G. U. n. 107 10 - 05 - 2006
<<RAU>>
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2006, n.167
Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli
organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n. 331.
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n.
331,
recante norme per l'istituzione del servizio militare
professionale,
che demanda al Governo l'emanazione di regolamenti volti ad
aggiornare e semplificare la normativa in vigore in materia di
ordinamento dei servizi dell'amministrazione e della
contabilita'
delle Forze armate;
Visto l'articolo 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n.
180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269
che
demanda al Governo l'emanazione di uno o piu' regolamenti
recanti
norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno
logistico e
di lavori infrastrutturali delle Forze armate, anche coordinato
e
semplificando le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti
nelle
predette materie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre
1965,
n. 1481, recante riorganizzazione ed ammodernamento degli
stabilimenti ed arsenali militari;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente:
attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle
Forze
armate e dell'amministrazione della difesa, ed il regolamento di
attuazione dell'art. 10 della citata legge, emanato con decreto
del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, in ordine
alle
attribuzioni dei vertici militari;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e
successive
modificazioni, recante la riforma strutturale delle Forze armate
a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della
legge
28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e
successive
modificazioni, recante riorganizzazione dell'area
tecnico-industriale
del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1,
lettera c) della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976,
n.
1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la
contabilita'
degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976,
n.
1077, recante il regolamento per gli stabilimenti e gli arsenali
militari a carattere industriale;
Visto il decreto del Ministro della difesa, in data 20 gennaio
1998, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1998,
registro
n. 1 Difesa, foglio n. 295, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-
serie generale - n. 79 del 4 aprile 1998, concernente attuazione
del
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla
riorganizzazione
dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496,
concernente
razionalizzazione delle procedure contrattuali
dell'Amministrazione
della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
1990,
n. 451, recante il regolamento speciale concernente
l'organizzazione
ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito,
della
Marina militare e dell'Aeronautica militare;
Visto il regolamento per i grandi trasporti militari, approvato
con
regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente
nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita'
generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con
regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente
individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio
dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e
ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti
l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e
stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio
1928,
n. 263, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1958, recante norme per
l'amministrazione e la contabilita' degli enti aeronautici, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955,
n.
1106, sul decentramento dei servizi del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1958,
n. 1167, recante disposizioni regolamentari per la classifica
dei
materiali militari;
Vista la legge 25 gennaio 1962, n. 26, recante norme sul
servizio
vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre
1965,
n. 1482, recante norme sull'amministrazione e la contabilita'
degli
enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni e integrazioni, sulla disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell'amministrazione pubblica;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante il
testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di
forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e
88/295/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, concernente
l'attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici
di servizi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n.
573, concernente il regolamento recante norme per la
semplificazione
dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di
valore
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001,
n.
384, concernente il regolamento di semplificazione dei
procedimenti
di spese in economia, ed il decreto del Ministro della difesa,
in
data 1° agosto 2002, concernente modalita' e procedure per
l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di
organismi
dell'Amministrazione della difesa, registrato alla Corte dei
conti il
29 agosto 2002, registro n. 10, foglio n. 199, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;
Acquisito il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti
espresso in data 3 dicembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 settembre
2005;
Acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni
della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella
riunione del 13 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le norme del presente regolamento si applicano:
a) agli organismi di ciascuna Forza armata ed interforze;
b) all'Arma dei carabinieri, in assenza di altre norme
specificamente riferite all'Arma stessa;
c) ove applicabili per connessione od analogia, agli organi
centrali del Ministero della difesa;
d) agli enti di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive
modificazioni ed integrazioni, dipendenti dai competenti
ispettorati/comandi logistici di Forza armata.
2. La struttura organizzativa degli enti di cui alla lettera d)
del
comma 1, e' disciplinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera
b), del decreto legislativo 28 novembre 1997, 459 e dalla
vigente
normativa.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 per gli organi
della
gestione amministrativa, il presente regolamento non si applica
ai
lavori concernenti il genio militare.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 7, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del
servizio militare professionale - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 novembre 2000, n. 269), e' il seguente:
«Art. 7 (Adeguamenti organizzativi e strutturali). - 1.
Al fine di adeguare i procedimenti, la struttura
ordinativo-funzionale e le infrastrutture delle Forze
armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello
strumento militare in professionale, il Governo, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emana uno o piu' regolamenti, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per aggiornare e semplificare con criteri di economicita',
efficacia ed efficienza la disciplina dell'ordinamento dei
servizi, dell'amministrazione e della contabilita' delle
Forze armate, al fine di pervenire ad una disciplina
omogenea a livello interforze in aderenza ai principi di
cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in conformita'
ai criteri e principi indicati al comma 5,
lettere a), b), c), d), e) e g), dell'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, fatti salvi i necessari adattamenti
alle peculiarita' dei compiti e dell'ordinamento delle
Forze armate. Con i regolamenti di cui al presente
articolo sono individuate le disposizioni regolamentari che
cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti stessi. Salvo quanto previsto dall'art.
4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999,
n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui al presente articolo sono inoltre
abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni,
incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti,
contenute nei seguenti provvedimenti:
a) regolamento per l'amministrazione e contabilita'
dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con
regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
b) testo unico delle disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi,
istituti e stabilimenti militari, approvato con regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
c) decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1965, n. 1482;
d) regolamento per gli stabilimenti e arsenali
militari a carattere industriale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;
e) legge 16 giugno 1977, n. 372;
f) legge 27 aprile 1978, n. 183;
g) legge 22 dicembre 1989, n. 419;
h) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.».
- Il testo dell'art. 4-quater del decreto-legge
17 giugno 1999, n. 180 (Ratifica e disposizioni urgenti in
materia di proroga della partecipazione italiana a missioni
internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in
Albania e ad Hebron, nonche' autorizzazione all'invio di un
ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia
per le operazioni di pace nel Kosovo) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141, e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 agosto
1999, n. 269 (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185), e'
il seguente:
«Art. 4-quater. - 1. Il Governo, per fare fronte alle
esigenze logistiche e di approvvigionamento del personale
italiano impiegato nell'ambito della missione di cui
all'art. 2, comma 1, e comunque per fare fronte alla
necessita' di procedere alla semplificazione dei
procedimenti amministrativi non disciplinati da leggi
vigenti relativi all'impiego di militari italiani in
missioni ed operazioni all'interno ed all'esterno del
territorio nazionale, emana, entro il 31 dicembre 1999, uno
o piu' regolamenti recanti norme in materia di servizi
amministrativi, di sostegno logistico e di lavori
infrastrutturali delle Forze armate, nei quali siano
coordinate e semplificate le disposizioni di cui ai
seguenti regolamenti:
a) regolamento sui lavori del Genio militare,
approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365;
b) regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti
militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n.
2167;
c) regolamento per l'amministrazione e la
contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;
d) regolamento per i lavori, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi
centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre
1983, n. 939;
e) regolamento speciale concernente l'organizzazione
ed il funzionamento dei servizi di commissariato
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
1990, n. 451.
2. I regolamenti di cui alle lettere a), b), c), d),
ed e) del comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di
entrata in vigore del regolamento corrispondente di cui
all'alinea del medesimo comma 1. Sugli schemi dei
regolamenti di cui al citato alinea del comma 1 e'
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1965, n. 1481 (Riorganizzazione ed
ammodernamento degli stabilimenti ed arsenali militari), e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 15 gennaio 1966, n. 11.
- Il testo dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997,
n. 25 (Attribuzioni del Ministro della difesa,
ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e
dell'amministrazione della difesa), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1997, n. 45, e' il seguente:
«Art. 10. - 1. Il Governo, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina
mediante regolamento, da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, la ristrutturazione
dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed
organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto
dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549. Il termine per l'esercizio della delega di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
nel rispetto dei principi e dei criteri ivi previsti, e'
prorogato al 30 novembre 1997.
2. Ai fini dell'esercizio della potesta' regolamentare
di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge
costituiscono norme generali regolatrici ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo
provvede ad apportare alle disposizioni vigenti nelle
materie oggetto di riordinamento le modifiche e le
integrazioni necessarie per renderle compatibili con le
disposizioni della presente legge.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti
nelle materie oggetto di riordinamento, se incompatibili
con le disposizioni della presente legge e del regolamento
medesimo, sono abrogate.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della
legge 18 febbraio 1997, n. 25 concernente le attribuzioni
dei vertici militari) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114 (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464
(Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art.
1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 29 dicembre
1995, n. 549) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 gennaio 1998, n. 3.
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459
(Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del
Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1976, n. 1076 (Approvazione del regolamento per
l'amministrazione e la contabilita' degli organismi
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), abrogato
dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239 (supplemento ordinario).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1976, n. l077 (Approvazione del regolamento per gli
stabilimenti e gli arsenali militari a carattere
industriale), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1997, n. 239
(supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496
(Razionalizzazione delle procedure contrattuali
dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'art. 54,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1999, n. 17.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 1990, n. 45 (Approvazione del regolamento
speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dei servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica), abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1991, n.
49, supplemento ordinario.
- Il regio decreto 16 novembre 1939, n 2167
(Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti
militari), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1940, n. 38.
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n 2440 (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato) ed il relativo
regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, sono rispettivamente pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275 e nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130 (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279
(Individuazione delle unita' revisionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1997, n. 195 (supplemento ordinario).
- Il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita'
dei corpi, istituti e stabilimenti militari), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1928, n. 52.
- La legge 22 dicembre 1932, n. l958 (Norme per
l'amministrazione e la contabilita' degli enti
aeronautici), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 febbraio 1933, n. 35.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
1955, n. 1106 (Decentramento dei servizi del Ministero
della difesa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
1° dicembre 1955, n. 277.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1958, n. 1167 (Disposizioni regolamentari per la classifica
dei materiali militari), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 gennaio 1959, n. 10.
- La legge 25 gennaio 1962, n. 26 (Norme sul servizio
vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1962, n.
41.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1965, n. l482 (Norme sull'amministrazione e la
contabilita' degli Enti dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 gennaio 1966, n. 11 (supplemento ordinario).
