
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199
(in
Suppl. ordinario n. 61, alla Gazz. Uff. n. 122, del 27
maggio)
Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della
Guardia di finanza.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione; Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art.
3; Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130; Acquisiti i pareri degli organismi di
rappresentanza del personale militare; Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994; Acquisito
il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 1995; Sulla proposta del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e
dell'interno; Emana il
seguente decreto legislativo:
Art. 1. Istituzione ruoli.
1. Nell'ambito del Corpo della guardia
di finanza sono istituiti i seguenti ruoli: a) ruolo
<<ispettori>>; b) ruolo
<<sovrintendenti>>; c) ruolo
<<appuntati e finanzieri>>. 2. L'ordinamento gerarchico dei
ruoli e la corrispondenza dei gradi o qualifiche di ciascun ruolo fra gli
appartenenti al personale del Corpo della guardia di finanza e il personale
appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, sono
stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto.
Art. 2. Ruolo <<appuntati
e finanzieri>>.
1. Il ruolo <<appuntati e
finanzieri>> è articolato nei seguenti quattro gradi gerarchici: a) appuntato
scelto; b)
appuntato; c)
finanziere scelto;
d) finanziere.
Art. 3. Consistenza organica del
ruolo <<appuntati e finanzieri>>.
1. Tenuto conto della forza organica del
ruolo Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di finanza indicata nella
tabella H allegata alla legge 28 febbraio, 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli
di cui al presente decreto, la consistenza organica del ruolo <<appuntati
e finanzieri>>, alla data del 1º settembre 1995, è pari a n. 26.807 unità.
Art. 4. Funzioni del personale
appartenente al ruolo <<appuntati e finanzieri>>.
1. Agli appartenenti al ruolo
<<appuntati e finanzieri>> del Corpo della guardia di finanza sono
attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia
tributaria e agente di pubblica sicurezza. 2. Il personale di cui al comma 1
svolge mansioni esecutive con i margini di iniziativa e di discrezionalità
inerenti alle qualifiche possedute, nonchè attività di istruzione nei limiti
delle capacità professionali possedute.
Art. 5. Accesso al ruolo
<<appuntati e finanzieri>>.
1. Il reclutamento del personale
appartenente al ruolo <<appuntati e finanzieri>> è disposto,
annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, alla
data in cui agli aspiranti viene conferita la nomina a finanziere.
Art. 6. Requisiti per
l'ammissione al corso.
1. L'ammissione al corso per la
promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere
ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza
italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) età, alla data
dell'effettivo incorporamento, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni
26. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio
prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano
prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata; c) stato civile di
celibe o vedovo e comunque senza prole; d) idoneità
fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza; e) statura non
inferiore a metri 1,65;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; g) non essere, alla
data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato per delitto non
colposo ovvero sottoposto a misure di prevenzione; h) non trovarsi, alla
data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere; i) essere in possesso
delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria;
l) non essere stato espulso dalle forze armate, dai Corpi militarmente o
civilmente organizzati o destituito dai pubblici uffici; m) aver ottenuto,
all'atto dell'effettivo incorporamento, la revisione dell'eventuale, precedente
giudizio di riforma emesso in sede di visita medica di leva.
Art. 7. Bando di reclutamento.
1. Le procedure per l'arruolamento degli
allievi finanzieri, il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il
contingente ordinario e il contingente di mare, le modalità e la data di
scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la
composizione delle commissioni, le modalità di accertamento dei requisiti,
l'individuazione e la valutazione dei titoli, la durata, le modalità di
svolgimento, la sede ed il rinvio dai corsi, sono stabiliti con determinazione
del comandante generale, della Guardia di finanza.
Art. 8. Posizione di stato degli
allievi finanzieri.
1. Gli ammessi al corso per allievo
finanziere sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se
giudicati idonei da apposita commissione esaminatrice, con determinazione del
comandante generale o dell'autorità da esso delegata. I militari in servizio e
in congedo delle forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza
nonchè il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile
perdono, rispettivamente, il grado e le qualifiche all'atto della ammissione al
corso. 2. La commissione di
cui al precedente comma viene nominata con determinazione del comandante
generale o dell'autorità da esso delegata. 3. La promozione a finanziere è
sospesa nei casi in cui l'allievo finanziere, già giudicato idoneo ai sensi del
comma 1, sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo. 4. Al venir meno della causa
impeditiva specificata al comma 3, trovano applicazione le disposizioni relative
alla decorrenza della promozione di cui al successivo art. 11, comma 2. 5. Gli allievi finanzieri,
all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria di anni quattro.
Art. 9. Stato degli appartenenti
al ruolo <<appuntati e finanzieri>>.
1. Lo stato giuridico del personale di
cui al precedente art. 8 e del personale appartenente al ruolo <<appuntati
e finanzieri>> continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti
in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle in
contrasto o, comunque, incompatibili con le disposizioni stabilite dal presente
decreto. 2. Per il passaggio
in servizio permanente per il personale appartenente al ruolo <<appuntati
e finanzieri>> si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le disposizioni di cui al successivo art. 49, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 e 12.
Art. 10. Avanzamento degli
appartenenti al Ruolo <<appuntati e finanzieri>>.
1. Al personale appartenente al ruolo
<<appuntati e finanzieri>>, fermo restando quanto disposto dall'art.
8 circa il conferimento del grado di finanziere, sono attribuiti, con le
modalità di cui al presente Capo, i seguenti gradi: a) ai finanzieri che
abbiano maturato una anzianità di servizio nella Guardia di finanza almeno pari
a 5 anni, è conferito il grado di finanziere scelto; b) ai finanzieri
scelti che abbiano compiuto una permanenza minima nel grado almeno pari a 5
anni, è conferito il grado di appuntato; c) agli appuntati che
abbiano compiuto una permanenza minima nel grado almeno pari a 5 anni, è
conferito il grado di appuntato scelto. 2. I gradi di cui al comma 1 sono
conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del
periodo minimo di anzianità e di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la
procedura di valutazione, con determinazione del comandante generale della
Guardia di finanza o dell'autorità da esso delegata, previo parere sull'idoneità
o meno all'avanzamento espresso: a) dal comandante di
corpo o equipollente, sentito il parere formulato da almeno una delle autorità
gerarchiche ad esso immediatamente sottostanti da cui il militare dipende; b) dalla commissione
di cui all'art. 49 del presente decreto. 3. Il giudizio sulla idoneità o
non idoneità all'avanzamento è di competenza esclusiva del comandante generale o
dell'autorità da esso delegata e deve essere formulato con riferimento al
possesso dei seguenti requisiti: a) avere bene assolto
le funzioni inerenti al grado rivestito; b) fisici,
intellettuali, di cultura, morali e di carattere necessari per adempiere
degnamente le funzioni del grado superiore. 4. Nel caso in cui il comandante
di corpo ovvero la commissione di cui al comma 2 esprimano parere di non
idoneità all'avanzamento per il militare interessato dalla procedura di
valutazione, tale parere dovrà essere motivato con riferimento alle disposizioni
richiamate al comma 3. 5.
L'avanzamento di cui al comma 1 si effettua secondo quanto stabilito nella
tabella B allegata al presente decreto. 6. Nel computo dei requisiti
temporali fissati dalla tabella B di cui al comma 5 per gli avanzamenti ai
rispettivi gradi di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli
interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonchè i periodi di
detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal
servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai
periodi di riduzione di anzianità in conseguenza di interruzioni del servizio.
Articolo 11
Art.
11. Esclusione dalla valutazione.
1. Il personale appartenente al ruolo
<<appuntati e finanzieri>> che sia sospeso dal servizio o imputato
in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento
disciplinare di stato ovvero in aspettativa, non può essere sottoposto a
valutazione per l'avanzamento, da parte dell'autorità di cui alla lettera a),
comma 2, dell'art. 10. 2. Al
venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 1, purchè sussistano
i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere
sottoposto a valutazione con le modalità di cui all'art. 10 e, se dichiarato
idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata
qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.
Articolo 12
Art.
12. Sospensione della valutazione.
1. Nel caso in cui il personale indicato
all'art. 10, nel corso della procedura di valutazione per l'avanzamento di cui
al medesimo articolo, venga a trovarsi in una delle condizioni previste dal
comma 1, dell'art. 11, o in licenza straordinaria di convalescenza ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare di corpo, la stessa procedura di
valutazione verrà sospesa sino al venir meno della causa sospensiva. 2. Al verificarsi di tale ultima
condizione, si applicheranno, nei confronti del personale interessato, le
disposizioni di cui al comma 2 del predetto art. 11, previo rinnovo
dell'espressione del parere da parte del comandante di corpo o equipollente e
della commissione, prescindendo dagli eventuali rispettivi pareri espressi prima
dell'insorgere della causa sospensiva della valutazione.
