
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'
DIRITTO E PROGRESSO
Il presente regolamento interno, adottato
dal consiglio centrale di rappresentanza in base al terzo comma dell’art. 20
della legge istitutiva, disciplina l’organizzazione e il funzionamento delle
rappresentanza militare nei suoi vari livelli ed articolazioni.
Art. 2
Prorogatio
I delegati, alla scadenza del mandato, rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli di rappresentanza.
Art. 3
Consiglio di rappresentanza
Il consiglio di rappresentanza è l’insieme dei delegati proclamati eletti.
Art. 4
Assemblea
Il consiglio di rappresentanza è costituito quando è formalmente riunito per deliberare ed è presente il numero legale dei rappresentanti.
Il potere decisionale di ogni consiglio di rappresentanza appartiene all’assemblea dei propri delegati ed è esercitato in piena libertà ed autonomia nel rispetto delle norme che regolano la rappresentanza militare.
Art. 5
Presidente
Per la
presidenza e la vice presidenza si applicano le norme di cui ai primi tre commi
dell’art. 14 del regolamento approvato con il DPR. 4.11.1979, n. 691.
Art. 6
Comitato di
presidenza e segretario
Nell’ambito dei consigli di rappresentanza sono costituiti comitati di presidenza composti dal presidente e dai delegati – uno per ciascuna categoria – eletti a tale carica dalla categoria di appartenenza.
Nel CO.CE.R. Interforze il comitato di presidenza è costituito dal presidente e dai delegati – uno per ciascuna FF.AA. e Corpo Armato - eletti a tale carica dalla stessa FF.AA. o Corpo Armato.
Con analoga
procedura e medesimi criteri sono costituiti comitati di presidenza nelle
commissioni interforze di categoria.
In ciascun comitato di presidenza il presidente designa il segretario.
Art. 7
Gruppi di
lavoro
Nell’ambito
di ciascun consiglio di rappresentanza possono essere costituiti appositi gruppi
di lavoro su specifiche materie o problemi, le cui conclusioni sono sottoposte
all’approvazione dell’assemblea.
I membri
vengono designati dalle Sezioni del CO.CE.R. interforze, dalle categorie negli
altri consigli.
L’istituzione di un gruppo di lavoro deve essere adottata con delibera del consiglio.
Art. 8
Segreterie
permanenti
Presso ciascun consiglio intermedio, centrale e le sue articolazioni di FF.AA. o Corpo Armato sono costituite segreterie permanenti idonee ed adeguate a garantire tutte le attività relative al funzionamento della rappresentanza.
L’attività di tali segreterie è regolata
da apposite norme, emanate dall’autorità militare che costituisce le segreterie
stesse.
Presso i
consigli di base l’attività di segreteria è concordata con il comandante
dell’unità di base.
Art. 9
Presidente
– Attribuzioni
Il
presidente:
- convoca e presiede l’assemblea;
- assicura il buon andamento dei lavori, facendo osservare il regolamento;
- concede la parola, dirige e modera la discussione;
-
convoca, d’iniziativa, il comitato di presidenza o di massima
entro 5 giorni quando lo richieda un terzo dello stesso comitato.
Art. 10
Comitato di
presidenza – Attribuzioni
Il comitato di presidenza:
- è l’organo esecutivo del consiglio;
- stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche gli argomenti richiesti dai singoli membri del consiglio;
- fissa la data, il luogo e l’ora delle riunioni;
- è preposto alla redazione degli atti e agli adempimenti conseguenti alle decisioni deliberate dal consiglio stesso;
-
presenta alla corrispondente autorità gerarchica le
deliberazioni delle riunioni e ne chiede la tempestiva diffusione.
Nell’ambito
delle attribuzioni previste dal presente articolo, il comitato di presidenza
delibera a maggioranza dei suoi membri.
Art. 11
Segretario
– Attribuzioni
Il segretario:
- procede all’appello nominale dei membri del consiglio all’inizio di ogni seduta;
- tiene nota dei delegati iscritti a parlare;
- collabora con il presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto;
- trascrive le deliberazioni su apposito registro;
- redige il verbale delle riunioni;
- da lettura del processo verbale e, su richiesta del presidente, di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato al consiglio;
-
coadiuva il presidente nel disbrigo della corrispondenza.
Art. 12
Convocazione degli organi di rappresentanza
Il presidente
convoca il consiglio di rappresentanza d’intesa con il comitato di presidenza,
di sua iniziativa nei casi di urgenza, oppure a richiesta di un quinto dei
delegati, di massima entro dieci giorni.
Il presidente comunica a ciascun delegato, almeno 5 giorni prima della riunione, salvo casi d’urgenza, con l’atto di convocazione:
- la data, l’ora e il luogo della riunione;
- l’ordine del giorno;
-
la presumibile durata.
La data, la sede e la durata della riunione saranno concordate:
- per i CO.BA.R., tra il presidente e il comandante dell’unità di base;
-
per i CO.I.R., tra il presidente e il corrispondente alto
comando.
All’atto del
rinnovo degli organismi, ciascun consiglio di rappresentanza s’intende convocato
dal presidente e dal comitato di presidenza uscenti entro 15 giorni dalla data
della chiusura del verbale riepilogativo delle operazioni di voto.
