
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 76
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395,
recante: "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";
Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in
particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 200, recante: "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria";
Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31
marzo 2000, n. 78;
Visto l'articolo 8 della legge 30 novembre
2000, n. 356, recante: "Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia";
Visto l'articolo 50 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ed in particolare i commi 9 e 11;
Vista la preliminare deliberazione del
consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni
sindacali del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DEL CORPO DI
POLIZIA PENITENZIARIA
Art. 1.
1. Nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, dopo
l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Articolo 1-bis. - 1. Nel capo III,
titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 4, e' inserito il
seguente comma:
"4-bis. - Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso
di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli,
qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o
resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore
all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni
criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di
cui al comma 2.";
b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) e' sostituita
dalla seguente:
"d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati
per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un
dovere, assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, o
di novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta
durante il corso; in quest'ultimo caso l'allievo o l'agente in prova e' ammesso
a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita'
fisico-psichica".
Art. 2.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 200, dopo la lettera c) e' inserita la seguente lettera:
d)
dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
"Articolo 11-bis (Attribuzione di
un ulteriore scatto aggiuntivo agli assistenti capo). 1. Agli assistenti capo
che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e'
attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel biennio precedente non abbiano
riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione e nel triennio
precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono
.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio
o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1,
lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni,
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione
piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene,
anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti,
fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano
le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.
3. In caso di accesso ai ruoli
superiori, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito come
assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico
previsto nello stesso livello retributivo.".
Art. 3.
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 200, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
b)
l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 16 (Nomina a vice
sovrintendente). -1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti si consegue:
a) nel limite del 40 per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame
scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti
ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo
corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi,
riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti che
abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia
riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono e
sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
b) nel limite del
restante 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno,
mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di
formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato
agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo
non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale
concorso e che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo
inferiore a buono e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
2.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990,
n. 395, le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente
articolo, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a
valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici,
nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami di
fine corso sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.
3. La
nomina a vice sovrintendente e' conferita con decreto del Ministro della
giustizia secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine
corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno
successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vice sovrintendenti
nominati in attuazione del comma 1, lettera a), seguono nel ruolo quelli
nominati in attuazione del comma 1, lettera b).
4. I posti disponibili per i
concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in
aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera
b)".
Art. 4.
1. La lettera c) del primo capoverso della lettera d) del
comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e'
sostituita dalla seguente:
"c) e' stato per qualsiasi motivo, salvo che
l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assente dal corso per
piu' di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta
ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da
causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo
corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psicofisica e sempre che
nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari
piu' gravi della deplorazione".
2. Il quinto capoverso della lettera d), del comma 1,
dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995. n. 200, e' sostituito
dal seguente:
"5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita'
contratta durante il corso ovvero per infermita' dipendente da causa di servizio
viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici attribuita
agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si
colloca, nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento
il predetto corso.".
Art. 5.
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 200, dopo la lettera e) e' inserita la seguente
lettera:
e-bis) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
"Articolo
19-bis (Emolumento pensionabile). 1. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto
tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel biennio
precedente non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione e
non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono , e' attribuito
un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la
tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo
scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto
dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi
per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione,
l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo,
dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n.
3.".
Art. 6.
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 200, dopo la lettera g) e' inserita la seguente lettera:
h)
dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
"Articolo 21-bis (Attribuzione di
uno scatto aggiuntivo ai sovrintendenti capo). - 1. Ai sovrintendenti capo che
abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' attribuito
uno scatto aggiuntivo qualora nel biennio precedente non abbiano riportato
sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione e nel triennio precedente
non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".
2. Per il
personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso, ai
riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b),
della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare, per l'applicazione di una sanzione piu' grave della
deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto
retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3
gennaio 1957, n. 3.
3. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto
aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam
riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso
livello retributivo.".
Art. 7.
1. Il terzo capoverso della lettera c) del comma 1
dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e' sostituito
dal seguente:
"3. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
godimento dei diritti civili e politici;
eta' compresa tra gli
anni diciotto ed il limite massimo stabilito dal regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
idoneita'
fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia
penitenziaria;
diploma d'istruzione secondaria superiore che consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario.".
Art. 8.
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 200, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
c-bis) la
lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 e' sostituita dalla seguente:
"c)
sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata
dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di novanta giorni,
anche se non consecutivi, e di centoventi giorni se l'assenza e' stata
determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente
da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli
del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a
partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua
idoneita'.".
Art. 9.
1. Al primo capoverso della lettera d) del comma 1,
dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le lettere a) e
b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) nel limite del 50 per cento dei posti
disponibili mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta ed un
colloquio secondo le modalita' stabilite dall'articolo 16 della legge 15
dicembre 1990, n. 395, e con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 26
della legge 1o febbraio 1989, n. 53 e dell'articolo 5 del decreto-legge 4
ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1990, n. 359, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti ai ruoli del
Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianita' di effettivo
servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti
requisiti ad eccezione del limite d'eta'. Se i posti riservati non vengono
coperti la differenza vanno ad aumentare i posti spettanti all'altra
categoria;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante
concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova
scritta ed un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia
penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso alla data del bando
che indice il concorso, di anzianita' di servizio non inferiore a sette anni,
del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai
corsi per il conseguimento del diploma universitario.".
Art. 10.
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 200, dopo la lettera d) e' inserita la seguente
lettera:
d-bis) dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente:
"Articolo
28-bis (Emolumento pensionabile). - 1. Ai vice ispettori che abbiano compiuto un
anno di effettivo servizio nella qualifica e che nel medesimo anno non abbiano
riportato una sanzione piu' grave della deplorazione o non abbiano riportato un
giudizio complessivo inferiore a "buono , e' attribuito un emolumento
pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima
mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso
al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente
dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di
cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55
e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione
dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma
1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli
94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n.
3.".
Art. 11.
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 200, dopo la lettera e) e' inserita la seguente
lettera:
e-bis) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
"Articolo
29-bis (Emolumento pensionabile). - 1. Agli ispettori che abbiano compiuto tre
anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nell'ultimo biennio
non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione e non abbiano
riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono e' attribuito un emolumento
pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima
mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso
al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente
dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di
cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55
e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione
dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma
1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli
94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n.
3".
Art. 12.
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 200, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
f)
l'articolo 30 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 30 (Promozione ad
ispettore capo). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e'
ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto sette
anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.".
Art. 13.
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 200, dopo la lettera f) e' inserita la seguente lettera:
g)
dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
"Articolo 30.1 (Clausola di
salvaguardia economica per gli ispettori capo). - 1. Agli ispettori capo che
abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di
ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle
cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che
abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo non
inferiore a "buono e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una
sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, e' attribuito, con
decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il
trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore
superiore. Tale trattamento economico e' riassorbito all'atto dell'accesso al
livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal
servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui
all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione
dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma
1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli
94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n.
3.".
Art. 14.
1. Al primo capoverso del comma 1 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso
annuale per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che alla data
del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in
possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione
ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario.".
Art. 15.
1. Alla allinea del comma 1, dell'articolo 5 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole "e' inserito il seguente" sono
sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti articoli".
2. Al comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 200, recante l'articolo 30-bis del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, dopo le parole "decreto del Ministro di grazia e
giustizia" sono aggiunti i seguenti articoli:
"Articolo 30-ter (Attribuzione
di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori). - 1. Agli ispettori
superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica
e' attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nel biennio precedente non abbiano
riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione e nel triennio
precedente abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a
"buono".
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15,
comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione
di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto
aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei
relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente
articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.
Articolo 30-quater (Ispettore superiore "sostituto
commissario) - 1. Gli ispettori superiori che abbiano maturato otto anni di
effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto
aggiuntivo sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli a conclusione
della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo e, ferma restando la
qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario".
2.
E' escluso dalla selezione di cui al comma 1 il personale che nel triennio
precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "ottimo" o che
nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave
della censura.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui
all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione per
l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e per l'assunzione della denominazione di
"sostituto commissario" di cui al comma 1, avviene, anche con effetto
retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3
gennaio 1957, n. 3.
