
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Legge 15/11/1973 Num. 734
(in Gazz. Uff.,
24 novembre, n. 303)
Concessione di un assegno
perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità
particolari.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Agli impiegati civili, di ruolo e non di
ruolo, ed agli operai dello Stato è corrisposto, a decorrere dal 1º gennaio
1973, un assegno perequativo pensionabile, utile anche ai fini dell'indennità di
buona uscita e di licenziamento, nelle misure di cui all'unita tabella. Sono esclusi dalla corresponsione
dell'assegno perequativo di cui al precedente comma i funzionari con qualifica
di dirigente, il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il
personale insegnante delle università e degli istituti d'istruzione
universitaria, quello insegnante e non insegnante delle scuole di ogni ordine e
grado e quello cui compete lo stesso trattamento economico dei docenti delle
scuole medie e delle università, i dirigenti, i ricercatori e gli sperimentatori
dell'Istituto superiore di sanità, degli istituti sperimentali talassografici,
delle stazioni sperimentali per l'industria e delle scuole statali di
ostetricia, il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, numero 649, il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei
monopoli dello Stato, nonchè i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale
dello Stato. L'assegno
perequativo pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è
computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro
straordinario, a tempo o a cottimo, è ridotto nella stessa proporzione dello
stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o altra
posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i
casi di sospensione dello stipendio.
Nei casi di passaggio di carriera, al personale provvisto di assegno
perequativo pensionabile di importo superiore a quello spettante nella nuova
qualifica o classe, la differenza è attribuita come assegno personale
pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti dell'assegno perequativo
pensionabile per progressione di carriera o di classe.
Articolo 2
Dalla
data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce
dell'assegno perequativo pensionabile non potranno essere corrisposti indennità,
compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti
comunque denominati, a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali
o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o
in rappresentanza dell'Amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per
il lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso, del
trattamento di missione, delle indennità o degli assegni per il servizio
all'estero, della indennità integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia,
della tredicesima mensilità e degli altri specifici trattamenti previsti dalla
presente legge. Tutte le
somme che in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge spettano al personale contemplato dall'art. 1, primo comma, a
titolo di indennità, compensi, premi, gettoni, soprassoldi, assegni, ed
emolumenti comunque denominati dei quali è vietata la corresponsione ai sensi
del precedente comma, sono versate, ove ciò non sia già disposto dalle norme
vigenti o, trattandosi di spese a carico del bilancio dello Stato, la legge di
approvazione non provveda direttamente alla soppressione o riduzione dei
relativi stanziamenti, in conto entrate eventuali del Tesoro e, per il personale
dell'amministrazione degli archivi notarili, al bilancio di questa ultima,
secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro del
tesoro. Sono del pari versate
in conto entrate eventuali del Tesoro le quote delle somme divisibili spettanti
al personale di cui al primo comma dell'art. 1 ai sensi dell'art. 21 del testo
unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e del relativo
regolamento e l'importo della quota individuale dei proventi erogati nell'anno
1972 al personale non insegnante delle università e degli istituti d'istruzione
universitaria ai sensi dell'art. 133 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674,
sostituito con il regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e dell'art. 49 del regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Nei casi in cui, anche per incarichi conferiti quali dipendenti statali
presso enti o società, competano al personale emolumenti, compensi, gettoni o
altri assegni comunque denominati non compresi tra quelli vietati dal primo
comma del presente articolo, il trattamento economico accessorio complessivo,
ivi compreso l'assegno perequativo pensionabile ed esclusi il compenso per
lavoro straordinario a tempo o a cottimo, il trattamento di missione,
l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la tredicesima
mensilità, le indennità previste dall'art. 4 e gli assegni per servizio
all'estero, fruito in ciascun anno dal personale cui compete l'assegno
perequativo pensionabile, non può superare l'importo dell'indennità di funzione
corrisposta nello stesso periodo al primo dirigente con stipendio iniziale.
L'eventuale eccedenza riscossa in più deve essere versata direttamente dagli
interessati al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
Qualora tale eccedenza sia dovuta anche parzialmente ad assegni ad personam
previsti dalla presente legge la parte relativa a tali assegni resta
all'interessato e sarà riassorbita con i successivi aumenti, a qualsiasi titolo,
del trattamento economico. In ogni caso il predetto trattamento economico
accessorio globale, aumentato dello stipendio, non può superare l'importo
complessivo dello stipendio e dell'indennità di funzione del primo dirigente
all'inizio della seconda classe.
Articolo 3
Nel
caso in cui la misura media mensile delle somme relative ai seguenti emolumenti
percepiti dai singoli interessati per l'anno 1972 risulti superiore a quella
dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza è conservata come assegno
ad personam:
quote delle somme divisibili previste dall'art. 21 del testo unico
approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e del relativo
regolamento;
quote di proventi di cancelleria e segreterie giudiziarie; quote di riparto dei
tributi speciali;
quote di emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari, al netto
delle riduzioni di cui agli articoli 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1965, n. 749; quote di proventi
degli ispettori metrici addetti al servizio centrale metrico; quote individuali dei
proventi del personale non insegnante delle università; indennità speciale
fruita dal personale civile dell'Aeronautica addetto, ad esaurimento, alle
operazioni di controllo dello spazio aereo, per l'espletamento di tali
operazioni. Ai funzionari di
pubblica sicurezza e alle ispettrici e assistenti di polizia coniugati, in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è conservata, come
assegno ad personam, la differenza tra l'indennità di servizio speciale da essi
percepita alla data suddetta e l'indennità militare spettante agli ufficiali
delle forze di polizia coniugati, secondo la sottoindicata corrispondenza di
qualifiche e gradi:
vice questore aggiunto . . . . . .
. . . . . tenente colonnello commissario capo . . . . . .
. . . . . . . . maggiore commissario e ispettrice,
parametro 257 . . capitano commissario e ispettrice,
parametro 190, e assistente di polizia . . . . . . . . . . . . tenente.
Gli assegni ad personam previsti dalla
presente legge saranno riassorbiti con gli aumenti economici di carattere
generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di
carriera e di classe e si perdono in caso di passaggio ad amministrazioni
diverse da quella presso la quale sono stati attribuiti.
