ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE

Decreto del Presidente della Repubblica 04.11.1979,  n° 691
(in Gazz. Uff., 12 gennaio, n. 11).

Preambolo 

Articolo 1

Scopo e natura del sistema di rappresentanza

  Il presente regolamento detta norme in materia di rappresentanza militare per l'attuazione degli articoli 18 e 19 della legge n. 382/78. Viene in tal modo istituito un sistema di rappresentanza attraverso il quale, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, e fermo restando che la cura degli interessi del personale militare rientra fra i doveri di ogni comandante, il personale militare esprime pareri, formula richieste ed avanza proposte, prospettando istanze di carattere collettivo, in riferimento alle materie di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.   Tale sistema favorisce, nell'ambito interforze e all'interno di ciascuna forza armata e corpo armato, lo spirito di partecipazione e di collaborazione e contribuisce a mantenere elevate le condizioni morali e materiali del personale militare nel superiore interesse dell'Istituzione.   Esso è un istituto dell'ordinamento militare ed è articolato in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso appropriati comandi specificati nei successivi articoli 4, 5 e 6.

Articolo 2

Articolazione del sistema di rappresentanza

  Il sistema di rappresentanza per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza si articola nei seguenti organi:     il <<consiglio centrale di rappresentanza>> (Cocer);     i <<consigli intermedi di rappresentanza>> (Coir);     i <<consigli di base di rappresentanza>> (Cobar).

Articolo 3

Articolo 3. Suddivisione del personale ai fini della rappresentanza

  Ai fini della rappresentanza il personale è suddiviso nelle seguenti categorie:     categoria <<A>>: ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio;     categoria <<B>>: sottufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;     categoria <<C>>: volontari (allievi ufficiali delle accademie militari, allievi della scuola militare <<Nunziatella>>, allievi sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuativo e in ferma volontaria -- compresi gli allievi carabinieri e gli allievi finanzieri -- o in rafferma);   per i militari di leva:     categoria <<D>>: ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;     categoria <<E>>: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari.

Articolo 4

Composizione del Cocer

  Il Cocer è costituito dai rappresentanti delle categorie <<A>>, <<B>> e <<C>>.   Il Cocer è articolato nelle seguenti sezioni e commissioni:     a) sezione Esercito, sezione Marina, sezione Aeronautica, sezione Carabinieri, sezione Guardia di finanza;     b) commissioni interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali e volontari).   Il Cocer è composto come da tabella A annessa al presente regolamento.   La composizione indicata deve essere modificata in relazione alle variazioni della forza effettiva con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello delle finanze in occasione dell'indizione delle elezioni di cui all'art. 15.

Articolo 5

Composizione e collocazione dei Coir

  I Coir sono costituiti da rappresentanti delle categorie <<A>>, <<B>>, <<C>>, <<D>> ed <<E>>.   La collocazione e la composizione dei Coir sono quelle risultanti dalla tabella B, annesso 2 al presente regolamento.

Articolo 6

Composizione e collocazione dei Cobar

  I Cobar sono costituiti da rappresentanti delle categorie <<A>>, <<B>>, <<C>>, <<D>> ed <<E>> presenti ai livelli di seguito indicati.   I criteri da adottare per la determinazione della composizione numerica dei Cobar sono riportati nella tabella C annesso 3 al presente regolamento.   I Cobar sono collocati presso le <<unità di base>> con il criterio di affiancarli ad una autorità gerarchica che abbia la competenza per deliberare in ordine ai problemi di carattere locale.   Le unità di base interforze sono stabilite, secondo la competenza, dal capo di stato maggiore della Difesa o dal segretario generale della Difesa, che stabiliscono anche a quali alti comandi di forza armata ciascuna unità di base interforze è collegata ai fini della rappresentanza.   Per gli enti direttamente dipendenti dal Ministro della difesa, le rispettive unità di base saranno stabilite dallo stesso Ministro.   Ove non sia possibile individuare le citate unità di base interforze, per la ridotta entità del personale degli enti o per la loro dislocazione, le suddette autorità dovranno stabilire a quali organi di base delle singole Forze armate il personale di tali enti dovrà collegarsi ai fini della rappresentanza.   Le unità di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei carabinieri e della guardia di finanza sono stabilite dai rispettivi capi di stato maggiore di forza armata e comandanti generali, di massima, al livello di complesso infrastrutturale (purchè l'unità ivi accantonata non sia inferiore al battaglione), nave, base aerea o navale o unità equivalenti, salvo casi particolari che richiedano una diversa collocazione.   Con lo stesso provvedimento le suddette autorità indicano l'alto comando al quale ciascuna unità di base è collegata ai fini della rappresentanza.   Quando l'attuazione delle norme di cui al precedente secondo comma, per l'elevato numero di votanti o per la loro dislocazione, comporta procedure elettorali incompatibili con le esigenze di servizio o con la diretta conoscenza degli eleggibili, i capi di stato maggiore, il segretario generale della Difesa ed i comandanti generali, al fine di rispettare il principio fiduciario nella scelta, possono regolare lo svolgimento delle operazioni di voto mediante:     elezioni preliminari anche se non estese a tutte le categorie -- con voto diretto, nominativo e segreto nell'ambito delle unità elementari -- per la designazione di candidati alla elezione definitiva, nella misura di uno per ogni cinquanta elettori o frazione di cinquanta;     elezione definitiva -- con voto diretto, nominativo e segreto nell'ambito dell'unità di base -- dei delegati presso i Cobar con scelta effettuata nella rosa dei candidati designati nelle elezioni preliminari.