Articolo 13
Art.
13. Avanzamento del personale appartenente al ruolo <<appuntati e
finanzieri>> in particolari situazioni.
Con decorrenza dal 1º settembre 1995 il
personale di cui all'art. 10 che sia stato escluso dalla valutazione, ai sensi
dell'art. 11, ovvero che abbia visto la sua valutazione sospesa, ai sensi
dell'art. 12, perchè in aspettativa per infermità derivante da causa di
servizio, e che sia stato dichiarato permanentemente inabile al servizio
militare incondizionato nel corpo, ovvero sia deceduto in conseguenza della
predetta infermità derivante da causa di servizio, ha diritto al conseguimento
della promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla riforma ovvero al
decesso.
Articolo 14
Art.
14. Promozione straordinaria per <<benemerenze di servizio>>.
1. La promozione straordinaria per
benemerenze di servizio può aver luogo nei riguardi del personale appartenente
al ruolo <<appuntati e finanzieri>> che, effettivamente e
personalmente abbia partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di
rilevante entità dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse,
chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari, tali
da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado
superiore. 2. La proposta di
promozione straordinaria per benemerenze di servizio è formulata dal comandante
di corpo dal quale il personale di cui al comma 1 gerarchicamente dipende ed è
corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche. 3. Il predetto personale,
riconosciuto meritevole, è promosso con decorrenza dalla data, di formulazione
della proposta. 4. Il
comandante generale decide sulla proposta previo parere favorevole espresso
all'unanimità dalla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali.
La determinazione del comandante generale che conferisce la promozione ne reca
la motivazione. 5. Il
personale di cui al comma 1 non può essere proposto per la promozione
straordinaria per benemerenze di servizio al grado superiore qualora abbia già
conseguito qualsivoglia promozione straordinaria nel corso della carriera. 6. Possono beneficiare della
promozione straordinaria per benemerenze di servizio anche coloro che rivestono
il grado apicale del ruolo <<appuntati e finanzieri>> da almeno un
anno. In tal caso il personale interessato consegue la nomina a vice brigadiere,
con conferimento della stessa, sulla base della proposta di cui al comma 2, con
decreto ministeriale, che ne reca la motivazione, previo parere favorevole
espresso, all'unanimità, dalla commissione permanente di avanzamento per i
sottufficiali e decisione favorevole da parte del Ministro delle finanze.
Articolo 15
Art.
15. Ruoli dei sottufficiali.
1. I sottufficiali del Corpo della
guardia di finanza sono ripartiti nei seguenti ruoli tra loro gerarchicamente
ordinati: a)
ruolo <<ispettori>>; b) ruolo
<<sovrintendenti>>.
2. La successione gerarchica nei vari gradi dei singoli ruoli è prevista
nella tabella C allegata al presente decreto.
Articolo 16
Art.
16. Ruolo <<sovrintendenti>>.
Il ruolo <<sovrintendenti>>
è articolato nei seguenti tre gradi gerarchici: a) brigadiere
capo; b)
brigadiere; c)
vice brigadiere.
Articolo 17
Art.
17. Consistenza organica del ruolo <<sovrintendenti>>.
1. Tenuto conto della forza organica del
ruolo <<appuntati e finanzieri>> di cui all'art. 3 del presente
decreto e della tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217, la
consistenza organica del ruolo <<sovrintendenti>>, a decorrere dal
1º settembre 1995, è pari a 15.00 unità.
Articolo 18
Art.
18. Funzioni del personale appartenente al ruolo <<sovrintendenti>>.
1. Agli appartenenti al ruolo
<<sovrintendenti>> sono attribuite le qualifiche di ufficiale di
polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia tributaria e di agente di pubblica
sicurezza. 2. Il personale di
cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, richiedenti una adeguata preparazione
professionale e con i margini di iniziativa e discrezionalità inerenti alle
qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria, nonchè di agente di
pubblica sicurezza. Al medesimo personale possono essere affidati il comando di
uno o più militari, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di
cui risponde, nonchè compiti di carattere operativo ed addestrativo. Lo stesso
collabora, altresì, con i propri superiori gerarchici, con possibilità di
sostituire il proprio superiore diretto in caso di temporanea assenza o
impedimento. 3. Ai brigadieri
capo, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, possono essere attribuite
mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli
di responsabilità e di apporto professionale, incarichi operativi di più elevato
impegno nonchè il comando di piccole unità operative.
Articolo 19
Art.
19. Accesso al ruolo <<sovrintendenti>>.
I. I vice brigadieri in servizio
permanente della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, dal personale
appartenente al ruolo <<appuntati e finanzieri>> con le modalità
indicate nei successivi articoli.
Articolo 20
Art.
20. Requisiti per l'ammissione al ruolo <<sovrintendenti>>.
1. L'ammissione al ruolo
<<sovrintendenti>> ha luogo, previo superamento del corso di
aggiornamento e formazione professionale di cui all'art. 27 del presente
decreto, mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale possono
partecipare, distintamente per contingente: a) nel limite del 70%
dei posti messi a concorso gli appuntati scelti; b) nel limite del 30%
dei posti messi a concorso, gli appuntati, i finanzieri scelti e i finanzieri in
servizio permanente. 2. é
ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che: a) abbia riportato, in
sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una
qualifica di almeno <<nella media>> o giudizio equivalente; b) non abbia riportato
sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio più gravi della consegna; c) non risulti
imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a
procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa; d) non abbia riportato
un giudizio di non idoneità in due precedenti concorsi; e) non sia comunque
già rinviato d'autorità dal corso per la nomina a vice sovrintendente. 3. Gli aspiranti che presenteranno
domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza
non verranno ammessi al concorso di cui al comma 1. 4. I posti riservati per una
categoria di personale, eventualmente non ricoperti, saranno conferiti agli
idonei dell'altra categoria dello stesso contingente.
Articolo 21
Art.
21. Modalità del concorso e del corso.
1. Nel bando di concorso, indetto con
decreto ministeriale, sono stabiliti: a) il numero dei posti
da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e il contingente di
mare; b) le
modalita e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso; c)
le date entro le quali gli aspiranti dovranno possedere e conservare i requisiti
nonchè i titoli richiesti per l'ammissione al concorso; d) i titoli da
valutare; e) le
norme per lo svolgimento della prova d'esame; f) la composizione
della commissione per l'accertamento dei requisiti e della commissione
esaminatrice cui sono devoluti i giudizi sulla prova di esame e la valutazione
dei titoli; g) la
durata del corso. 2. Il
numero dei posti da mettere a concorso è calcolato in relazione alle prevedibili
vacanze del ruolo <<sovrintendenti>> alla data in cui gli aspiranti
conseguiranno la nomina a vice brigadiere, avuto riguardo alle capacità
ricettive dei reparti di istruzioni di base e di formazione.
Articolo 22
Art.
22. Articolazione della prova d'esame.
1. L'esame di concorso per l'ammissione
al corso è costituito da una prova scritta, consistente in risposte a un
questionario articolato su domande intese ad accertare il grado di conoscenza
ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana e di cultura
generale, commisurate ai programmi della scuola media dell'obbligo. 2. Per lo svolgimento della prova
si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i pubblici concorsi.
Articolo 23
Art.
23. Valutazione della prova d'esame.
1. Il giudizio sulla prova è devoluto ad
una Commissione esaminatrice nominata con determinazione del comandante
generale, composta da ufficiali in servizio permanente della Guardia di
finanza. 2. La commissione
esaminatrice di cui al comma 1 valuta, per ciascun concorrente, la prova scritta
attribuendo un punto di merito espresso in ventesimi.
Articolo 24
Art.
24. Formazione delle graduatorie.
1. La commissione di cui all'art. 23, al
termine del concorso, forma distinte graduatorie di merito per il contingente
ordinario e per il contingente di mare. 2. Per la formazione delle
graduatorie: a)
viene preso come base il punteggio attribuito a ciascun concorrente ai sensi del
precedente art. 23, eventualmente maggiorato del punteggio relativo ai titoli
posseduti; b) a
parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado,
l'anzianità di servizio e l'età.
