ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO

 
LEGGE 24 marzo 2006 n. 127

 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006)


CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 MARZO 2006, N. 68, RECANTE MISURE URGENTI PER IL REIMPIEGO DI LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI E PROROGA DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA', NONCHE' DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica;

Promulga la seguente legge:

 

Art. 1.
  1. Il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonchè disposizioni finanziarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Allegato
 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 MARZO 2006, n. 68


All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: «15 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006» e le parole: «tra le imprese, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l'attività»; al terzo periodo, le parole: «dall'impresa» sono soppresse e al quarto periodo, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2006»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «di fuoriuscita del Programma» sono sostituite dalle seguenti: «di fuoriuscita dal Programma» e, al terzo periodo, la cifra: «1.000» è sostituita dalla seguente: «1.300»;

al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle competenze acquisite dai lavoratori stessi»;

al comma 7, capoverso 1-ter, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

al comma 8, dopo le parole: «Programma di sostegno al reddito» sono inserite le seguenti: «di cui al medesimo comma 1»;

al comma 10, primo e secondo periodo, le parole: «1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.300.000 euro», le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600.000 euro» e le parole: «12 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15,6 milioni di euro»;

al comma 11, le parole: «All'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 3, comma 136, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come rifinanziato dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266».

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «nel limite di 50 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2006».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: «come rifinanziata dalla tabella D della» sono sostituite dalle seguenti: «come rifinanziata dalla tabella D allegata alla», le parole: «come determinata dalla tabella C della legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti:

«come determinata dalla tabella C allegata alla legge» e le parole: «di cui all'articolo 27, comma 13-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «. Le risorse assegnate al Ministero della difesa sono ripartite sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. In sede di riparto, il Ministro della difesa attribuisce carattere prioritario alla prosecuzione dei servizi relativi alle prestazioni di manutenzione, manovalanza, pulizia e mensa e dei relativi livelli occupazionali, nonchè alle spese per l'attività addestrativa».

All'articolo 5:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ed è consentito l'istituto del comando per professionalità non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorità» sono aggiunte le seguenti: «nel limite massimo di sei unita»;

al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni».

All'articolo 6, al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005» sono inserite le seguenti: «ed in tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006» e, al medesimo capoverso, il secondo periodo è soppresso.

 



 
Testo del decreto-legge 6 marzo 2006 n. 68, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2006 n. 127

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 29 marzo 2006)

(Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate con caratteri corsivi)


Art. 1.
  1. Al fine di garantire l'occupabilità dei lavoratori adulti che compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la propria agenzia tecnica strumentale Italia lavoro, un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti entro il 31 marzo 2006 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l'attività. Il Programma si articola nei periodi di cui al comma 3. Tali accordi individuano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di lavoro, passano al Programma di reimpiego e le modalità di partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonchè gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali approva entro il 15 aprile 2006 il piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui al presente comma.

     

  2. Le attività orientate al reimpiego dei lavoratori di cui al comma 1 sono svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche avvalendosi della Borsa del lavoro, incaricati dalle imprese che conferiscono al Programma lavoratori in esubero ovvero, anche in raccordo con gli operatori autorizzati o accreditati, dai centri per l'impiego delle province competenti, dalle regioni e dai Fondi interprofessionali per la formazione continua. I soggetti pubblici operano sulla base dei compiti istituzionali e delle risorse finanziarie ordinarie.

     

  3. Al termine dei periodi di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e al termine del triennio successivo, gli accordi di cui al comma 1 sono sottoposti a verifiche per quanto attiene alle attività di reimpiego e, sulla base dei risultati raggiunti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà per i lavoratori interessati alla eventuale proroga delle successive fasi del Programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego.

     

  4. Il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma di cui al comma 1 è assicurato per i periodi successivi a quelli di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'ultima mensilità di mobilità erogata al lavoratore interessato, fino al perfezionamento dei processi di fuoriuscita dal Programma e comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 9 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243. Al termine dei periodi di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gli oneri relativi al sostegno al reddito dei lavoratori di cui al comma 1, che ricomprendono la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese, con l'esclusione delle imprese sottoposte alle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. A tali imprese sono riservate 1.300 delle unità indicate nel comma 1.

     

  5. Ai lavoratori di cui al comma 1, il diritto di precedenza di cui all'art. 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, si applica per i primi ventiquattro mesi di attuazione del Programma.

     

  6. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, tenendo conto delle competenze acquisite dai lavoratori stessi.

     

  7. All'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

    1. bis. «Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S. e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.

       

    2. ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis è ammesso ricorso entro quaranta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso.
      La decisione del ricorso è comunicata all'I.N.P.S. e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego.

       

    3. quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

  8. I lavoratori di cui al comma 1 che sono transitati ad un altro rapporto di lavoro, comunque definito, hanno diritto a rientrare nel Programma di sostegno al reddito di cui al medesimo comma 1 nel caso in cui questo rapporto di lavoro sia venuto meno per cause non imputabili alla volontà del lavoratore.

