
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197
(in
Suppl. ordinario n. 61, alla Gazz. Uff. n. 122, del 27
maggio)
Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione; Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art.
3; Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130; Acquisiti i pareri delle
organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative
sul piano nazionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994; Acquisito il parere
delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 9 maggio 1995; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; Emana il seguente decreto
legislativo:
Articolo 1
1. Le
disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, sono modificate a norma dei
seguenti commi. 2. Al primo
comma dell'art. 1, le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono sostituite dalle
seguenti:
<<a) ruolo degli agenti e assistenti; b) ruolo dei
sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori; d) ruolo dei
commissari; e)
ruolo dei dirigenti>>.
3. L'art. 4 è sostituito dal seguente: <<Art. 4 (Ruolo
degli agenti ed assistenti). -- 1. Il ruolo degli agenti e assistenti è
articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
agente; agente
scelto;
assistente; assistente
capo>>. 4. L'art. 5 è
sostituito dal seguente:
<<Art. 5 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti
ed assistenti). -- 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di
pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. 2. Detto personale svolge mansioni
esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle
qualifiche possedute. Può, altresì, in relazione ad una eventuale specifica
preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del
personale della Polizia di Stato.
3. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono
essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più
agenti in servizio operativo>>. 5. Dopo l'art. 7, l'intitolazione
<<Capo III>> è soppressa e gli articoli 8 e 9 sono abrogati. 6. L'art. 10 è sostituito dal
seguente:
<<Art. 10 (Promozione ad assistente). -- 1. La promozione alla
qualifica di assistente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di
agente scelto>>. 7.
L'art. 11 è abrogato. 8.
L'art. 12 è sostituito dal seguente: <<Art. 12
(Promozione ad assistente capo). -- 1. La promozione alla qualifica di
assistente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica di assistente>>. 9. Gli articoli 13 e 14 sono
abrogati.
Articolo 2
1. Le
disposizioni del Titolo I - Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, sono modificate a norma dei seguenti commi. 2. Dopo l'art. 15, abrogato
dall'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, l'intitolazione
<<Capo IV>> è sostituita dalla seguente: <<Capo
III>>. 3. Gli articoli
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 sono abrogati. 4. Dopo l'art. 24, abrogato, e
prima dell'intitolazione <<Capo V>> sono inseriti i seguenti
articoli:
<<Art. 24-bis (Ruolo dei sovrintendenti). -- 1. Il ruolo dei
sovrintendenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti
denominazioni: vice
sovrintendente;
sovrintendente;
sovrintendente capo.
Art. 24-ter (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei
sovrintendenti). -- 1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono
attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di
polizia giudiziaria. 2. Il
personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive richiedenti una
adeguata preparazione professionale, con il margine di iniziativa e di
discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di
ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale può essere, altresì,
affidato il comando di uno o più agenti in servizio operativo o di piccole unità
operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui
risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso
di temporanea assenza o impedimento. 3. Al personale della qualifica di
sovrintendente capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti
incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, e può
essere, altresì, affidato il comando di posti di polizia o di unità
equivalenti. 4. Il personale
del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalità
posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di
Stato. Art. 24-quater
(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). -- 1. Alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato si accede mediante concorso
interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario
articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e
professionale, e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale
della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi, al quale è ammesso il
personale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato che, alla
data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) abbia riportato,
nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono; b) non abbia
riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della
deplorazione. 2.
I posti sono conferiti:
a) nel limite del 70% di posti disponibili, agli assistenti capo; b) nel limite del 30%
dei posti disponibili, agli assistenti, agenti scelti e agenti che abbiano
compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio. 3. Ai fini della formazione delle
graduatorie del concorso, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la
qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'età. 4. Fermo restando quanto stabilito
in attuazione dell'art. 59 della legge 1 º aprile 1981, n. 121, le modalità di
svolgimento del concorso di cui al comma 1 e la composizione delle commissioni
esaminatrici, nonchè i programmi e le modalità di svolgimento del corso e quello
dello svolgimento degli esami di fine corso sono determinati con decreto del
Ministro dell'interno. 5. I
posti rimasti scoperti in una categoria sono devoluti ai concorrenti dell'altra,
risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 6. Coloro che al termine del corso
sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine
determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di
fine dello stesso. Art.
24-quinquies (Dimissioni dal corso). -- 1. é dimesso dal corso di cui all'art.
24-quater, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al
corso; b) non
supera gli esami di fine corso; c) è stato per
qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non
continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa
delle (1) esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio,
il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al
riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo
precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi
della deplorazione. 2. Il
personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è
stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla
tutela delle lavoratrici madri.
3. é espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con
sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e
di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore
dell'Istituto. 5. Il
personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle
esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene
promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli
idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa
graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a
compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita
senza detrazioni d'anzianità, è restituito al servizio d'istituto ed è ammesso,
a domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo purchè
continui a possedere i requisiti previsti. Art. 24-sexies (Promozione a
sovrintendente). -- 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si
consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono
ammessi i vice sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo
servizio nella qualifica.
Art. 24-septies (Promozione e sovrintendente capo). -- 1. La promozione
alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante
scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti che
abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.>>. (1)
[Così rettificato in Gazz. Uff., 13 giugno 1995, n. 136]
Articolo 3
1. Le
disposizioni del Titolo I - Capo V del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, sono modificate a norma dei seguenti commi. 2. La intitolazione <<Capo
V>> è sostituita dalla seguente <<Capo IV>>. 3. L'art. 25, è sostituito dal
seguente:
<<Art. 25 (Ruolo degli ispettori). -- 1. Il ruolo degli ispettori
della Polizia di Stato è articolato in quattro qualifiche, che assumono le
seguenti denominazioni: vice
ispettore;
ispettore; ispettore
capo;
ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza.>>. 4. L'art.