Articolo 25
Art.
25. Esclusioni dal concorso.
1. Con decreto ministeriale può, in
qualsiasi momento, essere disposta l'esclusione dal concorso dell'aspirante che
venga considerato non in possesso dei prescritti requisiti.
Articolo 26
Art.
26. Vincitori del concorso ed ammissioni al corso.
1. Con decreto ministeriale vengono
approvate le graduatorie finali e dichiarati vincitori del concorso i candidati
idonei che, nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti
messi a concorso, distinti per contingente.
Articolo 27
Art.
27. Svolgimento del corso.
1. Il corso, di durata non inferiore a
tre mesi, al quale sono ammessi i vincitori del concorso, si svolge con le
modalità e in base ai programmi stabiliti dal comando generale della Guardia di
finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del
contingente di mare. 2. Entro
venti giorni dall'inizio dei corsi, con decreto ministeriale possono essere
ammessi alla frequenza degli stessi altri concorrenti risultati idonei,
nell'ordine delle graduatorie di merito, per ricoprire: a) i posti resisi
comunque disponibili tra i frequentatori dichiarati vincitori; b) ulteriori posti,
nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un
corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo
<<sovrintendenti>> per l'anno in cui agli aspiranti dovrebbe essere
conferito il grado di vice brigadiere.
Articolo 28
Art.
28. Dichiarazione di idoneità.
1. Al termine del corso di cui al
precedente art. 27, ai frequentatori: a) se dichiarati
idonei in prima sessione, viene conferita con determinazione ministeriale la
nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali, con
decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità di
prima sessione al corso. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti a
ruolo; b) se
dichiarati idonei in seconda sessione, viene conferita con determinazione
ministeriale, la nomina a vice brigadiere con decorrenza dal giorno successivo a
quello di termine degli esami di idoneità di seconda sessione al corso,
nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti a
ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei
nella prima sessione. 2. Il
conferimento della nomina a vice brigadiere è sospesa, con determinazione
ministeriale, nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai
sensi del comma 1, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55,
comma 2, del presente decreto.
3. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 2,
purchè sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, al
frequentatore del corso deve essere conferita la nomina a vice brigadiere con la
stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora il conferimento di tale
nomina non fosse stata sospesa.
Articolo 29
Art.
29. Esclusione e rinvio dal corso.
1. Gli ammessi alla frequenza del corso
possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dallo stesso per rinunzia. 2. Sono rinviati dal corso,
d'autorità, i frequentatori che: a) dimostrino, in
qualsiasi momento, di non possedere le qualità necessarie per ben esercitare le
funzioni del nuovo grado; b) vengono riprovati
agli esami di seconda sessione, dopo aver già ripetuto per una volta il
corso. 3. Sono anche rinviati
dal corso i frequentatori che per infermità o altre cause indipendenti dalla
loro volontà ne siano rimasti assenti per oltre trenta giorni. I medesimi,
peraltro, sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, alla cessazione della
causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati
ripetenti. 4. Il
provvedimento di esclusione di cui al comma 2, lettera a), è adottato con
decreto ministeriale, mentre i rimanenti provvedimenti di rinvio sono adottati
con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.
Articolo 30
Art.
30. Stato degli appartenenti al ruolo <<sovrintendenti>>.
1. Agli appartenenti al ruolo
<<sovrintendenti>> si applicano le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto in materia di <<Stato dei
Sottufficiali>>, purchè non siano in contrasto, o, comunque, incompatibili
con le disposizioni stabilite dal presente decreto. 2. Ai frequentatori del corso,
sino al conferimento della nomina di vice brigadiere, continuano ad applicarsi
le disposizioni dell'art. 9 del presente decreto.
Articolo 31
Art.
31. Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni di cui al presente
Capo si applicano ai concorsi da indire successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Articolo 32
Art.
32. Ruolo <<ispettori>>.
1. Il ruolo <<ispettori>> è
articolato nei seguenti quattro gradi gerarchici: a) maresciallo
aiutante; b)
maresciallo capo;
c) maresciallo ordinario; d) maresciallo.
Articolo 33
Art.
33. Consistenza organica del ruolo <<ispettori>>.
1. Tenuto conto di quanto stabilito
dall'art. 17 del presente decreto, relativamente alla forza organica del ruolo
<<Sovrintendenti>> e della tabella H allegata alla legge 28 febbraio
1992, n. 217, la consistenza organica del ruolo <<ispettori>>, a
decorrere dal 1º settembre 1995, è pari a n. 21.950 unità.
Articolo 34
Art.
34. Funzioni del personale appartenente al ruolo <<ispettori>>.
1. Agli appartenenti al ruolo
<<ispettori>> sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia
tributaria, di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica
sicurezza. 2. Il personale di
cui al comma 1:
a) collabora con il superiore diretto, che può sostituire in caso di
impedimento o di assenza; b) assolve, in via
prioritaria, funzioni di polizia tributaria, con particolare riguardo
all'attività di ricerca e di constatazione delle violazioni tributarie,
finanziarie ed economiche; c) svolge funzioni di
polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa; d) di norma è preposto
al comando di unità operative, di reparti territoriali o di addestramento e di
mezzi tecnici; e)
svolge, di norma, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di
formazione e di istruzione del personale del Corpo; f) espleta attività di
studio e pianificazione, nonchè mansioni la cui esecuzione richiede continuità
di impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di
strumentazioni tecnologiche.
3. Ai marescialli aiutanti, oltre alle funzioni di cui ai precedenti
commi, possono essere attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo
di appartenenza i maggiori livelli di responsabilità e di apporto professionale,
nonchè incarichi di comando ed operativi di più elevato impegno.
Articolo 35
Art.
35. Accesso al ruolo <<ispettori>>.
1. I marescialli della Guardia di
finanza sono tratti, annualmente, con le modalità indicate nei successivi
articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi
a concorso e, comunque, avuto riguardo alla capacità ricettiva dei reparti di
istruzione di base e di formazione: a) per il 70 ,
attraverso un concorso pubblico per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini
in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 36, comma 1, previo
superamento del corso di cui all'art. 44 del presente decreto; b) per il rimanente 30
, attraverso un concorso interno per titoli ed esami aperto agli appartenenti al
ruolo <<sovrintendenti>>, ai quali è riservato 1/3 di detta
percentuale, e agli appartenenti al ruolo <<appuntati e
finanzieri>>, in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 36,
comma 5, previo superamento del corso di qualificazione, di durata non inferiore
a sei mesi, previsto dall'art. 46.
2. I posti eventualmente rimasti scoperti al concorso di cui al comma 1,
lettera b), possono essere devoluti in aumento di quelli previsti per il
concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma.
Articolo 36
Art.
36. Requisiti per l'ammissione ai corsi.
1. Al concorso di cui all'art. 35, comma
1, lettera a), indetto con le modalità di cui al successivo art. 37, possono
essere ammessi:
a) il personale appartenente al ruolo <<sovrintendenti>> e al
ruolo <<appuntati e finanzieri>> che: 1) conti
almeno un anno di effettivo servizio dalla promozione finanziere; 2) non
abbia superato il trentacinquesimo anno di età; 3) sia in
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 4) non
abbia demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene
emesso dal comandante di corpo o equipollente, sentito il parere formulato da
almeno una delle autorità gerarchiche sottostanti da cui il personale
interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del
presente decreto;
b) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 2) età non
inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26; 3) stato
civile di celibe o vedovo e comunque senza prole; 4) statura
non inferiore a m 1,65; 5) non
essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato per
delitto non colposo, nè sottoposto a misure di prevenzione; 6) non
trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale
della Guardia di finanza; 7) essere
in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai
concorsi della magistratura ordinaria; 8)
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 2. Il personale in possesso dei
requisiti stabiliti dal comma 1, lettera a) che abbia frequentato, con esito
favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di
finanza, se qualificato meritevole dalle autorità di cui al comma 1, lettera a),
punto 4), può essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei
posti disponibili per il contingente di mare, al corso di cui all'art. 35 con
esonero dalle relative prove concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai
militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di
motorista navale con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali
titoli ovvero, a parità di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior grado, di
maggiore anzianità di servizio e di maggiore età. 3. La partecipazione al concorso
di cui al comma 2 non è ammessa per più di due volte. 4. Non si applicano gli aumenti
dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi. 5. Al concorso di cui all'art. 35,
comma 1, lettera b), indetto con le modalità di cui all'art. 46, possono essere
ammessi: a) gli
appartenenti al ruolo <<sovrintendenti>> che: 1) abbiano
riportato, nell'ultimo quadriennio, la qualifica almeno di <<superiore
alla media>> o giudizio equivalente; 2) non
abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari; 3) non
siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso previsto dall'art. 44 del
presente decreto ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina
a maresciallo; 4) non
abbiano superato il quarantesimo anno di età. b) gli appartenenti al
ruolo <<appuntati e finanzieri>> che, oltre a possedere i requisiti
di cui alla precedente lettera a):
1 ) abbiano compiuto almeno 7 anni di
servizio nel corpo; 2) siano
in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 6. Con decreto ministeriale può
essere, disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'art.
35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.
Articolo 37
Art.
37. Bando di concorso.
1. Nel bando di concorso di cui all'art.
35, comma 1, lettera a), indetto con decreto ministeriale, sono stabiliti: a) il numero dei posti
da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il
contingente di mare, che possono essere ripartiti tra le categorie di
specializzazione determinate ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1959, n.
189; b) le
modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso; c)
la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti
richiesti per l'ammissione al concorso, nonchè dei titoli indicati dall'art. 43
del presente decreto;
d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti; e) la composizione
della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso,
della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle
commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e della
commissione per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione
esaminatrice per la valutazione delle prove di esame fanno anche parte due
professori di ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del
Ministero della pubblica istruzione; f) i programmi, le
norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della
visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale di cui al successivo art.
38; g) la durata
del corso. 2. Il numero dei
posti da mettere a concorso è calcolato in relazione alle prevedibili vacanze
nell'organico del ruolo <<ispettori>> alla data in cui agli
interessati verrà conferita la nomina a maresciallo. 3. Il concorso di cui al comma 1,
nonchè il corso di cui alla lettera g) dello stesso comma, sono disciplinati
dalle disposizioni contenute negli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 del
presente decreto.
Articolo 38
Art.
38. Visite mediche e accertamenti psico-attitudinali.
1. I partecipanti al concorso sono
sottoposti, secondo l'ordine di successione stabilito dal bando, a visita medica
e ad accertamenti intesi ad accertare l'idoneità psicoattitudinale al servizio
quale maresciallo della Guardia di finanza. Il personale in servizio proveniente
dal ruolo <<sovrintendenti>> e dal ruolo <<appuntati e
finanzieri>> non è sottoposto alla visita medica. 2. Il giudizio-espresso in sede di
visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove
l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita
commissione di revisione. Il giudizio espresso in sede di accertamento
dell'idoneità fisica e psico-attitudinale è definitivo. 3. Il concorrente giudicato non
idoneo a seguito delle visite mediche o dell'accertamento psico-attitudinale è
escluso dal concorso.
Articolo 39
Art.
39. Prove d'esame.
1. Gli esami del concorso
comprendono: a)
test culturali di livello; b) una prova scritta
di composizione italiana; c) una prova orale di
cultura generale. 2. I test
culturali di livello sono destinati ad accertare le abilità linguistiche,
ortogrammaticali e sintattiche della lingua italiana dei concorrenti. Gli
aspiranti che non superano tali test sono esclusi dal concorso. 3. Per lo svolgimento delle prove
si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i pubblici concorsi.
Articolo 40
Art.
40. Nomina e composizione delle commissioni.
1. Qualora i concorrenti ammessi ai
concorsi previsti dall'art. 35, comma 1, superino le mille unità, la commissione
esaminatrice di cui all'art. 37, comma 1, lettera e), possono essere integrate
da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la
suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti
pari a quello delle commissioni originarie. A ciascuna sottocommissione non può
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. 2. Il comandante generale della
Guardia di finanza nomina le commissioni e le sottocommissioni previste dal
presente Capo.
Articolo 41
Art.
41. Valutazione delle prove scritta e orale.
1. La commissione esaminatrice per la
valutazione delle prove d'esame assegna a ciascuna composizione scritta un punto
di merito espresso in ventesimi. é dichiarato idoneo il concorrente che riporta
un punto di merito di almeno 10 ventesimi. 2. La commissione esaminatrice di
cui al comma 1 assegna a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di
merito espresso in ventesimi. é dichiarato idoneo il concorrente che riporta un
punto di merito di almeno 10 ventesimi.
Articolo 42
Art.
42. Valutazione delle prove di lingua estera e di conoscenza dell'informatica.
1. Il concorrente che ne abbia fatto
richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, e semprechè abbia
riportato l'idoneità nelle prove previste dall'art. 39, è sottoposto all'esame
della lingua estera prescelta e alla prova di conoscenza dell'informatica.
L'esame della lingua estera consiste in una prova scritta e in una prova orale
secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso. Il candidato può scegliere
una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnola, tedesca. 2. Per la valutazione dell'esame
di lingua estera la commissione esaminatrice all'uopo preposta è integrata da un
docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame o, in
mancanza, da un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza,
qualificato conoscitore della lingua stessa. Per la valutazione dell'esame di
conoscenza dell'informatica, la commissione esaminatrice suddetta è integrata da
un ufficiale della Guardia di finanza in servizio permanente impiegato nel
settore dell'informatica. 3.
La commissione esaminatrice assegna per la prova scritta e per, quella orale di
lingua estera e per la prova di informatica un voto espresso in ventesimi. Il
concorrente che nella media aritmetica dei punti assegnati nella prova scritta e
orale di lingua estera e nella prova di informatica ha riportato un voto
compreso fra 10 e 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale
di merito, le maggiorazioni indicate al comma 3 del successivo art. 43.
Articolo 43
Art.
43. Formazione delle graduatorie.
1. La somma aritmetica dei voti
riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da
attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di
merito. 2. La commissione
esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame forma distinte graduatorie
di merito. Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano
stati ripartiti per categorie di specializzazione, la graduatoria unica è
sostituita dalle graduatorie distinte per categoria di specializzazione. 3. Per la formazione delle
graduatorie è preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi
del comma 1, eventualmente così maggiorato: a) conoscenza di
lingue estere, per ogni lingua estera: 1) 0,25
ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi; 2) 1
ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi; 3) 1,50
ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi; b) conoscenza
dell'informatica: 1) 0,25
ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi; 2) 1
ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi; 3) 1,50
ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi; c) precedenti di
carriera e benemerenze militari, civili e di servizio: 1) 3
ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile; 2) 2
ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per
promozione straordinaria per merito di guerra; 3) 1
ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per
ogni croce di guerra al valor militare o promozione straordinaria per
benemerenza di servizio; 4) 0,50
ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di
guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza; 5) 1
ventesimo ai concorrenti appartenenti al ruolo
<<sovrintendenti>>; 6) 0,75
ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di appuntato scelto o appuntato; 7) 2
ventesimi per gli ufficiali e i sottufficiali provenienti da altre Forze armate
in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di
finanza;
8) 0,50 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di finanziere scelto o
finanziere nonchè per i militari in ferma di leva prolungata biennale o
triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei Carabinieri) quali
elettricisti magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi
corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici,
piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici
elettronici incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano
completato la predetta ferma senza demerito; 9) 1
ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo
servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel
computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso, per
infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in
licenza di convalescenza o in aspettativa; d) concorrenti per il
contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1a
categoria: 0,25 ventesimi. 4.
A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed
equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati
di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai
militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 5. Con decreto ministeriale
vengono approvate le graduatorie e dichiarati vincitori del concorso i candidati
che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei
posti messi a concorso. 6.
Entro venti giorni dall'inizio del corso di cui all'art. 44 con decreto
ministeriale possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti
idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire: a) i posti resisi
comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati
vincitori; b)
altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia
prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo
<<ispettori>> per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire
la nomina al grado, di maresciallo.
Articolo 44
Art.