Articolo 7

Cobar per frequentatori di istituti di formazione

  Presso istituti -- accademie, scuole, collegi -- e reparti che svolgono corsi di istruzione a carattere formativo, vengono istituiti, di norma, dei Cobar speciali per frequentatori.   Tali Cobar-allievi si intendono in aggiunta ai Cobar cui fa capo il personale del quadro permanente degli istituti e reparti interessati.   Il personale allievo dà luogo, con gli stessi criteri indicati per gli altri Cobar, a rappresentanze delle varie categorie presenti, con validità limitata al livello di base ed alla permanenza del suddetto personale presso gli istituti e reparti; il mandato ha la durata del corso e non può comunque superare il periodo di un anno.   I capi di stato maggiore della Difesa e di forza armata nonchè i comandanti generali stabiliscono presso quali istituti e reparti di propria competenza debbano essere istituiti i Cobar-allievi e dispongono per le elezioni da effettuarsi con le procedure previste dalla parte III nel presente regolamento, per quanto applicabili.

Articolo 8

Generalità

  Gli organi del sistema di rappresentanza sono competenti a trattare due ordini di problemi: quelli relativi alle questioni che per la loro importanza e complessità devono comunque essere trattati dal Cocer e quelli relativi alle istanze di carattere collettivo e di natura locale che possono trovare soluzione attraverso il solo rapporto fra le sezioni di forza armata o corpo armato, gli organi intermedi e gli organi di base della rappresentanza e le autorità militari competenti.   La natura specifica delle materie che rientrano per legge nelle competenze degli organi di rappresentanza è richiamata negli articoli che seguono. Sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale o l'impiego del personale.

Articolo 9

Competenze del Cocer

  Il Cocer formula pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela -- di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale -- dei militari.   Qualora i problemi trattati riguardino il servizio di leva, il Cocer deve sentire in merito i militari di leva che vengono eletti negli organi intermedi.

Articolo 10

Competenze comuni a tutti gli organi di rappresentanza

  Gli organi della rappresentanza oltre alle competenze di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento hanno la funzione di prospettare alle autorità gerarchiche competenti le istanze di carattere collettivo relative ai seguenti campi di interesse:     a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;     b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per cause di servizio;     c) attività assistenziali, culturali, ricreative, di educazione civica e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;     d) organizzazione delle sale convegno e delle mense;     e) condizioni igienico-sanitarie;     f) alloggi.

Articolo 11

Particolari competenze dei Coir e dei Cobar

  L'amministrazione militare, unica competente a mantenere rapporti con le regioni, le provincie e i comuni, può avvalersi a tal fine, anche su richiesta degli organi di rappresentanza, dell'apporto dei Coir e dei Cobar per la trattazione dei provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari.   In tal caso, l'amministrazione militare illustra preventivamente ai delegati dei consigli di rappresentanza che possono essere autorizzati di volta in volta a mantenere tali rapporti, gli argomenti da trattare.

Articolo 12

Facoltà e limiti del mandato

  I militari eletti quali delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli dei quali fanno parte.   Tutte le operazioni inerenti le rappresentanze militari sono svolte dal personale <<per motivi di servizio>>.   Il mandato, il cui esercizio è limitato alle attività previste dal presente regolamento, non esime i delegati dai doveri derivanti dal proprio stato di militare.   I membri dei consigli della rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.   Ai singoli delegati nella loro qualità di componenti dell'organo di rappresentanza, è vietato:     a) formulare pareri e proposte o avanzare richieste e istanze che esulino dalle materie e dai campi di interesse indicati dall'art. 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382;     b) rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza;     c) avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle forze armate, salvo quanto disposto dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 e dal presente regolamento;     d) svolgere attività che, ai sensi della legge 11 luglio 1978, n. 382 o del presente regolamento, sono devolute alle competenze collegiali del consiglio di appartenenza;     e) promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attività di rappresentanza;     f) assumere iniziative che possano infirmare l'assoluta estraneità delle forze armate alle competizioni politiche.   Ai delegati deve comunque essere garantita libertà di opinione nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico incarico, fermo restando che l'inosservanza delle norme contenute nella legge 11 luglio 1978, n. 382 e nel presente regolamento è considerata a tutti gli effetti grave mancanza disciplinare.

