
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Legge 11/07/1978 Num. 382
(in Gazz. Uff., 21 luglio, n. 203).
Norme di principio sulla
disciplina militare ed istituzione della Rappresentanza Militare.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Le
Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la
loro attività si informano ai princìpi costituzionali. Compito dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato e
in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla
salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei
casi di pubbliche calamità.
Articolo 2
I
militari prestano giuramento con la seguente formula: <<Giuro di essere
fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di
adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa
della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni>>.
Articolo 3
Ai
militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai
cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate la
legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti,
nonchè l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei princìpi
costituzionali. Lo Stato
predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della
personalità dei militari nonchè ad assicurare loro un dignitoso trattamento di
vita.
Articolo 4
L'assoluta fedeltà alle istituzioni
repubblicane è il fondamento dei doveri del militare. Il militare osserva con senso di
responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla
disciplina ed ai rapporti gerarchici. Deve essere sempre garantita nei
rapporti personali la pari dignità di tutti i militari. Gli ordini devono, conformemente
alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardante il servizio e non
eccedere i compiti di istituto.
Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto
contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque
manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare ai
più presto i superiori.
Articolo 5
Il
regolamento di disciplina militare è emanato, in esecuzione della presente legge
ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della difesa, sentite le Commissioni permanenti competenti
per materia delle due Camere.
I militari sono tenuti all'osservanza delle norme del regolamento di
disciplina militare dal momento della incorporazione a quello della cessazione
dal servizio attivo. Il
regolamento di disciplina deve prevedere la sua applicazione nei confronti dei
militari che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) svolgono attività
di servizio; b)
sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio; c) indossano
l'uniforme; d) si
qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad
altri militari in divisa o che si qualificano come tali. Quando non ricorrono le suddette
condizioni, i militari devono essere comunque tenuti all'osservanza delle
disposizioni del regolamento di disciplina militare che concernono i doveri
attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto
riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni di
legge. Durante l'espletamento
dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è
obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni di servizio. L'uso dell'abito civile è
consentito fuori dei luoghi militari, durante le licenze e i permessi. Nelle ore
di libera uscita è consentito salvo limitazioni derivanti dalle esigenze delle
accademie militari durante il primo anno di corso, delle scuole allievi
sottufficiali durante i primi quattro mesi di corso formativo e dei collegi
militari, nonchè da esigenze dei servizi di sicurezza di particolari impianti ed
installazioni e da esigenze operative e di addestramento fuori sede.
Articolo 6
Le
Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle
competizioni politiche. Ai
militari che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo
5 è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti,
associazioni e organizzazioni politiche, nonchè di svolgere propaganda a favore
o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni
politiche ed amministrative.
I militari candidati ad elezioni politiche o amministrative possono
svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente
militare e in abito civile. Essi sono posti in licenza speciale per la durata
della campagna elettorale.
Ferme le disposizione di legge riguardanti il collocamento in aspettativa
dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche
elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati,
che siano eletti ad una funzione pubblica, provinciale o comunale, dovranno,
compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che
consenta loro l'espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti ed
avere a disposizione il tempo che si renda a ciò necessario.
Articolo 7
Sono
vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque
destinati al servizio, salvo quelle previste dal successivo art. 19; queste, in
ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti. Fuori dei predetti luoghi sono
vietate assemblee o adunanze di militari che si qualifichino esplicitamente come
tali o che siano in uniforme.
Articolo 8
I
militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni
professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni
sindacali. I militari in
servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi
o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è fatto loro
divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano nelle condizioni
previste dal terzo comma dell'art. 5. La costituzione di associazioni o
circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della
difesa. CFR[L 23.12.1993 n. 559 ART n. 5]
Articolo 9
I
militari possono liberamente pubblcare loro scritti, tenere pubbliche conferenze
e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di
argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali
deve essere ottenuta l'autorizzazione. Essi possono inoltre trattenere
presso di sè, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra
pubblicazione periodica. Nei
casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda di cui
al precedente art. 6.
Articolo 10
Lo
Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la
preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per
l'effettivo perseguimento. A
tal fine dovrà essere prevista, in particolare, la istituzione di corsi di
istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere
culturale, politico e ricreativo.
Articolo 11
I
militari di qualunque religione possono esercitarne il culto e ricevere
l'assistenza dei loro ministri; il regolamento di disciplina stabilisce,
compatibilmente con le esigenze di servizio, le necessarie norme di
attuazione. La partecipazione
alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa, salvo che nei casi di
servizio.
Articolo 12
Per
imprescindibili esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in
limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla località di servizio. I militari che intendono recarsi
all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione.
Articolo 13
E'
attribuito all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della
disciplina. La violazione dei
doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e
sanzioni disciplinari di corpo.
Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate per legge. Le sanzioni disciplinari di corpo
sono regolate dal regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi
fissati nei successivi articoli 14 e 15.
Articolo 14
Le
sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella
consegna e nella consegna di rigore.
Il richiamo è verbale.
Il rimprovero è scritto.
La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo
di sette giorni consecutivi.
La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di
quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare -- in caserma o a
bordo di navi -- o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di disciplina. La
consegna e la consegna di rigore possono essere inflitte rispettivamente dal
comandante di reparto e dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il
militare che subisce la punizione presta servizio, saivo i casi di necessità ed
urgenza ed a titolo precauzionale.
La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per
comportamenti specificamente previsti dal regolamento di disciplina.
