
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Legge 14 novembre 2000, n. 331
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17
novembre 2000
"Norme per l'istituzione del servizio militare professionale"
1. Le Forze armate sono al servizio della
Repubblica.
2. L’ordinamento e l’attività delle Forze armate sono
conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla
legge.
3. Compito prioritario delle Forze armate è la
difesa dello Stato.
4. Le Forze armate hanno altresì
il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza,
in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni
delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa
parte.
5. Le Forze armate concorrono alla
salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in
circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed
urgenza.
6. Le Forze armate sono organizzate su base
obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente
legge.
7. L’articolo 1 della legge 11 luglio 1978,
n. 382, e l’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, sono abrogati.
nella difesa nazionale)
1. Le finalità di cui all’articolo 1 sono
assicurate da:
a) ufficiali in
servizio permanente, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490;
b) sottufficiali in
servizio permanente, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196;
c)
volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari
in ferma volontaria
prefissata;
d)
personale dell’Arma dei
carabinieri;
e)
personale del Corpo della guardia di finanza, nei limiti di cui all’articolo 1
della legge 23 aprile 1959,
n. 189;
f)
personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge
in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio
sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il
richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da
non più di cinque anni, nei seguenti casi:
1)
qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della
Costituzione;
2)
qualora una grave crisi internazionale nella quale l’Italia sia coinvolta
direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione
internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze
armate.
2. Il servizio militare obbligatorio nei casi
previsti dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di dieci mesi,
prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra. Non
possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle forze di polizia ad
ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni
dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti
dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione,
entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari
di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto
legislativo sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare la
progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organico complessivo delle Forze
armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio
coerente con l’evoluzione degli oneri di cui alla tabella A allegata alla
presente legge, ad esclusione dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di sette
anni di cui all’alinea del presente comma, in modo da:
1)
non pregiudicare l’assolvimento delle finalità di cui all’articolo
1;
2)
prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze
ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di
personale:
2.1)
ufficiali in servizio permanente, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
30 dicembre 1997,
n. 490;
2.2)
sottufficiali in servizio permanente, di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 12 maggio 1995,
n. 196;
2.3)
volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui
garantire l’immissione anche in deroga all’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) prevedere il
soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel periodo di sette anni di
cui all’alinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati
entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione dell’organico complessivo
delle Forze armate ai sensi della lettera a);
c) disciplinare il
progressivo raggiungimento dell’entità dell’organico delle singole categorie
indicate alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale in
esubero rispetto all’organico delle Forze armate nei ruoli di altre
amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla
programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso
di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni
dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di
personale;
d)
prevedere l’emanazione di norme e l’individuazione di incentivi di carattere
giuridico per il reclutamento, anche decorso il periodo di sette anni di cui
all’alinea del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze armate,
dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, da trarre anche
dagli ufficiali di complemento in
congedo;
e)
nell’ambito del progressivo incremento dell’entità dell’organico dei volontari,
assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma
prefissata nella misura massima di 30.506 unità e l’immissione in servizio
permanente di non più di 10.450 volontari ad incremento della consistenza
massima fissata dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196;
f)
prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate,
con esclusione dell’Arma dei carabinieri. In particolare il decreto
legislativo:
1)
prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno o
cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia all’estero,
modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonchè la possibilità di
differenziare le modalità di reclutamento in relazione alla durata della ferma
contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in
ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di
cinque anni per due successive rafferme
biennali;
2)
prevede modalità per consentire, al termine di una ferma minima di cinque anni,
l’immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in
servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche da soddisfare
annualmente;
3)
prevede che per l’accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme
biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente,
costituiscano titoli da valutare l’espletamento, senza demerito, della ferma di
un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale
periodo;
4)
incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni
prevedendo che le possibilità di accesso dei volontari di truppa in servizio
permanente al ruolo dei marescialli dell’Esercito, esclusa l’Arma dei
carabinieri, della Marina e dell’Aeronautica, previste dall’articolo 11 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione
alla disponibilità di personale con i requisiti fissati nel medesimo articolo 11
ed in relazione alle carenze
organiche;
5)
disciplina le modalità per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro del
personale eccedente rispetto all’organico delle Forze armate ai sensi della
