
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE
Decreto del Presidente
della Repubblica 04.11.1979, n° 691
(in Gazz. Uff., 12 gennaio, n. 11).
Preambolo
Articolo 1
Scopo e natura del sistema di
rappresentanza
Il presente regolamento detta norme in
materia di rappresentanza militare per l'attuazione degli articoli 18 e 19 della
legge n. 382/78. Viene in tal modo istituito un sistema di rappresentanza
attraverso il quale, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, e fermo
restando che la cura degli interessi del personale militare rientra fra i doveri
di ogni comandante, il personale militare esprime pareri, formula richieste ed
avanza proposte, prospettando istanze di carattere collettivo, in riferimento
alle materie di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10. Tale sistema favorisce,
nell'ambito interforze e all'interno di ciascuna forza armata e corpo armato, lo
spirito di partecipazione e di collaborazione e contribuisce a mantenere elevate
le condizioni morali e materiali del personale militare nel superiore interesse
dell'Istituzione. Esso è un
istituto dell'ordinamento militare ed è articolato in organi collegiali a
carattere elettivo, collocati presso appropriati comandi specificati nei
successivi articoli 4, 5 e 6.
Articolo 2
Articolazione del sistema di
rappresentanza
Il sistema di rappresentanza per il
personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza si articola nei seguenti
organi: il
<<consiglio centrale di rappresentanza>> (Cocer); i <<consigli
intermedi di rappresentanza>> (Coir); i <<consigli di
base di rappresentanza>> (Cobar).
Articolo 3
Articolo 3. Suddivisione del
personale ai fini della rappresentanza
Ai fini della rappresentanza il
personale è suddiviso nelle seguenti categorie: categoria
<<A>>: ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in
ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio; categoria
<<B>>: sottufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, in
rafferma, trattenuti o richiamati in servizio; categoria
<<C>>: volontari (allievi ufficiali delle accademie militari,
allievi della scuola militare <<Nunziatella>>, allievi
sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuativo e in ferma
volontaria -- compresi gli allievi carabinieri e gli allievi finanzieri -- o in
rafferma); per i militari di
leva: categoria
<<D>>: ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di
prima nomina;
categoria <<E>>: militari e graduati di truppa in servizio di
leva, compresi gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e
gli allievi carabinieri ausiliari.
Articolo 4
Composizione del Cocer
Il Cocer è costituito dai rappresentanti
delle categorie <<A>>, <<B>> e <<C>>. Il Cocer è articolato nelle
seguenti sezioni e commissioni: a) sezione Esercito,
sezione Marina, sezione Aeronautica, sezione Carabinieri, sezione Guardia di
finanza; b)
commissioni interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali e volontari). Il Cocer è composto come da
tabella A annessa al presente regolamento. La composizione indicata deve
essere modificata in relazione alle variazioni della forza effettiva con decreto
del Ministro della difesa di concerto con quello delle finanze in occasione
dell'indizione delle elezioni di cui all'art. 15.
Articolo 5
Composizione e collocazione dei
Coir
I Coir sono costituiti da rappresentanti
delle categorie <<A>>, <<B>>, <<C>>,
<<D>> ed <<E>>. La collocazione e la composizione
dei Coir sono quelle risultanti dalla tabella B, annesso 2 al presente
regolamento.
Articolo 6
Composizione e collocazione dei
Cobar
I Cobar sono costituiti da
rappresentanti delle categorie <<A>>, <<B>>,
<<C>>, <<D>> ed <<E>> presenti ai livelli di
seguito indicati. I criteri
da adottare per la determinazione della composizione numerica dei Cobar sono
riportati nella tabella C annesso 3 al presente regolamento. I Cobar sono collocati presso le
<<unità di base>> con il criterio di affiancarli ad una autorità
gerarchica che abbia la competenza per deliberare in ordine ai problemi di
carattere locale. Le unità di
base interforze sono stabilite, secondo la competenza, dal capo di stato
maggiore della Difesa o dal segretario generale della Difesa, che stabiliscono
anche a quali alti comandi di forza armata ciascuna unità di base interforze è
collegata ai fini della rappresentanza. Per gli enti direttamente
dipendenti dal Ministro della difesa, le rispettive unità di base saranno
stabilite dallo stesso Ministro.