26 è sostituito dal seguente:
<<Art . 26 (Funzioni degli ispettori). -- 1. Al personale del ruolo
degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e
di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo
degli Ispettori sono diretti collaboratori dei superiori gerarchici. 3. In relazione alla
professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli
ispettori svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di
polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. Agli
stessi può essere affidata la direzione di distaccamenti o di uffici o unità
operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le
istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonchè compiti di
addestramento o istruzione del personale della Polizia di Stato. Tenuto conto
dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di
indirizzo e coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive
superiori con piena responsabilità per l'attività svolta, ovvero di direzione di
sottosezioni o di unità equivalenti.
4. In caso di assenza o impedimento, il personale del ruolo degli
Ispettori può sostituire il superiore gerarchico. 5. Gli ispettori
superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, oltre quanto già
specificato, sono diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti della
Polizia di Stato, coordinando anche l'attività del personale del ruolo degli
ispettori, e sostituiscono i superiori gerarchici -- ove non rivestano la
qualità di autorità di pubblica sicurezza -- in caso di assenza o impedimento di
questi, assumendo anche la qualità di ufficiale di pubblica
sicurezza.>>. 5. L'art.
27 è sostituito dal seguente: <<Art. 27
(Nomina a vice ispettore). -- 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si
consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante
pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le
modalità stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e
con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1º febbraio
1989, n. 53 e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito
con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti è
riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del
prescritto titolo di studio; b) nel
limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno
per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un
colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità
di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'art. 52,
primo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121 e che, nell'ultimo biennio non
abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia
riportato un giudizio complessivo non inferiore a <<buono>>. Il
trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti anche se privi del titolo di studio. 2. I vincitori del concorso di cui
al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata
non inferiore a sei mesi. 3.
Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta.
Conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano
superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i
predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla
frequenza del corso successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i
60 giorni di assenza. 5. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.
24-quinquies. 6. Il personale
già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al
comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 7. Le modalità dei concorsi di cui
al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto
dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio
massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione
e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno.>>. 6.
L'art. 28 è sostituito dal seguente: <<Art. 28
(Promozioni a ispettore). -- 1. La promozione alla qualifica di ispettore si
consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è
ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno
due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre al periodo di
frequenza del corso di cui all'art. 53 della legge 1º aprile 1981, n.
121.>>. 7. Gli articoli
29 e 30 sono abrogati. 8.
L'art. 31 è sostituito dai seguenti: <<Art. 31
(Promozione a ispettore capo). -- 1. La promozione alla qualifica di ispettore
capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al
quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto
almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.>>. <<Art. 31-bis
(Promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza). -- 1. L'accesso alla qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, si consegue: a) nel
limite del 50 per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno,
mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente
una anzianità di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore
capo;
b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per
titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31
dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo ed è in
possesso del titolo di studio previsto dall'art. 52 della legge 1º aprile 1981,
n. 121. 2. La promozione
decorre, a tutti gli effetti, dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera a),
precede nel ruolo quello di cui alla lettera b) dello stesso comma. I posti non
coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla
lettera a). 3. Le modalità di
svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la
determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione
esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno.>>.
Articolo 4
Art. 4. 1. La tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita,
nelle parti relative al ruolo degli ispettori, al ruolo dei sovrintendenti ed a
quello degli agenti e assistenti, dalla tabella 1 allegata al presente decreto.
Articolo 5
Art. 5. 1. Le disposizioni del Titolo I
- Capi I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, sono modificate a norma dei
seguenti commi. 2. Il primo
comma dell'art. 1, è così modificato: a) le parole
<<di equipaggiamento ed accasermamento,>> sono sostituite dalle
seguenti: <<di equipaggiamento, di accasermamento,>>; b) i numeri 1), 2),
3), 4), 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti: <<1)
ruolo degli operatori e collaboratori tecnici; 2) ruolo
dei revisori tecnici; 3) ruolo
dei periti tecnici; 4) ruolo
dei direttori tecnici; 5) ruolo
dei dirigenti tecnici.>>.
3. All'art. 1, terzo comma, le parole <<i profili professionali
degli appartenenti ai ruoli degli operatori, collaboratori, dei revisori, dei
periti>> sono sostituite dalle seguenti: <<i profili professionali
degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei
periti>>. 4. L'art. 3,
come modificato con legge 12 agosto 1982, n. 569, è sostituito dal
seguente:
<<Art. 3 (Ruolo degli operatori e collaboratori tecnici). -- 1. Il
ruolo degli operatori e collaboratori tecnici è articolato in quattro qualifiche
che assumono le seguenti denominazioni: operatore
tecnico;
operatore tecnico scelto;
collaboratore tecnico;
collaboratore tecnico capo>>. 5. L'art. 4 è sostituito dal
seguente:
<<Art. 4 (Mansioni del personale appartenente al ruolo degli
operatori e collaboratori tecnici). -- 1. Il personale appartenente al ruolo
degli operatori e collaboratori tecnici svolge mansioni esecutive di natura
tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e
di dati nell'ambito di procedure predeterminate. 2. Le prestazioni lavorative sono
caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale
esposizione a rischi specifici.
3. Al personale delle qualifiche di collaboratore tecnico e
collaboratore tecnico capo possono essere attribuite responsabilità di guida e
di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato. 4. Gli appartenenti alle
qualifiche di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo possono altresì
svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento
del personale.>>. 6. Il
primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente: <<L'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori (1) tecnici avviene
mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i
cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle
amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della
scuola dell'obbligo.>>.
7. Dopo l'art. 6 l'intitolazione <<Capo III>> è soppressa e
gli articoli 7 ed 8 sono abrogati.
8. L'art. 9, come modificato dall'art. 19 della legge 1º febbraio 1989,
n. 53, è sostituito dal seguente: <<Art. 9
(Promozione a collaboratore tecnico). -- 1. La promozione alla qualifica di
collaboratore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
assoluto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore
tecnico scelto.>>. 9.
