
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Decreto
Legislativo 5 ottobre 2000, n. 298
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000 - Supplemento Ordinario
n. 173
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31
marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 1, che ha delegato il Governo a
revisionare le norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli
ufficiali dei Carabinieri;
Vista la legge 10
aprile 1954, n. 113;
Vista la legge 12
novembre 1955, n. 1137;
Visto il decreto
legislativo 24 marzo 1993, n. 117;
Visto il decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio
2000;
Acquisito il parere
del Consiglio superiore delle Forze armate;
Sentite le
rappresentanze del personale;
Acquisiti i pareri
delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre
2000;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle finanze;
E m a n a
il seguente
decreto legislativo:
Titolo I
RUOLI E
RECLUTAMENTO
Capo
I
Ruoli degli
ufficiali dell'arma dei carabinieri
Art.
1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni
del presente decreto disciplinano, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, la revisione delle dotazioni
organiche degli ufficiali in servizio permanente, nonche' il reclutamento, lo
stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali e' riportata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 2.
Ruoli
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
1. I ruoli nei quali
sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
sono i seguenti:
a) ruolo normale;
b) ruolo speciale;
c) ruolo
tecnico-logistico.
2. Gli ufficiali del
ruolo ad esaurimento in servizio permanente, di cui alla legge 20 settembre
1980, n. 574, e del ruolo tecnico-operativo, di cui all'articolo 53 della legge
10 maggio 1983, n. 212, qualora non usufruiscano dei transiti in altri ruoli
previsti dagli articoli 24, 25 e 27 del presente decreto, permangono nei
rispettivi ruoli ad esaurimento.
3. La consistenza
complessiva del ruolo speciale e dei ruoli di cui al comma 2 non puo' eccedere
le dotazioni organiche del ruolo speciale fissate dal presente decreto.
4. Il maestro
direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale dell'Arma dei
carabinieri di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono compresi
nell'organico del ruolo speciale.
5. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva, nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
Art.
3.
Articolazione del ruolo tecnico-logistico
1. Il ruolo
tecnico-logistico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri, e' articolato nei seguenti comparti e specialita':
a) comparto
amministrativo: specialita' amministrazione, specialita' commissariato;
b)
comparto tecnico-scientifico e psicologico: specialita' investigazioni
scientifiche, specialita' telematica, specialita' genio, specialita'
psicologia;
c) comparto sanitario: specialita' sanita' (medicina/farmacia),
specialita' veterinaria.
2. Gli ufficiali gia' appartenenti alle specialita' informatica, psicologia applicata ed investigazioni scientifiche del ruolo tecnico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono iscritti nel ruolo tecnico-logistico di cui al comma 1, rispettivamente nelle specialita' telematica, psicologia ed investigazioni scientifiche, con anzianita' di grado rideterminata, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalita' indicate all'articolo 28.
Art.
4.
Funzionamento dei ruoli
1. Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalita' di avanzamento nei vari gradi dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico sono riportati nelle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente decreto.
Capo
II
Reclutamento degli
ufficiali in servizio permanente
Art.
5.
Disposizioni generali
1. Per conseguire la
nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e'
necessario possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadino
italiano;
b) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado ovvero del diploma di laurea;
c) essere in possesso
dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente, accertata dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati
destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
f) essere in possesso delle
qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53, e non aver tenuto i comportamenti previsti dall'articolo 17, comma
2, della legge 11 luglio 1978, n. 382. L'accertamento di tale requisito viene
effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri.
2. Con decreto del
Ministro della difesa sono indicati:
a) i titoli di studio e gli eventuali
ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione
ai corsi dell'accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente;
b) le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove
concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito;
c) la
composizione delle commissioni esaminatrici, presiedute e formate da personale
in servizio nell'Arma dei carabinieri, con l'intervento, ove necessario, di uno
o piu' esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione.
3. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Art. 6.
Ruolo
normale
1. Gli Ufficiali del
ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono tratti, con il grado di
sottotenente, dagli allievi che abbiano completato con esito favorevole il ciclo
formativo dell'accademia.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, ad eccezione dei commi 1, 5, 6 e 7, sono estese
all'Arma dei carabinieri. L'eta' massima per la partecipazione al concorso per
l'ammissione all'accademia e' stabilita, per i marescialli e brigadieri
dell'Arma dei carabinieri, in 28 anni.
3. Il concorso di
cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, puo' essere bandito nel caso in cui il prevedibile
numero dei sottotenenti che concluderanno nell'anno il corso di applicazione per
essi previsto risulti inferiore ad 1/13 della consistenza organica degli
ufficiali inferiori del ruolo normale.
4. I candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 3
frequentano un corso applicativo della durata non inferiore ad un anno, le cui
modalita' sono disciplinate dall'ordinamento della scuola ufficiali
carabinieri.
5. Nel caso di immissione nella accademia o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei brigadieri ovvero dagli appuntati e carabinieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.
Art. 7.
Ruolo
speciale
1. Gli ufficiali del
ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado di
sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:
a) prevalentemente dai
marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio
richiesti per l'ammissione ai corsi dell'accademia che abbiano riportato
nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" e
che alla data indicata nel bando di concorso, abbiano compiuto il ventiseiesimo
anno di eta' e non superato il quarantesimo;
b) dagli ufficiali subalterni di
complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima
nomina e non abbiano superato, alla data indicata nel bando di concorso, il
trentaduesimo anno di eta'.
