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ASSOCIAZIONE
SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
LEGGE 24 marzo 2006 n.
127
(pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n.
74 del 29 marzo
2006)
CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL
DECRETO-LEGGE 6 MARZO
2006, N. 68, RECANTE
MISURE URGENTI PER IL
REIMPIEGO DI LAVORATORI
ULTRACINQUANTENNI E
PROROGA DEI CONTRATTI DI
SOLIDARIETA', NONCHE'
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE.
La Camera dei deputati
ed il Senato della
Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della
Repubblica;
Promulga la seguente
legge:
Art. 1.
-
Il decreto-legge
6 marzo 2006, n. 68,
recante misure
urgenti per il
reimpiego di
lavoratori
ultracinquantenni e
proroga dei
contratti di
solidarietà, nonchè
disposizioni
finanziarie, è
convertito in legge
con le modificazioni
riportate in
allegato alla
presente legge.
-
La presente
legge entra in
vigore il giorno
successivo a quello
della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge,
munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto
obbligo a chiunque
spetti di osservarla e
di farla osservare come
legge dello Stato.
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 6
MARZO 2006, n. 68
All'articolo 1:
al comma 1, primo
periodo, le parole: «15
marzo 2006» sono
sostituite dalle
seguenti: «31 marzo
2006» e le parole: «tra
le imprese, le
organizzazioni
comparativamente più
rappresentative dei
lavoratori e il
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»
sono sostituite dalle
seguenti: «tra il
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali,
le organizzazioni
comparativamente più
rappresentative dei
lavoratori e le imprese,
ove non abbiano cessato
l'attività»; al terzo
periodo, le parole:
«dall'impresa» sono
soppresse e al quarto
periodo, le parole: «31
marzo 2006» sono
sostituite dalle
seguenti: «15 aprile
2006»;
al comma 4, primo
periodo, le parole: «di
fuoriuscita del
Programma» sono
sostituite dalle
seguenti: «di
fuoriuscita dal
Programma» e, al terzo
periodo, la cifra:
«1.000» è sostituita
dalla seguente: «1.300»;
al comma 6 sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «,
tenendo conto delle
competenze acquisite dai
lavoratori stessi»;
al comma 7, capoverso
1-ter, le parole:
«trenta giorni» sono
sostituite dalle
seguenti: «quaranta
giorni» e le parole:
«venti giorni» sono
sostituite dalle
seguenti: «trenta
giorni»;
al comma 8, dopo le
parole: «Programma di
sostegno al reddito»
sono inserite le
seguenti: «di cui al
medesimo comma 1»;
al comma 10, primo e
secondo periodo, le
parole: «1 milione di
euro» sono sostituite
dalle seguenti:
«1.300.000 euro», le
parole: «2 milioni di
euro» sono sostituite
dalle seguenti:
«2.600.000 euro» e le
parole: «12 milioni di
euro» sono sostituite
dalle seguenti: «15,6
milioni di euro»;
al comma 11, le parole:
«All'articolo 1, comma
162, della legge 30
dicembre 2004, n. 311,»
sono sostituite dalle
seguenti: «All'articolo
3, comma 136, primo
periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e
successive
modificazioni,» e sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, come
rifinanziato dalla
tabella D allegata alla
legge 23 dicembre 2005,
n. 266».
All'articolo 2, al comma
1, dopo le parole: «nel
limite di 50 milioni di
euro» sono inserite le
seguenti: «per l'anno
2006».
All'articolo 4, al comma
1, le parole: «come
rifinanziata dalla
tabella D della» sono
sostituite dalle
seguenti: «come
rifinanziata dalla
tabella D allegata
alla», le parole: «come
determinata dalla
tabella C della legge
finanziaria» sono
sostituite dalle
seguenti:
«come determinata dalla
tabella C allegata alla
legge» e le parole: «di
cui all'articolo 27,
comma 13-quinquies, del
decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003,
n. 326» sono sostituite
dalle seguenti: «. Le
risorse assegnate al
Ministero della difesa
sono ripartite sui
capitoli interessati,
con decreto del Ministro
della difesa da
comunicare, anche con
evidenze informatiche,
al Ministero
dell'economia e delle
finanze, tramite
l'Ufficio centrale di
bilancio, nonchè alle
Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte
dei conti. In sede di
riparto, il Ministro
della difesa attribuisce
carattere prioritario
alla prosecuzione dei
servizi relativi alle
prestazioni di
manutenzione,
manovalanza, pulizia e
mensa e dei relativi
livelli occupazionali,
nonchè alle spese per
l'attività addestrativa».
All'articolo 5:
al comma 1, secondo
periodo, dopo le parole:
«ed è consentito
l'istituto del comando
per professionalità non
rinvenibili in numero
sufficiente presso
l'Autorità» sono
aggiunte le seguenti:
«nel limite massimo di
sei unita»;
al comma 2, le parole:
«ai sensi dell'articolo
1, comma 69, della legge
23 dicembre 2005, n.
266» sono sostituite
dalle seguenti: «ai
sensi dell'articolo 10,
comma 7-bis, della legge
10 ottobre 1990, n. 287,
e successive
modificazioni».
All'articolo 6, al comma
1, capoverso 2, primo
periodo, dopo le parole:
«valutati in lire tre
miliardi annui dall'anno
1999 al 2005» sono
inserite le seguenti:
«ed in tre milioni di
euro annui a decorrere
dall'anno 2006» e, al
medesimo capoverso, il
secondo periodo è
soppresso.
Testo del
decreto-legge 6
marzo 2006 n. 68,
coordinato con la
legge di conversione
24 marzo 2006 n. 127
(pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del
29 marzo 2006)
(Le modifiche
apportate dalla
legge di conversione
sono riportate con
caratteri corsivi)
Art. 1.
-
Al fine di
garantire
l'occupabilità dei
lavoratori adulti
che compiono
cinquanta anni entro
il 31 dicembre 2006,
il Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali
promuove, in
collaborazione con
la propria agenzia
tecnica strumentale
Italia lavoro, un
Programma
sperimentale per il
sostegno al reddito,
finalizzato al
reimpiego di 3.000
lavoratori sulla
base di accordi
sottoscritti entro
il 31 marzo 2006
tra il Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali,
le organizzazioni
comparativamente più
rappresentative dei
lavoratori e le
imprese, ove non
abbiano cessato
l'attività. Il
Programma si
articola nei periodi
di cui al comma 3.
Tali accordi
individuano i
lavoratori che,
previa cessazione
del rapporto di
lavoro, passano al
Programma di
reimpiego e le
modalità di
partecipazione al
Programma stesso
delle aziende
interessate, nonchè
gli obiettivi di
reimpiego da
conseguire. Il
Ministro del lavoro
e delle politiche
sociali approva
entro il 15
aprile 2006 il
piano di riparto tra
le imprese
interessate del
contingente numerico
di cui al presente
comma.
-
Le attività
orientate al
reimpiego dei
lavoratori di cui al
comma 1 sono svolte
dalle agenzie del
lavoro e dagli altri
operatori
autorizzati o
accreditati ai sensi
degli articoli 4, 5,
6 e 7 del decreto
legislativo 10
settembre 2003, n.
