ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Legge 01/04/1981 Num. 121
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 100, del 10 aprile). -
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Attribuzioni del Ministro
dell'interno.
Il Ministro dell'interno è responsabile
della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di
pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza
pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di
polizia. Il Ministro
dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica. Restano ferme le
competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti.
Articolo 2
Tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica.
Il Ministro dell'interno espleta i
propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Articolo 3
Amministrazione delle pubblica
sicurezza.
L'Amministrazione della pubblica
sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale. Le sue funzioni sono
esercitate: a)
dal personale addetto agli uffici di cui all'art. 31; b) dalle autorità
provinciali, dal personale da esse dipendenti nonchè dalle autorità locali di
pubblica sicurezza;
c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione
delle autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza.
Articolo 4
Dipartimento della pubblica
sicurezza.
Nell'ambito dell'Amministrazione delle
pubblica sicurezza è istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che
provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno: 1) all'attuazione
della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica; 2) al coordinamento
tecnico-operativo delle forze di polizia; 3) alla direzione e
amministrazione della Polizia di Stato; 4) alla direzione e
gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero
dell'interno.
Articolo 5
Organizzazione del dipartimento
della pubblica sicurezza.
Il dipartimento della pubblica sicurezza
si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali: a) ufficio per il
coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6; b) ufficio centrale
ispettivo; c)
direzione centrale della polizia criminale; d) direzione centrale
per gli affari generali;
e) direzione centrale della polizia di prevenzione; f) direzione centrale
per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale; g) direzione centrale
del personale; h)
direzione centrale per gli istituti di istruzione; i) direzione centrale
dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e contabile. Al dipartimento è preposto il capo
della polizia-direttore generale delle pubblica sicurezza, nominato con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Al capo delle polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità
pensionabile, la cui misura è stabilità dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Al dipartimento sono assegnati due
vice direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e
l'altro per l'attività di coordinamento e di pianificazione. Il vice direttore vicario è
prescelto tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della
Polizia di Stato. L'ufficio
centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il
compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro o
del direttore generale; riferire sulla attività svolta dagli uffici ed organi
periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare
l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile. La determinazione del numero e
delle competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articolano l'ufficio
per il coordinamento e la pianificazione, l'ufficio centrale ispettivo e le
direzioni centrali, nonchè la determinazione delle piante organiche e dei mezzi
a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro.
Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti
dirigenti generali.
Articolo 6
Coordinamento e direzione
unitaria delle forze di polizia.
Il dipartimento della pubblica
sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione
unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di: a) classificazione,
analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti
anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza
pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione
agli organi operativi delle suddette forze di polizia; b) ricerca scientifica
e tecnologica, documentazione, studio e statistica; c) elaborazione della
pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica; d) pianificazione
generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle
forze di polizia e dei relativi servizi tecnici; f) pianificazione
generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole
forze di polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e
internazionali. Per
l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di
competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia
di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo
contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonchè personale
delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo
contingenti determinati con decreto del Presidente dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri
interessati. Per
l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere
conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti a
tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di
amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere
rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo
stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un
periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto
dell'incarico. é comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso
esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse. Per l'osservanza dei predetti
limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale
responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di
esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico è,
altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di
appartenenza, ove trattasi di pubblico dipendente. Il compenso è stabilito, in
relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Articolo 7
Natura e entità dei dati e delle
informazioni raccolti.
Le informazioni e i dati di cui all'art.
6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque
siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti
da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti
l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'art. 165- ter del codice di
procedura penale o da indagini di polizia. In ogni caso è vietato raccogliere
informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede
religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai princìpi di movimenti
sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonchè per la legittima
attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti
nei settori sopraindicati.
Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni
bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso
mandato dell'autorità giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da
parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di
credito di diritto pubblico.
Possono essere altresì acquisiti le informazioni e i dati di cui all'art.
