ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Legge 31 dicembre
1996, n. 675
(in Suppl. ordinario n. 3, alla Gazz. Uff.
n. 5, 8 gennaio)
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Art. 1. Finalità e
definizioni.
1. La presente legge garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i
diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. 2. Ai fini della presente legge si
intende: a) Per
<<banca di dati>>, qualsiasi complesso di dati personali, ripartito
in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una
pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento; b) per
<<trattamento>>, qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati; c) per <<dato
personale>>, qualunque informazione realtiva a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale; d) per
<<titolare>>, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono
le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati
personali, ivi compreso il profilo della sicurezza; e) per
<<responsabile>>, la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali; f) per
<<interessato>>, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali; g) per
<<comunicazione>>, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione; h) per
<<diffusione>>, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione; i)
per <<dato anonimo>>, il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
l) per <<blocco>>, la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; m) per
<<Garante>>, l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30.
Art. 2. Ambito di applicazione.
1. La presente legge si applica al
trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
Art. 3. Trattamento di dati per fini esclusivamente personali.
1. Il trattamento di dati personali
effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto
all'applicazione della presente legge, semprechè i dati non siano destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione. 2. Al trattamento di cui al comma
1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui
all'art. 15, nonchè le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Art. 4. Particolari trattamenti in ambito pubblico.
1. La presente legge non si applica
al trattamento di dati personali effettuato: a) dal Centro
elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, come
modificato dall'art. 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati
destinati a confluirvi in base alla legge, nonchè in virtù dell'accordo di
adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso
esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388; b) dagli organismi di
cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati
coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della medesima legge; c) nell'ambito del
servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del
codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778 e
successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei
carichi pendenti nella materia penale; d) in attuazione
dell'art. 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di
giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della
magistratura e del Ministero di grazia e giustizia; e) da altri soggetti
pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge
che prevedano specificamente il trattamento. 2. Ai trattamenti di cui al comma
1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18,
31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonchè, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla
lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5. Trattamento di dati
svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici.
1. Il trattamento di dati personali
svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto
alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di
tali mezzi.
Art. 6. Trattamento di dati
detenuti all'estero.
1. Il trattamento nel territorio dello
Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della
presente legge. 2. Se il
trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali
fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni
dell'art. 28.
Art. 7. Notificazione.
1. Il titolare che intenda procedere ad
un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della
presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante. 2. La notificazione è effettuata
preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con
altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle
operazioni da svolgere, nonchè dalla durata del trattamento e può riguardare uno
o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta
solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere
l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del
trattamento. 4. La
notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare; b) le finalità e
modalità del trattamento; c) la natura dei dati,
il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si
riferiscono; d)
l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; e) i trasferimenti di
dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora,
riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio
nazionale; f) una
descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure
tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati; g) l'indicazione della
banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonchè
l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal
territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si
considera responsabile il notificante; i) la qualità e la
legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel
registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, nonchè coloro che
devono fornire le informazioni di cui all'art. 8, comma 8, lettera d), della
legge 29 dicembre 1993, n, 580, alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste
ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 33,
comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la
notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria;
gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini
professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
Art. 8. Responsabile.
1. Il responsabile, se designato, deve
essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 2. Il responsabile procede al
trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. 3. Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche
mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente
specificati per iscritto. 5.
Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno
accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
Art. 9. Modalità di raccolta e
requisiti dei dati personali.
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere: a) trattati in modo
lecito e secondo correttezza; b) raccolti e
registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; c) esatti e, se
necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una
forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
Art. 10. Informazioni rese al
momento della raccolta.
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati per
iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i
dati; b) la
natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di
un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui
all'art. 13; f)
il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la
sede del titolare e, se designato, del responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1
può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la
cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o
di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4,
comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d). 3. Quando i dati personali non
sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 4. La disposizione di cui al comma
3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di
mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso
in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si
applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento.
Art. 11. Consenso.
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammeso solo con il consenso
espresso dall'interessato. 2.
Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso. 3. Il consenso
è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e
documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni
di cui all'art. 10.
Art. 12. Casi di esclusione del
consenso.
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento: a)
riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per
l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su
richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale; c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque; d) è
finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel rispetto del codice di
deontologia di cui all'art. 25; f) riguarda dati
relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati
nell'art. 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale; g) è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo,
nel caso in cui l'interessato non può prestar il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere; h) è
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e
successive modificazioni, o comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 13. Diritti
dell'interessato.
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto: a) di conoscere,
mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a),
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) di essere informato
su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere a), b) e h); c) di ottenere, a cura
del titolare o del responsabile, senza ritardo: 1) la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e
della loro origine, nonchè della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 2) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati; 4)
l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) di opporsi, in
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; e) di opporsi, in
tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a
fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non
oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di
esercitare gratuitamente tale diritto. 2. Per ciascuna richiesta di cui
al comma 1, lettera c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese,
non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i
limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3. 3. I diritti di cui al comma 1
riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse. 4. Nell'esercizio dei diritti di
cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limittamente alla fonte della notizia.
Art. 14. Limiti all'esercizio
dei diritti.
1. I diritti di cui all'art. 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti: a) in base alle
disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive
modificazioni; b)
in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 e successive
modificazioni; c)
da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'art. 82 della
Costituzione; d)
da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonchè la tutela della loro stabilità; e) ai sensi dell'art.
12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio
del diritto di cui alla medesima lettera h). 2. Nei casi di cui al comma 1 il
Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'art. 31, comma 1,
lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'art. 32, commi 6
e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione.
Art. 15. Sicurezza dei dati.
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso, non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta. 2. Le misure minime
di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17,
comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione e il Garante. 3. Le misure di sicurezza di cui
al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi
regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata. 4. Le misure di sicurezza relative
ai dati trattati dagli organismi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Art. 16. Cessazione del
trattamento dei dati.
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere: a) distrutti; b) ceduti ad altro
titolare, purchè destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi
per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini
esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione. 3. La cessione
dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di
altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla
ed è punita ai sensi dell'art. 39, comma 1.
Art. 17. Limiti
all'utilizzabilità di dati personali.
1. Nessun atto o provvedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento
umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato. 2. L'interessato può opporsi ad
ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma
1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), salvo che
la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base
di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18. Danni cagionati per
effetto del trattamento di dati personali.
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'art. 2050 del codice civile.
Art. 19. Incaricati del
trattamento.
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità.
Art. 20. Requisiti per la
comunicazione e la diffusione dei dati.
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono
ammesse: a) con
il consenso espresso dell'interessato; b) se i dati
provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti
stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità; c) in adempimento di
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria; d)
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della
riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui
all'art. 25; e)
se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; f) qualora siano
necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere; g) limitatamente alla
comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui
alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'art. 60 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, nonchè tra società controllate e società collegate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono
stati notificati ai sensi dell'art. 7, comma 2, per il perseguimento delle
medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 2. Alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'art. 27.
Art. 21. Divieto di
comunicazione e diffusione.
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'art. 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia
decorso il periodo di tempo indicato nell'art. 9, comma 1, lettera e). 3. Il Garante può vietare la
diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di
soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi
della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi
dell'art. 29, commi 6 e 7. 4.
La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: a) qualora siano
necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di
dati anonimi; b)
quando siano richieste dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), d)
ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia.
Art. 22. Dati sensibili.
1. I dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e
previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare. 3. Il trattamento dei dati
indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge
nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. 4. I dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di
trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito
codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art.
31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.
Art. 23. Dati inerenti alla
salute.
1. Gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza
l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il
perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute
dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività,
in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa
autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato
dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. é vietata la
comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con
l'autorizzazione. 4. La
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel
caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 24. Dati relativi ai
provvedimenti di cui all'art. 686 del codice di procedura penale.
1. Il trattamento di dati personali
idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2
e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e le precise operazioni autorizzate.
Art. 25. Trattamento di dati
particolari nell'esercizio della professione di giornalista.
1. Salvo che per i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non
è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'art. 22 è effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al
medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui
all'art. 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in
conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza
l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'art. 31, comma 1, lettera h),
l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un
apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma
1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero
successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia
degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. 3. Ove entro sei mesi dalla
proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato
adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in
via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso
codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle
prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il
trattamento ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera l). 4. Nel codice di cui ai commi 2 e
3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da
quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Art. 26. Dati concernenti
persone giuridiche.
1. Il trattamento nonchè la cessazione
del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non
sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si
applicano le disposizioni dell'art. 28.
Art. 27. Trattamento da parte di
soggetti pubblici.
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il
trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 2. La comunicazione e la
diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati
trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento,
o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
all'art. 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la
comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della
presente legge. 3. La
comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a
privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di
legge o di regolamento. 4. I
criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui al'art. 5 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto
delle disposizioni della presente legge.
Art. 28. Trasferimento di dati
personali all'estero.
1. Il trasferimento anche temporaneo
fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora
sia diretto verso un paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24. 2. Il trasferimento può avvenire
soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di
venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24. 3. Il
trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di
transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato
ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a
quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalità del
trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei
dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora: a) l'interessato abbia
manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta; b) sia necessario per
l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su
richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un
contratto stipulato a favore dell'interessato; c) sia necessario per
la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con
regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti; d) sia necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; e) sia necessario per
la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere; f) sia
effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia; g) sia autorizzato dal
Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate
anche con un contratto. 5.
Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta
opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7. 6. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità. 7.
La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi
dell'art. 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall'art.
31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico
atto unitamente a quella prevista dall'art. 7.
Art. 29. Tutela.
1. I diritti di cui all'art. 13, comma
1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al
Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo
oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria. 2. Salvi i casi in cui il decorso
del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il
ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni
dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione
del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto. 3. Nel procedimento dinanzi al
Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere
sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di
presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio,
l'espletamento di perizie. 4.
Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso,
ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento
è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del
Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in
via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero
l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni,
non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale
decisione. 6. Avverso il
provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o
l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il
titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento o dalla data del rigetto tacito, L'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'art. 4 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, e può sospendere, a richiesta,
l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso
unicamente il ricorso per cassazione. 8. Tutte le controversie, ivi
comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 22,
comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono
di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. 9. Il danno non patrimoniale è
risarcibile anche nei casi di violazione dell'art. 9.
Art. 30. Istituzione del
Garante.
1. é istituito il Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. 2. Il Garante
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 3. Il Garante è organo collegiale
costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal
Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un
presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra
persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta
competenza nelle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza
di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il
presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, nè essere amministratori o dipendenti di
enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive. 5. All'atto dell'accettazione
della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti
di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa
non può essere sostituito. 6.
Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la
retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri
compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di
quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono
determinate, con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3, in misura tale da
poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Art. 31. Compiti del Garante.
1. Il Garante ha il compito di: a) istituire e tenere
un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni
ricevute; b)
controllare se i trattamenti fono effettuati nel rispetto delle norme di legge e
di regolamento e in conformità alla notificazione; c) segnalare ai
relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere
il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; d) ricevere le
segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li
rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere
sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 29; e) adottare i
provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti; f) vigilare sui casi
di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento; g) denunciare i fatti
configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni; h) promuovere
nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona
condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai
regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; i) curare la
conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative
finalità, nonchè delle misure di sicurezza dei dati di cui all'art. 15; l) vietare, in tutto o
in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione
della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli
effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un
pregiudizio rilevante per uno o più interessati; m) segnalare al
Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del
settore; n)
predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di
attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce; o) curare l'attività
di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge
21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità destinata ai fini della cooperazione tra
Stati ai sensi dell'art. 13 della Convenzione medesima; p) esercitare il
controllo sui trattamenti di cui all'art. 4 e verificare, anche su richiesta
dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai
regolamenti. 2. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante all'atto
della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge. 3. Il registro di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'art. 33, comma
5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante
promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante
almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. 4. Contro il divieto di cui al
comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere proposta opposizione ai
sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a
tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a
partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di
comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la
collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo. 6. Le disposizioni del comma 5 si
applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza
competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la
radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32. Accertamenti e
controlli.
1. Per l'espletamento dei propri compiti
il Garante può richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche
a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti. 2. Il Garante, qualora ne ricorra
la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali
occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo,
avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello
Stato. 3. Gli accertamenti di
cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale
competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale
provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le
relative modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui
all'art. 33, comma 3. 4. I
soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire. 5. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271. 6. Per i trattamenti di
cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il
tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta
conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al
titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne
verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a
quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo
che ricorrano i motivi di cui all'art. 10, comma 4, della legge 1º aprile 1981,
n. 121, come sostituito dall'art. 42, comma 1, della presente legge, o motivi di
difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora
risulti necessario in ragione della specificità della verifica, il membro
designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto
ai sensi dell'art. 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi
secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal
presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle
funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio,
individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui
all'art. 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di
cui all'art. 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli
atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
Art. 33. Ufficio del Garante.
