
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E
PROGRESSO
Legge 24/12/1993 Num. 537
(in Suppl.
ordinario n. 121, alla Gazz. Uff. n. 303, del 28 dicembre
1993)
Interventi correttivi di finanza pubblica.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Art. 1. Organizzazione della
pubblica amministrazione.
1. Il Governo è delegato a emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti a: a) riordinare,
sopprimere e fondere i Ministeri, nonchè le amministrazioni ad ordinamento
autonomo; b)
istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante
interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a
nuove persone giuridiche; c) riordinare i
servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le
amministrazioni interessate.
2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai
seguenti princìpi e criteri direttivi, nonchè a quelli contenuti nella legge 7
agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni: a) eliminazione delle
duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione
della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di
sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in
materia di ambiente e territorio, quelle in materia di economia, quelle in
materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo
della spesa; c)
riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di tutti i
centri esistenti e le attività istituzionali svolte fuori dal territorio
nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane allo scopo di
programmare le iniziative per l'internazionalizzazione dell'economia italiana,
riorganizzare e programmare in maniera coordinata le attività economiche
provinciali, regionali e nazionali; d) possibilità di
istituzione del Segretario generale; e) diversificazione
delle funzioni di staff e di line; f) istituzione di
strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneità, di
complementarietà e di organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici
esistenti; g)
diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la
riduzione dei tempi dell'azione amministrativa; h) istituzione di
servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo
interno, sulla base del criterio della uniformità delle soluzioni
organizzative; i)
introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e
di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali; l) attribuzione al
Governo e ai Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potestà
regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti princìpi: 1)
separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette
dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di
governo e amministrazione; 2)
organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di
flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo
svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici
obiettivi;
3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla
conferenza di servizi prevista dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonchè di
strumenti di verifica periodica dell'organizzazione; 5)
ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di
migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione; m) attribuzione agli
organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante
interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni
attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonchè di risoluzione dei
conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso
all'autorità giudiziaria;
n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante
l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti
alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello
Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti; o) attribuzione alle
amministrazioni centrali di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione,
sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a
livello regionale e subregionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di
mezzi e strutture, nonchè di gestione; p) agevolazione
dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la
concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi
polifunzionali. 3. Entro
duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli
schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine
dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per
la materia di cui ai commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al
comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e
previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con
uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994. 5. In ogni regione e provincia è
istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. 6. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede
all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei
rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche,
secondo i criteri di cui all'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nonchè al conferimento delle
competenze già attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro,
ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza. 7. Sono fatte salve le competenze
della Regione siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della
Regione Valle d'Aosta. 8.
Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina
mercantile. 9. é istituito il
Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni,
uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo
quanto disposto dal comma 10.
10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero
della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino.
Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM). 11. Con decreti del Ministro dei
trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla
individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del
Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la
difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede,
inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per
l'anno 1993. 12.
L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è articolata
in: a)
dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni
in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione
di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonchè
per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni
interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità; b) servizi, per
l'assolvimento di compiti strumentali. 13. La costituzione dei
dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione
dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri: a) la determinazione
dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità,
complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la
riduzione degli uffici dirigenziali; b) l'organizzazione
dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per
corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non
permanenti e per raggiungere specifici obiettivi; c) gli uffici
costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei
servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto
dal comma 2, lettera l), n. 1); d) l'ordinamento
complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure,
riducendone i tempi;
e) le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato Spa sono
esercitate da un'apposita unità di controllo. 14. La dotazione organica del
Ministero dei trasporti e della navigazione è rideterminata, per le materia non
trasferite, ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le
duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere
la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare
la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento
dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti
nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso
di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso. 15. Ogni tre anni,
l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è sottoposta a
verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della
verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. 16. Il regolamento di cui al comma
13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti
e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla
data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è
innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli
organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero
della marina mercantile. 17.
Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria
centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui
è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali
della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni
organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a
carico del bilancio dello Stato.
18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale
gente dell'aria. 19. Con
successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, è riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le
competenze della Regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le
disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione. 20. Sono fatte salve le competenze
del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo. 21. Sono soppressi il Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il
Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato
interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la
protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il
Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il
Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la
programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale
per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali
di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo
interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta
eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
(CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il
controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di
cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge
la partecipazione di più Ministri o di loro delegati. 22. L'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni, è ridotta di
lire 500 milioni annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale
per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la
salvaguardia di Venezia, di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798,
sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli
interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984. 23. é soppressa la Commissione di
vigilanza sul debito pubblico, di cui all'art. 90 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343. 24. Con uno o più regolamenti da
emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
procederà a definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare
organicamente la disciplina della normativa nelle relative materia, anche
attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie,
conformemente ai seguenti criteri e princìpi: a) attribuzione al
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni
in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonchè di
coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche
comunitarie; b)
utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento
delle attività regionali; c) attribuzione alla
responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni
e dei compiti settoriali; d) attribuzione alle
regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai
soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni
stesse; e)
semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della
prevalente natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le
competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili,
ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la
modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione
amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche
internazionali nei relativi settori.
25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del
CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del
Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel
settore della difesa del suolo.
26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del
parere delle competenti Commissioni.
27. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono
adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1.
Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonchè
di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici,
conformemente ai seguenti criteri e princìpi: a) accorpare le
funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in
seguito all'accorpamento; b) sostituire gli
organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241;
c) ridurre il numero dei componenti; d) trasferire ad
organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, le funzioni
deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo,
l'esercizio in forma collegiale; e) escludere la
presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli
organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure
di concorso. 29. Il Consiglio
superiore della pubblica amministrazione è soppresso. Le funzioni sono devolute
al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono
trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica. 30. L'Autorità per l'Adriatico è
soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle amministrazioni statali
competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla
conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La
legge 19 marzo 1990, n. 57 e le successive disposizioni modificative ed
integrative sono abrogate.
31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli di
spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n.
2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi
stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996. 32. Il Governo è delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di
previdenza e assistenza. 33.
Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si atterrà
ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nonchè a quelli contenuti nella legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni: a) eliminazione delle
duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione
degli enti, anche mediante: 1) la
fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia
infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero
omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime; 2)
l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo
le rispettive competenze, in enti similari già esistenti; 3)
l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); 4)
l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici
di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o
altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti
stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di
autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme
restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione
agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali
essi risultano istituiti; 5) il
risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:
5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;
5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;
5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto
equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali; b) distinzione fra
organi di indirizzo generale e organi di gestione; c) eliminazione delle
duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con esclusione delle pensioni di
reversibilità, fatti comunque salvi i diritti acquisiti; d) limitazione dei
benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate; e) eliminazione a
parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento
previdenziale; f)
soppressione degli enti. 34.
Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione
di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive
ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in
enti già esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in
armonia con i princìpi di cui al comma 33.
35. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a
riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o
collegate. 36.
Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il Governo si atterrà
ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nonchè a quelli contenuti nella legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni: a) fusione degli enti
con finalità omologhe o complementari; b) contenimento della
spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione
e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del
contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che
possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero; c) riduzione del
numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione; d) trasformazione in
associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura
associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse
pubblico. 37. Nei casi di
fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 33
e alla lettera a) del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire che il
controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante
dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259. 38. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti
Commissioni. 39. Sono
abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o
indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale
dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino al suo
definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi
retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico
fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si
applicano le disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52. 40. Le gestioni liquidatorie degli
enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno alla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad
essi relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione è tenuto a consegnare
le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli
allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro -
Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti
disciolti, che adotta i provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione
entro sei mesi dalla consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni
liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del
Ministero del tesoro, la detta amministrazione può compiere qualsiasi atto di
gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e
determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli
enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per
la riscossione dei crediti può fare ricorso alla procedura prevista dal testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639. 41. Le disposizioni dei
commi da 32 a 40 non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e
finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD). 42. Per effetto delle disposizioni
dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa
dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di
lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100
miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. 43. L'Opera di previdenza e
assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre
1973, n. 829 e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1º giugno
1994. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione
dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla società Ferrovie dello Stato
Spa del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonchè dei rapporti attivi e
passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale può essere trasferito, a
domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che
disciplinano la mobilità. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente
attribuite alla società Ferrovie dello Stato Spa compatibilmente con la sua
natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la
disciplina civilistica dei corrispondenti istituti.
Art. 2. Semplificazione e
accelerazione dei procedimenti amministrativi.
1. Con regolamento da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la materia dei
progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei
progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti-pilota
finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli
articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio
1986, n. 13, al cui finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito dall'art. 26 della legge
11 marzo 1988, n. 67 e successivamente integrato. 2. Il regolamento di cui al comma
1 disciplina le modalità di selezione dei progetti finalizzati e dei
progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le
procedure di esame e di approvazione, e stabilisce le modalità di determinazione
dei compensi dei componenti degli organi di valutazione. 3. Il Dipartimento della funzione
pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e
verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato
tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica.
La composizione del comitato è di cinque membri, il compenso dei componenti è
stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui
all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni. 4. Per l'esercizio finanziario
1994 lo stanziamento di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro è ridotto di lire 14 miliardi. 5. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono
abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n.
67 e successive modificazioni.
6. Il comma 3 dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si
interpreta nel senso che i progetti possono comportare o consistere
nell'applicazione sperimentale e temporanea di regole o procedimenti derogatori
della vigente normativa, anche in materia di contabilità generale dello Stato.
L'individuazione di tali progetti è effettuata con il decreto di approvazione
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sugli atti e sui provvedimenti
attuativi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive
modificazioni, il controllo di legittimità della Corte dei conti è esercitato in
via consuntiva. 7. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti
amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n.
4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi
procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio
di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia
espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti
sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta
giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla
data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7
si conformano ai seguenti criteri e princìpi: a) semplificazione dei
procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di
atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei
termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione
uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse
amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e
uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del
numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività; e) semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed
estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti,
di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni; f) unificazione a
livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti
amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione
vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello
smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti
produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione
per la tutela ambientale; h) individuazione
delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo. 10. L'art. 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, è sostituito dal seguente: <<Art. 19. -- 1.
In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29
giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza
l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche
discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il
rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una
denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica
amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione
dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta
all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla
denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i
suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione
stessa>>. 11. Con
regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono determinati i casi in cui la disposizione del comma 10 non si applica, in
quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta,
permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento
di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali. 12. Il comma 2 dell'art. 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: <<2. La
conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente
debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di
altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella
conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta
e gli assensi richiesti>>.
13. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
inserito il seguente:
<<2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la
decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono
essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto
giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di
servizi>>. 14. In caso
di opere e lavori pubblici di interesse nazionale, da eseguirsi a cura di
concessionari di lavori e servizi pubblici nonchè di amministrazioni statali,
ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui all'art. 81, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
qualora non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla richiesta da
parte dell'amministrazione statale competente, può essere acquisita nell'ambito
di un'apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia
dalla regione. 15. Gli
obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità
amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono
soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purchè le procedure
utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente
della Republica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al
personale degli Archivi di Stato, nonchè le norme che regolano la conservazione
dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale.
