ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Legge 13/04/1988 Num. 117
(in Gazz. Uff., 15 aprile, n. 88)
Risarcimento dei danni
cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei
magistrati.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato:
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni della presente legge
si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria,
amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività
giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonchè agli estranei
che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria. 2. Le disposizioni di cui al comma
1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi
collegiali. 3. Nelle
disposizioni che seguono il termine <<magistrato>> comprende tutti i
soggetti indicati nei commi 1 e 2.
Art. 2. Responsabilità per dolo
o colpa grave.
1. Chi ha subìto un danno ingiusto per
effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto
in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue
funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere
il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che
derivino da privazione della libertà personale. 2. Nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di
norme di diritto nè quella di valutazione del fatto e delle prove. 3. Costituiscono colpa grave: a) la grave violazione
di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l'affermazione,
determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è
incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione,
determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta
incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l'emissione di
provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti
dalla legge oppure senza motivazione.
Art. 3. Diniego di giustizia.
1. Costituisce diniego di giustizia il
rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo
ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la
parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi
inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in
cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere
inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza
volta ad ottenere il provvedimento.
2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua
scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi
dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare
complessità, il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato
prima della scadenza, può aumentare fino ad altri tre mesi il termine di cui
sopra. 3. Quando l'omissione
o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale
dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni,
improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in
cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano
incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.
Art. 4. Competenza e termini.
1. L'azione di risarcimento del danno
contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Competente è il tribunale del luogo ove ha sede la corte
d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio
giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto, salvo che
il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale
distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte
d'appello dell'altro distretto più vicino, diverso da quello in cui il
magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. Per determinare il
distretto della corte d'appello più vicino si applica il disposto dell'art. 5
della legge 22 dicembre 1980, n. 879. 2. L'azione di risarcimento del
danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti
i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i
provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la
modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti,
quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è
verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a
pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione è
esperibile. 3. L'azione può
essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il
danno se in tal termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito
del quale il fatto stesso si è verificato. 4. Nei casi previsti dall'art. 3
l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il
quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza. 5. In nessun caso il termine
decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non
abbia avuto conoscenza del fatto.
Art. 5. Ammissibilità della
domanda.
1. Il tribunale, sentite le parti,
delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda di cui all'art.
2. 2. A tale fine il giudice
istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è
tenuto a provvedere entro quaranta giorni dal provvedimento di rimessione del
giudice istruttore. 3. La
domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini o i presupposti di
cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata. 4. L'inammissibilità è dichiarata
con decreto motivato, impugnabile con i modi e le forme di cui all'art. 739 del
codice di procedura civile, innanzi alla corte d'appello che pronuncia anch'essa
in camera di consiglio con decreto motivato entro quaranta giorni dalla
proposizione del reclamo. Contro il decreto di inammissibilità della corte
d'appello può essere proposto ricorso per cassazione, che deve essere notificato
all'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da
effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria e comunque non oltre dieci
giorni. Il ricorso è depositato nella cancelleria della stessa corte d'appello
nei successivi dieci giorni e l'altra parte deve costituirsi nei dieci giorni
successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria. La corte, dopo
la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito,
trasmette gli atti senza indugio e comunque non oltre dieci giorni alla Corte di
cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi.
La Corte di cassazione, ove annulli il provvedimento di inammissibilità della
corte d'appello, dichiara ammissibile la domanda. Scaduto il quarantesimo giorno
la parte può presentare, rispettivamente al tribunale o alla corte d'appello o,
scaduto il sessantesimo giorno, alla Corte di cassazione, secondo le rispettive
competenze, l'istanza di cui all'art. 3. 5. Il tribunale che dichiara
ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello
o la Corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la
domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti ad altra sezione del
tribunale e, ove questa non sia costituita, al tribunale che decide in
composizione interamente diversa. Nell'eventuale giudizio di appello non possono
far parte della corte i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha
pronunziato l'inammissibilità. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il
tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione
disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni
giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete
l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.
Art. 6. Intervento del
magistrato nel giudizio.
1. Il magistrato il cui comportamento,
atto o provvedimento rileva in giudizio non può essere chiamato in causa ma può
intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto
dal secondo comma dell'art. 105 del codice di procedura civile. Al fine di
consentire l'eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale
deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della
data fissata per la prima udienza.
2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa
stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non è intervenuto volontariamente
in giudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare. 3. Il magistrato cui viene
addebitato il provvedimento non può essere assunto come teste nè nel giudizio di
ammissibilità, nè nel giudizio contro lo Stato.
Art. 7. Azione di rivalsa.
1. Lo Stato, entro un anno dal
risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale
stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'art. 5, esercita
l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. 2. In nessun caso la transazione è
opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudizio
disciplinare. 3. I giudici
conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I
cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi
giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di
cui all'art. 2, comma 3, lettere b) e c).
Art. 8. Competenza per l'azione
di rivalsa e misura della rivalsa.
1. L'azione di rivalsa deve essere
promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. L'azione di rivalsa deve essere
proposta dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede la corte d'appello del
distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale
apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il
provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in
uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del
luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino. 3. La misura della rivalsa non può
superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio, al netto
delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di
risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e
queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si
applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene
effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare
complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto
dello stipendio netto. 4. Le
disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano
all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è
calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute
fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa
all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o
reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del
magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto a tale
stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta.
Art. 9. Azione disciplinare.
1. Il procuratore generale presso la
Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione
disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei
confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di
risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla
comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 5. Resta ferma la facoltà del Ministro
di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'art. 107 della
Costituzione. 2. Gli atti del
giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio,
nel giudizio di rivalsa. 3.
