
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 200
(in
Suppl. ordinario n. 61, alla Gazz. Uff. n. 122, del 27
maggio)
Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione; Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art.
3; Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130; Acquisiti i pareri delle
organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative
sul piano nazionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994; Acquisito il parere
della competente commissione permanente del Senato della Repubblica; Considerato
che la competente commissione permanente della Camera dei deputati non ha
espresso nei termini il proprio parere; Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995; Sulla proposta del Ministro
di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del
tesoro e dell'interno; Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Nell'art. 4 del capo II, titolo I,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il comma 2 è soppresso.
Art. 2.
1. Nel capo III, titolo I, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti
modificazioni: a)
l'art. 10 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10. Nomina ad assistente. -- 1. La qualifica di assistente
si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque
anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto.>>; b) nell'art. 11, le
parole <<abbia compiuto quindici anni di servizio ovvero>> sono
soppresse; c) gli
articoli 12 e 13 sono soppressi.
Art. 3.
1. Nel capo IV, titolo I, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti
modificazioni: a)
nell'art. 15, comma 4, le parole <<di rilevante dimensione>> sono
soppresse; b)
l'art. 16 è sostituito dal seguente:
<<Art. 16. Nomina a vice sovrintendente. -- 1. La nomina alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:
a) nel limite del trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre
di ciascun anno, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e
superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di
durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al
ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno
quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato, nei due anni
precedenti, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione;
b) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre
di ciascun anno, mediante superamento di apposito corso di formazione
tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi,
a domanda, e previa selezione consistente in risposte a questionario articolato
su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e
professionale, gli assistenti capo che abbiano compiuto almeno un anno di
servizio nella qualifica, i quali, nei due anni precedenti, non abbiano
riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione ed abbiano
riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono". 2. Fermo restando quanto stabilito
dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalità di svolgimento
del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione delle
prove di esame e la composizione, delle commissioni esaminatrici nonchè i
programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e
b), e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con
decreto del Ministro di grazia e giustizia. 3. La nomina a vice sovrintendente
è conferita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, secondo l'ordine di
graduatoria risultante dagli esami di fine corso. I vice sovrintendenti nominati
in attuazione del comma 1, lettera a) precedono nel ruolo quelli nominati in
attuazione del comma 1, lettera b).
4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a)
rimasti scoperti sono portati in aumento alla aliquota disponibile per il
personale di cui al comma 1, lettera b).>>; c) l'art. 17 è
soppresso; d)
l'art. 18 è sostituito dal seguente:
<<Art. 18. Dimissioni dal corso. -- 1. é dimesso dai corsi di cui
all'art. 16 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti
giorni, anche se non continuativi. Nelle ipotesi di assenza dovuta ad infermità
contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per
motivi di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo
corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psicofisica e sempre che
nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari
più gravi della deplorazione.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui
al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo
corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni
sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. é espulso dal corso il
personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più
gravi della deplorazione. 4.
I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con
decreto del direttore generale del dipartimento dell'amministrazione
penitenziara, su proposta del direttore della scuola. 5. Il personale ammesso a ripetere
il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per
malattia contratta per motivi di servizio viene promosso con la stessa
decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal
quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli
sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto
corso.>>;
e) l'art. 19 è soppresso;
f) nell'art. 20 le parole <<tre anni>> sono sostituite dalle
parole <<sette anni>>;
g) l'art. 21 è sostituito dal seguente:
<<Art. 21. Promozione a sovrintendente capo. -- 1. La promozione
alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante
scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i sovrintendenti che
abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica>>.
Art. 4.