276, anche
avvalendosi della
Borsa del lavoro,
incaricati dalle
imprese che
conferiscono al
Programma lavoratori
in esubero ovvero,
anche in raccordo
con gli operatori
autorizzati o
accreditati, dai
centri per l'impiego
delle province
competenti, dalle
regioni e dai Fondi
interprofessionali
per la formazione
continua. I soggetti
pubblici operano
sulla base dei
compiti
istituzionali e
delle risorse
finanziarie
ordinarie.
-
Al termine dei
periodi di cui
all'art. 7, commi 1
e 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223,
e al termine del
triennio successivo,
gli accordi di cui
al comma 1 sono
sottoposti a
verifiche per quanto
attiene alle
attività di
reimpiego e, sulla
base dei risultati
raggiunti, il
Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali procederà
per i lavoratori
interessati alla
eventuale proroga
delle successive
fasi del Programma
sperimentale per il
sostegno al reddito
finalizzato al
reimpiego.
-
Il sostegno al
reddito dei
lavoratori nel
periodo del
Programma di cui al
comma 1 è assicurato
per i periodi
successivi a quelli
di cui all'art. 7,
commi 1 e 2, della
legge 23 luglio
1991, n. 223, nella
misura dell'ultima
mensilità di
mobilità erogata al
lavoratore
interessato, fino al
perfezionamento dei
processi di
fuoriuscita dal
Programma e
comunque non oltre
il raggiungimento
dei requisiti di cui
ai commi da 6 a 9
dell'art. 1 della
legge 23 agosto
2004, n. 243. Al
termine dei periodi
di cui all'art. 7,
commi 1 e 2, della
legge 23 luglio
1991, n. 223, gli
oneri relativi al
sostegno al reddito
dei lavoratori di
cui al comma 1, che
ricomprendono la
contribuzione
figurativa, sono
posti a carico delle
imprese, con
l'esclusione delle
imprese sottoposte
alle procedure
concorsuali di cui
all'art. 3 della
legge 23 luglio
1991, n. 223, ed
alle procedure di
cui al decreto
legislativo 8 luglio
1999, n. 270, ed al
decreto-legge 23
dicembre 2003, n.
347, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 18 febbraio
2004, n. 39. A tali
imprese sono
riservate 1.300
delle unità indicate
nel comma 1.
-
Ai lavoratori di
cui al comma 1, il
diritto di
precedenza di cui
all'art. 15, sesto
comma, della legge
29 aprile 1949, n.
264, come modificato
dall'art. 6, comma
4, del decreto
legislativo 19
dicembre 2002, n.
297, si applica per
i primi ventiquattro
mesi di attuazione
del Programma.
-
Ai lavoratori di
cui al comma 1 si
applica l'art.
1-quinquies del
decreto-legge 5
ottobre 2004, n.
249, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 3 dicembre
2004, n. 291,
tenendo conto delle
competenze acquisite
dai lavoratori
stessi.
-
All'art.
1-quinquies del
decreto-legge 5
ottobre 2004, n.
249, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 3 dicembre
2004, n. 291, dopo
il comma 1 sono
aggiunti i seguenti:
-
bis. «Nei
casi di cui al
comma 1, i
responsabili
della attività
formativa, le
agenzie per il
lavoro ovvero i
datori di lavoro
comunicano
direttamente
all'I.N.P.S. e,
in caso di
mobilità, al
servizio per
l'impiego
territorialmente
competente ai
fini della
cancellazione
dalle liste, i
nominativi dei
soggetti che
possono essere
ritenuti
decaduti dai
trattamenti
previdenziali. A
seguito di detta
comunicazione
l'I.N.P.S.
dichiara la
decadenza dai
medesimi,
dandone
comunicazione
agli
interessati.
-
ter. Avverso gli
atti di cui al
comma 1-bis è
ammesso ricorso
entro
quaranta giorni
alle direzioni
provinciali del
lavoro
territorialmente
competenti che
decidono, in via
definitiva, nei
trenta giorni
successivi alla
data di
presentazione
del ricorso.
La decisione del
ricorso è
comunicata
all'I.N.P.S. e,
nel caso di
mobilità, al
competente
servizio per
l'impiego.
-
quater. La
mancata
comunicazione di
cui al comma
1-bis è valutata
ai fini della
verifica del
corretto
andamento
dell'attività
svolta da parte
delle agenzie
per il lavoro ai
sensi dell'art.
4, comma 5, del
decreto
legislativo 10
settembre 2003,
n. 276.».
-
I lavoratori di
cui al comma 1 che
sono transitati ad
un altro rapporto di
lavoro, comunque
definito, hanno
diritto a rientrare
nel Programma di
sostegno al reddito
di cui al
medesimo comma 1
nel caso in cui
questo rapporto di
lavoro sia venuto
meno per cause non
imputabili alla
volontà del
lavoratore.
-
I lavoratori di
cui al comma 1
possono prestare
attività lavorativa
temporanea ed
occasionale
cumulando il
trattamento di
sostegno al reddito
con la retribuzione
o il compenso
spettante, nel
limite massimo
complessivo
dell'ultima
retribuzione
aggiornata sulla
base dell'indice dei
prezzi al consumo
per le famiglie di
operai e impiegati
calcolato
dall'ISTAT. Gli
importi percepiti
superiori al limite
complessivo di cui
al comma 1 riducono
l'ammontare del
trattamento di
sostegno al reddito.
In capo al datore di
lavoro o al
lavoratore in caso
di lavoro autonomo
permane l'onere
contributivo per
l'ammontare
percepito dal
lavoratore con
contestuale
riduzione
percentuale
dell'accantonamento
da parte
dell'I.N.P.S. dei
contributi
figurativi.
-
Agli oneri
derivanti
dall'attuazione dei
commi da 1 a 9, pari
a 1.300.000 euro
per l'anno 2006, a
2.600.000 euro
per l'anno 2007 e a
15,6 milioni
di euro a decorrere
dall'anno 2008, si
provvede a valere
sulle risorse di cui
all'art. 68, comma
4, lettera a), della
legge 17 maggio
1999, n. 144, come
modificato dall'art.
78, comma 18, della
legge 23 dicembre
2000, n. 388. Le
predette risorse,
pari a 1.300.000
euro per l'anno
2006, a 2.600.000
milioni di euro per
l'anno 2007 e a
15,6 milioni di euro
a decorrere
dall'anno 2008,
affluiscono al
bilancio
dell'Istituto
nazionale della
previdenza sociale
(INPS), e ad esse
viene data apposita
evidenza contabile.
L'I.N.P.S. provvede
al monitoraggio
delle domande di
accesso al sostegno
al reddito di cui al
comma 4. Le
risultanze del
monitoraggio sono
comunicate al
Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali ed al
Ministero
dell'economia e
delle finanze, anche
ai fini
dell'adozione dei
provvedimenti
correttivi di cui
all'art. 11-ter,
comma 7, della legge
5 agosto 1978, n.
468, e successive
modificazioni,
ovvero delle misure
correttive da
assumere ai sensi
dell'art. 11, comma
3, lettera
i-quater), della
medesima legge n.
468 del 1978.
