Legge 01/02/1989 Num. 53
(in Gazz. Uff.,
21 febbraio, n. 43)
Modifiche alle norme sullo stato giuridico
e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonchè
disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e
al Corpo forestale dello Stato.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Art. 1. 1. I vicebrigadieri dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza si distinguono in: a) vicebrigadieri in
servizio permanente;
b) vicebrigadieri in ferma volontaria; c) vicebrigadieri in
congedo; d)
vicebrigadieri in congedo assoluto.
2. I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti nelle categorie
dell'ausiliaria, del complemento e della riserva. 3. Ai vicebrigadieri che cessano
dal servizio permanente per il raggiungimento del limite d'eta sono estese le
norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive
modificazioni.
Articolo 2
Art. 2. 1. I graduati, i carabinieri e i
finanzieri si distinguono in: a) appuntati scelti,
appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in
servizio permanente;
b) appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma volontaria; c) carabinieri
ausiliari in ferma volontaria; d) appuntati scelti,
appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in
congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva ed in congedo assoluto. 2. Occupano i posti in organico i
militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 3. Il personale di cui al comma 1
non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè
comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con
l'adempimento dei suoi doveri.
4. Gli articoli 2 e 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'art. 6
della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati. 5. In tutte le norme in vigore, le
espressioni <<militari di truppa>> e <<servizio
continuativo>> riferite all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia
di finanza, sono sostituite rispettivamente con le dizioni <<personale
appartenente al ruolo carabinieri ed appuntati>> oppure <<personale
appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati>> e <<servizio
permanente>>.
Articolo 3
Art. 3. 1. Gli allievi carabinieri e
finanzieri e gli allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma
volontaria della durata di anni quattro, salvo quanto disposto dal successivo
art. 5.
Articolo 4
Art. 4. 1. Al termine della ferma
volontaria i carabinieri, i finanzieri e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza, che conservino l'idoneità psico-fisica al
servizio incondizionato e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona
condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma e
nel Corpo, sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, in servizio permanente con
determinazione del comandante generale che può delegare tale facoltà ai
comandanti di Corpo. 2.
Possono ottenere altresì l'ammissione al servizio permanente, con le modalità di
cui al comma 1, i vicebrigadieri che abbiano un'anzianità di servizio di almeno
quattro anni. 3. La domanda
di rinunzia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta
giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui è in forza il
militare. 4. L'ufficiale
diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga che il medesimo non sia
meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via
gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che
decide, sentito il parere della Commissione di avanzamento per i sottufficiali,
integrata da tre appuntati da lui designati. Avverso la decisione l'interessato
può esperire le impugnative di legge. 5. I militari che non siano
ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati
in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la
scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma
volontaria. 6. All'atto del
congedo è corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per
ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Tale premio non
è comunque cumulabile con la indennità di anzianità di servizio, che dovesse
essere corrisposta per effetto di altra normativa.
Articolo 5
Art. 5. 1. Il militare che alla scadenza
della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per
temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perchè imputato in un
procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento
disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di
continuare a permanere in ferma volontaria. 2. La durata complessiva del
prolungamento della ferma: a) per il militare
temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non può essere superiore
al periodo massimo previsto per l'aspettativa; b) per il militare
sottoposto a procedimento penale o disciplinare, non può protrarsi oltre la data
in cui viene definito il procedimento stesso. 3. Il militare che abbia
riacquistato l'idoneità fisica incondizionata e quello nei cui confronti il
procedimento penale o disciplinare si sia concluso favorevolmente possono
ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal
giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente
contratta. 4. La domanda di
cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio di idoneità fisica o della notificazione dell'esito
del procedimento penale o disciplinare. 5. Il militare che, allo scadere
del periodo massimo di cui al comma 2, lettera a), non abbia riacquistato
l'idoneità fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non
idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello
della data di comunicazione del relativo giudizio.
Articolo 6
Art. 6. 1. La partecipazione a corsi di
particolare livello tecnico dei carabinieri, dei finanzieri, dei graduati e dei
vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è
subordinata al vincolo di una ulteriore ferma proporzionale alla durata del
corso, fino ad un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti,
a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e
del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con
decreto, rispettivamente, del Ministro della difesa e del Ministro delle
finanze. 2. Il vincolo della
ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio
permanente.
Articolo 7
Art. 7. 1. Il militare in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
stabilisce una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a
pene restrittive della libertà personale, o sia stato sospeso dal servizio per
motivi disciplinari. 2. La
detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle suddette
posizioni. 3. Il militare
subisce una detrazione di anzianità anche quando sia stato in aspettativa per
motivi privati. 4. L'art. 5
della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'art. 9 della legge 3 agosto 1961, n.
833, sono abrogati.
Articolo 8
Art. 8. 1. I carabinieri e finanzieri in
servizio permanente, i carabinieri scelti e finanzieri scelti, gli appuntati,
appuntati scelti e vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per
motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa per prigionia
di guerra. 2. L'aspettativa
non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra,
e termina col cessare della causa che l'ha determinata. 3. Prima del collocamento in
aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi
di licenza non ancora fruiti.
4. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono
essere provati dall'interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze
di servizio. 5. Fermo il
disposto del precedente comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può
eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in
aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano
trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. 6. L'aspettativa è disposta con
determinazione del comandante generale dell'Arma o della Guardia di finanza,
secondo le rispettive competenze, con facoltà di delega, e decorre dalle date
fissate nella determinazione stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra
tale data corrisponde a quella della cattura. 7. Al militare in aspettativa per
prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di servizio compete
l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di
servizio. 8. Durante
l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il
trattamento economico di cui all'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187. 9. Agli effetti della pensione, il
tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per
infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per
intero. 10. I militari di cui
al comma 1 in aspettativa per infermità, che debbano frequentare corsi o
sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a
sottufficiale, qualora ne facciano domanda, sono sottoposti ad accertamenti
sanitari e se riconosciuti idonei sono richiamati in servizio. 11. Gli stessi militari in
aspettativa per motivi privati, che debbano essere valutati per l'avanzamento o
che debbano sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina
a sottufficiale, qualora ne facciano domanda, sono richiamati in servizio. 12. Ai medesimi militari in
aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno. Agli
effetti del trattamento di quiescenza e della indennità di fine servizio, il
tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato. 13. Gli articoli 7 ed 8 della
legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e gli articoli 11 e 12 della legge 3 agosto
1961, n. 833, sono abrogati.
Articolo 9
Art. 9. 1. Al secondo comma dell'art. 12
della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, come modificato dall'art. 3 della legge 11
dicembre 1971, n. 1090, e dalla legge 11 maggio 1981, n. 192, e al primo comma
dell'art. 15 della legge 3 agosto 1961, n. 833, alla lettera c) le parole
<<scarso rendimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<scarso
rendimento, nonchè gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto
di consegna di rigore>>.
2. Alle lettere b) dell'art. 20 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e
dell'art. 17 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono aggiunte in fine le
seguenti parole: <<anche se cessi dal servizio per perdita del
grado>>.
Articolo 10
Art. 10. 1. I militari indicati negli
articoli 1 e 2 della presente legge cessano dal servizio permanente al
compimento del cinquantaseiesimo anno di età e, purchè in possesso dell'idoneità
al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria
dell'ausiliaria. Essi permangono in tale posizione fino al compimento del
sessantunesimo anno di età; successivamente sono collocati nella riserva o in
congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica. 2. Gli interessati, tre mesi prima
del compimento del cinquantaseiesimo anno di età, possono, a domanda, rinunciare
al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati
direttamente nella categoria della riserva. 3. I predetti militari in
ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previ
accertamenti sanitari. 4. La
categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo cessati dal servizio
permanente a norma del comma 1, sono costantemente a disposizione per essere
richiamati in servizio in caso di necessità. Il loro richiamo in temporaneo
servizio è disposto, secondo le rispettive competenze, con decreto del Ministro
della difesa o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro. 5. Il militare in
ausiliaria non può assumere cariche ed impieghi retribuiti. L'inosservanza di
tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con
la perdita del trattamento economico previsto per la categoria
dell'ausiliaria. 6. Il
militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunti
limiti di età, sia collocato nella riserva perchè non idoneo ai servizi
dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità, può, a domanda, essere iscritto
in tale categoria. Il periodo trascorso nella riserva non è computato ai fini
del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria che,
comunque, non può superare il sessantunesimo anno di età.
Articolo 11
Art. 11. 1. La categoria della riserva
comprende i militari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge che,
cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio
soltanto in tempo di guerra.
2. Essi cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo
assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età. In tale ultima
posizione non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore
dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e
la disciplina.
Articolo 12
Art. 12. 1. Al personale di cui alla
presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di
quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento
della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento
economico spettante nel tempo al militare in attività di servizio di pari grado,
e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del
collocamento nell'ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si
tiene conto dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di
famiglia. 2. Ai fini di
quanto stabilito nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 46
della legge 10 maggio 1983, n. 212. A tal fine al primo comma dell'art. 46 della
legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo la parole: <<spettante>>, sono
aggiunte le seguenti: <<nel tempo>>.
Articolo 13
Art. 13. 1. Ai carabinieri e finanzieri,
che abbiano compiuto cinque anni di servizio, è conferita la qualifica di
scelto. 2. Ai carabinieri
scelti e finanzieri scelti, che abbiano compiuto dieci anni di servizio, è
conferito il grado di appuntato, a ruolo aperto. 3. Agli appuntati dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano cinque anni di
anzianità di grado o quindici anni di servizio, è conferito il grado di
appuntato scelto. 4. La
qualifica ed i gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti con
determinazione dei rispettivi comandanti generali, o dell'autorità da essi
delegata, previo giudizio di idoneità all'avanzamento espresso dall'autorità
competente, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art.
4. 5. Agli appuntati scelti
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno un
anno di anzianità nel grado, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata
prevista, di norma, in trenta giorni, a cui possono accedere a domanda. I
programmi e le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una
sola volta, sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti
generali. 6. Nei periodi di
servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli
interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonchè i periodi di
detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni
dal servizio per motivi disciplinari. 7. I carabinieri scelti, i
finanzieri scelti e gli appuntati che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore,
sono promossi, previa valutazione di idoneità delle autorità competenti ad
esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata
in vigore della legge. 8. La
data in cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è
quella del 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il
corso. Dalla medesima data, al personale che supera il corso di cui al comma 5
spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello
stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di
promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione
del quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Articolo 14
Art. 14. 1. Al primo comma dell'art. 1
della legge 28 marzo 1968, n. 397, come modificato dall'art. 2 della legge 8
agosto 1980, n. 435, il n. 2) è sostituito dal seguente: <<2) per i
rimanenti tre decimi dei posti disponibili, mendiante corso-concorso per titoli
ed esami, indetto con decreto del Ministro della difesa, dagli appuntati ed
appuntati scelti che abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni
di servizio da carabiniere ed abbiano riportato nell'ultimo triennio la
qualifica di almeno <<superiore alla media>>. Le modalità ed i
programmi della durata prevista di norma in tre mesi sono indicati con
determinazione del comandante generale. Il corso può essere ripetuto, a domanda,
per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri
secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con
decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere
proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti
rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario
dello stesso anno>>. 2.
I numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono
sostituiti dai seguenti:
<<1) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli
allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano superato
apposito corso della durata di due anni; 2) per i rimanenti tre decimi dei
posti disponibili nell'organico mediante concorso per titoli ed esami indetto
con decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati e appuntati scelti della
Guardia di finanza. Per la partecipazione al concorso gli appuntati e gli
appuntati scelti debbono aver riportato la qualifica di <<superiore alla
media>> nell'ultimo triennio di servizio. La partecipazione al concorso
non è consentita agli appuntati e appuntati scelti che abbiano riportato il
giudizio di non idoneità in due precedenti concorsi. I posti eventualmente
rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento a quelli assegnati al
concorso di cui al successivo art. 2>>. 3. L'art. 15 della legge 11
dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente: <<Art. 15. - 1.
La composizione della commissione esaminatrice, l'indicazione dei titoli da
valutare, le prove d'esame e le norme di svolgimento degli esami del concorso di
cui al n. 2) dell'art. 1 della presente legge sono stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze. 2. I
requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data indicata nel bando di
concorso. 3. La commissione
esaminatrice valuta i titoli degli appuntati in possesso dei requisiti necessari
per partecipare al concorso per titoli ed esami ed attribuisce a ciascun
concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi. 4. I graduati che superano gli
esami di concorso, i cui voti sono espressi in ventesimi, sono iscritti in
graduatorie, distinte per contingente, formate in base alla media dei voti
riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti. 5. Sono giudicati idonei i
concorrenti che nelle prove di esame riportanoo almeno 10/20. 6. I medesimi sono nominati
vicebrigadieri secondo l'ordine delle graduatorie e nel limite massimo dei posti
loro spettanti in applicazione dell'art. 1 e solo dopo aver frequentato, con
esito favorevole, un corso speciale della durata non inferiore a sei
mesi>>.
Articolo 15
Art. 15. 1. I titoli da valutare, le
prove e le norme di svolgimento degli esami dei corsi-concorsi di cui al comma 1
dell'art. 14, nonchè la composizione e la nomina della commissione esaminatrice
sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa. 2. I requisiti ed i titoli debbono
essere posseduti alle date indicate nel bando di concorso. 3. La commissione esaminatrice
valuta i titoli ed i requisiti necessari per partecipare ai concorsi, nonchè le
prove degli esami, attribuendo a ciascuno un punteggio complessivo espresso in
ventesimi ed in decimi di punto ai fini della formazione della graduatoria.
Articolo 16
Art. 16. 1. Ai vicebrigadieri dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano,
rispettivamente, le disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1961, n. 1168, ed
alla legge 3 agosto 1961, n. 833, nonchè quelle della legge 31 luglio 1954, n.
599, in quanto compatibili con la presente legge.
Articolo 17
Art. 17. 1. I carabinieri ed i
finanzieri, gli appuntati, i vicebrigadieri e i brigadieri possono contrarre
matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio. 2. La disposizione del comma 1 non
si applica a coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.
Articolo 18
Art. 18. 1. I procedimenti relativi ad
infrazioni alle disposizioni sul matrimonio previste dalla preesistente
normativa sono estinti qualora, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal
servizio. 2. I militari di
cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che sono stati congedati per
infrazioni sul matrimonio previste dalla preesistente normativa, possono essere
riammessi in servizio a domanda, purchè non abbiano superato il trentesimo anno
di età e conservino i prescritti requisiti di idoneità.
Articolo 19
Art. 19. 1. Il comma settimo dell'art. 1
della legge 12 agosto 1982, n. 569, è sostituito dal seguente: <<La qualifica di assistente
e quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianità
senza demerito dopo 10 anni di servizio complessivo>>. 2. L'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato
dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito
con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal
seguente: <<Art. 12
(Promozione ad assistente capo). - 1. La promozione alla qualifica di assistente
capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale
è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto 15 anni di
servizio ovvero abbia compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di
assistente>>. 3. L'art.
13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
così come modificato dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 1987,
n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è
sostituito dal seguente:
<<1. Sono ammessi a domanda al corso di cui all'art. 9 gli
assistenti capo, con almeno un anno di anzianità nella qualifica. Il corso può
essere ripetuto una sola volta>>. 4. L'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, così come modificato
dall'art. 3, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito
con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal
seguente: <<Art. 11
(Promozione a collaboratore tecnico capo). - 1. La promozione a collaboratore
tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto
al quale è ammesso il personale che alla data dello scrutinio abbia compiuto 15
anni di servizio ovvero che abbia compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di
collaboratore tecnico>>.
5. L'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, è sostituito dal seguente:
<<Art. 29 (Promozione a ispettore principale). - 1. La promozione
alla qualifica di ispettore principale si consegue, nei limiti dei posti
disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il
personale con qualifica di ispettore che abbia compiuto almeno 5 anni di
effettivo servizio nella qualifica stessa alla data dello scrutinio>>.
Articolo 20
Art. 20. 1. L'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal
seguente: <<Art. 18
(Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo
dei sovrintendenti si consegue: a) nel limite del 50
per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorso
interno per esame teorico pratico e superamento di un successivo corso di
formazione tecnico professionale. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al
ruolo degli agenti ed assistenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di
servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso; b) mediante
corso-concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 50 per cento dei
posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, di cui il 30 per cento
riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando riveste la
qualifica di assistente capo e il rimanente 20 per cento riservato al personale
che alla stessa data riveste la qualifica di assistente da almeno due anni. é
consentita la ripetizione del corso a domanda e per una sola volta. Fermo
restando quanto stabilito in attuazione dell'art. 59 della legge 1º aprile 1981,
n. 121, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, ed il punteggio
massimo da attribuire a ciascuna di esse, nonchè la determinazione della prova
di esame e delle modalità di svolgimento di questa e la composizione della
Commissione, i programmi e le modalità di svolgimento del corso, della durata di
tre mesi, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con
decreto del Ministro dell'interno. La nomina a vice sovrintendente è conferita
secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso tenendo conto che il
personale con la qualifica di assistente capo precede il personale con la
qualifica di assistente. 2. I
vincitori del concorso di cui alla lettera a) precedono nel ruolo i vincitori
del concorso di cui alla lettera b).
3. L'art. 35 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è abrogato>>.
Articolo 21
Art. 21. 1. Gli agenti scelti e gli
assistenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno
maturato titolo per il conseguimento della qualifica superiore, sono promossi a
decorrere dalla stessa data previo scrutinio per merito assoluto. 2. Al personale che riveste la
qualifica di assistente capo al 1º gennaio 1988 è attribuita la qualità di
ufficiale di polizia giudiziaria previo superamento di un corso di aggiornamento
di durata non inferiore a 30 giorni cui è ammesso a domanda secondo l'ordine di
ruolo. Le modalità di attuazione e di partecipazione al corso, nonchè la durata
ed i programmi del medesimo sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno. 3. Al predetto
personale che supera il corso di aggiornamento è attribuita, a decorrere dal 1º
gennaio dell'anno successivo al superamento del corso, la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria e un aumento stipendiale pari al 2,50 per cento dello
stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di
promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per
l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'art. 140 della
legge 11 luglio 1980, n. 312.
4. I posti di vice ispettore non attribuiti nel concorso interno per
titoli di servizio e colloquio per il conferimento di 3.480 posti nelle varie
qualifiche del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, indetto con decreto
del Ministro dell'interno in data 18 maggio 1987, ai sensi dell'art. 38 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono portati in aumento al concorso interno per
titoli di servizio e colloquio per il conferimento di 400 posti nella qualifica
di vice ispettore del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, indetto con
decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 1987 ai sensi dell'art. 40
della legge 10 ottobre 1986, n. 668, da modificarsi avendo riguardo
all'anzianità di servizio e alla validità delle domande presentate. La nomina a
vice ispettore decorre dalla data di approvazione della graduatoria.
Articolo 22
Art. 22. 1. Alle guardie del Corpo degli
agenti di custodia, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, è conferita la
qualifica di scelto. 2. Alle
guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia, che abbiano compiuto dieci
anni di servizio, è conferito il grado di appuntato. 3. Agli appuntati del Corpo degli
agenti di custodia che abbiano cinque anni di anzianità di grado o quindici anni
di servizio, è conferito il grado di appuntato scelto, secondo l'allegata
tabella A di equiparazione alle qualifiche del personale della polizia di
Stato. 4. Gli avanzamenti di
cui ai commi precedenti si conseguono a ruolo aperto, previo giudizio di
idoneità della commissione prevista dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre
1937, n. 2584. 5. Agli
appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia con almeno un anno di
anzianità nel grado, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata
non inferiore a trenta giorni, a cui possono accedere a domanda. I programmi e
le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una sola volta,
sono stabiliti con determinazione del direttore generale degli istituti di
prevenzione e di pena. 6. Nei
periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per
i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonchè
i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di
sospensioni dal servizio per motivi disciplinari. 7. Le guardie scelte del Corpo
degli agenti di custodia e gli appuntati, che alla data di entrata in vigore
della presente legge abbiano maturato titolo per la promozione al grado
superiore, sono promossi, previa valutazione di idoneità delle autorità
competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa
data di entrata in vigore della legge. 8. La data in cui è attribuita la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1º gennaio dell'anno
successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al
personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale
nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di
livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e
non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'art. 140
della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Articolo 23
Art. 23. 1. Le dotazioni organiche di
allievo guardia, guardia e guardia scelta del Corpo forestale dello Stato sono
unificate. Il contingente unico di 4.061 unità comprende allievo guardia,
guardia, guardia scelta, appuntato e appuntato scelto, secondo l'allegata
tabella A di equiparazione alle qualifiche del personale della polizia di Stato.
L'avanzamento si consegue a ruolo aperto, previo il giudizio di idoneità di cui
all'art. 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 301, dopo una permanenza di anni 5
in ogni grado, da guardia in poi.