Art. 3. Pubblico impiego.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti più di 320 magistrati con decorrenza non anteriore al 1º giugno 1994, nel corso del 1995 non più di 310 magistrati con decorrenza non anteriore al 1º febbraio 1995 e non più di altri 310 con decorrenza non anteriore al 1º dicembre dello stesso anno. 2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unità nell'anno 1994. Per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996. 3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonchè quelle relative ai concorsi già banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non anteriore al 1º marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1º settembre 1994. 4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994. 5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro. 6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonchè ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, e dei commi 4-ter e 4-sexies dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 7. Restano comunque salve, nell'ambito del limite complessivo del 10 per cento previsto dal comma 8, le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonchè dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali. 8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per le quali ha provveduto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti indicati nel predetto decreto-legge, integrati, per quanto riguarda la copertura dei posti disponibili nei ruoli delle stesse amministrazioni non soggetti ai contingentamenti previsti dal medesimo decreto-legge, da aliquote determinate annualmente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle complessive esigenze funzionali delle amministrazioni. 10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura delle vacanze al 31 dicembre 1992. Sono altresì prorogate sino al 31 agosto 1994 le graduatorie degli idonei in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge. 11. Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 del presente articolo non si applicano agli enti locali che negli ultimi quattro anni non abbiano dichiarato il dissesto ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni, e che dal conto consuntivo non presentino condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscano inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato, ed a condizione che, nell'esercizio della propria autonomia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla rideterminazione delle dotazioni organiche con i criteri di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 del presente articolo non si applicano, altresì, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non si trovino in condizione di squilibrio finanziario. 12. Le disposizioni di cui all'art. 132 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche al personale degli enti locali di cui al comma 11. 13. Le procedure indicate dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si applicano al personale di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. A tal fine detto personale è equiparato a quello di cui al predetto art. 35, comma 2, lettera a). 14. Gli enti locali che, nel triennio successivo all'esercizio finanziario 1993, dovessero trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 25 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale che risulterà in esubero rispetto alla dotazione organica determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo. A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52. 15. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) non ancora privatizzate che svolgano attività di assistenza a favore di anziani e disabili. Tale deroga, ai sensi dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non opera qualora tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo art. 31, comma 1. 16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del presente articolo, alla scuola si applica l'art. 4, all'amministrazione della giustizia si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo, all'università e agli enti di ricerca si applica l'art. 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 del presente articolo, alla sanità si applica l'art. 8, commi da 1 a 8. 17. é fatta salva l'applicazione dell'art. 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonchè quella dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità, è consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unità. 19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 18 si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio. 20. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente articolo assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'art. 36, comma 1, lettere b) e c), e dall'art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 21. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacità e delle attitudini. 22. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1º settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonchè per l'applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995. 23. é fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi. 24. La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si applica al personale della scuola e alle istituzioni universitarie, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; non si applica inoltre al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari ed al personale a contratto assunto ai sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatico-consolari e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero. 25. Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, così come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104, sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni. 26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono rideterminare, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei posti messi a concorso, ove non risulti già intervenuta l'assegnazione di sede. 27. Non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco di un anno. 28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi da 5 a 27 determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto. 29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonchè dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il dipendente è assegnato, i motivi del provvedimento, nonchè la permanenza di tali motivi. 30. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro. 31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. é vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari. 32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse. 33. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso. 34. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dà attuazione a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. 35. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 36. Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni dell'art. 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. 37. Il terzo comma dell'art. 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente: <<In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni>>. 38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'art. 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo. 39. Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente: <<Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario>>. 40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano ai lavoratori per i quali è previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 1º febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanità nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti. 41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorchè i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni. 42. Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 43. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero. 44. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 43 il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri: a) contenimento complessivo della spesa; b) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la loro natura non retributiva, sulla base degli oneri connessi al servizio all'estero; c) individuazione dei criteri per la determinazione del trattamento economico complessivo che, per le componenti di cui alla lettera b), deve essere commisurato alle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo alle esigenze delle singole sedi, ai carichi di famiglia, al costo della vita con particolare riferimento a quello degli alloggi e del personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia natura derivanti da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto altresì dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi della Comunità europea e negli altri Paesi maggiormente industrializzati; previsione, per il trattamento metropolitano del personale istituzionalmente chiamato a svolgere periodico servizio presso gli uffici all'estero, di specifiche indennità collegate alle effettive esigenze del servizio; d) previsione di aggiornate e puntuali procedure di controllo e verifica sull'effettuazione delle spese di rappresentanza. 45. Ad analoghi princìpi e criteri, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a regolare la materia per le categorie di dipendenti non disciplinate dal comma 44. 46. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 43, 44 e 45, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. 47. Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito il parere delle rappresentanze sindacali, anche in base alle comunicazioni da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dichiara l'eccedenza dei dipendenti pubblici, in conseguenza: dell'attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di lavoro, con le modalità stabilite nel comma 5 del presente articolo. 48. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla base di criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono collocati in disponibilità. Ad essi è corrisposta, per la durata della disponibilità, un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorchè connesso a servizi e funzioni di carattere speciale. L'indennità non può comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per il nucleo familiare. Il periodo di disponibilità è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico del personale, e non può superare la durata di ventiquattro mesi prorogabili per una sola volta e con un trattamento inferiore del 20 per cento rispetto a quello del precedente biennio sulla base di criteri generali ed obiettivi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per ulteriori dodici mesi. Tale proroga non può essere applicata a dipendenti pubblici che abbiano rifiutato la proposta di trasferimento nel corso del periodo di collocamento in disponibilità. 49. Sono escluse dalla collocazione in disponibilità le categorie protette assunte in base alle vigenti norme. 50. Per il collocamento in disponibilità, il Governo, con il regolamento di cui al comma 52, determina criteri generali di priorità. Questi assicurano che la percentuale degli appartenenti a un sesso non possa essere superiore alla percentuale del personale dello stesso sesso presente nel profilo professionale dell'ufficio interessato. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125. 51. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilità volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilità cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quanto non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilità. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di età per l'accesso ai pubblici concorsi. 52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 51 del presente articolo, anche in relazione con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 53. L'art. 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla base degli stipendi iniziali tabellari come previsto dall'art. 3, primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425. 54. All'art. 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sono soppresse le parole <<sull'equo indennizzo,>>. 55. L'art. 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai fini della determinazione dello stipendio spettante al 1º gennaio 1986 e al 1º gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta allo stipendio rideterminato ai sensi dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma, sono conservati ad personam e riassorbiti con la normale progressione di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza. 56. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa, la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio da dirigente generale dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dal quarto comma del medesimo articolo. Tale servizio e tale anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui all'art. 4, decimo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'art. 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186. A tale ultimo fine non è altresì consentita, nei confronti di tutto il personale, la valutazione delle maggiori anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e successive modificazioni, e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336. 57. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'art. 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione. 58. L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente. 59. L'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è abrogato. 60. Le disposizioni di cui all'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purchè in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse. 61. L'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1º gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa. 62. Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai magistrati ai quali comunque vengono corrisposti compensi o indennità di qualsiasi genere per l'espletamento di attività non istituzionali non compete l'indennità di cui al comma 61, salvo il diritto di opzione. 63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio. 64. L'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziali passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorchè collocato a riposo in data anteriore al 1º luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, è effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza. 65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 66. Le disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente ed autonomo contenute nella presente legge costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della propria capacità di spesa.
Art. 4. Pubblica istruzione.
1. Gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado nonchè le istituzioni di alta cultura di cui all'art. 33 della
Costituzione ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno
personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria,
didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le
procedure previsti dal presente articolo. 2. Il consiglio di circolo o di
istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di
autofinanziamento e approva il bilancio. 3. Nella scuola secondaria
superiore il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte
direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni. 4. Con
regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del
bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili,
nonchè per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e
patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa. 5. Il comma 3 dell'art. 2 della
legge 11 agosto 1991, n. 262, è sostituito dal seguente: <<3. Per la
somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi
diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti
su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di
credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono
con le modalità stabilite dall'art. 36 delle istruzioni amministrativo-contabili
di cui al comma 2 del presente articolo>>. 6. Il Governo, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, è delegato ad adottare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle
competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica sul relativo schema, uno o più decreti legislativi per l'attuazione
dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. 7. I decreti legislativi di cui al
comma 6, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri sottoindicati,
determinano: a) i
tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di
razionalizzazione e di ridimensionamento degli istituti di cui al comma 1 da
formulare anche sulla base delle esigenze e delle proposte degli enti locali,
nonchè le modalità di applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni
alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica. Il predetto
piano, avuto riguardo all'età degli alunni, al numero degli handicappati
inseriti, alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e
minorile, terrà in specifica considerazione le necessità e i disagi che possono
determinarsi in relazione ad esigenze locali, particolarmente nelle comunità e
zone montane e nelle piccole isole; b) le modalità di
esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che
consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di
flessibilità curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze
locali; c) le
modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra
queste e altri enti o associazioni; d) le modalità di
esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire
alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, e
la capacità di stipulare le convenzioni anche con gli enti locali per la
eventuale gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle
disposizioni vigenti;
e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in
relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di
rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati
dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai
provveditori agli studi;
f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di
utilizzazione, nonchè le modalità di reclutamento, senza aggravio di spese, dei
docenti per attività extracurricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria
degli istituti;
g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche del contributo
ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico, e del contributo
perequativo, entrambi a carico dello Stato, nonchè delle entrate derivanti dalle
tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione
del diritto allo studio;
h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione,
promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e
di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse
responsabilità in ordine ai risultati; i) l'utilizzazione
delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi
agli istituti di istruzione secondaria superiore; l) l'applicazione
delle disposizioni del presente articolo agli istituti di educazione, tenendo
conto delle loro specificità ordinamentali; m) la definizione
dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e dei doveri, delle
modalità di partecipazione alla vita della scuola, nonchè il comitato degli
studenti da istituirsi in ogni scuola secondaria superiore, il quale esprime
pareri e formula proposte direttamente al consiglio di istituto; n) la definizione dei
compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), del Centro europeo
dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quali enti di
sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni
scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica,
del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato, a richiesta, del personale
comandato presso di essa, ai sensi dell'art. 16 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, che sia giunto al termine del
periodo massimo di comando previsto dalla legge; o) il potenziamento
degli organi collegiali della scuola, come organi di partecipazione e di
gestione delle istituzioni scolastiche nel rispetto della libertà di
insegnamento, da parte delle diverse componenti e delle famiglie, da valorizzare
in relazione al rafforzamento dell'autonomia scolastica, nonchè le modalità di
elezione dei componenti del consiglio di circolo o di istituto e quelle di
partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi, anche mediante procedure
elettorali di secondo grado.
8. In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della
scuola a livello nazionale la durata in carica del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione è prorogata di un anno. 9. A decorrere dal 1º gennaio 1994
il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei
Distretti scolastici è affidato all'Ente poste italiane, che lo gestisce
attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni
di svolgimento del servizio di cassa, anche ai fini della graduale attuazione
del nuovo sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente
poste italiane e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, emana le
istruzioni amministrativo-contabili necessarie. 10. é anticipata dall'anno
scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive
del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'art. 5,
comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti
e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non
si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in
applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa
essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella
provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni
contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni. 11. Per gli anni scolastici
1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti locali, si procede con separato
provvedimento alla rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni-classi,
tenendo conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e
socio-economiche di ciascuna provincia in particolare delle aree montane, nonchè
della presenza di alunni portatori di handicap. Per gli eventuali accorpamenti,
si procede a partire dalle classi iniziali. 12. A decorrere dall'anno
scolastico 1994-1995, gli organici del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti di istruzione di
ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono rideterminati in
relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle
effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui
all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 13. Le assunzioni in ruolo sono
disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al
comma 12. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la
soppressione nell'anno scolastico successivo. 14. Analogamente si provvede nei
riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al
piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma
6. 15. I criteri e le
modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove
nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica. 16. Le disposizioni
di cui all'art. 3, commi da 47 a 52, non si applicano al personale del comparto
scuola. 17. A decorrere
dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono
sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione
ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'art. 25, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. 18. Il Ministro della pubblica
istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di
bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il
Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi
al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme
sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi
in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i
provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80
per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad
interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze. 19. Al pagamento delle
retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di
istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite
risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio
dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito
dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che
impongano il ricorso a tali supplenze. 20. Dal 1º gennaio 1994, i docenti
collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal
provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di
breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento
medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito
anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo
ritorno all'insegnamento. 21.
Dalla medesima data del 1º gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento
nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'art.
63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via
temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal
provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee
di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati
nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o comunque che
l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere. 22. A decorrere dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, le tasse di
iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di
esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I
relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche
interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico. 23. Nella determinazione delle
tasse di cui al comma 22 sono previste misure differenziate in relazione a fasce
di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale
dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti
disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e
quelle in materia di diritto allo studio. 24. In conseguenza delle
disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994,
1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun
anno. 25. Nelle materie
disciplinate dal presente articolo, sono fatte salve le competenze delle
province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a disciplinare un
proprio ordinamento anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed
ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1º
novembre 1973, n. 689 e successive modificazioni, e del testo unificato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
CFR[DLT 16.04.1994 n. 297 ART n. 26 cang. 2] CFR[DL 20.06.1996 n. 323 ART n. 5]
Art. 5. Università.
1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) fondo per il
finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del
bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali
delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e
non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la
ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca
di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla
legge 28 giugno 1977, n. 394; b) fondo per
l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo
alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti
per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature
scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti
sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8
dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910; c) fondo per la
programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al
finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il
finanziamento di nuove iniziative didattiche. 2. Al fondo per il finanziamento
ordinario delle università sono altresì attribuite le disponibilità finanziarie
di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni, relative al personale delle università, le
disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere
con il personale non docente, nonchè le disponibilità finanziarie a copertura
degli incrementi di retribuzione del personale docente. 3. Nel fondo per il finanziamento
ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le
università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle
spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio
1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri
determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza
permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente
e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni
e condizioni ambientali e strutturali. 4. Il fondo per l'edilizia
universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione
alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di
investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale. 5. Il fondo per la programmazione
dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di
sviluppo. 6. Le università
possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse
finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle
attività ovvero di iniziative e attività specifiche. 7. Salvo quanto previsto al comma
2, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per
l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per
l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera a). 8. A partire dal 1995, la quota
base del fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà
progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sarà
aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al
finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di
sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla
riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree
disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree
disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard
europei. 9. Le funzioni del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative
allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori,
fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonchè le
norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle università di
appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo
comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità. 10. L'organico di ateneo è
costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già
assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle università
per il triennio 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991,
dai posti di ruolo di personale non docente già assegnati alla data del 31
agosto 1993, nonchè dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di
sviluppo 1991-1993. Le assunzioni, sino al completamento degli organici, sono
effettuate compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle
università, sulla base di criteri finalizzati al riequilibrio del sistema
universitario e al decongestionamento dei mega-atenei. 11. Gli organici nazionali del
personale docente e non docente delle università sono costituiti dalla somma
delle dotazioni organiche dei singoli atenei. 12. Le modifiche degli organici
sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono
consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa
complessiva per gli organici definiti al comma 10. 13. A partire dall'anno accademico
1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei
servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il
pagamento, a favore delle università, della tassa di iscrizione e dei contributi
universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre
contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge. 14. Le singole
università fissano le tasse di iscrizione in base al reddito, alle condizioni
effettive del nucleo familiare ed al merito degli studenti. Per l'esercizio
1994-1995, la tassa minima è fissata in lire 300.000, quella massima, per la
fascia di reddito superiore, non può superare il triplo della minima. 15. Il 20 per cento degli introiti
derivanti dalle tasse di cui al comma 14 è riservato alle regioni le quali, in
base a convenzioni da stipularsi con le singole università, stabiliscono gli
obiettivi di utilizzo. Le università possono inoltre stabilire contributi,
d'importo variabile secondo le fasce di reddito di cui al comma 14, finalizzati
al miglioramento della didattica e, per almeno il 50 per cento del loro
ammontare, dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare
dei contributi e delle tasse non può superare il quadruplo della tassa
minima. 16. Le università
stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi,
criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi
universitari. 17. Sono
mantenute per l'anno accademico 1993-1994 le quote di compartecipazione del 15
per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e
4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. 18. I criteri generali per la
determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni effettive
del nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono stabiliti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n.
390. 19. L'importo della
tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno
accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato,
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. 20. A decorrere
dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogate le vigenti disposizioni in materia
di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa di
iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di
studio e dei prestiti d'onore. I criteri di cui al comma 16 sono stabiliti dalle
università sulla base dei princìpi di uniformità definiti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, nonchè sulla base delle convenzioni e degli accordi
internazionali già sottoscritti con Paesi terzi. L'individuazione delle
condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione
patrimoniale del nucleo familiare. In sede di prima applicazione della legge 2
dicembre 1991, n. 390, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'art. 4 della citata legge può essere emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di
cui all'art. 6 della medesima legge.
21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del
personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di
legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti
di cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato ai
soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo
amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione.
All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali,
corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei
revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e
comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si
riferiscono. 22. Nelle
università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna
con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della
ricerca e della didattica, nonchè l'imparzialità ed il buon andamento
dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del
controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui
riferiscono con apposita relazione almeno annualmente. 23. La relazione dei nuclei di
valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla
Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi
all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e
per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema
universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale
valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto
del Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f) della legge 9 maggio
1989, n. 168, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La
relazione è altresì trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica
amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 24. L'organico di ciascuno degli
Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è costituito dai posti del
personale di ricerca già assegnati, nonchè dai posti di ruolo di personale
tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi
quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le
procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori
astronomici e astrofisici in un unico ente denominato <<Istituto nazionale
di astronomia ed astrofisica>>, l'organico nazionale è costituito dalla
somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui
all'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora
assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della
presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio
vesuviano nell'ente denominato <<Istituto nazionale di
vulcanologia>>, rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti
della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge
29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163. 25. Le dotazioni organiche delle
istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31
agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o
iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonchè dai posti previsti in
conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in
base alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 13 dell'accordo
sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171. 26. Per il
triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad
assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti
non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun
anno. 27. Sono fatti salvi i
contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive
modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi,
altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i
cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie
ed internazionali, nonchè quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto
1973, n. 519. 28. Le modalità
di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)
dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di
intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Art. 6. Contratti pubblici.
1. é vietato il rinnovo tacito dei
contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi. Le
pubbliche amministrazioni hanno facoltà, fino al 31 dicembre 1994, di rinnovare
al medesimo contraente, in deroga a quanto disposto dal presente comma e alle
procedure previste dai commi da 2 a 15, contratti in scadenza per i quali non si
applichino le procedure di cui ai commi da 28 a 38 nel caso in cui sia
concordata, a parità di ogni altra condizione, una riduzione del prezzo pari al
10 per cento rispetto a quello convenuto nel contratto in scadenza. In ogni caso
i contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi
non possono prevedere prezzi superiori a quelli pubblicati negli elenchi di cui
al comma 2. 2. Il Ministero
del tesoro - Provveditorato generale dello Stato e le altre pubbliche
amministrazioni che abitualmente provvedono all'esecuzione dei contratti per
l'acquisto di beni e servizi redigono e tengono aggiornati elenchi dei prezzi
pagati. I dati relativi sono trasmessi al Ministero del bilancio e della
programmazione economica che, avvalendosi dell'Istituto di studi per la
programmazione economica (ISPE), degli altri istituti facenti parte del sistema
statistico nazionale e del centro di elaborazione dati presso l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, provvede alla comparazione dei
prezzi pagati dalle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione trimestrale
dei prezzi di riferimento con particolare riguardo alla fornitura di grandi
quantità di beni e servizi. Con regolamento da emanare entro quaranta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri del bilancio e
della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica
stabiliscono responsabilità, tempi, obblighi, criteri e procedure per la
rilevazione e la comparazione dei prezzi. 3. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e comunque a partire dal
quarantunesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti
per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione, sono sottoposti a
giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle
amministrazioni, in relazione ai prezzi di riferimento. 4. La pubblica amministrazione,
stabiliti in generale i termini per provvedere, procede alla nomina del
funzionario responsabile e dà notizia al contraente dell'avvio del procedimento
stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve
concludersi entro trenta giorni dalla notizia. Decorso tale termine i contratti
possono essere approvati, fatta salva la responsabilità contabile, civile e
amministrativa del funzionario.
5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le
pubbliche amministrazioni indicano il prezzo congruo e invitano il contraente
alla riduzione del prezzo e, in mancanza di accettazione, rifiutano
l'approvazione. 6. Tutti i
contratti ad esecuzione periodica o continuata debbono recare una clausola di
revisione periodica del prezzo, che viene operata sulla base di un'istruttoria
condotta dai competenti organi tecnici delle amministrazioni. Qualora il prezzo
pattuito si discosti dal limite massimo indicato ai sensi del comma 2, il prezzo
del contratto è soggetto a revisione, salvo il diritto della parte di recedere
dal contratto. L'amministrazione provvede alla stipula di un nuovo contratto
sulla base di un prezzo non superiore a quello offerto al precedente contraente
e da questi rifiutato. 7. Per
le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei
precedenti commi costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le
province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento
avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi
restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10
per cento dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che
provvedono, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994,
1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali. 8. I trasferimenti agli enti a
finanza derivata, fatta eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio
finanziario di riferimento, di una quota pari al 10 per cento dei risparmi di
spesa di cui al comma 7. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno
e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero
dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane,
una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e
sugli adeguamenti operati. 9.
Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. 10. Gli enti di cui alla legge 8
giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 24 della
legge stessa, nonchè agli enti pubblici appartenenti a categorie omogenee, ai
sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono costituire uffici
unici per l'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi allo
scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed una economia
procedimentale. 11. I
contratti stipulati in violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 15 sono
nulli. 12. Le controversie
derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 15 sono devolute alla
giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo. 13. Le disposizioni dei commi da 1
a 14 si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè ai
concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione
e alle aziende municipalizzate.
14. é fatta salva la normativa prevista dall'art. 5 della legge 8
novembre 1991, n. 381. 15. Le
disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano anche ai contratti stipulati
nell'ambito della cooperazione italiana allo sviluppo. 16. I contratti di appalto di
opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la
costruzione o la gestione di opere pubbliche non possono prevedere costi
superiori ai costi standardizzati definiti ai sensi del comma 17. 17. é costituito, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione di
autonomia funzionale e organizzativa, l'Osservatorio dei lavori pubblici,
articolato in un servizio centrale e in servizi regionali, aventi sede presso i
provveditorati regionali alle opere pubbliche. Esso provvede alla raccolta ed
alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il
territorio nazionale, definisce, in base a criteri tecnici, i costi
standardizzati per regione e per tipo di lavoro e rende pubblici i costi stessi
entro il 31 gennaio di ciascun anno. A tal fine lo stesso Osservatorio si avvale
del Centro elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno. Sino alla costituzione dell'Osservatorio, provvede il
Consiglio superiore dei lavori pubblici. 18. Le disposizioni dei commi da
16 a 27 si applicano anche ai contratti relativi ai Paesi in cui opera la
cooperazione italiana allo sviluppo. La metodologia per definire, sulla base dei
prezzi unitari dei singoli Paesi, i costi standardizzati per i lavori pubblici
nei Paesi in via di sviluppo sarà fissata con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. 19. I contratti e le concessioni,
ivi compresi i relativi atti aggiuntivi, per i quali non sia ancora intervenuta
l'approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
sottoposti, entro sessanta giorni dalla data medesima, a giudizio di congruità
da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni sulla base dei
criteri e parametri di riferimento fissati dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici o dall'Osservatorio di cui al comma 17. Non appena divenuto operante
l'Osservatorio di cui al comma 17, il giudizio di congruità è riferito ai costi
definiti ai sensi dello stesso comma 17. 20. La pubblica amministrazione
procede alla nomina del responsabile del procedimento e dà notizia al contraente
o al concessionario dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla
notizia. Decorso tale termine i contratti possono essere approvati, fatta salva
la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario. 21. Ove il giudizio si concluda
con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni invitano il
contraente o il concessionario alla riduzione del prezzo dell'opera e, in
mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione. 22. Per le amministrazioni
statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi da 16 a 21
costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli
altri enti locali, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi
bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi può essere
utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'art. 52
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, a
iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse
occorrenti ai rinnovi contrattuali.
23. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, ad eccezione delle
regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota
pari all'8 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 22. A questo fine,
gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al
Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le
province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai
commi da 16 a 22, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati. 24. Gli enti di cui alla legge 8
giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, nei casi in cui non dispongano
di uffici tecnici idonei per la redazione di progetti di opere pubbliche, danno
prioritariamente corso, ai sensi dell'art. 24 della stessa legge, alla
stipulazione di convenzioni tra loro al fine della costituzione di un unico
ufficio tecnico sufficientemente dotato, al quale siano demandate l'attività di
progettazione e le altre incombenze di natura tecnica concernenti le opere
pubbliche di competenza degli enti convenzionati. 25. Alle fattispecie di cui ai
commi da 16 a 27, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 11 e 12. 26. Le disposizioni dei commi da
16 a 27 del presente articolo si applicano a tutti i contratti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, fatta eccezione per l'amministrazione penitenziaria,
nonchè ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e
di gestione e alle aziende municipalizzate. 27. Restano salve le competenze in
materia della Regione Valle d'Aosta, che provvede alle finalità della presente
legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e relative norme di
attuazione. 28. Le pubbliche
amministrazioni procedono a rivedere atti di aggiudicazione o di approvazione di
contratti per la fornitura di beni o servizi e di contratti di appalto di opere
pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o
la gestione di opere pubbliche, non eseguiti in misura superiore a un quarto
alla data di pubblicazione della presente legge, qualora risulti che il prezzo
complessivo concordato sia più elevato del 15 per cento rispetto all'importo
risultante dall'applicazione dei prezzi unitari definiti ai sensi dei commi 2 e
17, depurati del tasso di inflazione. Le revisioni debbono concludersi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante questo
periodo prosegue l'esecuzione del contratto. 29. Il giudizio di congruità del
contratto viene formulato dai competenti organi tecnici delle singole
amministrazioni, previa nomina del funzionario responsabile del procedimento ed
avviso al contraente dell'inizio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dall'avviso.
Decorso tale termine i contratti devono essere eseguiti, fatta salva la
responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario. 30. Per i contratti di importo
inferiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le
parti, prima della pubblicazione dei dati di cui ai commi 2 e 17, concordano una
riduzione del prezzo pari al 10 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso
contrattuale o convenzionale. Per i contratti di importo superiore a lire 500
milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti concordano una
riduzione del prezzo pari al 20 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso
contrattuale o convenzionale. In caso di riduzione concordata del prezzo, il
contratto si ritiene ricondotto ad equità, anche per la parte già eseguita, a
tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli di responsabilità
contabile. 31. Ove non si dia
applicazione alle previsioni di cui al comma 30, o il giudizio di cui al comma
29 si concluda con una valutazione di non congruità, le parti possono concordare
un nuovo prezzo, per la parte del contratto ancora da eseguire alla data della
definizione del nuovo prezzo, entro i limiti definiti ai sensi dei commi 2 e 17,
anche mediante modifiche quantitative, qualitative e temporali dell'opera. In
tal caso la riduzione deve essere accresciuta del 2,5 per cento. 32. Qualora il contraente non
accetti la riduzione del prezzo nei limiti di cui ai commi 30 e 31, è fatto
divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, per un periodo di tre anni
decorrenti dal mancato accordo, di stipulare contratti di qualsiasi tipo con il
contraente che ha opposto il diniego. Al fine della predisposizione di un elenco
unitario, le pubbliche amministrazioni comunicano al Ministero del tesoro -
Provveditorato generale dello Stato i dati relativi ai soggetti esclusi dalle
future contrattazioni. 33.
Fatto salvo il generale potere di autotutela riconosciuto alle amministrazioni
dalla normativa vigente, anche in riferimento alla adozione di misure cautelari,
ivi compresa la sospensione dell'esecuzione del contratto, le disposizioni di
cui ai commi da 28 a 32 si riferiscono ai contratti per i quali sia pervenuta
l'aggiudicazione o l'approvazione dopo il 1º gennaio 1992 e prima della data di
entrata in vigore della presente legge. 34. Per le amministrazioni
statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi da 28 a 33
costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli
altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con
trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a
disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento
dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che
provvedono, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994,
1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali. 35. I trasferimenti agli enti a
finanza derivata, fatta eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio
finanziario di riferimento, di una quota pari al 5 per cento dei risparmi di
spesa di cui al comma 34. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno
e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero
dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane,
una relazione sui contratti di cui ai commi da 28 a 33, sui relativi prezzi e
sugli adeguamenti operati.
36. Alle fattispecie di cui ai commi da 28 a 37, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 9, 12 e 13. 37. Nella relazione sulla stima
del fabbisogno del settore statale presentata al Parlamento dal Ministro del
tesoro entro il mese di novembre, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n.
362, in un'apposita sezione vengono illustrati gli effetti finanziari rilevabili
sul bilancio dello Stato e sui bilanci delle regioni a statuto ordinario, delle
province, dei comuni e degli altri enti locali, nonchè di tutti gli enti il cui
finanziamento avvenga con trasferimenti a carico dello Stato, delle disposizioni
di cui al presente articolo.
38. Le disposizioni dei commi da 28 a 37 si applicano anche ai contratti
stipulati nell'ambito della cooperazione italiana allo sviluppo.
Art. 7. Aggiornamenti ed
adeguamenti dei contributi concessori.
1. Gli oneri di urbanizzazione di cui
all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono aggiornati ogni quinquennio
dai comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai
riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria
e generale. 2. I primi
quattro commi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: <<Il costo di
costruzione di cui all'art. 3 della presente legge per i nuovi edifici è
determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi
ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma
della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n.
457. Con gli stessi
provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici
con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di
legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del
detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di
tali determinazioni, il costo di costruzine è adeguato annualmente, ed
autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente alla
concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20
per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed
ubicazione>>.
Art. 8. Disposizioni in materia
di sanità.
1. Per l'anno 1994, le unità sanitarie
locali non possono procedere ad assunzioni di personale, anche per posti che si
rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1º luglio
1993, e non coperti. 2. Le
regioni possono autorizzare, entro sessanta giorni dalla richiesta, assunzioni
in deroga nel limite massimo, complessivo e comprensivo del personale
amministrativo e di quello sanitario a livello regionale, del 50 per cento dei
posti resisi vacanti, per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi. Le
autorizzazioni possono essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure
di mobilità previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, nonchè dopo aver esperito le
procedure di mobilità per documentate situazioni familiari e personali previste
dagli articoli 12 e 13 del medesimo decreto n. 384 del 1990. Le autorizzazioni
sono date con priorità al personale addetto al sistema di emergenza sanitaria e
alle attività necessarie all'attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135,
nonchè al personale sanitario e in particolare per i servizi di prevenzione e
per i consultori familiari e materno-infantili. 3. Per il comparto della sanità, a
decorrere dal 1º gennaio 1994, l'importo dei fondi di incentivazione di cui agli
articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,
n. 384, non può eccedere il 70 per cento degli stanziamenti relativi all'anno
1991. A tal fine, le amministrazioni provvedono alla ridefinizione dei piani di
lavoro e alla conseguente rideterminazione dei plus orari da assegnare al
personale di cui agli articoli 61 e 127 del citato decreto n. 384 del 1990. In
particolare, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro con
conseguente riduzione del plus orario del personale medico dipendente e del
relativo fondo di cui all'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre 1990, n. 384, utilizzando la maggiore disponibilità di ore
lavorative conseguente al passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a
quello a tempo pieno ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'art. 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412. 4. Gli
organi di amministrazione delle unità sanitarie locali e degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, il coordinatore amministrativo ed il
coordinatore sanitario, i componenti il collegio dei revisori, nonchè, ove
nominati, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all'art.
3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono responsabili
dell'applicazione delle norme di cui al comma 3 del presente articolo. 5. La corresponsione delle
indennità di qualificazione dello studio professionale, di collaborazione
informatica e di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle
lettere L), M) ed N) del comma 1 dell'art. 41 dell'accordo reso esecutivo dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e
dell'indennità di collaborazione informatica di cui all'art. 29, comma 1,
lettera L), dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, è sospesa a far data dal 1º gennaio 1994
fino all'entrata in vigore degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive
modificazioni. 6. A far data
dal 1º gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge
28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 27
ottobre 1988, n. 460. Dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazione è
ricondotta nell'ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo
di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale
sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario
aggiuntivo di giorni quindici.
7. Restano salve le competenze statutarie della Regione Valle d'Aosta in
materia di bilinguismo. 8. Le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità delle
disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come
modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio
1980, n. 197, e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267. 9. A decorrere dal 1º gennaio
1994, è abolito il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale di
cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A decorrere dalla medesima
data, le specialità medicinali ed i prodotti galenici per i quali sia stata
rilasciata l'autorizzazione sono erogabili dal Servizio sanitario
nazionale. 10. Entro il 31
dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle
specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente
articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi: a) farmaci essenziali
e farmaci per malattie croniche; b) farmaci, diversi da
quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico; c) altri farmaci privi
delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b). 11. La riclassificazione di cui al
comma 10 è effettuata in modo da garantire che l'onere a carico del Servizio
sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi
l'importo di lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1º
settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 14 e
16. A decorrere dal 1º gennaio 1994, la classificazione delle specialità
medicinali e dei preparati galenici nelle classi di cui al comma 10 è effettuata
all'atto del rilascio dell'autorizzazione. 12. A decorrere dal 1º gennaio
1994, i prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono
sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non
possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti
al medesimo principio nell'ambito della Comunità europea; se inferiori,
l'adeguamento alla media comunitaria non potrà avvenire in misura superiore al
20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che
attribuiscono al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo
delle specialità medicinali.
13. La Commissione unica del farmaco, ai fini della riclassificazione dei
farmaci di cui al comma 10, adotta il criterio delle categorie omogenee. Le
relative decisioni della suddetta Commissione sono adottate nel rispetto delle
direttive comunitarie e sono immediatamente esecutive. Le aziende produttrici
possono proporre osservazioni nel termine inderogabile di trenta giorni. La
Commissione decide entro i successivi quindici giorni. 14. I farmaci collocati nella
classe di cui al comma 10, lettera a), sono a totale carico del Servizio
sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota
fissa per ricetta di lire 5.000. Per i farmaci collocati nella classe di cui al
comma 10, lettera b), è dovuta una partecipazione alla spesa da parte
dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico.
I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera c), sono a totale
carico dell'assistito. 15.
Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi
comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino
all'importo massimo di lire 100.000 per ricetta, con assunzione a carico del
Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite. 16. A decorrere dal 1º gennaio
1994 sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 14 e 15 i
cittadini di età inferiore a dieci anni e di età superiore ai sessanta anni. I
soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del
Ministro della sanità 1º febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
32 del 7 febbraio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti
dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle
prestazioni individuate dallo stesso decreto. Per l'assistenza farmaceutica
l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al
comma 10, lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui
al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari
di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio e degli invalidi
civili al 100 per cento, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa
per ricetta di lire 5.000. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e
terapeutiche di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 5 della legge 29
dicembre 1990, n. 407, e all'art. 5 del decreto del Ministro della sanità 1º
febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991 e
successive modificazioni e integrazioni. 17. é abrogata ogni disposizione
precedente relativa al pagamento della quota fissa sulle singole prestazioni
farmaceutiche e sulle singole ricette relative alle altre prestazioni sanitarie.
Sono altresì abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438. 18. La
dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'art. 10, comma 1, della
legge 23 ottobre 1985, n. 595, è fissata in 5,5 posti letto per mille abitanti,
di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza
post-acuzie. 19. L'importo
previsto dall'art. 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e
successive modificazioni, è elevato a lire 150.000.000 annue. Il contributo per
le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del
medesimo art. 31 della legge n. 41 del 1986, è determinato nella misura del 5,6
per cento. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a decorrere
dal 1º gennaio 1994. 20. Per
l'anno 1994, il versamento in acconto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto
del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'art. 14
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è effettuato tenendo conto delle
modificazioni di cui al comma 19 del presente articolo; con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le
modalità di attuazione.
Art. 9. Patrimonio pubblico.
1. é abrogata ogni disposizione che fa
obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque
titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici
dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti
pubblici. 2. L'uso di beni
pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti
pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone
determinato sulla base dei valori di mercato. 3. A decorrere dal 1º gennaio
1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti
dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonchè
quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio,
compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonchè ad immobili del
patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è aggiornato,
eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri
competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti,
sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili
aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo
canone. A decorrere dal 1º gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in
misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente. Per gli alloggi ai quali
si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente
articolo restano valide le normative in vigore. Alla fissazione dei criteri per
l'applicazione dei commi precedenti e del presente comma si provvede entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti
dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori
pubblici. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri a esigenze di servizio, connesse ad
incarichi di rappresentanza e di comando, nonchè gli alloggi di servizio
gratuiti per consegnatari e custodi.
4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni,
della legge 1º dicembre 1986, n. 831, e del decreto-legge 21 settembre 1987, n.
387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e
successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate
recate dal comma 3 del presente articolo sono riassegnati allo stato di
previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere
impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e
nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi. 5. Con decreto dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate
particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle
loro condizioni economiche. L'adeguamento di cui al comma 3, nel caso in cui il
canone sia superiore all'attuale, non si applica agli inquilini
ultrasessantenni, ai portatori di handicap ovvero quando uno dei componenti del
nucleo familiare ivi residente sia portatore di handicap nonchè alle persone
titolari di un reddito complessivo pari o inferiore al limite fissato dal CIPE
ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione. Ai medesimi soggetti non
si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3. 6. Con decreti del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette ad alienare i
beni pubblici, ivi compresi quelli oggetto di concessione, non destinati ad usi
collettivi generali o di interesse ambientale e culturale, e ad esclusione degli
immobili e delle aree vincolati od individuati ai sensi delle leggi 1º giugno
1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ovvero ad
assicurare la mobilità del personale della Difesa, con priorità per
l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o inutilizzati. 7. Entro il 31 marzo di ciascun
anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio
decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con
l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli
alloggi di servizio, nonchè degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro
delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione
ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri
di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio,
ancorchè si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente
separate nè divorziate, possono mantenerne la conduzione, purchè non siano
proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. I proventi derivanti
dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la
realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli
esistenti. 8. Il capitolo
8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto di
lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. 9. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) predispongono, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito a
cominciare da quello abitativo, in conformità alla normativa vigente in materia
di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali programmi sono
soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive lire
1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996. Con
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono
determinate le modalità di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi,
nell'ambito dei piani di impiego annuali delle disponibilità di cui al comma
11. 10. Al fine di non
determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di cui al comma 9
concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da dismettere, i rispettivi
programmi di vendita; le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Per dette
alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire apposita società con
rappresentanza paritetica degli enti stessi. 11. Per il triennio indicato al
comma 9 del presente articolo, nei confronti degli enti di cui al medesimo comma
9 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 della legge 30 aprile
1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma,
anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per il medesimo
triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego
annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministeri
stessi. 12. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di
beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonchè
definite le procedure per la valutazione dei relativi beni immobili.
