ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Legge 30
dicembre 1971, n. 1204
Tutela delle lavoratrici
madri
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1972, n.
14
TITOLO
I
Norme
protettive
Art.1
Le disposizioni del presente titolo si
applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera
alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenti dalle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, dagli altri enti pubblici e dalle società cooperative,
anche se socie di queste ultime.
Alle
lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui agli
articoli 2, 4, 6 e 9.
Alle
lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme del
presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.
Sono
fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite da leggi,
regolamenti,
contratti,
e da ogni altra disposizione (1/cost).
(1/cost)
La Corte costituzionale, con
sentenza 27-31 maggio 1996, n. 172 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23,
Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della
Costituzione.
Art.2
Le lavoratrici non possono essere
licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge, nonché
fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il
divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di
gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in
cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di
lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea
certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento,
delle condizioni che lo vietavano.
Il
divieto di licenziamento non si applica nel caso:a) di colpa grave da parte
della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
lavoro;b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c)
di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o
di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine (1/b).
Le
lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione
stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964
(2), e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera
b) del terzo comma del presente articolo, hanno diritto, per tutto il periodo in
cui opera il divieto di licenziamento, alla ripresa dell'attività lavorativa
stagionale e, sempreché non si trovino in periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro, alla precedenza nelle riassunzioni.
Durante
il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può
essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda
o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia
funzionale (2/a).
(1/b)
La Corte costituzionale, con sentenza 27-31 maggio 1996, n. 172 (Gazz. Uff. 5
giugno 1996, n. 23 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede
l'inapplicabilità del divieto di licenziamento nel caso di recesso per esito
negativo della prova.
(2)
Recante la nuova tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o
normali periodi di sospensione.
(2/a)
La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-8 febbraio 1991, n. 61 (Gazz.
Uff. 13 febbraio 1991, n. 7), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2, nella parte in cui non prevede la temporanea inefficacia anziché la
nullità del licenziamento intimato alla donna lavoratrice nel periodo di
gestazione e di puerperio indicato nel predetto articolo.
Art.3
E' vietato adibire al trasporto e al
sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le
lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
In attesa della pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente
legge, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri restano determinati dalla
tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n.
568.
Le
lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è
previsto il divieto di cui al comma precedente.
Le
lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione e
fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti
che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della
donna.
Le
lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale. Si applicano le norme di cui all'articolo 13
della legge 20 maggio 1970, n. 300 , qualora le lavoratrici vengano adibite a
mansioni equivalenti o superiori.
Art.4
E' vietato adibire al lavoro le
donne:
a)
durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b)
ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data
presunta e la data
effettiva
del parto;
c)
durante i tre mesi dopo il parto (4/a).
L'astensione
obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto
quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato
stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali
lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.
(4/a)
La corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 332 (Gazz. Uff. 30
marzo 1988, n.13 - Serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità dell'art.
17, secondo comma, della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non
esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del
periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la
lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatile in preadozione; b)
l'illegittimità degli artt. 7, primo comma e 15 della L. 30 dicembre 1971, n.
1204, nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre
alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetti altresì,
per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla
lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi
dell'art. 314/6 cod. civ.; c) l'illegittimità dell'art. 4, primo comma, lett.
c), della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede che le
lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione
obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino
nella famiglia affidataria; d) l'illegittimità dell'art. 12 della L. 30 dicembre
1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a
percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di
divieto di licenziamento stabilito dal precedente art. 2, le indennità stabilite
da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si
applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato
le dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella
famiglia affidataria.
Art.5
L'ispettorato del lavoro può disporre,
sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici
in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del
precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata
dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:
a)
nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose
che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b)
quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla
salute della donna e del bambino;
c)
quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il
disposto del precedente articolo 3.
Art.6
I periodi di astensione obbligatoria dal
lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge devono essere
computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli
relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle
ferie.
Art.7
La lavoratrice ha diritto di assentarsi
dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera
c) dell'articolo 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di
vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto
(4/a).
La
lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie
del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato
medico.
I
periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di
servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o
alla gratifica natalizia.
Art.8
Le ferie e le assenze eventualmente
spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non possono essere godute
contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli
articoli 4 e 5, nonché a quelli di assenza facoltativa di cui all'articolo 7
della presente legge.
Art.9
Alle lavoratrici spetta l'assistenza di
parto da parte dell'istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento
di malattia, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purché la
gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente.
