impianti meccanografici o che siano effettuate in ore
notturne. Il regolamento
predetto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1š gennaio 1973.
Preambolo
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 4
DELLA LEGGE
15 NOVEMBRE 1973, N.
734
Articolo 1
Articolo 1. Indennitā di
rischio.
Agli impiegati civili, di ruolo e non di
ruolo, ed agli operai dello Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo di cui
alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi dell'art. 4 della legge
predetta, una indennitā giornaliera di rischio per le prestazioni di lavoro, di
cui all'unita tabella A, comportanti continua e diretta esposizione a rischi
pregiudizievoli alla salute o alla incolumitā personale. Detta indennitā č corrisposta
nelle seguenti misure ed in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A:
Gruppo di appartenenza
Importo
--
--
I
............................................. 700 II
............................................. 690 III
............................................. 500 IV
............................................. 400 V
............................................. 300
Resta fermo l'obbligo per le
amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle
condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali nonchč delle altre norme vigenti intese
alla tutela della integritā fisiopsichica e dello stato di salute dell'uomo
negli ambienti di lavoro.
Articolo 2. Corresponsione
dell'indennitā di rischio.
L'indennitā di cui all'articolo
precedente compete, per ogni giornata di servizio effettivamente reso,
esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle
attivitā lavorative indicate nei gruppi dell'allegata tabella A. Detta indennitā non si corrisponde
durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza
per infermitā, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da
causa di servizio inerente al rischio cui l'indennitā si riferisce. Ai fini del riconoscimento
dell'equo indennizzo si applicano le norme di cui agli articoli 35 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. L'indennitā di rischio di cui
all'art. 1 non č cumulabile con quelle previste dagli articoli 3, 4 e 5 del
presente regolamento, nonchč con l'indennitā di pilotaggio e di volo.
Articolo 3. Operatori subacquei.
Agli operatori subacquei, che rientrano
tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento,
spetta una indennitā di rischio nelle misure e con le modalitā di cui all'unita
tabella C. Per operatori
subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che,
avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i
relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza
all'impiego delle apparecchiature di immersione. Le apparecchiature di immersione
il cui impiego dā titolo alla corresponsione delle indennitā di cui al primo
comma sono le seguenti:
a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale;
autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bordo, a terra e subacquea,
campane di salvataggio;
b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespiratore o
respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni
profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati;
torrette batiscopiche;
c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad
ossigeno a circuito chiuso.
Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di
decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso
trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di
impiego. L'indennitā di cui
al presente articolo non č cumulabile con le altre analoghe indennitā previste
dal presente regolamento. Nei
casi di infortunio o di infermitā dipendenti da causa di servizio inerente
all'attivitā di immersione, l'indennitā č dovuta, nei giorni di assenza daI
servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle
indennitā orarie percepite nel semestre precedente.
Articolo 4. Indennitā maneggio
valori di cassa.
Agli impiegati civili dello Stato, di
ruolo e non di ruolo, che per legge o in base ad un provvedimento formale sono
addetti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di
cassa, dal quale possano derivare rilevanti danni patrimoniali, compete una
indennitā giornaliera nella misura indicata a fianco di ciascuna delle seguenti
categorie:
Importo
-- a)
maneggio valori di importo medio mensile rappor- tato ad anno non inferiore a L.
500 milioni . . . . . .
L. 300 b) maneggio valori di
importo medio mensile rappor- tato ad anno non inferiore a L. 250 milioni . . .
. . . >> 200 c) maneggio valori di
importo medio mensile rappor- tato ad anno non inferiore a L. 100 milioni . . .
. . . >> 100
L'indennitā di cui al primo comma non
compete agli impiegati delegati alla sola riscossione e pagamento degli
stipendi.
Articolo 5. Indennitā
meccanografica.
Al personale civile dello Stato, di
ruolo e non di ruolo, nonchč al personale docente e non docente della scuola di
ogni ordine e grado, formalmente assegnato, nei limiti del contingente stabilito
con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro,
ai centri meccanografici od elettronici ed effettivamente applicato ai relativi
impianti, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori,
č dovuta una indennitā giornaliera di L. 300.
