ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Decreto legislativo 19/09/1994 Num. 626
(in Suppl.
ordinario n. 141, alla Gazz. Uff. n. 265, del 12 novembre)
Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art.
43, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante
il lavoro; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine
della delega legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del
1992, nonchè delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già
adottate, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE,
successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142; Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 7 luglio 1994; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994; Sulla
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del
tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli
affari regionali; Emana il
seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo
prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. 2. Nei riguardi delle Forze armate
e di Polizia e dei servizi di protezione civile, le norme del presente decreto
sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del
Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e della funzione pubblica. 3. Nei riguardi dei lavoratori di
cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonchè dei lavoratori con rapporto
contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano
nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
Art. 2. Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di
cui al presente decreto si intendono per: a) lavoratore: persona
che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato
anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società,
anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione
scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per
agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì
equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i
partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici; b) datore di lavoro:
qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa
ovvero dello stabilimento; c) servizio di
prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva; d) medico competente:
medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1)
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione
equipollente; 2) docenza
o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro; 3)
autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277; e)
responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal
datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate; f) rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, elette o designate per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e
sicurezza durante il lavoro; g) prevenzione: il
complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi
dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente
esterno; h)
agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e
potenzialmente dannoso per la salute.
Articolo 3
Art. 3.
Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione
della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione dei
rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei
rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e,
ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; c) riduzione dei
rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra
in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed
organizzative dell'azienda nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente di
lavoro; e)
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso; f)
rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; g) priorità delle
misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale; h)
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi
di lavoro; l)
controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; m) allontanamento del
lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua
persona; n)
misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale; p) misure di emergenza
da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato; q) uso di segnali di
avvertimento e di sicurezza; r) regolare
manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei
fabbricanti; s)
informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero
dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute
sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori. 2. Le misure relative alla
sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso
comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Articolo 4
Art. 4.
Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
1. Il datore di lavoro è tenuto
all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 3 e, in
relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 2. All'esito della valutazione di
cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella
quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione
delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della
valutazione di cui alla lettera a ), nonchè delle attrezzature di protezione
utilizzate; c) il
programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b). 3. Il documento è custodito presso
l'azienda ovvero unità produttiva.
4. Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione ed il relativo responsabile o incarica persone o servizi esterni
all'azienda, e nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico
competente. 5. Il datore di
lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovraintendono le
attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ed in particolare: a) designano i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto
soccorso; b)
aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del
lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione; c) nell'affidare i
compiti ai lavoratori tengono conto delle capacità e delle condizioni degli
stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) forniscono ai
lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione; e) prendono le misure
appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico; f)
richiedono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione
collettivi ed individuali messi a loro disposizione; g) richiedono
l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente
decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività
produttiva; h)
adottano le misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di
emergenza e danno istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa; i)
informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere
in materia di protezione; l) si astengono, salvo
eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato; m)
permettono ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della
salute; n)
prendono appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possono causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno; o)
tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul
lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso
quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio,
nonchè la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di
lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente
di cui all'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547 del conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di
vigilanza; p)
consultano il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19,
comma 1, lettere b), c) e d); q) adottano le misure
necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori,
nonchè per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere
adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti. 6. Il datore di lavoro effettua la
valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e
con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza. 7. La valutazione
di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in
occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori. 8. Al momento della risoluzione
del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della
cartella sanitaria e di rischio.
9. Per le piccole e medie aziende, con decreto dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura
dell'attività e alle dimensioni dell'azienda, ad eccezione delle attività
industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, delle centrali termoelettriche, degli impianti e laboratori
nucleari, delle aziende estrattive e altre attività minerarie, delle aziende per
la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, sono
definiti: a) procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al
presente articolo; b) i casi, relativi ad ipotesi di scarsa pericolosità, nei
quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione
oltre i limiti di addetti di cui all'allegato I; c) i casi in cui è possibile la
riduzione ad una sola volta all'anno della visita, di cui all'art. 17, lettera
h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando
l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè si modificano le situazioni di
rischio. 10. Il decreto di
cui al comma 9 deve essere emanato entro otto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Articolo 5
Art. 5.
Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore deve prendersi
cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle
sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e
ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. In particolare i
lavoratori: a)
osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale; b)
utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature
di lavoro, nonchè i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo
appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d) segnalano
immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonchè le altre eventuali
condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per
eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; e) non rimuovono o
modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o
di controllo; f)
non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori; g) si
sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h) contribuiscono,
insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di
tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Articolo 6
Art. 6.
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
1. I progettisti dei luoghi o posti di
lavoro e degli impianti rispettano i princìpi generali di prevenzione in materia
di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e
scelgono macchine nonchè dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente. 2. Sono vietati la vendita, il
noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione
vigente. 3. Gli installatori
e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle
norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè alle istruzioni fornite dai
rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte
di loro competenza.
Articolo 7
Art. 7.
Contratto di appalto o contratto d'opera.
1. Il datore di lavoro, in caso di
affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva,
ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: a) verifica, anche
attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato,
l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; b) fornisce agli
stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e
di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1
i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera complessiva. 3. Il
datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2, lettera b). Tale
obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Articolo 8
Art. 8.
Servizio di prevenzione e protezione.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 10,
il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o
servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo. 2. Il datore di lavoro designa
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui
dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il
responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza. 3. I dipendenti di cui al comma 2
devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre
di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi
non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento
del proprio incarico. 4. Il
datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle
conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e
protezione. 5.
L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti
casi: a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; b) nelle centrali termoelettriche; c)
negli impianti e laboratori nucleari; d) nelle aziende per la fabbricazione ed
il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende
industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti; f) nelle industrie estrattive
con oltre 50 lavoratori dipendenti.
6. Se la capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a
persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza. 7. Il
servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero
unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera,
anche con riferimento al numero degli operatori. 8. Il responsabile del servizio
esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate. 9. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e
procedure, per la certificazione dei servizi, nonchè il numero minimo degli
operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli
non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia. 11. Il datore di lavoro comunica
all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente
competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio
di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale
comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con
riferimento alle persone designate: a) i compiti svolti in
materia di prevenzione e protezione; b) il periodo nel
quale tali compiti sono stati svolti; c) il curriculum
professionale.
Articolo 9
Art. 9.
Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione
dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto
della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per
quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui
all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le
procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i
programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle
consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art.
11; f) a fornire
ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21. 2. Il datore di lavoro fornisce ai
servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a: a) la natura dei
rischi; b)
l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati del registro
degli infortuni e delle malattie professionali; e) le prescrizioni
degli organi di vigilanza. 3.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al
presente decreto. 4. Il
servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Articolo 10
Art.
10. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione
e protezione dai rischi.
1. Il datore di lavoro può svolgere
direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi nonchè di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti
nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso
può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4. 2. Il datore di lavoro che intende
svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di
formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche
dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza
competente per territorio: a) una dichiarazione
attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi; b) il
documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3; c) una relazione
sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria
azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni
o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla
legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Articolo 11
Art.
11. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Nelle aziende, ovvero unità
produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente
o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una
volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro
o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi; c) il
medico competente ove previsto; d) il rappresentante
per la sicurezza. 2. Nel
corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei
partecipanti: a)
il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3; b) l'idoneità dei
mezzi di protezione individuale; c) i programmi di
informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla
sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15
dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione. 5. Il datore di lavoro, anche
tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla
redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei
partecipanti per la sua consultazione.
Articolo 12
Art.
12. Disposizioni generali.
1. Ai fini degli adempimenti di cui
all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro: a) organizza i
necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto
soccorso, salvataggio, lotta anticendio e gestione dell'emergenza; b) designa i
lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio,
prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza; c) informa tutti i
lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le
misure predisposte ed i comportamenti da adottare; d) programma gli
interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinchè i lavoratori
possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato,
cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente
il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinchè qualsiasi lavoratore, in
caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella
di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale
pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici
disponibili. 2. Ai fini delle
designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto
delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva. 3. I
lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei
rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. 4. Il datore di lavoro deve, salvo
eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato.
