
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E
PROGRESSO
Legge 24/12/1993 Num. 537
(in Suppl.
ordinario n. 121, alla Gazz. Uff. n. 303, del 28 dicembre
1993)
Interventi correttivi di finanza pubblica.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Art. 1. Organizzazione della
pubblica amministrazione.
1. Il Governo è delegato a emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti a: a) riordinare,
sopprimere e fondere i Ministeri, nonchè le amministrazioni ad ordinamento
autonomo; b)
istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante
interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a
nuove persone giuridiche; c) riordinare i
servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le
amministrazioni interessate.
2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai
seguenti princìpi e criteri direttivi, nonchè a quelli contenuti nella legge 7
agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni: a) eliminazione delle
duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione
della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di
sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in
materia di ambiente e territorio, quelle in materia di economia, quelle in
materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo
della spesa; c)
riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di tutti i
centri esistenti e le attività istituzionali svolte fuori dal territorio
nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane allo scopo di
programmare le iniziative per l'internazionalizzazione dell'economia italiana,
riorganizzare e programmare in maniera coordinata le attività economiche
provinciali, regionali e nazionali; d) possibilità di
istituzione del Segretario generale; e) diversificazione
delle funzioni di staff e di line; f) istituzione di
strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneità, di
complementarietà e di organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici
esistenti; g)
diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la
riduzione dei tempi dell'azione amministrativa; h) istituzione di
servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo
interno, sulla base del criterio della uniformità delle soluzioni
organizzative; i)
introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e
di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali; l) attribuzione al
Governo e ai Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potestà
regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti princìpi: 1)
separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette
dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di
governo e amministrazione; 2)
organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di
flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo
svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici
obiettivi;
3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla
conferenza di servizi prevista dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonchè di
strumenti di verifica periodica dell'organizzazione; 5)
ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di
migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione; m) attribuzione agli
organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante
interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni
attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonchè di risoluzione dei
conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso
all'autorità giudiziaria;
n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante
l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti
alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello
Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti; o) attribuzione alle
amministrazioni centrali di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione,
sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a
livello regionale e subregionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di
mezzi e strutture, nonchè di gestione; p) agevolazione
dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la
concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi
polifunzionali. 3. Entro
duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli
schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine
dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per
la materia di cui ai commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al
comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e
previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con
uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994. 5. In ogni regione e provincia è
istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. 6. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede
all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei
rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche,
secondo i criteri di cui all'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nonchè al conferimento delle
competenze già attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro,
ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza. 7. Sono fatte salve le competenze
della Regione siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della
Regione Valle d'Aosta. 8.
Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina
mercantile. 9. é istituito il
Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni,
uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo
quanto disposto dal comma 10.
10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero
della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino.
Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM). 11. Con decreti del Ministro dei
trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla
individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del
Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la
difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede,
inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per
l'anno 1993. 12.
L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è articolata
in: a)
dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni
in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione
di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonchè
per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni
interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità; b) servizi, per
l'assolvimento di compiti strumentali. 13. La costituzione dei
dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione
dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri: a) la determinazione
dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità,
complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la
riduzione degli uffici dirigenziali; b) l'organizzazione
dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per
corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non
permanenti e per raggiungere specifici obiettivi; c) gli uffici
costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei
servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto
dal comma 2, lettera l), n. 1); d) l'ordinamento
complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure,
riducendone i tempi;
e) le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato Spa sono
esercitate da un'apposita unità di controllo. 14. La dotazione organica del
Ministero dei trasporti e della navigazione è rideterminata, per le materia non
trasferite, ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le
duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere
la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare
la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento
dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti
nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso
di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso. 15. Ogni tre anni,
l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è sottoposta a
verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della
verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. 16. Il regolamento di cui al comma
13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti
e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla
data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è
innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli
organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero
della marina mercantile. 17.
Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria
centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui
è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali
della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni
organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a
carico del bilancio dello Stato.
