ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO

 

 Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Legge 01/04/1981 Num.  121

 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 100, del 10 aprile). -

Preambolo 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;   Il Presidente della Repubblica:   Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Attribuzioni del Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia.   Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.   Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti.

Articolo 2

Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

  Il Ministro dell'interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Articolo 3

Amministrazione delle pubblica sicurezza.

  L'Amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale.   Le sue funzioni sono esercitate:     a) dal personale addetto agli uffici di cui all'art. 31;     b) dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendenti nonchè dalle autorità locali di pubblica sicurezza;     c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza.

Articolo 4

Dipartimento della pubblica sicurezza.

  Nell'ambito dell'Amministrazione delle pubblica sicurezza è istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:     1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;     2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;     3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;     4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.

Articolo 5

Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza.

  Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:     a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6;     b) ufficio centrale ispettivo;     c) direzione centrale della polizia criminale;     d) direzione centrale per gli affari generali;     e) direzione centrale della polizia di prevenzione;     f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;     g) direzione centrale del personale;     h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;     i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e contabile.   Al dipartimento è preposto il capo della polizia-direttore generale delle pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.   Al capo delle polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilità dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.   Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attività di coordinamento e di pianificazione.   Il vice direttore vicario è prescelto tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.   L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro o del direttore generale; riferire sulla attività svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.   La determinazione del numero e delle competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articolano l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, l'ufficio centrale ispettivo e le direzioni centrali, nonchè la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.   Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.

Articolo 6

Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia.

  Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:     a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;     b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;     c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;     d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;     f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;     g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.   Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonchè personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.   Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.   Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. é comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.   Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattasi di pubblico dipendente.   Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Articolo 7

Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti.

  Le informazioni e i dati di cui all'art. 6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'art. 165- ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia.   In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai princìpi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonchè per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.   Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell'autorità giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.   Possono essere altresì acquisiti le informazioni e i dati di cui all'art. 6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea e di quelli di confine, nonchè di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso.   Possono essere inoltre comunicate alle polizie indicate al precedente comma le informazioni e i dati di cui all'art. 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.

Articolo 8

Istituzione del Centro elaborazione dati.

  é istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7.   Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonchè alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.   Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.   Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi e detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni.

Articolo 9

Accesso ai dati ed informazioni e loro uso.

  L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza.   L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.   é comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'art. 6, lettera a). é altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.   Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato.

Articolo 10

Controlli.

  Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche dei programmi nonchè di dati e di informazioni casualmente estratti e forniti senza riferimenti nominativi.   Il Comitato può ordinare la cancellazione dei dati raccolti in violazione dell'art. 7.   Il Comitato può farsi assistere da esperti scelti tra dipendenti delle Camere o del Ministro dell'interno.   I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'art. 7, fermo restando quanto stabilito dall'art. 141 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata la erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni o l'illegittimità della loro raccolta, l'autorità procedente ne dà notizia al Comitato parlamentare, per i conseguenti provvedimenti, nel rispetto dell'art. 7.   Chiunque viene a conoscenza, dagli atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo, dell'esistenza di dati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, può avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo, perchè compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli incompleti.   Il tribunale decide in camera di consiglio, sentiti l'interessato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e il pubblico ministero, con ordinanza, da notificarsi anche al Comitato parlamentare.   Avverso tale ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione.

Articolo 11

Procedure.

  Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7, per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall'art. 9, nonchè per la correzione o cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti.   Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi stessi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 9.

Articolo 12

Sanzioni.

  Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.   Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

Articolo 13

Prefetto.

  Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.   Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.   A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.   Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.   Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.   Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.

Articolo 14

Questore.

  Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza.   Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.    A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.

Articolo 15

Autorità locali di pubblica sicurezza.

  Sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni.   Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.   Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il perfetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.   Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci dei comuni.

Articolo 16

Forze di polizia.

  Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:     a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;     b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.   Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.   Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

Articolo 17

Funzioni e servizi di polizia giudiziaria.

  Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale. A tal fine, il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, nei contingenti necessari, determinati dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, all'istituzione e all'organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.

Articolo 18

Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

  Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.   Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza.   Il Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonchè altri rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate; può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, di intesa con il procuratore competente.   Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario del Comitato.

Articolo 19

Attribuzioni del Comitato nazionale.