L'art. 10 è abrogato. 10.
L'art. 11, come modificato dall'art. 19 della legge 1º febbraio 1989, n. 53, è
sostituito dal seguente:
<<Art. 11 (Promozione a collaboratore tecnico capo). -- 1. La
promozione alla qualifica di collaboratore tecnico capo si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale
che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di
collaboratore tecnico.>>. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 giugno
1995, n. 136]
Articolo 6
Art. 6. 1. Le disposizioni del Capo IV
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono
modificate a norma dei seguenti commi. 2. Dopo l'art. 13, abrogato
dall'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20
novembre 1987, n. 472, l'intitolazione <<Capo IV>> è sostituita
dalla seguente:<<Capo III>>. 3. Gli articoli 14, 15, 16, 17,
18, 19 e 20 sono abrogati. 4.
Dopo l'art. 20 sono inseriti i seguenti: <<Art. 20-bis
(Ruolo dei revisori tecnici). -- 1. Il ruolo dei revisori tecnici è articolato
in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice
revisore tecnico; revisore
tecnico; revisore tecnico
capo.>>. Art. 20-ter
(Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici). -- 1. Il
personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici svolge mansioni esecutive
richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con
capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di
disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. 2. Lo stesso personale esercita
inoltre, nel settore tecnico di impiego, attività di guida e controllo di unità
operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito.
Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di
temporaneo impedimento o assenza.
3. Al personale della qualifica di revisore tecnico capo, oltre a quanto
già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti
particolari conoscenze tecniche ed attitudini. 4. Al suddetto personale possono
essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato. Art. 20-quater (Nomina a vice
revisore tecnico). -- 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei
revisori tecnici si consegue: a) nel limite del
settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in
ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e
superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata
non inferiore a dodici mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo
degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali
omogenei a quello per cui concorrono, che abbiano compiuto alla stessa data
almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni
precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il trenta per
cento dei posti è riservato al personale con qualifica di collaboratore tecnico
capo; b) nel
limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso
pubblico per esame teorico pratico al quale possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici
concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito
presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove
non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di
qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno
triennale nell'ambito della formazione professionale. Il dieci per cento dei
posti disponibili è riservato, con esclusione del limite di età, al personale
del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso del prescritto
titolo di studio. La commissione giudicatrice del concorso, costituita con le
modalità previste dall'art. 59 della legge 1º aprile 1981, n. 121, viene
integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il
personale dovrà svolgere. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice
revisori tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1º
aprile 1981, n. 121, e destinati a frequentare un corso di formazione tecnico
professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al termine del corso gli
allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive sono nominati
vice revisori tecnici in prova.
2. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'art. 59 della legge
1º aprile 1981, n. 121, le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma
1, lettera a), compresa la determinazione delle categorie di titoli e la
composizione delle commissioni, nonchè i programmi e le modalità di svolgimento
dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), in relazione alle mansioni
tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono
determinati con decreto del Ministro dell'interno. 3. Con i bandi dei concorsi di cui
al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione
alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale e
nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresì alla
definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili
professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli
relativi ai posti messi a concorso.
4. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante
graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando.
I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono
dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso
secondo il punteggio riportato.
5. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la
nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso,
formata con le modalità di cui al comma 4. Art. 20-quinquies (Dimissioni dal
corso). -- 1. é dimesso dai corsi di cui all'art. 20-quater, comma 1, il
personale che: a)
dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli
esami di fine corso;
c) è stato per qualsiasi motivo assente al corso per più di sessanta
giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità
contratta a causa delle esercitazioni pratiche o a malattia contratta per motivi
di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso
successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. I frequentatori
provenienti dal ruolo degli operatori e collaboratori tecnici dimessi dal corso
per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà, sono ammessi,
per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al
cessare dalla causa impeditiva.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque
giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla
tutela delle lavoratrici madri.
3. é espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili
con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e
di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia
direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore
dell'istituto. 5. Il
personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle
esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene
promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli
idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si
colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento
il predetto corso. 6. I
frequentatori provenienti dagli operatori e collaboratori tecnici che non
superano il corso permangono nella qualifica rivestita (1) nel suddetto ruolo
senza detrazione di anzianità, sono restituiti al servizio e sono ammessi, a
domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purchè
continuino a possedere i requisiti previsti. Art. 20-sexies (Promozione alla
qualifica di revisore tecnico). -- 1. La promozione alla qualifica di revisore
tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al
quale sono ammessi i vice revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di
effettivo servizio nella qualifica.
Art. 20-septies (Promozione alla qualifica di revisore tecnico capo). --
1. La promozione alla qualifica di revisore tecnico capo si consegue a ruolo
aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i
revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella
qualifica.>>. 5. L'art.
21 è sostituito dal seguente: <<Art. 21
(Mobilità nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli operatori e
collaboratori tecnici e dei revisori tecnici). -- 1. é in facoltà
dell'amministrazione disporre, in relazione alle esigenze di servizio, che il
personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei
revisori tecnici frequenti anche dopo la nomina, corsi di qualificazione per
l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per il ruolo
di appartenenza.>>. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 giugno 1995,
n. 136]
Articolo 7
Art. 7. 1. Le disposizioni del Capo V
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono
modificate a norma dei seguenti commi. 2. La intitolazione <<Capo
V>> è sostituita dalla seguente: <<Capo IV>>. 3. L'art. 22 è sostituito dal
seguente:
<< Art. 22 (Ruolo dei periti tecnici). -- 1. Il ruolo dei periti
tecnici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti
denominazioni:
vice perito tecnico; perito tecnico; perito tecnico
capo; perito
tecnico superiore.>>.
4. L'art. 24 è sostituito dal seguente: <<Art. 24
(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici). -- 1. Il
personale appartenente al ruolo dei periti tecnici svolge funzioni che
richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale
è adibito. 2. L'attività è
caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed
attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative
tecnologie. 3. In relazione
alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo dei
periti tecnici possono essere preposti alla direzione di unità operative, con le
connesse responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e
possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto
conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite
le funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità operative, nell'ambito
delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta. 4. In caso di assenza o
impedimento il personale del ruolo dei periti può sostituire il superiore
gerarchico. 5. Il personale
appartenente alla qualifica di perito tecnico superiore svolge, oltre ai compiti
di cui ai commi precedenti funzioni che richiedono una qualificata preparazione
professionale nel settore tecnico al quale è adibito, con conoscenze di elevato
valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi,
esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale,
sostituendoli nella direzione di uffici in caso di assenza o
impedimento.>>. 5.
L'art. 25 è sostituito dal seguente: <<Art. 25
(Nomina a vice perito tecnico). -- 1. La nomina alla qualifica di vice perito
tecnico si consegue: a) nel
limite del cinquanta per cento dei posti disponibili annualmente, mediante
pubblico concorso per titoli ed esami; b) per il
restante cinquanta per cento, mediante concorso interno per titoli ed
esami.>>. 6. Dopo
l'art. 25 sono inseriti i seguenti: <<Art. 25-bis
(Concorso pubblico per la nomina a vice perito tecnico). -- 1. Al concorso
pubblico di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi e di titolo di studio d'istruzione secondaria di secondo
grado, nonchè, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di
abilitazione all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per
il quale si concorre. 2. Gli
appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, possono partecipare al concorso, con
riserva di un sesto dei posti purchè in possesso del titolo di studio di cui al
comma 1. 3. A parità di
merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza,
fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. 4. Il concorso è articolato in una
prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di
specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il
possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste
dall'art. 24. 5. Gli
specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè i
diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attività inerenti al
profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle
prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo
professionale sono stabiliti dal bando di concorso. 6. Al termine delle prove d'esame,
sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti
dal bando di concorso. 7. I
candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono
dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria
finale del concorso secondo il punteggio riportato. 8. I vincitori del concorso sono
nominati allievi vice periti tecnici con il trattamento economico di cui
all'art. 59 della legge 1º aprile 1981, n. 121 e sono destinati a frequentare,
un corso della durata di almeno dodici mesi, preordinato alla formazione
tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai
profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. I frequentatori
già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che presta
attività tecnico-scientifica o tecnica conservano la qualifica rivestita
all'atto dell'ammissione al corso.
9. Le modalità di svolgimento del corso in relazione alle mansioni
tecniche previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto
del Ministro dell'interno.
10. I frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratico di
fine corso, sono nominati vice periti tecnici in prova secondo l'ordine di
graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria è formata con le modalità
previste per la graduatoria del concorso. Art. 25-ter (Concorso interno per
la nomina a vice perito tecnico). -- 1. Il concorso interno per titoli di
servizio ed esami, di cui all'art. 25, comma 1, lettera b), consiste in una
prova scritta e in un colloquio ed è riservato al personale del ruolo dei
revisori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per il
quale concorre, in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di
un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni, del titolo di studio di
istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio non abbia
riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia
conseguito un giudizio complessivo inferiore a "buono". 2. Il bando di concorso deve
contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle
disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale, nonchè
la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili
professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a
concorso. 3. Al termine del
concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali
previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella
graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono
inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio
riportato. 4. I vincitori del
concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di
durata non inferiore a dodici mesi conservando la qualifica rivestita all'atto
dell'ammissione al corso. 5.
Le modalità del concorso, la composizione della Commissione esaminatrice, le
materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione,
il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità
di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari
profili professionali per i quali è indetto il concorso. 6. Coloro che abbiano superato gli
esami finali del corso sono nominati vice periti tecnici secondo l'ordine di
graduatoria dell'esame finale, formata con le modalità previste per la
graduatoria del concorso.
Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). -- 1. é dimesso dai corsi di
formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis e 25-ter il
personale che: a)
dichiara di rinunciare al corso; b) non
supera gli esami di fine corso; c) è stato
per qualsiasi motivo assente dal corso per più di sessanta giorni. Nell'ipotesi
di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o
da malattia contratta per motivi di servizio il personale è ammesso a
partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua
idoneità psico-fisica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della
Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifico, tecnica, dimessi dal
corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà sono
ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo
al cessare della causa impeditiva.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque
giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla
tutela delle lavoratrici madri.
3. é espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili
con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e
di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore
dell'istituto. 5. Il
personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle
esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti
giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella
stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse
portato a compimento il predetto corso. 6. I frequentatori provenienti dai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività
tecnico-scientifica o tecnica che non superano il corso permangono nella
qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell'anzianità, sono
restituiti al servizio e sono ammessi, a domanda, per una sola volta, alla
frequenza del corso successivo, purchè continuino a possedere i requisiti
previsti.>>. Gli
articoli 26 e 27 sono abrogati.
8. L'art. 28 è sostituito dal seguente: <<Art. 28
(Promozione a perito tecnico). -- 1. La promozione alla qualifica di perito
tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al
quale sono ammessi i vice periti tecnici che abbiano compiuto almeno due anni di
effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'art.
25-bis e 25-ter.>>. 9.
Gli articoli 29 e 30 sono abrogati.
10. L'art. 31 è sostituito dal seguente: <<Art. 31
(Promozione a perito tecnico capo). -- 1. La promozione alla qualifica di perito
tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di perito tecnico
che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica
stessa.>>. 11. Dopo
l'art. 31 sono inseriti i seguenti: <<Art. 31-bis
(Promozione alla qualifca di perito tecnico superiore). -- 1. La promozione alla
qualifica di perito tecnico superiore si consegue: a) nel
limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno
mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente
una anzianità di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di perito tecnico
capo;
b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per
titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31
dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito tecnico capo e sia in
possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25 bis. 2. La promozione decorre, a tutti
gli effetti, dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo
quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono
portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a). 3. Le modalità di svolgimento del
concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove
di esame e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con
decreto del Ministro dell'interno.
Art. 31-ter. -- 1. Nei confronti degli appartenenti ai ruoli della
Polizia di Stato vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto
si applica, quando compatibile, per il periodo di frequenza dei corrispondenti
corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.>>.
Articolo 8
Art. 8. 1. L'art. 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal
seguente:
<<Art. 42 (Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e
di ufficiale e agente di polizia giudiziaria). -- 1. Il Ministro dell'interno,
per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, la qualifica di
agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori
e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici,
limitatamente alle funzioni esercitate e la qualifica di ufficiale di pubblica
sicurezza al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei
dirigenti tecnici limitatamente alle funzioni esercitate. 2. Agli appartenenti ai ruoli
degli operatori e collaboratori tecnici, è attribuita la qualifica di agente di
polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Agli appartenenti ai
ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici e ai primi
dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici è attribuita la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate.>>.
Articolo 9
Art. 9. 1. La tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come sostituita
dalla tabella I allegata alla legge 10 ottobre 1986 n. 668, è sostituita, nelle
parti relative ai ruoli degli operatori tecnici e collaboratori tecnici, dei
revisori tecnici e dei periti tecnici, dalla tabella 2 allegata al presente
decreto. 2. La tabella B
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è
sostituita, nelle parti relative ai ruoli di cui al comma 1, dalla tabella 3
allegata al presente decreto.
Articolo 10
Art. 10. 1. Le disposizioni del Titolo
II - Capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.
240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di
Stato, sono modificate a norma (1) dei seguenti commi: 2. Al primo comma dell'art. 7, la
lettera c) è sostituita dalla seguente: <<c) centotre
orchestrali>>. 3. Al
primo comma dell'art. 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente: <<c) ruolo degli
orchestrali: centotre posti>>.
4. L'art. 11 è sostituito dal seguente: <<Art. 11 (Ruolo
degli orchestrali). -- 1. Il ruolo degli orchestrali della banda musicale della
Polizia di Stato è articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le
seguenti denominazioni: I
Parte:
I Parte A
I Parte B II
Parte:
II Parte A
II Parte B III
Parte:
III Parte A
III Parte B 2. Agli
appartenenti al ruolo degli orchestrali sono attribuiti compiti di esecuzione
musicale.>>. 5. L'art.
14 è sostituito dal seguente: <<Art. 14
(Nomina ad orchestrale). -- 1. La nomina ad orchestrale della banda musicale
della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed
esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi. 2. Non sono ammessi al concorso
coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente
organizzati, o che sono stati destituiti dai pubblici uffici e coloro che hanno
riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati
sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. 3. I vincitori del concorso sono
nominati orchestrali in prova.
4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo sui
servizi e sull'attività della Polizia di Stato della durata massima di trenta
giorni.>>. 6.
L'intitolazione dell'art. 17 è sostituita dalla seguente: <<(Commissione
esaminatrice del concorso ad orchestrale)>>. 7. L'intitolazione dell'art. 20 è
sostituita dalla seguente: <<(Concorso per
la nomina ad orchestrale)>>.
8. L'intitolazione dell'art. 22 è sostituita dalla seguente: <<(Modalità di
svolgimento del concorso per le nomine ad orchestrale)>>. 9. Dopo l'art. 15, è inserito il
seguente:
<<Art. 15-bis (Progressione). -- 1. La progressione di carriera del
personale del ruolo degli orchestrali avviene per anzianità senza demerito al
compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G allegata al presente
decreto.>>. 10.
All'art. 27, comma 2, la parola <<esecutori>> è sostituita dalla
seguente:
<<orchestrali>>. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13
giugno 1995, n. 136]
Articolo 11
Art. 11. 1. Le tabelle F e G, allegate
al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono
sostituite dalle tabelle F e G allegate al presente decreto.
Articolo 12
Art. 12. 1. Gli assistenti capo in
possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano oltre ventinove anni
di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo
del nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di
ruolo. 2. Gli assistenti capo
in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano oltre ventidue
anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente
del nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di
ruolo. 3. Gli assistenti capo
in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non compresi fra quelli di
cui ai commi 1 e 2, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendenti del
nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di
ruolo. 4. Gli assistenti capo
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno
inquadrati, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, previo superamento di un
corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese, da effettuarsi con
le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno. Al termine del
predetto corso, il personale idoneo consegue la qualità di ufficiale di polizia
giudiziaria e la qualifica di inquadramento con decorrenza dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, collocandosi in ruolo, per ciascuna qualifica,
successivamente al personale inquadrato a norma dei commi 1, 2 e 3. Gli
assistenti capo che non partecipano al corso o non lo superano permangono nel
ruolo di appartenenza. 5. Gli
inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in sovrannumero
riassorbibile con le vacanze ordinarie. 6. Il personale inquadrato ai
sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla
qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per
l'inquadramento. Lo stesso personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli
articoli 24-sexies e 24-septies beneficia, per una sola volta, di una riduzione
del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha
rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Articolo 13
Art. 13. 1. Il personale del ruolo degli
ispettori e dei sovrintendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto è inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero
riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo
degli ispettori, istituito con il presente decreto, conservando, se più
favorevole, il trattamento economico in godimento: a) nella qualifica di
ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, gli ispettori
capo e gli appartenenti al ruolo degli ispettori provenienti dai sottufficiali
del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in possesso di
un'anzianità di servizio nel predetto ruolo dei sottufficiali non inferiore a
cinque anni; b)
nella qualifica di ispettore capo il personale che riveste la qualifica di
ispettore principale e di ispettore, nonchè il personale appartenente al ruolo
degli ispettori proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza, non compreso nella lettera a); c) nella qualifica di
ispettore, il personale che riveste la qualifica di vice ispettore non compreso
nelle lettere precedenti; d) nella qualifica di
vice ispettore, il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e vice
sovrintendente. 2. Il
personale di cui alla lettera b) che riveste la qualifica di ispettore
principale conserva, ai fini della progressione nella qualifica di ispettore
superiore, quattro anni della anzianità complessiva maturata nella qualifica di
ispettore, nonchè quattro quinti di quella maturata nella qualifica di ispettore
principale; quello che riveste la qualifica di ispettore mantiene quattro quinti
dell'anzianità maturata nella qualifica. Il personale che riveste la qualifica
di vice ispettore, inquadrato ai sensi della lettera c) del comma 1, matura
l'anzianità per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al compimento
del quinto anno di effettivo servizio nella qualifica di inquadramento,
conservando l'anzianità maturata nel ruolo degli ispettori prima dell'entrata in
vigore del presente decreto.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per il personale di cui
alla lettera b) e c) del comma 1, il periodo di anzianità residuo per
l'ammissione agli scrutini di promozione, rispettivamente, ad ispettore
superiore ad ispettore capo, è ridotto di un quinto. 4. Il personale di cui alla
lettera d) del comma 1, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione
alla qualifica di ispettore conserva l'anzianità posseduta nel ruolo dei
sovrintendenti per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo
scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima
nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni.
Articolo 14
Art. 14. 1. Per un periodo di quattro
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la promozione alla
qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza si
consegue, anche in soprannumero: a) secondo le modalità
previste dall'art. 31-bis, lettera a); b) per contingenti di
1000 posti l'anno, previa selezione alla quale è ammesso il personale che
riveste la qualifica di ispettore capo che ne faccia domanda. Con decreto del
Ministro dell'interno sono fissati i criteri di selezione, tenuto conto dei
precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonchè la
composizione della commissione che procederà alla selezione. 2. Alla selezione di cui al comma
1 può partecipare il personale ivi indicato che, nei tre anni precedenti, non
abbia riportato sanzioni disciplinari pari o più gravi della deplorazione ed
abbia riportato un giudizio non inferiore a <<buono>>. 3. Le procedure inerenti alla
prima delle selezioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono avviate
immediatamente dopo l'effettuazione dell'inquadramento previsto all'art. 13,
comma 1, lettera a) e le sole promozioni relative a detta prima selezione sono
conferite con decorrenza dalla data dell'inquadramento suddetto ai soli fini
giuridici. I promossi conseguono la qualifica di ispettore superiore andandosi a
collocare nel ruolo immediatamente dopo gli ispettori superiori inquadrati nella
qualifica ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), che, prima
dell'inquadramento, li precedevano nel ruolo.
Articolo 15
Art. 15. 1. Nell'ambito
dell'amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il ruolo ad
esaurimento degli ispettori del personale della polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia. 2. Il
ruolo ad esaurimento degli ispettori comprende l'unica qualifica di ispettore
capo. 3. Il personale che
riveste la qualifica di sovrintendente capo o di sovrintendente principale alla
data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di
ispettore capo del ruolo ad esaurimento degli ispettori secondo l'ordine di
qualifica e di ruolo, conservando il trattamento economico attualmente in
godimento. 4. Il personale
inquadrato nel ruolo ad esaurimento degli ispettori provenienti dalla qualifica
di sovrintendente principale conseguirà il trattamento economico corrispondente
al VII livello retributivo al compimento del terzo anno di servizio nella
qualifica di inquadramento conservando a tal fine l'anzianità maturata nella
qualifica di sovrintendente principale prima dell'entrata in vigore del presente
decreto. 5. Gli ispettori
capo del ruolo ad esaurimento di cui al presente articolo assumono gli obblighi
e le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per la qualifica di ispettore
capo del ruolo degli ispettori della polizia di Stato. Essi sono funzionalmente
subordinati agli ispettori capo del ruolo degli ispettori. 6. Gli ispettori capo del ruolo ad
esaurimento, in possesso delle prescritte anzianità di servizio nella qualifica,
saranno scrutinabili, per non oltre il cinquanta per cento dell'aliquota di
posti disponibili, a norma dell'art. 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dal
presente decreto. Lo stesso personale, in possesso del prescritto titolo di
studio, potrà inoltre partecipare ai concorsi di cui alla lettera b) del
predetto articolo, ai quali saranno ammessi a partecipare gli ispettori capo
inquadrati nel ruolo degli ispettori a norma dell'art. 13, comma 1, lettera
d). 7. Gli ispettori capo del
ruolo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza il giorno precedente alla
cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso
con il trattamento economico più favorevole e con l'indennità pensionabile della
nuova qualifica.
Articolo 16
Art. 16. 1. Sono fatti salvi le
procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni e agli scrutini di
promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei
sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il personale suddetto, ove consegua nomine o
promozioni ai sensi del periodo (1) precedente è inquadrato secondo le modalità
di cui agli articoli 12, 13 e 14. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 giugno
1995, n. 136]
Articolo 17
Art. 17. 1. Le disposizioni del presente
capo si applicano, in quanto compatibili, al personale del ruolo degli operatori
e collaboratori tecnici avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria,
a quello del ruolo dei revisori tecnici e a quello del ruolo dei periti
tecnici. 2. Prima di
procedere all'inquadramento di cui al comma 1, le promozioni ancora non
conferite nel ruolo dei periti tecnici saranno attribuite, ora per allora, nel
limite dei posti disponibili in ciascuna qualifica, prescindendo dai contingenti
dei vari profili professionali. A tal fine le promozioni alla qualifica di
perito tecnico principale non ancora conferite saranno attribuite, ora per
allora, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutini per merito
comparativo ai quali è ammesso il personale con la qualifica di perito tecnico
che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica.
Articolo 18
Art. 18. 1. Il personale del ruolo degli
operatori e collaboratori tecnici ed il personale del ruolo dei revisori tecnici
che, in virtù delle disposizioni del presente capo, è ammesso all'inquadramento
del ruolo dei revisori tecnici e nel ruolo dei periti tecnici, frequenta un
corso straordinario di aggiornamento della durata di tre mesi da effettuarsi
sulle materie tecniche del corrispondente profilo professionale del ruolo di
inquadramento, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro
dell'interno. Detto decreto deve contenere la definizione, anche per categorie
omogenee delle corrispondenze fra i profili professionali della qualifica di
provenienza e quelli del ruolo di inquadramento.
Articolo 19
Art. 19. 1. Nell'ambito
dell'amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il ruolo ad
esaurimento dei periti tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta
attività tecnico scientifica o tecnica. 2. Il ruolo ad esaurimento dei
periti tecnici comprende l'unica qualifica di perito tecnico capo. 3. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'art. 15.
Articolo 20
Art. 20. 1. Il personale del ruolo degli
esecutori della banda musicale della Polizia di Stato in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto è inquadrato secondo l'ordine di ruolo e
di qualifica, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie,
nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli orchestrali, istituito con il
presente decreto conservando, se più favorevole, il trattamento economico in
godimento: a)
nella qualifica di orchestrale perito tecnico superiore, gli esecutori della
prima parte A e B, nonchè gli esecutori della seconda parte A e B con una
anzianità nella parte non inferiore a otto anni e gli esecutori della terza
parte A e B con una anzianità nella parte non inferiore a quindici anni; b) nella qualifica di
orchestrale perito tecnico capo, gli esecutori della seconda parte A e B e gli
esecutori della terza parte A e B non compresi nella lettera a). 2. Ai fini della progressione in
carriera, le anzianità di servizio nelle qualifiche di ruolo degli esecutori
sono valutate secondo le disposizioni previste dall'art. 14 del presente
decreto, in quanto compatibili.
Articolo 21
Art. 21. 1. In corrispondenza dei posti
del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 15 e 18 sono
resi indisponibili altrettanti posti rispettivamente nel ruolo degli ispettori e
nel ruolo dei periti tecnici.
2. In corrispondenza dei posti del personale eventualmente inquadrato in
soprannumero ai sensi degli articoli 12, 13 e 14, sono resi indisponibili
altrettanti posti nel ruolo degli agenti e assistenti.
Articolo 22
Art. 22. 1. Le disposizioni del presente
decreto non innovano quelle dell'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53, e
quelle dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359.
Articolo 23
Art. 23. 1. Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano a decorrere dal 1º settembre 1995, relativamente
al personale comunque in servizio alla stessa data.
Articolo 24
Art. 24. 1. Alla legge 1º aprile 1981,
n. 121, dopo l'art. 43 è inserito il seguente: <<Art. 43-bis --
1. A decorrere dal 1º settembre 1995, al personale delle Forze di polizia di cui
alla tabella di equiparazione allegata al presente articolo è attribuito lo
stipendio del livello retributivo e l'indennità mensile pensionabile risultanti
dalla medesima tabella, nonchè gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di
ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di
promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso
livello retributivo, nonchè, ove spettanti, di quelli stabiliti dall'art. 1 del
decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 luglio 1994, n. 433. 2. Il
livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 1 (1),
corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento
dell'incremento previsto per l'VIII livello. 3. Le caratteristiche dei
distintivi e le insegne di grado degli appartenenti alle forze di polizia di cui
alla tabella allegata al presente articolo e del personale di grado equivalente
delle Forze Armate, sono stabiliti con decreto del Ministro compentente, previa
intesa con gli altri Ministri interessati. Fino all'emanazione del predetto
decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore per ciascuna Forza di
polizia o Forza Armata.>>. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 giugno
1995, n. 136]
Articolo 25
Art. 25. 1. All'onere derivante
dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della
legge 29 aprile 1995, n. 130.
Allegato 1
Tabella 1
(prevista dall'art. 4, comma 1) Ruolo degli Ispettori: Vice Ispettore
.................................. Ispettore
....................................... |
n. 18.000 (*)
Ispettore Capo .................................. Ispettore Superiore -
Sostituto Ufficiale di P.S.
n. 6.000 (*) Ruolo dei
Sovrintendenti: Vice
Sovrintendente ............................. Sovrintendente
.................................. |
n. 20.000 (**)
Sovrintendente Capo ............................. Ruolo degli Agenti ed
Assistenti: Agente
.......................................... Agente Scelto
................................... |
n. 57.336(***)
Assistente ...................................... | Assistente Capo
.................................
---------------------- (*)
Le dotazioni organiche contrassegnate con un asterisco saranno raggiunte nel
1998, mediante incrementi di 1.000 unità nel 1996, 1.000 nel 1997 e
1.200 nel 1998. (**) Le dotazioni
organiche contrassegnate con due asterischi saran- no raggiunte nel
1996, mediante incremento di 2.000 unità. (***) Le dotazioni organiche
contrassegnate con tre asterischi sono quelle previste
per l'anno 1998, così ridotte da 62.577 nel 1995; 59.577 nel
1996; 58.577 del 1977.
Allegato 2
Tabella
2
(prevista dall'art. 9, comma 1)
RUOLI TECNICI
Ruolo degli Operatori e dei Collaboratori Tecnici. Operatore Tecnico
................................. Operatore Tecnico
Scelto ..........................
| n. 6.600
Collaboratore Tecnico ............................. | Collaboratore Tecnico Capo
........................
Ruolo dei Revisori Tecnici. Vice Revisore Tecnico
............................. Revisore Tecnico
..................................
| n. 2.400 Revisore
Tecnico Capo .............................
