
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
POLIZIA DI STATO
RIFORMA DELLE
CARRIERE
PERSONALE NON DIRETTIVO
Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 53
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2001 - Supplemento Ordinario n. 53)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;
Visto l'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare i commi 9 e 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Ritenuto di non poter accogliere la condizione espressa al punto 1 del parere reso dalla competente Commissione della Camera dei Deputati, per esigenze di allineamento con la posizione del corrispondente personale delle altre Forze di polizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N.
197
Art. 1
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. l97, sono appostate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4, e'
inserito il seguente:
4-bis. L'articolo 6 del decreto del Presidente
Della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, costituito dai seguenti:
"Art. 6 (Nomina ad
agente)
1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante
pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta'
stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro
dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e)
qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
2. Al concorso non sono ammessi coloro
che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o
destituiti da pubblici uffici; che hanno riportato condanna a pena detentiva per
delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Sono
fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione
nel ruolo degli agenti della Polizia di Stato del personale assunto ai sensi
dada legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65, della legge 24
dicembre 1993, n. 537,e dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.
78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono
riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I
posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma
sono attribuita agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi
precedenti.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso
di formazione sono nominati allievi agenti di polizia.
5. Possono essere
inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed
ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli
superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti
alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a
causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso
dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al
comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al
coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti,
degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente
invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
7. Con regolamento
Ministro dell'interno, da emanare ai sensi articolo 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e
delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.
Art. 6-bis
(Corsi di formazione per allievi agenti)
1. Gli allievi agenti di
polizia frequentano un corso della durata di dodici mesi di cui nove mesi di
formazione presso le scuole per agenti e tre mesi di applicazione pratica presso
reparti o uffici della Polizia di Stato.
2. Durante il corso di cui al comma
1, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi operativi di
istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi e salvo che
sussistano eccezionali esigenze di ordine pubblico. Gli allievi agenti durante
il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudine per
l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine
dello stesso il direttore della scuola, sentito il comitato direttivo, esprime
il giudizio di idoneita' al servizio di polizia nei confronti degli allievi che
abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono
nominati agenti in prova e avviati all'espletamento di periodo di applicazione
pratica.
3. L'applicazione pratica e' svolta con le modalita' previste dal
regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa gli agenti in prova
conseguiranno la nomina ad agente di polizia, sulla base di una relazione del
funzionario responsabile del reparto o del funzionario dirigente dell'ufficio
presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo
secondo la graduatoria finale del periodo di fondazione di cui al comma 2.
4.
Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di
applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente
dell'ufficio o reparto cui sono applicati.
5. Gli agenti in prova durante il
periodo di applicazione pratica hanno la qualifica di agente di pubblica
sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
6. Con regolamento del Ministro
dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei periodi di
fondazione e di applicazione pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei
giudizi di idoneita'.
Art. 6-ter.
(Dimissioni dai corsi)
1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi
che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di
formazione;
b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di
polizia;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al
corso;
d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi
motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi,
ovvero novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta
durante il corso, in quest'ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo
la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a
partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il
periodo di applicazione pratica, gli allievi di sesso femminile, la cui assenza
oltre trenta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a ripetere
il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai
periodi di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle
lavoratrici madri;
e) gli agenti in prova che non superano il periodo di
applicazione pratica di cui all'articolo 6-bis, comma 4.
2. Gli
allievi e gli agenti in prova inquadrati nei gruppi sportivi della "Polizia di
Stato-Fiamme Oro" e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle
rispettive federazioni o dal CONI potranno eventualmente essere autorizzati ad
assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e
motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.
3. Sono espulsi
dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili
con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti
di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore
della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni
rapporto con l'amministrazione.
Art. 6-quater
(Addestramento e corsi di specializzazione e di aggiornamento per
agenti)
1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla
base della selezione di cui all'articolo 6-bis e di uno specifico
rapporto sulle qualita' professionali, redatto dal funzionario responsabile del
reparto o dal funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno compiuto il
periodo di applicazione pratica, possono essere destinati alle specialita' o ai
servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano
corsi di specializzazione, la cui durata e' stabilita con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Durante il periodo di
frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati
in attivita' diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non
per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove cio' comporti
l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ad un quarto della
sua durata, esso e' prorogato per un periodo pari alla durata della
interruzione.