1. Nel capo V, titolo I, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti
modificazioni: a)
l'art. 22 è sostituito dal seguente:
<<Art. 22. Ruolo degli ispettori. -- 1. Il ruolo degli ispettori
del Corpo di polizia penitenziaria è articolato in quattro qualifiche, che
assumono le seguenti denominazioni:
a) vice ispettore; b)
ispettore;
c) ispettore capo;
d) ispettore superiore.>>; b) al comma 2
dell'art. 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
<<Oltre ai predetti compiti, in caso di assenza o impedimento del
direttore, qualora nell'organico dell'istituto non vi siano funzionari del
profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore di
istituto penitenziario o di collaboratore di istituto penitenziario o non sia
stato provveduto alla supplenza o reggenza dal provveditore regionale o dal
dipartimento-Ufficio centrale del personale, gli ispettori superiori
garantiscono l'ordine e la sicurezza dell'istituto, nonchè il servizio di
traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati per i ricoveri in luogo
esterno di cura. Provvedono,
inoltre, alla dimissione dei detenuti ed internati, nell'osservanza delle norme
in materia, a seguito di ordine scritto delle competenti autorità giudiziarie
ovvero per fine pena.>>; c) l'art. 24 è
sostituito dal seguente:
<<Art. 24. Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria.
-- 1. L'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene
mediante: a)
concorso pubblico;
b) concorso interno per titoli di servizio ed esami; 2. I concorsi di cui al comma 1 si
svolgono con le modalità di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28. 3. Al concorso di cui al comma 1,
lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
godimento dei diritti civili e politici; età non inferiore agli
anni diciotto e non superiore agli anni trentadue; idoneità fisica,
psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; titolo di studio di
scuola media superiore o equivalente. 4. A parità di merito
l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza,
fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti. 5. Non sono ammessi al concorso
coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena
detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di
prevenzione. 6. I vincitori
di concorso, di cui al comma 1, lettere a) e b), sono nominati allievi vice
ispettori.>>;
d) l'art. 28 è sostituito
dal seguente:
<<Art. 28. Nomina a vice ispettore. -- 1. La nomina a vice
ispettore si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso
pubblico, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità
stabilite dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e con l'osservanza
delle disposizioni dell'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53, e dell'art.
5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1990, n. 359, con riserva di un sesto dei posti agli
appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio di
scuola media superiore;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso
interno per titoli di servizio per esame, consistente in una prova scritta ed in
un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che
espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il
concorso, di anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di
studio di scuola media superiore, e che, nell'ultimo biennio, non abbia
riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato
un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Il 30 per cento dei posti
disponibili è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, anche se
privi del titolo di studio di scuola media superiore. 2. I vincitori del concorso di cui
al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata
di sei mesi. 3. Le modalità
dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici,
le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli,
le modalità di attuazione ed i programmi del corso sono stabiliti con decreto
del Ministro di grazia e giustizia.
4. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola
volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono
l'idoneità per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano superato
i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla
frequenza del corso successivo.
5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i
sessanta giorni di assenza.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.
18. 7. Il personale
appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria che partecipa ai corsi di cui
al comma 2, conserva la qualifica rivestita all'atto
dell'ammissione>>;
e) l'art. 29 è sostituito dal seguente:
<<Art. 29. Promozione ad ispettore. -- 1. La promozione alla
qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito
assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice ispettore che
abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio, nella qualifica oltre il
periodo di frequenza del corso di cui all'art. 28.>>; f) l'art. 30 è
sostituito dal seguente:
<<Art. 30. Promozione ad ispettore capo. -- 1. La promozione alla
qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di
ispettore, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica
stessa.>>.
Art. 5.
1. Nel capo V, titolo I, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo l'art. 30, è inserito il
seguente:
<<Art. 30-bis. Promozione alla qualifica di ispettore superiore. --
1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue: a) nel
limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,
mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale
avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di
ispettore capo; b) per il
restante 50 per cento dei posti, mediante concorso annuale per titoli di
servizio ed esami, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di
ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del
titolo di studio di scuola media superiore. 2. La promozione decorre, a tutti
gli effetti, dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera, a), precede nel
ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono
portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a). 3. Le modalità di svolgimento del
concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove
di esami e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con
decreto del Ministro di grazia e giustizia>>.
