ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO


REGOLAMENTO INTERNO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA
(Approvato con D.M. del 9.10.1985 e pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 259 del 4.11.1985)

Art. 1

Oggetto

 Il presente regolamento interno, adottato dal consiglio centrale di rappresentanza in base al terzo comma dell’art. 20 della legge istitutiva, disciplina l’organizzazione e il funzionamento delle rappresentanza militare nei suoi vari livelli ed articolazioni.

 Art. 2

Prorogatio

 I delegati, alla scadenza del mandato, rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli di rappresentanza.

 Art. 3

Consiglio di rappresentanza

 Il consiglio di rappresentanza è l’insieme dei delegati proclamati eletti.

 Art. 4

Assemblea  

Il consiglio di rappresentanza è costituito quando è formalmente riunito per deliberare ed è presente il numero legale dei rappresentanti.

 Il potere decisionale di ogni consiglio di rappresentanza appartiene all’assemblea dei propri delegati ed è esercitato in piena libertà ed autonomia nel rispetto delle norme che regolano la rappresentanza militare.

 Art. 5

Presidente  

Per la presidenza e la vice presidenza si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell’art. 14 del regolamento approvato con il DPR. 4.11.1979, n. 691.  

Art. 6

Comitato di presidenza e segretario  

Nell’ambito dei consigli di rappresentanza sono costituiti comitati di presidenza composti dal presidente e dai delegati – uno per ciascuna categoria – eletti a tale carica dalla categoria di appartenenza.

 Nel CO.CE.R. Interforze il comitato di presidenza è costituito dal presidente e dai delegati – uno per ciascuna FF.AA. e Corpo Armato - eletti a tale carica dalla stessa FF.AA. o Corpo Armato.

Con analoga procedura e medesimi criteri sono costituiti comitati di presidenza nelle commissioni interforze di categoria.  

In ciascun comitato di presidenza il presidente designa il segretario.

 Art. 7

Gruppi di lavoro  

Nell’ambito di ciascun consiglio di rappresentanza possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro su specifiche materie o problemi, le cui conclusioni sono sottoposte all’approvazione dell’assemblea.  

I membri vengono designati dalle Sezioni del CO.CE.R. interforze, dalle categorie negli altri consigli.  

L’istituzione di un gruppo di lavoro deve essere adottata con delibera del consiglio.

 Art. 8

Segreterie permanenti  

Presso ciascun consiglio intermedio, centrale e le sue articolazioni di FF.AA. o Corpo Armato sono costituite segreterie permanenti idonee ed adeguate a garantire tutte le attività relative al funzionamento della rappresentanza.

 L’attività di tali segreterie è regolata da apposite norme, emanate dall’autorità militare che costituisce le segreterie stesse.  

Presso i consigli di base l’attività di segreteria è concordata con il comandante dell’unità di base.  

Art. 9

Presidente – Attribuzioni  

Il presidente:  

-          convoca e presiede l’assemblea;

-          assicura il buon andamento dei lavori, facendo osservare il regolamento;

-          concede la parola, dirige e modera la discussione;

-          convoca, d’iniziativa, il comitato di presidenza o di massima entro 5 giorni quando lo richieda un terzo dello stesso comitato.  

Art. 10

Comitato di presidenza – Attribuzioni  

Il comitato di presidenza:

  -          è l’organo esecutivo del consiglio;

-          stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche gli argomenti richiesti dai singoli membri del consiglio;

-          fissa la data, il luogo e l’ora delle riunioni;

-          è preposto alla redazione degli atti e agli adempimenti conseguenti alle decisioni deliberate dal consiglio stesso;

-          presenta alla corrispondente autorità gerarchica le deliberazioni delle riunioni e ne chiede la tempestiva diffusione.  

Nell’ambito delle attribuzioni previste dal presente articolo, il comitato di presidenza delibera a maggioranza dei suoi membri.  

Art. 11

Segretario – Attribuzioni  

Il segretario:

  -          procede all’appello nominale dei membri del consiglio all’inizio di ogni seduta;

-          tiene nota dei delegati iscritti a parlare;

-          collabora con il presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto;

-          trascrive le deliberazioni su apposito registro;

-          redige il verbale delle riunioni;

-          da lettura del processo verbale e, su richiesta del presidente, di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato al consiglio;

-          coadiuva il presidente nel disbrigo della corrispondenza.  

Art. 12

Convocazione degli organi di rappresentanza  

Il presidente convoca il consiglio di rappresentanza d’intesa con il comitato di presidenza, di sua iniziativa nei casi di urgenza, oppure a richiesta di un quinto dei delegati, di massima entro dieci giorni.  

Il presidente comunica a ciascun delegato, almeno 5 giorni prima della riunione, salvo casi d’urgenza, con l’atto di convocazione:

-          la data, l’ora e il luogo della riunione;

-          l’ordine del giorno;

-          la presumibile durata.  

La data, la sede e la durata della riunione saranno concordate:

-          per i CO.BA.R., tra il presidente e il comandante dell’unità di base;

-          per i CO.I.R., tra il presidente e il corrispondente alto comando.  