3. Entro il biennio dalla conclusione del corso previsto
all'articolo 6-bis, gli agenti di polizia svolgono presso gli uffici o
reparti in cui prestano servizio periodi di addestramento di durata complessiva
non inferiore a tre mesi."
b) dopo il comma 8, e'
inserito il seguente:
"8-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' inserito il seguente:
Art.
12-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli assistenti
capo)
1. Agli assistenti capo che abbiano murato otto anni di effettivo
servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando
quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al
personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a
"buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione piu' grave
della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui
all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione
dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma
2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."
Art. 2
1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo capoverso,
l'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24-quater
(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).
1. L'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato
avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un
successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre
mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una
posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti
riservati per tale concorso;
b) nel limite del restante quaranta per cento
dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per
titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario, articolato
su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione
professionale, e successivo corso di formazione professionale, della durata non
inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti
che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio.
2. Ai concorsi di cui
al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che
alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
a)
abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a
buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari
piu' gravi della deplorazione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono,
nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore
eta'. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1,
lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica,
l'anzianitą di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
4. Gli
assistenti capo ammessi al corso di formazione del concorso di cui al camma 1,
lettera a) e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo
comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo
concorso.
5. I posi rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera
b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione
professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a),
risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per
l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera
a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione,
agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).
6. Con
regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i
punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione
d'esami, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di cui ai comma 1 e i
criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.
7. I frequentatori
che al tendine dei corsi di cui ai comma 1, lettere a) e b), abbiano superato
l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine
determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data
di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1,
lettera a), precedono in ruolo i vincitori del Concorso di cui alla successiva
lettera b).";
b) al quarto capoverso, i
commi 1, 2 e 6 dell'articolo 24-quinquies del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono sostituiti dai seguenti:
"1. E'
dimesso dai corsi di cui all'articolo 24-quater, il personale
che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine
corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di venti
giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita'
contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio,
il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso
successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel
periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di
esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. Il personale di
sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata
determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente primo
corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni
sulla tutela delle lavoratrici madri.
6. Il personale che non supera il corso
permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito
al servizio d'istituto.";
c) dopo il quarto
capoverso, recante l'articolo 24-quinquies del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' inserito il
seguente:
"24-quinquies. 1 (Emolumento pensionabile)
1.
Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo
servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un
giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave
della deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000
annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di
buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso
livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo
superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15,
comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione
di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento
pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei
relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano
le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."
d) al quinto capoverso, all'articolo 24-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole "mediante scrutinio per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "mediante scrutinio per merito assoluto";
e) dopo il sesto
capoverso e' aggiunto il seguente:
"Art. 24-octies (Attribuzione
di uno scatto aggiuntivo ai sovrintendenti capo)
1. Ai sovrintendenti
capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e'
attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma
2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio
precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o nel biennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui
all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione
dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma
2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Lo scatto aggiuntivo di
cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile e
non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello
retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori".
Art. 3
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, capoverso,
all'articolo 27 di decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335:
1) al comma 1, lettera a), le parole "secondo le modalita' stabilite
dagli articoli 52 e 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121" sono sostituite dalle
seguenti: "secondo le modalita' stabilite dagli articoli 27-bis e
27-ter";
2) al comma 1, alla lettera b), le parole "del titolo di
studio di cui all'articolo 52, primo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121",
sono sostituite dalle seguenti: "del titolo di studio di cui all'articolo
27-bis, comma 1, lettera d)";
3) il comma 7 e' sostituito dal
seguente: "7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le
modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle
commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli
da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria
finale.".
b) al comma 5, dopo il
primo capoverso, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 27-bis (Nomina
a vice ispettore di polizia)
1. L'assunzione dei vice ispettori di
polizia di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico
concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita
dal regolamento adattato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15
maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio
di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro
dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria superiore che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni
di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
2. Al concorso
sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti
disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre
anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il
concorso, in possesso dei prescrivi requisiti ad eccezione del limite di eta'.
Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti
spettanti all'altra categoria.
3. A perita di merito l'appartenenza alla
Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri
titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4 Al concorso non
sono ammessi coloro che sono espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici che hanno riporto condanna a pena
detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di
prevenzione.