Art. 6.
1. La tabella A prevista dall'art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificata ed
integrata dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, è sostituita dalla tabella A
allegata al presente decreto.
Art. 7. Inquadramento nel ruolo
dei sovrintendenti.
1. I vice sovrintendenti ed i
sovrintendenti già inquadrati a norma dell'art. 68, comma 5, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono inquadrati nella qualifica di
sovrintendenti capo nel nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia
penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio
maturata nel ruolo, collocandosi in testa al personale inquadrato ai sensi del
successivo comma 2. 2. Gli
assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria,
in servizio al 1º settembre 1995, che abbiano oltre ventinove anni di effettivo
servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo
dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di
ruolo. 3. Gli assistenti capo
in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al
1º settembre 1995, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio, sono
inquadrati nella qualifica di sovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti
del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo. 4. Gli assistenti capo in possesso
della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1º settembre
1995, non compresi fra quelli di cui ai commi 1 e 2, sono inquadrati nella
qualifica di vice sovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di
polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo. 5. Gli assistenti capo in servizio
alla data d'entrata in vigore del presente decreto, saranno inquadrati, secondo
quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, previo superamento di un corso straordinario
di aggiornamento della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da
stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Al termine del
predetto corso, il personale idoneo consegue la qualifica di ufficiali di
polizia giudiziaria con decorrenza 1º settembre 1995. Gli assistenti capo che
non partecipano o non superano il corso permangono nel ruolo di
appartenenza. 6. Gli
inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati, salvo espressa
rinuncia da presentarsi da parte degli interessati appartenenti al ruolo degli
agenti ed assistenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, anche in sovrannumero riassorbibile con le vacanze
ordinarie. In corrispondenza del personale eventualmente inquadrato in
soprannumero sono resi indisponibili altrettanti posti nel ruolo degli agenti ed
assistenti. 7. Il personale
inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della
progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima
prevista per l'inquadramento. Lo stesso personale, per l'ammissione agli
scrutini di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, beneficia, per una sola volta, di una riduzione del periodo di
permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha rivestito la qualifica
di ufficiali di polizia giudiziaria.
Art. 8. Inquadramento nel ruolo
degli ispettori.
1. Il personale del Corpo di polizia
penitenziaria appartenente al ruolo degli ispettori e sovrintendenti di cui al
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in servizio al 1º settembre 1995 è
inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero
riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo
degli ispettori, conservando, se più favorevole, il trattamento economico in
godimento: a)
nella qualifica di ispettore superiore, gli ispettori capo nonchè gli
appartenenti al ruolo degli ispettori che sono in possesso di un'anzianità di
servizio nel ruolo degli ispettori e nel-grado di maresciallo capo del disciolto
Corpo degli agenti di custodia non inferiore ad otto anni; b) nella qualifica di
ispettore capo il personale che riveste la qualifica di ispettore; c) nella qualifica di
ispettore il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, nonchè quello
che riveste la qualifica di sovrintendente capo, conservando se più favorevole
il trattamento economico in godimento; d) nella qualifica di
vice ispettore il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e di vice
sovrintendente, ad eccezione di quello inquadrato nella qualifica di
sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del presente decreto. 2. Il personale di cui al comma 1,
lettera b), conserva, ai fini della progressione nella qualifica di ispettore
superiore, i quattro quinti dell'anzianità di servizio computata ai sensi
dell'art. 30, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443. Il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, inquadrato ai
sensi della lettera c) del comma 1, matura l'anzianità per la promozione alla
qualifica di ispettore capo, al compimento del quinto anno di effettivo servizio
nella qualifica di inquadramento, conservando l'anzianità maturata nel ruolo
degli ispettori prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
computa secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443. 3.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per il personale di cui al comma 1,
lettere b) e c), il periodo di anzianità residuo per l'ammissione agli scrutini
di promozione, rispettivamente ad ispettore superiore ed ispettore capo, è
ridotto di un quinto. 4. Per
il personale di cui al comma 1, lettere d) e c), proveniente dal ruolo dei
sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla
qualifica di ispettore e ispettore capo conserva l'anzianità posseduta nel ruolo
dei sovrintendenti per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo
scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima
nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni.
Art. 9. Concorso ad ispettore
superiore.
1. Per un periodo di quattro anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la promozione alla qualifica di
ispettore superiore si consegue, anche in sovrannumero: a) secondo le modalità
previste dall'art. 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
aggiunto dall'art. 5 del presente decreto; b) per contingente di
cento posti l'anno, previa selezione, alla quale è ammesso il personale che
riveste la qualifica di ispettore capo che ne faccia domanda. Con decreto del
Ministro di grazia e giustizia sono fissati criteri di selezione, tenuto conto
dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonchè la
composizione della commissione che procederà alla selezione. 2. Alla selezione di cui al comma
1 può partecipare il personale ivi indicato che, nei tre anni precedenti, non
abbia riportato sanzioni disciplinari pari o più gravi alla deplorazione e abbia
riportato un giudizio non inferiore a <<buono>>.
Art. 10. Concorsi, esami e
scrutini in atto.
1. Sono fatte salve le procedure e gli
effetti relativi ai concorsi interni ed esterni ed agli scrutini di promozione
del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli
assistenti ed agenti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2. Il personale
suddetto, ove consegua nomine o promozioni ai sensi del comma 1, è inquadrato
secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto.
Articolo 11
Art.
11. Decorrenza giuridica ed economica.
1. Le disposizioni di cui al presente
capo hanno effetto giuridico ed economico dal 1º settembre 1995 relativamente al
personale in servizio alla stessa data.
Articolo 12
Art.
12. Equiparazione con il personale non direttivo delle altre forze di polizia.
1. L'equiparazione tra le qualifiche dei
ruoli non direttivi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con i
gradi e le qualifiche delle altre forze di polizia è quella prevista dalla
tabella C allegata al presente decreto.
Articolo 13
Art.
13. Trattamento economico.
1. Con la medesima decorrenza di cui
all'art. 11, al personale dei ruoli della polizia penitenziaria è attribuito il
trattamento economico complessivo risultante alla tabella C allegata al presente
decreto nonchè gli scatti stipendiali ivi previsti. Allo stesso personale non
vanno attribuiti ulteriori scatti aggiuntivi, comunque determinati, previsti in
caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello
stesso livello retributivo, nonchè quelli stabiliti dall'art. 1 del
decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 luglio 1994, n. 433. 2.
Fino alla determinazione del trattamento economico del personale delle forze di
polizia, al personale inquadrato o promosso nella qualifica di ispettore
superiore o qualifica equiparata l'indennità mensile pensionabile è fissata
nella misura lorda di lire 748.800.
3. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma
2 corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento
dell'incremento previsto per l'VIII livello.
Articolo 14
Art.
14. Clausola finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione
del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile
1995, n. 130.