Limitatamente al
periodo strettamente
necessario
all'adozione dei
predetti
provvedimenti
correttivi, alle
eventuali eccedenze
di spesa si provvede
mediante
corrispondente
rideterminazione, da
effettuare con
decreto del Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali,
di concerto con il
Ministro
dell'economia e
delle finanze, degli
interventi posti a
carico del Fondo per
l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7,
del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 19 luglio
1993, n. 236.
-
All'art. 3,
comma 136, primo
periodo, della legge
24 dicembre 2003, n.
350, e successive
modificazioni,
le parole: «31
dicembre 2005» sono
sostituite dalle
seguenti: «31
dicembre 2006». A
tale fine è
autorizzata per
l'anno 2006 la spesa
di 35 milioni di
euro a valere sul
Fondo per
l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7,
del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 19 luglio
1993, n. 236,
come rifinanziato
dalla tabella D
allegata alla legge
23 dicembre 2005, n.
266.
Riferimenti
normativi:
-
Si riporta il
testo degli articoli
4, 5, 6 e 7 del
decreto legislativo
10 settembre 2003,
n. 276 (Attuazione
delle deleghe in
materia di
occupazione e
mercato del lavoro,
di cui alla legge 14
febbraio 2003, n.
30):
«Art. 4 (Agenzie per
il lavoro).
-
Presso il
Ministero del
lavoro e delle
politiche
sociali è
istituito un
apposito albo
delle agenzie
per il lavoro ai
fini dello
svolgimento
delle attività
di
somministrazione,
intermediazione,
ricerca e
selezione del
personale,
supporto alla
ricollocazione
professionale.
Il predetto albo
è articolato in
cinque sezioni:
-
agenzie
di
somministrazione
di lavoro
abilitate
allo
svolgimento
di tutte le
attività di
cui all'art.
20;
-
agenzie
di
somministrazione
di lavoro a
tempo
indeterminato
abilitate a
svolgere
esclusivamente
una delle
attività
specifiche
di cui
all'art. 20,
comma 3,
lettere da
a) a h);
-
agenzie
di
intermediazione;
-
agenzie
di ricerca e
selezione
del
personale;
-
agenzie
di supporto
alla
ricollocazione
professionale.
-
Il Ministero
del lavoro e
delle politiche
sociali rilascia
entro sessanta
giorni dalla
richiesta e
previo
accertamento
della
sussistenza dei
requisiti
giuridici e
finanziari di
cui all'art. 5,
l'autorizzazione
provvisoria
all'esercizio
delle attività
per le quali
viene fatta
richiesta di
autorizzazione,
provvedendo
contestualmente
alla iscrizione
delle agenzie
nel predetto
albo.
Decorsi due
anni, su
richiesta del
soggetto
autorizzato,
entro i novanta
giorni
successivi
rilascia
l'autorizzazione
a tempo
indeterminato
subordinatamente
alla verifica
del corretto
andamento della
attività svolta.
-
Nelle
ipotesi di cui
al comma 2,
decorsi
inutilmente i
termini
previsti, la
domanda di
autorizzazione
provvisoria o a
tempo
indeterminato si
intende
accettata.
-
Le agenzie
autorizzate
comunicano alla
autorità
concedente,
nonchè alle
regioni e alle
province
autonome
competenti, gli
spostamenti di
sede, l'apertura
delle filiali o
succursali, la
cessazione della
attività ed
hanno inoltre
l'obbligo di
fornire alla
autorità
concedente tutte
le informazioni
da questa
richieste.
-
Il Ministro
del lavoro e
delle politiche
sociali, con
decreto da
emanare entro
trenta giorni
dalla data di
entrata in
vigore del
presente decreto
legislativo,
stabilisce le
modalità della
presentazione
della richiesta
di
autorizzazione
di cui al comma
2, i criteri per
la verifica del
corretto
andamento della
attività svolta
cui è
subordinato il
rilascio della
autorizzazione a
tempo
indeterminato, i
criteri e le
modalità di
revoca della
autorizzazione,
nonchè ogni
altro profilo
relativo alla
organizzazione e
alle modalità di
funzionamento
dell'albo delle
agenzie per il
lavoro.
-
L'iscrizione
alla sezione
dell'albo di cui
alla lettera a),
comma 1,
comporta
automaticamente
l'iscrizione
della agenzia
alle sezioni di
cui alle lettere
c), d) ed e) del
predetto albo.
L'iscrizione
alla sezione
dell'albo di cui
al comma 1,
lettera c),
comporta
automaticamente
l'iscrizione
della agenzia
alle sezioni di
cui alle lettere
d) ed e) del
predetto albo.
-
L'autorizzazione
di cui al
presente art.
non può essere
oggetto di
transazione
commerciale.
«Art. 5 (Requisiti
giuridici e
finanziari).
-
I requisiti
richiesti per
l'iscrizione
all'albo di cui
all'art. 4 sono:
-
la
costituzione
della
agenzia
nella forma
di società
di capitali
ovvero
cooperativa
o consorzio
di
cooperative,
italiana o
di altro
Stato membro
della Unione
europea. Per
le agenzie
di cui alle
lettere d)
ed e) è
ammessa
anche la
forma della
società di
persone;
-
la sede
legale o una
sua
dipendenza
nel
territorio
dello Stato
o di altro
Stato membro
della Unione
europea;
-
la
disponibilità
di uffici in
locali
idonei allo
specifico
uso e di
adeguate
competenze
professionali,
dimostrabili
per titoli o
per
specifiche
esperienze
nel settore
delle
risorse
umane o
nelle
relazioni
industriali,
secondo
quanto
precisato
dal
Ministero
del lavoro e
delle
politiche
sociali con
decreto da
adottarsi,
d'intesa con
la
Conferenza
permanente
per i
rapporti tra
lo Stato, le
regioni e le
province
autonome di
Trento e di
Bolzano e
sentite le
associazioni
dei datori e
dei
prestatori
di lavoro
comparativamente
più
rappresentative,
entro trenta
giorni dalla
data di
entrata in
vigore del
presente
decreto
legislativo;
-
in capo
agli
amministratori,
ai direttori
generali, ai
dirigenti
muniti di
rappresentanza
e ai soci
accomandatari:
assenza di
condanne
penali,
anche non
definitive,
ivi comprese
le sanzioni
sostitutive
di cui alla
legge 24
novembre
1981, n.
689, e
successive
modificazioni
ed
integrazioni,
per delitti
contro il
patrimonio,
per delitti
contro la
fede
pubblica o
contro
l'economia
pubblica,
per il
delitto
previsto
dall'art.
416-bis del
codice
penale, o
per delitti
non colposi
per i quali
la legge
commini la
pena della
reclusione
non
inferiore
nel massimo
a tre anni,
per delitti
o
contravvenzioni
previsti da
leggi
dirette alla
prevenzione
degli
infortuni
sul lavoro
o, in ogni
caso,
previsti da
leggi in
materia di
lavoro o di
previdenza
sociale;
assenza,
altresì, di
sottoposizione
alle misure
di
prevenzione
disposte ai
sensi della
legge 27
dicembre
1956, n.
1423, o
della legge
31 maggio
1965, n.
575, o della
legge 13
settembre
1982, n.
