
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
RIORDINO SOTTUFFICIALI ARMA CARABINIERI
Decreto Legislativo 12/05/1995 Num. 198
(in Suppl. ordinario n. 61, alla Gazz. Uff. n. 122,
del 27 maggio)
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.
Preambolo
Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione; Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art.
3; Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130; Acquisiti i pareri degli organismi di
rappresentanza del personale militare; Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994; Acquisito
il parere della competente Commissione permanente del Senato della Repubblica;
Considerato che la competente Commissione permanente della Camera dei deputati
non ha espresso nei termini il proprio parere; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995; Sulla
proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, del tesoro e dell'interno;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Istituzione dei ruoli.
1. Nell'Arma dei
Carabinieri sono istituiti i seguenti ruoli: a) appuntati e
carabinieri; b)
sovrintendenti;
c) ispettori. 2.
L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi del personale
dell'Arma dei Carabinieri con i corrispondenti gradi o qualifiche delle Forze di
Polizia sono riportati nella allegata tabella A.
Articolo 2
Ruolo degli appuntati e dei carabinieri.
1. Il ruolo degli appuntati
e carabinieri è articolato in quattro gradi che assumono le seguenti
denominazioni: a)
carabiniere; b)
carabiniere scelto;
c) appuntato;
d) appuntato scelto.
2. La dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri è costituita
da n. 48.050 unità. 3. Il
reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è
disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del
ruolo, con il bando di arruolamento di cui all'art. 6.
Articolo 3
Funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.
1. Al personale
appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri sono attribuite le
qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia
giudiziaria. 2. Detto
personale, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in
vigore svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di
discrezionalità inerente alle qualifiche possedute e può altresì esercitare
incarichi di comando di uno o più militari, nonchè di addestramento in relazione
ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.
Articolo 4
Reclutamento dei carabinieri.
1. Sono consentiti: a) arruolamenti
volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani
che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di
età, anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze Armate
nonchè nelle Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile. Il limite di età è
elevato a 28 anni per i giovani che hanno già adempiuto agli obblighi di
leva; b)
arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva,
dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti
delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel
contingente determinato annualmente con legge di bilancio. 2. Al termine della ferma di leva
i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di
carabinieri effettivi, commutando la ferma di leva in ferma quadriennale, nel
limite delle vacanze organiche.
Ai fini dell'ammissione alla ferma quadriennale si provvede, in base
all'esito di adeguati test per l'accertamento del grado di preparazione
culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e
matricolare, alla formazione di una graduatoria, da rendere pubblica, ammettendo
ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente
collocati.
Articolo 5
Requisiti per l'arruolamento.
1. Gli aspiranti agli
arruolamenti volontari di cui all'art. 4 debbono possedere i seguenti
requisiti: a)
cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) aver compiuto, alla
data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento,
il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo. Il limite di età
è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già adempiuto agli obblighi di
leva; c) idoneità
psico-attitudinale al servizio nell'Arma dei Carabinieri, accertata dal centro
nazionale selezione e reclutamento carabinieri il cui giudizio è
definitivo; d)
titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) stato civile di
celibe o vedovo o se coniugato abbia compiuto ventisei anni di età; f) idoneità fisica e
statura non inferiore a m 1,65; g) non essere stati
espulsi dalle Forze Armate, da Corpi militarmente organizzati o destituiti dai
pubblici uffici;
h) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita
di leva; i) non
essere stati condannati per delitto non colposo; l) non essere, alla
data dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o
sottoposti a misure di prevenzione ovvero non trovarsi in situazioni comunque
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di
carabiniere. 2. Gli aspiranti
all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri debbono essere in possesso dei
requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53,
nonchè di quelli previsti dall'art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n.
382, risultanti dalle informazioni raccolte.
Articolo 6
Bando di arruolamento.
1. Le procedure di
arruolamento, la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande
di ammissione all'arruolamento, le prove di selezione e concorsuali, le modalità
di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la durata dei corsi, il
numero complessivo e le riserve di posti, anche ai sensi dell'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, l'individuazione
e la valutazione dei titoli preferenziali, sono stabiliti con determinazione del
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 7
Posizione di stato degli ammessi ai corsi allievi Carabinieri.
1. Gli arruolati volontari
di cui all'art 4, comma 1, lettera a), sono ammessi al corso per allievo
Carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento,
consegue la nomina di Carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed è
immesso in ruolo al grado di carabiniere, al termine del corso secondo l'ordine
della graduatoria finale, con determinazione del Comandante generale o
dell'Autorità da questi delegata.
2. I militari in servizio ed in congedo delle Forze Armate e quelli in
congedo dell'Arma dei Carabinieri, nonchè il personale appartenente alla altre
Forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto
dell'ammissione al corso. 3.
Gli arruolati volontari di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono nominati
carabinieri ausiliari, con determinazione del Comandante generale o
dell'Autorità da questi delegata, dopo aver superato apposito corso presso gli
istituti d'istruzione dell'Arma.
4. Agli ammessi ai corsi per allievo Carabiniere si applicano le norme di
cui al regolamento per le scuole allievi Carabinieri approvato con decreto
ministeriale.
Articolo 8
Riammissione in servizio.
1. Possono aspirare alla
riammissione in servizio nell'Arma dei Carabinieri, nei limiti degli organici
fissati dalla legge:
a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri effettivi in congedo
che non abbiano superato il trentesimo anno di età, che ne siano ritenuti
meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5; b) i carabinieri
ausiliari in congedo da non oltre un anno che non abbiano superato il trentesimo
anno di età e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5. 2. Ai fini del transito in
servizio permanente e della progressione di carriera non è computato il servizio
svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei Carabinieri. 3. I riammessi debbono vincolarsi
a ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado. 4. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente.
Articolo 9
Ruolo dei sovrintendenti.
1. Il ruolo dei
sovrintendenti è articolato in tre gradi che assumono le seguenti
denominazioni: a)
vice brigadiere;
b) brigadiere;
c) brigadiere capo. 2.
I sovrintendenti possono trovarsi nelle seguenti posizioni di stato: a) in servizio
permanente; b) in
congedo; c) in
congedo assoluto. 3. La
consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 è fissata nel numero massimo di
20.000 unità. 4. Le eventuali
vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento all'organico del
ruolo degli appuntati e carabinieri.