Allegato 1
Tabella A
(prevista dall'art. 6, comma 1)
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA DOTAZIONI ORGANICHE
Uomini
Donne
Totale Ispettori superiori
680
60
740 Ispettori Capo
Ispettori
| 3.524
306
3.830 Vice Ispettori
Sovrintendenti Capo Sovrintendenti
| 4.140
360
4.500 Vice Sovrintendenti Assistenti Capo
Assistenti
| 30.668
3.282
33.950 Agenti
| Agenti ausiliari
Totali
39.012
4.008
43 .020
Allegato 2
Tabella C
(prevista dall'art. 12)
ORDINAMENTO GERARCHICO DEI RUOLI E CORRISPONDENZA DELLE QUALIFICHE DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA E DEGLI APPARTENENTI AL
RUOLO ASSISTENTI ED AGENTI CON I CORRISPONDENTI
GRADI E/O QUALIFICHE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA TRATTAMENTO
ECONOMICO RISULTANTE DALLA TABELLA INDICATA
DALL'ART. 43-BIS DELLA LEGGE 1º APRILE 1992, N. 121 (Per ragioni di migliore
leggibilità, scomponiamo in tre parti
la seguente tabella. N.d.r.). Ruolo Corpo di Polizia Arma dei
Corpo della
Penitenziaria
Carabinieri
Guardia di Finanza ---
---
---
--- Ruolo
Ispettore Supe-
Maresciallo
Maresciallo Aiu-
riore
Aiutante
tante Ispettori Ispettore
Capo
Maresciallo
Maresciallo Mag-
Maggiore
giore Ruolo
Ispettore
Maresciallo
Maresciallo Capo
Capo Marescialli
Vice Ispettore Maresciallo Maresciallo Ordi-
Ordinario nario
Ruolo
Sovrintendente
Sovrintendente
Sovrintendente Ca-
Capo
Capo
po Sovrintendenti Sovrintendente
Sovrintendente
Sovrintendente
V. Sovrintendente V.
Sovrinten-
V.Sovrintendente
dente Appuntati Assistenti Assistente Capo Appuntato Appuntato
Scelto
Scelto Carabinieri
Assistente
Appuntato Appuntato
Finanzieri Agente
Scelto
Carabiniere
Finanziere Scelto
Scelto Agenti
Agente
Carabiniere
Finanziere Guardie Ruolo Corpo di
Polizia Polizia
di
Corpo delle
Penitenziaria
Stato
Guardie Forestali ---
---
---
--- Ruolo
Ispettore Superiore Ispettore Supe- Ispettore Superio-
periore re
Ispettori
Ispettore Capo Ispettore
Capo Ispettore Capo Ruolo
Ispettore
Ispettore Ispettore
Marescialli Vice
Ispettore
Vice Ispettore Vice
Ispettore Ruolo
Sovrintendente Capo Sovrintendente
Sovrintendente Ca-
Capo
po Sovrintendenti Sovrintendente
Sovrintendente
Sovrintendente
V. Sovrintendente V.
Sovrinten- V.
Sovrintendente
dente
Appuntati Assistenti
Assistente Capo
Assistente Capo Assistente Capo Carabinieri Assistente
Assistente
Assistente Finanzieri Agente Scelto Agente
Scelto Guardia Scelta
Agenti
Agente Agente
Guardia Guardie
Ruolo
Corpo di Polizia
Livello
Scatti Indennità
Penitenziaria
adeguato
gerar- pensiona-
chici bile
men- sile
lorda ---
---
---
--- ---
Ruolo
Ispettore Superiore
VII-bis
0
748.400 Ispettori Ispettore
Capo
VII+1 scatto 431.323 734.400 Ruolo
Ispettore
VI-bis
0
705.600 Marescialli
Vice Ispettore VI+2
scatti 729.232 676.800 Ruolo
Sovrintendente Capo
VI-bis
0
705.600 Sovrintendenti Sovrintendente VI+1
scatto 371.215 648.000
V. Sovrintendente
VI
0
648.000 Appuntati Assistenti Assistente Capo V +3 scatti 975.054 561.600 Carabinieri Assistente
V +2 scatti
650.036 489.600
Finanzieri Agente
Scelto
V +1 scatto
252.025 432.000
Agenti
Agente
V
0
381.600 Guardie ----------------- 1) Lo scatto aggiuntivo gerarchico è
pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale
del livello e la RIA, comprensiva que- st'ultima, degli scatti
gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello
retributivo). Per il passaggio dal 5º a 6º li- vello retributivo confluisce
esclusivamente nella RIA un solo scatto gerarchico, qualora
risulti attribuito (Assistente Capo con 15 anni al 31 dicembre 1994
transita dal 1º settembre 1995 dal li- vello 5º+ 3 al livello 6º+ 2
scatti di 5º livello).