4. L'attribuzione dello scatto aggiuntivo e l'assunzione
della denominazione di "sostituto commissario" decorrono, anche con effetto
retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di
ogni anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1,
il numero degli ispettori superiori "sostituti commissario" da individuare
annualmente, la composizione della commissione esaminatrice, i titoli
valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e la
specificita' delle mansioni da attribuire ai predetti ispettori superiori
"sostituti commissario" sono stabiliti con decreto del Ministro della
giustizia.
Articolo 30-quinquies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi). - 1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 30-ter e 30-quater sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore".
Art. 16.
1. La tabella C prevista dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella A allegata dal presente decreto.
Capo
II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 17.
1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 12 del presente
decreto si applicano anche alle promozioni ancora da conferire alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per il suddetto personale si applicano,
in quanto compatibili, i criteri gia' previsti dagli articoli 1, 2 e 4 del
provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del
27 aprile 1996.
2. Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi i concorsi interni ed esterni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 18.
1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto
aggiuntivo di cui agli articoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, come introdotti rispettivamente dagli articoli 2 e 6 del
presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale
che alla suddetta data abbia gia' maturato almeno quattro anni di effettivo
servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui
matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 degli
articoli 11-bis e 21-bis citati al comma 1 del presente articolo.
3. Per il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulta in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 degli articoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti rispettivamente dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti.
Art. 19.
1. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile
rispettivamente previsto dagli articoli 19-bis e 29-bis del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti dagli articoli 5 ed 11 del presente
decreto e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla
suddetta data abbia gia' maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio
nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura
tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
2. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19-bis e 29-bis citati al comma 1 del presente articolo.
Art. 20.
1. Ai vice ispettori, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui all'articolo
28-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotto
dall'articolo 10 del presente decreto e' attribuito con le seguenti
modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato un anno
di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla
data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica.
2. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 28-bis citato al comma 1 del presente articolo.
Art. 21.
1. Agli ispettori superiori, inquadrati in tale qualifica
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti
dagli articoli 30-ter e 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443, introdotti dall'articolo 15 del presente decreto. I medesimi assumono, con
la stessa decorrenza, la denominazione di "sostituto commissario".
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori
superiori che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla
stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30-ter del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'articolo 15 del presente
decreto, e' attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30-ter del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotto dall'articolo 15 del
presente decreto, per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore
superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di
permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione dello scatto
aggiuntivo e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 1, 2, 3, 4, 5 e 6
anni.
4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore
scatto aggiuntivo e assume la denominazione di "sostituto commissario", di cui
all'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, a decorrere dalla data in cui
matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica di ispettore superiore ovvero di sette anni se ha superato la prima
selezione prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 200.
5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata in
vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai
commi 1 e 2 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443, come introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, gli scatti
aggiuntivi e la denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1 e lo
scatto aggiuntivo di cui il comma 2 del presente articolo sono riconosciuti con
decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi
requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella
qualifica, previsto dal comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a
quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma.
6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni
soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici di cui agli articoli 30-ter,
commi 1 e 2, 30-quater, commi 2 e 3, e 30-quinquies, comma 1, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti dall'articolo 15 del presente
decreto.
7. (soppresso).
Art. 22.
1. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le modalita' per il reclutamento, nell'ambito delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, degli atleti nei gruuppi sportivi della Polizia Penitenziaria, limitatamente alle discipline sportive ivi praticate ed agli aspiranti riconosciuti come atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, sono stabilite nel relativo bando, con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 122, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed esenti alle imperfezioni e dalle infermita' elencate nell'articolo 123 del citato decreto legislativo.
Art. 23.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'emolumento previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, ferme restando le condizioni stabilite dal medesimo articolo, e' corrisposto agli ispettori superiori del Corpo di polizia penitenziaria in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.
Art. 24.
1. La spesa derivante dal presente decreto e' valutata in
lire 3.400 milioni per l'anno 2001, in lire 4.730 milioni per l'anno 2002, in
lire 6.030 milioni per l'anno 2003, in lire 6.350 milioni per l'anno 2004, in
lire 6.230 milioni per l'anno 2005 ed in lire 6.530 milioni a decorrere
dall'anno 2006. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, lettera
b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella A
(richiamata dall'articolo
16)
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO DEL CORPO DI
POLIZIA PENITENZIARIA
Come risultante
dall'applicazione dell'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121
OMISSIS