Ruolo dei Periti Tecnici. Vice Perito Tecnico
............................... Perito Tecnico
....................................
| n. 380 Perito Tecnico Capo
............................... Perito Tecnico
Superiore .......................... n. 120
Allegato 3
Tabella
3
(prevista dall'art. 9, comma 2)
EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI
DI POLIZIA E QUELLE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITTA'
TECNICO-SCIENTIFICHE O TECNICHE Qualifiche del
Personale
Qualifiche del Personale che
che espleta funzioni
espleta attività di
Polizia
Tecnico-Scientifiche o Tecniche
---
--- Agente
Operatore tecnico Agente scelto
Operatore tecnico scelto Assistente
Collaboratore tecnicoAssistente capo Collaboratore tecnico capo Vice
SovrintendenteVice revisore tecnico
Sovrintendente
Sovrintendente capo Revisore tecnico
Revisore tecnico capo Vice ispettore
Vice perito tecnico Ispettore
Perito tecnico Ispettore capo
Perito tecnico capo Ispettore superiore - Sostit. Perito tecnico superiore Uff. P.S.
Allegato 4
Tabella F
(prevista dall'art. 11, comma 1)
EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE
DELLA POLIZIA DI STATO E QUELLE DEL PERSONALE CHE
ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA Qualifiche del Personale
della
Qualifiche del Personale Banda della Polizia di
Stato
che espleta attività
Tecnico-Scientifiche o
Tecniche Parte B - Orchestrale perito tecnico
Perito tecnico Parte A - Orchestrale perito tecnico
Perito tecnico Parte B - Orchestrale perito capo
Perito tecnico capo Parte A - Orchestrale perito capo
Perito tecnico capo Parte B - Orchestrale perito tecnico capo Perito tecnico capo Parte A -
Orchestrale perito tecnico
Perito tecnico superiore
superiore Maestro vice direttore
Direttore tecnico Maestro direttore
Direttore tecnico capo
Allegato 5
Tabella
G
(prevista dall'art. 11, comma 1) PROGRESSIONE DI
CARRIERA DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE
DELLA POLIZIA DI STATO
anni di permanenza nella qualifica
Orchestrale
Orchestrale
Orchestrale
Perito Tecnico
Perito Tecnico
Perito Tecnico Qualifiche
Capo
Superiore
---
---
---
--- III PARTE B
7
8
(*)
A
7
6
(*) II PARTE B
-
8
(*)
A
-
6
(*) I PARTE B
-
2
(*)
A
-
-
(*) ---------------------- (*) Fino al compimento del limite di età. Tabella allegata all'art. 43-bis
della legge 1º aprile 1981, n. 121
(prevista dall'art. 24, comma 1, terzo capoverso) (1) TRATTAMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO
DEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E DI QUELLO DEI RUOLI
CORRISPONDENTI
DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, IN VIGORE DAL 1º SETTEMBRE 1995 (Per una
migliore leggibilità, della tabella, si è reso necessario scomporla in due
quadri. N.d.r.). Polizia Arma dei Corpo della Corpo della Corpo di
Stato Carabinieri Guardia di polizia
forestale
Finanza
penitenziaria dello
Stato ---
---
---
---
--- Ruolo
Ruolo
Ruolo
Ruolo
Ruolo Ispettori
Ispettori
Ispettori
Ispettori
Ispettori Ispett.Sup. M.llo
Aiut. M.llo Aiut. Ispettore Sup. Ispettore Sup.
S.UPS
S.UPS Ispettore C. M.llo
Capo M.llo Capo Ispettore C. Ispettore C. Ispettore M.llo Ordin. M.llo Ordin. Ispettore Ispettore
V.Ispettore Maresciallo Maresciallo V.Ispettore V.Ispettore Ruolo
Ruolo
Ruolo
Ruolo
Ruolo Sovrint. Sovrint. Sovrint.
Sovrint. Sovrint.
Sovrint. C. Brigadiere Brigadiere Sovrint. C. Sovrint. C.
Capo
Capo Sovrinten-
Brigadiere
Brigadiere
Sovrintenden- Sovrintendente
dente
te V. Sovrint. V.
Briga- V. Briga- V. Sovrint. V.Sovrint.
diere
diere
Ruolo
Ruolo
Ruolo
Ruolo
Ruolo AG./Assist.
App./Carab.
App./Finan.
Ag./Assist.
Ag./Assist. Assistente C. Appuntato Sc. Appuntato Sc. Assistente C.
Assistente C. Assistente Appuntato Appuntato Assistente Assistente Agente Sc. Carabiniere Finanziere Agente Sc. Agente Sc.
Sc.
Sc. Agente Carabiniere Finanziere Agente
Agente Polizia di Stato
Livelli
Scatti
Indennità
Gerarchici(*)
Pensionabile
-----
-----
-----
----- Ruolo Ispettori
Ispett. Sup.S.UPS VII
bis
=
748.800
Ispettore C.
VII =
734.400
Ispettore
VI bis
+ 1
705.600
V.Ispettore
VI
+ 2
676.800 Ruolo Sovrint. Sovrint. C.
VI bis
=
705.600 Sovrintendente
VI
+ 1
648.000
V.Sovrint.
VI
=
648.000 Ruolo AG./Assist.
Assistente C.
V
+ 3
561.600
Assistente
V
+ 2
489.600 Agente
Sc.
V
+ 1
432.000
Agente
V
=
381.600 ------------------
(*) Lo scatto aggiuntivo gerarchico è pari al 2,50% dello stipendio in
godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione indivi- duale di
anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti,
eventualmente, nel precedente livello retributivo e di quelli di cui all'art. 1
del D.L. 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 1994, n. 433, ove spettante).
Per il passaggio dal V al VI/VI-bis livello retributivo confluisce
esclusivamente nella RIA un solo scatto gerarchico, qualora risulti attribuito.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 giugno 1995, n. 136 ]