
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
(in 1º Suppl. ordinario
alla Gazz. Uff. n. 305, del 30 dicembre)
Approvazione del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. [
Preambolo
REGOLAMENTO
Articolo 1
Promessa solenne.
All'atto dell'assunzione in prova, il
personale della Polizia di Stato deve prestare, dinanzi al capo della Polizia o
suo delegato o al direttore dell'istituto di istruzione o al capo dell'ufficio o
reparto e alla presenza di due testimoni, promessa solenne secondo la formula
prevista dall'art. 11, comma primo, del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Della promessa solenne deve
redigersi processo verbale individuale. Nell'ambito degli istituti di
istruzione la promessa solenne può essere prestata in forma collettiva davanti
al direttore dell'istituto, il quale pronuncia la formula di cui al primo comma
e gli allievi rispondono all'unisono <<Prometto>>. La promessa solenne in forma
collettiva deve essere prestata davanti ad una rappresentanza di personale già
in servizio e successivamente deve redigersi processo verbale individuale. Nel caso di passaggio ad altro
ruolo la promessa solenne non deve essere prestata nuovamente.
Articolo 2. Giuramento.
All'atto della nomina in ruolo, il
personale della Polizia di Stato deve prestare dinanzi al capo della Polizia o
suo delegato o al direttore dell'istituto di istruzione o al capo dell'ufficio o
reparto e alla presenza di due testimoni, giuramento secondo la formula prevista
dall'art. 11, comma secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Del giuramento deve redigersi
processo verbale individuale.
Nell'ambito degli istituti di istruzione il giuramento può essere
prestato in forma collettiva davanti al direttore dell'istituto, il quale
pronuncia la formula di cui al primo comma ed il personale risponde all'unisono
<<lo giuro>>. Il
giuramento in forma collettiva deve essere prestato davanti ad una
rappresentanza di personale già in servizio e successivamente deve redigersi
processo verbale individuale.
Nel caso di passaggio ad altro ruolo il giuramento non deve essere
prestato nuovamente.
Articolo 3. Ausiliari di leva.
Il personale assunto ai sensi della
legge 8 luglio 1980, n. 343, presta giuramento in forma collettiva secondo le
modalità previste dall'articolo precedente. Qualora venga immesso nel ruolo
degli agenti e assistenti, il personale medesimo deve prestare promessa solenne
e ripetere il giuramento con le stesse modalità stabilite dagli articoli
precedenti.
Articolo 4. Subordinazione
gerarchica.
L'ordine di subordinazione gerarchica
del personale della Polizia di Stato è determinato dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. Il personale dei ruoli della
Polizia di Stato è tenuto ai doveri di subordinazione gerarchica nei confronti
delle autorità di cui all'art. 65, primo comma, della legge 1º aprile 1981, n.
121, nonchè nei confronti dei vice capi della Polizia nell'espletamento delle
funzioni vicarie e delle funzioni loro delegate. Il personale che presta servizio
presso gli uffici e le direzioni centrali del Dipartimento della pubblica
sicurezza, di cui all'art. 5 della legge 1º aprile 1981, n. 121, come modificato
dall'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569, ed il personale che presta
servizio presso uffici periferici, reparti o istituti della Polizia di Stato è
gerarchicamente subordinato ai dirigenti degli uffici e direzioni centrali,
degli uffici periferici, reparti e istituti cui è addetto. Il personale dei ruoli della
Polizia di Stato e il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che
presta servizio presso gli uffici o le direzioni centrali del Dipartimento della
pubblica sicurezza o presso uffici periferici, reparti e istituti della Polizia
di Stato è tenuto reciprocamente ai doveri di subordinazione nei confronti del
personale di qualifica superiore o equiparata a quella rivestita dal personale
stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della
funzione esercitata. La
stessa disposizione si applica nei confronti del personale di altre
amministrazioni dello Stato e delle forze di polizia in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
Articolo 5. Rapporti tra ruoli
della Polizia di Stato.
Il personale appartenente ai ruoli della
Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di
carattere professionale è tenuto ai doveri di subordinazione nei confronti del
personale di qualifica superiore o corrispondente appartenente ai ruoli della
Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia, verso il quale si determini un
rapporto di dipendenza in relazione alla funzione esercitata. Il personale della Polizia di
Stato che esplica funzioni di polizia è tenuto ai doveri di subordinazione nei
confronti del personale della Polizia di Stato che svolge attività
tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale di qualifica
superiore o corrispondente verso il quale si determini, in relazione alla
funzione esercitata, un rapporto di dipendenza.
Articolo 6. Superiore operativo.
Nei servizi di polizia, il personale
della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di
carattere professionale è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal personale
della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia al quale è affidata la
direzione del servizio. Nei
servizi di ordine pubblico restano ferme le disposizioni contenute negli
articoli 22 e seguenti del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Articolo 7. Supplenze nella
titolarità degli uffici.
Salvo che vi sia un dipendente
istituzionalmente incaricato delle funzioni vicarie, in caso di assenza o
impedimento per qualsiasi causa del titolare dell'ufficio, reparto o istituto,
ne assume la direzione il dipendente dell'ufficio con qualifica più
elevata. Il capo della
Polizia può disporre che un dirigente di un altro ufficio o istituto o il
comandante di un altro reparto assuma temporaneamente, a scavalco, la direzione
dell'ufficio, istituto o il comando del reparto. Il questore, per i commissariati e
i posti di polizia, può disporre che temporaneamente, a scavalco, la direzione
del commissariato o il comando del posto di polizia siano assunti da chi abbia
la direzione o il comando di altro ufficio equiparato. In tali circostanze il funzionario
temporaneamente preposto all'ufficio può delegare al dipendente dell'ufficio con
la qualifica più elevata le attività che non siano esercizio delle funzioni di
autorità locale di pubblica sicurezza.
Articolo 8. Esecuzione degli
ordini ed osservanza delle direttive.
L'appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuto ad eseguire gli ordini
impartiti dal superiore e ad uniformarsi nell'espletamento dei compiti assegnati
alle direttive dallo stesso ricevute. Oltre a quanto previsto dall'art.
66 della legge 1º aprile 1981, n. 121, le eventuali osservazioni sono presentate
anche per iscritto al superiore, dopo l'esecuzione dell'ordine. Ove all'esecuzione dell'ordine si
frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse
possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per
superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto
possibile, pregiudizi al servizio.
Di quanto sopra egli deve informare il superiore immediatamente,
riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.
Articolo 9. Facoltà di
rivolgersi ai superiori.