2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
riveste il grado di guardia scelta, è inquadrato in quello di appuntato o, se in
possesso di una anzianità nel grado di 5 anni o di servizio di anni 15, in
quello di appuntato scelto. Le guardie con 5 anni di anzianità a detta data sono
inquadrate nel grado di guardia scelta. Negli inquadramenti, disposti secondo
l'ordine di ruolo, l'anzianità eccedente è considerata sia ai fini giuridici che
economici. 3. I richiami al
grado di guardia scelta, contenuti nelle disposizioni anteriormente vigenti, si
intendono riferiti al grado di appuntato. 4. Agli appuntati e appuntati
scelti che al 1º gennaio 1988 rivestano il grado di guardia scelta con anzianità
di grado di anni 10 o di servizio di anni 24 è estesa la normativa di cui ai
commi 2 e 3 dell'art. 21, secondo le modalità di cui al comma 16 dell'art. 3 del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella
legge 20 novembre 1987, n. 472.
5. Le stesse norme di cui al comma 16 dell'art. 3 del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre
1987, n. 472, si applicano agli appuntati scelti del Corpo forestale dello
Stato.
Articolo 24
Art. 24. 1. L'appartenente ai ruoli
della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a
concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso
ai ruoli superiori della polizia di Stato non è sottoposto alla ripetizione
degli accertamenti psico-attitudinali per la parte già effettuata all'atto
dell'ingresso in carriera, nè agli accertamenti medici previsti dai regolamenti
approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, numeri
903 e 904. 2. Devono in ogni
caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali
specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento
di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.
Articolo 25
Art. 25. 1. Il secondo comma dell'art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come
modificato dall'art. 3 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è sostituito dal
seguente: <<Tutti gli
appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della polizia di Stato, con
esclusione dei dirigenti superiori e generali e qualifiche equiparate del ruolo
di cui all'art. 21, e limitatamente alle funzioni esercitate, hanno la qualità
di ufficiale di polizia giudiziaria>>.
Articolo 26
Art. 26. 1. Per l'accesso ai ruoli del
personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate
dall'art. 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle
qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria.
Articolo 27
Art. 27. 1. In sede di prima
applicazione della presente legge: a) i vicebrigadieri, i
carabinieri e i finanzieri in ferma o in prima rafferma triennale permangono
nella rispettiva posizione di stato sino al compimento del quarto anno di
servizio, data in cui transitano in servizio permanente; b) i vicebrigadieri, i
carabinieri e i finanzieri che abbiano compiuto un anno di servizio in prima
rafferma triennale transitano in servizio permanente; c) i militari che
siano stati ammessi alla seconda rafferma triennale transitano in servizio
permanente; d) i
vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri vincolati con rafferma annuale di
esperimento permangono in tale posizione di stato. I medesimi possono ottenere a
domanda, da presentare sessanta giorni prima della scadenza del vincolo,
l'ammissione in servizio permanente; e) i vicebrigadieri, i
carabinieri e i finanzieri vincolati con rafferma provvisoria, che abbiano
riacquistato l'idoneità fisica al servizio incondizionato o nei cui confronti si
sia concluso favorevolmente il procedimento penale o disciplinare, possono
ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente se hanno compiuto
quattro anni di servizio ovvero permanere in rafferma provvisoria fino al
compimento di tale periodo di servizio.
Articolo 28
Art. 28. 1. Sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge. 2. Al personale dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si applica la legge 31
maggio 1975, n. 205.
Articolo 29
Art. 29. 1. Le disposizioni di cui ai
commi 2 e 3 dell'art. 14 entrano in vigore il 1º gennaio 1990.
Articolo 30
Art. 30. 1. Gli effetti giuridici delle
disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1º gennaio 1989;
quelli economici dal 1º luglio 1989.
2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991
al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento concernente modifiche alle norme
sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e dei militari dell'Arma dei
carabinieri e dei corrispondenti gradi degli altri corpi di polizia di lire 54
miliardi per l'anno 1989, di lire 111 miliardi per l'anno 1990 e di lire 118
miliardi per il 1991. 3. Il
Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato 1
Tabella
A Tabella di equiparazione
tra le qualifiche del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato ed
i corrispondenti gradi del personale delle forze di polizia di cui all'art. 16
della legge 1º aprile 1981, n. 121:
Agente:
carabiniere, finanziere, guardia; Agente
scelto: carabiniere scelto,
finanziere scelto, guardia scelta;
Assistente: appuntato; Assistente
capo: appuntato scelto.