- Il testo dell'art. 17, commi 1 e 2 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214 (supplemento ordinario), e' il
seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. l65 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106 (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo
unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di
forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE,
80/767/CEE e 88/295/CEE, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188 (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. l57
(Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104 (supplemento ordinario).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573 (Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di
pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 ottobre 1994, n. 237.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 1 e 5, comma 1, lettere a) e
b), del citato decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
459, e' il seguente:
«Art. 1 (Classificazione degli enti). - 1. Gli enti
dell'area tecnico-industriale ed i centri tecnici dell'area
tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono
in enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata ed
enti dipendenti dal Segretario generale.».
Art. 5 (Norme finali). - 1. Con uno o piu' decreti il
Ministro della difesa provvede:
a) alla indicazione, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
degli enti da ricomprendere nelle categorie definite
all'art. 1;
b) di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, alla riorganizzazione connessa
all'espletamento delle attivita' di competenza di ciascun
ente di cui all'art. 2, nonche' alla definizione di
specifici settori d'intervento degli enti di cui all'art. 4
dipendenti dal Segretariato generale, eventualmente
procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni
di processi produttivi e riconversioni industriali, con
ricorso anche ad una unica gestione ove l'autonomia di
singole strutture non risulti funzionalmente utile e
conveniente;».
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
a) per alto comando, comando di organo intermedio, comando di
grande unita' autonoma: i comandi periferici di vertice di Forza
armata o interforze con funzioni logistiche ed amministrative
con
competenza territoriale, operanti in Italia o all'estero, con a
capo
alti comandanti rivestenti il grado di ufficiali generali o
ammiragli;
b) per autorita' logistica centrale: il competente ispettorato o
comando logistico di Forza armata, nonche' per l'Arma dei
carabinieri
l'organismo individuato dal comando generale;
c) per ente: l'organismo di Forza armata o interforze, che ha la
gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali con resa
del
conto all'organo al quale e' devoluto il controllo
amministrativo e
contabile;
d) per distaccamento: l'organismo di Forza armata o interforze
che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei
materiali ma
che dipende, per la somministrazione dei fondi in contabilita'
speciale e per la resa della relativa contabilita', da un ente,
il
quale inserisce tale contabilita' nel proprio rendiconto;
e) per reparto: l'unita' organica facente parte di un organismo
di Forza armata o interforze che ha la gestione di fondi di
bilancio
e di materiali nell'ambito dell'attivita' amministrativa
dell'ente o
del distaccamento dal quale contabilmente dipende;
f) per contingente: l'organismo costituito all'occorrenza da
un'unita' organica o da un complesso di unita' organiche, anche
a
carattere interforze, per particolari esigenze connesse a
missioni ed
a operazioni in Italia o all'estero, che puo' configurarsi quale
ente
o distaccamento oppure avvalersi di una direzione o centro di
intendenza all'uopo costituiti;
g) per centri contrattuali o stipendiali: gli organismi che, in
relazione alle esigenze di Forza armata o interforze ed alla
corrispondente configurazione ordinativa, assolvono, ove
costituiti,
a funzioni contrattuali o stipendiali, avvalendosi di personale,
strutture e mezzi gia' esistenti, anche per esigenze di piu'
organismi;
h) per centro funzionale: l'organismo che, in relazione alle
particolari configurazioni di Forza armata o interforze e alle
rispettive esigenze logistiche, espleta, ove costituito,
funzioni
tecniche, logistiche e amministrative, a livello centrale o
periferico;
i) per direzione di intendenza o centro di intendenza: gli
organismi, nella configurazione rispettivamente di ente o
distaccamento, che possono essere costituiti, con personale,
strutture e mezzi gia' esistenti, per il supporto delle unita'
operative, dei contingenti, degli organismi o complesso di
organismi
espletanti funzioni tecniche, addestrative o logistiche, alle
dirette
dipendenze dei comandanti delle unita' e dei contingenti stessi;
l) per organismo di protezione sociale: la struttura di Forza
armata o interforze che, ancorche' priva di autonomia
amministrativa,
svolge attivita' in materia di benessere del personale in
servizio e
di quello in quiescenza nelle varie posizioni giuridiche del
congedo
e dei loro familiari;
m) per comandante: il comandante di una unita' organica, il
direttore di un servizio tecnico o logistico, il capo o
direttore di
un ufficio o di altro istituto di Forza armata o interforze che
ha
l'amministrazione del personale e dei materiali;
n) per direttore di intendenza o direttore del centro di
intendenza: l'ufficiale posto a capo della direzione di
intendenza o
del centro di intendenza che esercita il potere di spesa e le
correlate potesta' autorizzatorie anche nei confronti delle
unita'
operative minori amministrativamente dipendenti dalla grande
unita' o
dal contingente, prive di una propria direzione o centro di
intendenza, nonche' di organismi o complesso di organismi. La
carica
di direttore e' ricoperta: nell'Esercito da ufficiali del corpo
di
amministrazione e di commissariato, nella Marina militare e
nell'Aeronautica militare da ufficiali dei rispettivi corpi di
commissariato, nell'Arma dei carabinieri da ufficiali dell'Arma
stessa;
o) per materiali: le armi, gli armamenti, le munizioni, le
macchine, i programmi informatici, gli oli ed i carburanti, gli
attrezzi, i mobili, gli utensili, i viveri, i foraggi, i
medicinali,
il vestiario, l'equipaggiamento ed i manufatti in genere, i
combustibili, le materie prime, le merci, i mezzi e tutti gli
altri
beni destinati al servizio istituzionale. I materiali si
distinguono
in:
1) materiali in duplice uso, quando il materiale non e'
specificatamente militare;
2) materiali specificatamente militari, quando sono destinati
esclusivamente ai fini delle Forze armate ovvero ai corpi armati
dello Stato e solo eccezionalmente possono essere consegnati,
per
ragioni tecniche, in provvisoria custodia a terzi, sempre che la
custodia risulti da prova scritta ed il terzo risulti al
riguardo
abilitato;
p) ai fini amministrativi e contabili, per autonomia
amministrativa: la potesta' di spesa attribuita ad un organismo
in
relazione alle risorse poste a sua disposizione.
2. Ai fini amministrativi e contabili, gli organismi di cui al
precedente comma 1:
a) lettere c), d), g) e i), sono sempre dotati di autonomia
amministrativa;
b) lettere a) e f), possono essere dotati di autonomia
amministrativa;
c) lettera h), sono dotati di autonoma capacita' negoziale e di
competenza ad assumere impegni di spesa nei limiti dei fondi
loro
assegnati e si avvalgono, per la gestione dei fondi e dei
materiali,
di organismi dotati di autonomia amministrativa;
d) lettera e), sono privi di autonomia amministrativa.
Art. 3.
Principi
1. L'ordinamento degli organismi preposti a svolgere funzioni
amministrative e' definito dal Capo di stato maggiore della
difesa,
dal Segretario generale della difesa e dai Capi di stato
maggiore di
Forza armata, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25 e del
decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556,
nonche' dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri ai
sensi
della legge 31 marzo 2000, n. 78 e del decreto legislativo 5
ottobre
2000, n. 297.
2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 della legge
31 marzo 2000, n. 78, l'espressione Forza armata adottata nel
presente regolamento comprende anche l'Arma dei carabinieri.
3. Ai fini della interoperabilita' delle Forze armate nazionali
con
quelle di altri Paesi attraverso la costituzione di unita' a
composizione militare mista, le funzioni amministrative e di
gestione
possono essere disciplinate, anche nel rispetto del principio di
reciprocita', dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi
interessati.
4. I limiti di somma previsti nei Capi III e IV sono aggiornati,
con decreto ministeriale, sulla base delle variazioni di valore
dell'importo della soglia comunitaria.
Note all'art. 3:
- Per la legge 18 febbraio 1997, n. 25 e il decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, si
vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78
(Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in
materia di coordinamento delle Forze di polizia -
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79),
e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per il riordino dell'Arma
dei carabinieri). - 1. Al fine di assicurare economicita',
speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle
attivita' istituzionali, il Governo e' delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per
adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento
approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e
successive modificazioni, non in contrasto con quanto
previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti
militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le
attribuzioni funzionali del Comandante generale, in
conformita' con i contenuti della legge 18 febbraio 1997,
n. 25.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi
restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno
per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, nonche' l'esercizio delle funzioni di
polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione
dell'autorita' giudiziaria, ai sensi del codice di
procedura penale, sono osservati i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri,
con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della
difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di
stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le
disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per
l'assolvimento dei seguenti compiti militari:
1) concorso alla difesa della Patria e alla
salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della
collettivita' nazionale nei casi di pubblica calamita', in
conformita' con l'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n.
382;
2) partecipazione alle operazioni militari in
Italia e all'estero sulla base della pianificazione
d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato
maggiore della difesa;
3) partecipazione ad operazioni di polizia militare
all'estero e, sulla base di accordi e mandati
internazionali, concorso alla ricostituzione dei Corpi di
polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in
missioni di supporto alla pace;
4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia
militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare
e per l'Aeronautica militare, nonche', ai sensi dei codici
penali militari, esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della
giustizia militare;
5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli
addetti militari all'estero;
6) assistenza ai comandi e alle unita' militari
impegnati in attivita' istituzionali nel territorio
nazionale, concorso al servizio di mobilitazione;
b) realizzazione di una efficace ripartizione della
funzione di comando e controllo, mediante definizione dei
livelli generali di dipendenza delle articolazioni
ordinamentali e con la previsione del ricorso a
provvedimenti amministrativi per i conseguenti adeguamenti
che si rendessero necessari;
c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato
giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:
1) armonizzare la normativa vigente per gli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai contenuti del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, prevedendo
anche commissioni di valutazione per l'avanzamento degli
ufficiali composte da personale dell'Arma dei carabinieri
e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di
specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2) riordinare, in relazione alle esigenze operative
e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e
tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle
relative consistenze organiche, l'eventuale soppressione
ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialita' anche per
consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze
tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potra'
riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le dotazioni
organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e
le modalita' di reclutamento e di avanzamento, nonche' le
aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue
per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di
Generale di corpo d'armata con consistenza organica
adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico
sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite
di eta', per i Generali di corpo d'armata e di divisione,
equiparando correlativamente anche quello del Comandante
generale in carica, nonche', solo se necessario per la
funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per
i restanti gradi; conseguentemente, assicurare la
sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il
mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli
degli ufficiali da attuare mediante riduzione delle
consistenze organiche del restante personale, le dotazioni
dirigenziali in modo tale che esse risultino coerenti con
quanto previsto per le Forze armate;
4) rivedere la normativa concernente il Corso
d'istituto ed eventualmente adeguare le modalita' di
ammissione all'Istituto superiore di Stato maggiore
interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;
5) prevedere disposizioni transitorie per il
graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da
definire con i decreti legislativi nonche' l'abrogazione
delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione che
risulti in contrasto con la nuova disciplina.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai
commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'art. 8.».
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (Norme
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma
dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248
(supplemento ordinario).
Capo II
Organizzazione amministrativa dell'Ente e del Distaccamento
Art. 4.
Competenze del comandante
1. Il comandante indirizza le attivita' dell'organismo cui e'
preposto per il conseguimento dei fini istituzionali e lo
rappresenta
all'esterno nella sua unita'. Individua gli obiettivi da
raggiungere,
fissa le relative priorita' e ne verifica il grado di
realizzazione.
2. Il comandante, con grado dirigenziale e dotato di autonomia
amministrativa, qualora non sia supportato da uno degli
organismi
logistico-amministrativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
i),
esercita i poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per
la
realizzazione di ciascun programma e, se di grado non
dirigenziale,
secondo i limiti di valore allo scopo previsti nel Capo IV.
3. Il comandante puo' intervenire negli atti relativi alla
gestione
amministrativa dell'organismo ed adotta, ove occorre, sotto la
sua
responsabilita', i provvedimenti necessari, dandone immediata
comunicazione all'autorita' competente.
4. Nei casi di particolare gravita' ed urgenza, il comandante
puo'
adottare provvedimenti di competenza di organi superiori,
dandone
immediata comunicazione agli stessi per la ratifica.
Art. 5.
Competenze del direttore della direzione di intendenza o del
centro
di intendenza
1. Il direttore della direzione di intendenza o del centro di
intendenza, con grado o qualifica dirigenziale, dirige e
coordina,
nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal
comandante
da cui dipende, le attivita' logistico-amministrative
dell'unita'
organica o del complesso di unita' organiche alle quali la
direzione
o il centro di intendenza sono di supporto. Esercita i poteri di
spesa nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di
ciascun
programma ed espleta le funzioni di comandante dell'organismo
logistico-amministrativo diretto.
Art. 6.
Organi della gestione amministrativa e competenze
1. Il capo del servizio amministrativo, il cui grado o qualifica
e'
stabilito dall'ordinamento di Forza armata o interforze, e'
preposto
alla direzione della gestione amministrativa dell'organismo ed
adotta, nell'ambito della sua competenza e secondo le direttive
del
comandante:
a) gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza
esterna;
b) gli atti negoziali connessi con la gestione del bilancio;
c) gli atti negoziali per l'amministrazione e l'utilizzazione
dei
materiali.
2. Il capo dei servizio amministrativo esercita sui materiali i
previsti controlli e coordina la gestione logistica secondo le
disposizioni della Forza armata; e' responsabile, in
applicazione
delle vigenti disposizioni, unitamente al capo della gestione
finanziaria ed al cassiere, dei fondi e dei valori depositati
nella
cassa di riserva.
3. Ove non diversamente previsto dall'ordinamento definito con
le
modalita' di cui all'art. 3, comma 1, i seguenti organi della
gestione amministrativa sono competenti per lo svolgimento delle
seguenti attivita':
a) il capo della gestione finanziaria espleta le attivita'
concernenti la predisposizione e l'esecuzione degli atti
stipendiali
e negoziali e sovrintende ai conseguenti adempimenti contabili;
b) il capo della gestione patrimoniale cura le attivita'
concernenti la gestione dei materiali ed in particolare: il
rifornimento, la conservazione, la distribuzione, il
mantenimento ed
il fuori uso; predispone i provvedimenti occorrenti e
sovrintende ai
corrispondenti adempimenti contabili ed alle rilevazioni
statistiche
connesse con i livelli di scorta. E' responsabile, ai sensi e
nei
termini di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, con i
consegnatari
del materiale, dell'efficienza dei magazzini e della tenuta dei
materiali ivi depositati, sui quali svolge i previsti controlli;
dirige la gestione logistica dei magazzini, secondo le
disposizioni
degli ordinamenti di Forza armata;
c) il cassiere e' il depositano del denaro, dei titoli di
credito
e degli altri valori custoditi nella cassa corrente; cura le
scritture contabili e provvede alle riscossioni ed ai pagamenti;
puo'
essere coadiuvato da uno o piu' aiutanti;
d) l'ufficiale rogante cura gli aspetti giuridici e fiscali
dell'attivita' negoziale dell'organismo e provvede agli
adempimenti
connessi alla stipulazione dei contratti;
e) il consegnatario del materiale cura le scritture contabili e
provvede alle attivita' esecutive di rifornimento, di
distribuzione e
di conservazione dei materiali dei quali ha il carico contabile;
risponde dei materiali direttamente conservati e, solo per
omessa
vigilanza, di quelli distribuiti ai contabili secondari per la
loro
utilizzazione; puo' essere coadiuvato da uno o piu' aiutanti;
f) il contabile agli assegni cura gli adempimenti
amministrativo-contabili e provvede alle liquidazioni a favore
dei
creditori, compilando e sottoscrivendo i documenti di spesa dei
quali
risponde ai fini della regolarita';
g) l'addetto alla matricola cura gli adempimenti amministrativi
e
provvede all'aggiornamento ed alla conservazione della
documentazione
matricolare di ciascun amministrato;
h) gli incaricati presso i reparti della gestione del denaro e
del materiale rispondono, quali contabili secondari, dei
pagamenti
effettuati e dei materiali ricevuti, ai fini dell'inserimento
delle
corrispondenti risultanze nella contabilita' dell'organismo.
4. Gli organi della gestione amministrativa sono nominati dal
comandante, fatta eccezione per il capo del servizio
amministrativo e
per il consegnatario del materiale con debito di custodia, alle
cui
nomine provvedono le autorita' individuate ai sensi delle norme
vigenti.
5. La carica di comandante e' incompatibile con quella di capo
del
servizio amministrativo, fatti salvi i casi in cui, non
prevedendo
gli ordinamenti la carica di capo del servizio amministrativo,
le
relative funzioni spettino al comandante. Qualora non sia
prevista la
carica di cassiere, il comandante puo' incaricare
dell'esecuzione dei
singoli pagamenti un ufficiale o un sottufficiale i quali
assumono la
responsabilita' prevista per i cassieri.
6. Le cariche di capo del servizio amministrativo e di capo
della
gestione finanziaria sono ricoperte nell'Esercito da ufficiali
del
corpo di amministrazione e di commissariato e da ufficiali dei
rispettivi corpi di commissariato per la Marina militare e
l'Aeronautica militare. La carica di capo della gestione
patrimoniale
e', di norma, ricoperta, nell'Esercito, da ufficiali del corpo
di
amministrazione e di commissariato e da ufficiali dei rispettivi
corpi di commissariato per la Marina militare e l'Aeronautica
militare. Le funzioni di capo della gestione patrimoniale
possono
essere svolte anche da ufficiali non appartenenti ai predetti
corpi
ovvero da personale civile di adeguato livello e profilo
professionale; la carica di cassiere e' ricoperta da ufficiali
di
qualsiasi arma, corpo o servizio, da marescialli in servizio
permanente o da personale civile di adeguato livello e profilo
professionale, idonei allo specifico incarico. Alle relative
nomine
provvede il comandante, salvo quanto disposto al precedente
comma 4.
7. Nell'Arma dei carabinieri le cariche di capo del servizio
amministrativo, di capo della gestione finanziaria e di capo
della
gestione patrimoniale sono ricoperte da ufficiali dell'Arma
stessa.
8. Nel caso di temporanea assenza, il capo del servizio
amministrativo e' sostituito dall'ufficiale dipendente piu'
elevato
in grado o piu' anziano dello stesso corpo o arma, le cui
funzioni
sono devolute ad altro dipendente.
9. Gli incarichi di cui al comma 6 sono ricoperti da personale
civile, nei casi in cui sia previsto dall'ordinamento dei
competenti
organismi dell'amministrazione della difesa.
Nota all'art. 6:
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
1994, n. 10.
Capo III
Responsabilita' amministrativa e contabile
Art. 7.
Accertamento del danno
1. Allorche' si verifichino mancanze, deterioramenti e
diminuzioni
di denaro e di materiali o comunque danni all'amministrazione o
a
terzi, chi e' tenuto a rispondere predispone immediatamente
apposito
rapporto e lo trasmette per via gerarchica al comandante
dell'organismo, il quale, con immediatezza, procede alla
denuncia del
fatto alla Procura regionale presso la Corte dei conti.
2. Il comandante, effettuata la denuncia, di cui al comma 1,
dispone un'inchiesta amministrativa volta ad accertare le cause
dell'evento dannoso, l'entita' del danno e le eventuali
responsabilita'.
3. L'inchiesta amministrativa e' svolta:
a) da un inquirente, ufficiale o dipendente civile non inferiore
al ruolo «C», di grado o qualifica pari o superiore
all'inquisito,
allorche' l'entita' del danno non superi l'importo di 50.000
euro;
b) da una commissione d'inchiesta il cui presidente, ufficiale o
dipendente civile non inferiore al ruolo «C», sia di grado o
qualifica pari o superiore all'inquisito, allorche' l'entita'
del
danno superi l'importo di 50.000 euro.
4. L'inquirente o la commissione di inchiesta, acquisito, ove
necessario, il parere degli organi tecnici competenti, esaminano
le
cause e le circostanze inerenti all'evento dannoso, determinano
l'entita' dei danni, muovono le opportune contestazioni scritte
ai
presunti responsabili, acquisiscono agli atti di inchiesta le
relative risposte e redigono, in duplice esemplare, apposita
relazione, contenente le proprie conclusioni per il successivo
inoltro al comandante dell'organismo.