Il personale della Polizia di Stato può
rivolgersi agli organi superiori, nel rispetto della via gerarchica. Il personale ha diritto di
consegnare scritti in pieghi suggellati al diretto superiore che ne rilascia
ricevuta e li inoltra immediatamente all'organo superiore cui sono diretti.
Articolo 10. Obbligo di rilevare
le infrazioni disciplinari del personale.
Ogni superiore ha l'obbligo di seguire
il comportamento del personale che da lui dipende gerarchicamente o
funzionalmente al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari, con l'osservanza
delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Il superiore che rilevi eventuali
infrazioni disciplinari commesse dal personale non direttamente da lui
dipendente deve curare che il medesimo venga identificato, che sia fatta
constatare la mancanza al responsabile e che si riferisca con immediatezza al
dirigente dell'ufficio o reparto dal quale il personale stesso dipende, perchè
sia avviata, ove del caso, l'azione disciplinare.
Articolo 11. Uso della lingua
italiana e rapporti interpersonali.
é obbligatorio l'uso della lingua
italiana, tranne nei luoghi in cui è riconosciuto a norma di legge anche l'uso
di altra lingua. I rapporti
di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati al massimo
rispetto e cortesia. L'uso del <<Lei>> è reciproco. Nei rapporti interpersonali è
obbligatoria l'indicazione della qualifica o l'uso del titolo accademico. Quando, nel rivolgersi al
superiore di qualifica dirigenziale o direttiva, si fa uso della qualifica, alla
stessa va premesso il termine <<signore>>.
Articolo 12. Doveri del
personale.
Rientrano tra i doveri del personale
della Polizia di Stato:
1) non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla
funzione esercitata;
2) non denigrare l'Amministrazione e i suoi appartenenti; 3) non contrarre
debiti senza onorarli e in nessun caso contrarne con i dipendenti o con persone
pregiudicate o sospette di reato; 4) non mantenere, al
di fuori di esigenze di servizio, relazioni con persone che notoriamente non
godono pubblica estimazione, non frequentare locali o compagnie non confacenti
alla dignità della funzione; 5) non frequentare
senza necessità di servizio o in maniera da suscitare pubblico scandalo persone
dedite ad attività immorali o contro il buon costume ovvero pregiudicate.
Articolo 13
Articolo 13. Norme generali di
condotta.
Il personale della Polizia di Stato deve
avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza,
imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando
con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle
conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed
il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale
per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da
comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro
dell'Amministrazione. Il
personale anche fuori servizio deve mantenere condotta conforme alla dignità
delle proprie funzioni.
Articolo 14
Articolo 14. Doveri di
comportamento verso i superiori, i colleghi e i dipendenti
Il personale della Polizia di Stato è
tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei
superiori, colleghi e dipendenti e deve evitare di diminuirne o menomarne, in
qualunque modo, l'autorità ed il prestigio.
Articolo 15
Articolo 15. Cura della persona.
Il personale della Polizia di Stato deve
avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di
evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro
dell'Amministrazione che rappresenta. Il personale deve, altresì, porre
particolare cura affinchè l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi
nonchè i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano
compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando
ogni forma di appariscenza.
Il suddetto personale deve, in particolare, curare: se di sesso femminile,
che i capelli, se lunghi, siano possibilmente raccolti e in ogni caso che
l'acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello
calzato; se di
sesso maschile, che la barba e i baffi siano tenuti corti e i capelli, di
moderata lunghezza, siano acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte, per
consentire di portare il cappello calzato. é vietato variare la foggia
dell'uniforme, nonchè l'uso di orecchini, collane ed altri elementi ornamentali
che possano alterare l'aspetto formale dell'uniforme.
Articolo 16
Articolo 16. Saluto.
Il personale della Polizia di Stato è
tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici indicati nell'art. 65,
primo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, nonchè degli altri superiori
gerarchici o funzionali, se in divisa o se conosciuti. Detti superiori hanno
l'obbligo di rispondere. Il
saluto è una forma di cortesia tra il parigrado o pari qualifica e verso i
cittadini con cui il personale indicato nel precedente comma venga a contatto
per ragioni di ufficio. Il
personale della Polizia di Stato in divisa rende il saluto secondo le modalità
previste per le forze armate.
é dispensato dal saluto: il moviere; il personale a bordo
di veicoli; il
personale in servizio di scorta di sicurezza; il personale in
servizio di scorta alla bandiera.
Il personale di cui al primo comma ed i reparti inquadrati sono altresì
tenuti a rendere il saluto alle autorità ed ai simboli indicati nell'allegato 1
al presente regolamento.
Articolo 17
Articolo 17. Onori, insegne e
distintivi.
Il personale della Polizia di Stato che
partecipa a manifestazioni con propri reparti in armi o comunque con formazioni
inquadrate rende onori nei casi e con le modalità di cui al regolamento sul
servizio territoriale e di presidio di cui al decreto del Ministro della difesa
del 19 maggio 1973, e successive modificazioni, intendendosi sostituita ogni
volta la dizione: <<Corpo delle guardie di pubblica sicurezza>> con
quella: <<Polizia di Stato>>. Al capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza, ai vice capi della Polizia e ai direttori
centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza sono resi gli onori che, ai
sensi del regolamento di cui al precedente comma, spettano, rispettivamente, al
generale di Corpo d'Armata, al prefetto in sede e al generale di divisione. Le insegne di comando, le bandiere
distintive ed i distintivi per autovetture, imbarcazioni e aeromobili ed i
distintivi speciali sono quelli previsti dal regolamento sul servizio
territoriale e di presidio.
Articolo 18
Articolo 18. Presentazione in
servizio.
Il personale della Polizia di Stato ha
l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita in perfetto ordine nella
persona e con il vestiario, equipaggiamento ed armamento prescritti. A tal fine il dipendente deve
accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da
svolgere.
Articolo 19
Articolo 19. Esecuzione del
servizio.
Il personale della Polizia di Stato
nell'esecuzione del servizio affidatogli deve attenersi scrupolosamente alle
istruzioni impartite fermo restando quanto previsto dai commi terzo e quarto
dell'art. 8.
Articolo 20
Articolo 20. Riconoscimento in
servizio.
Il personale della Polizia di Stato
durante il servizio d'istituto è tenuto ad indossare l'uniforme secondo le
modalità previste dal decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 30
della legge 1º aprile 1981, n. 121.
Il personale autorizzato a svolgere il servizio d'istituto in abito
civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità o allorchè
l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare sull'abito in
modo visibile una placca di riconoscimento, le cui caratteristiche sono
determinate con il suddetto decreto ministeriale, e di esibire la tessera di
riconoscimento, ove richiesto.
