
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva
prolungata.
Legge 24/12/1986
Num. 958
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 11, del 15
gennaio)
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Norme di principio.
1. Le Forze armate sono al servizio
della Repubblica per la difesa della Patria; concorrono alla salvaguardia delle
libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche
calamità. 2. L'ordinamento e
le attività delle Forze armate si informano ai principi costituzionali. 3. Sono soggetti agli obblighi di
leva tutti i cittadini, e quanti altri vi siano tenuti, secondo le norme in
vigore. 4. Compatibilmente
con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate,
l'Amministrazione della difesa agevola la prestazione del servizio obbligatorio
di leva presso reparti o unità ubicati nelle regioni di provenienza dei giovani
incorporati. 5. Lo Stato
promuove l'elevazione culturale e la formazione civica dei militari avvalendosi
anche della capacità professionale e dello spirito di iniziativa dei singoli per
il proficuo svolgimento delle attività di servizio.
Articolo 2
Obiezione di coscienza.
1. La legge disciplina il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza e fissa le norme specifiche per adempiere il dovere
della difesa della Patria attraverso il servizio civile sostitutivo.
Articolo 3
Durata della ferma di leva.
1. L'art. 1 della legge 31 maggio 1975,
n. 191, è sostituito dal seguente:
<<Art. 1. -- La durata della ferma di leva per l'Esercito, la
Marina militare e l'Aeronautica militare è di dodici mesi. La ferma di leva comprende
un periodo di addestramento ed uno di attività operativa. Per coloro che conseguono, a
domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva è
di quindici mesi>>.
Articolo 4
Accertamenti sanitari e
attitudinali.
1. Ai fini della migliore utilizzazione
del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha facoltà, se
richiesto dagli interessati con domanda documentata, di sottoporre a nuova
visita medica e ad esami fisio-psico-attitudinali gli arruolati che abbiano
ottenuto il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per un
periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei
mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio. 2. Gli arruolati nell'Esercito e
nell'Aeronautica militare che si ritengano affetti da malattie o lesioni tali da
poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere di
essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le
modalità precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio
contingente. 3. Nuovi
accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche
dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di
particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle
principali funzioni fisiche o psichiche, purché sia documentata con
certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalità
sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di
appartenenza. 4. Gli
arruolati nel Corpo equipaggi Marina militare (CEMM) che, nell'anno in cui
rispondono alla chiamata alle armi, si trovino nelle condizioni indicate nei
commi 2 e 3, possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari
entro 30 giorni dalla ricezione della cartolina-precetto di avviamento alle
armi. La relativa domanda, corredata da certificazione rilasciata dagli organi
sanitari pubblici, deve essere presentata secondo le modalità stabilite in via
amministrativa. 5.
L'Amministrazione della difesa sottopone a visita medica gli arruolati al
momento della presentazione al corpo. 6. Gli arruolati che, dopo aver
ottenuto il rinvio ai sensi dell'art. 10, abbiano conseguito un diploma o una
laurea possono essere assegnati a domanda, compatibilmente con le esigenze di
servizio, a reparti o impiegati in attività che consentano il migliore utilizzo
delle loro attitudini. La domanda deve essere presentata almeno tre mesi prima
della scadenza dell'ultimo rinvio, corredata dal titolo di studio
conseguito. 7. I militari ed
i graduati in servizio di leva in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia ed abilitati all'esercizio professionale possono essere impiegati, a
domanda, e quando ve ne sia l'esigenza, per coadiuvare gli ufficiali medici
nell'espletamento di attività sanitarie.
Articolo 5
Ferma di leva prolungata.
1. I militari ed i graduati in servizio
di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva
in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione alle esigenze
numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, nei
limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35, stabilite nel manifesto
di chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione all'esame personale
presso il Consiglio di leva.
2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei
corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dall'Amministrazione
della difesa. 3. Per
l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle
richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni
possedute, nonché i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in
sede di visita di leva. 4. I
giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni,
senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso.
Articolo 6
Ferme di leva particolari e
regime transitorio.
1. Nello stato di previsione del
Ministero della difesa sono indicate in apposita tabella la ripartizione dei
militari di leva tra le Forze armate nonché le eventuali aliquote di giovani
ammessi alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei
carabinieri. 2. I giovani che
chiedono di poter svolgere il servizio militare di leva nell'Arma dei
carabinieri devono presentare domanda al Consiglio di leva o alle stazioni dei
carabinieri. I requisiti ed i criteri per l'ammissione sono indicati nel
manifesto di chiamata alle armi.
3. Soddisfatte le esigenze delle Forze armate, nel primo quinquennio di
applicazione della presente legge, il Ministro della difesa -- di concerto con
il Ministro dell'interno e con il Ministro di grazia e giustizia -- stabilisce i
contingenti provvisoriamente autorizzati a prestare servizio di leva nella
Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. 4. Nel
periodo transitorio di cui al comma 3 del presente articolo le disposizioni, i
benefici ed i limiti previsti nella presente legge per i militari in servizio di
leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri si intendono estesi e
riferiti, in quanto applicabili, ai giovani in servizio di leva nella Polizia di
Stato, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. 5. Decorsi cinque anni
dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le norme di
cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, al quarto comma dell'art. 1
della legge 7 giugno 1975, n. 198, ed al terzo comma dell'art. 1 della legge 8
luglio 1980, n. 343.
Articolo 7
Dispense.