Articolo 4
Con
regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale
maggiormente rappresentative, saranno determinate le misure e le modalità di
corresponsione delle indennità per compensare prestazioni di lavoro che
comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o
all'incolumità personale, ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa
quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali, o comportino una continua
applicazione agli impianti dei centri meccanografici o, infine, siano effettuate
durante le ore notturne. La
disciplina di cui al comma precedente è applicabile anche al personale docente e
non docente delle scuole di ogni ordine e grado addetto ai servizi che
comportino una continua applicazione agli impianti di centro
meccanografico. Le indennità
per servizio notturno non sono cumulabili con i compensi per lavoro
straordinario. La spesa annua
per tali indennità, da corrispondere a far tempo dal 1º gennaio 1973
esclusivamente ai dipendenti applicati ai particolari servizi di cui al primo
comma e limitatamente all'effettiva durata delle prestazioni ivi contemplate, è
determinata, per l'esercizio 1973, in lire 6 miliardi. L'indennità mensile di istituto
per i funzionari di pubblica sicurezza resta regolata dalle norme che la
concernono; l'indennità di servizio penitenziario per gli impiegati civili degli
istituti di prevenzione e pena sarà trasformata in indennità da corrispondere al
solo personale in servizio negli istituti predetti.
Articolo 5
In
favore del fondo di previdenza del personale doganale costituito con legge 12
luglio 1912, n. 811, vanno disposte assegnazioni nella misura del 20 per cento
delle somme versate da enti e privati, in conto entrate eventuali del Tesoro ai
sensi dell'art. 2 della presente legge, per servizi straordinari nell'interesse
del commercio effettuati dal personale doganale. La differenza tra le somme
affluite in Tesoreria, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, per i servizi
svolti dai militari della guardia di finanza e la spesa relativa alla
corresponsione agli stessi del trattamento di missione, per i servizi svolti
fuori dell'ufficio doganale, è assegnata con decreto del Ministro per il tesoro
in ragione: del
23 per cento al fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della
guardia di finanza;
del 2 per cento alla cassa ufficiali della guardia di finanza; del 74 per cento al
fondo di assistenza per i finanzieri per essere distribuita in premi ai militari
del Corpo, secondo criteri analoghi a quelli fissati dall'art. 4 della legge 7
febbraio 1951, n. 168, e modalità da determinarsi con decreto del Ministro per
le finanze;
dell'1 per cento al fondo a disposizione del comando generale della
guardia di finanza per essere utilizzato ai fini assistenziali in favore del
personale in servizio ed in congedo e per la corresponsione di premi ai militari
distintisi in operazioni di servizio, secondo modalità da determinarsi con
decreto del Ministro per le finanze.
Al fondo di previdenza del personale delle imposte di fabbricazione o dei
laboratori chimici delle dogane e imposte indirette viene versato il 25 per
cento delle somme affluite in Tesoreria, ai sensi dell'art. 2 della presente
legge, per indennità dovute dai privati per le analisi delle merci e per i
riscontri tecnici eseguiti fuori orario o fuori sede dal personale dei
laboratori chimici delle dogane e imposte indirette; allo stesso fondo è altresì
attribuito il 40 per cento sulla differenza tra le somme versate dai privati per
i servizi svolti dal personale delle imposte di fabbricazione e le indennità di
missione già liquidate al personale stesso. Al fondo di assistenza per i
finanzieri è assegnata la differenza fra le somme affluite in Tesoreria ai sensi
dell'art. 2 della presente legge, per i servizi relativi alle imposte di
fabbricazione svolti dai militari della guardia di finanza e la spesa relativa
alla corresponsione del trattamento di missione ai militari stessi. In favore dei fondi di previdenza
per il personale del Ministero delle finanze, delle intendenze di finanza, per
il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il
personale provinciale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici
erariali e per il personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli
affari sono autorizzati prelievi in misura complessiva pari al 30 per cento dei
gettiti derivanti dall'applicazione della tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. La ripartizione delle somme
in favore dei fondi di previdenza sarà effettuata in proporzione al numero degli
iscritti di ciascun fondo tenendo conto della ritenuta prevista dall'art. 10 del
decreto n. 648 del 1972 nonchè di ogni altro provento in favore dei fondi
stessi, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. In favore del fondo di previdenza
per il personale provinciale dell'amministrazione delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari saranno disposte, con decreto del Ministro per il tesoro,
assegnazioni di somme, nella misura stabilita dall'art. 7 della legge 25 luglio
1971, n. 545, in relazione al versamento alle entrate eventuali del Tesoro, ai
sensi dell'art. 2 della presente legge, degli emolumenti riscossi dai
conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse e imposte
indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, ai sensi del
decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge
26 settembre 1954, n. 870, e successive modificazioni. In nessun caso le somme da
versare, ai sensi dei precedenti commi, ai singoli fondi di previdenza possono
superare l'importo delle somme versate agli stessi per l'anno 1973. MOD[L
13.07.1984 n. 302 ART n. 6]
Articolo 6
I
proventi contravvenzionali, le pene pecuniarie e le somme ricavate dalla vendita
di beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero dei crediti dello Stato
vanno versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali
del Tesoro. Sono abrogate
tutte le disposizioni che prevedono comunque la ripartizione dei proventi e
delle somme di cui al primo comma a favore del personale statale. Sono fatte salve le norme che
dispongono le assegnazioni di una quota dei proventi e delle somme di cui al
primo comma a favore di fondi di previdenza. Con decreto del Ministro per il
tesoro, le quote dei proventi e delle somme conservate a favore dei fondi di
previdenza, vanno assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero competente per la successiva erogazione agli aventi diritto.
Articolo 7
Il
personale effettivamente applicato ai centri meccanografici di notevole
rilevanza, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con
quello per il tesoro, può essere autorizzato a prestare servizio nel centro per
il lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, in
relazione alle effettive esigenze dei servizi. Per il periodo dal 1º gennaio 1973
alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente
corrisposti in eccedenza ai limiti sopra indicati saranno recuperati all'atto
della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile per lo stesso
periodo.
Articolo 8
In
relazione ai versamenti affluiti in Tesoreria delle somme dovute da enti e da
privati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per taluni servizi e
prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Centro studi ed
esperienze, con decreti del Ministro per il tesoro saranno disposte assegnazioni
di fondi, nella misura del 20 per cento delle somme versate in base alla tabella
1 allegata alla indicata legge n. 966, a favore di apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'interno per essere destinate
all'assistenza dei figli del personale appartenente al citato Corpo, da
effettuarsi per il tramite dell'apposita Opera nazionale di assistenza. Al personale direttivo, esclusi i
dirigenti, e a quello di concetto del ruolo tecnico dei servizi antincendi e
della protezione civile che effettuino i servizi e le prestazioni di cui al
primo comma fuori dei turni ordinari e straordinari possono essere corrisposti
compensi per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti previsti dalle
vigenti disposizioni, entro un limite di spesa annua non superiore alla
differenza fra l'importo della quota dei proventi loro attribuita nell'anno
1972, per i servizi di cui al primo comma, e la spesa sostenuta per la
corresponsione del trattamento di missione e dell'assegno perequativo
pensionabile.