Articolo 13

Durata del mandato

  Il mandato è conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente regolamento; esso ha la seguente durata:     per i militari delle categorie <<A>> (ufficiali) e <<B>> (sottufficiali): due anni;     per i militari della categoria <<C>> (volontari): due anni per i volontari dei corpi armati e sei mesi per i volontari delle Forze armate;     per i militari della categoria <<D>> ed <<E>>: sei mesi;     per i militari dei Cobar speciali: durata del corso. Il mandato non può comunque superare il periodo di un anno.   Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione del comandante dell'unità di base, per una delle seguenti cause:     a) cessazione dal servizio;     b) passaggio ad altra categoria;     c) trasferimento;     d) perdita di uno o più requisiti per l'eleggibilità previsti dall'art. 19;     e) aver riportato, durante il mandato anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 19, lettera b), due consegne di rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza militare;     f) dimissioni volontarie.   I trasferimenti dei delegati, non conseguenti all'applicazione di altre leggi vigenti, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene.   I delegati presso i Cocer se trasferiti ad unità ed enti nazionali dislocati sul territorio nazionale, continuano a far parte del consiglio stesso.   I delegati presso i Coir, se trasferiti, continuano a far parte dei consigli stessi soltanto se sono stati assegnati ad un reparto o ente collegato ai fini della rappresentanza al comando presso il quale è costituito il Coir di cui sono membri.   A coloro che cessano anticipatamente dal mandato subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti.

Articolo 14

Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni

  Il delegato più elevato in grado o più anziano di ciascun organo di rappresentanza assume l'incarico di presidente.   Nel Cocer le riunioni sono presiedute:     quelle di categoria, dal più elevato in grado o più anziano della rispettiva categoria;     quelle di sezione di forza armata o corpo armato, dal più elevato in grado, o, a parità di grado, dal più anziano.   In tutti gli organi di rappresentanza in assenza del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vice presidente vicario che si identifica nel delegato più elevato in grado o, a parità di grado, più anziano presente alle riunioni.   Il presidente, nell'ambito delle sue competenze, dirige le riunioni avvalendosi dei poteri ed esercitando i doveri conferitigli dal regolamento interno.   Il presidente ha il dovere di mantenere l'ordine durante le riunioni e deve informare le autorità gerarchiche competenti delle infrazioni disciplinari commesse dai delegati, anche al fine della loro cessazione dal mandato, secondo quanto stabilito dall'art. 13, lettera e).   Tutti i membri degli organi della rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi.

Articolo 15

Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni

  I militari delle categorie <<A>>, <<B>>, <<C>>, <<D>> ed <<E>> presenti presso ciascuna unità di base individuata ai sensi dell'art. 6, eleggono -- con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli -- propri rappresentanti presso i corrispondenti Cobar.   I rappresentanti nei Cobar delle categorie <<A>>, <<B>>, <<C>>, <<D>> ed <<E>> eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti Coir.   I rappresentanti nei Coir delle categorie <<A>>, <<B>> e <<C>> eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli, i membri del Cocer.   I rappresentanti nei Coir delle categorie <<D>> ed <<E>> eleggono nel proprio ambito i delegati a partecipare alla riunione annuale, indetta dal Ministro della difesa, prevista dall'art. 19 della legge n. 382/78.   Prima della scadenza del mandato biennale, il Ministro della difesa, di concerto con quello delle finanze, indice le elezioni da effettuare nel corso del successivo biennio:     a) stabilendo un arco di tempo, di almeno dieci giorni, entro il quale devono essere eletti i rappresentanti nei Cobar;     b) fissando le date per le elezioni dei Coir e del Cocer, con il criterio che tali elezioni devono essere intervallate dai dieci ai quindici giorni rispetto alle elezioni del livello inferiore.