Articolo 10
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti.
1. Agli appartenenti al
ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Il personale del predetto
ruolo, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in
vigore svolge mansioni esecutive, richiedenti un'adeguata preparazione
professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle
qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia
giudiziaria. 3. Al suddetto
personale possono essere affidati il comando di uno o più militari cui
impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di
carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, ferma restando la
possibilità di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea
assenza o impedimento. 4. Ai
brigadieri capo, oltre a quanto già specificato possono essere attribuiti
incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, il
comando di piccole unità nonchè incarichi operativi di più elevato impegno.
Articolo 11
Immissione nel ruolo dei sovrintendenti.
1. I sovrintendenti
dell'Arma dei Carabinieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed
esame scritto consistente in risposte ad un questionario articolato su domande
tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e
successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata
stabilita di norma non inferiore ai tre mesi: a) nel limite del 70%
dei posti disponibili, dagli appuntati scelti; b) nel limite del 30%
dei posti disponibili, dagli appuntati, dai carabinieri scelti, nonchè dai
carabinieri in servizio permanente.
2. é ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che, alla data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) sia idoneo al
servizio militare incondizionato; b) abbia riportato,
nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non
inferiore a <<nella media>> o giudizio equivalente; c) non abbia
riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della
consegna; d) non
risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto
a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa. 3. Ai fini della formazione delle
graduatorie del concorso formalizzate con decreto ministeriale, a pari punteggio
prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio
e la maggiore età. 4. Le
modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la
valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite
delle vacanze nell'organico del ruolo, sono stabilite con bando di concorso
indetto con decreto ministeriale.
5. I posti disponibili di cui al comma 1, rimasti scoperti in una
categoria sono devoluti ai concorrenti dell'altra, idonei ma risultati
esuberanti, in relazione ai rispettivi punteggi conseguiti. 6. I requisiti di cui al comma 2
devono essere posseduti anche alla data fissata per l'inizio del corso. I
vincitori del concorso che a quest'ultima data non sono idonei al servizio
militare incondizionato possono, a riacquistata idoneità fisica, partecipare, a
domanda, al primo corso utile.
7. I programmi e le modalità di svolgimento del corso nonchè la
composizione della commissione per l'esame di fine corso sono stabiliti con
determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri o dall'Autorità
da esso delegata. 8. Coloro
che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a
vicebrigadiere, con decreto ministeriale, nell'ordine determinato dalla
graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine dello
stesso. 9. Coloro che non
superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità e
sono restituiti al normale servizio d'istituto. 10. é dimesso dal corso e
restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito senza detrazione
di anzianità, il personale che: a) dichiara di
rinunciare al corso;
b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie
per bene esercitare le funzioni del nuovo grado; c) non superi gli
esami finali dopo aver già ripetuto il corso; d) sia stato per
qualsiasi motivo assente dal corso più di trenta giorni, anche se non
continuativi; e)
si trovi nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 13. 11. Nelle ipotesi di esclusione
per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore lo
stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso
successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato
ripetente. 12. I
provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con
determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri su proposta del
Comandante dell'Istituto di Istruzione. 13. Agli ammessi ai corsi per la
nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti nome
sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri si applicano, ove
compatibili, anche quelle contenute nel Regolamento per l'istituto d'istruzione
degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, da approvare con
decreto ministeriale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.
Articolo 12
Ruolo degli ispettori.
1. Il ruolo degli ispettori
dell'Arma dei Carabinieri è articolato in quattro gradi che assumono le seguenti
denominazioni: a)
maresciallo; b)
maresciallo ordinario;
c) maresciallo capo; d) maresciallo
aiutante, sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza. 2. Il personale di cui al comma 1
può trovarsi nelle seguenti posizioni di stato: a) in ferma
volontaria; b) in
servizio permanente;
c) in congedo;
d) in congedo assoluto.
3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 è fissata in
29.531 unità.
Articolo 13
Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori.
1. Agli appartenenti al
ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Nell'espletamento delle proprie
attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti
dalle disposizioni in vigore, svolgono finzioni di sicurezza pubblica e di
polizia giudiziaria. Possono
sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed
essere preposti al comando di stazione carabinieri, unità operative o
addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive ed istruzioni
impartite e per i risultati conseguiti, nonchè assumere la direzione di uffici o
funzioni di coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive
superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta. 3. Al suddetto personale possono
essere attribuiti incarichi, anche investigativi ed addestrativi, richiedenti
particolari conoscenze ed attitudini. 4. I marescialli aiutanti
sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza sono diretti collaboratori degli
ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, coordinano anche l'attività del personale
del proprio ruolo e, ove sostituiscano i superiori gerarchici nella direzione di
uffici o reparti, assumono anche la qualifica di ufficiale di Pubblica
Sicurezza.
Articolo 14
Reclutamento degli ispettori.
1. Gli ispettori in ferma
volontaria e in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, salvo quanto
disposto al Capo II per il Reggimento Corazzieri, sono tratti: a) per il 70 dei posti
disponibili nell'organico, mediante pubblico concorso e superamento di apposito
corso della durata di 2 anni accademici; b) per il 30 dei posti
disponibili nell'organico, mediante concorso interno aperto agli appartenenti al
ruolo dei sovrintendenti, ai quali è riservata un terzo di detta percentuale, ed
agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, e superamento di
apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei; 2. Il numero dei posti disponibili
per i corsi di cui al comma 1 è determinato in relazione ai posti vacanti
nell'organico del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri alla data del bando
di concorso. 3. I posti
riservati ai corsi di cui alla lettera b) del comma 1 eventualmente rimasti
scoperti sono devoluti in aumento al numero dei posti previsti per il corso di
cui alla lettera a) dello stesso comma. 4. Gli aumenti dei limiti di età
previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impiegati non si applicano ai
limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto. 5. Le modalità di svolgimento dei
concorsi di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il
numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico
del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto
ministeriale. 6. Per il
reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei Carabinieri si applicano
le norme previste dal decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78.
Articolo 15
Ammissione al corso biennale.
1. L'ammissione al corso
previsto dall'art. 14, comma 1, lettera a), ha luogo sulla base di una
graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall'art.