1. L'art. 100 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente: <<Art. 100. -- In occasione
della chiamata alle armi di ogni classe di leva, qualora si prevedano eccedenze
rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare,
sono fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i
criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha
facoltà di dispensare dal servizio di leva. Il decreto ministeriale, di cui al
precedente comma, deve comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle
Forze armate, la dispensa possa essere concessa agli arruolati che si trovino,
in ordine di priorità decrescente, in una delle seguenti posizioni: a) figlio unico
convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non
autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a
quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; b) unico fratello
convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado
di provvedervi e di assisterlo; c) responsabile
diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se
costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della
famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purché nell'impresa o
nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i
sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di
provvedere al sostentamento della famiglia; d) accertate difficoltà
economiche o familiari;
e) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale,
secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto
ministeriale, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari>>. 2. A
parità di condizione è data precedenza a coloro che siano in possesso di più
titoli compresi tra quelli elencati al comma 1 ed a quanti si trovino nelle
condizioni previste per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva
dall'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dai successivi
commi del presente articolo, quando dette condizioni non siano state fatte
valere in tempo utile. 3. Nel
n. 1) del primo comma dell'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, le parole
<<in servizio o per causa di servizio>> sono sostituite dalle
seguenti: <<in servizio e per causa di servizio>>. 4. Dopo l'ultimo comma dell'art.
22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti i seguenti commi: <<Parimenti, in occasione
della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla
base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indica con proprio
decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di
leva devono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di
sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4, 5 e 6
del primo comma. L'elenco
nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto
annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici
di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi
trasmesso ai comuni interessati per l'affissione agli albi
comunali>>. 5. La
Commissione prevista dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, è soppressa.
Articolo 8
Norme per i rimpatriati.
1. L'art. 27 della legge 31 maggio 1975,
n. 191, è sostituito dal seguente:
<<Art. 27. -- Coloro che, dispensati dal presentarsi alle armi
perché nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo
anno di età, ovvero con le modalità di cui agli articoli 17 e 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, rimpatriano prima del
compimento del ventiseiesimo anno di età, sono obbligati a presentarsi alle
armi, con il primo contingente o scaglione che sia chiamato, per compiere la
ferma di leva, a meno che, avendo acquisito per nascita la cittadinanza di uno
Stato estero, provino di aver prestato nelle Forze armate di detto Stato un
periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, salvo quanto
diversamente stabilito da convenzioni stipulate con altri Stati. Coloro che rimpatriano dopo il
raggiungimento dell'età indicata nel comma precedente sono dispensati
definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere
alle eventuali chiamate della loro classe>>.
Articolo 9
Consiglio di leva.
1. La lettera a) del secondo comma
dell'art. 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituita dalla
seguente: <<a) da un
ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, designato dal Ministro
della difesa, presidente;>>.
2. Dopo il secondo comma dell'art. 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191,
è inserito il seguente:
<<Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale
medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in
psicologia>>. 3. Dopo
il secondo comma dell'art. 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è inserito il
seguente: <<Il consiglio di leva si
avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di
un laureato o specializzato in psicologia>>.
Articolo 10
Rinvio per motivi di studio.
1. Dopo il secondo comma dell'art. 19
della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono inseriti i seguenti: <<Per ottenere il beneficio
del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve dimostrare, per la
prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di
diploma; di aver superato -- nel corso dell'anno solare precedente a quello per
il quale si chiede il rinvio -- per la seconda richiesta, almeno uno e, per le
richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di
studi del corso di laurea frequentato dallo studente. Possono inoltre ottenere
il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli
esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31
dicembre, il solo esame di laurea o di diploma. Il numero di esami da superare è
ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato dallo
studente non ne prevede, per l'anno di corso interessato, più di due. Il Ministro della difesa
stabilisce le norme per consentire l'anticipo a domanda del servizio militare di
leva ai giovani arruolati che conseguano la maturità o titolo di studio
equipollente di scuola secondaria superiore>>. 2. Sono abrogate le disposizioni
di cui ai numeri 2) e 3) dell'ultimo comma dell'art. 19 della legge 31 maggio
1975, n. 191.
Articolo 11
Arruolati con prole.
1. Gli arruolati con prole hanno titolo
a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando tale condizione sia
maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre
per ragioni di età o per legittimo rinvio. 2. Qualora la condizione di
arruolato con prole sia acquisita durante la ferma di leva, l'interessato è
subito inviato in licenza illimitata senza assegni, in attesa dell'espletamento
delle procedure per l'ammissione al congedo anticipato. 3. Sono abrogati il n. 8) del
primo comma dell'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed il secondo comma
dell'art. 24 della stessa legge.
Articolo 12
Arruolamento degli
ufficiali di complemento.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è emanato con decreto ministeriale il
regolamento concernente i criteri e le modalità per l'arruolamento degli
ufficiali di complemento delle tre Forze armate, che deve indicare, in
particolare, i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai diversi corsi,
nonché i requisiti somatico-funzionali e psico-attitudinali necessari anche in
relazione agli incarichi da espletare. 2. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge i bandi di concorso o di arruolamento per l'ammissione ai
corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e le graduatorie
degli ammessi sono pubblicati sul giornale ufficiale del Ministero della difesa.
Della pubblicazione è dato immediato avviso nella Gazzetta Ufficiale e copia
della graduatoria è posta in visione presso il distretto militare, le stazioni
dei carabinieri e le capitanerie di porto. 3. Avverso le suddette graduatorie
è ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 90 giorni dalla pubblicazione.
Articolo 13
Durata dei corsi per gli
allievi ufficiali di complemento.
1. In relazione alle specifiche esigenze
di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento
delle tre Forze armate è stabilita con decreto del Ministro della difesa.
Articolo 14
Qualificazione
professionale e agevolazioni.
1. Le Forze armate, nella definizione
dei programmi di addestramento relativi ai propri compiti istituzionali, tendono
all'elevazione delle capacità professionali dei giovani alle armi, contribuendo
in tal modo alle esigenze produttive e civili della nazione. 2. Il piano dei corsi di ciascuna
Forza armata per la formazione di specialisti ed aiuto specialisti, cui sono
ammessi i militari di leva, è comunicato ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della pubblica istruzione, nonché ai presidenti delle
giunte regionali. 3. I corsi
di qualificazione e di specializzazione, previsti per i militari ammessi alla
commutazione della ferma di leva di cui all'art. 5 della presente legge, sono
resi noti ai militari alle armi.
4. Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle
attività produttive della Nazione, tre mesi prima del termine del servizio
militare obbligatorio e della ferma di leva prolungata, il Ministro della difesa
comunica gli elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti in
procinto di essere congedati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
ai presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli
interessati. 5. Le norme di
cui al presente articolo si applicano anche per il personale di leva dell'Arma
dei carabinieri.
Articolo 15
Interventi in caso di
pubbliche calamità.
1. Nel quadro dei compiti istituzionali
delle Forze armate e nei limiti stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382,
fermo restando il compito prioritario della difesa della Patria, è consentito,
nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità, l'impiego dei
militari di leva per concorrere nella fase di prima emergenza oltre che al
soccorso immediato delle popolazioni colpite, al ripristino di infrastrutture
pubbliche, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché
alla salvaguardia dell'ambiente naturale. A tale scopo il Ministro della difesa
dispone i possibili interventi d'intesa con le amministrazioni statali e
regionali interessate.
Articolo 16
Corsi di formazione.
1. I militari di leva, compatibilmente
con le esigenze di servizio, sono facilitati a frequentare i corsi di formazione
professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni e svolti nell'ambito
territoriale dove prestano servizio.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi
dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza. 3. I singoli comandi provvedono
alla divulgazione dei suddetti programmi presso il personale di leva e ne
forniscono copia ai consigli di rappresentanza.
Articolo 17
Qualifiche e profili
professionali.
1. Le qualifiche professionali e le
specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma
prestato, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente,
costituiscono titolo valutabile nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso
alle carriere delle pubbliche amministrazioni. 2. Con decreto del Ministro della
difesa, adottato di concerto con i Ministri della funzione pubblica e della
pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita la
corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni acquisite durante il servizio
militare con le qualifiche funzionali ed i profili professionali previsti
dall'ordinamento del personale civile dello Stato, delle regioni e degli enti
locali.
Articolo 18
Aliquote di posti
riservati.
1. Ai militari in servizio di leva nelle
Forze armate, al termine della ferma di leva prolungata, si applicano le norme
di cui agli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, salvo per
quanto riguarda:
a) il termine della presentazione delle domande, che è fissato in dodici
mesi; b) i
requisiti per l'assunzione, che sono stabiliti dall'art. 4 della legge 13 maggio
1975, n. 157. 2. Le norme di
cui al comma 1 si applicano, al termine della ferma, ai volontari specializzati
delle tre Forze armate. 3. Le
norme di cui al comma 1 si applicano altresì, al termine della ferma di leva
prolungata, anche ai giovani in servizio nell'Arma dei carabinieri per
concorrere all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza.
Articolo 19
Assunzioni.
1. L'art. 30 della legge 31 maggio 1975,
n. 191, è sostituito dal seguente:
<<Art. 30. -- Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai
soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2
aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato,
delle regioni e delle province, nonché dei comuni superiori a 150.000 abitanti,
sono obbligate ad assumere, nel limite del cinque per cento delle assunzioni
annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli
operai, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati
delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma contratte. Se alle
assunzioni si provvede per concorso la riserva dei posti di cui al comma primo
opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione è fatta senza concorso,
all'accertamento dell'idoneità professionale si provvede mediante apposita
prova. La domanda di
assunzione deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla data
del collocamento in congedo.
I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni
di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma del
presente articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati agli aventi
diritto di cui allo stesso primo comma. Il Ministero della difesa agevola
il collocamento al lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si
trovino nelle condizioni previste dal presente articolo. Il Ministero della difesa agevola
altresì l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la
ferma di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive
modificazioni, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse ai sensi
dell'art. 40 della stessa legge.
Le amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e al
secondo comma del citato art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
trasmettono alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del
Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti
che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di
ciascun anno, un prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente
articolo nel corso dell'anno precedente. Le qualifiche professionali e le
specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate con
diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo per
l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento>>. 2. Ai fini delle assunzioni di cui
all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si considerano anche valide le qualifiche professionali e le
specializzazioni acquisite ai sensi dell'art. 17 della presente legge.
Articolo 20
Riconoscimento del servizio
militare.
1. Il periodo di servizio militare è
valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione
dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore
pubblico.
Articolo 21
Carabinieri ausiliari.