La data, l’ora e il luogo della prima riunione vanno concordati tra il presidente dell’organo rappresentativo e il comando corrispondente.
Le commissioni interforze di categoria
sono convocate, su proposta del relativo comitato di presidenza, dal presidente
del CO.CE.R. con le stesse modalità di cui agli art. 9 e 10 ogni qualvolta
pareri e proposte da formulare e richieste da avanzare riguardino le singole
categorie.
Le relative
conclusioni saranno sottoposte dal presidente o da un suo delegato all’esame del
CO.CE.R. per l’approvazione.
Art. 13
Modali tà e periodicità delle riunioni
Le riunioni
hanno luogo nelle ore di servizio e sono a tutti gli effetti attività di
servizio. Se l’ordine del giorno non viene esaurito, il presidente, su
deliberazione dell’assemblea, ne rinvia la continuazione ad altra data.
Di regola i CO.BA.R. si riuniscono almeno una volta al mese, i CO.I.R. almeno una volta ogni due mesi, le sezioni CO.CE.R. e il CO.C.ER. interforze almeno ogni tre mesi.
Art. 14
Validità
delle assemblee
L’assemblea dei consigli di rappresentanza ai vari livelli è valida:
- in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei delegati;
-
in seconda convocazione, indetta entro le 24 ore successive, se
è presente la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
Art. 15
Assenza dei delegati
Nell’ambito di ciascun consiglio di rappresentanza il delegato impossibilitato a partecipare alla riunione deve far pervenire dal proprio comando apposita comunicazione al relativo comitato di presidenza.
All’apertura dei lavori nessun delegato può assentarsi dall’aula senza averne dato comunicazione al presidente.
Art. 16
Programmi
di lavoro
I lavori dell’assemblea sono organizzati mediante programmi, calendari, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
Il CO.CE.R. stabilisce nella prima riunione di ciascun anno il programma di lavoro di massima e verifica l’attuazione di quello precedente ai sensi dell’art. 19, primo comma, della legge 11.7.78 n. 382.
Art. 17
Modifica all’ordine del giorno della riunione
L’ordine del giorno viene stabilito a norma dell’art. 10 del presente regolamento. La variazione dell’ordine di trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno può essere proposta anche dai singoli delegati. L’assemblea chiamata a decidere su tale proposta, passa alla votazione dopo l’intervento del proponente e delle eventuali dichiarazioni di voto dei delegati.
Per inserire argomenti che non sono
all’ordine del giorno è sufficiente la richiesta di un quinto dei delegati
presenti; per il CO.CE.R. anche di una sezione di FF.AA. o Corpo Armato.
Le richieste di cui ai precedenti commi secondo e terzo devono essere avanzate all’inizio della seduta o prima del passaggio ad altro argomento.
Art. 18
Comunicazioni all’assemblea
All’inizio di ogni seduta, il presidente porta a conoscenza dell’assemblea eventuali messaggi, lettere o comunicazioni che la riguardano.
Art. 19
Iscrizione
a parlare
Sugli
argomenti iscritti all’ordine del giorno i delegati si iscrivono a parlare,
prima di dare inizio alla discussione, presso la presidenza. E’ comunque
possibile, eccezionalmente, l’iscrizione anche durante la discussione.
Il
presidente, d’intesa con il comitato di presidenza, in relazione al numero degli
iscritti, stabilisce i tempi degli interventi, assicurando in ogni caso un
minimo di dieci minuti.
Al delegato
che abbia esaurito il suo intervento è concessa, per non più di 5 minuti, una
replica, oltre alla possibilità – prima di ogni votazione – di fare una
dichiarazione di voto, nonché un intervento della stessa durata per una
questione di carattere incidentale o per fatto personale. Per fatto personale
deve intendersi l’essere censurato nella propria condotta o il sentirsi
attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
Il presidente
nel concedere la parola segue l’ordine di iscrizione.
Il delegato
iscritto a parlare che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla
facoltà di parlare.
Art. 20
Maggioranza
delle deliberazioni
Il consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti salvo i casi per i quali siano richieste maggioranze speciali.
A parità di voti prevale il voto del presidente.
Art. 21
Modi di
votazione
Le votazioni
hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale in ordine alfabetico per
sorteggio, a giudizio del presidente o
a richiesta di un delegato su deliberazione dell’assemblea.
E’ adottato lo scrutinio segreto per l’elezione del comitato di presidenza e per la formazione di incarichi e funzioni a persone.
Art. 22
Annullamento o ripetizione delle votazioni
Iniziata la votazione, questa non può essere sospesa o interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
Qualora siano sollevati dubbi sulla regolarità delle votazioni, il presidente procede all’annullamento e ne dispone l’immediata ripetizione.
Art. 23
Presentazione delle mozioni
La mozione è
intesa a promuovere una deliberazione da parte dell’assemblea e può essere
presentata anche da un solo delegato.
Il
presidente, d’intesa con il comitato di presidenza, accerta che il contenuto sia
formalmente corretto, quindi ne da comunicazione all’assemblea prima della
trattazione del successivo argomento.
