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ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
DPR 02/09/1997 Num. 332 Regolamento
recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere
iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo
militare della Croce rossa italiana. Preambolo Il Presidente della Repubblica: Visto l'art. 87, quinto comma,
della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata; Visto l'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 3, comma 65, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente incentivi per il reclutamento di
volontari nelle Forze armate e la loro successiva immissione nei ruoli delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nel Corpo dei vigili del
fuoco e nel Corpo militare della Croce rossa italiana; Ritenuta la necessità di
definire, in attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le modalità di selezione, di reclutamento, di arruolamento e di successiva
immissione nei ruoli del personale volontario, nonchè le norme transitorie
inerenti il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, nei termini posti dalla legge stessa; Visto il decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante attuazione dell'art. 3 della legge 6
marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze
armate; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica; Uditi i pareri del Consiglio di
Stato, espressi nelle adunanze generali del 9 febbraio 1995 e della sezione
consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997; Sulla
proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno,
delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di
grazia e giustizia, dei trasporti e della navigazione, per le politiche agricole
e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Denominazioni. 1. Le seguenti terminologie usate nel
presente regolamento devono intendersi nel modo di seguito elencato: a) Forze armate:
Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare; b) Forze di polizia ad
ordinamento militare: Arma dei carabinieri (prima Arma dell'Esercito e Forza
armata in servizio permanente di pubblica sicurezza), Corpo della guardia di
finanza; c) Forze
di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria, Corpo forestale dello Stato; d) Amministrazioni:
Corpo militare della Croce rossa italiana, Corpo nazionale dei vigili del
fuoco; e)
volontari in ferma breve: il personale arruolato nelle Forze armate a norma
dell'art. 3, comma 65 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 2. Programmazione delle
immissioni. 1. Le Forze di polizia ad ordinamento
militare e civile e le Amministrazioni definiscono ed aggiornano una
programmazione quadriennale scorrevole dei reclutamenti e delle assunzioni da
effettuare in ciascun anno per le qualifiche iniziali, da cui possano desumersi
i parametri di riferimento per calibrare i reclutamenti dei volontari in ferma
breve nelle Forze armate, anche in vista della loro futura immissione nelle
Forze di polizia e nelle Amministrazioni stesse al termine della ferma
triennale. 2. La
programmazione di cui al comma 1 deve indicare tutti i reclutamenti previsti in
ciascun anno, anche quelli riferiti agli ausiliari, ove previsti, da mettere in
conto per il calcolo delle percentuali di cui all'art. 3. Essa deve essere
inviata entro il 30 settembre di ogni anno allo Stato maggiore della Difesa e
per conoscenza agli altri soggetti citati all'art. 1, nonchè al Ministero del
tesoro ed al Dipartimento della funzione pubblica. Art. 3. Entità ed impiego.
1. Ferma restando l'entità numerica dei
volontari di truppa in ferma breve prevista dall'art. 7 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, i reclutamenti presso le Forze armate, ad esclusione
dell'Arma dei carabinieri, possono essere effettuati in relazione alle esigenze
fissate annualmente nella legge di bilancio. 2. I volontari in ferma breve di
cui al presente regolamento devono essere prioritariamente destinati alle unità
di pronto impiego dell'Esercito, a bordo delle unità della linea operativa della
Marina e ai reparti di pronto impiego dell'Aeronautica. 3. L'accesso alle carriere
iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle
Amministrazioni di cui all'art. 1, è riservato ai volontari in ferma breve che
ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno
tre anni nelle Forze armate, nei limiti delle vacanze di organico, secondo le
modalità previste dagli articoli 9 e 10 e le seguenti percentuali: a) Arma dei
carabinieri............... 60%; b) Guardia di
finanza................. 60%; c) Corpo militare
della Croce rossa... 100%; d) Polizia di
Stato................... 35%; e) Corpo di polizia
penitenziaria..... 50%;
f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco 35%; g) Corpo forestale
dello Stato........ 35%. 4.
L'accesso al ruolo dei volontari in servizio permanente di ogni singola Forza
armata è riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che
abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nella Forza armata
nella quale chiedono di essere immessi. 5. Le riserve previste dalla legge
24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni, per l'accesso alle carriere
iniziali delle Forze di polizia, anche mediante procedimenti concorsuali
pubblici, e quelle previste dall'art. 100, comma 3, del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, per l'accesso al Corpo di polizia penitenziaria, devono
intendersi assorbite da quelle previste dal presente regolamento.