646, e
successive
modificazioni;
-
nel caso
di soggetti
polifunzionali,
non
caratterizzati
da un
oggetto
sociale
esclusivo,
presenza di
distinte
divisioni
operative,
gestite con
strumenti di
contabilità
analitica,
tali da
consentire
di conoscere
tutti i dati
economico-gestionali
specifici;
-
l'interconnessione
con la borsa
continua
nazionale
del lavoro
di cui al
successivo
art. 15,
attraverso
il raccordo
con uno o
più nodi
regionali,
nonchè
l'invio alla
autorità
concedente
di ogni
informazione
strategica
per un
efficace
funzionamento
del mercato
del lavoro;
-
il
rispetto
delle
disposizioni
di cui
all'art. 8 a
tutela del
diritto del
lavoratore
alla
diffusione
dei propri
dati
nell'ambito
da essi
stessi
indicato.
-
Per
l'esercizio
delle attività
di cui all'art.
20, oltre ai
requisiti di cui
al comma 1, è
richiesta:
-
l'acquisizione
di un
capitale
versato non
inferiore a
600.000 euro
ovvero la
disponibilità
di 600.000
euro tra
capitale
sociale
versato e
riserve
indivisibili
nel caso in
cui
l'agenzia
sia
costituita
in forma
coo-perativa;
-
la
garanzia che
l'attività
interessi un
ambito
distribuito
sull'intero
territorio
nazionale e
comunque non
inferiore a
quattro
regioni;
-
a
garanzia dei
crediti dei
lavoratori
impiegati e
dei
corrispondenti
crediti
contributivi
degli enti
previdenziali,
la
disposizione,
per i primi
due anni, di
un deposito
cauzionale
di 350.000
euro presso
un istituto
di credito
avente sede
o dipendenza
nei
territorio
nazionale o
di altro
Stato membro
della Unione
europea; a
decorrere
dal terzo
anno solare,
la
disposizione,
in luogo
della
cauzione, di
una
fideiussione
bancaria o
assicurativa
o rilasciata
da
intermediari
iscritti
nell'elenco
speciale di
cui all'art.
107 del
decreto
legislativo
1° settembre
1993, n.
385, che
svolgono in
via
prevalente o
esclusiva
attività di
rilascio di
garanzie, a
ciò
autorizzati
dal
Ministero
dell'economia
e delle
finanze, non
inferiore al
5 per cento
del
fatturato,
al netto
dell'imposta
sul valore
aggiunto,
realizzato
nell'anno
precedente e
comunque non
inferiore a
350.000
euro. Sono
esonerate
dalla
prestazione
delle
garanzie di
cui alla
presente
lettera le
società che
abbiano
assolto ad
obblighi
analoghi
previsti per
le stesse
finalità
dalla
legislazione
di altro
Stato membro
della Unione
europea;
-
la
regolare
contribuzione
ai fondi per
la
formazione e
l'integrazione
del reddito
di cui
all'art. 12,
il regolare
versamento
dei
contributi
previdenziali
e
assistenziali,
il rispetto
degli
obblighi
previsti dal
contratto
collettivo
nazionale
delle
imprese di
somministrazione
di lavoro
applicabile; l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'art. 4, comma 1,
lettera a),
come oggetto
sociale
prevalente,
anche se non
esclusivo.
-
Per
l'esercizio di
una delle
attività
specifiche di
cui alle lettere
da a) ad h) del
comma 3,
dell'art. 20,
oltre ai
requisiti di cui
al comma 1, è
richiesta:
-
l'acquisizione
di un
capitale
versato non
inferiore a
350.000 euro
ovvero la
disponibilità
di 350.000
euro tra
capitale
sociale
versato e
riserve
indivisibili
nel caso in
cui
l'agenzia
sia
costituita
in forma
cooperativa;
-
a
garanzia dei
crediti dei
lavoratori
impiegati e
dei
corrispondenti
crediti
contributivi
degli enti
previdenziali,
la
disposizione,
per i primi
due anni, di
un deposito
cauzionale
di 200.000
euro presso
un istituto
di credito
avente sede
o dipendenza
nel
territorio
nazionale o
di altro
Stato membro
della Unione
europea; a
decorrere
dal terzo
anno solare,
la
disposizione,
in luogo
della
cauzione, di
una
fideiussione
bancaria o
assicurativa
o rilasciata
da
intermediari
iscritti
nell'elenco
speciale di
cui all'art.
107 del
decreto
legislativo
1° settembre
1993, n.
385, che
svolgono in
via
prevalente o
esclusiva
attività di
rilascio di
garanzie, a
ciò
autorizzati
dal
Ministero
dell'economia
e delle
finanze, non
inferiore al
5 per cento
del
fatturato,
al netto
dell'imposta
sul valore
aggiunto,
realizzato
nell'anno
precedente e
comunque non
inferiore a
200.000
euro. Sono
esonerate
dalla
prestazione
delle
garanzie di
cui alla
presente
lettera le
società che
abbiano
assolto ad
obblighi
analoghi
previsti per
le stesse
finalità
dalla
legislazione
di altro
Stato membro
della Unione
europea;
-
la
regolare
contribuzione
ai fondi per
la
formazione e
l'integrazione
del reddito
di cui
all'art. 12,
il regolare
versamento
dei
contributi
previdenziali
e
assistenziali,
il rispetto
degli
obblighi
previsti dal
contratto
collettivo
nazionale
delle
imprese di
somministrazione
di lavoro
applicabile;
-
nel caso
di
cooperative
di
produzione e
lavoro,
oltre ai
requisiti
indicati al
comma 1 e
nel presente
comma 3, la
presenza di
almeno venti
soci e tra
di essi,
come socio
sovventore,
almeno un
fondo
mutualistico
per la
promozione e
lo sviluppo
della
cooperazione,
di cui agli
articoli 11
e 12 della
legge 31
gennaio
1992, n. 59.
-
Per
l'esercizio
della attività
di
intermediazione,
oltre ai
requisiti di cui
al comma 1, è
richiesta:
-
l'acquisizione
di un
capitale
versato non
inferiore a
50.000 euro;
-
la
garanzia che
l'attività
interessi un
ambito
distribuito
sull'intero
territorio
nazionale e
comunque non
inferiore a
quattro
regioni;
-
l'indicazione
della
attività di
intermediazione
di cui
all'art. 4,
comma 1,
lettera c),
come oggetto
sociale
prevalente,
anche se non
esclusivo.
-
Per
l'esercizio
della attività
di ricerca e
selezione del
personale, oltre
ai requisiti di
cui al comma 1,
è richiesta:
-
l'acquisizione
di un
capitale
versato non
inferiore a
25.000 euro;
-
l'indicazione
della
ricerca e
selezione
del
personale
come oggetto
sociale,
anche se non
esclusivo.
-
Per
l'esercizio
della attività
di supporto alla
ricollocazione
professionale,
oltre ai
requisiti di cui
al comma 1, è
richiesta:
-
l'acquisizione
di un
capitale
versato non
inferiore a
25.000 euro;
-
l'indicazione
della
attività di
supporto
alla
ricollocazione
professionale
come oggetto
sociale,
anche se non
esclusivo».
«Art. 6 (Regimi
particolari di
autorizzazione).
-
Sono
autorizzate allo
svolgimento
della attività
di
intermediazione
le università
pubbliche e
private,
comprese le
fondazioni
universitarie
che hanno come
oggetto l'alta
formazione con
specifico
riferimento alle
problematiche
del mercato del
lavoro, a
condizione che
svolgano la
predetta
attività senza
finalità di
lucro e fermo
restando
l'obbligo della
interconnessione
alla borsa
continua
nazionale del
lavoro, nonchè
l'invio di ogni
informazione
relativa al
funzionamento
del mercato del
lavoro ai sensi
di quanto
disposto al
successivo art.
17.
-
Sono altresì
autorizzati allo
svolgimento
della attività
di
intermediazione,
secondo le
procedure di cui
al comma 6, i
comuni singoli o
associati nelle
forme delle
unioni di comuni
e delle comunità
montane, le
camere di
commercio e gli
istituti di
scuola
secondaria di
secondo grado,
statali e
paritari a
condizione che
svolgano la
predetta
attività senza
finalità di
lucro e che
siano rispettati
i requisiti di
cui alle lettere
c), f) e g), del
comma 1,
dell'art. 5,
nonchè l'invio
di ogni
informazione
relativa al
funzionamento
del mercato del
lavoro ai sensi
di quanto
disposto
dall'art. 17.
-
Sono altresì
autorizzate allo
svolgimento
della attività
di
intermediazione
le associazioni
dei datori di
lavoro e dei
prestatori di
lavoro
comparativamente
più
rappresentative
che siano
firmatarie di
contratti
collettivi
nazionali di
lavoro, le
associazioni in
possesso di
riconoscimento
istituzionale di
rilevanza
nazionale e
aventi come
oggetto sociale
la tutela e
l'assistenza
delle attività
imprenditoriali,
del lavoro o
delle
disabilità, e
gli enti
bilaterali a
condizione che
siano rispettati
i requisiti di
cui alle lettere
c), d), e), f),
g) di cui
all'art. 5,
comma 1.
-
L'ordine
nazionale dei
consulenti del
lavoro può
chiedere
l'iscrizione
all'albo di cui
all'art. 4 di
una apposita
fondazione o di
altro soggetto
giuridico dotato
di personalità
giuridica
costituito
nell'ambito del
Consiglio
nazionale dei
consulenti del
lavoro per lo
svolgimento a
livello
nazionale di
attività di
intermediazione.
L'iscrizione è
subordinata al
rispetto dei
requisiti di cui
alle lettere c),
d), e), f), g)
di cui all'art.
5, comma 1.
-
E' in ogni
caso fatto
divieto ai
consulenti del
lavoro di
esercitare
individualmente
o in altra forma
diversa da
quella indicata
al comma 3 e
agli articoli 4
e 5, anche
attraverso
ramificazioni a
livello
territoriale,
l'attività di
intermediazione.
-
L'autorizzazione
allo svolgimento
delle attività
di cui all'art.
2, comma 1,
lettere b), c),
d), può essere
concessa dalle
regioni e dalle
province
autonome con
esclusivo
riferimento al
proprio
territorio e
previo
accertamento
della
sussistenza dei
requisiti di cui
agli articoli 4
e 5, fatta
eccezione per il
requisito di cui
all'art. 5,
comma 4, lettera
b).
-
La regione
rilascia entro
sessanta giorni
dalla richiesta
l'autorizzazione
provvisoria
all'esercizio
delle attività
di cui al comma
6, provvedendo
contestualmente
alla
comunicazione al
Ministero del
lavoro e delle
politiche
sociali per
l'iscrizione
delle agenzie in
una apposita
sezione
regionale
nell'albo di cui
all'art. 4,
comma 1. Decorsi
due anni, su
richiesta del
soggetto
autorizzato,
entro i sessanta
giorni
successivi la
regione rilascia
l'autorizzazione
a tempo
indeterminato
subordinatamente
alla verifica
del corretto
andamento della
attività svolta.
-
Le procedure
di
autorizzazione
di cui ai commi
6 e 7 sono
disciplinate
dalle regioni
nel rispetto dei
livelli
essenziali delle
prestazioni e
dei principi
fondamentali
desumibili in
materia dal
presente
decreto. In
attesa delle
normative
regionali, i
soggetti
autorizzati ai
sensi della
disciplina
previgente allo
svolgimento
della attività
di
intermediazione,
nonchè i
soggetti di cui
al comma 3, che
non intendono
richiedere
l'autorizzazione
a livello
nazionale
possono
continuare a
svolgere, in via
provvisoria e
previa
comunicazione al
Ministero del
lavoro e delle
politiche
sociali
dell'ambito
regionale, le
attività oggetto
di
autorizzazione
con esclusivo
riferimento ad
una singola
regione. Il
Ministero del
lavoro e delle
politiche
sociali provvede
alla iscrizione
dei predetti
soggetti, in via
provvisoria e
previa verifica
che l'attività
si sia svolta
nel rispetto
della normativa
all'epoca
vigente, nella
sezione
regionale
dell'albo di cui
all'art. 4,
comma 1.
-
bis. I soggetti
autorizzati ai
sensi del
presente art.
non possono in
ogni caso
svolgere
l'attività di
intermediazione
nella forma del
consorzio. I
soggetti
autorizzati da
una singola
regione, ai
sensi dei commi
6, 7 e 8, non
possono operare
a favore di
imprese con sede
legale in altre
regioni.».
«Art. 7
(Accreditamenti)
-
Le regioni,
sentite le
associazioni dei
datori e dei
prestatori di
lavoro
comparativamente
più
rappresentative,
istituiscono
appositi elenchi
per
l'accreditamento
degli operatori
pubblici e
privati che
operano nel
proprio
territorio nel
rispetto degli
indirizzi da
esse definiti ai
sensi dell'art.
3 del decreto
legislativo 21
aprile 2000, n.
181, e
successive
modificazioni, e
dei seguenti
principi e
criteri:
-
garanzia
della libera
scelta dei
cittadini,
nell'ambito
di una rete
di operatori
qualificati,
adeguata per
dimensione e
distribuzione
alla domanda
espressa dal
territorio;
-
salvaguardia
di standard
omogenei a
livello
nazionale
nell'affidamento
di funzioni
relative
all'accertamento
dello stato
di
disoccupazione
e al
monitoraggio
dei flussi
del mercato
del lavoro;
-
costituzione
negoziale di
reti di
servizio ai
fini
dell'ottimizzazione
delle
risorse;
-
obbligo
della
interconnessione
con la borsa
continua
nazionale
del lavoro
di cui
all'art. 15,
nonchè
l'invio alla
autorità
concedente
di ogni
informazione
strategica
per un
efficace
funzionamento
del mercato
del lavoro;
-
raccordo
con il
sistema
regionale di
accreditamento
degli
organismi di
formazione.