  Il Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'ordinamento ed organizzazione delle forze di polizia ed esso sottoposta dal Ministro dell'interno.   Il Comitato deve esprimersi:     a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;     b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;     c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;     d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;     e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;     f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e la specializzazione del personale delle forze di polizia.

Articolo 20

Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

  Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.   Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.   Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, il prefetto può chiamare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare.   Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente.

Articolo 21

Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia.

  Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e istituisce, in casi di particolare necessità, con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati, sale operative comuni.

Articolo 22

Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

  é istituita, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le forze di polizia.   I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'alta formazione e all'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia per un'adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti istituzionali.   La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisce titolo per l'avanzamento in carriera.   Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di svolgimenti dei corsi, nonchè a determinare le strutture e l'ordinamento della scuola.

Articolo 23

Personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

  Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti.   Gli appartenenti ai ruoli del personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza e gli appartenenti ai ruoli dei corpi di cui al primo comma entrano a fare parte dei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate dalla presente legge e dai decreti da emanare ai sensi dell'art. 36.   I ruoli del personale di cui al precedente comma, che esplica funzioni di polizia, quelli del personale che svolge attività tecnica o scientifica attinente ai servizi di polizia, nonchè quelli del personale che esplica attività di carattere professionale attinente ai servizi di polizia di cui all'art. 36, assumono la denominazione di ruoli della Polizia di Stato.   Il trattamento economico va differenziato in modo da tener conto prioritariamente delle specifiche attività istituzionali assolte dal personale che esplica funzioni di polizia rispetto a quello appartenente agli altri ruoli che fanno parte della Polizia di Stato.   Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.   Il personale appartenente ai ruoli degli operai permanenti delle scuole di polizia ed al ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entra a far parte dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le disposizioni di cui all'art. 40.

Articolo 24

Compiti istituzionali della Polizia di Stato.

  La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l'ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamità ed infortuni.

Articolo 25

Personale della Polizia di Stato.

  La Polizia di Stato espleta i servizi di istituto con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.   I requisiti psico-fisici attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli delle Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Articolo 26

Trasferimento di compiti e attribuzioni.

  I compiti e le attribuzioni svolti dalla direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dagli uffici da essa dipendenti e dai disciolti corpi di cui all'art. 23 sono esercitati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e dagli uffici da essa dipendenti, secondo le disposizioni della presente legge.

Articolo 27

Bandiere e decorazioni.

  Le bandiere appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo delle polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato.

Articolo 28

Dotazioni.

  Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni altra dotazione appartenenti ai corpi di cui all'art. 23 sono attribuiti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Articolo 29

Accordi e convenzioni con le forze armate.

  Gli accordi per l'uso delle attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le convenzioni con enti e con le forze armate, vigenti per il personale civile di pubblica sicurezza e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano all'Amministrazione della pubblica sicurezza, salvo che sia diversamente disposto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro competente.

Articolo 30

Armamento e divise.

  I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.   Il Ministro dell'interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonchè i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

Articolo 31

Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

  L'Amministrazione della pubblica sicurezza è articolata in:     1) organi centrali di cui agli articoli 4 e 5;     2) questure, uffici provinciali articolati con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;     3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;     4) commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano e alle dipendenze delle questure, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;     5) posti di polizia distaccati, istituiti alle dipendenze delle questure, per esigenze particolari o di carattere temporaneo, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;     6) uffici periferici alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti;     7) reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;     8) istituti di istruzione, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento e perfezionamento del personale secondo l'ordinamento stabilito nel capo IV;     9) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti la cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e di gestione ed assistenza anche sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi, nonchè centri telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri elettronici e meccanografici a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze generali di supporto del Ministero dell'interno, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento regionale e interregionale. Le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero dell'interno conservano l'attuale destinazione funzionale.   Le dotazioni di personale e mezzi sono determinate tenendo conto dell'organico risultante dall'attuazione di quanto disposto dal punto X) dell'art. 36.

Articolo 32

Questura e uffici dipendenti.

  La questura è ufficio provinciale, che assolve compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonchè le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.   I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad appositi indici determinati dall'ufficio di cui all'art. 5, lettera a) , tenendo presenti i fattori incidenti sull'ordine e la sicurezza pubblica e debbono essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e l'impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini