Legge 27 marzo 1992 n. 257. Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto. Pubblicato sul supplemento
ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 87 del 13 aprile 1992 - Serie generale
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione,
l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel
territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo
contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio,
per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e
dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la
realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate
dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di
materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo
sull'inquinamento da amianto. 2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione,
l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di
amianto, di prodotti di amianto, o di prodotti contenenti amianto, ivi compresi
quelli di cui alle lettere c) e g) della tabella allegata alla presente legge,
salvo i diversi termini previsti per la cessazione dalla produzione e dalla
commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) amianto: i silicati
fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277; b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di
prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice
friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano
immettere nell'ambiente fibre di amianto; c) rifiuti di amianto: i materiali
di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle
lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di
decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto
che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di
amainto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo
3.
Art. 3 - Valori limite
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove
si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano
bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle
imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di
smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare
i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277, come modificato dalla presente legge. 2. I limiti, le procedure e i
metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto,
compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, si intendono
definiti secondo la direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987. Il
termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta
direttiva, di cui agli articoli 1 e 67della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è
differito al 30 giugno 1992. 3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei
limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono disposti, anche su
proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. La lettera a) del comma
1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita
dalla seguente: " a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo". 5.
Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è
abrogato.
CAPO II - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E NORME DI
ATTUAZIONE
Art. 4 - Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi
ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto
1. Con decreto del Ministro della sanità , di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente,
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita, presso il
Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali
e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata
commissione, composta da: a) due esperti di tecnologia industriale, designati
dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; b)
due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) due esperti di problemi
dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal
Ministro della sanità d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e
di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro
dell'ambiente; e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; f) un esperto
dell'Istituto superiore di sanità g) un esperto del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR); h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA); i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL); l) tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; m)
due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali
del settore; n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale
di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. La commissione
di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da un Sottosegretario
di Stato da questi delegato.
Art. 5 - Compiti della commissione
1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede: a) ad acquisire i dati
dei censimenti di cui all'articolo 10; b) a predisporre, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi
dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di
coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio
sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica; c) a
predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito
di rifiuti di amianto, noncvhé sul trattamento, imballaggio, e la ricopertura
dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive
modificazioni e integrazioni; d) ad individuare i requisiti per la
omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che
contengono tali materiali, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi
sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del
CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza
dei prodotti; e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla
denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi
dell'amianto; f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, normative e metodologie tecnoche per gli interventi
di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innoquo l'amianto. 2. Per
l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può avvalersi
della collaborazione di istituti ed enti di ricerca. 3. La commissione
predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa
attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al Ministro
dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 6 - Norme di attuazione
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro della sanità, può integrare con proprio decreto, sulla proposta
della commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277. 2. Entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce con
proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui
all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la
omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che
contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la
sostituzione dei componenti di amianto. 3. Il Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie
tecnoiche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f). 4. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta con proprio
decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i disciplinari tecnici i cui all'articolo 5, comma
1, lettera c). 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio
decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della
presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n. 400. 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta annualmente al parlamento,
anche sulla base dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, urelazione
sullo stato di attuazione della presente legge. 7. Le disposizioni
concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti
che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai
componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore
ovvero di innoquità accertata dall'Istituto superiore di sanità.
Art. 7 - Conferenza nazionale
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di
cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale
sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei
materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di
esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle
associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti
riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti di ricerca.
CAPO III - TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE
Art. 8 - Classificazione, imballaggio, etichettatura
1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei
prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n.
256, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.
Art. 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione
e sulle operazioni di smaltimento e bonifica
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei
processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica
dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento
e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono
situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione
che indichi: a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti
di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica; b) le
attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli
addetti, il carattere e la durata delle loro attività, e le esposizioni
all'amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli
eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di
adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela
dell'ambiente. 2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti
di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni
annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della
sanità. 3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al
comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo
quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.
Art. 10 - Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro
centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, i piani di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. 2. I piani di cui al comma 1
prevedono tra l'altro: a) il censimento dei siti interessati da attività di
estrazione dell'amianto; b) il censimentto delle imprese che utilizzano o
abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle
imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica; c) la
predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e
realizzare la relativa bonifica dei siti; d) l'individuazione dei siti che
devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di
amianto; e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di
sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità
sanitarie locali competenti per territorio; f) la rilevazione sistematica
delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto; g) il
controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative
all'amianto; h) la predisposizione di specifici corsi di formazione
professionale ed il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle
attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree
interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi; i)
l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la
dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di
controllo previste dalla presente legge; l) il censimento degli edifici nei
quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice
friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico
o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. 3) I piani di
cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni. 4. Qualora
le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano
ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il il Ministro
dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al
medesimo comma 1.
Art. 11 - Risanamento della miniera di Balangero
Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordodi programma
con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il
Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana di
Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della
miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorità di utilizzo dei
lavoratori della medesima miniera nelle attività di bonifica. 2. Per il
finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 è autorizzata, a
carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di lire
15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993. 3. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e a
lire 15 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la
riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale
limite di impegno dal 1993)".