Articolo 6. Indennitā di
servizio notturno.
Agli impiegati civili, di ruolo e non di
ruolo, e agli operai dello Stato le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti
a servizi di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese fra
le 22 e le 6, compete una indennitā oraria di servizio notturno di L. 100. L'indennitā per servizio notturno
compete in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non č
cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.
Articolo 7. Decorrenza e limiti.
La indennitā di rischio di cui agli
articoli 1 e 3 del presente regolamento, nonchč le indennitā di maneggio valori
di cassa, meccanografica e di servizio notturno previste negli articoli 4, 5 e
6, competono dal 1š gennaio 1973 esclusivamente agli impiegati civili, di ruolo
e non di ruolo, ed agli operai dello Stato che sono applicati in modo diretto e
continuo ai particolari servizi per i quali le indennitā sono corrisposte e
limitatamente alla effettiva durata delle prestazioni stesse, semprechč
fruiscano dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre
1973, n. 734. Le indennitā
predette non competono per i periodi di assenza dal servizio per qualunque
causa, salvo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3.
Articolo 8. Individuazione delle
categorie.
In sede di prima applicazione del
presente regolamento la rispondenza fra le categorie di personale aventi diritto
all'indennitā di rischio di cui al precedente art. 1 e le attivitā comportanti
rischio da esse prestate, quali previste nell'allegato A, č determinata con
decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione
della pubblica amministrazione e per il tesoro, sulla base di apposita
dichiarazione motivata, rilasciata sotto la sua diretta responsabilitā, dal capo
dell'ufficio, laboratorio o stabilimento presso cui il personale suddetto presta
servizio. In caso di dubbio o
di contestazione in ordine al contenuto della dichiarazione suddetta, il decreto
di cui al precedente comma sarā emanato in base a declaratoria motivata di
conformitā rilasciata, a seguito di visita ispettiva, da una commissione tecnica
composta da un ispettore medico o tecnico del lavoro designato dall'Ispettorato
medico centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un
medico designato dal Ministero della sanitā e da un funzionario tecnico
designato dall'amministrazione interessata. Le eventuali variazioni successive
alla determinazione contenuta nel decreto ministeriale di cui al primo comma,
saranno apportate con le stesse modalitā in base ad accertamento tecnico
effettuato, a seguito di visita ispettiva, dalla commissione di cui al secondo
comma, che dovrā motivare la proposta di variazione.
Articolo 9. Libretto individuale
di rischio.
Per il personale al quale compete
l'indennitā prevista dagli articoli 1 e 3 del presente regolamento, č istituito
il libretto individuale di rischio.
Nel libretto devono essere annotate, a cura dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente, le complete generalitā dell'interessato, il ruolo o
categoria di appartenenza, la qualifica rivestita, la indicazione specifica
dell'attivitā lavorativa alla quale č applicato, come prevista in uno dei gruppi
di prestazioni di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, nonchč i
periodi di effettiva applicazione ai lavori stessi, ed a cura del sanitario le
risultanze relative alle visite mediche effettuate, ai ricoveri, alle infermitā
o infortuni dipendenti da causa di servizio inerenti l'attivitā comportante il
rischio. Il libretto viene
custodito presso l'ufficio, il laboratorio o lo stabilimento nei quali il
dipendente presta effettivo servizio dal rispettivo funzionario dirigente, che
dovrā garantirne personalmente la rigorosa riservatezza, e viene trasmesso per
via d'ufficio in caso di trasferimento ad altro laboratorio, stabilimento o
ufficio. Viene inserito nel fascicolo personale del dipendente qualora cessi
dall'attivitā comportante rischio.
Il dipendente interessato ha diritto di prendere visione, a semplice
richiesta, del libretto sanitario o ad averne copia integrale o parziale senza
spese.
Articolo 10. Modalitā di
corresponsione.
Alla corresponsione delle indennitā
previste dal presente regolamento in favore del personale avente diritto sarā
provveduto mensilmente dalle singole amministrazioni di appartenenza sulla base
di apposita attestazione rilasciata dai rispettivi capi di ufficio sotto la loro
personale responsabilitā.
Dalla attestazione suddetta devono risultare, oltre al cognome, nome e
qualifica degli aventi diritto, gli analitici riferimenti temporali cui si
riferiscono le effettive prestazioni di lavoro che danno titolo a percepire le
indennitā. Fermo restando
quanto previsto dal primo comma del presente articolo, la corresponsione
dell'indennitā al personale indicato nel precedente art. 3 avviene con le
modalitā dettate nelle note apposte all'unita tabella C.
Tabella A Gruppo I
Prestazioni di lavoro relative ai
compiti operativi di istituto dei servizi antincendi e della protezione civile,
compresa anche l'attivitā di addestramento e le esercitazioni (1).
Gruppo II
1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a
radiazioni ionizzanti, in zona controllata, superiori a 1,5 rem annuali
(2). 2)
Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e
continua a sostanze chimiche ad alta tossicitā, o ai prodotti radio-tossici di
cui alla tabella 1 annessa al decreto 6 giugno 1968 emanato dal Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanitā (2)
(3). 3)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi
connessi con la manipolazione di esplosivi alla nitroglicerina (3).
Gruppo III 1) Prestazioni di
lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti
inferiori a 1,5 rem annuali (2). 2) Prestazioni di
lavoro che comportano manipolazione o esposizione diretta e continua ai prodotti
tossici di cui al gruppo I dell'allegata tabella B (4). 3) Prestazioni di
lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la
manipolazione di esplosivi non alla nitroglicerina e di propellenti liquidi e
solidi (3). 4)
Prestazioni di lavoro comportanti esposizione diretta e continua ai rischi
derivanti dalla soffiatura del vetro con mezzi non meccanici (5). 5) Prestazioni di
lavoro che comportano esposizione diretta e continua ai rischi derivanti dalla
costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso
escavo porti, purchč eseguite in aria compressa.
Gruppo IV
1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione
diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo II della allegata
tabella B (4). 2)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a onde
elettromagnetiche fino a 10 cm, la cui intensitā possa superare 10 mw/cm
(2). 3)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori o
ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto o a 85 decibel in luogo chiuso
(2). 4)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a polveri
industriali silicee e di amianto e loro composti o derivati (2). 5) Prestazioni di
lavoro in istituti sperimentali o laboratori scientifici o di restauro
comportanti esposizione diretta e continua, anche se non contemporanea, ai
prodotti tossici e alle sostanze nocive contemplate nel presente
regolamento.
Gruppo V
1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione
diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo III della allegata
tabella B (4). 2)
prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a raggi
ultravioletti ed infrarossi ad elevata intensitā nelle applicazioni di tipo
industriale e nella saldatura ad arco (6). 3) Prestazioni di
lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80
decibel in luogo chiuso (7). 4) Prestazioni di
lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla
costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso
escavo porti, eseguite con macchinari sistemati su chiatte o natanti. 5) Prestazioni di
lavoro che comportano esposizione diretta e continua a vibrazioni o scuotimenti
per l'impiego di utensili ad aria compressa o ad asse flessibile nelle opere di
costruzione, installazione, manutenzione e rimozione di impianti o di
demolizione di macchinari o apparecchiature metalliche (7). 6) Prestazioni di
lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla
fusione o conio dei metalli. 7) Prestazioni di
lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con
autotreni, autoarticolati, mezzi fuoristrada ed altri veicoli, per trasporto di
cose, con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico. 8) Prestazioni di
lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame,
bitume, fuliggine, olii minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui
(6), nonchč lavori di manutenzione stradale in presenza di traffico. 9) Prestazioni di
lavoro che comportano in modo diretto e continuo impiego, esposizione, contatto
con materiali contaminati da virus, nonchč da germi patogeni o da prodotti
tossici del metabolismo batterico (2) (8). 10) Prestazioni di
lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla
adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di
materiale stallatico (8). 11) Prestazioni di
lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla
concia delle pelli o dalla lavorazione del crine (8). 12) Prestazioni di
lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da
lavori in fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio, o da
lavori di bonifica in terreni paludosi (8). 13) Prestazioni di
lavoro che comportano esposizione diretta e continua alla inalazione di polveri
vegetali e minerali non silicee e di quelle derivanti dalla apertura, battitura,
cardatura e pulitura delle fibre di cotone, lino, canapa, juta e dalla filatura
e tessitura della canapa e della juta o dalla lavorazione di fibre sintetiche
(7). 14)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua da parte di
personale tecnico-specialistico a rischi derivanti dall'esercizio della attivitā
istituzionale di vigilanza su stabilimenti, istituzioni, impianti o persone ai
fini della osservanza delle norme di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro
e pubblica, in relazione alle voci e gruppi di attivitā previste nelle tabelle A
e B del presente regolamento, nonchč prestazioni di lavoro che comportano
esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio del controllo
sanitario di persone, animali, piante e di prodotti animali e vegetali, nei
posti di confine, porti, aeroporti e dogane interne aperti al traffico
internazionale (1).
15) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a
rischi derivanti dall'esercizio istituzionale delle funzioni di controllo e di
assistenza tecnica nelle attivitā previste dalle tabelle A e B del presente
regolamento. 16)
Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi
derivanti dalla attivitā di guardia giurata nei servizi di sorveglianza oppure
di attivitā di sorveglianza di impianti per i quali si concretano le condizioni
di rischio sia nell'accesso che nello svolgimento dell'attivitā stessa. 17) Prestazioni di
lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso
di mezzi meccanici nelle attivitā boschive di taglio ed esbosco.
-------------------- (1)
L'indennitā č rapportata a sei giornate lavorative per settimana quale
ripartizione del normale orario di lavoro di 40 ore settimanali. (2) Visita medica obbligatoria e
controlli periodici secondo le norme vigenti nel settore. (3) L'indennitā č ridotta: a metā per il
personale addetto al trasporto; ad un quarto per il
personale addetto all'attivitā di magazzino e custodia. (4) Visita medica obbligatoria
(settimanale, mensile, trimestrale, semestrale, annuale) come da tabella B. (5) Visita medica obbligatoria
quindicinale. (6) Visita
medica obbligatoria semestrale e visita medica immediata quando il dipendente
denunci o presenti segni patologici sospetti. (7) Visita medita obbligatoria
annuale. (8) Visita medica
immediata quando il dipendente denunci o presenti sintomi di infezione.
Allegato 2
Tabella B TABELLA DEI PRODOTTI
TOSSICI COMPORTANTI RISCHIO
ALLA
SALUTE E ALLA INCOLUMITA' FISICA DEGLI ADDETTI
I Gruppo 1. -- Nichel,
leghe e composti:
nella produzione e nell'impiego di nichel-carbonile (1). 2. -- Cloruro di carbonile
(fosgene) e disfogene (cloroformiato di metile triclorurato): nella produzione e
utilizzazione di cloruro di carbonile e del cloroformiato di metile triclorurato
(1). 3. -- Piombo tetraetile
(2): nella
produzione di piombo tetraetile; nella etilazione della
benzina.
II Gruppo (3) 1. --
Arsenico, leghe e composti: nella produzione
dell'arsenico;
nella preparazione di leghe e composti; nella prestazione di
lavori di pittura, verniciatura, smaltatura; nella preparazione
delle miscele per la produzione del vetro; nella tintura di
filati e tessuti;
nella concia delle pelli.
2. -- Berillio, leghe e composti: nella preparazione di
leghe e composti;
nella fabbricazione delle lampade, schermi ed altri materiali
fluorescenti. 3. -- Cromo,
leghe e composti:
nella produzione del cromo; nella preparazione
delle leghe e dei composti; nella concia delle
pelli. 4. -- Fosforo e
composti: nella
produzione del fosforo;
nell'impiego del fosforo come materia prima nei processi chimici
industriali;
nell'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti
organici al fosforo. 5. --
Mercurio, amalgame e composti: nella produzione del
mercurio; nella
preparazione delle amalgame e dei composti; nella fabbricazione di
cristalli, di ceramiche, di refrattari; nella produzione e
lavorazione in bianco del feltro ottenuto mediante secretaggio in preparati
mercuriali; nella
lavorazione in nero del feltro secretato; nella doratura od
argentatura a fuoco con uso di mercurio; nella fabbricazione di
inneschi; nel
trattamento di minerali auriferi e argentiferi di recupero; nell'impiego
professionale di antiparassitari contenenti composti organici del mercurio; nella preparazione e
nell'impiego di vernici contenenti mercurio e composti. 6. -- Piombo, leghe e
composti: nella
produzione del piombo;
nella preparazione di leghe e composti; nella fabbricazione e
preparazione di colori, di vernici, e di mastici; nella fabbricazione di
lamiere, tubi, proiettili ed altri oggetti di piombo o contenenti piombo; nella cernita e
recupero di materiali piombiferi; nelle operazioni di
pittura e di intonaco con mastici o colori di piombo; nella asportazione di
verniciature piombifere;
nella cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi; nella fabbricazione e
governo (carica, pulizia, riparazione) degli accumulatori; nella saldatura
autogena e nel taglio con processi tecnici delle lastre di piombo o rivestite di
piombo; nella
saldatura con leghe piombifere e dissaldatura; nella messa in opera e
manutenzione di tubazioni, condutture ed in genere impianti costituiti da
materiale piombifero;
nelle operazioni di tempera con bagno di piombo; nella piombatura o
smaltatura su superfici metalliche; nelle operazioni di
pulimento in o su materiali piombiferi; nell'industria
ceramica (limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici, alla
vetrificazione delle terraglie dolci ed alla decorazione di stoviglie od altri
oggetti di ceramica con vetrine o vernici piombifere). 7. -- Bromo e composti: nella produzione del
bromo;
nell'impiego del bromo come materia prima nei processi chimici
industriali. 8. -- Cloro e
composti: nella
produzione del cloro e dell'acido cloridrico; nell'impiego del cloro
e dell'acido cloridrico come materia prima nei processi chimici
industriali; nel
decapaggio dei metalli in acido cloridrico. 9. -- Fluoro e composti: nella produzione del
fluoro e dell'acido fluoridrico; nella preparazione dei
composti del fluoro;
nella incisione del vetro; nella preparazione
della criolite artificiale; nella elettrolisi
dell'allumina con impiego della criolite. 10. -- Iodio e composti: nella produzione dello
jodio; nella
preparazione dei composti.
11. -- Acido cianidrico e composti: nella produzione di
acido cianidrico, di cianuri e di altri composti del cianogeno; nella derattizzazione
e disinfezione;
nella distruzione dei parassiti nocivi alla agricoltura (in quanto
l'attivitā assuma carattere professionale o di lavorazione industriale); nella depurazione
chimica del gas illuminante; nelle operazioni di
galvanoplastica;
nelle operazioni di tempera e di cementazione; nella fabbricazione di
gomme e di resine sintetiche (limitatamente alle operazioni che espongono
all'azione dell'acrilnitrite e dei diisocianati organici). 12. -- Acido nitrico e gas
nitrico: nella
produzione dell'acido nitrico; nella produzione della
nitrocellulosa;
nella produzione di esplosivi con processi di nitrazione; nella produzione di
coloranti azoici;
nella saldatura ossiacetilenica e ad arco. 13. -- Cloropicrina
(nitrocloroformio):
nella produzione della cloropicrina; nella distruzione di
parassiti nocivi alla agricoltura (in quanto tale attivitā assuma carattere
professionale o di lavorazione industriale). 14. -- Anidride solforosa: nella derattizzazione
e disinfestazione in quanto l'attivitā assuma carattere professionale. 15. -- Solfuro di carbonio: nella produzione di
solfuro di carbonio;
nell'impiego del solfuro di carbonio come solvente; nel trattamento
dell'alcalicellulosa con solfuro di carbonio e successiva operazione fino
all'essiccamento del prodotto; nella vulcanizzazione
della gomma;
nella disinfestazione e derattizzazione in quanto l'attivitā assuma
carattere professionale. 16.
-- Piombo tetraetile:
nella ripulitura e riparazione di serbatoi contenenti piombo tetraetile o
benzina etilata. 17. --
Idrocarburi benzenici (benzolo, toluolo, xilolo ed omologhi): nella produzione degli
idrocarburi benzenici ed omologhi; nella rettificazione
del benzolo e degli omologhi; nell'impiego del
benzolo ed omologhi come materie prime nei processi chimici industriali; nella preparazione e
impiego di solventi contenenti benzolo e omologhi; nella
rotocalcografia. 18. --
Derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli: nella produzione dei
derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli; nell'impiego delle
sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali. 19. -- Derivati alogenati,
nitrici, solforici e fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli: nella produzione dei
derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi benzenici e
dei fenoli;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi
chimici industriali. 20. --
Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici (tetracloroetano, esacloroetano,
triclorometano, cloruro di etilene, dicloroetilene, tricloroetilene, cloruro di
etile, cloruro di metile, bromuro di metile, ioduro di metile): nella produzione dei
derivati alogenati degli idrocarburi alifatici; nell'impiego delle
sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali; nell'impiego di
solventi contenenti derivati alogenati degli idrocarburi alifatici. 21. -- Glicoli, nitroglicerina e
loro derivati:
nella produzione di glicoli, nitroglicerina e loro derivati.
III Gruppo (4) 1. --
Antimonio, leghe e composti: nella produzione
dell'antimonio;
nella preparazione delle leghe e composti; nella produzione di
colori, vernici, mastici; nella preparazione di
miscele per la produzione di vetri; nella produzione degli
antiparassitari e nell'uso professionale di essi; nell'impiego dei
composti di antimonio nell'industria chimico-farmaceutica; nella vulcanizzazione
e colorazione della gomma; nella tintura e
stampaggio dei tessuti. 2. --
Berillio, leghe e composti: nella produzione del
berillio; nella
fabbricazione di cristalli, di ceramiche, di refrattari. 3. -- Cadmio, leghe e
composti: nella
produzione del cadmio;
nella preparazione delle leghe e dei composti; nella fabbricazione
degli accumulatori. 4. --
Manganese, leghe e composti: nella produzione del
manganese; nella
preparazione delle leghe e dei composti; nella fabbricazione di
pile a secco;
nella preparazione delle miscele per la produzione di vetro e degli
smalti; nella
produzione dei fiammiferi; nella saldatura con
elettrodi al manganese. 5. --
Mercurio, amalgame e composti: nella fabbricazione,
riparazione e manutenzione di apparecchi e strumenti a mercurio (limitatamente
alle operazioni che espongono all'azione del mercurio); nelle operazioni di
elettrolisi con catodo di mercurio; nell'impiego di pompe
a mercurio. 6. -- Nichel,
leghe e composti:
nella raffinazione del nichel. 7. -- Piombo, leghe e
composti: nella
composizione tipografica (a mano, con la linotype, con la monotype, con la
stereotipia);
nella zincatura delle lamiere o nella stagnatura o nella verniciatura dei
recipienti con uso di materiali di piombo; nella preparazione
delle miscele per la fabbricazione del vetro piombifero; nella produzione della
gomma, guttaperca ed ebanite (limitatamente alle operazioni di mescola con
composti di piombo);
nella lavorazione della gomma piombifera. 8. -- Selenio, leghe e
composti: nella
produzione del selenio;
nella preparazione delle leghe e dei composti; nella fabbricazione
delle cellule fotoelettriche, nella preparazione di colori e inchiostri, nella
vulcanizzazione della gomma.
9. -- Vanadio, leghe e composti: nella produzione del
vanadio; nella
preparazione delle leghe e dei composti; nella pulitura degli
impianti di combustione della nafta e nel recupero delle ceneri relative; nell'impiego del
vanadio e dei composti come materie prime nei processi chimici industriali; nella preparazione
delle miscele per la fabbricazione del vetro. 10. -- Cloro e composti: nell'imbianchimento
delle fibre tessili con acido cloridrico. 11. -- Acido nitrico e gas
nitrosi: nel
decapaggio e nella incisione dei metalli. 12. -- Anidride solforosa: nella produzione dello
zolfo; nella
produzione dell'anidride solforosa; nella sbiancatura di
paglia, carta e fibre tessili; nella solforazione
della frutta e delle sostanze alimentari in genere; nella fusione
dell'elektron. 13. -- Acido
solforico: nel
carbonissaggio delle lane; nel decapaggio dei
metalli; nella
produzione dello zinco elettrolitico; nella purificazione e
raffinazione dei grassi e degli olii; nell'impiego
dell'acido solforico nelle sintesi organiche. 14. -- Idrogeno solforato: nella raffinazione
degli olii minerali;
nella filatura della viscosa; nella vuotatura dei
pozzi neri. 15. -- Ossido di
carbonio: nella
produzione, distribuzione, trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di
miscele gassose contenenti ossido di carbonio; nella condotta termica
dei forni, delle fornaci, delle fucine; nella seconda
lavorazione del vetro alla fiamma; nella saldatura
autogena e nel taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o
ossiacetilenica;
nella prova di motori a combustione interna o a scoppio. 16. -- Cloruro di zolfo: nella produzione del
cloruro di zolfo;
nella vulcanizzazione della gomma. 17. -- Tetracloruro di
carbonio: nella
produzione del tetracloruro di carbonio; nell'impiego del
tetracloruro di carbonio come solvente; nella carica degli
estintori; nella
produzione delle miscele frigorifere (freon). 18. -- Aldeide formica e acido
formico: nella
produzione dell'aldeide formica e dell'acido formico; nella fabbricazione
delle resine sintetiche e delle colle; nella fabbricazione
dei compensati di legno;
nel trattamento antipiega dei tessuti. 19. -- Etere di petrolio e
benzina: nella
distillazione e raffinazione del petrolio; nella preparazione
delle miscele di benzina; nella preparazione e
nell'impiego di solventi a base di benzina. 20. -- Glicoli, nitroglicerina e
loro derivati:
nell'impiego dei glicoli e derivati come materie prime nei processi
chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti glicoli. 21. -- Fenoli, tiofenoli e
cresoli: nella
produzione di fenoli, tiofenoli e cresoli; nell'impiego dei
fenoli, tiofenoli e cresoli come materie prime nei processi chimici
industriali;
nella distruzione dei parassiti nocivi all'agricoltura mediante derivati
nitrati dei fenoli e cresoli, in quanto tale attivitā assuma carattere
professionale o di lavorazione industriale. 22. -- Naftalina ed omologhi;
naftoli e naftilamine; derivati alogenati, solforati e nitrati della naftalina e
omologhi: nella
produzione delle sostanze predette; nell'impiego delle
sostanze stesse come materie prime nei processi chimici industriali. 23. -- Acetone e derivati
alogenati; acido acetico; anidride acetica; cloruro di acetilene e
acetilacetone:
nella produzione dell'acetone e derivati alogenati, dell'acido acetico,
dell'anidride acetica, del cloruro di acetilene e dell'acetilacetone; nell'impiego delle
sostanze predette come materie prime nei processi chimichi industriali; nell'impiego di
solventi contenenti acetone.
24. -- Alcool amilico, alcool butilico, alcool isopropilico, alcool
metilico: nella
produzione dell'alcool amilico, dell'alcool butilico, dell'alcool propilico,
dell'alcool isopropilico e dell'alcool metilico; nell'impiego delle
sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali; nell'impiego di
solventi contenenti le sostanze predette. 25. -- Esteri (acetato di amile,
acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, acetato di
metile): nella
produzione dell'acetato di amile, dell'acetato di butile, dell'acetato di etile,
dell'acetato di propile e dell'acetato di metile; nell'impiego delle
sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali; nell'impiego di
solventi contenenti le sostanze predette. 26. -- Eteri (ossido di etilene,
diossano ed etere etilico): nella produzione
dell'ossido di etilene, del diossano e dell'etere etilico; nell'impiego delle
sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali; nell'impiego di
solventi contenenti le sostanze predette. 27. -- Acridina: nella produzione
dell'acridina;
nell'impiego dell'acridina nella industria farmaceutica e dei
coloranti. 28. --
Piridina: nella
produzione della piridina; nell'impiego della
piridina come denaturante dell'alcool; nell'impiego della
piridina nell'industria chimico-farmaceutica; nell'impiego della
piridina nell'industria dei coloranti; nell'impiego di
solventi contenenti piridina.
29. -- Bario e composti (5): nella produzione del
bario; nella
produzione degli ossidi e dei sali.
30. -- Ossido di ferro (5): nei laminati di ferro
e di acciaio in quanto esposti a inalazione di polvere di ossido di ferro. 31. -- Zolfo (5): nella macinazione e
raffinazione dello zolfo in quanto esposti a inalazione di polveri di zolfo, in
assenza di polveri silicee.
32. -- Talco (5):
nella produzione e lavorazione del talco e nella talcatura nella
lavorazione della gomma, in quanto esposti a inalazione di polvere di talco, in
assenza di polveri silicee. -------------------- (1) Visita medica obbligatoria
mensile. (2) Visita medica
obbligatoria settimanale. (3)
Visita medica obbligatoria trimestrale. (4) Visita medica obbligatoria
semestrale. (5) Visita medica
obbligatoria annuale.
Allegato 3
Tabella C
INDENNITA' DI RISCHIO PER OPERATORI SUBACQUEI
-----------------------------------------------------------------
| Indennitā (in lire) per
ogni ora
| di immersione non in
saturazione
|
usando apparecchiature a: Profonditā massima raggiunta
|----------------------------------- durante
l'immersione
|
| Miscele |
(in metri)
| Aria |sintetiche | Ossigeno
|
|
|
I
|
2 | 3 | 4
-----------------------------+-----------+-----------+-----------
|
|
|
-- 12 . . . . . . . | 600 | 800 | 1.200
|
|
| 13
-- 25 . . . . . . . | 800 | 1.200 | 1.700
|
|
| 26
-- 40 . . . . . . . | 1.000 | 1.700 | 2.200
| |
| 41
-- 55 . . . . . . . | 1.500 | 2.200 | --
|
|
| 56
-- 80 . . . . . . . | 2.500 | 3.000 | --
|
|
| 81
-- 110 . . . . . . . |
3.000 | 3.500 | --
|
|
| 111 --
150 . . . . . . . |
-- | 4.000 | --
|
|
| 151 --
200 . . . . . . . |
-- | 4.500 | --
|
|
|
oltre 200 . . . . . . .
| -- | 5.000 | --
|
|
|
|
|
|
-------------------- Note:
(1) Le attivitā svolte dagli operatori subacquei dovranno essere
trascritte su apposito registro ufficiale dal quale dovranno risultare: il giorno, l'ora, la
durata, la profonditā, lo scopo dell'immersione, il cognome, il nome, la
qualifica, la categoria dell'operatore subacqueo, della guida, dell'assistente
sanitario, dell'operatore di soccorso, dei tecnici e manovali e di chi ha
ordinato l'immersione. Da
tale registro dovranno essere estratti gli elementi per la documentazione
contabile dell'indennitā da corrispondere agli aventi diritto. (2) La corresponsione
dell'indennitā deve essere effettuata mensilmente. (3) La profonditā dell'immersione
(colonna 1) č la massima raggiunta nel corso dell'immersione. (4) Nel computo totale giornaliero
dei tempi di immersione:
la prima immersione di durata inferiore a 30 minuti deve essere
considerata di durata pari a 30 minuti; i restanti tempi di
immersione, sommati tutti insieme, devono essere valutati a quarti d'ora e le
frazioni inferiori ai 15 minuti devono essere considerate di 15 minuti. Tale
arrotondamento non deve essere eseguito sul tempo della singola immersione, ma
sul totale delle immersioni eseguite in un giorno. (5) L'indennitā va maggiorata del
25% per immersioni, eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno lo scopo di
sperimentare o collaudare nuove apparecchiature subacquee. (6) Per i seguenti tipi di
immersione si applicano le riduzioni appresso indicate all'importo delle
indennitā di cui alle colonne 2, 3 e 4:
a) immersioni durante i
corsi di conseguimento di
abilitazione subacquee . . . . . . . . . . . . 50% b) immersioni del
personale brevettato per addestramento o durante corsi di perfezionamento e
specializzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% c) immersioni in
camere di decompressione e impianti iperbarici a terra . . . . . . . . . . . 20%