1. Al termine della ferma di leva i
carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda: a) con la medesima
qualifica, commutando la ferma di leva in ferma di leva biennale e con la
possibilità di chiedere l'ammissione alla ferma triennale in qualità di
carabinieri effettivi, mediante commutazione della ferma biennale nei limiti di
forza stabiliti annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero
della difesa; b)
quali carabinieri effettivi commutando la ferma di leva in ferma triennale, nei
limiti degli organici fissati dalla legge. 2. Ai carabinieri ausiliari
vincolati a ferma biennale è corrisposto, all'atto del congedo, un premio di
reinserimento in misura pari all'ultimo stipendio mensile percepito. 3. Ai carabinieri che chiedono ed
ottengono di commutare la ferma biennale in ferma triennale, divenendo
carabinieri effettivi, compete la differenza tra la misura del premio previsto
per coloro che contraggono direttamente il vincolo triennale di servizio per
divenire carabinieri effettivi e la somma già percepita nella posizione di
ausiliari. 4. In favore del
suddetto personale che cessi dal servizio senza aver acquisito diritto a
pensione per anzianità di servizio, si provvede, all'atto dell'invio in congedo
e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva
obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della
posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati
secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione. 5. Ai carabinieri effettivi
congedati al termine della ferma o della rafferma e ai carabinieri ausiliari
collocati in congedo dopo la ferma di leva o dopo la ferma biennale sono estese
le provvidenze previste dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive
modificazioni ed integrazioni. 6. A tal fine sono valide ad ogni
effetto anche le specializzazioni acquisite durante il servizio nell'Arma dei
carabinieri.
Articolo 22
Sospensione del rapporto di
lavoro -
Norme
particolari per i pubblici concorsi.
1. L'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, è sostituito dal seguente: <<Art. 77. -- Gli arruolati
di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla
normativa vigente. La
chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di
lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto.
Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in
attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro
per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto. Per l'ammissione ai concorsi nelle
pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in
uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver
soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente. L'interessato è comunque
tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi
di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare. Per la partecipazione ai pubblici
concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i
cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva
prolungata. I periodi di
effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria
e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono
valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni
esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso
enti pubblici. Ai fini
dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle
pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di
tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di
lavoro. Le norme del presente
articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato,
comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali,
provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in
tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai
rispettivi ordinamenti organici.
La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce
l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel
presente articolo>>.
Articolo 23
Gradi e qualifiche.
1. I militari in servizio di leva
possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi e le qualifiche
di: a) caporale,
comune di prima classe, aviere scelto, al compimento del terzo mese dalla data
di incorporazione;
b) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere, dopo cinque mesi di
permanenza nel grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto. 2. Sono abrogati: a) l'art. 1 del regio
decreto 16 aprile 1934, n. 782; b) il primo comma
dell'art. 76 ed il primo comma dell'art. 77 del testo unico approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 914; c) il primo comma
dell'art. 41 ed il primo e il terzo comma dell'art. 42 del regio decreto-legge 3
febbraio 1938, n. 744, convertito, con modificazioni, dalla legge e 16 febbraio
1939, n. 468.
Articolo 24
Licenze.
1. Ai militari di leva ed in ferma
prolungata si applica la normativa vigente in materia di licenze del personale
militare, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. 2. Soddisfatte le esigenze
operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, possono essere inoltre
concesse ai militari di leva, in coincidenza con il fine settimana o con le
festività, licenze brevi non superiori a trentasei ore. 3. Per i militari di leva
residenti in località distanti oltre 300 chilometri dalla sede di servizio il
limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente è elevato a
venti giorni. 4. Ai militari
di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di
viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa o della somma
equivalente se la licenza è fruita in località diversa. Analogo rimborso compete
ai militari che si recano in licenza straordinaria per imminente pericolo di
vita o per morte del coniuge o di un parente. 5. Ai militari di leva che
si recano in licenza breve è concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla
sede di servizio al comune di residenza e viceversa, limitatamente a: a) un solo viaggio,
nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di
servizio meno di 300 km;
b) n. 5 viaggi, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia
distante dalla sede di servizio oltre 300 km. 6. Ai militari di leva che si
recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 km dalla sede di
servizio sono concessi le facilitazioni di viaggio, nonché i rimborsi previsti
dal presente articolo anche per l'uso dei treni rapidi. 7. Le norme di cui ai commi 2, 4 e
5 del presente articolo non si applicano ai militari di leva che prestano
servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri. 8. Il periodo trascorso dal
personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non
dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di leva, tranne i primi quindici giorni complessivi. 9. Analogamente non è computabile
ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso
luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio,
tranne i primi quarantacinque giorni complessivi. 10. I limiti di quindici e di
quarantacinque giorni di cui ai commi 8 e 9 possono essere aumentati solo con
esplicita e motivata decisione della competente autorità sanitaria militare a
domanda degli interessati.
11. Il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare le convenzioni per
l'applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo. 12. Al quinto comma dell'art. 31
del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole <<portatori di
handicaps>>, sono aggiunte le parole <<militari di leva,>>.
Articolo 25
Impiego dei militari di
leva.
1. I militari di leva sono impiegati
esclusivamente per le esigenze connesse con le attività operative, logistiche,
addestrative e riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi
generali di caserma. 2. La
durata dell'impiego di militari di leva per le esigenze di benessere del
personale militare e dei servizi generali in caserma non può superare il periodo
di sei mesi. 3. é vietato
impiegare i militari di leva per esigenze diverse da quelle indicate nella
presente legge, fatta eccezione per gli impieghi previsti dalla legge 2 maggio
1984, n. 111. 4. Sullo stato
di attuazione delle norme di cui al presente articolo, il Ministro della difesa
riferisce annualmente al Parlamento, specificando analiticamente le mansioni e
gli impieghi cui sono stati adibiti i militari di leva in attuazione dei
principi di cui al comma 1.