5. Il comandante dell'organismo, al termine dell'inchiesta
amministrativa, effettua la costituzione in mora dei
responsabili e,
qualora il danno accertato superi i 50.000 euro, trasmette un
esemplare della relazione di cui al precedente comma 4, munita
del
proprio parere, all'autorita' superiore competente, ai sensi
dell'articolo 8, a determinare in via amministrativa la
responsabilita' e gli addebiti relativi al danno accertato.
6. Nel caso in cui la responsabilita' possa estendersi al
comandante, oppure non sia possibile costituire la commissione,
gli
atti relativi sono trasmessi all'autorita' gerarchicamente
sovraordinata, ovvero ad altra autorita' individuata dagli
ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle
peculiari
configurazioni organizzative, informando la Procura regionale
della
Corte dei conti. Qualora emerga la possibilita' di un
coinvolgimento
anche di tali autorita', gli atti relativi all'inchiesta sono
trasmessi all'autorita' gerarchicamente sovraordinata.
L'autorita'
alla quale sono stati trasmessi gli atti procede alla denuncia
di cui
al comma 1, qualora non vi abbia provveduto il comandante.
7. Qualora nel corso degli accertamenti emergano ipotesi di
reato,
le autorita' di cui all'articolo 8 provvedono ad informare,
senza
ritardo, l'autorita' giudiziaria.
8. Non si applica il procedimento di cui ai precedenti commi nei
seguenti casi:
a) inefficienze, usure, guasti, rotture e ad altre cause affini;
b) pagamenti indebitamente effettuati, di cui agli articoli 2033
e 2036 del codice civile;
c) sciupio o smarrimento di equipaggiamenti o materiali;
d) diminuzioni dei materiali derivanti da cali di giacenza dei
beni consumabili che rientrino nei limiti predeterminati da
specifiche norme tecniche fissate dagli organi tecnici e
logistici
competenti.
9. L'autorita' competente ai sensi dell'articolo 8, nei casi di
cui
alle lettere a), b) e c), dispone, se ne ricorrono i
presupposti, gli
addebiti a carico dei responsabili, dando comunicazione alla
Procura
regionale della Corte dei conti ove i responsabili resistano
all'addebito. Nel caso di cui alla lettera d), il comandante
emette
decreto di scarico.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 2033 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2033 (Indebito oggettivo). - Chi ha eseguito un
pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio' che ha
pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal
giorno del pagamento, se chi ha ricevuto era in malafede,
oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della
domanda.».
- Il testo del1'art. 2036 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2036 (Indebito soggettivo). - Chi ha pagato un
debito altrui, credendosi debitore in base a un errore
scusabile, puo' ripetere cio' che ha pagato, sempre che il
creditore non si sia privato in buona fede del titolo o
delle garanzie del credito.
Chi ha ricevuto l'indebito e' anche tenuto a restituire
i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento se era in
malafede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.
Quando la ripetizione non e' ammessa, colui che ha
pagato subentra nei diritti del creditore.».
Nota all'art. 8;
- Il testo dell'art. 194 del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130,
supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 194. - Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione
di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di
forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse
a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono
le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi
servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il
danno, ne' per negligenza, ne' per indugio frapposto nel
richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione
del danaro o delle cose avute in consegna.
Non possono neppure essere discaricati quando abbiano
usato irregolarita' o trascuratezza nella tenuta delle
scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel
ricevimento del danaro e delle cose mobili.
Quando viene accordato il discarico, questo deve
risultare da un decreto del Ministro da cui l'agente
dipende.
Tale decreto, pero', vale a porre in regola la gestione
del contabile nei rapporti amministrativi, ma non produce
alcuno effetto di legale liberazione, rimanendo integro e
non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla
responsabilita' dell'agente.
I decreti ministeriali di discarico non sono sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.».
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 9 della legge 11 novembre 1986, n.
779 (Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato
per l'esecuzione di programmi di ricerca e per
l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta
tecnologia - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 novembre 1986, n. 273, e' il seguente:
«Art. 9. - 1. Salvo quanto stabilito dalla legge
30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, per
l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, impianti,
macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia, da
effettuarsi presso imprese, Governi ed altri organismi
pubblici, con l'intermediazione degli addetti commerciali
e, per l'Amministrazione della difesa, dagli assistenti
amministrativi degli addetti militari, navali ed
aeronautici, si applicano le norme del diritto esterno e le
corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale.
2. Alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1
provvedono i soggetti ivi indicati, sulla base di apposita
autorizzazione ministeriale, che costituisce anche atto di
impegno, da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti. Non si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 5 della presente legge e negli articoli 6,
secondo comma, e 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive modificazioni.
3. I pagamenti relativi ai contratti di cui al presente
articolo possono essere effettuati, sulla base dei titoli
giustificativi dei crediti documentati, direttamente
dall'amministrazione centrale ovvero, previa rimessa dei
fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel comma 1, i
quali, per tali adempimenti, sono assoggettati alla norma
prevista per i funzionari delegati.
4. Il termine di cui al sesto comma dell'art. 60 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, e' fissato in sei mesi decorrenti dalla data
di acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei
documenti giustificativi.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
alle situazioni non ancora definite alla data di entrata in
vigore della presente legge.».
Art. 8.
Autorita' competenti per la determinazione della responsabilita'
1. Competenti a determinare in via amministrativa la
responsabilita' e gli addebiti relativi al danno accertato sono:
a) il comandante dell'organismo, provvisto di autonomia
amministrativa, nel caso in cui il danno presunto, riferito
all'evento che lo ha determinato, non superi l'importo di 50.000
euro;
b) il comandante gerarchicamente superiore, ovvero un'altra
autorita' individuata dagli ordinamenti di Forza armata o
interforze
sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, nel
caso in
cui il danno presunto non superi l'importo di 500.000 euro;
c) l'autorita' centrale competente, nel caso di importo
superiore
a 500.000 euro.
2. Le autorita' di cui al comma 1:
a) dispongono, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7,
sulla base delle risultanze dell'inchiesta amministrativa,
l'addebito
ai responsabili e la diminuzione del carico;
b) emettono decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
recante
regolamento per 1'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, nel caso di eventi dannosi
dovuti
a caso fortuito o forza maggiore;
c) comunicano alla Procura regionale della Corte dei conti per
le
eventuali azioni sindacatorie di competenza, i provvedimenti di
cui
alle lettere a) e b).
Art. 9.
Criteri per l'addebito del danno
1. L'addebito per la perdita di materiali e' commisurato, per i
materiali assunti in carico, al prezzo risultante dalle
scritture
contabili e, per i materiali non ancora assunti in carico, al
prezzo
di acquisto. L'addebito puo' essere ridotto o aumentato quando
il
valore effettivo dei materiali risulti inferiore o superiore a
quello
di carico o di acquisto. L'addebito per deterioramento di
materiali
e' commisurato alla spesa di ripristino in perfetta efficienza.
Per i
materiali che dopo la riparazione risultino deprezzati e'
addebitata
anche la differenza di valore. Quando i materiali deteriorati
vengano
dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita e'
portato in
diminuzione dall'addebito.
Capo IV
Attivita' negoziale della Difesa
Art. 10.
Disposizioni generali
1. Le procedure negoziali per l'acquisto di beni e servizi,
nonche'
per l'effettuazione di lavori da parte degli organi centrali e
periferici del Ministero della difesa sono improntate, nel
rispetto
delle leggi vigenti e della normativa comunitaria, a
tempestivita',
trasparenza, correttezza e semplificazione per garantire
pienamente,
in ogni circostanza, il piu' efficace sostegno logistico agli
organismi militari e, in particolare, ai contingenti o alle
unita'
assimilabili.
2. Gli organi centrali e periferici del Ministero della difesa
provvedono, con contratti o attraverso negoziazioni semplificate
in
economia, all'acquisto di beni e servizi, alle alienazioni, alle
lavorazioni, agli affitti, ai noleggi ed alle locazioni per il
soddisfacimento delle proprie esigenze di funzionamento, anche a
mezzo di permuta.
3. La formazione e la gestione degli atti negoziali avviene nel
rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle condizioni dei
capitolati generali e speciali d'oneri e degli eventuali
memorandum
d'intesa stipulati con i Paesi interessati.
4. Non e' consentito suddividere artificiosamente qualsiasi
lavorazione, provvista o servizio, riferiti ad un'esigenza che
rivesta carattere unitario, allo scopo di sottrarli
all'applicazione
della vigente normativa in materia di aggiudicazione degli
appalti.
Art. 11.
Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti
1. La stipulazione dei contratti passivi o attivi predisposti
sulla
base delle esigenze definite dai comandanti e' effettuata:
a) presso i centri di responsabilita', ovvero presso gli
organismi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) e h),
qualora
istituiti: dai dirigenti militari o civili preposti
all'attivita'
contrattuale;
b) presso gli alti comandi e gli organismi di cui all'articolo
2,
lettera a): dagli ufficiali preposti ai rispettivi servizi
contrattuali;
c) presso gli organismi provvisti di autonomia amministrativa:
dai capi del servizio amministrativo o dagli agenti che
esplicano le
relative funzioni.
2. Nel caso di assenza o di impedimento o nel caso in cui i
soggetti di cui al comma 1 siano titolari della potesta' di
approvazione, la stipulazione dei contratti e' devoluta
all'ufficiale
o al funzionario con funzioni vicarie ovvero nominato a tale
scopo.
3. L'approvazione dei contratti passivi o attivi e' effettuata
dai
titolari dei poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per
la
realizzazione di ciascun programma. Qualora il titolare dei
poteri di
spesa non sia dirigente:
a) i contratti passivi sono approvati dal titolare medesimo
quando l'ammontare degli stessi sia inferiore ai 20.000 euro,
con
esclusione dell'IVA;
b) i contratti attivi e quelli passivi di importo superiore ai
limiti di cui alla lettera a), sono approvati dall'autorita'
sovraordinata di grado dirigenziale o dal comandante del
contingente
o dell'unita' assimilabile operante all'estero, ovvero dal
direttore
della direzione o del centro di intendenza del contingente
stesso se
dirigente.