All’atto del rinnovo degli organismi, ciascun consiglio di rappresentanza s’intende convocato dal presidente e dal comitato di presidenza uscenti entro 15 giorni dalla data della chiusura del verbale riepilogativo delle operazioni di voto.  

La data, l’ora e il luogo della prima riunione vanno concordati tra il presidente dell’organo rappresentativo e il comando corrispondente.

 Le commissioni interforze di categoria sono convocate, su proposta del relativo comitato di presidenza, dal presidente del CO.CE.R. con le stesse modalità di cui agli art. 9 e 10 ogni qualvolta pareri e proposte da formulare e richieste da avanzare riguardino le singole categorie.  

Le relative conclusioni saranno sottoposte dal presidente o da un suo delegato all’esame del CO.CE.R. per l’approvazione.  

Art. 13

Modali tà e periodicità delle riunioni 

Le riunioni hanno luogo nelle ore di servizio e sono a tutti gli effetti attività di servizio. Se l’ordine del giorno non viene esaurito, il presidente, su deliberazione dell’assemblea, ne rinvia la continuazione ad altra data.  

Di regola i CO.BA.R. si riuniscono almeno una volta al mese, i CO.I.R. almeno una volta ogni due mesi, le sezioni CO.CE.R. e il CO.C.ER.  interforze almeno ogni tre mesi.

 Art. 14

Validità delle assemblee  

L’assemblea dei consigli di rappresentanza ai vari livelli è valida:

  -          in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei delegati;

-          in seconda convocazione, indetta entro le 24 ore successive, se è presente la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.  

Art. 15

Assenza dei delegati

 Nell’ambito di ciascun consiglio di rappresentanza il delegato impossibilitato a partecipare alla riunione deve far pervenire dal proprio comando apposita comunicazione al relativo comitato di presidenza.

 All’apertura dei lavori nessun delegato può assentarsi dall’aula senza averne dato comunicazione al presidente.

 Art. 16

Programmi di lavoro  

I lavori dell’assemblea sono organizzati mediante programmi, calendari, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

 Il CO.CE.R. stabilisce nella prima riunione di ciascun anno il programma di lavoro di massima e verifica l’attuazione di quello precedente ai sensi dell’art. 19, primo comma, della legge 11.7.78 n. 382.

 Art. 17

Modifica all’ordine del giorno della riunione

 L’ordine del giorno viene stabilito a norma dell’art. 10 del presente regolamento. La variazione dell’ordine di trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno può essere proposta anche dai singoli delegati. L’assemblea chiamata a decidere su tale proposta, passa alla votazione dopo l’intervento del proponente e delle eventuali dichiarazioni di voto dei delegati.

 Per inserire argomenti che non sono all’ordine del giorno è sufficiente la richiesta di un quinto dei delegati presenti; per il CO.CE.R. anche di una sezione di FF.AA. o Corpo Armato.  

Le richieste di cui ai precedenti commi secondo e terzo devono essere avanzate all’inizio della seduta o prima del passaggio ad altro argomento.

 Art. 18

Comunicazioni all’assemblea  

All’inizio di ogni seduta, il presidente porta a conoscenza dell’assemblea eventuali messaggi, lettere o comunicazioni che la riguardano.

 Art. 19

Iscrizione a parlare  

Sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno i delegati si iscrivono a parlare, prima di dare inizio alla discussione, presso la presidenza. E’ comunque possibile, eccezionalmente, l’iscrizione anche durante la discussione.  

Il presidente, d’intesa con il comitato di presidenza, in relazione al numero degli iscritti, stabilisce i tempi degli interventi, assicurando in ogni caso un minimo di dieci minuti.  

Al delegato che abbia esaurito il suo intervento è concessa, per non più di 5 minuti, una replica, oltre alla possibilità – prima di ogni votazione – di fare una dichiarazione di voto, nonché un intervento della stessa durata per una questione di carattere incidentale o per fatto personale. Per fatto personale deve intendersi l’essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.  

Il presidente nel concedere la parola segue l’ordine di iscrizione.  

Il delegato iscritto a parlare che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla facoltà di parlare.  

Art. 20

Maggioranza delle deliberazioni  

Il consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti salvo i casi per i quali siano richieste maggioranze speciali.

 A parità di voti prevale il voto del presidente.

 Art. 21

Modi di votazione  

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale in ordine alfabetico per sorteggio, a giudizio del presidente o  a richiesta di un delegato su deliberazione dell’assemblea.  

E’ adottato lo scrutinio segreto per l’elezione del comitato di presidenza e per la formazione di incarichi e funzioni a persone.

 Art. 22

Annullamento o ripetizione delle votazioni  

Iniziata la votazione, questa non può essere sospesa o interrotta  e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Qualora siano sollevati dubbi sulla regolarità delle votazioni, il presidente procede all’annullamento e ne dispone l’immediata ripetizione.

 Art. 23

Presentazione delle mozioni  

La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte dell’assemblea e può essere presentata anche da un solo delegato.  

Il presidente, d’intesa con il comitato di presidenza, accerta che il contenuto sia formalmente corretto, quindi ne da comunicazione all’assemblea prima della trattazione del successivo argomento.  

Qualora il proponente della mozione intenda promuovere una deliberazione sull’argomento in discussione, il presidente rende edotta l’assemblea e concede la parola allo stesso delegato. Al termine della discussione l’assemblea si esprime mediante votazione.  

Una mozione che, a giudizio del comitato di presidenza, riproduca sostanzialmente il contenuto di proposte respinte può essere presentata soltanto nelle successive riunioni.  

Mozioni intese a richiamare al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento vengono lette, illustrate dal proponente e votate immediatamente.

 Art. 24

Compilazione dei processi verbali  

Il verbale deve contenere, oltre alle deliberazioni e ai motivi che le hanno originate, anche, a richiesta, le eventuali dichiarazioni dei singoli delegati relative all’argomento.  

Qualora una deliberazione non venga adottata all’unanimità, i delegati dissenzienti hanno diritto d’inserire le motivazione del loro voto.  

Analoga procedura viene adottata per le deliberazioni assunte dal comitato di presidenza.  

Prima della chiusura di ogni sessione viene data lettura del processo verbale, il quale deve essere approvato dall’assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

 Art. 25

Trasmissione delle deliberazioni  

Le deliberazioni della riunione sono consegnate dal comitato di presidenza all’autorità militare presso cui l’organo di rappresentanza è costituito, nonché ciascun delegato.  

Art. 26

Pubblicità delle deliberazioni e delle risposte  

Le deliberazioni di ciascun consiglio di rappresentanza e le risposte dell’autorità militare sono affisse nelle bacheche all’uopo riservate.  

Le deliberazioni, oltre alla affissione nelle bacheche, possono essere anche date in consultazione a tutti quei militari che ne facciano esplicita richiesta al rispettivo consiglio di rappresentanza.  

Le deliberazioni sono esposte nelle bacheche fino alla formulazione delle risposte e vi rimangono, unitamente ad esse, per un ulteriore periodo di almeno trenta giorni.

 Dopo tale periodo deliberazioni e risposte vanno conservate agli atti dei minimi livelli dei comandi ove sono ubicate le bacheche, a disposizione di eventuali richiedenti.

 Le spese relative sono a carico dell’Amministrazione Militare ai sensi dell’art. 37, quarto comma, del regolamento approvato con DPR.  1.11.1979 n. 691.

 Art. 27

Audizioni  

I consigli possono altresì convocare militari della propria base per audizioni su fatti specifici.  

Gli interventi dei convocati devono essere limitati a fornire le notizie richieste.

 Le modalità di convocazione devono essere concordate con il comando corrispondente.  

Art. 28

Rapporti del CO.CE.R. con i delegati CO.I.R. – categorie “D” ed “E”

 Il CO.CE.R. convoca, almeno una volta ogni sei mesi e comunque sempre prima dell’incontro previsto con il Ministro della Difesa, i delegati dei CO.I.R. delle categorie “D” ed “E” per sentire e recepire richieste, pareri e proposte di specifico interesse del personale di leva.  

Art. 29

Rapporti con le commissioni parlamentari  

Il CO.CE.R. chiede con apposita delibera di essere ascoltato dalle commissioni parlamentari competenti – ai sensi dell’art. 19, quinto comma della legge 11.7.78 nr. 382 – anche su specifiche materie di particolare importanza che riguardano singole sezioni di FF.AA. o Corpo Armato e/o commissioni di categoria. In tal caso l’eventuale delegazione sarà composta in modo da garantire la presenza della sezione o commissione di categoria interessata, accompagnata dal comitato di presidenza del CO.CE.R..  

Art. 30

Rapporti a livello di base  

I rapporti dei consigli di base sono disciplinati attraverso:  

-          contatti diretti che i militari della corrispondente unità di base possono prendere con uno o più membri del consiglio;

-          periodicità degli incontri con il comandante dell’unità di base, da definire e concordare con il medesimo;

-          incontri collegiali periodici, anche a livello di delegazione, con i consigli intermedi e/o dello stesso grado. All’uopo uno o più CO.BA.R. possono adire direttamente il CO.I.R. corrispondente, che indice apposita riunione da concordare con l’autorità gerarchica cui è affiancato. Sono consentite riunioni, anche a livello di delegazione, fra più CO.BA.R. dello stesso CO.I.R.. Tali incontri sono organizzati dal CO.I.R. previo coordinamento con l’autorità corrispondente.  

Art. 31

Rapporti a livello intermedio e centrale  

Uno o più CO.I.R. possono adire direttamente la propria sezione CO.CE.R., che indice apposita riunione da concordarsi con l’autorità gerarchica cui è affiancata.  

Sono consentite inoltre riunioni dei CO.I.R., anche a livello di delegazione; gli incontri sono organizzati dal CO.CE.R. di sezione previo coordinamento con l’autorità militare corrispondente.

 Sono altresì previsti incontri opportunamente concordati fra:

  -          CO.I.R. e il corrispondente alto comando;

-          CO.CE.R. di FF.AA. o Corpo Armato a capo di stato maggiore o comandante generale.  

Art. 32

Entrata in vigore  

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.