Art. 4. Pubblicazione dei bandi
di arruolamento. 1. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 3, comma 1, le Direzioni generali del Ministero della difesa
competenti per ciascuna Forza armata all'arruolamento del personale volontario
emanano, su direttiva dello Stato maggiore della Difesa, bandi di arruolamento
di personale volontario per ferme di tre anni nelle Forze armate. 2. Nel bando di arruolamento sono
specificamente indicati i requisiti previsti per l'accesso a ciascuna delle
carriere iniziali in cui possono essere immessi i volontari al termine della
ferma triennale. Art. 5. Presentazione delle
domande e ripartizione degli aspiranti. 1. Le domande di arruolamento nelle
Forze armate in qualità di volontario in ferma breve devono contenere
l'indicazione della Forza armata nella quale l'aspirante desidera svolgere il
servizio e quella relativa alla Forza armata, alla Forza di polizia ad
ordinamento militare o civile o ad altra Amministrazione di cui all'art. 1 in
cui desidera essere immesso al termine della ferma triennale. 2. Gli aspiranti saranno ripartiti
dalla commissione tecnica interministeriale di cui all'art. 6, ed inviati ai
centri ed alle commissioni di selezione di cui al comma 3, sulla base della
preferenza espressa relativamente all'impiego al termine della ferma triennale.
I predetti centri e commissioni dispongono per l'effettuazione di una
preselezione di tipo culturale a livello nazionale o eventualmente a livello
regionale o provinciale. 3. Ai fini della selezione degli
aspiranti sono impiegati i centri e le commissioni di selezione indicati in
allegato 1 al presente regolamento. I centri e le commissioni di selezione delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle altre Amministrazioni
sono integrati da rappresentanti delle Forze armate. Art. 6. Selezione degli
aspiranti. 1. La selezione degli aspiranti per il
reclutamento in ferma triennale nelle Forze armate è effettuata in base ai
requisiti e prove concorsuali elencati in allegato 2 e con le procedure fissate
in allegato 3 al presente regolamento. 2. L'assegnazione dei volontari in
ferma breve alle Forze armate e la loro predesignazione per l'immissione nelle
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni, è
effettuata da una apposita commissione tecnica interministeriale, costituita
presso il Ministero della difesa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, tenuto conto delle graduatorie formate presso i
singoli centri e commissioni di selezione. 3. La commissione tecnica
interministeriale, presieduta da un ufficiale generale, o grado corrispondente,
nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa, è composta dai rappresentanti
dei seguenti enti:
a) Stato maggiore della Difesa; b) Stato maggiore
dell'Esercito; c)
Stato maggiore della Marina; d) Stato maggiore
dell'Aeronautica;
e) Direzione generale della leva, militarizzazione, reclutamento
obbligatorio, mobilitazione civile e corpi ausiliari; f) Direzione generale
della sanità militare;
g) Direzione generale per i sottufficiali ed i militari di truppa
dell'Esercito; h)
Direzione generale per il personale militare della Marina; i) Direzione generale
per il personale militare dell'Aeronautica; l) Comando generale
dell'Arma dei carabinieri; m) Comando generale
del Corpo della guardia di finanza; n) Ispettorato
superiore del Corpo militare della Croce rossa italiana; o) Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; p) Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia; q) Direzione generale
della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero
dell'interno; r)
Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche del Ministero per
le politiche agricole. 4.
Alla commissione sono assegnati i seguenti compiti: a) ripartire gli
ammessi al servizio volontario nelle Forze armate in funzione delle preferenze
espresse secondo una specifica programmazione annualmente disposta dallo Stato
maggiore della Difesa di concerto con gli Stati maggiori delle Forze armate,
dandone comunicazione alle direzioni generali per il personale interessate; b) predesignare il
personale ammesso alla ferma triennale, per la Forza armata, la Forza di polizia
ad ordinamento militare e civile o l'amministrazione nella quale sarà immesso al
termine della ferma in funzione dei risultati della selezione attitudinale.
Art. 7. Prolungamento della
ferma. 1. Il personale volontario ammesso alle
carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e
delle amministrazioni, che termini la ferma in anticipo rispetto alle immissioni
nei predetti organismi, viene trattenuto in servizio nelle Forze armate fino al
momento del transito nella nuova carriera nei limiti dei posti disponibili nei
contingenti già autorizzati nella legge di bilancio per l'anno di
riferimento. 2. I volontari
in ferma breve ammessi al transito nel ruolo dei volontari in servizio
permanente di una Forza armata conservano lo stato di volontari in ferma breve
per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o
dei corsi propedeutici all'immissione nel suddetto ruolo. Gli stessi, con
decreto ministeriale, sono promossi al grado di primo caporalmaggiore e gradi
corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente,
nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito formata secondo i criteri di
cui al comma 4 dell'art. 9, al termine del quarto anno di servizio.
Art. 8. Proscioglimento dalla
ferma. 1. I giovani ammessi alla ferma
volontaria triennale possono rassegnare le dimissioni entro sessanta giorni
dalla data in cui hanno contratto tale ferma. Se conservano obblighi militari,
devono completarli nella Forza armata nelle cui liste di leva sono
iscritti. 2. I volontari in
ferma breve sono prosciolti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7
agosto 1990, n. 241:
a) a domanda, per gravi e comprovati motivi, successivamente ai primi
sessanta giorni di servizio; b) d'autorità: 1) per
permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli
incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione; 2) per
protratto, insufficiente rendimento nel corso della ferma; 3) per
grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare
stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382; 4) per
perdita dei requisiti di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni; c) d'ufficio: 1) per
perdita del grado; 2) per
condanna penale per delitti non colposi; 3) per
inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il
periodo della ferma. Art. 9. Avanzamento dei
volontari e immissione nel servizio permanente delle Forze armate.
1. I volontari in ferma breve possono
conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi riportati nella tabella A in
allegato 4 al presente regolamento, nel rispetto delle esigenze ordinative delle
Forze armate. 2. L'immissione
dei volontari in ferma breve nei ruoli dei volontari in servizio permanente
della stessa Forza armata nella quale svolgono la ferma triennale è predisposta
dalle competenti direzioni generali, nei limiti dei posti annualmente
disponibili, sulla base di apposita graduatoria di merito elaborata dalla
rispettiva commissione per l'immissione dei volontari nelle Forze armate,
secondo i criteri previsti dal comma 4. 3. Le commissioni per l'immissione
di volontari nelle rispettive Forze armate, sono presiedute da un ufficiale
generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della
Difesa, e sono composte da due membri in rappresentanza, rispettivamente, dello
Stato maggiore e della direzione generale del personale della Forza armata di
appartenenza. 4. Le
commissioni formano, con frequenza annuale, le graduatorie per l'immissione
nelle rispettive Forze armate dei volontari che hanno terminato la ferma secondo
i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali criteri tengono conto
dei seguenti titoli:
a) graduatoria di ammissione alla ferma breve; b) attitudini e
rendimento durante il servizio svolto nella ferma breve; c) qualità morali e
culturali; d)
esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati; e) numero e tipo delle
specializzazioni/abilitazioni conseguite; f) titolo di studio
e/o titolo professionale posseduti. Art. 10. Immissione dei
volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni. 1. L'immissione dei volontari nelle
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle Amministrazioni di cui
all'art. 1 è predisposta dalle commissioni per l'immissione dei volontari nelle
Forze di polizia e nelle amministrazioni, sulla base della programmazione
quadriennale di cui all'art. 2 e secondo i criteri stabiliti dai propri
regolamenti interni. Tali criteri tengono conto dei titoli indicati nell'art. 9,
comma 4. 2. Le commissioni
per l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e
civile e nelle amministrazioni sono presiedute da un ufficiale generale, o grado
corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa e sono composte
da due membri, in rappresentanza, rispettivamente, della direzione generale del
personale della Forza armata di appartenenza e della Forza di polizia ad
ordinamento militare e civile e amministrazione di immissione. 3. Le domande devono essere
presentate entro il secondo anno della ferma triennale, a conferma della
preferenza espressa in materia al momento dell'arruolamento nelle Forze armate.
Nell'ultimo semestre della ferma triennale, le commissioni per l'immissione dei
volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni disporranno, a cura delle amministrazioni interessate, una
verifica del mantenimento dei previsti requisiti psico/fisici e di quelli di cui
all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni. 4.
L'ammissione alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e civile e delle amministrazioni avviene comunque dopo il termine della
ferma triennale contratta e dà luogo alla perdita del grado eventualmente
rivestito durante il servizio nelle Forze armate. 5. Nel caso in cui il numero dei
volontari in ferma breve risulti insufficiente a ricoprire tutti i posti
stabiliti dalla programmazione di cui al comma 1, le Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e le amministrazioni conferiscono i posti
disponibili mediante i reclutamenti ordinari secondo le disposizioni di legge in
vigore per ciascuna amministrazione. Art. 11. Decorrenza.
1. Le Forze di polizia ad ordinamento
militare e civile e le Amministrazioni devono rendere disponibili per il
personale volontario congedato senza demerito le percentuali di posti, di cui
all'art. 3, comma 3, a decorrere dal 1º luglio 1997. Art. 12. Personale in servizio
ed in congedo. 1. Il personale in ferma di leva
prolungata, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre
1993, n. 537, che abbia già ultimato la ferma triennale senza demerito, può
presentare domanda di immissione nelle Forze di polizia ad ordinamento militare
e civile e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 e non si applicano nei suoi
confronti i limiti temporali di cui al comma 3 dell'art. 10. 2. Analoga domanda può essere
presentata, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, dai militari in ferma di leva prolungata, congedati senza demerito,
che abbiano terminato almeno la ferma triennale. 3. Il personale in ferma di leva
prolungata, reclutato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
successivamente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n.
537, durante il secondo anno di servizio può presentare domanda per
l'immissione, al termine della ferma triennale, nelle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di cui all'art. 1. 4. Le Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e le amministrazioni interessate sottoporranno i
candidati alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri centri e
commissioni di selezione. 5.
I candidati dovranno risultare in possesso dei requisiti elencati in allegato 2,
fatta eccezione per il limite di età che è elevato nei limiti previsti dai
rispettivi ordinamenti. 6. Il
personale delle Forze armate in ferma di leva prolungata od in congedo, ammesso
alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile
e delle amministrazioni di cui all'art. 1, perde il grado eventualmente
rivestito al momento del transito nella nuova carriera. Art. 13. Personale da reclutare.
1. Nelle more della prima incorporazione
di volontari in ferma breve in applicazione del presente regolamento, le Forze
armate sono autorizzate a reclutare personale volontario ai sensi della legge 24
dicembre 1986, n. 958. A tale personale si applicano le norme di stato ed
avanzamento previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
attuazione della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli,
modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate e dal presente regolamento. 2. Al termine della ferma
triennale, tale personale può partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli
dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle necessità
organiche della Forza armata di appartenenza. Allegato 1
(previsto dall'art. 5, comma 3)
CENTRI E COMMISSIONI DI SELEZIONE Centri di selezione
dell'Esercito.............................. n. 1 Centri di selezione della
Marina...............................
n. 2 Centro di selezione dell'Aeronautica........................... n. 1 Centro di selezione dell'Arma dei
CC. ......................... n. 1
Centro di selezione della Guardia di finanza................... n. 1 Commissione di selezione della
Polizia di Stato................ n.
1 Centro di selezione del Corpo di polizia penitenziaria......... n. 1 Commissione di selezione del C.F.S.
........................... n. 1
Centro di selezione del Corpo dei VV.FF. ...................... n. 1 Allegato 2
(Previsto dall'art. 6, comma
1) PROFILO PER L'AMMISSIONE ALLA FERMA VOLONTARIA TRIENNALE Requisiti di stato civile: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e
politici; c) assenza di
condanne, di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi, di
provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o di espulsione dai Corpi
militarmente organizzati, nonchè l'assenza di misure di prevenzione; d) età compresa tra i 17 ed i 22
anni. Requisiti psico/fisici:
a) profilo/idoneità psico/fisico previsto per l'impiego nella Forza
armata in qualità di volontario in servizio permanente, nella Forza di polizia a
ordinamento militare o civile o nella amministrazione di futura destinazione
(per gli aspiranti all'arruolamento nella Marina militare saranno compiuti
ulteriori accertamenti tendenti a stabilire l'attitudine al servizio in
Marina); b) esito negativo
dei tests sierologici per l'accertamento della tossicodipendenza. Requisiti
psico-attitudinali: quelli
previsti per l'impiego nella Forza armata, nella Forza di polizia a ordinamento
militare o civile o nella amministrazione di futura destinazione. Requisiti
culturali: a) possesso del
titolo di studio conferito dalla scuola dell'obbligo; b) superamento delle prove per la
verifica del livello culturale. Requisiti morali e di condotta: quelli di cui all'art. 41, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
Allegato (previsto dall'art. 6, comma 1)
Per la selezione degli aspiranti
all'arruolamento volontario nelle Forze armate si adotta la seguente
procedura: a)
effettuazione di una prova di preselezione a carattere culturale da parte di
tutti i candidati in possesso dei requisiti di stato civile e culturali; b) effettuazione,
presso i centri e le commissioni di selezione, per tutti gli aspiranti che hanno
superato la prova di preselezione, degli accertamenti di idoneità
psico-fisico-attitudinale ed attribuzione a ciascun candidato del relativo
profilo; c)
trasmissione dei risultati della selezione alla commissione tecnica
interministeriale;
d) compilazione da parte della commissione tecnica interministeriale di
graduatorie nazionali per ogni singola Forza di polizia a ordinamento militare o
civile o amministrazione in base alle quali vengono effettuati i reclutamenti,
tenendo conto delle immissioni previste, aumentate di una entità percentuale,
uguale per ogni graduatoria, stabilita dalla commissione tecnica
interministeriale per conseguire un gettito totale del reclutamento degli idonei
riportato nel bando. Allegato 4 Caporale Comune di 1^a classe
Non prima del compimento del 3º mese Aviere scelto
dall'incorporazione Caporal maggiore Sottocapo
Non prima del compimento del 18º mese 1º Aviere
dall'incorporazione
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