ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
L 10/03/1987 Num. 100
(in Gazz. Uff.,
23 marzo, n. 68)
Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1. A
decorrere dal 1º gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorità prima di aver
trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico
previsto dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito
dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. 2. Il predetto trattamento è
ridotto: a) alla
metà, se il trasferimento è disposto dopo un periodo di permanenza nella sede
superiore a quattro anni ma inferiore a otto; b) ad un terzo, se il
trasferimento è disposto dopo otto anni di permanenza nella sede. 3. Il trattamento di cui ai commi
1 e 2 è ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di
alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello
celibe obbligato ad alloggiare in caserma. 4. La programmazione dei
trasferimenti di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito degli stanziamenti
previsti e dei successivi adeguamenti disposti con legge di bilancio. 5. Il coniuge convivente del
personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una
amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento, ad essere
impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive
amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella
sede più vicina.
Articolo 2
1.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40
miliardi per il 1987 ed in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989,
si provvede, quanto a lire 40 miliardi per il 1987, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando
parzialmente la voce: Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore a
realizzazione di interventi, strutture e quanto altro occorrente per
l'aggiornamento dei docenti; quanto a ciascuno degli anni 1988-1989 si provvede:
quanto a lire 20 miliardi parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ordinamento
del Corpo di polizia penitenziaria; quanto a lire 50 miliardi per il 1988
parzialmente utilizzando l'accantonamento: Misure di sostegno delle associazioni
ed enti con finalità di interesse collettivo; quanto a lire 50 miliardi per il
1989 parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ristrutturazione
dell'Amministrazione finanziaria.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.