Legge 29 marzo 2001, n. 86
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001
Art. 1.
(Indennità di trasferimento)
1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
2. L’indennità di cui al comma 1 è
ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di
alloggio gratuito di servizio.
3. Il personale che
non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del
trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone
mensile corrisposto per l’alloggio privato fino ad un importo massimo di lire
1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di
cui al presente comma si applica l’articolo 48, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
4. L’indennità di cui al
comma 1 del presente articolo compete anche al personale in servizio all’estero
ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e
27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all’atto del rientro
in Italia.
Art. 2.
(Applicazione dell’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo)
1. Il coniuge convivente del personale di cui all’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all’atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell’assegnazione del primo posto disponibile presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell’eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina.
2. Le disposizioni dell’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato all’articolo 1, comma 1.
Art. 3.
(Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l’orario di lavoro)
1. Il personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore.
2. La disposizione di cui al comma
1 si applica, altresì, al personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza che, per l’assolvimento dei compiti istituzionali di
carattere militare, è impiegato nelle attività di cui al medesimo comma
1.
3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al
comma 1 sono determinate, nell’ambito delle rispettive competenze, dal Capo di
stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai
Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza.
4. Il personale può essere impegnato nelle
attività di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l’anno e per
non più di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed
inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle
predette attività devono essere garantiti al personale il recupero delle energie
psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di
riposo.
5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è
attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del
compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire
attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse ad essa
assegnate ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 7, comma
10, quarto e quinto periodo, del medesimo decreto
legislativo.
6. La disposizione di cui al comma 1 ha
efficacia dalla data di operatività dell’indennità di cui al comma 5 e nei
limiti temporali di percezione della medesima
indennità.
7. L’indennità di cui al comma 5 non è
cumulabile con i trattamenti di cui all’articolo 1, comma 4, nonchè con le
indennità di missione all’estero.
Art. 4.
(Proroga di termini e modifiche all’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78)
1. I termini previsti dall’articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 7, comma 4, della medesima legge 31 marzo 2000, n. 78.
2. All’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 4, la lettera d) è
sostituita dalle
seguenti:
«d)
previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi
e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d’istituto, possa essere impiegato
in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle
Amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l’autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
b)
il comma 5 è sostituito dal
seguente:
«5.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4,
sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a)
l’articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive
modificazioni;
b)
gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1987, n. 240, come modificato dall’articolo 10 del decreto
legislativo 12 maggio 1995,
n. 197;
c)
il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e
successive
modificazioni;
d)
il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991,
n. 79;
e)
l’articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196».
Art. 5.
(Disposizioni in materia di ufficiali
delle Forze
armate)
1. All’articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «nomina a tenente» sono sostituite dalle seguenti: «nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante».
2. All’articolo 5, comma 3, lettera
b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall’articolo
65, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole:
«nomina a tenente» sono sostituite dalle seguenti: «nomina ad ufficiale ovvero
dal conseguimento della qualifica di aspirante».
3.
Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio
permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente
o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall’articolo 5,
comma 3, lettere a) e b), della legge 8 agosto 1990, n. 231,
e successive modificazioni, è ridotto di due anni.
4.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire
12.926 milioni per l’anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per gli anni 2002 e
successivi, si provvede per l’anno 2001 mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 50 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
(Disposizioni in materia di avanzamento in taluni ruoli delle Forze armate)
1. Dopo l’articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:
«Art. 30-bis. - (Disposizioni speciali per l’avanzamento in taluni ruoli). – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 all’ufficiale più anziano dell’Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità dell’Esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, dell’Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell’Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.
2. Il conferimento è
effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal
presente decreto per il grado di tenente generale o corrispondenti ed in deroga
all’articolo 22 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale
o gradi corrispondenti.
3. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere
dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2001, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della difesa».
Art. 7.
(Delega al Governo in materia di livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)
1. Al fine di garantire la specificità del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonchè alle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l’introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti.
2. I decreti legislativi di cui al
comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge
finanziaria per l’anno 2002 vengano stanziate le occorrenti risorse nell’ambito
delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico
impiego.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica,
sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai
fini dell’applicazione di quanto previsto al comma 1. Le risorse occorrenti,
sulla base delle esigenze definite sentite le organizzazioni sindacali e le
rappresentanze militari delle categorie interessate, sono allocate in appositi
capitoli distinti da quelli per le altre categorie di personale dei comparti del
pubblico impiego.
4. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica ai fini dell’espressione, entro trenta giorni dalla data
di assegnazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia.
Art. 8.
(Modifiche all’articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in materia di alloggi di servizio della Difesa)
1. Il termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è differito al 31 dicembre 2001.
2. All’articolo 16, comma 9, primo periodo, della legge 28 luglio 1999, n. 266, le parole: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo».
Art. 9.
(Modifica all’articolo 5 della legge 30 novembre 2000, n. 356, in materia di premio di previdenza per i sottufficiali)
1. All’articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356, le parole: «al personale dimissionario con più di sei anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza».
Art. 10.
(Mobilità del personale della Polizia di Stato)
1. Al fine di consentire la mobilità del personale della Polizia di Stato, il comma 1 dell’articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, si applica con riferimento al periodo 1999-2003.
2. La validità delle graduatorie
dei concorsi già espletati, non scadute al 1º gennaio 1999, da utilizzare per la
copertura dei posti di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 17 agosto
1999, n. 288, è prorogata al 31 dicembre
2002.
3. Le assunzioni conseguenti all’applicazione
del presente articolo sono disposte nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e sono considerate prioritarie ai sensi dell’articolo
39, comma 2, sesto periodo, della medesima legge n. 449 del 1997, e
successive modificazioni.
Art. 11.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 660 milioni per l’anno 2001, in lire 163.000 milioni per l’anno 2002 e in lire 275.000 milioni a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
(Ulteriore copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie previste dall’articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e con la progressiva soppressione, nei ruoli della Polizia di Stato, di ottanta unità dall’organico dei commissari della Polizia di Stato, di duecento unità dall’organico degli ispettori della Polizia di Stato e di venti unità dall’organico dei direttivi tecnici ingegneri.
Art. 13.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2001.
2. La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, e l’articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e successive modificazioni, continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000.