Art. 10. Prezzi e tariffe.
1. La determinazione dei prezzi
demandata ad organismi pubblici prevista dalle vigenti disposizioni di legge non
può eccedere del 20 per cento il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e
servizi scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di pubblica utilità
vengono fissate e aggiornate, ove le condizioni di mercato lo richiedano, in
base a parametri di riferimento idonei a determinare le modalità di recupero dei
costi, con criteri di efficienza. L'individuazione dei prezzi e delle tariffe di
riferimento è effettuata sulla base delle rilevazioni e delle analisi svolte
dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I dati
relativi sono pubblicati ogni sei mesi. 2. I canoni di concessione di beni
pubblici e di beni ed attività sottoposti a riserva originaria sono aumentati
annualmente secondo i criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei
prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente; dell'adeguamento
proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari di
autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o
potenziale dei beni e delle attività concesse. 3. A decorrere dal 1º gennaio
1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo
Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e
dell'1 per cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da
pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa
data, sono modificate le clausole convenzionali in materia di canone di
concessione o di devoluzione allo Stato degli utili di esercizio. I rapporti
relativi al periodo precedente sono convenzionalmente definiti dall'Azienda
nazionale autonoma delle strade (ANAS) anche in via transattiva. 4. Con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le
modalità di versamento del canone di cui al comma 3. 5. Sono abrogati i primi tre commi
dell'art. 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come sostituito dall'art. 1
della legge 28 aprile 1971, n. 287, nonchè la lettera i) del primo comma e il
secondo comma dell'art. 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385. 6. Per favorire il processo di
dismissioni della Società Autostrade S.p.A., sono abrogati l'art. 16, primo
comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, limitatamente alla parte in cui
impone all'Istituto per la ricostruzione industriale di detenere la maggioranza
delle azioni della concessionaria, e il primo comma dell'art. 6 della legge 28
marzo 1968, n. 385, come sostituito dall'art. 10 della legge 12 agosto 1982, n.
531. La costruzione e la gestione delle autostrade è l'oggetto sociale
principale della Società Autostrade S.p.A. 7. All'art. 3 della legge 24
luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'art. 9 della legge 28 aprile
1971, n. 287, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<Il venir meno
della prevalenza pubblica nel capitale delle società concessionarie o della
maggioranza delle società facenti parte dei consorzi di cui al precedente comma
fa cessare la garanzia dello Stato prevista ai commi terzo e
settimo>>. 8. Con il
rinnovo delle convenzioni revisionate in applicazione dell'art. 11 della legge
23 dicembre 1992, n. 498, si definisce la natura privata dell'attività svolta
dalle società concessionarie di autostrade nonchè la esclusione della garanzia
dello Stato per la contrazione di mutui. 9. La misura dei diritti per
l'imbarco passeggeri in voli internazionali e nazionali, di cui alla legge 5
maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata per
l'anno 1994 del 10 per cento.
10. A decorrere dall'anno 1995, la misura dei diritti aeroportuali di cui
alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, è
annualmente determinata, con le procedure di cui all'art. 8 della medesima
legge, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, su proposta dei Ministri dei
trasporti e della navigazione e delle finanze, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei seguenti
obiettivi: a)
progressivo allineamento ai livelli medi europei; b) differenziazione
tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di
ciascuno; c)
applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in
relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata; d) correlazione con il
livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; e) correlazione con le
esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza, e di sviluppo
delle infrastrutture aeroportuali.
11. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto disposto ai commi
9 e 10 sono destinati al finanziamento di programmi di sviluppo delle
infrastrutture e dei servizi aeroportuali proposti dai relativi enti o società
di gestione e approvati dal CIPE.
12. Entro l'anno 1995, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a
terra è determinato sulla base delle normative comunitarie, avendo riguardo alla
tutela dell'economicità delle gestioni e dei livelli occupazionali. 13. Entro l'anno 1994, sono
costituite apposite società di capitali per la gestione dei servizi e per la
realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo
Stato. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti
locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione
del presente comma, sulla base dei princìpi di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
14. Lo stanziamento del
capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione è ridotto della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1994. Il
medesimo capitolo ed il relativo stanziamento sono soppressi a decorrere
dall'anno 1995.
Art. 11. Previdenza e
assistenza.
1. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede
al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile
e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri: a) semplificazione dei
procedimenti; b)
distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la
concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle
commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai
prefetti; c)
soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e
devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati
civili ai prefetti;
d) previsione della facoltà dell'invalido convocato per accertamenti
sanitari di motivare la propria impossibilità a rispondere e di indicare la data
in cui può effettuarsi visita domiciliare. 2. L'abrogazione delle vigenti
norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. 3. In attesa di una organica
revisione della materia, le unità sanitarie locali competenti, entro il 30
giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo
stato delle domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui
al comma 1 e indicano i tempi presuntivi e le misure straordinarie per lo
smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina
apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al
Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa lo stato
amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze. 4. La Direzione generale dei
servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a
verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento
privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e
indennità. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il
godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data
dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati
nell'ultimo anno precedente la data stessa. In tale ultimo caso, ove in ragione
o sulla base dei requisiti insussistenti il beneficiario sia stato assunto
presso pubbliche amministrazioni o enti e imprese private, il rapporto di lavoro
è risolto di diritto a decorrere dall'accertamento di insussistenza. 5. Con decorrenza dal 1º gennaio
1994, ferma restando la vigente disciplina in materia di perequazione automatica
delle pensioni previdenziali ed assistenziali, spetta, per quelle di importo
pari o inferiore a lire 1.000.000 lorde mensili, un ulteriore aumento
corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui
all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il valore
accertato della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle
famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT per l'anno 1993 rispetto
all'anno precedente. Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra lire
1.000.000 lorde mensili e tale importo maggiorato del predetto aumento sono
aumentate fino a raggiungere l'importo maggiorato. Con decorrenza dalla predetta
data del 1º gennaio 1994 è corrispondentemente aumentato l'importo mensile del
trattamento minimo di pensione. Per l'anno 1994, a decorrere dal 1º luglio, sono
attribuiti gli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 1, comma
9-quater, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59. 6. La disposizione di cui all'art.
3, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, va interpretata nel senso
che anche per le pensioni ivi previste, ai fini del mantenimento del maggiore
trattamento in godimento, si applica lo stesso criterio stabilito per le
pensioni del regime generale dall'art. 1, comma 8, del predetto decreto-legge,
n. 409 del 1990. 7. Salvo
quanto disposto al comma 5, ultimo periodo, la decorrenza degli aumenti dei
trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1,
comma 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del
decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1991, n. 59, è differita all'anno 1995. Conseguentemente, i
termini del 1º gennaio 1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai
commi 3 e 4 dell'art. 5 del predetto decreto-legge, n. 409 del 1990, sono
differiti al 1º gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994. 8. I termini del 1º maggio e del
1º novembre, di cui all'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, sono rispettivamente fissati al 1º luglio ed al 1º gennaio dell'anno
successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per
il diritto alla pensione di anzianità nel corso del 1993 e ne ottengono il
trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i
termini previsti dal predetto art. 1, comma 2-bis. 9. Il comma 6 dell'art. 10 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dai seguenti: <<6. Le pensioni
di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e
delle forme di essa sostitutive, nonchè i trattamenti anticipati di anzianità
delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui all'art. 10 del
decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili
con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro
autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è
subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. 6-bis. Le quote delle pensioni di
anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti
attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti
l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive
gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del
50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di
cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni
sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro
dipendente>>. 10. Il
comma 8 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è
sostituito dal seguente:
<<8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari
di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la
liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più
favorevole>>. 11. A far
data dal 1º gennaio 1994, i lavoratori che svolgono le attività di cui all'art.
49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ad eccezione dei titolari di pensione diretta e dei percettori di borse di
studio, sono iscritti, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in una gestione separata,
nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli esercenti attività commerciali e nel rispetto delle disposizioni previste
per quest'ultima gestione, fatta esclusione del livello minimo imponibile ai
fini contributivi, di cui all'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.
233. 12. Qualora al
compimento del sessantacinquesimo anno di età i lavoratori di cui al comma 11
non abbiano raggiunto il periodo minimo contributivo per il trattamento
pensionistico, possono integrare il periodo mancante mediante il versamento di
contributi volontari, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. 13. Le disposizioni
del comma 11 non si applicano nei confronti dei lavoratori che svolgono attività
lavorative per le quali operano forme pensionistiche obbligatorie. 14. In fase di prima applicazione,
alla gestione separata di cui al comma 11 sovraintende il comitato
amministratore della gestione per i contributi e le prestazioni degli esercenti
attività commerciali. 15.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono definite, tenuto conto delle
peculiarità relative alla specifica forma assicurativa, le modalità di
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 13 e 14 ivi compresi i
termini e le modalità di versamento dei contributi, nonchè i criteri per la
determinazione dei periodi assicurativi da accreditarsi in relazione
all'ammontare dei versamenti contributivi effettuati nell'anno. 16. Con effetto dal 1º gennaio
1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa
in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la
cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei
confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con
un'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di
cessazione dal servizio per invalidità, l'importo del relativo trattamento
pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in
proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito
contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata tabella A. 17. Per il 1994 il termine del 1º
settembre, di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è
fissato a tutti gli effetti al 24 dicembre. Per il personale docente e tecnico
della scuola il predetto termine rimane immutato. 18. Le disposizioni di cui al
comma 16 si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme
di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonchè alle altre categorie di
dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, esclusi i soggetti la cui
domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle
competenti amministrazioni. 19. é fatta salva, per coloro che
abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31
dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la possibilità di revocarla ovvero,
qualora cessati dal servizio, di essere riammessi con la qualifica e con
l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo, con facoltà
di riscattare il periodo scoperto ai fini della previdenza e della quiescenza
secondo aggiornati criteri attuariali. 20. I competenti organi
dell'Amministrazione devono deliberare sulle domande di revoca delle dimissioni
ovvero sulle domande di riassunzione entro trenta giorni dalla loro
presentazione da parte degli interessati. 21. I dipendenti di enti pubblici
iscritti a fondi esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti
hanno facoltà di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a
carico dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente qualora questo
sia tenuto alla contribuzione.
22. L'art. 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si
interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al
trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in
vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola
delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello
stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a
calcolo senza alcuna integrazione.
23. La disposizione dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai lavoratori agricoli
aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25
della legge 8 agosto 1972, n. 457, e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37,
l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di
trattamento speciale è dovuta nella misura fissa di lire 800 giornaliere. A
decorrere dal 1º gennaio 1993, ai lavoratori agricoli aventi diritto ai
trattamenti speciali di disoccupazione non è dovuta l'indennità ordinaria di
disoccupazione per le giornate eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per
i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono
calcolate sulla base della vigente disciplina ancorchè si tratti di giornate non
lavorate nè indennizzate. 24.
Nel comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, alla
fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: <<, entro
determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro>>. 25. Ai fini dell'applicazione
dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il periodo di preavviso
previsto alla lettera c) del comma 2 del predetto art. 1, per le domande di
cessazione dal servizio presentate anteriormente al 19 settembre 1992, inizia a
decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse. 26. La disposizione contenuta nel
comma 1 dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere
interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i veterinari (ENPAV) non è più obbligatoria soltanto per i
veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali
successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si
trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 24 della medesima; i
provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari,
già obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente
normativa, sono nulli di diritto. Gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi e alla comunicazione di cui all'art. 19 della citata legge n. 136 del
1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione debbono
essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al medesimo termine,
per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo non si
applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli
articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991. 27. In attesa di un'organica
revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e
del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole, il comma 5
dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, è
sostituito dai seguenti:
<<5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali
ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale
dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori
montani di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere
dal 1º ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1º ottobre 1995 e del 30
per cento a decorrere dal 1º ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti
dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate,
delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono
fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1º ottobre 1994, del 40
per cento a decorrere dal 1º ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1º
ottobre 1996. 5-bis. Le
agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i
lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento. 5-ter. Le agevolazioni di cui al
comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di
lavoro>>. 28. La
riduzione contributiva di cui all'art. 14, comma 1, della legge 1º marzo 1984,
n. 64, come sostituito dal comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.
48, fermi restando i limiti di durata ivi previsti, è fissata nella misura del
40 per cento a decorrere dal 1º ottobre 1994, del 30 per cento a decorrere dal
1º ottobre 1995 e del 20 per cento a decorrere dal 1º ottobre 1996. Alla
riduzione contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e
13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni e integrazioni.