5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice
ispettori.
Art. 27-ter
(Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia)
1. Ottenuta la
nomina, gli allievi vice ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito
istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro
formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di
polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa.
2.
Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudine per l'assegnazione
a servizi che richiedono particolare qualificazione.
3. Gli allievi vice
ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio di polizia
quali vice ispettori e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove
pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Il giudizio di
idoneita' e' espresso dal direttore della scuola, sentito il comitato
direttivo.
4. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la
graduatoria finale.
5. Gli allievi vice ispettori durante i primi dodici mesi
di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo
successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il
servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due
mesi.
6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per
compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.
7. Con regolamento del
Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del
corso.
Art. 27-quater
(Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia)
1.
Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), gli allievi
vice ispettori che:
a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati
idonei al servizio di polizia;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c)
sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta giorni
anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l'assenza e' stata
determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente
da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli
della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al
primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'.
2. Gli allievi
vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni e' stata
determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo
ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle
lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di
infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della
deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati con decreto di capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
5. La dimissione dal
corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che
non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di
Stato.
Art.
27-quinquies (Emolumento pensionabile)
1. Ai vice ispettori
che abbiano compiuto un anno di effettivo sevizio nella qualifica e che,
nell'anno precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e
non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito
un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la
tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto
dell'accesso al livello retribuivo superiore.
2. Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi
per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione,
l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto
retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.3.";
c) dopo il comma 6 e
inserito il seguente:
6-bis. Dopo l'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' inserito il
seguente:
"Art. 28-bis (Emolumento pensionabile)
1. Agli
ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non
inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della
deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue
lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di
buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo
superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15,
comma 1, lettera a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione
di sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento
pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei
relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano
le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."
d) al comma 8, primo capoverso, all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole "mediante scrutinio per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "mediante scrutino per merito assoluto";
e) al comma 8, dopo il
primo capoverso, e' inserito il seguente:
"Art. 31.1 (Clausola di
salvaguardia economica per gli ispettori capo)
1. Agli ispettori capo
che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi
di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una
delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che
abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio non inferiore a "buono"
e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare
piu' grave della deplorazione, e' attribuito, con decorrenza dal giorno
successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico
previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore-sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza.
2. Per il personale sospeso cautelarmente
dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di
cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55
e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, il trattamento
economico e' attribuito, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei
relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano
le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio l957, n. 3.
3. Il trattamento di cui al comma 1
e' riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo
superiore."
f) al comma 8, dopo il
secondo capoverso, recante l'articolo 31-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono aggiunti i seguenti:
"Art.
31-ter (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori
superiori-sostituti ufficiali di pubblico sicurezza)
1. Agli ispettori
superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che abbiano maturato sette
anni di effettivo servizio nella qualifica e attribuito uno scatto aggiuntivo,
fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e'
attribuito al personale che nel biennio precedente abbia riportato un giudizio
inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione
disciplinare piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi
per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione,
l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo,
dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 31-quater
(Ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto
commissario")
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli
ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1° gennaio
di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica
dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo
31-ter, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a
conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo,
fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di "sostituto
commissario".
2. E' escluso selezione di cui al comma 1, il personale che nel
triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel
biennio procedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave del
richiamo scritto.
3. per il personale che abbia presentato istanza, sospeso
cautelarmente dal sevizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per
i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo
1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento
disciplinate per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione,
la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata
dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4.
L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto
retroattivo, rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio
di ogni anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma
1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione
esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita'
di formazione della graduatoria finale sono determinati con decreto del Ministro
dell'interno.
6. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza "sostituti commissari, possono essere attribuite, nell'ambito delle
funzioni di cui all'articolo 26, comma 5, le funzioni di vice dirigente di
Uffici o unita' organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano
altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale. Con
decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono
individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate le funzioni
predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza ma quelle di cui
al medesimo articolo 26, comma 5.
Art.
31-quinquies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)
1.
Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 31-ter e 31-quater
sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo
superiore.".
