ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Legge 9 dicembre 1977, n. 903
Parità di trattamento tra uomini e
donne in materia
di
lavoro
Pubblicata nella Gazz.
Uff. 17 dicembre 1977, n.343
Art.1.
E' vietata qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente
dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a
tutti i livelli della gerarchia professionale.
La discriminazione di cui al comma
precedente è vietata anche se attuata:
1) attraverso il riferimento allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;
2) in modo indiretto, attraverso
meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma
pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o
all'altro sesso.
Il divieto di cui ai commi precedenti si
applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione,
perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso
sia i contenuti.
Eventuali deroghe alle disposizioni che
precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti
individuate attraverso la contrattazione collettiva.
Non costituisce discriminazione
condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attività
della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura
del lavoro o della prestazione.
Art.2
La lavoratrice ha diritto alla stessa
retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di
pari valore.
I sistemi di classificazione
professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare
criteri comuni per uomini e donne.
Art.3
E' vietata qualsiasi discriminazione fra
uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle
mansioni e la progressione nella carriera.
Le assenze dal lavoro, previste dagli
articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai fini
della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti
collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
Art.4
Le lavoratrici, anche se in possesso dei
requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di
continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per
gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa
comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della
data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Per le lavoratrici che alla data di
entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur
avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si
prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma
precedente.
La disposizione di cui al primo comma si
applica anche alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro i tre
mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la
comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in
cui i predetti requisiti vengono maturati.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti
si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'articolo 11 della
legge stessa.
Art.5
Nelle aziende manifatturiere, anche
artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale
divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle
addette ai servizi sanitari aziendali.
Il divieto di cui al comma precedente può
essere diversamente disciplinato, o rimosso, mediante contrattazione collettiva,
anche aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo
conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi.
Della relativa regolamentazione le parti devono congiuntamente dare
comunicazione entro quindici giorni all'ispettorato del lavoro, precisando il
numero delle lavoratrici interessate.
Il divieto di cui al primo comma non
ammette deroghe per le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al
compimento del settimo mese di età del bambino.
Art. 6
Le lavoratrici che abbiano adottato
bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi
dell'articolo 314/20 del codice civile, possono avvalersi, semprechè in ogni
caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i
sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4,
lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico
relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino
nella famiglia adottiva o affidataria.
Le stesse lavoratrici possono altresì
avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'articolo 7, primo
comma, della legge di cui sopra entro un anno dall'effettivo ingresso del
bambino nella famiglia e sempreché il bambino non abbia superato i tre anni di
età, nonché del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma
dello stesso articolo 7.
Art. 7
Il diritto di assentarsi dal lavoro e il
trattamento economico previsti rispettivamente dall'art. 7 e dal secondo comma,
dell'art. 15, L. 30 dicembre 1971, n. 1204 , sono riconosciuti anche al padre
lavoratore anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'art. 314/20 del codice
civile in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano
affidati al solo padre.
A tal fine, il padre lavoratore presenta
al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia
dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché nel caso di
cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (3)
il certificato medico attestante la malattia del bambino.
Nel caso di cui al primo comma
dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , il padre lavoratore,
entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì
presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro
dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.
Le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che
prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle
dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
delle regioni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a
carattere economico, e delle società cooperative, anche se soci di queste
ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici
e familiari (3/a).
(3/a) La Corte costituzionale con
sentenza 14-19 gennaio 1987, n. 1 (Gazz. Uff. 28 gennaio 1987, n. 5 - Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7, L. 9 dicembre 1977, n.
903, nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e
il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre
lavoratrice, rispettivamente dagli artt. 6, L. 9 dicembre 1977, n. 903, 4, lett.
c), e 10, L. 31 dicembre 1971, n. 1204, siano riconosciuti anche al padre
lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per
decesso o grave infermità. Con altra sentenza 11-15 luglio 1991, n. 341 (Gazz.
Uff. 24 luglio 1991, n. 29 - Serie speciale), la Corte ha dichiarato
l'illegittimità del primo comma dell'art. 7, nella parte in cui non consente al
lavoratore, affidatario di minore ai sensi dell'art. 10, L. 4 maggio 1983, n.
184, l'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo
ingresso del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa alla moglie
lavoratrice. La stessa Corte, con sentenza 2-21 aprile 1993, n. 179 (Gazz. Uff.
28 aprile 1993, n. 18 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art.
7, nella parte in cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre
lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai
riposi giornalieri previsti dall'art. 10, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per
l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita.
Art. 8
Per i riposi di cui all'articolo 10 della
legge 30 gennaio 1971, n. 1204 , con effetto dal 1° gennaio 1978, è dovuta
dall'ente assicuratore di malattia, presso il quale la lavoratrice è assicurata,
un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi
medesimi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a
conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.
All'onere derivante agli enti di malattia
per effetto della disposizione di cui al primo comma, si fa fronte con
corrispondenti apporti dello Stato. A tal fine gli enti di malattia tengono
apposita evidenza contabile.
Art. 9
Gli assegni familiari, le aggiunte di
famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere
corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel
caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di
famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere
corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.
Sono abrogate tutte le disposizioni
legislative che siano in contrasto con la norma di cui al comma
precedente.
Art. 10
Alla lettera b) dell'art. 205 del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, approvate con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 , le
parole “loro mogli e figli” sono sostituite con le parole “loro coniuge e
figli”.
Art.11
Le prestazioni ai superstiti, erogate
dall'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese,
alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato,
al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge (3/b).
La disposizione di cui al precedente
comma si applica anche ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici nonché
in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per
lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo
dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi
professionisti.
(3/b) La Corte costituzionale, con
sentenza 25-30 gennaio 1980, n. 6 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1980, n.36), ha
dichiarato: a) l'illegittimità dell'art. 13, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636,
convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l'art. 2, L. 4 aprile
1952, n. 218, e con l'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui
(comma quinto) stabilisce che “se superstite è il marito la pensione è
corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi
del primo comma dell'art. 10”; b) d'ufficio, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo
1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 11, comma primo, L. 9 dicembre 1977, n.
903, limitatamente alle parole “deceduta posteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge”.
Art. 12
Le prestazioni ai superstiti previste dal
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 , e della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse
condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice
deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge
(4/a).
(4/a) La Corte costituzionale, con
sentenza 24 aprile 1986, n. 117 (Gazz. Uff. 7 maggio 1986, n. 20 - Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente art. 12 limitatamente alle
parole “deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge”.
Art. 13.
(5).
(5) Sostituisce l'ultimo comma dell'art.
15, L. 20 maggio 1970, n. 300
Art.14
Alle lavoratrici autonome che prestino
lavoro continuativo nell'impresa familiare è riconosciuto il diritto di
rappresentare l'impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e
di ogni altra forma associativa.
Art.15
Qualora vengano posti in essere
comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della
presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni
sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, in
funzione di giudice del lavoro, nei due giorni successivi, convocate le parti e
assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al
ricorso, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può
essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il giudizio
instaurato a norma del comma seguente.
Contro il decreto è ammessa entro
quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al pretore
che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni
degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
L'inottemperanza al decreto di cui al
primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita ai
sensi dell'articolo 650 del codice penale.
Ove le violazioni di cui al primo comma
riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di
sospensione dell'atto dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034.
Art.16
L'inosservanza delle disposizioni
contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della
presente legge, è punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.
L'inosservanza delle disposizioni
contenute nell'articolo 5 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni (6).
Per l'inosservanza delle disposizioni di
cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall'articolo 31 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204 .
(6) Comma così sostituito dall'art. 26,
D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 17
Agli oneri derivanti dall'applicazione
degli articoli 9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d'anno,
rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l'anno
finanziario 1977 con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge
8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786,
concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del
gas metano per autotrazione.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 18
Il Governo è tenuto a presentare ogni
anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente
legge.
Art.19
Sono abrogate tutte le disposizioni
legislative in contrasto con le norme della presente legge. In conseguenza,
cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere
amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le
disposizioni della presente legge.
Sono altresì nulle le disposizioni dei
contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle
imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme
contenute nella presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.