17, comma 1, lettere a) e b), ed i punti attribuiti per i requisiti gli
eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono
stabilite nel bando di concorso.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso: a) gli appartenenti al
ruolo dei sovrintendenti, ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi
carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che
alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 1) siano
idonei al servizio militare incondizionato; 2) siano
in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 3) non
abbiano superato il trentesimo anno di età; 4) non
abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero nell'ultimo
biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 5) siano
in possesso della qualifica non inferiore a <<nella media>> o
giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato
se inferiore a due anni;
b) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla
Repubblica, qualora soddisfino le altre condizioni previste dal presente
decreto, che alla data suddetta: 1) godano
dei diritti civili e politici; 2) siano
in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o intendano
conseguirlo nell'anno in cui è bandito il concorso; 3) abbiano
compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età. Per coloro
che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo è elevato a 28 anni
qualunque sia il grado da essi rivestito; 4) siano
celibi o vedovi o se coniugati abbiano compiuto ventisei anni di età; 5) siano
in possesso di idonei, requisiti fisici e di statura non inferiore a m
1,65;
6) non siano stati condannati per delitti non colposi; 7) non si
trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non
colposi o sottoposti a misure di prevenzione e neanche in situazioni
incompatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo
dell'Arma dei Carabinieri; 8) siano
in possesso, anche alla data dell'effettivo incorporamento, dei requisiti morali
richiesti dall'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53, nonchè di quelli
previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti
dalle informazioni raccolte; 9) non
siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati,
ovvero destituiti da pubblici uffici.
Articolo 16
Ammissione al corso semestrale.
1. L'ammissione al corso
semestrale, nei limiti delle riserve di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), ha
luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati
nelle prove d'esame previste dall'art. 17, comma 2, lettere a) e b), ed i punti
attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e
valutazione sono stabilite nel bando di concorso. 2. Possono presentare domanda di
partecipazione al concorso: a) gli appartenenti al
ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande: 1) siano
idonei al servizio militare incondizionato; 2) abbiano
riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno <<nella
media>> o giudizio corrispondente; 3) non
abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della
consegna;
4) non siano stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per
allievo maresciallo;
b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a
riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a): 1) abbiano
compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei Carabinieri; 2) siano
in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 3. I militari che superano il
corso di cui al comma 1 sono immessi in ruolo con il grado di maresciallo a
decorrere dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo
proveniente dal corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), concluso
nell'anno.
Articolo 17
Prove concorsuali.
1. Gli esami per
l'ammissione al corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), sono costituiti
da: a) una prova
scritta consistente nello svolgimento di un tema di italiano; b) una prova orale
sulle materie indicate nel bando di concorso; c) un accertamento
psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo
ispettori dei carabinieri da parte del Centro Nazionale di Selezione
Reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è
definitivo; d)
una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di
cui due ufficiali superiori ed uno inferiore. Per il concorrente già in servizio
nell'Arma l'accertamento è limitato alla verifica dell'inesistenza di infermità
invalidanti in atto. Gli
aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non
accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore
definitiva presso la Direzione di Sanità del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri. 2. Gli esami di
concorso per l'ammissione al corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), sono
costituiti da: b)
una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema attinente ai servizi
d'istituto; c)
una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura
generale; d) un
accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale
maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto
accertamento è definitivo; e) una visita medica
da parte di un collegio medico, composto da tre ufficiali medici di cui due
ufficiali superiori ed uno inferiore, tendente ad accertare l'inesistenza di
infermità invalidanti in atto. Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei
dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno avviati a
visita medica superiore definitiva presso la Direzione di Sanità del Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri.
3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e psico-attitudinali di
cui ai commi 1 e 2 sono preceduti da una prova preliminare a carattere generale
svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito
indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali. 4. La successione, le modalità ed
i tempi di svolgimento delle prove scritta e orale, della visita medica e
dell'accertamento psico-attitudinale, di cui ai commi 1 e 2 saranno stabilite
nei relativi bandi di concorso.
Articolo 18
Commissione di esame.
1. La commissione
esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 14, comma 1,
è composta da: a)
un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente; b) un ufficiale
superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro; c) un insegnante di
italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro; d) un maresciallo
aiutante s.UPS, segretario senza diritto al voto. 2. Qualora il numero dei
concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'art. 14, comma 1, sia rilevante,
la commissione di cui al precedente comma 1 può essere integrata da un numero di
componenti tali che permetta, unico restando il Presidente, la suddivisione in
sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello
della commissione originaria.
3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono
nominate con decreto ministeriale.
Articolo 19
Valutazione delle prove scritta e orale e formazione della graduatoria
di merito.
1. La commissione di cui
all'art. 18 assegna alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito
da dieci a venti ventesimi.
2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e
che sia stato giudicato idoneo alla visita medica ed all'accertamento
psico-attitudinale è ammesso a sostenere la prova orale. 3. La commissione assegna a
ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi.
é idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno dieci
ventesimi. 4. La media
aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale
costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della
formazione della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per gli
eventuali titoli e requisiti preferenziali stabiliti nel bando di concorso. 5. A parità di merito è data la
precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare, di medaglia d'oro al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al
valor Aeronautico o al valor civile, nonchè ai figli di vittime del dovere. 6. I concorrenti utilmente
compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi marescialli
presso l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma
dei Carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei
posti messi a concorso, ferma restando la possibilità, nei primi venti giorni di
corso di immettere ulteriori aspiranti, idonei ma non vincitori e nell'ordine di
graduatoria, a compensazione delle eventuali rinunce o allontanamenti.
Articolo 20
Prova facoltativa.
1. Il concorrente che ne
abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e sempre che
abbia riportato la idoneità nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e
nelle visite mediche di cui all'art. 17, è sottoposto all'esame della lingua
estera prescelta tra quelle indicate nel bando di concorso, consistente in una
prova scritta ed una prova orale secondo i programmi in esso stabiliti. 2. La commissione esaminatrice
delle prove di lingua estera è quella di cui all'art. 18, sostituito
all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto,
dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un
ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa. 3. La commissione assegna sia per
la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi
Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un punto
compreso tra i dieci ed i venti ventesimi, consegue nel punteggio della
graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.