-
I
provvedimenti
regionali
istitutivi
dell'elenco di
cui al comma 1
disciplinano
altresì:
-
le forme
della
cooperazione
tra i
servizi
pubblici e
operatori
privati,
autorizzati
ai sensi
delle
disposizioni
di cui agli
articoli 4,
5 e 6 o
accreditati
ai sensi del
presente
art., per le
funzioni di
incontro tra
domanda e
offerta di
lavoro,
prevenzione
della
disoccupazione
di lunga
durata,
promozione
dell'inserimento
lavorativo
dei
lavoratori
svantaggiati,
sostegno
alla
mobilità
geografica
del lavoro;
-
requisiti
minimi
richiesti
per
l'iscrizione
nell'elenco
regionale in
termini di
capacità
gestionali e
logistiche,
competenze
professionali,
situazione
economica,
esperienze
maturate nel
contesto
territoriale
di
riferimento;
-
le
procedure
per
l'accreditamento;
-
le
modalità di
misurazione
dell'efficienza
e della
efficacia
dei servizi
erogati;
-
le
modalità di
tenuta
dell'elenco
e di
verifica del
mantenimento
dei
requisiti.».
-
Si riporta il
testo dei commi 1 e
2 dell'art. 7 della
legge 23 luglio
1991, n. 223 (Norme
in materia di cassa
integrazione,
mobilità,
trattamenti di
disoccupazione,
attuazione di
direttive della
Comunità europea,
avviamento al lavoro
ed altre
disposizioni in
materia di mercato
del lavoro):
«Art. 7. (Indennità
di mobilita).
-
I lavoratori
collocati in
mobilità ai
sensi dell'art.
4, che siano in
possesso dei
requisiti di cui
all'art. 16,
comma 1, hanno
diritto ad una
indennità per un
periodo massimo
di dodici mesi,
elevato a
ventiquattro per
i lavoratori che
hanno compiuto i
quaranta anni e
a trentasei per
i lavoratori che
hanno compiuto i
cinquanta anni.
L'indennità
spetta nella
misura
percentuale, di
seguito
indicata, del
trattamento
straordinario di
integrazione
salariale che
hanno percepito
ovvero che
sarebbe loro
spettato nel
periodo
immediatamente
precedente la
risoluzione del
rapporto di
lavoro:
-
per i
primi dodici
mesi: cento
per cento;
-
dal
tredicesimo
al
trentaseiesimo
mese:
ottanta per
cento.
-
Nelle aree
di cui al testo
unico approvato
con decreto del
Presidente della
Repubblica 6
marzo 1978, n.
218, la
indennità di
mobilità è
corrisposta per
un periodo
massimo di
ventiquattro
mesi, elevato a
trentasei per i
lavoratori che
hanno compiuto i
quaranta anni e
a quarantotto
per i lavoratori
che hanno
compiuto i
cinquanta anni.
Essa spetta
nella seguente
misura:
-
per i
primi dodici
mesi: cento
per cento;
-
dal
tredicesimo
al
quarantottesimo
mese:
ottanta per
cento.».
-
Si riporta il
testo dei commi da 6
a 9 dell'art. 1
della legge 23
agosto 2004, n. 243
(Norme in materia
pensionistica e
deleghe al Governo
nel settore della
previdenza pubblica,
per il sostegno alla
previdenza
complementare e
all'occupazione
stabile e per il
riordino degli enti
di previdenza ed
assistenza
obbligatoria):
-
«Al fine di
assicurare la
sostenibilità
finanziaria del
sistema
pensionistico,
stabilizzando
l'incidenza
della relativa
spesa sul
prodotto interno
lordo, mediante
l'elevazione
dell'età media
di accesso al
pensionamento,
con effetto dal
1° gennaio 2008
e con esclusione
delle forme
pensionistiche
gestite dagli
enti di diritto
privato di cui
al decreto
legislativo 30
giugno 1994, n.
509, e al
decreto
legislativo 10
febbraio 1996,
n. 103:
-
il
diritto per
l'accesso al
trattamento
pensionistico
di anzianità
per i
lavoratori
dipendenti
ed autonomi
iscritti
all'assicurazione
generale
obbligatoria
ed alle
forme di
essa
sostitutive
ed esclusive
si consegue,
fermo
restando il
requisito di
anzianità
contributiva
non
inferiore a
trentacinque
anni, al
raggiungimento
dei
requisiti di
età
anagrafica
indicati,
per il
periodo dal
1° gennaio
2008 al 31
dicembre
2013, nella
Tabella A
allegata
alla
presente
legge e, per
il periodo
successivo,
nel comma 7.
Il diritto
al
pensionamento
si consegue,
indipendentemente
dall'età, in
presenza di
un requisito
di anzianità
contributiva
non
inferiore a
quaranta
anni;
-
per i
lavoratori
la cui
pensione è
liquidata
esclusivamente
con il
sistema
contributivo,
il requisito
anagrafico
di cui
all'art. 1,
comma 20,
primo
periodo,
della legge
8 agosto
1995, n.
335, è
elevato a 60
anni per le
donne e a 65
per gli
uomini. Gli
stessi
possono
inoltre
accedere al
pensionamento:
-
a
prescindere
dal
requisito
anagrafico,
in
presenza
di un
requisito
di
anzianità
contributiva
pari ad
almeno
quaranta
anni;
-
con
una
anzianità
contributiva
pari ad
almeno
trentacinque
anni, in
presenza
dei
requisiti
di età
anagrafica
indicati,
per il
periodo
dal 1°
gennaio
2008 al
31
dicembre
2013,
nella
Tabella
A
allegata
alla
presente
legge e,
per il
periodo
successivo,
nel
comma 7;
-
i
lavoratori
di cui alle
lettere a) e
b), che
accedono al
pensionamento
con età
inferiore a
65 anni per
gli uomini e
60 per le
donne, per i
quali sono
liquidate le
pensioni a
carico delle
forme di
previdenza
dei
lavoratori
dipendenti,
qualora
risultino in
possesso dei
previsti
requisiti
entro il
secondo
trimestre
dell'anno,
possono
accedere al
pensionamento
dal 1°
gennaio
dell'anno
successivo,
se di età
pari o
superiore a
57 anni;
qualora
risultino in
possesso dei
previsti
requisiti
entro il
quarto
trimestre,
possono
accedere al
pensionamento
dal 1°
luglio
dell'anno
successivo.
I lavoratori
che
conseguono
il
trattamento
di pensione,
con età
inferiore a
65 anni per
gli uomini e
60 per le
donne, a
carico delle
gestioni per
gli
artigiani, i
commercianti
e i
coltivatori
diretti,
qualora
risultino in
possesso dei
requisiti di
cui alle
lettere a) e
b) entro il
secondo
trimestre
dell'anno,
possono
accedere al
pensionamento
dal 1°
luglio
dell'anno
successivo;
qualora
risultino in
possesso dei
previsti
requisiti
entro il
quarto
trimestre,
possono
accedere al
pensionamento
dal 1°
gennaio del
secondo anno
successivo
alla data di
conseguimento
dei
requisiti
medesimi. Le
disposizioni
di cui alla
presente
lettera non
si applicano
ai
lavoratori
di cui ai
commi da 3 a
5. Per il
personale
del comparto
scuola si
applicano le
disposizioni
di cui al
comma 9,
dell'art.
59, della
legge 27
dicembre
1997, n.
449;
-
per i
lavoratori
assicurati
presso la
gestione
speciale di
cui all'art.
2, comma 26,
della legge
8 agosto
1995, n.