6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Comunità economica
europea e di quelli di confine, nonchè di ogni altro Stato con il quale siano
raggiunte specifiche intese in tal senso. Possono essere inoltre comunicate
alle polizie indicate al precedente comma le informazioni e i dati di cui
all'art. 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.
Articolo 8
Istituzione del Centro
elaborazione dati.
é istituito presso il Ministero
dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il
Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui
all'art. 6, lettera a), e all'art. 7. Il Centro provvede alla raccolta,
elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle
informazioni e dei dati nonchè alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati,
indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del
comma seguente. Con decreto
del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal
funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la
fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del
Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico
sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso
il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno. Ogni amministrazione, ente,
impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi e detenga archivi
magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura
concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio
al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31
dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia
avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo
informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna
determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini.
Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è
punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni.
Articolo 9
Accesso ai dati ed informazioni
e loro uso.
L'accesso ai dati e alle informazioni
conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente
e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai
funzionari dei servizi di sicurezza.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è
consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i
procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura
penale. é comunque vietata
ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse
da quelle previste dall'art. 6, lettera a). é altresì vietata ogni circolazione
delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi
indicati nel primo comma del presente articolo. Nessuna decisione giudiziaria
implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su
elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della
personalità dell'interessato.
Articolo 10
Controlli.
Il controllo sul Centro elaborazione
dati è esercitato dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'art. 11
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche dei
programmi nonchè di dati e di informazioni casualmente estratti e forniti senza
riferimenti nominativi. Il
Comitato può ordinare la cancellazione dei dati raccolti in violazione dell'art.
7. Il Comitato può farsi
assistere da esperti scelti tra dipendenti delle Camere o del Ministro
dell'interno. I dati e le
informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in
procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione
delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'art. 7, fermo restando
quanto stabilito dall'art. 141 del codice di procedura penale. Quando nel corso
di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata la erroneità
o l'incompletezza dei dati e delle informazioni o l'illegittimità della loro
raccolta, l'autorità procedente ne dà notizia al Comitato parlamentare, per i
conseguenti provvedimenti, nel rispetto dell'art. 7. Chiunque viene a conoscenza, dagli
atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo,
dell'esistenza di dati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o
illegittimamente raccolti, può avanzare istanza al tribunale penale, nel cui
circondario è pendente il procedimento medesimo, perchè compia gli accertamenti
necessari e ordini la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti
o l'integrazione di quelli incompleti. Il tribunale decide in camera di
consiglio, sentiti l'interessato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e
il pubblico ministero, con ordinanza, da notificarsi anche al Comitato
parlamentare. Avverso tale
ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione.
Articolo 11
Procedure.
Mediante regolamento, da emanarsi entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui
all'art. 6, lettera a), e all'art. 7, per l'accesso e la comunicazione dei dati
stessi ai soggetti previsti dall'art. 9, nonchè per la correzione o
cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti. Un particolare regime di
autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non
siano questi stessi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve
essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma
dell'art. 9.
Articolo 12
Sanzioni.
Il pubblico ufficiale che comunica o fa
uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente
legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa,
la pena è della reclusione fino a sei mesi.
Articolo 13
Prefetto.
Il prefetto è autorità provinciale di
pubblica sicurezza. Il
prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica
nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in
materia. A tali fini il
prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti
provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto
comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella
provincia. Il prefetto
dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua
disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività. Il prefetto trasmette al Ministro
dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai
compiti di cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui
provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla
presente legge.
Articolo 14
Questore.
Il questore è autorità provinciale di
pubblica sicurezza. Il
questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello
tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego
a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua
disposizione. A tale
scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia
attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.
Articolo 15
Autorità locali di pubblica
sicurezza.
Sono autorità locali di pubblica
sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai
commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni. Ove non siano istituiti
commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica
sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo. Quando eccezionali esigenze di
servizio lo richiedono, il perfetto, o il questore su autorizzazione del
prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al
comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di
pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell'autorità
locale di pubblica sicurezza.
Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e
della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva,
sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti
con i sindaci dei comuni.
Articolo 16
Forze di polizia.
Ai fini della tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi
restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei
carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica
sicurezza; b) il
Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e
della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti
ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a
concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo
degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere
utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.
Articolo 17
Funzioni e servizi di polizia
giudiziaria.
Le funzioni di polizia giudiziaria sono
svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, in
conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale. A tal fine, il
dipartimento della pubblica sicurezza provvede, nei contingenti necessari,
determinati dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, all'istituzione e all'organizzazione dei servizi di polizia
giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno
nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.
Articolo 18
Comitato nazionale dell'ordine e
della sicurezza pubblica.
Presso il Ministero dell'interno è
istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale
organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle
sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e
sicurezza pubblica. Il
Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un
Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di
vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante
generale del Corpo della guardia di finanza. Il Ministro dell'interno può
chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato dirigenti generali del
Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di
porto, nonchè altri rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e delle
forze armate; può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine
giudiziario, di intesa con il procuratore competente. Un funzionario con qualifica
dirigenziale espleta le funzioni di segretario del Comitato.
Articolo 19
Attribuzioni del Comitato
nazionale.
Il Comitato esamina ogni questione di
carattere generale relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
all'ordinamento ed organizzazione delle forze di polizia ed esso sottoposta dal
Ministro dell'interno. Il
Comitato deve esprimersi: a) sugli schemi dei
provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia; b) sui piani per
l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di
polizia; c) sulla
pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia; d) sulla
pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle
forze di polizia;
e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle
forze di polizia e dei loro servizi tecnici; f) sulle linee
generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e la specializzazione
del personale delle forze di polizia.
Articolo 20
Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica.
Presso la prefettura è istituito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo
ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di
autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il comitato è presieduto dal
prefetto ed è composto dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Ai fini della tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, nonchè della prevenzione e difesa dalla violenza
eversiva, il prefetto può chiamare alle sedute del comitato le autorità locali
di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli
enti locali interessati ai problemi da trattare. Il prefetto può invitare alle
stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore
della Repubblica competente.
Articolo 21
Collegamenti e sale operative
comuni tra le forze di polizia.
Il Ministro dell'interno, nell'esercizio
delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana
provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di
polizia e istituisce, in casi di particolare necessità, con proprio decreto, di
concerto con i Ministri interessati, sale operative comuni.
Articolo 22
Scuola di perfezionamento per le
forze di polizia.
é istituita, presso il dipartimento
della pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le forze di
polizia. I corsi svolti dalla
scuola sono indirizzati all'alta formazione e all'aggiornamento dei funzionari e
degli ufficiali delle forze di polizia per un'adeguata e qualificata
preparazione nelle materie attinenti ai compiti istituzionali. La frequenza e il superamento con
esito favorevole dei corsi costituisce titolo per l'avanzamento in
carriera. Con regolamento da
emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a
stabilire i criteri e le modalità di ammissione alla scuola, di nomina dei
docenti e di svolgimenti dei corsi, nonchè a determinare le strutture e
l'ordinamento della scuola.
Articolo 23
Personale dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza.
Il Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti. Gli appartenenti ai ruoli del
personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza e gli
appartenenti ai ruoli dei corpi di cui al primo comma entrano a fare parte dei
ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità e in
base alle norme di inquadramento indicate dalla presente legge e dai decreti da
emanare ai sensi dell'art. 36.
I ruoli del personale di cui al precedente comma, che esplica funzioni di
polizia, quelli del personale che svolge attività tecnica o scientifica
attinente ai servizi di polizia, nonchè quelli del personale che esplica
attività di carattere professionale attinente ai servizi di polizia di cui
all'art. 36, assumono la denominazione di ruoli della Polizia di Stato. Il trattamento economico va
differenziato in modo da tener conto prioritariamente delle specifiche attività
istituzionali assolte dal personale che esplica funzioni di polizia rispetto a
quello appartenente agli altri ruoli che fanno parte della Polizia di
Stato. Al personale
appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto
non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme
relative agli impiegati civili dello Stato. Il personale appartenente ai ruoli
degli operai permanenti delle scuole di polizia ed al ruolo degli operai dei
magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entra a far parte dei
ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le disposizioni di cui
all'art. 40.
