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ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
RIORDINO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE SOTTUFFICIALE E VOLONTARIO DELL'ESERCITO, AERONAUTICA E MARINA Decreto Legislativo 12/05/1995 Num.
196 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate. Preambol Articolo 1 Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, dei sergenti,
dei marescialli e dei musicisti. Nelle Forze Armate, con
esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli del
servizio permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti: a) ruolo dei volontari di
truppa; b) ruolo dei
sergenti; c) ruolo dei
marescialli; d) ruolo dei
musicisti. Articolo 2 Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
1. Il ruolo dei volontari
di truppa in servizio permanente è articolato nei seguenti gradi: a) Esercito 1º caporal
maggiore;
caporal maggiore scelto; caporal
maggiore capo; caporal
maggiore capo scelto.
b) Marina sottocapo
di 3a classe; sottocapo
di 2a classe; sottocapo
di la classe; sottocapo
di la classe scelto.
c) Aeronautica aviere
capo;
1º aviere scelto; 1º aviere
capo;
1º aviere capo scelto.
2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente è così costituita: Esercito: 16.722; Marina: 4.615; Aeronautica: 2.250. Nell'ambito della Marina è
previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto,
con dotazione di 675 unità.
3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in
aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al
comma primo del successivo art. 6. Articolo 3 Ruoli dei sergenti e dei marescialli.
1. Il ruolo dei sergenti è
articolato nei seguenti gradi: a) Esercito
sergente; sergente
maggiore;
sergente maggiore capo. b) Marina
sergente; secondo
capo;
secondo capo scelto. c) Aeronautica
sergente; sergente
maggiore;
sergente maggiore capo.
2. Il ruolo dei marescialli è articolato nei seguenti gradi: a) Esercito
maresciallo;
maresciallo ordinario;
maresciallo capo;
aiutante.
b) Marina capo di 3a
classe;
capo di 2a classe; capo di la
classe;
aiutante.
c) Aeronautica
maresciallo di 3a classe;
maresciallo di 2a classe;
maresciallo di la classe;
aiutante. 3. La
dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli è così
costituita: a)
Esercito
sergenti: 10.700;
marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti); b) Marina sergenti:
7.875;
marescialli: 7.425 (di cui 2.227 aiutanti); c) Capitanerie di
Porto:
sergenti: 2.100;
marescialli: 2.000 (di cui 600 aiutanti); -- b) Aeronautica sergenti:
10.044;
marescialli: 24.300 (di cui 7.290 aiutanti).
Articolo 4 Funzioni del personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa
in servizio permanente. 1. Al personale
appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente sono, di
norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della
categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonchè
incarichi di comando nei confronti di uno o più militari. 2. I volontari di truppa in
servizio permanente dovranno essere prioritariamente impiegati nelle unità
operative o addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. 3. Il personale appartenente al
ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente del corpo delle capitanerie
di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio
ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice
della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
Articolo 5 Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sergenti.
1. Al personale
appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilità
personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale,
che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi,
logistico-amministrativi e/o tecnico-manuali, nonchè il comando di più militari
e/o mezzi. 2. Il personale
appartenente al ruolo dei sergenti della categoria <<nocchieri di
porto>> del Corpo delle capitanerie di porto della Marina Militare,
svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche
funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della
navigazione e delle altre leggi che lo prevedono. Articolo 6 Funzioni del personale appartenente al ruolo dei marescialli.
1. Al personale
appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono
una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi: sono di norma preposti
ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici; svolgono, in relazione
alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonchè
compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato; espletano incarichi la
cui esecuzione richiede continuità d'impiego per elevata specializzazione e
capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente
avanzate. 2. Al personale che
riveste il grado di aiutante sono attribuite funzioni che implicano un maggior
livello di responsabilità, sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite
in sede di definizione delle strutture organiche degli Enti e delle Unità. In
tale contesto gli aiutanti: sono i diretti
collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in caso di
impedimento o di assenza; assolvono, in via
prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità
per l'attività svolta. 3. Il
personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria
<<nocchieri di porto>> del Corpo delle capitanerie di porto della
Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del
proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del
codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
Articolo 7 Volontari di truppa in ferma breve.
1. Le Forze Armate, con
esclusione dell'Arma dei Carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in
ferma breve secondo le seguenti ripartizioni: Esercito 23.000; Marina 5.509; Aeronautica
2.250. Nell'ambito della
Marina possono essere, altresì, mantenuti alle armi volontari in ferma breve
delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unità. 2. La ferma breve ha la durata di
anni tre. 3. Ai volontari in
ferma breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale,
continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e del relativo regolamento di attuazione. 4. I volontari in ferma breve
dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unità operative e addestrative
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Articolo 8 Volontari di truppa in ferma breve. 1. Le disposizioni del
regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, disciplinano il reclutamento in relazione alle esigenze numeriche
fissate annualmente in legge di bilancio, il proscioglimento e l'accesso dei
volontari che abbiano completato senza demerito la ferma triennale alle carriere
iniziali della Difesa, delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello
Stato. 2. Il periodo
trascorso in ferma volontaria per una durata non inferiore ad anni 2 è valido
agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva. 3. I volontari in ferma breve non
possono contrarre matrimonio, pena la decadenza dalla ferma contratta e
conseguente proscioglimento. Articolo 9 Volontari di truppa in servizio permanente.
1. Il transito dei
volontari in ferma breve nel ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente avviene, per ciascuna Forza armata, nei limiti dei posti disponibili
nei rispettivi organici previsti dal precedente art. 2, in base ad apposita
graduatoria di merito, compilata al termine del terzo anno di ferma, secondo le
modalità stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, che tiene conto di: graduatoria di
ammissione alla ferma breve; attitudini e
rendimento durante il servizio svolto nella ferma breve; qualità morali e
culturali; esito
di corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati; numero e tipo delle
specializzazioni/abilitazioni conseguite; titolo di studio
posseduto. 2. I volontari in
ferma breve, utilmente inseriti nelle graduatorie di merito di cui al comma
precedente mantengono lo status di volontari in ferma breve per il periodo
necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi
propedeutici all'immissione nel suddetto ruolo. Gli stessi con decreto
ministeriale, sono promossi al grado di 1º caporal maggiore e gradi
corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente nell'ordine risultante dalla predetta graduatoria e con decorrenza
dal compimento del quarto anno dalla data dell'incorporazione.
Articolo 10 Reclutamento nel ruolo dei sergenti.
1. Il personale del ruolo
dei sergenti dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e
dell'Aeronautica è tratto, in rapporto alle consistenze degli organici previste
dall'art. 3, comma 3, del presente decreto, dai volontari di truppa in servizio
permanente, mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo
corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a
tre mesi: a) nel
limite massimo del 70% dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi scelti
in servizio permanente e gradi corrispondenti; b) nel limite minimo
del 30% dei posti disponibili, dai caporal maggiori scelti e caporal maggiori
capi in servizio permanente e gradi corrispondenti. Il Ministero della difesa
definirà, di anno in anno, le effettive percentuali da prevedere nei relativi
bandi annuali. I posti di cui alla lettera a) eventualmente rimasti coperti
possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e
viceversa. 2. I vincitori del
concorso sono iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria di merito con il
grado di sergente. Articolo 11 Reclutamento nel ruolo dei marescialli.
1. Il personale del ruolo
dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei Carabinieri), della Marina e
dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al
precedente art. 3, è tratto: a) per il 70% dei
posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole
sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi
banditi con decreto ministeriale; b) per il 30% dei
posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al
ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, tramite concorso interno e
superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi
sei. I posti di cui alla
lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento
al numero dei posti previsti alla lettera a). 2. Ai concorsi di cui alla lettera
a) del comma 1, possono partecipare: a) i giovani che: 1) siano
cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica; 2) non
siano incorsi:
in condanne per delitti non colposi;
nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi
Forza armata o Corpo armato dello Stato, d'autorità o d'ufficio; 3) siano
celibi o vedovi e comunque senza prole; 4)
abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà, o la tutela; 5) siano
riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio
militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e
specialità di assegnazione; 6)
compiano il 17º anno di età e non abbiano compiuto il 26º anno di età alla data
prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro
che abbiano già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite
massimo è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito. Non si
applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi
per i pubblici impieghi; 7) siano
in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo
conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso; b) gli appartenenti ai
ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari
ed i graduati in ferma volontaria o di leva in servizio che, alla data prevista
per la scadenza del termine di presentazione delle domande: 1) siano
in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo
conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso; 2) non
abbiano superato il ventottesimo anno di età; 3) non
abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo
biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 4) siano
in possesso della qualifica non inferiore a <<nella media>> o
giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato
se inferiore a due anni. 3.
Ai concorsi di cui alla lettera b) del comma 1, possono partecipare: a) nel limite del 10%
dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data
prevista nel bando di concorso per la scadenza del termine di presentazione
delle domande: 1) non
abbiano superato il 40º anno di età; 2) abbiano
riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno <<superiore alla
media>> o giudizio corrispondente; 3) non
abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo
biennio; b) nel
limite del 20% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in
servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a): 1) abbiano compiuto 7 anni di
servizio effettivo; 2) siano
in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo
conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso. Le norme per lo svolgimento dei
concorsi di cui al comma 2, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la
loro valutazione, la nomina delle Commissioni e la formazione delle graduatorie
e quelle per lo svolgimento dei relativi corsi sono stabilite con apposito
decreto ministeriale per ciascuna Forza armata. 4. Il personale vincitore del
concorso di cui alla lettera a) del comma 1 è tenuto a frequentare un corso di
formazione e di specializzazione, completato da tirocini complementari fino alla
concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle
assegnazioni e agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e
specialità, secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata, in base alle
esigenze specifiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale,
nonchè alle preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo di
formazione ed istruzione nonchè dei periodi di tirocinio complementare, gli
allievi vengono sottoposti ad esame e trattenuti d'ufficio per il periodo
necessario all'espletamento delle prove. Al superamento dell'esame sono
nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi
corrispondenti in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla
data in cui hanno avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei possono
essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame
utile. 5. Al personale
proveniente dal ruolo dei sergenti e dal ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente, che frequenta il corso previsto nel comma 4, si applica il
titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni. 6. Ai restanti allievi si
applicano le disposizioni previste per i volontari in ferma breve nonchè, in
quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 10
maggio 1983, n. 212. 7. Gli
allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in
procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento
disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra
comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per
l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante
rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo
che le dette cause non comportino proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla
prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e
immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari
grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di
cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero
occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di
merito dei pari grado medesimi.
8. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1 viene inserito nel
ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con
decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo
proveniente dal corso, di cui al comma 4, concluso nell'anno. 9. La partecipazione a corsi di
particolare livello tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, è
subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche
dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della
precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso
di mancato superamento del corso o di dimissioni. Articolo 12 Corrispondenza dei gradi. 1. La corrispondenza dei
gradi nei rispettivi ruoli del personale di cui al presente decreto legislativo
con i gradi ed i ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri è riportata nelle
tabelle <<A/1>> ed <<A/2>> allegate al presente decreto.
Articolo 13 Avanzamento dei volontari in ferma breve.
1. I volontari in ferma
breve possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi di: a) caporale, comune di
1a classe e aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese
dall'incorporazione;
b) caporal maggiore, sottocapo e primo aviere, non prima del compimento
del diciottesimo mese dall'incorporazione. 2. I gradi di caporale e caporal
maggiore e gradi corrispondenti sono conferiti dal Comandante di Corpo.
Articolo 14 Avanzamento nei ruoli dei marescialli e dei sergenti e dei
volontari di truppa in servizio permanente. 1. Per le procedure
d'avanzamento del personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti
e dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma
dei Carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica si applicano o continuano ad
applicarsi le norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni
previste dalla normativa vigente non in contrasto con il presente decreto
legislativo. 2. L'avanzamento
del personale di cui al comma 1 ha luogo: a) ad anzianità; b) a scelta; c) per concorso per
titoli di servizio ed esami; d) per meriti
eccezionali. 3. L'avanzamento
di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito
dalle tabelle <<B/1>>, <<B/2>> e <<B/3>>,
allegate al presente decreto.
4. Le modalità ed i criteri di valutazione per l'avanzamento previsto
alla lettera c) del comma 2 saranno disciplinati con apposito decreto
ministeriale da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Articolo 15 Avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente.
1. Al 1º caporal maggiore e
gradi corrispondenti, che abbia cinque anni complessivi di servizio, è conferito
ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni
d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti. 2. Al caporal maggiore scelto e
gradi corrispondenti, che abbia cinque anni di anzianità di grado, è conferito
ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni
d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti. 3. Al caporal maggiore capo e
gradi corrispondenti, che abbia cinque anni di anzianità di grado, è conferito
ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni
d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo scelto e gradi
corrispondenti. 4. I gradi di
cui ai commi precedenti sono conferiti, con decreto ministeriale, con decorrenza
dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o
di permanenza nel grado. 5.
Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non vanno computati gli anni
durante i quali gli interessati siano stati giudicati non idonei
all'avanzamento, nonchè i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto
di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di
aspettative per motivi privati. Articolo 16 Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio,
espletamento di corsi ed esami. 1. Il personale
appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti per essere valutato deve, a
seconda della Forza armata o corpo o categoria o specialità di appartenenza,
aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio presso reparti e di imbarco ed aver superato i corsi e gli esami
stabiliti dalle tabelle <<C/1>>, <<C/2>>,
<<C/3>>, allegate al presente decreto. Articolo 17 Aliquote di avanzamento. 1. Il personale
appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in
servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in
apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni
anno. 2. Nelle aliquote di
valutazione è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia
soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 16. 3. Dalle predette aliquote è
escluso il personale che risulti imputato in un procedimento penale per delitto
non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una
sanzione di stato o sospeso dall'impiego o impedito da infermità temporanea
debitamente accertata o in aspettativa. 4. Qualora, durante i lavori della
commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale
appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in
servizio permanente venga a trovarsi nelle situazioni previste dal terzo comma,
la commissione sospende la valutazione o cancella il personale interessato dal
quadro d'avanzamento, se questo è stato formato. 5. Nei riguardi del personale
escluso dalle aliquote, per non aver maturato, per motivi di servizio o di
salute, le condizioni di cui all'art. 16 ovvero ai sensi del comma 3, è apposta
riserva fino al cessare delle cause impeditive. 6. Al venir meno delle predette
cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente,
gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione.
Articolo 18 Avanzamento ad anzianità. 1. Il personale
appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio
permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo
aperto, secondo le modalità previste dall'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n.
212, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di
permanenza nel grado previsto dalle tabelle <<B/l>> e
<<B/3>>, allegate al presente decreto. 2. Il personale appartenente ai
ruoli dei marescialli dei volontari di truppa in servizio permanente, escluso
dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianità, per i motivi di cui all'art. 17,
è promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i
quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive riacquistando
l'anzianità relativa precedentemente posseduta. Articolo 19 Avanzamento a scelta. 1. L'avanzamento a scelta
avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10
maggio 1983, n. 212. 2. Fatta
eccezione per quanto previsto al successivo art. 20, nell'avanzamento a scelta
le promozioni da conferire sono così determinate: a) il primo terzo del
personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti iscritto nel
quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo
con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di
permanenza previsto dalle tabelle <<B/2>> e <<B/3>>,
allegate al presente decreto; b) il restante
personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della
formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di
essi:
1) la prima metà viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova
valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto
dalle citate tabelle <<B/2>> e <<B/3>>, prendendo posto
nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione
nello stesso anno ai sensi della lettera a); 2) la
seconda metà viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con
due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate
tabelle <<B/2>> e <<B/3>>, prendendo posto nel ruolo
dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. 3. Ogni sottufficiale è comunque
promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo
precede. 4. Il personale
escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 17,
nell'avanzamento a scelta prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio
globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali
sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed è promosso secondo
le modalità indicate nei precedenti commi. 5. Ai fini delle valutazioni di
cui al precedente comma 2 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione
i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.
Articolo 20 Avanzamento al grado di aiutante.
1. L'avanzamento al grado
di aiutante e gradi corrispondenti ha luogo a scelta e per concorso per titoli
ed esami. 2. Il numero di
promozioni annuali al grado di aiutante e gradi corrispondenti è pari alle
vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni
anno. 3. L'avanzamento a
scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno. 4.
L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami nel limite del 30 per
cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno è riservato ai
marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più
di due volte. 5. I
marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei ed iscritti nel quadro
di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di aiutante e
gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza
dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 3
precedono nel ruolo quelli di cui al comma 4. 6. Ai fini delle valutazioni di
cui al comma 3 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli
culturali e le capacità professionali posseduti. Articolo 21 Avanzamento in particolari condizioni.
1. Il personale
appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in
servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non
promosso, che non può essere ulteriormente valutato perchè raggiunto dai limiti
di età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o
perchè deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal
giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio
di permanente inabilità o del decesso. 2. Con le stesse modalità la
promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al
personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di
truppa in servizio permanente che, avendo maturata l'anzianità per essere
compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi
incluso perchè divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato
ovvero perchè deceduto, nonchè al personale che, incluso in aliquota, venga a
trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di
avanzamento. Articolo 22 Avanzamento straordinario per meriti eccezionali.
1. L'avanzamento
straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale
appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in
servizio permanente, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni abbia reso
servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e
che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura
professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo
eminente le attribuzioni del grado superiore. 2. La proposta di avanzamento per
meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal
quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri
delle autorità gerarchiche superiori. 3. Sulla proposta decide il
direttore generale del personale interessato, previo parere favorevole della
competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti. 4. ll personale riconosciuto
meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza
dalla data della proposta. Nel caso di più sottufficiali con proposte di pari
data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo. 5. Il decreto di promozione per
meriti eccezionali ne reca la motivazione. 6. Il personale, promosso per
meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado
attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.
Articolo 23 Disposizioni generali. 1. I militari di truppa in
servizio volontario delle Forze armate si distinguono in: a) volontari di truppa
in ferma breve;
b) volontari di truppa in servizio permanente; c) volontari di truppa
in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.
Articolo 24 Posizioni di stato giuridico. 1. Il volontario di truppa
in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni: servizio
effettivo;
aspettativa;
sospensione dal servizio.
2. Il volontario in servizio permanente non può esercitare alcuna
professione, mestiere, industria o commercio. Non può, comunque, attendere ad
occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi
doveri. In caso di violazione trova applicazione l'art. 1 della legge 27 gennaio
1968, n. 37. 3. Con decreto
ministeriale, su indicazione degli Stati Maggiori di Forza armata, sono
individuate le specializzazioni, gli incarichi, le specialità e le categorie
alle quali devono essere assegnati i militari di truppa in servizio volontario.
Articolo 25 Aspettativa. 1. I volontari di truppa in
servizio permanente possono essere collocati in aspettativa per infermità, per
motivi privati e per le altre cause previste dalla normativa vigente. Sono,
altresì, collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra. 2. L'aspettativa, ad eccezione di
quella per prigionia di guerra, non può superare due anni in un quinquennio e
termina con il cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento
in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non
ancora fruiti. 3. Il militare
in aspettativa per infermità, che debba frequentare corsi o sostenere esami
prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora
ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari e se riconosciuto
idoneo è richiamato in servizio.
4. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di
servizio è corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 26 della legge 5
maggio 1976, n. 187 e successive modificazioni. 5. L'aspettativa per motivi
privati è disposta su motivata richiesta dell'interessato. La concessione è
subordinata alle esigenze di servizio. Fermo il limite del comma 2,
l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un
anno. L'interessato, che sia già stato in aspettativa per motivi privati, non
può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in
servizio. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio
od altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è
computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine
servizio e dell'avanzamento. ll militare in aspettativa per motivi privati è
richiamato in servizio a domanda, qualora debba essere valutato per
l'avanzamento o debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini
dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori. 6. Al volontario di truppa in
servizio permanente in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità
dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto
dal pari grado in attività di servizio. L'aspettativa per prigionia di guerra
decorre dalla data della cattura. Agli effetti della pensione, il tempo
trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità
proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero. 7. L'aspettativa è disposta con
determinazione ministeriale. Articolo 26 Sospensione dal servizio. 1. La sospensione dal
servizio può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale. 2. Il volontario di truppa in
servizio permanente, che abbia assunto in un procedimento penale la qualità di
imputato per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del
grado o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole
gravità può essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del
procedimento penale e/o disciplinare. Nei confronti del militare a carico del
quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in
stato di carcerazione preventiva, il provvedimento di sospensione precauzionale
è sempre adottato dalla data in cui l'interessato è stato privato della libertà
personale. 3. La sospensione
precauzionale è revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha
termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso. é revocata, inoltre, quando, dopo il
proscioglimento in sede penale, il volontario di truppa in servizio permanente
non venga sottoposto a procedimento disciplinare ovvero quando il procedimento
disciplinare si esaurisca senza dar luogo a sanzioni disciplinari di stato. 4. La sospensione disciplinare è
inflitta, previa inchiesta formale, e decorre dalla data di notifica del
provvedimento. La sua durata non può essere inferiore a un mese nè superiore a
sei. Nel periodo trascorso in sospensione disciplinare dal servizio viene
computato il periodo della sospensione precauzione sofferta con revoca
dell'eventuale eccedenza. 5.
Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria
della sospensione dal grado, ai sensi del codice penale militare di pace, la
condanna all'arresto per un tempo non inferiore a un mese comporta la
sospensione per motivi penali durante l'espiazione della pena. 6. Al volontario di truppa in
servizio permanente durante la sospensione dal servizio compete la metà degli
assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo
trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà. 7. La sospensione dal servizio è
disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del
volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa.
Articolo 27 Cessazione dal servizio permanente.
1. Il volontario di truppa
in servizio permanente cessa dal servizio permanente per una delle seguenti
cause: a)
età; b)
infermità; c)
domanda; d)
inosservanza delle disposizioni sul matrimonio; e) nomina all'impiego
civile; f)
perdita del grado;
g) scarso rendimento.
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con
decreto ministeriale. 3. I
volontari di truppa in servizio permanente cessano dal servizio permanente per
età al compimento del cinquantaseiesimo anno e sono collocati nella ausiliaria,
nella riserva o in congedo assoluto a secondo dell'idoneità. Essi permangono
nella categoria dell'ausiliaria per otto anni. Successivamente sono collocati
nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica. 4. Gli interessati, tre mesi prima
del compimento del cinquantaseiesimo anno di età, possono, a domanda, rinunciare
al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati
direttamente nella categoria della riserva. 5. Nella categoria dell'ausiliaria
sono inoltre collocati i volontari di truppa in servizio permanente che cessano
al servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio
effettivamente prestato. Articolo 28 Ausiliaria. 1. La categoria
dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo cessati dal servizio
permanente a norma dei commi terzo e quinto dell'art. 27, sono costantemente a
disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessità. Il richiamo
in temporaneo servizio è disposto con decreto ministeriale sentito il Ministero
del tesoro. 2. Il militare in
ausiliaria non può assumere impieghi, nè rivestire cariche, retribuite e non,
presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare.
L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria
della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la
categoria dell'ausiliaria. 3.
Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunti
limiti di età o a domanda, sia collocato nella riserva perchè non idoneo ai
servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità può, a domanda, essere
iscritto in tale categoria.
4. Al personale collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al
trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della
differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento
economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai
soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio
corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per
il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità
integrativa speciale e dell'assegno per nucleo familiare. 5. Sono estese al volontario di
truppa in ausiliaria le disposizione di cui all'art. 46, comma secondo e terzo,
della legge 10 maggio 1983, n. 212. Articolo 29 Riserva. 1. La categoria della
riserva comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente o
dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra. 2. I volontari di truppa cessano
di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento
del sessantacinquesimo anno di età. In tale ultima posizione non hanno obblighi
di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle
disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Articolo 30 Norma di rinvio. 1. Al personale dei ruoli
dei marescialli e dei sergenti si applicano le disposizioni della legge 31
luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto
con il presente decreto. 2.
Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599 e
successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il presente
decreto legislativo, sostituendo le espressioni <<sottufficiale>> e
<<complemento>> rispettivamente con le dizioni <<volontario di
truppa>> e <<congedo illimitato>>.
Articolo 31 Trattamento economico. 1. Con decorrenza dal 1º
settembre 1995 è attribuito il trattamento economico stipendiale risultante
dalla Tabella <<D>>, allegata al presente decreto, nonchè gli scatti
stipendiali ivi stabiliti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque
denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica
superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo. 2. In aggiunta al trattamento
economico stipendiale di cui al comma 1, allo stesso personale viene corrisposto
il trattamento economico integrativo, quello accessorio e quello eventuale
previsto dalle norme in vigore.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto giuridico ed
economico dal 1º settembre 1995, ai sensi di quanto disposto dal comma 1
dell'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 231. 4. Al personale che alla data del
31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le
disposizioni del presente decreto legislativo, ai fini dell'adeguamento
dell'indennità di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e
successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione
dell'indennità di ausiliaria spettante al medesimo personale, restano in vigore
i livelli retributivi previsti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23.
Articolo 32 Disposizioni diverse. 1. Ai volontari di truppa
in servizio permanente delle Forze armate compete il trattamento stipendiale
previsto per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, sulla base
della corrispondenza dei gradi di cui alla Tabella <<A/1>> allegata
al presente decreto, fatta eccezione del trattamento accessorio e dell'indennità
pensionabile di cui all'art. 43, comma 3, della legge 1º aprile 1981, n.
121. 2. Ad essi sono
attribuite le indennità operative, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e
l'indennità militare nelle misure percepite dal sergente o gradi corrispondenti,
nonchè il compenso per prestazioni straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10
della legge 8 agosto 1990, n. 231.
3. Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa in servizio
permanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 del D.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092, nonchè dell'art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge
16 settembre 1987, n. 379, convertito, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468,
come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231.
Articolo 33 Bande musicali. 1. Le bande musicali
dell'Esercito e dell'Aeronautica sono complessi organici destinati a partecipare
alle celebrazioni più importanti della vita della Forza armata di appartenenza,
in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello
internazionale. A tali fini è istituita, altresì, la banda musicale della Marina
militare. 2. Alle bande di
cui al comma 1 si applicano, fatte salve le rispettive peculiarità, le norme di
cui ai Capi I, II, III, IV, V e VI del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.
78 con le seguenti previsioni specifiche: a) ovunque sono citate
le parole <<Carabinieri>> oppure <<Arma>> oppure
<<Arma dei Carabinieri>> esse devono intendersi riferite
all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica, a seconda della Banda cui si
applicano le norme;
b) le bande sono poste alle dipendenze amministrative e
disciplinari: 1) del
raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'Esercito, quella
dell'Esercito; 2) dal
Comando marina di Roma, quella della Marina; 3) del
Comando del reparto servizi centrale A.M. quella dell'Aeronautica; c) l'impiego delle
bande è disposto, rispettivamente, da: 1) Stato
maggiore Esercito; 2) Stato
maggiore Marina; 3) Stato
maggiore Aeronautica.
d) le somme di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 78
del 1991 vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sugli
appositi capitoli dello stato di previsione delle spese del Ministero della
difesa per l'Esercito, l'Aeronautica e la Marina a seconda della banda
impiegata; e) le
dotazioni organiche di ciascuna banda, determinate ai sensi degli articoli 4 e 5
del decreto legislativo n. 78 del 1991, sono rispettivamente comprese negli
organici complessivi dei ruoli degli ufficiali, nonchè dei marescialli di cui
all'art. 3, comma 3. A tal fine: 1) vengono
istituiti per ciascuna Forza armata i ruoli dei musicisti, cui appartengono i
componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti; 2) le
consistenze organiche relative agli orchestrali di ciascuna banda sono incluse
in quelle previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto; 3) i
maestri direttori e vice direttori delle bande sono inquadrati negli organici
degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei seguenti ruoli:
per l'Esercito, ruolo speciale unico delle Armi;
per la Marina, ruolo speciale di Stato maggiore;
per l'Aeronautica, ruolo servizi dell'Arma aeronautica; f) alle bande musicali
non può essere assegnato, nemmeno in qualità di orchestrale aggregato o di
allievo orchestrale, personale in eccedenza all'organico stabilito. Resta ferma
la possibilità, per ciascuna Forza armata, di disporre della relativa banda per
il reclutamento e/o la formazione di personale musicante da destinare al
soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata; g) il reclutamento del
personale delle bande è regolato dal Capo III del decreto legislativo n. 78 del
1991. é inoltre previsto che: 1) ai
sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, reclutati ai sensi
della legge 10 maggio 1983, n. 212, che esplicano incarichi o specializzazioni
di contenuto musicale presso altre musiche d'ordinanza della stessa Forza armata
(bande o fanfare) e che posseggano tutti i requisiti, è riservato fino al 50 per
cento dei posti nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali; 2) gli
aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale o ad archivista delle
bande, sono nominati marescialli ordinari, marescialli capi, aiutanti e gradi
corrispondenti, a seconda che debbano essere iscritti nella organizzazione
strumentale delle terze, delle seconde e delle prime parti della banda per cui
hanno concorso o negli archivisti, ed immessi nel ruolo dei musicisti della
Forza armata di appartenenza; 3) le
modalità di svolgimento dei corsi di cui all'art. 23 del decreto legislativo n.
78 del 1991 sono stabiliti con decreto ministeriale su determinazione dei Capi
di Stato maggiore di Forza armata; h) la proposta
relativa al rendimento artistico di cui al comma 1 dell'art. 27 del decreto
legislativo n. 78 del 1991 è formulata rispettivamente: 1) dal
sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito; 2) dal
capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la
Marina;
3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per
l'Aeronautica; i)
per l'avanzamento del personale delle bande ai sensi del Capo V del decreto
legislativo n. 78 del 1991, resta fermo che: 1) per il
maestro direttore e per il maestro vice direttore si applica la tabella E/1
annessa al presente decreto; 2) per gli
orchestrali e l'archivista si applica la tabella E/2 annessa al presente
decreto. 3. Per la prima
applicazione del presente decreto si osservano le seguenti disposizioni: a) il maestro
direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo
concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella
banda di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con
decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto del
nuovo inquadramento conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella E/1,
l'anzianità di servizio fino a quel momento maturata. Per il nuovo inquadramento
si procede d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto; b) il
maestro vice direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del
relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato
nella banda musicale di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente
decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore;
all'atto della nomina a maestro vice direttore è nominato tenente in servizio
permanente effettivo e frequenta un corso informativo di 60 giorni presso una
Scuola ufficiali della Forza armata di appartenenza. Il trattamento economico
del maestro vice direttore della banda è regolato dall'art. 32 del decreto
legislativo 27 febbraio 1991, n. 78; c) i sottufficiali
musicanti ed il sottufficiale archivista di ciascuna banda musicale di Forza
armata, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
perchè vincitori degli specifici concorsi a norma delle precedenti disposizioni
di legge, sono reinquadrati nella banda musicale di appartenenza con decorrenza
a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
nuovo inquadramento avviene in relazione allo strumento suonato ed al periodo
complessivo di servizio prestato nella banda, nella parte o qualifica
corrispondente, secondo i criteri indicati nella tabella E/3 allegata al
presente decreto conservando ai fini della progressione economica l'anzianità di
servizio maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il
nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto;
d) i sottufficiali musicanti ed i sottufficiali archivisti, effettivi a
ciascuna banda di Forza armata ed in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono immessi nei ruoli dei musicisti previo superamento di un
concorso interno. A tale concorso possono altresì partecipare i sottufficiali
musicanti in servizio permanente delle altre musiche d'ordinanza (bande o
fanfare), per la copertura degli eventuali posti non occupati dal personale di
cui al precedente periodo; e) il concorso interno
di cui alla lettera d) è bandito per ciascuna Forza armata con decreto
ministeriale entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ed ha
luogo con le seguenti modalità: 1) i
concorrenti sono valutati in base ai titoli posseduti ed all'effettuazione di
prove pratiche. I titoli sono costituiti da eventuali diplomi o qualifiche o
risultati di corsi a contenuto musicale, nonchè dal rendimento fornito in
servizio. Le prove pratiche sono quelle previste dalle norme a regime per gli
aspiranti orchestrali e per gli aspiranti archivisti; 2) per la
formazione delle graduatorie è nominata per ciascuna Forza armata, con decreto
del Ministro della difesa, un'apposita commissione esaminatrice composta da: un
colonnello in servizio permanente effettivo presidente, dal maestro direttore
della banda interessata e dal maestro vice direttore della stessa banda. Le
funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero
della difesa della VII o VIII qualifica funzionale; 3) le
commissioni formano due graduatorie, una per i musicanti in servizio presso le
bande musicali di Forza armata ed una per i musicanti delle altre musiche
d'ordinanza, attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli per un punteggio da
1 a 20 per ciascuna prova; 4) per la
nomina dei vincitori ed il relativo inquadramento dei musicisti ai sensi del
presente decreto si attinge prioritariamente dalla graduatoria dei musicanti già
in servizio presso le bande di Forza armata e, in caso di disponibilità di
vacanze nei predetti ruoli, dalla graduatoria relativa agli altri
musicanti;
5) la nomina in ruolo avviene con decorrenza dalla data di entrata in
vigore del presente decreto; f) il personale delle
bande delle Forze armate di cui alla lettera e), che svolga da almeno due anni,
alla data di entrata in vigore del presente decreto compiti di parte o qualifica
superiore, previo superamento di una prova pratica. L'accertamento della
corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della parte o qualifica
superiore, è effettuato da commissioni nominate con determinazione: 1) del
sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito; 2) dal
capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la
Marina;
3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per
l'Aeronautica; g)
le commissioni di cui alla lettera e): 1) sono
composte:
per l'Esercito: dal comandante del raggruppamento operativo dello Stato
maggiore dell'esercito e dai maestri direttore e vice direttore della banda
dell'esercito;
per la Marina: dal
comandante del Comando marina di Roma e dai maestri direttore e vice direttore
della banda della marina militare;
per l'Aeronautica: dal comandante del reparto servizi centrale A.M. e dai
maestri direttore e vice direttore della banda dell'aeronautica militare; 2)
comprendono, con funzioni di segretario, un ufficiale inferiore della Forza
armata interessata; 3) si
esprimono nei confronti dei candidati esaminati mediante giudizio sintetico di
idoneità o di non idoneità. L'orchestrale dichiarato non idoneo alla parte o
qualifica superiore è reintegrato nella parte o qualifica di appartenenza. 4. Al personale delle bande delle
Forze armate si applicano, secondo il grado rivestito e per quanto non previsto
dal presente decreto, le disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113,
31 luglio 1954, n. 599, 12 novembre 1955, n. 1137, e 10 maggio 1983, n. 212 e
successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili con le norme del
presente decreto. 5. Il
titolo VI e la Tabella I/2 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano
al personale del ruolo musicisti dell'Aeronautica militare.
Articolo 34 Inquadramento nel ruolo dei marescialli.
1. I sottufficiali, in
servizio alla data del 1º settembre 1995, sono inquadrati in ordine di ruolo,
mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel
grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli: a) nel grado di
aiutante, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con
qualifica di <<aiutante>> o di <<scelto>>, nonchè i
marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri
d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995; b) nel grado di
maresciallo capo e gradi corrispondenti, i marescialli capi, nonchè i
marescialli ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri d'avanzamento
formati entro la data del 31 agosto 1995; c) nel grado di
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli ordinari, nonchè i
sergenti maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri
d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995. 2. Sono determinate al 31 agosto
1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i
sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella
<<C>> allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nell'arco
temporale dal 1º giugno al 31 agosto 1995. 3. I marescialli capi e i sergenti
maggiori, iscritti ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi
agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei
gradi di aiutante e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con
decorrenza 31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei
quadri ordinari e straordinari.
4. L'inquadramento dei sottufficiali di cui ai precedenti comma 1,
lettere b) e c), e commi 2 e 3 avviene previa rideterminazione dell'anzianità
assoluta di grado precedentemente maturata, aumentata di anni due ai soli fini
giuridici. 5. I
sottufficiali, che alla data del 1º settembre 1995 rivestano il grado di
sergente maggiore e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità di
grado, sono inquadrati alla medesima data nel grado di maresciallo e gradi
corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianità di grado maturata
nel grado di provenienza. 6.
I sottufficiali, che alla data del 1º settembre 1995 rivestano il grado di
sergente maggiore e gradi corrispondenti con meno quattro anni di anzianità di
grado, sono inquadrati alla data del 1º settembre 1996 nel grado di maresciallo
e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianità di grado
maturata nel grado di provenienza.
7. I sottufficiali di cui ai precedenti commi 5 e 6 vengono inquadrati ai
soli fini giuridici, all'atto della successiva promozione al grado di
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, con una anzianità assoluta di
grado pari alla metà di quella a suo tempo maturata nel grado di sergente
maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque nella misura necessaria
affinchè non venga scavalcato nel ruolo l'ultimo sottufficiale inquadrato ai
sensi del comma 3. 8. I
sottufficiali, che alla data del 1º settembre 1995 rivestano il grado di
sergente e gradi corrispondenti, già arruolati ai sensi della legge 10 maggio
1983, n. 212, sono alla predetta data immessi nel servizio permanente con il
grado posseduto e conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado
di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo due anni dal reclutamento. A
tal fine non si tiene conto dell'anno di rafferma eventualmente contratta ai
sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212. 9. I sergenti che si trovino nelle
condizioni di cui all'art. 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare
delle cause impeditive sono sottoposti al giudizio delle commissioni di
avanzamento di cui all'art. 31 della legge stessa e, se giudicati idonei,
immessi nel servizio permanente con le stesse decorrenze attribuite ai pari
grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive e
successivamente inquadrati ai sensi delle presenti disposizioni. 10. Gli allievi sottufficiali, già
arruolati alla data del 1º settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai
sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono ad anzianità, previo
giudizio di idoneità, il grado di Sergente e gradi corrispondenti al compimento
del dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio permanente. Il
grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti è conferito ad anzianità,
previo giudizio di idoneità, dopo due anni dal reclutamento. 11. I sottufficiali di cui ai
commi 8 e 10 sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti,
previo giudizio di idoneità, ed inquadrati nel ruolo dei marescialli dopo cinque
anni dal reclutamento. 12. I
sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati, ai sensi
dell'art. 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 15
della legge 10 maggio 1983, n. 212, che al 1º settembre 1995 abbiano ultimato la
ferma triennale, sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad
anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti maggiori e
gradi corrispondenti di cui al presente comma, sono promossi al grado di
maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, ed inquadrati
nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e
gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8. 13. L'inquadramento dei
sottufficiali di complemento con rapporto di impiego è effettuato secondo le
disposizioni del presente articolo.
14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti degli allievi,
reclutati nel 1998 ai sensi del precedente art. 11, è disposta dal giorno
successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo
sottufficiale di cui al comma 10.
15. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i
criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti,
ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 2, o sospesi dalla
valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento, al venir meno delle cause
impeditive, sono valutati con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e,
nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella graduatoria di merito dei pari
grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive.
Gli stessi sono promossi secondo le modalità indicate dalla citata legge n. 212
del 1983 e successivamente inquadrati ai sensi del presente articolo.
Articolo 35 Inquadramento nel ruolo dei sergenti.
1. Per un arco di quindici
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'art.
10, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno
per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione
professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in
servizio permanente. 2. Ai
primi due concorsi utili per l'immissione nel ruolo dei sergenti, possono,
inoltre, partecipare, a domanda, purchè in possesso dell'idoneità
psico-fisico-attitudinale al servizio permanente i sergenti di complemento in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 24 mesi
con ferma triennale o quinquennale ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958
e successive modifiche, nonchè i sergenti sia di complemento sia in ferma
volontaria o rafferma che abbiano terminato la ferma biennale, triennale o
quinquennale da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 3. Possono
partecipare al concorso di cui al comma 1 i volontari che: a) non abbiano
compiuto il 26º anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il
limite di età è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non più di un
anno; b)
appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità
eventualmente stabiliti nel bando di concorso; c) non siano
incorsi:
1) in condanne per delitti non colposi; 2) nel
proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi
Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica
al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale,
caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza
disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11
luglio 1978, n. 382; 3) nel
proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi
Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione
dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione
delle disposizioni di legge sul matrimonio. Articolo 36 Inquadramento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente. 1. I sergenti di
complemento in ferma triennale e quinquennale ed i graduati di truppa in ferma
triennale e quinquennale in servizio o collocati in congedo da non più di un
anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare a
domanda, dopo due anni di ferma previa rinuncia al grado posseduto, ai primi tre
concorsi utili per l'immissione al ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente. 2. Possono
partecipare al concorso di cui al comma 1 i volontari che: a) non abbiano
compiuto il 26º anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il
limite di età è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non più di un
anno; b)
appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità
eventualmente stabiliti nel bando di concorso; c) non siano
incorsi:
1) in condanne per delitti non colposi; 2) nel
proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi
Forza Armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica
al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale,
caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza
disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11
luglio 1978, n. 382; 3) nel
proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi
Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione
dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione
delle disposizioni di legge sul matrimonio. Articolo 37 Militari di truppa in ferma volontaria.
1. I sergenti e i graduati
e militari di truppa in ferma di leva prolungata, ai sensi della legge 24
dicembre 1986, n. 958, o in ferma breve, ai sensi della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, in servizio da meno di due anni alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono, entro sei mesi da tale data, inoltrare domanda per
chiedere l'integrale applicazione nei loro confronti delle norme del presente
decreto. 2. L'accoglimento
della domanda comporta:
a) per tutti i militari in ferma biennale l'automatica proroga di un anno
della ferma contratta;
b) l'inquadramento nei volontari in ferma breve, seguendone le norme
d'avanzamento e mantenendo, comunque, il grado posseduto, ove più elevato; c) l'applicazione
delle disposizioni del regolamento d'attuazione dell'art. 3, comma 65, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537; d) la facoltà di
partecipare al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente secondo quanto previsto dal comma 3. 3. Al concorso per il reclutamento
nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente possono partecipare i
volontari che: a)
non abbiano compiuto il 26º anno di età alla data di scadenza del bando di
concorso. Il limite di età è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non
più di un anno;
b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità
eventualmente stabiliti nel bando di concorso; c) non siano
incorsi:
1) in condanne per delitti non colposi; 2) nel
proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi
Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica
al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale,
caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza
disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11
luglio 1978, n. 382; 3) nel
proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi
Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione
dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione
delle disposizioni di legge sul matrimonio. 4. La mancata presentazione della
domanda comporta l'applicazione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, per quanto non abrogate dal presente decreto ed, in particolare, degli
articoli 32 e 40 in materia di trattamento economico.
Articolo 38 Eccedenze organiche. 1. Per un arco di tempo di
20 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammesse
eccedenze nell'organico del ruolo dei marescialli dovute agli inquadramenti
previsti dall'art. 34. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, si tiene
conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei
sergenti e dei volontari in servizio permanente rispetto alle dotazioni
organiche, fissate dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 3, comma 3, del presente
decreto. 2. Fino al
raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in
servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti
dovute agli inquadramenti previsti dall'art. 35. Per le immissioni annuali nel
predetto ruolo, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei
sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle
dotazioni organiche, fissate dall'art. 2, comma 2, del presente decreto. 3. Fino al riassorbimento delle
eccedenze, la promozione al grado di aiutante si consegue anche in soprannumero,
secondo le modalità previste dall'art. 20, nel limite del 70 per cento degli
esodi che si verificano in tale grado al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 39 Modifiche alla normativa vigente.
1. Il comma 2 dell'art. 7
della legge 31 luglio 1954, n. 599, è sostituito dal seguente: <<2. La
detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette
situazioni.>>. 2.
All'art. 23 della legge 10 maggio 1983, n. 212, prima delle parole: <<...
di specializzazione, di specialità...>> sono inserite le parole:
<<di categoria>>.
3. All'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è cancellato il
periodo: <<... e del conferimento delle qualifiche di "aiutante" o
"scelto"...>>. 4.
L'art. 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente: <<Art. 32. -- 1.
Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come
segue:
presidente: un ufficiale generale di divisione o grado
corrispondente; membri
ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di
vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; l'aiutante, il sergente
maggiore capo, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti, che
risulti il più anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla
data del 1º gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della
Commissione almeno per l'intero anno solare.>>. 5. All'art. 34 della legge 10
maggio 1983, n. 212, quale risulta modificato dall'art. 13, comma 2, della legge
27 dicembre 1990, n. 404, è aggiunto il seguente comma: <<Il personale
appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in
servizio permanente giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tale fine è
incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, qualora
giudicato per la seconda volta non idoneo, potrà essere ulteriormente valutato
nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in
aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalità
e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato
in avanzamento.>>. 6.
All'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto il seguente
comma: <<Il
personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti giudicato non
idoneo è valutato nuovamente e a tal fine è incluso nell'aliquota di valutazione
dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda volta non
idoneo, potrà essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo ad ogni
giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se
giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalità e con le stesse
decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in
avanzamento.>>. 7. Il
comma 1 dell'art. 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal
seguente:
<<1. I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'aeronautica
e del Corpo della Guardia di Finanza cessano dal servizio permanente al
raggiungimento del cinquantaseiesimo anno di età e sono collocati
nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità. A
decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono nella posizione di ausiliaria per
otto anni; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda
della idoneità fisica.>>.
8. Il comma 2 dell'art. 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è così
modificato:
<<Il sottufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, nè
rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti
contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto
comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del
trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.>>. 9. Il comma 2 dell'art. 50 della
legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente: <<2. I
sottufficiali in servizio con rapporto di impiego ai sensi della legge 20
dicembre 1973, n. 824, inclusi quelli di cui all'art. 74 della presente legge,
idonei al servizio militare incondizionato che cessano dal servizio per aver
raggiunto i limiti di età, sono collocati nell'ausiliaria. Essi permangono in
tale categoria per otto anni. Successivamente sono collocati nella riserva o nel
congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.>>. 10. Dopo il comma 2 dell'art. 50
della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto il seguente comma: <<A decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto, nei confronti degli stessi trovano
applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, della legge 27 dicembre
1990, n. 404>>. 11. Il
decreto interministeriale di equipollenza dei titoli, previsto dall'art. 52
della legge 10 maggio 1983, n. 212, è emanato entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 12. Dopo l'ultimo comma dell'art.
76 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto il seguente: <<L'indennità di
volo prevista delle vigenti disposizioni per gli ufficiali non appartenenti al
ruolo naviganti è estesa agli ufficiali del ruolo unico specialisti
dell'aeronautica purchè ne siano comunque sprovvisti>>. 13. L'art. 17 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, è così modificato: <<1. Le
qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio
militare, in qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato
dall'ente militare competente, costituiscono titolo da valutare nei concorsi per
titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili
professionali della pubblica amministrazione. 2. Parimenti le effettive
prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di complemento di 1a nomina e le
qualifiche professionali acquisite, comprovate con attestati rilasciati
dall'ente militare competente, costituiscono titoli da valutare per l'accesso
alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica
amministrazione. 3. La
valutazione dei titoli di cui ai comma 1 e 2 è riferita ai casi in cui la
qualifica professionale o la specializzazione acquisita ha una diretta
corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o
l'assunzione diretta. In ogni caso, pur in mancanza di diretta corrispondenza
tra la specializzazione acquisita e il profilo della qualifica cui si riferisce
il concorso o l'assunzione diretta, l'aver assolto effettivamente all'obbligo di
leva costituisce titolo da valutare.
4. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i
Ministri della funzione pubblica, del tesoro, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita la corrispondenza
delle qualifiche e specializzazioni di cui ai commi 1 e 2 con le qualifiche
funzionali e relativi profili professionali previsti ai fini dell'avviamento al
lavoro. 5. Le amministrazioni
dello Stato, comprese le unità sanitarie locali, le aziende autonome e gli altri
enti pubblici regionali, provinciali e comunali, nei bandi di concorso per
l'immissione di personale esterno, devono indicare la valutazione da attribuire
ai titoli di cui ai commi 1, 2 e 3.>>. 14. Il comma 5 dell'art. 32 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, è così modificato: <<5. Ai graduati
e militari di truppa in ferma breve sono attribuite le paghe nette giornaliere
nella misura percentuale di cui alla tabella allegata alla presente legge
rispetto al valore della retribuzione mensile del grado iniziale del ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente, costituita dallo stipendio mensile
iniziale lordo e dall'indennità integrativa speciale vigente per i dipendenti
dello Stato al 1º gennaio di ogni anno.>>. 15. Ai sensi dell'art. 3, comma
65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'assunzione agli impieghi civili
nelle pubbliche amministrazioni nei profili professionali di qualifiche o
categorie ricomprese nei livelli retributivo-funzionali, la riserva obbligatoria
di posti a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito
dalla ferma triennale o quinquennale, è del 20 per cento.
Articolo 40 Abrogazione e convalida di norme.
1. Sono abrogati: a) l'art. 15 del regio
decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519; b) la legge 10 marzo
1965, n. 121; c)
gli articoli 4, 5, 6, 8, 11, comma 1, n. 3), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 43 e 51 della legge 10 maggio
1983, n. 212; d)
la legge 6 giugno 1986, n. 254; e) gli articoli 19, 36
e 42 della legge 24 dicembre 1986, n. 958; f) ogni altra norma
incompatibile con quelle contenute nel presente decreto. 2. Le residue norme della legge 10
maggio 1983, n. 212, continuano ad esplicare la loro efficacia compatibilmente
con le disposizioni introdotte dal presente decreto. 3. Ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere emanate, entro tre anni
dall'entrata in vigore del presente decreto, norme integrative delle
disposizioni in esso contenute. Articolo 41 . Clausola finanziaria. 1. All'onere derivante
dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della
legge 29 aprile 1995, n. 130. Allegato 1 Tabella A/1 (art. 12, comma 1) CORRISPONDENZA DEI GRADI DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA CON I GRADI DELL'ARMA DEI CARABINIERI Descrizione Volontari in servizio Gradi permanente forze armate Arma Carabinieri ----- ----- ----- 1º caporal maggiore (e gradi carabiniere corrispondenti) Volontari in caporal maggiore scelto (e gradi carabiniere scelto servizio corrispondenti) permanente caporal maggiore capo (e gradi appuntato corrispondenti)  |