ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
DPR 30/12/1981 Num.
834
(in Suppl. ordinario
alla Gazz. Uff. n. 16, del 18 gennaio)
Definitivo riordinamento delle
pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge
23 settembre 1981, n. 533.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione; Visto l'art. 1
della legge 23 settembre 1981, n. 533, recante delega al Governo per il
definitivo riordinamento delle pensioni di guerra; Udito, ai sensi del predetto art.
1, il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro; Emana
il seguente decreto:
Art. 1. Adeguamento automatico
dei trattamenti pensionistici di guerra.
A decorrere dal 1º gennaio 1982, gli
importi delle pensioni di cui alle tabelle C, G, M, N ed S, degli assegni di
cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla
tabella E, dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e dell'assegno di
maggiorazione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, vigenti alla data del 31 dicembre 1981, sono adeguati
automaticamente, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo risultante
dall'applicazione, sugli importi di cui sopra, di una quota dell'indice di
variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
modificazioni. Detta quota sarà determinata annualmente con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, in
relazione al numero dei pensionati alle risorse disponibili per la specifica
destinazione. In sede di
prima applicazione del presente articolo la quota di tale indice di variazione
per l'anno 1982 è pari a + 11,00 per cento. L'adeguamento automatico non
compete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del precedente primo comma,
né su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensioni di guerra,
diversi da quelli sopraindicati.
A decorrere dal 1º gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed il secondo
comma dell'art. 32 della legge 24 aprile 1980, n. 146. Gli importi percepiti alla data
del 31 dicembre 1981 per indennità integrativa speciale sono conservati dai
beneficiari a titolo di assegno personale non riversibile. L'assegno di cui al comma
precedente non spetta a coloro che fruiscono o vengano a fruire di altra
pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni
dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento
automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni. Gli assegni aggiuntivi corrisposti
ai sensi dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915
sono conglobati negli importi delle pensioni e degli assegni di cui alle tabelle
indicate nel primo comma del presente articolo. Alla liquidazione degli assegni
previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni
provinciali del tesoro.
Art. 2. Pensioni e assegni.
Le tabelle A ed E ed i criteri per
l'applicazione delle tabelle A e B di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituite dalle corrispondenti nuove
tabelle e dai criteri allegati al presente decreto. Le tabelle C, G, M, N ed S, nonché
la tabella F, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, sono sostituite dalle corrispondenti nuove tabelle allegate al
presente decreto.
Art. 3. Assegni di cumulo.
L'ultimo comma dell'art. 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal
seguente: <<L'assegno
per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità, sempreché si tratti di
invalidità diverse da quelle che diano titolo all'assegno di
superinvalidità>>.
Art. 4. Perdita totale o
parziale dell'organo superstite.
Dopo il secondo comma dell'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il
seguente comma: <<Ai
fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua di
organo pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in
caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica>>.
Art. 5. Assegno di
incollocabilità.
Al secondo comma dell'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il
seguente periodo:
<<Ove, a seguito della revisione per aggravamento, l'invalido sia
ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidità, viene
conservato, se più favorevole, sempreché ne ricorrano le condizioni e, in
particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui
al primo comma>>.
Art. 6. Indennità di assistenza
e di accompagnamento.
L'art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente: <<Ai mutilati ed agli
invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate
nella tabella E, annessa al presente decreto, è liquidata, d'ufficio, una
indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un
accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento
venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennità è concessa nelle
seguenti misure mensili:
lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000 lettera A-bis . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . >>
335.000
lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 296.000 lettera C . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . >>
260.000
lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 220.000 lettera E . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . >>
182.000
lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 143.000 lettera G . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . >>
105.000
lettera H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 69.000
I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A numeri 1), 2), 3), 4)
comma secondo; A-bis; B n. 1); C; D; E n. 1), della succitata tabella, possono
ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra loro che
hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un
accompagnatore militare. Per
la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera
A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis
n. 1), possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e,
in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda,ottenere la liquidazione di un
assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di
accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del
secondo e del terzo accompagnatore, ne darà immediatamente comunicazione alla
direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido
beneficiario, per i provvedimenti di competenza. La misura dell'integrazione di cui
al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli
accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita in L. 900.000
mensili per gli ascritti alla lettera A n. 1), che abbiano riportato per causa
di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità
bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento
pensionistico di guerra, e n. 2); in L. 600.000 mensili per gli invalidi
ascritti ai numeri 1), 3) e 4) comma secondo della lettera A; in L. 400.000
mensili per gli ascritti al n. 1) della lettera A-bis. Un secondo accompagnatore militare
compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E lettera A-bis n. 2) i
quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di
un assegno, a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di
accompagnamento, nella misura di L. 200.000 mensili. L'indennità, comprese le
eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, è corrisposta
anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di
cura. Quando gli invalidi di
cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali,
l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni
eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore è
devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o
assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è
avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido. Ai fini dell'applicazione della
norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare
comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che
ha in carico, la partita di pensione dell'invalido ricoverato>>.
Art. 7. Indennità speciale annua
per i mutilati ed invalidi di guerra.
Il primo comma dell'art. 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal
seguente: <<Agli
invalidi di prima categoria è corrisposta una indennità speciale annua pari ad
una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del
1º dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori>>. Al terzo comma dello stesso art.
25 le parole <<Le domande di cui ai precedenti commi sono utili >>
sono sostituite dalle parole <<La domanda di cui al precedente comma è
utile>>.
Art. 8. Assegno integratore per
anzianità di servizio.
Al terzo comma, secondo periodo,
dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, le parole <<con l'esclusione dell'aumento dei sei anni>> sono
soppresse.
Art. 9. Trattamento spettante
alle vedove dei grandi invalidi.
Dopo il terzo comma dell'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è inserito il
seguente comma: <<Alla
vedova di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento
spettante, un assegno supplementare pari all'ottanta per cento della tabella
G>>.
Art. 10. Vedove ed orfani dei
soggetti di cui agli articoli 32, 33 e 34.