18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale
gente dell'aria. 19. Con
successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, è riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le
competenze della Regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le
disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione. 20. Sono fatte salve le competenze
del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo. 21. Sono soppressi il Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il
Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato
interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la
protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il
Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il
Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la
programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale
per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali
di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo
interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta
eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
(CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il
controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di
cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge
la partecipazione di più Ministri o di loro delegati. 22. L'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni, è ridotta di
lire 500 milioni annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale
per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la
salvaguardia di Venezia, di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798,
sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli
interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984. 23. é soppressa la Commissione di
vigilanza sul debito pubblico, di cui all'art. 90 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343. 24. Con uno o più regolamenti da
emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
procederà a definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare
organicamente la disciplina della normativa nelle relative materia, anche
attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie,
conformemente ai seguenti criteri e princìpi: a) attribuzione al
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni
in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonchè di
coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche
comunitarie; b)
utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento
delle attività regionali; c) attribuzione alla
responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni
e dei compiti settoriali; d) attribuzione alle
regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai
soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni
stesse; e)
semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della
prevalente natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le
competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili,
ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la
modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione
amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche
internazionali nei relativi settori.
25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del
CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del
Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel
settore della difesa del suolo.
26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del
parere delle competenti Commissioni.
27. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono
adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1.
Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonchè
di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici,
conformemente ai seguenti criteri e princìpi: a) accorpare le
funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in
seguito all'accorpamento; b) sostituire gli
organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241;
c) ridurre il numero dei componenti; d) trasferire ad
organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, le funzioni
deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo,
l'esercizio in forma collegiale; e) escludere la
presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli
organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure
di concorso. 29. Il Consiglio
superiore della pubblica amministrazione è soppresso. Le funzioni sono devolute
al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono
trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica. 30. L'Autorità per l'Adriatico è
soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle amministrazioni statali
competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla
conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La
legge 19 marzo 1990, n. 57 e le successive disposizioni modificative ed
integrative sono abrogate.
31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli di
spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n.
2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi
stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996. 32. Il Governo è delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di
previdenza e assistenza. 33.
Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si atterrà
ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nonchè a quelli contenuti nella legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni: a) eliminazione delle
duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione
degli enti, anche mediante: 1) la
fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia
infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero
omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime; 2)
l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo
le rispettive competenze, in enti similari già esistenti; 3)
l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); 4)
l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici
di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o
altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti
stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di
autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme
restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione
agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali
essi risultano istituiti; 5) il
risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:
5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;
5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;
5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto
equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali; b) distinzione fra
organi di indirizzo generale e organi di gestione; c) eliminazione delle
duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con esclusione delle pensioni di
reversibilità, fatti comunque salvi i diritti acquisiti; d) limitazione dei
benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate; e) eliminazione a
parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento
previdenziale; f)
soppressione degli enti. 34.
Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione
di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive
ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in
enti già esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in
armonia con i princìpi di cui al comma 33.
35. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a
riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o
collegate. 36.
Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il Governo si atterrà
ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nonchè a quelli contenuti nella legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni: a) fusione degli enti
con finalità omologhe o complementari; b) contenimento della
spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione
e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del
contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che
possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero; c) riduzione del
numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione; d) trasformazione in
associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura
associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse
pubblico. 37. Nei casi di
fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 33
e alla lettera a) del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire che il
controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante
dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259. 38. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti
Commissioni. 39. Sono
abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o
indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale
dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino al suo
definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi
retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico
fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si
applicano le disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52. 40. Le gestioni liquidatorie degli
enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno alla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad
essi relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione è tenuto a consegnare
le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli
allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro -
Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti
disciolti, che adotta i provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione
entro sei mesi dalla consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni
liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del
Ministero del tesoro, la detta amministrazione può compiere qualsiasi atto di
gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e
determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli
enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per
la riscossione dei crediti può fare ricorso alla procedura prevista dal testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639. 41. Le disposizioni dei
commi da 32 a 40 non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e
finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD). 42. Per effetto delle disposizioni
dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa
dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di
lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100
miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. 43. L'Opera di previdenza e
assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre
1973, n. 829 e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1º giugno
1994. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione
dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla società Ferrovie dello Stato
Spa del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonchè dei rapporti attivi e
passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale può essere trasferito, a
domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che
disciplinano la mobilità. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente
attribuite alla società Ferrovie dello Stato Spa compatibilmente con la sua
natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la
disciplina civilistica dei corrispondenti istituti.
Art. 2. Semplificazione e
accelerazione dei procedimenti amministrativi.
1. Con regolamento da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la materia dei
progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei
progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti-pilota
finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli
articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio
1986, n. 13, al cui finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito dall'art. 26 della legge
11 marzo 1988, n. 67 e successivamente integrato. 2. Il regolamento di cui al comma
1 disciplina le modalità di selezione dei progetti finalizzati e dei
progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le
procedure di esame e di approvazione, e stabilisce le modalità di determinazione
dei compensi dei componenti degli organi di valutazione. 3. Il Dipartimento della funzione
pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e
verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato
tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica.