La disposizione di cui all'art. 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai
casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.
Art. 10. Consiglio di presidenza
della Corte dei conti.
1. Fino all'entrata in vigore della
legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari
e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei
magistrati della Corte dei conti è affidata al consiglio di presidenza. 2. Il consiglio di presidenza è
composto: a) dal
presidente della Corte dei conti, che lo presiede; b) dal procuratore
generale della Corte dei conti; c) dal presidente di
sezione più anziano;
d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due
Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli
avvocati con quindici anni di esercizio professionale; e) da dieci magistrati
ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice
procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva
effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1º gennaio
dell'anno di costituzione dell'organo. 3. Alle adunanze del consiglio di
presidenza partecipa il segretario generale senza diritto di voto. 4. Il consiglio di presidenza ha
il compito di decidere in ordine alle questioni disciplinari. Alle adunanze che
hanno tale oggetto non partecipa il segretario generale ed il procuratore
generale è chiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti,
esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione dell'azione disciplinare e
le relative richieste. 5. I
cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare alcuna
attività suscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei conti. 6. Alla elezione dei componenti di
cui alla lettera e) del comma 2 partecipano, in unica tornata, tutti i
magistrati con voto personale e segreto. 7. Ciascun elettore ha facoltà di
esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale
numero. 8. Per l'elezione è
istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente
della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e
da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei
conti. 9. Il procedimento
disciplinare è promosso dal procuratore generale della Corte dei conti. Nella
materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della
legge 27 aprile 1982, n. 186.
10. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei
conti si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo,
quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13,
primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9),
della legge 27 aprile 1982, n. 186.
Art. 11. Disposizioni
concernenti i referendari e primi referendari della Corte dei conti.
1. é abolito il rapporto informativo di
cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della legge
13 ottobre 1969, n. 691. 2.
Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti gli
articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile
1982, n. 186, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Al relativo onere si provvede
mediante l'indisponibilità per tre anni di cinque posti di quelli
cumulativamente previsti per le qualifiche di consigliere, vice procuratore
generale, primo referendario e referendario dalla tabella B annessa alla legge
20 dicembre 1961, n. 1345, integrata ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e dell'art. 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.
Art. 12. Stato giuridico ed
economico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte
dei conti.
1. Per lo stato giuridico dei componenti
non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti si osservano in
quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è
stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo
alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del
Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.
Art. 13. Responsabilità civile
per fatti costituenti reato.
1. Chi ha subìto un danno in conseguenza
di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue
funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato.
In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio
anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle
norme ordinarie. 2.
All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti
del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla
responsabilità dei pubblici dipendenti.
Art. 14. Riparazione per errori
giudiziari.
1. Le disposizioni della presente legge
non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori
giudiziari e di ingiusta detenzione.
Art. 15. Patrocinio gratuito per
i meno abbienti.
1. Chi ha un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata inferiore a lire dieci milioni, ovvero non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato per l'esercizio dell'azione civile ai sensi della presente legge. 2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533. 3. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma 1 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente.
Art. 16. Responsabilità dei
componenti gli organi giudiziari collegiali.
1. All'art. 148 del codice di procedura
penale dopo il comma terzo è aggiunto il seguente: <<Dei provvedimenti
collegiali è compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la
menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato,
che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia
eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto
dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i
componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico
sigillato presso la cancelleria dell'ufficio>>. 2. All'art. 131 del codice di
procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<Dei provvedimenti
collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la
menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato,
che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia
eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto
dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i
componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico
sigillato presso la cancelleria dell'ufficio>>. 3. Le disposizioni di cui al comma
1 si applicano anche ai provvedimenti di altri giudici collegiali aventi
giurisdizione in materia penale e di prevenzione; le disposizioni di cui al
comma 2 si applicano anche ai provvedimenti dei giudici collegiali aventi
giurisdizione in ogni altra materia. Il verbale delle deliberazioni è redatto
dal meno anziano dei componenti del collegio o, per i collegi a composizione
mista, dal meno anziano dei componenti togati, ed è sottoscritto da tutti i
componenti del collegio stesso.
4. Nei casi previsti dall'art. 3, il magistrato componente l'organo
giudiziario collegiale risponde, altresì, in sede di rivalsa, quando il danno
ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, è derivato dall'inosservanza di
obblighi di sua specifica competenza. 5. Il tribunale innanzi al quale è
proposta l'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 8 chiede la trasmissione del
plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si
riferisce la dedotta responsabilità e ne ordina l'acquisizione agli atti del
giudizio. 6. Con decreto del
Ministro di grazia e giustizia vengono definiti i modelli dei verbali di cui ai
commi 1, 2 e 3 e determinate le modalità di conservazione dei plichi sigillati
nonchè della loro distruzione quando sono decorsi i termini previsti dall'art.
4.
Art. 17. Modifica dell'art. 328
del codice penale.
1. Il secondo comma dell'art. 328 del
codice penale è sostituito dal seguente: <<Se il pubblico ufficiale è
un magistrato, vi è omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti
dalla legge perchè si configuri diniego di giustizia>>.
Art. 18. Misure finanziarie.
1. Agli oneri conseguenti all'attuazione
dell'art. 15 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione
d'anno a decorrere dall'esercizio 1988, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1988, utilizzando parzialmente l'accantonamento <<Revisione della
normativa in materia di patrocinio gratuito>>. 2. Gli altri oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge sono imputati ad apposito capitolo da
istituire <<per memoria>> nello stato di previsione del Ministero
del tesoro alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della
spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 19. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 2.
La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal
magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua
entrata in vigore.