Articolo 21
Articolo 21. Concorso degli
appartenenti agli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e
postale alle operazioni dei reparti territoriali e viceversa.
Ove per esigenze di ordine e sicurezza
pubblica si renda necessario l'intervento di personale appartenente agli uffici
di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, il prefetto, d'intesa
con il questore della provincia interessata, ne richiede il concorso al
dirigente dell'ufficio di compartimento, di zona o equiparato della specialità,
il quale provvede utilizzando eventualmente anche personale appartenente a più
uffici provinciali da lui dipendenti e ne dà notizia al Dipartimento della
pubblica sicurezza. Nel caso,
invece, in cui si prevede che debbano essere impegnate aliquote di personale in
misura tale da comportare pregiudizio all'esecuzione dei normali servizi delle
specialità, il concorso dovrà essere richiesto dal prefetto al Dipartimento
della pubblica sicurezza. La
forza resa disponibile ai sensi dei precedenti commi è messa a disposizione del
questore per il tempo necessario a soddisfare le esigenze di servizio.
Articolo 22
Articolo 22. Concorso in casi
eccezionali di necessità ed urgenza.
In casi eccezionali di necessità ed
urgenza il concorso può essere richiesto direttamente ai dirigenti degli uffici
delle specialità di cui all'articolo precedente, i quali ne danno immediata
comunicazione ai dirigenti degli uffici di cui al primo comma del suddetto
articolo ai fini del coordinamento dei servizi previsti dai piani
operativi. Di tali servizi
deve essere data tempestiva notizia alla direzione centrale della polizia
stradale, ferroviaria, di frontiera e postale.
Articolo 23
Articolo 23. Servizio di vigilanza
per la tutela degli immobili e materiali dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza.
Il personale della Polizia di Stato in
servizio di vigilanza armata ad alloggi collettivi di servizio, immobili e sedi
di uffici, reparti, istituti di istruzione o a materiali della Amministrazione
della pubblica sicurezza, osserva le norme di cui agli articoli 27, 31 e 42 del
regolamento sul servizio territoriale e di presidio approvato con decreto del
Ministro della difesa del 19 maggio 1973, e successive modificazioni, salvo
diverse istruzioni emanate ai sensi dell'art. 35.
Articolo 24
Articolo 24. Divieto di svolgere
compiti non attinenti al servizio.
Il personale della Polizia di Stato non
può fornire prestazioni lavorative che non siano attinenti al servizio di
istituto. Salvo quanto
previsto dagli ordinamenti dei rispettivi ruoli, le situazioni di
incompatibilità e il cumulo di impieghi del personale di cui al precedente comma
sono disciplinati dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Articolo 25
Articolo 25. Uso, custodia e
conservazione di armi, attrezzature e documenti.
Il personale della Polizia di Stato
nella custodia e conservazione di armi, esplosivi, mezzi, attrezzature,
materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga
comunque in possesso è tenuto ad osservare a massima diligenza nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia. Eventuali danneggiamenti,
deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo
casi di forza maggiore, segnalati per iscritto ai rispettivi superiori,
specificando le circostanze del fatto.
Articolo 26
Articolo 26. Conoscenza del
servizio ed aggiornamento professionale.
Il personale della Polizia di Stato è
tenuto a conoscere le istruzioni che regolano il tipo di servizio cui è addetto
ed a prendere diligente visione delle disposizioni particolari contenute
nell'ordine e nel foglio di servizio. é tenuto, altresì,
all'aggiornamento della propria preparazione professionale e culturale, con le
modalità stabilite dall'Amministrazione.
Articolo 27
Articolo 27. Servizio a carattere
continuativo.
Nei servizi a carattere continuativo,
con cambio sul posto, il personale che ha ultimato il proprio turno: a) non deve
allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla
presenza del personale che deve sostituirlo; b) deve consegnare al
personale che lo sostituisce il foglio di servizio di cui all'art. 43 con le
eventuali prescritte annotazioni; c) deve riferire senza
indugio, con apposita relazione, all'ufficio, comando o istituto di
appartenenza, gli eventuali fatti verificatisi durante lo svolgimento del
proprio turno di servizio, che per la loro natura devono essere immediatamente
segnalati.
Articolo 28
Articolo 28. Obblighi del personale
al termine del servizio.
Il personale su ogni fatto di
particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio deve riferire
con apposita segnalazione al responsabile dell'ufficio, reparto o istituto, per
gli adempimenti di legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli
ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti.
Articolo 29
Articolo 29. Controlli sui servizi.
Il dirigente dell'ufficio, del reparto o
dell'istituto o il dipendente designato deve controllare con assiduità ed
incisività il buon andamento del servizio e il corretto comportamento del
personale a ciò preposto. Dei
controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi
adempimenti se ne riferisce con relazione al superiore gerarchico o al
Dipartimento della pubblica sicurezza. In ogni circostanza, il personale
di cui al primo comma è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsiasi
ostacolo si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.
Articolo 30
Articolo 30. Obbligo di permanenza.
Quando ne ricorre la necessità o non sia
possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste
ed urgenti, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo, al
termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle
esigenze. La protrazione
dell'orario di servizio viene disposta dal dirigente dell'ufficio, reparto o
istituto previa autorizzazione dell'autorità nazionale o delle autorità
provinciali di pubblica sicurezza.
Articolo 31
Articolo 31. Alloggi in caserma dei
reparti mobili.
Nei reparti mobili è fatto obbligo ad
una aliquota di personale, che consenta, in caso di necessità, l'intervento di
reparti organici, di alloggiare nei locali del reparto durante le ore
notturne. Qualora nei reparti
mobili la consistenza numerica del personale accasermato non consenta
l'intervento di reparti organici, può essere fatto obbligo ad una aliquota del
personale sufficiente ad integrare gli accasermati, di alloggiare a rotazione,
secondo turni prestabiliti, nei locali del reparto stesso durante le ore
notturne.
Articolo 32
Articolo 32. Obbligo di
reperibilità.
Quando si prevede la possibilità del
verificarsi di situazioni che richiedono la presenza di personale nel posto di
lavoro, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo al termine
del servizio di mantenere la reperibilità ai sensi dell'art. 64 della legge 1º
aprile 1981, n. 121. Il
personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere
immediatamente rintracciato.
Le modalità, al fine di assicurare l'immediato rintraccio del personale,
possono altresì essere diversamente concordate con il dirigente
dell'ufficio. Il personale
deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve
tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata. La reperibilità viene disposta dal
dirigente dell'ufficio, reparto o istituto. I turni di reperibilità sono
organizzati tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale e
non possono essere superiori a 5 per ciascun dipendente durante il mese. Con decreto del Ministro
dell'interno sono altresì indicati i dirigenti degli uffici, reparti o istituti
che hanno l'obbligo della reperibilità in ragione della carica ricoperta. In caso di assenza o di
impedimento del titolare tale obbligo ricade su chi ne esercita le funzioni
secondo quanto stabilito nell'art. 7.
Articolo 33
Articolo 33. Sede di servizio.
Il personale della Polizia di Stato ha
l'obbligo di risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio, reparto o istituto
presso il quale presta servizio, a norma dell'art. 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Il capo dell'ufficio, reparto o
istituto, per rilevanti ragioni autorizza il dipendente che ne faccia richiesta
a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare
adempimento di ogni altro suo dovere. Il personale indicato nell'art. 31
libero dal servizio, qualora intenda allontanarsi dalla provincia ove si trova
la sede di servizio, ha l'obbligo di comunicare il proprio recapito all'ufficio,
reparto o istituto.
Articolo 34
Articolo 34. Segreto d'ufficio e
riservatezza.
Il personale della Polizia di Stato è
tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a
chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie
relative ai servizi di istituto o a provvedimenti o operazioni di qualsiasi
natura, da cui possa derivare danno alla amministrazione o a terzi. La divulgazione di notizie di
interesse generale che non debbano rimanere segrete, concernenti l'attività
dell'ufficio, servizi di istituto, provvedimenti od operazioni di qualsiasi
natura, è attuata dai dirigenti degli uffici in osservanza di specifiche
direttive del capo della Polizia adottando le opportune cautele per proteggere
le persone dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità.
Articolo 35
Articolo 35. Istruzioni generali
per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza
emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei
servizi per i vari settori di attività in cui si articola l'Amministrazione
della pubblica sicurezza.
Dette istruzioni sono raccolte in un unico testo da aggiornare
periodicamente. Esse devono
essere tempestivamente illustrate al personale interessato nell'ambito degli
uffici, reparti o istituti da parte dei dirigenti dei predetti uffici, avendo
cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa del personale medesimo anche per
acquisire utili elementi propositivi, ai fini dell'eventuale adeguamento delle
istruzioni alle esigenze operative.
Il personale della Polizia di Stato che abbia superato il cinquantesimo
anno di età viene esentato, previo suo consenso, dai servizi notturni di
vigilanza esterna effettuati a piedi, salvo inderogabili esigenze di servizio.
Articolo 36
Articolo 36. Impiego nei servizi.
Il personale della Polizia di Stato,
salvo casi di necessità, deve essere impiegato in servizio in relazione alla sua
specializzazione professionale, alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla
qualifica posseduta. Resta
fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Quando lo richiede la natura dei
servizi devono essere forniti i mezzi in dotazione atti ad assicurare
l'incolumità e la sicurezza del personale operante in funzione dello scopo da
raggiungere.
Articolo 37
Articolo 37. Ordinanza di servizio
in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Per i servizi di ordine e sicurezza
pubblica il Questore emana apposita ordinanza di servizio stabilendo le modalità
di svolgimento dei servizi stessi, la forza da impiegare, l'equipaggiamento
necessario, i responsabili del servizio e le finalità da conseguire. L'ordinanza va comunicata al
Prefetto e indirizzata per l'esecuzione ai dirigenti degli uffici, ai funzionari
impiegati nonchè alle altre forze di polizia ed altri enti eventualmente
interessati. L'ordinanza
emanata dal Questore di Roma va inoltre inviata per conoscenza al Dipartimento
della pubblica sicurezza e agli ispettorati della Polizia di Stato esistenti
nella capitale. L'ordinanza
di servizio numerata progressivamente va conservata agli atti per un periodo di
cinque anni.
Articolo 38
Articolo 38. Impiego dei rinforzi.
Ove, per esigenze di ordine e sicurezza
pubblica, si renda necessario l'intervento di rinforzi di personale e di mezzi,
il prefetto, sentito il questore, ne fa richiesta al Dipartimento della pubblica
sicurezza. Nelle predette
circostanze il prefetto può altresì chiedere l'invio di personale appartenente
alla polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, secondo le modalità
di cui agli articoli 21 e 22.
Articolo 39
Articolo 39. Piani operativi ed
ordini di servizio.
I piani operativi predisposti ai fini
dello svolgimento dei compiti istituzionali dai dirigenti degli uffici di
polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, devono essere inviati
preventivamente per conoscenza ai prefetti ed ai questori territorialmente
competenti, i quali ultimi possono formulare osservazioni in relazione alle
esigenze di coordinamento tecnico-operativo. Nella predisposizione di eventuali
piani operativi di carattere eccezionale o generale da parte delle autorità
provinciali di pubblica sicurezza, per attività di prevenzione e repressione dei
reati, che possono coinvolgere forze appartenenti alle specialità, devono essere
sentiti i dirigenti degli uffici stessi e ne deve essere data comunicazione alla
direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale,
all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione e al servizio ordine
pubblico del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Articolo 40
Articolo 40. Servizi di
rappresentanza.
I servizi di rappresentanza presso le
sedi degli organi costituzionali o di altri uffici pubblici e nelle cerimonie
civili e religiose pubbliche o, quando prescritte, private sono disposti o
autorizzati dai Prefetti. Alla Polizia di Stato, fermo
restando quanto stabilito dall'art. 17, compete l'espletamento dei servizi di
cui trattasi presso le sedi delle prefetture, delle questure e dei comandi ed
uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed, in generale,
dell'Amministrazione dell'interno, nonchè di quelli disposti nelle
manifestazioni e cerimonie pubbliche che si svolgono nell'ambito
dell'Amministrazione dell'interno.
Il questore, nelle sedi ove non vi siano specifici reparti appositamente
costituiti, sia appiedati che a cavallo, provvede all'individuazione, presso
tutti gli uffici, reparti o istituti della Polizia di Stato della provincia,
d'intesa con i rispettivi dirigenti, di un'aliquota di personale da impiegare
nei servizi di rappresentanza.
I servizi di cui ai commi precedenti, che non hanno carattere permanente,
sono disposti con le modalità previste dal regolamento sul servizio territoriale
e di presidio di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1973, e successive
modificazioni. Il personale
di cui al presente articolo svolge i normali compiti di istituto, salvo quando è
impiegato nei servizi di rappresentanza.
Articolo 41
Articolo 41. Servizi a richiesta di
enti non statali e di privati.
Possono essere effettuati,
compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, dal personale della
Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia i seguenti servizi, a richiesta
di enti non statali e di privati: a) i servizi di
controllo passaporti compiuti a richiesta sui piroscafi durante la navigazione
del personale della Polizia di Stato; b) i servizi di
scorta, di guardia, di sicurezza e di assistenza a richiesta e per conto di enti
non statali o di privati, per i quali non sussista in modo prevalente il
pubblico interesse, ivi compresi quelli aventi carattere continuativo compiuti
anche in forza di apposite convenzioni. Per i servizi di cui al precedente
comma gli interessati devono farne richiesta per iscritto ed hanno l'obbligo di
osservare la normativa vigente relativa alle indennità, spese e quant'altro
dovuto allo Stato per l'esecuzione del servizio. Restano ferme, per quanto riguarda
i servizi resi dalla banda musicale della Polizia di Stato, le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742, e per quanto
riguarda quelli resi dalla polizia stradale le disposizioni relative alle scorte
contenute nel disposto dell'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.
Articolo 42
Articolo 42. Ordine di servizio.
L'ordine di servizio costituisce il
documento che registra la situazione organica dell'ufficio, reparto o istituto e
ne programma le normali attività di servizio. Viene redatto giornalmente sulla
base delle istruzioni ministeriali di cui all'art. 35 ed esposto all'albo
dell'ufficio, del reparto o dell'istituto entro le ore 13,00 e comunque, almeno
12 ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste. Eventuali successive variazioni
vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio,
reparto o istituto da cui dipende.
L'ordine di servizio contiene: cognome e nome, qualifica del personale,
tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, tipo di
vestiario ed eventuale equipaggiamento ed armamento necessari. Può contenere, inoltre,
indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a carattere individuale o
generale. Tutto il personale
ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione dell'ordine di servizio.
Articolo 43
Articolo 43. Foglio di servizio.
Il foglio di servizio costituisce il
documento che in esecuzione dell'ordine di servizio: a) richiama le
istruzioni di cui all'art. 35 concernenti il particolare tipo di servizio da
svolgere; b)
stabilisce eventuali specifiche modalità di svolgimento del servizio
stesso. Il foglio di
servizio, numerato progressivamente, redatto in duplice copia, deve essere
sottoscritto dal dirigente dell'ufficio, reparto o istituto e deve essere
compilato chiaramente in modo da non ingenerare perplessità negli
operatori. Salvo che il
dirigente dell'ufficio, reparto o istituto ritenga di disporre diversamente, il
foglio deve essere personalmente custodito dal responsabile del servizio, che,
fermo restando l'obbligo dell'immediata segnalazione, vi annota i fatti
eventualmente avvenuti durante il servizio medesimo ed ha l'obbligo, al termine
del servizio, di restituirlo all'ufficio, comando o istituto che lo ha emesso,
salvo quanto disposto dall'art. 27.
Per i reparti inquadrati o di formazione, il foglio di servizio può
essere collettivo e viene custodito dal comandante del reparto o dal più alto in
grado con le stesse modalità di cui sopra. Se il reparto è a disposizione di
un funzionario responsabile del servizio, questi, in relazione alle esigenze
operative, può disporre le variazioni ritenute necessarie. Il foglio va conservato agli atti
per un periodo di cinque anni.
Articolo 44
Articolo 44. Trasferimenti.
I trasferimenti del personale,
nell'ambito degli uffici della questura, compresi i commissariati e i posti di
polizia distaccati della provincia, vengono effettuati dal questore, per
esigenze di servizio, ai sensi degli articoli 7, lettera n), e 8, lettera h),
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. I trasferimenti di personale, tra
le ripartizioni degli uffici periferici di polizia stradale, ferroviaria, di
frontiera e postale nonchè degli altri uffici, reparti o istituti previsti
dall'ordinamento periferico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
vengono effettuati, in ambito provinciale, dai relativi dirigenti, per esigenze
di servizio, ai sensi degli articoli 8, lettera h), e 9, lettera h), del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Restano ferme le disposizioni
dell'art. 88, ultimo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121.
Articolo 45
Articolo 45. Addestramento del
personale.
Salvo quanto previsto dal penultimo
comma dell'art. 35, i dirigenti degli uffici, reparti o istituti sono tenuti ad
effettuare turni per l'addestramento del personale, secondo i criteri e le
modalità fissati dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Sullo svolgimento di tali turni e
sui risultati conseguiti i dirigenti degli uffici, reparti o istituti
riferiscono trimestralmente al suddetto Dipartimento.
Articolo 46
Articolo 46. Tessere di
riconoscimento per il personale della polizia di Stato ch esplica funzioni di
polizia.
Le tessere di riconoscimento di cui
all'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
conformi agli allegati A-B-C-D, hanno le dimensioni di mm 100 x 65 e recano
spazi: nella
parte anteriore: per la fotografia, la qualifica, il cognome e nome, la data ed
il luogo di nascita e la firma della autorità che rilascia il documento; nel verso: per i dati
concernenti l'altezza, i capelli, gli occhi, il colorito, il gruppo sanguigno,
eventuali segni particolari, la data di nomina nella qualifica, la data di
rilascio e scadenza, il timbro ufficiale. I colori della tessera sono così
determinati:
rosso: per gli appartenenti ai ruoli dei dirigenti e dei commissari. Dello stesso colore è la tessera
rilasciata al capo della Polizia, ai vice capi della Polizia, ai dirigenti
preposti agli uffici e direzioni centrali di cui al 1º comma dell'art. 5 della
legge 1º aprile 1981, n. 12, come modificato dall'art. 5 della legge 12 agosto
1982, n. 569;
marrone: per gli appartenenti al ruolo degli ispettori; arancione: per gli
appartenenti al ruolo dei sovrintendenti; verde: per gli
appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti. Agli allievi agenti, allievi
ispettori e allievi commissari è rilasciata una tessera di colore azzurro, con
le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste dal primo comma, che
in luogo della qualifica reca la dicitura <<allievo agente>> o
<<allievo ispettore>> o <<allievo commissario della Polizia di
Stato>>. Le tecniche ed
il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del capo
della Polizia.
Articolo 47
Articolo 47. Tessere di
riconoscimento per il personale della Polizia di Stato ch esplica attività
tecnico-scientifica o tecnica e per i sanitari dell Polizia di Stato.
Al personale dei ruoli tecnici ed a
quello dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato sono
rilasciate tessere di riconoscimento conformi agli allegati E-F, con le medesime
dimensioni e caratteristiche di cui all'articolo precedente, aventi i seguenti
colori: grigio:
per gli appartenenti ai ruoli tecnici; giallo: per i
sanitari. Qualora al
personale di cui al comma precedente siano conferite le qualifiche di ufficiale
o agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 42
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e dell'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nel
documento deve essere apposta dopo l'indicazione della qualifica la seguente
dicitura: <<nei limiti delle funzioni attribuite dalla legge>>.