2. I vincitori di
concorso sono:
a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa stabilita in
base all'ordine della graduatoria di merito, unica per entrambe le categorie di
concorrenti;
b) ammessi a frequentare un corso applicativo, della durata non
inferiore a sei mesi, al termine del quale viene determinata una nuova
anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso
stesso.
3. Ai sottotenenti
del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 si applicano le norme di cui
all'articolo 65, secondo e terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sostituendo al corso di applicazione il corso applicativo.
4. I sottotenenti
del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 che non superino il corso
applicativo di cui al comma 2, lettera b):
a) se provenienti dal ruolo dei
marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del
corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di
servizio;
b) se provenienti dagli ufficiali di complemento, vengono collocati
in congedo.
5. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali o dal ruolo degli ispettori, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.
Art. 8.
Ruolo
tecnico-logistico
1. Il reclutamento
degli ufficiali delle varie specialita' del ruolo tecnico-logistico dell'Arma
dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al
quale possono partecipare:
a) i cittadini italiani che non abbiano superato
il trentaduesimo anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso e che
siano in possesso dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti per gli
ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma
di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica
professionalita' del ruolo;
b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che
non abbiano superato il quarantesimo anno di eta' alla data indicata nel bando
di concorso, che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a "superiore alla media" e siano in possesso del diploma di laurea
richiesto dal bando di concorso.
2. I vincitori del
concorso sono:
a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base
all'ordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso
formativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene
determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria
finale del corso.
Art.
9.
Alimentazione dei ruoli
1. Il numero di
posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale e nel
ruolo speciale non puo' rispettivamente superare un dodicesimo ed un
quindicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di ciascun
ruolo.
2. Le immissioni annuali nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri non possono superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.
Art.
10
Obblighi di servizio
1. Gli allievi
dell'accademia hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi
una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di
contrarre una nuova ferma di nove anni, che assorbe quella da espletare.
2. Gli ufficiali
reclutati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del presente decreto, qualora non
gia' in servizio permanente, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di
contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni. Al
superamento del corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma
di cinque anni, che assorbe quella da espletare.
3. I vincitori dei
concorsi per la nomina ad ufficiale del ruolo tecnico-logistico, qualora non
gia' in servizio permanente, hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette
anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso formativo, che assorbe ogni
altra ferma precedentemente contratta.
4. Si applica agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il disposto dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Titolo
II
AVANZAMENTO
Capo
I
Dell'avanzamento in
generale
Sezione I
Norme
fondamentali
Art.
11.
Requisiti e modalita' per l'avanzamento
1. Per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, escluso il comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Sezione
II
Autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento e procedimento
di valutazione
Art.
12.
Commissioni di avanzamento. Generalita'
1. Per l'avanzamento
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni.
2. La proposta di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e' formulata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Art.
13.
Commissione di vertice. Commissione superiore di
avanzamento
1. Per la
valutazione dei generali di divisione e' costituita, presso l'Arma dei
carabinieri, la commissione di vertice composta dal Capo di Stato Maggiore della
difesa, quale presidente, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
vice presidente, e dagli stessi membri della commissione superiore di
avanzamento di cui al successivo comma 2.
2. La commissione
superiore di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta:
a) dal
comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
b) dai generali di corpo
d'armata dell'Arma dei carabinieri;
c) dall'ufficiale generale piu' elevato
in grado o piu' anziano del ruolo tecnico logistico quando la valutazione
riguardi gli ufficiali di detto ruolo.
3. Assume la
presidenza della commissione superiore di avanzamento il comandante generale
dell'Arma dei carabinieri o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di
corpo d'armata piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu'
anziano di eta' tra i presenti.
4. All'Arma dei
carabinieri si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 12,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni.
5. All'articolo 12, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "le cariche di cui alla lettera b) o quella di" sono inserite le seguenti: "comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di".
Art.
14.
Commissione ordinaria di avanzamento
1. La commissione
ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta:
a) dal vice
comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Presidente;
b) da un generale
di divisione o di brigata dell'Arma dei carabinieri;
c) da cinque colonnelli
del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
d) da un Colonnello del ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri, quando la valutazione riguardi ufficiali di
detto ruolo;
e) da un colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale
da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del ruolo
tecnico-logistico.
2. All'Arma dei carabinieri si applicano, altresi', le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Sezione
III
Valutazione per l'avanzamento
Art.
15.
Generalita'
1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano gli articoli 14, 15, con esclusione del comma 2, e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Sezione IV
Quadri
di avanzamento e promozioni
Art.
16.
Generalita'
1. Il direttore
generale della direzione generale del personale militare, sulla scorta degli
elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della
difesa, forma altrettanti quadri d'avanzamento, iscrivendovi:
a) per
l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali idonei, in ordine di
ruolo;
b) per l'avanzamento a scelta ai gradi di maggiore, colonnello e
generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito,
compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da
effettuare;
c) per l'avanzamento a scelta ai gradi di generale di divisione e
di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo,
compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da
effettuare.
2. I tenenti
colonnelli del ruolo normale sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a
partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, del presente
decreto e, nell'ambito di ciascuna aliquota, secondo le modalita' di cui al
comma 1, lettera b).
3. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 5 e 6, ed all'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Capo
II
Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente
effettivo
Art.
17.
Requisiti per la valutazione
1. L'ufficiale in
servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in
relazione al ruolo di appartenenza, aver maturato gli anni di permanenza minima
indicati per ciascun grado ed aver compiuto i periodi minimi di comando, di
attribuzioni specifiche o di servizio previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse al
presente decreto.
2. Ai fini della
valutazione per l'avanzamento, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche
o di servizio, indicati nelle predette tabelle per il grado rivestito, possono
essere svolti, in tutto o in parte, nei gradi inferiori, se previsto nelle
annesse tabelle. I predetti periodi debbono essere svolti presso comandi,
unita', reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito
internazionale.
3. I periodi di
comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi
equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, determinati con decreto del
Ministro della difesa.
4. Si applicano all'Arma dei carabinieri, salvo che non sia diversamente previsto da altra norma di legge, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Art.
18.
Formazione delle aliquote di valutazione e modalita' di
valutazione
1. Il 31 ottobre di
ogni anno, il direttore generale della direzione generale del personale
militare, con apposite determinazioni, indica per ciascun grado e ruolo
dell'Arma dei carabinieri gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri
di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:
a)
gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto
tutte le condizioni prescritte dall'articolo 17 del presente decreto;
b) gli
ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto del
comma 2;
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' venute a cessare
le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della
promozione.
2. I tenenti
colonnelli del ruolo normale da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre
distinte aliquote formate sulla base delle anzianita' di grado, indicate nella
tabella 1 annessa al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo
l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai
fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota.
3. I capitani dei
ruoli normale e speciale gia' valutati due volte per l'avanzamento a scelta al
grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati
l'anno successivo per la promozione ad anzianita'.
4. Gli ufficiali
giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati a distanza di un
anno dal giudizio di non idoneita' e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono
promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati
l'ultima volta.
5. Gli ufficiali
giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento sono ulteriormente
valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati
idonei ed iscritti in quadro, promossi con anzianita' riferita all'anno per il
quale sono stati valutati l'ultima volta.
6. Il direttore generale della direzione generale del personale militare con proprie determinazioni indica, altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 17, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.
Art.
19.
Vacanze organiche, promozioni annuali, modalita' per colmare
ulteriori vacanze
1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, con riferimento alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. L'applicazione all'Arma dei carabinieri delle disposizioni del predetto articolo 24 decorre dal 2010 per gli ufficiali del ruolo normale, dal 2004 per gli ufficiali del ruolo speciale e dal 2007 per gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico.
Capo
III
Norme
particolari
Art.
20.
Ufficiali inferiori del ruolo normale
1. Si applicano
all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni.
2. I sottotenenti
del ruolo normale che non superino il corso di applicazione per essi
prescritto:
a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla
consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della
commissione ordinaria di avanzamento;
b) sono iscritti in detto ruolo,
mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dopo i
pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta;
c) qualora non
presentino domanda o non abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione
ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria
del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.
3. Gli ufficiali del
ruolo normale che non conseguano il diploma di laurea entro il 31 dicembre
dell'anno di nomina al grado di capitano:
a) dal primo gennaio dell'anno
successivo sono trasferiti d'autorita' nel ruolo speciale, con il grado e
l'anzianita' posseduta e mantenendo gli obblighi di servizio contratti, anche in
eccedenza alla consistenza organica del grado;
b) sono iscritti in detto
ruolo dopo l'ultimo dei pari grado aventi la stessa anzianita' di
grado.
Art.
21.
Transito dal ruolo speciale al ruolo normale
1. L'amministrazione
della difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito
nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno
in cui viene bandito il concorso, abbiano
a) da 1 a 3 anni di permanenza nel
grado;
b) eta' non superiore a trentotto anni;
c) conseguito il diploma di
laurea;
d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di "eccellente".
2. Il numero massimo
dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianita' indicate al comma
1, lettera a), non puo' eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo
dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale ed il numero dei
capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianita' di grado.
3. L'amministrazione
della difesa ha altresi' facolta' di bandire concorsi per titoli per il transito
nel ruolo normale, previo superamento del corso d'istituto, nel numero massimo
di cinque posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti
requisiti:
a) risultati idonei ed iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno
in cui viene bandito il concorso;
b) in possesso di diploma di laurea;
c)
classificati "eccellente" negli ultimi 3 anni.
Coloro che non superino il
corso permangono nel ruolo speciale.
4. I vincitori dei
concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con
anzianita' di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella
dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di
decorrenza nel grado.
5. Non possono
partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo
speciale ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, e dell'articolo 29 del presente
decreto.
6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.
Capo
IV
Avanzamento degli
ufficiali del congedo
Art.
22.
Generalita'
1. La durata dei
periodi di esperimento stabiliti dalla tabella 5 allegata alla legge 12 novembre
1955, n. 1137, e' elevata a tre mesi per gli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri. L'esperimento puo' essere svolto in uno o piu' periodi della durata
minima di un mese.
2. Le disposizioni di cui al titolo I, articolo 4, del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, sono estese anche all'Arma dei carabinieri.
Titolo
III
MODIFICHE ALLE NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI
UFFICIALI
Art.
23.