Articolo 9
Con
effetto dal 1º gennaio 1973 nel primo e nel secondo comma degli articoli 148 e
169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
relativo all'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali
giudiziari, sostituiti con l'art. 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, alla
parola <<stipendio>> è aggiunto <<e del corrispondente assegno
perequativo>>. Con
effetto dalla stessa data gli articoli 155 e 171, secondo e terzo comma, del
decreto surrichiamato sono sostituiti dai seguenti: Art. 155. -- <<Quando
l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto
del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa
erariale, superi annualmente l'ammontare del trattamento per stipendio e per
assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello
Stato avente la qualifica o la classe di stipendio stabilita dall'art. 148,
l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novantacinque per cento della
parte dei diritti eccedente tale importo>>. Art. 171. -- <<Quando
l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto
del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa
erariale, superi annualmente l'ammontare del trattamento per stipendio e per
assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello
Stato avente la qualifica o la classe di stipendio stabilita dall'art. 169,
l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novantacinque per
cento della parte dei diritti eccedente tale importo>>.
Articolo 10
Agli
ispettori generali, ai direttori capi e di prima classe ed agli ispettori capi
delle dogane, non dirigenti, che alla data di entrata in vigore della presente
legge siano assegnati al servizio ispettivo centrale oppure alle dogane, nonchè
al personale doganale, esclusi i dirigenti, che venga assegnato all'ufficio
centrale di riscontro, all'ufficio tecnico centrale delle dogane, ai
compartimenti doganali di ispezione, all'ufficio divieti, all'ispettorato
generale dei servizi aerei doganali e all'Istituto centrale di statistica
spetta, per tutto il tempo in cui sono destinati presso i predetti servizi,
uffici e compartimenti, un assegno mensile pari alla differenza tra la media
mensile delle quote attribuite a ciascuna qualifica nell'anno 1972, ridotta di
un importo corrispondente al compenso per venti ore di lavoro straordinario, e
l'importo mensile dell'assegno perequativo pensionabile. In relazione alle effettive
esigenze dei singoli uffici, il personale di cui al comma precedente può essere
autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sino ad un massimo
individuale di cinquanta ore mensili da retribuire con le normali tariffe per le
prestazioni effettivamente rese.
Il trattamento previsto dal presente articolo non è cumulabile con quello
di cui all'art. 11.
Articolo 11
Per i
servizi nell'interesse del commercio svolti fuori del circuito doganale spetta
al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza e di
durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia. Al personale in servizio presso
particolari uffici tenuti ad un orario ordinario di lavoro eccedente quello
previsto per la generalità degli impiegati civili dell'Amministrazione dello
Stato, compete, per l'orario eccedente, il normale compenso per lavoro
straordinario. La differenza
tra l'ammontare di versamenti affluiti in Tesoreria nell'anno precedente, per i
servizi prestati nell'interesse del commercio dal personale doganale, e la spesa
sostenuta per le erogazioni al fondo di previdenza e per la corresponsione a
detto personale dell'assegno perequativo pensionabile, dell'indennità di
missione per i servizi fuori circuito e del compenso di cui al comma precedente,
nonchè per la corresponsione dell'assegno mensile e del compenso per venti ore
di lavoro straordinario al personale di cui all'art. 10, è iscritta annualmente
in apposito capitolo dello stato di previsione per la spesa del Ministero delle
finanze per corrispondere, nei limiti di tale stanziamento ricavato dalla
predetta differenza, una indennità di servizio doganale, nelle misure orarie di
lire 1.500 per il personale della carriera direttiva non dirigente e delle
carriere di concetto ed esecutiva e di lire 1.125 per il personale della
carriera ausiliaria per prestazioni nell'interesse del commercio rese oltre
l'orario normale di lavoro. Il limite massimo individuale di tali prestazioni è
stabilito in ottanta ore mensili. Con decreto del Ministro per le finanze, di
concerto con quello per il tesoro, sentito il competente consiglio di
amministrazione, tali limite può essere aumentato per singole dogane in
relazione a particolari esigenze di servizio. Per i servizi prestati nelle ore
notturne e nei giorni festivi le misure dell'indennità oraria sono aumentate di
un terzo. L'indennità di
servizio doganale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario e con
l'indennità di servizio notturno o festivo. Per l'anno 1973 l'ammontare dei
versamenti di cui al terzo comma viene calcolato sulla base dei rendiconti
presentati per la gestione dei proventi riscossi nell'anno 1972.
Articolo 12
Al
personale dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, esclusi i
dirigenti, possono essere corrisposti, per lo svolgimento delle attività
connesse alle analisi delle merci ed ai riscontri tecnici di cui al decreto del
Ministro per le finanze 18 aprile 1973, effettuate oltre il normale orario di
lavoro, i compensi per lavoro straordinario previsti dalle disposizioni generali
vigenti in materia, sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili,
aumentabili a 90 in relazione a particolari esigenze di servizio, entro un
limite di spesa annua pari alla differenza tra l'importo dei versamenti fatti
dai privati nell'anno precedente per i servizi resi dal personale non dirigente
e la spesa sostenuta per le assegnazioni al fondo di previdenza, per
l'attribuzione dell'assegno perequativo pensionabile e per la corresponsione del
trattamento di missione. Per
l'anno 1973 la differenza viene calcolata sulla base dei rendiconti presentati
per la gestione dei proventi riscossi nell'anno 1972.
Articolo 13
Per i
servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti, a richiesta di privati o
di enti non territoriali fuori dell'ufficio, sede di servizio, spetta al
personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza e di durata
minimi stabiliti dalle norme generali in materia. Il personale delle imposte di
fabbricazione non dirigente può essere autorizzato ad effettuare prestazioni per
lavoro straordinario nel limite massimo individuale di 120 ore mensili, di cui
non oltre 50, elevate a 60 per il personale della carriera ausiliaria, per i
servizi di istituto non a carico di privati, con corresponsione dei normali
compensi per lavoro straordinario, salva l'applicazione del disposto di cui alla
nota 2 in calce alla tabella annessa al decreto del Ministro per le finanze 14
luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1971, n.