Articolo 48
Articolo 48. Disposizioni comuni.
La tessera deve essere rinnovata
nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre
al seguito, in uniforme ed in abito civile. Ha validità decennale salvo
limitazioni di validità in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego
o di servizio. Deve essere
restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa. La tessera di riconoscimento deve
essere ritirata in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di
salute determinata da infermità neuro-psichiche. Le tessere di riconoscimento
vengono rilasciate dal capo della Polizia o da funzionari a ciò espressamente
delegati. Il documento per il
capo della Polizia viene rilasciato dal Ministro.
Articolo 49
Articolo 49. Alloggi di servizio
collettivi.
Il personale della Polizia di Stato che
esplica funzioni di polizia, durante i corsi e durante il periodo di
addestramento, ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti o reparti ove si
svolgono i corsi o l'addestramento.
Per motivate esigenze il personale in prova e gli appartenenti ai ruoli
della Polizia di Stato possono essere esonerati dall'obbligo di alloggiare in
istituto. Al personale della
Polizia di Stato in servizio collettivo fuori sede è fatto obbligo di alloggiare
in locali messi a disposizione dall'Amministrazione. Ogni dipendente della Polizia di
Stato, sussistendone le disponibilità, può richiedere di fruire degli alloggi di
servizio collettivo. In tale caso, l'autorizzazione è data dal responsabile
dell'ufficio o reparto o istituto ove è ubicato l'alloggio. Gli allievi agenti, gli agenti in
prova, gli allievi vice ispettori, gli allievi del corso quadriennale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, hanno l'obbligo
di alloggiare presso gli istituti ove si svolgono i corsi.
Articolo 50
Articolo 50. Doveri del personale che fruisce di
alloggi di servizio collettivi.
Il personale della Polizia di Stato che
fruisce di alloggi di servizio collettivi deve rispettare scrupolosamente le
disposizioni sull'utilizzazione degli alloggi emanate dal responsabile
dell'ufficio, reparto o istituto ove gli stessi sono ubicati. é fatto divieto agli occupanti di
modificare in tutto od in parte le strutture interne ed esterne degli alloggi,
nonchè la dislocazione degli arredi.
Articolo 51
Articolo 51. Alloggi di servizio
individuali.
Presso ogni ufficio, reparto o istituto
della Polizia di Stato, ove sussista la disponibilità, viene dato in concessione
onerosa al titolare, con provvedimento del capo della Polizia, un alloggio di
servizio individuale per le esigenze del medesimo e della sua famiglia.
L'alloggio deve essere rilasciato dall'occupante non oltre il sessantesimo
giorno dalla cessazione dell'incarico che ha dato titolo alla concessione.
Articolo 52
Articolo 52. Alloggi individuali.
Fermo restando quanto previsto
dall'articolo precedente, gli alloggi individuali dei quali l'Amministrazione
della pubblica sicurezza dispone a qualsiasi titolo anche al di fuori degli
uffici, reparti o istituti o nelle loro pertinenze, possono essere dati in
concessione onerosa al personale della Polizia di Stato che ne faccia
richiesta. L'assegnazione
compete alla commissione di cui all'art. 53 secondo le modalità e criteri,
stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'interno, che devono tener conto,
in particolare, delle funzioni svolte dall'interessato e delle situazioni
personali e familiari. é in
ogni caso vietato al personale che occupa l'alloggio di modificare, senza
autorizzazione ministeriale, in tutto o in parte, la struttura interna o esterna
degli alloggi medesimi. Gli
alloggi individuali devono essere rilasciati entro un mese dal trasferimento ad
altra sede o dalla cessazione dal servizio per qualsiasi causa
dell'interessato. Il termine
di cui al precedente comma è prorogato di un anno per i familiari delle
<<vittime del dovere>> di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni, purchè conviventi con il dipendente al momento del
decesso di quest'ultimo.
Articolo 53
Articolo 53. Commissione per la
concessione degli alloggi individuali.
Per la concessione degli alloggi
individuali al personale della Polizia di Stato è istituita, in ogni provincia,
una commissione presieduta dal questore e composta da quattro appartenenti ai
ruoli del personale della Polizia di Stato, di cui due designati dal questore e
due designati dai sindacati più rappresentativi a livello provinciale, da
scegliersi tra il personale in servizio negli uffici, reparti o istituti nella
provincia.
Articolo 54
Articolo 54. Mense obbligatorie.
Presso l'Istituto superiore di polizia e
gli istituti di istruzione della Polizia di Stato di cui all'art. 60 della legge
1º aprile 1981, n. 121, sono istituite mense obbligatorie di servizio, previa
autorizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza. Le spese per il funzionamento di
tali mense sono a totale carico dell'Amministrazione. La convivenza gratuita alle mense
di cui al primo comma cessa all'atto della nomina in prova alle varie qualifiche
e, per le guardie ausiliarie di leva, al termine del quarto mese di servizio.
Articolo 55
Articolo 55. Convenzioni o appalti.
Per sopperire all'impossibilità di
funzionamento di una mensa obbligatoria di servizio deve provvedersi in ordine
di preferenza:
alla stipula di convenzioni con altre amministrazioni o enti pubblici
dello Stato che gestiscono nella sede mense per il proprio personale; all'appalto del
servizio; alla
stipula di convenzioni con esercizi privati. L'onere relativo è a totale carico
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Articolo 56
Articolo 56. Viveri e generi di
conforto.
Per la composizione della razione
viveri, nonchè delle integrazioni vitto e dei generi di conforto, si fa
riferimento alle relative tabelle annesse agli stati di previsione del Ministero
della difesa.
Articolo 57
Articolo 57. Riposo settimanale.
Il personale della Polizia di Stato ha
diritto al riposo settimanale secondo le modalità previste dall'art. 63 della
legge 1º aprile 1981, n. 121, e non può rinunciarvi.
Articolo 58
Articolo 58. Programmazione del
riposo settimanale.
Il responsabile di ogni ufficio, reparto
o istituto della Polizia di Stato deve programmare settimanalmente i turni di
fruizione del riposo in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle
del personale. Salvo
particolari necessità operative, deve essere garantito che il godimento avvenga
nell'arco della settimana, fermo restando che il numero dei riposi giornalieri
nell'ambito dei reparti, uffici ed istituti suddetti deve essere normalmente
pari alla percentuale di un settimo della forza presente.
Articolo 59
Articolo 59. Congedo ordinario.