Limiti di eta' per il collocamento in congedo. Gradi
vertice
1. Per l'Arma dei carabinieri, in luogo della tabella n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, si applica la tabella 4 allegata al presente decreto.
Titolo IV
DEI
RUOLI AD ESAURIMENTO
Art.
24.
Ufficiali del ruolo tecnico-operativo
1. L'avanzamento al
grado di maggiore del ruolo tecnico-operativo di cui all'articolo 53 della legge
10 maggio 1983, n. 212, ha luogo ad anzianita'. Ferme restando le dotazioni
complessive del grado nei vari ruoli, nell'aliquota di avanzamento sono inclusi
i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianita' di
servizio dalla nomina a tenente. Per l'anno 2001 i capitani giudicati idonei
saranno promossi con decorrenza riferita all'anno di compimento della predetta
anzianita' di servizio.
2. Finche' non siano
raggiunti i volumi organici fissati nel presente decreto per i gradi di capitano
e di maggiore del ruolo speciale, e' consentito il transito in detto ruolo, per
concorso per titoli e per esami, di capitani e di maggiori diplomati
appartenenti al ruolo tecnico-operativo. Per la partecipazione ai concorsi e'
richiesto il possesso di una anzianita' minima di grado di un anno per i
capitani e di quattro anni per i maggiori.
3. All'atto del
transito nel ruolo speciale, ai vincitori dei concorsi e' applicata una
detrazioni d'anzianita' di un anno per i capitani e di quattro anni per i
maggiori, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli
avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono
iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata e, a parita' di
anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado
del ruolo speciale aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio da
ufficiale.
4. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 2 non devono aver superato i limiti d'eta' per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale.
Art.
25.
Ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio
permanente
1. Agli ufficiali
del ruolo ad esaurimento in servizio permanente si applica il disposto
dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni.
2. Ai predetti ufficiali cessano di applicarsi le norme vigenti sullo stato ed avanzamento del ruolo ad esaurimento in servizio permanente e le anzianita' attribuite nel nuovo inquadramento non sono in alcun modo modificabili.
Titolo
V
DELL'ASSESTAMENTO DEI RUOLI
Capo
I
Del ruolo
tecnico-logistico
Sezione
I
Costituzione iniziale
Art.
26.
Transiti dai ruoli dell'Esercito della Marina e
dell'Aeronautica
1. In relazione alle
esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del
ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro
della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono
autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti in detto ruolo, nel numero
complessivo di centoquarantanove unita', di ufficiali provenienti dall'esercito,
dalla marina e dall'aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze
rispetto ai volumi organici fissati.
2. I decreti di cui
al comma 1 indicano l'entita' e le modalita' dei transiti, le specifiche
professionalita' richieste, nonche' gli eventuali ulteriori titoli e requisiti
preferenziali. Costituisce in ogni caso titolo preferenziale l'aver prestato
servizio nell'Arma dei carabinieri per almeno tre anni. Con gli stessi decreti,
possono essere altresi' autorizzati transiti da tutti i ruoli e gradi in deroga
a quanto previsto dal precedente comma 1, su indicazione del Capo di Stato
Maggiore di Forza armata di appartenenza.
3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui al comma 11 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Art.
27.
Transito dai restanti ruoli dell'Arma dei carabinieri
1. I tenenti
colonnelli, i maggiori, i capitani ed i tenenti dell'Arma dei carabinieri che
siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e siano
stati impiegati per almeno cinque anni nei settori afferenti le specialita' di
cui all'articolo 3, con esclusione delle specialita' genio e psicologia e di
quelle del comparto sanitario, ovvero che siano in possesso del diploma di
laurea in ingegneria civile, architettura, informatica, economia e commercio,
medicina, psicologia, veterinaria, farmacia o diplomi di laurea equipollenti,
possono transitare, a domanda, nelle relative specialita', con le modalita', nel
numero e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
2. I marescialli
aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza ed i marescialli capi
dell'Arma dei carabinieri in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1
possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami per la nomina a tenente
in una delle specialita' del ruolo tecnico-logistico, per il numero di posti e
con le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa.
3. L'iscrizione nel
ruolo tecnico-logistico, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio successivo
all'anno di accoglimento della domanda o di completamento delle eventuali
operazioni concorsuali, e' effettuata, per i provenienti dai ruoli degli
ufficiali, mantenendo l'anzianita' assoluta posseduta nel ruolo di provenienza,
eventualmente rideterminata, per gli appartenenti al ruolo ad esaurimento in
servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
4. Sino all'anno 2005 compreso, potranno essere autorizzati, con decreto del Ministro della difesa, ulteriori transiti e concorsi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
Art.
28.
Rideterminazione delle anzianita' degli ufficiali gia' iscritti nel
ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri
1. Le anzianita' di
grado attribuite in sede di primo avanzamento nel ruolo tecnico agli Ufficiali
del disciolto ruolo unico dell'Arma dei carabinieri, transitati in detto ruolo
ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono
rideterminate anche ad una data antecedente alla costituzione iniziale del ruolo
stesso.
2. Agli Ufficiali gia' iscritti nel ruolo tecnico, perche' transitativi ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, che dovessero essere scavalcati da ufficiali aventi uguale o minore anzianita' di grado nel ruolo di provenienza ed immessi nel ruolo tecnico - logistico per effetto del presente decreto, si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b) e c), 4, e 5 dell'articolo 29.
Capo
II
Transiti tra
ruoli
Art.
29.
Transito dal ruolo normale al ruolo speciale
1. I capitani del
ruolo normale valutati e giudicati idonei per l'avanzamento al grado di maggiore
possono, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene
effettuata ciascuna valutazione, transitare nel ruolo speciale di cui
all'articolo 7, conservando l'anzianita' assoluta posseduta e collocandosi nel
ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianita'. Tale facolta' resta
salva nel caso in cui, entro la predetta data, l'ufficiale sia stato promosso al
grado di maggiore. Gli effetti del passaggio nel ruolo speciale decorrono dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della predetta
domanda.
2. In fase di prima
applicazione, per una sola volta, i capitani del ruolo normale aventi anzianita'
di grado non successiva al 31 dicembre 1999, nonche' i tenenti colonnelli ed i
maggiori dello stesso ruolo possono transitare, a domanda, con il grado e
l'anzianita' posseduti, nel ruolo speciale, con le modalita', nel numero e nei
termini stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
3. L'iscrizione nel
ruolo speciale degli Ufficiali di cui al comma 2 avviene:
a) a decorrere dal
1° gennaio successivo all'anno di completamento delle procedure di cui al comma
2;
b) conservando il grado e l'anzianita' relativa acquisiti nel ruolo di
appartenenza per gli ufficiali provenienti dai corsi d'Accademia e dai
sottufficiali gia' vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in
servizio permanente effettivo. Agli stessi, qualora ne ricorrano le condizioni,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre
1990, n. 404;
c) acquisendo il grado e l'anzianita' relativa da attribuirsi
ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, per gli
ufficiali provenienti dal "complemento" e gia' vincitori di concorso per la
nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo;
d) con l'attribuzione
di un aumento di anzianita' assoluta di 2 anni, se piu' favorevole rispetto alle
modalita' indicate alle lettere b) e c).
4. Agli ufficiali
del ruolo speciale che dovessero essere scavalcati da ufficiali aventi uguale o
minore anzianita' di grado nel ruolo di provenienza sara' rideterminata
l'anzianita', ove ne ricorrano le condizioni, con le stesse modalita' di cui al
comma 3, lettera b) e c).
5. Gli ufficiali
transitati nel ruolo speciale ai sensi del presente articolo, che siano stati
precedentemente inclusi nelle aliquote per la formazione dei quadri di
avanzamento nel ruolo normale per l'anno di transito, sono esclusi dalle stesse
e valutati per lo stesso anno nel ruolo speciale, ove ne ricorrano le
condizioni, venendo inseriti nelle aliquote di valutazione di detto ruolo.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni. A tal fine il richiamo al corso di stato maggiore di cui al comma 5 deve intendersi riferito al corso d'istituto previsto, in luogo, per l'Arma dei carabinieri.
Titolo VI
NORME
TRANSITORIE E FINALI
Capo
I
Norme
transitorie
Art.
30.
Disposizioni varie
1. Le disposizioni
relative alla determinazione delle aliquote di valutazione a scelta, alle
permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', ai
periodi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione ed
all'entita' delle promozioni annue, di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al
presente decreto, entrano in vigore al termine del periodo transitorio fissato,
per ciascun grado, dall'articolo 31.
2. Le dotazioni
organiche dei ruoli di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto
entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2001.
3. Sino all'anno
2006 compreso, la commissione di cui all'articolo 13, comma 1, puo' essere
convocata dal Ministro della difesa a condizione che ne venga assicurata la
composizione con l'intervento di almeno un membro oltre al presidente ed al vice
presidente.
4. Per la
composizione della commissione di cui all'articolo 13, comma 2:
a) sino
all'anno 2006 compreso, qualora il numero dei generali di Corpo d'Armata
presenti in ruolo non sia sufficiente, possono essere designati i piu' anziani
in grado dei generali di divisione, nel numero necessario ad assicurare
l'intervento di almeno tre ufficiali generali del ruolo normale, oltre al
comandante generale;
b) in luogo dell'ufficiale generale del ruolo
tecnicologistico, se non presente in ruolo, e' designato l'ufficiale piu'
elevato in grado e piu' anziano del comparto cui appartiene l'ufficiale da
valutare.
5. Per la
composizione della commissione di cui all'articolo 14, in luogo del colonnello
del ruolo tecnico-logistico, se non presente in ruolo, e' designato un ufficiale
dello stesso ruolo, di grado non inferiore a tenente colonnello, della
specialita' di appartenenza dell'ufficiale da valutare.
6. Le disposizioni
di cui:
a) all'articolo 16, comma 1, lettera b, si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2001;
b) all'articolo 18, comma 2, si applicano dalle aliquote di
valutazione formate per l'anno 2003.
7. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto si applicano a partire
dagli ufficiali che iniziano nel 2001 il corso di applicazione di cui alla
tabella 1 annessa al presente decreto.
8. Sino alla
istituzione dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali del ruolo
normale dell'Arma dei carabinieri, le disposizioni del presente decreto riferite
all'Accademia debbono intendersi rivolte all'Accademia militare di Modena.
9. I generali di brigata del ruolo normale ed i colonnelli del ruolo speciale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla suddetta data, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di eta' previsti dalla pregressa normativa.
Art.
31.
Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento
1. Il grado di
generale di corpo d'Armata dell'Arma dei carabinieri e' istituito con effetto
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'anno 2000, la
promozione a tale grado e' conferita ai generali di divisione in servizio
permanente effettivo con anzianita' di grado uguale o anteriore al 1° gennaio
1997. Il relativo quadro di avanzamento e' formato, su proposta del comandante
generale e designazione del Capo di Stato maggiore della difesa al Ministro
della difesa, iscrivendovi, in ordine di ruolo, i predetti ufficiali generali,
fatta salva la sussistenza di impedimenti alla valutazione di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni.
2. Per l'anno 2000,
anche in eccedenza al numero delle promozioni, agli organici ed ai numeri
massimi gia' previsti dalla tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo
1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di merito gia' approvate per detto
anno dal Ministro della difesa, sono promossi al grado superiore:
a) tre
generali di brigata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) sette colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000;
c)
diciotto tenenti colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000;
d) tutti i
capitani giudicati idonei all'avanzamento al grado di maggiore, oltre il numero
gia' fissato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24
marzo 1993 n. 117, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 giugno
1996, n. 341, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n.
427.
3. Le eventuali
eccedenze organiche determinate dall'applicazione delle norme di cui ai commi 1
e 2 sono assorbite a decorrere dal 1° gennaio 2001, con l'entrata in vigore
delle consistenze organiche del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri di cui alla tabella 1 annessa al presente decreto.
4. Al fine di
assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ed il graduale raggiungimento delle
nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione del ruolo normale, nel
periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per
l'avanzamento al grado di generale di corpo d'Armata sono inseriti in aliquota
di valutazione, per l'anno:
- 2001: i generali di divisione con anzianita'
uguale o anteriore al 30 giugno 1998;
- 2002: i generali di divisione con
anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno 1999;
- 2003: i generali di
divisione con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno 2000;
b) per
l'avanzamento al grado di generale di divisione sono inseriti in aliquota di
valutazione, per l'anno:
- 2001: i generali di brigata con anzianita' uguale
o anteriore al 1° gennaio 1998 ed anzianita' nel grado di colonnello uguale o
anteriore al 31 dicembre 1991;
- 2002: i rimanenti generali di brigata con
anzianita' 1998 ed i generali di brigata con anzianita' 1999 aventi anzianita'
nel grado di colonnello uguale o anteriore al 1° gennaio 1992;
- 2003: i
generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno 2000;
-
2004: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre
2000.
c) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in
aliquota di valutazione, per l'anno:
- 2001: i colonnelli con anzianita'
uguale o anteriore al 31 dicembre 1996;
- 2002: i colonnelli con anzianita'
uguale o anteriore al 31 dicembre 1997;
- 2003: i colonnelli con anzianita'
uguale o anteriore al 31 dicembre 1998;
- 2004: i colonnelli con anzianita'
uguale o anteriore al 31 dicembre 1999;
- 2005: i colonnelli non ancora
valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 30 settembre
2000;
- 2006: i colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado
uguale o anteriore al 31 dicembre 2000;
- 2007: i colonnelli compresi nel
primo terzo della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di
grado uguale o anteriore al 1° luglio 2002;
- 2008: i colonnelli compresi
nella prima meta' della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi
anzianita' di grado uguale o anteriore al 1° luglio 2002.
d) per
l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione,
in ordine di ruolo, per l'anno:
- 2001: i tenenti colonnelli non ancora
valutati con anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1995;
-
2002: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianita' di grado uguale o
anteriore al 31 ottobre 1996.
Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in
aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di nomina ad Ufficiale uguale
o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione sono fissate, con
decreto del Ministro della difesa, in modo da includere:
- nella prima delle
aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, del presente decreto, oltre agli
Ufficiali gia' valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei
e non iscritti in quadro, tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano
anzianita' di grado non superiore a quelle indicate nella tabella 1 annessa al
presente decreto. Il numero degli ufficiali da includere annualmente, per la
prima volta, nella predetta aliquota non puo' superare quello degli ufficiali
inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002,
aumentato nella misura massima del 20% in relazione alla consistenza organica
del grado ed alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei
comandi;
- nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli gia' valutati e
giudicati idonei e non iscritti in quadro per almeno due volte che abbiano
anzianita' di grado non superiore a quelle indicate nella tabella I annessa al
presente decreto;
- nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano
anzianita' di grado pari o superiore a quella indicata nella tabella 1 annessa
al presente decreto;
e) per l'avanzamento al grado di Maggiore, le aliquote
di valutazione per gli anni dal 2001 al 2005 sono annualmente fissate con
decreto ministeriale, su base numerica, in modo da consentire dal 2006
l'inserimento in aliquota di capitani aventi la permanenza minima nel grado
prevista dal presente decreto. Al fine di assicurare una loro omogenea
consistenza, nell'indicata fase transitoria le aliquote di valutazione potranno
comprendere capitani aventi anzianita' di nomina ad ufficiale in servizio
permanente effettivo non inferiore a quella dei pari grado inclusi per la prima
volta nell'aliquota formata per l'anno 2000, in numero non superiore del 10%
rispetto a quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota
formata per l'anno 2000.
5. Per gli ufficiali
del ruolo normale il numero annuale di promozioni ai gradi di seguito indicati
e' fissato, nel periodo transitorio, nelle seguenti unita':
a) a Generale di
Corpo d'armata:
- 3 per l'anno 2001;
- 2 per l'anno 2002;
- 3 per
l'anno 2003;
- 3 per l'anno 2004;
- 5 per l'anno 2005;
b) a Generale di
divisione:
- 3 per l'anno 2001;
- 4 per l'anno 2002;
- 4 per l'anno
2003;
c) a Generale di brigata:
- 8 per gli anni 2001, 2003;
- 7 per
gli anni 2002, 2004;
d) a Colonnello: 30 per gli anni 2001 e
2002.
Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti
colonnelli aventi anzianita' di nomina ad ufficiale uguale o anteriore al 30
agosto 1994, il numero delle promozioni annuali e' fissato con decreto del
Ministro della difesa, nell'ambito del numero complessivo delle promozioni
previste per il grado nella tabella 1 annessa al presente decreto, in relazione
alla composizione delle aliquote formate ai sensi del comma 4, lettera d), ed
alla esigenza di mantenere adeguati ed analoghi tassi di avanzamento. Il numero
delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli inclusi nella seconda delle
l'aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, puo' essere aumentato nella misura
massima del 25% rispetto a quello previsto nella citata tabella, fermi restando
il numero complessivo delle promozioni e la consistenza organica del grado di
colonnello di cui alla predetta tabella. 6. Il numero delle promozioni annuali
al grado di Maggiore del ruolo normale e' fissato, sino all'anno 2006 compreso,
in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento.
7. Per l'avanzamento
al grado di tenente colonnello del ruolo speciale per l'anno 2001 saranno
inclusi in aliquota di valutazione i Maggiori aventi anzianita' di grado uguale
o anteriore al 31 dicembre 1996. I predetti Ufficiali, qualora giudicati idonei,
saranno promossi con decorrenza giuridica riferita all'anno di compimento del
quinto anno di permanenza nel grado.
8. I tenenti
colonnelli del ruolo speciale aventi anzianita' di grado da maggiore 1° gennaio
1994, saranno inclusi in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado
superiore dopo sei anni di permanenza nel grado.
9. Per le aliquote
di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore del ruolo speciale
comprendenti anche gli ufficiali di detto ruolo reclutati ai sensi dell'articolo
9 della legge 28 marzo 1997, n. 85, il numero delle promozioni annuali di cui
alla colonna 8 della tabella 2 allegata al presente decreto e' aumentato in
misura da raggiungere il novantacinque per cento del numero degli ufficiali
inclusi nelle aliquote stesse.
10. Sino all'anno
2006 compreso, il numero delle promozioni al grado di colonnello delle diverse
specialita' del ruolo tecnico-logistico sara' annualmente fissato con decreto
ministeriale in relazione alla consistenza ed alla composizione del ruolo
stesso, a seguito dei transiti effettuati ai sensi degli articoli 26 e 27.
11. Per gli anni e
nei casi non previsti nel presente articolo, qualora non diversamente disposto,
si applicano le disposizioni di cui alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente
decreto. A tal fine i cicli di promozione fissati nelle citate tabelle decorrono
dall'anno successivo a quello disciplinato, per ciascun grado, nel presente
articolo.
12. Sino all'anno
2006 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale fino al grado di tenente
colonnello restano validi, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione
per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando gia' previsti per il
grado rivestito dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993,
n. 117.
13. Ai fini
dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di
colonnello del ruolo normale:
a) per gli anni 2001 e 2002 si prescinde
dall'effettuazione del previsto periodo di comando;
b) per gli anni 2003 e
2004 il possesso del suddetto requisito e' riconosciuto agli ufficiali che
abbiano assolto almeno un anno del periodo previsto al precedente comma 12.
14. Sino all'anno
2007 compreso, in relazione ad eventuali variazioni nella consistenza organica
dei ruoli nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di
avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro
della difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per
ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di
promozioni a scelta al grado superiore, nonche' la previsione relativa agli
obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e
le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi
restando i volumi organici complessivi.
Capo
II
Norme finali
Art.
32
Equiparazione tra gradi e qualifiche
1.
Dalla data di
entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del
decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 marzo 2000,
n. 78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i gradi e le
qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del
corpo della guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia di
cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per
effetto del presente decreto e degli articoli 3, 4, 5, 7, commi 1 e 2, della
legge 31 marzo 2000, n. 78, e' stabilita come di seguito:
a) generale di
corpo d'armata: dirigente generale di livello B;
b) generale di divisione:
dirigente generale;
c) generale di brigata: dirigente superiore;
d)
colonnello: primo dirigente;
e) tenente colonnello-maggiore: vice questore
aggiunto;
f) capitano: commissario capo;
g) tenente: commissario.
2. Analoghe modalita'
di equiparazione si applicano agli ufficiali in servizio permanente degli altri
ruoli ed ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di stato, equiparando, altresi',
il sottotenente al vice commissario.
3. A decorrere dalla
stessa data di cui al comma 1, gli effetti dell'equiparazione disposta dai commi
1 e 2 sono estesi agli ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi
e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' agli ufficiali
piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.
Art.
33.
Norme varie
1. Gli ufficiali del
ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri
ruoli di grado eguale allorquando ricoprono incarichi validi ai fini
dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando
richiesti ai fini della valutazione.
2. Agli ufficiali
dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri si
applicano le leggi in vigore in materia di reclutamento, stato ed avanzamento
degli ufficiali dell'Esercito ove non diversamente disposto dal presente
decreto.
3. I concorsi gia'
banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'ammissione al
corso dell'Arma dei carabinieri dell'Accademia militare e per il reclutamento di
ufficiali dei ruoli speciale e tecnico sono regolarmente espletati secondo la
pregressa normativa.
4. Per gli Ufficiali
gia' appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente ed al ruolo
tecnico-operativo transitati nel ruolo speciale in applicazione delle
disposizioni del presente decreto si prescinde, ai fini dell'inclusione in
aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione
del previsto periodo di comando.
5. Nell'esercizio
delle funzioni proprie della specialita' di appartenenza, gli ufficiali del
ruolo tecnico-logistico hanno le medesime attribuzioni, facolta' e competenze
riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli
normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe
mansioni.
6. In relazione alle
esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in servizio nell'Arma dei
carabinieri, oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di
ufficiali medici delle Forze armate, hanno le seguenti attribuzioni:
a)
partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di prima
e seconda istanza di cui gli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416,
ed all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale
dell'Arma dei carabinieri. La commissione medico ospedaliera chiamata a
pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 13
agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, nonche' dalla legge 23
novembre 1998, n. 407, e' integrata anche da due ufficiali medici dell'Arma dei
carabinieri nominati dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, allorquando
il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma
vittime del dovere e in favore degli stessi militari che abbiano riportato le
invalidita' indicate nelle citate leggi nell'adempimento del dovere;
b)
partecipano, con voto deliberativo, nel numero di due ufficiali superiori con
funzioni di membro aggiunto alle sezioni del Collegio medico-legale di cui
all'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, allorche' vengano prese in
esame pratiche relative al personale dell'Arma dei carabinieri.
7. Al quarto periodo del comma 12 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, introdotto dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, sono abrogate le parole: "Per l'Arma dei carabinieri e".
Art.
34.
Ufficiali di complemento
1. I sottotenenti di
complemento dell'Arma dei carabinieri sono tratti dai giovani che superano il
corso allievi ufficiali di complemento presso la scuola ufficiali
carabinieri.
2. Con decreto del
Ministro della difesa, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, saranno indicati i criteri e le modalita' per il
reclutamento, nonche' la durata del corso formativo degli ufficiali di cui al
comma 1.
3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro della difesa 11 febbraio 1988, n. 62.
Art.
35.
Norme che si applicano all'Arma dei carabinieri
1. Oltre alle norme
la cui applicazione e' disposta negli articoli precedenti, sono altresi' estese
agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri le previsioni di cui agli articoli 58,
comma 12, e 65, commi 5 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni.
2. Il comma 9
dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, si applica al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.
3. Il comma 14
dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, si applica alle specialita' del ruolo tecnico-logistico dell'Arma
dei carabinieri con modalita' analoghe a quelle previste per le altre Forze
armate.
4. Ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, le dotazioni organiche dei singoli ruoli
previste dal presente decreto potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi
e fermi restando il volume organico complessivo ed i profili di carriera dei
ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace
soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalita' del sostegno
tecnicologistico.
5. Fermi restando
l'organico complessivo ed il numero delle promozioni annuali previsto dal
presente decreto per il ruolo tecnico-logistico, potranno essere disposte, senza
oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modifiche
all'articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, o
istituzione di nuovi comparti o di nuove specialita', al fine di adeguarla alle
effettive esigenze di sostegno tecnico-logistico.
6. Le assunzioni di personale derivanti dall'attuazione del presente decreto sono attuate nel rispetto delle procedure di programmazione previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
36.
Norme che non si applicano all'Arma dei carabinieri
1. Non si applicano
all'Arma dei carabinieri:
a) l'articolo 10, primo comma, n. 5), della legge
10 aprile 1954, n. 113;
b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 15-bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 192, nonche' il
Titolo
II, capi VI, VII e VIII, il Titolo III e le Tabelle 1, quadro 2 e 4,
quadro 1, della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
c) gli articoli 54, 58,
secondo comma, e 59, secondo e terzo comma, della legge 10 maggio 1983, n.
212;
d) gli articoli 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter e
9-quinquies, della legge 19 maggio 1986, n. 224;
e) gli articoli 1,
comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1990, n. 404.
2. Al personale di cui al comma 1 non si applica, altresi', ogni disposizione vigente incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.
Art.
37.
Riduzione dei volumi organici dei ruoli del personale non
direttivo
1. I volumi organici
dei ruoli del personale non direttivo sono cosi' ridotti:
a) ruolo ispettori:
n. 219 unita';
b) ruolo sovrintendenti: n. 239 unita'.
2. Tali riduzioni saranno praticate gradualmente, salvaguardando in ogni caso l'attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica svolta dall'Arma dei carabinieri sul territorio, mediante appositi decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli degli ufficiali e sino al raggiungimento dei nuovi volumi organici per essi previsti, in modo tale da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'attuazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'articolo 38.
Art.
38.
Clausola finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Art.
39.
Abrogazione di norme
1. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 46 della
legge 20 settembre 1980, n. 574;
b) gli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1,
del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78;
c) il decreto legislativo 24
marzo 1993, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) gli
articoli 12, comma 9, e 13, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre l97, n.
490, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
40.
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento abrogate o disapplicate ai sensi del presente decreto.
(Si omette il testo delle Tabelle)