4. I centri di responsabilita', in quanto titolari della
facolta'
di impegno di somme a bilancio a titolo originario, possono
emettere
aperture di credito, anche in contabilita' speciale, per la
gestione
negoziale delle spese di funzionamento amministrate dagli
organismi
provvisti di autonomia amministrativa.
5. Il contratto passivo e' eseguibile:
a) quando grava sui fondi delle anticipazioni: dopo
l'approvazione dello stesso ovvero dopo la registrazione
nell'ipotesi
in cui sia previsto il controllo preventivo della Corte dei
conti;
b) quando grava su altri fondi: dopo la registrazione
dell'impegno preventivo di spesa da parte dell'Ufficio centrale
del
bilancio presso il Ministero della difesa ed il controllo
preventivo
della Corte dei conti ove previsto.
6. L'autorita' che ha approvato il contratto, nei casi di
urgenza
che non consentano di differire l'esecuzione dei contratti
passivi
senza pregiudizio per la funzionalita' dei servizi, nelle more
del
perfezionamento del contratto, puo' autorizzare l'esecuzione
anticipata di prestazioni dedotte nel contratto stesso ai
medesimi
prezzi di aggiudicazione e nei limiti di un dodicesimo per
ciascun
mese e, quando trattasi di provviste non ripartibili in
dodicesimi,
in misura proporzionale alle esigenze. In ogni caso,
l'esecuzione
anticipata non puo' eccedere un quinto dell'intera provvista
oggetto
del contratto. Nel caso di mancato perfezionamento del
contratto, il
contraente ha diritto al pagamento delle forniture ovvero dei
lavori
eseguiti nei predetti limiti.
7. I contratti attivi sono eseguibili dopo l'avvenuta
registrazione
da parte della Corte dei conti, ad eccezione di quelli relativi
ai
materiali che per la loro natura o per il luogo in cui si
effettua la
vendita debbano essere immediatamente consegnati all'acquirente.
Per
tali contratti gli organi centrali competenti conferiscono
all'autorita' che presiede il seggio la facolta' di approvare e
rendere eseguibile il contratto.
Art. 12.
Acquisti all'estero
1. Per l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, di
impianti,
di macchinari e di apparecchiature ad elevato contenuto
tecnologico
destinati alla difesa nazionale da effettuarsi presso imprese,
Governi ed altri organismi pubblici, si applicano le
disposizioni di
cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1986, n. 770. Alla
stipulazione dei relativi contratti possono provvedere anche gli
addetti militari, navali ed aeronautici, ovvero, ove istituiti,
gli
assistenti amministrativi presso gli uffici degli addetti, in
seguito
ad apposita autorizzazione del competente centro di
responsabilita'
che costituisce anche atto per l'impegno di spesa.
2. I pagamenti relativi ai contratti possono essere effettuati,
sulla base dei titoli giustificativi dei crediti documentati,
direttamente dai centri di responsabilita' ovvero, previa
rimessa dei
fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel comma 1.
3. La presentazione dei rendiconti delle spese da pagare
all'estero
e' effettuata entro sei mesi dalla data di acquisizione da parte
dei
soggetti di cui al comma 1 dei documenti giustificativi.
Art. 13.
Contratti a quantita' indeterminata
1. La fornitura dei materiali per il sostegno tecnico-logistico
degli organismi della Difesa, qualora vi siano obiettivi
elementi che
impediscono l'immediata ed esatta quantificazione delle
prestazioni e
degli oneri, e' effettuata mediante contratti a quantita'
indeterminata, fermo restando il tetto massimo dell'importo
fissato
dall'atto negoziale.
Art. 14.
Acquisti e servizi in economia
1. Possono essere eseguite in economia sotto la diretta
responsabilita' dei titolari del potere di spesa, nei limiti dei
fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma,
indipendentemente dal relativo importo, le acquisizioni di beni
e
servizi:
a) relative a interventi dichiarati segreti o la cui esecuzione
richieda misure speciali di sicurezza, secondo le vigenti
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative;
b) relative a categorie di interventi, previamente individuate
con decreto del Ministro della difesa, necessarie ai fini della
tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato o
per
la salvaguardia di particolari esigenze operative.
2. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al comma 1, sono
effettuate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 24
luglio
1992, n. 358, dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo
1995,
n. 157, e successive modificazioni, dell'art. 1, comma 5, del
decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573,
dell'art. 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
2001,
n. 384.
3. Possono anche essere eseguiti in economia sotto la diretta
responsabilita' dei titolari del potere di spesa, entro il
limite di
130.000 euro con esclusione dell'IVA, le acquisizioni di beni e
servizi rientranti nelle voci di spesa e nei limiti di importo
che
sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa che
definisce
anche le correlate procedure. Per le forniture di beni e' fatto
salvo
quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione
dall'articolo 1,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e
successive modificazioni. I predetti limiti di spesa sono
adeguati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi, qualora non si faccia
ricorso alla procedura in economia, trovano applicazione, salvo
quanto disposto dal comma 1, le norme vigenti in materia.
5. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi
assegnati per ciascun programma, e' autorizzato dal dirigente
militare o civile titolare del potere di spesa. Presso gli
organi
periferici il titolare del potere di spesa e' il comandante
dell'ente
o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa. Il
comandante,
anche se non riveste grado dirigenziale, puo' autorizzare:
a) indipendentemente dal relativo importo, le spese afferenti a
categorie di beni e servizi individuate con decreto del Ministro
della difesa di cui al comma 1, lettera b);
b) entro i limiti e per le voci di spesa di cui al comma 3,
previa autorizzazione da parte dell'alto comando competente
ovvero da
parte dell'autorita' logistica centrale o di quella individuata
dagli
ordinamenti di Forza armata. Per l'Arma dei carabinieri
l'autorizzazione e' rilasciata dall'autorita' individuata da
apposito
provvedimento del Comando generale.
6. I limiti di somma di cui al presente articolo si intendono
riferiti al valore massimo di ciascuna provvista di ogni singola
fattispecie che presupponga unicita' di approvvigionamento. Il
ricorso alla procedura in economia, per ciascuna delle spese, e'
disposto con atto del titolare del potere di spesa che indica la
fattispecie normativa e i motivi per i quali e' adottata la
procedura
stessa. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi
acquisizione di beni o servizi che possa considerarsi con
carattere
unitario, in piu' acquisizioni.
Note all'art. 14:
- Il testo degli articoli 1, commi 1 e 2 e 9 del
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e' il seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una
amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate
dall'art. 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli
eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore
di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione
del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unita'
conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo
(DPS).
2. Il presente testo unico si applica anche alle
forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al
momento della pubblicazione del bando, sia uguale o
superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano
aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e,
per il solo settore difesa, per quelle concernenti i
prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del
settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la
soglia di cui al comma 1.».
«Art. 9 (Procedure di aggiudicazione). - 1. Nel bando
di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle
seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione
della fornitura:
a) il pubblico incanto;
b) la licitazione privata;
c) l'appalto-concorso;
d) la trattativa privata.
2. Si intende per:
a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni
impresa interessata puo' presentare un'offerta;
b) licitazione privata, la procedura ristretta alla
quale partecipano soltanto le imprese invitate
dall'amministrazione aggiudicatrice;
c) appalto-concorso, la procedura ristretta di cui
alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base
alla richiesta formulata dall'amministrazione
aggiudicatrice, il progetto della fornitura e indica le
condizioni e i prezzi ai quali e' disposto ad eseguirla;
d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui
l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di
propria scelta e negozia con una o piu' di esse i termini
del contratto.
3. Le forniture del presente testo unico possono essere
aggiudicate a trattativa privata in caso di offerte
irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico
incanto, una licitazione privata o un appalto-concorso,
oppure in caso di offerte che risultano inaccettabili in
relazione a quanto disposto dagli articoli da 10 a 20,
purche' le condizioni iniziali della fornitura non vengano
sostanzialmente modificate; le amministrazioni
aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di
gara, oppure ammettono alla trattativa privata tutte le
imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11
a 15 e che, in occasione della precedente procedura aperta
o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti
formali della procedura di gara.
4. Le forniture del presente testo unico possono essere
aggiudicate a trattativa privata, senza preliminare
pubblicazione di un bando di gara:
a) quando non vi e' stata alcuna offerta o alcuna
offerta appropriata dopo l'esperimento di un pubblico
incanto, di una licitazione privata o di un
appalto-concorso, purche' le condizioni iniziali della
fornitura non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa alla Commissione delle Comunita' europee
un'apposita relazione esplicativa;
b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca,
di prova, di studio o di messa a punto, meno che non si
tratti di produzione in quantita' sufficiente ad accertare
la redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca
e messa a punto;
c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna
puo' essere affidata, a causa di particolarita' tecniche,
artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei
diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore
determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando
l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti
imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia
compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o
ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al
comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun
caso imputabili all'amministrazione stessa;
e) per le forniture complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di
forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del
fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la
manutenzione del quale comporti incompatibilita' o
difficolta' tecniche sproporzionate; in tali casi la durata
dei contratti e dei contratti rinnovabili non puo', di
regola, superare i tre anni.
5. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui
al comma 1, lettere a), b) o c).».
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, e' il seguente:
«Art. 6 (Procedure di aggiudicazione). - 1. Nel bando
di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle
seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione
dell'appalto:
a) il pubblico incanto;
b) la licitazione privata;
c) l'appalto concorso, per settori diversi da quelli
indicati all'art. 26.2;
d) la trattativa privata.
2. Si intende per:
a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni
impresa interessata puo' presentare un'offerta;
b) licitazione privata, la procedura ristretta alla
quale partecipano soltanto le imprese invitate
dall'amministrazione aggiudicatrice;
c) appalto concorso, la procedura ristretta di cui
alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base
alla richiesta formulata dalla amministrazione
aggiudicatrice, il progetto del servizio ed indica le
condizioni e i prezzi ai quali e' disposto ad eseguire
l'appalto;
d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui
l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di
propria scelta e negozia con una o piu' di esse i termini
del contratto.».
- Il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, e' il
seguente:
«5. La disciplina del presente regolamento non si
applica alle forniture dichiarate segrete o la cui
esecuzione richiede misure speciali di sicurezza
conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione
degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.».
