
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
DPR 15/06/1965 Num. 1431
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 3 gennaio, n. 1)
Documenti caratteristici degli
ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica.
Preambolo
Il Presidente della
Repubblica: Vista la legge 5
novembre 1962, n. 1695, riguardante i documenti caratteristici degli ufficiali,
dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza; Visto l'art. 87, comma quinto,
della Costituzione; Udito il
parere del Consiglio superiore delle forze armate; Udito il parere del Consiglio di
Stato; Sentito il Consiglio
dei Ministri; Sulla proposta
del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo 1
I documenti caratteristici hanno lo
scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo
dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento dato dall'ufficiale,
rilevando le qualità da questo dimostrate.
Articolo 2
I documenti caratteristici per gli
ufficiali sono i seguenti: scheda valutativa,
modello A, per gli ufficiali dei gradi di generale di brigata e di divisione e
gradi corrispondenti;
scheda valutativa, modello B, per gli ufficiali fino al grado di
colonnello e gradi corrispondenti; rapporto informativo,
modello C, per gli ufficiali fino al grado di generale di divisione e gradi
corrispondenti;
foglio di comunicazione, modello D. I modelli dei documenti
caratteristici di cui al comma precedente sono conformi a quelli annessi al
presente regolamento.
Articolo 3
Con la scheda valutativa viene
espresso il giudizio su ogni servizio prestato, salvo i casi per i quali sia
prescritto il rapporto informativo.
Il giudizio espresso nella scheda valutativa si conclude con una delle
qualifiche previste dall'art. 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695; la
qualifica <<eccellente>> è riservata a coloro che emergono
nettamente per qualità e rendimento eccezionali. Col rapporto informativo viene
espresso il giudizio sui servizi di durata inferiore al minimo di tempo previsto
dall'art. 5 per la redazione della scheda valutativa. Rapporti informativi sono altresì
compilati per gli ufficiali che frequentano corsi di istruzione o che prestano
servizio presso organismi nei quali il compilatore o uno dei revisori sia
un'autorità civile o un'autorità militare che non appartenga all'Esercito, alla
Marina od all'Aeronautica.
Rapporti informativi sono anche compilati per gli ufficiali generali e
per gli ufficiali superiori che partecipano ad esercitazioni di grandi unità
alla temporanea dipendenza di un'autorità che non sia quella dalla quale
direttamente dipendono per il normale impiego. Il rapporto è compilato soltanto
nel caso che lo Stato Maggiore interessato giudichi l'esercitazione di
particolare importanza e rilievo e può riferirsi anche a periodo di tempo
inferiore al minimo stabilito dal successivo art. 5. Per gli ufficiali che assolvono
contemporaneamente più di un incarico, viene compilato un documento
caratteristico per ciascun incarico; in tale caso uno solo dei servizi è
valutato con la scheda valutativa, sempre che ricorrano le condizioni per la
redazione della stessa. Qualora i servizi valutabili con la scheda valutativa
riguardino più di un incarico, la forza armata cui l'ufficiale appartiene
stabilisce per quali di essi debba essere compilata la scheda valutativa. Con il foglio di comunicazione
sono portati a conoscenza degli interessati il giudizio e la qualifica finali
espressi nella scheda valutativa ed il giudizio finale espresso nel rapporto
informativo.
Articolo 4
Prima di esprimere il giudizio nei
riguardi degli ufficiali dei servizi (compresi quelli tecnici), per l'Esercito;
dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e
delle capitanerie di porto, per la Marina; dei Corpi del genio aeronautico, di
commissariato e sanitario, per l'Aeronautica, il compilatore del documento
caratteristico, qualora non appartenga allo stesso Servizio o Corpo del
giudicando, deve chiedere elementi di informazione all'ufficiale di detto
Servizio o Corpo dal quale il giudicando dipenda in linea tecnica diretta,
qualora sussista detta dipendenza.
Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, impiegati in servizi di
polizia militare, il compilatore del documento caratteristico deve chiedere
elementi di informazione all'autorità con la quale detti ufficiali hanno dirette
relazioni in linea tecnico-professionale. Gli elementi di informazione di
cui ai precedenti commi sono limitati agli aspetti tecnici e non contengono
qualifica.
Articolo 5
Il periodo minimo per la
compilazione della scheda valutativa è di 120 giorni. Per periodi inferiori a quello
sopradetto e comunque non inferiori a 30 giorni, è compilato il rapporto
informativo. Per periodi
inferiori ai 30 giorni non si compilano documenti caratteristici, salvo quanto
disposto dal quinto comma del precedente art. 3 e dal successivo art. 13, ma si
redige una dichiarazione di mancata valutazione contenente le indicazioni del
periodo di tempo e dell'incarico assolto. I documenti caratteristici debbono
essere compilati semprechè siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi
primo e secondo, al sorgere di una delle seguenti circostanze: a) variazione del
rapporto di dipendenza, fine del servizio, trasferimento o cambiamento di
incarico o di destinazione del giudicando; trasferimento o cambio di incarico o
cessazione dal servizio del compilatore; b) inclusione nelle
aliquote di ruolo per la formazione di quadri di avanzamento; c) termine di un corso
di istruzione o di eventuali periodi di esperimento; d) sospensione
precauzionale dall'impiego del giudicando; e) compimento del
periodo massimo di 12 mesi di servizio non documentato. Ogni documento caratteristico deve
contenere precisa indicazione del periodo di tempo cui è riferito il giudizio.
Articolo 6
I documenti caratteristici sono
compilati dall'autorità dalla quale l'ufficiale dipende per il suo impiego e
sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori nella stessa
linea di servizio. Per gli
ufficiali fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti, non si fa
luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il
primo revisore rivestano grado di generale di Corpo d'armata (o gradi
corrispondenti). Nella
revisione dei documenti caratteristici dei colonnelli e gradi corrispondenti e
degli ufficiali generali ed ammiragli non può intervenire più di un generale di
Corpo d'armata (o gradi corrispondenti). La revisione del documento
caratteristico compete ai superiori in carica. Mancando il compilatore o uno dei
revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle due
rimanenti autorità competenti di cui al primo comma. Mancando tutte le autorità
giudicatrici, è compilata d'ufficio motivata dichiarazione di mancata redazione
di documentazione caratteristica.
Il superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare
l'eventuale proprio dissenso dal giudizio dell'autorità inferiore. Il superiore che regge
interinalmente un comando od ufficio non sostituisce il titolare del comando o
dell'ufficio nella funzione di compilatore o di revisore dei documenti
caratteristici. In mancanza
di sufficienti elementi, il superiore si astiene dal giudizio, dandone
motivazione nel documento caratteristico.
Articolo 7
I documenti caratteristici non
devono contenere alcun riferimento a fatti specifici che siano stati oggetto di
contestazione in sede disciplinare.
Articolo 8
Per gli ufficiali sospesi
precauzionalmente dall'impiego sono formati documenti caratteristici secondo le
seguenti norme:
all'atto del collocamento nella suddetta posizione, è compilato un
rapporto informativo sul servizio prestato. Il rapporto non deve contenere alcun
riferimento ai motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento; a conclusione del
procedimento penale o dell'inchiesta formale e, comunque, dopo la revoca della
sospensione precauzionale, è redatta, a cura dell'autorità da cui l'ufficiale
dipende, una dichiarazione di mancata redazione di documentazione
caratteristica, dalla quale risultino: il periodo
di tempo in cui l'ufficiale è rimasto nella posizione di sospensione
dall'impiego; il motivo
della sospensione e della revoca; l'esito
dei procedimenti penale o disciplinare.
Articolo 9
Non possono compilare o revisionare
documenti caratteristici: a) il superiore
dichiarato non idoneo agli uffici del grado; b) il superiore
sospeso dall'impiego, dalla data di comunicazione del provvedimento; c) il superiore cui
vengano tolti il comando, l'incarico o la direzione di un ufficio perchè
sottoposto ad inchiesta formale o per fatti che possano portare all'adozione di
sanzioni disciplinari di stato, dalla data di comunicazione del, provvedimento
di esonero; d) il
superiore che debba valutare un inferiore sottoposto ad inchiesta formale e che
possa, a giudizio dell'autorità che ha ordinato l'inchiesta, essere comunque
interessato all'esito del procedimento; e) l'ufficiale meno
elevato in grado o meno anziano del giudicando, a meno che non rivesta la carica
di Capo di Stato Maggiore di forza armata. Per gli ufficiali alle dipendenze
delle autorità indicate nel presente articolo, la compilazione e la revisione
del documento caratteristico, qualora necessario, sono effettuate dalle due
rimanenti autorità gerarchiche competenti alla valutazione, di cui al primo
comma dell'art. 6. Il divieto
di cui alla lettera c) sussiste non soltanto durante il procedimento, ma anche
ad inchiesta formale conclusa, quando, per effetto di essa, a carico del
superiore vengano adottate sanzioni disciplinari di stato.
Articolo 10
Art. 10. I documenti caratteristici sono
redatti in duplice esemplare e custoditi: un esemplare presso il
Ministero; un
esemplare presso il Comando del Corpo, o Autorità corrispondente, dell'Esercito,
della Marina o dell'Aeronautica in cui l'ufficiale presta servizio. Per gli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri è redatto un terzo esemplare che è custodito dal Comando generale
dell'Arma. I documenti
caratteristici devono essere tenuti costantemente aggiornati e custoditi con
cura e riservatezza.
Articolo 11
Allorchè un ufficiale passa a
prestare servizio alle dipendenze di autorità che non siano quelle
dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, la raccolta dei documenti
caratteristici custodita dal Comando di Corpo è trasmessa al Ministero. La compilazione e la revisione dei
documenti caratteristici degli ufficiali destinati presso autorità non
appartenenti alle tre forze armate o presso comandi internazionali compete alle
autorità che saranno stabilite dal Ministero.