191. La spesa per la
corresponsione del compenso per lavoro straordinario non potrà eccedere
annualmente l'ammontare delle somme versate dai privati per i servizi svolti
oltre l'orario normale (colonne 2, 3, 5, 6 della tabella allegata al decreto
ministeriale 14 luglio 1971), al personale medesimo, aumentato di un importo
pari a quello iscritto nel bilancio di previsione della spesa del Ministero
delle finanze per l'esercizio 1973 per la corresponsione di compensi per lavoro
straordinario al personale delle imposte di fabbricazione.
Articolo 14
Il
secondo comma dell'art. 19 della legge 5 marzo 1961, numero 90, è sostituito dal
seguente: <<Le
prestazioni comunque rese in eccedenza alle 40 ore settimanali dagli operai
adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania o custodia, dagli operai
comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso,
dagli operai che prestano un'opera discontinua, sono retribuite forfettariamente
mediante un compenso pari all'8 per cento della paga giornaliera in godimento da
elevare al 10 per cento nella settimana in cui dette prestazioni superano le
quattro ore .
Articolo 15
Gli
emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori
delle tasse ed imposte indirette sugli affari incaricati del servizio
ipotecario, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con
modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive modificazioni,
sono versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali
del Tesoro. Le spese previste
dall'art. 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sono assunte a carico del
bilancio dello Stato secondo modalità che saranno stabilite con decreto del
Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.
Articolo 16
Al
personale non dirigente incaricato di esercitare la vigilanza o adempiere altre
funzioni di controllo sullo svolgimento di lotterie, tombole, pesche o banchi di
beneficenza, giochi di abilità e concorsi pronostici, in orario eccedente il
normale orario di lavoro, spettano i compensi per lavoro straordinario nel
limite massimo individuale di 70 ore mensili, elevabili a 90 ore per il
personale di cui agli articoli 43 e 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e nel limite globale della spesa pari
all'importo delle indennità corrisposte, nell'anno precedente, per i servizi
predetti dagli enti e dai privati.
Articolo 17
Le
indennità dovute dai privati e dagli enti non territoriali per i sottoindicati
servizi restano fissate nelle misure stabilite con i decreti ministeriali a
fianco di ciascuno indicate: servizi straordinari
prestati dal personale doganale e della guardia di finanza nell'interesse del
commercio -- decreto del Ministro per le finanze 29 luglio 1971; analisi di merci e
riscontri tecnici fuori orario o fuori sede -- decreto del Ministro per le
finanze 18 aprile 1973;
riscontri tecnici eseguiti fuori orario o fuori ufficio dal personale
delle imposte di fabbricazione -- decreto del Ministro per le finanze 14 luglio
1971; servizi di
vigilanza e di controllo sullo svolgimento di giochi di abilità e concorsi
pronostici -- decreto del Ministro per le finanze 26 novembre 1965.
Articolo 18
In
aggiunta al trattamento economico previsto dagli articoli 89 e 91 del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n.
973, modificato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1079, ai gestori delle ricevitorie del lotto compete un
assegno perequativo pensionabile commisurato a quello fissato per il parametro
183 della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato e
al parametro 213 al compimento del quindicesimo anno di servizio e al parametro
245 al compimento del ventesimo anno di servizio. Rimangono immutate la misura e le
modalità per il rimborso delle spese di gestione, di cui all'art. 95 della legge
suddetta, modificato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1079. Agli
aiuto ricevitori del lotto, agli aiuto ricevitori del ruolo aggiunto ed ai
commessi avventizi autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto
ricevitori, in aggiunta alla retribuzione stabilita dall'art. 191 del
regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato
con regio decreto-legge 25 luglio 1940, n. 1077, modificato dall'art. 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, compete
l'assegno pensionabile attribuito ai corrispondenti parametri della carriera
esecutiva previsti per il personale sussidiario del lotto. L'assegno perequativo
è ridotto rispettivamente a due terzi ed a metà, con arrotondamento all'eccesso
di lire cento, quando la prestazione è limitata a 4 o a 3 giorni la
settimana. L'ente fondo
trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto sarà
reintegrato annualmente dallo Stato della maggiore spesa derivante dalla
pensionabilità dell'assegno perequativo spettante al personale di cui al
presente articolo.
Articolo 19
Le
autorizzazioni ad effettuare prestazioni straordinarie per il personale indicato
nell'art. 22 della legge 28 luglio 1971, n. 585, nell'art. 8, comma terzo, della
legge 12 agosto 1962, n. 1289, nell'art. 19, comma quarto, della legge 12 agosto
1962, n. 1290, e nell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 318, sono limitate ad
un massimo individuale complessivo di 70 ore mensili. Il limite massimo individuale di
prestazioni straordinarie che il personale della direzione generale della Cassa
depositi e prestiti e quello di cui all'art. 26 della legge 4 febbraio 1958, n.
87 e successive proroghe, possono essere autorizzati ad effettuare mensilmente è
fissato in 80 ore complessive.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della
pubblica amministrazione e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri,
sono determinati gli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera
del Ministro e come tali tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza
di un orario di servizio eccedente quello d'obbligo ed esteso anche alle ore
pomeridiane, nonchè il contingente del personale dipendente dello Stato ivi
applicato con formale provvedimento che, in relazione alle esigenze funzionali
degli uffici stessi, è tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro. Al
predetto personale, anche in deroga alle norme vigenti, possono essere
attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nella
misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive
modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiori a 80. Per
il personale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1924,
n. 1100, e successive modificazioni, ove ricorrano circostanze di particolare
impegno, il numero delle ore di lavoro straordinario può essere maggiorato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alle effettive
prestazioni di servizio. Per
il periodo dal 1º gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente
legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopraindicati
saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo
pensionabile dovuto per lo stesso periodo.
Articolo 20
Art. 20. Nel caso in cui la media
mensile del premio industriale riscosso nell'anno 1972 dal personale del
Ministero per il tesoro e da quello amministrativo della Corte dei conti in
servizio rispettivamente presso l'ufficio centrale di ragioneria
dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e presso l'ufficio di riscontro atti
della stessa amministrazione risulti superiore all'importo dell'assegno
perequativo pensionabile, la differenza è conservata ad personam limitatamente
al personale non dirigente del predetto Ministero e della Corte dei conti che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso
gli uffici medesimi. La
differenza conservata ad personam sarà riassorbita con gli aumenti economici a
carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo per progressione di
carriera e di classe e si perde in caso di passaggio ad altro ufficio.
