
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Legge
06/03/1992 Num. 216
(in Gazz. Uff., 7 marzo, n. 56).
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di
spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma
dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del
3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonchè perequazione dei
trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle
altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate
nonchè per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti
economici.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1. Il
decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la
perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del
3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonchè perequazione dei
trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle
altre Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
Articolo 2
1. Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa,
delle finanze, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, per la
funzione pubblica e del tesoro, un decreto legislativo che definisca in maniera
omogenea, nel rispetto dei princìpi fissati dai relativi ordinamenti di settore,
stabiliti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge 11
luglio 1978, n. 382, le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di
impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della
legge 1º aprile 1981, n. 121, nonchè del personale delle Forze armate, ad
esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva. Fino alla
riforma della contrattazione collettiva del pubblico impiego nulla è innovato
per ciò che concerne i dipendenti civili delle amministrazioni. 2. Lo schema di decreto
legislativo sarà trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale
interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di
rappresentanza del personale militare, perchè possano esprimere il proprio
parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso,
trascorso il quale il parere si intende favorevole. Esso sarà, inoltre,
trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1,
al Parlamento affinchè le competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le
modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Nell'ambito di quanto stabilito
al comma 1 il decreto legislativo dovrà prevedere: distinte modalità per il
procedimento, relativamente al personale ad ordinamento civile, al personale
delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello appartenente alle
Forze armate, per pervenire a distinti provvedimenti che saranno emanati con
decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente per le Forze di polizia
e per le Forze armate; le materie da disciplinare, ivi compresi gli aspetti
retributivi; la composizione delle delegazioni di parte pubblica e
rappresentative del personale. Il procedimento dovrà essere tale, per il
personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale nella
quale la delegazione di ciascun dicastero sia composta in modo da assicurare
un'adeguata partecipazione degli organismi di rappresentanza militare. 4. Ferma restando la sostanziale
unitarietà dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo di cui al
comma 1 potrà anche avere riguardo a materie diverse, a seconda dello status del
personale interessato, tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. é
comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o
amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti
materie: a)
organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la
durata dell'orario di lavoro ordinario; b) procedure per la
costituzione, la modificazione di stato giuridico e l'estinzione del rapporto di
pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio; c) mobilità ed impiego
del personale; d)
sanzioni disciplinari e relativo procedimento; e) determinazione
delle dotazioni organiche; f) modi di
conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi; g) esercizio della
libertà e dei diritti fondamentali del personale; h) trattamento
accessorio per servizi prestati all'estero. 5. Fino a quando non saranno
approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento
economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e
militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è
aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la
funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in
ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le
procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categrie
di pubblici dipendenti nell'anno precedente. 6. Per il personale già compreso
fra i destinatari dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266, e per quello della Polizia penitenziaria, le disposizioni
del comma 4 si applicano in quanto compatibili, rispettivamente, con le
disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'art.
19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 7. Gli oneri finanziari recati
dall'applicazione delle procedure previste dal decreto legislativo di cui al
comma 1 non possono superare gli appositi stanziamenti di spesa determinati
dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilità economiche generali
definite dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio
pluriennale.
Articolo 3
1. Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su
proposta, rispettivamente dei Ministri dell'interno, della difesa, delle
finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi
contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato
nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi
corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei
trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi
restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato,
nonchè le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle
vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti
legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la
concertazione del Ministro dell'interno. 2. Gli schemi di decreto
legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale
interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di
rappresentanza del personale militare, perchè possano esprimere il proprio
parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi,
trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre,
trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1,
al Parlamento affinchè le competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le
modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Per le finalità di cui al comma
1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione
dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la
revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la
soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi
ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche,
ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata
in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata.
Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso
a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche
funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al
quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di
scuola media di secondo grado; b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche
superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti
disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale
appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso
di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di
studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso
dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente
superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le
occorrenti disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1º
gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo.
A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico
corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in
possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa
collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di
apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente,
scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o
gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non
superiore a lire 500.000 per ciascuno. 5. Fermo restando quanto stabilito
dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione
d'anno, a decorrere dal 1993.
Articolo 4
1.
All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del
decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, come sostituito dalla presente legge, ed
all'art. 3 della presente legge, valutato in lire 94.000 milioni per l'anno 1992
e in lire 371.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando: a) quanto a lire
84.000 milioni per l'anno 1992, parte dell'accantonamento <<Istituzione
dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e
pensionati>>;
b) quanto a lire 41.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire 66.000 milioni
per l'anno 1994, parte dell'accantonamento <<Interventi in favore dei
lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei
girovaghi>>;
c) quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1992, a lire 114.000 milioni
per l'anno 1993 e a lire 116.000 milioni per l'anno 1994, parte
dell'accantonamento <<Interventi connessi con i fenomeni
dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero>>; d) quanto a lire
140.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, parte dell'accantonamento
<<Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni
attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e
delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'art. 16 del decreto-legge n.
344 del 1990, convertito, con modificazioni, in legge n. 21 del 1991 e dall'art.
12 della legge n. 231 del 1990>>; e) quanto a lire
76.000 milioni per l'anno 1993, parte dell'accantonamento <<Potenziamento
delle Forze di polizia>>; f) quanto a lire
49.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento <<Interventi
vari nel campo sociale>>.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato 1
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 1992, N. 5
All'art. 1: al comma 1, dopo le
parole: <<sottufficiali dell'Arma dei carabinieri>> sono inserite le
seguenti: <<e del Corpo della guardia di finanza>>; al comma 2, dopo le
parole: <<Al relativo onere>> sono inserite le seguenti: <<,
limitatamente ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri,>>. All'art. 2: al comma 1, dopo le
parole: <<sottufficiali dell'Arma dei carabinieri>> sono inserite le
seguenti: <<e del Corpo della Guardia di finanza>>; sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
<<2-bis. Nell'anno 1992 le Amministrazioni della difesa e delle
finanze sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto
forfettario una tantum pari a complessive lire 500.000 quale anticipo delle
competenze spettanti per l'anno 1993. 2-ter. All'onere di cui al comma
2-bis, valutato in lire 22.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di
assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati". 2-quater. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio>>. All'art.
3: al comma 1,
all'alinea, le parole: <<del Corpo della guardia di finanza e>> sono
soppresse; e le parole: <<a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti: <<con le medesime
decorrenze previste per il personale dell'Arma dei carabinieri agli articoli 1 e
2>>; al
comma 1, le parole: <<sovrintendente principale, maresciallo capo: livello
VI-bis;>> sono sostituite dalle seguenti: <<sovrintendente
principale, maresciallo capo, maresciallo (del Corpo forestale dello Stato):
livello VI-bis;>>;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: <<1-bis. Al
medesimo personale spettano altresì l'indennità pensionabile di cui all'art. 43,
terzo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, e
gli altri trattamenti accessori previsti dalle vigenti disposizioni di legge
nelle misure rispettivamente spettanti, anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, al sovrintendente capo,
al vice ispettore, all'ispettore, all'ispettore principale e all'ispettore capo
della Polizia di Stato.
1-ter. Ai fini della corresponsione delle competenze spettanti a norma
dei commi 1 e 1-bis si osservano le disposizioni dell'art. 172 della legge 11
luglio 1980, n. 312>>.
L'art. 4 è sostituito dal seguente: <<Art. 4. -- 1.
Al personale di cui all'art. 3 ed a quello dei ruoli superiori proveniente dal
ruolo dei sovrintendenti o equiparati, è attribuito a decorrere dal 1º gennaio
1987, o dalla data successiva di conseguimento delle qualifiche o gradi
interessati, il trattamento economico più favorevole tra quello risultante
dall'applicazione dell'art. 3 e quello eventualmente spettante a seguito di
promozione o inquadramento nel ruolo superiore. 2. Al pagamento delle competenze
arretrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, si
provvede: a)
nell'anno 1992 mediante un anticipo agli aventi diritto di una somma non
superiore a lire 500.000 in una sola volta, a valere sull'acconto previsto per
l'anno 1993; b)
nell'anno 1993 mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35 per
cento dell'importo spettante; c) nell'anno 1994
mediante la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35 per cento
dell'importo spettante;
d) nell'anno 1995 mediante la corresponsione del rimanente 30 per cento
dell'importo spettante>>.
All'art. 5:
al comma 1, le parole: <<di cui agli articoli 3 e 4>> sono
sostituite dalle seguenti: <<di cui agli articoli 1, comma 1,
limitatamente ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, e
3>>; dopo
il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis. Per i
residui oneri connessi all'applicazione dell'art. 2, limitatamente ai
sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, valutati in lire 100.000
milioni per l'anno 1993, in lire 100.000 milioni per l'anno 1994 e in lire
85.436 per l'anno 1995, si provvede: a) per gli
anni 1993 e 1994, per lire 55.000 milioni mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 3136 dello stato di previsione del
Ministero delle finanze, utilizzando gli stanziamenti autorizzati dalla legge 11
marzo 1988, n. 66 e successive modificazioni, e per lire 45.000 milioni mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con
le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di
polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'art. 16 del
decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, in legge n. 21 del
1991 e dell'art. 12 della legge n. 231 del 1990"; b) per
l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, utilizzando
gli stanziamenti autorizzati dalla legge 11 marzo 1988, n. 66 e successive
modificazioni>>.