Articolo 12
Nessuna autorità può rilasciare
copie di documenti caratteristici, tranne che a seguito di autorizzazione od
ordine ministeriale. Le
autorità centrali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e i superiori
nella stessa linea di servizio dell'ufficiale possono prendere visione dei
documenti caratteristici riguardanti quest'ultimo. Su richiesta dell'autorità
giudiziaria, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il Ministero della
difesa è tenuto a rilasciare copia di qualsiasi documento caratteristico.
Qualora richiesto, il documento dovrà essere rilasciato anche in originale.
Articolo 13
Le disposizioni contenute nel
presente regolamento si applicano anche in tempo di guerra, salvo quanto
appresso stabilito:
il rapporto informativo è compilato anche per servizi di durata inferiore
a trenta giorni;
la conservazione dei documenti caratteristici è disciplinata da
disposizioni particolari emanate da ciascuna forza armata a seconda delle
proprie esigenze.
Articolo 14
Le norme contenute nel presente
regolamento si applicano, in quanto compatibili con la rispettiva posizione di
stato, anche agli ufficiali del congedo in servizio temporaneo.
Articolo 15
I documenti caratteristici per i
sottufficiali sono i seguenti: scheda valutativa,
modello E;
rapporto informativo, modello F; foglio di
comunicazione, modello G. I
modelli dei documenti caratteristici di cui al comma precedente sono conformi a
quelli annessi al presente regolamento.
Articolo 16
I documenti caratteristici dei
sottufficiali sono redatti in duplice esemplare e custoditi: un esemplare presso il
Comando di Corpo, per i sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica; presso
il Ministero per i sottufficiali della Marina; un esemplare presso
l'autorità cui ne è devoluta la compilazione. I documenti caratteristici devono
essere tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza.
Articolo 17
I documenti caratteristici sono
compilati dall'autorità dalla quale il sottufficiale dipende per il suo servizio
e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità gerarchiche
superiori nella stessa linea di servizio. La revisione del documento
caratteristico compete agli ufficiali diretti superiori in carica.
Articolo 18
Per quant'altro riguarda la
compilazione e la revisione dei documenti caratteristici dei sottufficiali, per
gli elementi che i documenti debbono registrare, per i periodi di tempo e gli
altri casi in cui gli stessi vanno compilati, per i casi in cui è consentito il
rilascio di copie, si applicano gli articoli 1, 3, 4, secondo comma, per i soli
sottufficiali dei carabinieri impiegati in servizio di polizia militare, 5, 6 -
ultimi cinque commi - 7, 8, 9 e dall'11 al 14 del presente regolamento relativi
ai documenti caratteristici degli ufficiali, per quanto applicabili in relazione
alle diverse posizioni di stato.
Articolo 19
Il foglio matricolare previsto
dalle disposizioni sulle matricole in vigore per ciascuna forza armata
costituisce anche documento caratteristico per il personale di leva. Per i militari di truppa a ferma
volontaria sono compilati: specchio valutativo,
modello H;
rapporto informativo, modello I. I modelli dello specchio
valutativo e del rapporto informativo di cui al comma precedente sono conformi a
quelli annessi al presente regolamento.
Lo specchio valutativo deve: a) registrare i
servizi prestati e il giudizio dei superiori su tali servizi e sulle qualità del
militare. Il giudizio si conclude con una delle qualifiche previste dall'art. 2
della legge 5 novembre 1962, n. 1695; b) essere compilato
dall'autorità da cui il militare dipende in linea diretta di servizio e
revisionato dall'ufficiale diretto superiore in carica. Il rapporto informativo è formato
per impieghi di servizio a carattere speciale od occasionale ed al termine di
corsi di istruzione, con le stesse modalità prescritte alla precedente lettera
b). I documenti
caratteristici del personale a ferma volontaria sono redatti in duplice copia,
di cui una segue il militare nelle sue destinazioni e l'altra viene custodita
dall'autorità centrale o periferica stabilita da ciascuna forza armata. La qualifica finale espressa nello
specchio valutativo ed il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono
comunicati all'interessato, che deve firmare, per presa conoscenza, il documento
che lo riguarda.
Articolo 20
Il periodo minimo per la
compilazione dello specchio valutativo è di 120 giorni per l'Esercito e
l'Aeronautica e di 90 giorni per la Marina. Per i periodi inferiori a quello
sopradetto e comunque non inferiori a giorni trenta è compilato il rapporto
informativo. In tempo di
guerra il rapporto informativo è compilato anche per i periodi di tempo
inferiori a trenta giorni. I
documenti caratteristici per i militari di truppa a ferma volontaria debbono
essere formati, semprechè siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi
primo e secondo, per cambio di destinazione, per cambio di compilatore, per
l'avanzamento, all'atto dell'assunzione di nuove ferme o di rafferme ed all'atto
del congedo.
Allegato 1
(Sono omessi i modelli
allegati).