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e' il
seguente:
«Art. 2 (Area e forme della procedura). - 1. Il ricorso
al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione
in economia di beni e servizi e' ammesso in relazione
all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di
spesa, previamente individuate con provvedimento da
ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie
specifiche esigenze.».
Art. 15.
Esecuzione degli acquisti in economia
1. L'acquisizione di beni e servizi in economia puo' essere
effettuata:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) parte in amministrazione diretta e parte a cottimo
fiduciario.
2. Sono eseguibili in amministrazione diretta:
a) i servizi per i quali non occorra l'intervento di imprese;
essi sono effettuati con materiali, utensili e mezzi
dell'amministrazione o appositamente noleggiati e con personale
dell'amministrazione;
b) le forniture a pronta consegna ed i servizi a pronta
esecuzione.
3. Sono eseguibili con il sistema del cottimo fiduciario le
acquisizioni di beni e servizi affidate direttamente a persone
ovvero
imprese di notoria capacita' ed idoneita'.
4. Per le forniture ed i servizi di cui al comma 2, lettera b),
ed
al comma 3:
a) si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi quando
l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con
esclusione dell'IVA. Il suddetto limite e' elevato a 40.000
euro, con
esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi
connessi ad
impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico;
b) in ogni altro caso, mediante gara informale con richiesta di
preventivi ad almeno cinque ditte ed acquisizione di almeno tre
preventivi. Nel caso di esito in- fruttuoso della gara, si
ripete
l'indagine di mercato e in tal caso l'acquisizione puo' essere
aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo. Tra i
preventivi
acquisiti, se la prestazione oggetto della negoziazione debba
essere
conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a
nota
specialita', e' prescelto quello con il prezzo piu' basso. Negli
altri casi la scelta puo' essere effettuata, con adeguata
motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente
piu'
vantaggiosa.
5. Le lettere di ordinazione e gli atti negoziali stabiliscono
le
condizioni di esecuzione delle forniture e dei servizi, i
relativi
prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' da infliggere in
caso
di ritardo, l'obbligo del contraente di uniformarsi a sua cura e
spese a tutte le norme vigenti in materia, nonche' la facolta'
per
l'amministrazione di provvedere in danno del contraente e di
risolvere l'accordo mediante semplice denuncia qualora il
contraente
medesimo venga meno ai patti concordati.
6. Gli organismi provvedono direttamente, entro trenta giorni
dalla
data del collaudo o dalla data di presentazione della fattura,
se
successiva, al pagamento delle spese relative alle acquisizioni
di
beni e servizi effettuate in economia, con i fondi ricevuti in
conto
anticipazioni e provvedono anche per le spese autorizzate con
provvedimento ministeriale, qualora cio' sia disposto nell'atto
di
autorizzazione.
Art. 16.
Alienazioni in economia
1. Puo' essere eseguita in economia la vendita di materiali, di
mezzi, di attrezzature e di macchinari di qualsiasi genere,
dichiarati fuori servizio o fuori uso o provenienti da residuati
di
lavorazione o da disfacimento:
a) fino all'importo di 50.000 euro, da parte degli organismi
provvisti di autonomia amministrativa, previa autorizzazione
della
competente autorita' logistica centrale per importi superiori a
10.000 euro;
b) per importi superiori a 50.000 euro da parte dei centri di
responsabilita';
c) senza limiti di somma, da parte dei contingenti o delle
unita'
assimilabili operanti all'estero o da parte delle direzioni o
centri
di intendenza dei contingenti stessi, previa autorizzazione
della
competente autorita' logistica centrale per importi superiori a
10.000 euro.
2. La procedura di alienazione e' effettuata con l'acquisizione
in
prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di
almeno
un'offerta, che consiste anche nel solo sgombero a titolo non
oneroso.
3. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1,
tenuto conto all'entita' del materiale da alienare, si fa
riferimento
alle stime effettuate da apposite commissioni.
4. L'acquirente e' tenuto a versare all'amministrazione
l'importo
dovuto prima del ritiro dei materiali alienati.
5. Nel caso di infruttuosita' delle trattative negoziali,
l'alienazione del materiale ha luogo a titolo oneroso, con
imputazione della spesa sui medesimi capitoli a carico dei quali
il
materiale stesso e' stato a suo tempo acquistato, fatte salve,
qualora si tratti di prodotti tossici o nocivi, le particolari
procedure previste dalle vigenti norme in materia.
Art. 17.
Transazioni
1. Le transazioni sono approvate ed impegnate, nell'ambito della
rispettiva competenza per materia, dagli organi di grado
dirigenziale
di cui all'art. 11, comma 3 e dai comandanti dei contingenti o
delle
unita' assimilabili operanti all'estero, ovvero dai direttori
delle
direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, anche
se non
dirigenti, previa richiesta del parere dell'Avvocatura dello
Stato
per importi superiori a 30.000 Euro. Per importi superiori a
100.000
euro sono competenti i centri di responsabilita'.
Capo V
Amministrazione del personale
Art. 18.
Forza amministrata
1. La forza amministrata e' composta dal personale militare e
civile amministrato dagli organismi e si distingue in:
a) forza effettiva, costituita: dal personale assegnato a
ciascun
organismo dotato di autonomia amministrativa per i suoi fini
istituzionali, nonche' dal personale assegnato in
amministrazione
all'organismo per disposizione ministeriale o dell'organo
centrale.
Al personale in forza effettiva l'organismo stesso corrisponde
il
trattamento economico spettante in relazione alle disposizioni
di
legge vigenti e, se dovuti, il vitto, l'alloggio, il vestiario e
l'equipaggiamento individuale;
b) forza aggregata, costituita:
1) dal personale di altri organismi assunti temporaneamente in
parziale amministrazione per esigenze di servizio, in relazione
agli
ordinamenti di Forza armata od agli obblighi di accasermamento
previsti dalle norme vigenti;
2) dal personale chiamato a concorrere agli arruolamenti, dai
militari di truppa in ferma volontaria, dagli allievi e dai
militari
di truppa comandati a prestare servizio presso l'organismo;
3) dal personale non appartenente alle Forze armate assunto
temporaneamente in amministrazione per l'arruolamento o per
altre
esigenze previste dalle norme vigenti.
A tale personale l'organismo corrisponde il vitto e l'alloggio
se
dovuti, nonche' le particolari indennita' e le somministrazioni
in
natura se previste da disposizioni legislative e regolamentari o
se
indicate nel provvedimento d'impiego;
c) forza potenziale, costituita:
1) dal personale militare e civile non piu' in servizio per
aspettativa, o in quanto sospeso dall'impiego o dal servizio,
dalle
funzioni o dalle attribuzioni del grado;
2) dal personale militare in ausiliaria o in riserva;
3) e dal personale civile in posizione di comando presso altre
amministrazioni.
A tale personale l'organismo corrisponde il trattamento
economico
spettante in relazione alle varie posizioni di stato.
2. I compensi e le indennita' particolari dovuti al personale
dei
contingenti o delle unita' assimilabili per il servizio prestato
in
zona di operazioni sono pagati agli aventi diritto dal
contingente o
dall'unita' assimilabile, ovvero dalla direzione o centro di
intendenza del contingente stesso, anche se il personale
medesimo
continui a far parte, per ogni altro effetto, della forza
amministrata dall'organismo di provenienza o a far parte di
quella di
altro organismo designato dagli ordinamenti di Forza armata o
interforze.
Art. 19.
Situazioni e variazioni della forza
1. Gli organismi tengono in evidenza le situazioni della Forza
amministrata in relazione alle diverse configurazioni di Forza
armata. I reparti e gli uffici compilano giornalmente la
situazione
dimostrativa dello stato della Forza e la trasmettono, corredata
dei
documenti giustificativi, all'ufficio designato nell'ambito del
comando dell'organismo del quale fanno parte, anche ai fini
della
determinazione delle utenze logistiche dovute e del conseguente
scarico dei materiali oggetto delle utenze stesse, nonche'
dell'aggiornamento dei documenti matricolari.
2. Le variazioni riguardanti la forza amministrata sono
pubblicate
mediante iscrizione, con effetti costitutivi, nell'ordine del
giorno
dell'organismo.
Art. 20.
Liquidazione e pagamento delle competenze e delle indennita'
1. Gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari in servizio
permanente, nonche' gli appuntati ed i carabinieri sono
amministrati
e ricevono le competenze fisse e le indennita' continuative ed
eventuali, compreso il rimborso delle spese per i trasferimenti
e per
le trasferte non continuative anche all'estero, dall'organismo
provvisto di autonomia amministrativa presso il quale sono in
forza o
dall'organismo a questo fine designato dagli ordinamenti di
Forza
armata o interforze ovvero, qualora costituite, dai centri
stipendiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).
2. La liquidazione ed il pagamento dello stipendio e delle
indennita' a carattere continuativo sono effettuate con le
modalita'
e le cadenze temporali stabilite dalle norme vigenti in materia
di
pagamento delle competenze dei pubblici dipendenti. Al personale
che
si assenta per motivi di servizio nel periodo fissato per il
pagamento delle competenze mensili puo' essere corrisposto un
acconto
sulle competenze maturate fino al giorno della partenza. Le
indennita' eventuali sono pagate a fine mese o a servizio
ultimato.
Art. 21.
Personale trasferito
1. Nel caso di trasferimento del personale, l'organismo
originario
comunica a quello di destinazione:
a) le competenze spettanti corredate dei provvedimenti di
attribuzione nonche' i dati relativi allo stato civile ed alla
situazione di famiglia;
b) la data fino alla quale sono state corrisposte le competenze;
c) gli eventuali debiti e la relativa documentazione, nonche',
nel caso di estinzione rateale, l'ammontare originario, la parte
estinta e quella residua degli stessi;
d) l'importo delle eventuali anticipazioni erogate per far
fronte
alle immediate esigenze del trasferimento.
2. L'organismo di destinazione rimborsa a carico del proprio
fondo
scorta l'ammontare dei debiti risultanti da anticipazioni
corrisposte
dall'organismo originario e procede ai relativi recuperi.