Art. 4
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono appostate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 e'
inserito il seguente:
"3-bis. Il primo comma dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito
dal seguente:
"Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente
articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonche' al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, limitatamente al
trasferimento in altre amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente
stabilito dal presente decreto legislativo.";
b) il comma 6, recante
modifiche al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal seguente:
"6. L'articolo
5 e' sostituito dal seguente:
Art. 5. (Nomina ad operatore
tecnico).
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori
e collaboratori tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale
sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali
per la partecipazione ai pubblici concorsi interni per l'accesso alle carriere
civili delle amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di
studio della scuola dell'obbligo.
2. L'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con
regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. I vincitori del concorso sono
nominati allievi operatori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di
formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato
all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui
all'articolo 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione.
4. Possono essere
inoltre nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze
disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il
coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti,
degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente
invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche'
siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le disposizioni di
cui al comma 4 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti,
nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di
Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita'
non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di
ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di
pace.
6. Gli allievi operatori tecnici che abbiano superato gli esami di fine
corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati operatori
tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova,
vengono nominati operatori tecnici.
7. Si applicano le disposizioni di cui al
primo e secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
8.
Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la
composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della
graduatoria finale."
c) dopo il comma 10, e'
aggiunto il seguente:
"10-bis. Dopo l'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' inserito il
seguente:
Art. 11-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai
collaboratori tecnici capo)
1. Ai collaboratori tecnici capo che abbiano
maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno
scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto
aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel biennio precedente abbia
riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nell'ultimo biennio abbia
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
3. Per il
personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai
riti alternativi per i delitti di cui articolo 15, comma 1, lettere a) e b),
della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della
deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto
retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3.".
Art. 5
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al terzo capoverso i
commi 1 e 2, dell'articolo 20-quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituiti dai seguenti:
"1. La
nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue:
a)
nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e
superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un
questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione
tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore
a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e
collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per
cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente
prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo
professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data
quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni
precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. Il trenta per
cento dei posti e' riservato al personale con qualifica di collaboratore tecnico
capo;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili,
mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale
conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato,
ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un
attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata
almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonche'
dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per
l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si
concorre. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati
e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Il dieci per cento dei posti disponibili e' riservato, con esclusione del
limite di eta', al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori
tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione
professionale eventualmente prevista dalla legge. La commissione giudicatrice
del concorso viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni
tecniche che il personale dovra' svolgere. I vincitori di concorso sono nominati
allievi vice revisori tecnici con il trattamento economico di cui all'articolo
59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e destinati a frequentare un corso di
formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine
del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive
e ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice revisori tecnici in
prova.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di
preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di
svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche
previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso";
b) al terzo capoverso,
dopo il comma 5 dell'articolo 20-quater, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' aggiunto il
seguente:
"5-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1,
lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e
con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del
corso di formazione.";
c) al quarto capoverso, al comma 1 dell'articolo 20-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o a malattia contratta per motivi di servizio," sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato";
d) al quarto capoverso,
il comma 6 dell'articolo 20-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal seguente:
"6. I
frequentatori provenienti dagli operatori e collaboratori tecnici che non
superano il corso permangono nella qualifica rivestita nel suddetto ruolo senza
detrazione di anzianita' e sono restituiti al servizio.";
e) dopo il quarto
capoverso e' inserito il seguente:
"Art. 20-quinquies. l
(Emolumento pensionabile)
1. Ai vice revisori che abbiano compiuto
tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni
precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano
riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un
emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la
tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo
scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto
dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi
per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione,
l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto
retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3.";
f) al quinto capoverso, all'articolo 20-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "mediante scrutinio per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "mediante scrutinio per merito assoluto".
g) dopo il sesto
capoverso, recante l'articolo 20-septies del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' aggiunto il seguente:
"Art.
20-octies (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai revisori
tecnici capo)
1. Ai revisori tecnici capo che abbiano murato otto anni
di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo
restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e'
attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio
inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione
disciplinare piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi
per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione,
l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo,
dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Lo scatto
aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam
riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso
livello retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori.".
Art. 6
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio l995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, primo
capoverso, i commi 1 e 2, dell'articolo 25-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 25, comma 1, lettera
a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali
per la partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo di studio
d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge,
del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio
dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e'
accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, possono partecipare
al concorso, con riserva di un sesto dei posti purche' in possesso del titolo di
studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui
al comma 1.";
b) al comma 6, primo capoverso, al comma 8 dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "un corso della durata di almeno dodici mesi" sono sostitute dalle seguenti: "un corso della durata di almeno sei mesi";
c) al comma 6, primo
capoverso, i commi 9 e 10 dell'articolo 25-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituiti dai
seguenti:
"9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di
preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di
svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle
degli esami di fine corso.
10. I frequentatori che abbiano superato gli esami
teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati
vice periti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale.
Tale graduatoria e' formata con le modalita' previste per la graduatoria del
concorso.";
d) al comma 6, secondo
capoverso, all'articolo 25-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, i commi 1, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta
teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione
tecnico professionale ed e' riservato al personale del ruolo degli operatori e
dei collaboratori tecnici in possesso, alla data del bando che indice il
concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni ed a quello
del ruolo dei revisori tecnici proveniente da profili professionali omogenei a
quello per il quale concorre, in possesso alla data del bando che indice il
concorso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per
l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si
concorre, di un'anzianita' di servizio non inferiore a tre anni, dello specifico
titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo
biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e
non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a "buono". Il trenta per
cento dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei revisori
tecnici".
"4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di
formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando
la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.".
"5. Con
regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le
modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni
tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo
conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali
per i quali e' indetto il concorso.".
" 6. Coloro che abbiano superato gli
esami finali del corso sono nominati vice periti tecnici secondo l'ordine di
graduatorie dell'esame finale, formata con le modalita' previste per la
graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza
economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di
formazione.";
e) al comma 6, terzo capoverso, all'articolo 25-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio", sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio";
f) al comma 6, dopo il
terzo capoverso, e' aggiunto il seguente:
"Art. 25-quinquies
(Emolumento pensionabile)
1. Ai vice periti tecnici che abbiano
compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'anno
precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano
riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un
emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la
tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo
scatto gerarchico attribuito dello stesso livello retributivo ovvero all'atto
dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi
per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19
marzo l990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione,
l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto
retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute degli
artigli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3.";
g) dopo il comma 8 e'
inserito il seguente:
8-bis. Dopo l'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' inserito il
seguente:
"Art. 28-bis (Emolumento pensionabile)
1. Ai
periti tecnici che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio
nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un Giudizio
non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave delle
deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue
lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di
buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso
livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo
superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15,
comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione
di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento
pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei
relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano
le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio l957, n.3.".
h) Il comma 10 e'
sostituito dal seguente:
10. L'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 31
(Promozione a perito tecnico capo)
1. La promozione alla qualifica
di perito tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di perito
tecnico che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella
qualifica stessa.
Art. 31.1 (Clausola
di salvaguardia economica per i periti tecnici capo)
1. Ai periti capo
che abbiano maturato almeno dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i
periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di
una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente,
che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio non inferiore a
"buono" e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione
disciplinare piu' grave della deplorazione, e' attribuito, con decorrenza dal
giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento
economico previsto per il personale della qualifica di perito tecnico
superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma
1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni,
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione
piu' grave della deplorazione, il trattamento economico e' attribuito, anche con
effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo
restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute
negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
3. Il trattamento di cui al comma 1 e' riassorbito all'atto
dell'accesso al livello retributivo superiore.".
i) al comma 11:
1)
l'alinea e sostituita dalla seguente: "Dopo l'articolo 31.1 sono inseriti i
seguenti";
2) dopo il secondo capoverso, recante l'articolo 31-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono
aggiunti i seguenti:
"Art. 31-quater (Attribuzione di uno scatto
aggiuntivo ai periti tecnici superiori)
1. Ai periti tecnici superiori
che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e'
attribuito un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal
comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel
triennio procedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel
biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio rinviato
a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15,
comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione
di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto
aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, topo la definizione dei
relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano
le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art.
31-quinquies (Perito tecnico superiore "sostituto direttore
tecnico")
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i periti
tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di
effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto
aggiuntivo di cui all'articolo 31-quater, possono partecipare ad una
specifica selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore
scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la
denominazione di "sostituto direttore tecnico".
2. E' escluso dalla selezione
di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave del richiamo scritto.
3. Per il personale
che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15,
comma 1, lettere a) e b), della legge 19 ma