44. Svolgimento del corso.
1. Il corso per il conferimento della
nomina a maresciallo, di cui all'art. 37, comma 1, lettera g), ha la durata di
due anni accademici e si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti
dal comandante generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari
del contingente ordinario e del contingente di mare. 2. Sono ammessi al secondo anno di
corso i frequentatori dichiarati idonei al termine del primo anno di corso. 3. Ai frequentatori dichiarati
idonei al termine del secondo anno di corso viene conferito il grado di
maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso, con
decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami
di idoneità, di prima ovvero di seconda sessione. 4. Le graduatorie finali del
contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media
aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e
del secondo anno corso. 5. I
frequentatori del corso che al termine del secondo anno di corso conseguono
l'idoneità nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli
dichiarati idonei nella prima sessione. Il frequentatore dichiarato non idoneo
al termine del primo o del secondo anno di corso, può ripetere un solo anno di
corso. 6. Il conferimento
della nomina al grado di maresciallo è sospeso con determinazione ministeriale
nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma
3, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, del
presente decreto. 7. Al venir
meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 6, purchè sussistano i
requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve
vedersi attribuire la nomina a maresciallo con la stessa decorrenza che gli
sarebbe spettata qualora tale nomina non fosse stata sospesa.
Articolo 45
Art.
45. Rinvio dal corso.
1. I frequentatori del corso possono
ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia. 2. Sono rinviati dal corso,
d'autorità, i frequentatori che: a) dimostrino, in
qualsiasi momento, di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le
funzioni del grado cui aspirano; b) riportino un punto
caratteristico inferiore a 10 ventesimi; c) vengano riprovati
agli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso. 3. Sono anche rinviati dal corso
coloro che, per infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà, ne
siano rimasti assenti per oltre 90 giorni, per ciascun anno di corso. Essi,
però, sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, nell'anno scolastico
successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo e il secondo
anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell'art.
44. 4. Il provvedimento di
rinvio per i motivi di cui al comma 2, lettera a), è adottato con decreto
ministeriale, mentre i rimanenti provvedimenti di rinvio sono adottati con
determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.
Articolo 46
Art.
46. Bando di concorso.
1. Nel bando di concorso di cui all'art.
35, comma 1, lettera b), indetto con decreto ministeriale, sono stabiliti: a) i posti a concorso,
distinti per ruolo e contingente, la composizione della commissione per
l'accertamento dei requisiti e della commissione esaminatrice, l'indicazione dei
titoli da valutare, le prove d'esame con relativi programmi e le norme di
svolgimento degli esami;
b) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei
requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonchè dei titoli da
valutare; c) la
durata del corso. 2. Il
concorso di cui al comma 1, nonchè al corso di cui alla lettera c), dello stesso
comma, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nei successivi articoli 47
e 48.
Articolo 47
Art.
47. Modalità del concorso.
1. La commissione esaminatrice valuta i
titoli degli aspiranti in possesso dei requisiti necessari per partecipare al
concorso, per titoli ed esami, ed attribuisce a ciasciun concorrente un punto
complessivo espresso in ventesimi.
2. Il personale che supera gli esami di concorso è iscritto in
graduatorie, distinte per contingente, formate in base alla media dei voti
riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti. Sono
giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportano un punteggio
di almeno 10 ventesimi.
Articolo 48
Art.
48. Modalità del corso.
1. Per lo svolgimento del corso, per
l'esclusione e per il rinvio dallo stesso, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 27 e 29 del presente decreto. 2. Al termine del corso ai
relativi frequentatori:
a) se dichiarati idonei in prima sessione, è conferita la nomina a
maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie finali, con decorrenza dal
giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità di prima sessione
al corso. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti a ruolo, dopo
l'ultimo dei parigrado nominati nello stesso anno, anche in seconda sessione,
maresciallo al termine del corso di cui all'art. 44 del presente decreto; b) se dichiarati
idonei in seconda sessione, è conferita la nomina a maresciallo con decorrenza
dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità di seconda
sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi
sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli
dichiarati idonei nella prima sessione. 3. Il conferimento della nomina a
maresciallo è sospeso nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato
idoneo ai sensi del comma 2, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui
all'art. 55, comma 2, del presente decreto. 4. Al venir meno delle singole
cause impeditive richiamate al comma 3, purchè sussistano i requisiti di legge
per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve essere nominato con la
stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la nomina al grado di
maresciallo non fosse stata sospesa.
Articolo 49
Art.
49. Posizione di Stato dei
frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo.
1. I frequentatori del corso di cui
all'art. 44: a)
se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e il trattamento
economico di allievo finanziere e sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla
data di arruolamento, con l'osservanza della disposizione di cui all'art. 8,
commi 3 e 4, del presente decreto. I militari in servizio e in congedo delle
altre Forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza, nonchè il
personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile perdono,
rispettivamente, il grado e la qualifica; b) se provenienti
dagli allievi finanzieri conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi
dalla data di arruolamento nel Corpo, con osservanza delle disposizioni di cui
all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto; c) se provenienti dal
ruolo <<appuntati e finanzieri>>, mantengono lo stato giuridico
della categoria di appartenenza; d) se provenienti dal
ruolo <<sovrintendenti>> mantengono lo stato giuridico della
categoria di appartenenza. 2.
I frequentatori del corso di cui al comma 1, lettere a) e b): a) contraggono una
ferma volontaria di quattro anni, con decorrenza dalla data di
arruolamento; b)
al termine del corso, i dichiarati idonei, vengono nominati maresciallo in ferma
volontaria e inviati ai reparti di impiego. 3. Al termine del complessivo
periodo di ferma volontaria previsto dalle rispettive norme di stato giuridico,
i marescialli di cui al comma 2 ed il personale di cui al comma 1, lettera c),
che ha conseguito la nomina a maresciallo, che conservino l'idoneità
psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli, per qualità morali e
culturali, per buona condotta, per attitudini e rendimento, di continuare a
prestare servizio nel Corpo sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, al servizio
permanente con determinazione del comandante generale, o dell'autorità da esso
delegata. 4. La domanda di
rinunzia al passaggio in servizio permanente, di cui al comma 3, va presentata,
almeno 60 giorni prima della scadenza della permanenza volontaria, al reparto in
cui è in forza il militare.
5. L'ufficiale che ha alle dirette dipendenze il sottufficiale di cui al
comma 3, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in
servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di
proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della
commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali, di cui all'art. 31
della legge 10 maggio 1983, n. 212, integrata -- nel solo caso di parere da
esprimere sul conto del personale di cui al titolo II del presente decreto -- da
tre appuntati dallo stesso comandante generale designati. Avverso tale decisione
l'interessato può esperire le impugnative di legge. 6. Il personale di cui al comma 3
che non sia ammesso in servizio permanente cessa dalla ferma volontaria ed è
collocato in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio
oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato servizio prestato in
ferma volontaria. 7. All'atto
del congedo, al personale di cui al comma 6 è corrisposto un premio pari
all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei
mesi di servizio prestato. Tale premio non è comunque cumulabile con la
indennità di anzianità di servizio che dovesse essere corrisposta per effetto di
altra normativa. 8. Il
sottufficiale che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso
in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio
incondizionato o perchè imputato in procedimento penale per delitto non colposo
o sottoposto a procedimento disciplinare di Stato, anche se sospeso dal
servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma
volontaria. 9. La durata
complessiva del prolungamento della ferma: a) per il
sottufficiale temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non può
superare il periodo massimo previsto per l'aspettativa; b) per il
sottufficiale sottoposto a procedimento penale o disciplinare di Stato, non può
protrarsi oltre la data entro la quale viene definito il procedimento
stesso. 10. Il sottufficiale
che abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata e quello nei cui
confronti il procedimento penale o disciplinare di stato si sia concluso
favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente
con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria
precedentemente contratta.
11. La domanda di cui al comma 10 deve essere presentata entro 60 giorni
dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità fisica o della
notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare di stato. 12. Il sottufficiale che, allo
scadere del periodo massimo di cui al precedente comma 9, lettera a), non abbia
riacquistato l'idoneità fisica incondizionata o che venga riconosciuto
temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno
successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio. 13. I frequentatori comunque
rinviati dal corso per il conseguimento della nomina a maresciallo cessano dalla
ferma volontaria, a meno che all'atto dell'ammissione al corso non fossero in
servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli
ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi
del comma 2 del precedente art. 45 non possono partecipare a successivi concorsi
per il reclutamento di personale del ruolo <<ispettori>> della
Guardia di finanza. Coloro che rivestivano un grado all'atto dell'ammissione al
corso sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di
impedimento. 14. I
frequentatori provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del
primo o del secondo anno di corso possono chiedere, attraverso apposita domanda,
di continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza nel ruolo
<<appuntati e finanzieri>>. In merito all'accoglimento della
domanda, decide, con propria determinazione, il comandante generale della
Guardia di finanza. 15. Ai
frequentatori del corso di cui all'art. 48, provenienti dai ruoli
<<sovrintendenti>> e <<appuntati e finanzieri>>, sino al
conferimento della nomina a maresciallo, continuano ad applicarsi,
rispettivamente le norme di stato di cui all'art. 30, comma 1, e all'art. 9 del
presente decreto.
Articolo 50
Art.
50. Stato giuridico degli appartenenti al ruolo <<ispettori>>.
1. Agli appartenenti al ruolo
<<ispettori>> si applicano le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto in materia di <<stato dei
sottufficiali>>, purchè non siano in contrasto, o comunque, incompatibili
con le disposizioni stabilite dal presente decreto.
Articolo 51
Art.
51. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni di cui al presente
Capo si applicano ai concorsi da indire successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Articolo 52
Art.
52. Forme di avanzamento.
1. L'avanzamento dei sottufficiali del
Corpo della Guardia di finanza ha luogo: a) ad anzianità; b) a scelta; c) a scelta per
esami; d) per
meriti eccezionali;
e) per benemerenze di servizio. 2. L'avanzamento di cui alle
lettere a), b) e c), si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle D/1 e
D/2 allegate al presente decreto.
Articolo 53
Art.
53. Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed
espletamento di corsi ed esami.
1. I sottufficiali in servizio
permanente del Corpo della guardia di finanza per essere valutati devono aver
compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado previsti nelle tabelle D/l e
D/2 allegate al presente decreto.
Articolo 54
Art.
54. Determinazione aliquote di avanzamento.
1. I sottufficiali da valutare per
l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal
Ministro delle finanze, con proprio decreto, al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 55
Art.
55. Inclusione ed esclusione dalle aliquote.
1. Nelle aliquote di valutazione sono
inclusi tutti i sottufficiali che alla data indicata nel precedente art. 54
abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 53. 2. Dalle aliquote sono esclusi i
sottufficiali che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non
colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi
dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado o in aspettativa per
qualsivoglia motivo concessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 3. Nei riguardi dei sottufficiali
esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di
servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 53, ovvero esclusi dalle
stesse ai sensi del comma 2, è apposta riserva fino al cessare delle cause
impeditive. 4. Al venir meno
delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la
cessazione dal servizio, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile
di valutazione, affinchè si proceda al loro scrutinio con riferimento
all'aliquota nella quale avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse
manifestata la causa di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la
promozione al grado superiore con la sede di anzianità che gli sarebbe spettata
qualora non si fosse manifestata la causa di esclusione.
Articolo 56
Art.
56. Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione.
1. Qualora durante i lavori della
commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali di cui all'art. 31
della legge 10 maggio 1983, n. 212, o prima della pubblicazione dei quadri di
avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della medesima legge, il sottufficiale
venga a trovarsi nelle situazioni previste dal precedente art. 55, la
commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di
avanzamento, se questo è stato formato, e procede all'acquisizione, entro sei
mesi, di tutti gli elementi atti o utili a definire la posizione
dell'interessato. 2. La
commissione può altresì sospendere la valutazione del sottufficiale che durante
i lavori di cui al comma 1 sia assente dal servizio per licenza straordinaria di
convalescenza ovvero sia sottoposto a procedimento disciplinare di corpo. 3. é sospesa la promozione del
sottufficiale, iscritto nel quadro di avanzamento già pubblicato con le modalità
di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212: a) che venga a
trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 55, comma 2; b) nei cui confronti
sia stato espresso dalla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 15
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, parere motivato non favorevole
all'avanzamento al grado superiore. In tale caso, laddove il sottufficiale sia
impiegato presso sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della
Repubblica, lo stesso deve essere avvicendato nell'incarico entro 60 giorni
dalla data di pronuncia del predetto parere. 4. Della predetta sospensione
della promozione e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione al
sottufficiale interessato. 5.
La sospensione della promozione, effettuata ai sensi del precedente comma,
annulla la valutazione già effettuata. 6. Il provvedimento di sospensione
della promozione è adottato con decreto ministeriale. 7. Al venir meno delle predette
cause sospensive della valutazione, ovvero della promozione del sottufficiale,
questi, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal
servizio: a) se
ha visto sospesa la propria procedura di valutazione, fermo restando in capo al
medesimo il possesso dei requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al
presente decreto, ha diritto ad essere valutato con riferimento all'aliquota
nella quale risulta inserito ed a conseguire, eventualmente, la promozione al
grado superiore con la sede di anzianità che gli sarebbe spettata qualora non si
fosse manifestata la causa sospensiva della valutazione; b) se ha visto sospesa
la propria promozione, fermo restando in capo al medesimo il possesso dei
requisiti stabiliti alle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, ha
diritto ad essere nuovamente valutato con riferimento all'aliquota nella quale
risulta inserito ed a conseguire, eventualmente, la promozione al grado
superiore con la sede di anzianità che gli sarebbe spettata qualora non si fosse
manifestata la causa sospensiva della promozione. 8. Il comandante di Corpo o
equipollente che ritenga che un dipendente sottufficiale, già iscritto nei
quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, abbia perduto uno o più requisiti fissati dai successivi articoli 57,
comma 1, e 58, comma 1, deve proporne la cancellazione dal quadro di
avanzamento. 9. Sulla
predetta proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche e della
commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali, decide il Ministro
delle finanze o l'autorità dallo stesso delegata. 10. Il sottufficiale proposto ai
sensi del comma 8, nei cui confronti nelle more di decisione del Ministro delle
finanze non si procede al conferimento dell'eventuale promozione, qualora venga
cancellato dal quadro di avanzamento, è considerato come non idoneo
all'avanzamento. 11. Al
sottufficiale di cui al comma 10 è data comunicazione dell'avvenuta
cancellazione e dei motivi che hanno determinato la sua conseguente non idoneità
all'avanzamento. 12. Il
sottufficiale nei cui confronti sia stata inoltrata la proposta di cui al comma
8, senza che la medesima sia stata accolta dal Ministro delle finanze o
dall'autorità dallo stesso delegata, ha diritto a conseguire l'eventuale
promozione al grado superiore in relazione alla iscrizione nel quadro di
avanzamento dallo stesso conseguita in precedenza.
Articolo 57
Art.
57. Avanzamento <<ad anzianità>>.
1. L'avanzamento <<ad
anzianità>> avviene secondo le modalità di cui all'art. 34 della legge 10
maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneità o di non
idoneità ivi specificati, espressi con riferimento, al possesso, da parte del
sottufficiale interessato dei seguenti requisiti: a) aver bene assolto
le funzioni inerenti il proprio grado; b) fisici,
intellettuali, di cultura, morali e di carattere, necessari per adempiere
degnamente le funzioni del grado superiore. 2. I sottufficiali iscritti nel
quadro di avanzamento <<ad anzianità>> sono promossi, con decreto
ministeriale, a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del
compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2
allegate al presente decreto.
Articolo 58
Art.
58. Avanzamento <<a scelta>> ed <<a scelta per esami>>.
1. L'avanzamento <<a
scelta>> avviene secondo le modalità di cui all'art. 35 della legge 10
maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneità o di non
idoneità ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del
sottufficiale interessato, dei requisiti specificati all'art. 57, comma 1. 2. Nell'avanzamento <<a
scelta>>, le promozioni da effettuare sono così determinate: a) il primo terzo dei
sottufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta, relativo alla prima
valutazione, e promosso, con decreto ministeriale, al grado superiore con
decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di
permanenza nel grado rivestito, previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al
presente decreto;
b) per i restanti sottufficiali, si procede ad una seconda valutazione,
per l'avanzamento <<a scelta>>, effettuata con i medesimi criteri
della prima valutazione, all'epoca della formazione delle corrispondenti
aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima metà viene
promossa, con decreto ministeriale, con un anno di ritardo rispetto al periodo
minimo di permanenza nel grado rivestito previsto dalle predette tabelle D/1 e
D/2 prendendo posto nel ruolo di appartenenza dopo i sottufficiali iscritti nel
primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla prima valutazione, formato
nel medesimo anno;
c) i residui sottufficiali, ricompresi nella seconda metà del quadro di
avanzamento di cui alla precedente lettera b), previa sottoposizione a terza
valutazione, verranno promossi, con decreto ministeriale, con due anni di
ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle citate
tabelle D/1 e D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza dopo i
sottufficiali iscritti nella prima metà del quadro di avanzamento relativo alla
seconda valutazione, formato nel medesimo anno. 3. L'avanzamento <<a scelta
per esami>> avviene secondo le modalità da stabilire con il decreto del
Ministro delle finanze, da emanare entro 120 giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con
previsione che, nel quadriennio 1995-1998, tale avanzamento venga effettuato con
criteri selettivi ad opera di apposita commissione, da nominare con le modalità
stabilite dallo stesso decreto, anche sulla base dei precedenti di servizio e
dei titoli conseguiti.
Articolo 59
Art.
59. Avanzamento di sottuficiali in particolari situazioni.
1. I sottufficiali che: a) siano già stati
giudicati idonei all'avanzamento, iscritti in quadro e non promossi e che non
possono essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dai limiti di età per la
cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti permanentemente inabili al
servizio incondizionato o perchè deceduti per ferite, lesioni o infermità
provenienti da causa di servizio; b) siano divenuti
permanentemente inabili al servizio incondizionato ovvero deceduti per ferite,
lesioni o infermità provenienti da causa di servizio ovvero riportate od
aggravate per causa di servizio, cessando dal servizio nell'anno in cui, pur
avendo maturato i requisiti prescritti per essere ricompresi nelle aliquote di
ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, non possono, per i motivi
suddetti, essere inclusi nelle predette aliquote; c) inclusi in
aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle precedenti
lettere a) e b), prima di essere valutati per l'avanzamento, sono promossi, con
decreto ministeriale, al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute
cause impeditive, ovvero dal giorno precedente al raggiungimento del limite di
età per la cessazione dal servizio permanente.
Articolo 60
Art.
60. Avanzamento straordinario per meriti eccezionali.
1. L'avanzamento straordinario per
meriti eccezionali può avere luogo nei riguardi del sottufficiale che,
nell'esercizio delle sue attribuzioni, abbia reso servizi di eccezionale
importanza e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura
e professionali così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo
eminente le attribuzioni e le funzioni del grado superiore. 2. Per essere proposto per
l'avanzamento per meriti eccezionali, il sottufficiale deve avere compiuto
almeno metà della permanenza minima nel grado stabilita, dalle tabelle D/1 e D/2
allegate al presente decreto, per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta con o
senza esami e non aver già conseguito nel corso della carriera un avanzamento
straordinario per meriti eccezionali o una promozione per benemerenze di
servizio ai sensi del successivo art. 61. 3. La proposta di avanzamento per
meriti eccezionali è formulata dal generale dal quale il sottufficiale
gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche
superiori. Qualora una di queste autorità esprima parere contrario la proposta
non può avere ulteriore corso.
4. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Ministro
delle finanze, previo parere favorevole espresso, all'unanimità, dalla
competente commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali. Qualora
quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimità, ovvero esprima parere
contrario, la proposta non può avere ulteriore corso. 5. Il sottufficiale riconosciuto
meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali è promosso con decorrenza
dalla data della proposta, con decreto ministeriale che ne reca la motivazione.
I sottufficiali riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali
con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono
iscritti nel relativo ruolo.
6. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali alle condizioni,
con i requisiti e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, può anche
essere disposto nei confronti dei sottufficiali che rivestano, da almeno un
anno, il grado apicale del ruolo <<sovrintendenti>>. In tale caso i
sottufficiali interessati dalla particolare forma di avanzamento rivestiranno il
grado di maresciallo, conferito con determinazione ministeriale che ne reca la
motivazione.
Articolo 61
Art.
61. Promozione straordinaria per benemerenze di servizio.
1. La promozione straordinaria per
benemerenze di servizio può aver luogo nei riguardi del sottufficiale che
effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia o di
servizio di rilevante entità dimostrando, nel portare a compimento le operazioni
stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e
militari, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le
funzioni del grado superiore.
2. Per essere proposto per tale promozione straordinaria, il
sottufficiale deve aver compiuto almeno tre quarti della permanenza nel grado
stabilita per l'avanzamento ad anzianità e a scelta dalle tabelle D/1 e D/2
allegate al presente decreto e non aver già conseguito nel corso della carriera
una promozione per benemerenze di servizio ovvero un avanzamento straordinario
per meriti eccezionali di cui all'art. 60. 3. La proposta di promozione
straordinaria per benemerenze di servizio è formulata dal comandante di Corpo o
equipollente dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata
dei pareri delle autorità gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorità
esprima parere contrario, la proposta non può avere ulteriore corso. 4. Sulla proposta di promozione
per benemerenze di servizio decide il Ministro delle finanze, previo parere
favorevole espresso, all'unanimità, dalla competente commissione permanente di
avanzamento per i sottufficiali. Qualora quest'ultima non esprima parere
favorevole all'unanimità, ovvero esprime parere contrario, la proposta non può
avere ulteriore corso. 5. Il
sottufficiale, riconosciuto meritevole all'avanzamento per benemerenze di
servizio, è promosso con decorrenza dalla data della proposta con decreto
ministeriale che ne reca la motivazione. I sottufficiali, riconosciuti
meritevoli all'avanzamento per benemerenze di servizio, con proposta di pari
data, sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi
ruoli. 6. Non possono
beneficiare della promozione straordinaria per benemerenze di servizio coloro
che rivestono il grado apicale di ciascun ruolo.
Articolo 62
Art.
62. Criteri di inquadramento.
1. Gli appartenenti al ruolo dei
sottufficiali ed al ruolo finanzieri e appuntati sono inquadrati nei ruoli
<<ispettori>>, <<sovrintendenti>> ed <<appuntati e
finanzieri>>, secondo i criteri di cui ai successivi articoli. 2. Gli inquadramenti di cui al
comma 1: a) hanno
effetto giuridico ed economico a decorrere dal 10 settembre 1995; b) sono effettuati
sulla base dell'anzianità di servizio maturata dal momento di iscrizione al
rispettivo ruolo di appartenenza, calcolata, per ciascun grado, secondo i
criteri di cui ai seguenti provvedimenti: 1) per il
personale appartenente al ruolo <<sottufficiali>>, la legge 31
luglio 1954, n. 599, il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959,
n. 1088, e la legge 10 maggio 1983, n. 212; 2) per il
personale appartenente al ruolo <<finanzieri e appuntati>>, la legge
3 agosto 1961, n. 833, e la legge 1º febbraio 1989, n. 53.
Articolo 63
Art.
63. Inquadramento nel ruolo <<appuntati e finanzieri>>.
1. Gli appuntati scelti, ad eccezione di
quelli menzionati al successivo art. 64, gli appuntati, i finanzieri scelti e i
finanzieri del Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data del 1º
settembre 1995, sono inquadrati a tale data, con la medesima anzianità di
servizio e di grado rivestita e secondo le modalità di cui al successivo art.
66, nel ruolo <<appuntati e finanzieri>>. 2. Gli allievi finanzieri
frequentatori dei battaglioni allievi del Corpo della guardia di finanza, alla
data di cui al comma 1, sono inquadrati, al termine del corso, dopo i finanzieri
inquadrati nello stesso grado in attuazione del comma 1. 3. Gli appartenenti al ruolo
<<finanzieri ed appuntati>> di cui alla legge 1º febbraio 1989, n.
53, nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione, ai sensi dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, così come
sostituito dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 786, ovvero sia stata
sospesa la promozione, ai sensi degli articoli 8 e 12 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 1088 del 1959, al venir meno delle cause
impeditive, purchè mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo,
saranno valutati, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, con i
criteri fissati dai citati provvedimenti legislativi e, nell'avanzamento, se
idonei, prenderanno posto nel predetto ruolo <<finanzieri e
appuntati>> con la medesima anzianità che sarebbe loro spettata qualora la
valutazione ovvero la promozione non fosse stata per essi sospesa.
Successivamente gli stessi verranno inquadrati ai sensi del comma 1.
Articolo 64
Art.
64. Inquadramento nel ruolo <<sovrintendenti>>.
1. Gli appuntati scelti ufficiali di
polizia giudiziaria e gli appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza
che abbiano superato il corso per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di
polizia giudiziaria, di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1º febbraio 1989,
n. 53, comunque in servizio alla data del 1º settembre 1995, sono inquadrati nei
seguenti gradi del ruolo <<sovrintendenti>>: a) nel grado di
brigadiere capo, i graduati con oltre ventinove anni di servizio; b) nel grado di
brigadiere, i graduati con oltre 22 anni di servizio e fino a ventinove anni di
servizio compreso;
c) nel grado di vice brigadiere, i rimanenti graduati. 2. Gli appuntati scelti della
Guardia di finanza comunque in servizio alla data del 1º settembre 1995, aventi
a tale data l'anzianità prescritta per il conseguimento della qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un
corso straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da
stabilirsi con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.