Alle
lavoratrici spetta, altresì, l'assistenza ospedaliera anche nei casi di parto
normale nelle forme e con le modalità previste dalle norme vigenti.
Le
lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a
cura dell'istituto presso il quale sono assicurate.
Le
norme di cui al presente articolo si applicano anche alle familiari dei
lavoratori aventi diritto all'assistenza sanitaria.
Art.10
Il datore di lavoro deve consentire alle
lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di
riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando
l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I
periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno
e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione
del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I
periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il
diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della
camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle
dipendenze dei locali di lavoro.
I
riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli
articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653 , sulla tutela del lavoro
delle donne.
Art.11
In sostituzione delle lavoratrici assenti
dal lavoro, in virtù delle disposizioni della presente legge, il datore di
lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato in conformità al
disposto dell'articolo 1, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230 , sulla
disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e con l'osservànza delle
norme della legge stessa.
Art.12
In caso di dimissioni volontarie
presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma del precedente
articolo 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle
indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di
licenziamento (4/a).
TITOLO
II
Trattamento
economico
Art.13
Le disposizioni del presente titolo si
applicano alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comprese le lavoratrici a
domicilio e le addette ai servizi domestici e familiari, salvo quanto previsto
dal successivo comma.
Alle
dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli aliri enti pubblici si applica
il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le disposizioni
di maggior favore risultanti dalla presente legge .
Art.14
A decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, al fine di
consentire nel periodo immediatamente precedente e seguente il parto,
l'astensione delle lavoratrici mezzadre e colone dal lavoro dei campi e la buona
coltivazione del fondo, il mezzadro e il concedente, nei casi di provata
necessità, sono tenuti a concordare l'assunzione di una unità lavorativa, la cui
spesa sarà ripartita a meta tra mezzadro e concedente.
A
partire dalla stessa data, alle lavoratrici mezzadre e colone spetta, per tutto
il periodo di astensione obbligatoria precedente e successivo al parto previsto
per le salariate e braccianti agricole, una indennità giornaliera, che verrà
erogata dall'INAM in misura pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero
colonico. Tale reddito viene stabilito, in via presuntiva, per ogni due anni,
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria; per la prima applicazione della presente
legge tale reddito è fissato in lire 1.300 giornaliere.
Trova
applicazione anche nei confronti delle colone e mezzadre la norma di cui
all'articolo 9 della presente legge.
Art.15
Le lavoratrici hanno diritto ad una
indennità giomaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il
periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5
della presente legge.
Tale
indennità e comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia (6/a).A
partire dal 1° gennaio 1973, le lavoratrici, escluse quelle a domicilio e quelle
addette ai servizi domestici e familiari hanno diritto, altresì, ad una
indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione per tutto il
periodo di assenza facoltativa dal lavoro prevista dal primo comma dell'articolo
7 della presente legge.
Le
indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte con gli stessi criteri
previsti per la erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie dall'ente assicuratore di malattia presso il quale la
lavoratrice è assicurata e non sono subordinate a particolari requisiti
contributivi o di anzianità assicurativa (7) (7/cost).
(6/a)
Con sentenza 11-19 ottobre 1988, n. 972 (Gaz. Uff. 26 ottobre 1988, n. 43 -
Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 15, primo comma, nella parte in cui si esclude dal
diritto all'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione, per il
periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo, il parto e la fine del settimo
mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi e
insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni sia costretta ad
assentarsi dal lavoro per avviso di competente Ispettorato del lavoro.
(7)
Vedi la nota 4/a.
(7/cost)
La Corte costituzionale con
sentenza 13-24 luglio 1995, n. 364 (Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 34,
Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, della L. 30
dicembre 1971, n. 1204, e dell'art. 3, ultimo comma, del D.Lgs.Lgt. 9 aprile
1946, n. 212, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 37 della
Costituzione.
Art.16
Agli effetti della determinazione della
misura delle indennità previste nell'articolo precedente, per retribuzione
s'intende la retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di
paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello
nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per
maternità.
Al
suddetto importo va aggiunto, eccezion fatta per l'indennità di cui al secondo
comma dell'articolo precedente, il rateo giornaliero relativo alla gratifica
natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità
eventualmente erogati alla lavoratrice.
Concorrono
a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli
effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie.
Nei
confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale
giornaliera s'intende:
a)
nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di
lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore
giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero
dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b)
nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per
particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio
effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di
lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il
quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal
contratto stesso.
Nei
casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un
orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario
ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene
dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente
stabilite;
c)
in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti,
risultanti dal periodo stesso. (7/a).