Ove non sia possibile individuare le citate unità di base interforze, per
la ridotta entità del personale degli enti o per la loro dislocazione, le
suddette autorità dovranno stabilire a quali organi di base delle singole Forze
armate il personale di tali enti dovrà collegarsi ai fini della
rappresentanza. Le unità di
base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei carabinieri e della
guardia di finanza sono stabilite dai rispettivi capi di stato maggiore di forza
armata e comandanti generali, di massima, al livello di complesso
infrastrutturale (purchè l'unità ivi accantonata non sia inferiore al
battaglione), nave, base aerea o navale o unità equivalenti, salvo casi
particolari che richiedano una diversa collocazione. Con lo stesso provvedimento le
suddette autorità indicano l'alto comando al quale ciascuna unità di base è
collegata ai fini della rappresentanza. Quando l'attuazione delle norme di
cui al precedente secondo comma, per l'elevato numero di votanti o per la loro
dislocazione, comporta procedure elettorali incompatibili con le esigenze di
servizio o con la diretta conoscenza degli eleggibili, i capi di stato maggiore,
il segretario generale della Difesa ed i comandanti generali, al fine di
rispettare il principio fiduciario nella scelta, possono regolare lo svolgimento
delle operazioni di voto mediante: elezioni preliminari
anche se non estese a tutte le categorie -- con voto diretto, nominativo e
segreto nell'ambito delle unità elementari -- per la designazione di candidati
alla elezione definitiva, nella misura di uno per ogni cinquanta elettori o
frazione di cinquanta;
elezione definitiva -- con voto diretto, nominativo e segreto nell'ambito
dell'unità di base -- dei delegati presso i Cobar con scelta effettuata nella
rosa dei candidati designati nelle elezioni preliminari.
Articolo 7
Cobar per frequentatori di
istituti di formazione
Presso istituti -- accademie, scuole,
collegi -- e reparti che svolgono corsi di istruzione a carattere formativo,
vengono istituiti, di norma, dei Cobar speciali per frequentatori. Tali Cobar-allievi si intendono in
aggiunta ai Cobar cui fa capo il personale del quadro permanente degli istituti
e reparti interessati. Il
personale allievo dà luogo, con gli stessi criteri indicati per gli altri Cobar,
a rappresentanze delle varie categorie presenti, con validità limitata al
livello di base ed alla permanenza del suddetto personale presso gli istituti e
reparti; il mandato ha la durata del corso e non può comunque superare il
periodo di un anno. I capi di
stato maggiore della Difesa e di forza armata nonchè i comandanti generali
stabiliscono presso quali istituti e reparti di propria competenza debbano
essere istituiti i Cobar-allievi e dispongono per le elezioni da effettuarsi con
le procedure previste dalla parte III nel presente regolamento, per quanto
applicabili.
Articolo 8
Generalità
Gli organi del sistema di rappresentanza
sono competenti a trattare due ordini di problemi: quelli relativi alle
questioni che per la loro importanza e complessità devono comunque essere
trattati dal Cocer e quelli relativi alle istanze di carattere collettivo e di
natura locale che possono trovare soluzione attraverso il solo rapporto fra le
sezioni di forza armata o corpo armato, gli organi intermedi e gli organi di
base della rappresentanza e le autorità militari competenti. La natura specifica delle materie
che rientrano per legge nelle competenze degli organi di rappresentanza è
richiamata negli articoli che seguono. Sono comunque escluse le materie
concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore
logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale o l'impiego del
personale.
Articolo 9
Competenze del Cocer
Il Cocer formula pareri, proposte e
richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o
regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela -- di natura
giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale -- dei
militari. Qualora i problemi
trattati riguardino il servizio di leva, il Cocer deve sentire in merito i
militari di leva che vengono eletti negli organi intermedi.
Articolo 10
Competenze comuni a tutti gli
organi di rappresentanza
Gli organi della rappresentanza oltre
alle competenze di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento hanno la
funzione di prospettare alle autorità gerarchiche competenti le istanze di
carattere collettivo relative ai seguenti campi di interesse: a) conservazione dei
posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale,
inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio
militare; b)
provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e
per cause di servizio;
c) attività assistenziali, culturali, ricreative, di educazione civica e
di promozione sociale, anche a favore dei familiari; d) organizzazione
delle sale convegno e delle mense; e) condizioni
igienico-sanitarie; f) alloggi.
Articolo 11
Particolari competenze dei Coir
e dei Cobar
L'amministrazione militare, unica
competente a mantenere rapporti con le regioni, le provincie e i comuni, può
avvalersi a tal fine, anche su richiesta degli organi di rappresentanza,
dell'apporto dei Coir e dei Cobar per la trattazione dei provvedimenti da
adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di
promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari. In tal caso, l'amministrazione
militare illustra preventivamente ai delegati dei consigli di rappresentanza che
possono essere autorizzati di volta in volta a mantenere tali rapporti, gli
argomenti da trattare.
Articolo 12
Facoltà e limiti del mandato
I militari eletti quali delegati
rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli dei quali fanno
parte. Tutte le operazioni
inerenti le rappresentanze militari sono svolte dal personale <<per motivi
di servizio>>. Il
mandato, il cui esercizio è limitato alle attività previste dal presente
regolamento, non esime i delegati dai doveri derivanti dal proprio stato di
militare. I membri dei
consigli della rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le
funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si
renda necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non
altrimenti assolvibili. Ai
singoli delegati nella loro qualità di componenti dell'organo di rappresentanza,
è vietato: a)
formulare pareri e proposte o avanzare richieste e istanze che esulino dalle
materie e dai campi di interesse indicati dall'art. 19 della legge 11 luglio
1978, n. 382; b)
rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività
di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza; c) avere rapporti di
qualsiasi genere con organismi estranei alle forze armate, salvo quanto disposto
dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 e dal presente regolamento; d) svolgere attività
che, ai sensi della legge 11 luglio 1978, n. 382 o del presente regolamento,
sono devolute alle competenze collegiali del consiglio di appartenenza; e) promuovere e
raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attività di
rappresentanza;
f) assumere iniziative che possano infirmare l'assoluta estraneità delle
forze armate alle competizioni politiche. Ai delegati deve comunque essere
garantita libertà di opinione nell'espletamento dei compiti connessi con lo
specifico incarico, fermo restando che l'inosservanza delle norme contenute
nella legge 11 luglio 1978, n. 382 e nel presente regolamento è considerata a
tutti gli effetti grave mancanza disciplinare.
Articolo 13
Durata del mandato
Il mandato è conferito con la
proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente
regolamento; esso ha la seguente durata: per i militari delle
categorie <<A>> (ufficiali) e <<B>> (sottufficiali): due
anni; per i
militari della categoria <<C>> (volontari): due anni per i volontari
dei corpi armati e sei mesi per i volontari delle Forze armate; per i militari della
categoria <<D>> ed <<E>>: sei mesi; per i militari dei
Cobar speciali: durata del corso. Il mandato non può comunque superare il
periodo di un anno. Il
militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato, con
determinazione del comandante dell'unità di base, per una delle seguenti
cause: a)
cessazione dal servizio;
b) passaggio ad altra categoria; c) trasferimento; d) perdita di uno o
più requisiti per l'eleggibilità previsti dall'art. 19; e) aver riportato,
durante il mandato anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 19, lettera
b), due consegne di rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza
militare; f)
dimissioni volontarie. I
trasferimenti dei delegati, non conseguenti all'applicazione di altre leggi
vigenti, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati
con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il
trasferimento, appartiene. I
delegati presso i Cocer se trasferiti ad unità ed enti nazionali dislocati sul
territorio nazionale, continuano a far parte del consiglio stesso. I delegati presso i Coir, se
trasferiti, continuano a far parte dei consigli stessi soltanto se sono stati
assegnati ad un reparto o ente collegato ai fini della rappresentanza al comando
presso il quale è costituito il Coir di cui sono membri. A coloro che cessano
anticipatamente dal mandato subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo
residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella
graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti.
Articolo 14
Rapporti tra i delegati nel
corso delle riunioni
Il delegato più elevato in grado o più
anziano di ciascun organo di rappresentanza assume l'incarico di
presidente. Nel Cocer le
riunioni sono presiedute: quelle di categoria,
dal più elevato in grado o più anziano della rispettiva categoria; quelle di sezione di
forza armata o corpo armato, dal più elevato in grado, o, a parità di grado, dal
più anziano. In tutti gli
organi di rappresentanza in assenza del presidente, le relative funzioni sono
esercitate dal vice presidente vicario che si identifica nel delegato più
elevato in grado o, a parità di grado, più anziano presente alle riunioni. Il presidente, nell'ambito delle
sue competenze, dirige le riunioni avvalendosi dei poteri ed esercitando i
doveri conferitigli dal regolamento interno. Il presidente ha il dovere di
mantenere l'ordine durante le riunioni e deve informare le autorità gerarchiche
competenti delle infrazioni disciplinari commesse dai delegati, anche al fine
della loro cessazione dal mandato, secondo quanto stabilito dall'art. 13,
lettera e). Tutti i membri
degli organi della rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni
impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi.
Articolo 15
Gradi successivi delle votazioni
e calendario delle elezioni
I militari delle categorie
<<A>>, <<B>>, <<C>>, <<D>> ed
<<E>> presenti presso ciascuna unità di base individuata ai sensi
dell'art. 6, eleggono -- con voto diretto, nominativo e segreto e con le
modalità di cui ai successivi articoli -- propri rappresentanti presso i
corrispondenti Cobar. I
rappresentanti nei Cobar delle categorie <<A>>, <<B>>,
<<C>>, <<D>> ed <<E>> eleggono nel proprio
ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai
successivi articoli, i membri dei corrispondenti Coir. I rappresentanti nei Coir delle
categorie <<A>>, <<B>> e <<C>> eleggono nel
proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui
ai successivi articoli, i membri del Cocer. I rappresentanti nei Coir delle
categorie <<D>> ed <<E>> eleggono nel proprio ambito i
delegati a partecipare alla riunione annuale, indetta dal Ministro della difesa,
prevista dall'art. 19 della legge n. 382/78. Prima della scadenza del mandato
biennale, il Ministro della difesa, di concerto con quello delle finanze, indice
le elezioni da effettuare nel corso del successivo biennio: a) stabilendo un arco
di tempo, di almeno dieci giorni, entro il quale devono essere eletti i
rappresentanti nei Cobar; b) fissando le date
per le elezioni dei Coir e del Cocer, con il criterio che tali elezioni devono
essere intervallate dai dieci ai quindici giorni rispetto alle elezioni del
livello inferiore.
Articolo 16
Posti votazione
Per ogni elezione il comandante (o
responsabile dell'ente, indicato sempre con la dizione
<<comandante>>), al cui livello è collocato il consiglio da
eleggere, stabilisce, in relazione alla entità e alla dislocazione dell'unità o
ente interessato, il numero e l'ubicazione dei <<posti votazione>>,
da organizzare nell'interno di infrastrutture militari, dandone comunicazione,
con congruo anticipo, negli albi dei comandi interessati. Se previsti più posti votazione il
comandante stabilisce quello che deve assumere funzioni di <<posto n.
1>>. Nell'ambito dei
locali destinati alla votazione si deve garantire, con appositi accorgimenti, la
segretezza del voto. Gli
scrutatori: a)
devono essere nel numero minimo di tre compreso il presidente, fermo restando
che ogni categoria deve avere almeno uno scrutatore ; b) sono sorteggiati,
ad eccezione del presidente che è designato dal comandante, fra gli elettori di
ciascun posto votazione, con esclusione degli analfabeti; c) si riuniscono, nei
locali assegnati per le elezioni, all'orario fissato per l'inizio delle
operazioni di voto. Gli eventuali assenti vengono sostituiti dal presidente con
altrettanti elettori della stessa categoria. Il comandante provvede a far
consegnare, in tempo utile, al presidente: l'elenco degli
elettori; tre
elenchi degli eleggibili, di cui uno da affiggere nel posto votazione; una copia del presente
regolamento; le
urne elettorali ed un congruo numero di schede elettorali di colore diverso a
seconda delle varie categorie di militari chiamati alle elezioni, nonchè di
matite. Il presidente sigilla
le urne, autentica con la propria firma le schede e dichiara aperta la
votazione.
Articolo 17
Modalità di carattere generale
per la votazione e lo scrutinio
Il militare ha il dovere di partecipare
alle elezioni della rappresentanza.
L'elettore:
vota soltanto nel posto in cui è iscritto, fermo restando che deve essere
assicurata la presenza di almeno due scrutatori; riceve dal presidente,
previa presentazione, se richiesto, di un documento di identità, una scheda
autenticata; si
reca da solo nel luogo opportunamente predisposto e scrive sulla scheda il
cognome e, eventualmente, anche il nome dell'eleggibile e degli eleggibili
prescelti della propria categoria; piega la scheda e la
consegna chiusa al presidente che la deposita nell'urna mentre uno scrutatore
attesta l'avvenuta votazione firmando, a fianco del nome dell'elettore,
nell'apposito elenco. I posti
di votazione sono forniti di tante urne quante sono le categorie dei delegati da
eleggere e le schede elettorali sono di colore diverso per ciascuna categoria di
elettori. Il posto di
votazione è aperto fino ad esaurimento delle operazioni di voto; comunque il
comandante determina l'ora di chiusura, assicurando un minimo di 8 ore
continuative di votazione. Al
termine delle operazioni di voto, il presidente accerta il numero di coloro che
hanno votato ed inizia subito le operazioni di scrutinio che devono essere
ultimate senza interruzioni.
Per lo spoglio, il presidente estrae le schede una alla volta, verifica
la validità del voto e ne dà lettura ad alta voce mentre almeno due scrutatori
annotano il numero dei voti riportati da ciascun eleggibile. Le schede sono nulle se sprovviste
di autentica, oppure se presentano scritture o segni estranei alla votazione
stessa. Le preferenze
indicate in eccedenza al numero degli eleggibili sono considerate nulle. Sono anche nulle nella parte in
cui eventualmente indichino nominativi estranei a quelli eleggibili per ciascuna
categoria.
Articolo 18
Norme a carattere generale per
la documentazione delle operazioni di voto, la formazione delle graduatorie e la
proclamazione degli eletti.
Il presidente di ciascun posto di
votazione, al termine delle operazioni di scrutinio, redige un verbale, in
duplice copia, come da modello annesso 4. Se sono previsti più posti di
votazione, i rispettivi presidenti consegnano: al presidente del
<<posto n. 1>>, una copia del verbale; al comandante, un
plico contenente l'altra copia del verbale e tutto il carteggio impiegato,
comprese le schede non utilizzate.
Il presidente del <<posto n. 1>>, in presenza degli
scrutatori del posto medesimo, quando è in possesso di tutti gli elementi: a) somma i voti
ottenuti da ciascun eleggibile nei singoli posti; b) compila le
graduatorie degli eleggibili per ogni categoria, dando la precedenza al più
elevato in grado o al più anziano in caso di parità dei voti raccolti; c) redige un verbale
riepilogativo, come da modello annesso 4, con le graduatorie di cui sopra,
riportando accanto al nominativo dei primi, sino alla concorrenza di quelli da
eleggere, la parola: eletto.
Il verbale, con tutto il carteggio relativo, viene consegnato dal
presidente del posto n. 1 al comandante. Questi, in presenza del detto
presidente, dei presidenti degli altri posti e degli scrutatori, in numero di
almeno la metà, dichiara, entro 24 ore dal termine della votazione, gli eletti e
ne redige verbale, sottoscritto da lui e da tutti i presenti, che trasmette
immediatamente al comando presso cui debbono svolgersi le elezioni di grado
superiore. Della
proclamazione degli eletti viene data adeguata pubblicità mediante affissione di
un avviso negli albi delle unità di base.
Articolo 19
Norme particolari per le
elezioni dei Cobar
Ai sensi del primo comma del precedente
art. 15, sono elettori tutti i militari in forza presso l'unità di base,
compresi quelli eventualmente distaccati per servizi collettivi in altre sedi. I
militari che prestino isolatamente servizio presso altra unità di base sono
elettori in quest'ultima. Nel
caso di elezioni preliminari, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome
ed, eventualmente, anche il nome di un solo candidato della propria unità
elementare. Nel caso di
elezioni definitive, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome ed,
eventualmente, anche il nome di un numero di eleggibili non superiore ai due
terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria. Sono eleggibili i militari
specificati al primo comma del presente articolo purchè in possesso dei seguenti
requisiti: a) non
essere il comandante dell'unità di base; b) non aver riportato
condanne per delitti non colposi; c) dover svolgere
almeno sei mesi di servizio, se militari di leva; d) non aver riportato
una o più punizioni di consegna di rigore per inosservanza della legge 11 luglio
1978, n. 382; e)
non trovarsi in stato di carcerazione preventiva; f) non trovarsi in
stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa; g) essere capaci di
leggere e scrivere. Per i
militari di carriera costituisce, altresì, requisito di eleggibilità il non aver
ricoperto l'incarico di rappresentante nel precedente periodo di mandato. Il comandante pubblica sugli albi,
entro il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico
degli eleggibili di ciascuna delle categorie interessate, precisando anche il
numero di quelli da eleggere.
Le schede di votazione del personale che, alla data delle elezioni, sia
distaccato in altre sedi per servizi collettivi, possono essere inviate ai
rispettivi posti votazione mediante corriere.
Articolo 20
Norme particolari per le
elezioni dei Coir
Sono elettori i militari di cui al
secondo comma dell'art. 15. Ciascun elettore non può scrivere sulla scheda un
numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere
per la propria categoria.
Sono eleggibili, per l'elezione di ciascun Coir, tutti i delegati eletti
nei corrispondenti Cobar. Il
comandante dell'ente cui è collegato il Coir da eleggere: a) stabilisce il
numero e dislocazione dei posti votazione, indicando, per ciascuno di essi, gli
elenchi dei militari elettori distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve
essere consegnata ai presidenti dei posti votazione corrispondenti e fatta
pubblicare sugli albi delle unità di base di appartenenza; b) pubblica sui
predetti albi, entro il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in
ordine alfabetico degli eleggibili di ciascuna categoria, con l'indicazione del
numero di quelli da eleggere; c) fa pervenire le
schede ai rispettivi posti votazione affidandole, chiuse in plico sigillato ad
un corriere, che lo consegni al presidente del posto di votazione e ne ritiri
ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del plico.
Articolo 21
Norme particolari per l'elezione
del Cocer
Le elezioni dei membri del Cocer sono
effettuate separatamente per ciascuna sezione di forza armata o corpo
armato. Sono elettori i
militari di cui al terzo comma dell'art. 15. Ciascun militare elettore non può
scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero
di delegati da eleggere per la propria categoria. Sono eleggibili, per ogni sezione
di forza armata o corpo armato, i delegati eletti nei corrispondenti Coir. I capi di stato maggiore di forza
armata e i comandanti generali, ciascuno per la parte di competenza: a) stabiliscono numero
e dislocazione dei posti di votazione, indicando per ognuno di essi gli elenchi
degli elettori, distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve essere
consegnata ai presidenti dei posti votazione corrispondenti e fatta pubblicare
sugli albi delle unità di base d'appartenenza; b) pubblicano sui
predetti albi, entro il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in
ordine alfabetico degli eleggibili di ciascuna categoria, con l'indicazione del
numero di quelli da eleggere; c) fanno pervenire le
schede ai rispettivi posti votazione affidandole, chiuse in plico sigillato ad
un corriere, che lo consegni al presidente del posto di votazione e ne ritiri
ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del plico. La proclamazione degli eletti nel
Cocer è fatta con dichiarazione del capo di stato maggiore della Difesa sulla
scorta dei verbali inviati dagli stati maggiori di forza armata e dai comandanti
generali. Copia di tale dichiarazione è inviata al Ministro della difesa ed a
quello delle finanze, nonchè alle autorità competenti alle variazioni
matricolari.
Articolo 22
Propaganda
Ogni eleggibile può rendere noti solo
nei luoghi militari gli orientamenti personali secondo i quali, se eletto,
intende assolvere il suo mandato.
Tale libera manifestazione del proprio pensiero deve essere svolta: a) nell'ambito
esclusivo delle competenze previste dalla legge e nel più assoluto rispetto
delle norme disciplinari; b) nei dieci giorni
che precedono la data di svolgimento delle elezioni; c) con esposizioni
verbali o scritte, secondo le norme previste nel presente articolo. Gli eleggibili hanno la facoltà di
esporre le proprie idee in forma scritta, a mezzo di volantini da stampare con
criteri di uniformità a cura dell'amministrazione militare, la quale dovrà
altresì garantirne la distribuzione in tutte le infrastrutture militari
interessate nel numero necessario per l'affissione in apposite bacheche. Tale norma non si applica per le
elezioni preliminari. Non è
consentita la utilizzazione di altro materiale, e in particolare di cartelloni,
films, diapositive, scritte murali ecc. Nel caso vi si faccia ricorso, sarà cura
dei comandanti disporne l'eliminazione. Gli eleggibili ai Cobar possono,
altresì, manifestare oralmente il proprio pensiero nel corso di una adunata
unica di categoria, da tenersi non oltre tre giorni prima delle elezioni.
L'adunata è convocata dal comandante in appositi locali e al di fuori
dell'orario di servizio. Il
comandante, o un suo delegato, apre l'adunata, facendo deliberare la durata
degli interventi di ciascun oratore.
Articolo 23
Natura e iniziativa
dell'attività
L'attività del sistema di rappresentanza
al livello di base è rivolta ai problemi collettivi di carattere locale che,
nella maggioranza dei casi, possono trovare soluzione per intervento o autonoma
decisione dell'autorità militare dello stesso livello. I Cobar possono altresì
individuare e trattare problemi che per natura o vastità del campo d'interesse
meritino di essere portati all'attenzione dei livelli superiori del sistema di
rappresentanza. L'attività
dei Cobar è normalmente promossa dai contatti diretti che i militari della
corrispondente unità di base possono prendere con uno o più membri del
Cobar. L'attività può anche
essere promossa, per la formalizzazione di pareri su specifici argomenti, da
parte del Coir corrispondente o dal comando dell'unità di base.
Articolo 24
Procedure
Le conclusioni alle quali perviene un
Cobar, redatte in apposito verbale, vengono presentate dal presidente, assistito
dal comitato di presidenza, al comandante dell'unità di base
corrispondente. Ove il
verbale non sia stato approvato all'unanimità, devono essere riportati anche i
pareri di minoranza. Il
comandante risponde entro il termine di un mese motivando ogni eventuale mancato
accoglimento. In assenza di
risposta, o ritenendo comunque il Cobar che la materia sia meritevole di
ulteriore esame, la questione può essere sottoposta al Coir corrispondente. Fatte salve le esigenze di
servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle presenti procedure e
per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza vengono concordate
dal Cobar con il comandante dell'unità di base corrispondente, con particolare
riguardo alle date, alla sede ed alla durata delle riunioni. I rapporti con il Coir
corrispondente, anche per iniziative di carattere informativo, sono disciplinati
dal regolamento interno. Di
tali rapporti il comando corrispondente è tenuto informato con copia della
relativa documentazione.
Articolo 25
Natura e iniziativa
dell'attività
L'attività dei Coir è rivolta ai
problemi inerenti la rappresentanza che possono essere risolti dall'alto comando
corrispondente. Tale attività
può essere generata dalla necessità di coordinare questioni similari di
carattere locale che interessano vari Cobar corrispondenti, oppure dall'esame di
questioni che non sono state risolte al livello di base. Nel corso dei lavori, i Coir
possono individuare problemi che, per natura o vastità del campo di interesse,
meritano di essere portati all'attenzione del Cocer. L'attività di un Coir può anche
essere promossa, per la formulazione di pareri, da parte del Cocer o dell'alto
comando corrispondente. I
Coir possono richiedere il parere di uno o più Cobar corrispondenti.
Articolo 26
Procedure
Le conclusioni alle quali perviene un
Coir vengono presentate per iscritto, con apposito verbale, all'alto comando
corrispondente. Tale verbale,
ove non sia stato approvato all'unanimità, deve riportare anche i pareri di
minoranza. L'alto comando
risponde entro il termine di un mese, motivando ogni eventuale mancato
accoglimento. In assenza di
risposta o ritenendo comunque il Coir che la materia sia meritevole di ulteriore
esame, la questione può essere sottoposta al Cocer per il tramite della sezione
interessata. Fatte salve le
esigenze di servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle presenti
procedure e per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza vengono
concordate dal Coir con l'alto comando corrispondente, con particolare riguardo
alle date, alla sede ed alla durata delle riunioni. I rapporti con i Cobar
corrispondenti e con il Cocer, anche per iniziative di carattere informativo,
sono disciplinati dal regolamento interno. Di tali rapporti, l'alto comando
corrispondente viene tenuto informato con copia della relativa documentazione.
Articolo 27
Natura e iniziativa
dell'attività
L'attività del Cocer è rivolta alla
formulazione di pareri, di proposte e di richieste sulle materie che formano
oggetto di norme legislative o regolamentari, così come precisato all'art. 19,
commi quarto e ottavo, della legge n. 382/78. Tale attività può essere promossa
dai membri del Cocer stesso o dall'autorità gerarchica, ovvero dal Coir. Il Cocer può inoltre essere
chiamato ad esaminare istanze portate alla sua attenzione da un Coir, per il
tramite della sezione competente, a causa dell'interesse che rivestono o perchè
non hanno trovato soluzione.
Il Cocer può, in particolari casi, richiedere il parere di uno o più
Coir.
Articolo 28
Procedure
Le conclusioni alle quali perviene il
Cocer in merito a questioni a carattere interforze vengono presentate per
iscritto con apposito verbale, al capo di stato maggiore della Difesa. Tale verbale, ove non sia stato
approvato all'unanimità, deve riportare anche i pareri di minoranza. Il capo di stato maggiore della
Difesa risponde entro il termine di due mesi, motivando ogni eventuale mancato
accoglimento. In assenza di risposta, o ritenendo comunque il Cocer che una
questione sia meritevole di ulteriore esame, essa viene portata all'attenzione
del Ministro della difesa.
Quando si tratta di materia che riguarda una singola forza armata o corpo
armato, la sezione del Cocer interessata esamina autonomamente il problema ed il
relativo presidente ne consegna le conclusioni al rispettivo capo di stato
maggiore o comandante generale.
Il capo di stato maggiore di forza armata o comandante generale risponde
entro il termine di due mesi motivando ogni eventuale mancato accoglimento. In assenza di risposta o ritenendo
comunque la sezione che la questione sia meritevole di ulteriore esame, essa
viene sottoposta al presidente del Cocer che adisce il Ministro della difesa;
ove la questione riguardi esclusivamente la Guardia di finanza il presidente del
Cocer delega il presidente di sezione ad adire direttamente il Ministro delle
finanze. Quando si tratta di
materia che riguarda una singola categoria di personale, la questione viene
esaminata dalla commissione interessata il cui presidente ne sottopone al Cocer
le conclusioni. Quando si
tratta di materia che riguarda il servizio di leva il Cocer sente, con le
modalità previste dal regolamento interno, i delegati della categoria
<<D>> ed <<E>> eletti nei Coir. Il Cocer può essere ascoltato, a
sua richiesta, dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due
Camere ai sensi dell'art. 19, comma quinto, della legge n. 382/78.
Articolo 29
Validità delle norme
Le norme contenute nella presente parte
V, dall'art. 30 all'art. 25, disciplinano il funzionamento degli organi di
rappresentanza militare, fino all'entrata in vigore del regolamento interno
previsto dall'art. 20, comma terzo, della legge n. 382/78. Esse continueranno ad applicarsi
per i casi eventualmente non disciplinati dal predetto regolamento interno.
Articolo 30
Comitato di presidenza
Nell'ambito di ciascun consiglio di
rappresentanza è costituito un comitato di presidenza composto dal presidente e
dai delegati, uno per ciascuna categoria, eletti a tale carica. Il presidente di ciascun organo di
rappresentanza designa il segretario scegliendolo fra i membri del comitato di
presidenza. Nell'ambito del
Cocer si formano, con criteri analoghi, comitati di presidenza delle sezioni di
forza o corpo armato o di commissioni interforze di categoria.
Articolo 31
Attribuzioni del
presidente e del comitato di presidenza
Il presidente convoca il consiglio ed il
comitato di presidenza, dirige la discussione e ne assicura l'ordinato
svolgimento. Il comitato di
presidenza è organo esecutivo del consiglio di rappresentanza per la redazione
degli atti e per gli adempimenti conseguenti alle decisioni prese dal consiglio
stesso. Il comitato di
presidenza stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, provvedendo ad
inserirvi quegli argomenti richiesti da almeno un quinto del consiglio e,
d'intesa con il comandante, fissa la data delle stesse. Tutti i membri degli organi della
rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal
presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi.
Articolo 32
Attribuzioni del segretario
Il segretario redige il verbale delle
riunioni, tiene nota dei delegati iscritti a parlare, dà lettura dei processi
verbali e, su richiesta del presidente, di ogni altro atto o documento che debba
essere comunicato al consiglio.
In caso di necessità il presidente può chiamare uno o più delegati
presenti in aula ad esercitare le funzioni di segretario.
Articolo 33
Riunioni degli organi di
rappresentanza
Gli organi di rappresentanza sono
convocati dal loro presidente di sua iniziativa oppure a richiesta di un quinto
dei delegati. Il presidente
stabilisce l'ordine del giorno, indicandovi la data, l'ora e il luogo
dell'adunanza, nonchè gli argomenti da trattare e lo comunica a ciascun delegato
almeno tre giorni prima della adunanza, salvo casi d'urgenza. La data della adunanza sarà
concordata, per i Cobar, tra il presidente e il comandante della unità di base;
per i Coir, tra il presidente e il corrispondente alto comando. Le adunanze avranno luogo, di
regola, in ore libere da altri servizi. Se l'ordine del giorno non viene
esaurito il presidente ne rinvia la continuazione ad altra data non più lontana
di tre giorni. Di regola, i Cobar si riuniscono una volta al mese; i Coir una
volta ogni due mesi; la sezione del Cocer una volta ogni tre mesi; il Cocer in
sessione congiunta di tutte le sezioni almeno una volta l'anno. Il Cocer in sessione congiunta
stabilisce, nella prima adunanza di ciascun anno, il programma di lavoro, e
verifica l'attuazione del programma precedente, ai sensi dell'art. 19, primo
comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
Articolo 34
Deliberazioni degli organi di
rappresentanza
Gli organi di rappresentanza deliberano
col numero legale di due terzi dei delegati assegnati all'organo o alla sezione.
Se manca il numero legale, il presidente rinvia la adunanza ad altra data da
stabilire nel modo previsto dal precedente art. 33. Sugli argomenti iscritti
nell'ordine del giorno, riferisce il presidente, oppure un delegato da lui
designato almeno sette giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza. La discussione è diretta dal
presidente, in conformità dell'art. 14. Le votazioni si svolgono per
alzata di mano e per appello nominale, a giudizio del presidente, oppure a
richiesta della maggioranza dei presenti. L'appello si fa in ordine inverso
di grado e di anzianità. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei delegati presenti. A
parità di voti, prevale il voto del presidente. Il verbale della adunanza viene
redatto dal segretario, deve contenere i motivi delle deliberazioni ed indicare
se esse siano state adottate all'unanimità oppure a maggioranza di voti. In
quest'ultimo caso, i delegati dissenzienti hanno diritto di far inserire a
verbale i motivi del loro voto.
Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è
immediatamente inviato dal presidente alla autorità militare presso cui l'organo
di rappresentanza è costituito.
Agli adempimenti necessari per l'esecuzione dei deliberati provvede il
comitato di presidenza, oppure il presidente.
Articolo 35
Ordine delle riunioni
Se un delegato turba l'ordine o non
osserva, nel caso della riunione, quanto stabilito dall'art. 12, comma quinto,
lettera a), il presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del
richiamo nel verbale della seduta.
Qualora un delegato, nonostante il richiamo inflittogli dal presidente,
persista nel suo comportamento, il presidente sentito il comitato di presidenza,
pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'allontanamento per il
resto della seduta. La censura deve essere successivamente iscritta nel verbale
della seduta e inviata per iscritto all'interessato. Se il delegato non
ottempera all'ordine di allontanarsi, il presidente sospende la seduta. Le deliberazioni adottate dal
presidente sono comunicate all'assemblea e in nessun caso possono essere oggetto
di discussione. Le sanzioni
di cui al presente articolo sono comminate dal presidente indipendentemente
dalle eventuali infrazioni penali o disciplinari, che restano di competenza
dell'autorità gerarchica.
Articolo 36
Annotazioni nella documentazione
del personale
Solo per il personale non in servizio di
leva la nomina a membro di organo della rappresentanza militare forma oggetto di
apposita annotazione matricolare con la seguente formula. <<Eletto nel consiglio . . .
. (centrale, intermedio, di base) di rappresentanza del . . . . . . (far seguire
la denominazione dell'unità al cui livello si pone l'organo di rappresentanza
intermedio o di base) per la categoria . . . . . (ufficiali, sottufficiali,
volontari) a decorrere dal . . . . . .>>. La cessazione dal mandato, da
qualunque causa determinata, comporta analoga annotazione formulata nei termini
seguenti: <<Cessa dal
mandato di membro del consiglio . . . . . . . del . . . . . per la categoria . .
. . . per . . . . (specificare se per scadenza del mandato o per uno dei motivi
di cui al secondo comma dell'art. 13) a decorrere dal . . . . . . >>. Nessun riferimento alla attività
svolta in qualità di membro del sistema di rappresentanza deve, invece, essere
fatto nella documentazione caratteristica.
Articolo 37
Informazione sulla attività
svolta dagli organi di rappresentanza
Il testo delle deliberazioni di ciascun
Cobar è affisso negli albi delle unità di base. Il testo delle deliberazioni di
ciascun Coir è inviato ai Cobar che hanno provveduto alla sua elezione, per
l'affissione agli albi delle unità di base. Il testo delle deliberazioni del
Cocer è inviato a tutti i Coir e da questi ai Cobar per l'ulteriore diffusione
tramite gli albi delle unità di base. Le suddette attività sono
effettuate a spese dell'amministrazione. é vietata ai militari la
divulgazione delle deliberazioni medesime.
Articolo 38
Termini per la comunicazione dei
pareri richiesti da parte degli organi di rappresentanza
Gli organi di rappresentanza, richiesti
di esprimere parere ai sensi dell'art. 19 della legge n. 382 dell'11 luglio
1978, debbono comunicarlo all'autorità richiedente entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'autorità provvede
senza attendere il parere.
Articolo 39
Revisione del regolamento
Entro due anni dall'emanazione del
presente regolamento, lo stesso è sottoposto a revisione con le medesime
procedure adottate per la sua approvazione, al fine di consentire l'introduzione
delle eventuali modifiche che la concreta esperienza avrà rivelato opportune.
Allegato 1
(Sono omessi gli allegati).