3. Qualora non sia possibile recuperare sugli assegni spettanti
o
sulla pensione quanto dovuto dal personale all'amministrazione,
l'organismo ne da' comunicazione alla Direzione generale
competente,
affinche' attivi le procedure stabilite per il recupero dei
crediti
dello Stato.
Art. 22.
Paga ed indennita' dei militari di truppa non in servizio
permanente
1. Ai militari di truppa in ferma volontaria, ai graduati di
truppa
ed ai militari semplici in servizio, la paga e le altre
indennita', i
compensi ed i soprassoldi sono corrisposti entro i primi cinque
giorni del mese successivo a quello cui si riferiscono, a cura
dei
reparti di appartenenza, salvo che il pagamento non sia
accentrato
presso l'ufficio cassa dell'organismo provvisto di autonomia
amministrativa. Per il computo degli assegni giornalieri i mesi
sono
calcolati per il numero dei giorni di cui effettivamente si
compongono e conseguentemente gli assegni sono corrisposti fino
al
giorno fissato per il congedamento.
2. Le spese di viaggio e le indennita' dovute per i
trasferimenti,
nonche' per il rinvio o il rientro al corpo, sono anticipate
dall'organismo originario e liquidate e pagate da quello di
destinazione.
3. Le spese di viaggio, comprese quelle per l'invio in licenza,
le
indennita' di missione, se poste a carico dell'amministrazione,
sono
corrisposte in via anticipata salvo conguaglio.
4. Le spese di viaggio e le indennita' di missione dovute per
l'invio in congedo o in licenza di convalescenza sono
integralmente
pagate prima della partenza.
Art. 23.
Valore in danaro della razione viveri
1. Il valore in danaro della razione viveri spettante ai
militari
di cui all'articolo 22, esentati dal partecipare alla mensa, e'
corrisposto a periodi decadali anticipati. Il valore in danaro
della
razione viveri e' corrisposto, prima dell'inizio del servizio,
ai
militari comandati occasionalmente a servizi per il cui
espletamento
non possono partecipare alla mensa.
Art. 24.
Morte o scomparsa del militare
1. In caso di morte o di scomparsa di un militare, si procede
alla
ricognizione ed all'inventario dei beni del defunto o dello
scomparso
rimasti in possesso dell'amministrazione che provvede a prendere
contatti con gli eredi o i presunti successori legittimi dello
scomparso.
2. Trascorsi sei mesi dalla data della morte o della scomparsa
legalmente accertata, se gli eredi o i presunti successori
legittimi
siano rimasti ignoti o incerti, o non abbiano prodotto i
documenti
prescritti per provare la loro qualita', l'amministrazione
richiede
all'autorita' giudiziaria territorialmente competente
l'autorizzazione a vendere i beni di cui al comma 1 con le
modalita'
e le cautele fissate dall'autorita' medesima. La somma ricavata
e'
versata su libretti postali di risparmio ed e' conteggiata a
credito
della successione.
Capo VI
Servizi di carattere generale
Art. 25.
Spese generali degli organismi
1. Gli organismi, nei limiti delle assegnazioni di bilancio,
effettuano direttamente, ai sensi di quanto previsto dalle
disposizioni del capo IV, le spese:
a) per il funzionamento degli uffici, delle infermerie, dei
posti
di medicazione, dei laboratori, delle officine, delle scuole e
dei
magazzini;
b) relative all'accasermamento, all'igiene, alla pulizia,
all'istruzione, alla protezione sociale, all'assistenza morale e
spirituale ed al benessere dei militari, nonche' quelle relative
ai
servizi religiosi, ai corpi musicali ed alle fanfare;
c) per l'addestramento, l'educazione fisica e l'attivita'
sportiva, per l'acquisto, il mantenimento, il governo e la
custodia
di animali, per l'acquisto e la manutenzione di materiali di
dotazione, delle bardature e delle ferrature;
d) per il minuto mantenimento degli immobili, nel rispetto delle
specifiche discipline in materia, nonche' degli impianti, dei
materiali in genere, delle armi, delle navi, degli aeromobili,
delle
telecomunicazioni e dei sistemi d'arma;
e) generali, ivi comprese quelle per la pulizia, la
derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree
e
locali, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, per
l'illuminazione di emergenza, per la conservazione dei
materiali, per
l'acquisto di imballaggi, nonche' quelle per la manovalanza e
per
garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza ed il
controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni
militari e
di funzionamento degli organismi che non trovino diretta
imputazione
in specifiche unita' previsionali di base e capitoli di
bilancio.
Art. 26.
Assistenza morale, benessere e protezione sociale
1. Le spese per l'assistenza morale ed il benessere attengono:
a) alle attivita' assistenziali, culturali e ricreative a favore
del personale militare e civile dipendente dal Ministero della
difesa
nonche' a favore di quello cessato dal servizio e delle famiglie
del
personale stesso;
b) alle altre attivita' tendenti a far conseguire al personale
militare, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni,
qualificazioni professionali civili;
c) alle attivita' volte ad agevolare il collocamento a riposo
dei
militari che cessano dal servizio.
2. Gli interventi di protezione sociale sono effettuati:
a) in amministrazione diretta da parte degli organismi all'uopo
preposti;
b) in amministrazione indiretta mediante affidamento in
concessione alle organizzazioni di personale ovvero ad enti o a
terzi, secondo le vigenti disposizioni, con mezzi, locali e
risorse
concessi in uso dall'amministrazione alle stesse organizzazioni
di
personale.
3. Ferma restando la fruizione gratuita dei beni demaniali
concessi
in uso, in quanto utilizzati in via diretta per fini di pubblico
interesse, l'amministrazione ha la facolta' di determinare quote
ricognitorie a titolo di ammortamento degli oneri da essa
sostenuti,
la cui entita' e' determinata in relazione alle finalita' ed ai
concreti apporti di protezione sociale recati al personale.
Art. 27.
Attivita' sportiva
1. Le spese inerenti all'attivita' sportiva militare, comprese
quelle per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature ed
impianti,
sono a carico dell'amministrazione.
2. Le spese per l'attivita' sportiva effettuata dal personale
militare impegnato in competizioni di livello internazionale,
nazionale e regionale possono essere sostenute anche con il
concorso
di risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da
istituzioni internazionali e nazionali nonche' di contributi
anche da
parte di privati. L'Amministrazione favorisce la partecipazione
di
privati alla gestione dei programmi inerenti all'attivita'
sportiva
militare, anche tramite organismi senza scopo di lucro, in grado
di
assicurare il piu' proficuo utilizzo delle risorse conferite.
3. Le singole Forze armate predispongono le norme relative al
conferimento di premi, inerenti alle attivita' sportive,
costituiti
da oggetti o da denaro, sulla base delle rispettive
disponibilita' ed
esigenze tecnico-operative.
Art. 28.
Vettovagliamento
1. Il servizio di vettovagliamento a favore del personale
militare
e civile avente diritto e' disciplinato con decreti
interministeriali
emanati dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 63 della
legge
23 dicembre 2000, n. 388.
Note all'art. 28:
- Il testo dell'art. 63 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302 (supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 63 (Vettovagliamento e approvvigionamento delle
Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della
guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco). - 1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le
razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le
integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali
condizioni di impiego, nonche' ogni altra forma di
fornitura di alimenti a titolo gratuito.
2. Le modalita' di fornitura del servizio di
vettovagliamento a favore dei militari e del personale,
anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme
vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al
comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui
all'art. 59 con decreto del Ministro della difesa o del
Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza
da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica entro il
30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno
successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il
valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento
vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto.
3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato, in
relazione alle esigenze operative, logistiche, di
dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze
armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di
finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle
seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in
tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni;
b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri
speciali da combattimento. La gestione diretta e le
eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo,
anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei
trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al
comma 2.
4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al
comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce il
termine iniziale di operativita' del nuovo sistema di
vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate
le disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, della legge
28 luglio 1999, n. 266.
5. Dopo il comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo
28 dicembre 1998, n. 496, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il ricorso alla Nato Maintenance and Supply
Agency previsto dal comma 3 e' esteso agli
approvvigionamenti dei beni e servizi comunque connessi al
sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate
impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale
condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi
sovranazionali».
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede alla realizzazione delle
attivita', ivi comprese quelle di tipo consulenziale,
previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con
apposite convenzioni, di societa', gia' costituite o da
costituire, interamente possedute, direttamente o
indirettamente. Le predette societa' possono fornire
servizi di consulenza a supporto anche di altre attivita'
del Ministero.».
Art. 29.
Vestiario ed equipaggiamento
1. La somministrazione, il rinnovo e la manutenzione degli
effetti
di vestiario e di equipaggiamento personale dei graduati di
truppa e
dei militari semplici di leva, dei militari di truppa in ferma
volontaria, degli allievi marescialli, degli allievi ufficiali
di
complemento e degli allievi e aspiranti delle accademie e scuole
militari delle Forze armate, sono effettuati a cura e spese
dell'amministrazione.
2. Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai volontari di truppa in
servizio permanente e' assegnata, gratuitamente, una dotazione
individuale di vestiario e di equipaggiamento. I relativi
rinnovi
sono a carico dell'amministrazione. Il personale di cui al
presente
comma puo' ritirare, secondo criteri, limiti e modalita'
stabiliti
dalla competente Direzione generale, sulla base delle
valutazioni e
delle proposte formulate dalle autorita' logistiche centrali,
anche
oggetti di vestiario non compresi nella dotazione spettante, nei
limiti del valore della dotazione stessa. Le autorita'
logistiche
centrali stabiliscono gli oggetti di vestiario per i quali sia
conveniente od opportuno procedere al definitivo ritiro ai
militari
che li avevano in uso.
3. L'amministrazione distribuisce gratuitamente ai militari di
cui
al comma 1, i generi occorrenti per l'igiene personale, secondo
le
spettanze determinate annualmente con decreto ministeriale.
4. Le dotazioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con
decreto
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia
e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della
difesa,
formulata sulla base delle scelte operate dai Capi di stato
maggiore
di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri
5. Nell'ambito delle dotazioni determinate ai sensi del comma 4,
le
quantita' e la durata degli oggetti di vestiario ed
equipaggiamento
da somministrare a cura e spese dell'amministrazione sono
determinate
con provvedimento del Capo di stato maggiore della difesa,
emanato
sulla base delle proposte formulate dai Capi di stato maggiore
di
Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri.