Art. 12 - Rimozione dell'amianto e tutela
dell'ambiente
1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli
edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del
personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti
locali. 2. Con decreto del Ministero della sanità, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle
analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla
programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le
procedure da eseguire nei diversi processi lavorativi di rimozione. 3.
Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i
risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali
contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle
operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili. 4. Le
imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la
bonifica delle aree interessate debbono iscriversi ad una speciale sezione
dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i
termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente
comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle
lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera h), della presente legge. 5. Presso le unità sanitarie locali è
istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto
floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli
immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla
presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di
eseguire i lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso
le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure
cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del
censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l). 6. I rifiuti di
amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità,
come la friabilità e la densità.
CAPO IV - MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI
Art. 13 - Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento
anticipato
1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano, ovvero estraggono
amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è
concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la
normativa vigente. 2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di
cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure
fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità
assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste
dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di
un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una
maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo
necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto
dalle disposizioni soprachiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso
tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta
anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne. 3. Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la
selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di
seicento unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati. 4. Le imprese,
singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri di cui al
comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo,
presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano
l'esistenza o l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone
l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di
cui al comma 2. 5. La facoltà di pensionamento anticipato può essere
esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze
accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare
all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà
di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione
all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero
entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al
medesimo comma 2, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del
termine trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le
domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera c),
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in cui
il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato
sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione
in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di
lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue
nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione. 6. Per
i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane
coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione
lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è
moltiplicato per il coefficiente di 1,5. 7. Ai fini del conseguimento delle
prestazioni pensionistiche per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1,
anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o
fallite, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione
all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di
provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5. 8.
ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro
soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali
derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i 10
anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5. 9. Ai dipendenti delle
miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al comma 1, anche se in
corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che
possano far valere i medesimi requisiti di età e anzianità contributiva previsti
dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali (INPDAI), è dovuto, dall'Istituto medesimo, a doamnda e a decorrere
dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di
lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto
assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di
risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se
uomini, e cinquantacinque anni se donne. 10. L agestione di cui all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fndo pensioni lavoratori
dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari
all'importo risultante dall'aliquota contributiva in vigore per il Fondo
medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavooratore
interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile
della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa,
entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere
a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un
contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente
comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con
addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un
numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di
anticipazione della pensione. 11. Nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
modificazioni, nonché nelle zone industriali in declino, individuate dalla
decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989
(89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del COnsiglio, del 24
giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente articolo è ridotto al
venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei
confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, e al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e
integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111, (primo comma,
n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. 12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per
il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando, per il 1992, l'accantonamento "Finanziamento di un piano di
pensionamenti anticipati" e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento "Interventi
in aree di crisi occupazionale". 13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
CAPO V - SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Art. 14 - Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione
produttiva
1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che
producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n.46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica
finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo
sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi
dell'amianto. 2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività
di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto,
la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree
interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi
programmi. 3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale per la riconversione delle
produzioni di amianto". 4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento
della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le
priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i
criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento. 5. Le disponibilità
del fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in
conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di
riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il
reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla base id
programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative. 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i
termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione
dei contributi. 7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può
essere elevato fino al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle
imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa
integrazione guadagni. 8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il
conferimento al FOndo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in
ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993. 9.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il
1992 e di lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la riconversione delle
produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno
dal 1993)". 10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi
di cui ai commi 1 e 2.
CAPO VI - SANZIONI
Art. 15 - Sanzioni
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori
limite di cui all'articolo3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2
dall'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50
milioni. 2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle
misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi
3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35
milioni. 3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e
bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si
applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni. 4.
Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9,
comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da
lire 5 milioni a lire 10 milioni. 5. Alla terza irrogazione di sanzioni
previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16 - Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2
miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto". 2. Per la
realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi contributi a carico
del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992,
1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni
1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la protezione
dalla esposizione all'amianto". 4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
a concedere nell'anno 1992, entro il limite massimo di mutui concedibili dalla
Cassa medesima ai sensi della legislazione vigente, agli enti locali che
rientrano nei piani di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica delle
strutture di competenza, previa certificazione dell'inesistenza di cespiti
delegabili, entro il limite complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali con
ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 6,3
miliardi annui a decorrere dall'anno 1993. 5. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6.3 miliardi a decorrere dall'anno
1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto (di cui 6,3 miliardi
quale limite di impegno dal 1993)". 6. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addì 27 marzo 1992
Firmato: Cossiga Andreotti, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Martelli
Tabella (prevista dall'articolo 1, comma 2).
- a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge);
- b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di
fluidi, a uso civile ed industriale (due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge);
- c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine ed impianti
industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli
ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche
tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge);
- f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a
forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
- g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande
e di medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
- i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge);
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