La composizione del comitato è di cinque membri, il compenso dei componenti è
stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui
all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni. 4. Per l'esercizio finanziario
1994 lo stanziamento di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro è ridotto di lire 14 miliardi. 5. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono
abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n.
67 e successive modificazioni.
6. Il comma 3 dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si
interpreta nel senso che i progetti possono comportare o consistere
nell'applicazione sperimentale e temporanea di regole o procedimenti derogatori
della vigente normativa, anche in materia di contabilità generale dello Stato.
L'individuazione di tali progetti è effettuata con il decreto di approvazione
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sugli atti e sui provvedimenti
attuativi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive
modificazioni, il controllo di legittimità della Corte dei conti è esercitato in
via consuntiva. 7. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti
amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n.
4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi
procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio
di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia
espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti
sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta
giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla
data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7
si conformano ai seguenti criteri e princìpi: a) semplificazione dei
procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di
atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei
termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione
uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse
amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e
uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del
numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività; e) semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed
estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti,
di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni; f) unificazione a
livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti
amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione
vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello
smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti
produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione
per la tutela ambientale; h) individuazione
delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo. 10. L'art. 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, è sostituito dal seguente: <<Art. 19. -- 1.
In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29
giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza
l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche
discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il
rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una
denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica
amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione
dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta
all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla
denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i
suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione
stessa>>. 11. Con
regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono determinati i casi in cui la disposizione del comma 10 non si applica, in
quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta,
permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento
di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali. 12. Il comma 2 dell'art. 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: <<2. La
conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente
debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di
altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella
conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta
e gli assensi richiesti>>.
13. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
inserito il seguente:
<<2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la
decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono
essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto
giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di
servizi>>. 14. In caso
di opere e lavori pubblici di interesse nazionale, da eseguirsi a cura di
concessionari di lavori e servizi pubblici nonchè di amministrazioni statali,
ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui all'art. 81, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
qualora non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla richiesta da
parte dell'amministrazione statale competente, può essere acquisita nell'ambito
di un'apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia
dalla regione. 15. Gli
obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità
amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono
soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purchè le procedure
utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente
della Republica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al
personale degli Archivi di Stato, nonchè le norme che regolano la conservazione
dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale.
Art. 3. Pubblico impiego.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti più di 320 magistrati con decorrenza non anteriore al 1º giugno 1994, nel corso del 1995 non più di 310 magistrati con decorrenza non anteriore al 1º febbraio 1995 e non più di altri 310 con decorrenza non anteriore al 1º dicembre dello stesso anno. 2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unità nell'anno 1994. Per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996. 3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonchè quelle relative ai concorsi già banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non anteriore al 1º marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1º settembre 1994. 4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994. 5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro. 6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonchè ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, e dei commi 4-ter e 4-sexies dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 7. Restano comunque salve, nell'ambito del limite complessivo del 10 per cento previsto dal comma 8, le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonchè dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali. 8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per le quali ha provveduto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti indicati nel predetto decreto-legge, integrati, per quanto riguarda la copertura dei posti disponibili nei ruoli delle stesse amministrazioni non soggetti ai contingentamenti previsti dal medesimo decreto-legge, da aliquote determinate annualmente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle complessive esigenze funzionali delle amministrazioni. 10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura delle vacanze al 31 dicembre 1992. Sono altresì prorogate sino al 31 agosto 1994 le graduatorie degli idonei in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge. 11. Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 del presente articolo non si applicano agli enti locali che negli ultimi quattro anni non abbiano dichiarato il dissesto ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni, e che dal conto consuntivo non presentino condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscano inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato, ed a condizione che, nell'esercizio della propria autonomia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla rideterminazione delle dotazioni organiche con i criteri di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 del presente articolo non si applicano, altresì, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non si trovino in condizione di squilibrio finanziario. 12. Le disposizioni di cui all'art. 132 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche al personale degli enti locali di cui al comma 11. 13. Le procedure indicate dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si applicano al personale di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. A tal fine detto personale è equiparato a quello di cui al predetto art. 35, comma 2, lettera a). 14. Gli enti locali che, nel triennio successivo all'esercizio finanziario 1993, dovessero trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 25 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale che risulterà in esubero rispetto alla dotazione organica determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo. A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52. 15. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) non ancora privatizzate che svolgano attività di assistenza a favore di anziani e disabili. Tale deroga, ai sensi dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non opera qualora tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo art. 31, comma 1. 16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del presente articolo, alla scuola si applica l'art. 4, all'amministrazione della giustizia si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo, all'università e agli enti di ricerca si applica l'art. 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 del presente articolo, alla sanità si applica l'art. 8, commi da 1 a 8. 17. é fatta salva l'applicazione dell'art. 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonchè quella dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità, è consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unità. 19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 18 si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio. 20. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente articolo assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'art. 36, comma 1, lettere b) e c), e dall'art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 21. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacità e delle attitudini. 22. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1º settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonchè per l'applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995. 23. é fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi. 24. La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si applica al personale della scuola e alle istituzioni universitarie, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; non si applica inoltre al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari ed al personale a contratto assunto ai sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatico-consolari e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero. 25. Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, così come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104, sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni. 26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono rideterminare, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei posti messi a concorso, ove non risulti già intervenuta l'assegnazione di sede. 27. Non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco di un anno. 28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi da 5 a 27 determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto. 29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonchè dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il dipendente è assegnato, i motivi del provvedimento, nonchè la permanenza di tali motivi. 30. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro. 31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. é vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari. 32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse. 33. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso. 34. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dà attuazione a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. 35. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 36. Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni dell'art. 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. 37. Il terzo comma dell'art. 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente: <<In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni>>. 38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'art. 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo. 39. Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente: <<Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario>>. 40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano ai lavoratori per i quali è previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 1º febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanità nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti. 41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorchè i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni. 42. Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 43. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero. 44. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 43 il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri: a) contenimento complessivo della spesa; b) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la loro natura non retributiva, sulla base degli oneri connessi al servizio all'estero; c) individuazione dei criteri per la determinazione del trattamento economico complessivo che, per le componenti di cui alla lettera b), deve essere commisurato alle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo alle esigenze delle singole sedi, ai carichi di famiglia, al costo della vita con particolare riferimento a quello degli alloggi e del personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia natura derivanti da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto altresì dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi della Comunità europea e negli altri Paesi maggiormente industrializzati; previsione, per il trattamento metropolitano del personale istituzionalmente chiamato a svolgere periodico servizio presso gli uffici all'estero, di specifiche indennità collegate alle effettive esigenze del servizio; d) previsione di aggiornate e puntuali procedure di controllo e verifica sull'effettuazione delle spese di rappresentanza. 45. Ad analoghi princìpi e criteri, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a regolare la materia per le categorie di dipendenti non disciplinate dal comma 44. 46. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 43, 44 e 45, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. 47. Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito il parere delle rappresentanze sindacali, anche in base alle comunicazioni da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dichiara l'eccedenza dei dipendenti pubblici, in conseguenza: dell'attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di lavoro, con le modalità stabilite nel comma 5 del presente articolo. 48. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla base di criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono collocati in disponibilità. Ad essi è corrisposta, per la durata della disponibilità, un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorchè connesso a servizi e funzioni di carattere speciale. L'indennità non può comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per il nucleo familiare. Il periodo di disponibilità è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico del personale, e non può superare la durata di ventiquattro mesi prorogabili per una sola volta e con un trattamento inferiore del 20 per cento rispetto a quello del precedente biennio sulla base di criteri generali ed obiettivi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per ulteriori dodici mesi. Tale proroga non può essere applicata a dipendenti pubblici che abbiano rifiutato la proposta di trasferimento nel corso del periodo di collocamento in disponibilità. 49. Sono escluse dalla collocazione in disponibilità le categorie protette assunte in base alle vigenti norme. 50. Per il collocamento in disponibilità, il Governo, con il regolamento di cui al comma 52, determina criteri generali di priorità. Questi assicurano che la percentuale degli appartenenti a un sesso non possa essere superiore alla percentuale del personale dello stesso sesso presente nel profilo professionale dell'ufficio interessato. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125. 51. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilità volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilità cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quanto non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilità. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di età per l'accesso ai pubblici concorsi. 52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 51 del presente articolo, anche in relazione con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 53. L'art. 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla base degli stipendi iniziali tabellari come previsto dall'art. 3, primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425. 54. All'art. 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sono soppresse le parole <<sull'equo indennizzo,>>. 55. L'art. 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai fini della determinazione dello stipendio spettante al 1º gennaio 1986 e al 1º gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta allo stipendio rideterminato ai sensi dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma, sono conservati ad personam e riassorbiti con la normale progressione di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza. 56. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa, la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio da dirigente generale dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dal quarto comma del medesimo articolo. Tale servizio e tale anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui all'art. 4, decimo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'art. 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186. A tale ultimo fine non è altresì consentita, nei confronti di tutto il personale, la valutazione delle maggiori anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e successive modificazioni, e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336. 57. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'art. 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione. 58. L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente. 59. L'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è abrogato. 60. Le disposizioni di cui all'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purchè in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse. 61. L'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1º gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa. 62. Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai magistrati ai quali comunque vengono corrisposti compensi o indennità di qualsiasi genere per l'espletamento di attività non istituzionali non compete l'indennità di cui al comma 61, salvo il diritto di opzione. 63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio. 64. L'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziali passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorchè collocato a riposo in data anteriore al 1º luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, è effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza. 65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 66. Le disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente ed autonomo contenute nella presente legge costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della propria capacità di spesa.
Art. 4. Pubblica istruzione.
1. Gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado nonchè le istituzioni di alta cultura di cui all'art. 33 della
Costituzione ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno
personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria,
didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le
procedure previsti dal presente articolo. 2. Il consiglio di circolo o di
istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di
autofinanziamento e approva il bilancio. 3. Nella scuola secondaria
superiore il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte
direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni. 4. Con
regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del
bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili,
nonchè per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e
patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa. 5. Il comma 3 dell'art. 2 della
legge 11 agosto 1991, n. 262, è sostituito dal seguente: <<3. Per la
somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi
diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti
su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di
credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono
con le modalità stabilite dall'art. 36 delle istruzioni amministrativo-contabili
di cui al comma 2 del presente articolo>>. 6. Il Governo, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, è delegato ad adottare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle
competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica sul relativo schema, uno o più decreti legislativi per l'attuazione
dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. 7. I decreti legislativi di cui al
comma 6, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri sottoindicati,
determinano: a) i
tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di
razionalizzazione e di ridimensionamento degli istituti di cui al comma 1 da
formulare anche sulla base delle esigenze e delle proposte degli enti locali,
nonchè le modalità di applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni
alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica. Il predetto
piano, avuto riguardo all'età degli alunni, al numero degli handicappati
inseriti, alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e
minorile, terrà in specifica considerazione le necessità e i disagi che possono
determinarsi in relazione ad esigenze locali, particolarmente nelle comunità e
zone montane e nelle piccole isole; b) le modalità di
esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che
consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di
flessibilità curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze
locali; c) le
modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra
queste e altri enti o associazioni; d) le modalità di
esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire
alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, e
la capacità di stipulare le convenzioni anche con gli enti locali per la
eventuale gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle
disposizioni vigenti;
e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in
relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di
rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati
dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai
provveditori agli studi;
f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di
utilizzazione, nonchè le modalità di reclutamento, senza aggravio di spese, dei
docenti per attività extracurricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria
degli istituti;
g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche del contributo
ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico, e del contributo
perequativo, entrambi a carico dello Stato, nonchè delle entrate derivanti dalle
tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione
del diritto allo studio;
h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione,
promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e
di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse
responsabilità in ordine ai risultati; i) l'utilizzazione
delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi
agli istituti di istruzione secondaria superiore; l) l'applicazione
delle disposizioni del presente articolo agli istituti di educazione, tenendo
conto delle loro specificità ordinamentali; m) la definizione
dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e dei doveri, delle
modalità di partecipazione alla vita della scuola, nonchè il comitato degli
studenti da istituirsi in ogni scuola secondaria superiore, il quale esprime
pareri e formula proposte direttamente al consiglio di istituto; n) la definizione dei
compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), del Centro europeo
dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quali enti di
sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni
scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica,
del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato, a richiesta, del personale
comandato presso di essa, ai sensi dell'art. 16 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, che sia giunto al termine del
periodo massimo di comando previsto dalla legge; o) il potenziamento
degli organi collegiali della scuola, come organi di partecipazione e di
gestione delle istituzioni scolastiche nel rispetto della libertà di
insegnamento, da parte delle diverse componenti e delle famiglie, da valorizzare
in relazione al rafforzamento dell'autonomia scolastica, nonchè le modalità di
elezione dei componenti del consiglio di circolo o di istituto e quelle di
partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi, anche mediante procedure
elettorali di secondo grado.
8. In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della
scuola a livello nazionale la durata in carica del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione è prorogata di un anno. 9. A decorrere dal 1º gennaio 1994
il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei
Distretti scolastici è affidato all'Ente poste italiane, che lo gestisce
attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni
di svolgimento del servizio di cassa, anche ai fini della graduale attuazione
del nuovo sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente
poste italiane e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, emana le
istruzioni amministrativo-contabili necessarie. 10. é anticipata dall'anno
scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive
del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'art. 5,
comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti
e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non
si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in
applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa
essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella
provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni
contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni. 11. Per gli anni scolastici
1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti locali, si procede con separato
provvedimento alla rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni-classi,
tenendo conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e
socio-economiche di ciascuna provincia in particolare delle aree montane, nonchè
della presenza di alunni portatori di handicap. Per gli eventuali accorpamenti,
si procede a partire dalle classi iniziali. 12. A decorrere dall'anno
scolastico 1994-1995, gli organici del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti di istruzione di
ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono rideterminati in
relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle
effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui
all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 13. Le assunzioni in ruolo sono
disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al
comma 12. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la
soppressione nell'anno scolastico successivo. 14. Analogamente si provvede nei
riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al
piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma
6. 15. I criteri e le
modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove
nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica. 16. Le disposizioni
di cui all'art. 3, commi da 47 a 52, non si applicano al personale del comparto
scuola. 17. A decorrere
dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono
sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione
ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'art. 25, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. 18. Il Ministro della pubblica
istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di
bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il
Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi
al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme
sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi
in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i
provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80
per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad
interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze. 19. Al pagamento delle
retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di
istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite
risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio
dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito
dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che
impongano il ricorso a tali supplenze. 20. Dal 1º gennaio 1994, i docenti
collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal
provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di
breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento
medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito
anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo
ritorno all'insegnamento. 21.
Dalla medesima data del 1º gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento
nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'art.
63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via
temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal
provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee
di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati
nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o comunque che
l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere. 22. A decorrere dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, le tasse di
iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di
esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I
relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche
interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico. 23. Nella determinazione delle
tasse di cui al comma 22 sono previste misure differenziate in relazione a fasce
di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale
dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti
disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e
quelle in materia di diritto allo studio. 24. In conseguenza delle
disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994,
1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun
anno. 25. Nelle materie
disciplinate dal presente articolo, sono fatte salve le competenze delle
province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a disciplinare un
proprio ordinamento anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed
ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1º
novembre 1973, n. 689 e successive modificazioni, e del testo unificato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
CFR[DLT 16.04.1994 n. 297 ART n. 26 cang. 2] CFR[DL 20.06.1996 n. 323 ART n. 5]
Art. 5. Università.
1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) fondo per il
finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del
bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali
delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e
non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la
ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca
di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla
legge 28 giugno 1977, n. 394; b) fondo per
l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo
alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti
per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature
scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti
sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8
dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910; c) fondo per la
programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al
finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il
finanziamento di nuove iniziative didattiche. 2. Al fondo per il finanziamento
ordinario delle università sono altresì attribuite le disponibilità finanziarie
di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni, relative al personale delle università, le
disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere
con il personale non docente, nonchè le disponibilità finanziarie a copertura
degli incrementi di retribuzione del personale docente. 3. Nel fondo per il finanziamento
ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le
università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle
spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio
1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri
determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza
permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente
e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni
e condizioni ambientali e strutturali. 4. Il fondo per l'edilizia
universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione
alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di
investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale. 5. Il fondo per la programmazione
dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di
sviluppo. 6. Le università
possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse
finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle
attività ovvero di iniziative e attività specifiche. 7. Salvo quanto previsto al comma
2, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per
l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per
l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera a). 8. A partire dal 1995, la quota
base del fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà
progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sarà
aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al
finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di
sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla
riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree
disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree
disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard
europei. 9. Le funzioni del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative
allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori,
fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonchè le
norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle università di
appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo
comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità. 10. L'organico di ateneo è
costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già
assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle università
per il triennio 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991,
dai posti di ruolo di personale non docente già assegnati alla data del 31
agosto 1993, nonchè dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di
sviluppo 1991-1993. Le assunzioni, sino al completamento degli organici, sono
effettuate compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle
università, sulla base di criteri finalizzati al riequilibrio del sistema
universitario e al decongestionamento dei mega-atenei. 11. Gli organici nazionali del
personale docente e non docente delle università sono costituiti dalla somma
delle dotazioni organiche dei singoli atenei. 12. Le modifiche degli organici
sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono
consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa
complessiva per gli organici definiti al comma 10. 13. A partire dall'anno accademico
1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei
servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il
pagamento, a favore delle università, della tassa di iscrizione e dei contributi
universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre
contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge. 14. Le singole
università fissano le tasse di iscrizione in base al reddito, alle condizioni
effettive del nucleo familiare ed al merito degli studenti. Per l'esercizio
1994-1995, la tassa minima è fissata in lire 300.000, quella massima, per la
fascia di reddito superiore, non può superare il triplo della minima. 15. Il 20 per cento degli introiti
derivanti dalle tasse di cui al comma 14 è riservato alle regioni le quali, in
base a convenzioni da stipularsi con le singole università, stabiliscono gli
obiettivi di utilizzo. Le università possono inoltre stabilire contributi,
d'importo variabile secondo le fasce di reddito di cui al comma 14, finalizzati
al miglioramento della didattica e, per almeno il 50 per cento del loro
ammontare, dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare
dei contributi e delle tasse non può superare il quadruplo della tassa
minima. 16. Le università
stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi,
criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi
universitari. 17. Sono
mantenute per l'anno accademico 1993-1994 le quote di compartecipazione del 15
per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e
4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. 18. I criteri generali per la
determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni effettive
del nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono stabiliti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n.
390. 19. L'importo della
tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno
accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato,
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. 20. A decorrere
dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogate le vigenti disposizioni in materia
di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa di
iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di
studio e dei prestiti d'onore. I criteri di cui al comma 16 sono stabiliti dalle
università sulla base dei princìpi di uniformità definiti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, nonchè sulla base delle convenzioni e degli accordi
internazionali già sottoscritti con Paesi terzi. L'individuazione delle
condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione
patrimoniale del nucleo familiare. In sede di prima applicazione della legge 2
dicembre 1991, n. 390, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'art. 4 della citata legge può essere emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di
cui all'art. 6 della medesima legge.
21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del
personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di
legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti
di cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato ai
soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo
amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione.
All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali,
corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei
revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e
comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si
riferiscono. 22. Nelle
università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna
con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della
ricerca e della didattica, nonchè l'imparzialità ed il buon andamento
dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del
controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui
riferiscono con apposita relazione almeno annualmente. 23. La relazione dei nuclei di
valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla
Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi
all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e
per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema
universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale
valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto
del Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f) della legge 9 maggio
1989, n. 168, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La
relazione è altresì trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica
amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 24. L'organico di ciascuno degli
Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è costituito dai posti del
personale di ricerca già assegnati, nonchè dai posti di ruolo di personale
tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi
quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le
procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori
astronomici e astrofisici in un unico ente denominato <<Istituto nazionale
di astronomia ed astrofisica>>, l'organico nazionale è costituito dalla
somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui
all'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora
assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della
presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio
vesuviano nell'ente denominato <<Istituto nazionale di
vulcanologia>>, rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti
della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge
29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163. 25. Le dotazioni organiche delle
istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31
agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o
iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonchè dai posti previsti in
conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in
base alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 13 dell'accordo
sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171. 26. Per il
triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad
assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti
non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun
anno. 27. Sono fatti salvi i
contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive
modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi,
altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i
cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie
ed internazionali, nonchè quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto
1973, n. 519. 28. Le modalità
di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)
dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di
intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Art. 6. Contratti pubblici.
1. é vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi. Le pubbliche amministrazioni hanno facoltà, fino al 31 dicembre 1994, di rinnovare al medesimo contraente, in deroga a quanto disposto dal presente comma e alle procedure previste dai commi da 2 a 15, contratti in scadenza per i quali non si applichino le procedure di cui ai commi da 28 a 38 nel caso in cui sia concordata, a parità di ogni altra condizione, una riduzione del prezzo pari al 10 per cento rispetto a quello convenuto nel contratto in scadenza. In ogni caso i contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi non possono prevedere prezzi superiori a quelli pubblicati negli elenchi di cui al comma 2. 2. Il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato e le altre pubbliche amministrazioni che abitualmente provvedono all'esecuzione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi redigono e tengono aggiornati elenchi dei prezzi pagati. I dati relativi sono trasmessi al Ministero del bilancio e della programmazione economica che, avvalendosi dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), degli altri istituti facenti parte del sistema statistico nazionale e del centro di elaborazione dati presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, provvede alla comparazione dei prezzi pagati dalle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione trimestrale dei prezzi di riferimento con particolare riguardo alla fornitura di grandi quantità di beni e servizi. Con regolamento da emanare entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica stabiliscono responsabilità, tempi, obblighi, criteri e procedure per la rilevazione e la comparazione dei prezzi. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e comunque a partire dal quarantunesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione, sono sottoposti a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni, in relazione ai prezzi di riferimento. 4. La pubblica amministrazione, stabiliti in generale i termini per provvedere, procede alla nomina del funzionario responsabile e dà notizia al contraente dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla notizia. Decorso tale termine i contratti possono essere approvati, fatta salva la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario. 5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni indicano il prezzo congruo e invitano il contraente alla riduzione del prezzo e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione. 6. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, che viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici delle amministrazioni. Qualora il prezzo pattuito si discosti dal limite massimo indicato ai sensi del comma 2, il prezzo del contratto è soggetto a revisione, salvo il diritto della parte di recedere dal contratto. L'amministrazione provvede alla stipula di un nuovo contratto sulla base di un prezzo non superiore a quello offerto al precedente contraente e da questi rifiutato. 7. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei precedenti commi costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali. 8. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari al 10 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 7. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati. 9. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 10. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 24 della legge stessa, nonchè agli enti pubblici appartenenti a categorie omogenee, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono costituire uffici unici per l'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed una economia procedimentale. 11. I contratti stipulati in violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 15 sono nulli. 12. Le controversie derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 15 sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo. 13. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate. 14. é fatta salva la normativa prevista dall'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 15. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione italiana allo sviluppo. 16. I contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche non possono prevedere costi superiori ai costi standardizzati definiti ai sensi del comma 17. 17. é costituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione di autonomia funzionale e organizzativa, l'Osservatorio dei lavori pubblici, articolato in un servizio centrale e in servizi regionali, aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Esso provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale, definisce, in base a criteri tecnici, i costi standardizzati per regione e per tipo di lavoro e rende pubblici i costi stessi entro il 31 gennaio di ciascun anno. A tal fine lo stesso Osservatorio si avvale del Centro elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Sino alla costituzione dell'Osservatorio, provvede il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 18. Le disposizioni dei commi da 16 a 27 si applicano anche ai contratti relativi ai Paesi in cui opera la cooperazione italiana allo sviluppo. La metodologia per definire, sulla base dei prezzi unitari dei singoli Paesi, i costi standardizzati per i lavori pubblici nei Paesi in via di sviluppo sarà fissata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. 19. I contratti e le concessioni, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi, per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti, entro sessanta giorni dalla data medesima, a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni sulla base dei criteri e parametri di riferimento fissati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici o dall'Osservatorio di cui al comma 17. Non appena divenuto operante l'Osservatorio di cui al comma 17, il giudizio di congruità è riferito ai costi definiti ai sensi dello stesso comma 17. 20. La pubblica amministrazione procede alla nomina del responsabile del procedimento e dà notizia al contraente o al concessionario dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla notizia. Decorso tale termine i contratti possono essere approvati, fatta salva la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario. 21. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni invitano il contraente o il concessionario alla riduzione del prezzo dell'opera e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione. 22. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi da 16 a 21 costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali. 23. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, ad eccezione delle regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari all'8 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 22. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi da 16 a 22, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati. 24. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, nei casi in cui non dispongano di uffici tecnici idonei per la redazione di progetti di opere pubbliche, danno prioritariamente corso, ai sensi dell'art. 24 della stessa legge, alla stipulazione di convenzioni tra loro al fine della costituzione di un unico ufficio tecnico sufficientemente dotato, al quale siano demandate l'attività di progettazione e le altre incombenze di natura tecnica concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti convenzionati. 25. Alle fattispecie di cui ai commi da 16 a 27, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 11 e 12. 26. Le disposizioni dei commi da 16 a 27 del presente articolo si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatta eccezione per l'amministrazione penitenziaria, nonchè ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate. 27. Restano salve le competenze in materia della Regione Valle d'Aosta, che provvede alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione. 28. Le pubbliche amministrazioni procedono a rivedere atti di aggiudicazione o di approvazione di contratti per la fornitura di beni o servizi e di contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche, non eseguiti in misura superiore a un quarto alla data di pubblicazione della presente legge, qualora risulti che il prezzo complessivo concordato sia più elevato del 15 per cento rispetto all'importo risultante dall'applicazione dei prezzi unitari definiti ai sensi dei commi 2 e 17, depurati del tasso di inflazione. Le revisioni debbono concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante questo periodo prosegue l'esecuzione del contratto. 29. Il giudizio di congruità del contratto viene formulato dai competenti organi tecnici delle singole amministrazioni, previa nomina del funzionario responsabile del procedimento ed avviso al contraente dell'inizio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dall'avviso. Decorso tale termine i contratti devono essere eseguiti, fatta salva la responsabilità co