lettera a), nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti
per gli interventi indicati al presente
numero:
5.1)
prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il
completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul mercato
del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero
della difesa e le associazioni delle imprese private e l’attivazione di
agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle
imprese;
5.2)
determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano
dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell’Arma dei carabinieri, della
Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia
penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, dei Corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero
della
difesa;
5.3)
rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l’assunzione presso
le amministrazioni civili dello Stato, di cui all’articolo 30 della legge 31
maggio 1975, n. 191, come sostituito dall’articolo 19 della legge 24
dicembre 1986,
n. 958;
5.4)
prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per l’assunzione
agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l’accesso ai ruoli iniziali di
cui al numero 5.2) non possa operare, integralmente o parzialmente, perchè dà
luogo a frazione di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi
dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista
l’utilizzazione nell’ipotesi in cui l’amministrazione proceda ad assunzioni
attingendo dalla graduatoria degli
idonei;
6)
disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma
prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari
in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del
servizio
volontario;
7)
prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia modificata la
disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell’articolo 2 del
decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso
recate;
8)
detta norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la posizione del
personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore
della presente legge e ad armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198;
g) prevedere, al fine
di salvaguardare prioritariamente l’impiego operativo dei volontari di truppa,
il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale
civile del Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e
garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto
legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di
attività di natura logistica attualmente svolte da personale militare e non
connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture
militari;
h) adeguare la
normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo restando quanto
previsto per le modalità di chiamata alla leva o alle armi, nonchè per le
dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 504, in modo
da:
1)
consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il
servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione dei contingenti e
sulla disponibilità dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 504;
2)
indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare
obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in
attuazione della presente
legge;
3)
prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti o
reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale
che risponde per indice di idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o
precedente occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo
altresì che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti
e della navigazione e sentite le regioni interessate, assuma iniziative volte ad
agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva, con
particolare riguardo per coloro che non possono essere impiegati entro i cento
chilometri dal luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unità e
delle strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne il
rientro periodico al luogo di residenza;
i) coordinare le norme
vigenti in materia di reclutamento del personale militare femminile;
l) prevedere che,
ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze
armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal 1º
gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di cui all’alinea del
presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio decreto
adottato di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e delle
finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell’Arma dei
carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel
Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da
chiamare alle armi.
2. Al fine di incentivare i reclutamenti dei
volontari di truppa in ferma prefissata e favorire l’iniziale sostituzione del
personale di leva, il Ministero della difesa è autorizzato per l’anno 2000 a
immettere in servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di cui
alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, 2531 volontari ad
incremento della consistenza massima fissata dall’articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
3. Al fine di promuovere la formazione culturale e
sociale e la qualità della vita del personale di truppa delle Forze armate, con
particolare riferimento al personale di leva, il Ministro della difesa emana
direttive volte a:
a) assicurare che
siano fornite informazioni sulle principali norme di legge e regolamentari
afferenti al servizio militare con specifica indicazione dei relativi diritti e
doveri, nonchè sui contenuti fondamentali della Costituzione, ricorrendo a tale
scopo a lezioni di educazione civica;
b) assicurare il
miglioramento degli standard di addestramento e di formazione tecnica e
culturale del personale delle Forze armate per adeguarli alle esigenze inerenti
alla partecipazione a missioni
internazionali;
c)
verificare l’adeguamento delle infrastrutture a standard abitativi
rispondenti alle normative sull’igiene, la sicurezza e la prevenzione degli
infortuni;
d)
garantire l’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 30 della legge
24 dicembre 1986, n. 958, promuovendo inoltre, nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, la stipula di convenzioni con
le associazioni di categoria interessate per agevolazioni nel settore dei
servizi di ristorazione e alberghieri, compreso l’eventuale utilizzo di buoni
pasto;
e) prevedere
che, ad integrazione di quanto già previsto dal comma 2 dell’articolo 29 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli organi di base della rappresentanza, con
particolare riferimento alla componente di truppa, coadiuvino i comandi
responsabili anche nella elaborazione dei programmi per l’utilizzo delle
infrastrutture per l’attività ricreativa, culturale e per il tempo libero.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o
più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al
medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e
criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.