Articolo 21
Posizione di stato degli ammessi ai corsi.
1. Gli ammessi ai
corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri: a) se provenienti dal
ruolo dei Sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano
il grado rivestito all'atto dell'ammissione; b) se provenienti
dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini
previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; c) se provenienti
dagli allievi carabinieri ausiliari ottengono la commutazione della ferma già
contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono
promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontà
nell'Arma; d) se
provenienti dai carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma già
contratta in ferma, quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento, sono
nominati carabinieri effettivi; e) se provenienti dai
civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre armi o
Forze Armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di Polizia, anche ad
ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono
promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari
nell'Arma; 2. I militari in
servizio ed in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei
Carabinieri, nonchè il personale appartenente alle altre forze di Polizia,
perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.
Articolo 22
Svolgimento del corso biennale.
1. Il corso biennale
allievi marescialli dell'Arma dei Carabinieri si svolge secondo i programmi
stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. Sono immessi al
secondo anno di corso gli allievi marescialli che superano gli esami del primo
anno. Conseguono l'idoneità per la nomina a marescialli gli allievi che superano
gli esami finali al termine del secondo anno di corso, con decorrenza dal giorno
successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneità di prima
ovvero di seconda sessione.
2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del
secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di
corso. 3. I provenienti dai
civili, qualora non intendano ripetere il corso ma desiderino continuare a
prestare servizio nell'Arma fino al compimento della ferma contratta, sono
avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma;
in caso contrario nell'ipotesi non abbiano ancora assolto ai loro obblighi di
leva, sono prosciolti dalla ferma contratta e restituiti al distretto militare
di appartenenza. 4. Sono
dimessi dal corso i frequentatori che: a) non superino gli
esami dopo aver già ripetuto un anno di corso; b) dichiarino di
rinunciare al corso;
c) siano stati per qualsiasi motivo assunti dal corso per più di novanta
giorni anche non consecutivi; d) si trovino nelle
condizioni previste dal regolamento di cui al comma 6. 5. Si osservano le disposizioni
dell'art. 11, commi 11 e 12.
6. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le
norme contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e
dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13.
Articolo 23
Svolgimento del corso semestrale.
1. Il corso semestrale per
marescialli dell'Arma dei Carabinieri, che può essere ripetuto una sola volta,
si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri. Conseguono l'idoneità per la nomina a maresciallo gli allievi che
abbiano superato gli esami finali. Gli allievi che non abbiano superato i
predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi
alla frequenza del corso successivo.
2. Sono dimessi dal corso i frequentatori che: a) non superino gli
esami dopo aver già ripetuto il corso; b) dichiarino di
rinunciare al corso;
c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta
giorni anche non consecutivi; d) si trovino nelle
condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 4. 3. Si osservano le disposizioni
dell'art. 11, commi 11 e 12.
4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le
norme contenute nel Regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e
dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13.
Articolo 24
Nomina a maresciallo.
1. Agli effetti della
nomina a maresciallo gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono
in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale
riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel
regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti
dell'Arma dei Carabinieri di cui all'art. 11, comma 13. 2. Le nomine al grado di
maresciallo dei provenienti dal corso semestrale hanno luogo dopo quelle del
corso biennale che si conclude nello stesso anno, salvaguardando, in ogni caso,
la posizione degli allievi che in ciascun corso risultino idonei nella prima
sessione di esami da quelli eventualmente idonei in seconda sessione.
Articolo 25
Impiego in servizio di ordine pubblico.
1. Il personale
frequentatore dei corsi presso gli Istituti di istruzione dell'Arma dei
Carabinieri può, eccezionalmente, essere impiegato in servizio di ordine
pubblico su autorizzazione del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri.
Articolo 26
Reclutamento dei sovrintendenti.
1. I sovrintendenti del
Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami
e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata
stabilita di norma non inferiore ai tre mesi, dagli appuntati scelti, appuntati,
carabinieri scelti e carabinieri dello stesso Reggimento. 2. é ammesso al concorso di cui al
comma 1, il personale che, alla data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande: a) sia idoneo al
servizio militare incondizionato; b) abbia riportato,
nell'ultimo triennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non
inferiore a <<superiore alla media>> o giudizio equivalente; c) non abbia
riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi del
rimprovero; d)
non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o
sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in
aspettativa; e)
non sia stato comunque già dispensato d'autorità dal corso per la nomina a vice
brigadiere. 3. Ai fini della
formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono,
nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la
maggiore età. 4. La modalità
di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione
dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso sono stabilite con bando
di concorso indetto con decreto ministeriale. 5. I requisiti di cui al comma 2
devono essere posseduti anche alla data fissata per l'inizio del corso. I
vincitori del concorso che a quest'ultima data non sono idonei al servizio
militare incondizionato possono a riacquistata idoneità fisica partecipare, a
domanda, al primo corso utile.
6. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonchè la
composizione della commissione per l'esame di fine corso sono stabiliti con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 7. é dimesso dal corso e
restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito senza detrazione di
anzianità, il personale che: a) dichiara di
rinunciare al corso;
b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie
per bene esercitare le funzioni del nuovo grado; c) non superi gli
esami finali; d)
sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche
se non continuativi;
e) si trovi nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma
10. 8. Nelle ipotesi di
esclusione per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del
frequentatore lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al
primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere
considerato ripetente. 9. I
provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri su proposta del
Comandante dell'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti
dell'Arma dei Carabinieri.
10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali
continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati
e carabinieri, si applicano, ove compatibili, anche quelle contenute nel
regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti
dell'Arma dei Carabinieri di cui all'art. 11, comma 13.
Articolo 27
Commissione d'esame.
1. La commissione
giudicatrice degli esami di cui agli articoli 26, comma 1 e 29, comma 1, è
composta da: a)
un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente; b) il comandante del
Reggimento Corazzieri;
c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro; d) un maresciallo
aiutante s.U.P.S., segretario senza diritto di voto.
Articolo 28
Nomina a vice brigadiere.
1. Coloro che al termine
del corso di cui all'art. 26, comma 1, sono dichiarati idonei conseguono la
nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del
corso, con decorrenza dalla data di fine corso. 2. Coloro che non superano il
corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità, sono
restituiti al Reggimento Corazzieri e sono ammessi, a domanda, alla frequenza
del corso successivo, purchè continuino a possedere i requisiti di cui all'art.
26, comma 2.
Articolo 29
Reclutamento degli ispettori.
1. Gli ispettori del
Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami,
costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale sulle
materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti ed a
quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data
di scadenza dei termini per la presentazione delle domande siano in possesso dei
requisiti di cui all'art. 16, comma 2. 2. I vincitori del concorso per
conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione
professionale, della durata stabilita di norma in sei mesi, da definire con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. 3. Coloro che al termine del corso
sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine
determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di
fine corso. 4. Coloro che non
superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità e
sono restituiti al Reggimento Corazzieri. 5. Si osservano le disposizioni
dell'art. 26, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 6. Agli ammessi al corso per la
nomina a marescialli si applicano le norme contenute nel regolamento per
l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei
Carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13.
Articolo 30
Stato giuridico del personale.
1. Al personale
appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei
Carabinieri si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei sottufficiali
dell'Arma previste dalla normativa in vigore per quanto non in contrasto o,
comunque, incompatibili con il presente decreto. 2. Le disposizioni del Titolo I e
degli articoli 16 e 17 della legge 1º febbraio 1989, n. 53, relative ai vice
brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo. 3. Lo stato giuridico del
personale appartenente al ruolo degli appuntati e Carabinieri continua ad essere
disciplinato dalle norme in vigore per quanto non in contrasto o, comunque,
incompatibili con il presente decreto.
Articolo 31
Avanzamento degli appuntati e carabinieri.
1. Ai carabinieri che
abbiano compiuto cinque anni di servizio nell'Arma dei carabinieri, è conferito
il grado di carabiniere scelto.
2. Ai carabinieri scelti che abbiano compiuto cinque anni di anzianità
nel grado, è conferito il grado di appuntato. 3. Agli appuntati dell'Arma dei
Carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito
il grado di appuntato scelto.
4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal
giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di
anzianità nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, o
dell'Autorità da questi delegata, sentito il parere della commissione di cui
all'art. 4, comma 4, della legge 1º febbraio 1989, n. 53. 5. Nei periodi indicati ai commi
1, 2 e 3 non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati
giudicati non idonei all'avanzamento nonchè i periodi di detrazione di anzianità
subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi
disciplinari o aspettativa per motivi privati. 6. Il personale che sia sospeso
dal servizio o imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o
sottoposto a procedimento disciplinare di stato ovvero in aspettativa, non può
essere valutato per l'avanzamento.
7. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 6,
purchè sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo
personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalità di cui al comma 4
e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli
sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della
causa impeditiva. 8. Gli
appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non
possono essere valutati per l'avanzamento perchè divenuti permanentemente
inabili al servizio militare incondizionato o perchè deceduti o raggiunti dai
limiti d'età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle
intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione di cui al
comma 4. 9. Gli avanzamenti
di cui ai commi 1, 2 e 3 si effettuano secondo quanto stabilito nella allegata
tabella <<B>>.
Articolo 32
Avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti.
1. Per l'avanzamento degli
ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri continuano ad
applicarsi la legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste
dalla normativa in vigore, per quanto non in contrasto con il presente
decreto. 2. L'avanzamento
degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri ha luogo: a) ad anzianità; b) a scelta; c) a scelta per
esami; d) per
meriti eccezionali;
e) per benemerenze d'istituto. 3. L'avanzamento di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle
allegate tabelle <<C1>> e <<C2>>.
Articolo 33
Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche di servizio,
espletamento corsi ed esami.
1. Gli ispettori ed i
sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, per essere valutati, devono aver
compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche ed aver
superato i corsi e gli esami stabiliti dalla allegata tabella <<D>>.
Articolo 34
Determinazione aliquote di avanzamento.
1. Gli ispettori ed i
sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri da valutare per l'avanzamento devono
essere inclusi in apposita aliquota determinata con decreto ministeriale alla
data del 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 35
Inclusione ed esclusione dalle aliquote.
1. Nelle aliquote di
valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che, alla data
indicata nell'art. 34, abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 33 ed
alle allegate tabelle <<C1>> e <<C2>>. 2. Dalle aliquote sono esclusi
coloro che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo,
o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego o
impediti da infermità temporanea debitamente accertata nonchè in aspettativa per
i motivi previsti dall'art. 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599. 3. Qualora, durante i lavori della
commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, l'interessato
venga a trovarsi in taluna delle situazioni previste dal comma 2, la commissione
ne sospende la valutazione o cancella lo stesso dal quadro d'avanzamento, se
questo è stato formato.
Articolo 36
Art. 36. Esclusione dalla valutazione.
1. Nei riguardi degli
ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non
aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art.
33, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi dell'art. 35, è apposta riserva fino al
cessare delle cause impeditive.
2. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino
la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima
aliquota utile di valutazione.
Articolo 37
Avanzamento ad anzianità.
1. L'avanzamento ad
anzianità avviene secondo le modalità di cui all'art. 34 della legge 10 maggio
1983, n. 212. 2. I
marescialli iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità sono promossi a
ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del
periodo di permanenza nel grado previsto dalla allegata tabella
<<C1>>. 3. I
marescialli esclusi dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art.
36, nell'avanzamento ad anzianità sono promossi, se idonei, con la stessa
decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in
assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa
precedentemente posseduta.
Articolo 38
Avanzamento <<a scelta>> ed <<a scelta per
esami>>.
1. L'avanzamento <<a
scelta>> avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'art. 35
della legge 10 maggio 1983, n. 212.
2. Nell'avanzamento <<a scelta>> le promozioni da conferire
sono così determinate:
a) il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti iscritti nel quadro
d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno
successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalle
tabelle <<C1>> e <<C2>> allegate al presente
decreto; b) i
restanti ispettori e sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per
l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di
scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 1) la
prima metà viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di
permanenza previsto dalle tabelle <<C1>> e <<C2>>
allegate al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo
degli ispettori e sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello stesso
anno secondo la norma del precedente punto a); 2) la
seconda metà, previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo
rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle <<C1>> e
<<C2>> sopra citate, prendendo posto nel ruolo dopo gli ispettori e
sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. 3. Gli ispettori ed i
sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione di cui all'art. 36, del
presente decreto, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a
seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari
grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in
relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalità
indicate nel comma 2. 4.