Articolo 16

Posti votazione

  Per ogni elezione il comandante (o responsabile dell'ente, indicato sempre con la dizione <<comandante>>), al cui livello è collocato il consiglio da eleggere, stabilisce, in relazione alla entità e alla dislocazione dell'unità o ente interessato, il numero e l'ubicazione dei <<posti votazione>>, da organizzare nell'interno di infrastrutture militari, dandone comunicazione, con congruo anticipo, negli albi dei comandi interessati.   Se previsti più posti votazione il comandante stabilisce quello che deve assumere funzioni di <<posto n. 1>>.   Nell'ambito dei locali destinati alla votazione si deve garantire, con appositi accorgimenti, la segretezza del voto.   Gli scrutatori:     a) devono essere nel numero minimo di tre compreso il presidente, fermo restando che ogni categoria deve avere almeno uno scrutatore ;     b) sono sorteggiati, ad eccezione del presidente che è designato dal comandante, fra gli elettori di ciascun posto votazione, con esclusione degli analfabeti;     c) si riuniscono, nei locali assegnati per le elezioni, all'orario fissato per l'inizio delle operazioni di voto. Gli eventuali assenti vengono sostituiti dal presidente con altrettanti elettori della stessa categoria.   Il comandante provvede a far consegnare, in tempo utile, al presidente:     l'elenco degli elettori;     tre elenchi degli eleggibili, di cui uno da affiggere nel posto votazione;     una copia del presente regolamento;     le urne elettorali ed un congruo numero di schede elettorali di colore diverso a seconda delle varie categorie di militari chiamati alle elezioni, nonchè di matite.   Il presidente sigilla le urne, autentica con la propria firma le schede e dichiara aperta la votazione.

Articolo 17

Modalità di carattere generale per la votazione e lo scrutinio

  Il militare ha il dovere di partecipare alle elezioni della rappresentanza.   L'elettore:     vota soltanto nel posto in cui è iscritto, fermo restando che deve essere assicurata la presenza di almeno due scrutatori;     riceve dal presidente, previa presentazione, se richiesto, di un documento di identità, una scheda autenticata;     si reca da solo nel luogo opportunamente predisposto e scrive sulla scheda il cognome e, eventualmente, anche il nome dell'eleggibile e degli eleggibili prescelti della propria categoria;     piega la scheda e la consegna chiusa al presidente che la deposita nell'urna mentre uno scrutatore attesta l'avvenuta votazione firmando, a fianco del nome dell'elettore, nell'apposito elenco.   I posti di votazione sono forniti di tante urne quante sono le categorie dei delegati da eleggere e le schede elettorali sono di colore diverso per ciascuna categoria di elettori.   Il posto di votazione è aperto fino ad esaurimento delle operazioni di voto; comunque il comandante determina l'ora di chiusura, assicurando un minimo di 8 ore continuative di votazione.   Al termine delle operazioni di voto, il presidente accerta il numero di coloro che hanno votato ed inizia subito le operazioni di scrutinio che devono essere ultimate senza interruzioni.   Per lo spoglio, il presidente estrae le schede una alla volta, verifica la validità del voto e ne dà lettura ad alta voce mentre almeno due scrutatori annotano il numero dei voti riportati da ciascun eleggibile.   Le schede sono nulle se sprovviste di autentica, oppure se presentano scritture o segni estranei alla votazione stessa.   Le preferenze indicate in eccedenza al numero degli eleggibili sono considerate nulle.   Sono anche nulle nella parte in cui eventualmente indichino nominativi estranei a quelli eleggibili per ciascuna categoria.

Articolo 18

Norme a carattere generale per la documentazione delle operazioni di voto, la formazione delle graduatorie e la proclamazione degli eletti.

  Il presidente di ciascun posto di votazione, al termine delle operazioni di scrutinio, redige un verbale, in duplice copia, come da modello annesso 4.   Se sono previsti più posti di votazione, i rispettivi presidenti consegnano:     al presidente del <<posto n. 1>>, una copia del verbale;     al comandante, un plico contenente l'altra copia del verbale e tutto il carteggio impiegato, comprese le schede non utilizzate.   Il presidente del <<posto n. 1>>, in presenza degli scrutatori del posto medesimo, quando è in possesso di tutti gli elementi:     a) somma i voti ottenuti da ciascun eleggibile nei singoli posti;     b) compila le graduatorie degli eleggibili per ogni categoria, dando la precedenza al più elevato in grado o al più anziano in caso di parità dei voti raccolti;     c) redige un verbale riepilogativo, come da modello annesso 4, con le graduatorie di cui sopra, riportando accanto al nominativo dei primi, sino alla concorrenza di quelli da eleggere, la parola: eletto.   Il verbale, con tutto il carteggio relativo, viene consegnato dal presidente del posto n. 1 al comandante.   Questi, in presenza del detto presidente, dei presidenti degli altri posti e degli scrutatori, in numero di almeno la metà, dichiara, entro 24 ore dal termine della votazione, gli eletti e ne redige verbale, sottoscritto da lui e da tutti i presenti, che trasmette immediatamente al comando presso cui debbono svolgersi le elezioni di grado superiore.   Della proclamazione degli eletti viene data adeguata pubblicità mediante affissione di un avviso negli albi delle unità di base.

