ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO

 

Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
(in Suppl. ordinario n. 61, alla Gazz. Uff. n. 122, del 27 maggio)

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.

Preambolo 

  Il Presidente della Repubblica:   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3; Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130; Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994; Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno;   Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Istituzione ruoli.

  1. Nell'ambito del Corpo della guardia di finanza sono istituiti i seguenti ruoli:     a) ruolo <<ispettori>>;     b) ruolo <<sovrintendenti>>;     c) ruolo <<appuntati e finanzieri>>.   2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi o qualifiche di ciascun ruolo fra gli appartenenti al personale del Corpo della guardia di finanza e il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, sono stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2. Ruolo <<appuntati e finanzieri>>.

  1. Il ruolo <<appuntati e finanzieri>> è articolato nei seguenti quattro gradi gerarchici:     a) appuntato scelto;     b) appuntato;     c) finanziere scelto;     d) finanziere.

Art. 3. Consistenza organica del ruolo <<appuntati e finanzieri>>.

  1. Tenuto conto della forza organica del ruolo Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di finanza indicata nella tabella H allegata alla legge 28 febbraio, 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di cui al presente decreto, la consistenza organica del ruolo <<appuntati e finanzieri>>, alla data del 1º settembre 1995, è pari a n. 26.807 unità.

Art. 4. Funzioni del personale appartenente al ruolo <<appuntati e finanzieri>>.

  1. Agli appartenenti al ruolo <<appuntati e finanzieri>> del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.   2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive con i margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti alle qualifiche possedute, nonchè attività di istruzione nei limiti delle capacità professionali possedute.

Art. 5. Accesso al ruolo <<appuntati e finanzieri>>.

  1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo <<appuntati e finanzieri>> è disposto, annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, alla data in cui agli aspiranti viene conferita la nomina a finanziere.

Art. 6. Requisiti per l'ammissione al corso.

  1. L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti:     a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;     b) età, alla data dell'effettivo incorporamento, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata;     c) stato civile di celibe o vedovo e comunque senza prole;     d) idoneità fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;     e) statura non inferiore a metri 1,65;     f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;     g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato per delitto non colposo ovvero sottoposto a misure di prevenzione;     h) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;     i) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;     l) non essere stato espulso dalle forze armate, dai Corpi militarmente o civilmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;     m) aver ottenuto, all'atto dell'effettivo incorporamento, la revisione dell'eventuale, precedente giudizio di riforma emesso in sede di visita medica di leva.

Art. 7. Bando di reclutamento.

  1. Le procedure per l'arruolamento degli allievi finanzieri, il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e il contingente di mare, le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la composizione delle commissioni, le modalità di accertamento dei requisiti, l'individuazione e la valutazione dei titoli, la durata, le modalità di svolgimento, la sede ed il rinvio dai corsi, sono stabiliti con determinazione del comandante generale, della Guardia di finanza.

Art. 8. Posizione di stato degli allievi finanzieri.

  1. Gli ammessi al corso per allievo finanziere sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione esaminatrice, con determinazione del comandante generale o dell'autorità da esso delegata. I militari in servizio e in congedo delle forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza nonchè il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e le qualifiche all'atto della ammissione al corso.   2. La commissione di cui al precedente comma viene nominata con determinazione del comandante generale o dell'autorità da esso delegata.   3. La promozione a finanziere è sospesa nei casi in cui l'allievo finanziere, già giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo.   4. Al venir meno della causa impeditiva specificata al comma 3, trovano applicazione le disposizioni relative alla decorrenza della promozione di cui al successivo art. 11, comma 2.   5. Gli allievi finanzieri, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria di anni quattro.

Art. 9. Stato degli appartenenti al ruolo <<appuntati e finanzieri>>.

  1. Lo stato giuridico del personale di cui al precedente art. 8 e del personale appartenente al ruolo <<appuntati e finanzieri>> continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle in contrasto o, comunque, incompatibili con le disposizioni stabilite dal presente decreto.   2. Per il passaggio in servizio permanente per il personale appartenente al ruolo <<appuntati e finanzieri>> si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui al successivo art. 49, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Art. 10. Avanzamento degli appartenenti al Ruolo <<appuntati e finanzieri>>.

  1. Al personale appartenente al ruolo <<appuntati e finanzieri>>, fermo restando quanto disposto dall'art. 8 circa il conferimento del grado di finanziere, sono attribuiti, con le modalità di cui al presente Capo, i seguenti gradi:     a) ai finanzieri che abbiano maturato una anzianità di servizio nella Guardia di finanza almeno pari a 5 anni, è conferito il grado di finanziere scelto;     b) ai finanzieri scelti che abbiano compiuto una permanenza minima nel grado almeno pari a 5 anni, è conferito il grado di appuntato;     c) agli appuntati che abbiano compiuto una permanenza minima nel grado almeno pari a 5 anni, è conferito il grado di appuntato scelto.   2. I gradi di cui al comma 1 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di anzianità e di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità da esso delegata, previo parere sull'idoneità o meno all'avanzamento espresso:     a) dal comandante di corpo o equipollente, sentito il parere formulato da almeno una delle autorità gerarchiche ad esso immediatamente sottostanti da cui il militare dipende;     b) dalla commissione di cui all'art. 49 del presente decreto.   3. Il giudizio sulla idoneità o non idoneità all'avanzamento è di competenza esclusiva del comandante generale o dell'autorità da esso delegata e deve essere formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti:     a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito;     b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.   4. Nel caso in cui il comandante di corpo ovvero la commissione di cui al comma 2 esprimano parere di non idoneità all'avanzamento per il militare interessato dalla procedura di valutazione, tale parere dovrà essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.   5. L'avanzamento di cui al comma 1 si effettua secondo quanto stabilito nella tabella B allegata al presente decreto.   6. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella B di cui al comma 5 per gli avanzamenti ai rispettivi gradi di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonchè i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianità in conseguenza di interruzioni del servizio.

Articolo 11

Art. 11. Esclusione dalla valutazione.

  1. Il personale appartenente al ruolo <<appuntati e finanzieri>> che sia sospeso dal servizio o imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato ovvero in aspettativa, non può essere sottoposto a valutazione per l'avanzamento, da parte dell'autorità di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 10.   2. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 1, purchè sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalità di cui all'art. 10 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.

Articolo 12

Art. 12. Sospensione della valutazione.

  1. Nel caso in cui il personale indicato all'art. 10, nel corso della procedura di valutazione per l'avanzamento di cui al medesimo articolo, venga a trovarsi in una delle condizioni previste dal comma 1, dell'art. 11, o in licenza straordinaria di convalescenza ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di corpo, la stessa procedura di valutazione verrà sospesa sino al venir meno della causa sospensiva.   2. Al verificarsi di tale ultima condizione, si applicheranno, nei confronti del personale interessato, le disposizioni di cui al comma 2 del predetto art. 11, previo rinnovo dell'espressione del parere da parte del comandante di corpo o equipollente e della commissione, prescindendo dagli eventuali rispettivi pareri espressi prima dell'insorgere della causa sospensiva della valutazione.

Articolo 13

Art. 13. Avanzamento del personale appartenente al ruolo <<appuntati e finanzieri>> in particolari situazioni.

  Con decorrenza dal 1º settembre 1995 il personale di cui all'art. 10 che sia stato escluso dalla valutazione, ai sensi dell'art. 11, ovvero che abbia visto la sua valutazione sospesa, ai sensi dell'art. 12, perchè in aspettativa per infermità derivante da causa di servizio, e che sia stato dichiarato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato nel corpo, ovvero sia deceduto in conseguenza della predetta infermità derivante da causa di servizio, ha diritto al conseguimento della promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla riforma ovvero al decesso.

Articolo 14

Art. 14. Promozione straordinaria per <<benemerenze di servizio>>.

  1. La promozione straordinaria per benemerenze di servizio può aver luogo nei riguardi del personale appartenente al ruolo <<appuntati e finanzieri>> che, effettivamente e personalmente abbia partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entità dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.   2. La proposta di promozione straordinaria per benemerenze di servizio è formulata dal comandante di corpo dal quale il personale di cui al comma 1 gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.   3. Il predetto personale, riconosciuto meritevole, è promosso con decorrenza dalla data, di formulazione della proposta.   4. Il comandante generale decide sulla proposta previo parere favorevole espresso all'unanimità dalla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali. La determinazione del comandante generale che conferisce la promozione ne reca la motivazione.   5. Il personale di cui al comma 1 non può essere proposto per la promozione straordinaria per benemerenze di servizio al grado superiore qualora abbia già conseguito qualsivoglia promozione straordinaria nel corso della carriera.   6. Possono beneficiare della promozione straordinaria per benemerenze di servizio anche coloro che rivestono il grado apicale del ruolo <<appuntati e finanzieri>> da almeno un anno. In tal caso il personale interessato consegue la nomina a vice brigadiere, con conferimento della stessa, sulla base della proposta di cui al comma 2, con decreto ministeriale, che ne reca la motivazione, previo parere favorevole espresso, all'unanimità, dalla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali e decisione favorevole da parte del Ministro delle finanze.

Articolo 15

Art. 15. Ruoli dei sottufficiali.

  1. I sottufficiali del Corpo della guardia di finanza sono ripartiti nei seguenti ruoli tra loro gerarchicamente ordinati:     a) ruolo <<ispettori>>;     b) ruolo <<sovrintendenti>>.   2. La successione gerarchica nei vari gradi dei singoli ruoli è prevista nella tabella C allegata al presente decreto.

Articolo 16

Art. 16. Ruolo <<sovrintendenti>>.

  Il ruolo <<sovrintendenti>> è articolato nei seguenti tre gradi gerarchici:     a) brigadiere capo;     b) brigadiere;     c) vice brigadiere.

Articolo 17

Art. 17. Consistenza organica del ruolo <<sovrintendenti>>.

  1. Tenuto conto della forza organica del ruolo <<appuntati e finanzieri>> di cui all'art. 3 del presente decreto e della tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del ruolo <<sovrintendenti>>, a decorrere dal 1º settembre 1995, è pari a 15.00 unità.

Articolo 18

Art. 18. Funzioni del personale appartenente al ruolo <<sovrintendenti>>.

  1. Agli appartenenti al ruolo <<sovrintendenti>> sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia tributaria e di agente di pubblica sicurezza.   2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con i margini di iniziativa e discrezionalità inerenti alle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria, nonchè di agente di pubblica sicurezza. Al medesimo personale possono essere affidati il comando di uno o più militari, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, nonchè compiti di carattere operativo ed addestrativo. Lo stesso collabora, altresì, con i propri superiori gerarchici, con possibilità di sostituire il proprio superiore diretto in caso di temporanea assenza o impedimento.   3. Ai brigadieri capo, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilità e di apporto professionale, incarichi operativi di più elevato impegno nonchè il comando di piccole unità operative.

Articolo 19

Art. 19. Accesso al ruolo <<sovrintendenti>>.

  I. I vice brigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, dal personale appartenente al ruolo <<appuntati e finanzieri>> con le modalità indicate nei successivi articoli.

Articolo 20

Art. 20. Requisiti per l'ammissione al ruolo <<sovrintendenti>>.

  1. L'ammissione al ruolo <<sovrintendenti>> ha luogo, previo superamento del corso di aggiornamento e formazione professionale di cui all'art. 27 del presente decreto, mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale possono partecipare, distintamente per contingente:     a) nel limite del 70% dei posti messi a concorso gli appuntati scelti;     b) nel limite del 30% dei posti messi a concorso, gli appuntati, i finanzieri scelti e i finanzieri in servizio permanente.   2. é ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che:     a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno <<nella media>> o giudizio equivalente;     b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio più gravi della consegna;     c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;     d) non abbia riportato un giudizio di non idoneità in due precedenti concorsi;     e) non sia comunque già rinviato d'autorità dal corso per la nomina a vice sovrintendente.   3. Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi al concorso di cui al comma 1.   4. I posti riservati per una categoria di personale, eventualmente non ricoperti, saranno conferiti agli idonei dell'altra categoria dello stesso contingente.

Articolo 21

Art. 21. Modalità del concorso e del corso.

  1. Nel bando di concorso, indetto con decreto ministeriale, sono stabiliti:     a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e il contingente di mare;     b) le modalita e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;     c) le date entro le quali gli aspiranti dovranno possedere e conservare i requisiti nonchè i titoli richiesti per l'ammissione al concorso;     d) i titoli da valutare;     e) le norme per lo svolgimento della prova d'esame;     f) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti e della commissione esaminatrice cui sono devoluti i giudizi sulla prova di esame e la valutazione dei titoli;     g) la durata del corso.   2. Il numero dei posti da mettere a concorso è calcolato in relazione alle prevedibili vacanze del ruolo <<sovrintendenti>> alla data in cui gli aspiranti conseguiranno la nomina a vice brigadiere, avuto riguardo alle capacità ricettive dei reparti di istruzioni di base e di formazione.

Articolo 22

Art. 22. Articolazione della prova d'esame.

  1. L'esame di concorso per l'ammissione al corso è costituito da una prova scritta, consistente in risposte a un questionario articolato su domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana e di cultura generale, commisurate ai programmi della scuola media dell'obbligo.   2. Per lo svolgimento della prova si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i pubblici concorsi.

Articolo 23

Art. 23. Valutazione della prova d'esame.

  1. Il giudizio sulla prova è devoluto ad una Commissione esaminatrice nominata con determinazione del comandante generale, composta da ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza.   2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 valuta, per ciascun concorrente, la prova scritta attribuendo un punto di merito espresso in ventesimi.

Articolo 24

Art. 24. Formazione delle graduatorie.

  1. La commissione di cui all'art. 23, al termine del concorso, forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare.   2. Per la formazione delle graduatorie:     a) viene preso come base il punteggio attribuito a ciascun concorrente ai sensi del precedente art. 23, eventualmente maggiorato del punteggio relativo ai titoli posseduti;     b) a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e l'età.

Articolo 25

Art. 25. Esclusioni dal concorso.

  1. Con decreto ministeriale può, in qualsiasi momento, essere disposta l'esclusione dal concorso dell'aspirante che venga considerato non in possesso dei prescritti requisiti.

Articolo 26

Art. 26. Vincitori del concorso ed ammissioni al corso.

  1. Con decreto ministeriale vengono approvate le graduatorie finali e dichiarati vincitori del concorso i candidati idonei che, nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso, distinti per contingente.

Articolo 27

Art. 27. Svolgimento del corso.

  1. Il corso, di durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i vincitori del concorso, si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal comando generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.   2. Entro venti giorni dall'inizio dei corsi, con decreto ministeriale possono essere ammessi alla frequenza degli stessi altri concorrenti risultati idonei, nell'ordine delle graduatorie di merito, per ricoprire:     a) i posti resisi comunque disponibili tra i frequentatori dichiarati vincitori;     b) ulteriori posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo <<sovrintendenti>> per l'anno in cui agli aspiranti dovrebbe essere conferito il grado di vice brigadiere.

Articolo 28

Art. 28. Dichiarazione di idoneità.

  1. Al termine del corso di cui al precedente art. 27, ai frequentatori:     a) se dichiarati idonei in prima sessione, viene conferita con determinazione ministeriale la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità di prima sessione al corso. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti a ruolo;     b) se dichiarati idonei in seconda sessione, viene conferita con determinazione ministeriale, la nomina a vice brigadiere con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione.   2. Il conferimento della nomina a vice brigadiere è sospesa, con determinazione ministeriale, nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, del presente decreto.   3. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 2, purchè sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, al frequentatore del corso deve essere conferita la nomina a vice brigadiere con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora il conferimento di tale nomina non fosse stata sospesa.

Articolo 29

Art. 29. Esclusione e rinvio dal corso.

  1. Gli ammessi alla frequenza del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dallo stesso per rinunzia.   2. Sono rinviati dal corso, d'autorità, i frequentatori che:     a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualità necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado;     b) vengono riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver già ripetuto per una volta il corso.   3. Sono anche rinviati dal corso i frequentatori che per infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà ne siano rimasti assenti per oltre trenta giorni. I medesimi, peraltro, sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti.   4. Il provvedimento di esclusione di cui al comma 2, lettera a), è adottato con decreto ministeriale, mentre i rimanenti provvedimenti di rinvio sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.

Articolo 30

Art. 30. Stato degli appartenenti al ruolo <<sovrintendenti>>.

  1. Agli appartenenti al ruolo <<sovrintendenti>> si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di <<Stato dei Sottufficiali>>, purchè non siano in contrasto, o, comunque, incompatibili con le disposizioni stabilite dal presente decreto.   2. Ai frequentatori del corso, sino al conferimento della nomina di vice brigadiere, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 9 del presente decreto.

Articolo 31

Art. 31. Ambito di applicazione.

  1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano ai concorsi da indire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 32

Art. 32. Ruolo <<ispettori>>.

  1. Il ruolo <<ispettori>> è articolato nei seguenti quattro gradi gerarchici:     a) maresciallo aiutante;     b) maresciallo capo;     c) maresciallo ordinario;     d) maresciallo.

Articolo 33

Art. 33. Consistenza organica del ruolo <<ispettori>>.

  1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17 del presente decreto, relativamente alla forza organica del ruolo <<Sovrintendenti>> e della tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del ruolo <<ispettori>>, a decorrere dal 1º settembre 1995, è pari a n. 21.950 unità.

Articolo 34

Art. 34. Funzioni del personale appartenente al ruolo <<ispettori>>.

  1. Agli appartenenti al ruolo <<ispettori>> sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia tributaria, di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.   2. Il personale di cui al comma 1:     a) collabora con il superiore diretto, che può sostituire in caso di impedimento o di assenza;     b) assolve, in via prioritaria, funzioni di polizia tributaria, con particolare riguardo all'attività di ricerca e di constatazione delle violazioni tributarie, finanziarie ed economiche;     c) svolge funzioni di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa;     d) di norma è preposto al comando di unità operative, di reparti territoriali o di addestramento e di mezzi tecnici;     e) svolge, di norma, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e di istruzione del personale del Corpo;     f) espleta attività di studio e pianificazione, nonchè mansioni la cui esecuzione richiede continuità di impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di strumentazioni tecnologiche.   3. Ai marescialli aiutanti, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza i maggiori livelli di responsabilità e di apporto professionale, nonchè incarichi di comando ed operativi di più elevato impegno.

Articolo 35

Art. 35. Accesso al ruolo <<ispettori>>.

  1. I marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso e, comunque, avuto riguardo alla capacità ricettiva dei reparti di istruzione di base e di formazione:     a) per il 70 , attraverso un concorso pubblico per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 36, comma 1, previo superamento del corso di cui all'art. 44 del presente decreto;     b) per il rimanente 30 , attraverso un concorso interno per titoli ed esami aperto agli appartenenti al ruolo <<sovrintendenti>>, ai quali è riservato 1/3 di detta percentuale, e agli appartenenti al ruolo <<appuntati e finanzieri>>, in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 36, comma 5, previo superamento del corso di qualificazione, di durata non inferiore a sei mesi, previsto dall'art. 46.   2. I posti eventualmente rimasti scoperti al concorso di cui al comma 1, lettera b), possono essere devoluti in aumento di quelli previsti per il concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma.

Articolo 36

Art. 36. Requisiti per l'ammissione ai corsi.

  1. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalità di cui al successivo art. 37, possono essere ammessi:     a) il personale appartenente al ruolo <<sovrintendenti>> e al ruolo <<appuntati e finanzieri>> che:       1) conti almeno un anno di effettivo servizio dalla promozione finanziere;       2) non abbia superato il trentacinquesimo anno di età;       3) sia in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;       4) non abbia demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dal comandante di corpo o equipollente, sentito il parere formulato da almeno una delle autorità gerarchiche sottostanti da cui il personale interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del presente decreto;     b) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:       1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;       2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;       3) stato civile di celibe o vedovo e comunque senza prole;       4) statura non inferiore a m 1,65;       5) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato per delitto non colposo, nè sottoposto a misure di prevenzione;       6) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;       7) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;       8) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.   2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera a) che abbia frequentato, con esito favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole dalle autorità di cui al comma 1, lettera a), punto 4), può essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior grado, di maggiore anzianità di servizio e di maggiore età.   3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2 non è ammessa per più di due volte.   4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.   5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), indetto con le modalità di cui all'art. 46, possono essere ammessi:     a) gli appartenenti al ruolo <<sovrintendenti>> che:       1) abbiano riportato, nell'ultimo quadriennio, la qualifica almeno di <<superiore alla media>> o giudizio equivalente;       2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari;       3) non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;       4) non abbiano superato il quarantesimo anno di età.     b) gli appartenenti al ruolo <<appuntati e finanzieri>> che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a):       1 ) abbiano compiuto almeno 7 anni di servizio nel corpo;       2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.   6. Con decreto ministeriale può essere, disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'art. 35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.

Articolo 37

Art. 37. Bando di concorso.

  1. Nel bando di concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), indetto con decreto ministeriale, sono stabiliti:     a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare, che possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189;     b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;     c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonchè dei titoli indicati dall'art. 43 del presente decreto;     d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;     e) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e della commissione per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove di esame fanno anche parte due professori di ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione;     f) i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale di cui al successivo art. 38;     g) la durata del corso.   2. Il numero dei posti da mettere a concorso è calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo <<ispettori>> alla data in cui agli interessati verrà conferita la nomina a maresciallo.   3. Il concorso di cui al comma 1, nonchè il corso di cui alla lettera g) dello stesso comma, sono disciplinati dalle disposizioni contenute negli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 del presente decreto.

Articolo 38

Art. 38. Visite mediche e accertamenti psico-attitudinali.

  1. I partecipanti al concorso sono sottoposti, secondo l'ordine di successione stabilito dal bando, a visita medica e ad accertamenti intesi ad accertare l'idoneità psicoattitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza. Il personale in servizio proveniente dal ruolo <<sovrintendenti>> e dal ruolo <<appuntati e finanzieri>> non è sottoposto alla visita medica.   2. Il giudizio-espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione di revisione. Il giudizio espresso in sede di accertamento dell'idoneità fisica e psico-attitudinale è definitivo.   3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito delle visite mediche o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso.

Articolo 39

Art. 39. Prove d'esame.

  1. Gli esami del concorso comprendono:     a) test culturali di livello;     b) una prova scritta di composizione italiana;     c) una prova orale di cultura generale.   2. I test culturali di livello sono destinati ad accertare le abilità linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua italiana dei concorrenti. Gli aspiranti che non superano tali test sono esclusi dal concorso.   3. Per lo svolgimento delle prove si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i pubblici concorsi.

Articolo 40

Art. 40. Nomina e composizione delle commissioni.

  1. Qualora i concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'art. 35, comma 1, superino le mille unità, la commissione esaminatrice di cui all'art. 37, comma 1, lettera e), possono essere integrate da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.   2. Il comandante generale della Guardia di finanza nomina le commissioni e le sottocommissioni previste dal presente Capo.

Articolo 41

Art. 41. Valutazione delle prove scritta e orale.

  1. La commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame assegna a ciascuna composizione scritta un punto di merito espresso in ventesimi. é dichiarato idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno 10 ventesimi.   2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 assegna a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito espresso in ventesimi. é dichiarato idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno 10 ventesimi.

Articolo 42

Art. 42. Valutazione delle prove di lingua estera e di conoscenza dell'informatica.

  1. Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, e semprechè abbia riportato l'idoneità nelle prove previste dall'art. 39, è sottoposto all'esame della lingua estera prescelta e alla prova di conoscenza dell'informatica. L'esame della lingua estera consiste in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso. Il candidato può scegliere una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnola, tedesca.   2. Per la valutazione dell'esame di lingua estera la commissione esaminatrice all'uopo preposta è integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore della lingua stessa. Per la valutazione dell'esame di conoscenza dell'informatica, la commissione esaminatrice suddetta è integrata da un ufficiale della Guardia di finanza in servizio permanente impiegato nel settore dell'informatica.   3. La commissione esaminatrice assegna per la prova scritta e per, quella orale di lingua estera e per la prova di informatica un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei punti assegnati nella prova scritta e orale di lingua estera e nella prova di informatica ha riportato un voto compreso fra 10 e 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni indicate al comma 3 del successivo art. 43.

Articolo 43

Art. 43. Formazione delle graduatorie.

  1. La somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.   2. La commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame forma distinte graduatorie di merito. Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano stati ripartiti per categorie di specializzazione, la graduatoria unica è sostituita dalle graduatorie distinte per categoria di specializzazione.   3. Per la formazione delle graduatorie è preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi del comma 1, eventualmente così maggiorato:     a) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera:       1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;       2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;       3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;     b) conoscenza dell'informatica:       1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;       2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;       3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;     c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio:       1) 3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;       2) 2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;       3) 1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o promozione straordinaria per benemerenza di servizio;       4) 0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;       5) 1 ventesimo ai concorrenti appartenenti al ruolo <<sovrintendenti>>;       6) 0,75 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di appuntato scelto o appuntato;       7) 2 ventesimi per gli ufficiali e i sottufficiali provenienti da altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;       8) 0,50 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di finanziere scelto o finanziere nonchè per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei Carabinieri) quali elettricisti magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;       9) 1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa;     d) concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1a categoria: 0,25 ventesimi.   4. A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.   5. Con decreto ministeriale vengono approvate le graduatorie e dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.   6. Entro venti giorni dall'inizio del corso di cui all'art. 44 con decreto ministeriale possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire:     a) i posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;     b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo <<ispettori>> per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado, di maresciallo.

Articolo 44

Art. 44. Svolgimento del corso.

  1. Il corso per il conferimento della nomina a maresciallo, di cui all'art. 37, comma 1, lettera g), ha la durata di due anni accademici e si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal comandante generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.   2. Sono ammessi al secondo anno di corso i frequentatori dichiarati idonei al termine del primo anno di corso.   3. Ai frequentatori dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso viene conferito il grado di maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneità, di prima ovvero di seconda sessione.   4. Le graduatorie finali del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno corso.   5. I frequentatori del corso che al termine del secondo anno di corso conseguono l'idoneità nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. Il frequentatore dichiarato non idoneo al termine del primo o del secondo anno di corso, può ripetere un solo anno di corso.   6. Il conferimento della nomina al grado di maresciallo è sospeso con determinazione ministeriale nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 3, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, del presente decreto.   7. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 6, purchè sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve vedersi attribuire la nomina a maresciallo con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora tale nomina non fosse stata sospesa.

Articolo 45

Art. 45. Rinvio dal corso.

  1. I frequentatori del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia.   2. Sono rinviati dal corso, d'autorità, i frequentatori che:     a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;     b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi;     c) vengano riprovati agli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso.   3. Sono anche rinviati dal corso coloro che, per infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà, ne siano rimasti assenti per oltre 90 giorni, per ciascun anno di corso. Essi, però, sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo e il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell'art. 44.   4. Il provvedimento di rinvio per i motivi di cui al comma 2, lettera a), è adottato con decreto ministeriale, mentre i rimanenti provvedimenti di rinvio sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.

Articolo 46

Art. 46. Bando di concorso.

  1. Nel bando di concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), indetto con decreto ministeriale, sono stabiliti:     a) i posti a concorso, distinti per ruolo e contingente, la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti e della commissione esaminatrice, l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame con relativi programmi e le norme di svolgimento degli esami;     b) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonchè dei titoli da valutare;     c) la durata del corso.   2. Il concorso di cui al comma 1, nonchè al corso di cui alla lettera c), dello stesso comma, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nei successivi articoli 47 e 48.

Articolo 47

Art. 47. Modalità del concorso.

  1. La commissione esaminatrice valuta i titoli degli aspiranti in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso, per titoli ed esami, ed attribuisce a ciasciun concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi.   2. Il personale che supera gli esami di concorso è iscritto in graduatorie, distinte per contingente, formate in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportano un punteggio di almeno 10 ventesimi.

Articolo 48

Art. 48. Modalità del corso.

  1. Per lo svolgimento del corso, per l'esclusione e per il rinvio dallo stesso, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 del presente decreto.   2. Al termine del corso ai relativi frequentatori:     a) se dichiarati idonei in prima sessione, è conferita la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie finali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità di prima sessione al corso. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti a ruolo, dopo l'ultimo dei parigrado nominati nello stesso anno, anche in seconda sessione, maresciallo al termine del corso di cui all'art. 44 del presente decreto;     b) se dichiarati idonei in seconda sessione, è conferita la nomina a maresciallo con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione.   3. Il conferimento della nomina a maresciallo è sospeso nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 2, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, del presente decreto.   4. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purchè sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve essere nominato con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la nomina al grado di maresciallo non fosse stata sospesa.

Articolo 49

Art. 49.  Posizione di Stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo.

  1. I frequentatori del corso di cui all'art. 44:     a) se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e il trattamento economico di allievo finanziere e sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, con l'osservanza della disposizione di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto. I militari in servizio e in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza, nonchè il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e la qualifica;     b) se provenienti dagli allievi finanzieri conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi dalla data di arruolamento nel Corpo, con osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto;     c) se provenienti dal ruolo <<appuntati e finanzieri>>, mantengono lo stato giuridico della categoria di appartenenza;     d) se provenienti dal ruolo <<sovrintendenti>> mantengono lo stato giuridico della categoria di appartenenza.   2. I frequentatori del corso di cui al comma 1, lettere a) e b):     a) contraggono una ferma volontaria di quattro anni, con decorrenza dalla data di arruolamento;     b) al termine del corso, i dichiarati idonei, vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati ai reparti di impiego.   3. Al termine del complessivo periodo di ferma volontaria previsto dalle rispettive norme di stato giuridico, i marescialli di cui al comma 2 ed il personale di cui al comma 1, lettera c), che ha conseguito la nomina a maresciallo, che conservino l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli, per qualità morali e culturali, per buona condotta, per attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nel Corpo sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, al servizio permanente con determinazione del comandante generale, o dell'autorità da esso delegata.   4. La domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente, di cui al comma 3, va presentata, almeno 60 giorni prima della scadenza della permanenza volontaria, al reparto in cui è in forza il militare.   5. L'ufficiale che ha alle dirette dipendenze il sottufficiale di cui al comma 3, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali, di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, integrata -- nel solo caso di parere da esprimere sul conto del personale di cui al titolo II del presente decreto -- da tre appuntati dallo stesso comandante generale designati. Avverso tale decisione l'interessato può esperire le impugnative di legge.   6. Il personale di cui al comma 3 che non sia ammesso in servizio permanente cessa dalla ferma volontaria ed è collocato in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato servizio prestato in ferma volontaria.   7. All'atto del congedo, al personale di cui al comma 6 è corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Tale premio non è comunque cumulabile con la indennità di anzianità di servizio che dovesse essere corrisposta per effetto di altra normativa.   8. Il sottufficiale che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perchè imputato in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di Stato, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria.   9. La durata complessiva del prolungamento della ferma:     a) per il sottufficiale temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non può superare il periodo massimo previsto per l'aspettativa;     b) per il sottufficiale sottoposto a procedimento penale o disciplinare di Stato, non può protrarsi oltre la data entro la quale viene definito il procedimento stesso.   10. Il sottufficiale che abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare di stato si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta.   11. La domanda di cui al comma 10 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare di stato.   12. Il sottufficiale che, allo scadere del periodo massimo di cui al precedente comma 9, lettera a), non abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.   13. I frequentatori comunque rinviati dal corso per il conseguimento della nomina a maresciallo cessano dalla ferma volontaria, a meno che all'atto dell'ammissione al corso non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del comma 2 del precedente art. 45 non possono partecipare a successivi concorsi per il reclutamento di personale del ruolo <<ispettori>> della Guardia di finanza. Coloro che rivestivano un grado all'atto dell'ammissione al corso sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento.   14. I frequentatori provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere, attraverso apposita domanda, di continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza nel ruolo <<appuntati e finanzieri>>. In merito all'accoglimento della domanda, decide, con propria determinazione, il comandante generale della Guardia di finanza.   15. Ai frequentatori del corso di cui all'art. 48, provenienti dai ruoli <<sovrintendenti>> e <<appuntati e finanzieri>>, sino al conferimento della nomina a maresciallo, continuano ad applicarsi, rispettivamente le norme di stato di cui all'art. 30, comma 1, e all'art. 9 del presente decreto.

Articolo 50

Art. 50. Stato giuridico degli appartenenti al ruolo <<ispettori>>.

  1. Agli appartenenti al ruolo <<ispettori>> si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di <<stato dei sottufficiali>>, purchè non siano in contrasto, o comunque, incompatibili con le disposizioni stabilite dal presente decreto.

Articolo 51

Art. 51. Entrata in vigore.

  1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano ai concorsi da indire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 52

Art. 52. Forme di avanzamento.

  1. L'avanzamento dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza ha luogo:     a) ad anzianità;     b) a scelta;     c) a scelta per esami;     d) per meriti eccezionali;     e) per benemerenze di servizio.   2. L'avanzamento di cui alle lettere a), b) e c), si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.

Articolo 53

Art. 53. Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami.

  1. I sottufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado previsti nelle tabelle D/l e D/2 allegate al presente decreto.

Articolo 54

Art. 54. Determinazione aliquote di avanzamento.

  1. I sottufficiali da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 55

Art. 55. Inclusione ed esclusione dalle aliquote.

  1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i sottufficiali che alla data indicata nel precedente art. 54 abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 53.   2. Dalle aliquote sono esclusi i sottufficiali che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado o in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.   3. Nei riguardi dei sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.   4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione, affinchè si proceda al loro scrutinio con riferimento all'aliquota nella quale avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la promozione al grado superiore con la sede di anzianità che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa di esclusione.

Articolo 56

Art. 56. Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione.

  1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della medesima legge, il sottufficiale venga a trovarsi nelle situazioni previste dal precedente art. 55, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo è stato formato, e procede all'acquisizione, entro sei mesi, di tutti gli elementi atti o utili a definire la posizione dell'interessato.   2. La commissione può altresì sospendere la valutazione del sottufficiale che durante i lavori di cui al comma 1 sia assente dal servizio per licenza straordinaria di convalescenza ovvero sia sottoposto a procedimento disciplinare di corpo.   3. é sospesa la promozione del sottufficiale, iscritto nel quadro di avanzamento già pubblicato con le modalità di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212:     a) che venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 55, comma 2;     b) nei cui confronti sia stato espresso dalla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, parere motivato non favorevole all'avanzamento al grado superiore. In tale caso, laddove il sottufficiale sia impiegato presso sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica, lo stesso deve essere avvicendato nell'incarico entro 60 giorni dalla data di pronuncia del predetto parere.   4. Della predetta sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione al sottufficiale interessato.   5. La sospensione della promozione, effettuata ai sensi del precedente comma, annulla la valutazione già effettuata.   6. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con decreto ministeriale.   7. Al venir meno delle predette cause sospensive della valutazione, ovvero della promozione del sottufficiale, questi, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio:     a) se ha visto sospesa la propria procedura di valutazione, fermo restando in capo al medesimo il possesso dei requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, ha diritto ad essere valutato con riferimento all'aliquota nella quale risulta inserito ed a conseguire, eventualmente, la promozione al grado superiore con la sede di anzianità che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa sospensiva della valutazione;     b) se ha visto sospesa la propria promozione, fermo restando in capo al medesimo il possesso dei requisiti stabiliti alle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, ha diritto ad essere nuovamente valutato con riferimento all'aliquota nella quale risulta inserito ed a conseguire, eventualmente, la promozione al grado superiore con la sede di anzianità che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa sospensiva della promozione.   8. Il comandante di Corpo o equipollente che ritenga che un dipendente sottufficiale, già iscritto nei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, abbia perduto uno o più requisiti fissati dai successivi articoli 57, comma 1, e 58, comma 1, deve proporne la cancellazione dal quadro di avanzamento.   9. Sulla predetta proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche e della commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali, decide il Ministro delle finanze o l'autorità dallo stesso delegata.   10. Il sottufficiale proposto ai sensi del comma 8, nei cui confronti nelle more di decisione del Ministro delle finanze non si procede al conferimento dell'eventuale promozione, qualora venga cancellato dal quadro di avanzamento, è considerato come non idoneo all'avanzamento.   11. Al sottufficiale di cui al comma 10 è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che hanno determinato la sua conseguente non idoneità all'avanzamento.   12. Il sottufficiale nei cui confronti sia stata inoltrata la proposta di cui al comma 8, senza che la medesima sia stata accolta dal Ministro delle finanze o dall'autorità dallo stesso delegata, ha diritto a conseguire l'eventuale promozione al grado superiore in relazione alla iscrizione nel quadro di avanzamento dallo stesso conseguita in precedenza.

Articolo 57

Art. 57. Avanzamento <<ad anzianità>>.

  1. L'avanzamento <<ad anzianità>> avviene secondo le modalità di cui all'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneità o di non idoneità ivi specificati, espressi con riferimento, al possesso, da parte del sottufficiale interessato dei seguenti requisiti:     a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado;     b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.   2. I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento <<ad anzianità>> sono promossi, con decreto ministeriale, a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.

Articolo 58

Art. 58. Avanzamento <<a scelta>> ed <<a scelta per esami>>.

  1. L'avanzamento <<a scelta>> avviene secondo le modalità di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneità o di non idoneità ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del sottufficiale interessato, dei requisiti specificati all'art. 57, comma 1.   2. Nell'avanzamento <<a scelta>>, le promozioni da effettuare sono così determinate:     a) il primo terzo dei sottufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione, e promosso, con decreto ministeriale, al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto;     b) per i restanti sottufficiali, si procede ad una seconda valutazione, per l'avanzamento <<a scelta>>, effettuata con i medesimi criteri della prima valutazione, all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima metà viene promossa, con decreto ministeriale, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado rivestito previsto dalle predette tabelle D/1 e D/2 prendendo posto nel ruolo di appartenenza dopo i sottufficiali iscritti nel primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla prima valutazione, formato nel medesimo anno;     c) i residui sottufficiali, ricompresi nella seconda metà del quadro di avanzamento di cui alla precedente lettera b), previa sottoposizione a terza valutazione, verranno promossi, con decreto ministeriale, con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle citate tabelle D/1 e D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza dopo i sottufficiali iscritti nella prima metà del quadro di avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato nel medesimo anno.   3. L'avanzamento <<a scelta per esami>> avviene secondo le modalità da stabilire con il decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con previsione che, nel quadriennio 1995-1998, tale avanzamento venga effettuato con criteri selettivi ad opera di apposita commissione, da nominare con le modalità stabilite dallo stesso decreto, anche sulla base dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti.

Articolo 59

Art. 59. Avanzamento di sottuficiali in particolari situazioni.

  1. I sottufficiali che:     a) siano già stati giudicati idonei all'avanzamento, iscritti in quadro e non promossi e che non possono essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio;     b) siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato ovvero deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio ovvero riportate od aggravate per causa di servizio, cessando dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato i requisiti prescritti per essere ricompresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, non possono, per i motivi suddetti, essere inclusi nelle predette aliquote;     c) inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), prima di essere valutati per l'avanzamento, sono promossi, con decreto ministeriale, al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, ovvero dal giorno precedente al raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Articolo 60

Art. 60. Avanzamento straordinario per meriti eccezionali.

  1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può avere luogo nei riguardi del sottufficiale che, nell'esercizio delle sue attribuzioni, abbia reso servizi di eccezionale importanza e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni e le funzioni del grado superiore.   2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali, il sottufficiale deve avere compiuto almeno metà della permanenza minima nel grado stabilita, dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta con o senza esami e non aver già conseguito nel corso della carriera un avanzamento straordinario per meriti eccezionali o una promozione per benemerenze di servizio ai sensi del successivo art. 61.   3. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorità esprima parere contrario la proposta non può avere ulteriore corso.   4. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Ministro delle finanze, previo parere favorevole espresso, all'unanimità, dalla competente commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimità, ovvero esprima parere contrario, la proposta non può avere ulteriore corso.   5. Il sottufficiale riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali è promosso con decorrenza dalla data della proposta, con decreto ministeriale che ne reca la motivazione. I sottufficiali riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo.   6. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, può anche essere disposto nei confronti dei sottufficiali che rivestano, da almeno un anno, il grado apicale del ruolo <<sovrintendenti>>. In tale caso i sottufficiali interessati dalla particolare forma di avanzamento rivestiranno il grado di maresciallo, conferito con determinazione ministeriale che ne reca la motivazione.

Articolo 61

Art. 61. Promozione straordinaria per benemerenze di servizio.

  1. La promozione straordinaria per benemerenze di servizio può aver luogo nei riguardi del sottufficiale che effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entità dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.   2. Per essere proposto per tale promozione straordinaria, il sottufficiale deve aver compiuto almeno tre quarti della permanenza nel grado stabilita per l'avanzamento ad anzianità e a scelta dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per benemerenze di servizio ovvero un avanzamento straordinario per meriti eccezionali di cui all'art. 60.   3. La proposta di promozione straordinaria per benemerenze di servizio è formulata dal comandante di Corpo o equipollente dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorità esprima parere contrario, la proposta non può avere ulteriore corso.   4. Sulla proposta di promozione per benemerenze di servizio decide il Ministro delle finanze, previo parere favorevole espresso, all'unanimità, dalla competente commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimità, ovvero esprime parere contrario, la proposta non può avere ulteriore corso.   5. Il sottufficiale, riconosciuto meritevole all'avanzamento per benemerenze di servizio, è promosso con decorrenza dalla data della proposta con decreto ministeriale che ne reca la motivazione. I sottufficiali, riconosciuti meritevoli all'avanzamento per benemerenze di servizio, con proposta di pari data, sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli.   6. Non possono beneficiare della promozione straordinaria per benemerenze di servizio coloro che rivestono il grado apicale di ciascun ruolo.

Articolo 62

Art. 62. Criteri di inquadramento.

  1. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo finanzieri e appuntati sono inquadrati nei ruoli <<ispettori>>, <<sovrintendenti>> ed <<appuntati e finanzieri>>, secondo i criteri di cui ai successivi articoli.   2. Gli inquadramenti di cui al comma 1:     a) hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal 10 settembre 1995;     b) sono effettuati sulla base dell'anzianità di servizio maturata dal momento di iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza, calcolata, per ciascun grado, secondo i criteri di cui ai seguenti provvedimenti:       1) per il personale appartenente al ruolo <<sottufficiali>>, la legge 31 luglio 1954, n. 599, il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e la legge 10 maggio 1983, n. 212;       2) per il personale appartenente al ruolo <<finanzieri e appuntati>>, la legge 3 agosto 1961, n. 833, e la legge 1º febbraio 1989, n. 53.

Articolo 63

Art. 63. Inquadramento nel ruolo <<appuntati e finanzieri>>.

  1. Gli appuntati scelti, ad eccezione di quelli menzionati al successivo art. 64, gli appuntati, i finanzieri scelti e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data del 1º settembre 1995, sono inquadrati a tale data, con la medesima anzianità di servizio e di grado rivestita e secondo le modalità di cui al successivo art. 66, nel ruolo <<appuntati e finanzieri>>.   2. Gli allievi finanzieri frequentatori dei battaglioni allievi del Corpo della guardia di finanza, alla data di cui al comma 1, sono inquadrati, al termine del corso, dopo i finanzieri inquadrati nello stesso grado in attuazione del comma 1.   3. Gli appartenenti al ruolo <<finanzieri ed appuntati>> di cui alla legge 1º febbraio 1989, n. 53, nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, così come sostituito dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 786, ovvero sia stata sospesa la promozione, ai sensi degli articoli 8 e 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1088 del 1959, al venir meno delle cause impeditive, purchè mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, con i criteri fissati dai citati provvedimenti legislativi e, nell'avanzamento, se idonei, prenderanno posto nel predetto ruolo <<finanzieri e appuntati>> con la medesima anzianità che sarebbe loro spettata qualora la valutazione ovvero la promozione non fosse stata per essi sospesa. Successivamente gli stessi verranno inquadrati ai sensi del comma 1.

Articolo 64

Art. 64. Inquadramento nel ruolo <<sovrintendenti>>.

  1. Gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria e gli appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza che abbiano superato il corso per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1º febbraio 1989, n. 53, comunque in servizio alla data del 1º settembre 1995, sono inquadrati nei seguenti gradi del ruolo <<sovrintendenti>>:     a) nel grado di brigadiere capo, i graduati con oltre ventinove anni di servizio;     b) nel grado di brigadiere, i graduati con oltre 22 anni di servizio e fino a ventinove anni di servizio compreso;     c) nel grado di vice brigadiere, i rimanenti graduati.   2. Gli appuntati scelti della Guardia di finanza comunque in servizio alla data del 1º settembre 1995, aventi a tale data l'anzianità prescritta per il conseguimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza. Al termine del predetto corso, i graduati dichiarati idonei, previo conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1º settembre 1995, sono inquadrati nel ruolo <<sovrintendenti>> secondo i criteri di cui al comma 1.   3. Gli appuntati scelti che non partecipano al corso di cui al comma 2 o che non risultano idonei al termine del corso stesso, sono inquadrati nel ruolo <<appuntati e finanzieri>>, conservando la medesima anzianità di servizio e di grado rivestita, secondo i criteri previsti dall'art. 63.