335, non
iscritti ad
altre forme
di
previdenza
obbligatoria,
si applicano
le
disposizioni
riferite ai
lavoratori
dipendenti
di cui al
presente
comma e al
comma 7.
-
A decorrere
dal 1° gennaio
2014, i
requisiti di età
anagrafica di
cui alla Tabella
A allegata alla
presente legge
sono
ulteriormente
incrementati di
un anno, sia per
i lavoratori
dipendenti che
per gli
autonomi. Con
decreto del
Ministero del
lavoro e delle
politiche
sociali, di
concerto con il
Ministero
dell'economia e
delle finanze,
può essere
stabilito il
differimento
della decorrenza
dell'incremento
dei requisiti
anagrafici di
cui al primo
periodo del
presente comma,
qualora sulla
base di
specifica
verifica, da
effettuarsi nel
corso dell'anno
2013, sugli
effetti
finanziari
derivanti dalle
modifiche dei
requisiti di
accesso al
pensionamento,
risultassero
risparmi di
spesa effettivi
superiori alle
previsioni e di
entità tale da
garantire
effetti
finanziari
complessivamente
equivalenti a
quelli previsti
dall'applicazione
congiunta del
comma 6 e del
primo periodo
del presente
comma.
-
Le
disposizioni in
materia di
pensionamenti di
anzianità
vigenti prima
della data di
entrata in
vigore della
presente legge
continuano ad
applicarsi ai
lavoratori che,
antecedentemente
alla data del 1°
marzo 2004,
siano stati
autorizzati alla
prosecuzione
volontaria della
contribuzione.
Il trattamento
previdenziale
del personale di
cui al decreto
legislativo 12
maggio 1995, n.
195, del
personale di cui
alla legge 27
dicembre 1941,
n. 1570, nonchè
dei rispettivi
dirigenti
continua ad
essere
disciplinato
dalla normativa
speciale
vigente.
-
In via
sperimentale,
fino al 31
dicembre 2015, è
confermata la
possibilità di
conseguire il
diritto
all'accesso al
trattamento
pensionistico di
anzianità, in
presenza di
un'anzianità
contributiva
pari o superiore
a trentacinque
anni e di un'età
pari o superiore
a 57 anni per le
lavoratrici
dipendenti e a
58 anni per le
lavoratrici
autonome, nei
confronti delle
lavoratrici che
optano per una
liquidazione del
trattamento
medesimo secondo
le regole di
calcolo del
sistema
contributivo
previste dal
decreto
legislativo 30
aprile 1997, n.
180. Entro il 31
dicembre 2015 il
Governo verifica
i risultati
della predetta
sperimentazione,
al fine di una
sua eventuale
prosecuzione.».
-
Si riporta il
testo dell'art. 3
della già citata
legge n. 223 del
1991:
«Art. 3 (Intervento
straordinario di
integrazione
salariale e
procedure
concorsuali).
-
Il
trattamento
straordinario di
integrazione
salariale è
concesso, con
decreto del
Ministro del
lavoro e della
previdenza
sociale, ai
lavoratori delle
imprese soggette
alla disciplina
dell'intervento
straordinario di
integrazione
salariale, nei
casi di
dichiarazione di
fallimento, di
emanazione del
provvedimento di
liquidazione
coatta
amministrativa
ovvero di
sottoposizione
all'amministrazione
straordinaria,
qualora la
continuazione
dell'attività
non sia stata
disposta o sia
cessata.
Il trattamento
straordinario di
integrazione
salariale è
altresì concesso
nel caso di
ammissione al
concordato
preventivo
consistente
nella cessione
dei beni. In
caso di mancata
omologazione, il
periodo di
integrazione
salariale fruito
dai lavoratori
sarà detratto da
quello previsto
nel caso di
dichiarazione di
fallimento. Il
trattamento
viene.
-
Entro il
termine di
scadenza del
periodo di cui
al comma 1,
quando
sussistano
fondate
prospettive di
continuazione o
ripresa
dell'attività e
di salvaguardia,
anche parziale,
dei livelli di
occupazione
tramite la
cessione, a
qualunque
titolo,
dell'azienda o
di sue parti, il
trattamento
straordinario di
integrazione
salariale può
essere
prorogato, su
domanda del
curatore, del
liquidatore o
del commissario,
previo
accertamento da
parte del CIPI,
per un ulteriore
periodo non
superiore a sei
mesi. La domanda
deve essere
corredata da una
relazione,
approvata dal
giudice delegato
o dall'autorità
che esercita il
controllo, sulle
prospettive di
cessione
dell'azienda o
di sue parti e
sui riflessi
della cessione
sull'occupazione
aziendale.
-
Quando non
sia possibile la
continuazione
dell'attività,
anche tramite
cessione
dell'azienda o
di sue parti, o
quando i livelli
occupazionali
possano essere
salvaguardati
solo
parzialmente, il
curatore, il
liquidatore o il
commissario
hanno facoltà di
collocare in
mobilità, ai
sensi dell'art.
4 ovvero
dell'art. 24, i
lavoratori
eccedenti. In
tali casi il
termine di cui
all'art. 4,
comma 6, è
ridotto a trenta
giorni. Il
contributo a
carico
dell'impresa
previsto
dall'art. 5,
comma 4, non è
dovuto.
-
L'imprenditore
che, a titolo di
affitto, abbia
assunto la
gestione, anche
parziale, di
aziende
appartenenti ad
imprese
assoggettate
alle procedure
di cui al comma
1, può
esercitare il
diritto di
prelazione
nell'acquisto
delle medesime.
Una volta
esaurite le
procedure
previste dalle
norme vigenti
per la
definitiva
determinazione
del prezzo di
vendita
dell'azienda,
l'autorità che
ad essa proceda
provvede a
comunicare entro
dieci giorni il
prezzo così
stabilito
all'imprenditore
cui sia
riconosciuto il
diritto di
prelazione. Tale
diritto deve
essere
esercitato entro
cinque giorni
dal ricevimento
della
comunicazione.
-
bis. Le
disposizioni in
materia di
mobilità ed il
trattamento
relativo si
applicano anche
al personale il
cui rapporto sia
disciplinato dal
regio decreto 8
gennaio 1931, n.
148, e
successive
estensioni,
modificazioni e
integrazioni,
che sia stato
licenziato da
imprese
dichiarate
fallite, o poste
in liquidazione,
successivamente
alla data del 1°
gennaio 1993.
Per i lavoratori
che si trovino
nelle indicate
condizioni e che
maturino, nel
corso del
trattamento di
mobilità, il
diritto alla
pensione, la
retribuzione da
prendere a base
per il calcolo
della pensione
deve intendersi
quella dei
dodici mesi di
lavoro
precedenti
l'inizio del
trattamento di
mobilità.
-
ter. Ferma
restando la
previsione
dell'art. 4
della legge 12
luglio 1988, n.
270, e
limitatamente ai
lavoratori
licenziati
successivamente
al 1° agosto
1993, nei casi
di fallimento,
di concordato
preventivo, di
amministrazione
controllata e di
procedure di
liquidazione, le
norme in materia
di mobilità e
del relativo
trattamento
trovano
applicazione
anche nei
confronti delle
aziende di
trasporto
pubblico che
hanno alle
proprie
dipendenze
personale
iscritto al
Fondo per la
previdenza del
personale
addetto ai
pubblici servizi
di trasporto.