Articolo 19

Norme particolari per le elezioni dei Cobar

  Ai sensi del primo comma del precedente art. 15, sono elettori tutti i militari in forza presso l'unità di base, compresi quelli eventualmente distaccati per servizi collettivi in altre sedi. I militari che prestino isolatamente servizio presso altra unità di base sono elettori in quest'ultima.   Nel caso di elezioni preliminari, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome ed, eventualmente, anche il nome di un solo candidato della propria unità elementare.   Nel caso di elezioni definitive, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome ed, eventualmente, anche il nome di un numero di eleggibili non superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.   Sono eleggibili i militari specificati al primo comma del presente articolo purchè in possesso dei seguenti requisiti:     a) non essere il comandante dell'unità di base;     b) non aver riportato condanne per delitti non colposi;     c) dover svolgere almeno sei mesi di servizio, se militari di leva;     d) non aver riportato una o più punizioni di consegna di rigore per inosservanza della legge 11 luglio 1978, n. 382;     e) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva;     f) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa;     g) essere capaci di leggere e scrivere.   Per i militari di carriera costituisce, altresì, requisito di eleggibilità il non aver ricoperto l'incarico di rappresentante nel precedente periodo di mandato.   Il comandante pubblica sugli albi, entro il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico degli eleggibili di ciascuna delle categorie interessate, precisando anche il numero di quelli da eleggere.   Le schede di votazione del personale che, alla data delle elezioni, sia distaccato in altre sedi per servizi collettivi, possono essere inviate ai rispettivi posti votazione mediante corriere.

Articolo 20  

 Norme particolari per le elezioni dei Coir

  Sono elettori i militari di cui al secondo comma dell'art. 15. Ciascun elettore non può scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.   Sono eleggibili, per l'elezione di ciascun Coir, tutti i delegati eletti nei corrispondenti Cobar.   Il comandante dell'ente cui è collegato il Coir da eleggere:     a) stabilisce il numero e dislocazione dei posti votazione, indicando, per ciascuno di essi, gli elenchi dei militari elettori distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti votazione corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unità di base di appartenenza;     b) pubblica sui predetti albi, entro il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico degli eleggibili di ciascuna categoria, con l'indicazione del numero di quelli da eleggere;     c) fa pervenire le schede ai rispettivi posti votazione affidandole, chiuse in plico sigillato ad un corriere, che lo consegni al presidente del posto di votazione e ne ritiri ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del plico.

Articolo 21

Norme particolari per l'elezione del Cocer

  Le elezioni dei membri del Cocer sono effettuate separatamente per ciascuna sezione di forza armata o corpo armato.   Sono elettori i militari di cui al terzo comma dell'art. 15. Ciascun militare elettore non può scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.   Sono eleggibili, per ogni sezione di forza armata o corpo armato, i delegati eletti nei corrispondenti Coir.   I capi di stato maggiore di forza armata e i comandanti generali, ciascuno per la parte di competenza:     a) stabiliscono numero e dislocazione dei posti di votazione, indicando per ognuno di essi gli elenchi degli elettori, distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti votazione corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unità di base d'appartenenza;     b) pubblicano sui predetti albi, entro il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico degli eleggibili di ciascuna categoria, con l'indicazione del numero di quelli da eleggere;     c) fanno pervenire le schede ai rispettivi posti votazione affidandole, chiuse in plico sigillato ad un corriere, che lo consegni al presidente del posto di votazione e ne ritiri ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del plico.   La proclamazione degli eletti nel Cocer è fatta con dichiarazione del capo di stato maggiore della Difesa sulla scorta dei verbali inviati dagli stati maggiori di forza armata e dai comandanti generali. Copia di tale dichiarazione è inviata al Ministro della difesa ed a quello delle finanze, nonchè alle autorità competenti alle variazioni matricolari.