L'avanzamento <<a scelta per esami>> dei marescialli capi avviene
secondo le procedure e modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro
della difesa, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto.
Articolo 39
Avanzamento degli ispettori e sovrintendenti in particolari
condizioni.
1. Gli ispettori ed i
sovrintendenti che:
a) siano già stati giudicati idonei all'avanzamento, iscritti in quadro e
non promossi, e che non possono essere ulteriormente valutati perchè raggiunti
dai limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti
permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti; b) siano divenuti
permanentemente inabili al servizio incondizionato ovvero deceduti, cessando dal
servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato i requisiti prescritti per essere
ricompresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento,
non possono, per i motivi suddetti, essere inclusi nelle predette aliquote; c) inclusi in
aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle lettere a) e
b), prima di essere valutati per l'avanzamento sono promossi previo giudizio di
idoneità, con decreto ministeriale al grado superiore dal giorno precedente alle
intervenute cause impeditive, ovvero dal giorno precedente al raggiungimento del
limite di età per la cessazione dal servizio permanente.
Articolo 40
Avanzamento straordinario per meriti eccezionali.
1. L'avanzamento
straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi degli ispettori
e dei sovrintendenti che nell'esercizio delle proprie attribuzioni, abbiano reso
servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e
che abbiano dimostrato di possedere qualità intellettuali di cultura
professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo
eminente le attribuzioni e le funzioni del grado superiore. 2. La proposta di avanzamento per
meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio dal quale l'interessato
gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche
superiori. 3. La promozione è
disposta con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente
commissione di avanzamento espresso ad unanimità di voti. 4. Gli ispettori o i
sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali
sono promossi con decorrenza dalla data della proposta. Gli ispettori ed i
sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali
con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono
iscritti nel relativo ruolo.
5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la
motivazione. 6. Gli ispettori
ed i sovrintendenti promossi per meriti eccezionali prendono posto nel ruolo in
base all'anzianità di grado attribuita, seguendo i pari grado aventi la stessa
anzianità.
Articolo 41
Promozione per benemerenze d'istituto.
1. L'avanzamento
straordinario per benemerenze d'istituto può aver luogo nei riguardi degli
ispettori o sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri che, effettivamente e
personalmente, abbiano partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di
rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse,
chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari. 2. La proposta di avanzamento
straordinario per benemerenze di istituto è formulata dal comandante di corpo
dal quale gli interessati gerarchicamente dipendono ed è corredata dei pareri
delle altre autorità gerarchiche.
3. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli
dell'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto, sono promossi con
decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data
della proposta, qualora essa si riferisca a più fatti avvenuti in tempi
diversi. 4. Le promozioni
sono disposte con decreto ministeriale, previo parere favorevole della
competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti. 5. Per la formulazione delle
proposte di avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto e per le
conseguenti promozioni si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di
grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di
specializzazione. 6. Le norme
previste nel presente articolo e nell'art. 40 si applicano anche al personale
appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri. 7. Le norme per la promozione per
benemerenze d'istituto e per l'avanzamento per meriti eccezionali si applicano
anche ove determinino il passaggio nel ruolo superiore.
Articolo 42
Avanzamento a sottotenente.
1. I marescialli aiutanti
sostituti ufficiali di P.S. dell'Arma dei Carabinieri possono conseguire la
promozione di cui agli articoli 40 e 41 nel grado di sottotenente del ruolo
speciale degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. 2. La proposta di avanzamento è
formulata secondo le norme di cui agli articoli 40 e 41.
Articolo 43
Nomine nel complemento.
1. I marescialli aiutanti
dell'Arma dei Carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio possono
conseguire, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei
Carabinieri, purchè abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a
riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto. 2. I sottotenenti di complemento
nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano
servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età per conseguire la
nomina anzidetta è di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l'età, nelle
categorie del complemento o della riserva di complemento. 3. La nomina a vice brigadieri di
complemento ed a marescialli di complemento sarà conferita, a domanda, all'atto
della cessazione dal servizio rispettivamente degli appuntati scelti e
brigadieri capo, purchè abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento
a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
Articolo 44
Modifiche alla legge 31 luglio 1954, n. 599, al decreto legislativo 27
febbraio 1991, n. 78 ed al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117.
1. L'art. 7, comma 2, della
legge 31 luglio 1954, n. 599, è sostituito dal seguente: <<2. La
detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette
situazioni.>>. 2.
All'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo 24 marzo
1993, n. 117, le parole: <<dai marescialli e dai brigadieri>>, sono
sostituite dalle seguenti: <<dai marescialli aiutanti, marescialli capi e
marescialli ordinari>>.
3. Nel decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, le parole:
<<maresciallo maggiore carica speciale>>, <<maresciallo
maggiore aiutante>> e <<maresciallo maggiore>>, ancorchè nella
forma plurale, sono rispettivamente sostituite da: <<maresciallo
aiutante>>, <<maresciallo capo>>, e <<maresciallo
ordinario>>. 4. Le
tabelle C, F e G allegate al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono
rispettivamente sostituite dalle tabelle G, H ed I allegate al presente decreto.
Articolo 45
Abrogazione e convalida di norme.
1. Sono abrogati: a) il decreto
legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857 e successive
modificazioni; b)
la legge 28 marzo 1968, n. 397 e successive modificazioni; c) l'art. 13 della
legge 1º febbraio 1989, n. 53; d) l'art. 25 della
legge 18 dicembre 1964, n. 1414; e) l'art. 15 del regio
decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519; f) ogni altra norma
incompatibile con quelle contenute nel presente decreto. 2. Gli articoli 4, 5, 6, 8, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e
43 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano all'Arma dei
Carabinieri. Le residue norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, continuano ad
esplicare la loro efficacia compatibilmente con le disposizioni introdotte dal
presente decreto.
Articolo 46
Inquadramento nel ruolo degli ispettori.
1. Il personale
appartenente al ruolo sottufficiali, comunque in servizio alla data del 1º
settembre 1995 è inquadrato, mantenendo l'anzianità di servizio e di grado
maturato, nei seguenti gradi del ruolo ispettori: a) nel grado di
maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S., i sottufficiali che, alla
predetta data rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli con
qualifiche di <<aiutante>> e <<carica speciale>> nonchè
i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado
superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della
legge 10 maggio 1983, n. 212; b) nel grado di
maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di
maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonchè i brigadieri utilmente
iscritti ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento
formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212; c) nel grado di
maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il
grado di brigadiere nonchè i vicebrigadieri utilmente iscritti, ai fini della
promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta
data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212; d) nel grado di
maresciallo, i vicebrigadieri.
2. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato
alle lettere b), c) e d), dello stesso comma, previa rideterminazione
dell'anzianità di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella
precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, aumentata
di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il
diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella
<<C1>> allegata al presente decreto. 3. Per il personale di cui al
comma 1, lettera d), fermo restando quanto previsto dal comma 2, il periodo di
permanenza minimo nel grado di maresciallo ordinario previsto nella tabella
<<C1>> allegata al presente decreto legislativo è di sei anni. 4. Gli allievi già reclutati e da
reclutare ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 397 e successive modificazioni,
che ultimeranno i corsi sino al 31 dicembre 1997, sono inquadrati, al termine
dei relativi corsi e nell'ordine della graduatoria di merito, nel grado di
maresciallo dopo il personale già precedentemente inquadrato nello stesso grado
ai sensi del comma 1, lettera d). Nei confronti del predetto personale si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 5. Nel quadriennio 1995-1998
l'avanzamento a scelta per esami di cui all'art. 38, comma 4, avviene previa
selezione alla quale è ammesso il personale che riveste il grado di maresciallo
capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro della difesa sono fissati i
criteri di selezione tenuto conto dei precedenti di servizio, dell'eventuale
frequenza del corso di istruzione generale professionale (I.G.P.) e dei titoli
conseguiti, nonchè la composizione della commissione che procederà alla
selezione.
Articolo 47
Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti.
1. A decorrere dal 1 º
settembre 1995, gli appuntati scelti in possesso della qualifica di U.P.G. e gli
appuntati scelti che abbiano superato il corso di qualificazione di cui all'art.
13, comma 5, della legge 1º febbraio 1989, n. 53, comunque in servizio, sono
inquadrati nel ruolo dei <<sovrintendenti>> e nominati
rispettivamente brigadieri capo se hanno compiuto più di 29 anni di servizio,
brigadieri se hanno tra i 22 e 29 anni di servizio, vice brigadieri se hanno
meno di 22 anni di servizio.
2. Gli appuntati scelti, comunque in servizio alla data del 1º settembre
1995, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso straordinario, della
durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con
determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Al termine del
predetto corso i graduati dichiarati idonei conseguono la qualità di ufficiale
di polizia giudiziaria con decorrenza 1º settembre 1995 e sono inquadrati nel
ruolo sovrintendenti secondo i criteri di cui al comma 1. Gli appuntati scelti
che non risultino idonei al termine del corso straordinario di aggiornamento
sono inquadrati nel ruolo appuntati e carabinieri, conservando la medesima
anzianità di servizio e di grado.
3. L'immissione in ruolo degli appuntati di cui ai commi 1 e 2 avviene
secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 4. I sovrintendenti inquadrati ai
sensi dei commi 1 e 2 progrediscono nella carriera secondo i criteri dettati
dalla tabella <<C2>> annessa al presente decreto e, per il computo
del periodo minimo di permanenza nel grado ai fini dell'avanzamento al grado
immediatamente superiore, conservano l'anzianità eccedente quella minima
prevista per l'inquadramento e sono ammessi a beneficiare, per una sola volta,
del riconoscimento di un periodo pari al tempo per il quale hanno rivestito la
qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13, comma 5, della
legge 1º febbraio 1989, n. 53, calcolato alla data del 1º settembre 1995. Gli
stessi sono inseriti nell'aliquota di avanzamento annuale in relazione
all'anzianità di grado rivestita nel ruolo sovrintendenti. Valutati, se
giudicati idonei ed utilmente iscritti in quadro d'avanzamento, conseguono la
promozione al grado superiore con anzianità 31 dicembre dell'anno in cui sono
stati utilmente iscritti in quadro d'avanzamento, secondo l'anzianità di grado
rivestita.
Articolo 48
Inquadramento nel ruolo appuntati e carabinieri.
1. I carabinieri,
carabinieri scelti, appuntati ed appuntati scelti, comunque in servizio al 1º
settembre 1995, ad eccezione di quelli menzionati nell'art. 47, sono
rispettivamente inquadrati nei gradi di cui all'art. 2, comma 1, con le medesime
anzianità di servizio e di grado o qualifica.
Articolo 49
Passaggio al nuovo sistema di avanzamento.
1. Sono determinate al 31
agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i
sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella
<<C>> allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nell'arco
temporale dal 1º giugno al 31 agosto 1995. 2. Alla stessa data i marescialli
capi e i brigadieri già valutati, giudicati idonei, iscritti in quadro ma non
promossi perchè non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive
aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1º settembre 1995, nel ruolo degli
ispettori, rispettivamente con grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. e
maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di
idoneità espresso dalla Commissione di Avanzamento di cui all'art. 31 della
legge 10 maggio 1983, n. 212.
3. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i
criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti,
ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 1, al venir meno delle
cause impeditive, purchè mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel
ruolo, sono valutati, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 37 e 38
del presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e,
nell'avanzamento, prendono posto, se idonei, nella graduatoria di merito dei
parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause
impeditive. Gli stessi sono promossi ed inquadrati secondo le modalità indicate
nelle medesime disposizioni.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti di
coloro la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della legge 10 maggio 1983,
n. 212.
Articolo 50
Criteri di inquadramento.
1. Gli appartenenti al
ruolo dei sottufficiali ed al ruolo carabinieri e appuntati sono inquadrati nei
ruoli degli ispettori, sovrintendenti ed appuntati e carabinieri, secondo i
criteri di cui agli articoli 46, 47 e 48. 2. Gli inquadramenti di cui al
comma 1: a) hanno
effetto giuridico ed economico a decorrere dal 1º settembre 1995; b) sono effettuati
sulla base dell'anzianità di servizio maturata dal momento di iscrizione al
rispettivo ruolo di appartenenza, calcolata per ciascun grado secondo i criteri
di cui ai seguenti provvedimenti: 1) per il
personale appartenente al ruolo sottufficiali, la legge 31 luglio 1954, n. 599,
e la legge 10 maggio 1983, n. 212; 2) per il
personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, la legge 13 ottobre
1961, n. 1168, e la legge 1º febbraio 1989, n. 53.
Articolo 51
Eccedenze organiche.
1. Le eventuali eccedenze
organiche che si dovessero determinare in applicazione delle norme istitutive
dei nuovi ruoli potranno sussistere, anche in sovrannumero, fino al
riassorbimento con le vacanze che avranno luogo nei ruoli stessi, lasciando
altrettanti posti liberi nel ruolo degli appuntati e carabinieri.
Articolo 52
Personale della Banda dell'Arma.
1. Gli orchestrali della
banda dell'Arma dei Carabinieri che alla data del 1º settembre 1995 rivestano il
grado di maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante e maresciallo
maggiore carica speciale sono inquadrati nel grado di maresciallo aiutante
secondo l'ordine di ruolo, prescindendo dallo strumento suonato, e dal periodo
complessivo prestato nella parte o qualifica corrispondente.
Articolo 53
Disposizioni varie.
1. Sono fatti salvi le
procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed agli avanzamenti del
personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e degli appuntati e
carabinieri in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
personale suddetto, ove consegua nomine, promozioni o qualifiche ai sensi del
precedente periodo è inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli 46, 47,
49, 50 e 52. 2. Il Ministro
della difesa, con decreto da emanarsi previa intesa con il Ministro
dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro di grazia e giustizia ed il
Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le
caratteristiche dei distintivi ed insegne di grado degli appartenenti all'Arma
dei Carabinieri. Sino all'emanazione del suindicato decreto restano confermati i
distintivi e le insegne di grado attualmente in uso. 3. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto ed ai sensi delle disposizioni dallo stesso introdotte, le
norme di legge e regolamentari in vigore che per qualsiasi motivo fanno
riferimento al personale sottufficiali si applicano, per quanto compatibili e
non in contrasto con il presente decreto, al personale dei ruoli ispettori e
sovrintendenti. Dalla stessa data, qualora nelle norme di cui al precedente
periodo si faccia espresso riferimento ai singoli gradi o qualifiche della
carriera di sottufficiale, tali riferimenti devono intendersi rivolti ai gradi o
qualifiche stabilite dalla tabella <<E>> di equivalenza, allegata al
presente decreto. 4. Al
personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di
ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini
dell'adeguamento dell'indennità prevista rispettivamente dall'art. 46 della
legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modifiche e integrazioni e dall'art.
12 della legge 1º febbraio 1989, n. 53 e successive modificazioni ed
integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria
spettante al medesimo personale restano in vigore i livelli retributivi di cui
al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e relativa legge di conversione 6 marzo
1992, n. 216. 5. Fino
all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 13, del
presente decreto legislativo continuano ad applicarsi, per quanto compatibili
con le norme ivi contenute, le disposizioni di cui al Regolamento per la scuola
sottufficiali dei carabinieri, approvate con decreto del Ministro della difesa
dell'8 giugno 1993. 6. Gli
aspiranti agli arruolamenti nell'Arma dei Carabinieri devono essere in possesso
di uno specifico profilo psicoattitudinale da accertare a cura del Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.
Articolo 54
1. Le disposizioni di cui
al presente decreto si applicano a decorrere dal 1º settembre 1995,
relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data. 2. Con la medesima decorrenza di
cui al comma 1, al personale dell'Arma dei Carabinieri è attribuito lo stipendio
del livello retributivo e l'indennità mensile pensionabile risultante dalla
tabella <<F>> allegata al presente decreto, nonchè gli scatti
stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque
denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica
superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo. 3. Fino alla successiva
determinazione del trattamento economico, al personale inquadrato o promosso
nella qualifica di maresciallo aiutante - sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza, l'indennità mensile pensionabile è fissata nella misura lorda di lire
748.800. 4. Il livello
retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 3, corrisponde al
VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per
l'VIII livello.
Articolo 55
Clausola finanziaria.
1. All'onere derivante
all'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della
legge 29 aprile 1995, n. 130.
Allegato 1
Tabella <<A>> ORDINAMENTO GERARCHICO DEI RUOLI E CORRISPONDENZA DEI GRADI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CON IL CORRISPONDENTE PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA
(Per ragioni di migliore leggibilità, scomponiamo in due parti la seguente tabella. N.d.r.). Ruolo Arma dei Corpo della Polizia di Stato Carabinieri Guardia di Finanza Maresciallo Aiu- Maresciallo Aiu- Ispettore Superiore | tante s.U.P.S. tante s.U.P.S. Ispettori | Maresciallo Capo Maresciallo Capo Ispettore Capo | Maresciallo Or- Maresciallo Or- Ispettore | dinario dinario Maresciallo Maresciallo Vice Ispettore Brigadiere Capo Brigadiere Capo Sovrintendente Capo Sovrinten-| Brigadiere Brigadiere Sovrintendente denti Vice Brigadiere Vice Brigadiere Vice Sovrintendente Appuntati/ Assistenti| Appuntato Scelto Appuntato Scelto Assistente Capo Carabinie-| Appuntato Appuntato Assistente ri/Finan- | Carabiniere Scelto Finanziere Scelto Agente Scelto zieri/A- | Carabiniere Finanziere Agente genti/ | Guardie Ruolo Arma dei Corpo della Polizia di Stato Carabinieri Guardia di Finanza Maresciallo Aiu- Ispettore Superio- Ispettore Superiore | tante s.U.P.S. re Ispettori | Maresciallo Capo Ispettore Capo Ispettore Capo | Maresciallo Or- Ispettore Ispettore | dinario Maresciallo Vice Ispettore Vice Ispettore Brigadiere Capo Sovrintendente Sovrintendente Capo Sovrinten-| Capo denti | Brigadiere Sovrintendente Sovrintendente | Vice Brigadiere Vice Sovrinten- Vice Sovrintendente dente dente Appuntati/