Articolo 15
Nessuna
sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli
addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte
dal militare interessato. Non
può essere inflitta la consegna di rigore se non è stato sentito il parere di
una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari grado
del militare che ha commesso la mancanza. Quest'ultimo è assistito da un
difensore da lui scelto fra i militari dell'ente cui appartiene o, in mancanza,
designato d'ufficio. Il difensore non può essere di grado superiore a quello più
elevato dei componenti la commissione. Nessuna sanzione disciplinare può essere
inflitta al militare che ha esercitato le funzioni di difensore in un
procedimento disciplinare per fatti che rientrano nell'espletamento del suo
mandato. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le
procedure per la composizione e il funzionamento della commissione, nonchè per
la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura
ordinativa e funzionale di ciascuna forza armata. In caso di necessità ed urgenza,
il comandante di corpo può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata
adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore,
in attesa che venga definita la sanzione disciplinare. Il regolamento di disciplina
militare stabilisce i casi in cui possono essere disposti la sospensione della
sanzione, il condono della consegna e della consegna di rigore, nonchè la
cessazione di ogni effetto della sanzione dopo due anni di buona condotta.
Articolo 16
L'organo sovraordinato di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199, è rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha
emesso il provvedimento.
Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso
giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima
non è stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla
data di presentazione del ricorso.
é comunque in facoltà del militare presentare, con le modalità che
saranno indicate nel regolamento di disciplina militare, istanze tendenti ad
ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.
Articolo 17
E'
vietato l'uso delle schede informative ai fini di discriminazione politica dei
militari. Sono esclusi da
procedimenti di accertamento soggettivo riguardanti l'ammissibilità alla
conoscenza di dati e di informazioni segreti e riservati, i militari che per
comportamento o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche non
diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione
repubblicana e antifascista.
Articolo 18
Sono
istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dal
successivo art. 19. Gli
organi della rappresentanza militare si distinguono: a) in un organo
centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle
esigenze, in commissioni interforze di categoria -- ufficiali, sottufficiaili e
volontari -- e in sezioni di forza armata o di corpo armato -- Esercito, Marina,
Aeronautica, carabinieri e guardia di finanza -- ; b) in un organo
intermedio presso gli alti comandi; c) in un organo di
base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna
forza armata o corpo armato.
L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso
di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e
volontari. L'organo di base è costituito dai rappresentati delle suddette
categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la
rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è proporzionale alla rispettiva
consistenza numerica. I
militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti
nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con
scadenze che garantiscano la continuità degli organi rappresentativi. Per l'elezione dei rappresentanti
nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e
segreto. I rappresentanti dei
militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente
loro delegati nell'organo intermedio. All'elezione dei rappresentanti
negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base,
seegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno
dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al
numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli
organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale. Gli eletti, militari di carriera,
durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili. Gli eletti, militari di carriera o
di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo
residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o di secondo
grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.
Articolo 19
Normalmente l'organo centrale della
rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite,
per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle
competenze attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno per
formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione. Le riunioni delle sezioni
costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate
ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare
riguardino esclusivamente le singole forze armate o i corpi armati. Le riunioni
delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della
rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare
e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie. Il Ministro della difesa riunisce
una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta
categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione
di cui all'art. 24, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del
personale di leva. Le
competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulaziane di
pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di
norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela
-- di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale
-- dei militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie
inerenti il servizio di leva devono essere sentiti militari di leva eletti negli
organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro
della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti
competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime. L'organo centrale della
rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni
permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel
comma precedente e secondo le procedure previste dai regolamenti
parlamentari. Gli organi
della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e
gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare
materie indicate nel presente articolo. Dalle competenze degli organi
rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento,
l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto
gerarchico-funzionale e l'impiego del personale. Gli organi rappresentativi hanno
inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative
ai seguenti campi di interesse: conservazione dei
posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale,
inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio
militare;
provvidenze per gli infortuni subìti e per le infermità contratte in
servizio e per causa di servizio; attività
assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei
familiari;
organizzazione delle sale convegno e delle mense; condizioni
igienico-sanitarie;
alloggi. Gli organi di
rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a
richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di
servizio. Per i provvedimenti
da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di
promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare
competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o
di base, per i rapporti con le regioni, le provincie, i comuni.
Articolo 20
Sono
vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del
mandato dei componenti degli organi della rappresentanza. I trasferimenti ad altre sedi di
militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, qualora
pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di
rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento,
appartiene. Il Ministro della
difesa emana, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il regolamento
interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare,
adottato dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti; con il
medesimo decreto il Ministro della difesa stabilisce le norme di collegamento
con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati,
delegati dalle rispettive associazioni. Entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge saranno emanate, con le stesse
modalità previste dal primo comma dell'art. 5, le norme di attuazione delle
disposizioni contenute negli articoli 18 e 19.
Articolo 21
Sono
condonate le sanzioni disciplinari di corpo inflitte o da infliggere per
infrazioni disciplinari commesse dai militari fino a tutto il 30 novembre 1977.
Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo
personale degli interessati.
Ad istanza dell'interessato, da presentarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono revocati i trasferimenti
che risultassero connessi a comportamenti rivolti a prospettare la necessità
della riforma del regolamento di disciplina militare. In deroga alle norme vigenti in
materia di documentazione caratteristica del personale militare, è ammesso
ricorso amministrativo al Ministro della difesa per l'annullamento delle
documentazioni caratteristiche negative in dipendenza dei motivi connessi alla
richiesta di riforma della disciplina militare e riferire agli anni 1971 e
successivi.
Articolo 22
L'art.
40 del codice penale militare di pace è abrogato.
Articolo 23
L'esercizio di un diritto ai sensi
della presente legge esclude l'applicabilità di sanzioni disciplinari.
Articolo 24
Il
Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento
una relazione sullo stato della disciplina militare.
Articolo 25
Fino
all'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina militare, continuano a
trovare applicazione le norme del regolamento di disciplina militare approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, che non siano in
contrasto con la presente legge.
Articolo 26
Sono
abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della
presente legge.