1. Alle dipendenze del Garante è posto
un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni
effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di
provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a
quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del
Garante. 2. Le spese di
funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato
a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione
finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. 3. Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonchè quelle
dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme
del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste le norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'art. 29, commi da 1 a
5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento
medesimo, il pieno rispetto del contradditorio tra le parti interessate, nonchè
le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui
all'art. 13, nonchè della notificazione di cui all'art. 7, per via telematica o
mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di
regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso
tale termine il regolamento può comunque essere emanato. 4. Nei casi in cui la natura
tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi
dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe
professionali. 5. Per
l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di
sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici
propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge,
appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in
caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati. 6. Il personale addetto
all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di
cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine
a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
Art. 34. Omessa o infedele
notificazione.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non
provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in
esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da
tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'art.
16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno.
Art. 35. Trattamento illecito di
dati personali.
1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a
due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la
reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o
diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22,
23 e 24, ovvero del divieto di cui all'art. 28, comma 3, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è
da uno a tre anni.
Art. 36. Omessa adozione di
misure necessarie alla sicurezza dei dati.
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di
adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in
violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art.
15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento,
la pena è della reclusione da due mesi a due anni. 2. Se il fatto di cui al comma 1 è
commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.
Art. 37. Inosservanza dei
provvedimenti del Garante.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non
osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'art. 22, comma 2, o
dell'art. 29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 38. Pena accessoria.
1. La condanna per uno dei delitti
previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 39. Sanzioni
amministrative.
1. Chiunque omette di fornire le
informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli
articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. La violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre
milioni. 3. L'organo
competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente
articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
Art. 40. Comunicazioni al
Garante.
1. Copia dei provvedimenti emessi
dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e
dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.
Art. 41. Disposizioni
transitorie.
1. Fermo restando l'esercizio dei diri
tti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che
prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati
personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge
stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva
l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione
dei dati previste dalla presente legge. 2. Per i trattamenti di dati
personali iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge o
nei novanta giorni successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli
articoli 7 e 28 devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art. 33, comma
1, ovvero, per i trattamenti di cui all'art. 5 riguardanti dati diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio 1998. 3. Le misure minime di sicurezza
di cui all'art. 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di
tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da
evitare un incremento dei rischi di cui all'art. 15, comma 1. 4. Le misure di cui all'art. 15,
comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti. 5. Nei dodici mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui
all'art. 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, e all'art. 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle
disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante. 6. In sede di prima applicazione
della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'art. 30, le
funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui
all'art. 29. 7. Le
disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si
applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione, a decorrere dal
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 42. Modifiche a
disposizioni vigenti.
1. L'art. 10 della legge 1º aprile 1981,
n. 121, è so stituito dal seguente:
<<Art. 10 (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro elaborazione
dati è esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai
regolamenti. 2. I dati e le
informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in
procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione
delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'art. 7, fermo restando
quanto stabilito dall'art. 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso
di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro
trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 3. La persona alla quale si
riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo
comma dell'art. 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano
trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la
loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 4. Esperiti i necessari
accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla
richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere
sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della
criminalità, dandone informazione al Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 5. Chiunque viene a conoscenza
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può
chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione,
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il
tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile>>. 2.
Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è
sostituito dal seguente:
<<1. é istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, denominata "Autorità" ai fini del presente decreto; tale
Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione>>. 3. Il
comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è
sostituito dal seguente:
<<1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento
giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonchè la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio
di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si
applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per
l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare
nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di
centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui
al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di
incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998>>. 4. Negli articoli 9, comma 2, e
10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: <<Garante
per la protezione dei dati>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali>>.
Art. 43. Abrogazioni.
1. So no abrogate le disposizioni di
legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il
quarto comma dell'art. 8 ed il quarto comma dell'art. 9 della legge 1º aprile
1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all'art. 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce
all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in
attuazione del citato art. 8 della legge n. 121 del 1981. 2. Restano ferme le disposizioni
della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, nonchè, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135 e successive
modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonchè le
vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi
di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono
divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati
personali. 3. Per i
trattamenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta
fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all'art. 6, primo
comma, lettera a), della legge 1º aprile 1981, n. 121.
Art. 44. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire
12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni,
l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire
3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni
per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari
esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 45. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.