Articolo 22

Propaganda

  Ogni eleggibile può rendere noti solo nei luoghi militari gli orientamenti personali secondo i quali, se eletto, intende assolvere il suo mandato.   Tale libera manifestazione del proprio pensiero deve essere svolta:     a) nell'ambito esclusivo delle competenze previste dalla legge e nel più assoluto rispetto delle norme disciplinari;     b) nei dieci giorni che precedono la data di svolgimento delle elezioni;     c) con esposizioni verbali o scritte, secondo le norme previste nel presente articolo.   Gli eleggibili hanno la facoltà di esporre le proprie idee in forma scritta, a mezzo di volantini da stampare con criteri di uniformità a cura dell'amministrazione militare, la quale dovrà altresì garantirne la distribuzione in tutte le infrastrutture militari interessate nel numero necessario per l'affissione in apposite bacheche.   Tale norma non si applica per le elezioni preliminari.   Non è consentita la utilizzazione di altro materiale, e in particolare di cartelloni, films, diapositive, scritte murali ecc. Nel caso vi si faccia ricorso, sarà cura dei comandanti disporne l'eliminazione.   Gli eleggibili ai Cobar possono, altresì, manifestare oralmente il proprio pensiero nel corso di una adunata unica di categoria, da tenersi non oltre tre giorni prima delle elezioni. L'adunata è convocata dal comandante in appositi locali e al di fuori dell'orario di servizio.   Il comandante, o un suo delegato, apre l'adunata, facendo deliberare la durata degli interventi di ciascun oratore.

Articolo 23

Natura e iniziativa dell'attività

  L'attività del sistema di rappresentanza al livello di base è rivolta ai problemi collettivi di carattere locale che, nella maggioranza dei casi, possono trovare soluzione per intervento o autonoma decisione dell'autorità militare dello stesso livello.   I Cobar possono altresì individuare e trattare problemi che per natura o vastità del campo d'interesse meritino di essere portati all'attenzione dei livelli superiori del sistema di rappresentanza.   L'attività dei Cobar è normalmente promossa dai contatti diretti che i militari della corrispondente unità di base possono prendere con uno o più membri del Cobar.   L'attività può anche essere promossa, per la formalizzazione di pareri su specifici argomenti, da parte del Coir corrispondente o dal comando dell'unità di base.

Articolo 24

Procedure

  Le conclusioni alle quali perviene un Cobar, redatte in apposito verbale, vengono presentate dal presidente, assistito dal comitato di presidenza, al comandante dell'unità di base corrispondente.   Ove il verbale non sia stato approvato all'unanimità, devono essere riportati anche i pareri di minoranza.   Il comandante risponde entro il termine di un mese motivando ogni eventuale mancato accoglimento.   In assenza di risposta, o ritenendo comunque il Cobar che la materia sia meritevole di ulteriore esame, la questione può essere sottoposta al Coir corrispondente.   Fatte salve le esigenze di servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle presenti procedure e per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza vengono concordate dal Cobar con il comandante dell'unità di base corrispondente, con particolare riguardo alle date, alla sede ed alla durata delle riunioni.   I rapporti con il Coir corrispondente, anche per iniziative di carattere informativo, sono disciplinati dal regolamento interno.   Di tali rapporti il comando corrispondente è tenuto informato con copia della relativa documentazione.

Articolo 25

Natura e iniziativa dell'attività

  L'attività dei Coir è rivolta ai problemi inerenti la rappresentanza che possono essere risolti dall'alto comando corrispondente.   Tale attività può essere generata dalla necessità di coordinare questioni similari di carattere locale che interessano vari Cobar corrispondenti, oppure dall'esame di questioni che non sono state risolte al livello di base.   Nel corso dei lavori, i Coir possono individuare problemi che, per natura o vastità del campo di interesse, meritano di essere portati all'attenzione del Cocer.   L'attività di un Coir può anche essere promossa, per la formulazione di pareri, da parte del Cocer o dell'alto comando corrispondente.   I Coir possono richiedere il parere di uno o più Cobar corrispondenti.

Articolo 26

Procedure

  Le conclusioni alle quali perviene un Coir vengono presentate per iscritto, con apposito verbale, all'alto comando corrispondente.   Tale verbale, ove non sia stato approvato all'unanimità, deve riportare anche i pareri di minoranza.   L'alto comando risponde entro il termine di un mese, motivando ogni eventuale mancato accoglimento.   In assenza di risposta o ritenendo comunque il Coir che la materia sia meritevole di ulteriore esame, la questione può essere sottoposta al Cocer per il tramite della sezione interessata.   Fatte salve le esigenze di servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle presenti procedure e per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza vengono concordate dal Coir con l'alto comando corrispondente, con particolare riguardo alle date, alla sede ed alla durata delle riunioni.   I rapporti con i Cobar corrispondenti e con il Cocer, anche per iniziative di carattere informativo, sono disciplinati dal regolamento interno.   Di tali rapporti, l'alto comando corrispondente viene tenuto informato con copia della relativa documentazione.

Articolo 27

Natura e iniziativa dell'attività

  L'attività del Cocer è rivolta alla formulazione di pareri, di proposte e di richieste sulle materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari, così come precisato all'art. 19, commi quarto e ottavo, della legge n. 382/78.   Tale attività può essere promossa dai membri del Cocer stesso o dall'autorità gerarchica, ovvero dal Coir.   Il Cocer può inoltre essere chiamato ad esaminare istanze portate alla sua attenzione da un Coir, per il tramite della sezione competente, a causa dell'interesse che rivestono o perchè non hanno trovato soluzione.   Il Cocer può, in particolari casi, richiedere il parere di uno o più Coir.

Articolo 28

Procedure

  Le conclusioni alle quali perviene il Cocer in merito a questioni a carattere interforze vengono presentate per iscritto con apposito verbale, al capo di stato maggiore della Difesa.   Tale verbale, ove non sia stato approvato all'unanimità, deve riportare anche i pareri di minoranza.   Il capo di stato maggiore della Difesa risponde entro il termine di due mesi, motivando ogni eventuale mancato accoglimento. In assenza di risposta, o ritenendo comunque il Cocer che una questione sia meritevole di ulteriore esame, essa viene portata all'attenzione del Ministro della difesa.   Quando si tratta di materia che riguarda una singola forza armata o corpo armato, la sezione del Cocer interessata esamina autonomamente il problema ed il relativo presidente ne consegna le conclusioni al rispettivo capo di stato maggiore o comandante generale.   Il capo di stato maggiore di forza armata o comandante generale risponde entro il termine di due mesi motivando ogni eventuale mancato accoglimento.   In assenza di risposta o ritenendo comunque la sezione che la questione sia meritevole di ulteriore esame, essa viene sottoposta al presidente del Cocer che adisce il Ministro della difesa; ove la questione riguardi esclusivamente la Guardia di finanza il presidente del Cocer delega il presidente di sezione ad adire direttamente il Ministro delle finanze.   Quando si tratta di materia che riguarda una singola categoria di personale, la questione viene esaminata dalla commissione interessata il cui presidente ne sottopone al Cocer le conclusioni.   Quando si tratta di materia che riguarda il servizio di leva il Cocer sente, con le modalità previste dal regolamento interno, i delegati della categoria <<D>> ed <<E>> eletti nei Coir.   Il Cocer può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ai sensi dell'art. 19, comma quinto, della legge n. 382/78.

Articolo 29

Validità delle norme

  Le norme contenute nella presente parte V, dall'art. 30 all'art. 25, disciplinano il funzionamento degli organi di rappresentanza militare, fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'art. 20, comma terzo, della legge n. 382/78.   Esse continueranno ad applicarsi per i casi eventualmente non disciplinati dal predetto regolamento interno.

Articolo 30

Comitato di presidenza

  Nell'ambito di ciascun consiglio di rappresentanza è costituito un comitato di presidenza composto dal presidente e dai delegati, uno per ciascuna categoria, eletti a tale carica.   Il presidente di ciascun organo di rappresentanza designa il segretario scegliendolo fra i membri del comitato di presidenza.   Nell'ambito del Cocer si formano, con criteri analoghi, comitati di presidenza delle sezioni di forza o corpo armato o di commissioni interforze di categoria.

Articolo 31

 Attribuzioni del presidente e del comitato di presidenza

  Il presidente convoca il consiglio ed il comitato di presidenza, dirige la discussione e ne assicura l'ordinato svolgimento.   Il comitato di presidenza è organo esecutivo del consiglio di rappresentanza per la redazione degli atti e per gli adempimenti conseguenti alle decisioni prese dal consiglio stesso.   Il comitato di presidenza stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, provvedendo ad inserirvi quegli argomenti richiesti da almeno un quinto del consiglio e, d'intesa con il comandante, fissa la data delle stesse.   Tutti i membri degli organi della rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi.

Articolo 32

Attribuzioni del segretario

  Il segretario redige il verbale delle riunioni, tiene nota dei delegati iscritti a parlare, dà lettura dei processi verbali e, su richiesta del presidente, di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato al consiglio.   In caso di necessità il presidente può chiamare uno o più delegati presenti in aula ad esercitare le funzioni di segretario.

Articolo 33

Riunioni degli organi di rappresentanza

  Gli organi di rappresentanza sono convocati dal loro presidente di sua iniziativa oppure a richiesta di un quinto dei delegati.   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno, indicandovi la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonchè gli argomenti da trattare e lo comunica a ciascun delegato almeno tre giorni prima della adunanza, salvo casi d'urgenza.   La data della adunanza sarà concordata, per i Cobar, tra il presidente e il comandante della unità di base; per i Coir, tra il presidente e il corrispondente alto comando.   Le adunanze avranno luogo, di regola, in ore libere da altri servizi. Se l'ordine del giorno non viene esaurito il presidente ne rinvia la continuazione ad altra data non più lontana di tre giorni. Di regola, i Cobar si riuniscono una volta al mese; i Coir una volta ogni due mesi; la sezione del Cocer una volta ogni tre mesi; il Cocer in sessione congiunta di tutte le sezioni almeno una volta l'anno.   Il Cocer in sessione congiunta stabilisce, nella prima adunanza di ciascun anno, il programma di lavoro, e verifica l'attuazione del programma precedente, ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Articolo 34

Deliberazioni degli organi di rappresentanza

  Gli organi di rappresentanza deliberano col numero legale di due terzi dei delegati assegnati all'organo o alla sezione. Se manca il numero legale, il presidente rinvia la adunanza ad altra data da stabilire nel modo previsto dal precedente art. 33.   Sugli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, riferisce il presidente, oppure un delegato da lui designato almeno sette giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza.   La discussione è diretta dal presidente, in conformità dell'art. 14.   Le votazioni si svolgono per alzata di mano e per appello nominale, a giudizio del presidente, oppure a richiesta della maggioranza dei presenti.   L'appello si fa in ordine inverso di grado e di anzianità.   Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei delegati presenti. A parità di voti, prevale il voto del presidente.   Il verbale della adunanza viene redatto dal segretario, deve contenere i motivi delle deliberazioni ed indicare se esse siano state adottate all'unanimità oppure a maggioranza di voti. In quest'ultimo caso, i delegati dissenzienti hanno diritto di far inserire a verbale i motivi del loro voto.   Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è immediatamente inviato dal presidente alla autorità militare presso cui l'organo di rappresentanza è costituito.   Agli adempimenti necessari per l'esecuzione dei deliberati provvede il comitato di presidenza, oppure il presidente.

Articolo 35

Ordine delle riunioni

  Se un delegato turba l'ordine o non osserva, nel caso della riunione, quanto stabilito dall'art. 12, comma quinto, lettera a), il presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel verbale della seduta.   Qualora un delegato, nonostante il richiamo inflittogli dal presidente, persista nel suo comportamento, il presidente sentito il comitato di presidenza, pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'allontanamento per il resto della seduta. La censura deve essere successivamente iscritta nel verbale della seduta e inviata per iscritto all'interessato. Se il delegato non ottempera all'ordine di allontanarsi, il presidente sospende la seduta.   Le deliberazioni adottate dal presidente sono comunicate all'assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.   Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate dal presidente indipendentemente dalle eventuali infrazioni penali o disciplinari, che restano di competenza dell'autorità gerarchica.

Articolo 36

Annotazioni nella documentazione del personale

  Solo per il personale non in servizio di leva la nomina a membro di organo della rappresentanza militare forma oggetto di apposita annotazione matricolare con la seguente formula.   <<Eletto nel consiglio . . . . (centrale, intermedio, di base) di rappresentanza del . . . . . . (far seguire la denominazione dell'unità al cui livello si pone l'organo di rappresentanza intermedio o di base) per la categoria . . . . . (ufficiali, sottufficiali, volontari) a decorrere dal . . . . . .>>.   La cessazione dal mandato, da qualunque causa determinata, comporta analoga annotazione formulata nei termini seguenti:   <<Cessa dal mandato di membro del consiglio . . . . . . . del . . . . . per la categoria . . . . . per . . . . (specificare se per scadenza del mandato o per uno dei motivi di cui al secondo comma dell'art. 13) a decorrere dal . . . . . . >>.   Nessun riferimento alla attività svolta in qualità di membro del sistema di rappresentanza deve, invece, essere fatto nella documentazione caratteristica.

Articolo 37

Informazione sulla attività svolta dagli organi di rappresentanza

  Il testo delle deliberazioni di ciascun Cobar è affisso negli albi delle unità di base.   Il testo delle deliberazioni di ciascun Coir è inviato ai Cobar che hanno provveduto alla sua elezione, per l'affissione agli albi delle unità di base.   Il testo delle deliberazioni del Cocer è inviato a tutti i Coir e da questi ai Cobar per l'ulteriore diffusione tramite gli albi delle unità di base.   Le suddette attività sono effettuate a spese dell'amministrazione.   é vietata ai militari la divulgazione delle deliberazioni medesime.

Articolo 38

Termini per la comunicazione dei pareri richiesti da parte degli organi di rappresentanza

  Gli organi di rappresentanza, richiesti di esprimere parere ai sensi dell'art. 19 della legge n. 382 dell'11 luglio 1978, debbono comunicarlo all'autorità richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'autorità provvede senza attendere il parere.

Articolo 39

Revisione del regolamento

  Entro due anni dall'emanazione del presente regolamento, lo stesso è sottoposto a revisione con le medesime procedure adottate per la sua approvazione, al fine di consentire l'introduzione delle eventuali modifiche che la concreta esperienza avrà rivelato opportune.

Allegato 1

(Sono omessi gli allegati).