Articolo 13
Art.
13. Prevenzione incendi.
1. Fermo restando quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di
attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano
uno o più decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti
ad individuare: 1) misure
intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi; 2) misure
precauzionali di esercizio; 3) metodi
di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze; b) le caratteristiche
dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art.
12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. 2. Per il settore minerario il
decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Articolo 14
Art.
14. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che, in caso di
pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto
di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e
deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 2. Il lavoratore che, in caso di
pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo,
non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una
grave negligenza.
Articolo 15
Art.
15. Pronto soccorso.
1. Il datore di lavoro, tenendo conto
della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti
necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza,
tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e
stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto
dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno
o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma
1. 3. Le caratteristiche
minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto
e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al
numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità. 4. Fino all'emanazione del decreto
di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Articolo 16
Art.
16. Contenuto della sorveglianza sanitaria.
1. La sorveglianza sanitaria è
effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. 2. La sorveglianza di cui al comma
1 è effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti
preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla
mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 3. Gli accertamenti di cui al
comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al
rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Articolo 17
Art.
17. Il medico competente.
1. Il medico competente: a) collabora con il
datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art.
8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione
dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità
psico-fisica dei lavoratori; b) effettua gli
accertamenti sanitari di cui all'art. 16; c) esprime i giudizi
di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16; d) istituisce ed
aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso
il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale; e) fornisce
informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a
richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza; f)
informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di
cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria; g) comunica, in
occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza,
i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati; h) congiuntamente al
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli
ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del
controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza; i) fatti salvi i
controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste
dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali; l)
collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto
soccorso di cui all'art. 15; m) collabora
all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI. 2. Il medico competente può
avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti
scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 3. Qualora il medico competente, a
seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), esprima un
giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne
informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 4. Avverso il giudizio di cui al
comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del
giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che
dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente da una
struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo
svolgimento dei compiti di cui al presente capo; b) libero
professionista;
c) dipendente del datore di lavoro. 6. Qualora il medico competente
sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura
le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. 7. Il dipendente di una struttura
pubblica non può svolgere l'attività di medico competente ai sensi del comma 5,
lettera a), qualora esplichi attività di vigilanza.
Articolo 18
Art.
18. Rappresentazione per la sicurezza.
1. In tutte le aziende, o unità
produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. 2. Nelle aziende, o unità
produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza
è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano
fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato
per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso
può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di
riferimento. 3. Nelle
aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per
la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto
dai lavoratori dell'azienda al loro interno. 4. Il numero, le modalità di
designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonchè il tempo
di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 5. In caso di mancato accordo
nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da
emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards
relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche
provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 6. In ogni caso il numero minimo
dei rappresentanti di cui al comma 1, è il seguente: a) un rappresentante
nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti; b) tre rappresentanti
nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti; c) sei rappresentanti
in tutte le altre aziende ovvero unità produttive. 7. Le modalità e i contenuti
specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei
contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.
Articolo 19
Art.
19. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
1. Il rappresentante per la
sicurezza: a)
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato
preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'azienda ovvero unità produttiva; c) è consultato sulla
designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di
prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; d) è consultato in
merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5; e) riceve le
informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e
le misure di prevenzione relative, nonchè quelle inerenti le sostanze e i
preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti
di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; f) riceve le
informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una
formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22; h) promuove
l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i) formula
osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti; l)
partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11; m) fa proposte in
merito all'attività di prevenzione; n) avverte il
responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività; o) può
fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi
impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute
durante il lavoro. 2. Il
rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonchè dei mezzi
necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. 3. Le modalità per l'esercizio
delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale. 4. Il
rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse
tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 5. Il rappresentante per la
sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui
all'art. 4, commi 2 e 3, nonchè al registro degli infortuni sul lavoro di cui
all'art. 4, comma 5, lettera o).
Articolo 20
Art.
20. Organismi paritetici.
1. A livello territoriale sono
costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di
iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre
prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti. 2. Sono fatti salvi,
ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da
accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali. 3. Agli effetti
dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di
cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo
articolo.
Articolo 21
Art.
21. Informazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè
ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: a) i rischi per la
sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; b) le misure e le
attività di protezione e prevenzione adottate; b) i rischi specifici
cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi
all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica; e) le
procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione
dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico
competente; g) i
nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli
12 e 15. 2. Il datore di
lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), anche ai
lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.
Articolo 22
Art.
22. Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro, i dirigenti ed i
preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che
ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3,
ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di
salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie
mansioni. 2. La formazione
deve avvenire in occasione: a)
dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione
di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi. 3. La
formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei
rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 4. Il rappresentante per la
sicurezza ha diritto ad una formazione particolare di salute e sicurezza,
concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici
esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi. 5. Il lavoratore
incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di
evacuazione dei lavoratori deve essere adeguatamente formato. 6. La formazione dei lavoratori e
quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario
di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 7. I Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei
rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma
3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
Articolo 23
Art.
23. Vigilanza.
1. La vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta
dalla unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il settore minerario, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Per attività lavorative
comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che
ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della unità
sanitaria locale competente per territorio. 3. Il decreto di cui al comma 2
deve essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Articolo 24
Art.
24. Informazione, consulenza, assistenza.
1. Le regioni, il Ministro dell'interno
tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'ISPESL, anche
mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo,
tramite gli uffici della Direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano
di medicina sociale e gli enti di patronato, svolgono attività di informazione,
consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie
imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro. 2. L'attività di consulenza non
può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di
vigilanza.
Articolo 25
Art.
25. Coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e
coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di
comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
Articolo 26
Art.
26. Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro.
1. L'art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente: <<Art. 393
(Costituzione della commissione ). -- 1. Presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della
Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta
da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria,
uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica; b) il
direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza del lavoro; c) un
funzionario dell'Istituto superiore di sanità; d) un
funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: sanità; industria, commercio ed
artigianato; interno; funzione pubblica; trasporti; risorse agricole, alimentari
e forestali; ambiente; e) sei
rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza
Stato-regioni; f) un
rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e
infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale
delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; g) quattro
esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale; h) quattro
esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative a livello nazionale; i) un
esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro
supplente. 3. All'inizio di
ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali
determina la composizione e la funzione. 4. La commissione può chiamare a
far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche
su designazione delle associazioni professionali, dell'università e degli enti
di ricerca, in relazione alle materie trattate. 5. Le funzioni inerenti alla
segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. 6. I componenti della commissione
consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e
durano in carica tre anni.>>.
2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, è sostituito dal seguente: <<Art. 394
(Compiti della commissione). -- 1. La commissione consultiva permanente ha il
compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di
sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al
riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni
concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonchè per
il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza; c)
esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure
preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro; d)
proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza; e)
esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla
normativa CEE da attuare a livello nazionale; f)
esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277; g)
esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 77; h)
esprimere parere sul riconoscimento di conformità alle prescrizioni per la
sicurezza e la salute dei lavoratori di norme tecniche; i)
esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli
ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti
rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1,
lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di
cui all'art. 402; l)
esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione
relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei
lavoratori. 2. La relazione
di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica ed è trasmessa alle
commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni. 3. La commissione, per
l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su
richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
effettuare sopralluoghi.>>.
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995,
n. 547, è soppresso.
Articolo 27
Art.
27. Comitati regionali di coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e
coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi
all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della
salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il
necessario raccordo con la commissione consultiva permanente. 2. Alle riunioni della Conferenza
Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i
rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
Articolo 28
Art.
28. Adeguamenti al progresso tecnico.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza in
attività lavorative comportanti rischi elevati e di nuove tecnologie; b) si dà attuazione
alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive
e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite
nell'ordinamento nazionale; c) si provvede
all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati
al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
Articolo 29
Asrt.
29.
Statistiche degli
infortuni e delle malattie professionali. 1. L'INAIL e l'ISPESL si
forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie
professionali anche con strumenti telematici. 2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una
conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in
relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, nonchè per verificare l'adeguatezza dei sistemi di
prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e
tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie
professionali. 3. I criteri
per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni
derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle
norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di
infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e
loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono
essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione
a particolari rischi. 5. I
criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e
ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonchè ad altre malattie e
forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di
buona tecnica.
Articolo 30
Art.
30. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro: a) i luoghi destinati
a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, nonchè ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero
unità produttiva comunque accessibile per il lavoro. 2. Le disposizioni del presente
titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri
temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive; d) ai
pescherecci; e)
ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o
forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda. 3. Ferme restando le disposizioni
di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di
lavoro sono specificate nell'allegato II. 4. I luoghi di lavoro devono
essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori
di handicap. 5. L'obbligo di
cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le
scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati
direttamente da lavoratori portatori di handicap. 6. La disposizione di cui al comma
4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1º gennaio 1993,
ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e
l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
Articolo 31
Art.
31. Requisiti di sicurezza e di salute .
1. Ferme restando le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati
alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1º
gennaio 1996.
Articolo 32
Art.
32. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro provvede
affinchè: a) le
vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di
emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza; b) i luoghi di lavoro,
gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica
e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che
possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; c) i luoghi di lavoro,
gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde
assicurare condizioni igieniche adeguate; d) gli impianti e i
dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei
pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro
funzionamento.
Articolo 33
Art.
33. Adeguamenti di norme .
1. L'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente: <<Art. 13 (Vie e
uscite di emergenza ). -- 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) via di emergenza:
percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un
edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; b) uscita
di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; c) luogo
sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti
determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza. 2. Le vie e le uscite di emergenza
devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile
un luogo sicuro. 3. In caso
di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e
in piena sicurezza da parte dei lavoratori. 4. Il numero, la distribuzione e
le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle
dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione
d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonchè al numero massimo di persone
che possono essere presenti in detti luoghi. 5. Le vie e le uscite di emergenza
devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa
vigente in materia antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono
essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter
essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che
abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. 7. Le porte delle uscite di
emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente
autorizzati dall'autorità competente. 8. Nei locali di lavoro e in
quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di
emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle
girevoli su asse centrale. 9.
Le vie e le uscite di emergenza, nonchè le vie di circolazione e le porte che vi
danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere
utilizzate in ogni momento senza impedimenti. 10. Le vie e le uscite di
emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle
disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati. 11. Le vie e le uscite di
emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di
un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in
caso di guasto dell'impianto elettrico. 12. Gli edifici che siano
costruiti o adattati interamente per lavorazioni che comportano un numero di
lavoratori superiore a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni ed i materiali
ivi utilizzati presentino pericoli di esplosione o di incendio e siano adibiti
nello stesso locale più di 5 lavoratori, devono avere almeno due scale distinte
di facile accesso. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in
conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di
vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più
efficienti. 13. Per i luoghi
di lavoro già utilizzati prima del 1º gennaio 1993 non si applica la
disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero
sufficiente di vie ed uscite di emergenza.>>. 2. L'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal
seguente:
<<Art. 14 (Porte e portoni). -- 1. Le porte dei locali di lavoro
devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione,
consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili
dall'interno durante il lavoro.
2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino rischi di
esplosione e di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel
locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve
essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20. 3. Quando in un locale si svolgono
lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle
porte è la seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza
minima di m 0,90;
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di
una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso
dell'esodo; c)
quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in
numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,90, che
si aprano entrambe nel verso dell'esodo; d) quando in uno
stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a
100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere
dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza
minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione
compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100. 4. Il numero complessivo delle
porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purchè la loro larghezza
complessiva non risulti inferiore.
5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è
applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). 6. Quando in un locale di lavoro
le uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5. 7. Nei locali di lavoro ed in
quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche
a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte
apribili verso l'esterno del locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla
circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia
sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo
visibile ed essere sgombre in permanenza. 9. Le porte e i portoni apribili
nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli
trasparenti. 10. Sulle porte
trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli
occhi. 11. Se le superfici
trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da
materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti
in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo
sfondamento. 12. Le porte
scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di
uscire dalle guide o di cadere.
13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di
un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere. 14. Le porte ed i portoni ad
azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i
lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche
manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso
di mancanza di energia elettrica.
15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere
contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente
alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento,
dall'interno senza aiuto speciale.
16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere
aperte. 17. Per i luoghi di
lavoro già utilizzati prima del 1º gennaio 1993 non si applicano le disposizioni
dei commi precedenti. I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono
essere provvisti di porte di uscita che abbiano la larghezza di almeno m 1,10 e
che siano in numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori normalmente ivi
occupati o frazione compresa fra 10 e 50. Il numero delle porte può anche essere
minore, purchè la loro larghezza complessiva non risulti
inferiore.>>. 3. L'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente:
<<Art. 8 (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e
passaggi). -- 1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine
e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o
i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla
loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di
circolazione non corrano alcun rischio. 2. Il calcolo delle dimensioni
delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero
potenziale degli utenti e sul tipo di impresa. 3. Qualora sulle vie di
circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i
pedoni una distanza di sicurezza sufficiente. 4. Le vie di circolazione
destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte,
portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale. 5. Nella misura in cui l'uso e
l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori,
il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato. 6. Se i luoghi di lavoro
comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano
rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono
essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati
possano accedere a dette zone.
7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori
autorizzati ad accedere alle zone di pericolo. 8. Le zone di pericolo devono
essere segnalate in modo chiaramente visibile. 9. I pavimenti degli ambienti di
lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o
sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il
movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. 10. I pavimenti ed i passaggi non
devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale
circolazione. 11. Quando per
evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di
transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori
o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere
adeguatamente segnalati.>>.
4. L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente:
<<Titolo II
Disposizioni particolari>>. 5. Nell'art. 6, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole
<<da destinarsi al lavoro nelle aziende>> è soppressa la parola
<<industriali>>.
6. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, è sostituito dal seguente: <<Art. 9
(Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi). -- 1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è
necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici
ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in
quantità sufficiente. 2. Se
viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto
funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di
controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei
lavoratori. 3. Se sono
utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica,
essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti
d'aria fastidiosa. 4.
Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato
per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve
essere eliminato rapidamente.>>. 7. L'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente:
<<Art. 11 (Temperatura dei locali). -- 1. La temperatura nei locali
di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro,
tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai
lavoratori. 2. Nel giudizio
sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza
che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento
dell'aria concomitanti. 3. La
temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza,
dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere
conforme alla destinazione specifica di questi locali. 4. Le finestre, i lucernari e le
pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei
luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di
lavoro. 5. Quando non è
conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere
alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse
mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di
protezione.>>. 8.
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente:
<<Art. 10 (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di
lavoro). -- 1. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale
ed essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale
adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di
lavoratori. 2. Gli impianti
di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere
installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un
rischio di infortunio per i lavoratori. 3. I luoghi di lavoro nei quali i
lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto
dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza
di sufficiente intensità. 4.
Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono
essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di
efficienza.>>. 9.
L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente:
<<Art. 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei
locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico). -- 1. A meno che
non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato
adibire a lavori continuativi i locali chiusi i che non rispondono alle seguenti
condizioni:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un
isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività
fisica dei lavoratori; b) avere
aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria; c) essere
ben asciutti e ben difesi contro l'umidità; d) avere
le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere
pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. 2. I pavimenti dei locali devono
essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono
essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli. 3. Nelle parti dei locali dove
abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il
pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per
avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. 4. Quando il pavimento dei posti
di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito
in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di
idonee calzature impermeabili.
5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei
locali di lavoro devono essere a tinta chiara. 6. Le pareti trasparenti o
traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle
vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere
chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza ovvero essere
separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati, in modo tale
che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti, nè essere feriti
qualora esse vadano in frantumi.
7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter
essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza.
Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un
pericolo per i lavoratori. 8.
Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con
l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza
rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonchè per i lavoratori
presenti nell'edificio ed intorno ad esso. 9. L'accesso ai tetti costituiti
da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se
sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta
sicurezza. 10. Le scale ed i
marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti
dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto
di emergenza facilmente identificabili ed accessibili. 11. Le banchine e rampe di carico
devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati. 12. Le banchine di carico devono
disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di
carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna
estremità. 13. Le rampe di
carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono
cadere.>>. 10. L'art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente:
<<Art. 14 (Locali di riposo). -- 1. Quando la sicurezza e la salute
dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i
lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente
accessibile. 2. La
disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in
uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di
riposo durante la pausa. 3. I
locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un
numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei
lavoratori. 4. Nei locali di
riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori
contro gli inconvenienti del fumo.
5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e
non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale
altri locali affinchè questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del
lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In
detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non
fumatori contro gli inconvenienti del fumo. 6. L'organo di vigilanza può
prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai
dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la
normale esecuzione del lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità
di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.>>. 11. L'art. 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente:
<<Art. 40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario). -- 1. I locali
appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei
lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando
per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in
altri locali. 2. Gli
spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente
arredati. 3. I locali
destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere
possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle
intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. 4. Gli spogliatoi devono essere
dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave
i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 5. Qualora i lavoratori svolgano
attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in
sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si usano
sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi
per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti
privati. 6. Qualora non si
applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di
cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.>>. 12. Gli articoli 37 e 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti
dai seguenti:
<<Art. 37 (Docce e lavabi). -- 1. Docce sufficienti ed appropriate
devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o
la salubrità lo esigono. 2.
Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o
un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce o i lavabi e gli spogliatoi
devono comunque facilmente comunicare tra loro. 3. I locali delle docce devono
avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi
senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. 4. Le docce devono essere dotate
di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. 5. Devono essere previsti lavabi
separati per uomini e donne ovvero un'utilizzazione separata dei lavabi, qualora
ciò sia necessario per motivi di decenza. Art. 39 (Gabinetti e lavabi). --
1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei
locali di riposo, degli spogliatoi, delle docce o lavabi, di locali speciali
dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente
calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 2. Per uomini e donne devono
essere previsti gabinetti separati.>>. 13. L'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal
seguente:
<<Art. 11 (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro
esterni). -- 1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente
difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza
dell'attività lavorativa. 2.
Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre
misure o cautele adeguate. 3.
I posti di lavoro, e vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto
utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere
concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire
in modo sicuro. 4. Le
disposizioni di cui all'art. 7 e le disposizioni sulle vie di circolazione e
zone di pericolo sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali
sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro
fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e
sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di carico. 5. Le disposizioni sulle vie di
circolazione e zone di pericolo si applicano per analogia ai luoghi di lavoro
esterni. 6. I luoghi di
lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale
quando la luce del giorno non è sufficiente. 7. Quando i lavoratori occupano
posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto
tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori: a) sono protetti
contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di
oggetti; b) non
sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas,
vapori, polveri;
c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo
o possono essere soccorsi rapidamente; d) non possono
scivolare o cadere.>>.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre
mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Articolo 34
Art.
34. Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di
cui al presente titolo si intendono per: a) attrezzatura di
lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad
essere usato durante il lavoro; b) uso di una
attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una
attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego,
il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo
smontaggio; c)
zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un
rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
Articolo 35
Art.
35. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero
adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. 2. Il datore di lavoro attua le
misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi
connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per
impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e
secondo condizioni per le quali non sono adatte. 3. All'atto della scelta delle
attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le
caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti
nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse. 4. Il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro siano: a) installate in
conformità alle istruzioni del fabbricante; b) utilizzate
correttamente; c)
oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai
requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d'uso. 5. Qualora
le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si
assicura che: a)
l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo
incaricati; b) in
caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato
è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
Articolo 36
Art.
36. Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
stessi ad esse applicabili.
2. Nulla è innovato nel regime giuridico che regola le operazioni di
verifica periodica delle attrezzature per le quali tale regime è
obbligatoriamente previsto. In ogni caso le modalità e le procedure tecniche
delle relative verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in
base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio. 3. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
può stabilire modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al
comma 2. 4. Nell'art. 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2
è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<Se ciò è
appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del
tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un
dispositivo di arresto di emergenza.>>. 5. Nell'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto,
in fine, il seguente comma: <<Qualora i
mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere
ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore.>>. 6. Nell'art. 374 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto,
in fine, il seguente comma: <<Ove per le
apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre
prevedere l'aggiornamento di questo libretto.>>. 7. Nell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
<<Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da
proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza
corrispondenti a tali pericoli.
Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di
gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di
appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte
corrispondente a tali pericoli.>>. 8. Le disposizioni del presente
articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 37
Art.
37. Informazione.
1. Il datore di lavoro provvede affinchè
per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati
dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in
rapporto alla sicurezza e relativa: a) alle condizioni di
impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente
tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature
di lavoro; b)
alle situazioni anormali prevedibili. 2. Le informazioni e le istruzioni
d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
Articolo 38
Art.
38. Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura
che: a) i
lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione
adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro; b) i lavoratori
incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un
addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali
attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad
altre persone.
Articolo 39
Art.
39. Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono ai
programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore
di lavoro. 2. I lavoratori
utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente
all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti. 3. I lavoratori: a) hanno cura delle
attrezzature di lavoro messe a loro disposizione; b) non vi apportano
modifiche di propria iniziativa; c) segnalano
immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a
loro disposizione.
Articolo 40
Art.
40. Definizioni.
1. Si intende per dispositivo di
protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più
rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non sono dispositivi di
protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente
destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei
servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di
protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del
personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di
protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali
sportivi; f) i
materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi
portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Articolo 41
Art.
41. Obbligo di uso.
1. I DPI devono essere impiegati quando
i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Articolo 42
Art.
42. Requisiti dei DPI.
1. I DPI devono essere conformi alle
norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992,n. 475. 2. I DPI di cui al comma 1 devono
inoltre: a)
essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio
maggiore; b)
essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle
esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere
adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In caso di rischi multipli che
richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia
nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Articolo 43
Art.
43. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro ai fini della
scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere
evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinchè questi siano
adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali
ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base
delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso
di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le
raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta
ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di
valutazione di cui al comma 1.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui
all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per
quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del
rischio; b)
frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del
posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del
DPI. 3. Il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal
decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro: a) mantiene in
efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione,
le riparazioni e le sostituzioni necessarie; b) provvede a che i
DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni
comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad
un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da
parte di più persone, prende misure adeguate affinchè tale uso non ponga alcun
problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa
preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile
nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g) assicura una
formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento
circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 5. In ogni caso l'addestramento è
indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi
di protezione dell'udito.
Articolo 44
Art.
44. Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono al
programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei
casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g ), e 5. 2. I lavoratori utilizzano i DPI
messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione
ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato. 3. I lavoratori: a) hanno cura dei DPI
messi a loro disposizione; b) non vi apportano
modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali
in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei
DPI messi a loro disposizione.
Articolo 45
Art.
45. Criteri per l'individuazione e l'uso.
1. Il contenuto degli allegati III, IV e
V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto
all'art. 43, commi 1 e 4. 2.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori
specifici di rischio, indica: a) i criteri per
l'individuazione e l'uso dei DPI; b) le circostanze e le
situazioni in cui, ferme restando le proprietà delle misure di protezione
collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
Articolo 46
Art.
46. Norma transitoria.
1. Fino alla data del 31 dicembre 1998
e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di
evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati: a) i DPI
commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto
prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della
Comunità europea.
Articolo 47
Art.
47. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si
applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con
i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il
lavoro. 2. Si intendono
per: a)
movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di
un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare,
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari; b) lesioni
dorso-lombari; lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e
nerveovascolari a livello dorso-lombare.
Articolo 48
Art.
48. Obblighi dei datori di lavoro.
1. Il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale
dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei
carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori
stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la
movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI. 3. Nel caso in cui la necessità di
una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere
evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta
movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana. 4. Nei casi di cui al comma 3 il
datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di
salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle
caratteristiche del carico, in base all'allegato VI; b) adotta le misure
atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo
conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche
dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base
all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti
alle attività di cui al presene titolo.
Articolo 49
Art.
49. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: a) il peso di un
carico; b) il
centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un
imballaggio abbia una collocazione eccentrica; c) la movimentazione
corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non
vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui
all'allegato VI. 2. Il datore
di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in
ordine a quanto indicato al comma 1.
Articolo 50
Art.
50. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si
applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite
di videoterminali. 2. Le
norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: (1) a) ai posti di guida
di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; c) ai sistemi
informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del
pubblico; d) ai
sistemi denominati <<portatili>> ove non siano oggetto di
utilizzazione prolungata in un posto di lavoro; e) alle macchine
calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un
piccolo dispositivo di vissualizzazione dei dati o delle misure, necessario
all'uso diretto di tale attrezzatura; f) alle macchine di
videoscrittura senza schermo separato. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 21
novembre 1994, n. 272]
Articolo 51
Art.
51. Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo si
intende per: a)
videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto di lavoro:
l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente
con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per
l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature
connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il
supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonchè l'ambiente di
lavoro immediatamente circostante; c) lavoratore: il
lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo
sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte
le pause di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa.
Articolo 52
Art.
52. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro, all'atto della
valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro
con particolare riguardo: a) ai rischi per la
vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o
mentale; c) alle
condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 2. Il datore di lavoro adotta le
misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di
cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della
incidenza dei rischi riscontrati.
Articolo 53
Art.
53. Organizzazione del lavoro.
1. Il datore di lavoro assegna le
mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche
secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la
ripetitività e la monotonia delle operazioni.
Articolo 54
Art.
54. Svolgimento quotidiano del lavoro.
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua
attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione
della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 2. Le modalità di tali
interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche
aziendale. 3. In assenza di
una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi
minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 4. Le modalità e la durata delle
interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove
il medico competente ne evidenzi la necessità. 5. é comunque esclusa la
cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di
lavoro. 6. Nel computo dei
tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da
parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo
di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. 7. La pausa è considerata a tutti
gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è
riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario
complessivo di lavoro.
Articolo 55
Art.
55. Sorveglianza sanitaria.
1. I lavoratori di cui all'art. 54,
prima di essere addetti all'attività di cui al presente titolo, sono sottoposti
ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un
esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora
l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto
ad esami specialistici. 2. In
base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono
classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni; b) non idonei. 3. I lavoratori classificati come
idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il
quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con
periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione
in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.
Articolo 56
Art.
56. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: a) le misure
applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art.
52; b) le
modalità di svolgimento dell'attività; c) la protezione degli
occhi e della vista. 2. Il
datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare
in ordine a quanto indicato al comma 1. 3. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con
decreto una guida d'uso dei videoterminali.
Articolo 57
Art.
57. Consultazione e partecipazione.
1. Il datore di lavoro informa
preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei
cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro,
in riferimento alle attività di cui al presente titolo.
Articolo 58
Art.
58. Adeguamento alle norme.
1. I posti di lavoro utilizzati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono
essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII. 2. I posti di lavoro utilizzati
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere
adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1º gennaio 1996.
Articolo 59
Art.
59. Caratteristiche tecniche.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti,
anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere
tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione
delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore
delle attrezzature dotate di videoterminali.
Articolo 60
Art.
60. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si
applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere
esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa. 2. Le norme del presente titolo
non si applicano alle attività disciplinate dal: a) decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962; b) decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 77;
c) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III. 3. Il presente titolo non si
applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
Articolo 61
Art.
61. Definizioni.
1. Agli effetti del presente decreto si
intende per agente cancerogeno: a) una sostanza alla
quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, è attribuita la menzione R
45: <<Può provocare il cancro>> o la menzione R 49: <<Può
provocare il cancro per inalazione>>; b) un preparato su
cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della direttiva 88/379/CEE
deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: <<Può provocare il
cancro>> o con la menzione R 49: <<Può provocare il cancro per
inalazione>>;
c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII
nonchè una sostanza od un preparato prodotti durante un processo previsto
all'allegato VIII.
Articolo 62
Art.
62. Sostituzione e riduzione.
1. Il datore di lavoro evita o riduce
l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro in particolare
sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con un sostanza o un
preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o
è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori. 2. Se non è tecnicamente possibile
sostituire l'agente cancerogeno il datore di lavoro provvede affinchè la
produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema
chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile. 3. Se il ricorso ad un sistema
chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinchè il
livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore
tecnicamente possibile.
Articolo 63
Art.
63. Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art.
62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti
cancerogeni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui
all'art. 4, commi 2 e 3. 2.
Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle
lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di
agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della
capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di
assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo
stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o
meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la
fuoriuscita. 3. Il datore di
lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le
misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle
particolarità delle situazioni lavorative. 4. Il documento di cui all'art. 4,
commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati: a) le attività
lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di
processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per
i quali sono impiegati agenti cancerogeni; b) i quantitativi di
sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero
presenti come impurità o sottoprodotti; c) il numero dei
lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni; d) l'esposizione dei
suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; e) le misure
preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione
individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti
cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come
sostituti. 5. Il datore di
lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di
modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della
salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione
effettuata. 6. Il
rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4,
fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.
Articolo 64
Art.
64. Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il datore di lavoro: a) assicura,
applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni
lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle
necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego,
in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul
luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette; b) limita al minimo
possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad
agenti cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate
provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali
<<vietato fumare>>, ed accessibili soltanto ai lavoratori che
debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro
funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare; c) progetta, programma
e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni
nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti
cancerogeni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante
aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n).
L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di
ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare
l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente
le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente,
con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni
dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; e) provvede alla
regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli
impianti; f)
elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni
elevate; g)
assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in
condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello
smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti
cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile; i) dispone, su
conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle
categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni
presenta rischi particolarmente elevati.
Articolo 65
Art.
65. Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro: a) assicura che i
lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; b) dispone che i
lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti
separati dagli abiti civili; c) provvede affinchè i
dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare
o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione. 2. é vietato assumere cibi e
bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera b).
Articolo 66
Art.
66. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni,
in particolare per quanto riguarda: a) gli agenti
cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la
salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al
fumare; b) le
precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche
da osservare; d)
la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e
dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di
prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al
minimo le conseguenze. 2. Il
datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare
in ordine a quanto indicato al comma 1. 3. L'informazione e la formazione
di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle
attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e
comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che
influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 4. Il datore di lavoro provvede
inoltre affinchè gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti
cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile.
I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al
disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche ed
integrazioni.
Articolo 67
Art.
67. Esposizione non prevedibile.
1. Se si verificano eventi non
prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per
identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il
rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui
possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione e ad altre
operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di
lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere
permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo
strettamente necessario. 3.
Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il
verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per
ridurrre al minimo le conseguenze.
Articolo 68
Art.
68. Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di determinate operazioni
lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di
tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile
un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che
soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove
tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione
mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai
lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono
essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui
al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo
compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.
Articolo 69
Art.
69. Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
1. I lavoratori per i quali la
valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle
risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 3. Le misure di cui al comma 2
possono comprendere l'allontamento del lavoratore secondo le procedure dell'art.
8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 4. Ove gli accertamenti sanitari
abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso
agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico
competente ne informa il datore di lavoro. 5. A seguito dell'informazione di
cui al comma 4 il datore di lavoro dispone una nuova valutazione del rischio in
conformità all'art. 63 e, ove tecnicamente possibile, una misurazione della
concentrazione dell'agente in aria, per verificare l'efficacia delle misure
adottate. 6. Il medico
competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza
sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
lavorativa.
Articolo 70
Art.
70. Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono
iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività
svolta, l'agente cancerogeno utilizzato ed, ove noto, il valore dell'esposizione
a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che
ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la
sicurezza hanno accesso a detto registro. 2. Per ciascuno dei lavoratori di
cui all'art. 69 è istituita una cartella sanitaria e di rischio, custodita, a
cura del medico competente, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, sotto la
responsabilità del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del
registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per
territorio e comunicando loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi
ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a
richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma
1; c) comunica,
all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio, la cessazione
del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali
variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione, delle relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'ISPESL le
relative cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2; d) in caso di
cessazione di attività dell'azienda, consegna il registro di cui al comma 1
all'ISPESL e copia dello stesso all'organo di vigilanza competente per
territorio. Consegna all'ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio di cui al
comma 2; e) in
caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con
esposizione al medesimo agente, richiede all'ISPESL copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonchè copia della
cartella sanitaria e di rischio di cui al comma 2; f) tramite il medico
competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria
e di rischio di cui al comma 2 ed al rappresentante per la sicurezza, i dati
collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1. 4. Le annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di
cui al comma 2 sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione
del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quaranta anni dalla cessazione di
ogni attività che espone ad agenti cancerogeni. 5. La documentazione di cui ai
precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale. 6. I modelli e
le modalità di tenuta dei registri e delle cartelle sanitarie di cui
rispettivamente ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente. 7. L'ISPESL trasmette annualmente
al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti
di cui al comma 1.
Articolo 71
Art.
71. Registrazione dei tumori.
1. I medici, le strutture sanitarie
pubbliche e private, nonchè gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o
privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione
lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa
documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi
lavorativa. 2. Presso
l'ISPESL è tenuto, ai fini di analisi aggregate, un archivio nominativo dei casi
di neoplasia di cui al comma 1.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le
caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia
accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e
l'archiviazione, nonchè le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le
modalità di trasmissione di cui al comma 1. 4. Il Ministero della sanità
fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni
dei dati del registro di cui al comma 1.
Articolo 72
Art.
72. Adeguamenti normativi.
1. Nelle attività con uso di sostanze o
preparati ai quali è attribuita dalla direttiva comunitaria la menzione R 45:
<<Può provocare il cancro>> o la menzione R 49: <<Può
provocare il cancro per inalazione>>, il datore di lavoro applica le norme
del presente titolo. 2. Con
decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente e la commissione tossicologica
nazionale, è aggiornato periodicamente l'elenco delle sostanze e dei processi di
cui all'allegato VIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli
agenti cancerogeni.
Articolo 73
Art.
73. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si
applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione
ad agenti biologici. 2.
Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie
sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati e
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
Articolo 74
Art.
74. Definizioni.
1. Ai sensi del presente titolo si
intende per: a)
agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato,
coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni,
allergie o intossicazioni; b) microorganismo:
qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o
trasferire materiale genetico; c) coltura cellulare:
il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi
pluricellulari.
Articolo 75
Art.
75. Classificazione degli agenti biologici.
1. Gli agenti biologici sono ripartiti
nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: a) agente biologico
del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in
soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in
soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si
propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche
o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie
gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori;
l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche; d) agente biologico
del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un
elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 2. Nel caso in cui l'agente
biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel
gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità. 3. L'allegato XI riporta l'elenco
degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.
Articolo 76
Art.
76. Comunicazione.
1. Il datore di lavoro che intende
esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3,
comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti
informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori: a) il nome e
l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; b) il documento di cui
all'art. 78, comma 5. 2. Il
datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta
l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione
di cui al comma 1. 3. Il
datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano
nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del
rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si
intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via
provvisoria. 4. Il
rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma
1. 5. Ove le attività di cui
al comma 1 comportano la presenza di microorganismi geneticamente modificati
appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da
copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto
decreto. 6. I laboratori che
forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al
comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Articolo 77
Art.
77. Autorizzazione.
1. Il datore di lavoro che intende
utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del
gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità. 2. La richiesta di autorizzazione
è corredata da:
a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1; b) l'elenco degli
agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il
parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è
rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per
l'autorizzazione ne comporta la revoca. 4. Il datore di lavoro in possesso
dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni
nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonchè di ogni avvenuta
cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4. 5. I laboratori che forniscono un
servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4. 6. Il Ministero della sanità
comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni
concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del
gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti
gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione
sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Articolo 78
Art.
78. Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro, nella
valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le
informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e
delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della
classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un
pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di
quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze
disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2; b) dell'informazione
sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali
effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di
una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in
correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e) delle eventuali
ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono
influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. 2. Il datore di lavoro, in
relazione al rischio accertato, adotta le misure protettive e preventive di cui
al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative. 3. Il datore di
lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di
modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della
salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione
effettuata. 4. Nelle
attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che,
pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici,
possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il
datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui
agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della
valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria. 5. Il documento di cui all'art. 4,
commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati: a) le fasi del
procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti
biologici; b) il
numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); c) le generalità del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; d) i metodi e le
procedure lavorative adottate, nonchè le misure preventive e protettive
applicate; e) il
programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un
difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima
dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai
dati di cui al comma 5.
Articolo 79
Art.
79. Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. In tutte le attività per le quali la
valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il
datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare
ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici. 2. In particolare, il datore di
lavoro: a) evita
l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo
consente; b)
limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di
agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure
collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia
possibile evitare altrimenti l'esposizione; e) adotta misure
igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un
agente biologico fuori dal luogo di lavoro; f) usa il segnale di
rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di
avvertimento appropriati; g) elabora idonee
procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed
animale; h)
definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; i) verifica la
presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento
fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; l) predispone i mezzi
necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in
condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed
identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi; m) concorda procedure
per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti
biologici all'interno del luogo di lavoro.
Articolo 80
Art.
80. Misure igieniche.
1. In tutte le attività nelle quali la
valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori
dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e
fredda, nonchè, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori
abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre
in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di
protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi
prima dell'utilizzazione successiva; d) gli indumenti di
lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano
tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente
dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. 2. é vietato assumere cibi o
bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione.
Articolo 81
Art.
81. Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
1. Il datore di lavoro, nelle strutture
sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare
attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei
pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischo che tale
presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta. 2. In relazione ai risultati della
valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate
procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi
per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati. 3. Nei servizi di isolamento che
ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da
agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da
attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate
nell'allegato XII.
Articolo 82
Art.
82. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.
1. Fatto salvo quanto specificatamente
previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti
biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei
locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali
agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità
all'allegato XII. 2. Il
datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito: a) in aree di lavoro
corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene
al gruppo 2; b)
in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se
l'agente appartiene al gruppo 3; c) in aree di lavoro
corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene
al gruppo 4. 3. Nei
laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti
biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento,
possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento. 4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e
3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso
può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di
contenimento. 5. Per i luoghi
di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l'Istituto
superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.
Articolo 83
Art.
83. Misure specifiche per i processi industriali.
1. Fatto salvo quanto specificatamente
previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di
agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure
opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche
conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2. 2. Nel caso di agenti biologici
non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la
salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a
quelle del terzo livello di contenimento.
Articolo 84
Art.
84. Misure di emergenza.
1. Se si verificano incidenti che
possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico
appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente
la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari
interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione. 2. Il datore di lavoro informa al
più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonchè i
lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che
lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato,
per porre rimedio alla situazione creatasi. 3. Il lavoratori segnalano
immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi
infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.
Articolo 85
Art.
85. Informazioni e formazione.
1. Nelle attività per le quali la
valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto
riguarda: a) i
rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da
prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche
da osservare; d)
la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di
protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da
seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di
prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al
minimo le conseguenze. 2. Il
datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare
in ordine a quanto indicato al comma 1. 3. L'informazione e la formazione
di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle
attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla
natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su
cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.
Articolo 86
Art.
86. Prevenzione e controllo.
1. I lavoratori addetti alle attività
per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 2. Il datore di lavoro, su
conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per
quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si
richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a
disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni
all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del
medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure
dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Articolo 87
Art.
87. Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
1. I lavoratori addetti ad attività
comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in
cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato
e gli eventuali casi di esposizione individuale. 2. Il datore di lavoro istituisce
ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico
competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del
registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità e all'ISPESL,
comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno
richiesta, le variazioni intervenute; b) comunica all'ISPESL
la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo
nel contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo
Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma
5; c) in caso di
cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità
copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro
nonchè le cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5; d) in caso di
assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di
esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonchè copia della
cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 86, comma 5; e) tramite il medico
competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria
e di rischio di cui all'art. 86, comma 5, ed al rappresentante per la sicurezza
i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1. 4. Le annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di
cui all'art. 86, comma 5, sono conservate dal datore di lavoro fino a
risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla
cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti
per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che
danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono
avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni. 5. La documentazione di cui ai
precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale. 6. I modelli e
le modalità di tenuta dei registri e delle cartelle sanitarie di cui
rispettivamente ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto dei Ministri della
sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva
permanente. 7. L'ISPESL
trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relative alle
risultanze del registro di cui al comma 1.
Articolo 88
Art.
88. Registro dei casi di malattia e di decesso.
1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro
dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti
biologici. 2. I medici,
nonchè le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di
malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia
della relativa documentazione clinica. 3. Con decreto dei Ministri della
sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di
cui al comma 1, nonchè le modalità di trasmissione della documentazione di cui
al comma 2. 4. Il Ministero
della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su
l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.
Articolo 89
Art.
89.
Contravvenzioni commesse dai datori di
lavoro e dai dirigenti. 1. Il
datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 22,
comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31; 54, commi 1, 2, 3 e 4; 55, commi 1, 3 e 4;
58; b) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettere a), c), f), g), i), m) e
p). 2. Il datore di lavoro è
punito: a) con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2 e 7; 12, comma 1, lettere
d), e), e comma 4; 15, comma 1; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 43, commi 3, 4,
lettere a), b), d), g), e comma 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 56, comma 2;
62; 63, comma 1, 3, 4 e 5; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5;
78; comma 2; 79, comma 2; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82, commi 1, 2, 3 e 4;
83; 85, comma 2; 86;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4 e 6; 7, commi
1, 2 e 3; 6, commi 2, 3, 7 e 8; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e
c); 15, comma 2; 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56,
comma 1; 57; 63, comma 6; 66, commi 1 e 4; 67; 70, commi 1 e 2; 76; 77, commi 1
e 4; 78, comma 3; 84, commi 2 e 4; 85, comma 1; 87, commi 1 e 2. 3. Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettera
o). 4. Il datore di lavoro è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei
milioni per la violazione degli articoli 4, comma 8; 8, comma 11; 11, commi 1 e
3; 70, commi 3 e 4; 87, commi 3 e 4.
Articolo 90
Art.
90. Contravvenzioni commesse dai preposti.
1. I preposti sono puniti: a) con l'arresto sino
a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 22,
comma 1; 31, nonchè per la inosservanza delle prescrizioni minime di cui
all'art. 30, comma 3; 54, commi 1, 2, 3 e 4; 55, commi 1, 3 e 4; 58; b) con l'arresto sino
ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la
violazione dell'art. 4, comma 5, lettere a), c), f), g), i), m) e p); c) con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la
violazione dell'art. 4, comma 5, lettera o).
Articolo 91
Art.
91. Contravvenzioni commesse dai commercianti e dagli installatori.
1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è
punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a
lire sessanta milioni. 2. La
violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o
con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.
Articolo 92
Art.
92. Contravvenzioni commesse dal medico competente.
1. Il medico competente è punito: a) con l'arresto fino
a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la
violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 70,
commi 1 e 2; b)
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre
milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i),
nonchè del comma 3; 69, comma 6.
Articolo 93
Art.
93. Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
1. I lavoratori sono puniti: a) con l'ammenda da
lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli
articoli 5, comma 2; 39; 44; 84, comma 3; b) con l'ammenda da
lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma
2; 84, comma 1.
Articolo 94
Art.
94. Violazioni amministrative.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui
agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.
Articolo 95
Art.
95. Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione del
presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro
che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai
rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2
dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal
predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
Articolo 96
Art.
96. Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.
1. é fatto obbligo di adottare le misure
di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Articolo 97
Art.
97. Obblighi d'informazione.
1. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale trasmette alla commissione: a) il testo delle
disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro; b) ogni cinque anni,
una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e
IV; c) ogni
quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei
titoli V e VI. 2. Le
relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.
Articolo 98
Art.
98. Norma finale.
1. Restano in vigore, in quanto non
specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
Allegato 1
Allegato I CASI IN CUI é CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL
DATORE DI
LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(ART. 10) 1. Aziende
artigiane e industriali ......... fino a 30 addetti 2. Aziende agricole e zootecniche
.......... fino a 10 addetti (1)
3. Aziende della pesca ..................... fino a 20 addetti 4. Altre aziende (2)
....................... fino a 200 addetti (2)
-------------------- (1) Addetti assunti a tempo
indeterminato. (2) Escluse le
attività industriali di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 175/88, le centrali
termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e
altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni, gli ospedali e le cliniche.
Allegato 2
MA}Allegato II
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E
DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO 1. Rilevazione e lotta antincendio. A seconda delle dimensioni e
dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche
fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonchè del numero massimo di persone
che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di
dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di
incendio e di sistemi di allarme.
I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere
facilmente accessibili e utilizzabili. Essi devono essere oggetto di una
segnaletica conforme alla normativa vigente. Questa segnaletica deve essere
apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole. 2. Locali adibiti al pronto
soccorso. Qualora
l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli
infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto
soccorso. I locali adibiti al
pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto
soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle. Essi devono essere oggetto di una
segnaletica conforme alla normativa vigente. Il materiale di pronto soccorso
deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro
lo richiedano. Esso deve
essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente
accessibile.
Allegato 3
Allegato III
SCHEMA
INDICATIVO PER L'INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL'IMPIEGO DI
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(Omissis).
Allegato 4
Allegato IV ELENCO INDICATIVO E NON
ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Dispositivi di protezione della
testa. -- Caschi di
protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici,
industrie varie); --
Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine
con o senza visiera); --
Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in
tessuto, in tessuto rivestito, ecc.). Dispositivi di protezione dell'udito. -- Palline e tappi per le
orecchie; -- Caschi
(comprendenti l'apparato auricolare); -- Cuscinetti adattabili ai caschi
di protezione per l'industria;
-- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza; -- Dispositivi di protezione
contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione. Dispositivi di
protezione degli occhi e del viso.
-- Occhiali a stanghette;
-- Occhiali a maschera;
-- Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni
ultraviolette, infrarosse, visibili;
-- Schermi facciali;
-- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia
o adattabili a caschi protettivi). Dispositivi di protezione delle vie
respiratorie. -- Apparecchi
antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive; -- Apparecchi isolanti a presa
d'aria; -- Apparecchi
respiratori con maschera per saldatura amovibile; -- Apparecchi ed attrezzature per
sommozzatori; -- Scafandri
per sommozzatori. Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia. -- Guanti: contro le aggressioni
meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni
chimiche; per
elettricisti e antitermici;
-- Guanti a sacco; --
Ditali; -- Manicotti; -- Fasce di protezione dei
polsi; -- Guanti a mezze
dita; -- Manopole.
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe. -- Scarpe basse, scarponi,
tronchetti, stivali di sicurezza;
-- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
Allegato 5
Allegato V
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE
ATTIVITA' E DEI SETTORI DI ATTIVITA' PER
I QUALI PUO RENDERSI NECESSARIO METTERE A
DISPOSIZIONE
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 1. Protezione del capo (protezione
del cranio). Elementi di protezione.
-- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di
impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di
armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di
demolizione; -- Lavori su
ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza,
piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e
laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche; -- Lavori in fossati, trincee,
pozzi e gallerie di miniera;
-- Lavori in terra e in roccia; -- Lavori in miniere sotterranee,
miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile; -- Uso di estrattori di
bulloni; -- Brillatura
mine; -- Lavori in ascensori
e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori; -- Lavori nei pressi di altiforni,
in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti
metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonchè, in
fonderie; -- Lavori in forni
industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte; -- Costruzioni navali; -- Smistamento ferroviario; -- Macelli. 2. Protezione del
piede. Scarpe di sicurezza con suola imperforabile. -- Lavori di rustico, di genio
civile e lavori stradali; --
Lavori su impalcature; --
Demolizioni di rustici; --
Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio
di armature; -- Lavori in
cantieri edili e in aree di deposito; -- Lavori su tetti. Scarpe di
sicurezza senza suola imperforabile.
-- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza,
piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio,
altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru,
caldaie, e impianti elettrici;
-- Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di
aerazione, nonchè montaggio di costruzioni metalliche; -- Lavori di trasformazione e di
manutenzione; -- Lavori in
altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti
metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura
a caldo e di trafilatura; --
Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica; -- Lavorazione e finitura di
pietre; -- Produzione di
vetri piani e di vetri cavi, nonchè lavorazione e finitura; -- Manipolazione di stampi
nell'industria della ceramica;
-- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della
ceramica; -- Lavori
nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da
costruzione; --
Movimentazione e stoccaggio;
-- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici
di conserve; -- Costruzioni
navali; -- Smistamento
ferroviario. Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola
imperforabile. -- Lavori sui
tetti. Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante. -- Attività su e con masse molto
fredde o ardenti. Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido. -- In caso di rischio di
penetrazione di masse incandescenti fuse. 3. Protezione degli occhi o del volto.
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione. -- Lavori di saldatura, molatura e
tranciatura; -- Lavori di
mortasatura e di scalpellatura;
-- Lavorazione e finitura di pietre; -- Uso di estrattori di
bulloni; -- Impiego di
macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono
trucioli corti; -- Fucinatura
a stampo; -- Rimozione e
frantumazione di schegge; --
Operazioni di sabbiatura; --
Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti
corrosivi; -- Impiego di
pompe a getto liquido; --
Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle
stesse; -- Lavori che
comportano esposizione al calore radiante; -- Impiego di laser. 4. Protezione
delle vie respiratorie. Autorespiratori. -- Lavori in contenitori, in vani
ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio
di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno. -- Lavoro nella zona di
caricamento dell'altoforno;
-- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di
altoforno; -- Lavori in
prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino
fumo di metalli pesanti; --
Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la
formazione di polveri; --
Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione; -- Lavori in pozzetti, canali ed
altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria; -- Attività in impianti
frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.
5.Protezione dell'udito. Otoprotettori. -- Lavori nelle vicinanze di
presse per metalli; -- Lavori
che implicano l'uso di utensili pneumatici; -- Attività del personale a terra
negli aeroporti; -- Battitura
di pali e costipazione del terreno;
-- Lavori nel legname e nei tessili. 6. Protezione del tronco, delle
braccia e delle mani. Indumenti protettivi. -- Manipolazione di prodotti acidi
e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi; -- Lavori che comportano la
manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al
calore; -- Lavorazione di
vetri piani; -- Lavori di
sabbiatura; -- Lavori in
impianti frigoriferi. Indumenti protettivi difficilmente infiammabili. -- Lavori in saldatura in ambienti
ristretti. Grembiuli imperforabili.
-- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli; -- Lavori che comportano l'uso dei
coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo. Grembiuli
di cuoio. -- Saldatura; -- Fucinatura; -- Fonditura. Bracciali. -- Operazioni di disossamento e di
squartamento nei macelli. Guanti.
-- Saldatura; --
Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il
rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine; -- Manipolazione a cielo aperto di
prodotti acidi e alcalini. Guanti a maglia metallica. -- Operazione di disossamento e di
squartamento nei macelli; --
Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e
macellazione; -- Sostituzione
di coltelli nelle taglierine. 7. Indumenti di protezione contro le
intemperie. -- Lavori edili
all'aperto con clima piovoso e freddo. 8. Lavori fosforescenti. -- Lavori in cui è necessario
percepire in tempo la presenza dei lavoratori. 9. Attrezzatura di protezione
anticaduta (imbracature di sicurezza). -- Lavori su impalcature; -- Montagio di elementi
prefabbricati; -- Lavori su
piloni. 10.Attacco di sicurezza con corda. -- Posti di lavoro in cabine
sopraelevate di gru; -- Posti
di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori; -- Posti di lavoro sopralevati su
torri di trivellazione; --
Lavori in pozzi e in fogne. 11. Protezione dell'epidermide. -- Manipolazione di
emulsioni; -- Concia di
pellami.
Allegato 6
MA}Allegato VI ELEMENTI DI
RIFERIMENTO
1.
Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra
l'altro dorso-lombare nei casi seguenti: -- il carico è troppo pesante (kg
30); -- è ingombrante o
difficile da afferrare; -- è
in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; -- è collocato in una posizione
tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o
con una torsione o inclinazione del tronco; -- può, a motivo della struttura
esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in
particolare in caso di urto. 2. Sforzo fisico richiesto. Lo sforzo fisico può presentare un
rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi: -- è eccessivo; -- può essere effettuato soltanto
con un movimento di torsione del tronco; -- può comportare un movimento
brusco del carico; -- è
compiuto con il corpo in posizione instabile. 3. Caratteristiche dell'ambiente
di lavoro. Le caratteristiche
dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro
dorso-lombare nei seguenti casi:
-- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo
svolgimento dell'attività richiesta;
-- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di
scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore; -- il posto o l'ambiente di lavoro
non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza
di sicurezza o in buona posizione;
-- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la
manipolazione del carico a livelli diversi; -- il pavimento o il punto di
appoggio sono instabili; --
la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate. 4.
Esigenze connesse all'attività.
L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se
comporta una o più delle seguenti esigenze: -- sforzi fisici che sollecitano
in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; -- periodo di riposo fisiologico o
di recupero insufficiente; --
distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; -- un ritmo imposto da un processo
che non può essere modulato dal lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO Il lavoratore può correre un
rischio nei seguenti casi: --
inidoneità fisica a svolgere il compito in questione; -- indumenti, calzature o altri
effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; -- insufficienza o inadeguatezza
delle conoscenze o della formazione.
Allegato 7
Allegato VII PRESCRIZIONI MINIME
Osservazione preliminare. Gli obblighi previsti dal presente
allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e
qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le
esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione. 1. Attrezzature. a) Osservazione generale. L'utilizzazione in sè
dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori. b) Schermo. I caratteri sullo
schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza
sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le
linee. L'immagine
sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme
d'instabilità. La
brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono
essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e
facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve essere
orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze
dell'utilizzatore.
é possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano
regolabile. Lo
schermo non deve avere riflessi che possano causare molestia
all'utilizzatore. c)
Tastiera. La
tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al
lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare
l'affaticamento delle braccia o delle mani. Lo spazio davanti alla
stastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le
braccia dell'utilizzatore. La tastiera deve avere
una superficie opaca onde evitare i riflessi. La disposizione della
tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della
tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere
leggibili dalla normale posizione di lavoro. d) Piano di lavoro. Il piano di lavoro
deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e
permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei
documenti e del materiale accessorio. Il supporto per i
documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale
da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. é necessario uno
spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda. e) Sedile di lavoro. Il sedile di lavoro
dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento
ed una posizione comoda. I
sedili debbono avere altezza regolabile. Il loro schienale deve essere
regolabile in altezza e in inclinazione. Un poggiapiedi sarà messo a
disposizione di coloro che lo desiderino.
Allegato VIII ELENCO DI SISTEMI,
PREPARATI E PROCEDIMENTI
1. Produzione di auramina col metodo
Michler. 2. Lavori che
espongono agli idrocarburi policlinici aromatici presenti nella fuliggine, nel
catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone. 3. Lavori che espongono alle
polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature
elevate. 4. Processo agli
acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
Allegato IX
ELENCO ESEMPLIFICATIVO
DI ATTIVITA' LAVORATIVE CHE POSSONO
COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI 1. Attività in industrie
alimentari. 2. Attività
nell'agricoltura. 3. Attività
nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di origine animale. 4. Attività nei servizi sanitari,
comprese le unità di isolamento e post mortem. 5. Attività nei laboratori
clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi
microbiologica. 6. Attività
in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali
potenzialmente infetti. 7.
Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
Allegato X SEGNALE DI RISCHIO
BIOLOGICO (Omissis).
Allegato XI ELENCO DEGLI AGENTI
BIOLOGICI CLASSIFICATI (Omissis).
Allegato XII
SPECIFICHE SULLE MISURE DI
CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO
(Omissis).
Allegato XIII SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI (Omissis).