Articolo 24
Compiti istituzionali della
Polizia di Stato.
La Polizia di Stato esercita le proprie
funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini
sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l'esercizio delle libertà e dei
diritti dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei
provvedimenti della pubblica autorità; tutela l'ordine e la sicurezza pubblica;
provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso
di calamità ed infortuni.
Articolo 25
Personale della Polizia di
Stato.
La Polizia di Stato espleta i servizi di
istituto con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, di
funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera. I requisiti psico-fisici
attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli delle
Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
Articolo 26
Trasferimento di compiti e
attribuzioni.
I compiti e le attribuzioni svolti dalla
direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dagli
uffici da essa dipendenti e dai disciolti corpi di cui all'art. 23 sono
esercitati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e dagli uffici da essa
dipendenti, secondo le disposizioni della presente legge.
Articolo 27
Bandiere e decorazioni.
Le bandiere appartenenti e le
decorazioni concesse al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo
delle polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato.
Articolo 28
Dotazioni.
Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti,
gli equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni altra dotazione appartenenti ai
corpi di cui all'art. 23 sono attribuiti all'Amministrazione della pubblica
sicurezza.
Articolo 29
Accordi e convenzioni con le
forze armate.
Gli accordi per l'uso delle attrezzature
militari, gli impegni di assistenza e le convenzioni con enti e con le forze
armate, vigenti per il personale civile di pubblica sicurezza e per il Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano all'Amministrazione della
pubblica sicurezza, salvo che sia diversamente disposto dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro competente.
Articolo 30
Armamento e divise.
I criteri per la determinazione
dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al
personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di
polizia sono stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di
armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine
e della sicurezza pubblica.
Il Ministro dell'interno con proprio decreto determina le caratteristiche
delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonchè i criteri generali
concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.
Articolo 31
Ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza.
L'Amministrazione della pubblica
sicurezza è articolata in: 1) organi centrali di
cui agli articoli 4 e 5;
2) questure, uffici provinciali articolati con l'organizzazione e con le
dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro
dell'interno; 3)
ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza
territoriale aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove
effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le dotazioni di
personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno; 4) commissariati
istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano e alle dipendenze delle
questure, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite
con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di
pubblica sicurezza;
5) posti di polizia distaccati, istituiti alle dipendenze delle questure,
per esigenze particolari o di carattere temporaneo, con l'organizzazione e con
le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le autorità
provinciali di pubblica sicurezza; 6) uffici periferici
alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di
polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, con l'organizzazione e
con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza
competenti; 7)
reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica
sicurezza, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi
stabilite con decreto del Ministro dell'interno; 8) istituti di
istruzione, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di
istruzione, addestramento e perfezionamento del personale secondo l'ordinamento
stabilito nel capo IV;
9) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti la cui
costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e di gestione ed
assistenza anche sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo,
centri di raccolta di materiali e mezzi, nonchè centri telecomunicazioni, centri
motorizzazione, centri elettronici e meccanografici a livello nazionale,
interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del dipartimento della
pubblica sicurezza anche per esigenze generali di supporto del Ministero
dell'interno, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi
stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Per specifiche attività di
polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere
stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento
regionale e interregionale. Le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero
dell'interno conservano l'attuale destinazione funzionale. Le dotazioni di personale e mezzi
sono determinate tenendo conto dell'organico risultante dall'attuazione di
quanto disposto dal punto X) dell'art. 36.
Articolo 32
Questura e uffici dipendenti.
La questura è ufficio provinciale, che assolve compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonchè le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad appositi indici determinati dall'ufficio di cui all'art. 5, lettera a) , tenendo presenti i fattori incidenti sull'ordine e la sicurezza pubblica e debbono essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e l'impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini