
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201
(in Suppl. ordinario n. 61, alla Gazz. Uff. n. 122, del 27
maggio)
Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo
forestale dello Stato.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione; Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art.
3; Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130; Acquisiti i pareri delle
organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative
sul piano nazionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994; Acquisito il parere
delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 9 maggio 1995; Sulla proposta del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, del tesoro e dell'interno;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Istituzione dei ruoli.
1. Nell'ambito delle dotazioni organiche
del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia
sono istituiti i seguenti ruoli, sottordinati rispettivamente l'uno all'altro e
tutti a quelli degli ufficiali: a) ruolo degli agenti
ed assistenti; b)
ruolo dei sovrintendenti; c) ruolo degli
ispettori. 2. Nella tabella A
allegata al presente decreto legislativo sono determinate le dotazioni organiche
dei ruoli indicati al comma 1, nonchè l'equiparazione tra le qualifiche degli
appartenenti al Corpo forestale dello Stato con quelle della Polizia di
Stato. 3. Detti ruoli
sostituiscono il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo
Forestale dello Stato, come stabilito dalla tabella A allegata alla legge 7
giugno 1990, n 149. 4. La
Scuola allievi sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale assume la
denominazione di Scuola del Corpo forestale dello Stato.
Art. 2. Ruolo degli agenti e
degli assistenti.
1. Il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo Forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate
quattro qualifiche:
agente, allievo agente; agente scelto; assistente; assistente capo.
Art. 3. Funzioni del personale
appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti.
1. Al personale appartenente al ruolo
degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di
pubblica sicurezza ed agente di polizia giudiziaria. 2. Detto personale nell'ambito dei
compiti istituzionali svolge, con margine di iniziativa e di discrezionalità
inerenti anche alle qualifiche attribuite, mansioni di attuazione di specifiche
istruzioni impartite, provvedendo alle attività accessorie necessarie
all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di
apparecchiature complesse di uso semplice. Gli assistenti ed assistenti capo, in
relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale, possono
espletare compiti di addestramento.
Articolo 4
Art. 4.
Nomina ad allievo agente.
1. L'assunzione degli agenti del Corpo
forestale dello Stato avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame al
quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano: a) età non inferiore
agli anni 16 e non superiore agli anni 30. Non si applicano le disposizioni di
legge relative all'aumento di limiti di età per l'ammissione ai pubblici
impieghi; b)
idoneità fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'art. 1, commi 2 e 4
della legge 7 giugno 1990, n. 149; c) titolo di studio di
scuola dell'obbligo;
d) qualità morali e di carattere come previsto dall'art. 26 della legge
1º febbraio 1989, n. 53;
e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici
concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Non sono ammessi al concorso
coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi di polizia o
destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per
delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione e gli
obiettori di coscienza. 3.
L'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i relativi
punteggi, nonchè il programma e la determinazione della prova d'esame e delle
modalità di svolgimento di questa sono fissati nel bando di concorso. 4. I vincitori del concorso sono
nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato. 5. Gli allievi agenti frequentano
presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato un corso di istruzione
professionale per il conseguimento della specializzazione necessaria all'impiego
con particolare riguardo alle attività antincendio, di protezione civile, di
controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale, con
l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. La durata, i programmi, le modalità
di svolgimento del corso nonchè quelle degli esami finali sono fissate con
decreto ministeriale. 6. Gli
allievi agenti che abbiano superato gli esami di fine corso sono nominati agenti
del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di graduatoria finale e
prestano giuramento.
Articolo 5
Art. 5.
Dimissioni dal corso per la nomina ad agente.
1. Sono dimessi dal corso gli allievi
agenti che: a)
dichiarano di rinunciare al corso; b) sono stati per
qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche se non
continuativi. 2. Nell'ipotesi
di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o
da malattia contratta per motivi di servizio, il personale è ammesso a
partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità
psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia
riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura. Gli allievi agenti di
sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da
maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di
assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri. 3. Sono espulsi dal
corso gli allievi agenti responsabili di mancanze punibili con sanzioni
disciplinari più gravi della censura. 4. I provvedimenti di dimissione e
di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della
Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, su proposta del
direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni
rapporto con l'amministrazione.
Articolo 6
Art. 6.
Promozioni.
1. Nell'ambito del ruolo degli agenti e
degli assistenti la promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi coloro che
alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio
nella qualifica inferiore. 2.
Il servizio prestato come allievo agente è compreso per intero nella qualifica
di agente.
Articolo 7
Art. 7.
Ruolo dei sovrintendenti.
1. Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo
forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate tre qualifiche: vice
sovrintendente;
sovrintendente;
sovrintendente capo.
Articolo 8
Art. 8.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti.
1. Al personale del ruolo dei
sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed
ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Detto personale, nell'ambito dei compiti istituzionali, svolge anche
in collaborazione con personale delle qualifiche superiori attività istruttoria
nel contesto di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate con
ricorso a margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle
qualifiche attribuite, con mansioni progressive di coordinamento di personale
con qualifica inferiore o di direzione di piccole unità operative, nonchè di
sostituzione del superiore gerarchico in caso di assenza o di impedimento;
provvede alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie
mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature e sistemi di uso
complesso. Il personale del ruolo dei sovrintendenti in relazione alla
professionalità posseduta svolge anche compiti di addestramento.
Articolo 9
Art. 9.
Nomina a vice sovrintendente.
1. La nomina a vice sovrintendente si
consegue: a) nel
limite del trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun
anno, mediante concorso interno teorico-pratico e superamento di un successivo
corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale, di durata non
inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli
assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni
di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni
disciplinari più gravi della censura; b) nel limite del
settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno,
mediante superamento di apposito corso di formazione tecnico-professionale di
durata non inferiore a tre mesi al quale sono ammessi, a domanda, previa
selezione consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti
ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, gli assistenti
capo che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica i quali,
nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi
della censura o abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a
<<buono con punti otto>>. 2. I posti disponibili per i
concorrenti di cui al comma 1, lettera a), rimasti scoperti sono portati in
aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera b). 3. L'individuazione delle
categorie dei titoli di servizio, le modalità di svolgimento del concorso di cui
al comma 1, lettera a), compresa la determinazione della prova di esame e la
composizione della commissione esaminatrice, nonchè per le finalità anche di cui
all'art. 4, comma 5, i programmi e le modalità di svolgimento del corso di cui
alle lettere a) e b), e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono
fissati con decreto ministeriale.
4. La nomina a vice sovrintendente è conferita secondo l'ordine di
graduatoria risultante dagli esami di fine corso.
Articolo 10
Art.
10. Dimissioni dal corso.
1. é dimesso dal corso di cui all'art. 9
il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso; b) è stato per
qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non
continuativi. 2. Nell'ipotesi
di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o
da malattia contratta per motivi di servizio il personale è ammesso a
partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità
psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia
riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura. Il personale di sesso
femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1, lettera b), è stata
determinata da maternità è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai
periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle
lavoratrici madri. 3. é
espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni
disciplinari più gravi della censura. 4. I provvedimenti di dimissione e
di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della
Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche su proposta del
direttore della scuola. 5. Il
personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle
esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene
promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli
idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa
graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a
compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita
senza detrazione di anzianità, è restituito al servizio d'istituto ed è ammesso,
a domanda, alla frequenza del corso successivo purchè continui a possedere i
requisiti previsti. é dimesso dal corso il personale che non supera gli esami
finali dopo aver ripetuto il corso.
Articolo 11
Art.
11. Promozione a sovrintendente.
1. La promozione a sovrintendente si
consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono
ammessi i vice sovrintendenti con sette anni di effettivo servizio nella
qualifica.
Articolo 12
Art.
12. Promozione a sovrintendente capo.
1. La promozione alla qualifica di
sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito
comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti con sette anni di effettivo
servizio nella qualifica.
Articolo 13
Art.
13. Ruolo degli ispettori.
1. Il ruolo degli ispettori del Corpo
forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate quattro
qualifiche: vice
ispettore;
ispettore;
ispettore capo;
ispettore superiore.
Articolo 14
Art.
14. Funzioni del personale del ruolo degli ispettori.
1. Al personale del ruolo degli
ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed
ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Detto personale, nell'ambito di compiti istituzionali, può essere
preposto ad unità organiche operative ed organizzative con margini di iniziativa
e discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, coordina e promuove
l'attività di qualifiche inferiori con l'emanazione di programmi ed istruzioni
specifiche per l'individuazione di obiettivi qualitativi, quantitativi e
temporali da conseguire con piena responsabilità dell'attività svolta; collabora
alla predisposizione di programmi relativi al servizio concorrendo
all'attuazione dei medesimi nonchè alla predisposizione di atti e provvedimenti
di competenza degli ufficiali sostituendoli in caso di assenza o impedimento
nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvede ove
occorra alle attività necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con
l'utilizzazione anche di apparecchiature specializzate e sistemi autonomi
gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate. Il
personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità
posseduta, compiti di formazione e di istruzione.
Articolo 15
Art.
15. Nomina a vice ispettore.
1. La nomina alla qualifica iniziale del
ruolo degli ispettori si consegue: a) nel limite del
cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami
seguito da un corso di formazione e specializzazione di otto mesi. Un sesto dei
posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del
prescritto titolo di studio; b) nel limite del
cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli
di servizio ed esame consistente in una prova scritta e in un colloquio,
riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di
polizia in possesso, alla data di pubblicazione del bando che indice il
concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e di diploma di
istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Un terzo dei posti è
riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del
titolo di studio. 2. I posti
riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine
della graduatoria di merito.
3. Non può partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b),
nè usufruire della riserva di cui alla lettera a) il personale che abbia
riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari o un giudizio complessivo
inferiore a <<buono con punti otto>>.
Articolo 16
Art.
16. Concorso pubblico.
1. Al concorso pubblico di cui all'art.
15, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani che
abbiano: a) età
non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40. Non si applicano le
disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai
pubblici impieghi;
b) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; c) gli altri requisiti
previsti dall'art. 4, commi 1 e 2; d) per gli
appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti si
applicano le disposizioni di cui all'art. 52, secondo comma della legge 1º
aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'art. 4, comma 4 del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
1987, n. 472. 2. Gli esami
del concorso pubblico consistono in una prova scritta ed in un colloquio. 3. La prova d'esame è preceduta da
una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui
superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al
concorso. Le modalità di svolgimento di tale prova, nonchè la composizione della
commissione esaminatrice sono fissate con decreto ministeriale.
Articolo 17
Art.
17. Concorso interno.
1. Le modalità del concorso interno, le
categorie di titoli da ammettere a valutazione, i relativi punteggi, le materie
oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, sono
stabilite con decreto ministeriale.
2. I vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione e
specializzazione tecnico-professionale della durata di sei mesi. I programmi, le
modalità di svolgimento del corso per le finalità anche di cui all'art. 4, comma
5, e degli esami finali, nonchè la composizione della commissione esaminatrice
sono fissati con decreto ministeriale. 3. Il corso semestrale di cui al
comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che non abbiano superato
gli esami finali del corso sono restituiti al servizio d'istituto e ammessi alla
frequenza del corso successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i
sessanta giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.
10. 6. Il personale già
appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva
la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
Articolo 18
Art.
18. Corso per la nomina a vice ispettore in prova.
1. I vincitori del concorso di cui
all'art. 15, comma 1, lettera a), sono nominati allievi vice ispettori e ammessi
a frequentare il prescritto corso di formazione e specializzazione
tecnico-professionale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione
attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono
particolare qualificazione. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo
forestale dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto
dell'ammissione. 2. Gli
allievi vice ispettori durante i primi cinque mesi di corso non possono essere
impiegati in servizio d'istituto; nel periodo successivo possono esserlo
esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore e per
un periodo complessivamente non superiore a un mese. 3. Sono dimessi dal corso gli
allievi vice ispettori che: a) non superano gli
esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio; b) dichiarano di
rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta
giorni anche non consecutivi e di novanta giorni se l'assenza è stata
determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata
contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è
ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua
idoneità. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre i
limiti di cui al comma 2 sia stata determinata da maternità, sono ammessi a
partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti
dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 4. Sono espulsi dal corso gli
allievi vice ispettori responsabili di mancanze punibili con sanzioni
disciplinari più gravi della censura. 5. I provvedimenti di dimissione e
di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della
Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche su proposta del
direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni
rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente
dai ruoli del Corpo forestale dello Stato. 6. Gli allievi vice ispettori, che
abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio e superato gli esami scritti e
orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova.
Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria
finale. 7. I vice ispettori
in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale,
ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei
mesi.
Articolo 19
Art.
19. Promozione a ispettore.
1. La promozione alla qualifica di
ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al
quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto
nella stessa almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di
frequenza del corso.
Articolo 20
Art.
20. Promozione a ispettore capo.
1. La promozione alla qualifica di
ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che
abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
Articolo 21
Art.
21. Promozione alla qualifica di ispettore superiore.
1. L'accesso alla qualifica di ispettore
superiore si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è
ammesso il personale avente un'anzianità di otto anni di effettivo servizio
nella qualifica di ispettore capo; b) per il restante
cinquanta per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio
ed esami riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno,
riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del titolo di studio
previsto dall'art. 15, lettera b).
2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1º gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui
alla lettera a) precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non
coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla
lettera a). 3. Le modalità di
svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la
determinazione delle prove di esame e la composizione della Commissione
esaminatrice, sono fissate con decreto ministeriale.
Articolo 22
Art.
22. Promozione per merito straordinario.
1. La promozione alla qualifica
superiore può essere conferita anche per merito straordinario al personale dei
ruoli di cui all'art. 1, ad eccezione dei sovrintendenti capo ed ispettori
superiori, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia compiuto
operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale
capacità, o abbia corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e
l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene
adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbia conseguito
eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai propri compiti, dando
particolare prestigio al Corpo forestale dello Stato. 2. Al personale con la qualifica
di sovrintendente capo e ispettore superiore, che si trovi nelle condizioni
previste dal comma 1, sono attribuiti tre scatti stipendiali.
Articolo 23
Art.
23. Decorrenza delle promozioni per merito straordinario.
1. Le promozioni di cui all'art. 22
decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in
soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie. 2. Le promozioni per merito
straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel
corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione,
con la decorrenza prevista dal comma 1. 3. La proposta di promozione per
merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti,
dal direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane
e idriche. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere del Consiglio
d'amministrazione del Corpo forestale dello Stato. 4. Un'ulteriore promozione per
merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre
anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni
previste dai precedenti articoli, al personale interessato sono attribuiti tre
scatti stipendiali.
Articolo 24
Art.
24. Disposizioni diverse.
1. Tutte le disposizioni legislative
vigenti che si riferiscono al ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo
forestale dello Stato si intendono riferite ai ruoli di cui all'art. 1 del
presente decreto, ove compatibili e non diversamente stabilito.
Articolo 25
Art.
25. Istituzione dei ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica,
tecnico-strumentale ed amministrativa.
1. Nell'ambito delle dotazioni organiche
del personale del Corpo forestale dello Stato sono istituiti i seguenti ruoli
del personale che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed
amministrativa per le esigenze organizzative ed operative del Corpo,
intrinsecamente coordinate a quelle dell'altro personale con qualifica di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sottordinati rispettivamente l'uno
all'altro e tutti a quelli degli ufficiali: a) ruolo degli aiuto
operatori; b)
ruolo degli operatori e dei collaboratori; c) ruolo dei
revisori; d)
ruolo dei periti. 2. Nella
tabella B allegata al presente decreto, sono determinate le dotazioni organiche
dei ruoli indicati al comma 1, nonchè l'equiparazione tra le qualifiche degli
appartenenti al Corpo forestale dello Stato con quelle della Polizia di
Stato. 3. Sono soppresse per
il personale del Corpo forestale dello Stato senza qualifiche di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza le dotazioni organiche di seconda, terza,
quarta, quinta e sesta qualifica funzionale e dei relativi profili professionali
nonchè il contingente di qualifica dei corrispondenti profili professionali
della dotazione organica della settima qualifica funzionale, individuati nella
tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
novembre 1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
33 dell'8 febbraio 1991 - Serie generale. 4. Ogni qualifica di ciascuno dei
ruoli di cui al comma 1 comprende più profili professionali fondati sulla
tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in
relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di
autonomia che comporta ed ai requisiti di accesso. Alla loro identificazione si
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto ministeriale d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
Articolo 26
Art.
26. Ruolo degli aiuto operatori.
1. Il ruolo degli aiuto operatori del
Corpo forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate due
qualifiche: vice
aiuto operatore;
aiuto operatore.
Articolo 27
Art.
27. Mansioni del personale appartenente al ruolo degli aiuto operatori.
1. Il personale appartenente al ruolo
degli aiuto operatori svolge attività semplici con conoscenze elementari
tecnico-strumentale non specialistiche. Allo stesso può essere richiesta anche
l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchi di uso semplice o complessi
nell'ambito di procedure predeterminate.
Articolo 28
Art.
28. Nomina a vice aiuto operatore.
1. La nomina alla qualifica di vice
aiuto operatore si consegue mediante concorso pubblico per esami al quale sono
ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano: a) titolo di studio
della scuola dell'obbligo; b) qualità morali e di
carattere come previsto dall'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53; c) gli altri requisiti
generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi. 2. Non sono ammessi
al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 3. Il numero dei posti conferibili
per ciascun profilo professionale, la determinazione e le modalità di
svolgimento delle prove d'esame ed i programmi sono stabiliti nel bando di
concorso. 4. Le prove degli
esami sono precedute da una prova preliminare a carattere generale mediante
idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso. Le modalità di svolgimento di tale prova
sono disciplinate nel bando di concorso. 5. Al termine del concorso sono
compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel
bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun
profilo sono dichiarati vincitori ed inseriti, ai fini della determinazione del
posto di ruolo, in un'unica graduatoria di merito finale. 6. I vincitori sono nominati vice
aiuto operatore in prova, ed al superamento del periodo di prova sono nominati
vice aiuto operatori, a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Articolo 29
Art.
29. Promozione alla qualifica di aiuto operatore.
1. La promozione ad aiuto operatore si
consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono
ammessi i vice aiuto operatori con quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica alla data dello scrutinio.
Articolo 30
Art.
30. Ruolo degli operatori e dei collaboratori.
1. Il ruolo degli operatori e dei
collaboratori del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle
sottospecificate quattro qualifiche: operatore; operatore scelto; collaboratore; collaboratore capo.
Articolo 31
Art.
31. Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e dei
collaboratori.
1. Il personale appartenente al ruolo
degli operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche di natura
tecnico-strumentale con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati
nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono
caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale
esposizione a rischi specifici.
2. I collaboratori ed i collaboratori capo possono, in relazione alla
professionalità posseduta, svolgere compiti di addestramento del personale
sottordinato ed avere responsabilità di guida e di controllo di altre persone.
Articolo 32
Art.
32. Nomina ad operatore.
1. La nomina alla qualifica di operatore
si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi i
cittadini italiani che abbiano i requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art.
28. 2. Il trenta per cento
dei posti messi a concorso riservato al personale appartenente al ruolo degli
aiuto operatori che abbia compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo
alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia in possesso dei requisiti
richiesti. 3. I posti
riservati e non coperti sono conferiti agli altri concorrenti secondo la
graduatoria di merito. 4. Il
numero dei posti conferibili per ciascun profilo professionale, la
determinazione e le modalità di svolgimento delle prove d'esame ed i programmi
sono stabiliti nel bando di concorso. 5. Le prove degli esami sono
precedute da una prova preliminare come previsto dall'art. 28, comma 4. 6. Al termine del concorso sono
compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel
bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun
profilo sono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria di merito
finale. 7. I vincitori del
concorso sono nominati allievi operatori e sono destinati a frequentare un corso
di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi. 8. Le modalità di svolgimento del
corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso
sono fissate con decreto ministeriale. 9. Per le dimissioni ed espulsione
dal corso si applica l'art. 10.
10. Con le stesse modalità di cui al comma 6 è compilata la graduatoria
finale del corso, il cui ordine viene recepito nel provvedimento di nomina. 11. Gli allievi operatori che
superano gli esami di fine corso sono nominati operatori in prova e, al
superamento del periodo di prova, sono nominati operatori a norma dell'art. 10
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 12. Il personale di cui al comma 2
che non supera l'esame di fine corso o il periodo di prova viene reintegrato nel
ruolo di provenienza conservandone la qualifica, l'anzianità ed il posto.
Articolo 33
Art.
33. Promozione ad operatore scelto, collaboratore e collaboratore capo.
1. Nell'ambito del ruolo degli operatori
e dei collaboratori la promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi coloro che
alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio
nella qualifica inferiore.
Articolo 34
Art.
34. Ruolo dei revisori.
1. Il ruolo dei revisori del Corpo
forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate tre qualifiche: vice revisore; revisore; revisore capo.
Articolo 35
Art.
35. Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori.
1. Il personale appartenente al ruolo
dei revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza specialistica e particolare
perizia nel settore al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e
strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito
delle direttive di massima ricevute.
2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore di impiego,
attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con
responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori
gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza. 3. Al personale della qualifica di
revisore capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti
incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed
essere attribuiti compiti di addestramento del personale sottordinato.
Articolo 36
Art.
36. Nomina a vice revisore.
1. La nomina a vice revisore si
consegue: a) nel
limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni
anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso
di formazione professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al concorso
sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori
provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui è bandito il
concorso, che abbiano compiuto, alla stessa data, almeno quattro anni di
effettivo servizio e non abbiano riportato, nei due anni precedenti, sanzioni
disciplinari più gravi della censura. Il trenta per cento dei posti è riservato
al personale con qualifica di collaboratore capo; b) nel limite del
restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per
esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione
professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al concorso possono
partecipare i cittadini italiani in possesso, oltre che dei requisiti di cui
all'art. 28, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, di un diploma di istruzione
professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o,
comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero di un diploma o di un attestato di
qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno
triennale nell'ambito della formazione professionale. Il dieci per cento dei
posti disponibili è riservato al personale del ruolo degli operatori e
collaboratori in possesso del prescritto titolo di studio. 2. Le modalità di svolgimento del
concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione delle
categorie di titoli nonchè i programmi e le modalità di svolgimento del corso di
cui al comma 1, lettere a) e b), in relazione alla specificità delle mansioni
previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con
decreto ministeriale. 3. Le
prove degli esami di cui alla lettera b) sono precedute da una prova preliminare
a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce
requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalità
di svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di concorso. 4. Con il bando dei concorsi di
cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in
contingenti di ciascun profilo professionale, e per il solo concorso di cui alla
lettera a), si procede, altresì, alla definizione, anche, per categorie
omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli
operatori e collaboratori e quelli relativi ai posti messi a concorso. 5. Al termine dei concorsi di cui
al comma 1 sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali
individuati nel bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di
merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica
graduatoria di merito finale.
6. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a),
rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il
personale di cui alla lettera b).
7. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice revisori e
destinati a frequentare un corso di formazione professionale di durata non
inferiore a dodici mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato
le prove conclusive sono nominati vice revisori in prova, a norma dell'art. 10
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 8. Il personale del Corpo
forestale dello Stato che non supera il corso viene reintegrato nel ruolo di
provenienza conservandone la qualifica, l'anzianità ed il posto ed è ammesso a
domanda, alla frequenza del corso successivo purchè continui a possedere i
requisiti richiesti. é dimesso dal corso il personale che non supera gli esami
finali dopo aver ripetuto il corso.
9. Con le stesse modalità di cui al comma 5 è compilata la graduatoria
finale del corso, il cui ordine viene recepito nel provvedimento di nomina. 10. Per le dimissioni ed
espulsione dal corso si applica l'art. 10. 11. Il personale del Corpo
forestale dello Stato che partecipa ai concorsi di cui al comma 1 che non supera
il periodo di prova viene reintegrato nel ruolo di provenienza conservandone la
qualifica, l'anzianità ed il posto di ruolo.
Articolo 37
Art.
37. Promozione alla qualifica di revisore e revisore capo.
1. Nell'ambito del ruolo dei revisori la
promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi coloro che alla data
dello scrutinio abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella
qualifica inferiore.
Articolo 38
Art.
38. Mobilità nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli aiuto
operatori, degli operatori e collaboratori dei revisori.
1. é in facoltà dell'Amministrazione
disporre, in relazione alle esigenze di servizio, che il personale appartenente
ai ruoli degli aiuto operatori, degli operatori e collaboratori, e dei revisori,
frequenti corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri
profili professionali previsti per la qualifica del ruolo di appartenenza. 2. I programmi, le modalità di
svolgimento e la durata dei corsi di qualificazione sono fissati con decreto
ministeriale.
Articolo 39
Art.
39. Ruolo dei periti.
1. Il ruolo dei periti del Corpo
forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate quattro
qualifiche: vice
perito;
perito;
perito capo;
perito superiore.
Articolo 40
Art.
40. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti.
1. Il personale del ruolo dei periti
svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di
procedure tecnico-scientifiche ed amministrativo-contabili, anche complesse e
collabora all'attività istruttoria e di studio. Ha conoscenza del funzionamento
e dell'uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per
l'elaborazione automatica dei dati ed il trattamento dei testi. 2. Nell'ambito di direttive di
massima ha autonomia operativa e responsabilità diretta connesse sia alla
predisposizione ed attuazione delle attività che alla elaborazione degli atti
relativi ai compiti affidatigli.
3. Può essere preposto ad unità operative coordinando l'attività di più
persone con piena responsabilità per l'attività svolta e per i risultati
conseguiti. Può inoltre svolgere, in relazione alla professionalità posseduta,
compiti di formazione ed istruzione del personale. 4. Ai periti superiori, oltre ai
compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata
preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di
elevato contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in
studi, esperimenti ed altre attività richiedenti qualificata preparazione
professionale. 5. Nell'ambito
del ruolo dei periti, il personale appartenente alle qualifiche di vice perito,
perito e perito capo in caso di impedimento o di assenza può sostituire il
superiore gerarchico.
Articolo 41
Art.
41. Nomina a vice perito.
1. La nomina a vice perito si
consegue: a) nel
limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico
per esami e superamento di un successivo corso di formazione professionale; b) per il restante
cinquanta per cento mediante concorso interno per titoli ed esami.
Articolo 42
Art.
42. Concorso pubblico per la nomina a vice perito.
1. Al concorso di cui all'art. 41, comma
1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso oltre che
dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi di cui
all'art. 28, lettere b) e c), del titolo di studio di istruzione secondaria di
secondo grado, nonchè, ove sia previsto, dell'abilitazione all'esercizio
dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre. 2. Gli appartenenti al ruolo dei
revisori possono partecipare al concorso con riserva di un sesto dei posti
purchè in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione di cui al comma
1. 3. Il concorso è
articolato in una prova scritta ed un colloquio che vertono sulle materie
attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti
ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni
previste dall'art. 40. 4. Gli
specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè
l'abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che
devono possedere i candidati, il numero dei posti da mettere a concorso per
ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso. 5. Al termine delle prove d'esame
sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti
dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di
merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e sono inseriti
in un'unica graduatoria di merito finale. 6. I posti riservati non coperti
sono conferiti agli altri concorrenti secondo la graduatoria di merito.
Articolo 43
Art.
43. Concorso interno per la nomina a vice perito.
1. Il concorso interno per titoli di
servizio ed esami di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), consiste in una prova
scritta ed in un colloquio ed è riservato al personale del ruolo dei revisori
provenienti da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre, in
possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di
servizio non inferiore a tre anni, del titolo di studio di istruzione secondaria
di secondo grado e che nell'ultimo biennio non abbia riportato una sanzione
disciplinare più grave della censura e non abbia conseguito un giudizio
complessivo inferiore a buono.
2. Il bando di concorso deve contenere oltre alle modalità, le materie
oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, ed i
relativi punteggi, la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle
disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale, nonchè
la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili
professionali del ruolo dei revisori e quelli relativi ai posti messi a
concorso. 3. Al termine del
concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali
previsti dal bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di
merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono
inseriti in un'unica graduatoria di merito finale.
Articolo 44
Art.
44. Corso di formazione.
1. I vincitori dei concorsi di cui
all'art. 41 sono nominati allievi vice periti con esclusione del personale del
Corpo forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita e avviati a
frequentare un corso della durata di almeno dodici mesi, preordinato alla
formazione professionale. 2.
Le modalità di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e
quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto ministeriale. 3. I frequentatori del corso che
abbiano superato gli esami di fine corso, sono nominati vice periti in prova
secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria è formata
con le modalità previste per la graduatoria del concorso. Al superamento del
periodo di prova sono nominati vice periti a norma dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. Per le dimissioni ed espulsione
dal corso si applica l'art. 17.
5. Al personale del Corpo forestale dello Stato che partecipa ai concorsi
di cui all'art. 41, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 ed 11
dell'art. 36. Lo stesso può ripetere il corso di cui al comma 1 per una sola
volta.
Articolo 45
Art.
45. Promozione alla qualifica di perito.
1. La promozione alla qualifica di
perito si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al
quale sono ammessi i vice periti che abbiano compiuti almeno due anni di
effettivo servizio nella qualifica oltre al periodo di frequenza del corso di
cui all'art. 44.
Articolo 46
Art.
46. Promozione alla qualifica di perito capo.
1. La promozione alla qualifica di
perito capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale è ammesso il personale con qualifica di perito che abbia
compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
Articolo 47
Art.
47. Promozione alla qualifica di perito superiore.
1. Le promozioni alla qualifica di
perito superiore sono conferite nei limiti dei posti disponibili nei contingenti
di ciascun profilo professionale. 2. L'accesso alla qualifica di perito
superiore si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è
ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio
nella qualifica di perito capo; b) per il restante
cinquanta per cento dei posti, mediante concorso per titoli di servizio ed esame
riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste
la qualifica di perito capo.
3. Allo scrutinio ed al concorso di cui al comma 2, lettere a) e b), sono
ammessi gli appartenenti al profilo professionale sottordinato a quello nel
quale si sono verificate le vacanze, in possesso del titolo di studio di
istruzione secondaria di secondo grado e, ove sia previsto, dell'abilitazione
all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si
concorre. 4. La promozione
decorre, a tutti gli effetti, dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a)
precede, nel ruolo, quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante
concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a). 5. Le modalità di svolgimento del
concorso di cui al comma 1, lettera b), la determinazione delle prove d'esame ed
i programmi sono fissati con decreto ministeriale.
Articolo 48
Art.
48. Rapporto informativo e giudizio complessivo.
1. Con decreto ministeriale, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, si
provvede, per il personale di cui all'art. 25, alla determinazione e modalità di
compilazione del rapporto informativo e giudizio complessivo da armonizzarsi,
con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 36 e 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 2. Al personale di cui all'art. 2,
non si applica il primo comma dell'art. 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Articolo 49
Art.
49. Trattamento economico.
1. Al personale dei ruoli del Corpo
forestale dello Stato di cui al presente decreto legislativo spetta, dal 1º
settembre 1995, oltre l'indennità mensile pensionabile, lo stipendio dei livelli
retributivi con gli scatti stipendiali come stabilito dall'art. 43-bis della
legge 1º aprile 1981, n. 121, sulla base della equiparazione di cui alle tabelle
A e B. Agli allievi dei corsi di cui agli articoli 4, 18, 32, 36 e 44 compete il
trattamento economico previsto per gli allievi dei corsi della polizia di Stato
in analoga situazione di stato.
Articolo 50
Art.
50. Disposizioni diverse.
1. Nei confronti degli appartenenti ai
ruoli del Corpo forestale dello Stato vincitori dei concorsi pubblici previsti
dal presente decreto si applica, per il periodo di frequenza dei corrispondenti
corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
Articolo 51
Art.
51. Inquadramento nel ruolo degli agenti ed assistenti.
1. Il personale che al 1º settembre 1995
riveste la qualifica di allievo guardia, guardia, guardia scelta, appuntato e
appuntato scelto del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo
forestale dello Stato privo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria
è inquadrato secondo l'ordine di ruolo, con le anzianità di qualifica e di
servizio possedute, rispettivamente in quella di allievo agente, agente, agente
scelto, assistente e assistente capo del ruolo degli agenti ed assistenti del
Corpo forestale dello Stato.
Articolo 52
Art.
52. Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti.
1. Gli appuntati scelti in possesso
della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1º settembre
1995, che abbiano oltre ventinove anni di effettivo servizio, sono inquadrati
nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti del Corpo
forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo. 2. Gli appuntati scelti in
possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1º
settembre 1995, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio sono
inquadrati nella qualifica di sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del
Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo. 3. Gli appuntati scelti in
possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1º
settembre 1995, non compresi fra quelli di cui ai commi 1 e 2, sono inquadrati
nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo
forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo. 4. Gli assistenti capo di cui
all'art. 51 saranno inquadrati, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3,
previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un
mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con decreto ministeriale. Al
termine del predetto corso, il personale idoneo consegue la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1º settembre 1995. Gli
assistenti capo che non partecipano al corso o non lo superano permangono nel
ruolo di appartenenza. 5. Il
personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini
della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima
prevista per l'inquadramento. Lo stesso personale, per l'ammissione agli
scrutini di cui agli articoli 11 e 12 beneficia, per una sola volta, di una
riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale
ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 6. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto è soppresso il conferimento della
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'art. 3, comma 16, del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre
1987, n. 472, e all'art. 23, comma 5, della legge 1º febbraio 1989, n. 53.
Articolo 53
Art.
53. Inquadramento nel ruolo degli ispettori.
1. Il personale che al 1º settembre 1995
riveste la qualifica di vice brigadiere e brigadiere del previgente ruolo dei
sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato è inquadrato anche in
soprannumero, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di vice ispettore del
ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato conservando, se più
favorevole, il trattamento economico in godimento. 2. Il personale di cui al comma 1,
ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di
ispettore, conserva l'anzianità posseduta da vice brigadiere e brigadiere per un
massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla
qualifica di ispettore capo, la permanenza richiesta nella qualifica di
ispettore è ridotta di due anni.
3. I marescialli, in servizio alla data del 1º settembre 1995, sono
inquadrati anche in soprannumero secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità di
qualifica in quella di ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale
dello Stato. 4. Al personale
di cui al comma 3, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla
qualifica di ispettore capo, la permanenza nella qualifica di ispettore è
ridotta di quattro anni. 5.
Il personale che al 1º settembre 1995 riveste la qualifica di maresciallo
maggiore del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale
dello Stato è inquadrato anche in soprannumero secondo l'ordine di ruolo nella
qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello
Stato, conservando l'anzianità di qualifica. 6. Per un periodo di quattro anni
per il personale di cui al comma 5 per l'accesso alla qualifica di ispettore
superiore la permanenza nella qualifica di ispettore capo, ai fini
dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo di cui all'art. 21, comma
1 lettera a), è ridotta di quattro anni ed il concorso previsto dalla successiva
lettera b) è sostituito da selezione alla quale è ammesso lo stesso personale
che ne faccia domanda. 7. Con
decreto ministeriale sono fissati i criteri di selezione, tenuto conto dei
precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonchè la
composizione della commissione che procederà alla selezione. 8. Alla selezione di cui al comma
7 può partecipare il personale indicato al comma 6 che, nei tre anni precedenti,
non abbia riportato sanzioni disciplinari o abbia riportato un giudizio
complessivo non inferiore a <<buono con punti otto>>. 9. Il personale che al 1º
settembre 1995 riveste la qualifica di maresciallo maggiore scelto del
previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato è
inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore superiore
del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, con l'anzianità di
qualifica posseduta. 10. I
vincitori del concorso in atto per la nomina alla previgente qualifica di vice
brigadiere del Corpo forestale dello Stato sono inquadrati anche in
soprannumero, dalla data di approvazione della graduatoria degli esami di fine
corso, secondo le modalità di cui al comma 1, dando facoltà agli stessi, se
destinatari dell'inquadramento previsto dall'art. 52, di optare all'atto della
comunicazione del superamento del concorso per l'inquadramento previsto
dall'articolo stesso.
Articolo 54
Art.
54. Inquadramento nel ruolo degli aiuto operatori.
1. Il personale che al 1º settembre 1995
appartiene ad un profilo professionale di quarta qualifica funzionale della
previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, è inquadrato, anche
in soprannumero, sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta, nella qualifica
di vice aiuto operatore del ruolo degli aiuto operatori del Corpo forestale
dello Stato e, se in possesso di una anzianità di qualifica funzionale di
quattro anni, in quella di aiuto operatore dello stesso ruolo. 2. Il personale che al 1º
settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di terza qualifica
funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, è
inquadrato, anche in soprannumero, sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta,
dopo il personale di cui al comma 1, nella qualifica di vice aiuto operatore del
ruolo degli aiuto operatori del Corpo forestale dello Stato e, se in possesso di
una anzianità di diciassette anni, in quella di aiuto operatore previo
superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese
da effettuarsi con le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale,
al quale sono ammessi anche i vice aiuto operatori di cui al comma 1.
Articolo 55
Art.
55. Inquadramento nel ruolo degli operatori e collaboratori.
1. Il personale che al 1º settembre 1995
appartiene ad un profilo professionale di quinta qualifica funzionale della
previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, è inquadrato nella
qualifica di operatore del ruolo degli operatori e collaboratori del Corpo
forestale dello Stato e, se in possesso di un'anzianità nella qualifica
funzionale di cinque, dieci e quindici anni, rispettivamente in quella di
operatore scelto, collaboratore e collaboratore capo dello stesso ruolo. 2. Gli aiuto operatori di cui
all'art. 54, comma 1, previo superamento di un corso straordinario di
aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le modalità che saranno
stabilite con decreto ministeriale, saranno inquadrati se in possesso, dalla
data di nomina nel ruolo della previgente carriera, di un'anzianità di
diciassette e ventidue anni rispettivamente nella qualifica di operatore e
operatore scelto del ruolo di cui al comma 1. 3. Per un periodo di quattro anni
gli aiuto operatori di cui all'art. 54, comma 1, al raggiungimento di
diciassette anni di anzianità dalla data di nomina nel ruolo della previgente
carriera, saranno inquadrati nella qualifica di operatore previo superamento del
corso di cui al comma 2. L'inquadramento decorre dal 1º gennaio dell'anno
successivo alla frequenza del corso.
4. Nelle more dell'attuazione dell'art. 25, comma 4, gli inquadramenti di
cui al comma 1 del presente articolo sono disposti in due separati ordini dello
stesso ruolo in relazione alle diversificate professionalità di base, nel
rispetto dell'anzianità di qualifica funzionale e di servizio posseduta nel
ruolo della carriera di provenienza, nonchè alla posizione nello stesso. 5. Il personale inquadrato ai
sensi dei commi 1 e 2, conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica
superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.
Articolo 56
Art.
56. Inquadramento nel ruolo dei revisori.
1. Il personale che al 1º settembre 1995
appartiene ad un profilo professionale di sesta qualifica funzionale della
previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, ad esclusione di
quello di cui all'art. 57, comma 1, è inquadrato nella qualifica di revisore
capo del ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato in relazione
all'anzianità di servizio di sedici anni posseduta in detta qualifica
funzionale. 2. I
collaboratori capo di cui all'art. 55, comma 1, previo superamento di un corso
straordinario di aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le
modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale, saranno inquadrati
nella qualifica di vice revisore e, se in possesso dalla data di nomina nel
ruolo della previgente carriera esecutiva e di operaio specializzato, di una
anzianità di servizio di ventidue e ventinove anni, rispettivamente nella
qualifica di revisore e revisore capo. Gli inquadramenti sono disposti con le
modalità di cui all'art. 55, comma 4. I collaboratori capo che non partecipano
al corso o non lo superano permangono nel ruolo di provenienza. 3. Il personale inquadrato ai
sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla
qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per
l'inquadramento.
Articolo 57
Art.
57. Inquadramento nel ruolo dei periti.
1. Il personale che al 1º settembre 1995
appartiene, in virtù di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo
grado, ad un profilo professionale di sesta qualifica funzionale della
previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, è inquadrato,
nell'attuale ordine, nella qualifica di vice perito del ruolo dei periti del
Corpo forestale dello Stato, conservando l'anzianità di nomina ai fini della
progressione alla qualifica superiore. 2. Il personale che al 1º
settembre 1995 appartiene, in virtù di un titolo di studio di istruzione
secondaria di secondo grado, ad un profilo professionale di settima qualifica
funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, è
inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di perito conservando il
trattamento economico in godimento e perito capo, se in possesso di un'anzianità
di nomina rispettivamente superiore a due e nove anni, e, anche in soprannumero,
in quella di perito superiore se nominato nel ruolo della previgente carriera di
concetto da oltre diciassette anni.
3. Nelle more dell'attuazione dell'art. 25, comma 4, gli inquadramenti di
cui al comma 2 sono disposti in due separati ordini dello stesso ruolo
corrispondenti alle diversificate professionalità di base, nel rispetto
dell'anzianità di qualifica funzionale posseduta e di posizione nella
stessa. 4. Il personale
inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della
progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima
prevista per l'inquadramento.
5. I vincitori del concorso pubblico per esami di assistente
amministrativo del Corpo forestale dello Stato in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono inquadrati, dalla data di nomina, nella
qualifica di vice perito.
Articolo 58
Art.
58. Inquadramenti.
1. Dove non diversamente stabilito gli
inquadramenti previsti dal presente decreto hanno effetto giuridico ed economico
dal 1º settembre 1995. 2.
Dopo la identificazione dei profili professionali di cui all'art. 25, comma 4,
si procederà all'inquadramento del personale nei profili professionali della
qualifica d'inquadramento, disposto in applicazione degli articoli 54, 55, 56 e
57, sulla base della professionalità di provenienza. 3. Fino al riassorbimento del
soprannumero derivante dagli inquadramenti sono lasciati scoperti altrettanti
posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli o nei ruoli sottordinati.
Articolo 59
Art.
59. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni del presente decreto
legislativo si applicano con decorrenza dal 1º settembre 1995.
Articolo 60
Art.
60. Clausola finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione
del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile
1995, n. 130.
Allegato 1
Tabella A
(art. 1, comma 2)
DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DEGLI ISPETTORI, DEI SOVRINTENDENTI,
DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO -
PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA Ruolo degli ispettori Ispettore superiore
475 Ispettore
capo Ispettore
1.115 Vice ispettore
Ruolo dei sovrintendenti
Sovrintendente capo
Sovrintendente
1.440 Vice
sovrintendente Ruolo degli agenti ed assistenti Assistente capo Assistente
4.811 Agente
scelto Agente ed allievo
agente
Allegato 2
TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE
QUALIFICHE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO
FORESTALE DELLO STATO CON QUELLE DEGLI APPARTENENTI ALLA
POLIZIA DI STATO Corpo forestale dello Stato
Polizia di Stato
---
--- Agente
Agente Agente scelto
Agente
scelto Assistente
Assistente Assistente capo
Assistente capo Vice sovrintendente
Vice sovrintendente Sovrintendente
Sovrintendente Sovrintendente capo
Sovrintendente capo Vice ispettore
Vice ispettore Ispettore
Ispettore Ispettore capo
Ispettore capo Ispettore superiore
Ispettore superiore
Allegato 3
Tabella B
(art. 25, comma 2)
DOTAZIONE ORGANICA DEI RUOLI DEL PERSONALE
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE SVOLGE ATTIVITA'
TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA Ruolo dei
periti Perito superiore
60 Perito capo Perito
160 Vice perito Ruolo
dei revisori Revisore
capo Revisore
260 Vice revisore
Ruolo degli operatori dei collaboratori Collaboratore capo Collaboratore
350 Operatore scelto
operatore Ruolo degli aiuto operatori Aiuto operatore Vice aiuto operatore
60
Allegato 4
TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE
QUALIFICHE DEL PERSONALE DEI RUOLI
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE SVOLGE ATTIVITA'
TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA CON QUELLE
DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA Corpo forestale dello
Stato
Polizia di Stato
-----
----- Perito superiore
Perito
tecnico superiore Perito capo
Perito capo tecnico Perito
Perito tecnico Vice perito
Vice perito tecnico Revisore capo
Revisore tecnico capo Revisore
Revisore tecnico Vice revisore
Vice revisore tecnico Collaboratore capo
Collaboratore tecnico capo Collaboratore
Collaboratore tecnico Operatore scelto
Operatore
tecnico scelto Operatore
Operatore tecnico Aiuto operatore
---- Vice aiuto operatore
---- ---------------------
Il trattamento economico del personale del ruolo degli aiuto opera- tori,
in mancanza di corrispondenza, è calcolato per stipendio, sulla base del 4º
livello retributivo del pubblico impiego e, per indennità mensile pensionabile,
sul rapporto proporzionale con il 5º livello retributivo.
Allegato 5
Tabella
B
(art. 25, comma 2) DOTAZIONE ORGANICA DEI
RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE
DELLO STATO CHE SVOLGE ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE
ED AMMINISTRATIVA Ruolo dei periti
Perito superiore
60 Perito capo Perito
160 Vice perito Ruolo
dei revisori Revisore
capo Revisore
260 Vice revisore Ruolo degli
operatori dei collaboratori
Collaboratore capo
Collaboratore
350 Operatore scelto
Operatore Ruolo degli aiuto operatori Aiuto operatore Vice aiuto operatore
60
Allegato 6
TABELLA DI
EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEI RUOLI DEL CORPO
FORESTALE DELLO STATO CHE SVOLGE ATTIVITA'
TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA CON
QUELLE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA Corpo forestale dello Stato
Polizia di Stato
-----
----- Perito superiore
Perito tecnico superiore Perito capo
Perito capo tecnico Perito
Perito tecnico Vice perito
Vice perito tecnico Revisore capo
Revisore tecnico capo Revisore Revisore
tecnico Vice revisore
Vice revisore tecnico Collaboratore capo
Collaboratore tecnico capo Collaboratore
Collaboratore tecnico Operatore scelto
Operatore
tecnico scelto Operatore
Operatore tecnico Aiuto operatore
----- Vice aiuto operatore
----- -------------------
Il trattamento economico del personale del ruolo degli aiuto opera- tori,
in mancanza di corrispondenza, è calcolato per stipendio, sulla base del 4º
livello retributivo del pubblico impiego e, per indennità mensile pensionabile,
sul rapporto proporzionale con il 5º livello retributivo.