Articolo 65

Art. 65. Inquadramento nel ruolo <<ispettori>>.

  1. I marescialli maggiori, i marescialli capi, i marescialli ordinari, i brigadieri e i vice brigadieri della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data del 1º settembre 1995, sono inquadrati, con le modalità indicate nel comma 2, nei seguenti gradi del ruolo <<ispettori>>:     a) nel grado di maresciallo aiutante, i sottufficiali che, alla predetta data del 1º settembre 1995, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli che rivestono la qualifica di <<aiutante>> e la nomina a <<cariche speciali>>, nonchè i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto;     b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data del 1º settembre 1995, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonchè i brigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto;     c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che alla predetta data del 1º settembre 1995, rivestono il grado di brigadiere, nonchè i sottufficiali utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado di brigadiere, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto;     d) nel grado di maresciallo, i vice brigadieri.   2. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato alle lettere b), c) e d) dello stesso comma, previa rideterminazione dell'anzianità di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212.   3. Il personale di cui alla lettera d) del comma 1, fermo restando l'inquadramento previsto dal comma 2, per il conseguimento del requisito previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto, dovrà maturare sei anni di permanenza nel grado di maresciallo ordinario in luogo dei sette anni previsti dalla stessa tabella per detto grado. In tal senso verrà determinata l'anzianità di grado, ai soli fini giuridici, all'atto del conseguimento della promozione a maresciallo ordinario di detto personale.   4. I frequentatori del corso per il conseguimento della nomina a vice brigadiere, già reclutati e da reclutare ai sensi di bandi di concorso emanati, in vigenza della legge 11 dicembre 1975, n. 627 e successive modificazioni, ed in fase di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguiranno la nomina a sottufficiale secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto, con il grado di maresciallo in luogo del grado di vice brigadiere.   5. Al personale di cui al comma 4, dopo il conferimento della nomina a maresciallo, ai fini del conseguimento del requisito per l'avanzamento ai gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo, previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3. In tal senso verrà determinata l'anzianità di grado, ai soli fini giuridici, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della nomina a maresciallo e della promozione a maresciallo ordinario.

Articolo 66

Art. 66. Inquadramento del personale appartenente al ruolo finanzieri e appuntati di cui alla legge 1º febbraio 1989, n. 53.

  1. L'inquadramento del personale appartenente, alla data del 1º settembre 1995, al ruolo <<finanzieri e appuntati>>, ad eccezione del personale dello stesso ruolo che, ai sensi dell'art. 64, viene inquadrato nel ruolo <<sovrintendenti>>, con decorrenza da tale data e fermo restando il criterio di computo dell'anzianità di servizio di cui all'art. 62, comma 2, lettera b), ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 63, verrà effettuato secondo le modalità stabilite nella tabella E allegata al presente decreto.   2. L'inquadramento degli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria e degli appuntati scelti menzionati all'art. 64, alla data del 1º settembre 1995, con decorrenza da tale data e fermo restando il criterio di computo dell'anzianità di servizio stabilito dall'art. 62, comma 2, lettera b), verrà effettuato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64.   3. Il personale di cui al comma 2, ai fini del conseguimento dei requisiti indicati dalla tabella D/1 allegata al presente decreto, per conseguire il titolo per la valutazione a scelta di cui all'art. 58 del presente decreto, è ammesso a beneficiare, per una sola volta, di una riduzione del periodo minimo di permanenza nel grado indicato dalla tabella D/1 pari al tempo per il quale ciascun graduato ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1º febbraio 1989, n. 53, calcolato alla data del 1º settembre 1995.   4. Ai fini della sottoposizione alle procedure di avanzamento a scelta di cui all'art. 58 del presente decreto, il personale menzionato al comma 3 viene inserito nelle corrispondenti aliquote di ruolo per l'avanzamento, in relazione all'anzianità di grado rivestita nel ruolo <<sovrintendenti>> per effetto dell'inquadramento di cui al comma 2.   5. Gli appartenenti al ruolo <<sovrintendenti>> di cui al comma 4, sottoposti alle procedure di valutazione nello stesso comma richiamate, se giudicati idonei ed utilmente iscritti in quadro di avanzamento, conseguono la promozione al grado superiore con anzianità al 31 dicembre dell'anno in cui risultano utilmente collocati nel citato quadro di avanzamento. La loro conseguente iscrizione a ruolo avviene sulla base dell'anzianità di grado precedentemente rivestita.

Articolo 67

Art. 67. Passaggio al nuovo sistema di avanzamento.

  1. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nel periodo dal 2 giugno al 31 agosto 1995. Sono, altresì, determinate al 31 dicembre 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi gli appartenenti ai ruoli sottufficiali di cui al presente decreto che hanno maturato i requisiti previsti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto nel periodo dal 1º settembre al 31 dicembre 1995.   2. I sottufficiali esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie determinate al 31 agosto 1995 di cui al precedente comma, al venir meno delle cause impeditive, purchè mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni del presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalla predetta legge e, nell'avanzamento, prenderanno posto, se idonei, nella graduatoria di merito dei parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi saranno promossi con le modalità previste dalle disposizioni precedentemente in vigore. Successivamente saranno inquadrati secondo le disposizioni, con le modalità e con il riconoscimento degli eventuali ulteriori avanzamenti cui avranno titolo ai sensi delle disposizioni del presente decreto.   3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano nei confronti dei sottufficiali:     a) la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della predetta legge 10 maggio 1983, n. 212;     b) la cui promozione sia stata sospesa ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088 e successive modificazioni;     c) la cui nomina a <<cariche speciali>> sia stata sospesa ai sensi delle disposizioni richiamate nella lettera b).   4. A coloro che rivestono il grado di maresciallo maggiore della Guardia di finanza, che, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, sono stati iscritti nell'elenco ivi menzionato e nei cui confronti, a tutto il 1º settembre 1995, in virtù di mancanza di vacanze nel contingente di nomina a <<cariche speciali>> da conferire agli appartenenti al ruolo sottufficiali di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, non sia stata ancora conferita la predetta nomina, è attribuita, prima dell'effettuazione del predetto inquadramento di cui all'art. 65, la nomina a <<cariche speciali>> con decorrenza 1º settembre 1995, anche in deroga alle disposizioni abrogative contenute nel presente decreto.

Articolo 68

Art. 68. Riammissione in servizio.

  1. I sottufficiali e il personale appartenente al ruolo <<appuntati e finanzieri>> della Guardia di finanza