1. In via transitoria, il servizio di leva
previsto dalla legislazione vigente può essere trasformato in ferma annuale, a
domanda dell’interessato, entro quaranta giorni dalla data di
incorporazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
relativamente ad una quota delle unità di personale da reclutare in ferma
annuale, definita con decreto del Ministro della difesa, e comunque nell’ambito
dei limiti di spesa indicati, per ciascun anno, dalla tabella A allegata alla
presente legge.
volontari congedati nel mondo del lavoro)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio
decreto, nell’ambito delle direzioni generali del Ministero della difesa, una
struttura competente a svolgere attività informativa, promozionale e di
coordinamento al fine di valutare l’andamento dell’attività di reclutamento di
personale volontario e di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei
militari volontari congedati senza demerito. Per il perseguimento delle predette
finalità tale struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa,
acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro
pubblici e privati e stipula convenzioni, nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti datori di
lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione
dell’occupazione, individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, con i soggetti abilitati all’attività di mediazione tra domanda ed
offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 469 del 1997, e con i soggetti abilitati all’attività di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo 2 della
legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono determinati i crediti formativi per i cittadini che prestano
servizio militare volontario, rilevanti, nell’ambito dell’istruzione e della
formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di
pratica professionale o di specializzazione, previsti per l’acquisizione dei
titoli necessari all’esercizio di specifiche professioni o mestieri.
1. A decorrere dall’anno successivo a
quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa,
presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della disciplina
militare e sullo stato dell’organizzazione delle Forze armate in relazione agli
obiettivi di ristrutturazione, nella quale in particolare riferisce sul livello
di operatività delle singole Forze armate, sul grado di integrazione del
personale militare volontario femminile e sull’azione della struttura di cui al
comma 1 dell’articolo 5. Tale relazione sostituisce quelle di cui all’articolo
48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed all’articolo 24 della legge 11
luglio 1978, n. 382.
1. Al fine di adeguare i procedimenti, la
struttura ordinativo-funzionale e le infrastrutture delle Forze armate alle
esigenze della progressiva trasformazione dello strumento militare in
professionale, il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per aggiornare e
semplificare con criteri di economicità, efficacia ed efficienza la disciplina
dell’ordinamento dei servizi, dell’amministrazione e della contabilità delle
Forze armate, al fine di pervenire ad una disciplina omogenea a livello
interforze in aderenza ai princìpi di cui alla legge 18 febbraio 1997,
n. 25, ed in conformità ai criteri e princìpi indicati al comma 5, lettere
a), b), c), d), e) e g), dell’articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, fatti salvi i necessari adattamenti alle peculiarità dei
compiti e dell’ordinamento delle Forze armate. Con i regolamenti di cui al
presente articolo sono individuate le disposizioni regolamentari che cessano di
avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. Salvo
quanto previsto dall’articolo 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999,
n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
al presente articolo sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le
disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti,
contenute nei seguenti provvedimenti:
a) regolamento per
l’amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari,
approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
b) testo unico delle
disposizioni legislative concernenti l’amministrazione e la contabilità dei
corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio
1928, n. 263;
c)
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n. 1482;
d)
regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976,
n. 1077;
e) legge
16 giugno 1977,
n. 372;
f) legge
27 aprile 1978,
n. 183;
g) legge
22 dicembre 1989,
n. 419;
h)
decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.
1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, valutato, per il triennio 2000-2002, rispettivamente, in
lire 43 miliardi per l’anno 2000, lire 362 miliardi per l’anno 2001 e lire 618
miliardi per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della difesa.
2. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge per ciascuno degli anni a decorrere dal 2003 sono determinati nella misura
massima indicata dalla tabella A allegata alla presente legge. L’onere a regime
a decorrere dal 2020 è determinato nella misura massima di lire 1.096
miliardi.
3. A decorrere dall’anno 2003 e fino
all’anno 2020, nel caso in cui il tasso di incremento degli oneri individuato
dalla tabella A allegata alla presente legge risulti superiore al tasso di
incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nel documento
di programmazione economico-finanziaria approvato dalle risoluzioni
parlamentari, la legge finanziaria quantifica, ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, la quota dell’onere, relativo all’anno di riferimento,
corrispondente alla differenza tra i due tassi di
variazione.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Tabella A
[articolo 3, comma 1, lettera
a)]
ONERI FINANZIARI NETTI
COMPLESSIVI
(in miliardi di lire)
ANNO
ONERE
2000
43
2001
362
2002
618
2003
649
2004
681
2005
717
2006
752
2007
790
2008
830
2009
871
2010
915
2011
960
2012
978
2013
997
2014
1.013
2015
1.031
2016
1.045
2017
1.060
2018
1.078
2019
1.093
2020
1.096