Il secondo comma dell'art. 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito
dal seguente: <<Se il
militare o il civile non abbia raggiunto il limite di anzianità per conseguire
il trattamento normale di quiescenza, alla vedova o agli orfani è liquidato, a
domanda, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato
a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilità per quanti
sono gli anni di servizio utile a pensione, con l'aumento di anni sei nei casi
in cui questo è previsto per il dante causa>>.
Art. 11. Genitore che abbia
perduto più figli per causa di guerra.
Il secondo comma dell'art. 62 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito
dal seguente: <<Oltre a
tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 90% della pensione di cui
al primo comma per ciascuno dei figli oltre il primo>>.
Art. 12. Condizioni economiche.
per il conferimento di assegni o di trattamenti pensionistici.
Il limite di reddito di cui al primo
comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei
trattamenti od assegni pensionistici di guerra, è elevato a L. 5.200.000 con
decorrenza dal 1º gennaio 1982. Tale limite si applica ai redditi posseduti
nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda. Il limite
suddetto potrà essere successivamente modificato con le modalità previste dal
secondo comma del medesimo art. 70.
Art. 13. Revisione dei
provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale.
L'art. 79 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente: <<é in facoltà del Ministro
del tesoro o del direttore generale delle pensioni di guerra, ove gli
interessati ne avanzino richiesta, di procedere, rispettivamente, alla revisione
amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali
siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti, ovvero alla
revisione di quei provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi
gerarchici. Ai fini
dell'accertamento del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento più
favorevole di quello liquidato, il Ministro del tesoro o il direttore generale
procedono ad una nuova valutazione di tutti i presupposti in base ai quali è
stato emesso il provvedimento impugnato. Qualora, per effetto della
revisione prevista dai commi precedenti, il Ministro del tesoro o il direttore
generale provvedano a revocare il provvedimento impugnato, il processo in sede
giurisdizionale o il procedimento contenzioso amministrativo si estinguono se
l'interessato rilascia dichiarazione scritta di adesione al nuovo provvedimento
con contestuale rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico. La
pensione di guerra o il nuovo trattamento sono conferiti a decorrere dalla data
in cui nei confronti dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di
legge. Se l'interessato non rilascia la dichiarazione di adesione con rinuncia
agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico, la impugnazione si intende
estesa, di diritto, al nuovo provvedimento amministrativo. Il Ministro del tesoro provvederà,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla
emanazione di norme regolamentari ed alla modifica di quelle esistenti per una
pronta e completa esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo,
nella più ampia tutela dei diritti degli interessati>>.
Art. 14. Esonero dal servizio
militare.
L'art. 89 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente: <<L'unico figlio maschio o
il primo figlio maschio della vedova di guerra sono esonerati dal servizio
militare su richiesta del genitore.
Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio
maschio dell'invalido di guerra di 1ª categoria e di 2ª categoria su richiesta
del genitore. I benefici di
cui ai comuni precedenti sono estesi al secondo figlio maschio>>.
Art. 15. Assegni annessi alle
decorazioni al valor militare.
L'ammontare degli assegni annessi alle
decorazioni al valor militare per fatti di guerra è fissato a decorrere dal 1º
luglio 1981, nella seguente misura annua:
medaglia d'oro al valor
militare . . . . . . . . . L. 3.000.000 medaglia d'argento al valore
per fatti di guerra. .
>> 250.000 medaglia di bronzo al valore
per fatti di guerra. .
>> 100.000 croci di guerra al valor
militare . . . . . . . . .
>> 70.000
Restano ferme tutte le altre norme previste dal titolo VIII
del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
concernente la devoluzione degli assegni per decorazioni al valor militare. Gli assegni di cui al precedente
primo comma, escluso quello annesso alle medaglie d'oro, sono corrisposti
annualmente con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo pagamento è
anticipato al 30 giugno, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo
comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Art. 16. Emissione dei
provvedimenti in materia di pensioni di guerra.
Al settimo comma dell'art. 101 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il
seguente periodo: <<In
tali casi, il nuovo provvedimento del direttore generale, qualora abbia
contenuto integralmente conforme a quanto deliberato dal comitato, non è
soggetto ad ulteriore esame da parte del comitato medesimo>>.
Art. 17. Comitato di
liquidazione.
L'ultimo comma dell'art. 102 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito
come segue: <<Alla
direzione della segreteria del comitato è preposto un funzionario dei servizi
amministrativi del Ministero del tesoro avente la qualifica di dirigente. Il
personale della segreteria del comitato è fornito dalla direzione generale delle
pensioni di guerra, da cui dipende amministrativamente>>.
Art. 18. Funzionamento del
comitato di liquidazione.
Il quarto, il quinto ed il settimo comma
dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: <<Il comitato può essere
sentito su questioni attinenti all'ordinamento e alla materia delle pensioni di
guerra dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di
guerra. Il presidente può
convocare il comitato in adunanza generale per deliberare su questioni di
massima di particolare importanza, per esprimere i pareri richiesti a termini
del comma precedente, nonché quando vi sia contrasto di orientamenti tra le
varie sezioni. Tale collegio è composto dal presidente del comitato, che lo
presiede, dai membri della sezione speciale, di cui al primo comma del
successivo art. 112, compreso il sanitario, dai vice presidenti e dai presidenti
incaricati indicati nel terzo comma del presente articolo, nonché da un
rappresentante di ciascuna associazione interessata, scelto tra i membri di cui
al terzo comma dell'art. 102. Il presidente del comitato può disporre che
intervengano nelle sedute, per essere consultati su determinate questioni, anche
altri componenti del comitato. A tali sedute partecipa, con funzione consultiva,
il direttore generale delle pensioni di guerra o un suo delegato. Il Ministro del tesoro, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvederà ad
adeguare, con proprio decreto, sentito il comitato di liquidazione in adunanza
generale, le attuali norme relative al funzionamento ed alle procedure del
comitato stesso alle sopravvenute esigenze di snellimento e di semplificazione.
Tali norme potranno essere successivamente modificate dal Ministro del tesoro,
sentito il comitato in adunanza generale, ogni qualvolta dovesse ravvisarsene la
necessità o l'utilità>>.
Art. 19. Commissioni mediche per
le pensioni di guerra.
L'ultimo comma dell'art. 105 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal
seguente: <<Ai servizi
di segreteria delle commissioni si provvede con personale dipendente dai
Ministeri della difesa e del tesoro oppure comandato da altre amministrazioni
dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo>>.
Art. 20. Funzionamento della
commissione medica superiore.
Il quarto comma dell'art. 107 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito
dal seguente: <<La
commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro del
tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra>>. Allo stesso art. 107 è aggiunto il
seguente comma: <<Il
personale della segreteria della commissione è fornito dalla Direzione generale
delle pensioni di guerra, da cui dipende amministrativamente>>.
Art. 21. Integrazione delle
commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore.
Il secondo comma dell'art. 109 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito
dal seguente: <<I
medici di cui al presente articolo non possono essere convenzionati quando
abbiano compiuto il 75º anno e cessano comunque dalla suddetta attività al
raggiungimento del predetto limite di età. Tuttavia per comprovate esigenze
della commissione medica superiore e qualora trattisi di medici di qualificata
esperienza e competenza in materia di pensionistica di guerra, possono essere
convenzionati medici anche se abbiano superato il 75º anno di età, ma non oltre
il 78º anno di età nel limite di 4 unità e purché non venga superato il
contingente massimo dei componenti di tale commissione medica superiore di cui
al successivo art. 110>>.
Alla fine del terzo comma del medesimo art. 109 sono aggiunte le seguenti
parole: <<e non è incompatibile con lo svolgimento di eventuale altra
attività prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente
l'istituzione del Servizio sanitario nazionale>>.
Art. 22. Numero complessivo massimo dei sanitari
componenti le commissioni, mediche periferiche e la commissione medica
superiore.
L'art. 110 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente: <<Il Ministro del tesoro
nomina i sanitari componenti della commissione medica superiore e delle
commissioni mediche periferiche entro il numero complessivo massimo di
centodieci unità per la commissione medica superiore e di duecentoventi unità
per le commissioni mediche periferiche. Il Ministro del tesoro può
modificare, con proprio decreto, l'assegnazione effettuata in sede di nomina in
relazione alle esigenze di servizio dei singoli collegi medici. La nomina dei medici indicati nel
secondo comma dell'art. 105 e nel penultimo comma dell'art. 106 viene effettuata
in aggiunta al contingente dei sanitari di cui al primo comma del presente
articolo>>.
Art. 23. Procedura speciale per
la perdita, sospensione o riduzione della pensione o dell'assegno.
Al primo comma dell'art. 112 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole
<<Nei casi previsti dall'art. 81>> sono aggiunte le seguenti parole
<<salvo quello indicato nel nono comma del presente articolo>>. Dopo l'ottavo comma dello stesso
art. 112 sono aggiunti i seguenti commi: <<Le disposizioni di cui ai
precedenti commi non si applicano quando, secondo l'ipotesi prevista dall'art.
81, primo comma, lettera e), venga meno nel titolare del trattamento
pensionistico il requisito delle condizioni economiche richieste dall'art. 70 e
successive modificazioni. In tale ipotesi il provvedimento di conferimento del
trattamento può essere in ogni tempo revocato, con l'ordinaria procedura
amministrativa, da parte della stessa autorità che l'ha emanato. I titolari del trattamento di cui
al precedente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio dal quale è stato
emesso il relativo provvedimento, entro tre mesi dalla data di scadenza del
termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche
(IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per
fruire del trattamento stesso.
Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto termine
di tre mesi, la soppressione del trattamento ha effetto dal primo giorno del
mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Negli altri casi, la
soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si
sono superati i limiti di reddito, salvo che la revoca sia disposta in seguito
all'accertamento di fatto doloso dell'interessato, nel qual caso, la revoca
stessa ha effetto dal giorno della liquidazione>>. All'ottavo comma dell'art. 112 del
suindicato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
dopo le parole <<di cui al precedente art. 70>> sono aggiunte le
seguenti parole: <<e successive modificazioni>>.
Art. 24. Ricorso gerarchico al
Ministro del tesoro.
L'art. 115 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente: <<Contro i provvedimenti di
liquidazione o di diniego di trattamento pensionistico di guerra, emessi dal
direttore generale delle pensioni di guerra o dalle direzioni provinciali del
tesoro, è sempre ammesso il ricorso gerarchico al Ministro del tesoro, con
salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione. Il ricorso, esente da spese di
bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle
pensioni di guerra. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata
eseguita a mezzo del servizio postale, il termine prescrizionale decorre dalla
data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La Direzione generale
delle pensioni di guerra dà notizia al ricorrente, non appena pervenuto il
ricorso, del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in
cui esso è pervenuto. Il
ricorso non sospende la esecutività del provvedimento impugnato. é in facoltà del ricorrente
produrre, durante l'istruttoria del ricorso, memorie o documenti a sostegno
delle proprie pretese. I
ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base delle risultanze
degli atti, della documentazione esibita e dei motivi di diritto e di fatto
addotti dall'interessato, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il
comitato di liquidazione delle pensioni di guerra costituito in una o più
sezioni speciali, al quale l'amministrazione rimette gli atti con apposita
relazione, dandone comunicazione all'interessato. In sede di definizione del ricorso
il Ministro del tesoro può pronunciarsi, su espressa richiesta dell'interessato,
anche in ordine a questioni che non hanno formato oggetto di esame in sede di
emissione del provvedimento impugnato. I ricorsi di cui al presente
articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla
relativa data di presentazione.
Il ricorso gerarchico ha funzione alternativa rispetto alla proposizione
del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti>>.
Art. 25. Ricorso alla Corte dei
conti.
L'art. 116 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente: <<Contro i provvedimenti in
materia di pensioni di guerra è sempre ammesso il ricorso alla Corte dei conti,
con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione
decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora la notifica al
provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, tale
termine decorre dalla data di consegna dell'atto risultante dall'avviso di
ricevimento. La riscossione
dell'indennità una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei
conti. Il ricorso, provvisto
della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche
del semplice segno di croce vistato dal sindaco, dal segretario comunale o da
loro delegati o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive
associazioni assistenziali erette in enti morali, è esente da spese di bollo e,
nel termine di cui al primo comma del presente articolo, deve essere depositato
alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata.
In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio
postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della
raccomandata. Nel caso di
decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere proseguito dagli eredi o anche
da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per
quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore. L'atto di prosecuzione deve essere
depositato nella segreteria della Corte dei conti nel termine perentorio di un
anno dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo acquisita mediante
dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti il processo si
estingue. Per la prosecuzione
del ricorso da parte degli eredi non si applicano le norme della legge
tributaria sulle successioni, approvata con decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni ed
integrazioni. Per l'infermo
di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o
l'amministratore provvisorio, il ricorso è validamente sottoscritto dal coniuge
o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da
chi ne abbia la custodia o comunque l'assista. La persona che validamente
sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione può anche nominare
l'avvocato difensore, sia con procura notarile, sia con delega in calce allo
stesso ricorso. La
proposizione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti in pendenza di
ricorso gerarchico vale rinuncia a quest'ultimo, salvo che esso sia stato deciso
in tutto o in parte favorevolmente prima che l'amministrazione abbia ricevuto in
comunicazione il ricorso, nel qual caso cessa in tutto o in parte la materia del
contendere. Nel ricorso
giurisdizionale possono farsi anche deduzioni nuove rispetto a quelle del
ricorso gerarchico>>.
Art. 26. Competenza della Corte
dei conti: sezioni ordinarie.
Il secondo comma dell'art. 117 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito
dal seguente: <<Il
ricorso proposto contro i provvedimenti di cui al precedente comma si considera
utilmente presentato rispetto ad entrambi i provvedimenti quanto sia prodotto
entro il termine quinquennali di prescrizione decorrente dalla più recente data
di notificazione, ove quest'ultima si riferisca al provvedimento negativo di
pensione di guerra. Qualora, invece, la suindicata notificazione abbia ad
oggetto il provvedimento negativo di pensione privilegiata ordinaria, il ricorso
è ricevibile anche se avanzato oltre il predetto termine, purché la pronuncia
sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero a seguito di domanda fatta
dall'interessato per conseguire il trattamento privilegiato ordinario>>.
Art. 27. Notificazione dei
provvedimenti.
Il secondo e il terzo comma dell'art.
119 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono
soppressi.
Art. 28. Controllo sui
provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro.
L'art. 120 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente: <<I provvedimenti emessi
dalle direzioni provinciali del tesoro, a termini del presente testo unico, sono
sottoposti al riscontro delle ragionerie provinciali dello Stato ed al controllo
della Corte dei conti. I
provvedimenti di cui al primo comma acquistano immediata efficacia ai fini della
corresponsione delle prestazioni dovute e sono trasmessi alla Corte dei conti
per il controllo di legittimità in via successiva. Sono esclusi dal riscontro e dal
controllo di cui al precedente primo comma i provvedimenti adottati in via
provvisoria>>.
Art. 29. Pagamento della
pensione e degli assegni.
L'art. 121 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente: <<L'ammontare annuo delle
pensioni e degli assegni di cui al presente testo unico, esclusi gli assegni una
tantum, l'indennità speciale annua di cui agli articoli 25, 56 e 69 e gli
assegni annessi alle decorazioni al valor militare, viene corrisposto agli
aventi diritto con le norme stabilite dall'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423>>.
Art. 30. Riorganizzazione e
potenziamento della Direzione generale delle pensioni di guerra.
Per far fronte ai compiti e alle
esigenze derivanti dall'attuazione del presente decreto, la dotazione organica
dell'Amministrazione centrale del tesoro è aumentata fino a 300 unità, da
assegnarsi alla Direzione generale delle pensioni di guerra. Il Ministro del tesoro, con
proprio decreto, provvede a ripartire i posti portati in aumento tra le diverse
qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in
relazione alla necessità di funzionalità e di operatività dei servizi della
Direzione generale delle pensioni di guerra. In attesa della disciplina
organica di cui all'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del
tesoro può indire speciali concorsi per la copertura dei posti portati in
aumento. Per le prove
d'esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni
esaminatrici, di cui faranno parte funzionari della Direzione generale delle
pensioni di guerra, sono applicabili le norme vigenti anteriormente alla data di
entrata in vigore della cennata legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della
rispondenza delle qualifiche iniziali delle soppresse carriere alle qualifiche
funzionali istituite con la legge medesima. é data facoltà al Ministro del
tesoro di sostituire in parte le prove di esame di accesso alla seconda, terza,
quarta e quinta qualifica funzionale con appositi tests bilanciati, da risolvere
in tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad
accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle
mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere. Nella prima applicazione del
presente decreto potrà, altresì, procedersi alla nomina, in tutto o in parte,
degli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1º gennaio 1979
per le qualifiche iniziali dei ruoli dell'Amministrazione centrale del
tesoro. Con decreto del
Ministro del tesoro sarà provveduto alla rideterminazione delle competenze delle
divisioni della Direzione generale delle pensioni di guerra per adeguarle ai
compiti previsti dal presente decreto. Per una più effettiva riduzione
dei tempi nella definizione delle istanze di pensione, la Direzione generale
delle pensioni di guerra sarà fornita di mezzi tecnici adeguati, ivi compreso il
potenziamento del centro elettronico, di arredi tecnici, di attrezzature, anche
archivistiche, ricorrendo, ove occorra, a moderne tecnologie e ad apposite ditte
di servizi per l'effettuazione di operazioni di massa preliminari alle procedure
amministrative. Per le medesime finalità potranno essere conferiti incarichi di
consulenza con le procedure di cui all'art. 380 del testo unico sullo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Art. 31. Decorrenza dei nuovi
benefici.
Le nuove e maggiori misure delle
pensioni e degli assegni stabilite dal presente decreto decorrono dal 1º luglio
1981. Le più favorevoli
assegnazioni delle invalidità alle tabelle A ed E, previste dal presente
decreto, sono attribuite, a domanda, a decorrere dal 1º luglio 1981. Le domande prodotte dagli invalidi
per ottenere i benefici di cui al comma precedente hanno valore di
segnalazione. La domanda di
cui al settimo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere dal 1º luglio 1981, ha valore di
segnalazione. L'adeguamento
automatico di cui al precedente art. 1 ha decorrenza dal 1º gennaio 1982.
