
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
ACCESSO ALLA
DOCUMENTAZIONE
CARATTERISTICA E
MATRICOLARE
Decreto Ministeriale 3.11.1999 n°
486
(Pubblicato sulla G.U. N°
298 del 21.12.1999)
Adotta
Art.
1
1. Il disposto del n°
10 dell’allegato 3 del decreto ministeriale n° 519 del 14.6.1995, è sostituito
dal seguente:
“(10)
Documentazione caratteristica e matricolare.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella
raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 3.11.1999
Il
Ministro: Scognamiglio Pasini
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Direttiva esplicativa al Decreto Ministeriale 3.11.1999 n°
486, recante modificazione al regolamento concernente le categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso, adottato con decreto ministeriale 14.6.95 n°
519.
Il Ministero della
Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare -, con circolare del
2.3.2000 ha reso note le disposizioni esplicative al Decreto Ministeriale
3.11.1999 n° 486 (di cui sopra) recante modificazioni al regolamento concernente
le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, adottato con decreto
ministeriale 14.6.95 n° 519.
TESTO DELLA CIRCOLARE
1.
Con il Decreto in titolo è stato rimosso il divieto di accesso integrale
alla
documentazione caratteristica con il seguente diritto, per
i diretti
interessati, di prendere conoscenza completa dei
documenti caratteristici
che li riguardano.
2. Pertanto si dispone che:
- nel sottoporre
all’interessato un documento caratteristico per la
prevista
firma per presa visione, dovrà essere
consentita l’intera lettura avendo
cura che,
al momento dell’apposizione della firma, il valutato trascriva,
a
latere della dizione “per presa conoscenza”
la parola “integrale”;
- nel caso in cui l’avente
diritto richieda l’accesso a propria documentazione
pregressa, previa richiesta motivata per “tutela dei propri
interessi
giuridici”, si dovrà avere cura che lo
stesso rilasci apposita dichiarazione
dalla quale si
evinca, inequivocabilmente, la data sotto la quale è
stato
esercitato il diritto medesimo.
In entrambe le
ipotesi suddette l’interessato ha diritto, a richiesta, di
ottenere copia della documentazione visionata, del cui rilascio
dovrà
rimanere traccia agli atti da cui risulti la data di
rilascio, gli estremi della
documentazione rilasciata e la
firma dell’interessato.
3. Per il personale della Marina, per il quale il 1°
originale è custodito dalla 15^
Divisione, a tale
Divisione dovranno essere comunicati i dati
identificativi
della documentazione di
cui sia stata rilasciata copia nonché la data del
rilascio.
4. Si
soggiunge, che in caso di rilascio di copie di documentazione, dovrà
essere
applicata, relativamente al rimborso delle spese di
riproduzione, la circolare
n° 2440/I9 in data 25.5.93,
della ex Direzione Generale dei Servizi
Generali.