ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Legge 11/08/1991 Num. 266
Legge-quadro sul
volontariato
(in Gazz. Uff., 22
agosto, n. 196)
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Finalità e oggetto della legge.
1. La Repubblica italiana riconosce il
valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i princìpi cui le regioni e le
province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonchè i criteri cui
debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi
rapporti.
Articolo 2
Attività di volontariato.
1. Ai fini della presente legge per
attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte,
senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di
solidarietà. 2. L'attività
del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di
appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro
limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 3. La qualità di volontario è
incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e
con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa
parte.
Articolo 3
Organizzazioni di volontariato.
1. É considerato organizzazione di
volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere
l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente
delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. 2. Le organizzazioni di
volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al
perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo
solidaristico. 3. Negli
accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto
disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione
assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la
democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche
associative nonchè la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i
criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e
diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio,
dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonchè le
modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli
aderenti. 4. Le
organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari
al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare
l'attività da esse svolta. 5.
Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture
proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture
pubbliche o con queste convenzionate.
Articolo 4
Assicurazione degli aderenti ad
organizzazioni di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato
debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato,
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività
stessa, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi. 2. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati
meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive,
e sono disciplinati i relativi controlli.
Articolo 5
Risorse economiche.
1. Le organizzazioni di volontariato
traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento
della propria attività da: a) contributi degli
aderenti; b)
contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche,
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o
progetti; d)
contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti
testamentari; f)
rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti
da attività commerciali e produttive marginali. 2. Le organizzazioni di
volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui
all'art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti
per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli
articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio
d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite
esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto
costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini
della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660
del codice civile. 4. In caso
di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di
volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che
residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo
le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in
mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Articolo 6
Registri delle organizzazioni di
volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.
1. Le regioni e le province autonome
disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle
organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai
contributi pubblici nonchè per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle
agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli
articoli 7 e 8. 3. Hanno
diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che
abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti. 4. Le regioni e le province
autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine
di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività
di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province
autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento
motivato. 5. Contro il
provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di
cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera
di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La
decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli
stessi termini. 6. Le regioni
e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri
all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12. 7. Le organizzazioni iscritte nei
registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle
entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti
eroganti.
Articolo 7
Convenzioni.
1. Lo Stato, le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi
nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità
operativa. 2. Le convenzioni
devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione,
nonchè il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre
prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità
nonchè le modalità di rimborso delle spese. 3. La copertura assicurativa di
cui all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono
a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Articolo 8
Agevolazioni fiscali.
1. Gli atti costitutivi delle
organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per
fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono
esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. 2. Le operazioni effettuate dalle
organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per
fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni nè prestazioni di
servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni
di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni
che perseguono esclusivamente i fini suindicati. 3. All'art. 17 della legge 29
dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n.
102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: <<1-ter. Con i
decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princìpi e criteri
direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in
denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente
ai fini di solidarietà, purchè le attività siano destinate a finalità di
volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e
che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi
registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del
comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai
sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2
milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento
della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e
fino ad un massimo di lire 100 milioni>>. 4. I proventi derivanti da
attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta
locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i
fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di
esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide
il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per
gli affari sociali.
Articolo 9
Valutazione dell'imponibile.
1. Alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui
all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.
Articolo 10
Norme regionali e delle province
autonome.
1. Le leggi regionali e provinciali
devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del
volontariato e favorirne lo sviluppo. 2. In particolare,
disciplinano: a)
le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle
prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle
strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province
autonome; b) le
forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di
cui all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse
operano; c) i
requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle
organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai
diversi settori di intervento; d) gli organi e le
forme di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6; e) le condizioni e le
forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato; f) la partecipazione
dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art.
6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o
promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori
di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
Articolo 11
Diritto all'informazione ed
accesso ai documenti amministrativi.
1. Alle organizzazioni di volontariato,
iscritte nei registri di cui all'art. 6, si applicano le disposizioni di cui al
capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono
considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
Articolo 12
Osservatorio nazionale per il
volontariato.
1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è
istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro
per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti
delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei
regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei
mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti: a) provvedere al
censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della
conoscenza delle attività da esse svolte; b) promuovere ricerche
e studi in Italia e all'estero; c) fornire ogni utile
elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato; d) approvare progetti
sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far
fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di
intervento particolarmente avanzate; e) offrire sostegno e consulenza per
progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della
presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo
stato di attuazione delle normative nazionali e regionali; g) sostenere, anche
con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento
per la prestazione dei servizi; h) pubblicare un
bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate
alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato; i) promuovere, con
cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale
partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori
interessati. 2. É istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente
i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
Articolo 13
Limiti di applicabilità.
1. É fatta salva la normativa vigente
per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con
particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo
sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile
sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Articolo 14
Autorizzazione di spesa e
copertura finanziaria.
1. Per il funzionamento
dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di
cui al comma 2 dell'art. 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale
del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso art. 12, è
autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992
e 1993. 2. All'onere di cui
al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento: <<Legge-quadro sulle
organizzazioni di volontariato>>. 3. Le minori entrate derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 8, sono valutate complessivamente in
lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si
fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento: <<Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato>>.
Articolo 15
Fondi speciali presso le
regioni.
1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1,
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri
statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al
netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d)
del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi
speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti
locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato,
e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne
l'attività. 2. Le casse di
risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di
ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del
1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente
articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di
beneficienza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio
decreto 25 aprile 1929, n. 967 e successive modificazioni. 3. Le modalità di attuazione delle
norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla
data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 16
Norme transitorie e finali.
1. Fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le
regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei princìpi
contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in
vigore.
Articolo 17
Flessibilità nell'orario
di lavoro.
1. I lavoratori che facciano parte di
organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6, per poter espletare
attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità
di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi
collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. 2. All'art. 3 della legge 29 marzo
1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<Gli accordi
sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino
nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in
favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in
materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro
o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di
appartenenza>>.