Art. 32. Disposizioni sul personale
amministrativo e tecnico della Corte dei conti.
La dotazione organica cumulativa del
personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli della Corte dei conti,
prevista dal secondo comma dell'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è
aumentata fino a duecentocinquanta unità. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti, sentite le
organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative,
provvederà, con proprio decreto, a ripartire i posti portati in aumento tra le
diverse qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n.
312, tenendo conto delle esigenze di funzionamento e di operatività dei vari
uffici. Sino a quando non
sarà entrata in vigore la disciplina organica di cui all'art. 7 della legge 11
luglio 1980, n. 312, il Presidente della Corte dei conti può indire speciali
concorsi per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal presente
articolo e di quelli comunque disponibili che risultassero ancora vacanti dopo
la nomina dei candidati dichiarati idonei nei concorsi pubblici precedenti. Nella prima applicazione del
presente decreto, dopo la ripartizione dei posti di cui al precedente secondo
comma, si procederà all'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti
alle soppresse qualifiche di segretario o di revisore principale e di coadiutore
principale degli idonei concorsi di passaggio di carriera previsti dagli
articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077. Le prove di esame,
lo svolgimento dei concorsi speciali e la composizione delle commissioni
esaminatrici restano disciplinati dalle disposizioni vigenti anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo all'uopo
conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle soppresse carriere e
le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge. I posti disponibili alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono conferiti mediante scrutinio per
merito comparativo, secondo le modalità previste dalla legge 30 settembre 1978,
n. 583. I posti accantonati
alla data del 30 giugno 1980 nella qualifica di direttore capo aggiunto di
segreteria e di revisione del ruolo ordinario della carriera direttiva della
Corte dei conti per effetto dell'art. 60, secondo comma, n. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono resi disponibili e
possono essere conferiti a decorrere dal 1º luglio 1980, con l'osservanza dei
criteri previsti dall'art. 54 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 748. Negli speciali
concorsi previsti dai commi precedenti, sarà operata la riserva dei posti a
favore del personale in servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Art. 33. Copertura finanziaria.
All'onere relativo all'applicazione del
presente decreto, valutato in lire 302 miliardi annui, di cui 103 miliardi e 500
milioni per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1981, si provvede con le somme
iscritte al capitolo 6171 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per
gli anni finanziari 1981 e 1982 in relazione all'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 3 della legge 23 settembre 1981, n. 533. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Allegato 1
Tabella A
LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO
DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO TEMPORANEO
Prima categoria: 1) La perdita dei quattro arti
fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme. 2) La perdita di tre arti fino al
limite della perdita delle due mani e di un piede insieme. 3) La perdita di ambo gli arti
superiori fino al limite della perdita totale delle due mani. 4) La perdita di due arti,
superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della
coscia). 5) La perdita totale
di una mano e dei due piedi.
6) La perdita totale di una mano e di un piede. 7) La disarticolazione di un'anca;
l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del
ginocchio corrispondente. 8)
La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo
chirurgico dell'omero. 9)
L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo
improtesizzabile in modo assoluto e permanente. 10) La perdita di una coscia a
qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o
del ginocchio dell'arto superstite.
11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita
totale dei piedi. 12) La
perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due
pollici e di altre sette o sei dita.
13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani,
ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due
dell'altra. 14) La perdita
totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita
totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici. 15) Le distruzioni di ossa della
faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della
faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla
deglutizione sì da costringere a speciale alimentazione. 16) L'anchilosi
temporo-mandibolare completa e permanente. 17) L'immobilità completa
permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e
permanente del rachide con notevole incurvamento. 18) Le alterazioni polmonari ed
extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e
funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al
lavoro proficuo. 19) Fibrosi
polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico cuore polmonare
grave. 20) Cardiopatie
organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente
insufficienza coronarica ecg. accertata. 21) Gli aneurismi dei grossi vasi
arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione
determinano assoluta incapacità lavorativa. 22) Tumori maligni a rapida
evoluzione. 23) La fistola
gastrica, intestinale, epatica, pancreativa, splenica, rettovescicale ribelle ad
ogni cura e l'ano preternaturale.
24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica. 25) Il diabete mellito ed il
diabete insipido entrambi di notevole gravità. 26) Esiti di nefrectomia con grave
compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e
complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico
protratto nel tempo. 27)
Castrazione e perdita pressoché totale del pene. 28) Tutte le alterazioni delle
facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze
traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo
incapace a qualsiasi attività.
29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale
con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e
irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e
sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo. 30) Sordità bilaterale organica
assoluta e permanente accertata con esame audiometrico. 31) Sordità bilaterale organica
assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e
permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio
statico-dinamico. 32) Esiti
di laringectomia totale. 33)
Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto
cecità bilaterale assoluta è permanente. 34) Le alterazioni organiche ed
irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare
1/100 a meno di 1/50. 35) Le
alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto
cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e
<<3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c). Seconda
categoria: 1) Le distruzioni
di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione
grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la
masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti
deformità, nonostante la protesi.
2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con
notevole riduzione della funzione masticatoria. 3) L'artrite cronica che, per la
molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato
gravemente la funzione di due o più arti. 4) La perdita di un braccio o
avambraccio sopra il terzo inferiore. 5) La perdita totale delle cinque
dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra. 6) La perdita di una coscia a
qualunque altezza. 7)
L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi. 8) Anchilosi completa dell'anca o
quella in flessione del ginocchio.
9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che
per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria. 10) Le lesioni gravi e permanenti
dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione
di gas nocivi. 11) Bronchite
cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di notevole grado. 12) Tutte le altre lesioni od
affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e
permanente dissesto alla funzione respiratoria. 13) Cardiopatie con sintomi di
scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria. 14) Gli aneurismi dei grossi vasi
arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano
ascriversi alla prima categoria.
15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e
permanente deperimento organico.
16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico. 17) La perdita della lingua. 18) Le lesioni o affezioni gravi e
permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano
ascrivibili alla categoria superiore. 19) Le affezioni gravi e
permanenti degli organi emopoietici.
20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione
gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio. 21) Le alterazioni organiche ed
irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra
1/50 e 3/50 della normale.
22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene. 23) Le paralisi permanenti sia di
origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che
presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata,
si giudichino inguaribili. Terza categoria: 1) La perdita totale di una mano o
delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani
compresi i due pollici. 2) La
perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani. 3) La perdita totale di ambo gli
indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici. 4) La perdita totale di un pollice
insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con
integrità dell'altro pollice.
5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore. 6) L'amputazione tarso-metatarsica
dei due piedi. 7) L'anchilosi
totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del
corpo. 8) Labirintiti e
labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente. 9) La perdita o i disturbi gravi
della favella. 10)
L'epilessia con manifestazioni frequenti. 11) Le alterazioni organiche e
irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente,
con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale. Quarta
categoria: 1) L'anchilosi
totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo. 2) La perdita totale delle ultime
quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa. 3) La perdita totale di tre dita
tra le due mani compresi ambo i pollici. 4) La perdita totale di un pollice
e dei due indici. 5) La
perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani
esclusi gli indici e l'altro pollice. 6) La perdita totale di un indice
e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici. 7) La perdita di una gamba al
terzo inferiore. 8) La
lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti
permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto
deformi ecc.) che ledano notevolmente la funzione di un arto. 9) Le malattie di cuore senza
sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del
miocardio. 10) Calcolosi
renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente
compromissione della funzione emuntoria. 11) L'epilessia ammenoché per la
frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a
categorie superiori. 12)
Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti). 13) Le paralisi periferiche che
comportino disturbi notevoli della zona innervata. 14) Pansinusiti purulente croniche
bilaterali con nevralgia del trigemino. 15) Otite media purulenta cronica
bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham. 16) Otite media purulenta cronica
bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al
manico del martello, colesteatomi, granulazioni). 17) Labirintiti e labirintosi con
stato vertiginoso di media gravità.
18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da
ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale. 19) Le alterazioni organiche e
irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente,
con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale. 20) Le alterazioni irreparabili
della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale. 21) Le alterazioni organiche ed
irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente,
con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto
forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne
libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto
forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o
settori equivalenti. Quinta categoria: 1) L'anchilosi totale di un gomito
in estensione completa o quasi.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano. 3) La perdita totale di ambo i
pollici. 4) La perdita totale
di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e
l'altro pollice. 5) La
perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non
siano il pollice e l'altro indice.
6) La perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani che non
siano quelli dei pollici. 7)
La perdita della falange ungueale di dieci o nove dita delle mani ovvero la
perdita delle lingue ungueale di otto dita compresa quelli dei pollici. 8) La perdita di un piede ovvero
l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica. 9) La perdita totale delle dita
dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci. 10) La tubercolosi polmonare allo
stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento
stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto
alla funzione respiratoria. 11) Gli esiti di affezione tubercolare extra
polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino
assegnazione a categoria superiore o inferiore. 12) Le malattie organiche di cuore
senza segno di scompenso. 13)
L'arteriosclerosi diffusa e manifesta. 14) Gli aneurismi arteriosi o
arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione. 15) Le nefriti o le nefrosi
croniche. 16) Diabete mellito
o insipido di media gravità.
17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo
volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni. 18) Otite media purulenta cronica
bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm
accertata con esame audiometrico. Otite media purulenta cronica unilaterale con
complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del
martello, colesteatoma, granulazioni). 19) La diminuzione bilaterale
permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio
medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad
concham. 20) Le alterazioni
organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva
binoculare tra 2/10 e 3/10 della normale. 21) Le alterazioni organiche ed
irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente,
con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale. 22) La perdita anatomica di un
bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro. 23) Le alterazioni organiche ed
irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di
restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera
soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma
di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o
settori equivalenti. Sesta categoria: 1) Le cicatrici estese e profonde
del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza
disturbi funzionali del cervello.
2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi. 3) La perdita totale di un pollice
insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita
totale di una delle ultime tre dita della stessa mano. 4) La perdita totale di uno degli
indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro
indice. 5) La perdita totale
di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime
tre dell'altra. 6) La perdita
totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani
esclusi gli indici e l'altro pollice. 7) La perdita totale delle tre
ultime dita di una mano. 8)
La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano,
ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che
non siano quelle dei pollici.
9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani,
compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di
otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici. 10) L'amputazione
tarso-metatarsica di un solo piede.
11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due
alluci. 12) La perdita totale
di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce. 13) La perdita totale dei due
alluci e dei corrispondenti metatarsi. 14) Ulcera gastrica o duodenale,
radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben
funzionante. 15) Morbo di
Basedow che per la sua entità non sia da ascriversi a categoria superiore. 16) Nefrectomia con integrità del
rene superstite. 17)
Psico-nevrosi di media entità.
18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti. 19) Sinusiti purulente croniche o
vegetanti con nevralgia. 20)
La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni
purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione
sia ridotta alla distanza di 50 cm.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano
prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza
visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale. Settima
categoria: 1) Le cicatrici
della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi
altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili
ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoché per la
loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie
precedenti. 2) L'anchilosi
completa dell'articolazione radiocarpica. 3) La perdita totale di quattro
dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici. 4) La perdita totale dei due
indici. 5) La perdita totale
di un pollice. 6) La perdita
totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i
pollici o l'altro indice. 7)
La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le
mani che non siano quelle dei pollici. 8) La perdita della falange
ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange unguale
di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice. 9) La perdita della falange
ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due
pollici. 10) La perdita della
falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei
pollici. 11) La perdita
totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci. 12) La perdita totale di sette o
sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro
dita di un piede. 13) La
perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci. 14) La perdita delle due falangi o
di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale
di altre dita comprese fra otto e cinque. 15) L'anchilosi completa dei piedi
(tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della
deambulazione. 16)
L'anchilosi in estensione del ginocchio. 17) Bronchite cronica diffusa con
modico enfisema. 18) Esiti di
pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di
sospetta natura tbc. 19)
Nevrosi cardiaca grave e persistente. 20) Le varici molto voluminose con
molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti
dimostratisi ribelli alle cure.
21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole
anali secernenti. 22)
Laparocele voluminoso. 23)
Gastroduodenite cronica. 24)
Esiti di resezione gastrica.
25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente. 26) Calcolosi renale senza
compromissione della funzione emuntoria. 27) Isteronevrosi di media
gravità. 28) Perdita totale
dei due padiglioni auricolari.
29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da
affezioni purulente dell'orecchio medio; quando l'audizione della voce di
conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico. 30) Esito di intervento di
radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un
metro. 31) Le alterazioni
organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano
l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale. 32) Le alterazioni organiche ed
irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio
visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento
concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona
centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale
ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.
Ottava categoria: 1) Gli
esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della
deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro
entità non siano da ascrivere a categorie superiori. 2) La perdita della maggior parte
dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La
paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita
dentaria. 3) La perdita della
falange ungueale dei due pollici.
4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né
gli indici. 5) La perdita
totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il
pollice. 6) La perdita di due
falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita
della stessa mano escluso il pollice. 7) La perdita della falange
ungueale delle prime tre dita di una mano. 8) La perdita totale di cinque o
quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un
solo piede. 9) La perdita
totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci. 10) La perdita di un alluce o
della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre
dita dei piedi comprese fra otto e sei. 11) La perdita di un alluce e del
corrispondente metatarso. 12)
L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza
notevole disturbo della deambulazione. 13) L'accorciamento non minore di
tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella
statistica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie
precedenti. 14) Bronchite
cronica. 15) Gli esiti di
pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare. 16) Gli esiti di empiema non
tubercolare. 17) Disturbi
funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia). 18) Gastrite cronica. 19) Colite catarrale cronica o
colite spastica postamebica.
20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse. 21) Emorroidi voluminose
procidenti. 22) Colecistite
cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo. 23) Cistite cronica. 24) Sindromi nevrosiche lievi, ma
persistenti. 25) Ritenzione
parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi
apprezzabili. 26) Ernie
viscerali non contenibili.
27) Emicastrazione.
28) Perdita totale di un padiglione auricolare. 29) Sordità unilaterale e
permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce
gridata ad concham) accertata con esame audiometrico. 30) La diminuzione bilaterale
permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio
medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri,
accertata con esame audiometrico.
31) Otite media purulenta cronica semplice. 32) Stenosi bilaterale del naso di
notevole grado. 33) Le
alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio essendo l'altro integro, che
ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale. 34) Dacriocistite purulenta
cronica. 35) Congiuntiviti
manifestamente croniche. 36)
Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di
rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).
Allegato 2
Tabella B
LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO
DIRITTO AD INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO
1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani. 2) La perdita totale di uno degli indici accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano. 3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice. 4) La perdita delle ultime due falangi dei due indici. 5) La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani. 6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici. 7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci. 8) La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due dita o di uno solo dello stesso o dell'altro piede. 9) La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi. 10) La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci. 11) Esiti lievi di pleurite di natura tubercolare. 12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità. 13) La distonia spastica diffusa del colon. 14) Ernie viscerali contenibili. 15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado. 16) Riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione da ad concham a metri uno. 17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale.
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A E B
a) Il criterio dell'equivalenza
previsto dal quarto comma dell'art. 11 del presente testo unico, applicabile per
le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elencate nella tabella E, avendo
detta elencazione <<carattere tassativo>> salvo nei casi previsti
dalla lettera B n. 2 e dalla lettera F n. 8. Ovviamente in tali lettere (B n. 2
e F n. 8) vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie
renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che esista o meno
la necessità della degenza continua o quasi continua a letto. Le parole <<grave>> e
<<notevole>>, usate per caratterizzare il grado di talune infermità,
debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla
categoria cui l'infermità è ascritta. Con l'espressione <<assoluta,
totale, completa>>, applicata alla perdita di organi o funzioni, si
intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di
organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità
a proficuo lavoro. b) Le
mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano
sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso,
di tutto l'arto controlaterale, e, per gli arti inferiori, anche della colonna
vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata proporzionalmente
alla entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di
fratture, lesioni nervose delle parti sopraddette. Per perdita totale di un dito
qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le
falangi che lo compongono. c)
L'acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a distanza, ossia allo stato
di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione
preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza
visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente
attribuirsi alla lesione riportata.
La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla
determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che
riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo
speciale all'oftalmologia. Le
frazioni del visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie
delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole
ottometriche decimali internazionali. Con le tavole di questo tipo,
determinandosi, come è norma l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5
metri tra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:
V = 10/10 V = 9/10 V = 8/10 V = 7/10 V = 6/10 V = 5/10 V = 4/10 V = 3/10 V = 2/10 V = 1/10 (5/50)
Se il
soggetto in esame distingue
a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio
normale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sarà
ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50.
Con lo stesso ottotipo si potrà saggiare il rilievo di frazione 1/100
avvicinando l'occhio a 50 cm da esso. Al di sotto di 1/100, frazione che
esprime un visus col quale è possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o
i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si può
determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V
= dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado inferiore il visus è ridotto alla
pura e semplice percezione dei movimenti della mano. Per cecità assoluta si deve
intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si
considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui,
abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano,
oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa. Nella afachia bilaterale e nella
afachia unilaterale, quando l'altro occhio è cieco, deve essere considerato il
visus corretto, mentre nella afachia unilaterale, con l'altro occhio normale, la
correzione non è tollerata e, pertanto, deve essere considerato il visus non
corretto. d) Nelle vertigini
labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti
di fenomeni, spontanei e da stimolazione, atti a stabilire la realtà, il grado
di gravità e di permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico. e) Le affezioni polmonari ed
extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle
categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª della tabella A, in relazione alla loro entità,
estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del
soggetto. In base ai criteri
valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti
categorie (3ª, 4ª e 6ª) per equivalenza. f) Quando il militare ed il
civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari,
per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite
per cause della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla
categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei
due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato
la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi,
venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte, l'organo
superstite. Il trattamento di
cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete anche quando, dopo la perdita
totale di un arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o di tutti
gli arti superstiti. Col
termine <<organo>> deve intendersi una pluralità di elementi
anatomici anche se strutturalmente diversi, tali da configurare un complesso
unitario, e ciò perché tali elementi concorrono all'espletamento di una
determinata funzione (ad esempio l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un
arto). Col termine
<<organi pari>> va inteso un insieme di due dei suddetti complessi
unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma
soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad
esempio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al
controlaterale). Con la
dizione <<perdita parziale>> dell'organo superstite (<<...
venga a perdere ... in parte l'organo superstite>>) si deve intendere una
compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo. Va altresì considerato alla
stregua di <<organi pari>> quell'apparato che venga ad assumere
funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione
organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecità
assoluta e permanente). g)
Quando nella tabella A non sia già specificatamente prevista -- per i monconi
degli arti superiori o inferiori -- una migliore classificazione in caso di
impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria
immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile
protesizzazione. Se il
moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente
deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica
più favorevole sopra prevista.
h) Per le broncopatie croniche, l'assegnazione a categoria superiore alla
settima prevista dalla tabella A, deve essere fatta in base all'entità
dell'enfisema e alla riduzione della capacità respiratoria (media -- marcata --
grave), determinata con esame spirometrico o gas analisi.
Allegato 3
Tabella C
TRATTAMENTO SPETTANTE AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA
Categorie
Importo annuo
1ª
categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.644.200
2ª categoria . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.379.600
3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 2.115.000
4ª categoria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.851.000
5ª categoria . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.586.400
6ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1.321.800
7ª categoria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.057.800
8ª categoria . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793.200
Allegato 4
Tabella E
ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'
A) 1) Alterazioni organiche e
irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e
permanente. 2) Perdita
anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle
due mani e dei due piedi insieme.
3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che
abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica
e del retto (paraplegici rettovescicali). 4) Alterazioni delle facoltà
mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizione di
degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. L'assegno sarà mantenuto alla
dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti
della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio
presso i centri di sanità mentale e finché duri tale trattamento.
(Annue: L. 7.200.000) A-bis)
1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita
delle due mani. 2) La
disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità
assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.
(Annue: L. 6.480.000) B)
1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con
conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel
loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e
sociale. 2) Tubercolosi o
altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente
incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o
quasi continua degenza a letto.
(Annue: L. 5.760.000) C)
1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato
sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con
impossibilità della applicazione dell'apparecchio di protesi.
(Annue:
L. 5.040.000) D) 1)
Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
(Annue: L. 4.320.000) E)
1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da
ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale. 2) Perdita di un arto superiore e
di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della
coscia. 3) Perdita di dieci
oppure di nove dita delle mani compresi i pollici. 4) Perdita di ambo gli arti
inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il
terzo inferiore della gamba.
5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari
obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o
convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in
condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13
maggio 1978, sempreché tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla
vita organica e sociale.
(Annue: L. 3.600.000) F)
1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme. 2) Perdita di due arti, uno
superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del
braccio e al terzo inferiore della gamba. 3) Perdita di due arti, uno
superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore
dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia. 4) Perdita di ambo gli arti
inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo
inferiore della gamba. 5)
Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e
l'altro fino al terzo inferiore della gamba. 6) Perdita delle due gambe a
qualsiasi altezza. 7)
Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita
organica e sociale. 8)
Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e
permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la
continua o quasi continua degenza a letto.
(Annue: L. 2.880.000) G)
1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme. 2) La disarticolazione di
un'anca. 3) Tutte le
alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche,
demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi,
ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività. 4) Tubercolosi grave al punto da
determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
(Annue: L. 2.160.000) H)
1) Castrazione e perdita pressoché totale del pene. 2) La fistola gastrica,
intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni
cura e l'ano preternaturale.
3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni
alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della
sfera psichica e dell'equilibrio statico dinamico. 4) Cardiopatia organica in stato
di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza corollarica ecg.
accertata. 5) Anchilosi
completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio
corrispondente.
(Annue: L. 1.440.000)
Allegato 5
Tabella F
ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA'
Natura del cumulo Importo annuo
Per due superinvalidità contemplate
nelle lettere A, A-bis
e B . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
9.978.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata
nelle lettere A e A-bis
e l'altra contemplata nelle
lettere C, D, E . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
7.599.600
Per due superinvalidità di cui una contemplata
nella lettera B e
l'altra contemplata nelle lettere C, D, E 4.180.200
Per due
superinvalidità contemplate nella tabella E . . . 3.139.800 Per una seconda
infermità della prima categoria della tabella A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 2.379.600
Per
una seconda infermità della seconda categoria della tabella A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 2.142.000
Per
una seconda infermità della terza categoria della tabella A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1.903.200
Per
una seconda infermità della quarta categoria della tabella A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1.665.600
Per
una seconda infermità della quinta categoria della tabella A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1.428.000
Per
una seconda infermità della sesta categoria della tabella A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1.189.800
Per
una seconda infermità della settima categoria della tabella A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
951.600
Per una seconda infermità dell'ottava categoria
della tabella A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 714.000
TRATTAMENTO ANNUO SPETTANTE AI CONGIUNTI DEI CADUTI
Importo ANNUO Soggetti di diritto
Tabella G: Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico . . 1.477.200 Tabella M: Genitori, collaterali ed assimilati - Pensioni normali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805.800 Tabella S: Genitori - Pensioni speciali . . . . . . . . . 790.800
TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE VEDOVE ED ORFANI DEGLI INVALIDI DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA INFERMITA' PENSIONATA
Importo annuo Soggetti di diritto
Tabella N: Vedove ed orfani
minorenni - Orfani maggiorenni
inabili in istato di disagio economico: 2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 778.200 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
693.000 4ª
categoria . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
622.800 5ª
categoria . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
565.800 6ª
categoria . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
523.200 7ª
categoria . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
495.000 8ª
categoria . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
481.200