5. Per ogni altra esigenza necessaria al funzionamento degli enti
militari si fa fronte progressivamente alla sostituzione del personale militare,
attualmente impiegato, con personale civile, anche ricorrendo a quote di
congedati della ferma di leva prolungata nelle misure percentuali da stabilirsi
con decreto del Ministro della difesa.
Articolo 26
Divieto di discriminazione -
Accesso a informazioni riservate.
1. L'art. 17 della legge 11 luglio 1978,
n. 382, è sostituito dal seguente:
<<Art. 17. -- Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione
di incarico, di assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad
armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici o
ideologici. é altresì vietata l'annotazione nelle schede informative personali
di notizie relative alle opinioni politiche, religiose o sindacali dei militari,
o comunque idonee a fini di discriminazione politica dei militari stessi. L'ammissibilità dei militari alla
conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati è subordinata a preventivi
procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere
comunque esclusi coloro il cui comportamento nei confronti delle istituzioni
democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato>>.
Articolo 27
Formazione civica.
1. Parte integrante della formazione del
militare di leva è la preparazione civica da svolgere presso i comandi, i
reparti e gli enti delle Forze armate, secondo un programma fissato dal Ministro
della difesa, sentito il Ministro della pubblica istruzione. 2. Tale programma comprende
nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sulla storia moderna e
contemporanea, con specifico riferimento al processo unitario nazionale, alla
fondazione della Repubblica, alla Costituzione e alle sue norme di attuazione,
all'ordinamento delle Forze armate -- ivi compresa la legge 11 luglio 1978, n.
382 -- e alle norme del diritto penale militare. 3. I parlamentari componenti delle
Commissioni difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno
diritto ad assistere alle attività di cui al comma 1, previa comunicazione al
comandante del reparto o dell'ente militare preposto allo svolgimento del
programma relativo alla preparazione civica. 4. Nelle occasioni ritenute più
significative, i comandi di corpo invitano le autorità civili e i presidenti
delle associazioni combattentistiche e partigiane a presenziare alle attività di
cui al comma 1.
Articolo 28
Programma di istruzione
sportiva.
1. L'attività sportiva, condotta da
istruttori qualificati, è parte integrante della formazione del militare di
leva. 2. I programmi di
istruzione devono comprendere appositi periodi destinati alla anzidetta
attività.
Articolo 29
Attività sportiva.
1. Le Forze armate, nell'ambito delle
attività loro assegnate, sono tenute a facilitare la partecipazione dei militari
di leva allo svolgimento di attività sportive. 2. I comandi responsabili,
coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del
territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le istituzioni
pubbliche, le associazioni, le società e le istituzioni sportive e ricreative
del luogo. 3. I militari di
leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione,
composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle
Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline
sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto
da un apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con proprio
decreto. 4. I suddetti
militari vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto
della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e
delle esigenze della Forza armata stessa. 5. I militari di cui al comma 3
che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di Forza
armata o che non vengono destinati nei predetti centri, ai sensi del comma 4,
sono assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla società sportiva di
appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio. 6. Le richieste per l'assegnazione
dei predetti militari presso le sedi di origine vengono inoltrate dal CONI,
almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di appartenenza degli
interessati.
Articolo 30
Accordi con gli enti
locali.
1. Allo scopo di assicurare un organico
rapporto tra Forze armate e società civile, i comandi delle regioni militari,
dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, d'intesa con i
Consigli intermedi della rappresentanza militare, su direttive del Ministro
della difesa, concordano con le regioni, le province ed i comuni, i programmi e
le iniziative di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della legge 11 luglio 1978,
n. 382, a favore dei militari in servizio. 2. L'Amministrazione militare
concorda la programmazione e lo sviluppo delle iniziative di cui al comma 1 con
gli organi della rappresentanza militare. 3. I suddetti programmi
riguardano: a)
l'ammissione dei militari in servizio alla frequenza e alla utilizzazione delle
strutture civili, culturali, sportive, ricreative, esistenti nel territorio
comunale sede dei comandi, dei reparti e degli enti delle Forze armate; b) l'uso agevolato di
mezzi di trasporto -- urbani ed extraurbani -- e l'accesso dei militari in
servizio ai musei, ai teatri, ai cinematografi e agli impianti sportivi; c) l'organizzazione,
in concorso con le Amministrazioni locali, di seminari, cicli di conferenze ed
altre iniziative specifiche tese a prevenire e combattere il fenomeno delle
tossicodipendenze;
d) ogni altra iniziativa atta ad agevolare l'integrazione dei militari
nella società civile, attraverso dibattiti, incontri con realtà culturali ed
associative, nonché la partecipazione a momenti significativi della vita
sociale. 4. Le autorità
militari, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, concordano
con gli enti scolastici, i comuni e le organizzazioni sportive esistenti
nell'ambito del territorio in cui operano gli enti militari, l'uso temporaneo
delle infrastrutture ginnico-sportive eventualmente in dotazione ai reparti
stessi. 5. Gli enti e le
organizzazioni richiedenti provvedono alla stipula di apposite polizze per
l'assicurazione contro i rischi e la responsabilità civile derivanti dall'uso
delle predette infrastrutture.
Articolo 31
Assegni.
1. A decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge gli assegni
spettanti ai dipendenti statali, ai sensi del decreto legislativo
luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e
integrazioni, competono anche ai militari di cui all'art. 1 della legge 5 agosto
1981, n. 440, che risultino con carico di famiglia. 2. La misura del sussidio che, in
base alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248, viene versato a titolo di soccorso
giornaliero alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi, è
raddoppiata.