Il responsabile di ogni ufficio, reparto
o istituto della Polizia di Stato, sulla base delle domande degli interessati,
deve programmare i turni di fruizione delle ferie in modo da contemperare le
esigenze del servizio con quelle del personale, avendo cura che il numero dei
congedi ordinari non superi, di massima, 1/4 della forza effettiva di ciascun
ruolo. Tale limite non si
applica negli istituti di istruzione e alla banda musicale. Sono competenti alla concessione
dei congedi ordinari:
i capi degli uffici, reparti o istituti, per il personale, anche del
ruolo dei dirigenti, in servizio presso gli uffici periferici
dell'Amministrazione;
il capo del servizio o ufficio equiparato, per il personale direttivo in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza; il direttore della
divisione, per il restante personale in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza;
il capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, per
i capi degli uffici o reparti centrali o periferici di livello
dirigenziale. Il personale in
congedo è tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente
all'Amministrazione il proprio recapito. Il congedo ordinario deve essere
fruito irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due
soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso
l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno
successivo.
Articolo 60
Articolo 60. Congedo straordinario.
Il congedo straordinario per il
personale della Polizia di Stato è disciplinato dall'art. 37 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
secondo il rinvio contenuto negli ordinamenti dei singoli ruoli. Ferme restando, per quanto
riguarda il congedo straordinario per infermità, la competenza e le modalità
previste dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1137, la competenza per la concessione
del congedo straordinario per gravi motivi, per matrimonio e per esami spetta
alla direzione centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Articolo 61
Articolo 61. Malattie.
Il personale della Polizia di Stato che
per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio
deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o
istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il
certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi. L'Amministrazione ha facoltà di
effettuare, tramite i propri sanitari, visite di controllo. Per gli agenti ausiliari di leva i
certificati medici attestanti la malattia debbono comunque essere rilasciati dai
sanitari della Polizia di Stato e continua ad applicarsi la normativa vigente
per i militari in servizio di leva.
Per i dipendenti che fruiscono di alloggi collettivi di servizio,
l'Amministrazione, in relazione alle esigenze di assistenza o di profilassi
della collettività, può, a mezzo dei propri sanitari, disporre il ricovero
dell'interessato in luoghi di cura.
Il periodo di congedo straordinario o di aspettativa per motivi di salute
può essere fruito anche fuori sede, previa comunicazione del recapito
all'ufficio.
Articolo 62
Articolo 62. Accertamenti sanitari.
Al termine di malattie con prognosi
superiori a 30 giorni il dipendente viene visitato dal sanitario della Polizia
di Stato per il giudizio di idoneità al servizio. Ove il sanitario lo ritenga
necessario, in relazione al tipo ed alla durata della malattia, tale giudizio
può essere demandato alla commissione medica ospedaliera. Gli accertamenti relativi vengono
effettuati in conformità delle disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 416, e
successive modifiche, e del regolamento approvato con regio decreto 15 aprile
1928, n. 1024. Il ricovero in
un ospedale militare può essere disposto dal sanitario della Polizia di Stato,
qualora sia necessario per gli accertamenti medico-legali o a richiesta
dell'interessato, in conformità alle norme sul servizio sanitario nazionale.
Articolo 63
Articolo 63. Misure profilattiche.
Il dipendente della Polizia di Stato ha
l'obbligo di sottoporsi alle misure profilattiche generali o specifiche e agli
accertamenti sanitari che l'Amministrazione stessa ritenga di disporre in
relazione al possibile insorgere di fenomeni di tipo infettivo o epidemico.
Articolo 64
Articolo 64. Accertamenti
psicofisici e attitudinali.
Fermo restando quanto previsto dall'art.
9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, per
l'impiego in particolari settori di attività, il dipendente può essere
sottoposto ad accertamenti psicofisici ed attitudinali.
Articolo 65
Articolo 65. Assistenza sanitaria.
Per particolari esigenze può farsi
ricorso all'opera di medici estranei all'Amministrazione, mediante la stipula di
apposite convenzioni.
Articolo 66
Articolo 66. Ricompense e
riconoscimenti.
Agli appartenenti ai ruoli del personale
della Polizia di Stato possono essere concesse le seguenti ricompense: onorificenze; ricompense al valor
militare;
ricompense al valor civile; ricompense al merito
civile;
ricompense per meriti straordinari e speciali; ricompense per
lodevole comportamento;
riconoscimento per anzianità di servizio; riconoscimenti al
merito di servizio;
premi in denaro.
Articolo 67. Ricompense al valor
militare, civile, al merito civile e onorificenze.
Le ricompense al valor militare, al
valor civile ed al merito civile vengono proposte ed attribuite al personale
della Polizia di Stato secondo la normativa vigente in materia. Allo stesso personale possono
essere attribuite ricompense ed onorificenze, anche da parte di Stati esteri e
Organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia.
Articolo 68. Ricompense per
meriti straordinari e speciali.
Le ricompense per meriti straordinari e
speciali sono:
promozioni per merito straordinario; encomio solenne. La promozione alla qualifica
superiore per merito straordinario è conferita ai sensi degli articoli 71 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335. La proposta per la
promozione per merito straordinario, formulata ai sensi dell'art. 75 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale in
servizio presso gli uffici periferici, viene inoltrata al Ministero dal
questore, che ne informa il prefetto. La proposta viene sottoposta al
preventivo esame della commissione di cui al seguente art. 74 e successivamente
inoltrata agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'encomio solenne viene conferito
dal Ministero dell'interno al dipendente che, in operazione di particolare
importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica
ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
Articolo 69. Ricompense per
lodevole comportamento.
Le ricompense per lodevole comportamento
sono l'encomio e la lode.
L'encomio viene conferito dal capo della Polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza al dipendente che, impegnandosi notevolmente in
importante servizio istituzionale, abbia messo in luce spiccate qualità
professionali conseguendo rilevanti risultati nei compiti di istituto. La lode viene conferita dal capo
della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza come riconoscimento
di applicazione ed impegno professionali che vanno oltre il doveroso
espletamento dei compiti istituzionali al dipendente che per il suo attaccamento
al servizio, spirito d'iniziativa e capacità professionali consegua apprezzabili
risultati nei compiti di istituto.
Articolo 70. Premi in denaro.
Per segnalato servizio di polizia, con
le medesime modalità previste dal primo comma dell'art. 73 del presente decreto,
può essere concesso premio in denaro ai dipendenti della Polizia di Stato nonchè
al personale delle altre forze di polizia indicato nell'art. 16 della legge 1º
aprile 1981, n. 121, ed a coloro che abbiano la qualifica di ufficiale o di
agente di pubblica sicurezza.
Per segnalati servizi di polizia si intendono quei servizi di particolare
rilievo che, comunque, non rientrano tra quelli che danno luogo all'attribuzione
delle ricompense previste nei precedenti articoli. Il premio in denaro è cumulabile
con le altre ricompense di cui all'art. 66.
Articolo 71. Distintivi d'onore
e di specialità.
Al personale della Polizia di Stato
possono essere attribuiti distintivi d'onore e di specialità. Con decreto del Ministro
dell'interno si provvede all'individuazione dei suddetti distintivi e a fissare
i criteri per l'attribuzione degli stessi.
Articolo 72. Criteri per la
concessione dei riconoscimenti.
Con decreto del Ministro dell'interno
sono stabiliti i criteri per la concessione dei riconoscimenti per anzianità di
servizio e per merito di servizio, nonchè le caratteristiche dei segni
distintivi di tali riconoscimenti.
Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri per l'attribuzione di
riconoscimenti al personale della Polizia di Stato all'atto del collocamento a
riposo.
Articolo 73. Proposte per le
ricompense.
La proposta per il conferimento
dell'encomio solenne, dell'encomio, della lode e del premio in denaro è
formulata al Ministero dal dirigente dell'ufficio o del reparto e, per quanto
riguarda il personale delle specialità, dai dirigenti degli uffici
compartimentali della polizia stradale, ferroviaria e postale e dai dirigenti
degli uffici di polizia di frontiera, che ne informano il prefetto e il questore
delle province interessate.
Per il personale in servizio presso gli istituti di istruzione la
proposta è formulata dal direttore dell'istituto, che ne informa il prefetto ed
il questore delle province interessate. Per il personale in servizio
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza la proposta è formulata dal
direttore dell'ufficio o direzione centrale competente. La proposta deve essere corredata
da una relazione contenente la descrizione dell'avvenimento e da tutti i
documenti necessari per una esatta valutazione del merito. La proposta deve essere formulata
entro sei mesi dalla conclusione dell'operazione o dell'attività cui la stessa
fa riferimento. La
commissione, salvo casi di eccezionale urgenza, esamina le proposte in ordine
cronologico e contemporaneamente quelle che per connessione attengono allo
stesso avvenimento con sviluppi operativi in tempi e luoghi diversi.
Articolo 74. Commissione per le
ricompense.
La commissione per le ricompense è
presieduta dal capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza
o, per delega, dal vice capo della Polizia, ed è composta da: il direttore centrale
per gli affari generali;
il direttore centrale della polizia di prevenzione; il direttore centrale
della polizia criminale;
il direttore centrale del personale; il direttore centrale
per i servizi di ragioneria; i rappresentanti del
personale in consiglio di amministrazione. In caso di parità di voti prevale
il voto del presidente. Le
funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario con
qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata. La commissione viene nominata con
provvedimento del capo della Polizia. La commissione è competente,
altresì, ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e
degli uffici della Polizia di Stato.
Articolo 75. Annotazioni
matricolari.
La concessione delle ricompense, delle
onorificenze, dei riconoscimenti e dei distintivi d'onere e di specialità è
annotata sullo stato di servizio del personale. Al personale della Polizia di
Stato viene rilasciato un attestato della concessione delle ricompense,
onorificenze e riconoscimenti, dei distintivi d'onere e di specialità attribuiti
ai sensi del presente decreto.
La vigente normativa regola le modalità e l'uso dei corrispondenti
nastrini e medaglie.
Articolo 76. Assistenza
religiosa.
Al personale della Polizia di Stato è
assicurata l'assistenza religiosa secondo le norme di legge.
Articolo 77. Attività sportiva.
L'Amministrazione della pubblica
sicurezza cura e promuove l'esercizio della pratica sportiva del personale in
servizio, al fine di consentire la preparazione e il ritempramento psico-fisico
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali, predisponendo le
necessarie infrastrutture e attraverso la costituzione di gruppi sportivi, che
assumono la denominazione <<Polizia di Stato-Fiamme Oro>>, partecipa
alle attività agonistiche locali, nazionali ed internazionali. Ai suindicati fini,
l'Amministrazione della pubblica sicurezza stipula appositi accordi o
convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano. Fino alla stipula di
nuovo accordo o convenzione vige quello stipulato il 12 agosto 1954. L'Amministrazione, salvo
particolari esigenze di servizio, consente, inoltre, che propri atleti
partecipino alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle
federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate, in vista della
partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali. Gli appartenenti alla Polizia di
Stato che hanno svolto attività agonistica possono essere utilizzati per
l'addestramento del personale.
Ai fini del coordinamento dell'attività dei gruppi sportivi, è istituito
nell'ambito della direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento
della pubblica sicurezza un apposito ufficio al quale è preposto un primo
dirigente della Polizia di Stato.
Articolo 78. Diritto allo
studio.
L'amministrazione della pubblica
sicurezza favorisce l'aspirazione del personale che intende conseguire un titolo
di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di
specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole
pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali
periodi di congedo straordinario per esami, è concesso un periodo annuale
complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto
dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate
dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta
deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di
servizio. L'interessato dovrà
dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di
studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in
caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dal congedo ordinario
dell'anno in corso o dell'anno successivo.
Articolo 79. Attività
ricreative.
L'amministrazione della pubblica
sicurezza cura la funzionalità dei centri balneari, montani, sportivi, circoli
ricreativi, spacci, favorisce le attività turistiche e culturali per il
personale di cui all'art. 1 e relativi familiari e, d'intesa con le
organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato più
rappresentative a livello nazionale, stabilisce le disposizioni di massima
necessarie per la gestione delle predette strutture.
Allegato 1
Altare della Patria in Roma e caduti di
tutte le guerre, bandiera nazionale, gonfaloni dei comuni decorati al valor
militare e persone decorate con medaglie d'oro al valor militare. Presidente della Repubblica Sommo Pontefice Capi di Stati esteri Presidente del Senato della
Repubblica Presidente della
Camera dei deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri Presidente della Corte
costituzionale Ministri Sottosegretari di Stato Alti commissari Commissari del Governo Presidente della giunta e del
consiglio regionale in sede
Prefetto in sede, vice capi della Polizia Capo di gabinetto del Ministro
dell'interno Direttori
generali del Ministero dell'interno
Primo presidente della Corte di cassazione, Presidente del Consiglio di
Stato, Procuratore generale della Corte di cassazione, Presidente della Corte
dei conti Presidenti di
sezione della Corte di cassazione, presidenti di sezione del Consiglio di Stato,
presidenti di sezione e procuratore generale della Corte dei conti Comandanti generali e vice
comandanti generali delle altre Forze di Polizia Capo di stato maggiore delle Forze
armate Direttori centrali del
dipartimento della pubblica sicurezza.