Al termine del predetto corso, i graduati dichiarati idonei, previo conferimento
della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1º settembre
1995, sono inquadrati nel ruolo <<sovrintendenti>> secondo i criteri
di cui al comma 1. 3. Gli
appuntati scelti che non partecipano al corso di cui al comma 2 o che non
risultano idonei al termine del corso stesso, sono inquadrati nel ruolo
<<appuntati e finanzieri>>, conservando la medesima anzianità di
servizio e di grado rivestita, secondo i criteri previsti dall'art. 63.
Articolo 65
Art.
65. Inquadramento nel ruolo <<ispettori>>.
1. I marescialli maggiori, i marescialli
capi, i marescialli ordinari, i brigadieri e i vice brigadieri della Guardia di
finanza, comunque in servizio alla data del 1º settembre 1995, sono inquadrati,
con le modalità indicate nel comma 2, nei seguenti gradi del ruolo
<<ispettori>>: a) nel grado di
maresciallo aiutante, i sottufficiali che, alla predetta data del 1º settembre
1995, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli che rivestono
la qualifica di <<aiutante>> e la nomina a <<cariche
speciali>>, nonchè i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della
promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta
data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto; b) nel grado di
maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data del 1º settembre 1995,
rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonchè i
brigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei
quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10
maggio 1983, n. 212, e del presente decreto; c) nel grado di
maresciallo ordinario, i sottufficiali che alla predetta data del 1º settembre
1995, rivestono il grado di brigadiere, nonchè i sottufficiali utilmente
iscritti, ai fini della promozione al grado di brigadiere, nei quadri di
avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n.
212, e del presente decreto; d) nel grado di
maresciallo, i vice brigadieri.
2. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato
alle lettere b), c) e d) dello stesso comma, previa rideterminazione
dell'anzianità di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella
precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, aumentata
di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il
diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella C allegata
alla legge 10 maggio 1983, n. 212.
3. Il personale di cui alla lettera d) del comma 1, fermo restando
l'inquadramento previsto dal comma 2, per il conseguimento del requisito
previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto, dovrà maturare sei anni
di permanenza nel grado di maresciallo ordinario in luogo dei sette anni
previsti dalla stessa tabella per detto grado. In tal senso verrà determinata
l'anzianità di grado, ai soli fini giuridici, all'atto del conseguimento della
promozione a maresciallo ordinario di detto personale. 4. I frequentatori del corso per
il conseguimento della nomina a vice brigadiere, già reclutati e da reclutare ai
sensi di bandi di concorso emanati, in vigenza della legge 11 dicembre 1975, n.
627 e successive modificazioni, ed in fase di esecuzione alla data di entrata in
vigore del presente decreto, conseguiranno la nomina a sottufficiale secondo le
disposizioni stabilite dal presente decreto, con il grado di maresciallo in
luogo del grado di vice brigadiere.
5. Al personale di cui al comma 4, dopo il conferimento della nomina a
maresciallo, ai fini del conseguimento del requisito per l'avanzamento ai gradi
di maresciallo ordinario e maresciallo capo, previsto dalla tabella D/2 allegata
al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui, rispettivamente, ai
commi 2 e 3. In tal senso verrà determinata l'anzianità di grado, ai soli fini
giuridici, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della nomina a
maresciallo e della promozione a maresciallo ordinario.
Articolo 66
Art.
66. Inquadramento del personale appartenente al ruolo finanzieri e appuntati di
cui alla legge 1º febbraio 1989, n. 53.
1. L'inquadramento del personale
appartenente, alla data del 1º settembre 1995, al ruolo <<finanzieri e
appuntati>>, ad eccezione del personale dello stesso ruolo che, ai sensi
dell'art. 64, viene inquadrato nel ruolo <<sovrintendenti>>, con
decorrenza da tale data e fermo restando il criterio di computo dell'anzianità
di servizio di cui all'art. 62, comma 2, lettera b), ai sensi delle disposizioni
di cui all'art. 63, verrà effettuato secondo le modalità stabilite nella tabella
E allegata al presente decreto.
2. L'inquadramento degli appuntati scelti ufficiali di polizia
giudiziaria e degli appuntati scelti menzionati all'art. 64, alla data del 1º
settembre 1995, con decorrenza da tale data e fermo restando il criterio di
computo dell'anzianità di servizio stabilito dall'art. 62, comma 2, lettera b),
verrà effettuato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64. 3. Il personale di cui al comma 2,
ai fini del conseguimento dei requisiti indicati dalla tabella D/1 allegata al
presente decreto, per conseguire il titolo per la valutazione a scelta di cui
all'art. 58 del presente decreto, è ammesso a beneficiare, per una sola volta,
di una riduzione del periodo minimo di permanenza nel grado indicato dalla
tabella D/1 pari al tempo per il quale ciascun graduato ha rivestito la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'art. 13, comma 5, della
legge 1º febbraio 1989, n. 53, calcolato alla data del 1º settembre 1995. 4. Ai fini della sottoposizione
alle procedure di avanzamento a scelta di cui all'art. 58 del presente decreto,
il personale menzionato al comma 3 viene inserito nelle corrispondenti aliquote
di ruolo per l'avanzamento, in relazione all'anzianità di grado rivestita nel
ruolo <<sovrintendenti>> per effetto dell'inquadramento di cui al
comma 2. 5. Gli appartenenti
al ruolo <<sovrintendenti>> di cui al comma 4, sottoposti alle
procedure di valutazione nello stesso comma richiamate, se giudicati idonei ed
utilmente iscritti in quadro di avanzamento, conseguono la promozione al grado
superiore con anzianità al 31 dicembre dell'anno in cui risultano utilmente
collocati nel citato quadro di avanzamento. La loro conseguente iscrizione a
ruolo avviene sulla base dell'anzianità di grado precedentemente rivestita.
Articolo 67
Art.
67. Passaggio al nuovo sistema di avanzamento.
1. Sono determinate al 31 agosto 1995
aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che
hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella C allegata alla legge 10
maggio 1983, n. 212, nel periodo dal 2 giugno al 31 agosto 1995. Sono, altresì,
determinate al 31 dicembre 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui
sono ricompresi gli appartenenti ai ruoli sottufficiali di cui al presente
decreto che hanno maturato i requisiti previsti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate
al presente decreto nel periodo dal 1º settembre al 31 dicembre 1995. 2. I sottufficiali esclusi a
qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge
10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote
straordinarie determinate al 31 agosto 1995 di cui al precedente comma, al venir
meno delle cause impeditive, purchè mantengano le condizioni di legge per
l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga a quanto stabilito
dalle disposizioni del presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalla
predetta legge e, nell'avanzamento, prenderanno posto, se idonei, nella
graduatoria di merito dei parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in
assenza delle cause impeditive. Gli stessi saranno promossi con le modalità
previste dalle disposizioni precedentemente in vigore. Successivamente saranno
inquadrati secondo le disposizioni, con le modalità e con il riconoscimento
degli eventuali ulteriori avanzamenti cui avranno titolo ai sensi delle
disposizioni del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano nei
confronti dei sottufficiali: a) la cui valutazione
sia stata sospesa ai sensi della predetta legge 10 maggio 1983, n. 212; b) la cui promozione
sia stata sospesa ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088 e successive modificazioni; c) la cui nomina a
<<cariche speciali>> sia stata sospesa ai sensi delle disposizioni
richiamate nella lettera b).
4. A coloro che rivestono il grado di maresciallo maggiore della Guardia
di finanza, che, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, sono stati iscritti nell'elenco ivi
menzionato e nei cui confronti, a tutto il 1º settembre 1995, in virtù di
mancanza di vacanze nel contingente di nomina a <<cariche speciali>>
da conferire agli appartenenti al ruolo sottufficiali di cui alla legge 10
maggio 1983, n. 212, non sia stata ancora conferita la predetta nomina, è
attribuita, prima dell'effettuazione del predetto inquadramento di cui all'art.
65, la nomina a <<cariche speciali>> con decorrenza 1º settembre
1995, anche in deroga alle disposizioni abrogative contenute nel presente
decreto.
Articolo 68
Art.
68. Riammissione in servizio.
1. I sottufficiali e il personale appartenente al ruolo <<appuntati e finanzieri>> della Guardia di finanza