Articolo 32
Trattamento economico.
1. Al sottotenente di complemento e
gradi corrispondenti, in servizio di prima nomina o richiamato a domanda,
compete lo stesso trattamento, al netto delle ritenute assistenziali e
previdenziali, del pari grado in servizio permanente effettivo. 2. Al sergente e gradi
corrispondenti in ferma di leva prolungata compete lo stesso trattamento
economico al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali del pari grado
in ferma volontaria. 3. Ai
sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina, e gradi corrispondenti,
ed ai sergenti di complemento e gradi corrispondenti, è corrisposta la
tredicesima mensilità. 4.
L'indennità di rischio, nei casi e nelle misure previste dal regolamento
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146,
è corrisposta anche al personale di cui al comma 3 ed ai graduati e militari di
truppa di leva o in ferma prolungata o in ferma volontaria. 5. Ai graduati e militari di truppa
in ferma di leva prolungata biennale sono attribuite le paghe nette giornaliere
di cui alla tabella allegata alla presente legge.
Articolo 33
Sospensione della paga.
1. Ai graduati e militari di truppa
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio di leva, trattenuti o
richiamati o in ferma prolungata, nonché agli allievi di cui alla tabella
allegata alla presente legge, la paga è dovuta durante i periodi di ricovero in
luoghi di cura, durante la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze
straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio, la
licenza premio e le licenze per determinazione ministeriale, nonché durante i
giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo. 2. Per i militari indicati nel
comma 1 la paga è sospesa: a) quando, senza
giustificato motivo, non raggiungono il loro Corpo o se ne assentano; b) quando sono
detenuti in attesa di giudizio, salvo ad essere loro corrisposta se il giudizio
non è seguito da condanna. 3.
Il controvalore della razione viveri è corrisposto al personale militare
indicato nel comma 1 quando è in licenza con diritto alla paga, nonché durante i
giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.
Articolo 34
Limiti massimi.
1. La percentuale dei sergenti,
graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata
biennale o triennale dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della
Marina e dell'Aeronautica, stabilita dall'art. 36 della legge 31 maggio 1975, n.
191, è elevata al 19 per cento, con riferimento al numero dei sergenti,
graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni, rilevato nell'anno di entrata
in vigore della presente legge. 2. In conseguenza della riduzione
della durata della ferma di leva della Marina militare di cui all'art. 3, al
totale complessivo di cui al comma 1 del presente articolo vengono aggiunte
5.000 unità destinate alla Marina militare.
Articolo 35
Arruolamenti.
1. Il Ministro della difesa ha facoltà
di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma
prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il
ventiduesimo anno di età. 2.
Il Ministro della difesa ha, inoltre, facoltà, qualora il numero dei richiedenti
la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze
organiche, di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano ancora
assolto l'obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e
non superato il ventiduesimo.
3. I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati,
tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle
specializzazioni, alle specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei
bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata. 4. Il periodo trascorso in ferma
prolungata biennale o triennale è valido agli effetti dell'assolvimento degli
obblighi di leva. 5. Per il
proscioglimento della ferma volontaria contratta si applicano le specifiche
norme di cui al titolo III della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modifiche, nonché quelle previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, per gli
allievi sottufficiali. 6. Gli
allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole
allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per
almeno 24 mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva.
Articolo 36
Avanzamento.
1. I militari in ferma prolungata
possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi o le qualifiche
di: a) caporale,
comune di prima classe, aviere scelto: non prima del compimento del terzo mese
dall'incorporazione;
b) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: non prima del compimento
del settimo mese dall'incorporazione e purché abbiano trascorso due mesi nel
grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto; c) sergente di
complemento: dopo 14 mesi dall'incorporazione. 2. Entro il diciottesimo mese di
servizio i sergenti, i caporal maggiori, i sottocapi, i primi avieri in ferma
prolungata possono presentare domanda per la commutazione della ferma biennale
in triennale. 3. I sergenti
di complemento di cui al comma 1, al trentaseiesimo mese, possono essere
trattenuti in servizio, in qualità di sergenti in ferma volontaria e raffermati,
in relazione ai posti disponibili nell'ambito di ciascuna Forza armata per
partecipare a domanda ad un corso di qualificazione di sei mesi, al termine del
quale sono ammessi ai concorsi per l'immissione nei ruoli dei sottufficiali in
servizio permanente di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212. 4. Il personale di cui al presente
articolo, qualora non risulti idoneo al conseguimento dei gradi o delle
qualifiche di cui al comma 1, può chiedere di restare in servizio per un altro
anno oltre al compimento della ferma contratta. In ogni caso al predetto
personale si applicano i benefici di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, ai
fini dell'avviamento al lavoro presso amministrazioni e aziende soggette alla
disciplina del collocamento obbligatorio. 5. Il Ministro della difesa
stabilisce annualmente, per la partecipazione ai concorsi per i trasferimenti
nel servizio permanente ed in relazione alle esigenze organiche di ciascuna
Forza armata, il numero dei posti da riservare ai sergenti di cui al presente
articolo.
Articolo 37
Valutazione dei precedenti di
carriera.
1. Nella legge 28 marzo 1968, n. 397,
all'art. 9, primo comma, dopo il sesto capoverso della lettera d), è inserito il
seguente: <<1/20 per i
militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle armi
o corpi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina militare e
dell'Aeronautica militare, in congedo o in servizio, che abbiano completato la
predetta ferma senza demerito;>>. 2. Nella legge 11 dicembre 1975,
n. 627, all'art. 9, secondo comma, dopo il sesto capoverso della lettera d), è
inserito il seguente:
<<0,50/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o
triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali
elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi
corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici,
piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici
elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano
completato la predetta ferma senza demerito;>>.
Articolo 38
Riserve di posti.
1. Ai militari in ferma di leva
prolungata, al termine della ferma contratta, è riservato il venticinque per
cento dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti o concorsi, in
qualità di militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Un ulteriore dieci per cento
dei posti disponibili per l'arruolamento in qualità di militare di truppa nel
contingente di mare della Guardia di finanza è riservato ai militari in ferma di
leva prolungata della Marina militare, appartenenti alle specialità
radiotelegrafisti, radaristi, meccanici e motoristi navali, in congedo o in
servizio. 3. Le riserve di
posti di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai militari in ferma di leva
prolungata, sempre che abbiano completato le predette ferme senza demerito,
siano in possesso dei requisiti richiesti, conseguano il punteggio minimo
previsto qualora richiesto e presentino domanda entro il dodicesimo mese dal
collocamento in congedo. 4.
Per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti o per l'ammissione ai
corpi indicati nei precedenti commi, si applicano le vigenti disposizioni per
gli aspiranti all'arruolamento in ciascuno dei corpi predetti. 5. I posti riservati di cui ai
commi 1 e 2 che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti
all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni. 6. I posti a concorso per
l'ammissione alle Accademie militari, ferma restando la riserva dei posti a
favore degli allievi delle scuole e dei collegi militari prevista dalle norme in
vigore, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito ed a parità di
punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità
di: a) ufficiali
inferiori di complemento con almeno quindici mesi di effettivo servizio; b) sottufficiali con
almeno quindici mesi di effettivo servizio; c) militari in ferma
di leva prolungata che abbiano completato la predetta ferma senza demerito,
sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e presentino domanda entro
dodici mesi dal termine della ferma.
7. Per l'ammissione all'Accademia militare di Modena nel corso
carabinieri, a parità di merito, ha precedenza, tra il personale di cui ai punti
a) e b) del comma 6, quello appartenente all'Arma dei carabinieri.
Articolo 39
Volontari tecnici operatori.
1. A decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge cessano gli arruolamenti di volontari tecnici operatori
nell'Esercito, nella Marina e nell'Areonautica. 2. Ai fini di quanto previsto
nella presente legge i volontari tecnici operatori in servizio al momento della
sua entrata in vigore sono equiparati ai militari in ferma prolungata.
Articolo 40
Premio di congedamento.
1. Ai graduati e militari di truppa in
ferma di leva prolungata all'atto del congedamento è corrisposto un premio pari
a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a
sei mesi di servizio prestato.
2. Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del
precedente art. 32, è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte
l'ultima mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio
prestato. 3. In favore
del suddetto personale, che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a
pensione, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo
di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a
cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa
nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per
la predetta assicurazione.
Articolo 41
Gradualità della riduzione
della ferma in Marina.
1. La riduzione da 18 a 12 mesi
della durata della ferma di leva nella Marina militare è effettuata con la
seguente gradualità:
a) 17 mesi per i militari alle armi incorporati nei 12 mesi precedenti
all'entrata in vigore della presente legge; b) 16 mesi per i
militari incorporati nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore della presente
legge; c) 14 mesi
per i militari incorporati dal tredicesimo al ventiquattresimo mese successivo
all'entrata in vigore della presente legge; d) 12 mesi per i
militari incorporati dal venticinquesimo mese successivo all'entrata in vigore
della presente legge.
Articolo 42
Sergenti di leva della Marina
militare.
1. La decorrenza della promozione al
grado di sergente della Marina militare dei sottocapi diplomati
<<D>> e laureati <<L>>, stabilita al primo giorno
dell'ottavo mese di servizio dal quinto comma dell'art. 23 del regio
decreto-legge 1^0 luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939,
n. 216, come sostituito dall'art. 25 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è
modificata come segue:
a) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del
decimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno di entrata in
vigore della presente legge; b) dal primo giorno
del mese successivo a quello del compimento dell'undicesimo mese di servizio per
i militari incorporati nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge;
c) dal giorno precedente a quello di compimento della ferma di leva per i
militari incorporati a partire dal secondo anno successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge.
Articolo 43
Opere di interesse della Marina
militare.
1. Per le opere di costruzione,
ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi
della leva, reclutamento, incorporamento, formazione professionale e
addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La
Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello
marittimo, si prescinde dall'accertamento richiesto dal secondo comma dell'art.
31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dagli articoli 10 della
legge 6 agosto 1967, n. 765, e 4 della legge 28 1 gennaio 1977, n. 10, restando
comprese dette opere tra quelle destinate alla difesa nazionale, di cui seguono
la disciplina. 2. Al
programma di cui al comma 1 si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di
bilancio. 3. Il Ministro
della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero
della difesa, predispone una relazione sull'attuazione del programma di cui al
comma 1, specificando, nell'ambito dei capitoli 2802 e 4005 del citato stato di
previsione, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo.
Articolo 44
Esenzioni o ritardi in caso di
mobilitazione.
1. L'art. 122 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente: <<Art. 122. -- Il Ministro
della difesa ha facoltà di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per
mobilitazione a coloro che ricoprano determinati impieghi o esercitino
determinati mestieri o attività o si trovino in speciali condizioni stabilite
dalla legge o fissate in apposito regolamento>>. 2. Il regolamento di cui all'art.
122 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e
successive modificazioni, come sostituito dal precedente comma 1, è emanato,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dall'entrata
in vigore della presente legge.
Articolo 45
Ammodernamento delle
infrastrutture.
1. Il Ministro della difesa presenta al
Parlamento, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un
programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con
particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a
cucine, a mensa e ad attività del tempo libero, ed idoneo a garantire attività
di promozione sociale e sportiva.
2. Al programma di cui al comma 1 si fa fronte mediante gli ordinari
stanziamenti di bilancio. 3.
Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero della difesa, predispone una relazione sull'attuazione del programma
di cui al comma 1 specificando, nell'ambito dei capitoli 2802 e 4005 del citato
stato di previsione, le quote da destinare alla realizzazione del programma
medesimo.
Articolo 46
Rappresentanza della leva
nel COCER.
1. I militari di leva entrano a far
parte del Consiglio centrale della rappresentanza militare. 2. I delegati dei militari di leva
vengono eletti semestralmente, con voto diretto, normativo e segreto, fra i
delegati dei consigli intermedi della rappresentanza militare, entro il decimo
giorno successivo a quello della dichiarazione di elezione degli stessi, nella
misura di tre unità per ciascuna Forza armata o Corpo armato così
ripartite: a) due
unità in rappresentanza dei militari e graduati di truppa in servizio di leva,
compresi i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari; b) una unità in
rappresentanza degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e
degli allievi ufficiali di complemento.
Articolo 47
Manuale informativo.
1. Il Ministero della difesa provvede
alla pubblicazione di un manuale informativo da consegnare ai militari di leva
all'atto dell'incorporazione, che contiene la Costituzione, la legge recante
norme sui principi della disciplina militare, i regolamenti sulla rappresentanza
militare e di disciplina militare nonché le principali disposizioni che regolano
la vita del militare, comprese quelle relative ai servizi e alle licenze.
Articolo 48
Relazione sullo stato del
personale di leva.
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno,
il Ministro della difesa, d'intesa con gli altri Ministri interessati, presenta
al Parlamento la relazione sullo stato del personale di leva e in ferma di leva
prolungata, congiuntamente alla relazione sullo stato della disciplina militare,
prevista dall'art. 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382. 2. Con la relazione sullo stato
del personale di leva sono illustrati altresì lo stato di attuazione di quanto
previsto nei precedenti articoli 14, 15, 16 e 34 nonché la situazione delle
attività culturali e ricreative a favore dei militari di leva.
Articolo 49
Prospetto delle
assunzioni.
1. Le comunicazioni ed il prospetto di
cui all'art. 19 sono allegati alla relazione al parlamento di cui all'art.
48. 2. Con la suddetta
relazione sono fornite anche dettagliate notizie circa i risultati
dell'applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.
Articolo 50
Abrogazione di norme.
1. é abrogato il terzo comma dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. 2. é abrogata altresì ogni altra
disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.
Articolo 51
Ufficiali di complemento
della Guardia di finanza.
1. Le agevolazioni, i benefici e le
disposizioni sul trattamento economico degli ufficiali di complemento delle tre
Forze armate previsti nella presente legge si intendono estesi anche agli
ufficiali di complemento in servizio di leva presso il Corpo della Guardia di
finanza.
Articolo 52
Onere finanziario.
1. Alla copertura dell'onere finanziario
derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 80 miliardi
in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nel capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa per il 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi. 2. Gli
stanziamenti del suddetto capitolo per gli anni 1988 e 1989 non potranno
superare gli stanziamenti fissati per l'anno finanziario 1987 dalla legge di
approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1987 e bilancio pluriennale
1987-89 depurati delle compensazioni offerte e poi aumentati del tasso
programmato di inflazione per i detti anni 1988 e 1989. 3. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato 1
PAGHE GIORNALIERE DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA
IN FERMA DI LEVA PROLUNGATA
--------------------------------------------------------------------
|Definizione percentuale delle misure
|giornaliere delle paghe rispetto al
Gradi
|valore giornaliero della retribuzio-
|ne mensile del sergente
|------------------------------------
|Fino al 12º mese|Dal 13º mese in poi
-------------------------------+----------------+------------------- Soldato, comune di 2º classe, |
| aviere
..................... |
50 | 70
Caporale, comune di 1^a classe,|
| aviere scelto
.............. | 60 | 70
Caporal maggiore, sottocapo,
|
| 1º aviere
..............
|
65
| 70
--------------------------------------------------------------------
NOTA --
La retribuzione mensile del sergente assunta come indice di
riferimento si considera costituita dallo stipendio mensile iniziale lordo e
dall'indennità integrativa speciale nella misura mensile vigente per i
dipendenti dello Stato al 1º gennaio di ogni anno. Le misure giornaliere delle paghe
sono arrotondate alle cinquecento lire per difetto o per eccesso a seconda che
si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire duecentocinquanta. Le paghe giornaliere di cui alla
presente tabella si applicano anche agli allievi delle Accademie militari, agli
allievi delle scuole sottufficiali, agli allievi carabinieri. Gli allievi delle Accademie
possono optare, qualora più favorevole, per il trattamento economico di cui alla
legge 22 maggio 1969, n. 240, e solo per coloro che abbiano optato si applicano
le norme di cui alla legge 27 febbraio 1974, n. 68. Le paghe giornaliere di cui alla
presente tabella non si applicano agli allievi delle scuole militari, ai quali
viene corrisposto il trattamento economico spettante al militare di truppa di
leva, dalla data del compimento del sedicesimo anno di età.