Articolo 21
Art. 21. I compensi previsti dall'art.
62, comma quarto, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e gli onorari
stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici 18 settembre 1967 per
gli ingegneri ed architetti dell'amministrazione dello Stato in attività di
servizio, vanno versati al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del
Tesoro. Nessun corrispettivo
è dovuto agli interessati per l'attività a carattere professionale dagli stessi
eventualmente svolta quali dipendenti o in rappresentanza dello Stato eccettuato
il compenso per lavoro straordinario per l'attività svolta oltre il normale
orario di lavoro anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle norme in
materia, e l'indennità di missione per i servizi fuori sede.
Articolo 22
Art. 22. Nei confronti del personale
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione e della Direzione generale dell'aviazione civile, in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, la differenza tra l'assegno
mensile previsto dai commi primo e quarto dell'art. 4 del decreto-legge 21
dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio
1967, n. 14, e successive estensioni, aumentato dell'eventuale assegno personale
ivi previsto, e l'assegno perequativo di cui all'art. 1 della presente legge è
conservata a titolo di assegno ad personam riassorbibile. L'assegno ad personam
eventualmente attribuito al personale non dipendente dalla Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che esplichi i
relativi servizi contabili e di ragioneria, viene soppresso all'atto del
trasferimento del personale stesso ad altro ufficio. Al personale degli uffici
periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione non dirigente possono essere corrisposti, in relazione alle
prestazioni effettivamente rese, compensi per lavoro straordinario anche in
eccedenza ai limiti orari previsti dalle vigenti disposizioni. Per le operazioni
tecniche svolte fuori dall'ufficio sede di servizio spetta il trattamento di
missione anche in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti
dalle norme generali in materia.
I compensi e le indennità previsti dal comma precedente vanno corrisposti
entro un limite di spesa annua pari alla somma stanziata in bilancio
nell'esercizio 1973 a titolo di maggiorazione dell'assegno mensile per il
personale degli uffici periferici.
Nulla è innovato a quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge 21
dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio
1967, n. 14. L'assegno
personale di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 21 dicembre
1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14,
è soppresso, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nei confronti di tutti i dipendenti statali che, a qualsiasi titolo, ne siano
provvisti.
Articolo 23
Art. 23. Resta fermo il disposto
dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1441. Restano, del pari, ferme le
disposizioni concernenti l'indennità speciale di seconda lingua di cui alla
legge 23 ottobre 1961, n. 1165, anche nei confronti del personale di cui alla
legge 30 luglio 1973, n. 477.
Articolo 24
Art. 24. Agli ispettori metrici che
compiono le operazioni di verificazioni delle misure, dei pesi e degli strumenti
portatili per pesare e misurare, in località distanti oltre tre chilometri dalla
sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, spettano il rimborso delle
spese per il trasporto dei campioni e degli strumenti necessari. Per le
operazioni compiute a distanza non superiore a tre chilometri spetta l'indennità
fissa prevista dal decreto ministeriale 7 febbraio 1952 emanato dal Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato. Per la verificazione periodica di
strumenti metrici fissi nell'ambito del comune sede dell'ufficio metrico
permanente o temporaneo, qualora gli utenti non provvedano direttamente al
trasporto del personale, dei campioni e del materiale, all'ispettore spettano le
indennità ed i rimborsi previsti per le verificazioni a domicilio di strumenti
metrici portatili. Per le
operazioni compiute fuori del comune sede dell'ufficio metrico permanente o
temporaneo, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto, è dovuta la
normale indennità di missione non cumulabile con quelle eventualmente dovute ai
sensi degli articoli 139, 139-bis e 139-ter del regio decreto 31 gennaio 1909,
n. 242.
Articolo 25
Art. 25. Nei confronti del personale di
cui alla tabelle A e C annesse alla legge 23 febbraio 1968, n. 125 , ed al regio
decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, l'assegno perequativo pensionabile assorbe,
sino alla concorrenza del proprio importo, la gratificazione annuale, l'assegno
mensile tabellare e l'assegno personale previsti rispettivamente dagli articoli
40, 97 e 98 del regolamento tipo per il personale delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, approvato con decreto interministeriale
del 16 marzo 1970. Nei
confronti del personale dell'Istituto superiore di sanità l'assegno perequativo
pensionabile assorbe, sino alla concorrenza del proprio importo, il compenso
particolare di cui all'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
Articolo 26
Art. 26. Le riassegnazioni di fondi a
favore del bilancio del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 23
della legge 4 gennaio 1968, n. 19, in relazione alla ritenuta del 5 per mille
sui contributi concessi ai cantieri ed agli stabilimenti di costruzioni navali,
sono consentite limitatamente alle spese per missioni relative all'espletamento
del controllo e della vigilanza ministeriale sui cantieri e stabilimenti
medesimi. é parimenti
limitata alle spese per missioni la riassegnazione delle somme che, in base ai
capitolati allegati alle convenzioni tra lo Stato e le società di navigazione
esercenti i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale, sono
trattenute, per lo svolgimento dei compiti connessi al controllo ed alla
vigilanza ministeriale, sui contributi concessi a dette società.
Articolo 27
Art. 27. L'assegno personale e quello
mensile previsti dall'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413, modificata dalla
legge 23 dicembre 1970, n. 1139, nonchè gli assegni personali di cui agli
articoli 6 e 28 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono ridotti mensilmente
sino alla concorrenza dell'assegno perequativo pensionabile istituito con l'art.
1 della presente legge.
Articolo 28
Art. 28. Ai direttori didattici e agli
ispettori scolastici, rispettivamente incaricati, a norma delle vigenti
disposizioni della reggenza di circolo didattico o circoscrizione scolastica
vacante, compete, per i periodi di effettiva prestazione di servizio in tale
qualità, in aggiunta al normale trattamento economico, una remunerazione lorda
ragguagliata, per gli ispettori scolastici, ad un quarto dello stipendio lordo
iniziale e, per i direttori didattici, ad un quinto dello stipendio lordo
iniziale del parametro in godimento, a decorrere dal 1º settembre 1973. L'onere derivante
dall'applicazione del presente articolo farà carico ai normali stanziamenti del
capitolo n. 1381 dello stato di previsione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1973 e corrispondenti capitoli
degli esercizi successivi.
Articolo 29
Art. 29. Ai segretari comunali, esclusi
i fruenti di trattamento dirigenziale, ed agli incaricati delle funzioni di
segretario comunale, l'assegno perequativo pensionabile è attribuito nella
stessa misura prevista per gli impiegati della carriera direttiva, di ruolo e
non di ruolo, dello Stato, di corrispondente parametro di stipendio. Nel caso in cui la misura della
media mensile dell'indennità di alloggio e della quota dei diritti di segreteria
percepiti dai singoli interessati nell'anno 1972 ai sensi degli articoli 26 e 27
del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, risulti
superiore a quella dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza è
conservata come assegno ad personam, da riassorbire ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 3 della presente legge.
Restano salvi i compensi mensili previsti dall'art. 39 della legge 8
giugno 1962, n. 604, e dal penultimo comma dell'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1972, n. 749.
Articolo 30
Art. 30. Con effetto dal 1º gennaio 1973
gli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972,
n. 749, sono abrogati e la tabella E, allegata al citato decreto, è
soppressa. Il provento
annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica del 70 per
cento da attribuire al comune, qualunque sia la classe di appartenenza, od alla
provincia ed il rimanente 30 per cento al fondo di cui all'art. 42 della legge 8
giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.
Articolo 31
Art. 31. Sono soppressi: l'indennità di
alloggio a favore dei funzionari di pubblica sicurezza, del Corpo di polizia
femminile, dei capi reparto, capisquadra e vigili del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, degli agenti tecnici dei fari, dei cantonieri e casellanti, dei
titolari e reggenti delle direzioni degli istituti di prevenzione e pena, degli
ufficiali e guardiani idraulici e del personale di custodia dei canali
demaniali; le
indennità per i servizi di piena, di sorveglianza ai lavori ed idrometrico a
favore del personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche, previste
dagli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1925, dall'art. 40 del
decreto ministeriale 1º ottobre 1925 e dall'art. 1 del decreto ministeriale 26
maggio 1926; il
compenso a favore degli incaricati dell'amministrazione del Foglio annunzi
legali, previsto dall'art. 4 della legge 30 giugno 1876, n. 3195; i soprassoldi
giornalieri previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 22 della legge 5 marzo
1961, n. 90.
Articolo 32
Art. 32. Al personale che fruisce
dell'assegno perequativo pensionabile non competono: le indennità ed i
compensi per incarichi di insegnamento previsti dall'art. 20 del regio decreto
30 novembre 1930, n. 1629, dalla legge 16 giugno 1949, n. 307, dall'art. 4 della
legge 17 luglio 1954, n. 600, dalla legge 20 giugno 1956, n. 612, dall'art. 8
della legge 29 aprile 1957, n. 310, dall'art. 8 della legge 23 aprile 1959, n.
189, dall'art. 7 della legge 19 maggio 1964, n. 345, dall'art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, dall'art. 90 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dall'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512, dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985; l'indennità di cui
all'art. 4 della legge 3 giugno 1971, n. 397; le indennità previste
dall'art. 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modificazioni,
dall'art. 1 della legge 9 ottobre 1951, n. 1134, dalla lettera C della tabella
II annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni,
dall'art. 8 del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360 e successive
modificazioni, dall'art. 16 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302,
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n.
807.
Articolo 33
Art. 33. Gli assegni personali di cui
agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con
modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni
ed all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con
modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, sono soppressi nei
confronti del personale che beneficia dell'assegno perequativo pensionabile di
cui all'art. 1 della presente legge.
Gli assegni personali pensionabili previsti dagli articoli 62 della legge
10 aprile 1964, n. 193, 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e 46 della
legge 5 aprile 1964, n. 284 sono soppressi.
Articolo 34
Art. 34. Dall'importo netto dell'assegno
perequativo pensionabile dovuto per il periodo dal 1º gennaio 1973 all'entrata
in vigore della presente legge, in sede di conguaglio, sarà detratto, sino alla
concorrenza di detto importo, l'ammontare netto corrisposto o riscosso da
ciascun dipendente durante lo stesso periodo per indennità, compensi, proventi,
assegni ed emolumenti soppressi o non dovuti a norma della presente legge, ivi
compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 144. Nei casi in cui sia
consentito ed ove gli interessati optino per il conguaglio, non si applicano le
norme di cui ai successivi commi secondo e terzo. Nei confronti del personale
doganale, non si fa luogo ad alcun conguaglio per lo stesso periodo e si
considera acquisito a titolo di assegno perequativo pensionabile, assegno
mensile di cui all'art. 10, indennità di missione e indennità di servizio
doganale quanto riscosso dallo stesso personale durante il periodo medesimo per
i servizi prestati nell'interesse del commercio. Parimenti non si fa luogo a
conguaglio per il personale degli uffici periferici della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione, tra i compensi corrisposti ai sensi dei commi
decimo e undicesimo dell'art. 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090,
convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, ed i compensi
e le indennità di missione previsti dal secondo comma dell'art. 22 della
presente legge. Nei confronti
del personale delle imposte di fabbricazione il conguaglio opera limitatamente
alle quote di riparto delle indennità di cui alla colonna 4 della tabella
allegata al decreto ministeriale 14 luglio 1971. I compensi corrisposti ai sensi
della legge 16 aprile 1973, n. 144, sino alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono detratti dall'assegno perequativo pensionabile dovuto per
lo stesso periodo.
Articolo 35
Art. 35. I funzionari dirigenti degli
uffici dovranno accertare la conformità dell'erogazione al personale da essi
dipendente, di qualsivoglia compenso o indennità alle disposizioni della
presente legge e sono personalmente responsabili delle erogazioni stesse ai
sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748.
Articolo 36
Art. 36. La delega per la riscossione
dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'art. 50 della legge 18 marzo
1968, n. 249, opera anche sull'assegno perequativo istituito con la presente
legge, ove concessa per quota percentuale dello stipendio, paga o retribuzione.
Articolo 37
Art. 37. Al personale che fruisce
dell'assegno perequativo pensionabile non si applicano: gli articoli 56 e 58
della legge 7 agosto 1973, n. 519; gli articoli 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 5, e successive modificazioni; i numeri 6 e 12 della
tabella III allegata al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e
successive modificazioni; l'art. 5 del regio
decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264; le leggi 9 aprile
1953, n. 310, e 28 marzo 1968, n. 416; gli articoli 1 e 2
della legge 5 febbraio 1965, n. 26; l'art. 15 della legge
27 maggio 1959, n. 324;
l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n.
749; la legge 1º
luglio 1966, n. 537, e successive modificazioni; la legge 1º giugno
1966, n. 417 e 9 luglio 1967, n. 573; l'art. 3 della legge
23 dicembre 1970, n. 1054, e l'allegata tabella 3, nonchè la nota e) alla
tabella 2 riguardante l'indennità di servizio speciale; il terzo ed il quarto
comma dell'art. 40 e l'art. 43 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
Articolo 38
Art. 38. I compensi corrisposti fino all
'entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni di cui al
precedente articolo, vanno imputati sull'assegno perequativo pensionabile dovuto
per lo stesso periodo.
Articolo 39
Art. 39. Sono abrogate le seguenti
norme: l'art. 4
del regio decreto 3 novembre 1894, n. 468, l'art. 3 del regio decreto 10 giugno
1909, n. 391, l'art. 3 della legge 11 agosto 1921, n. 1081, l'art. 13 del regio
decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, l'ultimo comma dell'art. 90 del regio decreto
23 marzo 1933, n. 185, sostituito con l'art. 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, l'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 529, l'art. 10 del decreto legislativo
presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 17
aprile 1948, n. 777, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26
ottobre 1947, n. 1639, l'art. 3 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1305,
ratificato con legge 10 luglio 1952, n. 1051, la legge 27 dicembre 1956, n.
1466, la legge 31 gennaio 1957, n. 20, la legge 31 gennaio 1957, n. 21, i commi
secondo e terzo dell'art. 53 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 e la legge 5
agosto 1962, n. 1262;
l'art. 64 del regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, l'art. 66 del
decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 773, l'art. 28 del decreto-legge 20
febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224 ed il n. 11
della tabella allegata al decreto del Ministro per le finanze 29 luglio
1971; l'ultimo
comma dell'art. 136 e dell'art. 139 del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e
successive modificazioni; la tabella A annessa
alla legge 5 giugno 1913, n. 541 ed i successivi decreti ministeriali che
stabiliscono le indennità per il personale doganale, gli articoli 64, lettere
a), b), c), d), e), f), g), h) e 65 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917,
n. 773, l'art. 65 del decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240 e la legge
8 luglio 1961, n. 646;
la tabella VI allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931; i commi secondo, terzo
e quarto dell'art. 23 del regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454 e successive
modificazioni, l'art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 766 e
successive modificazioni, l'art. 79 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e
successive modificazioni, il terzo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre
1969, n. 965, la legge 14 luglio 1971, n. 563 e l'art. 91 e il secondo comma
dell'art. 95 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 e successive
modificazioni; il
regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398, convertito nella legge 25 marzo
1926, n. 503, l'art. 3 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264,
convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745, l'art. 2 della legge 27 dicembre
1956, n. 1456, i commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell'art.
33 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, la legge 2 novembre 1964, n. 1159; l'art. 5 del regio
decreto-legge 9 aprile 1925, n. 583; il secondo comma
dell'art. 82 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332; l'art. 4 del regio
decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, convertito nella legge 24 marzo 1930, n.
256; l'art. 9 del
regio decreto 8 febbraio 1923, n. 345 e successive modificazioni; gli articoli 2 e 3 del
regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio
1936, n. 1059 e l'art. 4 della legge 9 aprile 1953, n. 226; gli articoli 89 e 90
ed i commi terzo e quarto dell'art. 95 del regio decreto 9 dicembre 1937, n.
2669, nonchè gli articoli 1, 2, 4 e i commi primo, terzo, quarto e sesto
dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1955, n. 1330; gli articoli 10 e 52
della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, l'allegato N del regio decreto 16 marzo
1942, n. 699, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio
1947, n. 716, gli articoli 76 e 77 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e
successive modificazioni, l'art. 11 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, l'art.
2 della legge 2 marzo 1963, n. 253, nonchè il secondo comma dell'art. 10 e
l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n.
749; l'art. 8 del
decreto del Capo del Governo 28 marzo 1942, concernente l'indennità per la
conoscenza di lingue estere a favore del personale del soppresso servizio
speciale riservato, il terzo comma dell'art. 11 della legge 1º agosto 1962, n.
1206, l'ultimo comma degli articoli 135 e 138 e l'articolo 145 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; l'art. 37 della legge
25 giugno 1943, n. 540, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 31 luglio
1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n.
870, l'art. 6, commi terzo, quarto e quinto e gli articoli 9 e 10 della legge 25
luglio 1971, n. 545 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
giugno 1972, l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944,
n. 335, l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
settembre 1946, n. 112, gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, ratificato con legge 17
aprile 1956, n. 561 e le successive modificazioni; l'art. 6 del decreto
legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19; il decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 279, ratificato con legge
17 aprile 1956, n. 561 e le successive modificazioni; il decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1946, n. 567, ratificato con legge
17 aprile 1956, n. 561;
gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 3 settembre 1947, n. 1035, il decreto-legge 3 maggio 1948, n. 842 ed
i commi secondo e terzo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 940; il decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, ratificato con legge
5 gennaio 1953, n. 30 e successive modificazioni, gli articoli 1 e 2 della legge
19 maggio 1954, n. 276, i commi secondo e quinto dell'art. 5 della legge 21
dicembre 1955, n. 1330, l'ultimo comma dell'art. 21 della legge 7 dicembre 1961,
n. 1264, il quinto comma dell'art. 33 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, il
terzo comma dell'art. 9 della legge 2 marzo 1963, n. 262 e la legge 21 marzo
1958, n. 286; il
decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 217; il decreto legislativo
11 marzo 1948, n. 460, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, la legge 19
luglio 1960, n. 776 ed il primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749; gli articoli 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto-legge 9 aprile 1948, n. 486, l'art. 5 della
legge 17 febbraio 1958, n. 59, gli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 8 della legge 28
luglio 1960, n. 777, gli articoli 13 e 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922 e
la legge 23 dicembre 1972, n. 827; l'art. 14, terzo
comma, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, convertito con
modificazione nella legge 4 maggio 1951, n. 538 e la legge 30 dicembre 1971, n.
1228; gli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10
febbraio 1953, n, 73, l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1965, n. 749, la legge 24 dicembre 1969, n. 1034 e la legge 4 agosto
1971, n. 606;
l'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con
legge 10 febbraio 1953, n. 73; gli articoli 43 e 54
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581; l'art. 13 della legge
18 dicembre 1951, n. 1551 e l'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1042; l'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; l'art. 3 della legge
19 maggio 1954, n. 276;
gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito con modificazione nella legge 26 settembre 1954, n. 869, la legge 14
luglio 1957, n. 580, l'art. 2 della legge 4 dicembre 1962, n. 1681, il secondo
comma dell'art. 1 e gli articoli 2, 3, 4 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648; l'art. 43 della legge
22 novembre 1954, n. 1158; la legge 1º dicembre
1956, n. 1408;
l'art. 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59; la lettera a)
dell'art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90; l'art. 9 della legge
22 luglio 1961, n. 628 e l'art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749; gli articoli 10 e 15
della legge 22 luglio 1961, n. 628, l'art. 19, commi primo e secondo, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, ed il secondo
comma dell'articolo unico della legge 30 ottobre 1971, n. 909; il primo comma
dell'art. 3 della legge 3 agosto 1961, n. 851; la legge 8 novembre
1961, n. 1162, e l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1965, n. 749;
l'art. 5 della legge 19 luglio 1962, n. 959, il primo comma dell'art. 8
della legge 12 agosto 1962, n. 1289, l'art. 17 della legge 12 agosto 1962, n.
1290, l'art. 15 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, l'art. 5 della legge 15
giugno 1965, n. 703, l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, il decimo comma dell'art. 13 della legge 27 febbraio 1967,
n. 48, e l'art. 11 della legge 6 agosto 1967, n. 698; il secondo comma
dell'art. 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, il terzo comma dell'art. 19
della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e le successive modificazioni; l'art. 4 della legge
20 dicembre 1962, n. 1718; il primo comma
dell'art. 7 della legge 19 maggio 1964, n. 345; il secondo ed il terzo
comma dell'art. 5, il terzo comma dell'art. 7 e gli articoli 9 e 10 della legge
26 luglio 1965, n. 966;
l'art. 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con
modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e l'art. 7 della legge 25
febbraio 1971, n. 111;
le parole da <<il cui importo>> fino a <<della
commissione di cui al precedente art. 10>> di cui all'ultimo comma
dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
649; l'art. 7
della legge 19 marzo 1973, n. 32; la legge 16 aprile
1973, n. 144; il
comma sesto dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la parte che
prevede la concessione di una indennità temporanea di aggiornamento
professionale. é abrogato,
con effetto dal 1º settembre 1973, l'ultimo comma dell'art. 12 della legge 30
luglio 1973, n. 477. Sono
altresì abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la
presente legge.
Articolo 40
Art. 40. All'onere netto derivante
dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 116.000 milioni annui,
escluso quello previsto dall'art. 28 si provvede, per l'esercizio finanziario
1973, mediante riduzione, rispettivamente, per milioni 31.200 e milioni 84.800
dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 5381 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio e, per
l'esercizio finanziario 1974, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al
capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per lo stesso anno. Il
Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei
bilanci delle amministrazioni interessate, compreso quello dell'Azienda
nazionale autonoma delle strade, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione della presente legge.
Articolo 41
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Allegato 1
ASSEGNO PENSIONABILE ANNUO LORDO
Carriera direttiva (1) (2).
Parametri
Importi ---
---
530 . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
1.555.000 487 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1.436.000 455 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1.345.550 426 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1.268.900 387 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1.055.550 307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 993.550 257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 811.050 190 e
218 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 803.500
Carriere di concetto.
Parametri
Importi --- --- 370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1.240.000 297 e
302 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 1.067.050 255 e
260 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
825.750
218 e 227 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 797.700 178 e
188 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
791.700 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 774.000
-------------------- (1) All'ispettore generale e
qualifiche equiparate dei ruoli ad esaurimento compete l'assegno annuo di L.
1.555.000. Al direttore di divisione e qualifiche equiparate dei ruoli ad
esaurimento, compete l'assegno annuo previsto per il parametro 426 e dopo 5, 10
e 17 anni di anzianità complessiva di qualifica l'assegno previsto
rispettivamente per i parametri 455, 487 e 530. (2) Al personale non insegnante
delle università e degli istituti di istruzione universitaria con parametro 435
compete l'assegno previsto per il parametro 426.
Carriera
esecutiva.
Parametri
Importi ---
---
245 . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
999.250 213 e
218 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
834.450 183 e
188 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
754.950 163 e
168 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
701.950 133 e
143 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
622.450 120 e
128 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 518.000
Carriera ausiliaria.
Parametri
Importi ---
---
190 . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
937.250 165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 937.250 143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 748.950 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 622.450 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 554.750 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 515.000
Operai.
Parametri
Importi ---
--- 230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 909.500 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 906.500 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 903.500 165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 787.250 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 828.450 146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 626.900 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 601.950 153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 675.450 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 622.450 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 554.750 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 515.000
Vigili del fuoco.
Parametri
Importi ---
---
245 . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
999.250 218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 834.450 188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 834.450 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 834.450 143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 700.000 165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 834.450 140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 700.000 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 518.000
Cantonieri, casellanti ANAS e sorveglianti idraulici.
Parametri
Importi ---
---
190 . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
903.500 165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 860.000 168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 834.450 143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 700.000 127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 566.550
Collocatori comunali, addetti al
servizio avviamento al lavoro e
addetti alla vigilanza degli ispettorati del lavoro.
Parametri
Importi ---
---
270 . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . (a)
1.015.500 243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 963.950 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 850.000 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 800.000 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 713.750 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 612.200
Guardie di sanità e tecnici dei fari.
Parametri
Importi ---
---
235 . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
922.750 188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 834.450 163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 834.450 143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 700.000 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 622.450
Istituto di
patologia del libro e laboratori di restauro
e soprintendenze alle antichità e belle arti.
Parametri
Importi ---
---
433 . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
1.300.000 397 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1.180.000 341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1.100.000 307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 993.550 243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 806.000
--------------------
(a) Lo
stesso assegno compete al personale non insegnante delle università e degli
istituti di istruzione universitaria con parametro 275.
Ruolo speciale ad esaurimento
di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.
Parametri
Importi ---
---
370 . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
1.240.000 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1.067.050 245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 999.250 215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 797.000 185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 791.700 150 e
160 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 774.000