Qualora il
proponente della mozione intenda promuovere una deliberazione sull’argomento in
discussione, il presidente rende edotta l’assemblea e concede la parola allo
stesso delegato. Al termine della discussione l’assemblea si esprime mediante
votazione.
Una mozione
che, a giudizio del comitato di presidenza, riproduca sostanzialmente il
contenuto di proposte respinte può essere presentata soltanto nelle successive
riunioni.
Mozioni intese a richiamare al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento vengono lette, illustrate dal proponente e votate immediatamente.
Art. 24
Compilazione dei processi verbali
Il verbale
deve contenere, oltre alle deliberazioni e ai motivi che le hanno originate,
anche, a richiesta, le eventuali dichiarazioni dei singoli delegati relative
all’argomento.
Qualora una
deliberazione non venga adottata all’unanimità, i delegati dissenzienti hanno
diritto d’inserire le motivazione del loro voto.
Analoga
procedura viene adottata per le deliberazioni assunte dal comitato di
presidenza.
Prima della chiusura di ogni sessione viene data lettura del processo verbale, il quale deve essere approvato dall’assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 25
Trasmissione delle deliberazioni
Le
deliberazioni della riunione sono consegnate dal comitato di presidenza
all’autorità militare presso cui l’organo di rappresentanza è costituito, nonché
ciascun delegato.
Art. 26
Pubblicità
delle deliberazioni e delle risposte
Le
deliberazioni di ciascun consiglio di rappresentanza e le risposte dell’autorità
militare sono affisse nelle bacheche all’uopo riservate.
Le
deliberazioni, oltre alla affissione nelle bacheche, possono essere anche date
in consultazione a tutti quei militari che ne facciano esplicita richiesta al
rispettivo consiglio di rappresentanza.
Le deliberazioni sono esposte nelle bacheche fino alla formulazione delle risposte e vi rimangono, unitamente ad esse, per un ulteriore periodo di almeno trenta giorni.
Dopo tale periodo deliberazioni e risposte vanno conservate agli atti dei minimi livelli dei comandi ove sono ubicate le bacheche, a disposizione di eventuali richiedenti.
Le spese relative sono a carico dell’Amministrazione Militare ai sensi dell’art. 37, quarto comma, del regolamento approvato con DPR. 1.11.1979 n. 691.
Art. 27
Audizioni
I consigli
possono altresì convocare militari della propria base per audizioni su fatti
specifici.
Gli interventi dei convocati devono essere limitati a fornire le notizie richieste.
Le modalità di convocazione devono essere
concordate con il comando corrispondente.
Art. 28
Rapporti del CO.CE.R. con i delegati CO.I.R. – categorie “D” ed “E”
Il CO.CE.R. convoca, almeno una volta
ogni sei mesi e comunque sempre prima dell’incontro previsto con il Ministro
della Difesa, i delegati dei CO.I.R. delle categorie “D” ed “E” per sentire e
recepire richieste, pareri e proposte di specifico interesse del personale di
leva.
Art. 29
Rapporti
con le commissioni parlamentari
Il CO.CE.R.
chiede con apposita delibera di essere ascoltato dalle commissioni parlamentari
competenti – ai sensi dell’art. 19, quinto comma della legge 11.7.78 nr. 382 –
anche su specifiche materie di particolare importanza che riguardano singole
sezioni di FF.AA. o Corpo Armato e/o commissioni di categoria. In tal caso
l’eventuale delegazione sarà composta in modo da garantire la presenza della
sezione o commissione di categoria interessata, accompagnata dal comitato di
presidenza del CO.CE.R..
Art. 30
Rapporti a
livello di base
I rapporti
dei consigli di base sono disciplinati attraverso:
- contatti diretti che i militari della corrispondente unità di base possono prendere con uno o più membri del consiglio;
- periodicità degli incontri con il comandante dell’unità di base, da definire e concordare con il medesimo;
-
incontri collegiali periodici, anche a livello di delegazione,
con i consigli intermedi e/o dello stesso grado. All’uopo uno o più CO.BA.R.
possono adire direttamente il CO.I.R. corrispondente, che indice apposita
riunione da concordare con l’autorità gerarchica cui è affiancato. Sono
consentite riunioni, anche a livello di delegazione, fra più CO.BA.R. dello
stesso CO.I.R.. Tali incontri sono organizzati dal CO.I.R. previo coordinamento
con l’autorità corrispondente.
Art. 31
Rapporti a
livello intermedio e centrale
Uno o più
CO.I.R. possono adire direttamente la propria sezione CO.CE.R., che indice
apposita riunione da concordarsi con l’autorità gerarchica cui è affiancata.
Sono consentite inoltre riunioni dei CO.I.R., anche a livello di delegazione; gli incontri sono organizzati dal CO.CE.R. di sezione previo coordinamento con l’autorità militare corrispondente.
Sono altresì previsti incontri opportunamente concordati fra:
- CO.I.R. e il corrispondente alto comando;
-
CO.CE.R. di FF.AA. o Corpo Armato a capo di stato maggiore o
comandante generale.
Art. 32
Entrata in
vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.