Nei
confronti delle impiegate, per retribuzione media globale giornaliera si intende
l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della
retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio
l'astensione.
(7/a)
Comma abrogato dall'art. 3, L. 8 agosto 1972, n. 457
Art.17
L'indennità di cui al primo comma
dell'art. 15 è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro
previsti dall'articolo 2, lettera b) e c), che si verifichino durante i periodi
di interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della presente
legge.
Le
lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero,
disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità
di cui al primo comma dell'articolo 15 purché tra l'inizio della sospensione,
dall'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi
più di 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto
delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e
riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali (7/b).
Qualora
l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni
dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio
della astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità di
disoccupazione, essa ha diritto all'indennità giornali era di maternità anziché
all'indennità ordinaria di disoccupazione (7/bb).
La
lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel precedente comma ma che
non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio
ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità
giornaliera di maternità, purché al momento dell'astensione obbligatoria dal
lavoro non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del
rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo
favore ai fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali.
La
lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro iniziata dopo 60
giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio
dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di
integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto,
in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
(7/b)
La Corte costituzionale, con sentenza 2-7 luglio 1980, n. 106 (Gazz. Uff. 16
luglio 1980, n. 194) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma
secondo dell'art. 17 della presente legge, nella parte in cui non esclude dal
computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa non retribuita di cui
la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito ad una precedente maternità, a'
sensi dell'art. 7, primo e secondo comma, della stessa legge. Vedi, anche, la
nota 4/a.
(7/bb)
La Corte costituzionale, con sentenza 18-29 marzo 1991, n. 132 (Gazz. Uff. 3
aprile 1991, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 17, nella parte in cui, per le
lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base
annua, allorquando il periodo di astensione obbligatoria abbia inizio più di 60
giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro, esclude il diritto
all'indennità giornaliera di maternità, anche in relazione ai previsti
successivi periodi di ripresa dell'attività lavorativa.
Art.18
Durante il periodo di assenza
obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4 della presente legge, spetta alle
lavoratrici a domicilio, a carico dell'INAM, l'indennità giornaliera di cui al
precedente articolo 15 in misura pari all'80 per cento del salario medio
contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni,
aventi qualifica operaia, della stessa industria.
Qualora,
per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano
lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale
provinciale di cui al comma precedente, si farà riferimento alla media dei
salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione,
e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei
salari provinciali vigenti nella stessa industria nel territorio nazionale.
Per
i settori di lavoro, a domicilio per i quali non esistono corrispondenti
industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero
vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria
che presenta maggiori caratteri di affinità.
La
corresponsione dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo è
subordinata alla condizione che, all'inizio della astensione obbligatoria, la
lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in
consegna, anche se non ultimato.
Art.19
Per le lavoratrici addette ai servizi
domestici familiari, l'indennità di maternità di cui all'articolo 15 ed il
relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le norme stabilite
dal decreto delegato emanato ai sensi dell'articolo 35, lettera d), della legge
30 aprile 1969, n. 153 Fino al momento in cui entreranno in vigore le norme del
decreto delegato indicato nel comma precedente, continuano ad applicarsi le
disposizioni del titolo III della iegge 26 agosto 1950, n. 860 , relative alle
lavoratrici domestiche.
Art.20
L'interruzione della gravidanza,
spontanea o terapeutica, esclusa quella procurata, è considerata a tutti gli
effetti come malattia, salvo quanto disposto dall'articolo 12 del D.P.R. 25
maggio 1953, n. 568 .
Art.21
Per la copertura degli oneri derivanti
dalle norme di cui ai titoli primo e secondo della presente legge, di competenza
degli enti che gestiscono l'assicurazione contro le malattie, è dovuto dai
datori di lavoro agli enti predetti un contributo sulle retribuzioni di tutti i
lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
a)
dello 0,53 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria;
b)
dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del commercio;
c)
dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore del credito,
assicurazione e servizi tributari appaltati;
d)
di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per ogni giornata di donna
o ragazzo per i salariati fissi; di lire 2,95 per ogni giornata di uomo e di
lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo per i giornalieri di campagna e
compartecipanti per il settore dell'agricoltura.
Il
contributo è dovuto per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi
unificati in agricoltura di cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e
successive modificazioni, ed è riscosso unitamente ai contributi predetti.
A
partire dal 1° gennaio 1973 è dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro le malattie un contributo annuo di lire 25.000 milioni da parte della
Cassa unica assegni familiari.
Per
gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32 settimanali.