Per i lavoratori
che si trovino
nelle indicate
condizioni e che
maturino, nel
corso del
trattamento di
mobilità, il
diritto alla
pensione, la
retribuzione da
prendere a base
per il calcolo
della pensione
deve intendersi
quella del
periodo di
lavoro
precedente
l'inizio del
trattamento di
mobilità.
-
Sono
abrogati l'art.
2 della legge 27
luglio 1979, n.
301, e
successive
modificazioni, e
l'art. 2 del
decreto-legge 21
febbraio 1985,
n. 23,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 22
aprile 1985, n.
143, e
successive
modificazioni.
-
bis. La
disciplina
dell'intervento
straordinario di
integrazione
salariale e di
collocamento in
mobilità
prevista dal
presente art.
per le ipotesi
di
sottoposizione
di imprese a
procedure
concorsuali si
applica, fino a
concorrenza
massima di lire
dieci miliardi
annui, previo
parere motivato
del prefetto
fondato su
ragioni di
sicurezza e di
ordine pubblico,
ai lavoratori
delle aziende
sottoposte a
sequestro o
confisca ai
sensi della
legge 31 maggio
1965, n. 575, e
successive
modificazioni. A
tale fine
l'amministratore
dei beni
nominato ai
sensi dell'art.
2-sexies della
citata legge n.
575 del 1965
esercita le
facoltà
attribuite dal
presente art. al
curatore, al
liquidatore e al
commissario
nominati in
relazione alle
procedure
concorsuali.».
-
Il del decreto
legislativo 8 luglio
1999, n. 270 (Nuova
disciplina
dell'amministrazione
straordinaria delle
grandi imprese in
stato di insolvenza,
a norma dell'art. 1
della legge 30
luglio 1998, n.
274), è pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 185 del
9 agosto 1999.
-
Il decreto-legge
23 dicembre 2003, n.
347 (Misure urgenti
per la
ristrutturazione
industriale di
grandi imprese in
stato di
insolvenza),
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 18 febbraio
2004, n. 39, è
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 298 del 24
dicembre 2003.
-
Si riporta il
testo dell'art. 15,
sesto comma, della
legge 29 aprile
1949, n. 264
(Provvedimenti in
materia di
avviamento al lavoro
e di assistenza dei
lavoratori
involontariamente
disoccupati):
«Art. 15 (Omissis).
I lavoratori
licenziati da
un'azienda per
riduzione di
personale hanno la
precedenza nella
riassunzione presso
la medesima azienda
entro sei mesi.».
-
Si riporta il
testo dell'art.
1-quinquies del
decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249
(Interventi urgenti
in materia di
politiche del lavoro
e sociali),
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 3 dicembre
2004, n. 291:
«Art. 1-quinquies.
-
Il
lavoratore
sospeso in cassa
integrazione
guadagni
straordinaria ai
sensi degli
articoli 1 e 3
della legge 23
luglio 1991, n.
223, e
successive
modificazioni,
nonchè ai sensi
del primo
periodo del
comma 1
dell'art. 1-bis
del presente
decreto, decade
dal trattamento
qualora rifiuti
di essere
avviato ad un
corso di
formazione o di
riqualificazione
o non lo
frequenti
regolarmente. Il
lavoratore
destinatario del
trattamento di
mobilità, la cui
iscrizione nelle
relative liste
sia finalizzata
esclusivamente
al reimpiego,
del trattamento
di
disoccupazione
speciale, di
indennità o
sussidi, la cui
corresponsione è
collegata allo
stato di
disoccupazione o
inoccupazione,
del trattamento
straordinario di
integrazione
salariale
concesso ai
sensi del comma
1, dell'art. 1,
ovvero
destinatario dei
trattamenti
concessi o
prorogati ai
sensi di
normative
speciali in
deroga alla
vigente
legislazione,
decade dai
trattamenti
medesimi, anche
nelle ipotesi in
cui il
lavoratore sia
stato ammesso al
trattamento con
decorrenza
anteriore alla
data di entrata
in vigore del
presente
decreto, quando:
a) rifiuti di
essere avviato
ad un progetto
individuale di
inserimento nel
mercato del
lavoro, ovvero
ad un corso di
formazione o di
riqualificazione
o non lo
frequenti
regolarmente; b)
non accetti
l'offerta di un
lavoro
inquadrato in un
livello
retributivo non
inferiore del 20
per cento
rispetto a
quello delle
mansioni di
provenienza. Le
disposizioni di
cui al presente
comma si
applicano quando
le attività
lavorative o di
formazione
ovvero di
riqualificazione
si svolgono in
un luogo che non
dista più di 50
chilometri dalla
residenza del
lavoratore o
comunque
raggiungibile
mediamente in 80
minuti con i
mezzi di
trasporto
pubblici.».
-
Si riporta il
testo dell'art.
1-quinquies del
citato decreto-legge
n. 249 del 2004,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 3 dicembre
2004, n. 291, come
modificato dal
presente decreto:
«Art. 1-quinquies.
-
Il
lavoratore
sospeso in cassa
integrazione
guadagni
straordinaria ai
sensi degli
articoli 1 e 3
della legge 23
luglio 1991, n.
223, e
successive
modificazioni,
nonchè ai sensi
del primo
periodo
del'comma 1,
dell'art. 1-bis
del presente
decreto, decade
dal trattamento
qualora rifiuti
di essere
avviato ad un
corso di
formazione o di
riqualificazione
o non lo
frequenti
regolarmente. Il
lavoratore
destinatario del
trattamento di
mobilità, la cui
iscrizione nelle
relative liste
sia finalizzata
esclusivamente
al reimpiego,
del trattamento
di
disoccupazione
speciale, di
indennità o
sussidi, la cui
corresponsione è
collegata allo
stato di
disoccupazione o
inoccupazione,
del trattamento
straordinario di
integrazione
salariale
concesso ai
sensi del comma
1 dell'art. 1,
ovvero
destinatario dei
trattamenti
concessi o
prorogati ai
sensi di
normative
speciali in
deroga alla
vigente
legislazione,
decade dai
trattamenti
medesimi, anche
nelle ipotesi in
cui il
lavoratore sia
stato ammesso al
trattamento con
decorrenza
anteriore alla
data di entrata
in vigore del
presente
decreto, quando:
a) rifiuti di
essere avviato
ad un progetto
individuale di
inserimento nel
mercato del
lavoro, ovvero
ad un corso di
formazione o di
riqualificazione
o non lo
frequenti
regolarmente; b)
non accetti
l'offerta di un
lavoro
inquadrato in un
livello
retributivo non
inferiore del 20
per cento
rispetto a
quello delle
mansioni di
provenienza. Le
disposizioni di
cui al presente
comma si
applicano quando
le attività
lavorative o di
formazione
ovvero di
riqualificazione
si svolgono in
un luogo che non
dista più di 50
chilometri dalla
residenza del
lavoratore o
comunque
raggiungibile
mediamente in 80
minuti con i
mezzi di
trasporto
pubblici.
-
bis. Nei casi di
cui al comma 1,
i responsabili
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