6. Per i capi di vestiario ed equipaggiamento da somministrare
ai
militari destinati a servizi speciali si provvede con decreto
del
Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore
della
difesa, formulata sulla base delle scelte operate dai Capi di
stato
maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, tenuto conto delle valutazioni e proposte delle
rispettive competenti autorita' logistiche centrali, ognuno per
le
dotazioni di pertinenza della propria Forza armata.
7. Nell'ambito delle dotazioni determinate ai sensi del comma 4,
al
personale richiamato per istruzione o per mobilitazione sono
distribuite dotazioni ridotte, da stabilirsi, previa valutazione
in
base alla stagione nella quale avviene il richiamo e alla
presunta
durata dello stesso. Al militare inviato in congedo sono
lasciati i
capi di corredo individuali, ad eccezione di quelli che la
competente
Direzione generale, tenuto conto delle valutazioni e delle
proposte
formulate dalle autorita' logistiche centrali, determini di
ritirare.
8. Presso gli organismi possono essere istituiti depositi
affidati
agli incaricati di cui all'articolo 6, comma 3, lettera h), per
assicurare il servizio vestiario ed equipaggiamento, rimanendo
il
materiale a carico degli inventari del consegnatario per debito
di
vigilanza.
9. Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento dati in uso ai
militari sono annotati in un documento personale e scaricati
dagli
inventari. I militari sono responsabili del buon uso e della
conservazione degli stessi. Qualora un oggetto sia andato
perduto per
colpa del militare si rinnova, previo addebito all'interessato
del
prezzo determinato all'atto del rinnovo; se un oggetto sia
riconosciuto non piu' impiegabile, prima che sia trascorso il
periodo
di durata minima prescritta, si effettua il rinnovo previo
addebito
delle quote corrispondenti al periodo di minor uso nel caso in
cui, a
seguito di procedimento semplificato di accertamento,
l'interessato
risulti responsabile dell'anticipato deterioramento.
10. La competente Direzione generale, sulla base delle
valutazioni
e delle proposte formulate dalle autorita' logistiche centrali,
stabilisce annualmente i capi di corredo che il personale
militare
puo' prelevare a pagamento dai magazzini, fissando i prezzi di
cessione in apposite tariffe calcolate in base ai prezzi di
costo. Le
somme introitate dalla cessione a pagamento del vestiario
costituiscono proventi riassegnabili.
11. Sono a carico dell'amministrazione le spese per la prima
somministrazione, la manutenzione e le rinnovazioni delle divise
e
degli indumenti da lavoro del personale civile.
12. L'amministrazione, qualora debba soddisfare speciali
esigenze,
puo' provvedere, con propri laboratori o tramite imprenditori
privati, alla confezione di oggetti costituenti le serie
individuali
di vestiario e di equipaggiamento. A tal fine la competente
autorita'
logistica centrale determina gli oggetti da confezionare, le
modalita' di confezione nonche' le materie prime e gli accessori
da
impiegare per ogni oggetto, fissando le tariffe per la
confezione
sulla base dell'analisi dei costi. L'ente, in relazione alla
propria
Forza effettiva, puo' destinare appositi locali da dare in
concessione, a titolo oneroso, ad assuntori privati, iscritti
all'albo dell'artigianato, per l'esercizio delle attivita' di
sartoria, calzoleria, lavanderia e stireria; gli oneri per gli
impianti e per l'esercizio delle attivita' sono a carico degli
assuntori ed il corrispettivo dei servizi resi e' da questi
posto
direttamente a carico degli utenti. Gli assuntori provvedono a
versare in tesoreria, con imputazione al pertinente capitolo
dello
stato di previsione dell'entrata, gli oneri per la concessione
dei
locali, per gli impianti e per l'esercizio delle attivita'.
Copia
della relativa quietanza dovra' essere trasmessa al servizio
amministrativo dell'ente.
Art. 30.
Servizi diversi
1. Gli atti negoziali relativi:
a) all'esecuzione dei servizi di guardiania, di sorveglianza e
di controllo alle installazioni militari;
b) alla manovalanza necessaria per il funzionamento degli
organismi;
c) alla pulizia dei locali ed ai servizi analoghi a quelli
alberghieri, sono stipulati secondo le norme del Capo IV, sulla
base
di condizioni tecniche formulate nel rispetto dei contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al corrispondente
settore
lavorativo e, per le fattispecie interessate, delle norme di
pubblica
sicurezza vigenti, tenendo conto delle potenzialita' delle
imprese ai
fini della loro partecipazione agli appalti.
Art. 31.
Spese di natura riservata
1. Per sopperire alle spese di natura riservata e' assegnata
agli
organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al
Segretariato
generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata ed
agli
altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma
stabilita
annualmente con decreto ministeriale, sottoposto al controllo
della
Corte dei conti.
2. Le somme assegnate sono corrisposte con mandati diretti. Il
decreto ministeriale, di cui al comma 1, costituisce la
documentazione dei titoli di spesa.
3. Gli organi di cui al comma 1 assegnano agli organismi
dipendenti
le somme ritenute necessarie da impiegare nell'interesse del
servizio, vincolate alle finalita' istituzionali da assolvere,
sotto
la personale responsabilita' di chi ha ordinato la spesa, ovvero
l'ha
eseguita in difformita' dall'ordine ricevuto.
4. Le singole erogazioni sono annotate in apposito registro, da
esibire solo su ordine dell'autorita' che ha disposto
l'assegnazione,
secondo le disposizioni amministrative al riguardo emanate.
Capo VII
Programmazione finanziaria e gestione dei fondi
Art. 32.
Previsione del fabbisogno
1. Sulla base degli obiettivi della programmazione annuale e
pluriennale, definiti dai competenti organi programmatori di
vertice
di Forza armata e interforze, gli organismi, individuati in
relazione
ai rispettivi ordinamenti, formulano, nei tempi e nei modi
stabiliti
distintamente per capitoli di bilancio e per programmi da
realizzare,
la previsione del fabbisogno di fondi necessari e la trasmettono
al
competente organo programmatore di livello intermedio,
individuato
dai rispettivi ordinamenti. La previsione del fabbisogno e'
corredata
di ogni utile elemento di valutazione in ordine alle variazioni
della
forza ed agli obiettivi e relativi programmi addestrativi,
operativi
e funzionali, assegnati dai comandi di vertice di Forza armata o
interforze.
2. L'organo programmatore di livello intermedio definisce, sui
singoli capitoli di bilancio, l'entita' dei fondi necessari
correlati
agli obiettivi ed ai programmi concretamente perseguibili;
comunica
l'entita' dei fondi all'organo programmatore di vertice di Forza
armata o interforze.
3. L'organo programmatore di vertice di Forza armata o
interforze,
per i settori nei quali non provvede alla diretta
amministrazione dei
fondi:
a) acquisisce il concerto dei competenti centri di
responsabilita' amministrativa, per gli aspetti attinenti al
rapporto
tra costo ed efficacia, all'uniformita' di gestione ed ai
risvolti
tecnico-amministrativi dell'impiego delle risorse;
b) predispone gli elementi programmatici di dettaglio che
indicano, per direzione di amministrazione e distintamente per
capitoli di spesa e per programmi, le esigenze di ciascun
organismo
riferite all'anno successivo. Tali elementi, aggregati per
settori e
funzioni di spesa, sono inviati allo Stato maggiore della difesa
che
ne sanziona l'inserimento nel documento programmatico
provvisorio.
Entro il mese di ottobre, a seguito dell'approvazione
ministeriale
del documento provvisorio, gli organi programmatori di vertice
di
Forza armata e interforze inviano gli elementi programmatici di
dettaglio ai competenti centri di responsabilita'
amministrativa, con
contestuale comunicazione all'ufficio centrale del bilancio
presso il
Ministero della difesa ed agli organismi interessati per i quali
costituiscono autorizzazione all'avvio delle relative attivita'
pre-negoziali.
4. Per l'Arma dei carabinieri gli enti formulano al Comando
generale, quale organo programmatore, in aderenza alle
disposizioni
impartite al riguardo dallo stesso Comando, distinte previsioni
di
spesa in relazione alle risorse finanziarie allocate negli stati
di
previsione dei Ministeri della difesa, dell'interno e degli
altri
Ministeri dai quali taluni reparti dell'Arma dei carabinieri
dipendono funzionalmente.
Art. 33.
Autorizzazioni all'impegno ed assegnazione dei fondi
1. A seguito dell'approvazione della legge di bilancio dello
Stato
e del documento programmatico definitivo, gli organi
programmatori di
vertice di Forza armata e interforze, apportate le eventuali
varianti
agli elementi programmatici di dettaglio, emettono i conseguenti
ordini di finanziamento.
2. I centri di responsabilita' amministrativa, verificata la
rispondenza degli ordini di finanziamento ai programmi contenuti
nel
documento programmatico definitivo, assegnano i relativi fondi
per i
conseguenti impegni di spesa.
3. I centri di responsabilita' amministrativa rispondono
dell'efficiente e dell'efficace gestione dei fondi assegnati, i
cui
risultati sono valutati dal collegio a cui e' affidato il
servizio di
controllo interno del Ministero della difesa, ai sensi del
decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Nota all'art. 33:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11. della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1999, n. 193.
Art. 34.
Variazioni alla previsione dell'esercizio in corso
1. Nel corso di ciascun anno, nei tempi e nei modi stabiliti dal
competente organo programmatore di vertice di Forza armata o
interforze, gli organismi di cui all'articolo 32, comma 1, sulla
scorta delle risultanze effettive di gestione e delle maggiori o
minori esigenze determinatesi in relazione agli obiettivi e
programmi
gia' realizzati ed a quelli concretamente realizzabili
nell'anno,
comunicano le eventuali variazioni alla competente direzione di
amministrazione ed al competente organo programmatore di livello
intermedio ai fini dell'attivazione, da parte degli organi
programmatori di vertice della Forza armata o interforze, della
procedura di variazione dei fondi all'interno del Ministero
della
difesa, richiedendo assegnazioni suppletiv