Gli oneri di cui al comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come
sostituito dal comma 27 del presente articolo, e gli oneri di cui al presente
comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 30. 29. Sono abrogati gli articoli 17
e 18 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 30. Le maggiori agevolazioni e le
riduzioni contributive di cui ai commi 27 e 28 sono poste a carico delle
autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. 31. Per fronteggiare l'emergenza
occupazionale è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale un fondo per l'occupazione, con una dotazione di lire 580 miliardi per
il 1994 e di lire 330 miliardi a decorrere dal 1995. Il fondo è destinato agli
interventi da definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; gli interventi possono
riguardare anche le finalità di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 e successive
modificazioni, il cui ambito di applicazione è esteso a tutte le aree depresse.
Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei proventi assicurati dal
comma 34 del presente articolo.
32. La somma di lire 580 miliardi, prevista al comma 31 è integrata di
lire 50 miliardi, destinati ad incentivi alle assunzioni di giovani dai diciotto
ai trentadue anni di età da parte di piccole imprese ed imprese artigiane,
ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88
del Consiglio, del 24 giugno 1988.
33. L'autorizzazione di spesa recata dall'art. 38 della legge 24 aprile
1980, n. 146, è ridotta, per l'anno 1994, di lire 50 miliardi. 34. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze
determina i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad
estrazione istantanea, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 26
marzo 1990, n. 62, e del regolamento adottato con decreto del Ministro delle
finanze 12 febbraio 1991, n. 183.
35. Al comma 1 dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è
aggiunto in fine, il seguente periodo: <<Le stesse sanzioni si applicano a
chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di
analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a
tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e
l'accreditamento delle relative vincite>>. 36. Il comma 2 dell'art. 6 della
legge 26 marzo 1990, n. 62, è sostituito dal seguente: <<2. Per la
distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione
istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di
vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali>>. 37. Il periodo temporale di durata
del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione,
istituito con l'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive
modificazioni, è prorogato sino al completo impiego delle risorse disponibili
nel Fondo stesso. 38.
All'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: <<Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31
dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito è
elevato a cinque volte il trattamento minimo>>; b) al comma 2, le
parole: <<31 dicembre 1992>> sono sostituite dalle seguenti:
<<31 dicembre 1993>>.
39. Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali (INPDAI), su proposta del suddetto Istituto,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria
interessata, saranno rivalutate, con effetto dal 1º luglio 1994, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Tale rivalutazione dovrà essere effettuata in base a
criteri compatibili con l'equilibrio finanziario dell'Istituto, quale risulta
una volta detratti gli importi di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 243. I relativi oneri saranno posti ad esclusivo carico della gestione
INPDAI.
Art. 12. Trasferimenti alle
regioni.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1994, ai
sensi degli articoli 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi
finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui
agli allegati elenchi numeri 5 e 6 si intendono di competenza regionale. I
predetti stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui agli
articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, previa riduzione
del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per cento per l'elenco n. 6, fatta
eccezione per lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro che confluisce per l'intero importo a partire dal 1995. Lo
stanziamento del capitolo 7717 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato mantiene le stesse finalità di
cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. La ripartizione del capitolo
7717 alle singole regioni e l'utilizzo dei relativi stanziamenti dovranno essere
determinati con criteri concordati con il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sulla base della graduatoria pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale. 2.
Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed i criteri di
riparto previsti all'art. 3, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158; le
procedure di riparto di cui al predetto art. 3, comma 3, della legge n. 158, del
1990 si applicano altresì ai fondi provenienti dallo stanziamento di cui al
capitolo 3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali. 3. La
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche
al riparto, da seguire in ciascun comparto di competenza e verifica
periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni
speciali contenute in leggi dello Stato. Ove accerti il mancato perseguimento
degli obiettivi stessi, la Conferenza promuove intese correttive con la regione
o con la provincia interessata, anche ai fini della previsione di un termine,
trascorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con
proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate. 4. Per la specialità degli
obiettivi connessi alle attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, nel
chiedere, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa un termine alle regioni per
la presentazione dello stato di avanzamento dei programmi con l'indicazione
delle risorse a tal fine impiegate. La Conferenza effettua le verifiche di cui
al comma 3 e, nel caso di mancato perseguimento degli obiettivi stessi,
stabilisce criteri e modalità per l'utilizzo, da parte della competente autorità
statale, delle risorse non ancora accreditate. 5. Gli importi risultanti dalla
determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati negli anni 1994, 1995 e 1996. Nelle
more della determinazione delle quote variabili possono essere erogate
anticipazioni annue per far fronte ad impegni di accertata urgenza sulla base di
specifiche intese. 6. A
partire dal 1º gennaio 1994 e fino al corrispondente trasferimento di competenze
in applicazione del comma 7, le somme erogate dal Ministero dell'interno sui
capitoli 4288, 4289 e 4290 del proprio stato di previsione agli aventi diritto
residenti nella Regione Valle d'Aosta, nonchè gli oneri di parte corrente e le
spese per investimenti comunque non eccedenti il valore annuo di 40 miliardi di
lire, sostenuti dallo Stato nella Regione Valle d'Aosta, sentita la regione
stessa, per le strade statali numeri 406, 505, 506 e 507 ivi compresa la quota
relativa di funzionamento per il compartimento ANAS di Aosta, gli oneri di
funzionamento dei servizi antincendio operanti sul territorio della regione e i
trasferimenti statali spettanti agli enti locali della regione ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono posti a carico della Regione
Valle d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero del tesoro sulle erogazioni
spettanti alla regione a qualunque titolo. Dai rimborsi di cui sopra sono
esclusi gli oneri derivanti dai ripristini delle sedi stradali danneggiate dagli
eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993. 7. Le norme di attuazione per il
completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di
autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano sono emanate entro il 31 marzo 1994; le spese sostenute a partire
dall'anno 1994 dallo Stato per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti
interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 31
luglio 1994. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni
trasferite, con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle
regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle
funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi,
residuano alla competenza dello Stato. 8. A partire dall'anno finanziario
1995, cessano le erogazioni disposte a norma dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, sui capitoli 4288, 4289 e
4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore degli aventi
diritto residenti nella provincia autonoma di Trento. Le somme erogate per
l'anno 1994 vengono recuperate dal Ministero del tesoro, in quantificazione
provvisoria comunicata dal Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1994, a
valere sulle quote fisse di tributi erariali da corrispondere alla provincia di
Trento ai sensi delle vigenti disposizioni. Al conguaglio definitivo si provvede
entro il primo semestre 1995.
9. A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui al
comma 7, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario è stabilito in
misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario
nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'art. 1,
comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive
modificazioni, per la Regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento
e di Bolzano, al 19 per cento per la Regione Friuli-Venezia Giulia e per la
Regione siciliana e al 10,50 per cento per la Regione Sardegna. Quanto alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le
disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 4; 6, commi 1 e 2; 10; 11; 13;
14, comma 1; 15; 16; 17 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
10. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984,
n. 798 e successive modificazioni, ivi inclusi quelli già programmati dal
Comitato di cui all'art. 4 della legge medesima, sono svolti in forma unitaria
gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, il piano generale degli interventi e
le progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di qualità delle
progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, le funzioni di
vigilanza e controllo tecnico, anche mediante ispezioni dirette, sul rispetto
della normativa in materia ambientale, la formulazione di proposte concernenti
la normativa tecnica relativa alla tutela dell'ambiente lagunare
dall'inquinamento, la raccolta dei dati e l'informazione anche al pubblico. 11. Il Governo è delegato ad
emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi, diretti a razionalizzare l'attuazione
degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia con l'osservanza
dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) separare i soggetti
incaricati della progettazione dai soggetti cui è affidata la realizzazione
delle opere; b)
costituire, d'intesa tra lo Stato e la Regione Veneto, ai fini della attività di
studio, progettazione, coordinamento e controllo, una società per azioni con la
partecipazione maggioritaria dello Stato nonchè della Regione Veneto, della
provincia di Venezia ovvero della città metropolitana se costituita, dei comuni
di Venezia e di Chioggia e di altri soggetti pubblici utilizzando a tal fine i
finanziamenti recati da leggi speciali inerenti allo scopo; c) conferire alla
costituenda società i beni da individuare con provvedimenti delle competenti
Amministrazioni, e ridefinire le concessioni di cui all'art. 3 della legge 29
novembre 1984, n. 798. 12. Il
corrispettivo per le spese generali previsto dalle concessioni di cui all'art. 3
della legge 29 novembre 1984, n. 798, è ridotto dal 12 al 6 per cento, in
considerazione del trasferimento dei compiti di cui al comma 10. Saranno
trasferiti alla costituenda società i finanziamenti assegnati al consorzio
Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attività suddette. 13. Gli importi residui dei
finanziamenti attribuiti con le leggi 22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988,
n. 67, e 8 novembre 1991, n. 360, e non impegnati o per i quali comunque non
sono state assunte obbligazioni alla data del 31 luglio 1993, sono ridotti per
l'ammontare complessivo di lire 80 miliardi calcolato utilizzando le medesime
aliquote adottate nelle assegnazioni e secondo percentuali crescenti a partire
dagli stanziamenti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il completo
trasferimento in economia dei finanziamenti attribuiti con la legge 29 novembre
1984, n. 798 e successive modificazioni. 14. Per effetto delle disposizioni
di cui ai commi da 10 a 13 del presente articolo, i relativi capitoli di spesa
sono ridotti per il 1994 della somma complessiva di lire 80 miliardi. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare i capitoli e ad apportarvi, con
decreto, le relative variazioni. Alla determinazione dei lavori eventualmente da
sospendere o da rinviare in conseguenza delle norme di cui ai medesimi commi del
presente articolo, si provvede d'intesa tra Ministeri, regione, provincia e
comuni interessati.
Art. 13. Disposizioni varie.
1. Le operazioni di sottoscrizione e
rimborso dei titoli di Stato possono svolgersi anche presso gli uffici
postali. 2. Con decreti del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'Ente poste italiane
e il Ministero del tesoro. 3.
L'Ente poste italiane ha l'esclusiva della distribuzione primaria, tramite i
propri uffici, dei valori bollati. La distribuzione dei valori bollati ai
rivenditori secondari avviene attraverso le strutture dell'Amministrazione
stessa. 4. L'Ente poste
italiane prosegue la vendita al dettaglio delle marche per patenti e per
passaporti coordinando l'inizio della vendita con gli altri rivenditori. I
compensi spettanti all'Ente poste italiane per la vendita di valori bollati sono
stabiliti nella stessa misura dovuta ai rivenditori secondari, ovvero mediante
apposite convenzioni. 5. Lo
smercio delle carte-valori postali previsto dall'art. 215 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655,
può essere autorizzato anche mediante l'uso di macchine affrancatrici, con le
modalità di cui al capo IX del titolo III del medesimo regolamento. 6. Ai fini della riduzione del
disavanzo dell'Ente poste italiane, con provvedimenti amministrativi da adottare
entro il 31 dicembre 1993, saranno assicurate nel complesso maggiori entrate e
minori spese in misura non inferiore a lire 1.390 miliardi per ciascuno degli
anni 1994, 1995 e 1996. 7.
Nell'art. 8, primo comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, la lettera a) è
sostituita dalla seguente: <<a) sulla
concessione dei finanziamenti nonchè sull'acquisizione e sull'alienazione di
partecipazione nei soggetti disciplinati dal titolo II del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e negli altri intermediari finanziari di cui all'art. 6
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197;>>. 8. Le annualità da corrispondere
per il 1994 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno
autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'art.
9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e
undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'art. 3,
comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'art. 22, comma 3, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio
successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di
impegno. 9. La Cassa depositi
e prestiti deve assicurare per l'anno 1994 non meno di 7.000 miliardi di lire
per mutui a comuni, province e loro consorzi e comunità montane. 10. All'art. 4, comma 15-bis, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n. 68, le parole: <<entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>> sono
sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 giugno 1994>>. 11. Per ogni ente locale
territoriale sono conservate, fino al 31 agosto dell'anno di competenza, le
quote relative alla propria dotazione. Le quote non assegnate entro il 31 agosto
sono attribuite agli enti locali che abbiano presentato domande in eccedenza
alla relativa dotazione minimale definitiva. 12. A modifica del quinto comma
dell'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il fondo di dotazione della
Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) è
interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi. 13. Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro:
a) approva l'elenco, le tariffe ed i relativi aggiornamenti nonchè le
modalità di esazione dei diritti di segreteria di cui al decreto-legge 23
dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1978, n. 49 e successive modificazioni; b) approva la tabella,
gli importi ed i relativi aggiornamenti dei diritti fissi per atti da pubblicare
o menzionare nel fascicolo regionale del Bollettino Ufficiale delle società a
responsabilità limitata;
c) determina i diritti di segreteria per l'estrazione di copie dei
bilanci del cui deposito è fatta menzione nel Bollettino Ufficiale delle società
a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2435 del codice civile; d) prevede che, su
istanza da presentarsi a cura degli interessati, debbano essere confermate
periodicamente, previo pagamento di apposito diritto di segreteria, le
iscrizioni in elenchi, albi, ruoli e registri tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, qualora le medesime non trovino riscontro
in una conseguente iscrizione o annotazione nel registro delle ditte. 14. Per la determinazione e
l'aggiornamento delle tariffe, dei diritti fissi e dei diritti di segreteria di
cui al comma 13, deve essere tenuto conto, su base nazionale, dei costi inerenti
all'erogazione dei servizi stessi. Continua ad applicarsi il terzo comma
dell'art. 33 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51. 15. Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato determina entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, i criteri per
l'aumento della misura del diritto annuale che le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura possono deliberare per iniziative di
particolare rilievo aventi per scopo l'aumento della produzione e il
miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia. La
deliberazione, che è soggetta alla approvazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato è adottata sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello provinciale. I relativi proventi non
costituiscono base di calcolo per la contribuzione al conto di cui all'art. 12,
comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 407.
Art. 14. Razionalizzazione e
soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di imposte e di base
imponibile.
1. Nell'art. 8 della legge 31 maggio
1977, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo comma
sono soppresse le parole da: <<; il loro ammontare>> fino a:
<<statuto regionale>>; b) sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi: <<La
restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi interessi, rimborsati ai
sensi del secondo comma viene effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo
con versamenti a carico del bilancio della Regione siciliana; il relativo
importo affluisce al capitolo 3465 dell'entrata del bilancio dello Stato. I rimborsi effettuati nel periodo
dal 1º gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 sono restituiti entro il 30 aprile
1994>>. 2. Il comma 11
dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato. Il gettito
dell'imposta sostitutiva di cui allo stesso articolo, affluito al bilancio dello
Stato, resta acquisito all'Erario.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 50, comma
2, le parole: <<posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto
reale ovvero>> sono soppresse; b) nell'art. 50, comma
8, primo periodo, le parole: <<ridotto del 10 per cento>> sono
sostituite dalle seguenti: <<ridotto del 5 per cento>>; al secondo
periodo, le parole: <<ridotto del 30 per cento>> sono sostituite
dalle seguenti: <<ridotto del 25 per cento>>; c) nell'art. 54, il
comma 4 è sostituito dal seguente: <<4.
Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare
il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate
ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni,
a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso, e nei
successivi ma non oltre il quarto.>>; d) nell'art. 55, comma
3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: <<b)
i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di
liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1
dell'art. 53. Tali proventi concorrono a formare il reddito in quote costanti
nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi ma non oltre il
nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato
in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e
nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati
all'uso personale o familire dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a
finalità estranee all'esercizio dell'impresa.>>; e) nell'art. 62, il
comma 3 è sostituito dal seguente: <<3.
I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in
accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti;
quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se
non imputati al conto dei profitti e delle perdite.>>; f) nell'art. 62, comma
4, le parole: <<, agli amministratori delle società in nome collettivo e
in accomandita semplice>> sono soppresse; g) nell'art. 67, comma
8-bis, le parole: <<e le spese di impiego e manutenzione>> sono
sostituite dalle seguenti: <<e le spese di impiego, custodia, manutenzione
e riparazione>>;
h) nell'art. 73, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:
<<Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio
e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente,
al 30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti
nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo
distinti per esercizio di formazione.>>; nello stesso comma, le parole:
<<quarto esercizio>> sono sostituite dalle seguenti: <<terzo
esercizio>>;
i) nell'art. 95, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
<<La disposizione del comma 3 dell'art. 62 vale anche per le
partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci
fondatori.>>;
l) nell'art. 109, il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2.
Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali che nel
periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità
separata sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi risultanti in
bilancio che si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività
commerciali. Le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi
adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre
attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il
reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per
gli immobili è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche
finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto
rapporto>>. 4. Nelle
categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i
proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile,
penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I
relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna
categoria. 5. I proventi
accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi dell'art. 55, comma 3,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati
per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti
siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano
assegnati ai soci. 6.
Nell'art. 25-bis, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, le parole:
<<commisurata al 50 per cento delle provvigioni percepite>> sono
sostituite dalle seguenti: <<commisurata all'intero ammontare delle
provvigioni percepite>>.
7. Le disposizioni del comma 3, lettere a), b), e), f), g), i) e l), si
applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni
del comma 3, lettera c), si applicano per le plusvalenze realizzate a decorrere
dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. La disposizione del comma
3, lettera d), si applica per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di
liberalità a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. La
disposizione del comma 3, lettera h), si applica per gli accantonamenti
deducibili nella determinazione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 1993. Le disposizioni del comma 6 si applicano alle provvigioni
corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'art. 4, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
<<Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da
associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'art. 36 del codice
civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti
minori d'età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per
la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a
ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio
sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale>>; b) nell'art. 10, primo
comma, il n. 20) è sostituito dal seguente:
<<20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e
quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la
riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni, comprese le prestazioni relative
all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorchè
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente
collegati, nonchè le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie
impartite da insegnanti a titolo personale>>; c) nell'art. 19,
secondo comma, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: <<a)
l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di
autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la
cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonchè alle prestazioni di
servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia,
manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i
beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad
essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria
dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e
professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni
elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto e dei
relativi componenti e ricambi, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al
terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni
formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per
gli esercenti arti e professioni; c)
l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di motocicli e di
autovetture ed autoveicoli già indicati nell'art. 26, lettere a) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi
nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto
dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonchè
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è
ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di
commercio>>; d)
nell'art. 19, secondo comma, lettera e), le parole: <<nei pubblici
esercizi>> sono sostituite dalle seguenti: <<, con esclusione delle
somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale e delle
somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense
aziendali,>>; e)
nell'art. 34, primo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
<<La detrazione non è forfettizzata per le cessioni degli animali vivi
della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina il cui
acquisto deriva da atto non assoggettato ad IVA, ovvero da atto assoggettato ad
IVA detraibile nei modi ordinari>>. 9. Le disposizioni dell'art. 19,
secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si
applicano fino al 31 dicembre 1996.
10. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi
di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale
costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti
dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 11. Le disposizioni dei commi da 8
a 10 si applicano dal 1º gennaio 1994. 12. Sono abrogati l'art. 5,
secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 190; l'art. 1, nono comma, del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 1982, n. 47; l'art. 3-terdecies del decreto-legge 1º ottobre
1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n.
883, nonchè l'art. 73, comma 2, del testo unico approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
13. All'art. 5, secondo comma, della legge 8 giugno 1978, n. 306, le
parole: <<che abbiano impostato i propri impianti>> sono sostituite
dalle seguenti: <<che abbiano ottenuto il decreto di approvazione del
progetto e di assegnazione delle aree>>. 14. All'art. 111, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: <<Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate
da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'art. 36 del codice
civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti
minori d'età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per
la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a
ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio
sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale>>. 15. Le disposizioni di cui
all'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre
1997 e limitatamente ai soggetti per i quali l'obbligo di utilizzazione degli
apparecchi misuratori fiscali è stato introdotto dall'art. 12 della legge 30
dicembre 1991, n. 413. 16. Le
disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal 1º gennaio 1994 e quelle del
comma 15 a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. 17. All'art. 48, comma 6, primo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: <<e
dai membri della Corte costituzionale>> sono inserite le seguenti:
<<nonchè i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo
comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600>>. 18. Il
comma 6-bis dell'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.
Art. 15. Trattamento tributario
dell'abitazione principale.
1. Nell'art. 34 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<4-quater.
Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale delle persone fisiche e di quello delle sue pertinenze si
deduce, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di un milione di
lire rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione
ed in proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le pertinenze le
unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio
delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la
possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi
familiari dimorano abitualmente>>. 2. Al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) nell'art. 1, quarto
comma, la lettera b) è sostituita dalle seguenti: <<b)
le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che
possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta nonchè redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo
della deduzione di cui all'art. 34, comma 4-quater, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue; b-bis) le persone fisiche non
obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi
esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito
fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purchè di importo non
superiore a quello della deduzione di cui all'art. 34, comma 4-quater, del
citato testo unico delle imposte sui redditi>>; b) nell'art. 1, quarto
comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente: <<d)
i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli
articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte
sui redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata, corrisposti da un
unico sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi
esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello
derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purchè di importo non
superiore alla deduzione di cui all'art. 34, comma 4-quater, dello stesso testo
unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le modalità
previste dall'art. 12 del presente decreto, entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma
dell'art. 3 del presente decreto, redatto in conformità ad apposito modello
approvato e pubblicato ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, ai soli fini
della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero
per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20
maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e n.
517>>; c)
nell'art. 1, il quinto comma è sostituito dal seguente: <<Ai
fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le somme
indicati rispettivamente alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 47 del
citato testo unico delle imposte sui redditi>>. 3. Il secondo periodo del terzo
comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, ed il comma 9 dell'art. 78
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono abrogati. 4. Al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 17, il
comma 2 è abrogato;
b) nell'art. 17, comma 3, le parole: <<si detraggono lire 120
mila>> sono sostituite dalle seguenti: <<si detraggono lire 270
mila>>. 5. Le
disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano dal 1º
gennaio 1994. 6. Con effetto
dall'anno 1994, al comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Il consiglio comunale
può deliberare un aumento della detrazione da lire 180.000 fino a lire 300.000
sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio,
nonchè in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di
carattere sociale; le deliberazioni del consiglio, da adottare entro il termine
previsto dal comma 1 dell'art. 6, hanno effetto solo per l'anno successivo a
quello nel corso del quale vengono adottate>>.
Art. 16. Altre norme in materia
di entrate.
1. La tabella delle tasse ipotecarie
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è
sostituita da quella di cui alla tabella B allegata alla presente legge. 2. Il titolo III della tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, è
sostituito da quello di cui alla tabella C allegata alla presente legge. 3. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, le misure dei tributi stabiliti
dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 648, possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel limite della variazione
percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del
decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente
decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata
in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano dal 1º gennaio
1994. 5. A decorrere dal 1º
gennaio 1994 non sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative i
provvedimenti amministrativi e atti indicati negli articoli 1; 15, comma 2; 16,
comma 3; 17, comma 4; 18; 19, commi 4 e 5; 20, commi 1 e 2; 21, comma 2; 38; 43;
45, commi 1, 2 e 3; 56, comma 6; 83 e 84 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992; per tali provvedimenti e atti non
è dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 86 della citata
tariffa. 6. é abrogato l'art.
12 della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992.
7. All'art. 7, primo capoverso, della tabella di cui all'allegato B al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<; libretti di
risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate
separatamente>>. 8. Non
si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per
l'aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito
dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le variazioni della
toponomastica o della numerazione civica. 9. Salvo quanto previsto dalla
legge 25 marzo 1986, n. 85, per le armi sportive, restano ferme le disposizioni
della legge 18 giugno 1969, n. 323, per l'esercizio dell'attività sportiva del
tiro a volo. 10. Nell'art. 2,
terzo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 e successive modificazioni, dopo la parola: <<fusioni>>
è inserita la seguente: <<, scissioni>>. 11. Se in esecuzione della
scissione sono trasferiti aziende ovvero uno o più complessi aziendali: a) gli obblighi e i
diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi
alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali
trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento; b) la riduzione della
detrazione di cui al terzo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, per le società
beneficiarie costituite a seguito della scissione, è operata, se l'oggetto
dell'attività è modificato rispetto a quello della società scissa, in base ad
una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio nella
dichiarazione annuale;
c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di cui
all'art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi nei confronti della
società beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono
stati acquistati dalla società scissa; d) la facoltà di
acquisire beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi degli articoli
8, primo comma, lettera c), e secondo comma, e 68, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni, può essere esercitata dalla società beneficiaria, previa
comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nei suoi
confronti, nella dichiarazione di cui all'art. 35, terzo comma, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica. 12. In caso di scissione totale
non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed
i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le
operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla
presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento
dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità
solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla
società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza
si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di
scissione. 13. Al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 50, comma
4, le parole: <<art. 2502>> sono sostituite dalle seguenti:
<<art. 2502-ter>>; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: <<Per le scissioni di società di ogni tipo, la base
imponibile è costituita dall'ammontare, risultante dalla situazione patrimoniale
di cui all'art. 2504-novies del codice civile, del patrimonio netto della
società scissa, o della parte di esso, trasferito alle società beneficiarie di
nuova costituzione o preesistenti.>>; b) nell'art. 4, comma
1, lettera b), della parte I della tariffa, dopo le parole: <<fusione tra
società>> sono inserite le seguenti: <<, scissione delle
stesse>>; nella nota IV) allo stesso articolo, dopo le parole:
<<società risultante dalla fusione o incorporante>> sono inserite le
seguenti: <<o la società beneficiaria della scissione>>. 14. Al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 3,
secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<La stessa
disposizione si applica in caso di scissione, con riferimento al periodo di
appartenenza alla società scissa.>>; b) nell'art. 6,
settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<La stessa
disposizione si applica in caso di scissione, per quanto riguarda gli immobili
già appartenenti alla società scissa>>. 15. Al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 10, comma
2, dopo le parole: <<di fusioni>> sono inserite le seguenti:
<<e di scissioni>>; b) nell'art. 4 della
tariffa dopo le parole: <<di atti di fusione>> sono inserite le
seguenti: <<o di scissione>>. 16. Con provvedimenti da adottare
entro il 31 dicembre 1993 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate
nette in misura non inferiore a lire 6.700 miliardi per l'anno 1994 e a lire
6.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996; tali importi sono iscritti
ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 17. Le entrate derivanti dal
presente capo, nonchè il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre
1992, n. 461, sono riservati all'Erario e concorrono alla copertura degli oneri
per il servizio del debito pubblico, nonchè alla realizzazione delle linee di
politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del
bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, saranno definite, ove necessarie, le
modalità per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma. 18. Sull'indennità di missione
continuativa si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 17. Applicazione della
legge.
1. Le disposizioni della presente legge
si applicano dal 1º gennaio 1994.
Allegato 1
Elenco
n. 1 (art. 1, comma 28) ORGANI COLLEGIALI DA SOPPRIMERE
Consiglio superiore dell'aviazione
civile. Consiglio superiore
delle miniere.
(Sono omessi gli elenchi n. 2 e n. 3).
Allegato 2
Elenco
n. 4 (art. 2, comma 7) PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Procedimenti di acquisto della cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91). Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private (art. 12 del codice civile). Procedimenti di approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto di persone giuridiche private (art. 16 del codice civile). Procedimenti di autorizzazione all'acquisto di beni immobili di persone giuridiche private (art. 17 del codice civile). Procedimenti di autorizzazione all'accettazione di donazioni ed eredità e al conseguimento di legati di persone giuridiche private (art. 17 del codice civile). Procedimento di registrazione dei presìdi sanitari (legge 30 aprile 1962, n. 283; legge 26 febbraio 1963, n. 441; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255). Procedimento per il credito agevolato al commercio (legge 10 ottobre 1975, n. 517; decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121). Procedimento per il rilascio di concessione per lo sfruttamento di giacimenti minerari di interesse nazionale (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620). Procedimenti di concessione per l'installazione di depositi di olii minerali (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367; regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303). Procedimento di rilascio del certificato all'esportazione di prodotti agricoli (decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23). Procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida (articoli 119 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; art. 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495). Procedimenti di concessione di liquidazione di equo indennizzo (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione (art. 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9). Procedimento di autorizzazione per gruppi elettrogeni (art. 20, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9). Procedimento di riconoscimento di impresa di confezionamento di olio d'oliva (art. 2 del regolamento CEE n. 3089/78 (1) del Consiglio, del 19 (1) dicembre 1978; art. 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 4 marzo 1981, Gazzetta Ufficiale n. 68 del 10 marzo 1981). Procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni, o trasformazioni di impianti, nonchè per le operazioni di trasferimento o concentrazione (art. 8, comma 7-bis, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452). Procedimento di concessione del contributo previsto dall'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221. Procedimento di decadenza dal riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (art. 42, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177). Procedimento di concessione di contributi nel pagamento di interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici (art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; art. 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166; art. 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513). Procedimento di concessione di contributi previsti dall'art. 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, per l'attuazione della politica mineraria. Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente all'estero (art. 2, comma 2, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876). Procedimento di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo per i fini di cui all'art. 29 della legge n. 49 del 1987 e per l'attività di informazione e di educazione allo sviluppo (art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; articoli da 39 a 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177). Procedimento di autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione (fabbricerie e confessioni diverse dalla cattolica, che non abbiano stipulato intese ex art. 8 della Costituzione) (legge 24 giugno 1929, n. 1159; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33). Procedimento di riconoscimento dello status di apolide (convenzione adottata a New York il 28 settembre 1954, di cui alla legge 1º febbraio 1962, n. 306). Procedimento di istituzione o soppressione di uffici di conciliazione (ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12). Procedimento di concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sede di comunità terapeutiche (art. 128 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre 1990, Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 1990). Procedimento di rimborso per errati versamenti a privati di diritti per l'esecuzione di operazioni automobilistiche (legge 18 ottobre 1978, n. 625; legge 1º dicembre 1986, n. 870). Procedimento di rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta di operazioni tecniche (art. 19 della legge 1º dicembre 1986, n. 870). Procedimento di concessione di autolinee ordinarie (legge 28 settembre 1939, n. 1822; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753). Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in concessione (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; legge 2 agosto 1952, n. 1221). Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in gestione commissariale governativa (legge 29 maggio 1969, n. 315). Procedimento di verifica dei progetti di tipo innovativo (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753). Procedimento di rilascio di nullaosta per progetti di massima e progetti esecutivi di metropolitane e tranvie di tipo non innovativo per la successiva approvazione da parte degli organi regionali (legge 29 dicembre 1969, n. 1042; legge 2 agosto 1952, n. 1221; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753). Procedimento di equiparazione a cittadini e società nazionali di stranieri e società non aventi i requisiti di nazionalità di cui all'art. 143 del codice della navigazione (articoli 143 e 144 del codice della navigazione). Procedimento di dichiarazione di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili (art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; articoli 15 e 55 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154). Procedimento di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero (art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616). Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione (art. 37 del codice della navigazione). Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo (articoli 54 e 55 del codice della navigazione). Procedimento di rimozione di nave o di aeromobile sommerso in porto, rada, canale o località del mare territoriale ove possa derivarne pericolo o intralcio alla navigazione (art. 72, secondo comma, del codice della navigazione). Procedimenti contrattuali relativi ad acquisti, spedizioni e forniture di servizi per l'attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e tecnologica (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18). Procedimento di concessione di borse di studio offerte da Stati, enti ed organizzazioni internazionali a cittadini italiani [legge 11 aprile 1955, n. 288; legge 12 (1) marzo 1977, n. 87 (1)]. Procedimento di autorizzazione al commercio di presìdi medico-chirurgici (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128). Procedimento di ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria (articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22). Procedimenti di concessione di finanziamento per la ristrutturazione e costruzione delle caserme forestali e per lavori di sistemazione idraulico forestale (legge 20 marzo 1865, n. 2248; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; legge 24 giugno 1929, n. 1137; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446; legge 11 marzo 1975, n. 72; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 3 gennaio 1978, n. 1; legge 8 novembre 1986, n. 752; legge 10 luglio 1991, n. 201). Procedimento di certificazione di identità clonale alla distribuzione del materiale forestale di propagazione (legge 22 maggio 1973, n. 269). Procedimento di riconoscimento dei danni conseguenti all'attività aerea antincendi boschivi (legge 1º marzo 1975, n. 47; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616). Procedimento di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale e procedimento di denuncia (articoli 13, 21 e 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482). Procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori italiani (decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398). Procedimento di approvazione di tipo per i ponteggi sospesi motorizzati (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 marzo 1982, Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 marzo 1982). Procedimento di costituzione di enti di patronato e di assistenza sociale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804). Procedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema IBO. Procedimento di autorizzazione al funzionamento di scuole e corsi di lingue straniere in Italia (legge 30 ottobre 1940, n. 1636). Procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone a seguito di operazioni di polizia giudiziaria (art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440). Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente in Italia (art. 2, comma 1, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876). Procedimento di autorizzazione all'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante (decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989). Procedimento di certificazione di prevenzione incendi (legge 26 luglio 1965, n. 966; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). Procedimento di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento degli esercizi di vendita (legge 11 giugno 1971, n. 426). Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche (regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285; testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; legge 24 gennaio 1977, n. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431). Procedimento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue (legge 10 maggio 1976, n. 319). Procedimento di autorizzazione all'abitabilità (legge 5 novembre 1971, (1) n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47). Procedimenti di riconoscimento di denominazione di origine dei vini (regolamenti CEE n. 822/87 e n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987; legge 10 febbraio 1992, n. 164). Procedimenti di concessione di ausili finanziari a favore di coltivatori di seminativi (regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992). Procedimento di accertamento di conformità di sostanze chimiche nuove (legge 29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927). Procedimento di sopraelevazione di edificio universitario (legge 28 luglio 1967, n. 641; legge 6 marzo 1976, n. 50; legge 25 giugno 1985, n. 331; legge 23 dicembre 1991, n. 430). Procedimento di concessione di speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche o della criminalità organizzata (legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 20 ottobre 1990, n. 302; decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1992, n. 377). Procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro della disoccupazione (decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 gennaio 1989, Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1989). Procedimento di riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, tutela ed assistenza del movimento cooperativo (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577). Procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile (legge 11 aprile 1986, n. 113). Procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini (testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; legge 3 maggio 1955, n. 407). Procedimento di autorizzazione all'esenzione o al compimento di speciali trattamenti alimentari su fibre vegetali (art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283). Procedimento di rilascio di attestazione igienico-sanitaria a veicolo o contenitore per il trasporto di sostanze alimentari dall'estero (art. 50 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327). Procedimento di avvio al servizio sostitutivo civile degli obiettori di coscienza (legge 15 dicembre 1972, n. 772; legge 24 dicembre 1974, n. 695; decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, (1) n. 1139). Procedimento di concessione di contributi a favore delle attività teatrali di prosa (decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62). Procedimento di autorizzazione, nulla-osta e concessione di contributi a favore delle attività cinematografiche (legge 4 novembre 1965, n. 1213). Procedimento di concessione di contributi a favore delle attività musicali e di danza (legge 14 agosto 1967, n. 800). Procedimento di autorizzazione e concessione di contributi alle attività circensi e allo spettacolo viaggiante (legge 18 marzo 1968, n. 337 e 29 luglio 1980, n. 390). Procedimento di autorizzazione al trapianto (legge 2 dicembre 1975, n. 644; decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409). Procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature di risonanza magnetica nucleare (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; legge 23 dicembre 1978, n. 833; decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1985, Gazzetta Ufficiale n. 290 del 10 dicembre 1985). Procedimenti di concessione di brevetto (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354; regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; legge 24 dicembre 1959, n. 1178; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974; (1) legge 28 aprile 1976, n. 424; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14 febbraio 1987, n. 60). Procedimento di omologazione di impianti di telecomunicazione (decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990, Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990, S.O.). Procedimento di omologazione di materiali per la reazione al fuoco (legge 13 maggio 1961, n. 469; decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.). Procedimenti di ricognizione del possesso e di ammissione al riacquisto della cittadinanza italiana (legge 13 giugno 1912, n. 555; legge 5 febbraio 1992, n. 91). Procedimento di programmazione ed esecuzione interventi di manutenzione straordinaria di edifici di interesse storico-artistico (legge 14 marzo 1968, n. 292). Procedimenti di accertamento della compatibilità urbanistica delle opere di interesse statale (art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616). Procedimenti relativi ai piani regolatori portuali (articoli 65 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523). Procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti (articoli 107 e 137 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775). Procedimenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Procedimenti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447. Procedimenti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21. Procedimenti di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184. Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o di revisione (legge 23 novembre 1939, n. 1966). Procedimento di autorizzazione e diniego all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni e vita (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22 ottobre 1986, n. 742). Procedimento di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ad altri rami danni e vita (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22 ottobre 1986, n. 742). Procedimenti di iscrizione, cancellazione e rigetto di iscrizione all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e dei mediatori di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, n. 48; legge 28 novembre 1984, n. 792). Procedimento relativo ai finanziamenti nel campo della cooperazione per i Paesi in via di sviluppo (legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177). Procedimento di concessione di contributi per la ricerca operativa e all'estero (articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752). Procedimento di concessione del contributo per piani di riconversione delle attività minerarie in attività sostitutive (legge 30 luglio 1990, n. 221). Procedimento di conferimento di permesso di prospezione o ricerca di idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9). Procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9). Procedimento di concessione di contributi in conto capitale a concessionari di unità mineraria che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di economicità di gestione (art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221). Procedimento di costituzione e rinnovo di commissioni di sorveglianza sugli archivi (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854). Procedimento di classificazione di materiali per la reazione al fuoco (decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.). Procedimento di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture (decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 19 marzo 1990, n. 55). Procedimento di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito dalla legge 5 luglio 1934, n. 1607; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7; art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616). Proce imento di concessione della garanzia assicurativa per il credito all'esportazione (legge 24 maggio 1977, n. 227). Procedimento di conferimento di permesso di ricerca e di concessione di fluidi geotermici (legge 9 dicembre 1986, n. 896). Proced mento di iscrizione al registro degli esercenti il commercio (legge 11 giugno 1971, n. 426). Procedimenti in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; articoli 219 e seguenti