     

  9. I lavoratori di cui al comma 1 possono prestare attività lavorativa temporanea ed occasionale cumulando il trattamento di sostegno al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel limite massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Gli importi percepiti superiori al limite complessivo di cui al comma 1 riducono l'ammontare del trattamento di sostegno al reddito. In capo al datore di lavoro o al lavoratore in caso di lavoro autonomo permane l'onere contributivo per l'ammontare percepito dal lavoratore con contestuale riduzione percentuale dell'accantonamento da parte dell'I.N.P.S. dei contributi figurativi.

     

  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 9, pari a 1.300.000 euro per l'anno 2006, a 2.600.000 euro per l'anno 2007 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'art. 78, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le predette risorse, pari a 1.300.000 euro per l'anno 2006, a 2.600.000 milioni di euro per l'anno 2007 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, affluiscono al bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e ad esse viene data apposita evidenza contabile. L'I.N.P.S. provvede al monitoraggio delle domande di accesso al sostegno al reddito di cui al comma 4. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge n. 468 del 1978. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

     

  11. All'art. 3, comma 136, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tale fine è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 35 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rifinanziato dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Riferimenti normativi:

  • Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):

    «Art. 4 (Agenzie per il lavoro).

    1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:

      1. agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20;

      2. agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'art. 20, comma 3, lettere da a) a h);

      3. agenzie di intermediazione;

      4. agenzie di ricerca e selezione del personale;

      5. agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

       

    2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'art. 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo.
      Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.

       

    3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.

       

    4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonchè alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

       

    5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonchè ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.

       

    6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo.
      L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.

       

    7. L'autorizzazione di cui al presente art. non può essere oggetto di transazione commerciale.

    «Art. 5 (Requisiti giuridici e finanziari).

    1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 sono:

      1. la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di persone;

      2. la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;

      3. la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

      4. in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

      5. nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;

      6. l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo art. 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonchè l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

      7. il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.

       

    2. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

      1. l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma coo-perativa;

      2. la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

      3. a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

      4. la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile; l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

       

    3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'art. 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

      1. l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;

      2. a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

      3. la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

      4. nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

       

    4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

      1. l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;

      2. la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

      3. l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

       

    5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

      1. l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

      2. l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

       

    6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

      1. l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

      2. l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo».

    «Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione).

    1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonchè l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo art. 17.

       

    2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1, dell'art. 5, nonchè l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 17.

       

    3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'art. 5, comma 1.

       

    4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'art. 5, comma 1.

       

    5. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attività di intermediazione.

       

    6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'art. 5, comma 4, lettera b).

       

    7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'art. 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.

       

    8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della attività di intermediazione, nonchè i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'ambito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attività si sia svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione regionale dell'albo di cui all'art. 4, comma 1.

       

    9. bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente art. non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da una singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni.».

    «Art. 7 (Accreditamenti)

    1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:

      1. garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;

      2. salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;

      3. costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;

      4. obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 15, nonchè l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

      5. raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.

       

    2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresì:

      1. le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente art., per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;

      2. requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;

      3. le procedure per l'accreditamento;

      4. le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;

      5. le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.».

  • Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro):

    «Art. 7. (Indennità di mobilita).

    1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

      1. per i primi dodici mesi: cento per cento;

      2. dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.

       

    2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:

      1. per i primi dodici mesi: cento per cento;

      2. dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.».

  • Si riporta il testo dei commi da 6 a 9 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria):

    1. «Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:

      1. il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;

      2. per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'art. 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:

        1. a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;

        2. con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;

      3. i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9, dell'art. 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

      4. per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.

       

    2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.

       

    3. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.

       

    4. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.».

  • Si riporta il testo dell'art. 3 della già citata legge n. 223 del 1991:

    «Art. 3 (Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali).

    1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.
      Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene.

       

    2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.

       

    3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto.

       

    4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

       

    5. bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.

       

    6. ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità.

       

    7. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni.

       

    8. bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità prevista dal presente art. per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'art. 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facoltà attribuite dal presente art. al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali.».

  • Il del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999.

     

  • Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2003.

     

  • Si riporta il testo dell'art. 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati):

    «Art. 15 (Omissis). I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi.».

     

  • Si riporta il testo dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291:

    «Art. 1-quinquies.

    1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonchè ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'art. 1-bis del presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilità, la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1, dell'art. 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.».

  • Si riporta il testo dell'art. 1-quinquies del citato decreto-legge n. 249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, come modificato dal presente decreto:

    «Art. 1-quinquies.

    1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonchè ai sensi del primo periodo del'comma 1, dell'art. 1-bis del presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilità, la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'art. 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

       

    2. bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili